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Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 CAPO I – GOVERNANCE E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE 3 INDIVIDUAZIONE DELLAMBITO DI APPLICAZIONE E ISTITUZIONE DEI VICECOMMISSARI 3 FUNZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E DEI VICE COMMISSARI 4 UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 5 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE 5 CAPO II – LA RICOSTRUZIONE PRIVATA E PUBBLICA, MISURE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E L’AMBIENTE. TRASPARENZA E LEGALITÀ 8 TITOLO I – LA RICOSTRUZIONE 8 RICOSTRUZIONE PRIVATA 8 CRITERI E MODALITÀ GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA 10 INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE, O RICOSTRUZIONE, DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI O DISTRUTTI DALLEVENTO SISMICO. 13 INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE 14 CONTRIBUTI AI PRIVATI PER I BENI MOBILI DANNEGGIATI 15 RUDERI ED EDIFICI COLLABENTI 15 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 17 INTERVENTI SU EDIFICI GIÀ FINANZIATI DA PRECEDENTI EVENTI SISMICI E NON ANCORA CONCLUSI 18 RICOSTRUZIONE PUBBLICA 18 SOGGETTI ATTUATORI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI 19 CONFERENZA PERMANENTE 20 ART BONUS 22 DEROGHE PER GLI APPALTI DEL COMMISSARIO 22 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 22 TITOLO II - LE MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO 22 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 23 SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016. 23 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA . 24 DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE PER AZIENDE AGRICOLE, AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE . 24 ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLA ZOOTECNIA . 26 RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO ED AGROINDUSTRIALE 26 PROMOZIONE TURISTICA 26 MISURE PER LE AREE INTERNE 27

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Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpitedal sisma del 24 agosto 2016

CAPO I – GOVERNANCE E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE 3INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTITUZIONE DEI VICECOMMISSARI 3FUNZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E DEI VICE COMMISSARI 4UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 5EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE 5CAPO II – LA RICOSTRUZIONE PRIVATA E PUBBLICA, MISURE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E

L’AMBIENTE. TRASPARENZA E LEGALITÀ 8TITOLO I – LA RICOSTRUZIONE 8RICOSTRUZIONE PRIVATA 8CRITERI E MODALITÀ GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA 10

INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE, O RICOSTRUZIONE, DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI O DISTRUTTI DALL’EVENTO SISMICO. 13

INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE 14

CONTRIBUTI AI PRIVATI PER I BENI MOBILI DANNEGGIATI 15

RUDERI ED EDIFICI COLLABENTI 15

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 17

INTERVENTI SU EDIFICI GIÀ FINANZIATI DA PRECEDENTI EVENTI SISMICI E NON ANCORA CONCLUSI 18

RICOSTRUZIONE PUBBLICA 18

SOGGETTI ATTUATORI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI 19

CONFERENZA PERMANENTE 20

ART BONUS 22

DEROGHE PER GLI APPALTI DEL COMMISSARIO 22

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 22

TITOLO II - LE MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO 22

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 23

SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016. 23

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA. 24

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE PER AZIENDE AGRICOLE, AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE. 24

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLA ZOOTECNIA. 26

RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO ED AGROINDUSTRIALE 26

PROMOZIONE TURISTICA 26

MISURE PER LE AREE INTERNE 27

CONTRIBUTI INAIL PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRODUTTIVI 27

TITOLO III – MISURE PER L’AMBIENTE 28

DIFFERIMENTI, SOSPENSIONI E PROROGHE DI TERMINI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI 28

NORME IN MATERIA DI RISORSE FINANZIARIE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI COINVOLTI DAL SISMA 29

TITOLO IV – TRASPARENZA E LEGALITÀ 29

LEGALITÀ E TRASPARENZA 29

CONTROLLO ANAC SULLE PROCEDURE DEL COMMISSARIO 34

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI 35

PREFETTO UNICO 35

LISTA DI MERITO DELLE IMPRESE 35

QUALIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI 36

TUTELA DEI LAVORATORI 37CAPO III- MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀ DELSERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA E PER ILPASSAGGIO DALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI

COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 38TITOLO I - MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA 38

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CUI AL D. LGS. 231/2002 38DISCIPLINA CONCERNENTE L’OBBLIGO TEMPORANEO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO IN OCCASIONE DI EMERGENZE DI PROTEZIONE

CIVILE DI RILIEVO NAZIONALE 38

DISPOSIZIONI URGENTI PER L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 40MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA DELLE RETI DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E COMPLETAMENTO DEL

PIANO RADAR NAZIONALE 41

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CAPACITÀ OPERATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 42

DISPOSIZIONI INERENTI GLI STANZIAMENTI RESIDUI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL’UNIONE EUROPEA 43

DISPOSIZIONI INERENTI LA CESSIONE DEI BENI 43TITOLO II - MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA

DEL 24 AGOSTO 2016 43DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DEL MATERIALE DERIVANTE DAL CROLLO PARZIALE O TOTALE DEGLI

EDIFICI 43

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. 47

SOLUZIONI TEMPORANEE PER SERVIZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 47

REPERIMENTO ALLOGGI PER LA LOCAZIONE 49

CAPO IV – MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI TERMINI E TRIBUTI 50

TITOLO I – MISURE PER GLI ENTI LOCALI 50

SOSPENSIONE MUTUI EELL 50

DEROGA ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’EQUILIBRIO DI BILANCIO 50

DIFFERIMENTO DI TERMINI PER GLI ENTI LOCALI. 50

TITOLO II – MISURE PER I LAVORATORI 50

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI 51

TITOLO III - SOSPENSIONI TERMINI E TRIBUTI E MISURE FISCALI 52

PERDITE D’ESERCIZIO ANNO 2016 52

DETASSAZIONE DI CONTRIBUTI, INDENNIZZI E RISARCIMENTI CONCESSI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 53

PROROGA SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI, NONCHÉ SOSPENSIONE TERMINI AMMINISTRATIVI. 53TERMINI PROCESSUALI E SOSTANZIALI. PRESCRIZIONI E DECADENZE. RINVIO UDIENZE, COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE

ATTI 54

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE 57

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 57

PERSONALE DELLE REGIONI E DEI COMUNI 58

ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 60

CAPO I – GOVERNANCE E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE

Art.

Individuazione dell’ambito di applicazione e istituzione dei Vicecommissari

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione,l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori delle Regioni, Abruzzo, Lazio,Marche, e Umbria, di seguito denominate “Regioni”, interessate dagli eventi sismici del 24agosto 2016, per i quali il Consiglio dei Ministri del …. 09.2016 ha dichiarato lo stato diemergenza.

2. Perimetrazione delle Aree interne

3. Le disposizioni del presente decreto volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione el’assistenza alla popolazione si applicano altresì negli altri comuni delle Regioni qualora vengadimostrato il nesso di causalità con gli eventi sismici.

4. Il Commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 èdelegato all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

5. In seguito al sisma del 24 agosto 2016, considerati l’entità e l’ammontare dei danni subiti ed alfine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma,lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 èprorogato fino al 31 dicembre 2018.

6. I Presidenti delle Regioni opereranno con il Commissario di cui al comma 3 in qualità di ViceCommissari per gli interventi di cui al presente decreto. A tale scopo il Commissario costituiràun Tavolo di coordinamento della ricostruzione da esso presieduto, per concordare i contenutidei provvedimenti e per assicurare l’applicazione uniforme ed unitaria in ciascuna Regionedelle ordinanze e delle direttive dallo stesso emanate e per la verifica periodicadell’avanzamento del processo di ricostruzione.

7. In ogni Regione sarà costituito dai Vice Commissari un “Comitato istituzionale” composto dalPresidente della Regione, che lo presiede, dal/i Presidente/i della provincia/e e dal/i Sindaci deicomuni di cui al comma 1. Nei Comitati istituzionali verranno condivise le scelte strategiche, dicompetenza dei Presidenti, per l’attuazione delle attività di cui al presente decreto.

8. Il Commissario può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Presidenti delleRegioni, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi le attività oggetto della presentenormativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali eregionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere dideroga.

9. Il Commissario assicura una ricostruzione unitaria ed omogenea nel territorio colpito dal sismaed a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie assegnate, approva le ordinanze e ledirettive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi nonché per ladeterminazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno e dellavulnerabilità e di costi parametrici.

Art.

Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari

1. Il Commissario straordinario, avvalendosi della struttura posta alle sue dipendenze a normadell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento per la protezione civile, al fine dicoordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi volti al superamentodello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopola conclusione di quest’ultimo;

b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo …del presente decreto, sovraintendendo all’attività dei Vicecommissari di concessione ederogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, comedettagliato all’art….;

c) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici di cui al Titolo… del presente decreto, come dettagliato all’art….;

d) sovraintende sull’attuazione delle misure di cui al Titolo … del presente decreto, al fine difavorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero deltessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

e) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di cui agli articoli …, raccordandosi con le autoritàpreposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni dellacriminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;

f) tiene e gestisce la contabilità speciale di cui all’articolo …, comma …

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario provvede anche a mezzo diordinanze, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sonoemanate a seguito della condivisione in sede di tavolo di coordinamenti con i Presidenti delleRegioni interessate. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri e aisensi dell’art…

3. I Vice Commissari, nell’ambito dei territori interessati e avvalendosi delle strutture e risorse dicui dispongono:

a) presiedono il Comitato istituzionale di cui all’articolo 1, comma 6;

b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamentodell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione di cui all’articolo …;

c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di competenzadelle regioni a norma dell’articolo …;

d) attuano i procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi diricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all’articolo …;

e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegnoalle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo … del presente decreto.

Art.

Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016

1. Per la gestione della ricostruzione è costituito, in ogni Regione, un “ufficio comune”, di cuiall’art. 30 d.lgs 267/2000, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”,con sede individuata da ogni Regione.

2. L’ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 è istituito con una convenzioneobbligatoria tra i Comuni e la Regione, sulla base di uno schema tipo predisposto dalCommissario, sentito il Comitato Istituzionale.

3. Nel caso in cui il Comune o i Comuni non aderiscano alla convenzione per la costituzionedell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, è prevista l’azione sostitutiva, che saràattivata dalla Regione competente, secondo modalità indicate dal Commissario straordinario.

4. Con provvedimento del Commissario straordinario, agli Uffici speciali per la ricostruzione sonoassegnate, previa ripartizione, le centoventi unità di personale di cui all’articolo …, comma …,ultimo periodo.

5. L’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 curerà la pianificazione urbanisticaconnessa alla ricostruzione, il rilascio delle concessioni contributive e tutti gli altri adempimentirelativi alla ricostruzione privata.

6. Presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 viene costituito un Suap unitarioper tutti i comuni coinvolti. La competenza ad adottare l’atto finale per il rilascio del titoloabilitativo e per l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo resta in capo ai singolicomuni. L’ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 opera come back office aservizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi. In ogni comune di cuiall’art. 1 commi 1 e 2 verrà istituito uno sportello informativo di rapporto con i professionisti edi cittadini.

7. L’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 provvede altresì alla diretta attuazionedel ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e/o ai beni culturali nonché per larealizzazione delle soluzioni temporanee di cui all’art…, compreso il ruolo di stazioni appaltantiassegnato alle regioni, per tutti gli interventi ricompresi nel territorio di ciascuna regione, dicompetenza degli enti locali.

Art.

Erogazione dei contributi per la ricostruzione

Questa è la nostra versione proposta al MEF

1. I contributi di cui all’articolo [●], destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzionedi immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti daibeni mobili strumentali all’attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alladelocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne lacontinuità produttiva, e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero distoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine deiprodotti agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dal Commissario straordinario del Governo perla ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016 con i provvedimenti di cuial comma 7, sono alternativamente erogati, nel limite massimo di [● ] milioni di euro, in viadiretta ovvero con le modalità del finanziamento agevolato, in entrambi i casi sulla base deglistati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alleacquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

2. I contributi di cui all’articolo [●], destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzionedi opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese difunzionamento e le spese per l’assistenza alla popolazione, nei limiti stabiliti dal Commissariostraordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto2016 con i provvedimenti di cui al comma 7 sono erogati nel limite massimo di [●] milioni dieuro in via diretta.

3. Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzatiall’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo [●] del [●] possono contrarrefinanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazionebancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a),secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistitidalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall’evento sismico. Con decreti del Ministrodell’economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente articolo esono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui alpresente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati di cui al comma 3, in capo al beneficiario delfinanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, inmisura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sortecapitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimifinanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimentodel direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma7. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parzialedel contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolatocomunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggettibeneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero el’importo delle singole rate.

5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 3 hanno durata massima venticinquennale e possonocoprire [le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al creditobancario, e successivamente ammesse a contributo]. I contratti di finanziamento prevedonospecifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiegodel finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse daquelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento,il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e diogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggettofinanziatore comunica al Commissario di cui al comma 1, per la successiva iscrizione a ruolo, idati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte delsoggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spesestrettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dalbeneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entratadel bilancio dello Stato per essere riassegnate al [fondo per la ricostruzione].

6. Ai fini dell’erogazione in via diretta dei contributi il Commissario di cui al comma 2 può essereautorizzato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a stipulare appositi mutuidi durata [●], sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri diammortamento a carico del Bilancio dello Stato, con la Banca Europea per gli Investimenti,con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con isoggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istitutifinanziatori direttamente dallo Stato.

7. Il Commissario di cui al comma 1 definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con ilMinistero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo,anche per assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle

risorse, nonché tutte le conseguenti disposizioni attuative, anche al fine di assicurare il rispettodel limite di [● ] milioni di euro di cui ai commi 1 e 2 dell’autorizzazione di spesa di cui alcomma 7.

8. Al fine dell’attuazione di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di[●] milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro [●] mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, èdeterminato il riparto della predetta autorizzazione di spesa da destinare alla copertura deglioneri dei mutui di cui al comma 2 e/o dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3.

9. Al fine dell’attuazione di cui al comma 2 del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di[●] milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Art.

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotateQuesta è la nostra versione proposta al MEF

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorreredall’anno 2017, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, daassegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

2. Al Fondo per la ricostruzione sono assegnati XXX milioni di euro per la prima attuazione degliinterventi di cui al presente decreto.

3. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: a) con le risorse eventualmente rivenienti dalFondo di solidarietà dell’Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consigliodell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite; b) con i mutui di cui alprecedente art. comma 2; …..

4. Al Commissario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale su cuisono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate alfinanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beniculturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e le spese perl’assistenza alla popolazione, …. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorsederivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione eripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluireinoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione deiterritori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

5. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di Vice Commissari sono intestate apposite contabilitàspeciali aperte presso la Tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissarioper l’attuazione degli interventi loro delegati.

CAPO II – LA RICOSTRUZIONE PRIVATA E PUBBLICA, MISURE PER LEATTIVITÀ ECONOMICHE E L’AMBIENTE. TRASPARENZA E LEGALITÀ

TITOLO I – LA RICOSTRUZIONE

Art.

Ricostruzione privata

1. Per le necessità connesse alla ricostruzione il Commissario predispone, di concerto con leRegioni ed il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, secondo criteri omogenei,il quadro complessivo dei danni ed il relativo fabbisogno finanziario, ripartito per ogni Regione,

nonché la programmazione delle risorse finanziarie nei limiti delle risorse assegnate di cuiall’articolo ………….

2. Nell’ambito dei territori interessati dal sisma, il Commissario, ai fini dell’applicazione deibenefici di cui agli articoli ……….., provvede, con criteri omogenei, a:

a) disciplinare il processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato prevedendo:

- la riparazione con rafforzamento locale immediata degli edifici residenziali e produttiviche presentano danni lievi;

- il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione puntuale delle abitazioni eattività produttive danneggiate e/o distrutte che presentano danni gravi;

- la ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati odistrutti dagli eventi sismici ricompresi all’interno dei comuni di cui all’articolo 1commi 1 e 2;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degliinterventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione emiglioramento sismico, degli edifici danneggiati; i criteri devono rendere compatibili gliinterventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anchemediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile el’efficientamento energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costodegli interventi. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelprocesso di ricostruzione;

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cuialla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e/o di ripristino e adefinire le relative procedure e modalità di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi dicui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ola ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione e/o attività produttivedanneggiate e/o distrutte che presentano danni gravi e a definire le relative procedure emodalità di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le regioni perimetrano, entro trenta giorni dall’entrata invigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolareinteresse maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumentiurbanistici attuativi;

f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costiparametrici;

3. Il Commissario stabilisce, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti nelpresente decreto legge, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità e modalitàattuative per la concessione dei contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le speseoccorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite dellerisorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità di cui all’articolo……………… Inparticolare, può essere disposta la concessione di contributi:

a) per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso

produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzaturepubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive, industriali, agricole,zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relativeagli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazionicon esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari esanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbianosubito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;

c) previa presentazione di perizia giurata, per il risarcimento dei danni economici subiti daprodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delledenominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cuiall’articolo 1, comma 1, del presente decreto;

d) ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o ildanneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati;

e) per i danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative,sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

f) per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

g) a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuticonseguenti a traslochi e depositi, nonché’ delle risorse necessarie all’allestimento di alloggitemporanei;

h) a favore della delocalizzazione temporanea delle attività economiche e dei servizi pubblicidanneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e dei servizi pubblici;

i) a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati,nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, aseguito degli eventi sismici;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizialla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere leproprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle struttureconseguenti agli eventi sismici;

Art.

Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzioneprivata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiatidalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri di cui all’art. … e nei limiti dei parametristabiliti dal Commissario straordinario, è concesso:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementiarchitettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell’intero edificiorelativi alla ricostruzione, da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento e nel limitedelle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;

b) per la riparazione con rafforzamento locale o per il ripristino con miglioramento sismicodegli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla sogliastabilita dal Commissario è concesso un contributo per la riparazione delle strutture, ivicompreso il miglioramento sismico, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni ,comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilitàsuperiori alla soglia stabilita dal Commissario è concesso un contributo pari al costo degliinterventi sulle strutture, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino deglielementi architettonici esterni , comprese le rifiniture esterne, e delle parti comunidell’intero edificio.

2. I contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degliimmobili danneggiati o distrutti dal sisma del 24 agosto 2016 sono concessi, a domanda delsoggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. …., a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che sisostituiscano ai proprietari, delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 24agosto 2016 e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consigliodei Ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016,risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2, terzo, quarto equinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 214 del 2011;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che sisostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 24agosto 2016 e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consigliodei Ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del sisma del 24 agosto 2016, risultavanoconcesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato oassegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e risultavano adibite a residenzaanagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o deifamiliari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dalsisma del 24 agosto 2016 e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che sisostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, dellestrutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 24 agosto2016 e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici stessi, era presenteun’unità immobiliare di cui alle precedenti lettere a) , b) o c);

e) dei titolari di attività produttive, ovvero a colui che per legge o per contratto o sulla base dialtro titolo giuridico valido alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per lariparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti e beni mobili strumentaliall’attività danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 e che a tale data risultavano adibiteall’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.

3. La concessione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), èsubordinata all’assunzione dell’impegno, da parte del proprietario o dell’usufruttuario, allaprosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all’esecuzione dell’intervento, e perun periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato odell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici. In caso di rinuncia dell’avente dirittoè possibile locare ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sismadel 24 agosto 2016.

4. La concessione dei finanziamenti agevolati di cui alla lettera c) del precedente comma 1, per gliinterventi posti al di fuori del cratere o delle aree interne ai sensi dei commi 1 e 2 dell’arti 1, èsubordinata all’assunzione dell’impegno, sottoscritto in sede di presentazione della domanda dicontributo, da parte del proprietario o dell’usufruttuario, alla stipula di un contratto di locazionea canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per unperiodo non inferiore a quattro anni, successivamente all’esecuzione dell’intervento di

riparazione o ristrutturazione con miglioramento sismico o ricostruzione.

5. Per i finanziamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, la percentuale riconosciutaè sino al 100% del contributo dovuto secondo le modalità stabilite dal CommissarioStraordinario.

6. Per i finanziamenti di cui al comma 4, la percentuale del contributo dovuto non supera il 50%secondo le modalità stabilite dal Commissario Straordinario.

7. Il contributo del Commissario Straordinario è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altricontributi pubblici.

8. Il Commissario Straordinario con propri provvedimenti adottati, in coerenza con il presentedecreto, individua una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costoconvenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delleparti comuni di ciascun edificio ed i computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezziariregionali tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.

9. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati,nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

10. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensidel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successivemodificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamentie all’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per lacopertura dei medesimi danni.

11. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi da parenti o affini fino alquarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzioneche hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto alrimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata delbilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti dal Commissario straordinario.

12. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi direcupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono esseredisposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valoredell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi iviprevisti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degliintervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

13. Fermo restando l’esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicità etrasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche i contratti stipulati dai privati beneficiari dicontributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agliinterventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo xx,comma xx del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 18aprile 2016, n. 50.

14. La selezione dell’impresa esecutrice dovrà avvenire attraverso procedura concorrenziale conaffidamento lavori alla migliore offerta. Alla selezione potranno partecipare solo le imprese cherisultano iscritte nella lista di merito di cui all’art. xxx comma xxx del presente decreto, innumero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale completi delladocumentazione stabilita dal Commissario Straordinario con proprio provvedimento sonoallegati alla domanda di contributo.

Art.

Interventi per la riparazione, o ricostruzione, degli immobili danneggiati o distruttidall’evento sismico.

1. I contributi per la riparazione, o la ricostruzione, degli immobili ad uso abitativo, ad usoproduttivo, ad uso agricolo, per servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto,distrutti o danneggiati dall’evento sismico, sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamenteverificatisi nelle zone di classificazione sismica 1 e 2, e quando ne ricorrano le condizioni per ilbeneficio, a:

a) riparare e migliorare, o ricostruire, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non, aduso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi privati, compresi quelli

destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico; l’intervento di miglioramentosismico può far conseguire alla costruzione una capacità di resistere ad azioni sismiche pariall’80% di quelle adottate ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni per unedificio di nuova realizzazione, e comunque non minore del 60%;

b) riparare e adeguare, o ricostruire, gli immobili ad uso strategico e per le scuole, danneggiatio distrutti dall’evento sismico; per tali immobili, l’intervento di riparazione e adeguamentodeve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzionivigenti;

c) riparare e migliorare gli immobili formalmente soggetti alla tutela del codice dei beniculturali e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., danneggiati dall’eventosismico; per tali immobili, l’intervento di miglioramento deve raggiungere il massimolivello di sicurezza compatibile con la concomitante e opposta finalità di tutela econservazione dell’identità culturale del bene stesso.

2. I contributi per la riparazione, o la ricostruzione, degli immobili ad uso abitativo, ad uso

produttivo e commerciale, ad uso agricolo, per servizi pubblici e privati, compresi quellidestinati al culto, distrutti o danneggiati dall’evento sismico, sono finalizzati, sulla base deidanni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 3, e quando ne ricorrano lecondizioni per il beneficio, debbono far conseguire alla costruzione una capacità di resistere adazioni sismiche pari al 60% di quelle adottate ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per leCostruzioni per un edificio di nuova realizzazione.

Art.

Interventi di immediata esecuzione

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizionidi vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, per i soli edifici con dannilievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES e/o nei casi specifici verificatidai professionisti abilitati, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione e/oripristino, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto easseverazione da parte di un professionista abilitato il quale documenta il nesso di causalità tra ilsisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno,effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. Il Commissario Straordinario, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, emanadisposizioni operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma1.

3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’articolo 146 del decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i

soggetti interessati comunicano agli Uffici speciali della Ricostruzione ed ai comuni l’avvio deilavori edilizi di riparazione e/o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizionidel Commissario straordinario, dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e deivincoli paesaggistici, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione,del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché’ le costruzioni non siano stateinteressate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini didemolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto dellevigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezzae sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall’inizio dei lavori provvedonoa presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori per lariparazione o il ripristino per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativoedilizio nonché’ per la presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica.

4. Entro 60 giorni dall’emanazione delle disposizioni del Commissario Straordinario in materia didisciplina dei contributi i soggetti interessati dovranno presentare agli Uffici speciali per laricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini indicati pena laperdita dei contributi stessi.

5. L’affidamento dei lavori, di cui al presente articolo, deve essere effettuato ad imprese cherisultano in regola con le vigenti disposizioni antimafia, possedere il DURC regolare ed averpresentato istanza di iscrizione alla white list presso le Prefetture in cui ha la sede legalel’impresa appaltatrice. Per importi dei lavori superiori ai 150 mila euro è previsto l’obbligo dellaSOA per l’impresa esecutrice.

Art.

Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

1. Per i beni mobili, ai proprietari alla data del 24 agosto 2016, è assegnato un contributo a fondoperduto fino a…………………… per cento del valore del danno subito, accertato con lemodalità stabilite dal Commissario, nel limite massimo complessivo di €……………. perciascun nucleo familiare;

Art.

Ruderi ed edifici collabenti

1. Non sono ammissibili a contributo, gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate adabitazioni e/o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essereutilizzabili a fini residenziali e/o produttivi.

2. Sono ricompresi negli edifici di cui al comma 1 quelli che alla data del sisma erano collabenti,fatiscenti, ovvero inagibili, di fatto o a seguito di certificazione o accertamento comunale, permotivi statici od igienico sanitari, privi di impianti e/o non allacciati alle reti di pubblici servizi.

3. L’utilizzabilità degli edifici alla data del sisma dovrà essere dichiarata dal tecnico al momentodella presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata.L’Ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede Aedes, lapresenza delle condizioni per l’ammissibilità a contributo.

4. Per i proprietari degli immobili oggetto del presente articolo è possibile riconoscere uncontributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, dellarimozione dei materiali e pulizia dell’area.

Art.

Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensidell’articolo …, comma …, lettera …), gli Uffici speciali per la ricostruzione, sentiti i comuni ele Regioni, e le altre amministrazioni pubbliche interessate, assicurando un ampiocoinvolgimento delle popolazioni coinvolte, predispongono strumenti urbanistici attuativi,completi dei relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di usopubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli entireligiosi, dell’edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazionesecondaria, distrutti o danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016;

b) la ricostruzione, o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali edegli immobili utilizzati per le attività produttive;

c) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventida realizzare nell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi compreso la reteconnessione dati (smart city).

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni si sostituiscono agli Uffici specialiper la ricostruzione inadempienti.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 dovranno essere elaborati secondo iprincipi di indirizzo per la pianificazione stabiliti dal Commissario Straordinario con proprioprovvedimento adottato entro il ………………….

4. Negli strumenti urbanistici attuativi, di cui al comma 1, oltre la definizione dell’assetto planivolumetrico degli insediamenti sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesidegli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cuiall’articolo …, le volumetrie, superfici e destinazioni d’uso degli immobili, la individuazionedelle Unità Minime di Intervento UMI ed i soggetti realizzatori degli interventi. Gli strumentiattuativi individuano altresì le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell’articolo ….,comma …, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l’attuazione del piano stesso.

5. Il comune adotta, con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 e litrasmette al Commissario Straordinario per l’approvazione attraverso la Conferenza permanentedi cui all’art………….,

6. I comuni ricompresi all’articolo 1 commi 1 e 2, sulla base della rilevazione dei danni prodottidal sisma, delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio aicentri storici ed ai nuclei urbani e rurali, possono, con apposita deliberazione del Consigliocomunale assunta entro il termine di centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presentelegge e pubblicata sul sito istituzionale del comune, altresì individuare gli aggregati edilizi darecuperare attraverso interventi unitari. Negli aggregati edilizi la progettazione deve tener contodelle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondoquanto previsto dalla normativa tecnica per le costruzioni vigente. Con il medesimoprovvedimento sono altresì perimetrati, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagliinsiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazionedel complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché in ragione della necessitàdi soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell’assettourbanistico.

7. Per l’esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica eprivata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 7 i proprietari si costituiscono in consorzioobbligatorio entro trenta giorni dall’invito ad essi rivolto dall’Ufficio speciale per laricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari cherappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell’immobile, determinate

ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superficiad uso non abitativo. Per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo …., commi ………,il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

8. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari perl’esecuzione degli interventi mediante l’occupazione temporanea degli immobili, che non puòavere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando icontributi di cui all’articolo ………...

9. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono suiproprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzioneper gli immobili privati di cui all’articolo …., comma …., siano superiori al contributoammissibile.

Art.

Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi

1. L’istanza di concessione dei contributi di cui agli articoli … è presentata dai soggetti

legittimati di cui all’articolo … al Comune territorialmente competente unitamente allarichiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per ilrilascio del titolo edilizio:

a) scheda AEDES a norma del…… ;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all’elenco di cuiarticolo …, attestante la riconducibilità causale dei danni esistenti all’evento sismico del24 agosto 2016;

c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di ricostruzione eriparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico (DOLCE) riferitiall’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risultil’entità del contributo richiesto;

d) indicazione delle imprese affidatarie dei lavori, con allegata documentazione relativa allaloro selezione e attestazione dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo …

2. Il Comune, all’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti anorma della vigente legislazione, rilascia il titolo edilizio e contestualmente trasmettel’istanza e la documentazione allegata all’Ufficio speciale per la ricostruzioneterritorialmente competente, per la verifica della spettanza e della congruità del contributorichiesto.

3. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e la spettanza delrelativo importo, trasmette al Vicecommissario territorialmente competente la proposta diconcessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche, che non possonoeccedere il 10% dell’importo complessivo dei lavori.

4. Il Vicecommissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione delcontributo nella misura accertata e ritenuta congrua. Il contributo è erogato sotto forma dicredito di imposta a norma dell’articolo…

5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugliinterventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma delpresente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10% dei

contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che icontributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventieseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, è dispostol’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi ed èrichiesta la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Con provvedimenti del Commissario straordinario, sono definite le modalità e i termini perla presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relativepratiche, prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche. Neimedesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni daprodurre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degliinterventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esitoalle verifiche di cui al comma 5.

Art.

Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi

1. Per i Comuni ricompresi nella regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore, con

aggravamento, di immobili oggetto di finanziamento con il precedente evento sismico del 2009 eper i quali i lavori non sono conclusi l’istruttoria delle istanze ulteriori è effettuata dagli attualisoggetti che gestiscono le procedure.

2. Il commissario stabilirà modalità e termini per il riconoscimento del contributo aggiuntivo e leprocedure operative per la sua assegnazione ed erogazione.

Art.

Ricostruzione pubblica

1. Il Commissario stabilisce, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti nelpresente decreto legge, la concessione dei contributi per la ricostruzione, riparazione e ripristinoper assicurare la funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché gli interventi sui beni delpatrimonio artistico e culturale attraverso la concessione di contributi per:

a) gli immobili adibiti all’uso scolastico o educativo pubbliche o paritarie per la primainfanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, dellecaserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà dienti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artisticoai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, che sono equiparati ai beni pubblici;

b) le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesaidraulica e per l’irrigazione;

c) edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fineequiparati agli immobili di cui alla lettera a);

d) gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle areecimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo dellestrutture cimiteriali

2. Al fine di dare attuazione agli interventi si cui al comma 1 il Commissario provvede a:

a) predisporre ed approvare il Piano delle Opere Pubbliche, comprensivo degli interventi sulleurbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato perle quattro Regioni, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento, in base alla risorsedisponibili;

b) predisporre ed approvare il Piano dei Beni Culturali, articolato per le quattro Regioni, chequantifica il danno e ne prevede il finanziamento, in base alle risorse disponibili;

c) predisporre ed approvare un Piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per lequattro Regioni, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati oinfrastrutture.

d) predisporre ed approvare un Piano per lo sviluppo delle infrastrutture ed il rafforzamentodel sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni limitatamente ai territori deicomuni di cui all’articolo 1 commi 1 e 2 del presente decreto;

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuoveo diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunquedestinabili a tale scopo.

Art.

Soggetti attuatori per interventi relativi alla opere pubbliche e beni culturali

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle operepubbliche e dei beni culturali, di cui all’art……comma……., i soggetti attuatori risultano essere:le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzioni, per i territori di competenza, ilMinistero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti, le Diocesi per i beni ecclesiastici e religiosi.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono gli unici abilitati ad essere stazioni appaltanti per larealizzazione degli interventi, nel rispetto del Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016.

3. Le Diocesi possono stipulare convenzioni sia con il Ministero dei Beni delle Attività Culturali edel Turismo che con le Regioni finalizzate ad affidare l’esecuzione degli interventi sui beniecclesiastici e/o religiosi di loro competenza.

Art.

Conferenza permanente

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione enella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni diricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, diattuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, è affidata a un organounico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato“Conferenza permanente”, presieduto dal Commissario straordinario del Governo per laricostruzione, o suo delegato, e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministerodei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, dell’EnteParco e del comune territorialmente competenti. La Conferenza è validamente costituita con lapresenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le modalità difunzionamento, anche telematiche, sono stabilite con proprio atto dal Commissario straordinariodel Governo, che provvede alla convocazione della Conferenza. La determinazione motivata diconclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri,intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi i gestori di beni oservizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l’assenso

senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioniovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso undissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Ladeterminazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Siapplicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quantocompatibili, le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 esuccessive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturalitutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successivemodificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio sono rese dal rappresentantedel Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Sonoassicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubblicheconsultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell’inchiesta pubblica, definite dalCommissario straordinario nell’atto di disciplina del funzionamento della Conferenzapermanente.

2. La Conferenza, in particolare:

a) approva gli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni; tali piani innovanogli strumenti urbanistici vigenti e, limitatamente ai beni paesaggistici, in quanto rispondenti

ai contenuti previsionali e prescrittivi stabiliti dagli articoli 135 e 143 del decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e delpaesaggio, sono considerati a tutti gli effetti piani paesaggistici, limitatamente al territorioconsiderato, a condizione che su di essi abbia espresso il suo assenso il rappresentante delMinistero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza; nel caso incui i predetti strumenti urbanistici attuativi contengano idonee previsioni e prescrizioni didettaglio, in ordine, in particolare, alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiaridegli immobili e delle aree interessati e alle specifiche normative d’uso preordinate allaconservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni, delle tipologiearchitettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, la realizzazione dei singoliinterventi può avvenire mediante autocertificazione, prodotta dall’interessato, dellaconformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano di recupero avente valore siapaesaggistico che urbanistico;

b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dallestazioni appaltanti di cui all’art….comma….. e acquisisce l’autorizzazione per gli interventisui beni culturali che è resa in seno alla Commissione stessa dal rappresentante delMinistero dei beni, delle attività culturali e del turismo;

c) laddove previsto, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello di tutela deibeni culturali, che è reso in seno alla Commissione stessa dal rappresentante del Ministerodei beni, delle attività culturali e del turismo, per gli interventi privati prima del rilasciodella concessione dei contributi e dei benefici di legge.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24agosto 2016 presso ogni regione è istituita una “commissione paritaria” presieduta dal ViceCommissario, o suo delegato, e composta da un rappresentante della struttura competente alrilascio delle autorizzazione sismiche e del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e delTurismo.

4. La Commissione paritetica, per ogni regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti iprogetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del D. Lgs. 42/2004 elimitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti alvincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei Parchi Nazionali o delle aree protette regionali.

5. Il Commissario Straordinario, con propri provvedimenti, provvede a disciplinare le modalità difunzionamento della Conferenza permanente di cui al comma 1 e della Commissione paritaria dicui al comma 3.

Art.

Art Bonus

1. Il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni,spetta, nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lostato d’emergenza, anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei Benidelle Attività Culturali e del Turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro dibeni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o dialtre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, esuccessive e modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presentearticolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Art.

Deroghe per gli appalti del Commissario

Art.

Centrale unica di committenza

1. Tutte le stazioni appaltanti di cui all’art. … comma …, per la realizzazione degli interventipubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgonodella centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degliinvestimenti S.p.A.

3. I rapporti tra il Commissario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 èregolata dalla convenzione di cui al comma… dell’art…

TITOLO II - LE MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPOECONOMICO

Art.

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016

1. Per la durata di tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro,piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità localiubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e che abbiano subito danni inconseguenza di tali eventi, l’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100,lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità suglialtri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni ecinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura èpari all’80 percento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventidi controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell’importogarantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciatenon superino la percentuale massima di copertura dell’80 percento.

Art.

Sostegno delle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016.

NON ARRIVATO TESTO MEF

1. È autorizzata la spesa di XXX milioni di euro per l’anno 2016, da trasferire, su ciascunacontabilità speciale, in apposita sezione, in favore delle Regioni, per la concessione diagevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità localiubicate nei territori di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto, che hanno subitodanni per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono comprese tra ibeneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cuiall’articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per laripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti condecreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto conil Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri siprovvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2016 dell’autorizzazione di spesa di cui

all’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrentiper l’applicazione del presente articolo.

2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dal sismadel 24 agosto 2016, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzateanche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino,ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territoriindividuati dal commi 1 e 2 dell’articolo 1. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi dicui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli,ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati. 1-quater. Allaconcessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i Presidenti delle Regioniin qualità di Vice Commissari, ai sensi del comma 5 dell’articolo 1; i criteri, le condizioni e lemodalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalle Regioni. Tali atti stabiliscono, inparticolare, l’ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri divalutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l’accesso, per l’erogazione eper la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.

Art.

Interventi per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari dei territori colpiti dalsisma.

1. Al fine di sostenere le imprese del settore agricolo e agro-alimentare del territorio delleprovince di Rieti, Perugia, L’Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Teramo e Fermo colpite dal sismadel 24 agosto 2016, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, un Fondo volto alla valorizzazione e al sostegno dellacommercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, con una dotazione iniziale pari a 5milioni di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro per l’anno 2017. Entro quarantacinquegiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dellerisorse del Fondo di cui al primo periodo.

2. Gli interventi finanziati dal Fondo di cui al comma 1 sono definiti nel rispetto degli articoli 107e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di europer l’anno 2016 e a 5 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede….

Art.

Disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari ezootecniche.

1. In considerazione della necessità immediata di provvedere al ricovero e cura degli animaliallevati o comunque detenuti, è consentito lo spostamento e lo stazionamento degli animali installe o ricoveri temporanei in deroga alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 26 marzo2001, n. 146, a ogni altra norma europea o nazionale specifica in materia di protezione deglianimali, anche con riferimento alla movimentazione, nonché in deroga alle norme nazionali eregionali in materia di effluenti di allevamento, purché vengano adottate le misure adeguate attead evitare a detti animali dolori, sofferenze o lesioni. La durata del periodo di deroga non superai cinque anni, fatte salve eventuali proroghe motivate, disposte con decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute.

2. La localizzazione delle stalle o dei ricoveri temporanei può avvenire in deroga ai vincoliculturali e paesaggistici stabiliti in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allepertinenti norme di salvaguardia previste in ciascun regolamento di Parco, stabilite ai sensidell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle pertinenti norme previste nei Pianidi Gestione o Misure di Conservazione stabilite in attuazione della direttiva 2009/147/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE delConsiglio, del 21 maggio 1992. La durata del periodo di deroga non supera i cinque anni, fattesalve eventuali proroghe motivate, disposte con decreto del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e delmare.

3. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nel quadro delle misure necessarie ad assicurarela continuità dell’attività produttiva, provvedono alla realizzazione e alla messa in opera dimanufatti, ricoveri e impianti temporanei, per la produzione, la stabulazione, l’alimentazione e lamungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e degli altri prodottiagroalimentari, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili. A tal fine le regioni siavvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici.

4. Per la finalità di cui al comma 3 è stanziata la somma di euro XXX, a valere sul Fondo per gliinterventi di cui all’articolo XXXX.

Art.

Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici dell’agosto 2016.

1. Alle imprese agricole ubicate nelle province di Rieti, Perugia, L’Aquila, Ascoli Piceno,Macerata, Teramo e Fermo, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, nel limite delle disponibilità dicui al comma 4, possono essere concessi prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenzedi esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogareal tasso agevolato del 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrariooltre i 18 mesi; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito inscadenza nei 12 mesi successivi all’evento sismico inerenti all’impresa agricola.

2. Gli istituti ed enti abilitati all’esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anchein assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui al precedente comma 2, a richiestadegli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensie per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delleoperazioni di credito agrario. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali sono determinate le modalità per la concessione dell’agevolazione del concorso nelpagamento degli interessi su detti prestiti e mutui.

3. In favore delle imprese agricole e agroalimentari ubicate nelle province di Rieti, Perugia,L’Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Teramo e Fermo, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sonotrasferiti 2,5 milioni di euro ad ISMEA destinati ad abbattere per intero, secondo il metodo dicalcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, lecommissioni per l’accesso alle garanzie dirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 102.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 sono stanziate, rispettivamente, le somme di 2,5 milioni dieuro e di 2,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per gli interventi di cui all’articolo XXXX.

Art.

Ulteriori interventi in favore della zootecnia.

1. All’articolo 23 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 1 delregolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell’11 aprile 2016 e dareattuazione alle misure di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 dellaCommissione dell’8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016,di cui 1 milione di euro per l’anno 2016 è destinato alle aziende zootecniche ubicate nelleprovince di Rieti, Perugia, L’Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Teramo e Fermo, colpite dalsisma del 24 agosto 2016.».

Art.

Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma e disostenere un programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, l’intera quota del cofinanziamento regionale deiProgrammi di sviluppo rurale 2014 - 2020 delle regioni di cui all’articolo X, limitatamente alleannualità 2016, 2017 e 2018, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo dirotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Art.

Promozione turistica

NON ARRIVATO NESSUN TESTO

1. Il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo promuove per il tramite dellastruttura di missione per il rilancio dell’Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre2011, iniziative di informazione anche all’estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e delpatrimonio culturale.

2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell’anno 2016con procedura d’urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato inmateria di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turisticiinternazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell’offerta diservizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunquenell’ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza delConsiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

Art.

Misure per le aree interne

Contributo Lucatelli

1. Per la programmazione degli interventi sviluppo dei territori interessati dal sisma del 24 agosto2016, di cui all’art. 1 commi 1 e 2, il Commissario, di concerto con i Presidenti delle Regioni inqualità di Vice commissari, promuove Accordi di Programma Quadro (APQ).

2. Gli APQ riguarderanno, in particolare, la connessione tra interventi straordinari, strettamentefinalizzati alla ricostruzione, a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture e lo sviluppoeconomico e sociale. Gli APQ riguarderanno lo sviluppo delle infrastrutture ed il rafforzamentodel sistema delle imprese, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, conparticolare riferimento ai Parchi nazionali dei Monti Sibillini e dei Monti della Laga ed alle areeprotette regionali coordinandosi con le Strategie per le Aree Interne di ciascuna regione.

3. Al fine di favorire la nascita e/o la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali nel

territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Decreto 1 settembre 2016 del Ministerodell’Economia e delle Finanze colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, alle imprese attive nei settoridell’industria, dell’artigianato, del commercio e dei servizi che avvieranno nuove iniziativeimprenditoriali in quei territori è concessa un’agevolazione (per gli investimenti iniziali?) pari a200 mila euro in tre esercizi finanziari.

4. L’agevolazione in forma di…. è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalRegolamento UE n 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

5. L’agevolazione non è cumulabile con aiuti de minimis nè con altri aiuti che abbiano ad oggetto imedesimi costi ammissibili.

6. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi… sono stimati in ….. euro per glianni…… Ai predetti oneri si fa fronte per……euro con risorse a valere……..; per …..euro conrisorse a valere………

Art.

Contributi INAIL per messa in sicurezza immobili produttivi

1. Per consentire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per ilavoratori nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24agosto 2016, viene trasferita alla contabilità speciale di cui all’art. … del presente decreto lasomma di trenta milioni di euro destinata dall’INAIL , nel bilancio di previsione per l’anno2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezzasul lavoro – bando ISI 2016 - ai sensi dell’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81 e successive modificazioni.

2. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente comma e i relativicriteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimento del Commissario.

3. Per le finalità individuate dal comma …. del presente articolo si provvede mediante le risorsegià programmate nel bilancio 2016 dell’INAIL per il finanziamento di progetti di cui all’articolo11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI), il cui stanziamentocomplessivo è pari ad euro 204.901.691,00.

TITOLO III – MISURE PER L’AMBIENTE

Art.

Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni

1. L’Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo Vdell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla bonifica dei siticontaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concretoverificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggettiinteressati.

2. Per le installazioni che svolgono attività individuate dall’Allegato 8, alla Parte Seconda deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (installazioni soggette ad AIA) i termini deiprocedimenti di riesame in corso alla data di adozione dell’ordinanza, in deroga all’articolo 29-ter, comma 10, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospesi per 180

giorni.

3. Per le installazioni che svolgono attività individuate dall’Allegato 8, alla Parte Seconda deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (installazioni soggette ad AIA) i termini per lapresentazione tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame, già determinati alla data diadozione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, sono prorogati di 180 giorni.

4. Per le installazioni che svolgono attività individuate dall’Allegato 8, alla Parte Seconda deldecreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (installazioni soggette ad AIA), dalla data di adozionedell’ordinanza fino al 31 dicembre 2016, la determinazione del termine per la presentazione tuttele informazioni necessarie ai fini del riesame è effettuata dall’autorità competente in un periodocompreso, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, tra 180 e 230 giorni.

5. Per le installazioni che svolgono attività individuate dall’Allegato 8, alla Parte Seconda deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (installazioni soggette ad AIA) che hanno subito danniin conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presenteordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previstinell’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando l’obbligo comunitario di garantirealmeno una visita in loco ogni tre anni.

6. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche aiprocedimenti di rinnovo e ai controlli delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativavigente non soggette ad AIA.

Art.

Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma

1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l’eserciziofinanziario 2016, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 21,del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio2010, n. 122; di cui agli articoli 61 e 67 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito conmodificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; di cui all’articolo 1, commi 141 e 142, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Le somme disponibili in applicazione del precedente comma 1 sono utilizzate dagli Enti parconazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini per gli interventi necessari afronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giornisuccessivi.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dellaTabella A dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

TITOLO IV – TRASPARENZA E LEGALITÀ

da coordinare con la norma del Prefetto unico

Art.

Legalità e trasparenza

1. I prefetti delle province interessate, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicuranoil coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delleinfiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione di contrattipubblici e privati aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni econcessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per la ricostruzione nelle aree dicui all’articolo 1.

2. Al fine di assicurare l’efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dicoordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell’articolo 180,comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto deiprefetti territorialmente competenti, attraverso sezioni specializzate istituite presso le prefetture– uffici territoriali del Governo che costituiscono una forma di raccordo operativo tra gli ufficigià esistenti e che non possono configurarsi quali articolazioni organizzative di livellodirigenziale. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia edelle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazionistrumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell’ambito delle risorseumane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Ferme restando le disposizioni del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzarecontratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi diricostruzione, il committente deve in ogni caso acquisire la documentazione antimafia di cuiall’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle competenze emodalità di cui agli articoli 87 e 90 del medesimo decreto.

4. Le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano icontrolli antimafia sui contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, nonchésugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e leconcessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicatedal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga alledisposizioni regolamentari contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Perl’efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alleerogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136, a favore di soggetti privati per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.

5. Fermo restando quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale per i contrattipubblici, i contratti privati, per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori diricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in manierachiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materiadi transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie diconsumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:

a) identità del professionista e dell’impresa;

b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell’impresa, conl’espressa indicazione delle esperienze pregresse e del fatturato degli ultimi cinque anni,nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolaritàcontributiva;

c) attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all’assunzione del contratto,per tutti i lavori di importo superiore a euro centocinquantamila;

d) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;

e) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;

f) modalità e tempi di consegna;

g) sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempidi cui alla precedente lettera e) e per ulteriori inadempimenti.

6. Per l’efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto,nonché al fine di assicurare la massima trasparenza e tracciabilità nelle relative attività, l’elencocui al comma 1 dei soggetti operanti nei settori di cui al successivo comma 5, è quello a cuidovranno rivolgersi gli esecutori pubblici e privati dei lavori di ricostruzione. Per l’affidamentoe l’esecuzione, anche nell’ambito di subcontratti ove consentiti, di attività indicate nel comma5 è necessario comprovare l’avvenuta iscrizione dell’operatore nell’elenco sopracitato, per ilavori sia pubblici che privati.

7. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) lavorazioni, forniture e servizi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) interventi di restauro, ripristino, ricostruzione e risanamento di edifici pubblici, nonchéfornitura, trasporto e posa in opera dei materiali necessari per gli interventi stessi;

c) lavorazioni, forniture e servizi attinenti al ripristino e alla ricostruzione di edifici destinatiad attività produttive (industriali, recettive, rurali, commerciali, di servizi e similari), nonchéogni altro intervento comunque necessario alla ripresa delle stesse;

d) demolizione di edifici e di altre strutture e sistemazione del terreno per il cantiere edile;

e) movimenti di terra quali scavi, livellamenti, riporti di terreno e sbancamenti;

f) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

g) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

h) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

i) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

j) noleggio con conducente di mezzi speciali;

k) noli a freddo di macchinari;

l) fornitura, trasporto, posa in opera e manutenzione di impianti e macchinari destinati adattività produttive e prestazione di servizi strumentali a dette attività;

m) fornitura di ferro lavorato;

n) fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;

o) fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate daglieventi sismici e prestazione dei servizi a questa strumentali;

p) autotrasporti per conto di terzi;

q) guardiania dei cantieri.

8. Ogni altra attività individuata con ordinanza del Commissario straordinario, conseguentementealle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione.

9. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 4 è subordinata al possesso dei requisiti di cuiall’articolo 80 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, e alle verificheantimafia effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti in relazione allasede sociale del soggetto richiedente. Con l’istanza di iscrizione, ciascun operatore interessatodeve inoltre fornire informazioni complete sulla propria struttura e composizione sociale, conl’indicazione nominativa di soci e amministratori, nonché di tutte le proprie eventualipartecipazioni in altre imprese o società, anche fiduciarie; in tale ipotesi, anche le impresepartecipate devono essere iscritte nell’elenco di cui al comma 4. Qualsiasi modificazionesoggettiva degli operatori iscritti nell’elenco rispetto alle informazioni rese al momentodell’iscrizione, anche se operata attraverso operazioni di fusione o incorporazione societariaovvero di cessione d’azienda, deve essere previamente comunicata e autorizzata dal

Commissariato straordinario.

10. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismicinella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012. Con apposite ordinanze delCommissario straordinario, possono essere stabilite ulteriori disposizioni per il conseguimentodelle provvidenze destinate alle ricostruzioni private e per l’esecuzione dei relativi interventi,ivi compresa l’approvazione di un modello-tipo di contratto anche in deroga alle norme delcodice civile.

11. Con cadenza periodica, le prefetture – uffici territoriali del Governo competenti a norma delcomma 6 procedono a verifiche dirette ad accertare la persistenza dei requisiti di iscrizioneall’elenco e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, lettere a),b) e c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fornendo i relativi aggiornamenti alCommissariato straordinario. Qualora si accerti la perdita dei requisiti suindicati ovvero ilsopravvenire della suindicate condizioni ostative, o ancora che l’operatore è stato interessato damodifiche soggettive non previamente comunicate o autorizzate a norma dell’ultimo periododel comma 6, il Commissario straordinario dispone l’esclusione dell’operatore interessatodall’elenco di cui al comma 4. L’accertamento delle dette condizioni, ove intervenuto durantelo svolgimento di una procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture avente a oggettouna o più delle attività indicate al comma 5, comporta l’esclusione dell’impresa interessatadalla procedura medesima o la revoca dell’aggiudicazione, se già disposta; qualora sia stato giàstipulato il contratto di appalto, questo si intende risolto di diritto. Il presente comma si applicaanche ai contratti fra privati di cui al comma 1.

12. Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti di cui al comma 1, non èconsentito il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50. Gli operatori economici interessati possono partecipare alle procedureesclusivamente riunendosi in raggruppamenti temporanei ai sensi dell’articolo 48 delmedesimo decreto. A tal fine, è consentita l’iscrizione unitaria dei raggruppamenti temporaneinell’elenco di cui al comma 4, fermo restando il necessario possesso dei relativi requisiti incapo a ciascuna delle imprese riunite.

13. Nei contratti tra privati di cui al comma 11 è sempre obbligatorio l’inserimento delle clausolerelative alla tracciabilità finanziaria e all’antimafia, le quali dovranno essere debitamenteaccettate ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, cod. civ. In particolare, quanto alla tracciabilitàfinanziaria, l’appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136, nonché a dare immediata comunicazione alla struttura commissariale ed alla prefetturacompetente dell’eventuale inadempimento dei propri subappaltatori o subaffidatari agliobblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; inoltre, nell’ipotesi di violazione dell’articolo 49,comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, deve essere prevista, oltreall’esclusione dell’impresa responsabile della violazione dall’elenco di cui al comma 4, laperdita totale del contributo percepito nel caso in cui una transazione finanziaria di qualsiasiimporto fra il beneficiario e l’esecutore dell’appalto sia stata effettuata senza avvalersi dibanche o di Poste Italiane S.p.a., e la revoca parziale del beneficio, in misura corrispondente

all’importo della transazione, nel caso in cui questa sia stata eseguita senza la correttaosservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l’utilizzo del conto dedicato o conmezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale. Quanto all’antimafia, nel contrattodovranno essere previsti:

a) la facoltà del committente di attivare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456cod. civ. nel caso in cui nei confronti dell’appaltatore sia emessa documentazione antimafiainterdittiva, come stabilito dall’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, esuccessive modifiche e integrazioni;

b) l’impegno dell’appaltatore a inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausolerisolutive espresse la cui attivazione si colleghi all’emissione di documentazione antimafiainterdittiva, come stabilito dall’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e

successive modifiche e integrazioni, nei confronti della propria controparte;

c) l’impegno dell’appaltatore a interrompere in ogni caso e immediatamente i rapporti diapprovvigionamento con fornitori della filiera che risultino colpiti da documentazioneantimafia interdittiva, come stabilito dall’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, ovvero da provvedimento di esclusionedall’elenco di cui al comma 4.

14. Il subappalto per le opere pubbliche è consentito nei limiti previsti dal decreto legislativo50/2016. Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previaautorizzazione del committente, nel limite massimo di tre affidamenti e in misura non superioreal 10% dell’importo dell’appalto per ciascun subappaltatore. In tale ipotesi, il contratto devecontenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione della misura edell’identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti all’elenco di cui alcomma 4. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto al di fuori dei casi e deilimiti sopra indicati.

15. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell’affidatario di lavori, servizi o forniture dicui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 80, comma 5, lettera b), deldecreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e ilCommissario straordinario dispone l’esclusione dell’impresa dall’elenco di cui al comma 4. Lastessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero dialtra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diversodall’affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimentosono nulli. L’autorizzazione alle modifiche soggettive del Commissario straordinario di cuiall’ultimo periodo del precedente comma 6 non può mai essere concessa laddove dallamodifica derivi una cessione o un trasferimento, anche parziale, del contratto di appalto.

16. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dellosvolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessiper consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati odistrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, assumono la qualifica di incaricato di pubblicoservizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale.

17. Tutti gli atti del Commissariato straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratorie consulenti, alla predisposizione dell’elenco unico di cui al comma 4 e alle relative iscrizionied esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedureper l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni econcessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservatiai sensi dell’articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162 del decreto legislativo 16marzo 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del Commissariatostraordinario, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delledisposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono altresì pubblicati gliulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art.

Controllo ANAC sulle procedure del Commissario

1. Per gli interventi di cui all’art. … comma…, si applica l’art. 30 del decreto legge 24 giugno2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 saranno disciplinati consuccessivo accordo tra il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il Commissariostraordinario di Governo e la centrale unica di committenza di cui all’art….

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l’Unità Operativa Speciale di cui all’art. 30, comma 1,del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contrattipubblici di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione all’Autoritànazionale anticorruzione il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all’art. 19,comma 3 lettera c), del decreto legge 24 giugno 2016, n. 90. La presente norma non comportamaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.

Controllo della Corte dei Conti

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita laseguente: “c-bis) i provvedimenti di natura regolamentare ed organizzativa, ad esclusione diquelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario del Governo, nominato aisensi dell’art. 11 della legge 23 Agosto 1988, n. 400, ai fini della ricostruzione nei territori deicomuni delle Regioni interessati dall’evento sismico del 24”.

2. All’art. 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole “f-bis) e f-ter)” sonosostituite dalle seguenti: “c-bis) f-bis e f-ter)”.

3. All’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 1, è inserito il seguente:“1.bis. Per i provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c bis), della legge 14 gennaio1994, n. 20, i termini previsti dal comma 1 sono dimezzati. In ogni caso l’organismo emananteha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci”.

Art.

Prefetto unico

Art.

Lista di merito delle imprese

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016, nonché’ di favorireun’adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all’esecuzione degliinterventi, il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art….comma …., emana un avvisopubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici,definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti di affidabilità tecnica per l’iscrizione nella lista di merito. La Lista di merito, una volta approvata, è resadisponibile presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, di Rieti, Ascoli Piceno,Macerata, Perugia, dell’Aquila e Teramo nonché presso tutti i comuni interessati dallaricostruzione e gli Uffici Speciali per la ricostruzione.

2. Con il provvedimento del Commissario Straordinario, di cui al comma 1, sono stabilite letipologie di attività economiche per le quali gli operatori economici possono richiederel’iscrizione alla lista di merito con le specifiche richieste ai fini dell’ammissibilità.

3. L’iscrizione nella lista di merito è subordinata all’iscrizione nell’elenco degli operatori di cuiall’art. … e comunque al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016,nonché a quelli di affidabilità tecnica definiti con il citato atto generale.

Art.

Qualificazione dei professionisti

1. Il Commissario Straordinario emana altresì un avviso pubblico finalizzato a raccogliere lemanifestazioni di interesse dei professionisti abilitati, definendo preventivamente con proprioatto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. Tale elenco, una voltaapprovato, è reso disponibile presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, di Rieti,Ascoli Piceno, Macerata, Perugia e dell’Aquila e Teramo nonché presso tutti i comuniinteressati dalla ricostruzione e gli Uffici Speciali per la ricostruzione.

2. I soggetti privati potranno conferire gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristinodegli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 tra i professionistiiscritti all’elenco predisposto dal Commissario.

3. Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionistiiscritti agli Ordini e Collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilitàe professionalità e siano in regola con il DURC.

4. Il direttore dei lavori non può avere in corso ne’ avere avuto negli ultimi tre anni rapporti direttidi natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresaaffidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne’ rapporti diparentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttoredei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresi’, copiaagli Uffici Speciali Regionali della Ricostruzione. Il Commissario si riserva la facoltà dieffettuare appositi controlli anche a campione.

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario Straordinario, per tutte le attività tecnicheposte in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10%, è al nettodell’IVA e dei versamenti previdenziali e sarà disciplinato in modo articolato conprovvedimento del Commissario che potrà eventualmente riconoscere un contributo aggiuntivolimitato alle sole indagini e/o prestazioni specialistiche nella misura massima del 2%.

6. Per quanto attiene le opere pubbliche, compreso i beni culturali delle Diocesi e del Ministerodei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Commissario con proprio provvedimentofisserà una soglia massima di acquisizione degli incarichi tenendo conto dell’organizzazione

dimostrata dai professionisti nella qualificazione.

7. Anche per quanto attiene la ricostruzione privata il Commissario con proprio provvedimentoindicherà criteri finalizzati ad evitare concentrazione degli incarichi che non trovanogiustificazione nell’organizzazione tecnico-professionale.

Art.

Tutela dei lavoratori

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione diedifici privati danneggiati o distrutti, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, per i quali èconcesso un contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltantipubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativostabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e con riguardo al Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. L’iscrizione alla lista di merito del Commissario Straordinario, di cui all’art… comma….. puòessere effettuata solo dalle imprese che presentano il DURC regolare.

3. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deveessere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all’art…. comma….. conriferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

4. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o

ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 hanno l’obbligo diiscrizione e di versamento presso le Casse edili delle Provincie di Rieti, Ascoli Piceno,Macerata, Perugia e dell’Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali.

5. Le imprese di cui al precedente comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguatasistemazione alloggiativa di detti dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci interessatidai lavori ed ai Comitati paritetici territoriali per la Prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambientedi lavoro - CPT, in cui sono ubicati i cantieri, le modalità di sistemazione alloggiativa deisuddetti dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e quanto ritenuto utile.

6. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standardminimi alloggiativi per i lavoratori di cui al precedente comma 4.

7. Le imprese di cui al precedente comma 3 del presente articolo sono tenute a fornire ai propridipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggivigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 gli elementiidentificativi.

8. E’ prevista l’istituzione presso Gli uffici del lavoro / Casse Edili delle provincie interessate dallaricostruzione post – sisma 2016 di liste di prenotazione per l’accesso al lavoro. Le liste siarticolano in due tipologie: una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventisismici e un’altra per i lavoratori residenti al di fuori.

9. Presso le Prefetture interessate verrà stipulato un protocollo di legalità che dettaglierà nellospecifico le procedure attuative per i lavoratori edili impegnati nella ricostruzione prevedendoaltresì l’istituzione di un tavolo permanente.

CAPO III- MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA

CAPO III- MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENAOPERATIVITÀ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONECIVILE IN CASO DI EMERGENZA E PER IL PASSAGGIO DALLAGESTIONE DELL’EMERGENZA ALLA RICOSTRUZIONE NEITERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

TITOLO I - MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENAOPERATIVITÀ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASODI EMERGENZA

Art.

Differimento dei termini di cui al D. LGS. 231/2002

1. Le Amministrazioni coinvolte negli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per iquali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell’articolo 5, dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di specifiche motivazioni, possono differire i terminidi cui al comma 2, dell’articolo 4, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempostrettamente necessario e, comunque, non oltre i 120 giorni.

Art.

Disciplina concernente l’obbligo temporaneo di effettuazione del servizio in occasione diemergenze di protezione civile di rilievo nazionale

1. Al verificarsi di un evento avente le caratteristiche previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c),della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare la salvaguardia della vita umanamediante la necessaria e indispensabile attività di assistenza alla popolazione colpita dall’evento,il Comitato Operativo della Protezione Civile, di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dalla legge, constatata l’impossibilità di provvederealtrimenti, dispone, autorizzando l’adozione di provvedimenti concernenti l’obbligo temporaneodi effettuazione del servizio di noleggio di bagni chimici per esigenze di protezione civile nellagestione delle emergenze per un periodo massimo di 60 giorni nei territori colpiti ai sensi diquanto previsto dall’articolo 836 del codice civile, con le modalità di seguito specificate.

2. All’esecuzione delle disposizioni di cui al comma 1, provvede il Capo del Dipartimento dellaProtezione Civile adottando provvedimenti rivolti agli operatori abilitati allo svolgimento delservizio di cui al comma 1 iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria relativaalla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, tipologia C.E.R.20.03.04, operanti sul territorio nazionale in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativavigente per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il Dipartimento della Protezione Civileprovvede all’istituzione dell’elenco dei soggetti aventi i requisiti di cui al presente comma e loaggiorna entro il 30 gennaio di ogni anno, verificando il mantenimento dei requisiti stessi. Perl’individuazione dei soggetti abilitati da inserire nell’elenco, il Dipartimento della protezionecivile si avvale della Consip S.p.A.. L’acquisizione del servizio noleggio di bagni chimici peresigenze di protezione civile nella gestione delle emergenze da parte del Dipartimento dellaprotezione civile, in esito ad apposita procedura di gara esclude, per l’intera durata del contratto,la possibilità di ricorrere all’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fattisalvi i casi di inadempienza del fornitore del servizio dovuti a cause di forza maggiore connessecon l’evento calamitoso stesso.

3. Attesa l’eccezionalità e la straordinarietà della situazione di emergenza, ai fini dell’assistenzadella popolazione, le determinazioni del Comitato Operativo di Protezione Civile di cui al

comma 1, nonché i provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui alcomma 2, sono immediatamente efficaci e non possono essere sospesi prima di 60 giorni dallaloro adozione se non dall’organo che li ha emanati. Le eventuali azioni giudiziarie proposteavverso gli stessi, sono procedibili decorsi 60 giorni dalla loro emanazione. Nelle determinazionie nei provvedimenti sono indicati:

a) la quantificazione di massima del numero dei bagni chimici mobili da mettere adisposizione, proporzionale alle capacità degli operatori individuati;

b) la durata dell’obbligo temporaneo, in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4;

c) i territori e le destinazioni dove rendere utilizzabili i predetti bagni chimici mobili, anchemediante temporanei stoccaggi in aree di ammassamento provvisorie;

d) le modalità di raccordo con le strutture di coordinamento delle attività di protezione civileoperanti nelle aree colpite, ai fini delle necessarie istruzioni operative di dettaglio;

e) le modalità con le quali provvedere alla successiva gestione, anche ai sensi dell’azione divigilanza di cui al successivo comma 5;

f) l’applicazione, per la gestione semplificata degli aspetti amministrativi per i soggetti cheeffettuano il servizio di cui al comma 1, delle disposizioni di cui all’articolo 193, comma 4del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, relativeal trasporto dei rifiuti, prevedendo, comunque, misure volte ad assicurare la tutelaambientale ed igienico-sanitaria, nelle more dell’introduzione di specifiche disposizioni inmateria di gestione dei rifiuti in situazioni di emergenza di protezione civile.

4. Entro il termine di 60 giorni di cui al comma 1 devono essere individuate e realizzate soluzionialternative che non prevedano l’utilizzo dei predetti bagni chimici mobili se non in casi specifici,adeguatamente motivati.

5. A decorrere dall’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2, gli obbligati, che assumonola qualifica di soggetti incaricati di pubblico servizio, sono tenuti al diligente svolgimentodell’attività ivi prevista sotto la vigilanza dell’Arma dei Carabinieri, che ha assorbito le funzionidel Corpo Forestale dello Stato in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, chedispone con immediatezza, anche sulla base delle informazioni rese disponibili nel ComitatoOperativo della Protezione Civile sull’entità ed estensione dell’evento, il necessario e tempestivorinforzo del dispositivo territoriale nelle aree colpite, quantificando i successivi oneri straordinarinell’ambito delle attività di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) della legge n. 225/1992 esuccessive modifiche e integrazioni.

6. Il soggetto obbligato, che opera mantenendo la piena titolarità delle responsabilità connesse conl’esercizio della propria attività d’impresa, ha diritto ad un indennizzo, che viene determinatotenendo conto dei prezzi di mercato, delle condizioni di espletamento del servizio in ragionedell’estensione e dell’entità dell’evento, oltre che dell’eventuale decremento dell’utilitàpatrimoniale subita e dimostrata dai soggetti obbligati. Alla determinazione dell’indennizzo, incontraddittorio con l’obbligato, provvede una commissione composta da tre componenti di cuiuno designato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con funzioni di Presidente, uno designatodal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e unodesignato dall’Agenzia delle Entrate.

7. Gli effetti dei provvedimenti adottati in attuazione del presente articolo sono espressamenteconfermati nel decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri qualora ricorrano lecondizioni di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto–legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, ovvero nella deliberazione adottata dalConsiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 1.bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.

Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile

1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l’impiego del volontariato di protezione civile, afronte dell’eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici di cui alpresente decreto, i rimborsi di cui al comma 5, dell’articolo 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194,relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all’istruttoria tecnica dicompetenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità delcredito di imposta.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nelrispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguatadimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari eassicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazionecon i propri debiti d’imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalitàstabilite dal medesimo Dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizionedall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delledisposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento periodico, da parte delDipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta fruiti aisensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all’attuazione dell’articolo 9 delD.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art.

Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile ecompletamento del Piano radar nazionale

1. Al fine di implementare l’efficacia degli interventi nella attività di soccorso e assistenza allepopolazioni coinvolte dall’evento sismico che, il 24 agosto 2016, ha colpito il territorio delleRegioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, con particolare riferimento alle attività di gestionedel rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamentiprovvisori, relativamente alle annualità 2016 e 2017, è autorizzata la spesa nella misura massimadi 6 milioni di euro annui, destinata ad assicurare, senza soluzione di continuità, l’efficienza el’attività del sistema di allertamento nazionale con particolare riguardo allo svolgimento delleattività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionaliregionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell’ambito delle attività diprotezione civile, ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneriderivanti dall’attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 6 milioni per l’anno2016 e ad euro 6 milioni per l’anno 2017, a valere sulle risorse di cui all’art. _______ delpresente decreto.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri e le modalità di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2015 emanato ai sensi del comma 1-septies,dell’articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 giugno 2014, n. 93.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato adutilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento,

in termini di urgenza, del Piano radar nazionale di cui decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radarcostituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione dipubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degliordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento della protezione civile.

Art.

Misure urgenti per garantire la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile

1. In considerazione delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative eoperative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alfine di assicurare l’operatività nella funzione di coordinamento delle attività emergenziali, anchein riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dall’evento sismicodel 24 agosto 2016 e di completare l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2,dell’articolo 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 luglio 2008, n. 123, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad espletare,entro il 31 dicembre 2017 e con le modalità che saranno stabilite con successivo decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, le procedure concorsuali di cui al comma 2 del citatoarticolo, per la copertura del 70% delle posizioni dirigenziali della dotazione organica del ruolospeciale della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 e successive modificazioni, disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Per le motivazioni di cui al comma 2 , il Dipartimento della protezione civile è autorizzato adavviare, previo espletamento di apposita procedura selettiva, l’immissione nell’area A, fasciaretributiva F1 per il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cuiall’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni,appartenente, alla data di pubblicazione del presente decreto, all’area B, posizione economicaequivalente o superiore alla fascia retributiva F 5 nel limite dell’80% delle posizioni disponibilinella predetta area A alla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro1.415,466,00 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede a valere ……….

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, nel limite complessivo massimo di euro112.584,00 annui a decorrere dall’anno 2017 si provvede a valere ……….

5. ……….6. Al secondo periodo del comma 222-quater dell’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

sono aggiunte infine le seguenti parole: “nonché, fino alla data del 31 dicembre 2017, le sedi delDipartimento della protezione civile”.

Art.

Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea

1. Le risorse che residuano all’esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento dellaprotezione civile e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciutidall’Unione Europea quale rimborso per l’attuazione degli interventi statali di prima emergenza,confluiscono per l’80% sul fondo delle emergenze nazionali (FEN) e per il restante 20% sulfondo della Protezione civile, per essere destinate ad attività di previsione e prevenzione nonstrutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell’emergenza di cuiall’articolo 2, commi 2 e 3 della legge 225/92.

Art.

Disposizioni inerenti la cessione dei beni

1. I beni assegnati alle Regioni e agli Enti locali di proprietà delle Amministrazioni dello Stato,impiegati per la realizzazione di interventi connessi con eventi calamitosi per i quali siaintervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 5della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che in attività di protezione civile di comune interesse, nonpiù utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per causetecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo ai medesimi enti territoriali assegnatari, previoparere di una commissione istituita allo scopo dal titolare del centro di responsabilità.

TITOLO II - Misure per il passaggio dalla gestione dell’emergenza alla ricostruzione neiterritori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

- norme che implementano misure già parzialmente anticipate in Ordinanze di protezione civileche richiedono integrazioni di rango primario;

- norme che disciplinano il trasferimento di attività e responsabilità relative alla primaemergenza alle Regioni, come individuate nel Capo II.

Art.

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale ototale degli edifici

2. In deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dalcrollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degliedifici pericolanti disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetticompetenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con

codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri diraccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui al comma 4, fatte salve le situazioni incui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.

3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonchéquelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, i coppi, imattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, chene individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e delTurismo definisce, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, leconseguenti disposizioni applicative. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tuteladel patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l’assenso manifestato, ancheseduta stante, mediante annotazione nel verbale sottoscritto, dal rappresentante del Ministero chepartecipa alle operazioni.

4. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 1 nei siti di deposito temporaneo di cui alcomma 4 è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiutiurbani presso i territori interessati o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolte,direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate. Il Centro di Coordinamento (CdC)Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri aproprio carico.

5. Anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza dellecondizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati daiPresidenti delle Regioni interessate, appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunqueprodotti nella vigenza dello stato di emergenza, autorizzati a ricevere i materiali predetti nei seimesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dalla diversa data del decreto di dissequestroadottato dall’Autorità giudiziaria, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non

superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. I titolari delle attività chedetengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essereframmiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comuneterritorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. IlCommissario delegato autorizza, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per leoperazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impiantiautorizzati di recupero/smaltimento. Il Commissario delegato stabilisce altresì le modalità direndicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 1 raccolti e trasportati, nonché deirifiuti gestiti dagli impianti di recupero/smaltimento.

6. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 4 ricevono i mezzi di trasporto deimateriali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzoleattrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all’avvio agli impianti ditrattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenutialtresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissariodelegato, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiutipericolosi e dei Raee, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni direcupero/smaltimento

7. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza della popolazione colpitadall’evento sismico sono gestiti secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi eridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alleautorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiutiurbani medesimi.

8. Il Commissario delegato si avvale di un Comitato di Indirizzo e Pianificazione delle attività dirimozione dei rifiuti e della ricostruzione costituito con proprio decreto, presieduto dalCommissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioniinteressate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante rispettivamente delMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei Beni delleAttività Culturali e del Turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Dipartimento dellaprotezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento dei Vigili delfuoco del Ministero dell’interno, del soccorso pubblico e della difesa civile, del ComandoCarabinieri per la tutela dell’ambiente - CCTA, del Corpo Forestale dello Stato, di ISPRA, di

ISS, del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco Nazionale dei MontiSibillini. Ai componenti del Comitato di Indirizzo e Pianificazione non sono corrisposti gettoni,compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restanocomunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.

9. Il Commissario delegato, con il supporto del Comitato di Indirizzo e Pianificazione di cui alcomma 7, previa intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,sentita l’Autorità Nazionale Anticorruzione, predispone e approva il Piano per la gestione dellemacerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione, individuandogli impianti idonei alla gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.9. Il Piano di cui al comma 8è redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti daicrolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere perla più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità direcuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie dimateriale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando ilrecupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegaticome nuova materia prima.

10. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da

coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili che devono essere preventivamenterimossi conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre1994, con le seguenti modalità:

a) in caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate econfinate, e l’accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarnel’agibilità e provvedere all’eventuale messa in sicurezza;

b) in caso di edifici lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentarele coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in attotutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre;

c) in edifici con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature glioperatori che intervengono devono adottare fin dall’avvio dei lavori le precauzioni standard(ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suoleantiscivolo);

d) i dispositivi di protezione individuale, una volta usati, devono essere smaltiti nel rispetto dellavigente normativa;

e) per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltirecorrettamente tutto il materiale, devono presentare all’Organo di Vigilanza competente perterritorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81. Tale piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell’AziendaUnità Sanitaria Locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanitàpubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alleaziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

11. Le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Unità Sanitaria Localeterritorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutelaambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei Beni delleAttività Culturali e del Turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi ditrasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il

rispetto del presente articolo.

12. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo ed in particolare a quelli relativi allaraccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, si provvede, nel limite di 6milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, nell’ambito delle risorse del Fondo della ProtezioneCivile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e dei giornisuccessivi. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

Art.

Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

1. Al fine di garantire l’attività di ricostruzione prevista all’articolo XXX, nei territori di cuiall’articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, non trovanoapplicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n.161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

Art.

Soluzioni temporanee per servizi pubblici o di uso pubblico

1. I Presidenti delle Regioni in qualità di Vice Commissari di cui all’articolo …., comma ….. delpresente decreto, provvedono, nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici iniziati il24 agosto 2016, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di soluzionitemporanee finalizzate alla prosecuzione dell’attività scolastica, degli uffici pubblici e/o di usopubblico, della continuità del culto e delle aree commerciali temporanee in cui troverannocollocazione le attività delocalizzate, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi,per consentire la sollecita ripresa delle attività istituzionali, dei servizi pubblici e privati asupporto della popolazione terremotata.

2. I comuni individuano, con unico documento programmatico, anche attraverso la consultazionepubbliche della popolazione e soggetti economici e sociali interessati, le aree ove ubicare gliinsediamenti temporanei di cui al comma 1 tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti,degli aspetti naturalistici ed ambientali al fine di non pregiudicare le caratteristiche dei luoghiche dovranno essere ripristinate al termine dell’emergenza. I Presidenti delle Regioni, ViceCommissari delegati, provvedono, secondo le indicazioni dei sindaci dei comuni interessati, allalocalizzazione delle aree destinate alla realizzazione delle soluzioni temporanee di cui al comma1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree diricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione dipubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto dioccupazione d’urgenza delle aree individuate.

3. L’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumentiurbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolopreordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione delle soluzioni temporaneedovranno essere soggette alla destinazione d’uso di area di ricovero. In deroga alla normativavigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto ointeressato da essa previste, i Presidenti delle Regione, Vice Commissari delegati, danno notiziadella avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimentoall’albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusioneregionale. L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento dellapubblicazione all’albo comunale. Non si applica l’articolo 11 del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l’attuazione delpiano di cui al comma 1, i Presidenti delle Regioni, Vice Commissari delegati, provvedono,prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbaledi immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisceprovvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati o di espropriazione,se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale,specificatamente indicato nel verbale stesso. L’indennità di provvisoria occupazione o diespropriazione è determinata dai Presidenti delle Regioni, Vice Commissari delegati, entrododici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanisticheantecedenti la data del 24 agosto 2016.

5. I Presidenti delle Regioni, Vice Commissari delegati, consentono l’utilizzo a titolo gratuito afavore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolasticaovvero a uffici pubblici, di uso pubblico, per la continuità del culto o per le aree commerciali edelle relative aree di sedime e pertinenziali. Le spese di funzionamento e l’assicurazione degliedifici temporanei sono a carico dei soggetti utilizzatori.

6. I Presidenti delle Regioni, Vice Commissari delegati, provvedono al trasferimento a titologratuito dei beni immobili di cui al comma 5 a favore delle amministrazioni pubbliche diriferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione daogni effetto fiscale.

7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammessoesclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sonoammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

8. L’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o delverbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere dispostadai Presidenti delle Regioni, Vice Commissari delegati, in via di somma urgenza, con proprioprovvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L’attodi acquisizione di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai Presidentidelle Regioni, Vice Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o dialtro ente pubblico anche locale.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del presente articolo, si fa fronte, nei limiti delle risorsedell’articolo………………………

Art.

Reperimento alloggi per la locazione

1. I Vice Commissari, possono procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberateanche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioninelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per ladeterminazione del corrispettivo d’uso.

2. Il Commissario con proprio provvedimento definisce i criteri per l’assegnazione degli alloggi dicui comma 1 e le modalità dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte deibeneficiari. L’assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato.

CAPO IV – MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI TERMINI ETRIBUTI

TITOLO I – MISURE PER GLI ENTI LOCALI

Art.

Sospensione Mutui EELL

1. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassadepositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui [•], nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferitial Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è differito,senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data discadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista neiprovvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Art.

Deroga alle disposizioni relative all’equilibrio di bilancio

NON ARRIVATO TESTO MEF

Art.

Differimento di termini per gli enti locali.

1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,può essere disposto il differimento dei termini per:

1) la deliberazione del bilancio di previsione 2016;

2) il conto annuale del personale.

TITOLO II – MISURE PER I LAVORATORI

Art.

Sostegno al reddito dei lavoratori

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguitodegli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni inmateria di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con ildecreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2016, una indennità, definita anche secondo leforme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensidell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiorea quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui alcomma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti, da definire con ildecreto di cui al comma 3, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, deilavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti aqualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospenderel’attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto dicui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decretodi cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sonodefinite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presentedecreto. Ai fini dell’attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate daglieventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70milioni di euro complessivi per l’anno 2016, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze dicui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L’onere derivante dalriconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l’anno 2016 è posto a caricodel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. I datori di lavoro che presentino entro il XXX domanda di cassa integrazione guadagniordinaria e straordinaria in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016, sonodispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e deilimiti temporali previsti dall’art. 15, comma 2, art. 25, comma 1, art. 30, comma 2 e art. 31,commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. È concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativacontribuzione figurativa, della durata di 4 mesi, a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque,non oltre il 31 dicembre 2016, in favore dei:

a. lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attivitàlavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziendeoperanti in uno dei comuni di cui al comma 1 e per i quali non trovano applicazione levigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b. lavoratori, di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnatinella cura dei familiari con loro conviventi.

6. L’indennità di cui al comma 7 per i lavoratori di cui alla lettera a), è riconosciuta, limitatamenteai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti iviprevisti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni didisoccupazione agricola. La medesima indennità viene riconosciuta ai lavoratori di cui al

comma 7, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arcotemporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di ………giornate di retribuzione.

7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi inconseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle duratemassime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148 del2015.

8. È concessa una riduzione del XXX della contribuzione addizionale relativa ai periodi ditrattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria rispetto a quella previstadall’articolo 5 del decreto n. 148 del 2015.

9. È possibile prolungare i limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salarialeprevisti dall’articolo 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a quattro mesie, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, a favore dei lavoratori dipendenti da aziendeubicate nei comuni di cui all’art. 1 commi 1 e 2;

10. I trattamenti e le indennità previste nei commi precedenti sono autorizzate dalle predetteRegioni, nei limiti di ……… milioni di euro. L’onere derivante dal riconoscimento dei predettibenefici è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale viene incrementato di ……milioni dieuro.

11. La disponibilità finanziaria di cui al comma…, le condizioni e i limiti concernentil’autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo, saranno oggettodi apposita Convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed iPresidenti delle Regioni.

12. Non sono computabili, (totalmente o parzialmente), ai fini della definizione del reddito dilavoro dipendente di cui al TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi - i sussidi occasionali,erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte di datori di lavoro privatioperanti nei Comuni di cui all’art. 1 commi 1 e 2 ovvero a favore di lavoratori residenti neimedesimi Comuni;

13. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo……. sono disciplinati, per il periodo………., gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenzialipubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o nonabitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del …… per cento dei fondidisponibili, localizzati nei territori dei comuni di cui al comma 1. (Anche al fine di evitare imaggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui alpresente comma già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimentiprevisti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelliin corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per leiniziative già deliberate ??).

14. Le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni, si applicano agli operai agricoli a tempo determinato iscritti neglielenchi anagrafici dei comuni individuati da …, anche dipendenti di aziende agricole nonricadenti nelle zone delimitate ai sensi di …

TITOLO III - SOSPENSIONI TERMINI E TRIBUTI E MISURE FISCALI

Art.

Perdite d’esercizio anno 2016

NON ARRIVATO TESTO MEF

1. A partire dalla data del 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nelterritorio dei comuni di cui all’articolo 1 commi 1 e 2, le perdite relative all’esercizio in corso alladata del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizisuccessivi, ai fini dell’applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

Art.

Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti concessi a seguito del sisma del 24 agosto2016

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 deldecreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana del 5 settembre 2016, n. 207, che abbiano subito danni,verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi neiterritori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, i contributi, gli indennizzi e irisarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalitàdi fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai finidelle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive fino all’annod’imposta 2019.

2. L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuticompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 50 del medesimo regolamento,che disciplina gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Art.

Proroga sospensione adempimenti e versamenti tributari, nonché sospensione terminiamministrativi.

Vedi appendice con nostra proposta a MEF da integrare con la loro

1. Il termine del 16 dicembre 2016 previsto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’economiae delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella G.U. 5 settembre 2016, n. 207 è prorogatoal 30 Settembre 2017.

2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta con ilDecreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1 settembre 2016, pubblicato nella G.U. 5settembre 2016, n. 207, così come prorogata dal comma 1 avviene, senza l’applicazione disanzioni e interessi, mediante il pagamento di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dalmese di ottobre 2017. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effettodella medesima sospensione sono effettuati entro il mese di ottobre 2017. Le modalità perl’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citatasospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3. La sospensione prevista dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre2016, pubblicato nella G.U. 5 settembre 2016, n. 207, così come prorogata dal comma 1, siapplica anche ai termini relativi agli adempimenti verso le Amministrazioni Pubbliche effettuatio a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operinonei comuni colpiti dal sisma individuati nell’allegato al Decreto di cui al comma 1, anche perconto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone incui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitalesociale.

4. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, purché distruttiod oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, inquanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del redditoimponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito dellesocietà, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque finoall’anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esentidall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, edal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016e fino alla definitivaricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai finidel presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione ol’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giornitrasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmentecompetente.

5. In aggiunta a quanto disposto dal 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianan. 130 del 6 giugno 2012 sono altresì sospesi:

1) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultantidagli atti di cui all’articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti dellariscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari,ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

2)……

3)……

Art.

Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio udienze, comunicazione enotificazione atti

1. Fino al 31 dicembre 2016, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenzadi ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli ufficigiudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza deltribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, aiprocedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, diinterdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gliabusi familiari, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere dellecause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Inquest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o alricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento delgiudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile;

2. Fino al 31 dicembre 2016, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto delprocedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cuiall’articolo 1, comma 2;

3. Sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2016, le udienze processuali civili eamministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i lorodifensori, con nomina antecedente al 24 agosto 2016, sono soggetti che, alla data del 24 agosto2016, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. É fatta salva la facoltàdei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio;

4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa oesercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dalsisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché deitermini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2016 e

riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante ilperiodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, perlo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e itermini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processiverbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e perla presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrentinel periodo che va dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2016, relativi a vaglia cambiari, acambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stessoperiodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o digaranzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente;

6. Fino al 31 dicembre 2016, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuniindividuati ai sensi dell’articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indaginipreliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, inqualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione enel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui

all’articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni;

7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o dei loro difensori,nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma: a) sonosospesi, fino al 31 dicembre 2016, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena diinammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione direclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumaceo assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31dicembre 2016;

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o delfermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati instato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico diimputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le partiprocessuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa;

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini proceduralisono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo èrinviato ai sensi del comma 7, lettera b);

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DIPERSONALE

Art.

Organizzazione e personale della struttura del Commissario straordinario

1. Al fine di assicurare la tempestività, l’efficienza e la trasparenza nell’attuazione degli interventidi cui al presente decreto, il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze efunzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione allerisorse assegnate.

2. La struttura del Commissariato straordinario si articola nelle seguenti aree e unità organizzative:

a) Unità organizzativa per gli interventi di ricostruzione, che opera in stretto raccordo con gliUffici speciali regionali per la ricostruzione di cui all’articolo … ai fini della progettazionedegli interventi di ricostruzione di immobili pubblici e della concessione dei contributi per laricostruzione privata, nonché delle attività connesse, soprintende alla pianificazioneurbanistica ed all’effettuazione dei controlli;

b) Unità operativa per il recupero delle attività economiche e dello sviluppo socio-economiconei territori colpiti dal sisma, che sovraintende all’attuazione delle misure di cui al Titolo IV;

c) Area tecnica per la gestione degli interventi di competenza diretta del Commissario, che siavvale anche di personale specializzato con qualifica tecnica quale ingegnere, architetto,geometra, geologo, ovvero di qualsiasi altra professionalità necessaria in ragione delleesigenze operative;

d) Area legalità e trasparenza, col compito di curare gestire l’istituzione e la tenuta deglielenchi speciali di cui agli articoli …, di raccordarsi con le autorità preposte alla vigilanzacontro la corruzione e le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi diricostruzione pubblica e privata e di curare l’esatta osservanza della normativa sullatrasparenza e pubblicità degli atti del Commissario straordinario;

e) Area amministrativo-contabile, col compito di curare l’ordinaria gestione degli uffici e delpersonale della struttura commissariale, ivi compresa la predisposizione e redazione degli attie provvedimenti del Commissario straordinario e la tenuta della contabilità speciale di cuiall’articolo …

3. Oltre al personale di cui all’articolo 2 del DPR 9 settembre 2016, sono assegnate alla strutturacommissariale, per l’esercizio delle funzioni di sua competenza, settantadue unità di personaleda destinare alle unità ed aree di cui al comma 2. Nell’ambito di tale provvista di personale sonoricompresa un’unità con qualifica di dirigente generale e cinque unità con qualifica di dirigentedi seconda fascia, da assegnare anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altroanalogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Alla struttura sono altresì assegnatecentoventi ulteriori unità di personale destinate a operare presso gli Uffici speciali regionali perla ricostruzione di cui all’articolo …. Il personale di cui al presente comma sarà individuatoanche sulla base di apposite convenzioni con enti e società pubbliche. Per le prime necessità difunzionamento della struttura il Commissario si avvale di personale messo a disposizione daInvitalia e FINTECNA, o società da queste interamente controllata, previa intesa con gli organidi amministrazione, per le attività dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenzedei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

4. Per la definizione dei criteri di cui all’art. …comma 2 lettera b) il Commissario si avvale di unComitato Tecnico Scientifico composto nella misura massima di 15 esperti di comprovataesperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione beni culturali eogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamentosaranno definiti con successivo provvedimento del Commissario.

5. Per il consigliere giuridico di cui all’articolo 2, comma 3, ultimo alinea, del DPR 9 settembre2016, ove proveniente da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamentofuori ruolo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo.

6. Al dirigente generale di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento economico spettante aidirigenti generali di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a normadell’articolo

7. In favore del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo1, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limitemassimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettiviordinamenti, dal 1 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quellegià autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1 gennaio e fino al termine dello stato diemergenza. Al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delleamministrazioni di cui al comma 1, direttamente impegnato nelle predette attività, è riconosciutauna indennità di funzione pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischioprevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1 ottobre 2016al 31 dicembre 2016. Dal 1 gennaio 2017 e sino al termine dello stato di emergenza, la suddettaindennità è ridotta al 20%, in deroga all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

8. La dotazione organica di cui al presente articolo può essere implementata con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Ministero dell’economia e dellefinanze, su motivata richiesta del Commissario straordinario sulla scorta del monitoraggio degliinterventi da eseguire e delle connesse esigenze di organizzazione e gestione.

Art.

Personale delle Regioni e dei Comuni

1. Per il soddisfacimento di nuove e maggiori esigenze delle Regioni, connesse all’espletamentodelle attività di emergenza e di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del 24 agosto 2016,ciascuna regione è autorizzata, in deroga alla normativa vigente in materia di personale, adassumere a tempo indeterminato fino a dodici unità di personale, in possesso di specificheprofessionalità necessarie allo svolgimento di tali attività, previo esperimento di procedureselettive pubbliche semplificate ed accelerate, in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizionivigenti.

2. In deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operativitàdelle strutture regionali di Protezione Civile, dei Centri Funzionali Decentrati e delle SaleOperative, per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propriacompetenza e legate al sisma del 24 agosto 2016, le Regioni, possono disporre il trasferimentonei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, avvalimento o distaccopresso le suddette strutture e facilitare l’accesso nelle predette strutture di personale giàqualificato, mediante trasferimento e comando da altre Amministrazioni nonché avviareprocedure straordinarie di reclutamento, finalizzate all’assunzione di personale a tempoindeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso la medesima Regione odal personale titolare di contratto a tempo determinato nonché da personale che, alla data dientrata in vigore della presente legge, ha maturato, negli ultimi sei anni, almeno due anni diservizio, esclusivamente presso le medesime strutture, con contratto di lavoro subordinato atempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni stabiliranno le modalità valutativeanche speciali per il reclutamento del predetto personale, in deroga all’applicabilità del limitedelle assunzioni e di altri limiti previsti dalla normativa vigente, valorizzando la professionalitàspecifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, attraverso la definizione delle relativeprocedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato o con contratto dicollaborazione coordinata e continuativa interessato dalle procedure di cui al comma precedentepotrà essere mantenuto in servizio presso le Regioni fino alla conclusione delle stesse.

4. Le Regioni, per il potenziamento degli uffici a supporto della ricostruzione post-sisma 2016,

sono autorizzate ad assumere personale dirigenziale, in deroga alla normativa vigente, ed inparticolare all’art.1, comma 219 della L. 208/2015 e alla L.124/2015 e dei limiti percentuali dicui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fino ad unmassimo di 3 dirigenti ciascuna anche con contratti a tempo determinato.

5. Le Regioni, ai fini di assicurare la piena operatività degli uffici regionali a supporto dellaricostruzione, sono autorizzati a prorogare i contratti a tempo determinato, anche per il personaledirigenziale, per un periodo non superiore a due anni.

6. Per fronteggiare il contesto emergenziale di cui al comma precedente, le regioni sonoautorizzate a provvedere, in deroga alla normativa vigente per il tempo di vigenza delladichiarazione dello stato di emergenza, alla proroga e/o ai rinnovi dei rapporti di lavoro a tempodeterminato, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere con i soggettioperanti presso le strutture regionali di protezione civile dei Centri Funzionali Decentrati dellesale operative e delle strutture regionali competenti nelle materie ambientali e di difesa del suolo.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5 e 6 si provvede con risorse a carico deirispettivi bilanci regionali.

8. Sono prorogati fino al XXX i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazionecoordinata, continuativa od occasionale stipulati dagli Enti locali, in scadenza al XXX;

Art.

Organizzazione uffici del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo

1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività e unitarietà della gestione degli interventioperativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, di avvio delle azioni di recupero e dellasuccessiva ricostruzione nelle aree colpite da eventi calamitosi, all’articolo 54, comma 2-bis, deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche:

a) le parole comprese da “ferma” a “pubblica” sono sostituite dalla seguenti: “anche insoprannumero rispetto alla dotazione organica complessiva”;b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per garantire l’immediata operatività degli ufficiriorganizzati ai sensi del presente comma: a) i relativi incarichi dirigenziali sono conferiti dalcompetente dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale, anche in deroga alle procedure eai contingenti stabiliti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165 e successivemodificazioni, entro cinque giorni dall’emanazione del decreto di riorganizzazione di cui alprecedente periodo; b) tali uffici possono avvalersi del personale assegnato alle altre struttureperiferiche del Ministero già operanti nelle aree interessate. Agli eventuali oneri aggiuntividerivanti dall’attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali delMinistero”.

2. La Soprintendenza di cui al comma 2 ha una competenza funzionale ed esclusiva estesa a tutte leprocedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione post sisma del 24 agosto 2016.

APPENDICEPARTI IN GIALLO MANCANO NELLA VERSIONE MEF,ATTENDIAMO LORO INTEGRAZIONE

Art.Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali.

1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 5settembre 2016, e successive integrazioni, e fermo che lamancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamentodelle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predettodecreto a partire dal 24 agosto 2016 e fino all'entrata in vigoredel presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il XXXsenza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesifino al XXX:

1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti deicontributi previdenziali e assistenziali e dei premi perl'assicurazione obbligatoria;

2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successivemodificazioni;

3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per lariscossione delle somme risultanti dagli atti di cuiall'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degliagenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione edecadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivicompresi quelli degli enti locali e della Regione;

4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusiquelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobiliagricoli ed extragricoli; OK INCLUSO INCONTRIBUTO MIPAAF quindi verificare con testoMEF

5) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finitalocazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad usoabitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativia immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietàdello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad ufficistatali o pubblici;

7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano inritardo, purché entro il XXX, le domande di iscrizione allecamere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del

regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico didichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti dimisura ed il pagamento della relativa tariffa;

8) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti diqualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrariodi esercizio e di miglioramento e di credito ordinario,erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziariiscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del testo unico delleleggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successivemodificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.,comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gliinteressi attivi relativi alle rate sospese concorrano allaformazione del reddito d'impresa, nonché alla baseimponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati.Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti dicanoni per contratti di locazione finanziaria aventi adoggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, ancheparzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attivitàimprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola oprofessionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione siapplica anche ai pagamenti di canoni per contratti dilocazione finanziaria aventi per oggetto beni mobilistrumentali all’attività imprenditoriale, commerciale,artigianale, agricola o professionale; OK Già INCLUSOCONTRIBUTO MIPAAF quindi verificare con testo

MEF9) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla

legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo dellaproprietà coltivatrice.

10) la sospensione del pagamento delle prestazioni e degliaccertamenti che sono effettuati dai Servizi Veterinari delSistema Sanitario Nazionale a carico dei residenti e/otitolari di attività zootecniche e del settore alimentarecoinvolti negli eventi del sisma. AGGIUNTO DAMIPAAF quindi verificare con testo MEF

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e delgas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzodi reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, conpropri provvedimenti, introduce norme per la sospensionetemporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorreredal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fattureemesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione alservizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenzesituate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, comeindividuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giornidalla data di conversione in legge del presente decreto, l’autoritàdi regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì lemodalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono statisospesi ai sensi del precedente periodo ed introduceagevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenzesituate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici comeindividuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anchele modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraversospecifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, oveopportuno, a strumenti di tipo perequativo.

3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del24 agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanzesindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre2016, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, nonconcorrono alla formazione del reddito imponibile ai finidell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sulreddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilitàdei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente

sono, altresì, esenti dall’applicazione dell'imposta municipalepropria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno2016 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricatistessi. Ai fini del presente comma, il contribuente puòdichiarare, entro il 30 novembre 2016, la distruzione ol’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autoritàcomunale, che nei successivi venti giorni trasmette copiadell’atto di verificazione all'ufficio dell’Agenzia delle entrateterritorialmente competente.

4. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini delladefinizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo51 del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o ibenefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori dilavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni dicui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1°settembre 2016 di differimento dei termini per l’adempimentodegli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica Italiana n. 207 del 5 settembre 2016 edeventuali modifiche ed integrazioni sia da parte dei datori dilavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei proprilavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, inrelazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.

5. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2016 senzasanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubblicheeffettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazionie centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino neicomuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende eclienti non operanti nel territorio, nonché' di società di servizie di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sismarappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

6. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data del 24 agosto2016 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, leapplicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo dellecomunicazioni obbligatorie e degli adempimentiamministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.

7. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono daconsiderarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo1218 codice civile, anche ai fini dell'applicazione dellanormativa bancaria e delle segnalazioni delle banche allaCentrale dei rischi.

8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi ascadenze di registrazione in attuazione di normativecomunitarie, statali o regionali in materia di benessereanimale, identificazione e registrazione degli animali,registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché'registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco

temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione deglianimali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1 marzo2017. OK INCLUSO IN CONTRIBUTO MIPAAF quindiverificare con testo MEF

9. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le personegiuridiche che hanno sede legale o operativa nei comunicolpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all’art. 1 comma 1sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per leistanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31dicembre 2016.

10. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti connessialla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelliassunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento 1305/2013, nonché almetodo di produzione biologica in conformità al regolamento(CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, leaziende agricole ricadenti nei comuni interessati dall’eventosismico mantengono, per l’anno di domanda 2016, il dirittoall’aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degliobblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell’articolo 4 delregolamento (UE) 640/2014. La dichiarazione dell’autoritàamministrativa competente è considerata ai sensi dell’articolo4, paragrafo 2 del ciato regolamento. AGGIUNTO DAMIPAAF quindi verificare con testo MEF

11. Le regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche autorizzano leaziende biologiche situate nei comuni interessati dacircostanze calamitose ad usufruire, per un periodo di temponon superiore ad un anno, delle deroghe previste dall’articolo47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissioneeuropea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilasciodelle stesse, le regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marchecomunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali l’elenco delle aziende oggetto di deroga.AGGIUNTO DA MIPAAF quindi verificare con testoMEF

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