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Il costruttore ha la facoltà di scegliere sia l’organismo notificato sia la procedura di valutazione La direttiva europea PED e il fascicolo tecnico del fabbricante di Matteo Cannerozzi de Grazia, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ISPESL I l testo della direttiva europea PED è stato recepito in Italia col D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzatu- re a pressione», (in S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2000, n. 91). Esso è strutturato secondo gli argomenti riepilogati nel riquadro 1. Prima di immettere sul mercato europeo un’apparecchiatura a pres- sione o un insieme di apparecchia- ture a pressione che sono soggette ai Requisiti essenziali di sicurezza (RES) della Direttiva europea 97/23/CE nota anche come Diretti- va PED (Pressure Equipment Di- rective), il fabbricante è obbligato a sottoporre tali apparecchiature alle “procedure di valutazione di conformità” (Moduli) descritte nel- la direttiva stessa. Il costruttore ha la facoltà di scegliere sia l’organismo notifica- to che deve applicare la procedura di valutazione di conformità del- l’apparecchiatura, e a cui deve sot- toporre l’esame del proprio Fasci- colo tecnico relativo all’attrezzatu- ra da valutare, sia la procedura stessa di valutazione (chiamata an- che Modulo) fra quelle previste per ciascuna delle quattro catego- rie di apparecchiature definite nel- l’art.10 della Direttiva PED (si ve- da la tabella 1). Il fascicolo tecnico relativo ad una attrezzatura a pressione (per la quale viene richiesta ad un orga- nismo notificato (O.N.) l’applica- zione di uno dei Moduli per la valutazione di conformità dell’at- trezzatura stessa alla direttiva 97/23/CE) deve contenere informa- zioni tecniche sufficienti per una valutazione da parte di un ispetto- re dell’organismo notificato; la va- lutazione deve formare l’oggetto di una relazione tecnica dell’ispet- tore stesso, la quale costituirà do- cumento essenziale sia per il rila- scio di certificati di esame CE (Moduli B e B1) della progettazio- ne sia per il prosieguo delle valuta- zioni di conformità presso il fab- bricante nel caso di altri moduli (di costruzione o di qualità). I contenuti del fascicolo tecnico Il fascicolo tecnico relativo ad una attrezzatura a pressione deve contenere informazioni tecniche sufficienti per una valutazione re- lativa a ciascuno dei seguenti argo- menti (se pertinenti all’attrezzatu- ra in esame ): l domanda di richiesta di applica- zione di uno o più moduli conte- nente la definizione tecnica e le prestazioni dell’attrezzatura da produrre, con dichiarazione di non aver presentato uguale domanda ad altri O.N.; l disegni tecnici di progetto, lista dei materiali, eventuale prototipo; l analisi dei rischi con particola- re riguardo ai rischi conseguenti ai carichi elencati al punto 2.2.1. dell’All. I della PED e risultati ottenuti; l criteri di calcolo e di sperimen- tazione (oppure di sola sperimenta- zione nei limiti fissati al punto 2.2.2 dell’Allegato I della Diretti- Prima di immettere sul merca- to europeo un’apparecchiatu- ra a pressione o un insieme di apparecchiature a pressione che sono soggette ai Requisiti essenziali di sicurezza (RES) del- la direttiva PED, il fabbricante è obbligato a sottoporre le stesse apparecchiature alle pro- cedure di valutazione di con- formità (Moduli). Il fascicolo tecnico relativo ad una attrez- zatura a pressione, per la qua- le viene richiesta ad un organi- smo notificato l’applicazione di uno dei Moduli per la valuta- zione di conformità alla diretti- va 97/23/CE, deve contenere in- formazioni tecniche sufficienti per una valutazione da parte di un ispettore dello stesso or- ganismo; la valutazione deve formare l’oggetto di una rela- zione tecnica dell’ispettore, la quale costituirà documento es- senziale sia per il rilascio di cer- tificati di esame CE (Moduli B e B1) della progettazione sia per il prosieguo delle valutazio- ni di conformità presso il fab- bricante nel caso di altri Modu- li (di costruzione o di qualità). SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Osservatorio ISPESL - Articolo SPECIALE 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 giugno 2002 - N. 12

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Procedure di progetto

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Il costruttore ha la facoltà di scegliere sia l’organismo notificato sia la procedura di valutazione

La direttiva europea PEDe il fascicolo tecnico del fabbricantedi Matteo Cannerozzi de Grazia, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ISPESL

Il testo della direttiva europeaPED è stato recepito in Italiacol D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.

93, «Attuazione della direttiva97/23/CE in materia di attrezzatu-re a pressione», (in S.O. n. 62 allaGazzetta Ufficialedel 18 aprile2000, n. 91). Esso è strutturatosecondo gli argomenti riepilogatinel riquadro 1.

Prima di immettere sul mercatoeuropeo un’apparecchiatura a pres-sione o un insieme di apparecchia-ture a pressione che sono soggetteai Requisiti essenziali di sicurezza(RES) della Direttiva europea97/23/CE nota anche come Diretti-va PED (Pressure Equipment Di-rective), il fabbricante è obbligatoa sottoporre tali apparecchiaturealle “procedure di valutazione diconformità” (Moduli) descritte nel-la direttiva stessa.

Il costruttore ha la facoltà discegliere sia l’organismo notifica-to che deve applicare la proceduradi valutazione di conformità del-l’apparecchiatura, e a cui deve sot-toporre l’esame del proprioFasci-colo tecnicorelativo all’attrezzatu-ra da valutare, sia la procedurastessa di valutazione (chiamata an-che Modulo) fra quelle previsteper ciascuna delle quattro catego-rie di apparecchiature definite nel-l’art.10 della Direttiva PED (si ve-da la tabella 1).

Il fascicolo tecnico relativo aduna attrezzatura a pressione (perla quale viene richiesta ad un orga-nismo notificato (O.N.) l’applica-zione di uno dei Moduli per lavalutazione di conformità dell’at-

trezzatura stessa alla direttiva97/23/CE) deve contenere informa-zioni tecniche sufficienti per unavalutazione da parte di un ispetto-re dell’organismo notificato; la va-lutazione deve formare l’oggettodi una relazione tecnica dell’ispet-tore stesso, la quale costituirà do-cumento essenziale sia per il rila-scio di certificati di esame CE(Moduli B e B1) della progettazio-ne sia per il prosieguo delle valuta-zioni di conformità presso il fab-bricante nel caso di altri moduli(di costruzione o di qualità).

I contenutidel fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico relativo aduna attrezzatura a pressione devecontenere informazioni tecnichesufficienti per una valutazione re-lativa a ciascuno dei seguenti argo-menti (se pertinenti all’attrezzatu-ra in esame ):l domanda di richiesta di applica-zione di uno o più moduli conte-nente la definizione tecnica e leprestazioni dell’attrezzatura daprodurre, con dichiarazione di nonaver presentato uguale domandaad altri O.N.;l disegni tecnici di progetto, listadei materiali, eventuale prototipo;l analisi dei rischi con particola-re riguardo ai rischi conseguentiai carichi elencati al punto 2.2.1.dell’All. I della PED e risultatiottenuti;l criteri di calcolo e di sperimen-tazione (oppure di sola sperimenta-zione nei limiti fissati al punto2.2.2 dell’Allegato I della Diretti-

Prima di immettere sul merca-to europeo un’apparecchiatu-ra a pressione o un insieme diapparecchiature a pressioneche sono soggette ai Requisitiessenziali di sicurezza (RES) del-la direttiva PED, il fabbricanteè obbligato a sottoporre lestesse apparecchiature alle pro-cedure di valutazione di con-formità (Moduli). Il fascicolotecnico relativo ad una attrez-zatura a pressione, per la qua-le viene richiesta ad un organi-smo notificato l’applicazionedi uno dei Moduli per la valuta-zione di conformità alla diretti-va 97/23/CE, deve contenere in-formazioni tecniche sufficientiper una valutazione da partedi un ispettore dello stesso or-ganismo; la valutazione deveformare l’oggetto di una rela-zione tecnica dell’ispettore, laquale costituirà documento es-senziale sia per il rilascio di cer-tificati di esame CE (Moduli Be B1) della progettazione siaper il prosieguo delle valutazio-ni di conformità presso il fab-bricante nel caso di altri Modu-li (di costruzione o di qualità).

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Articolo 10Valutazione di conformità

1.1. Prima dell’immissione sul mercato il fabbricante di attrezzature a pressione deve sottoporre ciascunaattrezzatura ad una procedura di valutazione di conformità, tra quelle descritte nell’allegato III e alle condizionidefinite nel presente articolo.1.2. Le procedure di valutazione di conformità da applicare per apporre la marcatura CE ad un’attrezzatura apressione sono determinate in base alla categoria definita all’articolo 9 in cui è classificata l’attrezzatura.1.3. Le procedure di valutazione di conformità da applicare per le diverse categorie sono le seguenti:

- categoria Imodulo A (Controllo di fabbricazione interno)

- categoria IImodulo A1 (Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale)modulo D1 (garanzia qualità produzione)modulo E1 (garanzia qualità prodotti)

- categoria IIImodulo B1 (esame CE della progettazione) + D (garanzia qualità produzione)modulo B1 (esame CE della progettazione) + F (verifica su prodotto)modulo B (esame «CE del tipo») + E (garanzia qualità prodotti)modulo B (esame «CE del tipo») + C1 (conformità al tipo)modulo H (garanzia qualità totale)

- categoria IVmodulo B (esame “CE del tipo”) + D (garanzia qualità produzione)modulo B (esame “CE del tipo”) + F (verifica su prodotto)modulo G (verifica CE di un unico prodotto)modulo H1 (garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale)

(omissis)

va PED) applicati e norme utilizza-te per la valutazione di ciascuntipo di carico citato al punto 2.2.1.dell’All. I, con i risultati finali deldimensionamento e delle soluzio-ni tecniche da adottare;l criteri seguiti per la scelta deimateriali costruttivi e rispondenzadi essi ai requisiti essenziali disicurezza;l certificati d’origine e provemeccaniche dei materiali da utiliz-zare e dei materiali d’apporto perle saldature, oppure dei materialiutilizzati in caso di presentazionedi un prototipo all’organismo noti-ficato;

l metodi costruttivi utilizzati (for-mature, procedimenti di saldatura,trattamenti termici, ecc.);l controlli distruttivi e non di-struttivi che verranno effettuati,norme di riferimento per la loroattuazione e per l’interpretazionedei risultati. Controlli sull’attrez-zatura prima della prova di pres-sione finale. Criterio di effettua-zione della prova finale di pressio-ne e valori di pressione da rag-giungere;l certificazione delle qualifiche edelle competenze del personale

tecnico addetto alle saldature ed aicontrolli non distruttivi;l documentazione tecnica relati-va agli accessori di sicurezza edagli accessori a pressione, se assie-mati all’attrezzatura a pressionedal fabbricante;l ispezioni programmate a curadel fabbricante durante la produ-zione e ispezioni finali;l elenco e descrizione delle pro-ve e dei controlli che il fabbrican-te ritiene di dover far effettuarein presenza dell’organismo notifi-cato;l istruzioni per l’uso che il fab-

TABELLA 1Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consigliodel 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazionidegli Stati membri in materia di attrezzature a pressione

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bricante consegnerà all’utente in-sieme all’apparecchiatura a pres-sione.

La documentazione tecnica rela-tiva all’analisi dei rischi, alla pro-gettazione, alla scelta dei materia-li e alle istruzioni per l’uso deveessere firmata dal fabbricante op-pure da un tecnico abilitato. Inquest’ultimo caso, nella domandadi richiesta di applicazione di unmodulo il fabbricante dovrà indica-re chiaramente il nominativo deltecnico incaricato di produrre taledocumentazione.

La valutazionedel fascicolo tecnico

L’esame del fascicolo tecnicodeve essere effettuato dall’Ispetto-re dell’organismo notificato nel se-guente modo:

- valutazione del contenuto del-la domanda di richiesta di applica-zione del Modulo, che deve conte-nere con sufficiente chiarezza i da-ti relativi al tipo di attrezzatura apressione, alle condizioni di eserci-zio, alla targa da applicare;

- valutazione della completezzadei dati tecnici riportati sui dise-

gni e dell’indicazione dei materia-li da utilizzare per tutte le membra-ture riportate sui disegni;

- valutazione della sufficientechiarezza e precisione dei risultatidell’analisi dei rischi effettuatadal fabbricante, con puntuale rife-rimento, per ogni carico o solleci-tazione derivante dai rischi presen-ti, alle normative utilizzate e/o adeventuali accorgimenti tecnici pre-si in considerazione ( prove speri-mentali, barriere, istruzioni specia-li ecc.);

- in caso di progetto o di prototi-po relativo ad una famiglia di at-trezzature, valutare se i calcoli pre-sentati e/o le soluzioni tecnicheadottate siano sufficienti e validiper l’intera gamma delle attrezza-ture previste;

- valutare se i materiali sceltidal fabbricante sono di nota prove-nienza da norme nazionali italianeo estere per apparecchi a pressio-ne e se per il loro utilizzo vengonorispettati i limiti di impiego previ-sti dalle citate norme;

- valutare se i processi costrutti-vi (formature con limitazione del-le deformazioni, procedimenti di

saldatura, trattamenti termici,ecc.) vengono effettuati con espli-cito riferimento a quanto previstoin normative per apparecchi a pres-sione (per esempio: la normativaeuropea EN 288, p. 3, non è orien-tata per gli apparecchi a pressione,ma per tutti i tipi di saldature me-talliche; i codici per apparecchi apressione prevedono integrazionicon prove aggiuntive, e le qualifi-che dei procedimenti di saldaturadevono essere rilasciati da Enti ter-zi riconosciuti o da un O.N. - pun-to 3.2.1 dell’Allegato I - per l’ef-fettuazione di tali qualifiche);

- valutazione delle norme utiliz-zate per i controlli non distruttivie degli Enti terzi che hanno rila-sciato le qualifiche per il persona-le addetto;

- valutazione della completezzadella documentazione tecnica de-gli accessori di sicurezza e degliaccessori a pressione, orientata siaverso la costruzione degli accesso-ri (direttiva PED), sia verso il di-mensionamento e l’utilizzazioneper l’attrezzatura a pressione;

- valutare la chiarezza e la preci-sione del programma delle ispezio-

I contenuti della Direttiva 97/23/CEl Campo di applicazione della Direttiva ed esclusioni dalla Direttiva stessa;l Definizione degli apparecchi a pressione, delle tubazioni, degli accessori di sicurezza, degli accessori a pressione edegli insiemi da assoggettare alla Direttiva PEDl Definizioni e compiti di:- Fabbricante dell’attrezzatura a pressione- Stato Membro- Organismo Notificato- Ispettorato degli Utilizzatori- Ente Terzo riconosciuto- Utente o Utilizzatorel Significato e valore della Marcatura CE e della Dichiarazione di conformitàl Norme transitoriel Individuazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) per le attrezzature a pressionel Definizione delle nove Tabelle che individuano i nove Gruppi di attrezzature a pressione, e determinazione delle 4categorie di rischio all’interno delle singole Tabelle (Categorie I, II, III, IV)l Definizione dei Moduli di valutazione di conformità da applicare all’interno delle singole categorie di rischio perciascuna Tabella.l Descrizione dei singoli Moduli di Valutazione di conformità previsti dalla Direttiva per verificare che le attrezzature apressione da valutare soddisfano i Requisiti essenziali di sicurezza (RES) ad esse pertinenti (Mod. A, A1, B, B1, C1,D, D1, E, E1, F, G, H, H1)l Contenuti delle Istruzioni per l’uso dell’attrezzatura, rilasciate obbligatoriamente dal Fabbricante.

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ni programmate e finali del Fabbri-cante, con relative prove e control-li (oltre che la loro affidabilità) inquanto ciò deve comportare un pre-ciso punto di riferimento perl’Ispettore dell’O.N. che dovrà ef-fettuare i sopralluoghi per control-larne la loro effettiva applicazione;

- valutare la motivazione, gliscopi ed eventualmente le carenzedelle proposte delle prove e deicontrolli da effettuare in presenzadell’O.N.;

- valutare: se le istruzioni perl’uso dell’attrezzatura a pressionesono sufficientemente chiare ed in-terpretabili; se alcuni rischi ritenu-ti residui non possano essere elimi-nati a monte dal fabbricante; sealcuni rischi residui possibili nonsiano stati tenuti in considerazionenelle istruzioni per l’uso.

Le certificazioni finaliAl termine dell’esame del fasci-

colo tecnico l’ispettore incaricato

dell’esame dovrà redigere una rela-zione tecnica su quanto è stato og-getto di valutazione e sull’esito ditale valutazione, con indicazionedi eventuali integrazioni di docu-mentazione e/o di eventuali proveaggiuntive da effettuare.

Qualora sia stata richiesta l’ap-plicazione di un Modulo B o B1,verrà rilasciato un Certificato diEsame CE di Tipo oppure di Esa-me CE di Progetto sulla base dellarelazione tecnica e del giudizio fi-nale dell’ispettore incaricato del-l’esame del fascicolo tecnico.

L’applicazione dei Moduli divalutazione C1, D, E, F (Modulidi valutazione della produzione)presuppongono una precedente va-lutazione della sola progettazionee perciò un precedente rilascio diCertificazione di esame CE di Ti-po o di Progetto, il cui fascicolotecnico e relativa relazione valuta-tiva dovrà essere messo a disposi-zione dell’Ispettore dell’O.N. che

dovrà applicare il Modulo di pro-duzione.

Gli altri moduli applicabili(A1, D1, E1, G, H, H1) prevedo-no la Valutazione contemporaneadel progetto e della produzione,per cui i relativi Fascicoli tecnicidovranno comprendere la docu-mentazione sia della progettazio-ne che della produzione delle at-trezzature a pressione da valuta-re.

La marcatura CE da parte delfabbricante costituisce l’atto fina-le del processo di valutazione e lagaranzia che l’attrezzatura prodot-ta soddisfa i Requisiti essenzialidi sicurezza previsti dalla direttivaPED, e pertanto essa potrà esserecommercializzata liberamente nelMercato europeo e messa in servi-zio senza ulteriori controlli (a par-te le future visite periodiche diesercizio previste dalle legislazio-ni nazionali degli Stati dove l’at-trezzatura verrà installata). l

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