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INTERPELLO

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Seconda Università di NapoliCorso di Fiscalità d’Impresa - Prof.ssa Clelia Buccico

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L’interpello

Tre tipologie di procedure di interpello, talvolta richiamate da specifiche disposizioni per quanto concerne il profilo procedurale:

interpello ordinario

interpello antielusivo

interpello disapplicativo

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L’interpello ordinario

Il contribuente può presentare istanza all’Amministrazione finanziaria per evidenziare le proprie incertezze rispetto all’applicazione di una disposizione tributaria.

La facoltà è espressamente prevista dall’art. 11 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), ed è regolamentata dal D.M. n. 209 del 2001.

Si tratta di una disposizione che obbliga l’A.F. ad uscire allo scoperto, fornendo al contribuente la propria soluzione, in ossequio a principi di ragionevolezza e di buon andamento degli uffici pubblici.

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Attività interpretativa

Con il termine “interpretazione” si intende si intende l’attività diretta a ricercare e precisare il significato da attribuire ad un determinato atto normativo.

L’interpretazione della norma giuridica consiste nella ricerca e spiegazione dell’esatto ambito applicativo della norma stessa. L’Agenzia delle Entrate cura la tempestiva interpretazione delle norme che disciplinano i tributi dalla stessa gestiti. A tal fine affronta e risolve – attraverso l’emanazione di circolari, risoluzioni, istruzioni e note – i dubbi e le difficoltà incontrati in sede applicativa dai contribuenti, dai propri uffici operativi, dalle altre Pubbliche Amministrazioni nonché dagli enti ed associazioni esponenziali di interessi collettivi.

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Attività interpretativa

Detta attività risponde a diverse esigenze:

affermare la legalità dell’azione amministrativa (uniformando altresì i comportamenti degli Uffici)

chiarire preventivamente i termini del rapporto tributario

incrementare il livello di adesione spontanea all’obbligazione tributaria

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Attività interpretativa

L’attività interpretativa può essere:

- di carattere generale (emanazione di circolari)

- di carattere particolare (formulazione di pareri relativi a specifiche fattispecie sollecitati dai soggetti interessati - attività poste in essere in sede di consulenza giuridica e di risposta all’interpello).

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Int. Ordinario: attività interpretativa

L’interpello ordinario costituisce lo strumento principale attraverso il quale si esplica, nei confronti della generalità dei contribuenti, l’attività interpretativa o di consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate, volta ad individuare il corretto trattamento tributario delle fattispecie di volta in volta prospettate.

L’interpretazione si estende alla normativa di natura tributaria, primaria e secondaria, con esclusione degli atti privi di contenuto normativo quali, ad esempio, circolari, risoluzioni, istruzioni, note ed atti similari.

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Int. ordinario: obiettiva incertezza

L’incertezza deve riguardare una disposizione tributaria caratterizzata da obiettive condizioni di incertezza. Se il caso oggetto di interpello è stato già esaminato dall’Agenzia delle entrate con circolari o risoluzioni, istruzione, o nota, e dunque non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, l’interpello si presta ad essere dichiarato inammissibile.

Nella pratica, molto spesso in questi casi la risposta viene comunque fornita sotto forma di consulenza, senza cioè che la risposta vincoli in alcun modo l’operato dell’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento.

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Int. Ordinario: caso concreto e personale

Deve trattarsi di un caso concreto e personale.

L’istanza non può essere presentata a scopo accademico, ma solo da chi svolge l’attività che comporta l’applicazione delle norme cui si riferisce l’interpello.

In qualche caso l’Agenzia delle entrate rende risposta a quesiti posti da categorie professionali sotto forma di consulenza.

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Interpello all’Agenzia delle entrate

Può riguardare, in particolare:

Imposte sui redditi (IRES, IRPEF)

IRAP

IVA

Registro

Bollo

Tassa concessioni governative, imposta sugli intrattenimenti, altri tributi minori.

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Interpello ad altri Enti

In alcuni casi l’interpello non va presentato all’A.E., in quanto il tributo è gestito da un altro ente. Ad esempio:

Agenzia delle Dogane, per le accise

i Comuni, per l’ICI e per gli altri tributi locali

le Province, per i tributi provinciali e le Regioni per quelli regionali

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L’istanza deve essere preventiva

L’istanza deve essere preventiva rispetto al momento in cui il contribuente provvede ad applicare le disposizioni che determinano l’incertezza.

Tipicamente questo momento è rappresentato dalla dichiarazione dei redditi, ma è evidente che molte disposizioni fiscali si prestano ad essere applicate di anno in anno.

In questi casi l’eventuale risposta fornita dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi potrà comunque produrre effetti per l’anno successivo.

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L’istanza deve essere preventiva

L’istanza deve essere preventiva rispetto al momento in cui il contribuente provvede ad applicare le disposizioni rispetto alle quali è maturata l’incertezza.

Tipicamente questo momento è rappresentato dalla dichiarazione dei redditi, ma è evidente che molte disposizioni fiscali si prestano ad essere applicate di anno in anno.

Questo requisito dell’interpello risponde innanzi tutto alle esigenze del contribuente.

Coordinamento con l’attività di controllo dell’A.F.

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L’istanza deve essere preventiva

Si può ben comprendere che per la sua stessa natura l’istituto dell’interpello si presta a fugare incertezze connesse alla prima applicazione di nuove disposizioni fiscali.

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Modi e tempi dell’interpello ordinarioL’istanza, che deve essere sottoscritta, va presentata alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima deve rispondere per iscritto entro 120 giorni, motivando la propria risposta.

Le imprese di grande dimensione presentano l’istanza alla Direzione centrale, per il tramite della D.R., così come le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici a rilevanza nazionale.

I soggetti non residenti possono presentare l’istanza alla Direzione centrale, oppure alla D.R. competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante od incaricato.

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Silenzio assensoL’Amministrazione è tenuta a rispondere, pena il silenzio assenso rispetto alla soluzione fornita dal contribuente.

Naturalmente, se il contribuente non indica la propria soluzione (o ne indica più d’una), viene meno di fatto la stessa possibilità di far valere il silenzio assenso.

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Modalità di presentazione dell’istanzaOltre che dallo stesso contribuente, e da coloro cui è attribuita la rappresentanza dei contribuenti diversi dalle persone fisiche, l’istanza può essere presentata anche dal procuratore generale o speciale del contribuente.

L’istanza va presentata in carta libera, mediante:

• consegna a mano

• spedizione tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, da inviare in plico senza busta.

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Modalità di presentazione dell’istanza

Devono essere allegati i documenti rilevanti ai fini della soluzione del quesito posto.

Il contribuente non è però tenuto ad allegare i documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni.

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Sospensione dei termini in caso di richiesta di documentazione

Il regolamento attuativo prevede che il termine di 120 giorni si sospende nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria richieda al contribuente documentazione integrativa ai fini della risoluzione del caso esaminato.

Allo stesso modo, nel caso di mancata sottoscrizione dell’istanza il termine di 120 gg. decorre dal momento in cui è stata sanata l’inammissibilità legata alla mancata sottoscrizione.

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Effetti dell’istanza

L’interpello non ha effetti sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione (art. 1, comma 5, del D.M. n. 209 del 2001).

Come mai ?

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Effetti della risposta

La risposta esplica efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente richiedente, limitatamente al caso concreto e personale da quest’ultimo prospettato nell’istanza.

Nessun effetto è previsto per altri soggetti diversi dal richiedente.

La risposta vincola il comportamento dell’A.F., ma non quello del contribuente, che rimane libero di non aderire al parere emerso in sede di interpello.

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Effetti della risposta

Gli Uffici non potranno dunque emettere atti di accertamento o di irrogazione di sanzioni in contrasto con la soluzione interpretativa resa in sede di interpello.

La risposta si estende anche ai comportamenti successivi riconducibili alla fattispecie oggetto dell’interpello, in quanto assume una valenza generale.

Esempio: interpello relativo alla deducibilità di un costo la cui prima applicazione si ha in Unico 2010

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Un caso pratico

In questo caso per rispettare il requisito della preventività il contribuente deve presentare l’istanza di interpello almeno entro la fine di maggio, in quanto la scadenza per la presentazione della dichiarazione Unico 2010 è fissata al 30 settembre 2010.

In realtà, se la deduzione del costo incide sul versamento delle imposte il contribuente dovrebbe potersi regolare in un certo modo già alla scadenza del 16 giugno 2010 (versamenti).

La risposta positiva (deduzione del costo), fornita ad esempio in data 31 luglio, influenza dunque la posizione dichiarativa del contribuente, e non solo per il 2009, ma anche in relazione agli esercizi successivi.

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Rettifica della risposta

L’A.E. potrebbe anche rettificare la propria risposta. In questo caso se il contribuente ha già messo in atto il comportamento oggetto dell’istanza di interpello, uniformandosi alla risposta fornita dall’A.E., nessuna pretesa può essere avanzata dall’A.E., né per le imposte e né per le sanzioni. Se tuttavia il contribuente in futuro dovrà dare nuovamente esecuzione alla norma sarà tenuto ad applicare il secondo parere, e non più il primo..

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Rettifica della risposta

Potrebbe darsi che il contribuente non abbia ancora Potrebbe darsi che il contribuente non abbia ancora dato applicazione alla norma. In tal caso se nonostante dato applicazione alla norma. In tal caso se nonostante il cambio di orientamento il contribuente procede il cambio di orientamento il contribuente procede ugualmente nella direzione indicata sarà tenuto a ugualmente nella direzione indicata sarà tenuto a pagare le pagare le maggiori imposte maggiori imposte eventualmente dovute e i eventualmente dovute e i relativi relativi interessiinteressi derivanti dalla risposta rettificativa, derivanti dalla risposta rettificativa, senzasenza la irrogazione di la irrogazione di sanzionisanzioni..

Altro caso è quello in cui il contribuente abbia già dato Altro caso è quello in cui il contribuente abbia già dato attuazione alla norma, ma nell’istanza aveva omesso di attuazione alla norma, ma nell’istanza aveva omesso di specificare, in modo chiaro ed univoco, il specificare, in modo chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa che comportamento e la soluzione interpretativa che intendeva adottare. L’ufficio in tal caso può recuperare intendeva adottare. L’ufficio in tal caso può recuperare il il tributo e gli interessitributo e gli interessi, sia pure senza irrogazione di , sia pure senza irrogazione di sanzioni.sanzioni.

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Interpello antielusivo

Molte volte un identico obiettivo economico è compatibile con più di un regime giuridico - tributario e il contribuente può legittimamente scegliere di porre in essere la fattispecie meno onerosa dal punto di vista fiscale.Si tratta di scegliere tra più strumenti giuridici - tutti non vietati dalla norma tributaria – quello che consente un maggior risparmio d’imposta.

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Elusione: cenni

L’ elusione occupa uno spazio intermedio tra risparmio legittimo (o lecito) d’imposta ed evasione.Differisce dall’evasione, in quanto in questo caso c’è una violazione diretta delle norme fiscali.

Si tratta dunque di un risparmio fiscale conforme alla lettera ma non alla ratio delle norme tributarie, perseguito attraverso un abuso.

L’art. 37-bis considera elusivi i comportamenti privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, e ad ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

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Interpello antielusivo

L’ elusione subentra quando si pongono in essere “stratagemmi” giuridici che, pur rispettando singole disposizioni legislative, si scontrano con principi di segno contrario desunti da altre disposizioni o dai principi generali dell’ordinamento tributario.

Il legislatore, per contrastare detti fenomeni, ha adottato norme con struttura antielusiva: la disciplina sostanziale non viene modificata, ma si disapplica quando il contribuente la utilizza per ottenere vantaggi indebiti.

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Interpello antielusivo

Si tratta di un interpello attraverso cui il contribuente può chiedere all’Amministrazione Finanziaria di pronunciarsi sulla elusività o meno di una determinata fattispecie.

In tal modo il contribuente può evitare il disconoscimento - da parte dell’Amministrazione Finanziaria - degli effetti fiscali derivanti dalla operazione posta in essere.

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Interpello antielusivo

L’art. 21 della legge n. 413 del 1991 prevede un interpello speciale, esperibile in relazione ad alcune specifiche disposizioni a contenuto antielusivo:

operazioni elencate dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/73;

operazioni suscettibili di rientrare nel campo applicativo della normativa in materia di interposizione di persona;

qualificazione di determinate spese come spese di rappresentanza o spese di pubblicità o propaganda;

disapplicazione della norma in materia di indeducibilità dei costi connessi a rapporti con imprese residenti in Paradisi fiscali (art. 110, commi da 10 a 12, del Tuir).

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Interpello antielusivo

Operazioni elencate dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/73. Ad esempio: trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; cessioni di crediti; cessioni di eccedenze d'imposta.

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Interpello antielusivo

L’interpello antielusivo può dunque avere ad oggetto soltanto specifiche operazioni che potrebbero essere considerate elusive, e sul piano tributario sortisce come effetto tipico esclusivamente l’inversione dell’onere della prova a carico della parte che non si sia conformata al parere reso dall’Amministrazione finanziaria.

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Modalità e tempi dell’interpelloIl contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, richiede il parere della Direzione Centrale dell’Agenzia delle entrate, fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata (in pratica, l’istanza è presentata alla D.R., che la “gira” alla Direzione Centrale, fornendo anche un proprio parere motivato).

La Direzione è tenuta a rispondere entro 120 gg.; trascorso questo termine il contribuente può inviare una diffida ad adempiere. La mancata risposta entro 60 gg. dalla diffida ha valore di silenzio assenso.

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11/04/23 18:1134

Modalità e tempi dell’interpello

Il procedimento di interpello è precluso ove sia già intervenuto l’accertamento o, comunque, sia stata avviata l’attività di controllo, con l’effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifiche, questionari, ecc.).

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11/04/23 18:1135

Effetti

Solo per le parti istanti e solo con riferimento al caso concreto oggetto di valutazione. Non maturano effetti anche per altri casi analoghi.

Il parere non determina effetti automatici, né per l’Amministrazione né in sede contenziosa, ma rileva come elemento di valutazione.

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11/04/23 18:1136

Effetti di natura penale

In base a quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 74/2000, non sono punibili i soggetti che, avvalendosi della procedura di interpello antilusivo, si sono uniformati al parere dell’Amministrazione.

Non da' luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si e' uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si e' formato il silenzio-assenso.

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Interpello disapplicativo

Il contribuente può richiedere la disapplicazione di una norma antielusiva, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/73

Possono essere disapplicate le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario.

Esempio: disciplina dei limiti alla deduzione delle perdite pregresse nel caso di operazioni straordinarie (fusione, scissione).

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11/04/23 18:1138

Ambito di applicazione

Ambito applicativo: secondo l’Agenzia delle entrate è limitato a quello delle imposte sui redditi (la norma in esame tratta dell’accertamento delle imposte sui redditi).

Tuttavia, qualora una stessa fattispecie costituisca oggetto di previsioni normative rispondenti alla medesima ratio antielusiva, ossia quando sussista una stretta connessione logica tra norme tributarie diverse, il Direttore regionale – nel provvedere sulle istanze di disapplicazione riguardanti le imposte sui redditi, può estendere l’esame anche ai fini di tributi diversi.

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11/04/23 18:1139

Modalità e tempi

L’interpello è materialmente presentato all’Ufficio locale, che lo “gira” entro 30 gg. alla competente Direzione Regionale, unitamente al proprio parere.

La risposta è resa dalla D.R. non oltre 90 gg. dalla presentazione dell’istanza da parte del contribuente

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11/04/23 18:1140

Preventività

Il requisito della preventività dell’istanza si intende rispettato se questa viene presentata prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il Direttore regionale potrà fornire risposta anche dopo la scadenza del predetto termine ordinario a condizione che, entro il termine per la presentazione di una dichiarazione integrativa, sia stata presentata l’istanza di disapplicazione.

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11/04/23 18:1141

Casi a parte: l’interpello delle società di comodoE’ previsto un interpello volto a disapplicare, secondo le modalità già descritte per l’interpello disapplicativo, la cd. disciplina delle società non operative (art. 30 della legge n. 724 del 1994).

Questa disciplina prevede che le società sono considerate non operative se applicando determinati coefficienti ai beni dell’attivo patrimoniale si ottiene un risultato superiore a quello fornito dai ricavi presunti (la società non ha superato il cd. “Test di operatività”). La verifica avviene su base triennale.

In questo caso la società è tenuta a dichiarare almeno un reddito pari a quello minimo previsto ex lege, reddito che si ottiene applicando altri coefficienti di redditività al valore dei beni dell’attivo patrimoniale.

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11/04/23 18:1142

La disapplicazione

Il contribuente può tuttavia ricorrere al procedimento di interpello per disapplicare la disciplina prevista dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Le modalità procedurali della richiesta di interpello sono quelle valevoli per l’interpello disapplicativo (present. All’Ufficio locale, risposta della D.R. entro 90 gg.).

Il contribuente deve tuttavia dimostrare che per effetto di oggettive situazioni non è stato possibile produrre ricavi ed un reddito almeno pari a quelli minimi.

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11/04/23 18:1143

Casi a parte: la Cfc rules

Si tratta di una particolare disciplina che prevede l’imputazione per “trasparenza” in capo al soggetto controllante dei redditi prodotti dalla società controllata residente in un Paradiso fiscale.

In pratica, il soggetto residente viene ad essere tassato per redditi in realtà maturati dal soggetto estero. La disciplina prevede l’obbligo da parte del controllante di rideterminare il reddito della CFC, applicando le regole previste dal Tuir.

Anche in questo caso è prevista la possibilità di disapplicare la disciplina recata dall’art. 167 del Tuir ricorrendo alla procedura di interpello

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11/04/23 18:1144

Interpello Cfc

Valgono le regole procedurali previste per l’interpello ordinario, anche se le istanze sono valutate direttamente dalla Direzione centrale.

L’art. 167, comma 5, prevede due possibili circostanze esimenti:

• svolgimento di una effettiva attività industriale o commerciale da parte della Cfc;• con le partecipazioni non si consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità provolegiata.

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Importanza dell’interpello Cfc nel nuovo Testo unicoVa segnalato che con la cd. “Riforma IRES” l’interpello Cfc ha assunto un non trascurabile rilievo anche ai fini del trattamento dei dividendi e dei componenti di reddito derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.

In tutti i casi in cui la partecipazione riguardi società localizzate in Paradisi fiscali può venire meno il regime di parziale esclusione o di parziale esenzione (P.ex.) previsto dal nostro sistema tributario, ed al contribuente è assicurata la possibilità di ricorrere all’istituto dell’interpello.