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Imposta sul Valore Aggiunto sulle operazioni internazionali

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Imposta sul Valore Aggiunto

sulle operazioni internazionali

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Operazioni soggette

Le operazioni che, per disposizione legislativa, sonosoggette al regime IVA ma non scontano l'imposta sulloro corrispettivo sono:

esportazioni ed operazioni assimilateall'esportazione (artt. 8 e 8 bis)

servizi internazionali o connessi agli scambiinternazionali (art. 9)

cessioni intracomunitarie (artt. 41 del D.L. n. 331/93)

Sulle predette operazioni non viene applicata l‟IVA inquanto l’imposta è applicata nel paese di destinazionefinale del bene

Operazioni non imponibili

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Operazioni non imponibili

Caratteristiche

Fatturazione : obbligatoria

Registrazione : obbligatoria

Detraibilità dell'imposta assolta“a monte” : piena

Agevolazioni : rimborso infrannuale dell'IVA “a monte”

: possibilità di effettuare acquisti “senza iva”

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Operazioni esenti art. 10

Definizione

Sono operazioni sulle quali, per motivi di ordine socio-economico, l'IVA non viene applicata. Sono comprese tra leoperazioni esenti, ad esempio:

le operazioni di credito e di finanziamento, le dilazioni di pagamento

le operazioni di assicurazione

le operazioni relative a valute estere

le operazioni relative a azioni, obbligazioni o altri titoli nonrappresentativi di merci

le prestazioni sanitarie

le locazioni non finanziarie e gli affitti di terreni agricoli, di aree nonedificabili nè adibite a parcheggio e di fabbricati non strumentali e lelocazioni di fabbricati strumentali (per natura) effettuate nei confrontidi soggetti passivi d‟imposta, salvo i casi in cui non si sia optato perl‟imponibilità o il locatario abbia un diritto alla detrazione dell‟impostanon superiore al 25%

le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza ildiritto alla detrazione totale della relativa imposta

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Operazioni esenti art. 10

Caratteristiche

Fatturazione : obbligatoria

Registrazione : obbligatoria

Detraibilità dell'imposta “a monte” : no

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Operazioni non soggette (fuori campo)

Definizione

Sono operazioni non soggette quelle caratterizzate dalla mancanza di almeno uno dei tre requisiti sopra esaminati (requisito soggettivo - oggettivo -territoriale)

Ad esempio, sono operazioni non soggette:

cessioni di beni effettuate da soggetti privati (mancanza del requisito soggettivo)

consegna di merci in conto comodato (mancanza del requisito oggettivo)

cessioni di beni esistenti in territorio straniero (mancanza del requisito territoriale)

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Operazioni non soggette

Caratteristiche

Non sono soggette ad alcun adempimento IVA(fatturazione, registrazione, ecc.)

Le operazioni non soggette non devono comparire nelvolume d'affari del contribuente

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Riepilogo adempimenti IVA

Operazioni soggette

Adempimento IVA

Operazioni non soggette

Imponibili Non imponibili Esenti

Addebito IVA No Sì No No

Fatturazione No Sì Sì Sì

Registrazione No Sì Sì Sì

Limitazione alla detraibilità dell‟IVA sugli acquisti

Sì No No Sì

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OPERAZIONI INTERNAZIONALI

nel sistema generale Iva legislatore comunitario ha

inteso detassare tutte le operazioni che vengono

effettuate in relazione ad operazioni di scambio

internazionale di merci di servizi.

questo principio è la diretta espressione della regola

che prevede la detassazione delle operazioni

transfrontaliere all'origine e la relativa tassazione

a destinazione, anche al fine di consentire l'esercizio

del diritto di detrazione al destinatario della

operazione.

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Condizioni per l’esportazione in senso

tributario

Debbono coesistere due presupposti:

il trasferimento del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento;

il trasporto dei beni oggetto della cessione fuori del territorio doganale comunitario a cura del cedente

N.B. sembra non rilevare sempre ai fini del perfezionamento dell'esportazione, quale elemento costitutivo della fattispecie l'onerosità della prestazione.

In questo caso tuttavia stante il disposto dell'art. 8, co. 2, dette cessioni (e in generale i trasferimenti gratuiti) non concorrono alla formazione del plafond.

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Articolo 8 del D.p.r. 633/72

Non sono imponibili per l'articolo 8 le operazioni che danno luogo a cessioni in cui beni vengono spediti o trasportati fuori dal territorio comunitario.

La nozione di cessioni di beni riguarda le operazioni di esportazione aventi carattere definitivo

Restano escluse le esportazioni senza trasferimento della proprietà e con successiva reimportazione dei beni dopo la trasformazioni le cosiddette esportazioni temporanee.

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Nozione di cessione ex art. 8

L'esportazione ai fini Iva è diversa da quella doganale e solo per l‟assolvimento dell'onere della prova mutuiamo dal d.p.r. 43/93 in materia doganale il concetto di esportazione.

Ai fini doganali sussiste esportazione quando si ha fuoriuscita dei beni dal territorio dell'unione europea:

- senza passaggio di proprietà;

- con passaggio di proprietà;

- temporaneamente esportati e poi reimportati.

Di queste fattispecie l'unica che rileva ai fini IVA è quella con passaggio di proprietà.

Quindi se l'impresa esporta temporaneamente merci o beni all'estero per completarne la lavorazione e poi reimporta il prodotto finito, ai fini doganali vi è esportazione mentre fini Iva la cessione non è rilevante.

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Articolo 8 del D.p.r. 633/72

CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA: Art. 8, comma 1, lettera a), d.p.r. 633

- OPERAZIONI TRIANGOLARI

- ESPORTAZIONE CONGIUNTA

ESPORTAZIONE IMPROPRIA - articolo 8, co. 1, lett. b)

CESSIONI INDIRETTE - articolo 8, co. 1, lettera c) del d.p.r. 633

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Operazioni non imponibili

cessioni all'esportazione dirette

Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che:

hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE acura od a nome del cedente (art. 8, lett. a)

effettuate tra due soggetti residenti, a condizione che ibeni vengano, su incarico del cessionario, inviati inpaesi extra UE direttamente dal cedente (co.1, lett. a)cd operazione di triangolazione;

quelle effettuate dal cessionario residente neiconfronti di un terzo non residente a condizione che ilcedente ne curi l‟invio fuori del territorio dell‟UE

hanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione inpaesi extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dallaconsegna dei beni dall'operatore economico nonresidente o per suo conto (co. 1, lett. b)

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Operazioni soggette

Cessioni all’esportazione (art. 8)

Esportazioni dirette

1a caso: cedente-residente cliente estero art. 8,comma 1,

1b caso: cedente-residente cliente estero lett. a)(operazione triangolare)

cedente/cessionario-residente

= Bene= Fattura

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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA

Art. 8, comma uno, lettera a), d.p.r. 633

Individua le cessioni aventi ad oggetto beni trasportati o spediti, a cura o a nome del cedente, fuori del territorio dell'unione europea.

Condizione:

il cedente provveda, anche non direttamente (ad esempio tramite uno spedizioniere terzo) al trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio dell'Unione.

L'invio dei beni all'estero rappresenta l'elemento costitutivo dell'operazione all'esportazione, nel senso che, ove non vi sia trasporto spedizione all'estero, la cessione non può essere definita esportazione

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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA

Prova:

l‟esportazione deve risultare:

- da documento doganale;

- da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento.

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OPERAZIONI TRIANGOLARI

IT(0)

IT(1)

USA

IT0 = produttore, primo cedente

IT1 = secondo cedente (promotore dell'esportazione intermediario

commerciale)

USA = acquirente

IT0cede per un importo pari a 1000 i beni a IT1 (prima fattura)

IT1 cede per un importo pari a 5000 i beni a USA (secondo fattura)

Le due fatture sono non imponibili se è il primo cedente a curare il

trasporto

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OPERAZIONI TRIANGOLARI

La condizione affinché le due cessioni - da IT(0) a IT (1) e poi da IT(1) a USA - vengano considerate come un'operazione triangolare è che il trasporto avvenga in nome per conto del primo cedenteIT(0) e che il bene non entri nella disponibilità del secondo cedente IT(1).

Consente all'esportatore abituale (IT 1)di comprare i beni senza applicazione dell'imposta a condizione che le merci vengano spedite in nome per conto del primo cedente all'estero.

Altrimenti l'esportatore IT1 sarebbe sempre al credito IVA.

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Nozione di trasporto

L„A. f. con la circolare del 9 aprile 1981 n.12 aveva stabilito che il primo cedente (IT0) doveva curare il trasporto con mezzi propri oppure rivolgendosi direttamente ad un trasportatore il quale emetteva la fattura nei suoi confronti. Questa posizione dell‟A.f. aveva di fatto bloccato gli scambi, perché il primo cedente (di solito produttore) avrebbe dovuto conoscere il cliente finale.Interpretazione autentica: il primo cedente IT0 può non usare mezzi propri e la fattura del trasportatore può essere intestata al secondo cedente It 1 (l'importante è che le merci non siano nella disponibilità di quest'ultimo).La dogana vidima entrambe le fatture e controllerà e i beni siano usciti e effettua un riscontro fra la fattura e beni per verificare che il secondo cedente non abbia effettuato ulteriore lavorazioni.

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Prova

Se il trasportatore viene contattato da IT1 la dichiarazione di esportazione (cd DAU) è intestata all'esportatore IT1 e funge da prova dell'avvenuta esportazioneIl primo cedente IT0 avrà come prova dell'avvenuta esportazione la fattura visitata dalla dogana di uscita.L‟a.f. con la risoluzione 72 del 2000 ha precisato che: se la merce, prima di andare all'estero, passa dal secondo cedente IT1 assolo fine di effettuare dei controlli tecnici e di collaudo (senza alcuna lavorazione e trasformazione) l'operazione è comunque non imponibileLa Cassazione con la sentenza 4098 del 2000 ha confermato che è indifferente al fine della non imponibilità che sia il primo cedente o al secondo cedente a curare il trasporto.per evitare contenziosi la cosa migliore sarebbe che sia il primo cedente a contattare il trasportatore, anche se poi il trasporto viene effettuato in nome per conto del secondo cedente.

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ESPORTAZIONE CONGIUNTA

IT(0)

IT(1)

USA

IT0 = produttore

IT1 = effettua un'altra lavorazione

USA = acquirente non residente nell'Unione Europea

operazione: IT0 emette fattura a non imponibile nei confronti di USA, avente ad

oggetto il bene (ad esempio marmo) e consegna i beni a IT1; IT1 effetto alla

lavorazione e invia i beni ad Usa tra parentesi portandoli in dogana e

consegnando il DAU)

in questo caso compariranno come esportatori sia il primo che secondo

cedente.

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La prestazione di servizi effettuata da IT1 ed è tassata ai sensi dell'articolo 9 , CO. 1, lettera

altre ipotesi di operazioni non imponibili è la cosiddetta esportazione congiunta.

su incarico di un cessionario non residente acquista beni in Italia il primo cedente li trasferisce per conto degli Usa ad un altro soggetto italiano effettua la rete la lavorazione e poi li invia a cessionario Usa.

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Operazioni soggette

Cessioni all’esportazione indirette

Esportazioni indirette

2° caso: cedente-residente art. 8,comma 1lett. b)

cessionario-non residente cliente estero

Esportazione entro90 giorni e allostato originario

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ESPORTAZIONE IMPROPRIA - articolo 8, co.

1, lett. b)

“ Le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della comunità economica europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto”

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La norma riguarda il caso in cui i beni vengono consegnati ad un cessionario “non residente” all'interno del territorio comunitario, con l'obbligo di trasportarli o spedirli fuori del territorio della comunità economica europea nel termine di 90 giorni dalla consegna.

In pratica, la norma considera cessione all'esportazione l'ipotesi in cui l'acquirente estero provveda a ritirare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente, curando la successiva o esportazione degli stessi, allo stato originario, entro 90 giorni dalla data di consegna.

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Il cedente nazionale consegna i beni ad un cessionario non residente che si occuperà del trasporto entro 90 giorni. Il cessionario non residente deve essere identificato nel suo paese, ossia deve essere un soggetto passivo d'imposta che svolge un'attività commerciale (no privato). Riguardo al limite temporale si fa riferimento alla data di consegna ovvero l'operazione si deve chiudere entro 90 giorni. Questi due elementi differenziano la lettera B. della lettera a.

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Secondo la prassi amministrativa, la prova dell'avvenuta esportazione dei beni per il cedente nazionale non può che essere costituita dalla posizione da parte della dogana di uscita del visto sull'esemplare della fattura dallo stesso le messe presentate in dogana all'atto dell'esportazione secondo le modalità indicate. Poiché nel caso di specie il documento di esportazione munito del visto di uscire resta l'acquirente estero, il cedente operatore nazionale dovrà ottenere dal cessionario non residente copia della fattura recante il visto uscire a posto dalla dogana di uscita.

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La disposizione in esame non prevede la possibilità di effettuare lavorazioni sui beni oggetto delle cessione, sicché i beni medesimi devono essere esportati nello stato originario. Di conseguenza gli uffici doganali dovranno accertare l'identità e lo stato dei beni medesimi con quelli descritti in fattura.

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NON COSTITUISCONO CESSIONI

ALL'ESPORTAZIONE

Per espressa previsione normativa, non costituiscono cessioni all'esportazione le cessioni di beni con trasporto a cura e per conto del cessionario “non residente” aventi ad oggetto beni destinati ad dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo, o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, o dei beni da trasportarsi nei bagagli personali, fuori dal territorio della comunità europea. La norma ha evidentemente carattere anche elusivo.

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Deposito doganale

luogo fisico in cui vengono custodite le merci di provenienza extra comunità europea in un regime doganale "sospensivo" (nel senso che non è assolta né l'Iva né i dazi).

Il deposito doganale è assimilato a zone extra territoriali ai sensi dell'articolo 2 del d.p.r. 633, la merce rimane extra Cee.

Il deposito può essere: - privato dietro apposita autorizzazione; - pubblico

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Deposito doganale

Se viene venduta la merce ivi depositata:

- per il venditore l'operazione è sempre non soggetta ad Iva ma ai sensi dell'articolo 21 , oc. 6, deve essere emessa la fattura.

Le cessioni di merci presenti nel deposito doganale possono essere fatte a chiunque:

- se l'acquirente è un soggetto italiano, questo dovrà pagare l'Iva e i dazi;

- se l'acquirente è extra CEE, potrebbe decidersi se fare uscire la merce dal deposito doganale oppure farlo entrare in Italia o effettuare una cessione all'esportazione per il venditore non cambia nulla l'operazione sempre non soggetta ad Iva.

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Deposito Iva

Definizione: “luogo la custodia dei beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi”

È un luogo fisico dove la merce può essere custodita in sospensione d'Iva

Trattasi di merci che hanno già scontato i dazi quindi merci comunitarie o nazionali.

L'agevolazione è spostare merci comunitarie in sospensione d'Iva

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Deposito Iva

sotto il profilo oggettivo il regime riguarda beni qualificati come nazionali o umanitari.

La definizione di bene nazionale lo comunitari deriva dallo status del bene medesimo, come definito dalle disposizioni doganale comunitario, ivi compresi beni di provenienza extracomunitari che siano stati messi in libera pratica. Di conseguenza restano escluse da regime dei depositi i vari beni di provenienza extracomunitaria che non abbiano scontato di dazi doganali comunitari all'entrata fisica nel territorio comunitario per i quali se del caso si applicano le disposizioni relative ai depositi doganali

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Deposito Iva

sotto il profilo soggettivo, è necessario che uno dei due soggetti sia non italiano.

l'unico soggetto abilitato a comprare dei depositi Iva è un soggetto comunitario identificato (no privato).

Attenzione: solo l'operazione principale - la prima vendita che determina l'ingresso della merce - non può avvenire tra soggetti italiani. Una volta che la merce è entrata nel deposito Iva non importa che l'acquirente sia un italiano l'importante è che non sia privato.

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Fino a quando la merce si trova nel deposito Iva, tutti i passaggi di proprietà non sono assoggettati ad Iva, così come tutte le prestazioni di servizi, anche le commissioni pagate a depositario sono senza Iva

La merce depositata può essere ivi trasformata e le prestazioni non sono soggette ad Iva ex articolo 50 bis

All'atto dell'estrazione il proprietario emette autofattura:

base imponibile = al valore della merce quale risulta dalla fattura di introduzione + valore delle prestazioni eventualmente effettuate sulla merce.

L‟autofattura viene registrata sul registro delle vendite e su quello degli acquisti

In pratica non si ha versamento dell'imposta: dal giorno dopo vendo la merce e posso riscuotere l‟Iva.