Infortunio in itinere indennizzabile se si verifica in occasione di lavoro

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Infortunio in itinere: si all'indennizzo se

avvenuto in occasione di lavoro

La Cassazione civile a S.U. ha stabilito che l'infortunio in itinere

deve essere indennizzato se vi è il collegamento con l'occasione

di lavoro.

Infortunio in itinere: i casi di indennizzo.

La Corte di Cassazione civile a S.U., con la sentenza n. 17685 - depositata ieri 07.09.2015 -, fa

chiarezza in materia di infortunio in itinere, istituto molto controverso in giurisprudenza: è stato,

infatti, stabilito l'importante principio secondo cui deve avvenire in occasione di lavoro. Vediamo di

seguito le motivazioni di questa importante sentenza.

Infortunio in itinere: la fattispecie e la decisione dei Giudici di

merito

Facciamo una breve premessa: l'infortunio in itinere è una particolare fattispecie rientrante

nell'ambito degli infortuni sul lavoro che ricorre allorquando il lavoratore si infortuna mentre

percorre, con qualsiasi mezzo di locomozione, il tragitto da casa al lavoro o viceversa, oppure - se

lavora in più posti - il tragitto tra due luoghi di lavoro.

Nel caso di specie, una donna viene investita mentre si sta recando a piedi presso l'istituto geriatrico

dove lavora, e decede a seguito dell'infortunio subìto. Il marito, anche in rappresentanza dei figli

minori, cita in giudizio l'Inail affinché venga accertata e riconosciuta la natura di infortunio sul

lavoro, con conseguente indennizzo.

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In primo grado il Tribunale di Milano rigetta la domanda, osservando che l'orario del sinistro non

coincide con quello previsto per il turno di lavoro che la donna deceduta doveva svolgere e, in più, la

causa violenta dell'infortunio (connessa a un evento reato) interrompe il nesso di causalità

tra l'occasione di lavoro e l'evento dannoso. La Corte d'Appello, adita in secondo grado, conferma la

sentenza del Giudice di primo grado; la decisione viene, allora, impugnata mediante ricorso dinanzi

alla Corte di Cassazione.

Infortunio in itinere: i due orientamenti giurisprudenziali e il

nuovo principio di diritto

La causa viene assegnata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, vista la presenza di due

orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia di infortunio di lavoro in itinere causato da

evento doloso del terzo:

un primo orientamento (si vedano in proposito, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione n. 11545 del 10.07.2012 e n. 3776 del 14.02.2008) ritiene che, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000 -, l'infortunio in itinere derivato da 'eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato' deve essere sempre indennizzato, perché il rischio che il lavoratore corre durante il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro è da considerarsi protetto 'in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo';

un altro orientamento (espresso, tra le altre, dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 13599 del 11.06.2009 e n. 13733 del 17.06.2014) afferma, invece, che occorre accertare la connessione tra l'infortunio e l'occasione di lavoro: l'evento dannoso deve avvenire durante l'esercizio dell'attività lavorativa, che ne costituisce l'occasione.

La Corte di Cassazione a S.U., con la sentenza che qui si commenta, ha aderito al secondo

orientamento giurisprudenziale e, pertanto, ha rigettato il ricorso riaffermando, in materia

di infortunio in itinere, l'importante principio di diritto secondo cui 'in caso di fatto doloso del terzo,

legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la

'occasione di lavoro' in quanto il collegamento tra l'evento e il 'normale percorso di andata e ritorno

dal luogo di abitazione a quello di lavoro' risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su

una mera coincidenza cronologica e topografica'.

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