Introduzione Alla Lettura Delle Fonti Paolo Grossi

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Per la storia del pensiero giuridico moderno 27 PAOLO GROSSI “LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO” UNA RZVZSTA-PROGETTO NELLA FIRENZE DI FINE SECOLO 1893-1896 Mihno - Giu.t? Editore

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UNIVERSITA’ DI FIRENZEFACOLTA DI GIURISPRUDENZA

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CENTRO DI STUDI

PER LA STORIA DEL PENSIEROGIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECApromossa e diretta da PAOLO GROSSI

VOLUME VENTISETTESIMO

Per la storia del pensiero giuridico moderno

27

PAOLO GROSSI

“LA SCIENZADEL DIRITTO PRIVATO”

UNA RZVZSTA-PROGETTONELLA FIRENZE DI FINE SECOLO

1893-1896

Mihno - Giu.t? Editore

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C APITOLO PRIMO

IL DIBATTITO CIVILISTICOALL’INIZIO DEGLI ANNI OTTANTA

1. Percezioni e ribellioni della civilistica neoterica. -- 2. La prolusione ro-mana di Enrico Cimbali. - 3. La ’ scienza nova ’ di Giuseppe Vadalà-Papale. - 4. L’avvio del dibattito.

1. Con ogni probabilità, il giurista non del tutto sprovve-duto che, nel gennaio 1893, avrà sfogliato il primo fascicolo dellaRivista novissima ‘ La scienza del diritto privato ’ non ne sarà ri-masto per niente sorpreso. Nuova di zecca era senza dubbio laRivista, ma quel titolo, e quel programma, e quelle idee che vi sienunciavano con voce tanto limpida e sonora, dovevano alber-gare già nella sua testa da almeno un decennio.

Da tempo la Rivista, e quel programma, e quel titolo, eranoprevisti ed attesi. Si può anzi dire che mai foglio giuridico ebbeuna preparazione teoretica così lunga e capillare, neanche ‘ Lascuola positiva ’ che pur serba tante sostanziali affinità. Il sassoera stato lanciato almeno dodici anni prima, e per dodici anninegli impegnatissimi dibattiti della civilistica neoterica deve essercollocato l’estendersi e il consolidarsi di quelle radici culturali,ideologiche e tecniche che emergeranno alla superficie con il fruttogià maturo de ’ La scienza del diritto privato ‘.

L’indicazione e qualificazione di civilistica neoterica pecca divaghezza e genericità puntando il dito sul nuovo che affiora masenza dare contenuti a questo nuovo, Ne siamo perfettamenteconsapevoli; ma siamo anche consapevoli che, dagli anni Ottanta,non si affaccia sul palcoscenico della scienza giuridica italiana unascuola compatta con un fondatore e un programma definito, ma èpiuttosto una istanza di rinnovazione nei canoni metodici e nella

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visione del giurista e del suo ruolo che un gruppo variegatissimodi civilisti assorbe da un clima c da un’aria dove molti germi nuovicircolano portati da correnti ampie ed ariose provenienti dai labo-ratorii tedeschi. (.)ualche coagulazione ì: individuabile, ma si trattasempre di rcnlth non compatte. Un esctiipio: il cosiddetto ‘ socinli-smo giuridico ‘, evocato ed invocato da molti in questi mstri iil-timi venti nnni conic categoria storiograficamente app~gantc c 111~nitri d i un pwso vnlore dcfinitwio p e r i l s u o apparire 3 tuttaprima come un monolito, è invece indicazione soffcrcntc. come vc-dremo tra breve, di tale ctcrogcncith da restare storiogralica-mcnlc inutile c falsante.

C0lls:lpei~0li che IR quali~icazionr ‘ c iv i l i s t i ca neotcrica ’ n o nha e non prctcndc di avere valore delinitorio ma & soltanto I’intli-cnzione impcrfcttn di un multiCnrmc tcrrcno che fa spicco rclntiw-mente all’ilnmediato passato delli pnlco-civilistic; esegetica, con-tentiamoci di questo vaso vuoto variamente ricmpibilc c non mi-scandiamoci anzi che ha contenuti anche sensibilmente clivci~si, con-

tentiamoci di coplicre un cmii~~fic atteggiamento psicolo;:ico c ilti

comune rinnovamente metodologico che consente di mcttcrc in-sicmc personaggi tlifferenti come Enrico Cimbali c Chirotii, Gian-turco e Polacco, Gabba e Simoncelli. Di fronte a un materialestorico abbastanza fluttuante è piil corretto usare una categoriaforse non rigorosa e non appagante ma neanche rigida c irrigi-dente, piuttosto che uno schema ctilturnle teoricamente piir prov-v e d u t o ma che fwzi c sncrific3 - c, pcrtnnlo, non 6 nldxistnnminterpretativo - la multivocità espressiva.

Ci basti vedere accomunati questi uomini diversissimi - sem-pre perì) con diversith di toni, di angoli di osservazione, di inndn-ment i ideologici c filosofici - all’oml~rn di ~in’idcn-forza porl:il;~i n n a n z i c o n vigore e nll’inscgna di iim prccis;1 operxionc criltul3-

IC: insoffcrcnza per il « p a n t a n o d i III~;~ cscgcsi grcttamcntc scr-vile » (‘) in grazia di una sicura coscienza della riconquistnt;lcapacits costruttiva, e, conseguentemente, il miraggio assillantedi una strutturazione sistematica del sapere giuridico c dell’edi-

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ficazionc del sistema; eliminazione dal tavolo del giurista degliingombranti e ormai sterili commentari francesi e attingimentopieno alle fonti culturali e tecniche tedesche.

Con una banalità assolutamente riduttiva si è inteso deli-neare questa profonda mutazione di rotta con il passaggio dal-I’cscgcsi al sistema. Frase efficace ma insoddisfacente, perché nonricscc R sottolineare dovutamente che non si trattava di sceglierefra due strade opposte ma di operare conquiste ulteriori, di co-minciare dal solido esercizio esegetico per andare oltre e costruire,su quel materiale provvidenziale ma sparso e disordinato, un edi-ficio di qiialità superiore.

Il vero moto rivoluzionario reperibile nel nuovo civilista ita-lano degli anni Ottanta è di indole psicologica, è il suo sentimentodi sicurezza, il suo rifiuto di un ruolo passivo, l’affermazione dellalibctY2 della sua opera.

11 pianeta culturale austro-germanico sembrava soddisfarloappieno con la diversità dei modelli che nel suo seno si integra-vano, si armonizzavano? forse anche si contraddicevano. Accantoagli altissimi pinnacoli delle cattedrali teoretiche di Puchta, diWindscheid e anche del Savigny del ’ System ‘, vivissima e sua-dente restava la voce del Savigny storicista, e si imponeva maestosaquella parimente storicista del germanista Otto von Gierke. Daun lato, ci si poteva compiacere nelle costruzioni pandettistiche, checostituivano di fatto l’elogio forse più alto mai tributato alla ca-pacit;ì di conccttualizzazione c di sistemazione da parte dei giuri-sti; dall’altro, si temperava nel positivo della storia, si verificavanel concreto della vita e dello ‘ spirito ’ d’un popolo la efficaciac utilith di quello scialo di guglie arditissime.

Abbiam detto or ora: il positivo della storia, usando di pro-posito questo non innocuo aggettivo. PiU in là del diritto e del-l’csscr giurista e delle risse metodologiche fra giuristi, v’è un’op-zione di fondo da parte dei neoterici per quel positivismo filoso-fico imperante che sembra essere negli anni Ottanta il vessilloobbligato per ogni intellettuale non ripiegato su se stesso. Ilgermanismo culturale avvalorava le scelte filosofiche: nello sfondo,i filoni romanista e germanista della Scuola Storica venivano ri-vissuti come i precursori del nuovo verbo, quel verbo che, suc-cessivamente, trovava sempre in Germania nella scuola storica

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dell’economia e nel ‘ socialismo della cattedra ’ dei consolidatori effe-caci. E sar& un tedesco, Albert Schaeffle, con i suoi fortunati vo-lumi ‘ Bau und Leben des socialen K6rpcrs ‘, t radott i prestissimoin italiano nel 1881 (*), a fungere da mentore riconosciuto.

Già da quanto stiamo scrivendo, da questo complesso trop-po diversificato di voci che proveniva dal pianeta germanico, sipuò dedurre il grado di ecletticit,ì culturale della civilistica neote-rica; se si aggiunge che, dal punto di vista filosofico, positivismosignifica sì un naturalismo evoluzionista secondo i canoni diDarwin e Spencer tradotti da Schaeffle sul terreno dell’analisi eco-n<,mico-sociale ma anche un innbdicnbilc storicismo, l’cclcttismoculturale tlivcntn un miscuglio complicato c confuso, c la stradadel ‘ positivismo ’ un complicato intersecarsi di sentieri con unapluralità di contenuti.

Torneremo pi6 avanti su questo ‘ positivismo ’ dei giuscivi-listi e sulle sue ambivalenze e ci riserviamo di fornire allora qual-che rllteriore chiarimento. Quello che preme ora di segnare è chel’opzione del positivismo filosofico (anche se colorata di tanta ela-sticith e incoerenza) concorreva efficacemente con la grossa aperturaai tedeschi almeno su un punto: era un tentativo di rompere i

(2) Nella terza serie della ‘ Biblioteca dell’economista ’ (vol. VIII,P. 1 e 11) diretta da Gerolamo Boccardo, tradotti da quel benemerito tra-thttorc d i cose allstro-gcrliinnichc rhc ft1 I.~~~lovicn Euschio, u n cclrtticis-sima poligrafo crii si (leve - fra l’altro -- In trndrizionc dei Codici civilee commerciale del Reich, sotto la intitolazione italiana: Strr/f/rrrn e zhndcI mrpn sode Saggio rnciclopcdim d i w7n rcnle nnnfonrin, fisiologin epsicologin delln socielà umarrn COII speciale rifo.ir:?erlfo all’erommin socia leco111c smmhio socinlp di rnntcrin, Torino, IJtet, 1881. Lo scopo dichiaratodcll’npctn, come risulta fin dalle prime righe della prefazione di Schacffle,6 « di dare in due vnlttnii un’nunlisi sir/cmn/icn d e l l e prirrcipnli isli/rtzior7i edelle prirtc.i/wli ,/rurzior7i didln sorirtA rfmnvn ». l>ictro Conite c Spcnccr.guardando con puntigliosa attenzione ai progressi ~lcllc ricwchc scicntilichcnel campo dcllc rlisciplinc naturalistiche ma soprattutto dclln istologia, tlcllaanatomia c dclln fisiologia Schacffc si sforza di risalire dnlln analisi n tlnavisione sistematica, che 6 propria c tipica della nntrirn fisica c dclln suaordinata armonia ma che deve essere individuata e sottolineata anche nellacomplcssit~ delle cose sociali ed cconornichc clw SII quella natura non possononon esemplarsi. Schaeffle offriva, grazie al suo evoluzionismo naturalista. unapreziosa fondazione filosofica a quell’ansia sistcnintoria che dominct? l agiuristica neoterica.

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lacci che serravano le mani dei giuristi, di farli uscire dalle secchedi un legalismo ridotto a vuote e fiacche esercitazioni formalisti-che, di metterli in contatto con le cose, fossero esse natura o sto-ria, oppure natura e storia insieme. Non più un giurista entro lamonade del Codice (e si sa bene che le monadi non hanno finestre),non più un giurista passivo e servile e - quel che è peggio -contento di esserlo.

Fra tutto il viluppo di motivazioni che i civilisti neoterici cipropongono, è sopratutto questo il filo conduttore che vogliamoqui sottolineare; perché è il filo che vale da premessa interpreta-tiva alla compiuta epifania del movimento incarnata precisamentenc ’ IA scicnzn dc1 diritto privato ‘. Seguendo a r i t roso questofilo, le radicazioni della Rivista si disveleranno, e sarà più agevolela sua collocazione nel grembo di quegli anni fertili.

Anni fertili! Per un decennio è tutto un interrogarsi dei ci-vilisti più consapevoli sulla propria identità, e il discorso - senzavelleitarismi, senza presunzione, con franchezza e semplicità diintenti - diventa un vero e proprio discorso sul metodo. E se icivilisti, gente avvezza da sempre alle tecniche collaudate del di-ritto privato, parlan di metodo, è segno che l’edificio scricchiola (3)-

(-‘) 1 più consapevoli fra i giovani giuristi avvertono il sommovimentoche coinvolge tutto l’edificio giuridico, e sono investiti da incertezze pro-fonde. Esemplare è un giovane toscano di grosso ingegno, che studia nellaPisa fcrvidissima della fine degli anni Ottanta, Dionisio Anzilotti. Il futurofondatore dclln dottrina italiana di diritto internazionale, che esordisce conalcuni saggi di filosofia del diritto, in uno di questi, che costituisce unasingolare lettura di Spcnccr in chiave giusnaturalistica (anche se giusna-turalismo abbastanza positivizzato), non può fare a meno, a più riprese, diriferirsi alla crisi speculativa dalla quale si sente dominato E mentre, i ncsottlio, colloca la sua ricerca sul grande mentore inglese « in un momento<li tanta inccrtcz7.a nei principi c nei concetti fondamentali di quelle scien-xc, che, per la loro immediata attinenza ai bisogni pratici della vita, hanno,piil dcllc nltrc, necessiti di csscr poste in saldo e di ricevere l ’assenso ditiltti », alla fine, in conclrlsione, sente il hiiogno di operare la datazionesoslanzialc dcllc SIIC paEinr « in un periodo di I-ivolgimcnto così profonctodel pensiero, mentre gli animi sono tosi vivamente commossi e perturbati,c la fcdc negli ideali si indebolisce ogni giorno piU, e lo scetticismo, piùfatale assai delle negazioni, invade tutta la vita sociale o (cfr D. ANZIL OTTI,La sulola del diritto natwale nel la f i losof ia g iur id ica corltemporanen. A pro-posilo del libro di llerbert Spencer « Justice », Firenze, Le Monnier, 1892

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e che è giunto il momento di ttalasciare i mille problemi minutiper porsi il problema fondamcntalc, quello connesso appunto allaproprin idcntitb.

Lc occasioni possono essere molteplici, ma una sembra la piùcongeniale, la prolusione, non tanto perché è la più solcnnc c sen-tita in una accademia che serra ancora i propri ranghi nelle li-turgie tradizionali, quanto perché è quella che, in un mondo di scar-ne e inefficaci comunicazioni sociali, permette di più In moltipli-cazione e diffusione della voce. Il decennio Ottanta-Novanta, mo-mento di riflessione e di crescita per tutta la scienlia iuris italiana,sarb infatti costellato di prolusioni e prclezioni, ncllc quali - al diI:ì clcl ccrinioniale nccndemico - i: 1x3 spesso conscgnnto il scmc ditiil [wyctto 0 l’:~lhzzo d’un programma, c si trova il coraggio discrollarsi di glosso plagi dc1 passato c misoneismi.

Ventata d’aria fresca che investe ogni settore dell’universogiuridico - si pensi nlle prolusioni esemplari di Ferri sul terrenopenalistico t4) e di 0rl;mdo su quello amministrativistico (5) -ma che è intensa e incisiva soprattutto nel fmo ad allora troppoquieto claustro dei privatisti.

2. A rompere per primo questa quiete fu Enrico Cimbali,un giovanissimo libero docente siciliano, che aveva appuntito glistrali d’un ingegno intellettualmente curioso e libero a quellascuola napoletana dove si guardava con attenzione ai fatti cultu-r a l i mistro-tcdcschi (“). Tl 2 5 grnnaio 1 8 8 1 slwttò a Itii, ncll’Am-Lito dcll’occnsionc accadcmicnmcntc modesta d’rlna prolusione al

-

(le citazioni sono rispettivamente a p. 3 e a p. 48) (il saggio è stato ristam-pato in: D. ANZILOTTI, Stndi di diritto processrtale iruermzionale e di filosofiade/ diritto. Padova, Cedam, 1963, p. 673 SS.).

(V E. FFRRI, 1.0 sct~oln position di diritto criminale. Siena, Torrini,1883 fPrele7ione al corso di diritto e procedllra penale tenuta nella R. Uni-vcrsith di Sicnn il 18 novembre 1882).

(3 V. 1:. ORLANDO, 1 criteri tecnici per In ricostrrrzionc giuridica deldiritto prrhhliro, in Archirh girlridiro, X1,11 (1859). otri in Diri//0 pfrhblicogenerale. Milano, Giuffrè, 1940 (Ptolusionc ai corsi di Diritto amministrativoe Diritto costituzionale tenuta nella R. LJniversith di Palermo 1’8 gennaio1889).

(‘? Cimbali si trasferì a Napoli, subito dopo essersi laureato inGiurisprudenza nell’Ateneo catanese, nel novembre del 1876.

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SLIO corso libero presso la Sapienza di Roma, di gettare alta unavoce quasi stonata ma che sarebbe fra poco diventata un piccoloma agguerrito coro (7).

Al centro dell’invitatorio metodologico di Cimbali sta il co-stante richiamo a un sapere sistematico che costituisca il supera-mento dei commentari empirici dei francesi e, nel tempo stesso, laelusione dei troppo razionalistici modelli tedeschi (*), e che possaconseguire questo scopo con la messa in opera di una officina dimonografie su « gli organi vitali del nostro diritto ciyile nazio-nale » utilizzando analisi e sintesi, esegesi e costruzione, senza ot-tuse preclusioni (9).

Fin qui nulla di clamorosamente nuovo. Nuovo era però lospunto che il giurista di Bronte ne traeva per ripensare il problemagenerale delle fonti e il ruolo del giurista, ossia il sacrario intoc-cabile dello Stato di diritto di marca risorgimentale. La prolusionecimbaliana si incentrava infatti su due punti fermi: l’elogio in-condizionato del giurista e la riduzione della legge, dello ius po-situm, a necessaria espressione della vita e delle esigenze vitali diuna comunità storica.

Significative alcune sottolineature del primo tema: « il giure-consulto romano rappresenta il tipo del grand’uomo, della grandepersonalità che si leva al di sopra del volgo e lo governa: il mondogiuridico si aggira intorno a lui, come il mondo politico intorno aCesare o ad Augusto » (IO); egli appare veramente « apostolo d iequità cc1 organo vivente della coscicnxa popolare » (“). Ugual-mente per la società medievale, dove « spicca . . . nuovamente il

(‘) È la arcinota prolusione su Lo studio del diritto chile negli Statimoderni, Torino, Bocca, 1881, ora in E. C., Studi di dottrina e giurisprudenzacivile, Lanciano, Carahha, 1889 (da cui citiamo). llna memoria viva diquella prolusione e dei contrastanti sentimenti che generò nel folto uditorioC nella commemorazione solenne che, nell’aula maina dell’Ateneo catanese,tiene Giuseppe Vadalà-Papale (Commemornzione del Prof. Enrico Cimbali,in An/oZqin girrridicn, 11 (1887), p. XT). Vadalà era presente e plaudente inmezzo a qriell’uditotio.

P) E. CIM~AI.I, I,o studio del diritto civile, cit., pp. 15-20.(‘) lhidem, p. 2 7 .(In) Ihidern, p . 6 .(II) Ihidem, p. 7 .

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tipo del giureconsulto. Splendida la sua figura, grande la suamissione » ( 12).

Significative anche molte sottolineature del secondo tema: « illegislatore non dee più riputarsi l’arbitro e il creatore dcllc leggi »,sembra piuttosto che « debba considerarsi come il vero rappre-sentniite dello spirito nazionale, l’organo immediato ed autorevoledella coscienza popolare » (‘“). Perché « il diritto è In vita » (14)« e il diritto ,.. non può dirsi che costituisca un organismo vero ccompiuto, se non quando giunge ad abbracciare e fondere insiemecon mirabile armonia tutti i rapporti molteplici della vita mede-sima » (15); per cui « un lavoro di sistcmazionc dei diritto civile,perché possa dirsi fondato sopra basi veramente durevoli e posi-tive. 6 mestieri compcndii in sé . . . l’organismo del diritto privatoquale esso si prescntn e vive svolgendosi in contatto colle mutabiliesigenze della vita sociale » (16). Da qui la condanna senza nppcllorii q”el modo aberrante di concepire la IcgEe « in guisa che possia-mo comandare sempre arbitrariamente, od ubbidire dc1 pari sem-pre ciecamente nlln nicJesinin 0, ~~incché « la lcgpz invccc c o s t i -tuisce un istituto vivente ed un centro dinamico di forze » (“).

Il culto cimbaliano del positivo, assai tributario nel lingung-go e nella nomenclaturd del naturalismo darwiniano-spencerinnoma assai più tributario nella sostanza dello storicismo savigniano,nel tentativo di ricostruire « il vero concetto organico della leg-ge » (la), ne « i rapport i della vi ta reale » (19) « in conformitAdell’intimn ed csscnxialc nntllra delle cose » (“), profondamcntc In

(IR) Ibidrtrt, p, 30. T,‘injicnuitFi ncll’nccctt:l7ionc d i molte prcmcssedarwinistiche anche da parte di uomini non faciloni come il nostro Citnbalideriva da una circolante consapevolezza cpistemolqico; che la scienza è una,che scientificità significa soprattutto cotrispondenza alle ‘ vrrit8 ’ individuatedalla scicn7a della natura, che ogni scienza dcvc dare il propt-io contrihtonll’unico albero enciclopedico.

(“1 IFiderr~, p, 2 4 .(2”) Ihidem, p. 29.

umilia, la desacralizza: né una legge eterna ed immobile, né unalegge scritta con termini indiscutibili su tavole mosaiche, ma unacreatura estremamente fragile e condizionata che ha bisogno del-l’interprete come di un continuo verificatore della coerenza franorma e cose, fra norma e natura delle cose: « se è questo, comecredo, il vero concetto organico della legge, non può esser dubbiané l’efficacia c la durata della sua azione come centro dinamicodi forze, né l’ufficio e le funzioni esercitate dall’interprete comestrumento necessario, perché si esplichi liberamente e natural-mente l’azione della legge. La legge difatti rappresenta un com-plesso di regole e di disposizioni che il legislatore, quale organoimmediato della coscienza popolare, delle condizioni e necessitàdella vita in un dato momento storico, crede le più adatte perpoter conservare felicemente la vita medesima e farla sviluppareliberamente in tutte le sue forme molteplici di manifestazio-ne » (2’); « è mestieri allora che la legge stessa subisca l’influenzae l’azione dell’ambiente modificato e di quelle medesime cangiatecircostanze che, per virtil dc1 SUO ufficio, vicn chiamata a regola-re » (22). R giocoforza concludere che v’è « una evoluzione pro-gressiva della legge » (2”) e che viene ad ingigantirsi « l’ufficiodell’interprete, che è lo strumento e il ministro della sua vita edella sua azione in continuo divenire » (24).

Il discorso del poco più che venticinquenne libero docente (=)non è privo di sottintesi e di reticenze - frutto di qualche timorec di un calcolo prudenziale - ma è nella sostanza franchissimo, elo dimostrerà lo sviluppo che esso avrà tre anni dopo nelle tramedell’opzrs maguum cimbaliano (=); metteva - anche se non esplicitamente - all’ordine del giorno della riflessione civilistica ita-liana il grande tema del significato primo di un sapere sistematico,del suo carattcrc affrancatorio per l’interprete: il sistema non po-tcva non csscrc, nella nuova visione positiva, che organico alla

(2’) Jhidem, p. 3 0 .PI Ihidem, p. 3 1 .(? Ihidem, p. 32.(24) Ihidem. p. 32.P) Cimbali era infatti nato a Ikontc (Catania) il 9 dicembre 1855.(*“) Cioè nel volume celeberrima FU ‘ IA nuova fase del diritto

civile ‘.

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vita e perciò variabile; fedele al costume d’una comunità parti-colare, e perciò nazionale e non trascendentale (27); espressionesempre e comunque dello spirito popolare (“).

Con il richiamo ricorrente, quasi monotono, all’idea savi-gniana un’altra idea parimente savigniana sembra far capolino die-tro le quinte del discorso: l’affidamento, che Savigny conferiva allascienza, di individuazione e fissazione del Volksgcist (29). Jn tut-t’altro clima, sotto il capestro della Codificazione del 1865 e dellasua indisponibile fonte napoleonica, Cimbali sembra condividerel’insegnamento del Maestro di Frankfurt. Ostenta freddezza per ilCoJc> cizlil, non nasconde la sua ammirazione per i Codici prossimo

cd nrlstriaco :lssni piU disponibili s111 piano della cosiddcttn gcrnrchin

delle fonti, ma soprattutto tenta l’operazione più malagevole: lastoricizzszione della legge, avanzando l’idea d’una sua possibile in-terpretazione evolutiva.

Jl dissacrante era questo: che la legge si svuotava dall’internoe l’interprete si collocava sul piano costruttivo di mediatore fraregola vecchia e fatti nuovi.

3. All’incirca negli stessi giorni della prolusione cimbalia-na un altro giovanissimo studioso siciliano, Giuseppe Vadalà-Pa-pale, un filosofo del diritto nutrito di studi civilistici (“O), termina

(n) Cimbali insiste che « un diritto concreto, realmrnte vivo... nonpuh concepirsi altrimenti che sotto la Cornia stwica di diritto nazionnlc »(Ibidcm, p. 26).

(B) Non vale In pena di fare citazioni, vale la pena di ripetere cheil concetto è evocato a ogni piè sospinto.

(? A Savigny il Nostro fa spesso esplicito riferimento.t.9 SII di lui ncmmcno un cenno nel hrcvc schizzo di IkA~bio (N.

RXnSlO. 1.0 filosnfin neI diritto i n lfnlin rlelln .tcco?rrln t??r/R drl SCdO X1X,in Bollettino ddl’Isti/rrto di filoso/i~r dc1 d i r i t to dclln R. IJrtir~ct~sit~~ di Xomn,n. 1942) c ncll’nmpio a f f r e s c o <IcI Fassò (CG. lynssì), .F/orir7 dc//,7 filorofiti

dc/ divi//0 - 1 Il - O//nrcr~to c Norw~r7/o, I%ologna, I l Mltlino. 1970). Scnzndubbio, da un rigoroso osservatorio crilturnlc, I’opcra di VadaIh-l’apalc ap-pare troppo consegnata agli cntusiasnii dell’incondizionata adcsionc al mo-vimento evoluzionist ico, e percih condita di ingmitith e Icgata al fragile

soflin di una ventata passeggera. T,o storico, meno severo dci filosofi, ha ildovere di constatare i consensi e anche l’irritazione che sollevì~, c il gtandibattito sulle Iiivisce degli anni Ottanta, che servì non pwo a scuoteic ildormitorio dei giuristi italiani. Vadalh nasce n Catania nel 1854, insegna

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la stesura di un libello su ‘ 11 codice civile italiano e la scienza (3L),un libello dove - assai più che in Cimbali - la pagina è tesa dauna continua eccitazione; Vadalà è infatti, innanzi tutto, un ‘ fi-losofo ’ e può permettersi quelle disinvolture che al civilista sem-brano vietate. Adepto convinto di un positivismo evoluzionistadi marca darwiniano-spenceriana (32) palesa ed esaspera l’esigenzadi una autentica scientificità del futuro diritto civile (33), che erala presenza discreta della lezione cimbaliana; clamorosamente, scien-tificità significa esemplazione sulle scienze della natura (“), giacchénon si può negare una perfetta circolarità da queste alle scienzesociali come dal modello al modellato; e se si parla di unità dimetodo, siffatta unità si risolve nella estensione più ampia di unarchetipo naturalistico come onnivalente ( 35).

Da tutta questa pesante premessa, condita ma in misura mi-nore di qualche venatura storicistica (%), scaturiscono alcune con-seguenze che a noi preme di segnare nell’ottica della nostra ri-cerca e che rendono interessante l’accesso pamphlet: il sapere

per lunghi decenni la Filosofia del diritto nell’Ateneo della sua cit& dovesi spengerà nel 1921 isolato e dimenticato in un mondo filosofico-giuridicoe giuridico spiritualmente lontano dalle dispute di cinquanta anni primache parevano incredibilmente remote.

(3’) Napoli, Morano, 1881. A stare alla data segnata dall’autore incalce alla introduzione - Catania il 1” del 1881 - sembrerebbe spettarea lui una prioriti strettamente cronologica. Fu però la prolusione di Cim-bali, per l’immediata diffusione che ebbe, a dare l’avvio alla disputa.

(“*) Il Codice civile italiano e la scienza, cit., p. 24, ma si veda so-prattutto, a p. 58 il S IV su ’ La donna-L’autorizzazione maritale ‘. Dueanni dopo il Vadalà, in un’opera di grosso impegno teoretico secondo gliintenti dell’Autore ma velleitaria nella sostanza (Darwinismo naturale edarwinismo sociale. Schizzi di scienza sociale, Torino, Loescher, 1883), ten-tava la traduzione dell’evoluzionismo biologico sul terreno del!‘analisi socio-logica. Ci fu anche chi salutb con incondizionato plauso il farraginosovolumonc (p. e. J3. BRllGl, che lo recensisce in Archivio giuridico, XXXI(1883), p. 339 S S. ) .

(“3) « La scienza necessariamente deve farsi direttrice del Codice »(Il Codice civile italiano e la scienza, cit., p. 23).

(9 « il lavoro legislativo deve dunque essere figlio dello scientifico, sevuol essere un lavoro ordinato. L’ordine è nella natura e nelle sue leggi- l’ordine deve essere nella vita e nella legislazione » - (Ibidem, pp. 36-37).

(35) Ibidem, p. 36.(.%) Ib idem, p. 26 .

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giuridico - e la legislazione - non potrà essere che sistematiconella imitazione di quell’armonia organica che è tipica della na-tui delle cose; il snpcrc giuridico - e la legislazione - non po-tr;ì che operare una sintesi delle varie dimensioni del sociale pri-nx1 fra tutte quella e c o n o m i c a ; o g n i « ftnzionamcnto », o g n iisolamento peccherà di ingiustificata astrattezza perché ripugnantealln natura dei rapporti reali (.“).

La fedeltà a queste premesse provoca un generale sentimentodi diffidenza verso il Code civil e le sue vuote astrattezze ma an-che una grande ammirazione per la requisitoria che contro quellonwvn tnosso, da economista, quasi cinquanta anni prima, I’elle-~~rilio Rossi (3R); ;iI Icnzionc c -- tutto sonininto - s impatia verso:‘il (Iodice austrinco vecchio e non entusiasmante ma che aveva iljit-inio c non piccolo pregio di ispirarsi a LIII;I filosoh diversa daquclln francese e sul quale un grande mentore di questi civilistinuovi, Joscph Unger, aveva potuto lavorare COJI una intcrpietatioevolutiva di sicuro valore scientifico (39); attenzione, in genere, perIn Codificazione commerciale, anche per quella insoddisfacente diderivazione napoleonica, ma attenzione e rispetto particolarmenteper quel progetto di Codice rinnovato che, in Italia, nel 1881, ave-va imboccato la dirittura d’arrivo (“9.

« Un codice deve essere in ogni tempo l’espressione della suaepoca - deve essere il prodotto della storia e della civiltà -Jcvc i ncn rnarc lo svil~,ppo wnlc F stor ico ~lell’~iomo in tutti i suoirapport i soci;lli. Non dcvc csscrc LII~ formula matcmaticn, a s s o -luta, immutabile - deve invece essere Icgato ai problemi della fi-losofia sociale e della storia » (4’).

Un passo piU sopra, nella stessa pagina, Vadalà aveva ancoraripetuto l’uso del verbo ‘ incarnare ‘; ed è questo il messaggio piil

” LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO ” 27

vivo del libello: l’individuo ha da essere un soggetto in carne edossa, incarnato in una tela di rapporti, e al centro di essi deve sor-prenderlo il legislatore. Ciò varrebbe anche a imprimere alla le-gislazione un atteggiamento di coerenza con il processo evolutivo,che incede lentamente ma fermamente dall’individuale al so-ciale (42). ‘ Stato ‘, ’ famiglia ‘, ‘ patrimonio ’ fungeranno per ilsoggetto come le tre vasche oggettive di immersione nel concre-to (43), ma sarà innanzi tutto l’emersione della realtà economicaa livello del legislatore e del giurista lo strumento per un Codicee per un sapere effettivamente ‘ incarnati ‘.

Al seguito delle critiche di Rossi, nella seconda parte dellibello dedicata alle ‘ applicazioni ‘, ecco apparire ben impressi nelvolto dc1 nuovo Codice i segni della « rivoluzione economica » (@):ampio spazio alla ‘ proprietà mobiliare ’ nerbo della vita economicac fulcro sostanziale delle nuove ricchezze (45); ampia regolamenta-zione della materia pressoché ignorata nei Codici del 1865 dei‘ titoli al portatore ’ strumenti ormai indispensabili della circo-lazione economica e giuridica (&). Accanto, per il futuro, per unfuturo forse non prossimo, si vagheggia la autonomizzazione di un‘ Codice industriale ‘, ulteriore rottura e specifizzazione dell’unitàcivilistica dove trovi definizione a livello legislativo l’organizza-zione di quelli che oggi chiameremmo il diritto dell’economia edelle relazioni industriali (47); nei tempi brevi, nell’attesa di que-

--.- ----__._

(“‘1 Ihidcm, pp. 4 2 - 4 3 .(“1 Ibidern, p. 42.(“) Ihidem, p. 8 4 .(45) Ibidem, p. 82 S S.(“) Ibidern, p. 108 S S. Di lì a qualche anno vi tornerà sopra, sia pure

in tono più problematico, il Gabba (cfr. più avanti a p. 117).(47) Ibidem, p. 90 S S., dove un paragrafo intiero delk ‘ applicazioni ’

parla « Di un Codice industriale ». Ecco come Vadalà ne delinea il conte-nuto: « Esso dovrebbe studiare le materie grezze che sono IC materie prime8 cui il lavoro si applica - i mezzi pel mantenimento dc1 lavoro, pel suospostamento, pel suo avanzamento che sono il capitale effettivo e il credito -IC condizioni rlcllo sviluppo drl lavoro, la liber/à e I’t4pz4n~l;anza trapiantati<InI campo costiliizionnlc c civilr nel campo ccrmomico - l(b condizioni permnntcncre attive IC potcnzc dell’uomo, che sono la causa c!ella produzione,c quindi IC assegnazioni delle ore del lavoro - IS importanza dei lavori delledonne e dei bambini e tant’altro » (Ibidem, pp. 92-93).

--- _.“. I ---_. . _

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care guardando ben al di là del Codice, assumendo i fatti nuovie le idee nuove a contenuto prevalente del ‘ sistema ’ scientifico.

Quando Gianturco, pur con qualche incertezza legalistica (54),trascrive da Unger e sottolinea « che la chiave per l’intelligenza diun codice deve prendersi da qualche altro luogo che non dal codicestesso », « che il voler ricercare nel codice stesso ogni commento allesue norme . . . non basta per padroneggiare tutta la materia edaddentrarsi nella essenza delle singole istituzioni di diritto » (““),era il vecchio legalismo formalista a cadere come un frutto dissec-cato, e prendeva campo l’idea di una libertà dell’interprete versoi fatti e della possibilità teorica d’una interpretazione evolutivadella regola fissata nella lettera dc1 Codice c non più idonea a or-ganizzare convenientemente la realtà sociale nel suo divenire.

P) Vedila, ihidenr, p. 9. subito dopo la citazione di U n g e r .(y I&k???, p . 9 .

C A P I T O L O S E C O N D O

IL DIBATTITO CIVILISTICOLUNGO GLI ANNI OTTANTA

1. Ambiguità di Chironi. - 2. « La nuova tendenza » e « la nuova fase »del diritto civile: ancora Vadalà-Papale e Cimbali. - 3. Fra intuizioni eresistenze: Polacco e Filomusi Guelfi. - 4. La lezione di Carlo FrancescoGabba. - 5. La prolusione camerte di Vincenzo Simoncelli. - 6. 1 segnidel nuovo.

1. Il continuare del nostro filo non può non riconoscere unnodo nella prolusione di Giampietro Chironi a Siena e nel suodiscorso senese in commemorazione di Darwin, l’una e l’altroappartenenti ai pnmi mesi del 1882 (‘). Non desterà sorpresa ilsuo inserimento nelle radicazioni concrete de ‘ La scienza del di-ritto privato ‘, ma varrà la pena di soffermarvisi un momento percapire le ragioni del nodo stesso.

Innanzi tutto, una considerazione che accomuna Chironi coni neoterici: la sua sensibilità ai problemi metodologici e la suasensibilità e curiosità culturali. Egli ha bisogno di parlar di me-toC!o, con la probità e l’umiltà di chi vuol chiarire a sé il propriomestiere; dall’ ‘82 al ‘98, che è la data d’una impegnata prele-

(‘) Il riferimento è a: Il diritlo civile Zella sua ultima evoluzione,Siena, tip. Lazzeri, 1882, ora in G. CHIRONI, Studi e quesfioni di diritto ci-vile, vol. 1, Torino, Bocca, 1914, che costituì la prolusione al corso diDiritto civile nella R. Università di Siena tenuta il 17 gennaio 1882, e aIl dnrroinismo nel diritto, Siena, tip. Lazzeri, 1882 (Discorso pronunziatoper la commemorazione di C. Darwin tenuta nella R. Università di Siena il21 maggio 1882). Siena era per il giovane civilista sardo, dal ‘79 aggregatonell’Ateneo di Cagliari per il diritto romano e civile, la prima sede dicattedra. Si trasferirà a Torino nel 1885, dove ricoprirà fino alla morte lacattedra di Diritto civile.

3. P. Gnoss1

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zione torinese (*), la sua produzione è costellata di puntualizzazio-ni dedicate esplicitamente a problemi di rapporti intcrscicntifici, aregolamenti di confini, alla identificazione professionale delloscienziato e del pratico (3); ed è singolare che abbia di proposito vo-luto mescolarvi i due segmenti della sua più grossa fatica, i volumisulla colpa contrattuale e su quella aquiliana, segno che la passionedel mctodologo non è un lustrino esteriore ma pervade e tormental’autore nel suo mestiere di giurista teorico. Perfettamente cor-rispondente a questa ansia di problematizzazione, quasi altra fac-cia d’una medesima realtà, la curiosità per le nuove avventure in-tcllcttiiali. 1;i ctisponihilit;ì R mislirarsi con quanto bolle nclln pcn-lol;i tli nltrc <lisciplinc piii 0 nictio prossime al d i r i t t o nel Icllt:i-tivo Ji girlngerr ;i quel terreno positivo che c’ garanzia di scictiti-ficit:ì.

Con i neoterici Gironi ha in comune la virtù del coraggio.Non la temerarietà, non i facili entusiasmi, non le voglie rifor-miste. Ne scaturisce una testimonianza che è un segno di con-traddizione, la contraddizione di un personaggio fondamentalmentesincero, che tiene gli occhi ben aperti ma teme di restare abba-cinato, che è sensibile al nuovo ma che è condizionatissimo dal-l’armamentario tradizionale del giurista. È solidale nel mettereavanti l’esigenza scientifica (4) e nel rifiutare una professionaliti

(‘) I.‘i77tli7~iriri~7lis7no e In /rirzzir~rrr srvide drl ciiriffo, in flr~nrrnrin dcllrr

K. Uniccrsif<j tir 7'orino per 1’0.~1. 189X-Y9 T o r i n o l%mvia 1XYY . ora inStwii c qwcz/icmi di dirit/o civile, cit., vol.’ 1, che i il discok Ietto il 17novembre 1898 in occasione della solenne apcrtuta degli studi univcrsi-tari.

(‘) S i vedano soptattutto: Sociologin c dirilfo civile, ‘J’orino. Bocca,1886 (Prolusione al cnrsn di Diritto civile nella R. Univcrsit;ì di ‘Torino dettail 25 novcnrl~rr I fW5) c In densa introdrtzionc al volr~mc di <;iuscppc I)‘i\GllAN-

N O. I.n grttrsi c l’c1~olrt~iot7c del diritto cir~ile secondo le risvltnr~zc delle srirrl-zr <7ntropr~lr~,~ir.lIc <* clorico-socinIi, ‘l’orino, fbcca, 1890, noncI 11 ‘ mclo~lo ’17cllo studio drl d i r i t to cinilc - a proposito di t1t7 Int’oro srtlln colpa . che

funge da pl-cfwinnr n I.n co[po r?rl tlirillo ci!-ilc dicrrro - Parte 1 - Colpconlrottrfalc, T o r i n o . Iloccn, 1884, c le prcfn7.ioni n Ln rol/w nel diri//0 ciz!ileodierno - Colpa e.~/rarorr/rattuale (nqrrili<777n), Torino, 13occa. 1886 e alla se-conda edizione della ‘ colpa contrattuale ’ (‘l’orino, I3occa, 1897).

(4) II dirifto civile rieh srra rrltirnn e~olzrziorw, cit., p. 43; II ‘ metodo ’tdo studio del diritto civile, cit., p. 10 .

.“ LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO n 33

pratica (5), nell’accingersi fervidamente alla costruzione del siste-ma (6); non gli ripugna affatto il trapianto dell’evoluzionismo dar-winistico nel diritto né la grande lezione della sociologia con-temporanea (‘); è consapevole che il giurista debba guardare at-tentamente ai fatti economici (s), ma, alla fine, che resta di tante cu-riosità, sensibilità, percezioni, letture?

Del suo gusto del positivo resta una vistosa sottolinea-tura dell’analisi storica e un pieno utilizzo del materiale storico(in cui il diritto romano ha un posto primario ma tutt’altro cheesclusivo) (9), mentre, preoccupato della veloce accelerazione deldivcnirc dei fatti economici, giustifica « lo spirito conservatoretlcll’opcra giuridica » (l”) qliasi si trattasse di un giusto ‘ tempe-rnmcnto ’ d’una realtà troppo incandescente (“); il diritto legaleviene perciò ad avere indiscussa prevalenza sul diritto vitale (‘*),e gli scarsi riferimenti di ascendenza savigniana alla vita socialerimangono come galleggianti nel vuoto.

La sua più vera degnità metodica è quella espressa nel trat-tatcllo metodologico premesso alla prima edizione della ’ colpa

(‘) Il ‘ metodo ’ nello studio del diritto civile, cit.; pp. 8-9; Sociologiae diritto civile, cit., p. 20 S S.

P) 11 diritto civile nella sua ultima evoluzione, cit., p. 47.(‘) Com’è ampiamente dimostrato nei due testi de11’82 citati alla

nota 1 c nella ’ Jntroduzione ’ al volume dell’cvoluzinnista D’Aguanno c i -tato alla nota 3. Ma gih (Ihirani, prcfando la prima edizione della ‘ colpacontrattuale ‘, pur prcndcndo le distanze da certe intemperanze, teneva adammettere: « anche noi fummo dei primi, se pure non i primi, a formulareil desiderio di un cangiamento di metodo che rispondesse alla necessitàdella scienza vera » (Il ‘ metodo ’ nello studio del diritto civile, cit., p. 6) .

(*) Sommamente istruttiva è la prefazione alla seconda edizione dellaColpa contrattuale, cit., risalente al 1897.

(q) 11 diritto cirh nella .rua ultima evoluzione, cit., ~assim; 11 ‘ meto-do ’ rrcllo studio del diritto civile, cit., p. 9; Sociologia e diritto civile, cit.,p. 16 SS.; I.a colpa nel diritto civile odierno - Colpa extra-contrattuale, cit.,ptcf., p. VI .

(‘0) La rolpn neI diritto civile odierno - Colpa contratttrale, pref. allaseconda edizione, cit., p. VIIT.

f”) R l’espressione usata da Chitoni nel loc. ult. cit.(j2) Si vedano le pagine di chiusura, tosi del primo contributo: Il

diritto civile rzella sua ultima evoluzione, cit., p. 48. come della più tardaprefazione alla seconda edizione della Colpa conttattnale, cit., p. 1X.

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Il secondo avrà il privilegio di disegnare per intero una sortadi proprio breviario intellettuale, il volume ’ notevole ’ (u) su ‘ Lanuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali ’(1884), che, al di là delle future apologizzazioni acuite dalla mor-te giovanile clcll’autore, si propone al nostro giudizio storiografi-co non solo come il momento piU compiuto ma anche come la vocepiù limpida e netta della civilistica neoterica. fi senz’altro quila radicazione pii1 forte della nostra futura Rivista,

Cimbali vi conferma e irrobustisce le scelte culturali di treanni prima: la « questione del metodo » si presuppone a « unavasta rivoluzione nel campo del diritto civile » (24), si impone pcr-tanto l’applicazione della teoria evoluzionista e, insieme, del mc-

todo sistematico (“) come « tendenza invincibile del mondo mo-derno » 3 evitare frazionismi, atomizzazioni, e a stabilire nessiarmonici per l’individuazione di ’ organismi ’ superiori c inferio-ri (%).

Tutto ciò giustifica in limine, proprio sulla soglia del volu-

me. In domanda piU importuna che mai giurista poteva porsi inquell’anno 1884 c che tutta una generazione di sensata iurisprrr-derrtin romanisticamente improntata ha rimproverato a Cimbalicome progetto perverso: « nella distribuzione delle materie com-ponenti l’organismo del Codice civile bisogna conservare il me-todo storico tradizionale di Gajo, adottato dai popoli di razza la-tina come il francese c l’italiano, ovvero inaugurare un novello

Inctocto sciaitifico raziomlc qrinle C st:lto in gran parte, piU o meno

(2’) L’aggettivo è di un personaggio di non facile contentatura e noncerto simpnteticgmcnte collegato con IR civilistica ncotcrica di marcR posi-tivistica, il Filomusi Guelfi (cfr. P. FILOMIJSI GIIEIXI, La codificariotre ciuikP le ince mo~crne rhe nd essa si ri/eri.rcor~o (1886). ora in 1,cziorri c saggi difilosofin del diritto, Milano, Giuffrè, 1949, p. 185, n. 8).

(24) Ln wrwn fnse ffel diritto ciui/e, cit., fnssiw, ma pa r t i co l a rmen tep. 9 (citiamo dalla terza edizione: Torino, Utet, 1895, nelle ‘ Opere corn-plete ‘). Una precisazione s111la data dclln prima edizione: più sopra, neltesto, abbiamo segnato il 1884 anzi&6 il 1835 che tuttavia appatc sul fton-tespizio; l’opera fu infatti mcssA in citahzionc dalla Casa editrice gihnell’autunno de11’84.

(q IhdC?77. p. 9 .(Ih) Ihidem. p. 7 .

ti Lh scm4zh DEL DIRITTO PRIVATO 9' 37

felicemente, tentato dai popoli di razza germanica come il prus-siano, l’austriaco, il sassone? E nell’insegnamento del Codice ci-vile bisogna seguire fedelmente l’ordine adottato dal legislatore,ovvero liberamente un ordine novello, quale la necessità logica disistemare ed organizzare istituti, materie e rapporti affini c’im-pone? » ( 27),

Erano, più che domande, proposte che nascevano da con-vinzioni profonde del civilista siciliano. Cimbali capisce lucida-mente che, ai fini di quella instauratio facienda ab imis fundamen-tis (“), occorre provvedere a due costose operazioni di rottura:una pulizia intellettuale, un totale lavacro del cervello del giu-rista da quella visione romana che si è impressa come un caratterenelle sue ossa, cambiando completamente modelli e sostituendovimagari archetipi germanici; un sentimento di libertà del civilistache non dovrà più vedere nel Codice il limite invalicabile dellapropria azione ormai divenuta costruttiva, architettonica, siste-matrice.

La visione evoluzionista dà corpo e sostanza al fantasma dellarivoluzione; una fase di civiltà giuridica si è compiuta, quella in-dividualista, e la nuova fase si profila, « la forma ultima di ricon-ciliazione e di reintegrazione dell’elemento individuale nell’ele-mento sociale, coeva allo sviluppo gigantesco della grande indu-stria » (29). Fase imova, che richiede diagnosi e progetti della scien-za, con strumenti nuovi e più adeguati al nuovo « periodo disocialità ».

« L’individuo umano astratto, considerato fin oggi come ilsolo ente reale della vita, come la forma tipica della persona uma-na, soggetto assoluto di diritti » (.w), sarà sostituito da un altro pro-tagonista assai più incarnato, assai più compromesso negli assettieconomici e sociali, assai più inserito in strutture organizzativee « combinazioni » sociali che lo potenziano, lo proteggono maanche lo integrano; « e queste combinazioni quotidiane, nellequali l’individualità umana entra come semplice atomo, come mo-

P) Ihidem, p. 6.(“) Ibidem. p. 10.(“) Ihidem, p. 15.P) Ibidem, p. 11.

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lecola elementare con disposizione perenne ad unirsi con altriatomi ed altre molecole ugualmente elementari per formare ifessfrti e gli organi del corpo sociale, ed agire istituzionalmente- anstaltlich - n guisa di funzione organica dell’insieme, costitui-scono altrettante persone, soggetti di diritto non meno reali e vi-venti della semplice individualità fisica » (3’).

Non lasciamoci fuorviare dal pesante linguaggio naturali-stico che aduggia tutto il discorso, e irrimediabilmente lo data. Lapagina è però importante. Da un lato, si segnalano la diagnosi nonretorica della astrattezza dei modelli della civiltà borghese e dellesue conquiste pseudo-libertarie, e l’emersione di soggetti concreti- imprenditori, operai, donne e fanciulli lavoratori - che la‘ f,ase ’ sociale considera e valorizza. Dall’altro, si profila con prc-veggenza lucidissima un mondo di comunit,ì intermedie e un con-seguente spostamento su di esse dell’asse di gravità. La ripugnan-zn illuministica per le persone giuridiche, che l’illuminismo avevaconsegnata intatta alla codificazione francese e che la codifka-zione unitaria italiana aveva superato non senza fatica, qui diventacontemplazione soddisfatta di una popolazione nuova di soggettinon-fisici, di associazioni e corpi morali, destinata a moltiplicarsi en occupare i gangli nodali della circolazione economica e giuridica,la quale non si risolverà certamente in un monolito statuale mapiuttosto in una complessa organizzazione pluralistica (32).

(‘1) IAk.. f/ll. <?f.(2) « Qwstc :wsocinzioni c corl4 giuridici 0 morali sori esseri vera-

mente reali c viventi perché reali e vi\venti wno gli elementi onde si com-I”‘l?XW’. t~0SWfl~on~~ rlm \wlont~ cr1 un:1 c o s c i e n z a pmp~i;l, e rnpprcscntnno

I’individualith lmiann clcvntn allo stato di org~ni7znzione ». Geni nll'indivi-

(lll<~ wlit:iG: « llupo & qllidi ch'cpli entri. mi Iritlc 0 pnrtc (Icllc siie

fW7c C del s110 pntrinionicl. conic scniplicc atomo c m o l e c o l a clcnientnrcChe s i rcw~hn:i lilxmnicntc con ;ilfri ntomi c molccc~lc del p a r i clcmcntari,

ncll:l c~~mpwizioiic d i un csscrc piii v a s t o c completo. per prlisa da tlatlll(?xl :ii tccsilli RI agIi organi (IcI corpo scyinlc c<l agire islitrlzic,t~:llmc~~~c

cnmc funzione organica d e l m e d e s i m o . . . »; « quest i organi. . . tlcsrinati n0nad annullare... ma n<l integrare I’rlmann imlividunlith. sono c divengono ognidì pi6 soggetti vir,cnti riconosciuti di diritto: giacch& per m e z z o d i e s s isi esplica c si manifesta, ncll’ordin;imrnto soci;ilc motlcrno. I’nrtività ccono-mito-giuridica de l l ’ uomo » (~Mcw. pp. 30- 3 1 ). E notahilr I’influcn7a d iSchneffle. iI cui ‘ Bau und 1,ehcn des socialcn Kiirpers ’ è hcn c o n o s c i u t o d a

Cinihnli. che non manca onestamente di additarlo come su I fonte.

“ J.h S C I E N Z A DEL D IR ITTO PR IVATO ” 39

Un mutamento profondo sta per verificarsi, dunque, nei sog-getti del diritto civile, e si ripercuoterà nei contenuti. Si aggiungal’arricchimento nell’inventario dei beni (33): non più soltanto laterra e la proprietà immobiliare ma soprattutto quella mobilia-re (34), e non « più i soli beni materiali ed esterni » ma « pure ibeni immateriali ed interni » (:j) con strumenti rinnovati che sono« i mezzi di comunicazione di trasporto » (%), il credito con l’usosempre più frequente dei titoli di credito e della moneta fiducia-ria (37); si aggiunga la coscienza degli statuti differenziati di talunibeni, che esigono regole differenziate di disciplina e tutela (3R).

Il mentore da cui prendere l’avvio è sempre, come per Va-dalà-Papale, l’onnipresente Pellegrino Rossi con le sue lontanecritiche alle sordità economiche del Code civil (39), ma il discorsova ben oltre, si arricchisce e si complica nella visione dell’« assettoindustriale moderno ». Va da sé l’insufficienza strutturale del Co-dice civile, e l’attenzione si incentra sulle ’ leggi speciali ‘; ma ilrimedo organico non potrà che essere il ’ Codice di diritto privato-sociale ‘, aspirazione suprema e suprema garanzia per tutte leclassi sociali (40).

3. Già nello stesso anno di apparizione de ‘ La nuova fase ’non tardarono ad aHiorare segni di disagio; e non soltanto da per-sonaggi modesti, e, tutto sommato, soddisfatti della vecchia dimen-sione esegetica della scientia iuris come il Melucci (41), ma anche da

(33) Ibidem, p. 32.

(“) lbidcm, p. 3 4 .C3’) Ibidem, p. 34.P’) Ibidcwr, p. 35.C.“) Ihiderri, p. 3 7 .P) Ihidrm, pp. 40-41(‘9) Vedine l’immancabile citazione a p. 59.P”) Ihidcm, p. 39. Nella s e c o n d a parte del volumi Cimbali p a s s a

poi ad csaminarc ana l i t i camente e concretamente le <c prqxxte di r i formadella legislazione civile vizentc », primo passo provvisorio nell’attew - che

egli s tesso reputa tut tavia ttoppo lunga - del Codice di diritto ptivato-sociale.

C4’) 1’. MEI.UC~:T, Melodo e questioni di diritto civile in Metodo eqrmtiorli di diritto rivile - LR teoria delle obbligazioni .rolidnli nel dirittocivile i/aliano, ‘t’orino, Utet, 1884: un libelln programmatico dal la stwt-

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chi, come Vittorio Polacco, ci si sarebbe potuti aspettare un3 con-sonanza (42): vince invece nel brillante allievo di Bellavite u n aprofonda istanza legalistica (43) e un altrettanto profondo senti-

twa bizzatra, che copre con l’insegna - 0, per meglio dire, con la fogliadi fico - del buonsenso, come spesso accade, la propria pcwcrtà c incalza-citi specu la t i va . R tu t tavia un libello cstremamcntc rnpprescntntivo &lrnisonehw.7 di certa letteraturn giuridica civilistica; vi si condanna ognipossihilith d i i n t e r p r e t a z i o n e p r o g r e s s i v a della legge (p. 6). vi Si cantala piU calorosa difesa della scuola esegetica francese (pp. 8-9), vi si tessel’elogio del Laurent come apostolo di una funzione assolutamente passiva<lell’intcrlirete di fronte al testo della legge (pp. 79 SS.). Con questo da con-st:lt;jrc: c.h~ t~~tt,l ci;) t, lrlcidanwnlc v i s t o c o m e coercntc ingranaggio del

mccc;i~iisni~~ nw~llitislico, cio? <Ii flssolulismo ~i~lritiiïo. poslo i n CSSCrC <IallO

St:lto Ixwp~icsc ctl clcvam a m e c c a n i s m o costit~mionnlc (di qmto si dice

sul principio &lln d i v i s i o n e d e i poh e i poleti del giidic- RllC pp. 8M1).

(J*) P o l a c c o a p p r e n d e alla Scuola patwitw d i I.uigi Bcllavitc la fa-

miliarith c o i maestri tcdcschi e d a l l o s t e s s o 13ellavite e da d«ccnti 57 l u icnrissimi cmnc il l,m7,atti 62 1~ Schupfcr u n a visimie no11 tccnicisticn d e l<liritfo. (~K-I~:I yipionc &c cpli dimostrcrh t l i psc’lcrc ncllc stlc sistcmnzioni

rigcww:lnicntc civilistick m a a n c h e c piil in cpcllc ‘ rnhalc del n1011c~0

Ic~nlc ’ I IQOS) che rcs1ano un ’ pczm ’ rinico nella Icttwitliril giiwidica ita-

li:in:i per vivacirh. ampiezza e mitez7n di sguardo. o nella ricostruzione de’ I;I !%7wl:1 di diritto civile nell’ora presente ’ ( 1918) che c un discorso sor-rette> sempre dalla consapevolezza di una pluralità di dimensioni ma in cui6 capace di evitare IC secche della retorica, o nei diversi saggi in cui ilgiurista. il cilrilista. segnala di prendere atto senza sordità e chiusure dellaiiillt:lt:i rc:rlt> soci:llr c drllc SIIC rinnowtr -siqcnze. com’? prr l a esrcnsione2llc <ICY~IK. ~Icll:i c:ip:with tli f~ltycrc <Ia :irl7itri in Iwsc alla lcggc stli probiviri( I P<)q) 0 p<sr cli irr:ihili aI lavoro c I:I cslçlisionc Jrll:1 olrhlifiwionc nlilncn-

wc t I,YQ 3). lirì, csscre ritile I n l e t t u r a della ampia rc/~0rc~/n/io che di lui cdcll’c~pcr:, <;w i3. n qdchc anno d:illn nlorIc. il SIIO allic\w r o m a n o I~r:mccsco

S ~WORO 1’As S:\Rl:I.I,l, Il diritto cir,ilc ncll’or~1 preserrtc c Ic idee di \‘iltorioI’OI<il?Y). i n R/I’~TI,I i/r~linu,r per IC sc-ic*rrTc ,qCirrrit/ichc, N . S.. Vi11 (1931)

(“1 E l o q u e n t e I n srla I’rclczinrrc ml un (orso di Zs/i/r~ziorri di diri//0cit-dc (Icttn nclln li. Univcrsith d i I~adova i l 26 novcmbrc 1884), Padova,rip. del Seminatio. 1585. ora in Opere minori - P. 11 - Tendenze scietr-tilicl~e e didntficbc delln scuoln itnlimn di dirifio civile dopo il 1850, Fax.

1. hcknn. Univ. degli Studi, 1929, p. 9, dove egli confessa che « il seguire,così com’è. il Codice parmi preferibile a qualunque fta i tanti riordinamentirazionalmente escogitabili ed escogitati di fatto ». Più sopra, nella stessapagina. aveva ugualmente confessato essergli « sempre apparw tanto oziosala disputa sulla prrfercnza da darsi al metodo sistelnntico od al l ’eseget ico.

quanto lo sarebbe il ricercare se valga pi6 nella scienza l’annlisi ovvero lasintesi u. A lui. c o m e ammette6 esplicitamente in una prelezione camerte

<1 LA SCIENZA DEL D IRITTO PRIVATO " 41

mento di irritazione per la mistione eccessiva fra scienze moralie naturali (*) e per il vassallaggio da pretese conquiste biologi-che che le punte avanzate dei neoterici avevano con entusiasmo,ingenuità e imprudenza conclamato (45).-

di poco posteriore, va bene il Codice nella sua essenza qual’è, cioè comeschema ordinante generale cd astratto, « e i pochi provvedimenti di Iegisla-zione industriale sociale, per avventura necessari, vi si accolgano intornosotto forma di leggi singole, quasi pianeti intorno al Sole ». Il Codice civilenon deve essere inquinato da regole portatrici di atteggiamenti particolaridi etica sociale sostanziale, perché si inserirebbero norme caduche ed effimerein una struttura duratura c formale, duratura perché formale, e si avrebbe,alla fin dei conti, gli stessi risultati negativi del legis latore pruss iano nel-I’ALR (cfr. La jrrnziorrc soci& deh legislazione civile, Camerino, tip. Savini,1885 (I’relezione letta iI 22 gennaio 188.5 nella Università di Camerino),ora in Opere minori , 1’. 11, fast. 1, cit., p. 31). Per motivi analoghi ilPolacco mostra « poca tenerezza » al progetto di legge che prevede I’inver-sione dell’onere della prova per la responsabilità dei padroni negli infortunidel lavoro: « in quanto contravvenga ai canoni generali del Diritto civile. .c gnldii?larro » (p. 34). l? in questa stessa direzione la requisitoria contro icolItenuti -, per meglio dire, alcuni contenuti - cklla prolusione camerte diVincenzo Simoncelli (cfr. piU sotto a p. 50), requisitoria decisamente av-vetsn a ogni principio di interpretazione evolutiva delia legge positiva,in una visione rigorosamente legalistica della forza della legge e della fun-zione dell’interprete. Se il giurista di diritto positivo in un regime a dirittocodificato deve « com’è veramente ufficio nostro di civilisti, presentareun’esposizione sistematica del diritto vigente », « allota io non credo asso-lutamente si possano porre da un canto le idee filosofiche, siano pure anti-quate, ch’ebbe il nomotela, senza correre il pericolo di non potersi spiegarepiil (con quanto vantaggio dc1 sistema ognuno intende) le singole disposizionida quelle idee germogliate, c senza sfregio anche qui del citato art. 3, disp.p’el., che pone fra i criteri ermeneutici l’indagine della intenzione del le-gislatore » (V. POLACCO, Sull’interpretazione della legxe e sulle obbligazioninnturali - Cenni critici a proposito di uno scritto del pro/. V Simoncelli, inAlorzitore dei Tribunali, XxX1, (1890), p. 814). ti cadono, in questa otticaottusamente codicistica, le prospettive ardite - se vogliamo - e coraggiosema anche piene di possibilità a livello teorico enunciate dal Simoncelli, cheaveva volutamente spostato la propria attenzione dal momento puntualedella confezione della legge alla vita della legge, al suo urtare - nel perdu-rare della vigenza - coi nuovi fatti sociali.

(“) POLACCO, Prelezione ad un corso di Istituzioni di diritto civile,cit., p. 13.

(45) POLACCO, Prelezione ad un corso di Istituzioni di diritto civile,cit., p. 14. Si constati l’ironia su « l’organismo sociale >i e il linguaggio dei

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Il giurista savio, che nutre ben riposti dentro di sé - comePolacco - i plagi tenaci della cultura giusnaturalistica e risorgi-mentale, ne è atterrito; c comincia a scrpegpiarc uno stato d’animoche, a nome di tutti, pur senza saperlo, il Cuturi, giurista tantomodesto quanto savio, esprimerà pochi anni dopo, in un suo an-nacquato scrittarello metodologico umbertino, con questo giudizio:« il dottrinarismo e la smania del sistema condussero, pur troppo,giovani valenti per una via piena di pericoli, e ne abbiamo laprova nelle conclusioni di alcune monografie e nello stesso lorolinguaggio tale, alle volte, da meravigliare chi, nel penwre e nelloscrivere, ~‘2 mantenuto fcdelc alle honc widizioni itnlianc » t4”).

Ma il filo continua, tnnlgra& IC intcml,eranzc iconoclastichedei pochi, e il quietismo pigro dei molti; e, quel che piii conta, con-tinua, deponendo molte scorie verbali e molte mnscherature dacarnevale, agendo a un livello sostanziale di scelte ‘ politiche ’ delgiurista nella definizione della sua professionalità. Pietro Cogliolo,che abbiamo sorpreso nell’81 darwinista acceso (47) e a cui il Va-dal&Papale ascrive il merito d’una indiscussa priorità t4’), ha get-tato molta acqua su quel fuoco quando licenzia. a metà del 1884,una raccolta di ‘ Saggi sopra l’ekoluzione del diritto privato ’ t4’)

positivisti mutuato dalle scienze naturali, in Pochcco, Ln funzione socialedrlln Iqisln5mc ride. cit., j~. 25; e si leggano (lldern, pp. 26-29) le righesfcrmnti dcstinntc n sottolineare IC nntirumic clcll~~ scicnzl mndrc s o c i o l o -gica CIOVC. pnrtendo d;ijlc stesse prcmessc, si pui> giungere indiffercntemcnte:1 conclusioni in‘ji~~itlrlnlisticlle (come in Spcnccr) 0 socialistiche (come inSchaetlle).

(&) T. CLITIIRI. Delle recenti discnssiorfi sul tvelodo nello strrdio deldiri//0 cirsilc i/nliauo, in Arrhiuio giuridico, SXXIX (1887), 1’. 2 7 6 .

(“‘1 Vedi pi6 s o p r a R p. 2 9 .(““) V~n,~~.h-P~r,~i,r:, LR ~1ww /c-&cJK~~ del tliri//r, ciuilc i;l Ith,

c i t . . p. 600.

(Y Questo nnnncqunmento d i dori naturalistici in favore di un

evoluzionismo assai pii1 blando constata e rileva con soddisfazione il hI.ACCo,Ln ftrnzione socinle deh legislaziorre civile, cit., p. 25, n. 1. Ma 5 general-mente avvertito, anche da lettori meno malevoli (come, ad esempio, CesateNANI, I,‘eccbi e rzrroui problemi del diri/to (Discorso letto il 3 novembre 1886,in occasione della solenne apertura degli studi ncll:1 R. UnivcrsitB di Torino),i n Anr7rlnrio dellll R . Unit~ersit& deg!i Strr<fi d i I’nri~o per 1’,7.0. 1X86-87,Torinc3. Ftomyerin R e a l e . \sY7. p. 70).

“ LA SCIENZA im. DIRJTW PR I V A T O ” 43

ospitata nella accogliente ’ Biblioteca antropologico-giuridica ’ deldavvero benemerito editore Bocca (50).

Non ci interessa, certo, l’appurare in qual misura il Cogliolosia restato evoluzionista: di quest’uomo fragile e umorale ma conqualche impennata significativa, ci interessa soltanto una di queste.Nel saggio su ’ Il sistema nel diritto privato ’ (51), un nodo che èla croce e la delizia di tutti i giuristi impegnati, Cogliolo esce inuna asserzione che arriva nel segno e che assurge a interpretazioneautentica di tutto il gran parlare che i neoterici hanno fatto del si-stema: « Tl nostro codice civile è già ordinato secondo un certosistema; quando si dice adunque che devesi jnw il sistema, n o nsi dice bcnc, ma si dovrebbe dire che si VUOI mutare il siste-i?Zd » (52).

Sotto un’apparenza piuttosto banale, l’osservazione è pene-trante e dà un senso a tutta la disputa precedente. Il sistema è,in realtà, l’espediente per conferire libertà all’interprete, supe-rare il limite della codificazione, costruire una architettura ma-gari contrapposta a quella voluta dal legislatore avendo come scoposottile ma preciso il deterioramento e lo svuotamento del sistemalegislativo. La conclusione non è certo banale e svela quella che èprobabimente la motivazione inespressa, o la prevalente fra lemotivazioni, che sorreggono in molti l’ansia verso il sistema.

B la conclusione cui perviene anche il più fine e colto scrittoredi cose giuridiche che operi negli ultimi trenta anni del secolo inItalia, Francesco Filomusi Guelfi.

Che c’entra 1’ ‘ idealista ’ Filomusi con il nostro filo condut-tore? si domanderà qualcuno. C’entra in posizione eccentrica, mac’entra; e non perché egli sieda a banchetto con i neoterici posi-tivisti: come abbiamo avuto già occasione di precisare qualche an-no fa, il pensatore abruzzese è un solitario, quindi un isolato, e gli sifarebbe torto a tentar di inquadrarlo in questa o quella coorte ben

(.%) 11 volume esce con la data del 1885, ma la dedica e il congedodi Cogliolo sono datati: Modena, il giorno di San Pietro, 1884. 11 Coglioloera allora ordinario di Diritto romano presso l’Ateneo di Modena.

(5’) È il saggio undicesimo della raccolta.(s2) COGLIOLO, Snggi sopra l’et~olt~zioze del diritto privato, cit., p. 87.

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44 PAOLO GROSSI

contrassegnata (53). Egli sceglie però, alla fine de11’86, come temad’una solenne prelezione alla Sapienza romana proprio il temainfuocato delle recenti discussioni sul Codice civile (SA) né si sot-trae a rimboccarsi le maniche e a immergcr IC mani dentro i viluppidella disputa.

11 discorso di Filomusi tradisce un personaggio intellettual-mente curioso e intimamente nutrito da molteplici rivoli cultu-rali e, proprio per quel suo rifuggire da un’ideologia presupposta,da una riposata accettazione piena di questa o quella tesi, proprioper quel suo guardare con disponibilità culturale ma anche con di-sinvott;I criticith n ftlosofic, scuole, personaggi, respinge una suaC;lcilc collocal3ili~;ì: egli v i nppirc st:il:ilistn mi non a td pr~nlo tl:~

ridrirrc il socinlc alla scniplicc tlinlcttica fra indiyidrio c S ta to , cc~imostra di ;~pptwmtx2 c valorim~rc la ricchezza s t o r i c a dcllc CO--munit;ì intermedie che la nuova Icgislaaionc economico-socinlc hacominciato a irrobustire; ripete l’ossequio verso il legislatore mapropone al tempo stesso un modello di scienza non pedissequa;rifìuta l’idea di un ‘ codice privato-sociale ‘, e anche l’idea di uncodice privato unitario, ma plaude ai novatori e fa sua I’esigen-za di un allargamento dell’orizzonte del civilista; cerca di salvare<( un punto fermo, che più resista ai cangiamenti, alla smania nonsempre giustificata di continue mutazioni » (j5) ma condanna senzaappelli le astrattezze del vecchio immobilismo giusnaturalista.

E che dietro questo personaggio scomodo preme una cono-sccnzi sovr:m;1 (Icgli itinerari filosofici c ~Icllc t r a d i z i o n i storiche,11na conosccnxa che rende pcnctrantc lo sf.y~ardo c gli conscntc dicogliere spessori preclusi all’osservatore superficiale.

(“) Cfr. P. G ROSSI, Tradizioni e modelli nella sishmaziotte post-turifaria della proprietà, in Quaderni fioretttitri per la storia del pensiero girr-ridico moderno. 5/6 (1976-77). p. 331 SS. È Filomusi stesso ad autoqualifi-cnrsi idealista. Sul suo idealismo ‘ tcmprrato e composito ‘, F comunque sullefnnda7ioni filosofiche dct suo pensiero puh esscrc utile P. l'lOVAN1, ~'b~i-rlopdin ginridica di I:ilotttrrsi Gt~rlfi. orn in l,n /ila.sofia dc1 d i r i t t o CO~IIC.ycictti,l fi/r~.sofica, hlilnno. GiulTr$. 1963, soprattrltto p. 3 5 1 SS.

(q) 1; la. da noi citata, prclezione su l.tf mdi/icaziottr ciuilc c le idrervodrruc che ad essa si riferiscono Icttn il 3 iiwcn~hrc I886.

(“) 1~11mws~ GUELFI, Ln codifi~xit~ne C~C r k iticc tttodctwche ad essa si riferiscotzo, cit., p. 206.

- LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO * 45

Di tutta la prelezione filomusiana un punto ci interessa, ed èquando guarda in controluce - con sguardo, appunto, penetran-te - la nozione di sistema che i novatori pongono sulla cima de’propri labari. Preciserà Filomusi: « è chiaro poi che trattandosidi metodo sistematico s’intende la concezione di un ordine, che siallontani dall’ordine del Codice. Questo è il significato tradizio-nale del metodo sistematico in contrapposto del metodo, che se-gue l’ordine legale. 11 Cogliolo . . . dice che-la questione non è benposta, poiché anche il Codice ha il suo sistema. Ciò è elementare, eniuno lo ignora; ma non è in questo senso che si è discorso del me-todo sistematico da che si è formata la concezione di un sistema<Ii diritto che si allontani dall’ordine di un dato diritto positi-vo » (sy.

Forse il Maestro romano fa torto al buon Cogliolo, che, dopoun esordio ’ elementare ‘, aveva inteso proptio puntare il dito- lo abbiam visto - nella stessa direzione del Nostro, ma è im-portante la percezione che la scelta per la sistematica è una scelta‘ politica ’ de giurista, cioè rientra nel suo progetto di politica1del diritto ed ha una corposità che va ben oltre il problema d’unamiglior esposizione, d’una sintesi che supera l’analisi esegetica egli è preferibile.

Il sistema è strumento affrancatorio, e Filomusi ne ha consa-pevolezza, come ha consapevolezza che la scienza può percorrere{ma linea che corre pn~allcla allo ius posiluna o anche col l ider-vi cs7). S: importante, nel panorama della civilistica degli anni Ot-tanta, anche di quella non novatrice ma sufficientemente intelligen-

P’) Ibidem, p. 184, nota 1. Fin dalla prima edizione, nel 1873, della’ Enciclopedia giuridica ’ Filomusi indicò nell’abito sistematico l’assetto con-nntntale al sapete giuridico, assetto che adottò pienamente fin dal suo primoc~wso di Diritto civile nella Università di Roma (1884) (su queste scelte dimetodo vedi l’interessante retrartatio che ci offre lo stesso Filomusi in unatarda edizione della ‘ T:nciclopedia ‘: F. FIJ~OMUSI GUELFI, EnciclopediaRiwidica, Napoli, Jovene, 1917’, pp. 123-21).

(“7) « La concrzionc scientifica del sistema del diritto civile non èlegata al sistema legislativo, cd il giurista puì) riannodare all’esposizione fon-damentale degli istituti, la serie dei rapporti che ad essi si connettono,attinenti alla legislazione sociale ed a qualunque altro ramo della vita giu-ridica » (Ibidetn, p. 206).

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46 PAOLO GROSSI

te e aperta, questa acquisizione della estrema complessità dei pro-blemi, e, insieme, la rottura o la semplice incrinatura di una mi-tologia giuridica lepalistica, che gli esegeti non avevan né saputoné voluto discutere, e che, come tutte le mitologie rispettabili, èpopolata di entith intoccabili percllé sacre.

4. Non t certo un novatore Carlo Francesco Gabba, ma Cproprio il respiro culturale, e la conseguente coscienza della com-plessità dei problemi che si pongono al civilista, a farne uno degliimprescindibili momenti del nostro filo conduttore e a giustificarnepoi Ia presenza attiva nella collaborazione scientifica alla Rivista;~~1.Ol~IClllilliC;1 c 1~to~ynnimaticn 2 In ~113 prolusione al corso di Di-ritto civile nell’Ateneo pisano per l’anno accademico 1887-88, ilprimo corso civilistico che affronta da cattedratico dopo aver in-sepnnto per ben venticinque anni la Filosofia del diritto (58).

Sono rilevanti e altamente intcrprctativi alcuni dati: la lun-g1. assni Itin~a mi l i t anza iilosofico-~irltitlica: la grossa familiarit:ìcon In sociolnpin, che t= oggetto privilegiato dclln sua attenzionencll’hmbito dell’inscgnnmento quarantennale presso l’Istituto fio-rentino di sciente sociali (59); i suoi studi giovanili a Pavia e lafamiliarith col Codice austriaco, la collaborazione sempre giovani-le - negli ultimi anni del vicereame lombardo-veneto - conGioacchino Basevi che di quel Codice era l’illustratore forse piUfortrln:lto nci territori i t a l i a n i dcll’Tmpcro (“). Trltto clucsto CII-in1110 di c.iiwst;ttizc C sottostante alla disinvoltura cli’cgli dimostranella prolusione pisana, non ultima - a nostro avviso - la sua

ci’) C. 1:. (_GARDA, Prnlmione nl corso d i dirilfo rivilc - Ant70 .scoln.tlimlSSi-SS. pubhlicnta i n Archir~io girrridim, X X X I X (1887), p. 5 1 7 S S . ( èdatntn: Pisa, 15 dicembre 1887). E formnlnir~nte altra cosa, ma riproduce- nella sostanza - In prolusione pisana il saggio: Jnlorno nl cor7celfo e nl-Z’orbi/rl tfcl divifto rittile, che Gnhha p~~bblicn in: Qthtioni di diritto civile -1 - Diritto persortale e diritto renle, ‘I’orino, Bocca, 1897.

(T E di cui son traccia notevole tre volumetti pubblicati in diversimomenti, Cfr. C. P. GABBA, lntorrro nd nlcrlr~i pi& gencrnli problemi della.v%vzn socitrle - ConfoeIlze, T o r i n o , Utet. 1876 ; 2” scric, I;ircnze, Pcllas,1881: 3” serie. Bologna, Zanichelli. 1887.

(? Cfr. V. POLACCO, Cnrlo hm-esco (%hn, in llivisln di diriftocir~ilc. SlI (1920). o r a i n Opere mirlovi - II - fast. IJ, ci t . , p. 2 1 .

0 LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO '7 47

educazione sul1’ABGB che nei §. 7 aveva evitato le chiusure lega-listiche dell’art. 4 del Code civil; se è poi vero quanto racconta unfedele allievo, il Brunetti, sulla sua determinazione di passare dallaFilosofia del diritto al Diritto civile per il compito non facile chesi proponeva al civilista ‘ moderno ’ nell’anno 1887 (61), il quadrosi completa in modo ancora più esaustivo. Pur lontano dalle ideo-logie di un Vadalà-Papale e di un Cimbali (“‘), egli non si senteperciò di condannarli sul piano culturale, anzi li guarda simpate-ticamente e capisce al di sotto delle incrostazioni talora irritanti ilfondo di un messaggo liberatorio per il giurista.

Il tema scelto da Gabba sembrerebbe confermare la precisa-zione di Brunetti: concetto del diritto civile; piano di una tratta-zione sistematica del diritto civile italiano (63). Ecco i tratti emer-genti della sua lezione: affermazione del legame simbiotico fradiritto, diritto civile, e vita di un popolo (&); constatazione dellagenerale ascientificità dclle moderne codificazioni (65); estrema dif-fidenza per il codice come fonte per eccellenza del diritto priva-

P) G. BRUNETTI, Carlo Francesco Gabba, in Rivista di diritto com-merci&, X1X (1921), P. 1, ora in Scvi!fi giuridici wrii, vol. IV, Torino, Utet,1925, p. 19.

(h2) Gabba non si lascia convincere, per esempio, dalle lusinghe S O-cialistc (cfr. ancora quanto scrive il BRUNITII, Carlo Francesco Gabba, cit.,p. 9 SS. circa i contenuti <leI corso gabbiano di I:ilosolia del diritto).

(&‘) Sono IC parole riportate al di sotto del titolo nella pubblicazionesull’ ‘ Archivio giuridico ‘.

(@) « Sc il diritto L\... prodotto cd immagine della vita del popolo,la ragione ultima sua è adunque l’intimo pensiero che il popolo v’ha signi-ficato c deposto » ((;AnRA, Pvolt~sio:w, cit., p. 519); a maggioi, ragione « unCodice civile dovrchh’essere lo specchio fedele della vita, cioè dei bisogni,dcllc abitudini c delle tcndcnze del popolo per cui venne emanato » (Ibidem,p. 517). L’idea è ricorrente, quasi ossessiva, in tutta la prolusione.

(T « le grandi codificazioni civili non sono mai state né intraprese,n6 raccomandate dagli uomini della scienza » (Ihidem. p. 533) e « non fu-rono affatto suggerite e ispirate da ragioni scientjfiche » (fbidem, p. 535).Nello stesso anno 1887, singolarmente, nello stesso voIurne dell” Archiviogiuridico ‘, opinione lwfcttamente opposta esprimeva invece il Cuturi nelsuo saggio metodologico; secondo lui « i nostri Codici sono, in gran parte,i l prodotto degli studi scientifici » (cfr. C~~JTURI, Delle recenti discussionisrrl metodo nello stttdio del ditiIto civile irnliano, cit., p. 303).

4. 1>. C.nnss1

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to (&); rispetto e considerazione verso il diritto romano ma vi-sione chiara della autonomia del diritto moderno th7).

L’aspetto che colpisce P I’nttcggiamento violentemente nnti-codicistico. che risolve la prolusione in una acre c serrata requisi-toria. Già in certe sue remote pagine dedicate a esaminare il pro-getto di revisione del Codice albertino del Guardasigilli Cassi-nis tbs) il Gabba non aveva mancato di legare il diritto alla « na-tura delle cose » (“9) e non aveva nascosto di essere un Icttore am-mirato di Savigny (‘“), e di ritenere un Codice civile non unfatto nrtificinle « di mero dir i t to posit ivo » m2 emanante « tini bi-

sogni. dalle c o n v i n z i o n i . dngli usi degli u o m i n i » t7’). Qriindici

anni d o p o . i l d i s c o r s o si 121 piìi insistcntc e sembrn qilnsi c h e la

prolusione sia scri t ta sfoplinndo ogni tanto il snvignianr) ‘ Ikrtlf ’appoggiato a portata di mano sullo scrittoio; e si legano ai (iodicii periodi « di decadenza, di isterilimento del giz~s civile » f7*), siesaltano la Toscana e le locali condizioni della scienza civilisticafino al 1866 per compararle con « le altre provincie d’Italia go-vernate da Codici civili » (‘“), si identificano le ragioni dei Codiciin r< considerazioni d’ordine politico » (74), si ringrazia perfino labuona sorte che impedì a Cesare di compiere la consolidazione che

P) Che si sos tanz ia in cp~estn fmc dalla frnnchczzl qwsi sgrdntn:,< 1 .o dichinw fr:incnmcntc: i o s o n o scmlwr stato c s o n o anrhc :uIrsw poco

nmic0 dei cosidctctti Codici civ i l i » (Ibitlcrv, p. 5 3 1 ) .

(“‘) « . ..ln odierna giurisp~udcnza civile non risponde n6 a l b i sognon6 allo spirito dei tempi... quando persiste nell’asscpnare al giure privntogli stessi confini che i Romani gli assegnavano » (IhiAcm, p, 528).

(9 C f r . .Sf&j di Ie~isZ~~;ione cirdc comparafn in sewizio tlclln wovn~o~ific-&me i/nlinna, M i lano , t ip . T~ombardi, I 8 6 2 .

P) Ihkfcnt. p. 13.(‘O) lbidern, p. 1 7 .

(“) « Un c o d i c e c i v i l e n o n c o n s t a d i s u a natura di mero d i r i t t o

positivo. come per esempio il codice penale, il quale non fa che disciplinareun atto del la sovranith: In punizione: esso invccc, in <-lucIla parte che ri-

guarda il privato commercio del diritto emana dai hisogni, dalle convinzioni.dagli usi degli uomini » (Ibidem, p. 9).

(“) GA B B A , Prohsiorre, c i t . , p. 5 3 2 .(‘j) Lot. ult. c i t .tiJ) Ibidem, p. 535.

“ LA SCIENZA DEI. DIRITTO PRIVATO ” 49

cinque secoli dopo compi Giustiniano, regalando alla scienza e allaciviltà giuridica cinque secoli di libere dispute creative (75).

Non si creda che nel 1887, a Pisa, Gabba anticipi di ventianni il manifesto di Gnaeus Flavius; certo è che da queste pre-messe nasce una rivalutazione della scienza civilistica e del suoruolo. Il sistema del Codice « è un sistema imperfetto assai, e ne-cessariamente imperfetto »; bisogna « dargli vita ed anima, colsoffio della scienza » (“); ossia « animare e interpretare il Codicecivile, e il diritto civile italiano in generale, coll’opera della scien-za, vuol dire: disporre tutta quella mole di istituti e di principiiad un sistema, che risponda in pari tempo alla realtà delle cosee alla ragione » (77). Il sistema, quell’impegno della civilistica percui Gabba richiama i consueti esempi-modelli di Unger, di Wach-tcr c di Ikrnbutg (7R), diventa pertanto una costruzione formale,Ata, provveduta, che riveste una sostanza di fatti sociali più chele regole codificate, e a quelli si riferisce.

Abbia pazienza il lettore se diamo ancora la parola - e conabbondanza - al Maestro pisano, ma il testo originale ha una elo-quenza indiscutibile: l’interprete è pensato come colui « il qualedeve appunto ricondurre i principi delle leggi e del Codice ad altrivia via più generali, e i primi collegare e ordinare fra loro permezzo dei secondi, ed anche deve desumere dagli uni e daglialtri non solo le applicazioni e conseguenze pratiche avvertite giàdal legislatore, ma quelle eziandio, o almeno le più importanti diquelle, che il legislatore non previde e non contemplò, e che purehanno importanza nella realtà del vivere sociale. E cos1 adoperan-do l’interprete del diritto positivo, il qualunque ordine seguito dallegislatore viene manifestamente a trasformarsi, o meglio ad in-quadrarsi in un scientifico sistema, diventa un vero organismo ani-mato, vivente, fecondo » ( 79).

Un sistema, dunque, aperto, proiettato verso l’esterno, dispo-nibile ad arricchirsi delle ricchezze esterne; un sistema che rischia

(‘? Ihidem, p. 5 3 5 .(‘*) Ibidem, p. 536 .(77) Lot. ult. Cif.(7R) Ibidem, p. 537 .

(‘9) lbidem, p. 536 .

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50 PAOLO GROSSI

di relegare il diritto positivo a un rango subalterno e strumentale,e lo denuncia l’uso di quel verbo ‘ adoperare ’ che coglie il com-plesso delle regole positive quasi come un vaso vuoto da riempiree ne sottolinea il carattere strumentale.

5. A questo punto non desta più meraviglia se l’ultimagrossa prelezione civilistica in chiave problematica con cui si chiu-dono gli anni Ottanta, quella camcrtc di Vincenzo Simoncclli pro-nunciata appena qualche giorno prima dell’avvio del nuovo de-cennio (fin), conclude con questa frase ereticale: « dentro la ela-sticit:ì rcwsc‘t~ti~:l cl:11 ICttCt.illC signiliciito <lcll:l rsprcssionr Irpisl:l-ti\.il. qrrcstn pllì> c deve moAificnrsi i n ;ivvcnirc, ndnt.t;in~losi :Illccondizioni sociali c al scntimcnto comune; tra due intrcprctnzionidcvc csscï prcfctitn qucll3 che h;i tlnlln sua i l c o n s e n s o prrscnlcdi quella stessa coscienza sociale donde emerse la legge. Se questapoi resiste testualmente n diversa interpretazione, allora deve in-tervenire il legislatore n (8’). Dove il « significato letterale » comelimite all’azione dell’interprete è suscettibile di una non megliodefinita elnsticith c assomiglia a certe vesciche che si ampliano 0si riducono a secoilda dei liquidi immessi.

Simoncelli, allievo di Gianturco, arriccia il naso di frontealla teoria dell’evoluzione e ha in uggia di sentir parlare di un’ codice privato-sociale ’ (R2), è invece un savigniano convinto ed èal1rrttnntn convintn (senza esscw smentito dall’autore del lkruf c(14 ,CYslCr?r) clw i l girlïistil tlcl7h:i tcmlcrc :1 1117 sistcmn che si:i cwstruzionr. costruzione teoretica, concettuale, abbastanza ptltilicatilt formalizzata (‘“). Questo è però un posterirrs, lln approdo. Alfondo, sta l’idea che il diritto è « non come una serie di disposi-zioni uscite dalla mente di un legisl2-itow, In,7 come la Viti1 socinlcstessa guardata dal SIIO lato giuridico, o (cliciamo pure le abusntcparole) come parte dell’organismo sociale; In sun intcrpctnzionc

Cp’) Ibidem, pp. 418, 426, 427.

” LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO m 51

non è la rivelazione della volontà del legislatore, ma è lo studiodella stessa vita sociale » (“).

Il giurista interprete-sistematore dovrà arrivare a quel cri-stallo depurato che è l’edificio giuridico, e vi arriverà mediante unaserie di filtri successivi di carattere logico che qualificheranno ilprodotto e lo individueranno tecnicamente, ma tutto dovrà partireda una sua immersione nel sociale, dalla sua attenzione al sociale.E l’ipotesi organicistica affiora alla bocca di Simoncelli, pur con ildisagio per quel ripugnante vocabolario naturalistico. E l’inter-pretazione diventa la messa a contatto diretto fra interprete efntti, mentre q11e110 si erige a mediatore fra coscienza sociale enorma; la quale gli L= prona come una clastica vescica da riempire,giacché I’interprctazionc della legge è rivolta anche « a comple-tare la legge, a discoprire quel ch’è latente in essa, o meglio, quelche in essa si rattrova in potenza » (@). Ma di questo contenutopotenziale è lui il giudice, cioè J’interprete; un giudice, peraltro,senza eccessivi controlli.

6. Con la testimonianza simoncelliana si chiude un decenniodi rara fertilità e comp!essità: ingenuità e improvvisazioni, facilientusiasmi e nuove metafisicherie dell’immanenza si sommano apercezioni profonde del processo in atto.

Nelle pagine precedenti abbiamo seguito un martellio con-tinuo di problemi e di ipotesi di lavoro che corrono su un filoconduttore, che emerge, scompare e riappare ma che è continuo,e che ha un solo significato: battere in breccia il formalismo, recu-perare la storicità del diritto, cogliere nel giurista il mediatore tranorma vecchia e fatti nuovi e inserirlo nel meccanismo di produ-zione e di adeguazione dell’ordinamento.

Strumento di salvataggio per il giurista e strumento di affran-camento dalla tirannia del legislatore: il sistema scientifico del di-ritto civile consegnato spesso nelle pagine innocue d’un ’ trattato ’0 d’una monografia, ma spesso pensato come strumento evolutivodi uno ius positum sentito sempre più distaccato dalla coscienzasociale e sempre più simile a un involucro aperto. E tra le righe

(“) Ibidem, p. 4 2 4 .(fi) Lot. uh. c i t .

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52 PAOLO GROSSI

afiora il pensiero, inespresso perché impudico, che la legge - mn-teriale che il formalismo giuridico Post-illuminista ha strutturatodi straordinaria durezza e rigidith - possa subire dei processidi elasticizzazione.

È q\lesto il filo conduttore che abbiamo preteso di seguireper un decennio, filo tenue, fatto di un drappello di ardimentosi,di eretici, di ‘ diversi ’ ma anche di personaggi muniti soltantodi cultura, sensibilità e intuizione che, procedendo sul sentiero mal-fido ed incerto ai confini fra itis corzdiwz e ius con~cn~nm, frautopie, sperante, vaticinazioni e critiche dell’assetto vigente, vo-g l i o n o Icpgcrc i segni dei tempi c tcncr loro dietro per cvit:lrc LIII

rovinoso declino del diritto.Le testimonianze che abbiamo esaminato ci ripropongono il

discorso sul metodo dei civilisti, parlan del ruolo del civilista,dei suoi strumenti, del contenuto del suo sapere, dei rapporti fragiurista e legge, fra sistema ed esegesi, di filosofie e di evoluzione;il discorso - proprio perché squisitamente epistemologico - ttendenzialmente universale, e anche in chi - come in Vndalà-Pa-pale e rn Enrico Cimbali - si ha un passaggio a proposte appli-cative, queste concernono l’intero volto dell’ordinnmcnto.

Tl quadro di questi anni fertili si farà tuttavia piU fedele - eil nostro filo conduttore si avviverà - se si registra qui, a fimco

della riflessione sul metodo, un’altra riflessione che impegna -spesso in occasioni solenni e programmatiche - civilisti e com-mercialisti sii tnluni temi specifici che saviezzn e buonsenso di altritempi nvrcbbero consigliato di evitare. Citiamo soltanto qual-cuno di questi interventi singolari per dnr forza all’indngine no-stra, qualcuno che ci appare particolarmente espressivo: il 3 no-vembre 1886 Ercole Vidar i , ordinario di Diritto commercialenell’llni~wsith di Pavia. sceglie come tema della sua prelezioneinaugurale dell’anno accademico pavese ‘ La legislazione socialein Italia ’ e ha il merito, ondeggiando ovviamente fra solidarismo epaternalismo, di porre il giurista italiano di fronte a un problemache nppartiene ormai al diritto positivo e che è sua responsabilitàscientifica di qualificare adeguatamente (&); l’anno dopo, sulla

(M) E. V I D A R I, La legislazione sociale IIZ Italia, in Monitore dei tri-hrtnali, SXVII (1886), p. 1047 S S. Sul Vidari (PaVin 1816 - San Remo 1916)

” LA SCIEh’ZA DEL D IR ITTO PR IVATO ” 53

sua già prestigiosa ma giovane ‘ Rivista italiana per le scienze giu-ridiche ’ l’internazionalista Guido Fusinato parlerà, a più riprese,con notevole coraggio critico, de ‘ Gli infortuni sul lavoro e ildiritto civile ‘, aggredendo frontalmente il tema più dibattuto mafino ad allora sempre particolaristicamente osservato (87); sempre inquell’anno, il 20 novembre 1887, Giacomo Venezian inaugural’anno accademico dell’Università di Camerino con una lezione so-Jcnne sulle ‘ Reliquie della proprietà collettiva in Italia ’ (88) ripor-tando alla luce un fenomeno socio-giuridico certamente non inqua-drabile negli schemi dc1 diritto romano classico e giustinianeo e suerri si cr2 rovesciato fino a qualche anno prima il disprezzo della urli-cialitA politica e gitiridica italiana; in quello stesso torno di tempoCesare Vivante, chiamato alla cattedra bolognese di Diritto commer-ciale, prolude sonoiamente spezzando più d’una lancia ’ Per uncodice unico delle obbligazioni ’ (8g), tema delicatissimo che, met-tendo in discussione la separazione collaudata fra Codice civile e

,Codice di commercio, minacciava la purezza formale del primoconfondendolo e inquinandolo con le materialità economiche delsecondo; è del1’88 un saggio di Simoncelli su ‘Il principio deJ lavo-ro come elemento di sviluppo di alcuni istituti giuridici ’ P),quasi una requisitoria storico-giuridica in bocca a un civilista con-tro la soluzione tecnica della ’ accessione ’ romanistica, ma che sichiudeva con un riferimento preciso alla recente legge speciale sul

molti dati utili - anche SC inseriti in una insoddisfacente biografia intellet-tuale - possono reperirsi in 1,. FRANCHI , Ercole Vidari, in Rendiconti delR. Istitrtto hmhardo di Scienze c I.ettere, LT (1918), fax. 18 (adunanza del28 novembre 1918).

(? Cfr. Rivistn italiana per le .scienze giuridiche. II[ (1887), pp. 46-70 c 181-233 (ora anche in .Fcritti giuridici, vol. 11, Torino, Bocca, 1921).

PR) Camerino, Savini, 1888 (ora in Opere giuridiche, VOJ. 11, Studisui diritti reali e srdle trascrizioni, le srtccessioni, la famiglia, Roma, A the-naeum, 1930). Su qllcsta r i levantissima prtieaione, vedi quanto abbiamoa v u t o occasione di dire in ‘ Un altro modo di posredere ’ - L’emersione diforme alterrmtiue di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Milano,Giuffrè, 1977.

(R9) In Archivio giuridico, XXXIX (1887). Sul Vivante e, in partico-lare, SII questa prolusione bolognese, cfr. più avanti, a p. 118 S S.

(90) In Ricista italiana per le scienze giuridiche, VI (1888), ora inScritti giuridici, vol. 1, cit., p. 314 SS.

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credito agrario (9’) e con un invito per il legislatore italiano « avincere ogni esitazione e dare al lavoro la sua giusta partecipa-zione alla conquista della proprietà » (92). B gli esempi potrebberomoltiplicarsi (93).

Veramente, per la scienza civilistica, gli anni Ottanta sonoanni di ascolto, ascolto di tante voci, e voci nuove. E il vecchiomestiere di civilista ne esce provato e arricchito fra gli inevi-tabili stordimenti e le altrettanto inevitabili cadute.

(“‘) E l a 1,. 2 3 pcnnnio 1887.PI ~lhlON<:~I.I.T. II prirtripio fifl I~/fYmJ. c i t . , 1’. 342.(“?) Qunlc~~nn si snrprenderh p e r l a m a n c a t a menzione in qtlrsto

sommario elenco dell’opuscolo di Ptnnccsco S<:rt~rrI:r:R, 1.a rcspr~n.iahilil~ dci

pndroni per gli irtjortrrrri del horo, Roma, tip. Rotta, 1883. R un opuscoloche ha molti meriti: una primogenitura - se vogliamo - nel panoramadella letteratura giuridica italiana e una notevolissima libertà d’approccio chefa spicco - per esempio. sul tema della inversion: dell’onere della prova -sopra gli impacci e i misoneismi dei civilisti. Gli ì: che qucstn lilwrt8 vicnc aSchupfer dal suo mestiere di storico del diritto, mentre ciò che a noi prc-mrw di constatare nel testo era esattamente l’opposto: I’rmcrgcre di p r o -blemi e di istanze culturalmente nuovi nel giurista italiano di diritto posi-tivo: per questo. nhbiamo preferito n o n citarln i n q u e s t a scdc. Va da SC:però che I’npuscolo schupferiano si impone per la sua singolarith, e n tortoè stato minimizzato in una recente ricostruzione (cfr. E. CAr~Iz7.0, Per ftnnrilt./lrw!7 rii Frffrrcrz~~ Sc.hr/pJrr storko drl Airillo, i n (Ylir), XXI 1 (1986).fj. (vJ‘)l. giaiclt~ ;ivrcl+r 0lTcrro m o l l i sptlnri pn4~nnti per la cw~pr~nsiowrl~ll‘ic~lillctt~~:il~ chioggiann in quanto opcrntotc nel campo (Irlln storia gillti-d i c a . E in fa t t i un sngprtto prculiatissimo, dove I’3nnlisi di remoti dati s t o -rici si fonde con quella della rcalth contemporanea e dove gli strumenti eil mestiere &llo storiro si compenetrano con la diagnosi e la prognosi dclgiurista. e d.inno anzi fondazioni e argomenti all’una e all’altra: sarh proprioIn cnntemplnzionc della estrema relatività storica del diritto proccssualc afar tifcncrr n Sclulpfcr come provocatoria c tcndrnxiosn l’accanita difrsa deiprincipii generali in tema di onere della prova e l’orrore per una lotomodikxinnc. Rilrggcndo il ricco libello del grande storico del diritto vcn-gonn a mente le discussioni coeve in seno alla ‘ Acad&nir des scicnces motalesc t politiques ’ d i P a r i g i d o v e l a displlta s111la proprietA c o l l e t t i v a tIcgliantichi Germani si mescolava c si confomlew significativamcntc con i ptn-hlcnii della nttualissima questione sociale (ci riferiamo alle fittr e vivacidiscussioni degli anni ‘85-86, di cui abbiamo discorso in ‘ UV al(ro modod i pmsedere ‘, cit., p. 121 S S. ; è in questa cornice che il giurista ErnestGlasson lesse il saggio su ‘ Le Code civil ct la question ouvriéte ‘).

CAPITOLO TERZO

IL DIBATTITO CIVILISTICOALL’INIZIO DEGLI ANNI NOVANTA

1. Gianturco e altri. -- 2. ’ I difetti sociali del Glice civile ‘: la requisito-ria di Giuseppe Salvioli. - 3. L’anno di grazia 1893 e i suoi segni: unaptclczionc macctatcsc. - 4. c il primo volume del ’ Trattato ’ di CesareVivante.

1. Con gli inizi degli anni Novanta, alle soglie cioè di quel1893 che è l’anno primo de ‘ La scienza del diritto privato ‘, ildibattito preparatorio continua ma assume contenuti e contorni as-sai particolari.

Da un lato, soprattutto coll’imponente volume di GiuseppeD’Aguanno, che sappiamo essere professionalmente un filosofo deldiritto (‘), dedicato alla ricostruzione de ‘ La genesi e l’evoluzionedel diritto civile secondo IC risultanze delle scienze antropologichec storico-sociali con Rpplicazioni pratiche al Codice vigente ’ eche appare nel 1890 (2), l’adattamento al diritto civile delle acqui-sizioni antropologiche e paleoetnologiche si fa piU rigida e condi-zionante, una mortificazione greve appesantita ancor di più da ot-tusità disarmanti. Poiché il D’Aguanno è uno dei due condirettoridella nostra Rivista, basti per ora questo semplice accenno con

(‘) Cf r . p iù sobra, al la p. 8 2 .P) Il volume, imponente per le sue più che cinquecento pagine e

per la articolata attenzione agli « istituti fondamentali di diritto civile »secondo una schematizzazione in ’ Persona ‘, ’ Famiglia ‘, ’ Proprieta ‘, ‘Suc-cessione ‘, ’ Ohhligazioni ‘, appare presso l’editore Rocca di Torino nellacelebrata ‘ Biblioteca antropologico-giuridica ‘, ed ha il privilegio, come sappiamo, di una interessante ’ Intraduzione’ di Gtampietro Chironi, già finda allora Ordinario di Diritto civile all’Ateneo torinese.