INTRA JUS

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All’ interno: I FONDI IMMOBILIARI I DIRITTI ASSISTENZIALI RIFORMA AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE UNIONI DI FATTO EMERGENZA RIFIUTI Rubriche: L’ AVVOCATO RISPONDE NEWS PERIODICO DI INFORMAZIONE GIURIDICA EDIZIONI DIRITTO AMMINISTRATIVO DIRITTO FINANZIARIO DIRITTO TRIBUTARIO DIRITTO PENALE DIRITTO CIVILE DIRITTO ECCLESIASTICO DIRITTO COMUNITARIO DIRITTO AGRARIO DIRITTO BANCARIO DIRITTO INDUSTRIALE DIRITTO INTERNAZIONALE DIRITTO AMMINISTRATIVO DIRITTO FINANZIARIO DIRITTO TRIBUTARIO DIRITTO PENALE DIRITTO CIVILE DIRITTO ECCLESIASTICO DIRITTO COMUNITARIO DIRITTO AGRARIO DIRITTO BANCARIO DIRITTO INDUSTRIALE DIRITTO INTERNAZIONALE INTRA JUS GIUSTIZIA E LEGALITÀ NUMERO 0 anno 1 - 2009 Trimestrale Luglio / Settembre Nr. 0 LO SCUDO FISCALE

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Rivista giuridica specializzata

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All’ interno:

I FONDI IMMOBILIARI•

I DIRITTI ASSISTENZIALI•

RIFORMA AL CODICE DI • PROCEDURA CIVILE

UNIONI DI FATTO•

EMERGENZA RIFIUTI•

Rubriche:

L’ AVVOCATO RISPONDE

NEWS

PERIODICO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

EDIZIONI

DIRITTO AMMINISTRATIVO DIRITTO FINANZIARIODIRITTO TRIBUTARIO

DIRITTO PENALE

DIRITTO CIVILE

DIRITTO ECCLESIASTICODIRITTO COMUNITARIO

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DIRITTO INDUSTRIALE

DIRITTO INTERNAZIONALE

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LO SCUDO FISCALE

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Ecco che spunta, di certo non inaspettato, il temuto, vituperato, imprevedibile scudo fiscale con addosso il pesante fardello di arginare la stagnante crisi e costituire una nuova linfa per l’economia italiana. Scudo fiscale: parola che già rievoca antiche battaglie cavalleresche e leggende medievali; e di un robusto scudo Tremonti avrà bisogno, per schivare i colpi velenosi dell’opposizione. Di Pietro ha già parlato settimane addietro di riciclaggio di denaro sporco e non meno scorpionistiche frecce sono scoccate da altri archi alla ricerca di nuovi spunti, soprattutto ora che cala sensibilmente l’interesse dell’opinione pubblica verso le vicissitudini amorose e sessuali dei nostri politici. Il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti, Presidente del G8 Economico, come un eroico guerriero, oppone lo scudo fiscale 2009 senza mostrare alcun tentennamento: non vi è alcuna incongruenza con l’elogio dell’etica e delle regole emerso al G8 dell’Aquila, del resto anche altri Paesi si stanno muovendo nelle stesse direzioni. A partire dagli Stati Uniti d’America del progressista Barak Obama, alla forte e stabile Germania del cancelliere Angela Merkel, alla sicura Francia di Nicolas Sarkozy a finire con lo stabile Governo Britannico del premier Gordon Brown, sembrano tutti orientati all’ adozione di uno strumento che permetta il rientro di capitali nelle proprie economie. Scudo fiscale ter, dunque, ai nastri di partenza, inserito in un provvedimento elaborato in armonia con le scelte dei paesi partner con il duplice obiettivo di alleviare la crisi rimpinguendo le risorse economiche e costringere gli stati a fiscalità vantaggiosa ad adottare regole più ferree che impediscano altre fughe di capitali all’estero.

PIENAMENTE OPERATIVA LA SEDE GIURISTUDIO DI LUGANO

L’ Avv. Michele Primavera ha recentemente ottenuto la registrazione nello stato elvetico nell’elenco degli Avvocati UE e AELS con Decreto n. 18.2009.118/7 luglio del 07/07/2009. I continui studi di aggiornamento e approfondimento condotti hanno ulteriormente elevato il livello di specializzazione di cui si fregia la sede Giuristudio di Lugano in Via Cassarinetta n.18 ( tel. 0041-912348697) che può vantare l’ assidua presenza dell’avv. Primavera e del dott. Dario De Noia, affair development, con specializzazione in fiscalità internazionale presso il Centro Studio Bancari a Vezia, ed il Dott. Henry Ricci che già da tempo collabora su questioni tecniche e normative fiscali locali. Lo studio è specializzato in fiscalità dell’impresa, fiscalità bancaria, finanziaria ed assicurativa, fiscalità delle persone fisiche, fiscalità internazionale e dell’Unione Europea, contenzioso tributario e assistenza amministrativa, diritto bancario e finanziario in Svizzera. E’ possibile contattare i professionisti per una assistenza a 360°o anche per informazioni sullo scudo fiscale o sulle altre misure presenti nella manovra estiva ( Avv. Primavera [email protected] tel. 0041-783116639 / Dott. De Noia [email protected] tel. 0041-783116632 ), è garantita la massima privacy.

INTRA JUSAnno 1- Numero 0 - Rivista giuridica specializzata Editore Giuriservice & Consulting srl Via R. Da Bari 36 - 70122 BariDirettore scientifico: Michele PrimaveraDirettore responsabile: Giovanna SeneseCapo Redazione: Francesca FioreImpaginazione e Grafica: Amatore PavoneStampa: Grafica 080 - Modugno (Ba) Reg. Trib.Bari

Per la Vostra pubblicità su Intra Jus chiamate il numero

080. 522 88 00 o scrivete a : [email protected]

Editoriale: “LO SCUDO FISCALE”Avvocato Michele PrimaveraEDITORIALE: “Lo scudo fiscale”

UNO SCUDO CONTRO I COLPI DELLA CRISI

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Non c’è due senza tre. Il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti, dopo aver rimpatriato con i suoi primi due scudi fiscali del 2001 e del 2003 oltre 78 miliardi di euro (con un incasso di 1,95 miliardi per l’erario) ci riprova. Le prime due versioni dello scudo fiscale - malgrado le condizioni da saldo applicate (un’aliquota del 2,5% sui capitali rimpatriati) - hanno riportato nel Belpaese solo una percentuale minima del denaro nascosto oltre frontiera dai nostri connazionali. Cifre ufficiali, come ovvio quando si prova ad alzare il velo sui paradisi offshore, non ce ne sono. Ma all’estero, secondo stime attendibili, c’è ancora un tesoro di beni tricolore da 550 miliardi. Una cifra enorme, pari a un terzo del debito pubblico italiano, nascosta dietro il paravento dei conti cifrati e del segreto bancario.La quota maggiore, circa 300 miliardi, sarebbe parcheggiata in Svizzera, con oltre 250 miliardi ben custoditi nei caveau delle banche del Canton Ticino. Un centinaio di miliardi sono sotto chiave nel Lussemburgo mentre a Montecarlo, paradiso fiscale che negli ultimi anni ha perso parte del suo glamour, ce ne sarebbero solo una quarantina. Dalla Confederazione, del resto, sono arrivati ben il 58% dei soldi rientrati in Italia con i primi due condoni, davanti al Liechtenstein (14%) e alla Germania (10%).Il primo passo per permettere la riemersione nei conti correnti italiani dei capitali custoditi nei paradisi fiscali è costituita dalla presentazione di una dichiarazione riservata sulle attività finanziarie che si vogliono rimpatriare, ovvero un documento scritto in cui si dovrà specificare cosa si possiede e dove in cambio di un impegno a non diffondere tali informazioni alle autorità.Il provvedimento contenente lo scudo fiscale-ter sarà adottato in armonia con le scelte operate dai Paese partner quali Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna, allo scopo di evitare intoppi in sede internazionale e sfuggire alle inevitabili polemiche interne.Vediamo quali sono le caratteristiche salienti del provvedimento:

- Lo scudo fiscale potrà essere attivato esclusivamente da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici con residenza italiana.

La redazioneLO SCUDO FISCALE

L’ A B C DELLO SCUDO FISCALE

- Lo scudo consentirà la regolarizzazione delle attività nell’Unione Europea e nei paesi extra UE dal 15 settembre 2009 fino alla metà di aprile 2010

- Si può richiedere il rimpatrio solo delle attività finanziarie ( azioni, depositi, fondi e così via…) possedute all’estero a partire dal 31 dicembre 2007

- Occorrerà compilare un modello che l’Agenzia delle Entrate metterà a breve a disposizione che costituirà la dichiarazione riservata

- La banca dovrà rilasciare al cliente una copia della dichiarazione riservata, comunicando allo Stato solo l’entità della somma rientrata e la parte versata a titolo di aliquota per la regolarizzazione ( fissata al 5% )

- L’aliquota fissata sarà ulteriormente diminuita se nella dichiarazione riservata ci sarà l’impegno ad investire il capitale in titoli pubblici indicati dallo Stato, investimento da fare subito e che dovrebbe avere una minima durata decennale.

- Aderendo allo scudo fiscale il cittadino si garantisce da accertamenti tributari e contributivi, saranno estinte tutte le sanzioni comminate per la mancata denuncia di capitali all’estero. Gli intermediari non saranno in alcun modo costretti a rivelare alle autorità dati o notizie contenute nella dichiarazione riservata del loro cliente, ad eclusione dei casi in cui non vi sia un reato di riciclaggio o criminalità organizzata. La scelta di introdurre un nuovo scudo fiscale viene difesa senza tentennamenti dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti, che non vede alcuna incongruenza con le regole emerse al G8 dell’Aquila. E una conferma arriva dal fatto che anche l’America si sta muovendo nella stessa direzione: «Chiedetelo a Obama - dice infatti il `superministro´ - e io sottoscriverò la sua risposta». Tremonti replica così a un giornalista americano che chiede se non si senta in «contraddizione» e aggiunge “….E’ ancora presto per fare delle valutazioni decisive, ma la manovra è indispensabile anche se le stime sono ardue quando si parla di fondi occulti” .

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E’ stata approvata il 4 luglio la nuova riforma al codice di procedura civile che entra in vigore dopo i consueti 15 gg di vacatio legis.Le motivazioni che hanno portato a tale scelta, e a percorrerla in termini abbastanza ridotti, derivano dalla necessità di abbreviare i tempi di somministrazione della giustizia ( è stato calcolato che la durata media di un processo civile in Italia si aggira intorno ad otto anni, ben al di sopra della media degli altri paesi europei ) e, contestualmente, di ridurre in modo drastico il numero delle cause nei tribunali.Tale riforma dunque tenderebbe a migliorare l’efficienza dell’attività giurisdizionale, introducendo strumenti alternativi al consueto ricorso al giudice per risolvere le liti e contemplando dei deterrenti ad atteggiamenti puramente dilatori .Vediamo più in particolare quali sono le novità più significative introdotte dalla riforma:- Aumento della competenza del giudice di pace:Risulta elevato il valore delle cause affidate al giudice di pace sino a 5.000 euro e 20.000 per i sinistri stradali.L’aumento di competenza riguarda anche la materia in ordine agli accessori per tardata erogazione di pensioni e similari.- Le questioni relative alla competenza dei giudici sono risolte al principio del processo attraverso una ordinanza, prevedendo un restringimento nei termini di preclusione per sollevare eccezioni- La procura all’avvocato può essere rilasciata anche attraverso un documento informatico- Spese di soccombenza sopportate dalla parte vittoriosa:Se la parte vittoriosa ha rifiutato un ragionevole accordo senza un valido motivo rischia di vedersi accollate le spese di soccombenza, se la domanda dovesse essere accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa avanzata.- Aumentata la sanzione in caso di rigetto della richiesta di ricusazione del giudice:Il giudice che rigetta la ricusazione può condannare il richiedente alla condanna della sanzione fino ad € 250.- In caso di lite infondata il giudice può decidere d’ufficio di condannare il soccombente al pagamento di una somma decisa in via equitativa.- Nel processo civile può essere inserita una testimonianza scritta con firma autenticata del segretario comunale o del cancelliere che può essere direttamente acquisita

E’ LEGGE LA NUOVA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Dott.ssa Giovanna SENESE

dal difensore.- Introduzione del procedimento sommario:E’ un procedimento sommario di cognizione basato su atti istruttori essenziali su cui si decide con una ordinanza esecutiva- Stringate motivazioni della sentenza- Filtro delle cause rivolte alla Corte di Cassazione- Abolizione del processo societario:Le cause di nuova instaurazione saranno regolate dal rito ordinario.- Abrogazione del rito societario per la proposizione dei giudizi aventi ad oggetti i danni derivanti da circolazione stradale.- Costruzione del calendario del processo:Al principio della causa, ed in base alla sua complessità, il giudice dovrà fissare un calendario del processo a cui solo per gravi motivi potranno essere richieste delle proroghe. Queste riforme sono state accolte in maniera differente, fra quanti manifestano ottimismo e soddisfazione, ritenendo che le novità introdotte porteranno un alleggerimento dei carichi pendenti nei tribunali ed assicureranno una amministrazione più efficace della giustizia e quanti invece avanzano critiche tal volta anche severe rilevando anche in più di un punto profili di incostituzionalità.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

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Dott.ssa Giovanna SENESECODICE DI PROCEDURA CIVILE

-Avv. Primavera, considerando che l’obiettivo della riforma al Codice di Procedura Civile è quello di porre un freno alle lungaggini processuali, personalmente, crede che la nuova normativa possa riuscire a raggiungere tale scopo?

Difficilmente si potrà fare quel salto di qualità che tutti auspicano solo attraverso gli strumenti adottati; in alcuni casi si è partiti da presupposti quanto meno discutibili: non si può ritenere di accellerare i procedimenti dimezzando i temini ed a volte anche riducendoli di un terzo. A tal riguardo sono difatti numerose le critiche mosse da giuristi che hanno anche rilevato dei profili di incostituzionalità delle norme in tal senso modificate.

- Fra le cause dei gravi ritardi della giustizia a cui assistiamo vi è il moltiplicarsi delle cause, siamo davvero un popolo così litigioso?

Questa affermazione è effettivamente apparsa su alcuni quotidiani, ma la definirei abbastanza superficiale e poco esaustiva....La consapevolezza del proprio diritto e la conoscenza degli strumenti di tutela offerti dal nostro legislatore ha indotto il moltiplicarsi dei procedimenti giudiziari. Purtroppo il vero problema è che non siamo capaci di assicurare la regolare conclusione dei procedimenti in un tempo ragionevolmente rapido soprattutto per mancanza di personale e strutture adeguate, in maniera particolare al sud.

- Alla luce di quanto affermato quali sono gli aspetti positivi di questa riforma?

Positivo è l’aumento della competenza ai Giudici di Pace, sia in relazione al valore delle cause e sia in ordine alla materia del contendere. Il grosso problema è che

DIRETTORE GENERALE DI GIURISTUDIO STUDIO LEGALE PRIMAVERA & PARTNERS, REGISTRIAMO I SUOI COMMENTI TECNICI SULLA RIFORMA IN QUESTIONE.

contestualmente non è stato aumentato il numero dei Giudici di Pace, i quali si vedranno ricadere una mole di lavoro eccessiva a cui difficilmente sapranno tener fronte e nemmeno sono stati organizzati corsi di riqualificazione e aggiornamento per il personale delle cancellerie, che saranno sommersi da nuovi atti e procedure. Da porre in evidenza sono anche l’abrogazione del processo societario e del rito del lavoro per la proposizione dei giudizi aventi come oggetto i danni da sinistri stradali.

- Quali sono, invece, gli interventi meno felici?

Sono più di uno in realtà, basti pensare all’introduzione delle spese di soccombenza rimesse alla parte vittoriosa allorquando abbia, senza un ragionevole motivo, rifiutato un altrettanto conveniente accordo bonario : questa situazione potrà difficilmente verificarsi nella pratica ma appare da parte del Legislatore un inserimento alquanto infelice e poco appropriato. Molto discutibile è apparso il filtro posto per i casi da proporre in Cassazione, mentre sono state molte le critiche per possibile incostituzionalità in ordine al procedimento sommario rimesso all’arbitrio dell’attore.

- Avvocato Primavera, un commento conclusivo sulla riforma?

Sebbene sia fondamentale che la Giustizia venga amministrata in tempi ragionevoli, la rapidità non deve mai essere garantita a scapito di una corretta istruzione della causa e di un rispettoso contraddittorio tra le parti. Sicuramente poteva esser fatto di più e meglio!

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INTERVISTA ALL’ AVVOCATOMICHELE PRIMAVERA

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Lo scudo fiscale è contenuto nel dl 78/2009 in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio ’09, e rappresenta la misura forse più rilevante, ma non l’unica adottata per agevolare l’economia nazionale e stimolare una più rapida ripresa finanziaria.Queste misure, atte a contrastare i cosiddetti paradisi fiscali, sono tese a porre degli argini a tutte le operazioni effettuate nei paesi a fiscalità privilegiata ( i Tax Haven ), prevedendo che ogni operazione finanziaria compiuta in tali luoghi sia effettuata con redditi non sottratti a tassazione e raddoppiando le sanzioni previste in caso di evasione.Vediamo le altre importanti novità previste nel decreto legge:- Sanatoria per colf e badantiSarà attivata dal 1° al 30 settembre una procedura di emersione che permetterà sia di regolarizzare i rapporti di lavoro in nero, ma anche di legalizzare la presenza di molti lavoratori extracomunitari irregolari.La sanatoria riguarderà solo i lavoratori prettamente adibiti ad attività di assistenza per il datore di lavoro o un suo familiare non autosufficiente o il lavoratore adibito a mere attività domestiche.La sanatoria potrà riguardare i rapporti di lavoro sorti anteriormente al 30 marzo 2009 e che sono ancora in atto al momento della domanda e può effettuarsi relativamente ad una sola unità per il lavoro domestico e due unità per il lavoro di assistenza.La procedura è prevista in forma telematica, dietro il preventivo versamento del contributo forfettario di 500 euro a lavoratore- Detassazione per investimenti in attrezzatureFra le misure adottate dal Governo c’è la detassazione al 50% degli utili reinvestiti dalle aziende in “macchinari ed apparecchiature”, se acquistati entro il 30 giugno del prossimo anno, norma particolarmente apprezzata dalla Confindustria e che, secondo il premier Berlusconi permetterà alle imprese di uscire dalla crisi.L’agevolazione è destinata ai soggetti che determinano il proprio reddito con i criteri del reddito d’impresa, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e ad esse equiparate, nel secondo comma si estende tale agevolazione anche alle imprese titolari di attività industriali che presentino una certificazione che attesti il controllo dai pericoli di incidenti derivanti dall’utilizzo di sostanze pericolose.- Riforma delle pensioni

Dott. Dario Denoia

I provvedimenti di riforma riguardano esclusivamente le lavoratrici donne, e sono stati emanati con l’intento di uniformarsi alla sentenza dell’UE che ha bacchettato l’Italia per la disparità di trattamento tra i sessi.L’età di pensionamento sarà gradualmente elevato ogni anno dal 2010 di due anni fino al 2018.- Attività formativa e di riqualificazioneDi particolare rilievo sul fronte occupazionale è la possibilità concessa ai lavoratori in cassa integrazione di poter fruire di progetti di formazione o di riqualificazione, che possano anche prevedere un’attività produttiva purchè sia connessa ad un indispensabile apprendimento; attraverso tale strumento (previsto in via sperimentale e che potrà essere esteso anche al prossimo anno ) i lavoratori potranno integrare la quota dello stipendio mancante dal previsto trattamento di cassa.- Surrogazione dei mutuiRegole più serrate sono state disposte sul fronte dei mutui in relazione ai risarcimenti dovuti dalle banche ai clienti in caso di surrogazione: difatti se la procedura non viene perfezionata entro il termine di un mese dalla richiesta del debitore, l’istituto cedente è obbligato al risarcimento nella misura dell’un per cento del valore del mutuo per ogni mese o sua frazione di ritardo.- Novità anche in materia di assegni e bonificiA partire da novembre la data di valuta potrà essere ritardata solo di un giorno rispetto a quella del versamento; dalla stessa data le banche saranno obbligate a rispettare il termine di quattro giorni per garantire al beneficiario la disponibilità delle somme versate ( cinque in caso di assegno ).Grande delusione ed ulteriore attesa di almeno sei mesi, invece, fra chi attendeva l’introduzione della famosa “class action”, ovvero l’azione legale di massa, largamente utilizzata negli Stati Uniti, che permette ad un numero anche nutrito di cittadini, di intentare una comune causa contro un’Ente o un’azienda.

LA MANOVRA ESTIVA

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LA MANOVRA ESTIVALE ALTRE RILEVANTI MISURE PREVISTE

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I FONDI IMMOBILIARI

Dott.ssa Francesca FIOREI FONDI IMMOBILIARI

Cosa sono i fondi immobiliari.

I F.I. hanno la caratteristica di trasformare gli investimenti immobiliari, in attività finanziarie in quanto consentono una commercializzazione degli immobili molto più rapida e meno costosa. Danno inoltre la possibilità di generare liquidità senza che l’investitore debba acquisire direttamente un immobile in proprietà. I F. I. possono essere esclusivamente di tipo chiuso, cioè, i partecipanti hanno diritto al rimborso delle quote solo a scadenze predeterminate. Hanno un patrimonio predeterminato inizialmente ed è suddiviso in un numero predeterminato di quote. I partecipanti possono rientrare in possesso dei capitali investiti, maggiorati degli eventuali capital gain o penalizzati dal market discount, (differenziale che esiste tra il prezzo di mercato ed il valore patrimoniale della quota indicato in sede di relazione semestrale e di rendiconto annuale). Nonostante si tratti fondi chiusi, oggi è però possibile raccogliere ulteriori fondi, sia pure con scadenze ben precise, c.d. “fondi semichiusi”. Un F.I. si distingue da un fondo comune di investimento, in quanto può anche essere “aperto”, cioè i partecipanti hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento secondo le modalità di funzionamento del fondo. Con l’investimento in fondi immobiliari, gli investitori hanno alcuni vantaggi:

- diversificazione del patrimonio su beni: gli immobili sono ubicati in posizioni diverse, ed hanno destinazioni diverse (uso ufficio, abitazioni, negozi, centri commerciali, capannoni ...)

- accesso a buoni rendimenti: le diverse tipologie di immobili garantiscono un valido presupposto di un buon tasso di investimento.

- possibilità di un interessante valore di capital gain: poichè si ha una gestione professionale degli immobili, questa offre buone possibilità di successo circa la redditività annuale e l’ottenimento di capital gain al termine della durata del fondo stesso, quando la società di gestione procede allo smobilizzo.

- facilità di disinvestimento: qualora l’investitore voglia disinvestire le proprie quote, è sufficiente vendere in Borsa le quote del Fondo dando il relativo mandato alla Banca presso cui sono depositate le stesse.

Ulteriori vantaggi:

- la persona fisica non è sottoposta a tassazione, ma lo è la società di gestione del fondo. Il privato che investe direttamente in immobili deve invece sopportare in tre momenti differenti l’onere della tassazione e cioè con l’imposta di registro o IVA al momento dell’acquisto, oltre alle imposte catastali ed eventualmente ipotecarie; ICI ed IRPEF durante la vita dell’investimento; tassazione della plusvalenza sulla cessione.

- invece per i F.I., la gestione degli immobili è totalmente a carico della Società di Gestione.

- rappresentano il metodo di investimento in immobili maggiormente svincolato dall’andamento del mercato immobiliare. Permettono di coniugare l’assoluta semplicità di investimento con l’andamento del mercato immobiliare, a torto o a ragione tanto amato dagli italiani eliminandone le complicazioni amministrative, fiscali ed operative.- possibilità di aumentare l’investimento nel tempo secondo la disponibilità.- facilità di divisione pre-ereditaria- certezza della qualità degli immobili in portafoglio.- nessun impegno personale per la manutenzione e gestione degli immobili e dei contratti di affitto e nessuna dichiarazione di tipo fiscale- possibilità di monetizzare l’ investimento entro 3 giorni ai prezzi di mercato.Per quel che riguarda le modalità di gestione dei F. I. vi è innanzitutto la Banca depositaria: Società che svolge l’attività di controllo e verifica di gestione del fondo. Custodia dei valori mobiliari e delle disponibilità liquide del fondo. Esperti indipendenti: sono coloro che per determinate caratteristiche e requisiti professionali sono incaricati di effettuare le perizie, le stime e le valutazioni periodiche sul portafoglio immobiliare del fondo al fine di determinare il valore contabile degli immobili. Obiettivo del fondo: poichè l’obiettivo è quello di rendimento, al raggiungimento dello stesso si avrà il riparto del risultato netto di gestione alla scadenza del fondo.

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Avv. Antonietta MURGOLO

Il diritto assistenziale è espressione dell’obbligo di solidarietà sociale ed economica dei pubblici poteri e riguarda tutti i cittadini indistintamente , siano essi lavoratori o non lavoratori, che si vengano a trovare in una determinata situazione di svantaggio per le loro condizioni personali o di salute.Nel diritto assistenziale fa come fondamento e presupposto le condizioni di salute del cittadino, condizioni, che, ove non siano buone, comportano una riduzione della capacità di lavoro con conseguente riduzione della capacità di produrre reddito.I diritti assistenziali prescindono da qualsivoglia versamento contributivo del cittadino avente diritto, infatti traggono le loro risorse dalla fiscalità generale, al contrario dei diritti previdenziali, che, pur potendo essere integrati dalla fiscalità generale, derivano gran parte delle loro risorse dai versamenti contributivi dei lavoratori.Il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pone il cittadino in una situazione giuridica particolare (ovvero gli fa acquisire lo status di invalido civile), in virtù della quale egli potrà accedere ai benefici previsti dalla Legge in favore delle c.d. “categorie deboli” e predisposti dallo Stato al fine di rimuovere gli ostacoli esistenti per raggiungere l’uguaglianza sostanziale, e non solo formale, dei cittadini.I diritti assistenziali, dunque, corrispondono ad una determinata percentuale di invalidità civile e si distinguono in benefici che non prevedono l’erogazione diretta di una provvidenza economica e benefici che, invece, la prevedono, in relazione alla gravità di invalidità accertata.

I DIRITTI ASSISTENZIALI NELLO STATO SOCIALE

Proventi del fondo: utili generati periodicamente distribuiti ai sottoscrittori nella misura predefinita. Valore di borsa della quota: prezzo delle quote del fondo a cui ogni giorno sono scambiate alla Borsa Italiana. I costi: commissioni di sottoscrizioni, di gestione e di incentivo. Attualmente, dopo la manovra dello scorso giungo, i F.I. sono stati oggetto di innalzamento della ritenuta operata alla fonte dalle Società di Gestione sui proventi percepiti dall’investitore dal 12,50% al 20% ed un prelievo annuale con aliquota dell’1%, per i fondi immobiliari chiusi familiari, con prevalenti apporti di immobili o di partecipazioni in società immobiliari.

Sono escluse dall’incremento della tassazione le plusvalenze derivanti dalla negoziazione con terzi cui continua ad applicarsi l’aliquota del 12,50%.

I DIRITTI ASSISTENZIALI

Si elencano, qui di seguito, i benefici senza provvidenze economiche, partendo dal presupposto sanitario costituito dal grado di invalidità stesso:1)invalidità al 34% - diritto alla gratuità di protesi, ortesi e ausilii;2)invalidità al 46% - diritto al collocamento mirato;3)invalidità al 60% - diritto all’inserimento in quota invalidi in costanza di rapporto di lavoro;4)invalidità al 67% - diritto all’esenzione dal ticket sanitario;5)invalidità al 75% - diritto al riconoscimento di versamenti previdenziali figurativi.Ovvero, ai lavoratori cui viene riconosciuta la suddetta percentuale di invalidità vengono riconosciuti due mesi di contribuzione figurativa per ogni annualità di lavoro effettivamente svolto (art. 80 legge 388 del 2000) e comunque, la contribuzione figurativa totale non potrà superare i cinque anni. La contribuzione figurativa è utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia.Una disciplina simile è prevista per i ciechi assoluti e per gli ipovedenti ventesimisti e decimisti nonché per i ciechi di guerra,di lavoro e per servizio, per il quali è previsto il riconoscimento di quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno di effettiva prestazione lavorativa.1)invalidità all’80% - diritto alla riduzione dell’età pensionabile.Ovvero, i soggetti cui viene riconosciuta la suddetta percentuale di invalidità hanno diritto all’erogazione della pensione di vecchiaia all’età di 60 anni (anziché

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65) per gli uomini e all’età di 55 anni (anziché 60) per le donne. Questo beneficio è cumulabile con il riconoscimento di due mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato.Invece i ciechi assoluti e gli ipovedenti ventesimisti (non i decimisti) divenuti tali prima dell’inizio del rapporto di lavoro, ovvero lo siano divenuti successivamente ma abbiano maturato dieci anni di contribuzione, hanno diritto ad andare in pensione a 55 anni per gli uomini e a 50 per le donne.Passiamo ora alla presentazione dei benefici previsti a favore degli invalidi civili che attribuiscono provvidenze economiche.1)invalidità al 74% - assegno mensile.Per beneficiare di tale assegno, tuttavia, non è sufficiente l’accertamento dello stato di invalidità civile al 74%, essendo necessaria la coesistenza di ulteriori requisiti, che dimostrino un effettivo stato di bisogno economico dell’invalido stesso.Infatti occorre essere considerati soggetti “incollocati al lavoro”iscritti nelle liste di collocamento del Comune di residenza. La prova dello stato di disoccupazione è fornita dal certificato di iscrizione al collocamento.Infine occorre dimostrare anche di essere titolari di un reddito personale inferiore a determinati limiti (lo stesso limite previsto per l’erogazione della pensione sociale); 1)invalidità al 100% - pensione di inabilità.Per avere diritto a tale pensione occorre, invece, oltre al riconoscimento di uno stato di invalidità civile del 100% avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e dimostrare, come sopra, di essere in uno stato di bisogno economico.Invece in questo caso non è richiesta la sussistenza di uno stato di disoccupazione, potendo, anche, l’invalido svolgere una qualsiasi attività lavorativa, per lo svolgimento della quale conserva una residua capacità di lavoro specifica, essendo invece necessario che i proventi di tale attività non comportino il superamento dei limiti reddituali comprovanti lo stato di bisogno.Al compimento dei 65 anni di età la pensione di inabilità viene automaticamente sostituita con l’assegno sociale2)invalidità al 100% + impossibilità di deambulare e/o di svolgere gli atti quotidiani della vita – indennità di accompagnamento.In questo caso unico requisito richiesto ai fini dell’erogazione dell’indennità in questione è il requisito sanitario, prescindendo totalmente dall’età anagrafica

Avv. Antonietta MURGOLOI DIRITTI ASSISTENZIALI

dell’avente diritto e dalle sue condizioni economiche.Requisiti sanitari indispensabili sono soltanto, alternativamente tra loro, non essendo necessaria la loro congiunta sussistenza, l’impossibilità a deambulare e l’incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita (pulizia personale, vestimento, alimentazione, ecc…), ovvero, in altre parole, la necessità dell’assistenza continua e permanente di una terza persona, utile per raggiungere l’obiettivo dell’indipendenza fisica in condizioni di dignità personale.L’indennità, tuttavia, non spetta se l’avente diritto risulta essere gratuitamente ricoverato in istituti assistenziali a spese dello Stato, salvo che il ricovero sia momentaneo e diretto alla cura delle patologie di cui lo stesso soffre e non allo svolgimento degli atti quotidiani della vita.3)difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età o ipoacusia oltre una certa soglia – indennità di frequenza.Questo particolare beneficio è predisposto esclusivamente in favore dei minori di 18 anni i quali si trovino in una delle condizioni fisiche suddette, al fine di assicurarne la cura, la riabilitazione e l’istruzione.Ulteriori requisiti richiesti sono, inoltre, da una parte la frequenza di un corso di studio in scuole pubbliche o private oppure, in alternativa, l’effettuazione di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero in centri specializzati pubblici o privati; dall’altra parte, lo stato di bisogno economico in egual misura a quello richiesto per la corresponsione dell’assegno mensile di invalidità.Infine, appartengono alla categoria dei diritti assistenziali anche alcuni particolari benefici previsti dalla Legge in favore delle categorie dei cittadini ciechi e sordomuti.

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In questa rubrica potete esprimere dei dubbi o porre dei quesiti su argomentazioni di carattere giuridico e legale: un team di esperti avvocati specializzati nei diversi rami del diritto vi risponderà.

Gli argomenti più interessanti saranno pubblicati all’interno del magazine, negli altri casi le risposte saranno inviate privatamente con delle e-mail.

“……vorrei esporLe il mio caso:

alcuni anni fa fu dichiarata la pubblica utilità in relazione ad un fondo di mia proprietà che rientrava in un progetto del Comune. Non vi fu una normale procedura espropriativa poiché addivenimmo con un accordo bonario alla cessione del bene dietro un “equo” corrispettivo.

A distanza di anni l’opera è stata eseguita solo in parte.

Avrei un titolo per richiedere la restituzione della parte di fondo inutilizzata, anche se la cessione non è avvenuta in esecuzione di un decreto di esproprio?

Spero che possiate rispondere a questo dubbio e vi ringrazio……”

Ringrazio il nostro lettore per l’opportunità che mi offre di affrontare ed approfondire un tema così affascinante e con tante sfaccettature. La questione che mi ha posto rientra nella disciplina della retrocessione parziale.Naturalmente condizione minima essenziale per l’operatività dell’istituto risulta essere l’acquisto della proprietà attraverso una regolare procedura espropriativa, ma non assume alcun rilievo, invece, il fatto che alla definizione della procedura si sia addivenuti con accordo bonario anziché con decreto di esproprio.Per costante giurisprudenza, difatti, l’applicabilità delle norme sulla retrocessione non trova ostacolo nella circostanza che i beni interessati siano stati oggetto di “cessione volontaria” anziché di espropriazione ( TAR 15/05/08 n.241); dello stesso avviso anche il Consiglio di Stato ( sez. IV 06/05/89 n. 287).La retrocessione parziale, prevista dagli artt. 60,61 e 62 della l. n. 2359 del 1865 ha luogo se, dopo l’esecuzione dell’opera pubblica, uno o più fondi espropriati non abbiano ricevuto (in tutto o in parte) la prevista

Avv. Oronzo PANEBIANCORUBRICA: “L’avvocato risponde”

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destinazione e la p.a. abbia dichiarato che il fondo non utilizzato non serve più alla realizzazione dell’opera; in tal caso i proprietari espropriati possono conseguire la restituzione dei suoli non utilizzati manifestando all’espropriante la volontà di riacquistarne la proprietà. L’amministrazione è tenuta dunque a pubblicare l’elenco dei beni risultati inservibili con una dichiarazione che assolve la peculiare funzione di rendere noto, con le prescritte forme di pubblicità, l’elenco dei beni immobili non utilizzati.In mancanza di tale adempimento, al soggetto interessato è consentito di domandare al Prefetto territorialmente competente la dichiarazione di inservibilità dei beni rispetto all’opera pubblica.In mancanza di quest’ onere procedimentale , previsto dall’art.61 della stessa legge, non può essere accolta la domanda di retrocessione del bene espropriato, tale diritto infatti nasce solo se ed in quanto l’Amministrazione abbia dichiarato che il fondo non serve più all’opera pubblica.

L ‘ AVVOCATO RISPONDE

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L’eventuale comportamento ostativo alla retrocessione da parte dell’espropriante, che rende impossibile la materiale restituzione del bene, acquista i connotati dell’illecito, ed è dunque fonte di responsabilità risarcitoria.Le due procedure descritte della formazione dell’elenco e quella di cui è onerato il prefetto, sono alternative, tuttavia esistono anche altri comportamenti valutabili in termini di equivalenza, come ad es. la messa in vendita dei beni.Secondo una sentenza della Corte di Cassazione ( Sez. Un. 05/06/08 n. 14826 ) un valore equipollente può essere ricercato in un comportamento dell’Amministrazione come la messa in vendita dei beni non più necessari alla realizzazione dell’opera per la quale essi furono espropriati, poiché sintomatica della definitiva decisione di non utilizzare più quella parte dei beni per l’opera pubblica.Al contrario non è possibile l’utilizzo, a tal fine, di una decisione dell’autorità giudiziaria, involgendo un giudizio discrezionale dell’autorità amministrativa in ordine all’esistenza o meno di un rapporto di utilità tra il relitto e l’opera compiuta, anche in ragione di una semplice accessorietà o dipendenza.E’ infine utile sottolineare che, in caso di inerzia dell’Amministrazione, al soggetto interessato è consentito attivare la procedura del silenzio, per accertare l’illegittimità del silenzio della p.a. Il soggetto interessato

Avv. Oronzo PANEBIANCORUBRICA: “L’avvocato risponde”

può sollecitare la dichiarazione di inservibilità, e, in mancanza, ben può attivare la procedura di formazione del silenzio-inadempimento, strumentale alla rimozione dell’inerzia amministrativa, rimessa al giudice amministrativo. Attraverso il ricorso si potrà addivenire ad una decisione che costringa l’amministrazione a pronunciarsi e, in caso di ulteriore inerzia, sarà possibile la nomina di un commissario ad acta. Un ultimo accenno va fatto per il corrispettivo, che può essere concordato tra le parti, in mancanza è determinato dall’ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale su istanza di chi vi abbia interesse. A tal fine si applicano i criteri per la determinazione dell’indennità di esproprio con riguardo al momento del ritrasferimento; avverso la stima è possibile proporre opposizione alla Corte d’Appello.Non si può, per altro, non menzionare il diritto di prelazione che il Comune può vantare sulle aree non utilizzate per la realizzazione delle opere; diritto che può essere esercitato entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data in cui gli è notificato l’accordo delle parti , ovvero di 60 giorni dalla data della notifica dell’atto che ha determinato il corrispettivo.

Avv. Oronzo Panebianco

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INIZIAMO DA QUESTO NUMERO UN VIAGGIO ESPLORATIVO SULLE CARATTERISTICHE E GLI ATTESI EFFETTI DEL FEDERALISMO FISCALE ALL’INTERNO DELLE REGIONI MERIDIONALI.

FEDERALISMO FISCALE

Il Disegno di Legge in materia di federalismo fiscale (nato dalla c.d. bozza Calderoli) approvato dalla Camera dei Deputati il 24 marzo 2009, prevede la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di “assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni”.

In particolare, il provvedimento , che torna ora al •Senato, prevede:

istituzione di una specifica Commissione parlamentare •per l’attuazione del federalismo fiscale;

attribuzione di specifici tributi per le province e le città •metropolitane;

quote aggiuntive di tributi erariali per Roma capitale; •ineleggibilità per gli amministratori degli enti locali •

responsabili di dissesto finanziario; possibilità di istituire città metropolitane possono •

essere istituite nell’ambito di una regione nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli.Il Federalismo Fiscale, dà attuazione dell’art. 119 della Costituzione, e mira a costruire un rapporto sempre più diretto fra Stato e cittadini in ordine alle decisioni in materia di spesa e di prelievo, rafforzando nel contempo il principio di responsabilità politica delle amministrazioni locali. Il provvedimento, tornato all’esame del Senato, suscettibile certamente di ulteriori miglioramenti, non trascura l’intento di perseguire uno sviluppo sostenibile e solidale nell’ambito del principio di unitarietà del Paese, estraneo alla tentazione di divaricare le diverse realtà territoriali. Una riforma importante come quella del federalismo fiscale, deve essere affrontata con ponderazione, e non appare del tutto condivisibile la tesi secondo la quale con il federalismo possano aumentare le disfunzioni delle regioni. Certamente

Avv. Salvatore LANCIANOFEDERALISMO FISCALE

il principio dell’equità, per il quale due individui che pagano una stessa quantità di tasse devono ricevere la stessa quantità e qualità di servizi pubblici, sia che abitino a Milano che a Cosenza, è imprescindibile e va tutelato ecco perché è indispensabile l’intervento della perequazione che non deve essere confusa con i sussidi erogati dallo stato centrale, anzi gli interventi di perequazione, nulla hanno a che vedere con i sussidi. L’art. 119 della Costituzione distingue tra le risorse destinate alla copertura delle funzioni proprie delle regioni e degli enti locali (perequazione), dalle risorse aggiuntive per rimuovere gli squilibri economici e sociali di quelle più povere che invece sono aiuti di stato. Il cittadino deve poter ricevere gli stessi servizi pubblici, a Torino come a Catanzaro, e la progressività fiscale, dettata dall’art.53 della Costituzione, deve assolvere il compito di una concreta redistribuzione delle risorse tra chi ha di più e chi ha di meno, come accade in tutti i paesi civili. La Calabria, per esempio, con un PIL pro capite inferiore alla media, avrà bisogno di quote del Fondo perequativo per finanziare l’esercizio delle competenze diverse da quelle concernenti le prestazioni essenziali, ed essendo una tra le regioni più povere, sempre in termini di PIL pro-capite, difficilmente sarà in grado anche con le quote del Fondo perequativo, di raggiungere la somma dei trasferimenti soppressi. In altri termini, se il decentramento politico, amministrativo e finanziario appare oggi una necessità, è anche vero che è necessario prestare maggiore attenzione verso la completa attuazione del principio di sussidarietà, per garantire il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni in tutto il territorio nazionale, altrimenti sarebbe concreto il rischio di accrescere le disuguaglianze tra le varie regioni, a danno di quelle meridionali, evidentemente meno sviluppate e quindi svantaggiate come la Calabria.

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Quello del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto - finalizzato a tutelarne i diritti e stabilirne i doveri - con una forma contrattuale differente dal matrimonio e definita unione civile è un tema controverso che ha visto in questi ultimi anni l’opinione pubblica pronunciarsi nei modi più disparati. E’ doveroso, in primis, premettere che si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all’istituto giuridico del matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle quali abbiano riconosciuto uno status giuridico. La classe delle unioni civili è molto variegata nel mondo e comprende un’estrema varietà di regole e modelli di disciplina: in particolare, le unioni civili possono riguardare sia coppie di diverso sesso sia coppie dello stesso sesso: il diritto non è rimasto indifferente all’evoluzione dei costumi ed esiste oggi un gran numero di provvedimenti legislativi che disciplinano le nuove unioni.La rilevanza statistica delle unioni civili, e l’ampio dibattito sulla parità dei diritti tra eterosessuali ed omosessuali promosso dai militanti gay, ha fatto si che numerosi Paesi si siano dotati, negli ultimi anni, di una legislazione per riconoscere e garantire diritti per i componenti dell’unione. Nell’Unione europea il quadro relativo alla legislazione sulle convivenze è oggi molto variegato: certi Paesi hanno adottato l’unione registrata, chiamata anche partnership o coabitazione registrata, che garantisce specifici diritti e doveri anche alle coppie dello stesso sesso oltre che alle convivenze formate da uomo e donna. I diritti e doveri possono essere identici, lievemente diversi o molto diversi da quelli delle coppie normalmente sposate. La registrazione è, a volte, aperta anche alle coppie etero non sposate: è il caso del Pacs (“Patto civile di solidarietà”) approvato in Francia e dei DICO (mai approvati) in Italia. Altri Paesi hanno scelto di regolarizzare le unioni civili con la coabitazione non registrata, con la quale alcuni diritti e doveri sono automaticamente acquisiti dopo uno specifico periodo di coabitazione. La coabitazione non registrata è valida, quasi esclusivamente, per le coppie etero non sposate.Alcuni Paesi europei - ad oggi Olanda, Belgio e Spagna - oltre ad aver approvato il riconoscimento giuridico delle coppie non coniugate di qualunque sesso, hanno aperto

LE UNIONI DI FATTODott. Gianluca LOBIANCOLE UNIONI DI FATTO

il matrimonio alle coppie dello stesso sesso per realizzare la parità perfetta tra etero e omosessuali. Bisogna però osservare che il tema delle unioni di fatto ha sollevato numerose opposizioni, in particolare in Italia. L’opposizione alle unioni civili si basa principalmente su due motivazioni: da un lato le unioni tra eterosessuali sono considerate una forma di matrimonio “di serie B”, nel quale la parte debole della coppia e gli eventuali figli sono meno tutelati; per quanto riguarda invece le unioni tra omosessuali una delle critiche più diffuse è che il loro riconoscimento giuridico negherebbe l’unicità del modello di famiglia costituzionale da intendersi, ai sensi dell’art. 29 della nostra Costituzione, come «società naturale fondata sul matrimonio».Orbene, nonostante le fisiologiche ed ovvie diversità di opinioni che si riscontrano all’interno del dibattito circa il tema di cui trattasi, è auspicabile un intervento legislativo che regolamenti tale disciplina ad oggi priva di qualsiasi riferimento normativo. Confidiamo dunque nella capacità dell’apparato legislativo affinché riesca ad inquadrare tale fattispecie all’interno del nostro ordinamento giuridico, per non rischiare che status di fatto esistenti e presenti all’interno del tessuto sociale restino privi di una regolamentazione necessaria e reclamata.

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G8

FISCO

GIURISTUDIO PER L’AQUILA

L’ AQUILA DOPO IL G8

TRATTAMENTO PIU’ DURO PER L’AQUILA

UN VIDEO DEL CONCORSO SU YOU TUBE

Grande soddisfazione è stata espressa al termine del G8, organizzato in tempi estremamente rapidi ed in una situazione logistica notoriamente molto difficile. Particolare plauso è stato rivolto dal Presidente degli Usa Obama, dal Presidente Francese Sarkozy e dalla Tedesca Merkel, unanimi nel ritenere che L’Aquila sarà ricostruita in termini brevi. A tale scopo molti oggetti utilizzati durante il G8 verranno venduti all’asta, compreso il logo originale autografato da tutti i leader mondiali presenti, ed inoltre bottiglie di vino, biciclette ed auto elettriche e persino le tovaglie in pizzo adoperate per le cene. Lentamente il capoluogo è tornato alla normalità e la caserma di Coppito, che ha ospitato il meeting, ha ripreso le sue abituali funzioni, anche ospitando, in caso di necessità, delle famiglie di sfollati.

Sono numerose le polemiche in seguito all’emanazione del decreto Tremonti che prevede una proroga fino al 2010 per il pagamento delle tasse nelle zone colpite dal terremoto. Le proteste hanno origine da una disparità di trattamento tra contribuenti iniqua ed inaccettabile: difatti i contribuenti Marchigiani, Molisani ed Umbri che furono colpiti dal funesto terremoto nel 1997 solamente quest’anno hanno ripreso a versare i dovuti contributi, quindi ad una distanza di ben 12 anni dall’evento distruttivo. Diversamente il decreto legge – anticrisi ha previsto che i residenti abruzzesi dovranno riprendere i versamenti fiscali dal 2010 a solamento un anno di distanza dallo stesso evento, rischiando di costituire un serio ostacolo alla ripresa della attività economica. Maggioranza e opposizione sono dunque solidali nel coro delle critiche nel Parlamento e chiedono una urgente modifica al decreto emanato.

Su specifica richiesta la Giuriservice & Consulting srl, che su incarico di “Giuristudio, studio legale Primavera & Partners” ha indetto il concorso “Sostieni un giovane Avvocato” ha deciso di ritardare la scadenza del bando, onde permettere il rientro di molti giovani e favorire una partecipazione più numerosa. Tale iniziativa, lo ricordiamo, nata con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e di numerosi altri enti, ha lo scopo di sostenere un giovane avvocato o patrocinante, cui il grave sisma potrebbe ostruirne la formazione professionale, attraverso l’erogazione di una borsa di studio di un anno dell’importo totale netto di euro 8.400. Durante tale periodo il borsista potrà operare utilizzando il marchio “Giuristudio” e svolgere uno stage presso una delle sedi di Bari, Napoli, Cosenza, Roma e Lugano. La data di scadenza per la partecipazione è stata ritardata al 30/09/2009, maggiori dettagli si possono trovare sul sito www.giuristudio.it e www.giuriservice.com. Il progetto sarà presentato ufficialmente nel capoluogo abruzzese in conferenza stampa nella I decade di settembre.

NEWSL’Aquila: il dopo-terremotoSono passati quasi quattro mesi da quel terribile 6 aprile che in pochi secondi ha ucciso centinaia di persone, raso al suolo interi quartieri, spazzato via case, chiese, scuole, uffici. Pochi secondi di puro terrore che hanno radicalmente cambiato la vita e le abitudini di migliaia e migliaia di persone, costrette a ricostruire, mattone dopo mattone, la propria casa e la propria esistenza. Noi di “Intra Jus - Giustizia e legalità” cercheremo nel nostro piccolo di mantenere accesi dei piccoli fari su questo dramma, lasciando sempre spazio a testimonianze, notizie, interventi affinchè il cordone di solidarietà creato non possa essere spezzato.

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Il Decreto legge sicurezza da poco approvato, nel tentativo di arginare alla massiccia presenza di extracomunitari irregolari a cui in questi mesi stiamo assistendo in molte città italiane, ha istituito il nuovo reato di immigrazione clandestina. Per tale si intende l’ingresso ed il soggiorno illegale nel nostro paese; non è prevista una pena detentiva ma un’ammenda che può variare dai € 5.000 ai 10.000. L’extracomunitario che entra in Italia potrà essere trattenuto nei Centri di identificazione per un massimo di 180 giorni; se poi resta nel Paese dopo 60 giorni dal provvedimento di espulsione scatta l’arresto dai sei mesi ad un anno prolungabili a 4 anni se l’ingresso è avvenuto illegalmente o senza richiedere il permesso di soggiorno. E’ contemplato nel decreto un contributo economico di € 200 per chi richiede un permesso di soggiorno o la cittadinanza, i cui requisiti sono stati ulteriormente ristretti : lo straniero coniugato con cittadino italiano per ottenere la cittadinanza italiana deve risiedere nel nostro Paese da almeno due anni successivamente al matrimonio. Nello stesso decreto si istituiscono le ronde, che devono essere composte da ex agenti e che saranno registrati in speciali elenchi; tali associazioni non armate avranno soprattutto il compito di segnalare alle forze dell’ordine le situazioni di pericolo o di particolare disagio sociale.

DDL SICUREZZA

CANONE

INPS

NUOVO REATO DI IMMIGRAZIONE CLAN-DESTINA E ISTITUZIONE DELLE RONDE

SENZA DECODER CANONE RAI NON DOVUTO

CONFERMA DELLA CASSA INTE-GRAZIONE STRAORDINARIA

Grande mobilitazione all’interno delle varie Unioni di Consumatori dopo che sono state oscurate rai tre e rete quattro. Queste reti difatti in alcune zone d’Italia già non sono più visibili e ben presto tale risultato sarà allargato a tutto il Paese fino al radicale oscuramento di tutti i canali televisivi che potranno essere visibili esclusivamente per chi acquista un decoder digitale terrestre. E’ ritenuto difatti illegittima la richiesta di un canone da parte della RAI, nei confronti di chi non acquista un decoder, dal momento in cui è lo stesso Stato che impedisce di poter assistere ai programmi televisivi. In virtù di ciò, sarebbe una logica deduzione ritenere che chi si trovi ora in questa situazione ben possa richiedere indietro un terzo del canone versato, essendogli impedito di vedere uno dei tre canali rai.

In un Comunicato stampa dei giorni scorsi l’INPS ha confermato che la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ha l’effetto di dilatare quella Ordinaria, una volta trascorse le 52 settimane previste dalla legge anche in mancanza di fattispecie specifiche previste quali la ristrutturazione, la riorganizzazione, riconversione o procedure concorsuali. Nel comunicato difatti si specifica che “ l’evento improvviso ed imprevisto che genera la crisi aziendale non deve necessariamente ascriversi a fattispecie interne alla singola impresa ma a tutte le situazioni quali riduzione delle commesse, perdita di quota di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito, che prolungandosi nel tempo comportino ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali”. Appare quindi ammissibile fare domanda al Ministero per la concessione della cigs, “anche nella permanenza della crisi che ha motivato il ricorso alla cigo, di fatto superando il limite temporale previsto delle 52 settimane.

NEWSLETTERE INFORMARTIVE SULLE PRINCIPALI NOVITA’ GIURIDICHE

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CORTE EUROPEA

DANNO MORALE

FE.N.A.P.I.

RICONOSCE AI RESIDENTI CAMPANI IL DANNO PER EMERGENZA RIFIUTI

IL PATEMA D’ANIMO È RISARCIBILE COME DANNO MORALE

GIUSTIZIA PER I BRACCIANTIAGRICOLI

Questa importante affermazione della Corte di Cassazione( sentenza III Sez. Civ. 11059/2009 ) riapre il dibattito sulla risarcibilità del danno morale. La Suprema Corte difatti ha sancito che il patema d’animo riveniente dal timore di eventuali ripercussioni sulla propria salute per essere stati esposti ad un ambiente inquinato, deve essere risarcito come danno morale. Nella fattispecie esaminata hanno presentato ricorso 86 cittadini residenti in un paese vicino all’impianto di Seveso che, come noto, subì una fuoriuscita di materiale tossico, a loro sono stati riconosciuti 5.000 euro ciascuno solo per il danno morale sofferto. Secondo la Cassazione non sono necessarie delle specifiche prove del danno subito, si può ricorrere alla presunzione bastando “la rilevante probabilità del determinarsi del patema d’animo”, ovvero della preoccupazione e sofferenza intima di contrarre qualche malattia.

In seguito a numerose richieste da parte di Associazioni e Patronati nella regione Campania, Giuristudio e la Giuriservice in collaborazione con la Fe.N.A.P.I., sta promuovendo una serie di iniziative legali per tutelare i lavoratori in agricoltura, finalizzate ad ottenere delle provvidenze economiche non pagate dall’INPS, per inesattezze nella determinazione dei parametri che fungono da presupposto per la liquidazione della disoccupazione e della pensione. Hanno diritto al ricalcolo delle prestazioni, sia i lavoratori attivi che i lavoratori titolari di trattamento pensionistico (anche di reversibilità) con contribuzione versata in agricoltura. L’Istituto Previdenziale ha adottato, quale criterio di determinazione della retribuzione sia ai fini pensionistici che di trattamento di disoccupazione agricola, quello errato in aperta violazione di legge, perché non ha utilizzato i parametri più favorevoli al lavoratore agricolo dal 1998 in poi, ma ha utilizzato come valore, quello del salario medio convenzionale fermo al 1995!!! Attraverso i ricorsi si vogliono così ottenere: •RiliquidazionedellaDisoccupazionespettante•RicalcolodellaPensione.Per maggiori informazioni consultate il sito www.giuristudio.it

NEWSUn importante intervento della Corte Europea per i Diritti Umani si inserisce all’interno dell’acceso dibattito sulla risarcibilità per i residenti campani del danno morale subito in tutto il lungo periodo dell’emergenza rifiuti.Alcuni cittadini campani, infatti, hanno presentato un ricorso per ottenere un rimborso per i danni patiti per il prolungato contatto con i cumuli di spazzatura in ogni angolo di strada: la Corte lo ha accolto e ha disposto che lo Stato provveda subito al risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale patito, sia pure in misura differente a seconda del luogo di residenza e di altre variabili. La media del risarcimento spettante, comunque, si aggira intorno ai € 1.500. Oltre a sancire la risarcibilità del danno la Corte ha chiesto all’Italia di individuare i responsabili della situazione di estremo degrado e di provvedere a punirli con una severa sanzione. La Corte sta chiedendo al Governo un incontro per verificare l’ottemperanza alla sentenza, in caso contrario potrebbero scattare altre sanzioni per inadempimento.

LETTERE INFORMARTIVE SULLE PRINCIPALI NOVITA’ GIURIDICHE

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L’amianto è un materiale che appartiene ormai al passato, perlomeno in Europa occidentale. Anche se non è più utilizzato, l’amianto però è una bomba a scoppio ritardato. Gli effetti sulla salute della cosiddetta “polvere che uccide” si manifestano dopo diversi anni, a volte addirittura decenni. Asbestosi, mesotelioma, carcinoma polmonare... Le patologie causate dall’inalazione di fibre di amianto, che penetrano negli alveoli polmonari, sono spesso incurabili e mortali. Fino a un recente passato, decine di migliaia di lavoratori sono entrati in contatto con questa sostanza, in particolare coloro che lavoravano nell’edilizia, nell’industria elettrica e metallurgica o negli stabilimenti della Eternit di Niederurnen, nel canton Glarona, e di Payerne, nel canton Vaud. Tra di loro anche migliaia di emigrati italiani, molti dei quali nel frattempo rientrati in patria. Considerate come malattie professionali, in Svizzera le patologie causate dall’amianto danno diritto a prestazioni assicurative da parte dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Per legge, queste prestazioni spettano anche alle persone che nel frattempo non vivono più nella Confederazione e quindi anche a tutti quei lavoratori italiani rientrati nel loro paese. Poiché la SUVA non può intervenire direttamente all’estero, a metà giugno ha siglato un accordo con l’INAIL per rafforzare la ricerca di quei lavoratori che sono stati esposti all’amianto durante la loro permanenza in Svizzera, nonché dei loro familiari. In effetti, sono stati constatati casi di malattie provocate da asbesto anche tra le mogli dei lavoratori della ditta Eternit, che lavavano le tute sporche di fibre dei loro mariti. L’INAIL si è in particolare impegnato ad informare i medici italiani e a sensibilizzarli su queste patologie. La collaborazione dei dottori è indispensabile per la riuscita dell’iniziativa, sottolinea la SUVA, poiché spetta a loro segnalare i casi di cui vengono a conoscenza nel corso dei loro accertamenti.I lavoratori o gli ex lavoratori devono dal canto loro indicare al loro medico presso quale azienda hanno lavorato in Svizzera e in che modo e per quanto tempo sono rimasti esposti all’amianto. Una volta ricevuta la segnalazione dal medico, l’INAIL trasmetterà il dossier alla SUVA, che svolgerà ulteriori accertamenti per stabilire se sussiste un diritto a una prestazione. La misura vale anche per chi non ha sviluppato nessuna malattia: la SUVA valuterà infatti la necessità o meno di procedere, a sue spese, a visite mediche di profilassi. “Le condizioni per ricevere una rendita sono le stesse di quelle valide per gli svizzeri – afferma Helen Fleischlin, responsabile della comunicazione d’impresa della SUVA Deve trattarsi di una malattia causata dall’asbesto, che provoca una diminuzione della capacità lavorative o che ha un impatto sull’integrità fisica”.

INAIL e SUVA

GIURISTUDIO

SOTTOSCRIVONO UN ACCORDO PER RINTRACCIARE I LAVORATORI ITALIANI ESPOSTI IN PASSATO ALL’AMIANTO IN SVIZZERA.

CONVEGNO SUL CONTO ENERGIA

Nel corso dell’ 87° edizione dell’ Antica Fiera La Maddalena che si tiene ogni anno a Caiazzo, Comune in provincia di Caserta, si è svolto il convegno organizzato in collaborazione con ANTER, l’Associazione Nazionale di Tutela, dal titolo : Energie Rinnovabili: le opportunità offerte dal nuovo Conto Energia. Il relatore, Avv. Salvatore Lanciano, direttore della sede di Napoli di Giuristudio, ha spiegato ad un pubblico particolarmente attento ed interessato gli incentivi che sono stati messi a disposizione per promuovere la costruzione di impianti fotovoltaici ( pannelli solari che producono elettricità ) che vengono erogati in “conto energia”, e i vantaggi e tutti gli sviluppi che si possono trarre dalle energie rinnovabili.

NEWS

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Avv. LANCIANO

LETTERE INFORMARTIVE SULLE PRINCIPALI NOVITA’ GIURIDICHE

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