Info IVA 05 Sussidi e doni

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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch Info IVA 05 Sussidi e doni Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

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© Edito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Aprile 2010

Osservazioni preliminari

Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell’una o nell’altra forma e sono considerate equivalenti.

Abbreviazioni

AFC Amministrazione federale delle contribuzioniAFD Amministrazione federale delle doganeart. articoloCHF Franchi svizzericpv. capoversoIVA Imposta sul valore aggiuntoLIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11) LSu Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1)lett. letteraLIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(RS 641.20)n. numeroN.IVA Numero di registro dei contribuenti IVAOIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(RS 641.201)RS Raccolta sistematica del diritto federaleUFCOM Ufficio federale delle comunicazioni

Aliquote d’imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010:

Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %.

Aliquote d’imposta valevoli dal 1° gennaio 2011:

Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %.

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Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

Basi legali: articoli 3 lettera i, 18 capoverso 2 lettere a–d, 21 capoverso 2 numero 27 e 33 LIVA nonché articoli 29, 30 e 75 OIVA.

La presente Info IVA dà informazioni generali sui contributi erogati senza pre­stazioni in contropartita, ossia i sussidi e i doni, nonché le prestazioni di spon­sorizzazione. Intende definire i diversi concetti e stabilire il trattamento fiscale applicabile a ciascuno di essi.

Valevole con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2010 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA).

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere consi­derate come spiegazioni dell’AFC riguardanti la LIVA e l’OIVA.

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Indice delle materie

1 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1 Quando si è alla presenza di un sussidio? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2 Forme di sussidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Trattamento fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3.1 Sussidi attribuiti a un oggetto particolare che non comportano

la riduzione della deduzione dell’imposta precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.3.2 Sussidi attribuiti a un oggetto particolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.3.3 Sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.4 Precisazioni e casi particolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.4.1 Mandati di prestazioni, accordi di programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.4.2 Mandati di collettività pubbliche per i loro propri bisogni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.4.3 Trasmissione di sussidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.4.4 Contributi alla ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.4.5 Indennizzi all’esportazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.4.6 Esonero dalle imposte dirette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.4.7 Loterie Romande e Swisslos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Doni e sponsorizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1 Doni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1.1 Caratteristiche del dono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1.2 Trattamento fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.2 Sponsorizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2.1 Forma neutra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2.2 Pubblicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.3 Casi particolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.3.1 Contributi statutari e dei donatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.3.2 Organizzazioni di utilità pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.3.3 Sostegno sotto forma di prestazione in natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

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1 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico

Sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico i vantaggi valuta­bili in denaro che una collettività pubblica eroga a titolo non oneroso, cioè senza che il beneficiario effettui una prestazione diretta in contropartita. Tali sussidi mirano in particolare ad assicurare o promuovere la realizzazione di compiti di interesse pubblico che il beneficiario ha deciso di assumersi (art. 29 lett. a e d OIVA; p. es. aiuti finanziari ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LSu) oppure ad attenuare o compensare gli oneri finanziari di un compito prescritto dalla legge (p. es. indennizzi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. a LSu) attuato al di fuori di un rapporto di prestazioni (art. 29 lett. b e d OIVA). Nel campo della ricerca, i sussidi presuppongono che la collettività pubblica non abbia alcun diritto sui risultati della ricerca (art. 29 lett. c e d OIVA).

NLaddove in seguito si parla di sussidi s’intendono anche gli altri contributi di diritto pubblico.

1.1 Quando si è alla presenza di un sussidio?

Si è alla presenza di un sussidio quando sono adempite cumulativamente le tre condizioni elencate di seguito:

l il sussidio è erogato da una collettività pubblica; sono collettività pub­bliche i servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché le altre istituzioni di diritto pubblico, quali ad esempio le corpora­zioni di diritto pubblico svizzere ed estere (p. es. consorzi), gli istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica, le fondazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica e le società semplici di collettività pubbliche (art. 12 cpv. 1 LIVA e 12 cpv. 2 OIVA);

l chi versa il sussidio non riceve alcuna prestazione in contropartita dal beneficiario;

l la concessione del sussidio si fonda in linea di principio su una base legale (legge, ordinanza, regolamento, decreto ecc.).

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1.2 Forme di sussidi

I sussidi possono essere concessi sotto forma di (elenco non esaustivo):

l prestazioni in denaro;l condizioni preferenziali per prestiti (p. es. prestito concesso senza interessi;

l’importo degli interessi differiti può essere calcolato in base al tasso d’interesse ipotecario di primo rango praticato dalla banca cantonale o dalla banca con la quale il contribuente ha regolarmente relazioni commerciali);

l condoni di prestiti e rinunce ai crediti;l concessioni di diritti di superficie senza canoni di superficie o con canoni

di superficie ridotti;l prestazioni in natura o di servizio eseguite a titolo gratuito o a condizioni

vantaggiose;l tasse di soggiorno impiegate dagli uffici turistici a favore della comunità,

su incarico di una collettività pubblica;l contributi provenienti dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di

trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti.

1.3 Trattamento fiscale

I sussidi non sono considerati controprestazione e quindi non soggiacciono all’IVA (art. 18 cpv. 2 lett. a–c LIVA). Per il beneficiario comportano una ridu­zione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).

La riduzione della deduzione dell’imposta precedente va fatta sulla base delle tre regole seguenti (art. 75 OIVA):

1. Non va effettuata alcuna riduzione dell’imposta precedente se i sussidi sono attribuibili a un settore di attività che non genera alcuna imposta precedente o per il quale non sussiste alcun diritto alla deduzione della stessa; in quest’ultimo caso, l’imposta precedente non può essere fatta valere.

Esempio ServiziononassoggettatodiunComune.

2. Quando i sussidi possono essere attribuiti a un determinato settore d’atti­vità, va ridotta soltanto l’imposta precedente sulle spese di tale settore.

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Esempio Unenteturisticochegestiscecontemporaneamenteun‘agenziaviaggi

percepiscesussidicantonali(tassedisoggiorno).Solol‘attività“enteturi-stico“èconfrontataallaproblematicadellariduzionedelladeduzionedell‘impostaprecedente.

3. Se i sussidi sono destinati a coprire un disavanzo d’esercizio, occorre ridurre la deduzione dell’imposta precedente in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e la cifra d’affari complessiva (IVA esclusa).

Esempio Coperturadeldisavanzod‘eserciziodiunaradiolocaledaparte

dell‘UFCOM,odiuncentrosportivodapartedellecollettivitàlocaliecc.

F Per ulteriori informazioni sulla riduzione della deduzione dell’imposta pre­cedente vedi le seguenti cifre 1.3.1, 1.3.2. e 1.3.3, l’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta prece­dente”, l’info IVA concernente il settore “Collettività pubbliche” e l’info IVA concernente il settore “Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico”.

Semplificazione

N A titolo di semplificazione il beneficiario di un sussidio può, invece di ridurre la deduzione dell‘imposta precedente, imporre volontariamente il sussidio all’aliquota normale (7,6 % di 107,6 %). L’applicazione di questo metodo non necessita l’autorizzazione dell‘AFC. Il metodo va applicato per tutta la durata dell‘ammortamento dell’oggetto sussidiato.

1.3.1 Sussidi attribuiti a un oggetto particolare che non comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente

Se i sussidi sono realmente attribuiti a spese non gravate d’imposta prece­dente o a un’attività per la quale non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente, non occorre procedere alla riduzione della dedu­zione dell’imposta precedente. Tale attribuzione deve risultare dalla docu­mentazione (p. es. domanda e promessa di sussidio, decisione). Se i sussidi sono attribuiti a tali spese o attività in maniera puramente artificiale e sono in realtà destinati a sostenere l’esercizio, occorre procedere a una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

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EsempiUnCantonecheintendepromuoverel‘integrazionenelmondodellavorodellepersoneincercadioccupazioneversaaun‘impresaprivatauncontri-butodestinatoacoprireunapartedelsalariodiunapersonaincercad‘im-piego.Inquestomodoerogaunsussidiodirettamenteattribuibileallespesedeisalarinongravated’impostaprecedente,chenoncomportaalcunaridu-zionedelladeduzionedell‘impostaprecedente.

Unacollettivitàpubblicacheintendesostenereunprogettodiricercaversaall’istitutouniversitarioincaricatodellaricercaunapartedelsalariodiunassi-stente.Inquestomodosostieneilprogettonelsuoinsiemeederogadunqueunsussidioperl‘eserciziochecomportaunariduzionedelladeduzionedell’impostaprecedente.

1.3.2 Sussidi attribuiti a un oggetto particolare

I sussidi attribuibili direttamente a un determinato oggetto comportano uni­camente una riduzione della deduzione dell’imposta precedente relativa a questo oggetto. La percentuale di riduzione è determinata in funzione del rapporto tra l’importo dei sussidi e le spese dell’oggetto (IVA inclusa).

EsempioUncentrosportivoricevesussidiperl‘ampliamentodeiproprilocali.

Spesedeilavoridiampliamento(IVAinclusa) CHF 1’068’000 100,00%

Sussidiricevuti CHF 600’000 56,18%

L’impostaprecedenterelativaall’ampliamentodevequindiessereridottadel56,18%.Sericeveinoltresussidiperlacoperturadelpropriodisavanzo,ilcentrospor-tivodeveprocedereaun’ulterioreriduzionedell’impostaprecedenterestante(Fcifra1.3.3).

Sgravio fiscale successivo

N In caso di sgravio fiscale successivo (p. es. su un bene d‘investimento acquistato prima dell‘assoggettamento), i sussidi ottenuti a suo tempo in relazione a tale bene comportano una riduzione dell’imposta precedente anche in occasione dello sgravio fiscale successivo.

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1.3.3 Sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio

Se sono erogati sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio, occorre ridurre la totalità della deduzione dell’imposta precedente (sui costi correnti e sulle spese d’investimento), in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e i ricavi complessivi (IVA esclusa).

EsempioUncentrosportivoricevesussidiperlacoperturadeldisavanzod‘esercizio.

Cifrad’affariimponibile(IVAesclusa) CHF 300’000 75%

Sussidioacoperturadeldisavanzod’esercizio CHF 100’000 25%

Totale CHF 400’000 100%

Ilcentrosportivodeveridurreladeduzionedell’impostaprecedentedel25%.

1.4 Precisazioni e casi particolari1.4.1 Mandati di prestazioni, accordi di programma

La concessione di contributi sulla base di mandati di prestazioni o di accordi di programma è generalmente subordinata all’adempimento di condizioni o obiettivi. Questo fatto non è sufficiente per generare uno scambio di presta­zioni e i contributi così erogati restano dei sussidi: le condizioni e gli obiettivi posti hanno l’unico scopo di garantire che i sussidi siano utilizzati a favore dell’interesse pubblico perseguito. Il beneficiario del sussidio può essere in particolare obbligato a presentare resoconti sulla sua attività, senza che ciò costituisca una prestazione.

F Per ulteriori informazioni vedi le info IVA concernenti i settori “Forma­zione” e “Ricerca e sviluppo”.

1.4.2 Mandati di collettività pubbliche per i loro propri bisogni

Quando una collettività pubblica acquista beni o prestazioni di servizi per i loro bisogni propri, per chi esegue queste prestazioni si tratta di contro­prestazioni imponibili all’IVA.

EsempiAcquistodiuncomputer,manutenzioneinvernaledellestrade,studidifatti-bilità,consulenze.

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1.4.3 Trasmissione di sussidi

La semplice trasmissione di sussidi non è imponibile (art. 30 cpv. 1 OIVA); tale trasmissione resta priva di conseguenze fiscali per colui presso il quale il sus­sidio transita soltanto. La riduzione della deduzione dell’imposta precedente è operata unicamente presso il beneficiario finale (art. 30 cpv. 2 OIVA).

Questa situazione si presenta in particolare nel settore della formazione e della ricerca scientifica dove, per esempio, un richiedente principale riceve la totalità dei sussidi, di cui riversa in seguito le parti di loro competenza agli altri partecipanti al progetto. In questo caso, solo i partecipanti beneficiari finali del sussidio devono, all’occorrenza (F cifra 1.4.4), procedere a una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

1.4.4 Contributi alla ricerca

Gli importi versati per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo scientifico devono essere oggetto di un’analisi caso per caso. Ogni volta occorre verificare se si tratta di importi provenienti da uno scambio di prestazioni (imponibile all’IVA) o di sussidio (F info IVA concernente il settore ”Ricerca e sviluppo”).

N Se chi versa il contributo ha il diritto esclusivo sui risultati della ricerca, tale contributo rappresenta per il beneficiario una controprestazione imponibile all’IVA (art. 29 lett. c OIVA e contrario).

1.4.5 Indennizzi all’esportazione

Il contribuente non deve procedere ad alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente se ottiene rimborsi, contributi e aiuti finanziari per la fornitura di beni verso l’estero esente dall’imposta in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numero 1 LIVA (art. 18 cpv. 2 lett. k LIVA).

1.4.6 Esonero dalle imposte dirette

L’esonero e le facilitazioni nell’ambito delle imposte dirette non sono conside­rati sussidi e non comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

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1.4.7 Loterie Romande e Swisslos

Gli importi versati da istituzioni quali la Loterie Romande e Swisslos, distribuiti da tali istituzioni, tramite l’intermediazione di un terzo (p. es la Società dello Sport­Toto) o di una collettività pubblica sulla base di disposizioni legali, costi­tuiscono sussidi, perché tali importi non sono versati a titolo volontario, ma sulla base di condizioni stabilite nella legge o nell’autorizzazione cantonale. In esse figurano pure talune istruzioni relative alla chiave di riparto di tali importi.

2 Doni e sponsorizzazione2.1 Doni2.1.1 Caratteristiche del dono

Il dono rappresenta una liberalità fatta senza aspettarsi una prestazione in contropartita ai sensi del diritto sull’IVA; il fatto di menzionare una o più volte, in forma neutra, in una pubblicazione (F definizione alla seguente cifra 2.2.2) il nome, la ditta o il logo del donatore non costituisce una contro­prestazione (art. 3 lett. i LIVA).

Il dono proviene da una fonte diversa dalla collettività pubblica; se è fatta da una collettività pubblica, la liberalità costituisce in linea di massima un sus­sidio. Il donatore effettua il versamento liberamente e non si aspetta alcuna prestazione in contropartita dal beneficiario.

I doni possono essere concessi sotto forma di (elenco non esaustivo):

l prestazioni in denaro;l prestazioni in natura, del tipo messa a disposizione di personale, locali e

materiali, effettuate a un terzo che non sia una persona strettamente vin­colata.

2.1.2 Trattamento fiscale

I doni non fanno parte della controprestazione e non comportano la ridu­zione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. d e art. 33 cpv. 1 LIVA).

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L’importo dei doni non fa peraltro parte della cifra d’affari complessiva deter­minante per il calcolo della riduzione della deduzione dell’imposta prece­dente. Allo stesso modo, l’importo dei doni non fa parte della cifra d’affari determinante per detto calcolo, se il contribuente incassa, oltre ai ricavi impo­nibili e ai doni, ricavi esclusi dall’imposta.

F Per ulteriori informazioni in merito vedi l’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”.

EsempioUncontribuenterealizzaiseguentiricavi:

Vendite CHF 750’000 (imponibili)

Sussidi CHF 250’000 (comportanounariduzionedelladeduzionedell’impostaprecedente)

Doni CHF 100’000 (nonfannopartedellacontro-prestazione)

Inquestoesempiol’impostaprecedenteèdeducibileinragionedel75%(750000franchirispettoa1000000franchi);idonidi100000franchinonsonodeterminantiperilcalcolodellachiavediriduzione.

I costi precedenti legati all’ottenimento dei doni (p. es. fatture per una cam­pagna di raccolta di doni) possono essere considerati nell’ambito dell’attività imprenditoriale del contribuente che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 28 cpv. 1 LIVA).

EsempioUn‘associazioneerogaunaiutofinanziarioagliindigenti.Isuoifondiproven-gonoinpartedallavenditaregolaredigiocattolieabbigliamentosuinterneteinpartedadoni.L‘attivitàdivenditacostituisceun‘attivitàimprenditoriale.Icostiprecedentirelativiaquestaattivitàdannodiprincipiodirittoalladeduzionedell’impostaprecedente.Ciòvaleancheperl‘impostaprecedentechegravaicostirelativiall‘ottenimentodidoniutilizzatiperl’attivitàdivendita.L‘aiutoagliindigentinoncostituiscepercontroun‘attivitàimprenditoriale,datochenonmiraarealizzarericavidaprestazioni.Seidonisonoutilizzatipergliindigenti,l‘impostaprecedentechegravaicostirelativiallorootteni-mentononèdeducibile.

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2.2 Sponsorizzazione

Occorre distinguere tra doni (senza contropartita) e prestazioni di sponsoriz­zazione. Si tratta di sponsorizzazione che soggiace all’IVA quando il destina­tario dell’elargizione (p. es. un club sportivo) esegue una prestazione pubblici­taria in contropartita.

Per contro, si ammette che il destinatario del contributo non esegue alcuna prestazione pubblicitaria se si limita a menzionare, in forma neutra, in pubblicazioni di sua scelta, una o più volte, il nome o la ditta del donatore o a riprodurre soltanto il suo logo (art. 3 lett. i LIVA).

2.2.1 Forma neutra

Il concetto di “forma neutra” significa che la menzione del donatore non può essere accompagnata da uno slogan pubblicitario né citare i suoi prodotti né fornire dettagli sulla sua attività imprenditoriale. La semplice menzione della professione o dell’attività imprenditoriale non infrange tale regola.

EsempiLemenzioni“SponsorizzatodallaBancaXY“o“ConilsostegnodellaLotterieRomande”noncostituisconoprestazionipubblicitarie.Percontro,lamenzione“ConilsostegnodellaBancaXY,vostropartnernellagestionepatrimoniale“,costituisceunaprestazionepubblicitaria.

2.2.2 Pubblicazione

Il termine “pubblicazione” deve essere considerato in senso lato.Sono ad esempio considerati pubblicazioni:

l i programmi e i libretti di feste;l i numeri unici;l i rapporti d’esercizio, di gestione e di ricerca;l i giornali e le riviste;l i manifesti;l le locandine di film;l le citazioni su internet.

N La presenza in internet di un link verso il sito del donatore costituisce una prestazione pubblicitaria.

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Non rientrano invece nella definizione di “pubblicazione” i seguenti supporti:

l le tenute sportive;l i nastri e pannelli pubblicitari;l le scritte su veicoli;l gli articoli pubblicitari distribuiti al pubblico.

2.3 Casi particolari2.3.1 Contributi statutari e dei donatori

I contributi dei membri attivi definiti nello statuto da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica e che danno diritto, in contropartita, a una prestazione iden­tica per ciascun membro o categoria di membri (p. es. giornale, ingresso, ribasso ecc.) sono esclusi dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 13 LIVA) e non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 LIVA). È possibile l’im­posizione volontaria di queste prestazioni (art. 22 LIVA).

I contributi dei membri passivi sono considerati doni e in quanto tali non comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 3 lett. i LIVA). È considerato membro passivo chi non dispone del diritto di voto e di eleggibilità e non partecipa attivamente alla vita dell’istituzione e il cui contributo persegue in primo luogo il sostegno di tale istituzione e non l’otte­nimento di una prestazione in contropartita.

I contributi dei donatori ad associazioni o a istituzioni di utilità pubblica costi­tuiscono doni e in quanto tali non comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 3 lett. i LIVA). È considerato donatore chi versa una liberalità che persegue in primo luogo il sostegno del beneficiario e non l’ottenimento di una prestazione in contropartita.

Non costituiscono prestazioni in contropartita i privilegi accordati usualmente in tale ambito a titolo di ringraziamento ai membri passivi o donatori.

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EsempiUncoromistoèorganizzatosottoformadiassociazione.Imembriattivipar-tecipanoregolarmentealleproveeaiconcertieversanouncontributoannuodi60franchi.Imembripassivipaganouncontributoannuodi100franchiebeneficianodiribassisull’ingressoaiconcerti.Siccomenoncantanelcoro,ilmembropassivononpartecipaattivamenteallavitadell’associazione;d’altrapartenonottieneprestazioniincambio;iribassiaccordaticostituisconounringraziamentousualeenonunaprestazioneincontropartita.

Un’associazionediprotezionedellanaturaedeglianimaliricevedatuttiisuoidonatoriuncontributoannuodi40franchi;distribuisceloroungiornaletri-mestralesull’andamentodellesueattivitàeaccordalorounribassopressoilsuonegozioonline.Idonatorisostengonol’associazioneconilorocontributienonconillorointerventopersonale;d’altrapartenonottengonoprestazioniincambio;ilgiornaledistribuitoeiribassiaccordaticostituisconounringraziamentousualeenonunaprestazioneincontropartita.

2.3.2 Organizzazioni di utilità pubblica

Un’organizzazione di utilità pubblica è un’organizzazione che soddisfa le con­dizioni previste nell’articolo 56 lettera g LIFD (art. 3 lett. j LIVA). A questo riguardo, l’AFC si basa sull’attestazione dell’amministrazione fiscale canto­nale, indicante che l’organizzazione è integralmente esonerata dall’imposta federale diretta.

F Per ulteriori informazioni in merito vedi l’Info IVA concernente il settore “Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali“.

I contributi versati dalle organizzazioni di utilità pubblica sono considerati doni che non comportano alcuna riduzione della deduzione dell‘imposta pre­cedente, se il beneficiario si limita a menzionare in una pubblicazione, in forma neutra, il nome, la ditta o il logo dell‘organizzazione in questione. Anche i contributi versati senza contropartita (ad eccezione di una menzione in forma neutra in una pubblicazione) a organizzazioni di utilità pubblica sono considerati doni (art. 3 lett. i LIVA).

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Le prestazioni di promozione dell’immagine eseguite da o per organizza­zioni di utilità pubblica sono escluse dall‘imposta (art. 21 cpv. 2 n. 27 LIVA) e non danno diritto alla deduzione dell‘imposta precedente (art. 29 LIVA). È possibile l‘imposizione volontaria di queste prestazioni (art. 22 LIVA).

Sono considerate prestazioni di promozione dell‘immagine le prestazioni con­sistenti nel rendere noto il nome o la ditta, l’attività o le prestazioni di organiz­zazioni di utilità pubblica o di terzi, nella misura in cui non costituiscono doni ai sensi dell’articolo 3 lettera i LIVA.

F Per ulteriori informazioni in merito vedi l’Info IVA “Oggetto dell’imposta”

2.3.3 Sostegno sotto forma di prestazione in natura

Nell’ambito della sponsorizzazione in natura, ciascuna delle parti deve valorizzare la sua prestazione al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente.

EsempioUn‘agenziadicollocamentodelpersonaleoffreaunasquadradiciclismol’equipaggiamentoperunvaloredi100000franchi.Incontropartita,lasquadras‘impegnaapromuoverel‘immaginedelpropriosponsornelcorsodell‘interastagione.L‘agenziaelasquadradevonociascunaemettereunafatturadi100000franchi(laprimaperlafornituradell’equipaggiamentoelasecondaperleprestazionipubblicitarie).

Nell’ambito del dono in natura (senza prestazione pubblicitaria in contropar­tita), il donatore deve correggere, a titolo di consumo proprio, l’imposta pre­cedente, se il valore della prestazione supera i 500 franchi per destinatario e per anno (art. 31 cpv. 2 lett. c LIVA).Questo importo non rappresenta una franchigia: la correzione deve quindi essere operata sul valore globale.

EsempioUn‘agenziadicollocamentodelpersonaleoffreallasquadracalcisticalocale,perlasuatombola,unorologiodelvaloredi2000franchi.Ilclubnoneseguealcunaprestazione,adeccezionedeiringraziamentidirito.L‘agenziadicollo-camentoètenutaacorreggereladeduzionedell‘impostaprecedente.

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Competenze

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per• la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;

• la riscossione dell’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all’estero.

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per• la riscossione dell’imposta sull’importazione di beni.

Leinformazionirilasciatedaaltriufficinonsonogiuridicamentevincolanti.

Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse 50 3003 Berna

per fax: 031 325 75 61

per e­mail: [email protected] Vogliateassolutamenteindicareilvostroindirizzo postale,ilvostronumeroditelefonoe,sedisponibile, ilvostroN.IVA.

Le pubblicazioni dell‘AFC riguardanti l‘IVA sono ottenibili:• in forma elettronica tramite internet: www.estv.admin.ch (Webcode: d_03373_it)

• in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna

www.bundespublikationen.admin.ch

605.525.05 I

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