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In questa lezione …

In questa lezione analizzeremo la normativa sull’informativa precontrattuale dei prodotti assicurativi danni, iniziando con le disposizioni relative alla documentazione. Vedremo, poi quali sono gli elementi che caratterizzano il contratto di assicurazione, e la nota informativa. Infine, descriveremo la pubblicazione delle informazioni sul sito internet.

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Il Fascicolo informativo 1/2

Prima della sottoscrizione del contratto relativo ai prodotti assicurativi danni oppure, se prevista, della relativa proposta, le imprese devono predisporre il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente. Il Fascicolo informativo contiene i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali; la Nota informativa comprensiva del glossario; le condizioni di assicurazione e il modulo di proposta se previsto. Tali documenti devono essere redatti in lingua italiana, numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6 ….) e, in prima pagina o a conclusione, della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti. Lingua italiana Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.

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Il Fascicolo informativo 2/2

Sulla copertina del Fascicolo informativo devono essere riportate esclusivamente: la denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa e del gruppo di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli del gruppo di appartenenza. Devono essere riportate, inoltre, anche l’intestazione con l’indicazione della tipologia contrattuale e del nome commerciale, l’elenco dei documenti contenuti e l’indicazione che il Fascicolo informativo deve essere consegnato prima della sottoscrizione. Infine, l’avvertenza in grassetto: “Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa”.

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Grandi rischi e RC

Per i contratti che coprono i grandi rischi e per i contratti per la copertura di rischi agricoli stipulati in forma collettiva, le imprese devono consegnare al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, le condizioni di assicurazione. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese devono predisporre il Fascicolo informativo distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni e le condizioni di assicurazione ad essi relative.

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Contratti collettivi

Prima dell’adesione alla copertura assicurativa, con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati o sostengono in tutto o in parte il pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le imprese di assicurazione devono inserire nella convenzione stipulata con il contraente, una previsione contrattuale che disciplina obblighi e modalità di consegna delle condizioni di assicurazione da parte di quest’ultimo agli assicurati. Se i contratti collettivi prevedono un’assicurazione accessoria a un prodotto o a un servizio e l’importo dei premi dovuti per la copertura non è superiore a 100 euro, al posto della suddetta documentazione, l’impresa di assicurazione deve predisporre un documento che riporta la denominazione dell’impresa, l’oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione sia le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. Infine, l’impresa deve inserire nella convenzione l’obbligo di consegna agli assicurati da parte del contraente del documento in occasione dell’acquisto del prodotto o del servizio.

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Polizze connesse a mutui e altri finanziamenti

Per le polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento, la convenzione deve inoltre prevedere che, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, venga consegnato al debitore/assicurato il Fascicolo informativo e che il modulo di adesione alla copertura assicurativa indichi l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal debitore/assicurato con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario. Se l’adesione non avviene mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione, la convenzione prevede l’obbligo di consegna al debitore/assicurato del Fascicolo informativo e di un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente.

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Redazione della documentazione

Inoltre, è bene ricordare che nella redazione del Fascicolo informativo le imprese devono:

• utilizzare espressioni chiare e sintetiche affinché il contraente sia in grado di comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere;

• adottare caratteri di stampa e accorgimenti grafico-tipografici e redazionali tali da rendere agevole la lettura;

• illustrare con caratteri grafici evidenti le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell’assicurato, le nullità, le decadenze, le esclusioni, le sospensioni e le limitazione della garanzia, le rivalse nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” dal presente Regolamento;

• assicurare la coerenza delle informazioni contenute all’interno dei documenti precontrattuali e contrattuali.

Le imprese devono, invece, evitare di usare espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

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Contratto di assicurazione 1/2

Descriviamo ora le caratteristiche del contratto di assicurazione. Nella polizza le imprese devono evidenziare l’avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; inserire apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura, da far sottoscrivere al contraente, attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo; prevedere un apposito spazio nel quale vengono descritti la periodicità del premio ed i mezzi di pagamento consentiti dall’impresa.

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Contratto di assicurazione 2/2

Inoltre, se le imprese fanno ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e hanno attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, la proposta deve contenere l’avvertenza di cui all’articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ossia che sono consentiti solo pagamenti con le modalità previste. Nel caso di contratto relativo al ramo malattia, invece, la polizza deve contenere l’avvertenza che prima della sottoscrizione del questionario sanitario il soggetto legittimato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate. Se le imprese adottano procedure di emissione dei contratti che prevedano la sottoscrizione della proposta, si applicano alla stessa le disposizioni dell’articolo 32 del Regolamento che stiamo esaminando.

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La Nota informativa 1/2

La Nota informativa deve contenere le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, relative ai diritti e agli obblighi contrattuali del contraente e dell’assicurato. Essa deve essere predisposta sulla base dello schema allegato 6 del presente Regolamento. Lo schema deve essere adattato per tenere conto delle caratteristiche delle coperture offerte. Per i contratti Infortuni e Malattia le imprese devono utilizzare rispettivamente gli schemi allegati 7 e 8. Nel caso di polizze consistenti nell’abbinamento di diverse tipologie contrattuali, ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese devono predisporre la Nota informativa adeguatamente integrata con le caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento. Infine, ricordiamo che sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, a una approvazione del suo contenuto da parte dell’IVASS, ex ISVAP. Al clic sul testo schema allegato 6 Al clic sul testo

si apre il file allegato_6_nota_informativa_ramodanni.pdf 7

Al clic sul testo si apre il file allegato_7_nota_informativa_infortuni.pdf

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si apre il file allegato_8_nota_informativa_malattia.pdf

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La Nota informativa 2/2

Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese devono predisporre la Nota informativa secondo lo schema allegato 9 distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni ad essi relative. Per i veicoli a motore diversi da quelli indicati, le imprese devono utilizzare un’unica Nota informativa redatta secondo lo schema 9. Le imprese possono comunque elaborare lo schema distintamente per specifiche categorie di veicoli. Al clic sul testo schema allegato 9

si apre il file allegato_9_nota_informativa_rc.pdf

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Pubblicazione sul sito internet 1/2

Le imprese devono pubblicare sul proprio sito internet il Fascicolo informativo delle polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, dei prodotti che coprono rischi relativi all’abitazione con riferimento a furto, incendio e responsabilità civile del capo famiglia nonché delle polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento. La pubblicazione va effettuata non appena viene commercializzato un nuovo prodotto. Infine, la documentazione deve essere mantenuta sul sito internet fino alla conclusione della commercializzazione.

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Pubblicazione sul sito internet 2/2

Anche per i contratti di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese devono pubblicare sul proprio sito internet la Nota informativa e le condizioni di assicurazione. Sul sito viene pubblicato l’elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura. Per i contratti malattia, la cui copertura venga prestata nella forma dell’assistenza diretta, le imprese pubblicano sul proprio sito internet l’elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.