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COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONEUTILIZZAZIONE
Sul territorio dello Stato Italiano delle
ATTREZZATURE E INSIEMI ATTREZZATURE E INSIEMI A PRESSIONEA PRESSIONE
Relatori: Dott. Ing. Luciano MAFFEI
(Presidente MODULO UNO SpA e DNV-MODULO UNO S.c.ar.l.)
Dott. Ing. Diego ROSATI(Responsabile Ufficio Attrezzature a Pressione - Esercizio)
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Organismo di Ispezioneai sensi del DPR 462/01
Organismo e Laboratorio Competente EMC (89/336/CEE)
Centro di Taratura SIT
Laboratorio Accreditato SINAL
Organismo di Tipo “A” accreditato SINCERT per validazione progetti OO.PP. e nuovi posti di lavoro
Ente di formazione accreditato in conformità al DM 166/2001
• Macchine (98/37/CE) • Ascensori (95/16/CE)• Apparecchi a pressione (97/33/CE)• Apparecchi destinati ad operare in ATEX
(94/9/CE)• Macchine rumorose operanti all’aperto
(2000/14/CE)• DPI (89/686/CEE )• Materiali per costruzione (89/106/CEE)• Imbarcazioni da diporto (94/25/CE)
DNV-MODULO UNO Scarl
Organismo Notificato n° 0496 per le Direttive:
… per saperne di più visitate il nostro sito www.modulouno.it
SEDI E UNITA’ OPERATIVE:SEDI E UNITA’ OPERATIVE:TORINO TORINO –– ALESSANDRIA ALESSANDRIA -- BERGAMO BERGAMO -- BOLOGNA BOLOGNA -- CUNEO CUNEO
GENOVA GENOVA -- PISTOIA PISTOIA -- ROMA ROMA –– UDINE UDINE -- VARESE VARESE –– VERONA VERONA -- VICENZAVICENZA
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Obiettivo dell’intervento
Fornire• ELEMENTI TECNICI• RIFERIMENTI NORMATIVIutili a gestire le responsabilita’ di• APPROVVIGIONAMENTO• GESTIONE
di attrezzature a pressione idonee e conformi alla legislazione applicabile (D.Lgs.626/94 –artt.35-36), alla luce dei recenti aggiornamenti del quadro normativo (D.M. 329/04) (o)
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Il quadro della legislazione previgente
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Direttiva Recipienti semplici in pressioneDirettiva Recipienti semplici in pressione(SPV - 87/404/CE e 90/488/CE)
recepita in Italia da
Decreto Legislativo 311 del 27 settembre 1991
ed entrata in vigore definitivamente il
1° Luglio 1991
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Direttiva PEDDirettiva PED(97/23/CE)
recepita in Italia da
Decreto Legislativo 93 del 25 febbraio 2000
ed entrata in vigore definitivamente il
30 Maggio 2002
Nota:
dal 29 novembre 1999 al 29 maggio 2002 era vigente il doppio regime di commercializzazione
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Normativa di esercizio vigente dopo il Normativa di esercizio vigente dopo il
12 Febbraio 200512 Febbraio 2005
D.M. 329 del 01.12.2004 (S.O. G.U. n.22 del 28.01.05)Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature in pressione e degli insiemi
Circolare MAP 23.05.2005 (G.U. n.121 del 26.05.05)
Controllo della messa in servizio e verifiche successive
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Direttiva PED: definizioniDirettiva PED: definizioni
Attrezzatura in pressioneSono attrezzature a pressione oggetto della direttiva i generatori a vapore o acqua surriscaldata, i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza, dischi di rottura, pressostati, termostati, ecc.) e gli accessori a pressione
InsiemeVarie ATTREZZATURE a pressione montate da un FABBRICANTE per costituire un tutto integrato e funzionale.
Installazione
Varie ATTREZZATURE e/o INSIEMI a pressione, assemblate dall’UTILIZZATORE per costituire un tutto integrato e funzionale.
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Insiemi ed installazioniInsiemi ed installazioni
PED – 5° “Considerando”
[..] la presente direttiva riguarda anche gli insiemi composti da varieattrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale
[..] tali insiemi possono andare da un insieme semplice quale una pentolaa pressione fino a insiemi complessi come una caldaia tubolare ad acqua
[..] qualora il fabbricante di un insieme destini quest'ultimo a esserecommercializzato e messo in servizio in quanto tale - e non gli elementicostitutivi non montati - tale insieme deve essere conforme alla presentedirettiva
[..] la presente direttiva non comprende il montaggio di attrezzature a pressione effettuato in loco dall'utilizzatore, sotto la responsabilità diquest'ultimo, come gli impianti industriali
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Insiemi ed installazioniInsiemi ed installazioni
PED – Linee Guida WGP
Piu’ attrezzature a pressione formano un INSIEME se:
• sono INTEGRATE, ovvero progettate e connesse in modo da esserereciprocamente compatibili
• FUNZIONALI, ovvero possono raggiungere uno specifico risultato difunzionamento e possono essere messe in funzione in quanto tali
• formano un complesso che include tutte le attrezzature necessarie al funzionamento ed alla sicurezza
• sono assiemate da un Fabbricante con lo scopo di mettere in serviziol’insieme risultante in quanto tale, sottoponendolo ad una procedura divalutazione della conformita’ del complesso
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Insiemi ed installazioniInsiemi ed installazioni
Alcuni esempi di INSIEMI:
• estintori portatili
• autorespiratori
• sistemi su skid
• autoclavi
• impianti frigoriferi
• generatori di vapore
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Direttiva PED: definizioniDirettiva PED: definizioni
PS Pressione massima, ammissibile (bar)
(pressione max di progetto)
DN Dimensione nominale delle tubazioni
(equiparabile al Ø interno in millimetri)
V Volume netto di un recipiente (litri)
TS Temperatura massima/minima ammissibile (°C)
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Direttiva PED: definizioniDirettiva PED: definizioni
FLUIDI GRUPPO 1
Sono fluidi pericolosi (Direttiva 67/548 CEE)
Esempio: liquidi e gas esplosivi, infiammabili, tossici, comburenti
FLUIDI GRUPPO 2
Non appartenenti al GRUPPO 1 (non pericolosi)
Esempio: aria, vapor d’acqua
Nota:
Sono considerati fluidi i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele
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Direttiva PED: definizioniDirettiva PED: definizioni
CATEGORIE
Sono definite 4 categorie di rischio (I-IV).
Tutte le attrezzature devono essere classificate attraverso l’impiego di tabelle di valutazione.Le categorie sono identificate secondo criterio di rischio crescente(cat.IV = rischio più elevato).
Si determinano in base al tipo di attrezzatura (generatori di vapore, recipienti, tubazioni), al tipo di fluido (gruppo 1 o gruppo 2), alla PS, al V (per generatori di vapore e recipienti), al DN (per le tubazioni). (o)
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I soggetti coinvolti per la costruzione:prima e dopo la PED
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Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale
329 del 1 dicembre 2004329 del 1 dicembre 2004(attuazione dell’art. 19 del D.Lgs. 93/2000)
Regolamento recante le norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e
insiemi a pressione
Entrato in vigore il12 Febbraio 2005
(o)
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D.M. 329/04: campo di applicazioneD.M. 329/04: campo di applicazione
Il Decreto SI APPLICASI APPLICA:• ai generatori di vapore e di acqua surriscaldata (o)• ai recipienti contenenti vapore d’acqua o vapori diversi (o)• ai recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti (o)• ai recipienti contenenti liquidi in pressione• agli apparecchi semplici a pressione (o)• alle tubazioni per fluidi in pressione
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D.M. 329/04: campo di applicazioneD.M. 329/04: campo di applicazioneprincipali attrezzature escluseprincipali attrezzature escluse
(o)(o)
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D.M. 329/04: campo di applicazioneD.M. 329/04: campo di applicazione
Il Decreto prevede:prevede:
• Verifiche di messa in servizio
• Verifiche di riqualificazione periodica
• Verifiche di riparazione
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Verifica di messa in servizioVerifica di messa in servizio
Tale verifica consiste nella constatazione della corretta installazione dell’attrezzatura sull’impianto e in una prova di funzionamento.
All’atto della messa in servizio l’utilizzatore deve inviare all’ISPESL e all’ASL territorialmente competente una dichiarazione di messa in serviziocontenente:
• elenco delle singole attrezzature comprese nell’installazione
• relazione tecnica con schema dell’impianto
• dichiarazione accertante che l’installazione è avvenuta secondo quanto indicato nel manuale d’uso
• verbale della verifica di messa in servizio
• elenco componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica
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D.M. 329/04: verifica di messa in servizioD.M. 329/04: verifica di messa in servizioprincipali attrezzature escluseprincipali attrezzature escluse
Sono esclusi inoltre gli insiemi per i quali risultano effettuate dal competente O.N. o ispettorato le verifiche degli accessori di sicurezza o dispositivi di controllo (art.5, c.1 - lettera (d))
(o)
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Verifiche di riqualificazione periodicaVerifiche di riqualificazione periodica
•• Verifica di funzionamento Verifica di funzionamento
•• Verifica internaVerifica interna
•• Verifica di integritàVerifica di integrità
Tipologia delle verifiche periodiche per i GENERATORI DI VAPORE D’ACQUA
di rispondenzadi rispondenza
di funzionalitàdi funzionalità
•• Verifica di funzionamento Verifica di funzionamento
•• Verifica di integritàVerifica di integrità
Tipologia delle verifiche periodiche delle altre ATTREZZATURE E INSIEMI
di rispondenzadi rispondenza
di funzionalitàdi funzionalità
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Verifiche di riqualificazione periodicaVerifiche di riqualificazione periodica
La nuova cadenza delle VERIFICHE PERIODICHE è regolamentata dagli ALLEGATI A e B del Decreto ed è funzione:
• della tipologia della attrezzatura
• della categoria di rischio della attrezzatura
• del gruppo di fluido
• di eventuali indicazioni specifiche del Fabbricante
• dell’esito delle verifiche precedenti
• di eventuali deroghe concesse dal MAP su istanza motivata
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Verifiche di riqualificazione periodicaVerifiche di riqualificazione periodicaLa verifica di funzionamento consiste:- nella constatazione della rispondenza: vengono esaminate le
condizioni di effettivo utilizzo con riferimento a quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio.
- nell’accertamento della funzionalità: vengono verificate l’efficienza e la funzionalità degli accessori di sicurezza (es.: valvole di sicurezza) (o) e dei dispositivi di controllo (strumenti
indicatori, allarmi, segnalatori visivi e sonori) (o)
Nota: La verifica di funzionalità degli accessori di sicurezza può essere effettuata determinandone l’intervento in opera, ovvero con simulazione attraverso prove al banco.Per le valvole di sicurezza la verifica di funzionalità può essere sostituita dalla presa visione del documento di taratura purchè valido entro i limiti temporali stabiliti dal Fabbricante e comunque entro i limiti relativi alla periodicità delle verifiche di riqualificazione.
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Verifiche di riqualificazione periodicaVerifiche di riqualificazione periodica
La verifica interna dei generatori di vapore consiste:
- nell’esame di tutte le parti del generatore tanto internamente quanto esternamente. Durante l’ispezione può essere necessario rimuovere parte della coibentazione.
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Verifiche di riqualificazione periodicaVerifiche di riqualificazione periodica
La verifica di integrità consiste:
• nell’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo interno ed esterno
• in controlli non distruttivi (es. verifica spessori ad ultrasuoni)
• in eventuali controlli resisi necessari a fronte di particolari situazioni di deterioramento
• nel caso in cui vi siano membrature non ispezionabili, è inoltre prevista una prova idraulica alla pressione di 1.125 volte la pressione di progetto oppure una prova pneumatica a 1.1 volte PS.
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Necessitano di verifica di messa in servizio ma sono Necessitano di verifica di messa in servizio ma sono esclusi dalle verifiche di riqualificazione periodica i esclusi dalle verifiche di riqualificazione periodica i
seguenti apparecchi:seguenti apparecchi:
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Riparazioni e modificheRiparazioni e modifiche
Si intende per:
•• Riparazione: Riparazione: sostituzione o riparazione di parte sostituzione o riparazione di parte dell’attrezzatura, con o senza saldatura, senza dell’attrezzatura, con o senza saldatura, senza modifica del progetto originariomodifica del progetto originario
•• Modifica:Modifica: intervento tecnico che ha cambiato le intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo, o caratteristiche originali, la destinazione e il tipo, o solamente il tipo di un’attrezzatura già solamente il tipo di un’attrezzatura già commercializzatacommercializzata
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Riparazioni e modificheRiparazioni e modifiche
La riparazione è un evento successivo alla prima immissione sul mercato dell’attrezzatura
⇒non è attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva 97/23/CE
⇒ricade nella regolamentazione nazionale
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Una modifica che determini una variazione nello scopo o nei limiti operativi dell’attrezzatura equivale all’immissione sul mercato di un’attrezzatura nuova
⇒è attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva 97/23/CE
⇒sono richiesti F.T. e marcatura di prodotto dell’attrezzatura a cura del soggetto che presiede alla modifica
Riparazioni e modificheRiparazioni e modifiche
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Riparazioni e modificheRiparazioni e modificheProcedure operative da adottare in caso di riparazione:Procedure operative da adottare in caso di riparazione:
Riparazione di tubazioni e recipienti per liquidi del gruppo II o di attrezzature di cat. I
Riparazione di tubazioni e recipienti di cat.II e III per liquidi del gruppo I
La riparazione effettuata è da certificare con i necessari controlli e da registrare sulla documentazione di impianto.Non è prevista la comunicazione al Soggetto Verificatore.
• L’utilizzatore comunica le operazioni al Soggetto Verificatore
• Il Soggetto Verificatore esegue il collaudo• La riparazione effettuata è da certificare con i
necessari controlli e da registrare sulla documentazione di impianto
• il Riparatore comunica le procedure di collaudo che metterà in atto (in accordo alla normativa tecnica con la quale il componente è stato realizzato) al Soggetto Verificatore
• il Soggetto Verificatore esegue le verifiche di collaudo
Riparazione di attrezzature certificate dal D.Lgs. 93/2000 ovvero collaudate secondo la normativa previgente
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Riparazioni e modificheRiparazioni e modifiche
Procedura operativa da adottare in caso di modifica:Procedura operativa da adottare in caso di modifica:
Nel caso l’attrezzatura modificata rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 93/2000 ovvero del D.Lgs. 311/1991 occorre seguire tutte le procedure previste per la certificazione CE dell’attrezzatura.
Ove previsto, l’attrezzatura va sottoposta alla verifica di messa in servizio.
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I soggetti coinvolti per l’esercizio:prima e dopo il D.M. 329/04
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Soggetti VerificatoriSoggetti Verificatori
Allo stato sono individuati dalla Circolare MAP Allo stato sono individuati dalla Circolare MAP 23.05.05:23.05.05:
[..] “Nelle more della emanazione di un apposito regolamento che espliciti in forma più specifica i soggetti preposti citati dal regolamento 1° dicembre 2004 n.329, definendone le caratteristiche, gli Organismi Notificati e gli Ispettorati degli Utilizzatori, già individuati ai sensi degli articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n.93, possono operare come SoggettoVerificatore”.
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Il ruolo dei Soggetti tradizionaliIl ruolo dei Soggetti tradizionali
Sempre con riferimento alla Circolare MAP 23.05.05:Sempre con riferimento alla Circolare MAP 23.05.05:
[..] “L'ISPESL come Organismo Notificato può operare liberamente sul mercato alla stregua di altri Soggetti Notificati.
Restano ovviamente invariate le competenze delle Unità SanitarieLocali, delle Aziende Sanitarie Locali e delle ARPA derivando lestesse da una normativa specifica non vincolata al precedente quadro legislativo sulle attrezzature a pressione”.
(o)