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Informatica e attività Informatica e attività giudiziaria giudiziaria Lucio Maggio – Ignazio Zangara Anno Accademico 2004/2005 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Giurisprudenza Corso di laurea in “Scienze giuridiche” - Enna Informatica Giuridica

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Informatica e attività giudiziariaInformatica e attività giudiziaria

Lucio Maggio – Ignazio Zangara

Anno Accademico 2004/2005

Università degli Studi di Palermo

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di laurea in “Scienze giuridiche” - Enna

Informatica Giuridica

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Informatica giudiziaria

Informatica giudiziaria documentariaCreazione e gestione di banche dati giurisprudenziali

Informatica giudiziaria decisionaleSistemi di aiuto alla decisione dei problemi giuridici implicati nel processo

Informatica giudiziaria gestionale amministrativaGestione del personale e dei mezzi degli uffici giudiziari

Informatica giudiziaria gestionaleGestione dei procedimenti giurisdizionali

Studio, ideazione e realizzazione di applicazioni informatiche dirette ad automatizzare le attività che si svolgono negli uffici giudiziari

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D F JD F ID K S F JK

A B B BD ig ita re il t ito lo

A B BA JJ re il t ito lo

A N N NA M

A B B B B B BA B

Sistemi integrati

- a livello di singolo ufficio giudiziario

- a livello geografico (distrettuale, nazionale ...)

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INNOVAZIONE TECNOLOGICAINNOVAZIONE TECNOLOGICA

TEMPI DELLA GIUSTIZIATEMPI DELLA GIUSTIZIA

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Iniziative teoriche e sperimentali

• Anni ’70: primi progetti di informatizzazione degli uffici giudiziari

• 1978: Congresso CED “L’informatica giuridica al servizio del paese”

• Primi anni ’80: progetti pilota di automazione delle cancellerie civili

• 1986: Convegno Cagliari “L’informatica giudiziaria: esperienze e prospettive”

• Anni ’90: progetti coordinati su scala nazionale

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URSIACoordinamento territoriale

(ex CISIA)

Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

BA FI GE NA PD PA ROMA TOCA CTBO LAMEZIAMI

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Presupposti normativi (1)

D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39Art. 41. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ... tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri...

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Presupposti normativi (1)

D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39Art. 3, 1° co.Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

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Presupposti normativi (2)

L. 24 dicembre 1993, n. 537Art. 2, 15° co.Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate ... dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

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Presupposti normativi (3)

L. 15 marzo 1997, n. 59 Art. 15, 2° co.

Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare...

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Presupposti normativi (3)

DPR. 10 novembre 1997, n. 513 (ora DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Art. 4, 1° co. (Forma scritta) [art. 10, 1° co. DPR. 445/2000]

Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.

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Presupposti normativi (3)

DPR. 10 novembre 1997, n. 513 Art. 19 (Sottoscrizione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni) [art. 25 DPR. 445/2000]

1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale …2. L’uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

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Informatizzazione dell’area civile

Esperienze ‘pilota’• Corte di Appello di Roma• Tribunale di Monza• Sistema POLIS (Tribunale di Bologna)

Scenari futuri

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Informatizzazione dell’area penale

•Sistema Re.Ge. (Registri Generali)

•Sistema informativo Procure Generali e Corti di Appello

•SIDNA (Sistema Informativo per la Direzione Nazionale Antimafia)

•SIDDA (Sistema Informativo per le Direzioni Distrettuali Antimafia)

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Sistema POLIS(Tribunale di Bologna)

Sistema integrato di gestione documentale per

delle sentenze e degli altri provvedimenti aventi natura decisoria emessi in materia civile

Produzione

Archiviazione

Consultazione

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POLISestende il concetto di unità documentale

• Sentenze

• Ordinanze

• Decreti

in testo integrale

(e non soltanto la massima)

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Strutturazione in campi

• Intestazione

• Composizione dell’organo giudicante

• Estremi del processo

• Indicazione anagrafica delle parti

• Oggetto del procedimento

• Conclusioni

• Svolgimento del processo

• Motivi della decisione

• Dispositivo della sentenza

• Data della deliberazione

• Sottoscrizione

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Creazione di un diritto giurisprudenziale bolognese

Problema dell’efficacia del precedente giudiziale nei sistemi di civil law

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Scenari futuri

Processo civile telematico

V. DI CATALDO - G. GIRLANDO,Appunti per l’informatizzazione del processo civile, Convegno “Diritto, Telematica e Amministrazione della Giustizia” (Catania, 25 ottobre 1996)

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Presupposti normativi (4)

DM. 27 marzo 2000, n. 264Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari

Art. 3 (Tenuta dei registri)1. I registri sono tenuti in modo informatizzato…

3. La competente articolazione del Ministero della giustizia … può, su richiesta motivata del capo dell’ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo.

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DM. 27 marzo 2000, n. 264Art. 15 (Archivio digitale dei provvedimenti)1. Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello è istituito un archivio … dove sono conservati in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale…

Presupposti normativi (4)

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Presupposti normativi (5)

DPR. 13 febbraio 2001, n. 123Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti

Art. 4, 1° co. (Atti e provvedimenti)Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale…

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Formalità introduttive del processo civile

Vecchio processo “cartaceo”Art. 165 c.p.c. (Costituzione dell’attore): L’attore ... deve costituirsi in giudizio ... depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione ...

Art. 166 c.p.c. (Costituzione del convenuto): Il convenuto deve costituirsi ... depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa [di risposta] … la procura e i documenti che offre in comunicazione.

Nuovo processo “telematico”Art. 9 (Costituzione in giudizio e deposito)La parte che procede all’iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.

Art. 11, 1° co. (Iscrizione a ruolo)La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.

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Formalità introduttive del processo civile

Vecchio processo “cartaceo”Art. 168 c.p.c. (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio): All’atto della costituzione dell’attore ... su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie … e successivamente i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.

Art. 36 disp. att. c.p.c. (Fascicoli di cancelleria): Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio … Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare. Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l’ufficio … il giudice incaricato dell’affare … le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l’oggetto. Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.

Nuovo processo “telematico”Art. 12 (Fascicolo informatico)1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

2. Nel fascicolo informatico sono inseriti … anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l’inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria...

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Firma digitaleFirma digitale

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Documenti giuridicamente rilevanti

• individuazione univoca della provenienza dell’atto (paternità dell’atto)

• irrifiutabilità dell’atto (certezza che il documento non venga disconosciuto dal suo autore)

• immodificabilità del contenuto del documento (evitare che un documento alterato sia assunto come autentico)

• segretezza (o riservatezza) del contenuto del documento

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Documenti cartacei

Paternità e irrifiutabilità

Sottoscrizione autografaArt. 110 c.p.p., 1° co.Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto … è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare

Segretezza e immodificabilità

Accorgimenti meccanici (buste, sigilli, punzoni) e deterrente penale

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Documenti informatici

Firma digitale

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Firma digitale = sistema di crittografia a chiavi asimmetriche

Documenti informatici

Coppia di chiavi crittografiche correlate

Chiave privata

Chiave pubblica

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Paternità, irrifiutabilità, immodificabilità

Il mittente cifra il documento con la sua chiave privata; il destinatario decifra il documento con la chiave pubblica del mittente

Mittente Destinatario

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Segretezza

Il mittente cifra il documento con la chiave pubblica del destinatario; il destinatario decifra il documento con la propria chiave privata

Mittente Destinatario