Inventario, custodia e reperimento delle attività - DIREC · alla liquidazione delle attività ....

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Inventario, custodia e reperimento delle attività Genova 28 marzo 2014 La gestione della crisi d’impresa Dott. Marco Abbondanza [email protected]

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Inventario, custodia e reperimento

delle attività

Genova 28 marzo 2014

La gestione della crisi d’impresa

Dott. Marco Abbondanza

[email protected]

Effetti sul patrimonio del fallito

LO SPOSSESSAMENTO (art. 42 c.1 L.F.)

• DETERMINA LO SPOSSESSAMENTO DEL FALLITO

LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

• NON PRIVA IL FALLITO DELLA PROPRIETA’ DEI BENI, MENTRE LO PRIVA DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA DISPONIBILITA’ (>CURATORE)

LO

SPOSSESSAMENTO

I BENI SOPRAVVENUTI

durante la procedura (art. 42 c.2 L.F.)

Lo spossessamento investe anche i beni del fallito a questi pervenuti nel corso della procedura a seguito di :

utili derivanti da nuove attività d’impresa del fallito

donazioni

eredità (con beneficio d’inventario)

Accettazione spettante al curatore previa autorizzazione del comitato creditori (art. 35 L.F.).

POSSIBILE RINUNCIA DELLA CURATELA AD ACQUISIRE I BENI, SE I COSTI DA SOSTENERE PER IL LORO ACQUISTO/CONSERVAZIONE SONO SUPERIORI AL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO

(previa autorizzazione del comitato creditori)

Normativa di riferimento

nella Legge Fallimentare

Artt. 46 e 47

(Degli effetti del fallimento per il fallito)

Artt. da 84 a 88

(Della custodia e dell’amministrazione delle attività fallimentari)

Artt. 104 e 104-bis

(Dell’esercizio provvisorio e della liquidazione dell’attivo)

Beni non compresi nel fallimento (art. 46 L.F.)

1) Beni e diritti di natura strettamente personale

2) Assegni alimentari, stipendi, pensioni, salari del

fallito, entro i limiti di quanto occorre per il

mantenimento suo e della famiglia (> limiti

fissati da decreto GD)

3) Frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei

figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i

frutti di essi (eccezione art. 170 cpc per scopi

estranei ai bisogni della famiglia)

4) Le cose che non possono essere pignorate per

disposizione di legge (> art. 514 cpc)

Alimenti al fallito e alla famiglia

(art. 47 L.F.)

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di

sussistenza, il GD (sentiti curatore e comitato dei

creditori) PUO’ concedere un sussidio.

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è

necessaria all’abitazione di questi e della sua

famiglia, non può essere distratta da tale uso fino

alla liquidazione delle attività

Alcuni casi particolari

• PATRIMONIALE > AL FALLIMENTO

• BIOLOGICO, MORALE, ALLA REPUTAZIONE > AL FALLITO

RISARCIMENTO DI DANNO

• SOMME DOVUTE DALLL’ASSICURATORE (> NON SONO COMPRESE NEL FALLIMENTO, IN QUANTO NON PIGNORABILI ex ART. 1923 cc)

ASSICURAZIONE SULLA VITA

• RIMANE AL FALLITO SE HA LA FUNZIONE DI REINTEGRARE ESSENZIALI ESPRESSIONI DI VITA MENOMATE

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Apposizione dei sigilli - inventario

Dichiarato il fallimento,

il curatore appone i sigilli (art. 84 L.F.)

Rimossi i sigilli, si procede all’inventario (art. 87 L.F.)

Apposizione dei sigilli – ad opera del curatore

FUNZIONE CAUTELARE

POSSIBILE RICHIESTA

DELLA FORZA PUBBLICA,

CANCELLIERE E COADIUTORI

NOZIONE DI SIGILLO

SANZIONI PENALI

Sigilli – Esclusione

beni non compresi nel fallimento

cespiti deteriorabili

beni che devono essere consegnati

direttamente alla curatela

(v. slide successiva)

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di

altra documentazione (art. 86 L.F.)

Il fallito deve consegnare al curatore:

il denaro contante (> apertura c/c o libretto)

cambiali e altri titoli (compresi quelli scaduti)

scritture contabili e ogni altra documentazione se non

ancora depositati in cancelleria

Il GD può autorizzare il deposito dei documenti/scritture in

luogo idoneo, anche presso terzi.

Esibizione della documentazione al fallito o altro avente

diritto : ricorso dell’interessato al GD quando la curatela

non ritiene di esibire.

Operazioni di inventariazione (art. 87 L.F.)

IL CURATORE, RIMOSSI I SIGILLI, REDIGE L’INVENTARIO NEL PIU’ BREVE TERMINE POSSIBILE

PRESENTI O AVVISATI IL

FALLITO E IL COMITATO CREDITORI

PROCESSO VERBALE DELLE

OPERAZIONI CON

CANCELLIERE

(doppio originale firmato dai

presenti – un originale dep. in

cancelleria)

POSSIBILITA’ DI INTERVENTO

DEI CREDITORI

EVENTUALE NOMINA DI

STIMATORE

Adempimento del curatore in fase di chiusura

dell’inventario

AVVERTENDOLI DELLE PENE EX ART. 220 L.F.

FALSA/OMESSA DICHIARAZIONE > reclusione da 6 a 18 mesi

A DICHIARARE

SE HANNO NOTIZIA CHE ESISTANO ALTRE ATTIVITA’

PRIMA DI CHIUDERE L’INVENTARIO

IL CURATORE INVITA IL FALLITO/L’AMMINISTRATORE

Beni di terzi - detentori (art. 87 bis L.F.)

• Possono: 1) non essere inventariati 2) essere restituiti previo decreto GD su istanza di parte, con il consenso del curatore e del comitato creditori

BENI MOBILI SU CUI I TERZI VANTANO DIRITTI REALI O

PERSONALI CHIARAMENTE RICONOSCIBILI

• Se il diritto di godimento discende da titolo negoziale opponibile al fallimento, i beni si inventariano ma non sono soggetti alla presa in consegna da parte della curatela

BENI DI PROPRIETA’ DEL FALLITO CON

TERZO DETENTORE AVENTE DIRITTO DI

RIMANERE NEL GODIMENTO

Presa in consegna dei beni (art. 88 c.1 L.F.)

Dichiarazione di fallimento (SIGILLI) INVENTARIO

PRESA IN CONSEGNA

DEL CURATORE

La trascrizione della sentenza fallimentare

(art. 88 c.2 L.F.)

NOTIFICA ESTRATTO SENTENZA

ad uso trascrizione

BENI IMMOBILI

ALTRI BENI SOGGETTI A PUBBLICA

REGISTRAZIONE

Rapporto fra inventario e programma di

liquidazione (art. 104 ter L.F.)

• Il curatore predispone il programma di liquidazione

ENTRO 60 gg. DALLA

REDAZIONE DELL’

INVENTARIO

L’esercizio provvisorio (art. 104 L.F.)

FINALITA’ : si cerca di non disperdere i valori aziendali (specie quelli

immateriali – es. avviamento), di non far decadere autorizzazioni, di

completare commesse, di evitare penali

Può essere :

1) DISPOSTO DAL TRIBUNALE CON SENTENZA FALLIMENTARE

2) AUTORIZZATO DAL GD SU PROPOSTA DEL CURATORE

(previo parere favorevole del comitato creditori)

CONDIZIONI :

1) SE DALL’INTERRUZIONE DELL’IMPRESA PUO’ DERIVARE UN

DANNO GRAVE

2) MANCANZA DI UN PREGIUDIZIO AI CREDITORI

OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEL CURATORE :

- Comitato almeno ogni 3 mesi

- Rendiconto ogni 6 mesi e alla fine

IL CURATORE SI SOSTITUISCE AL FALLITO NELLA

GESTIONE DELL’IMPRESA

L’affitto di azienda (art. 104 bis L.F.)

FINALITA’ : si cerca di non disperdere i valori aziendali evitando la soluzione più rischiosa dell’esercizio provvisorio

Deve essere autorizzato dal GD su proposta del curatore:

1) PRIMA DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

(con parere favorevole com. creditori)

2) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA

SCELTA DELL’AFFITTUARIO :

Attraverso procedure competitive, sulla base di stima

(nomina di STIMATORE)

IL CONTRATTO DEVE AVERE FORMA DI ATTO PUBBLICO O

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

(possibilità di diritto di prelazione per l’affittuario, purché autorizzato)

IL CURATORE STIPULA CONTRATTO

DI AFFITTO AZIENDALE (o lo trova

già in essere)