IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali...

16
Piazzetta Tiepolo, 1 – 33097 Spilimbergo (PN) – tel. 0427 591241 – fax 0427 591112 Codice fiscale e partita Iva n. 00 207 290 933 / c.c.p. n. 11754595 - sito web http://www.comune.spilimbergo.pn.it e-mail: [email protected] – Posta Elettronica Certificata: [email protected] COMUNE DI SPILIMBERGO Servizio Tributi IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – ANNO 2018 La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) non ha introdotto novità sostanziali per i Tributi Locali. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni legislative in vigore dall’anno 2016. Il comma 42 della Legge 232/2016 e s.m.i., al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dispone, per gli anni 2016, 2017 e 2018, la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali di propria competenza rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La IUC – Imposta unica comunale, istituita con l’art.1, comma 639, della Legge di stabilità n.147/2013 e s.m.i., si basa su due presupposti impositivi: il 1° basato sul possesso di immobili ed il 2° collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone di: IMU, l’imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale; TASI, il tributo sui servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Anche per il 2018 l’applicazione dell’IMU e della TASI a Spilimbergo può essere così sintetizzata: Tipologia IMMOBILI Imposta applicata abitazione principale cat. catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 Esclusa abitazione principale cat. catastali A/1, A/8 e A/9 IMU altri fabbricati IMU Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati). TASI fabbricati rurali strumentali TASI aree fabbricabili IMU terreni agricoli IMU IMU – Raccolta Regolamento e deliberazioni ALIQUOTE 2018 Continuano ad essere applicate quelle in vigore dal 2016. REGOLAMENTI 2018: continuano ad essere applicati quelli approvati nel 2016: Con deliberazione consiliare n. 23 del 26/05/2016 sono state apportare alcune modifiche e integrazioni a Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria – IMU, quale componente dell’Imposta unica comunale – IUC in applicazione dal 01/01/2014, al fine di recepire la disciplina giuridica dell’IMU in vigore dal 2016, con particolare riferimento

Transcript of IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali...

Page 1: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Piazzetta Tiepolo, 1 – 33097 Spilimbergo (PN) – tel. 0427 591241 – fax 0427 591112 Codice fiscale e partita Iva n. 00 207 290 933 / c.c.p. n. 11754595 - sito web http://www.comune.spilimbergo.pn.it

e-mail: [email protected] – Posta Elettronica Certificata: [email protected]

COMUNE DI SPILIMBERGO

Servizio Tributi

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – ANNO 2018

La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) non ha introdotto novità sostanziali per i Tributi Locali. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni legislative in vigore dall’anno 2016. Il comma 42 della Legge 232/2016 e s.m.i., al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dispone, per gli anni 2016, 2017 e 2018, la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali di propria competenza rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.

La IUC – Imposta unica comunale, istituita con l’art.1, comma 639, della Legge di stabilità n.147/2013 e s.m.i., si basa su due presupposti impositivi: il 1° basato sul possesso di immobili ed il 2° collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone di:

IMU, l’imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale;

TASI, il tributo sui servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Anche per il 2018 l’applicazione dell’IMU e della TASI a Spilimbergo può essere così sintetizzata:

Tipologia IMMOBILI Imposta applicata

abitazione principale cat. catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 Esclusa

abitazione principale cat. catastali A/1, A/8 e A/9 IMU

altri fabbricati IMU

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati).

TASI

fabbricati rurali strumentali TASI

aree fabbricabili IMU

terreni agricoli IMU

IMU – Raccolta Regolamento e deliberazioni

ALIQUOTE 2018

Continuano ad essere applicate quelle in vigore dal 2016.

REGOLAMENTI 2018: continuano ad essere applicati quelli approvati nel 2016:

• Con deliberazione consiliare n. 23 del 26/05/2016 sono state apportare alcune modifiche e integrazioni a Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria – IMU, quale componente dell’Imposta unica comunale – IUC in applicazione dal 01/01/2014, al fine di recepire la disciplina giuridica dell’IMU in vigore dal 2016, con particolare riferimento

Page 2: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

all’abitazione principale e fattispecie equiparate, alla base imponibile dei fabbricati e dei terreni, alla disciplina delle esenzioni.

• Con deliberazione consiliare n. 24 del 26/05/2016 è stato approvato il “Regolamento generale delle entrate tributarie” che disciplina gli aspetti normativi comuni e gli istituti giuridici applicabili a tutte le entrate tributarie del Comune.

• DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 23 del 26 maggio 2016

Oggetto: Imposta unica comunale IUC- Approvazione del regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili – TASI.

• DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 26 del 26 maggio 2016

Oggetto: Imposta unica comunale. Determinazione aliquote e detrazioni della componente IMU, Imposta comunale sugli immobili Anno 2016

• DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 24 del 26 maggio 2016

Oggetto: Approvazione del Regolamento generale delle entrate tributarie

IMU 2017 – Normativa di riferimento

• Decreto legislativo n. 504/1992 - Istituzione dell’ICI – per i soli articoli richiamati.

• Decreto legislativo n. 446/1997, articolo 52 – Potere regolamentare in materia di tributi locali.

• Decreto legislativo n. 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria e abolizione dell’ICI.

• Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge n.214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria.

• Decreto Legge n. 16/2012, convertito dalla Legge n.44/2012 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

• Legge n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013.

• Decreto Legge n. 35/2013 (c.d. Decreto sui debiti della PA).

• Decreto Legge n. 54/2013 -Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (L.85/2013).

• Decreto Legge n. 102/2013 - Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (L.124/2013).

• Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013 - Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. (L.5/2014).

• Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013 - Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 01 gennaio 2014 (13A10199).

• Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

• Decreto Legge n. 16/2014 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti dalle istituzioni scolastiche (L.68/2014).

• Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014 recante 10 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa".

• Decreto 28 novembre 2014 - Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

• Decreto Legge n. 185 del 16/12/2014 - Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario.

• Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015 - Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

• Legge 24 marzo 2015, n. 34 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale".

• Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

• Legge 11 dicembre 2016, n.232 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

• L. 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

• L. 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. E’ possibile consultare i testi delle norme richiamate accedendo al Portale della Legge vigente – NORMATTIVA oppure al sito del Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziari CeRDEF).

Page 3: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2018

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli); l’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune. L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per gli immobili ad essa equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 che rimangono assoggettati all’imposta. Sono inoltre esclusi da IMU i seguenti immobili soggetti a TASI: - i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993 (L.133/2014).

IMU 2018 – Informazioni principali

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli); l’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Anche per il 2018 l’Imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle sue pertinenze, per le quali l’IMU continua ad essere applicata con l’aliquota e detrazione deliberata dal Comune. Per pertinenze dell’abitazione si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una per categoria catastale.

L’IMU non è dovuta, inoltre, per le seguenti fattispecie assimilate all’abitazione principale (escluse le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze):

• Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze per soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

• Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

• Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

• ITALIANI RESIDENTI all’ESTERO (AIRE): l’art.9 bis del D.L. 25/03/2014, N.47 convertito il Legge n.80 del 23/05/2014 stabilisce che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Page 4: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

• COMODATI L’art.1, comma 10, della Legge n.208/2015, ha inserito, nel comma 3 dell’art.13 del D.L. 201/2011 (L.214/2011), la lettera 0a) che prevede la riduzione del 50 % della base imponibile dell’IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il 1° grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che: - il contratto sia registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; - il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in

comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il soggetto passivo attesta il possesso dei necessari requisiti presentando entro il 30/06/2018 la dichiarazione ministeriale IMU, barrando il campo 11 e specificando nelle annotazioni che trattasi di immobile concesso in uso gratuito.

Tutte le condizioni sopraindicate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. L’assenza o il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.

• IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO Il comma 53 della Legge n.208/2015 stabilisce, con inserimento del comma 6 bis all’art.13 del D.L.201/2011, che gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n.431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento.

• TERRENI AGRICOLI nuovo regime di esenzione - Il comma 10 della Legge n.208/2015 abroga il moltiplicatore 75 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Inoltre vengono abrogate le disposizioni che prevedono l’esenzione per la parte di valore dei terreni fino a 6 mila Euro e le fasce di riduzione per valori superiori e fino a 32 mila Euro. - Il comma 13 della L.208/2015, dopo aver ripristinato le disposizioni inerenti l’esenzione dei terreni agricoli montani, dispone l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 del D.Lgs. n.99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

• FABBRICATI DI CATEGORIA D ed E “IMBULLONATI”

I commi 21, 22 della L.208/2015 prevedono nuovi criteri per la valorizzazione degli impianti nella rendita catastale degli immobili di categoria catastale D ed E.

- c.21 – a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionari allo specifico processo produttivo.

- c.22 – a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare gli atti di aggiornamento catastale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze n.701/1994, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al comma 21.

IMU 2018 – Base imponibile

La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile così determinato:

• FABBRICATI: il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art.3, comma 48, della Legge 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

Page 5: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

160 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

140 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

80 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

65 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria catastale D/5

55 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

• La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50% per:

1. Gli immobili di interesse storico ed artistico, di cui all’art.10 del D.lgs. n.42/2004;

2. Gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L’inabitabilità o l’inagibilità sono accertate dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, oppure il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

3. Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

• ABITAZIONE PRINCIPALE: Le abitazioni principali è gli immobili ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 sono soggette ad IMU. Dall’imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 200,00 Euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e si suddivide in parti uguali tra i possessori dell’immobile che vi dimorano abitualmente, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abitale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

• TERRENI AGRICOLI: Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Il comma 10, lett. c) della Legge n.208/2015 abroga il moltiplicatore 75 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che dal 2016 sono esenti dal pagamento dell’imposta.

• AREE FABBRICABILI: il valore è costituto da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento

Page 6: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In presenza di compravendite, successioni, perizie o qualunque altro atto ai fini fiscali, che attestino il valore venale dell’area, il corrispondente importo ivi indicato costituirà la base imponibile ai fini IMU. Per agevolare i contribuenti nella determinazione di tali valori, sono applicabili i valori di riferimento già utilizzati per il calcolo dell’IMU riferita agli anni 2016 e 2017. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero o risanamento conservativo, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

IMU 2018 – Soggetti passivi

L’imposta municipale propria è dovuta:

- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato; - dai titolari di diritti reali di godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli

stessi beni immobili; - dal coniuge superstite in qualità di titolare del diritto di abitazione sull’immobile di residenza

coniugale (art.540 del C.C.); - dal locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) sin dalla data

di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso; - dai concessionari di aree demaniali; - Ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, dal coniuge assegnatario della casa coniugale in base a

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso degli immobili, considerando per intero il mese nel quale il possesso è avvenuto per almeno quindici giorni.

IMU 2018 – Esenzioni

Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai rispettivi compiti istituzionali.

Si applicano all’IMU, inoltre, le esenzioni previste dall’art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n.504/1992.

Page 7: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

IMU 2018 – Aliquote Le aliquote e detrazioni approvate con deliberazione consiliare n.26 del 26/05/2016 si applicano anche per gli anni 2017 e 2018 esono le seguenti:

ALIQUOTE IMU 2018

ALIQUOTA e DETRAZIONE

TIPOLOGIA DI IMMOBILI

O,6 per cento

€ 200,00

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

ESCLUSA ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 E RELATIVE PERTINENZE.

0,6 per cento

€ 200,00

ANZIANI E DISABILI, relativamente all’unità abitativa A/1, A/8 E A/9 e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

0,6 per cento

€ 200,00

CASA CONIUGALE di categoria catastale A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

0,6 per cento

€ 200,00

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, relativamente all’unità abitativa A/1, A/8 E A/9 e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

0,6 per cento

€ 200,00

FORZE DI POLIZIA Relativamente ad un unico immobile, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ESCLUSA

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA Ex art. 1 comma 708 L.147/2013, e art.13 co. 8/14-bis, D.L.201/2011(Legge 214/2011)

Page 8: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

ESENTI

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano in ogni caso locati.

0,4 per cento

€ 200,00

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI - ATER Si applica agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

0,6 per cento

ALIQUOTA AGEVOLATA - CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO e non pensionati. L’unità immobiliare di tipologia abitativa da A/1, a A/9 possedute dai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata. L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

0,6 per cento

€ 200,00

ALIQUOTA AGEVOLATA - CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO e pensionati.

L’unità immobiliare di tipologia abitativa da A/1, A/8 e A/9 (e pertinenze ammesse) possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.

0,6 per cento

ALIQUOTA AGEVOLATA – COMODATO GRATUITO – si applica: 1. Agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 concessi in comodato

gratuito a parenti maggiorenni in linea retta entro il primo grado, a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza anagrafica e che il comodatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile stesso. L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata, a pena di decadenza dal beneficio, entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione IMU. Le autocertificazioni e le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni nei dati precedentemente comunicati.

2. COMODATO GRATUITO ex. art.10 - Legge n. 208/2015: Alle unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - che il contratto sia registrato; - che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; - che oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. L’immobile concesso in comodato e quello destinato ad abitazione principale dal comodante non devono essere classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato e utilizzate come abitazione principale è ridotta del 50%.

L’aliquota agevolata e la riduzione della base imponibile si applicano alle

Page 9: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

pertinenze concesse in comodato unitamente all’immobile principale, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato, entro i termini ordinari, con la presentazione della dichiarazione IMU.

O,60 per cento

ALIQUOTA AGEVOLATA ALTRI IMMOBILI

• IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C/2, C/6 E C/7 costituenti pertinenze dell’abitazione principale (e fattispecie assimilate) in numero superiore a quello previsto dall’art.13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n.214/2011 e s.m.i, per ogni singola categoria catastale.

0,76 per cento

ALIQUOTA AGEVOLATA ALTRI IMMOBILI

• TERRENI AGRICOLI

• IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D” – da D/1 a D/8

0,87 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA:

• TUTTE LE TIPOLOGIE ABITATIVE NON COMPRESE IN QUELLE PRECEDENTI: tutte le abitazioni da A/1 a A/9 locate, quelle non occupate e quelle a disposizione del possessore. L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/2,C/6 e C/7)

• AREE FABBRICABILI

• ALTRI IMMOBILI: Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali e relative pertinenze di tipo C/2, C/6 E C/7,

• A/10 – uffici e studi privati,

• Immobili di categoria B,

• C/1 - negozi e botteghe

• C/3 - laboratori per arti e mestieri

• C/4 - fabbricati e locali di esercizi sportivi

QUOTA STATO Anche per l’anno 2018 è riservato allo Stato il gettito dell’imposta derivante dagli immobili classificati del gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento

IMU 2018: Guida al calcolo dell’imposta dovuta

L’imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili. L’IMU si calcola e si versa per l’anno corrente.

Per ciascun immobile posseduto devono essere considerati i seguenti elementi: ►BASE IMPONIBILE ►MESI DI POSSESSO ►PERCENTUALE DI POSSESSO ►ALIQUOTA e DETRAZIONI

Per le variazioni intervenute nel corso dell’anno, ai fini del calcolo dell’imposta si dovrà effettuare il conteggio in base ai mesi e considerare per ciascun mese la situazione che si è protratta per almeno 15 giorni.

L’IMU quindi si calcola nel seguente modo:

IMPOSTA = Base imponibile

x Mesi di possesso/12

x % di possesso/100 X Aliquota/100

Page 10: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

DOVUTA

Se l’imposta da versare riguarda l’abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo anche la detrazione spettante, che si può così calcolare:

DETRAZIONE

SPETTANTE

= Detrazione complessiva

/ n.contitolari che utilizzano

l’abitazione

x Mesi di utilizzo/12

E’ sempre possibile calcolare IMU e TASI collegandosi al sito internet del Comune di Spilimbergo: www.comune.spilimbergo.pn.it:

CALCOLO IUC 2018.

Il servizio consente di effettuare il calcolo dei tributi e la stampa dei relativi modelli F24 di versamento.

IMU 2018 – Il versamento

Il contribuente dovrà versare l’IMU in due rate di pari importo:

PRIMA RATA IN ACCONTO 18 GIUGNO 2018

SECONDA RATA A SALDO 17 DICEMBRE 2018

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’IMU in unica soluzione entro il 18 giugno 2018. Il versamento dell’Imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’ Euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si effettua il versamento se l’importo dovuto è uguale o inferiore ai 12,00 €. Se l’importo annuo dovuto è superiore ai 12,00 €, il versamento si esegue in unica soluzione a saldo entro il 17 dicembre 2018 . E’ possibile, per chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, regolarizzare la propria posizione avvalendosi del c.d. “Ravvedimento operoso”.

IMU 2018 – Come si versa

Anche quest’anno, allo scopo di rendere più agevole il calcolo ed il versamento delle Imposte comunali, ai contribuenti di Spilimbergo sarà inviato apposito prospetto riassuntivo degli immobili per i quali sono dovute l’IMU e la TASI, considerando i dati, le informazioni e gli aggiornamenti contenuti nella base dati comunale alla data del 31 dicembre 2017, unitamente al modello di versamento F24 precompilato. Il primo invio avrà per oggetto l’acconto da versare entro la scadenza del 18 giugno 2018, e consentirà, eventualmente, di aggiornare o adeguare i dati dell’Ente in funzione del secondo invio per il versamento del saldo IMU e TASI, da eseguire entro la scadenza del 17 dicembre 2018.

E’ importante che il contribuente verifichi la correttezza dei dati inerenti gli immobili posseduti, i periodi e le percentuali di possesso, nonché le eventuali agevolazioni applicate allo scopo di determinare l’imposta effettivamente dovuta: la responsabilità dell’esatto versamento d’imposta resta sempre a suo carico e, per questa ragione l’invio dei modelli precompilati non esclude l’eventuale accertamento di imposte in tutto o in parte non versate. Il contribuente che non avesse ricevuto il modello di pagamento o avesse riscontrato irregolarità o mancanza di dati o variazioni necessarie al calcolo IMU e TASI dovute è invitato a contattare o rivolgersi all’ufficio tributi del Comune.

ATTENZIONE: l’avviso di pagamento dell’acconto IMU/TASI non sarà inviato:

• ai soli possessori di abitazione principale e assimilate e rispettive pertinenze

• ai contribuenti con imposta dovuta inferiore a Euro 12,00, ai quali sarà inviato il modello di versamento (unica soluzione) entro la scadenza del 17 dicembre;

Page 11: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

• ai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali: le continue variazioni della base imponibile soggette a denuncia o a specifiche modifiche normative, non consentono a priori il calcolo puntuale dell’IMU, se dovuta e della TASI applicata sui fabbricati strumentali agricoli.

• alle Società e agli Enti con personalità giuridica, tenuti comunque al versamento telematico dei tributi in oggetto.

PAGAMENTO CON MODELLO F24

Il pagamento dell’imposta municipale propria – IMU, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Spilimbergo, può essere effettuato utilizzando il modello F24 che non prevede l’applicazione di commissioni.

DOVE SI TROVA: Il modello F24 è disponibile:

• presso tutti gli sportelli bancari, gli uffici postali e presso Agenzia delle Entrate riscossione.

• Sul sito istituzionale del Comune o dell’Agenzia delle Entrate. COME SI PAGA: il versamento con modello F24 può essere eseguito presso:

• gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata,

• gli uffici postali,

• on-line tramite i servizi di home banking o tramite il Portale Fisco online dell’Agenzia delle Entrate.

NB: Ricordiamo che tutti i titolari di partita IVA hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO IMU

Codice catastale del Comune di SPILIMBERGO: I904

CODICI IMU Comune

3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze (art.13-c.7-DL 201/11) – COMUNE

3914 IMU per i terreni – COMUNE

3916 IMU per le aree fabbricabili – COMUNE

3918 IMU per gli altri fabbricati – COMUNE

3923 IMU – Interessi da accertamento – COMUNE

3924 IMU – sanzioni da accertamento – COMUNE

3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

– INCREMENTO COMUNE

CODICE IMU STATO

3925 IMU gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

– STATO

E’ sempre possibile calcolare IMU e TASI per l’anno 2018, collegandosi al sito internet del Comune di Spilimbergo: www.comune.spilimbergo.pn.it:

CALCOLO IUC 2018.

Il servizio consente di effettuare il calcolo dei tributi e la stampa dei relativi modelli F24.

Il contribuente è l’unico responsabile della correttezza dei dati inseriti per il calcolo dell’imposta. Nel caso di dubbi è sempre bene consultare attentamente le pagine informative

presenti sul nostro sito Web e il Servizio Tributi.

Page 12: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

Pagamento dell’IMU per i residenti all’estero

L’IMU – Imposta municipale propria è dovuta da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). A partire dal’anno 2015, sensi dell’art.9 bis del D.L. n.47/2014, convertito il Legge n.80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; se sussistono tali condizioni, su tale unità immobiliare non sono dovute l’IMU dal 2015 e la TASI dal 2016, mentre la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Anche i soggetti non residenti in Italia dovranno, pertanto, versare l’IMU. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono, come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

1. per la quota di competenza del Comune, i contribuenti dovranno effettuare un bonifico bancario sulla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord-Est S.p.A sul conto corrente bancario: IBAN IT 82 D 03599 01800 000000139259, BIC/SWIFT CCRTIT2TXXX

2. per la quota riservata allo Stato (imposta su fabbricati del gruppo catastale “D”), i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia: cod. BIC BITAITRRENT, cod. IBAN: - IT02G0100003245348006108000.

La copia del versamento (o di entrambi i versamenti) dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale di versamento dovranno essere indicati:

• codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza.

• La sigla “IMU”, il nome del Comune di ubicazione degli immobili e i relativi codici tributo.

• L’anno di riferimento,

• L’indicazione di acconto e saldo per il pagamento in due rate.

l’Ufficio Tributi è a disposizione ORARI DI APERTURA

P.tta Tiepolo n.1 – piano terra 33097 – SPILIMBERGO – (PN)

Tel. 0427 591240, 0427 591241 Fax 0427 591112 E mail: [email protected] Pec: [email protected]

Da lunedì a venerdì Ore 09.30 - 12.30

Martedì e giovedì pomeriggio

Ore 15.00 - 17.00

Page 13: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

IMU 2018 - “RAVVEDIMENTO e ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO

Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.472/1997 e successive modificazioni.

Dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le nuove misure disposte dal D.Lgs. n.158/2015, che riducono della metà le sanzioni previste per i versamenti tardivi effettuati entro 90 giorni dalla normale scadenza.

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi o ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta - Calcolo delle sanzioni e degli interessi:

• Ravvedimento sprint: nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1%, per ogni giorni di ritardo oltre gli interessi legali

• Ravvedimento breve: nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell’imposta omessa, oltre agli interessi legali.

• Ravvedimento medio: nel caso di versamento effettuato tra il 31° e il 90° successivo alla scadenza prevista si applica la sanzione del 1,67% dell’imposta omessa, oltre agli interessi legali.

• Ravvedimento lungo: nel caso di versamento effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata si applica la sanzione del 3.75% del tributo omesso oltre agli interessi legali. In mancanza di dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza di versamento. Quindi per la scadenza dell’acconto è possibile usufruire del Ravvedimento fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre per il saldo il ravvedimento può essere effettuato fino al 16 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento dell’imposta non versata.

Saggio degli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento successivo alla scadenza ordinaria di versamento a quello in cui viene effettivamente eseguito:

- 0,1 % in vigore dal 01/01/2017 (DM 14/12/2016). - 0,3 % in vigore dal 01/01/2018 (DM 13/12/2017).

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto venga eseguito il pagamento dell’imposta o della differenza d’imposta dovuta, della sanzione prevista e degli interessi legali maturati. Le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati sommandoli all’imposta dovuta.

Adempimento spontaneo tardivo

A partire dal 1° gennaio 2016, come previsto dall’art.46 del nuovo regolamento per la gestione delle entrate tributarie, approvato con deliberazione consiliare n.24 del 26/05/2016, “Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall’art.13 del D.Lgs n.472/1997, oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte ad un terzo se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento, ma prima che la violazione sia contestata o constatata con atto degli organi preposti al controllo oppure siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’interessato abbia avuto conoscenza”.

Scaduto il termine previsto per il ravvedimento e fino a che l’omesso versamento non viene contestato dall’ufficio, quindi, l’omesso o parziale versamento può essere sanato ricorrendo all’adempimento spontaneo tardivo, aggiungendo all’imposta dovuta la sanzione del 10 % (in misura fissa) e gli interessi legati calcolati sull’imposta. Anche in questo caso occorre barrare la casella “ravv” sul modello F24 di pagamento.

L’Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni in merito all’applicazione del ravvedimento operoso e dell’adempimento spontaneo tardivo.

CONTATTI

Page 14: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

Il personale dell’Ufficio Tributi del Comune di Spilimbergo è a disposizione per ogni adempimento inerente l’Imposta Municipale Propria - IMU.

P.tta Tiepolo n.1 – piano terra 33097 – SPILIMBERGO – (PN)

Tel. 0427 591240, 0427 591241 Fax 0427 591112 E mail: [email protected] Pec: [email protected]

Da lunedì a venerdì Ore 09.30 - 12.30

Martedì e giovedì pomeriggio Ore 15.00 - 17.00

Page 15: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

IMU 2018 – La dichiarazione

• MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Per le variazioni intervenute nel 2018 è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2019. Il Decreto Legge n.35 del 2013 ha infatti stabilito che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avito inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale che disciplina anche i casi in cui deve essere presentata. Il D.L. n.102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28/10/2013, n.124, ha introdotti alcune novità relativamente agli adempimenti inerenti la presentazione della dichiarazione di variazione ai fini IMU.

Il modello di dichiarazione IMU e relative istruzioni (DM 30/10/2012) possono essere scaricati dal sito web del Comune oppure direttamente dal sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ricordiamo che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

• DICHIARAZIONE IMU ON LINE

E’ possibile compilare on-line la dichiarazione IMU. La procedura guida il contribuente nella compilazione del modello di dichiarazione, nella produzione del file in formato elettronico e nella stampa del modello conforme alle direttive emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pronto per la sua presentazione.

DICHIARAZIONE IMU EDITABILE

La presentazione della dichiarazione IMU può essere effettuata:

• mediante consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, che ne rilascia ricevuta;

• a mezzo posta, indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune di Spilimbergo, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU;

• con trasmissione telematica con posta certificata: [email protected]

• La dichiarazione può essere altresì trasmessa in via telematica secondo le modalità specificate nel Comunicato del Dipartimento delle Finanze del 5 ottobre 2016. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

Il contribuente è l’unico responsabile della correttezza dei dati inseriti nella propria dichiarazione IMU. Nel caso di dubbi è sempre bene consultare attentamente le pagine informative presenti sul nostro sito Web e il Servizio Tributi.

Ricordiamo che restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) o dell’Imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili.

CONTATTI Il personale dell’Ufficio Tributi del Comune di Spilimbergo è a disposizione per ogni

adempimento inerente l’Imposta Municipale Propria - IMU.

P.tta Tiepolo n.1 – piano terra 33097 – SPILIMBERGO – (PN)

Tel. 0427 591240, 0427 591241 Fax 0427 591112 E mail: [email protected] Pec: [email protected]

Da lunedì a venerdì Ore 09.30 - 12.30

Martedì e giovedì pomeriggio Ore 15.00 - 17.00

Page 16: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adempimenti per il 2018 · IMU 2018 – Informazioni principali Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico – Finanziaria – Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427591241

IMU 2018 – ENTI NON COMMERCIALI

• MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento dell’IMU è effettuato dagli Enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.lgs. n.241/1997, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro i termini di cui all’art.9, c.3 del D.Lgs. n.23/2011 (18 giugno e 17 dicembre 2018) e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli Enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultante dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.147/2013 (art.1, c.721).

• MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU e TASI, adottata con D.M. 26/06/2014, riguarda gli immobili per i quali è prevista l’esenzione di cui all’art.7, c.1, lett. i), del D.Lgs. n.504/1992, cioè quelli posseduti da:

• Gli Enti pubblici, gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli Enti territoriali (Comuni, Consorzi tra Enti locali, Comunità montane, Provincie, Regioni, Associazioni ed Enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli Enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università e gli Enti di ricerca, le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);

• Gli Enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli Enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato; le organizzazioni non governative; le associazioni di promozione sociale; le associazioni sportive dilettantistiche; gli Enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus.

Il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione IMU/TASI ENC è quello del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. (art.10 c.4 lett. a) D.L. n.35/2013 – L. 64/2013) Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU E TASI esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

CONTATTI Il personale dell’Ufficio Tributi del Comune di Spilimbergo è a disposizione per ogni

adempimento inerente l’Imposta Municipale Propria - IMU.

P.tta Tiepolo n.1 – piano terra 33097 – SPILIMBERGO – (PN)

Tel. 0427 591240, 0427 591241 Fax 0427 591112 E mail: [email protected] Pec: [email protected]

Da lunedì a venerdì Ore 09.30 - 12.30

Martedì e giovedì pomeriggio Ore 15.00 - 17.00