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QUARTA RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE DI VICENZA, AVVOCATO FRANCESCO BUSO, PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO 1 GIUGNO 2002-31 MAGGIO 2003 1

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QUARTA RELAZIONEDEL DIFENSORE CIVICO

DEL COMUNE DI VICENZA,AVVOCATO FRANCESCO BUSO,

PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO1 GIUGNO 2002-31 MAGGIO 2003

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INDICEINTRODUZIONE Pag. 3La difesa civica nell’evoluzione attuale delle istituzioni nazionali ed europee Pag. 4L’azione locale per la promozione e la tutela dei diritti umani e degli interessi diffusi

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I rapporti con l’amministrazione comunale Pag. 8La struttura e le risorse Pag. 10Il sito del Difensore civico (Miglior sito web 2002 di difesa civica locale in Italia) Pag. 11

CASISTICA DI INTERESSE GENERALEAl Difensore civico non si possono negare informazioni: facendolo l’amministrazione pregiudica il rapporto di fiducia con i cittadini

Pag. 16

I verbali relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie non informano correttamente i “trasgressori”

Pag. 18

Un esempio di intervento extra-territoriale a favore di un cittadino di Vicenza Pag. 22Codice della Strada-Sosta fuori dagli spazi all’uopo predisposti (2^ parte) Pag. 24Parcheggi privati ad uso pubblico previsti dai piani particolareggiati - Unaconvenzione “trappola”

Pag. 25

Parcheggi: un aspetto particolare di un problema generale Pag. 26Utilizzo degli spazi circoscrizionali da parte di gruppi politici non rappresentati nel Consiglio di Circoscrizione-Proposta di modifica di delibera circoscrizionale

Pag. 27

Stato degli argini dei fiumi Pag. 29Gli accertamenti annuali sui redditi degli assegnatari degli alloggi di ERP e sui requisiti per l’assegnazione non richiedono una formale dichiarazione autocertificata dall’inquilino, che comunque non va in bollo

Pag. 30

Alcune importanti questioni riguardanti le locazioni di ERP che si trascinano irrisolte (AMCPS)

Pag. 31

L’ATER fa ancora peggio Pag. 39

STATISTICHE Pag. 40

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI, INCONTRI Pag. 48

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE Pag. 50

CONCLUSIONI Pag. 51

RELAZIONI SPECIALIV relazione speciale del 19.2.2003 - Ordinanza municipale 8.11.2002 “Disciplina dei parchi pubblici. Comportamenti vietati nelle zone verdi comunali di Campo Marzio e Giardini Salvi”

Pag. 52

VI relazione speciale del 18.3.2003 “Realizzazione di parcheggi nelle aree “ex Teatro Eretenio” ed “ex Macello”- Delibera G.C. n.371 del 29.10.2001 -Procedura ex art.37 ter della Legge 11.2.1994 n.109”

Pag. 54

ALLEGATIIl Mediatore europeo e la nuova Costituzione europea Pag. 56Brevi osservazioni in merito all’art.32 del regolamento del Comune di Vicenza sugli istituti di partecipazione

Pag. 59

Invito del Ministero degli Affari Esteri Pag. 61Scheda informativa “Diritti umani e difesa civica a Vicenza” per il Comitato Interministeriale per i diritti umani del Ministero degli Esteri

Pag. 62

Memorandum per la collaborazione tra l’ufficio del difensore civico e la societàcivile di Vicenza

Pag. 63

Cittadini del Mondo-Manifesto Pag. 66Il sistema di protezione dei diritti umani secondo l’ottica dell’individuo Pag. 67Adozione della “Dichiarazione sulla cultura di pace” dell’ONU e della “Bandieradella Pace e dei Diritti Umani”

Pag. 70

Ordine del giorno C.C. 17.9.2002 Pag. 75“Un’associazione regionale dei difensori civici per una difesa civica forte e autonoma”.Intervento al convegno organizzato dal Consiglio Regionale della Lombardia: “Le Regioni per una difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini”. Milano - 23 ottobre 2002

Pag. 76

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Introduzione

Signor Sindaco, Signor Presidente del Consiglio, Signori Consiglieri,con il rinnovo degli organi politici democratici locali si conclude, per il momento virtualmente, il mandato quadriennale affidatomi.Durante questo periodo è stato necessario operare per adeguare in concreto la struttura dell’ufficio alle necessità di una funzione chiamata a rispondere alle sollecitazioni degli epocali cambiamenti istituzionali che hanno interessato e stanno interessando la nostra nazione e il nostro continente.Ho pertanto dedicato maggiore spazio, rispetto al passato, per contestualizzare l’attività del difensore civico nell’ambito di queste tematiche di attualità, limitando di converso la casistica agli argomenti di maggior interesse generale e, in rapporto a questi, introducendo alcune specifiche segnalazioni (es. capitolo sull’inquinamento acustico).Nel corso di quest’anno l’ufficio si è applicato a nuovi campi di intervento ed ha esplorato nuove metodologie di lavoro. Del che si sono potuti dare, per ragioni di tempo, solo rapidi cenni. Di certo è auspicabile una tempestiva riflessione istituzionale sulle effettive potenzialità dell’Istituto, dato che il momento e l’esperienza finora fatta sono propizi a metterlo al passo (forse nel gruppo di testa) con gli standard europei.La presente relazione sarà accessibile immediatamente anche sul sito web (www.difensorecivico.vicenza.it) e presso la Biblioteca Civica Bertoliana dove si trovano da qualche mese, grazie alla sensibile disponibilità del suo Presidente, prof. Mario Giulianati, anche tutte le relazioni annuali prodotte finora dall’ufficio, dal giorno della sua istituzione.Passo quindi ad esporre i contenuti di questa relazione che attiene all’attività istituzionale svolta dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003.

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1. LA DIFESA CIVICA NELL’EVOLUZIONE ATTUALE DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI ED EUROPEE

Lo sforzo autentico che percorre l’Europa e che tende ad avvicinare popoli, cittadini ed istituzioni in nome dei medesimi diritti di cittadinanza e di dignità della persona umana, ha nel difensore civico un potenziale attento e sensibile interprete naturale.Lo stesso Mediatore europeo si è attivato intensamente (cfr. la nota nella sez. allegati) per favorire il recepimento con effetto vincolante, nel testo della nuova bozza della carta fondamentale dell’Unione, dei principi fondamentali già individuati da altri strumenti internazionali (ciò è stato in parte ottenuto mediante l’incorporazione della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.- Nizza 2000) o la previsione dei meccanismi che lo possano rendere possibile (v. capo VI del titolo V della nuova bozza di costituzione che autorizza l’Unione a concludere accordi internazionali, secondo la procedura descritta nell’art.III-222).A sostegno della necessità di provvedere in tal senso, egli (mi riferisco a Jacob Soderman, che ha da poco lasciato l’incarico a P. Nikiforos Diamandouros), aveva rilevato che l’art.6 del vecchio trattato si richiamava al “rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli stati membri”, senza chiarire quali essi fossero; ciò imponeva un impegno interpretativo dai risultati non sempre scontati.J. Soderman ha preso inoltre posizione sul tema della legittimità dell’intervento dell’ombudsman in subjecta materia, enunciando un principio di ordine generale: il mancato rispetto delle norme sui diritti umani da parte di un’amministrazione che li prevede tra i propri principi fondamentali è qualificabile come “maladministration” ed autorizza quindi in ogni caso l’intervento dell’Ombudsman.

Si sta sempre più affermando, invero, l’opinione secondo la quale la funzione mediatrice esercitata con modalità dialogiche e persuasive, spesso non formali, tipica del difensore civico, può svolgere un compito non secondario proponendosi come elemento di riequilibrio, mite ma pervasivo, di un sistema istituzionale e di una società entrambi per aspetti diversi scossi da radicali cambiamenti.Alessandro Barbetta, difensore civico della Regione Lombardia, ha descritto la funzione di garanzia dell’istituto in un duplice senso: “garanzia di sistema (si pensi ad esempio alla necessità di presidiare il rispetto dei principi statutari nei rapporti interistituzionali) e garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini quando assumono la veste di interlocutori dell’amministrazione. Due funzioni di pari dignità e rango per chi voglia orientare l’evoluzione istituzionale alla centralità della persona e del cittadino”.Spero dunque che le parole e le opinioni di colleghi ben più prestigiosi del sottoscritto convincano infine quei consiglieri che, nell’adunanza in cui fu proposta la presa d’atto della mia terza relazione annuale, ebbero ad affondare le critiche, supponendo, in base ai loro studi, che il difensore civico non potesse occuparsi della tutela dei diritti umani o financo di quelle degli interessi diffusi.

L’occasione è propizia per ricordare che alla prima relazione annuale del primo difensore civico di questo Comune, Gianni Cristofari, venne opportunamente allegato uno studio del dott. Lombardi, il quale si prestò, grazie ai buoni uffici del prof. Antonio Papisca, direttore del Centro interdipartimentale dei diritti umani dell’Università di Padova, ad esprimere una valutazione delle disposizioni statutarie e regolamentari riguardanti l’istituto locale.Ne consiglio la rilettura (v. sez. allegati), in vista della riforma del regolamento degli istituti di partecipazione.Qui mi basta ricordare che il difensore civico veniva già allora definito “magistrato naturale dei diritti umani” e che l’autore aveva censurato fermamente la pretesa, ritenuta illegittima, di negare ad esso l’azione a protezione degli interessi diffusi.

Se tanto, in astratto, non bastasse a convalidare l’impostazione che ho dato all’attività dell’ufficio sul fronte dei diritti umani, della quale darò conto più ampiamente nel capitolo seguente, spero che possa servire come autorevole apertura di credito e riconoscimento l’essere stato invitato (insieme ad altri tre più titolati colleghi) a relazionare al Comitato interministeriale per i diritti umani presso il Ministero degli Esteri, riunito in seduta plenaria, sul tema “Ruolo del difensore civico anche in relazione agli impegni internazionali

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assunti dall’Italia” (Roma, 13.12.2002- nella sez. allegati è disponibile la scheda che ho prodotto alla Commissione e che a fatto da traccia per il mio intervento).

Significativamente, l’attività dell’Ufficio è stata anche oggetto di attenzione da parte di ricercatori incaricati dalla Regione Veneto di “monitorare” nuove forme di promozione di cittadinanza attiva, ed è entrata con un capitolo specifico (Il difensore civico di Vicenza) nella prova finale di una studentessa del corso di perfezionamento dedicato ai diritti della persona e dei popoli istituito presso il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova.In questo lavoro c’è anche un capitolo intitolato “Difesa civica e diritti umani”, nel quale si trovano, tra le altre, alcune annotazioni di particolare interesse, che bene si prestano ad introdurre il prossimo capitolo ed a “limare” un poco il carattere autoreferenziale di questa relazione:“L’associazionismo dei servizi ed il volontariato stanno assumendo un ruolo sociale sempre più rilevante, non solo perché interessano e coinvolgono un numero consistente di persone, ma soprattutto perché sanno essere rivelatori di domande sociali, tradotte in diritti da proteggere. Questa nuova organizzazione della società civile dovrebbe essere oggetto di un’attenta analisi al fine di reimpostare i meccanismi con cui il servizio pubblico rileva i bisogni sociali del territorio; l’integrazione tra il servizio pubblico e le organizzazioni rappresenta un parametro molto importante per considerare un sistema sociale complessivamente capace di soddisfare i diritti umani dell’individuo. E’ quindi fondamentale riuscire a svolgere un ruolo di mediazione e rappresentazione dei diritti ed è proprio in questo ruolo che bisognerebbe inquadrare il difensore civico; le stesse Nazioni unite indicano questa figura tra le Istituzioni nazionali di promozione e di tutela dei diritti umani. In piena libertà ed indipendenza, come stabilito nella legge istitutiva il difensore civico deve interpretare i bisogni del cittadino, compresi i soggetti più deboli, a cui la Pubblica Amministrazione deve garantire dignità di vita”. E ancora: “Un buon sistema di garanzia infatti corrisponde a sistema di giustizia e democrazia, ma soprattutto conferisce credito allo Stato, affidabilità agli operatori sociali ed economici, elementi che contribuiscono alla conquista di una cittadinanza europea. L’istituto del difensore civico corrisponde ad esigenze reali dei cittadini, ma la sua concreta utilità/funzionalità dipende anche dal tipo e dal grado di ricettività che il sistema politico-amministrativo manifesta nei suoi confronti. La sua efficacia può dipendere dalla sensibilità verso il problema dei diritti umani e dal rapporto tra individui ed istituzioni; non si può escludere il rischio che le sue potenzialità vengano sottovalutate, che, in conseguenza dello scarso uso di tale strumento da parte dei cittadini, il suo potere di intervento e di contributo al rispetto dei diritti individuali ne risulti limitato. E’ quindi estremamente importante –omissis- sensibilizzare ed educare gli individui, attraverso una formazione permanente, allo sviluppo di una cultura della solidarietà, della interculturalità e della solidarietà tra le persone e tra i popoli, affinché ogni cittadino sia consapevole dei suoi diritti e riesca ad esercitarli attraverso la soddisfazione dei suoi bisogni fondamentali e delle sue urgenze vitali” (Federica Ceolato, tesi sui “diritti umani nella città”, anno accademico 2001/2002).

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2. L’AZIONE LOCALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEGLI INTERESSI DIFFUSI

Rimandando ad altre sedi la distinzione tra diritti ed interessi, che appartiene solamente alla nostra cultura giuridica, accorpiamo alla materia della tutela dei diritti umani nei confronti della pubblica amministrazione, quella riguardante la tutela degli interessi collettivi, perché di fatto essi sempre più spesso si sovrappongono tra loro in virtù della elaborazione normativa europea.Nel corso di questo quarto anno, assai più che in passato, l’ufficio è stato interessato da varie istanze di cittadini, spesso riuniti in comitati o associazioni.Ciò è indice inequivoco di interesse e considerazione per l’istituto e della sua effettiva contaminazione con l’esperienza sociale dei cittadini.Se, infatti, possiamo considerare accessi “individuali” le istanze di singoli cittadini e delle associazioni, sul piano statistico quelli dei comitati, le cui istanze sono di regola accompagnate dalle firme degli aderenti, vanno conteggiati in base al numero di questi ultimi.Di conseguenza è possibile affermare che, nel corso del quarto anno del mio mandato, oltre 1200 cittadini si sono rivolti all’ufficio in forma singola o associata in comitati (ben 22).

Gli argomenti per i quali i cittadini si sono rivolti al difensore civico hanno toccato i temi della tutela della salute e dell’ambiente, dei diritti dei bambini, di quelli degli anziani e dei disabili, ma anche della libertà di circolazione e stazionamento e dell’eguaglianza nei diritti, del rispetto della legalità e della pace.L’ufficio in un caso ha rivolto una relazione speciale al Consiglio Comunale per segnalare le problematiche emergenti da un’ordinanza comunale mirante ad impedire comportamenti impropri da parte di frequentatori di alcune aree verdi pubbliche.In generale viene aperta una fase di ascolto e di approfondimento anche giuridico, al fine di sviscerare le questioni con pacatezza ed obiettività; successivamente vengono ridefiniti gli obiettivi e, in coerenza, le azioni che ciascun soggetto, privato o pubblico, può compiere per il raggiungimento del risultato auspicato.

Sicuramente hanno svolto un ruolo autopromozionale le numerose iniziative realizzate dall’ufficio nel campo della diffusione della cultura dei diritti umani.Annunciata nel giugno del 2002, nel corso di “Festambiente” (festival provinciale di ecologia organizzato da varie associazioni di volontariato), dall’autunno si è infatti progressivamente sviluppata un’azione informativa e formativa diretta a promuovere la cittadinanza attiva.Nella sezione “allegati” si possono consultare alcuni documenti che descrivono le ragioni fondamentali dell’iniziativa, finalità ed obiettivi.In sintesi, essa si è articolata in: - numerosi laboratori con organismi di società civile (associazioni di volontariato, di

categorie produttive, ordini professionali);- un ciclo di tre conferenze aperte al pubblico, realizzate grazie alla collaborazione della

locale C.C.I.A.A., denominato “Cittadini del Mondo”, cui hanno partecipato in qualità di relatori, oltre al sottoscritto, docenti di scuole medie superiori ed esponenti dell’associazionismo locale;

- un percorso formativo rivolto agli studenti, che ha coinvolto principalmente l’Istituto Professionale “B. Montagna”, ma ha toccato anche l’Istituto tecnico “Rossi”;

- l’implementazione del sito www.difensorecivico.vicenza.it, in modo che possa essere di supporto, con l’area dedicata ai forum, all’attività delle associazioni ed ai laboratori di monitoraggio.

Attualmente è in corso la fase che ha come obiettivo immediato la realizzazione di un “osservatorio civico per il monitoraggio sull’applicazione dei diritti umani nel territorio comunale”. Oltre quaranta tra comitati e associazioni hanno già firmato il memorandum di collaborazione proposto dall’ufficio.

Il patrimonio di idee elaborate e l’esperienza acquisita in questo progetto, la cui realizzazione è stata curata con l’Associazione Diritti Umani Sviluppo Umano (ADUSU) di

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Padova, mi hanno determinato a confrontare l’ufficio, primo tra gli altri, con nuove esperienze mirate a favorire l’esercizio della cittadinanza attiva da parte dei giovani.

In collaborazione con l’Istituto di ricerca POSTER (soggetto proponente), l’I.P.S.S.S. “B. Montagna” e la cooperativa sociale LA LINEA DELL’ARCO, è stata presentata alla Commissione Europea la candidatura per un finanziamento nell’ambito del programma Azioni Congiunte Socrates, Leonardo e Gioventù, in cui siamo stati in grado di coinvolgere partner di altri tre paesi europei Cadice: (Spagna), Rodèz (Francia) e Corinto (Grecia), con il seguente progetto: “ACT.CIT.Y. Active Citizenship of Young People” (Cittadinanza Attiva dei Giovani)Il progetto intende sviluppare l’educazione alla Cittadinanza Attiva nei giovani e nello stesso tempo promuovere nuovi “luoghi” di partecipazione-mediazione, che conducano all’empowerment dei giovani e degli strumenti tecnici e politici di mediazione istituzionale.La finalità del progetto è la costruzione di un nuovo modello di governance che rafforzi nei giovani la capacità propositiva e quella di verifica della responsabilità politica, garantendo loro una autonoma elaborazione e valorizzando il ruolo di mediazione politica formale dei rappresentanti istituzionali.Il progetto prevede un percorso di formazione rivolto ad organismi giovanili di società civile e alle diverse componenti del sistema scolastico (studenti, docenti e genitori); esso si articolerà in seminari informativi e laboratori attivi sulla conoscenza dei diritti umani e sulla loro effettiva protezione nell’ambito locale.Obiettivo concreto della formazione è la costruzione di un “laboratorio-osservatorio civico permanente dei giovani”, sede in cui si organizzerà, con metodologie appropriate, il dialogo tra i soggetti di società civile e, altresì, tra questi e le istituzioni, avvalendosi della funzione agevolatrice e imparziale dell’ombudsman, che sarà, pertanto, garante di buone pratiche e, nello stesso tempo, agente di cambiamento.

Contemporaneamente, in collaborazione con la cooperativa sociale La linea dell’arco, l’IPSSS “B. Montagna”, l’Assessorato agli Interventi Sociali, l’ADUSU, l’Arciragazzi Vicenza è stata anche presentata alla Regione Veneto una domanda di contributo per l’anno 2003 in riferimento al bando “Per la realizzazione di progetti in materia di diritti umani e cultura di pace”.Questo progetto si intitola “STAND UP FOR YOUR RIGHTS – Giovani protagonisti per una città dei diritti”.Il progetto STAND UP FOR YOUR RIGHTS si inserisce all’interno del percorso DIRITTI UMANI E DIFESA CIVICA A VICENZA, e si propone di affrontare le tematiche inerenti ai diritti dei giovani, mirando a farli sentire responsabili e partecipi ai processi decisionali che riguardano la loro vita e quella della comunità in cui sono inseriti. Dopo aver fatto emergere bisogni e diverse percezioni dei propri diritti con modalità attive e creative, i giovani prenderanno conoscenza degli strumenti di protezione dei diritti umani e degli organismi che presiedono alla loro tutela; tra questi sarà particolarmente messa in rilievo la figura del difensore civico locale, nella sua veste di magistrato naturale dei diritti umani.

Gli avvenimenti bellici che, in vario modo, hanno coinvolto di recente il nostro paese non potevano, infine, non indurre l’ufficio del difensore civico di questo comune ad assumere un impegno preciso e formale nei confronti della promozione della cultura della pace e dei diritti umani e delle azioni da esercitare per la protezione di questi beni. Il 10 febbraio 2003 ho pertanto provveduto ad adottare con atto formale la “dichiarazione sulla cultura di pace” delle Nazioni Unite e, contestualmente, la “Bandiera della Pace e dei Diritti Umani” (consultabile nella sez. allegati).In quell’epoca, attraverso il sito internet pervenne una richiesta di parere per sapere se vi fossero norme che impedissero l’esposizione della “bandiera della pace (e dei diritti umani)” negli edifici pubblici.L’ufficio, esaminata la questione, pubblicò le coordinate normative della fattispecie sul sito web (v. sez. allegati).

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3. I RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sul piano istituzionale stiamo assistendo ad una progressiva marginalizzazione del ruolo delle assemblee democratico-rappresentative in virtù dell’affermarsi di un ordinamento basato su esecutivi “forti” e “personalizzati”, attraverso l’elezione diretta del capo, e favorito da una generale cultura civica in cui il senso delle istituzioni non si è mai radicato profondamente.Vi è quindi la necessità di approntare correttivi atti a preservare la corretta definizione e il più efficace esercizio dei tre poteri deputati al funzionamento di una società democratica: quello legislativo, che spetta all’assemblea, quello di governo, che spetta all’esecutivo, quello di garanzia e controllo, nei confronti dei primi due, nell’ambito del quale, senza ombra di dubbio, opera la difesa civica.Ed in un contesto, come si diceva, fortemente disequilibrato a favore degli esecutivi, appare pleonastico sottolineare che gli organi di garanzia sono chiamati soprattutto a supportare la funzione di controllo dell’assemblea sulle attività di governo e su quelle degli apparati tecnico-burocratici (tale era del resto l’originaria funzione del primo ombudsman moderno, quello svedese).

I rapporti con l’esecutivoCritici. A darne la dimensione basti la dichiarazione del sindaco resa alla stampa locale in occasione del deposito della mia terza relazione, che suona più o meno così: “La relazione del difensore civico non è nemmeno da leggere…!”Poi, invece (ovviamente), fu letta ed anche aspramente criticata (soprattutto dal settore della maggioranza), con modalità non del tutto ortodosse: il dibattito consigliare, che precedeva la obbligatoria “presa d’atto”, si protrasse infatti per ore, senza che a questo difensore civico, unico relatore ufficiale sull’argomento all’ordine del giorno, fosse consentito non solo la replica immediata alle affermazioni di ciascun consigliere, ma nemmeno quella ai due assessori che, senza averne titolo (non facendo parte dell’assemblea, né essendo relatori), aprirono la discussione con altrettante “controrelazioni”.Lascio le valutazioni di merito a chi ha avuto od avrà il tempo e lo scrupolo di leggersi gli atti del consiglio (che approvò anche, a maggioranza, un ordine del giorno di censura, consultabile nella sezione allegati) e le mie relazioni.Ma pongo all’attenzione di tutti la circostanza che un siffatto interessamento critico sulle attività della difesa civica non fu preceduto da alcun preavviso, né tantomeno da un’azione diretta ad approfondire le ragioni del preteso contrasto per fare almeno il tentativo di ricomporlo nell’alveo di una corretta dialettica istituzionale, in nome del rispetto dell’interesse pubblico (si consideri che gli argomenti trattati nelle relazioni, come chiunque ha modo di verificare, non trattano problemi di natura personale).In particolare dal Sindaco, quale “responsabile dell’amministrazione”, ci si sarebbe aspettato, prima delle critiche, un cenno di diretto interessamento, che in quattro anni non è mai venuto nemmeno su un piano meramente formale.

I rapporti con il Consiglio ComunalePraticamente inesistenti, mercé, ritengo principalmente, una norma dello statuto comunale che fa divieto ai consiglieri di rivolgere istanze alla difesa civica.Credo che tale norma vada ripensata, non solo perché in contraddizione di principio con la legge che riconosce ai consiglieri il diritto di ricorrere al difensore civico come strumento di controllo di legittimità delle delibere, ma proprio in funzione di quanto poco sopra si accennava a proposito della opportuna collaborazione tra difesa civica e assemblea ai fini di esercitare la funzione di vigilanza sull’attività dell’esecutivo, onde consentire alla prima di svolgere appieno la funzione di garanzia interistituzionale che le compete.

I rapporti con l’apparato tecnico-burocratico

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Non è il caso di entrare nel merito di singole questioni. Quanto già detto nelle precedenti relazioni annuali è riconfermabile punto per punto. Non vi è stato nessun “ravvedimento operoso” dove era lecito aspettarselo: i riscontri all’epoca non pervenuti sono ancora tutti rimasti tali (salvo gli aggiornamenti riportati nella sezione dedicata alla casistica) e invito chi voglia rendersene conto a rileggere l’indice delle precedenti relazioni annuali (consultabile anche nel sito web dell’ufficio). Né ci si poteva aspettare di meglio, considerato l’effetto delegittimante che i sopra ricordati comportamenti dell’esecutivo e di una certa parte dei consiglieri comunali hanno comportato.

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A mò di conclusione sui temi finora trattati in questo capitolo, e perché non si abbia l’impressione che le difficoltà incontrate da questo difensore civico nei rapporti con il “Potere” e con l’apparato abbiano una natura puramente ed esclusivamente occasionale e personale, propongo alcune riflessioni che il prof. Alessandro Barbetta, difensore civico della Regione Lombardia ha esposto in occasione di un recente convegno indetto dal Consiglio regionale di quella regione dal titolo “Una rete integrata di Difesa civica in Lombardia dopo le leggi costituzionali n.1/1999 e n.3/2001”.“L’utilità della Difesa civica risiede nel suo servire la gente e nel suo servire le istituzioni… (omissis). Le attese della gente nei confronti della Difesa civica sono state peraltro confermate da “Monitor Lombardia”: più della metà degli intervistati ha indicato la funzione di Difesa civica tra le prime due funzioni utili per un’amministrazione di qualità. E’ un dato che, con lievi differenze, trova riscontro su tutto il territorio nazionale. La Difesa civica non è altrettanto “popolare” tra gli amministratori – lo conferma la stessa rilevazione - che in larga parte non la indicano tra le loro opzioni prioritarie…(omissis). L’efficacia dell’intervento del Difensore civico è in realtà la risultante del combinarsi di due azioni: quella del Difensore civico e quella del suo interlocutore, del soggetto nei confronti del quale il Difensore civico interviene.Se dunque, da un lato, l’azione del Difensore civico deve caratterizzarsi per l’indipendenza, l’oggettività, la competenza tecnica, la tempestività è ben chiaro che tutto ciò può non bastare se il destinatario dell’intervento è sordo ed inerte e se questa sordità e questa inerzia sono tollerate dagli organi rappresentativi delle istituzioni.Il potere del Difensore civico è un “potere di relazione”, se questa relazione è a senso unico produce solo risultati parziali e faticosi…(omissis)Nell’ordinamento attuale (leggi regionali, statuti e regolamenti degli Enti Locali), il punto più debole, rispetto all’efficacia del potere di relazione del Difensore civico, si riscontra sul versante degli obblighi cui sono tenuti gli interlocutori del Difensore civico”.

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4. LA STRUTTURA E LE RISORSE

Una impiegata e una sede composta da una stanza di rappresentanza ed un piccolo ufficio annesso, entrambi forniti dal Comune.Gli aspetti critici sono dati dalla impossibilità di disporre direttamente in tema di personale dipendente e di locali da adibire alle necessità della funzione.Già in precedenti occasioni abbiamo segnalato che manca all’ufficio una figura dirigenziale amministrativa, da scegliersi con i criteri indicati dal difensore civico; senza di essa tocca a quest’ultimo, impropriamente, svolgerne le mansioni.Una scelta in questo senso appare ancora più urgente, a fronte degli impegni che assorbono il difensore civico anche sul fronte dei diritti umani.Anche in riferimento ai locali, c’è la necessità di disporre di ulteriori spazi per le attività inerenti ai rapporti con gli organismi di società civile.I risultati comunque ottenuti sono stati resi possibili, oltre che dalla preziosa disponibilità ed esperienza di Maristella Boscato, impiegata-istruttore che ha accompagnato l’istituzione dal suo sorgere, anche grazie alla positiva sperimentazione di forme di collaborazione esterna, senza oneri per l’amministrazione, fornite da Heidi Mantovan, studentessa laureanda in giurisprudenza, in applicazione della normativa che prevede l’espletamento del servizio civile nazionale (per la durata di un anno), e da Nicola Stocchiero, studente laureando in scienze politiche, che ha svolto uno stage durato circa tre mesi.Inoltre, la disponibilità di risorse finanziarie (alle quali si è attinto fino ad un sostanziale esaurimento) ha consentito di acquisire le prestazioni di un consulente per l’edilizia privata nella persona dell’arch. Paolo Busolo, quelle della cooperativa sociale La linea dell’arco, tramite Nicola Carrarini, che ha curato in particolare le relazioni esterne dell’ufficio e la gestione del sito web, e quelle dell’Associazione Diritti Umani e Sviluppo Umano di Padova, tramite il dr. Paolo De Stefani ed il dr. Matteo Mascia, che hanno curato la realizzazione del progetto Diritti Umani e Difesa civica a Vicenza.Altrettanto dicasi per la fruttuosa collaborazione con Proteinic s.r.l., un società composta da giovani professionisti, che ha curato con competenza e sensibilità la realizzazione del sito web ideato dallo scrivente, al punto da renderlo meritevole di un lusinghiero giudizio in campo nazionale.Con particolare riconoscenza rammento la disponibilità della prof. Vanna Santi, Preside dell’IPSSS “B. Montagna”, partner indispensabile dei progetti realizzati nel campo della promozione dei diritti umani e di formazione delle cittadinanza attiva rivolti ai giovani, nonché la passione e la competenza del prof. Antonio Zulato e della prof.ssa Donatella Cavion, relatori in alcune delle più pregnanti iniziative di divulgazione e formazione sui medesimi temi, rivolte sia agli studenti, sia alla generalità dei cittadini.

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5. IL SITO DEL DIFENSORE CIVICO (MIGLIOR SITO WEB 2002 DI DIFESA CIVICA LOCALE IN ITALIA)

Il sito internet www.difensorecivico.vicenza.it, inaugurato il 25 febbraio 2002, è uno dei primi web nazionali del genere: è stato pensato come un canale moderno di comunicazione tra i cittadini di Vicenza e il difensore civico.Fin dall’inizio del mio mandato, avevo indicato tra gli obiettivi primari la realizzazione di un portale Internet interattivo con i cittadini. Un fortunato incontro sinergico con specialisti della comunicazione e della progettazione informatica, che hanno pazientemente tradotto in Web le mie richieste, ha reso possibile la realizzazione di questo progetto, in linea con l’auspicato sviluppo della E-government nell’amministrazione pubblica. Questo sito internet si propone di incrementare il dialogo fra l’istituzione del difensore civico e i diversi attori sociali presenti a Vicenza, favorendo la trasparenza della comunicazione e l’accesso di tutti i cittadini all’informazione e ai servizi proposti dal Difensore Civico.E’ un modello di Agorà dei diritti, uno spazio virtuale che mira, da una parte, a sviluppare la conoscenza dei diritti umani, ed in particolare di quelli di cittadinanza, e, dall’altra, alla promozione di prassi attive di protezione di quei diritti medesimi. Si confida, grazie anche a questo strumento, di favorire i cittadini più giovani a relazionarsi con l’istituzione. Le informazioni offerte, infatti, sono facilmente comprensibili e hanno un “taglio pratico”: accanto ai riferimenti normativi, ai documenti (le relazioni annuali, le relazioni speciali, ed altro), si possono trovare molti links collegati ad organizzazioni che operano a favore dei diritti della persona (a livello locale, nazionale e internazionale). Particolare attenzione è posta alle attività di gruppi locali (sezione ultime notizie) che si occupano della tutela dei diritti umani. L’utilizzazione del sito internet è anche prevista come metodologia di lavoro nel più ampio programma di rafforzamento del collegamento vitale tra ufficio di difesa civica e organismi di società civile, varato dall’ufficio mediante alcuni progetti di formazione alla cittadinanza attiva.In base all’esperienza finora fatta, è possibile affermare che il sito web ha risposto alle attese, divenendo uno strumento prezioso nella valorizzazione del ruolo del difensore civico locale come naturale difensore dei diritti umani (human rights defender) all’interno del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini1.

Miglior Sito Web 2002 di Difesa Civica locale in Italia

1 Stefano Piazza, La difesa civica e la pubblica amministrazione, in Difensori dei diritti umani: percorsi formativi ed esperienze sul campo, a cura di Matteo Mascia, Padova 2001

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Il 23 settembre a Venezia questo sito internet è stato premiato come miglior sito web 2002 di difesa civica locale nell'ambito del Concorso bandito da "L'Eco della Difesa Civica" (www.difesacivica.it). Una Commissione di esperti ha conferito il prestigioso riconoscimento sulla base dei seguenti criteri: - informazioni generali sull'istituto della Difesa Civica; - informazioni specifiche sull'ufficio; - qualità web e design.

Ecco il testo della notizia ANSA del 23 settembre 2002:"Il Comune di Vicenza si è aggiudicato la prima edizione del premio per il miglior sito della Difesa civica. La premiazione è avvenuta durante i lavori del primo Consiglio nazionale dell’ANDCI. L’avv. Giuseppe Fortunato, presidente nazionale, ha consegnato un attestato e la medaglia d’argento al difensore civico della città berica, Francesco Buso.L’iniziativa è stata promossa per incentivare l’utilizzo di Internet quale strumento di comunicazione a disposizione della Difesa Civica. Una commissione, nominata dal dipartimento Nuove Tecnologie diretto da Emanuele Bellonzi, ha esaminato nel corso del 2002 i siti predisposti da vari Uffici del difensore civico in Italia. La commissione, composta da Andrea Fraietta, Paolo Fusco, Eugenio Gallozzi, Gianni Giampietro, Teresa Lapis, Salvatore Prisco, Massimiliano Sannuto, ha deciso di assegnare il primo premio al Comune di Vicenza. Al secondo posto si è classificato il Comune di Livorno, mentre al terzo posto il Comune di Torre del Greco. Tra i siti segnalati nelle nominations anche quelli dei comuni di Rimini, Arezzo, Agrigento e la Provincia di Asti. L’iniziativa del concorso per il miglior sito della Difesa civica ha raccolto il plauso anche del ministro alla Funzione Pubblica, Franco Frattini."

Caratteristiche del sito internetNel realizzare il sito internet, si è proceduto secondo il principio della usability, “la disciplina che si propone di rendere la progettazione delle composizioni ipertestuali

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corretta ed efficace”2. Sono state seguite le 3 regole indicate dai maggiori esperti di web design: semplicità, navigabilità e uniformità.Il sito, sviluppato interamente in HTML, permette all’utente di scegliere la versione inglese o italiana. E’ stato riveduto e implementato, con interventi che hanno aumentato lo spazio hosting (passando da 20 a 100 Mb), creato nuove possibilità (motore di ricerca interna, forum, newsletter) e reso dinamiche alcune sezioni (documenti, links).L’homepage presenta il contenuto e le diverse parti del sito web.Le sezioni principali del sito sono:IL DIFENSORE CIVICOSezione che propone informazioni riguardanti l’organo istituzionale, la sua storia e le sue funzioni.RIFERIMENTI NORMATIVIPropone una raccolta di testi di carattere legislativo e normativo a livello locale, regionale, nazionale ed europeo relativi all’istituto del Difensore Civico.DOCUMENTILa Sezione, completamente dinamica, permette la lettura ed il download di categorie e sottocategorie di documenti; il materiale allegato comprende: lo Statuto comunale, il regolamento comunale degli istituti di partecipazione, le relazioni del difensore civico, annuali e speciali, Convenzioni ed altri strumenti internazionali sui diritti umani, e una sezione particolare in cui sono raccolti materiali inerenti ai diritti dell’infanzia.La sezione è in continuo aggiornamento.NOTIZIESezione aggiornata con informazioni concernenti l’attività del Difensore Civico, la tutela dei diritti, le proposte di carattere locale, nazionale o internazionale riguardanti i diritti umani, la cittadinanza attiva, la tutela dell’ambiente e della città, la pace, i servizi per i cittadini.IL MIO UFFICIOSezione che fornisce informazioni su: orari di apertura, ubicazione dell’Ufficio, staff e collaboratori dell’Ufficio del Difensore Civico.LINKSSezione dinamica in cui sono suggeriti links pertinenti all’area della tutela dei diritti: difesa civica, difesa dei consumatori, diritti umani, links giuridici, organizzazioni, pace.La sezione è in continuo aggiornamento.CONTATTISezione con form di richiesta per informazioni varie e possibilità di inviare comunicazioni, suggerimenti, iniziative ecc.NEWSLETTERUna nuova voce che consente a chiunque di ricevere notizie, articoli, attività, links e approfondimenti proposti dall’Ufficio del Difensore Civico.SEGNALA CASOForm dedicato esclusivamente alla segnalazione di casi di cattiva amministrazione.FORUMCreato per raccogliere e mettere a disposizione di tutti informazioni, domande, commenti, proposte, provenienti dal Difensore Civico del Comune di Vicenza, dalle associazioni e gruppi operanti in città e da qualsiasi cittadino o cittadina. Sono stati predisposti TEMI di vario interesse e sezioni dinamiche che propongono gli ARGOMENTI proposti dal difensore civico, dalle associazioni o dai cittadini. E’ totalmente interattivo e consente di leggere interventi, aggiungere osservazioni e proporre nuovi argomenti.RICERCA INTERNAIn questa sezione è possibile effettuare una ricerca su tutte le sezioni del sito. Inserendo la parola da cercare nel campo di ricerca, verranno visualizzati i risultati della ricerca suddivisi per la categoria di appartenenza.

2 Enrico Pulcini, Scrivere, linkare, comunicare per il Web, Milano 2001

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Statistiche Il sito internet del difensore civico, attivo dal 25 febbraio 2002, ha ricevuto sino al 31 maggio 2003, 12.101 visite3, per un totale di 512.011 contatti. Mensilmente, il trend si è regolarizzato fino ad arrivare a una media di oltre un migliaio di visite.

RIEPILOGO ULTIMI 12 MESI

Mese Media giornaliera Totale mensileContatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti

Giu 2003 1073 546 168 32 224 43150 352 1851 6015 11806Mag 2003 1087 654 210 33 585 179474 1051 6517 20297 33705Apr 2003 1154 679 184 36 746 239327 1084 5540 20395 34644Mar 2003 1177 682 188 37 894 254201 1176 5849 21162 36503Feb 2003 1926 1268 255 38 769 293793 1087 7141 35504 53946Gen 2003 1502 1070 169 33 771 299576 1040 5269 33193 46586Dic 2002 962 704 141 33 677 190383 1044 4392 21843 29837Nov 2002 929 719 127 33 645 151189 1013 3819 21570 27885Ott 2002 1008 742 128 28 613 175762 873 3993 23022 31276Set 2002 1325 898 135 26 494 255052 784 4073 26962 39779Ago 2002 969 681 94 16 376 267077 503 2925 21124 30042Lug 2002 722 565 87 20 429 79625 623 2719 17532 22412

Totali 2428609 10630 54088 268619 398421

Considerato il fatto che il sito del difensore civico del Comune di Vicenza non è un prodotto commerciale, ma un prodotto istituzionale, i dati sono senz’altro significativi; è aumentato l’utilizzo delle funzioni interattive (segnalazioni di casi, richieste di contatti) e gli iscritti alla newsletter quindicinale sono quasi 300.Analizzando le log d’ingresso, si può notare che il sito internet del difensore civico è stato visitato da privati cittadini – italiani e non -, da enti commerciali e aziende, da istituzioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, da organizzazioni sociali ed enti giuridici di diverso tipo (associazioni, onlus, ecc.), da altri difensori civici italiani.

Il sito www.difensorecivico.vicenza.it è catalogato nei seguenti motori di ricerca: Google, Yahoo, Virgilio, Arianna, Libero, Msn, Il Trovatore, IlMotore.E’ attualmente linkato dai seguenti siti internet: www.comune.vicenza.itwww.difesacivica.itwww.informagiovani.vi.itwww.suniavicenza.itwww.vicenzacity.comwww.altravicenza.itwww.vicenzanews.itwww.vi.camcom.itwww.ergaomnes.netwww.vicenzafiera.itwww.vicenza.comwww.bloggers.it/vicenzaviva/http://digilander.iol.it/amnestyvicenzawww.cittadinanzattiva.it

Contenuti

3 VISITA: “una serie di richieste a pagine web eseguite da un visitatore senza 30 minuti consecutivi di inattività" secondo la definizione dello IAB ITALIA, COMITATO PER GLI STANDARD E LE TECNOLOGIE (1998).

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Le informazioni inserite nella sezione “ultime novità” sono state 180, e riguardano: comunicazioni alla cittadinanza da parte del Difensore Civico, concernenti in

particolare l’edilizia residenziale pubblica, il codice della strada e l’anagrafe. informazioni inviate da enti e associazioni di Vicenza e provincia, che

riguardano i temi dei diritti della persona e dei popoli. eventi di promozione della cultura della difesa civica e dei diritti umani, con

particolare attenzione alla realtà territoriale, ma senza trascurare iniziative di più ampio respiro che favoriscono l’attuazione dello sviluppo umano e della dignità della persona.

Le informazioni vengono classificate per area territoriale (Vicenza, provincia, regione, altro) e per categoria; ogni novità può essere accompagnata da un’immagine. La finestra “ultime notizie” propone solamente le ultime novità, mentre le notizie precedenti sono presenti nell’archivio storico facilmente consultabile.

Sviluppi del sito internetI rapidi cambiamenti dei modelli comunicativi sul Web impongono continui ripensamenti degli aspetti progettuali e strutturali dei siti. La loro riattualizzazione è dunque un obbligo per stare al passo coi tempi. Nel 2003 il sito è stato rivisto e ridefinito attraverso un’accurata operazione di restyling, che ha consentito una maggiore dinamicità e interattività. Il passo successivo dovrebbe essere quello di creare una versione ad accesso facilitato, cioè facilmente utilizzabile per le persone disabili. Lo sviluppo di questo tipo di sito considera gli impedimenti di carattere visivo o funzionali degli utenti portatori di handicap punto di partenza per offrire un prodotto facilmente utilizzabile mediante accorgimenti riguardanti la grafica, la struttura, l’usabilità e la programmazione del sito.

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Casistica di interesse generale

AL DIFENSORE CIVICO NON SI POSSONO NEGARE INFORMAZIONI: FACENDOLO L’AMMINISTRAZIONE PREGIUDICA IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I CITTADINI

Nella Terza relazione annuale riferivamo del rifiuto opposto al difensore civico dall’amministrazione comunale ed in particolare dall’avvocatura comunale in riferimento alla richiesta di accesso alla documentazione di una certa pratica, in cui anche la Corte dei Conti aveva rinvenuto profili di illiceità a carico di alcuni dirigenti e funzionari comunali.

E’ di particolare importanza precisare che la richiesta non riguardava solamente gli “atti defensionali” posti in essere dall’amministrazione, ma anche gli altri documenti detenuti dall’amministrazione comunale in relazione alla pratica.La terza relazione fu depositata al 30 giugno e presentata al consiglio comunale il 17 settembre.In tale occasione l’assessore all’urbanistica, prendendo la parola, censurò pesantemente l’operato di questo difensore civico anche in riferimento all’argomento di cui sopra, “sbandierando” un parere di un consulente esterno all’amministrazione che affermava la giustezza del comportamento degli uffici comunali.Non pare fuori luogo sottolineare che quel parere datava 15 maggio 2002 e che non mi era ancora stato offerto in visione; esso mi fu trasmesso solo in data 20 settembre.Nelle conclusioni del consulente dell’amministrazione si legge:“Venendo, ora, all’aspetto sostanziale della vertenza sono dell’avviso che si debba senz’altro condividere l’atteggiamento assunto dal Comune per due ragioni fondamentali: la prima concernente la carenza di interesse, la seconda fondata sulla particolare natura degli atti richiesti che, come già emerge dalle risposte dell’Avvocatura civica, non sono atti amministrativi.”

La prima conclusione è errata poiché travisa le prerogative della difesa civica e la sua natura stessa.Nel parere, infatti, si apparenta impropriamente l’istituto, che è una pubblica autorità indipendente, alle associazioni private a difesa degli interessi dei consumatori (“il Codacons e, dunque, un soggetto che agisce, come il difensore civico, per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini…”), attribuendo al difensore civico gli stessi interessi (“l’intervento del difensore civico è in favore dei cittadini e cioè a tutela delle posizioni soggettive degli amministrati”), limiti e condizioni all’esercizio del diritto all’accesso dei soggetti privati.Secondo l’art.19 dello Statuto comunale, invece, il difensore civico ha sia compiti di tutela e garanzia dei diritti della persona nei confronti della pubblica amministrazione, sia quelli di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione stessa. Insomma: la tutela dei diritti dei cittadini, si realizza, in via non giurisdizionale, assicurando prioritariamente la consonanza dell’azione amministrativa al pubblico interesse.Sostiene la consulente: “In sintesi l’interesse generico al buon andamento dell’attività amministrativa non può, in ogni caso, giustificare il diritto di accesso; a nessuno, dunque, è consentito di accedere indiscriminatamente ad una serie di atti al fine di effettuare una ispezione popolare sull’efficienza della P.A”, e ancora: un interesse astratto di mero fatto relativo ad un non meglio precisato interesse alla corretta prosecuzione della pratica (–omissis-) che, come tale, non trova cittadinanza nell’istituto di cui agli art.22 e seguenti della L.241.

Ciò che sfugge alla consulente dell’amministrazione è che il perseguimento del buon andamento dell’attività amministrativa non è quel “generico interesse” che non può consentire “di accedere indiscriminatamente ad una serie di atti al fine di effettuare una ispezione popolare sull’efficienza della P.A.”, come accade per i privati cittadini, ma l’obiettivo stesso per il quale il difensore civico è stato istituito dall’amministrazione comunale, la quale, a tal fine, si è assoggettata, per volontà propria, ad un “controllore” (la cui istituzione è facoltativa), riconoscendogli poteri particolari come si evince dall’art.23 dello Statuto :“il difensore civico può chiedere l’esibizione e la copia, senza il limite del

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segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento”, ottenere direttamente dai responsabili degli uffici “ogni utile informazione sulla stato della pratica”, “accedere agli uffici e alle strutture per compiervi accertamenti”.

La seconda conclusione è viziata per un fraintendimento, forse dovuto ad un esame disattento delle note del difensore civico, mescolato ad una conoscenza approssimativa della pratica cui l’accesso si riferisce.Essa infatti presuppone che “dalla documentazione esaminata risulta che il Comune abbia senz’altro fornito al difensore civico informazioni e atti relativi al procedimento di riscossione del credito per oneri concessori – omissis- ciononostante il difensore insiste anche per avere accesso a tutti gli atti dei vari procedimenti giurisdizionali in corso”.Un’affermazione arbitraria e generica: al difensore civico è stato anche negato l’esame diretto del fascicolo o dei fascicoli, nella parte non contenente atti processuali.E comunque anche l’attività dell’avvocatura civica non può sottrarsi al controllo del difensore civico, atteso che, comunque, questi deve a sua volta rispettare il segreto dove esiste; l’art. 23 comma 4 dello statuto, infatti, recita: “il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d’ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge”.L’amministrazione in questo caso, come in ogni altro caso del genere, non dovrebbe avere motivo alcuno di temere un pregiudizio dall’attività istituzionale del difensore civico, che è obbligato a non divulgare ciò che per legge non lo deve essere.Essa, invece, gli deve consentire il pieno accesso a tutte le informazioni proprio per consentire il formarsi di quel pieno e libero convincimento necessario all’espletamento della funzione di garanzia, della quale il difensore civico deve dare puntuale riscontro alla cittadinanza in forme idonee e, si ripete, potendo farlo senza divulgare fatti che siano da tenere riservati.Ne deriva, in conclusione, un giudizio di grave preoccupazione, dal momento che la correttezza dell’informazione e l’efficacia dei sistemi di garanzia sono le condizioni principali da preservare per il sano funzionamento di un sistema democratico.

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I VERBALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NON INFORMANO CORRETTAMENTE I “TRASGRESSORI”

Uno degli argomenti che i cittadini sottopongono sovente all’attenzione del Difensore Civico attiene alla regolarità delle sanzioni amministrative pecuniarie.Nel corso dell’esame di tali pratiche, è emersa l’inadeguatezza dei modelli usati da varie amministrazioni per gli atti di accertamento (cioè dei verbali di contestazione) nel fornire con chiarezza ai cittadini le informazioni necessarie. Essi, infatti, mettono in evidenza il c.d. pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo, quasi che fosse la vera sanzione, anziché una opzione facoltativa.Si tratta invero di una cattiva prassi, inconsapevolmente molto diffusa nel territorio nazionale.La circostanza è di notevole rilievo per coloro (e non sono pochi) che incorrono in violazioni di modestissima gravità e che, di conseguenza, potrebbero essere sanzionati dall’autorità competente in misura pari all’importo edittale minimo; costoro, quindi, dovrebbero essere posti in condizione di percepire che il c.d. “pagamento in misura ridotta” (pari al doppio del minimo edittale) non è per loro conveniente, mentre avviene invece il contrario.Tale equivoco si verifica, nella generalità dei casi, perché non viene seguito un criterio logico-sistematico nella elencazione dei diritti-doveri del preteso “trasgressore”, omettendo, usualmente, l’informazione sui criteri legali di determinazione della sanzione (dato essenziale per consentire la valutazione comparativa sulla convenienza di avvalersi del pagamento infelicemente definito dal legislatore “in misura ridotta”).Ai fini di favorire l’adozione di un modulo di contravvenzione rispondente ai diritti del cittadino, a titolo di suggerimento, abbiamo diffuso il “pro-memoria” riprodotto in calce a questo capitolo.La problematica è stata pertanto segnalata al Comandante di Polizia Municipale con la nota che segue:

Vicenza, 21 gennaio 2003

Egregio SignoreDott. Roberto Dall’AglioComandante Polizia MunicipaleSEDE

Oggetto: Modelli utilizzati per la contestazione di violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Vari cittadini, destinatari di verbali di accertamento per aver contravvenuto a disposizioni dettate da ordinanze o regolamenti amministrativi, nel formulare allo scrivente le rispettive doglianze, denotavano di non aver compreso correttamente il sistema che disciplina la determinazione ed il pagamento della sanzioni ex lege 24.11.1981 n.689.

Esaminati i modelli in uso presso l’Amministrazione, lo scrivente ha in effetti rilevato che essi, oggettivamente, non prospettano con completezza o con sufficiente chiarezza al destinatario i contenuti dei suoi obblighi e dei correlativi diritti (mercé anche una infelice formulazione della norma nazionale).

In particolare, è opportuno che il destinatario del verbale di accertamento abbia conoscenza, oltre che degli elementi storici attinenti all’infrazione contestatagli, anche delle modalità che gli consentono di valutare l’opportunità di avvalersi della c.d. “sanzione ridotta” (vantaggio che si può profilare solo nell’ipotesi che possa essere comminata una sanzione superiore al “doppio del minimo”).

Molto spesso, infatti, dalla lettura del verbale, colui al quale viene contestata l’infrazione percepisce che il pagamento nei termini di 60 giorni della “sanzione ridotta” rappresenta l’adempimento per sé più conveniente in assoluto, qualora ammettesse la propria responsabilità (il che non corrisponde al vero poiché è lecito, nei casi di violazioni meno gravi, che l’autorità provveda per importi minori).

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Poiché il vizio inficia la regolarità della contestazione, riterrei opportuno provvedere con urgenza ad una disamina congiunta dei modelli attualmente in uso, per il loro eventuale adeguamento ai principi che si ispirano alla migliore attenzione delle esigenze del cittadino.

La invito, pertanto, a prendere cortesemente contatto con il mio ufficio per gli accordi del caso.

Con i migliori saluti.

Il Difensore Civico(Avv. Francesco Buso)

N.B.: è inoltre necessario che gli uffici prevedano una modalità autonoma di acquisizione dei dati relativi all’effettuazione del pagamento oblativo ex art.16 L. cit..”

Non avendo ottenuto riscontro dal Comandante, ed essendosi nel frattempo presentato all’ufficio un cittadino con un modello di verbale che presentava gli stessi problemi di cui sopra, si provvedeva a contattare nuovamente il Comandante con la nota che segue:

Vicenza, 9 maggio 2003

Egregio SignoreDott. Roberto Dall’AglioComandante P.M.SEDE

Oggetto: - Modelli utilizzati per la contestazione di violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.- Verbale

Non ho ancora avuto riscontro alla mia nota del 21.1.2003, relativa all’oggetto.

Nel frattempo mi viene sottoposto dal signor un verbale di contestazione, notificato in data , che riferisce: “Ha violato le norme del C.d.S. di cui all’art.14 e 50 1° comma D.Lgs. 5.2.1997 n.22, perché ha depositato in modo incontrollato nel terreno di proprietà, sito lungo la via sopra indicata, alcuni metri cubi di rifiuti speciali; nel particolare materiale proveniente da demolizioni di fabbricati, come dallo stesso indicato. L’infrazione è stata immediatamente contestata ma non verbalizzata per necessità di procedere ad ulteriori accertamenti”.

Indi, sotto il titolo “Modalità di estinzione”, si danno istruzioni circa la “ammissibilità” del “pagamento in misura ridotta”, esponendo a lato la somma di € 206,00, sotto la quale appare l’annotazione “N.B. Dopo 60 gg. La sanzione raddoppia”; segue l’indicazione della sanzione accessoria della “rimozione dei rifiuti”.

Il verbale contiene inoltre indicazioni presentate come “MODALITA’ PER IL RICORSO” e “MODALITA’ DI RICORSO AVVERSO VIOLAZIONI DIVERSE DAL C.d.S.”. Nell’ambito di quest’ultima parte viene indicata un’autorità (Sindaco) in quanto meramente destinataria di “scritti difensivi e documenti”, nonché delle dichiarazioni orali del preteso trasgressore.

Risulta omesso, pertanto, un riferimento palese all’Autorità “competente ad emettere la sanzione”, nonché alla fase della procedura che consente all’interessato di capire quale sia effettivamente la “sanzione” e con quali criteri essa viene determinata. Anzi, nella fattispecie viene anche offerta una indicazione errata, vale a dire il raddoppio della “sanzione” in caso di mancato pagamento della somma di € 206,00. Quest’ultimo, peraltro, corrisponde già al doppio del minimo della sanzione edittale prescritta per la violazione dell’art.14 e 50 1° comma D.Lgs. 5.2.1997 n.22, che, come sappiamo, non ha nulla a che vedere con “le norme del C.d.S.”.

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Quanto sopra, a modesto avviso di chi scrive, rende innanzitutto assolutamente palese che l’utilizzo di un modello di verbale unico per la contestazione di una varietà di comportamenti da sanzionarsi con procedure tra loro differenti non solo non pone il preteso trasgressore in condizioni di percepire correttamente la definizione dei propri diritti e doveri, ma offre maggiori occasioni di errore di compilazione anche agli stessi agenti accertatori.

Prego, comunque, di volermi mettere a parte di quali fossero le “necessità di ulteriori accertamenti” che hanno impedito di procedere all’immediata contestazione del verbale.

Rinnovo, pertanto, l’invito a rettificare i modelli utilizzati per la contestazione ed attendo di conoscere quali determinazioni l’ufficio intende assumere in riferimento al caso specifico, attesa la palese inidoneità del verbale in esame a svolgere la propria funzione.

Distinti saluti.

Il Difensore Civico(Avv. Francesco Buso)

In data 16.5.2003 ha avuto luogo un incontro chiarificatore tra lo scrivente Difensore Civico e il Comandante della Polizia Municipale, che, però, non ha potuto sortire effetti perché il medesimo ha contemporaneamente lasciato l’incarico dirigenziale per scadenza contrattuale.

Va segnalata, in merito alla questione trattata, la positiva collaborazione intercorsa con l’Ufficio Stranieri della Questura di Vicenza, che si è dichiarato disponibile ad integrare il modello utilizzato dall’ufficio. Attualmente sono in corso approfondimenti con l’A.R.P.A.V.

Ecco il testo realizzato dall’ufficio e messo a disposizione nel sito web.

NOTE E SUGGERIMENTI TESTUALI PER LA REDAZIONE DEL MODELLO DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI PER LE QUALI E’ PREVISTA LA

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (L. 24.11.1981 n. 689)

Modalità di determinazione della sanzione (L.24.11.1981 n.689) La sanzione verrà determinata dall’autorità competente (…), tra un minimo di €

……... e un massimo di €………., in base ai criteri stabiliti dall’art.11 della L.24/11/1981 n.689, che così provvede: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.

L’interessato ha facoltà di far pervenire all’autorità competente, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Art.26 (rateizzazione): “l’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate (n.d.r. il quale deve allo scopo fornire elementi probatori) , che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a € (lire trentamila). In ogni momento il debito può essere estinto in un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione”. Il provvedimento sanzionatorio potrà essere impugnato con le modalità di legge indicate in calce al provvedimento stesso.

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Pagamento liberatorio (art.16) In alternativa alla procedura di cui sopra, l’interessato ha facoltà di estinguere

anticipatamente la sanzione mediante il pagamento di € ……….... , oltre alle spese del procedimento, pari a € ……….., da versarsi presso …...………………………………………………………..……… entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale, giusto il disposto dell’art. 16, che così provvede: “è ammesso il pagamento in una misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione”.

N.B.a) Si invita a non usare il termine “TRASGRESSORE” per identificare la persona

destinataria dell’avviso di accertamento. La norma nazionale, infatti, utilizza tale terminologia solo in astratto; nel concreto, fintantochè l’accertamento della responsabilità non sia definitivo, vige il principio generale di presunzione di non colpevolezza.

b) E’ necessario che le pubbliche amministrazioni provvedano ad organizzarsi per verificare autonomamente e con tempestività l’effettuazione di eventuali pagamenti ex art. 16, allo scopo di evitare il prosieguo della procedura sanzionatoria, omettendo, in particolare, di invitare gli interessati/oblatori a dare essi la comunicazione/prova dell’avvenuto pagamento.

Maggio 2003 Francesco Buso

Difensore Civico del Comune di Vicenza

Nota: la prima versione della segnalazione fu resa nota nel febbraio del corrente anno e differiva dall’ultima sopra riprodotta solo nella definizione dell’adempimento ex art. 16: il pagamento “in misura ridotta” era stato infatti definito “oblatorio”. Dal punto di vista semantico la definizione ci pare anche ora corretta, trattandosi di una modalità facoltativa di pagamento che estingue la sanzione (in questo senso, invero, il termine sembra essere stato recepito anche dall’ufficio depenalizzazione della Camera di Commercio di Udine che ha a sua volta elaborato una pagina web di istruzioni molto esaurienti); senonchè qualche scrupoloso esteta del diritto ha osservato criticamente che il termine “oblazione”, sotto il profilo rigorosamente tecnico-giuridico, appartiene al lessico del diritto penale e non era appropriato quindi riferirlo alle sanzioni “depenalizzate” o comunque di natura amministrativa. Abbiamo pensato di accogliere di buon grado l’osservazione, che riconosciamo pertinente, e, quindi, di sostituire la locuzione “pagamento oblatorio” con quella più efficace e neutra di “pagamento liberatorio”. La sostanza non muta: quel che importa è ovviare alla equivoca titolazione della rubrica legis “pagamento in misura ridotta”, che propone una interpretazione errata e fuorviante delle disposizioni normative per le ragioni innanzi spiegate.

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UN ESEMPIO DI INTERVENTO EXTRA-TERRITORIALE A FAVORE DI UN CITTADINO DI VICENZA

Si rivolgeva a questo ufficio un cittadino di Vicenza il quale, nel corso di un soggiorno presso una nota località turistica (Numana - AN) veniva sanzionato per la violazione di un’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di quel Comune, con la quale si vietava ai camper la sosta in alcune aree pubbliche e private del litorale, a tutela della salute pubblica e l’igiene dall’inquinamento potenzialmente prodotto dai fruitori degli “autocaravans”.Non avendo Numana istituito il difensore civico e mancando perciò l’ufficio formalmente competente per l’intervento, abbiamo provveduto alla segnalazione di cui alla nota riprodotta in calce; con l’occasione, abbiamo segnalato anche al Comune di Numana la problematica inerente ai modelli di verbale che non rendono sufficientemente edotti i destinatari dei propri diritti/doveri, inviando una copia delle “Note e suggerimenti”, elaborati da questo ufficio. Il tutto veniva segnalato anche all’Ufficio del Difensore Civico della Regione Marche.

“Egregio SignoreSindaco del Comune di

NUMANA (AN)

Egregio SignoreComandante Polizia Municipale di

NUMANA (AN)

Oggetto: Verbale di accertamento n. /2003 del Comando di Polizia Municipale di Numana.

Si è rivolto a questo ufficio il signor , al quale è stata contestata la violazione dell’ordinanza del Sindaco di Numana (allegata) che, tra l’altro, vieta ai camper la sosta in alcune aree private del litorale.

Il signor lamenta l’infondatezza della contestazione per una serie di ragioni di merito, che si leggono nella lettera 13.5.2003, già inviata al Sindaco di Numana, ma pone anche questioni di regolarità formale degli atti amministrativi e sottende comunque l’illegittimità dell’ordinanza sindacale presupposta (invero sono due: n.32/2002 e n.34/2002).

Al signor è stato riferito che l’intestato ufficio non ha competenza per un intervento formale nei confronti di Codesta Amministrazione; tuttavia, considerato che Numana non ha istituito la figura del difensore civico, che gli argomenti in questione sono di interesse generale attenendo all’esercizio dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, e ritenuto doveroso, quindi, per tale motivo, fornire all’interessato un riscontro di merito sull’applicazione che di quei diritti è stata fatta nei di lui confronti; ritenuto altresì di poter agire utilmente e con spirito collaborativo segnalando a Codesta Amministrazione alcuni aspetti problematici, relativi ad atti e comportamenti dell’amministrazione, suscettibili quanto meno di produrre contenzioso giurisdizionale dall’esito negativo per l’amministrazione stessa; per queste ragioni mi permetto di portare all’attenzione delle SS.LL. quanto in appresso.

Un primo ordine di considerazioni riguarda la legittimità delle ordinanze n. 32/2002 e 3472002, giustificate con richiamo all’art.54 del D.Lgs. 267/2000. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’uso di detti strumenti presupponga la ricorrenza di un grave pericolo di danno imminente nel settore igienico sanitario non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento giuridico e necessitI di una congrua motivazione che tali presupposti evidenzino, alla stregua di idonei, anche se sommari accertamenti tecnici, in coerenza rispetto ai pubblici interessi alla cui tutela essi sono preordinati. La misura adottata dalla Pubblica Amministrazione, inoltre, proprio in quanto derogatoria del diritto vigente, deve essere temporalmente limitata e non definitiva. Ad un pur

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sommario esame delle ordinanze, mi pare che esse difettino dei presupposti sopra enunciati: non essendo la loro efficacia limitata nel tempo, non apparendo adeguatamente motivata nella sua gravità l’esistenza di un pericolo imminente per l’incolumità dei cittadini, né la sua relazione causale con le attività dei “camperisti”, tra l’altro indiscriminatamente considerati come fattori di inquinamento. Altrettanto dicasi per la pretesa “impossibilità” di adottare provvedimenti tipici di controllo delle attività di scarico o della circolazione stradale. Si profilerebbe la lesione, di conseguenza, di diritti costituzionalmente protetti, quali quello di uguaglianza e di libertà di movimento e stazionamento.

Un secondo ordine di considerazioni attiene invece alla regolarità della procedura di contestazione dell’infrazione. Il signor mi fa in proposito sottolineare:

1) che, stando al verbale, l’ufficiale accertatore (Comandante del Corpo di

Polizia Municipale) coincide con quello destinatario delle osservazioni,

che la legge individua invece nell’autorità competente a determinare la

sanzione (nel caso, il Sindaco).

2) che nel verbale si asserisce che il fatto sarebbe stato contestato al preteso trasgressore; il che è contraddetto dalla circostanza che il verbale di contestazione è stata invece notificato a mezzo posta.

Lo scrivente, inoltre, ritiene doveroso segnalare che il modello di verbale utilizzato non appare idoneo agli effetti della L.24.11.1981 n.689, in quanto non rende sufficientemente edotto il destinatario dei propri diritti/doveri.

Si tratta invero di una cattiva prassi, inconsapevolmente molto diffusa nel territorio nazionale.

La circostanza è di notevole rilievo per coloro (e non sono pochi) che incorrono in violazioni di modestissima gravità e che, di conseguenza, potrebbero essere sanzionati dall’autorità competente in misura pari all’importo edittale minimo; costoro, quindi, dovrebbero essere posti in condizione di percepire che il c.d. “pagamento in misura ridotta” non è per loro conveniente, mentre avviene invece il contrario.

Tale equivoco si verifica nella generalità dei casi, perché non viene seguito un criterio logico-sistematico nella elencazione dei diritti-doveri del preteso “trasgressore”, omettendo, usualmente, l’informazione sui criteri legali di determinazione della sanzione (dato essenziale per consentire la valutazione comparativa sulla convenienza di avvalersi del pagamento infelicemente definito dal legislatore “in misura ridotta”).

Ai fini di favorire l’adozione di un modulo di contravvenzione rispondente ai diritti del cittadino, a titolo di suggerimento, ho offerto a tutte le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio di mia competenza il pro-memoria che, pensando di fare cosa utile, unisco anche alla presente.”

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CODICE DELLA STRADA - SOSTA FUORI DAGLI SPAZI ALL’UOPO PREDISPOSTI (2a parte)

A completamento di quanto evidenziato nella relazione dello scorso anno (vedasi pag. 46), si informa che, non avendo l’ufficio ottenuto un riscontro alle proprie più dettagliate segnalazioni, si provvedeva in data 16.5.2003 alla convocazione del Comandante della Polizia Municipale; nel corso del colloquio, quest’ultimo condivideva infine le argomentazioni di questo ufficio; tuttavia la circostanza rimaneva senza effetto perché nel frattempo il dirigente era cessato dall’incarico dirigenziale per scadenza contrattuale. Sono stati pertanto presi contatti con il dirigente temporaneamente assegnato alla funzione, il quale ha dichiarato che rimetterà la decisione al nuovo direttore di nomina definitiva.In particolare è stato evidenziato che la fattispecie “sosta fuori dagli spazi all’uopo predisposti” apparteneva al codice della strada abrogato. E’ invece vigente il principio della libertà di sosta ovunque non sia previsto espressamente un divieto, specifico (fonte: ordinanza comunale) o generale (fonte: Codice della Strada). Tale è pure l’orientamento della Corte di Cassazione.

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PARCHEGGI PRIVATI AD USO PUBBLICO PREVISTI DAI PIANI PARTICOLAREGGIATI - UNA CONVENZIONE “TRAPPOLA"

Vari cittadini hanno segnalato che alcune aree vincolate ad uso pubblico e destinate a parcheggio nell’ambito di convenzioni urbanistiche relative a piani di recupero di iniziativa privata, erano state sottratte a tale destinazione mediante collocazione di cancelli automatici o sbarre.Già nella precedente relazione avevo trattato questo tema, sottolineando in particolare le carenze che a mio avviso presentava la convenzione urbanistica (vedasi pagg. 113 e segg.).

Le aree private destinate ad uso pubblico finalizzate alla realizzazione di parcheggi sono costruite a spese dei privati, i quali, però, sono esentati dal dover iscrivere la relativa volumetria a carico dell’edificio in costruzione.I costruttori, quindi, pur dotando in qualche modo gli edifici costruendi di aree disponibili per la sosta delle auto, hanno la possibilità di sfruttare in modo economicamente più vantaggioso gli standards urbanistici.A seguito di quelle carenze il condominio privato ha avanzato delle doglianze per la difficoltà (largamente prevedibile) di gestire la sicurezza delle aree chiedendo al Comune di attivarsi.Nel frattempo il condominio provvedeva unilateralmente a sbarrare gli accessi pedonali al pubblico.

Dopo l’intervento del difensore civico, l’amministrazione provvedeva a diffidare il condominio a riaprire l’accesso pedonale, ma il condominio appare intenzionato a resistere, confidando sulla convenzione stipulata, in cui gli vengono attribuiti compiti inerenti all’esercizio della gestione degli spazi.Come volevasi dimostrare, le lacune contenute nelle convenzioni danno l’occasione ai privati di appigliarsi per sostenere di poter gestire “privatamente” un’area che, invece, dovrebbe in tutto e per tutto essere a disposizione della collettività senza alcuna limitazione, dal momento che i privati ne hanno beneficiato in termini di standards urbanistici.Rimarchiamo quindi la necessità di una presa di posizione dell’amministrazione verso siffatte problematiche osservando che essa deve farsi carico, all’atto della stipula delle convenzioni con i privati, di prevederne le conseguenze alla sicurezza dei cittadini interessati dall’utilizzazione di quelle aree; ciò anche a costo di non stipulare quel tipo di convenzioni.Insufficiente è comunque il nostro giudizio sui tentativi posti in essere finora dall’amministrazione per “accomodare” la questione: le formule ibride non soddisfano gli interessi pubblici, creano difficoltà interpretative e contenzioso giudiziario.

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PARCHEGGI: UN ASPETTO PARTICOLARE DI UN PROBLEMA GENERALE

Numerosi cittadini si dolgono per la difficoltà di parcheggiare in città. Un aspetto particolare è stato sollevato da chi, residente fuori città, deve frequentemente spostarsi in treno per lavoro fuori regione, rientrando dopo qualche giorno.Queste persone, che abbisognano di parcheggi prossimi alla stazione ferroviaria o collegati ad essa da servizi di trasporto pubblici, segnalano soprattutto le difficoltà che incontrano al ritorno a Vicenza, in quanto devono programmare il rientro in modo tale da farlo coincidere con gli orari di servizio del centrobus (via Cairoli) o del “parking” (via Farini); ciò significa, ad esempio, dover rientrare il lunedì mattina anziché la domenica sera.Non esiste infatti al momento la possibilità di utilizzare parcheggi pubblici in prossimità della stazione ferroviaria, non potendosi nei casi di cui sopra prendere in considerazione il servizio privato “Metropark”, il quale richiede anche la sottoscrizione di un abbonamento ferroviario. L’alternativa sarebbe il ricorso al taxi, che risulta però eccessivamente oneroso, non trattandosi di una situazione episodica.Una proposta raccolta dai cittadini interessati suggerirebbe la realizzazione di un servizio di trasporto notturno fino ai parcheggi, in coincidenza con l’arrivo di treni di lunga percorrenza.

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UTILIZZO DEGLI SPAZI CIRCOSCRIZIONALI DA PARTE DI GRUPPI POLITICI NON RAPPRESENTATI NEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE- PROPOSTA DI MODIFICA DI DELIBERA CIRCOSCRIZIONALE

Si è rivolto al Difensore Civico un cittadino, in rappresentanza di un gruppo politico, lamentando, nelle modalità di concessione degli spazi da parte di una Circoscrizione cittadina, una disparità di trattamento tra i gruppi politici già rappresentati formalmente nell’organo democratico della Circoscrizione e quelli che non lo sono e che, nel caso specifico, invece intendono concorrervi nell’ambito delle elezioni amministrative.In particolare, la protesta riguarda il fatto che solo i gruppi politici rappresentati in Consiglio di Circoscrizione, per poter utilizzare le sale del Centro Civico, vengono esonerati dal presentare una domanda in bollo con firma autenticata, e dal pagare un canone di € 32,85.Esaminata la delibera di G.C. del 19.12.1998, n.146, (Decentramento-Determinazione di criteri uniformi per l’applicazione dei canoni per la concessione in uso dei locali delle sedi circoscrizionali, dei centri civici, dei centri socio-culturali, da parte dei Consigli di circoscrizione.), nonché la delibera del Consiglio di Circoscrizione n.2 del 28.5.1998, n.26 (Indirizzi per la gestione del Centro Civico), si provvedeva ad inviare la nota di seguito riprodotta, portandola all’attenzione sia della circoscrizione direttamente coinvolta, sia dell’amministrazione comunale, al fine di consentire la verifica della disciplina adottata in materia anche in riferimento alle altre circoscrizioni.Per il momento, complici forse gli adempimenti elettorali, non è ancora giunto alcun cenno di riscontro, né dagli uffici, né (comprensibilmente) dai nuovi organi.

Vicenza, 29 aprile 2003

Egregio SignorePresidente della Circoscrizione n. 2SEDE

Egregio SignoreVice Segretario GeneraleSEDE

Egregio SignoreAssessore al DecentramentoSEDE

e, per conoscenza,

Egregio Signore

VICENZA

Oggetto: disposizioni in materia di utilizzo pubblico dei locali in gestione alle Circoscrizioni.

A questo ufficio è giunta una doglianza concernente i criteri stabiliti dal Consiglio di Circoscrizione n.2 (v. delib. n.15798 n.26 del 28.5.1998) per l’utilizzo pubblico dei locali in gestione alla Circoscrizione medesima.

Secondo tale esposto la concessione ai gruppi politici rappresentati in Consiglio di Circoscrizione, e non ad altre associazioni o gruppi politici, dell’utilizzo gratuito della sala riservata alle commissioni consiliari (senza necessità di presentare domanda) e, in generale, delle “sale del Centro civico”, rappresenterebbe un comportamento ingiustamente discriminatorio.

La delibera circoscrizionale in questione, invero, recepisce delle indicazioni della Giunta comunale (cfr. delib. n.146 del 19.2.1998) in tema di costi di gestione/canoni di utilizzo della sali consiliari circoscrizionali, delle sedi, ecc., presupponendo che la Giunta abbia esercitato in materia un potere dispositivo (ad es. stabilire “eventuali rimborsi spese” per l’utilizzo dei locali….), ove, invece, tale potere non sussiste, né in effetti è stato

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esercitato, poiché la delibera di Giunta “propone” ed “invita”, ma non fa obbligo.

In effetti, l’art.66, comma 1, dello Statuto comunale attribuisce alle circoscrizioni tutte le competenze in materia di gestione delle sedi circoscrizionali, ecc.

Premesso quanto sopra, occorre osservare ulteriormente che la concessione “gratuita” o meno di servizi non può essere ritenuta materia di competenza della Giunta, rientrando invece nell’ambito del potere latu senso impositivo esercitati dal Consiglio comunale in via riservata (art. 42 T.U.E.L.), in virtù di quel potere rappresentativo che la Giunta non ha.

Quanto alla Circoscrizione, è evidente che ad essa non manca il requisito della rappresentatività democratica, tuttavia, appare utile uno sforzo di approfondimento, da parte dell’Amministrazione comunale, sui temi enunciati allo scopo di dissipare equivoci e dubbi interpretativi.

Quanto al merito della doglianza, ricordiamo, innanzitutto, che a norma della L.10.12.1993 n.515, art. 19 “a decorrenza dal giorno di indizione dei comizi elettorali – omissis – i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti o dei movimenti presenti nella competizione elettorale in natura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze o dibattiti”. Tale regime, per quanto ci riguarda, è attualmente operativo a decorrere dal 10 aprile c.m.. Al di fuori di tale periodo, vigono le disposizioni enunciate in premessa.

Vale la pena di sottolineare, però, che la “gratuità” non è concetto equivalente a “senza oneri per i comuni”. In linea di principio, infatti, il termine di gratuità di un servizio potrebbe anche contenere un onere economico a carico del Comune.

Nella fattispecie, i canoni adottati ai fini dell’utilizzo dei locali circoscrizionali sono stati determinati esclusivamente sulla base dei costi effettivi di gestione (cioè a titolo di rimborso spese, senza prevedere valori remunerativi a titolo di corrispettivo della prestazione); tali importi rappresentano quindi quegli “oneri” di cui il Comune si fa normalmente carico nella gestione dei locali. Ne deriva che le concessioni ex art. 19 L.10.12.1993 n.515 dovrebbero comunque prevedere il pagamento di una quota per il rimborso delle spese di gestione sostenute dalle Circoscrizioni.

Appare quindi necessario, attese le esigenze di bilancio delle amministrazioni pubbliche, distinguere il concetto di “senza oneri per il Comune”, da quello di “gratuità” che potrebbe comprendere non solo il vantaggio di poter fruire di un servizio, ma anche quello di non sopportarne i costi di gestione.

Appare infine necessario anche, come richiesto dall’esponente, parificare il trattamento riservato ai “Gruppi politici rappresentati in Consiglio di Circoscrizione” a quello dei privati, a mente del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), ritenuto che i fini istituzionali che possono giustificare una diversità di trattamento attengono semmai solamente alle prerogative dei gruppi consiliari circoscrizionali.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che debba essere rivista la delibera del Consiglio di Circoscrizione n. 2 (così come quelle simili di altri Consigli) in riferimento ai seguenti punti:

a) richiamo al preteso potere dispositivo della giunta in subjecta materia;

b) concetto di gratuità;

c) riserva di utilizzo a fini istituzionali dei pubblici locali e parità di trattamento dei concessionari privati dei medesimi.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento, invio distinti saluti.

Il Difensore Civico(avv. Francesco Buso)

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STATO DEGLI ARGINI DEI FIUMI

Una particolare apprensione suscita lo stato dei fiumi, sia in riferimento al mancato completamento delle opere di fognatura e di depurazione, sia in riferimento ai sistemi di protezione dalle esondazioni.In base all’esperienza fatta dall’ufficio, è emersa una situazione diffusa di disattenzione alle regole che, nei tempi, hanno segnato il rapporto tra la città ed i corsi d’acqua che la attraversano.

Data la complessità, non è stato possibile approfondire l’argomento, ma si ritiene utile e comunque doveroso farne cenno, pro-memoria, affinché le future amministrazioni siano maggiormente sensibilizzate nel tenere conto del problema.Le irregolarità riscontrate riguardano per lo più costruzioni edificate in prossimità degli argini dei fiumi (senza, cioè, tener conto della fascia di rispetto), ma anche incongruità nelle cartografie dello strumento urbanistico, dal quale in alcuni tratti spariscono inopinatamente le aree sottoposte al vincolo fluviale.

E’ stato anche portato all’attenzione dell’ufficio lo stato di erosione delle sponde del Retrone da Ponte di Viale Margherita (Ponte dei Marmi) fino alla fabbrica ex Rossi e Borgo Berga.Secondo una nota in data 7 maggio 2001 del magistrato alle Acque, questa situazione sarebbe “ben nota, ed attentamente seguita nella sua evoluzione”.Il medesimo ufficio ammette anche l’esistenza di oggettive problematiche che colpiscono qualche fabbricato che potrebbe “essere interessato da moti filtranti o da rigurgito di scarichi di acque meteoriche”, ma si limita ad attribuirne la responsabilità, piuttosto “che ad effettive carenze strutturali delle opere idrauliche”, a “discutibili scelte urbanistiche” che avrebbero consentito le costruzioni “a distanza non regolamentare dal corso d’acqua o in posizioni depresse”.

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GLI ACCERTAMENTI ANNUALI SUI REDDITI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E SUI REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE NON RICHIEDONO UNA FORMALE DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA DALL’INQUILINO, CHE COMUNQUE NON VA IN BOLLO

L’A.M.C.P.S. invia annualmente agli assegnatari di EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA un modulo da compilare e sottoscrivere in forma di autocertificazione, contenente l’indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare e la permanenza dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio.

Su istanza di alcuni cittadini assegnatari, il Difensore Civico ha segnalato all’Azienda che la legge regionale fa obbligo all’assegnatario di “produrre” i documenti attestanti i redditi, ma non quello di fare dichiarazioni (salvo che non siano sostitutive dei documenti da produrre) autocertificative di alcun genere; in particolare, l’amministrazione deve tener conto che non può essere pretesa dall’assegnatario una dichiarazione circa la “permanenza dei requisiti per l’assegnazione”, alla cui verifica è tenuta a provvedere l’amministrazione medesima, con mezzi propri, né, in ogni caso, essa può trattare alla stregua di “istanze” le dichiarazioni comunque rilasciate dagli assegnatari a mezzo del modello loro fornito dall’ente, che pertanto non va bollato, né accompagnato da fotocopia di documento di identità nel caso che non sia consegnato personalmente dal sottoscrittore.

Nella sostanza, l’importanza della questione era testimoniata dal fatto che agli assegnatari che si comportavano in difformità dalle istruzioni impartite dall’ente veniva minacciata la procedura di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio.Il problema veniva risolto positivamente mediante un colloquio telefonico con il Direttore Generale; l’efficacia del contatto diretto ha consentito in particolare di superare alcune incomprensioni emerse in un precedente scambio epistolare.

Con nota interna 10.12.2002 il Direttore Generale provvedeva quindi a dare indicazioni idonee a indirizzare convenientemente gli uffici, precisando in particolare che: “Per quanto attiene alla verifica periodica del reddito e la completezza della documentazione presentata si dispone che con effetto immediato i preavvisi di decadenza per incompletezza di documentazione siano predisposti ed inviati solo agli assegnatari che non producono la documentazione relativi ai redditi e non anche agli assegnatari che non abbiano prodotto la documentazione per il mantenimento dei requisiti per l’assegnazione. In questi casi l’Azienda procederà a verificare presso gli uffici finanziari di eventuali diritti reali posseduti dall’assegnatario o tramite l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale i requisiti di cui ai punti g) ed f) dell’art.2 della Legge R.V. 10/96. Solo dopo questi accertamenti si potrà attivare o meno la procedura di decadenza.”

La cittadina che, non avendo allegata alla dichiarazione accompagnatoria dei redditi la fotocopia del documento di identità, aveva ricevuto per ben due volte la minaccia della procedura decadenziale, veniva opportunamente informata circa la regolarità della sua posizione.

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ALCUNE IMPORTANTI QUESTIONI RIGUARDANTI LE LOCAZIONI DI E.R.P. CHE SI TRASCINANO IRRISOLTE (AMCPS)

Se i rapporti con il Direttore Generale dell’AMCPS si sono dimostrati proficui, purtroppo, non altrettanto si può dire per quelli intercorsi con il Presidente pro-tempore dell’Ente medesimo.Le questioni ancora non correttamente definite sono le seguenti:

1. Successione del Comune di Vicenza nei contratti di locazione stipulati dall’ATER per immobili già di proprietà dello Stato.

Poiché il fatto è ascrivibile solamente alle relazioni tra gli enti che si sono succeduti nella proprietà (e quindi, per legge, anche nella titolarità della locazione), secondo il nostro parere, i conduttori che vengono invitati a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione per una migliore gestione tecnica del rapporto, non possono essere obbligati ad assumersi oneri economici ad esso relativi, né a versare un’integrazione/aggiornamento del deposito cauzionale.

L’ufficio contestava la questione all’AMCPS con nota del 3.12.2002 indirizzata al Direttore Generale:

“Si è rivolta allo scrivente la signora rappresentando di essere assegnataria di un alloggio ex ATER ora di proprietà comunale in gestione all’AMCPS, sito in via , e di essere stata convocata da Codesto Ente con nota 23.10.2002 (ricevuta* il giorno 28.10) per il giorno 29.10 allo scopo di sottoscrivere un “nuovo contratto di locazione”.

Tale adempimento, secondo la nota citata, sarebbe stato reso “necessario” dall’avvenuto mutamento dell’ente proprietario/gestore dell’alloggio.

La conduttrice è stata quindi invitata ad assoggettarsi ad alcuni oneri quali il pagamento di € 51.65 per bolli ed il versamento di una somma pari a € 180.15 e € 7.75 per spese di “stipula contratto”.

Nella fattispecie si pone una questione di correttezza e buona fede del comportamento dell’Ente gestore locatore nell’ambito del rapporto contrattuale e/o delle trattative che conducono alla stipula di un nuovo contratto.

Dall’esame delle note più recenti inviate allo scrivente da Codesto Ente in merito alla previsione del deposito cauzionale ed al relativo pagamento degli interessi, sembrerebbe non in contestazione che l’esistenza e la regolamentazione di tale clausola debba ritenersi affidata interamente alla libera volontà delle parti contraenti.

Di conseguenza, il cittadino assegnatario non deve essere posto nella condizione di percepire come obbligatoria la prestazione di un deposito cauzionale. Ciò, però, è quanto risulta stia avvenendo tuttora: non è, infatti, assolutamente corretto sostenere, come si legge nella Vostra nota sopracitata, che il mutamento dell’Ente gestore “rende necessaria” la stipulazione di un nuovo contratto, ed ancor meno legittima è la pretesa di addebitare al conduttore incolpevole spese ed oneri relativi.

Segnalo, pertanto, la necessità che Codesta Azienda interrompa immediatamente tale prassi, in cui è possibile rintracciare anche profili di responsabilità di ordine penale, invitandola a prendere urgentemente contatto con lo scrivente per i chiarimenti del caso.”

La nota veniva riscontrata il 20.1.2003 dal Presidente dell’AMCPS, il quale innanzitutto dichiarava il proprio risentimento per le critiche ricevute, e quindi confermava le proprie posizioni per il passato, ipotizzando solo per il futuro l’accollo delle spese “per la riformulazione e d’adeguamento dei contratti di locazione”; aggiungendo quindi per coloro che finora hanno pagato, invece del rimborso, anche la beffa della disparità di trattamento.

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2. Correttezza della procedura di richiesta del deposito cauzionale.

con nota 25.3.2003 l’AMCPS dichiarava di fondare l’inserzione obbligatoria nel contratto della clausola che prevede il deposito cauzionale, sul fatto che essa “è espressamente prevista all’art. 11 della L.392 del 1978”. Tale norma, invece, dispone solo sull’entità massima della cauzione e sulla natura fruttifera della stessa, nulla modificando circa il suo carattere meramente accessorio. Pertanto, secondo il nostro parere, il deposito cauzionale può essere inserito nel contratto solo se vi sia consenso esplicito da parte dell’assegnatario. L’esperienza, invece, denuncia che l’assegnatario viene posto nelle condizioni di sottoscrivere il contratto con la clausola già inserita, senza essere informato del suo diritto di escluderla.Di conseguenza, nella generalità dei casi, si tratta di una clausola giuridicamente nulla perché sottoscritta da un soggetto che, a causa delle condizioni in cui l’amministrazione contraente gli impone di agire, non sapendo egli di poter esprimere una volontà diversa, non esprime di conseguenza liberamente la propria volontà;

3. Restituzione degli interessi percepiti sul deposito cauzionale.

L’Azienda non nega che essi debbano essere riconosciuti, però non fa nulla per restituirli, informando ad esempio gli assegnatari del loro diritto o provvedendo ad accreditarli spontaneamente; per di più essa si dichiara intenzionata ad intavolare con gli assegnatari “libere trattative” per stabilire “la natura infruttifera del deposito cauzionale”!

Questi casi evidenziano una lacuna non solo di natura etica, ma anche giuridica: l’attività di un organismo pubblico non può esimersi dal soddisfare i requisiti di imparzialità e buona amministrazione, conformandosi al superiore interesse generale, al servizio dei cittadini-amministrati. E quindi non può adottare astuzie mercuriali (es: “so bene che mi trattengo indebitamente i soldi degli interessi sui depositi, ma taccio lucrando sul ritardo delle richieste di rimborso, che si prescrivono in cinque anni”), né tantomeno può avvalersi della sua (apparente) autorità per convincere i cittadini ad adeguarsi “liberamente” ad interpretazioni pretestuose delle norme di legge, adottando comportamenti che, in alcuni casi, come abbiamo sopra osservato, non sono validi nemmeno per il diritto privato.

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Vicenza, 5 febbraio 2003

Egregio SignoreArch. Stefano BarbiPresidente dell’AMCPSViale S. Agostino 152VICENZA

E, p.c.:Egregio SignoreDott. Ruggiero Di PaceDirettore Servizi AbitativiSEDE

Oggetto: Rinnovo contratti di locazione ERP-Depositi cauzionali-Interessi

maturati. Riscontro a Vs.nota 20.1.2003.

E’ sicuramente spiacevole apprendere di essere stati male interpretati nello spirito collaborativo con il quale abbiamo segnalato le nostre opinioni sugli ipotetici effetti delle disfunzioni riscontrate nell’azione amministrativa, ma ancor più duole che non vi sia condivisione dei contenuti sostanziali della nostra segnalazione.

Non dovrebbe sfuggire l’importanza – anche per stabilire nei fatti un rapporto istituzionale corretto – di approfondire con serietà il merito delle questioni trattate: un esame che deve innanzitutto procedere mediante l’esposizione chiara dei presupposti di fatto rilevanti e delle norme di diritto che si ritiene di dover applicare.

Tale è il criterio seguito da questo ufficio.

Nel caso trattato, l’AMCPS dimostra, però, di non curare tale aspetto, al punto che nella nota del 20.1.2003 sono riscontrabili elementari errori nell’applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico; la quale cosa sorprende, in particolare, se si considera che poche ore prima dell’inoltro della Vostra nota, ci eravamo intrattenuti a lungo a colloquio con il professionista (avv. Casa) incaricato da Voi di approfondire la questione in esame.

Venendo al dunque:

1. A parere Vostro sarebbe corretta la determinazione “di procedere ad una riformulazione dei contratti di locazione in essere con A.T.E.R., poiché risulta chiaro che la cessione di tali alloggi dallo Stato al Comune di Vicenza ha comportato anche la sostituzione dell’ente locatore degli stessi: non più A.T.E.R. quale mandatario-concessionario dello Stato, ma A.M.C.P.S. su incarico del Comune di Vicenza”. Manca qui l’indicazione del principio giuridico fondante la pretesa nei confronti del conduttore. A nostro avviso si tratta di un adempimento opportuno, per il quale va però richiesta la collaborazione del conduttore, non essendovi questi obbligato da alcuna norma e nemmeno avendone un concreto interesse particolare (v.infra);

2. A Vostro parere “per certi versi si tratta indubbiamente di una vera e propria cessione del contratto…”, mentre “per altri, non vi è dubbio alcuno che il rapporto giuridico mandante-mandatario non possa non produrre effetti sui contratti di locazione in essere, considerati appunto gli obblighi contrattualmente previsti a carico del contratto tra Comune di Vicenza e Azienda Speciale AMCPS…”. Anche in questo caso le conclusioni sono meramente assertive, cioè prive di argomentati richiami a norme di legge. Provvediamo, pertanto, ad informarVi circa l’applicazione dei criteri di legge in subjecta materia ad opera della Suprema Corte (Cass.6.9.1990, n.9160): “Nell’ipotesi di vendita dell’immobile locato, il conduttore deve corrispondere il canone all’acquirente dal momento in cui ne sia venuto comunque a conoscenza, anche in mancanza di una formale comunicazione; infatti, la vendita del bene locato non comporta una cessione del contratto di locazione inquadrabile nella norma di cui all’art.1406 c.c. ma soltanto una successione a titolo particolare del compratore nel rapporto di locazione per la quale, contrariamente a ciò che avviene per la cessione del

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contratto per la quale si richiede il consenso del contraente ceduto, non è necessario il consenso del conduttore.”; gli accordi interni tra Comune di Vicenza e Azienda Speciale non hanno automatica rilevanza esterna (res inter alios … neque prodet neque nocet).

3. A Vostro parere: “sembra proprio necessaria…, la rinnovazione di contratti di locazione – omissis - adeguando il contenuto del contratto a quelle che sono le direttive e le istruzioni contenute nel contratto, senza peraltro alterare la posizione giuridica dei conduttori.”. Ancora vengono proposte conclusioni apodittiche, oltretutto su premesse, come abbiamo visto, giuridicamente infondate. Inoltre, la parte finale (“adeguando il contenuto…”) è assolutamente generica. Osserviamo, comunque, che la posizione soggettiva del conduttore viene, all’opposto di quanto da Voi affermato, effettivamente ad alterarsi in seguito alla modifica dell’importo del deposito cauzionale e, per certi versi, alla Vostra pretesa di rimborsi per bolli e spese, come se fossero adempimenti dovuti.

4. A Vostro parere: le pretese si fonderebbero sul fatto di aver svolto un’attività nell’interesse dei conduttori. Vi sfugge che, nella fattispecie, manca totalmente la manifestazione consapevole di una volontà di obbligarsi da parte dei conduttori, e che l’interesse di “mero fatto” è improduttivo di effetti giuridicamente rilevanti, per un principio generale di diritto (che Vi invito a verificare).

5. A Vostro dire: la natura infruttifera del deposito cauzionale sarebbe stata comunque oggetto di libera trattativa con i contraenti. Ciò, invero, appare in contrasto con l’esperienza concreta di tutti coloro con i quali abbiano avuto modo di discutere l’argomento, conduttori o funzionari pubblici che fossero. Vi invitiamo comunque ad indicarci almeno una testimonianza sul punto, da parte di un conduttore il quale possa affermare di essere stato avvertito sulla effettiva facoltà di poter rifiutare l’adesione alle richieste dell’AMCPS in argomento, senza conseguenze dannose per sé. Attendiamo comunque di conoscere le modalità concrete con cui vorreste proporre all’assegnatario di accettare spontaneamente il principio della “natura infruttifera” del deposito cauzionale, e, soprattutto, Vi preghiamo di informarci sulle eventuali disposizioni del Vostro mandante che dovrebbero autorizzare l’A.M.C.P.S. a trattare per il conseguimento di un siffatto vantaggio economico.

6. Quanto ai richiami da Voi fatti alle prescrizioni di legge concernenti la regolarizzazione fiscale dei contratti e all’art.16 del contratto di locazione, osserviamo che essi non sono pertinenti alla fattispecie, poiché il contesto in cui tali adempimenti si collocano esclude l’esistenza di un interesse specifico giuridicamente rilevante a carico del conduttore, essendo invece essi conseguenza esclusiva di un’iniziativa unilaterale della parte locatrice, che, pertanto, in ossequio al precetto di “buon andamento” deve mettere in preventivo l’assunzione degli oneri che ne derivano.

Richiamiamo infine Codesta Amministrazione al rispetto del “principio di prossimità”, che vuole che le pubbliche amministrazioni operino per rimuovere gli ostacoli che i cittadini incontrano nell’esercizio dei diritti.

Nel caso di specie, pertanto, suggeriamo a Codesta Amministrazione di dare immediatamente informazione scritta ad ogni conduttore circa il diritto che gli compete, a seconda dei casi, al fine di:

a a) riscuotere subito gli interessi legali maturati sui depositi cauzionali;b b) ritirare il deposito cauzionale, versato senza la consapevolezza di non

essere tenuto a farlo;c c) rifiutare di sottoscrivere la clausola contrattuale che prevede il deposito

cauzionale (che in ogni caso dovrà essere sottoscritta separatamente e dopo una espressa attività dedicata alla trattativa).

Qualora riteniate di non poter aderire alle sollecitazioni di cui sopra, o che vi sia necessità di ulteriori chiarimenti, vogliate prendere contatto con lo scrivente ufficio per un incontro da tenersi entro il giorno 14 febbraio p.v..

Distinti saluti.Il Difensore Civico

(Avv. Francesco Buso)

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