Impianti idrici antincendio a naspi o idranti · Impianti idrici antincendio a naspi o idranti ......

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Anno 4 Nr. 5 17 Giugno 2013 Impianti idrici antincendio a naspi o idranti L’acqua resta ancora oggi il mezzo estinguente fondamentale utilizzato per combattere gli incendi per la facile reperibilità, il costo decisamente basso, la semplicità di impiego e la non tossicità; vantaggi non indifferenti se raffrontati alle poche limitazioni, quali quelle relative all’impiego su apparecchiature elettriche sotto tensione, su combustibili che possono reagire con essa o nei casi particolari in cui i danni prodotti dall’acqua possono essere pari a quelli provocati dall’incendio. Per tali motivi la predisposizione di un impianto idrico con naspi o idranti (che può essere classificato come impianto idrico manuale per distinguerlo dagli impianti idrici a spegnimento automatico) rappresenta una delle più frequenti ed efficaci misure di protezione attiva da installare nelle attività considerate a rischio di incendio. Detti impianti sono contemplati dal decreto del Ministero dell’Interno 20.12.2012, possono essere prescritti dai VVF o in alternativa sono previsti direttamente dal professionista nell’ambito della necessaria valutazione del rischio. La norma UNI 10779, cui si rimanda, costituisce noto la norma tecnica di riferimento su tale argomento per quanto attiene le caratteristiche dei componenti, le modalità di installazione, il In questo numero Quesito Via di esodo su scala privata Quesito Formazione antincendio Quesito Dimensionamento della riserva idrica Quesito Locali parrocchiali Quesito Certificazioni allegate alla SCIA Nota Ministeriale Rinvii al DM 16.02.1982 nelle regole tecniche Quesito Biblioteca e sala convegni Quesito Disoleatore

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Anno 4 Nr. 5 17 Giugno 2013

Impianti idrici antincendio a naspi o idranti

L’acqua resta ancora oggi il mezzo estinguente fondamentale utilizzato per combattere gli incendi per la facile reperibilità, il costo decisamente basso, la semplicità di impiego e la non tossicità; vantaggi non indifferenti se raffrontati alle poche limitazioni, quali quelle relative all’impiego su apparecchiature elettriche sotto tensione, su combustibili che possono reagire con essa o nei casi particolari in cui i danni prodotti dall’acqua possono essere pari a quelli provocati dall’incendio. Per tali motivi la predisposizione di un impianto idrico con naspi o idranti (che può essere classificato come impianto idrico manuale per distinguerlo dagli impianti idrici a spegnimento automatico) rappresenta una delle più frequenti ed efficaci misure di protezione attiva da installare nelle attività considerate a rischio di incendio. Detti impianti sono contemplati dal decreto del Ministero dell’Interno 20.12.2012, possono essere prescritti dai VVF o in alternativa sono previsti direttamente dal professionista nell’ambito della necessaria valutazione del rischio. La norma UNI 10779, cui si rimanda, costituisce noto la norma tecnica di riferimento su tale argomento per quanto attiene le caratteristiche dei componenti, le modalità di installazione, il

In questo numero

Quesito Via di esodo su scala privata

Quesito Formazione antincendio

Quesito Dimensionamento della riserva idrica

Quesito Locali parrocchiali

Quesito Certificazioni allegate alla SCIA

Nota Ministeriale Rinvii al DM 16.02.1982 nelle regole tecniche

Quesito Biblioteca e sala convegni

Quesito Disoleatore

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calcolo idraulico delle tubazioni, i collaudi ed le verifiche periodiche. In Italia, i naspi sono stati per lungo tempo trascurati rispetto ad altri paesi, e solo da pochi anni hanno cominciato a diffondersi essendo, in alcuni casi, preferibili agli idranti sostanzialmente per i seguenti motivi:

- utilizzo particolarmente semplice ed intuitivo che non richiede uno specifico addestramento da parte dell’operatore;

- possibilità di svolgere dal tamburo rotante solo la parte di tubazione semirigida necessaria a raggiungere il punto di intervento, con maggiore prontezza di impiego rispetto agli idranti che viceversa richiedono lo stendimento completo delle manichette prima dell’erogazione;

- necessità di un solo operatore che può intervenire svolgendo la tubazione e regolando l’erogazione del getto agendo direttamente sul “rubinetto” posto sulla lancia, contrariamente a quanto avviene per gli idranti che generalmente richiedono due operatori.

Per contro i naspi consentono solitamente prestazioni idrauliche inferiori agli idranti soprattutto in termini di portata (data la minore sezione della tubazione) oltre ad un maggior costo all’origine e alla necessità di maggior spazio di collocazione. In definitiva il loro utilizzo è particolarmente prezioso nei principi di incendio, stante la tempestività di intervento, e in attività di tipo civile in cui il carico di incendio è contenuto; quando invece si tratta di interventi per incendi in locali con notevole quantità di materiali combustibili è preferibile prevedere l’impiego di idranti. Il posizionamento dei naspi e degli idranti all’interno di un’attività deve soddisfare i seguenti requisiti:

- possibilità di raggiungere ogni punto della superficie da proteggere per permettere l’intervento di spegnimento;

- consentire all’operatore di raggiungere l’uscita di emergenza, senza dover interrompere l’erogazione;

- evitare che si debbano tenere aperte porte tagliafuoco e/o porte di filtri a prova di fumo per utilizzare gli impianti interni;

- ubicazione in prossimità delle vie di fuga e delle uscite di emergenza;

- evitare di ostacolare l’esodo delle persone nelle fasi iniziali dell’emergenza.

Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m e deve garantire una portata non inferiore a 120 l/min ad una pressione di 2 bar. L’installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere infine perfettamente segnalata secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 sulla segnaletica di sicurezza.

Alessandro Lupo Segretario nazionale UIL-PA vigili del fuoco

Formazione e informazione

www.pro-fire.org

Quesito 15 Giugno 2013

Via di esodo su scala privata Domanda Un amico ha comprato una casa in una palazzina. L'autorimessa è soggetta a pratica SCIA VVF. Il progettista ha inserito una via di fuga da corsello coperto dei box attraverso una scala che catastalmente è di proprietà del mio amico. In pratica se dovesse nascere un incendio nel corsello le persone si riverserebbero dalla porta d'emergenza direttamente sulla scala di proprietà privata per poi uscire sulla strada prospiciente. Inoltre, poiché la porta risulta essere di emergenza non potrà mai essere chiusa. Si verificherebbe la situazione spiacevole che dal corsello box chiunque possa accedere al suo giardino, che risulta collegato direttamente attraverso suddetta scala al piano interrato. Una via di fuga può essere collocata su porzione privata, senza nemmeno chiedere l'autorizzazione dell'interessato? Ora mi sembra impossibile che una scala privata diventi una via di fuga di tutto il condominio. Risposta La via di esodo dell’autorimessa, e la relativa uscita di emergenza, deve essere ubicata sulle parti comuni del condominio, a meno che non sussistano specifici accordi fra le parti. Il proprietario della scala infatti, potrebbe legittimamente decidere di tenere chiusa la scala, di sua proprietà, invalidando di fatto il progetto antincendio che prevede l’esodo attraverso la scala stessa, e mettendo fuori norma l’autorimessa. A cura del servizio di informazione tecnica FTA

Quesito 12 Giugno 2013

Formazione antincendio Domanda Volevo chiedere se per un'azienda soggetta a certificato di prevenzione incendi, la formazione da effettuare per gli addetti designati alla lotta all'incendio ed evacuazione deve essere logicamente riferita alla classe di rischio elevato, mentre abbiamo dei dubbi circa la formazione da effettuare ai rimanenti dipendenti non designati quali addetti antincendio con mansioni specifiche. Quindi chiediamo quale formazione per i lavoratori disimpegnati nell'attività all'interno del ciclo lavorativo? Risposta Occorre necessariamente riferirsi al punto 7.3 (formazione antincendio) dell’allegato al DM 10 marzo 1998, in base al quale “Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addett i all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.” Inoltre tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato IX al DM 10 marzo 1998. Per la determinazione del livello di rischio dell’attività (basso, medio, elevato) cui far corrispondere la tipologia del corso antincendio, occorre necessariamente riferirsi al disposto del punto 9 dell’allegato al DM 10 marzo 1998. A cura del servizio di informazione tecnica FTA

Quesito 29 Maggio 2013

Dimensionamento della riserva idrica Domanda Il quesito riguarda il volume di una riserva idrica destinata ad alimentare il sistema sprinkler di un edificio multifunzionale. Nello specifico si tratta di un edificio destinato ad ospitare un'autorimessa, uno spazio commerciale ed un'attività di pubblico spettacolo. Le tre attività costituiscono un unico complesso e fanno capo alla medesima proprietà. Con riferimento alla norma tecnica UNI EN 12845 classifichiamo OH2 lo sprinkler in autorimessa, OH3 lo sprinkler nei locali commerciali ed OH4 lo sprinkler nell'attività di pubblico spettacolo. In base alla distinzione tra "sistema sprinkler" e "impianto sprinkler" presente nell'introduzione della norma UNI EN 12845 (edizione 2009, pag.2) possiamo affermare di avere un unico "sistema sprinkler" composto da diversi "impianti sprinkler", caratterizzati da diverse classi di pericolo (OH2, OH3 e OH4). A questo punto per dimensionare la riserva idrica facciamo riferimento al prospetto 9 (UNI EN 12845:2009, pag.30) ma ci chiediamo: il volume d'acqua da predisporre è quello previsto per l'impianto (facente parte del sistema) caratterizzato dalla classe di pericolo più elevata? O è quello dato dalla somma dei volumi previsti per tutti gli impianti facenti parte del sistema sprinkler dell'edificio? Risposta A parere dello scrivente, il metodo del precalcolo, anche in presenza di più impianti sprinkler costituenti un sistema, è utilizzabile unicamente quando sia previsto il funzionamento di un solo impianto; la riserva idrica, sempre a parere dello scrivente, deve pertanto essere dimensionata considerando il valore tabellato corrispondente all’impianto avente la classe di pericolo più elevata. Laddove, nella norma, è previsto il funzionamento contemporaneo di più impianti, per esempio quando tratta della protezione sprinkler a soffitto ed all’interno degli scaffali (punti 7.2.3.4 – 13.1.1 - 13.4.1) o quando tratta delle alimentazioni idriche combinate (punto 9.6.4), viene infatti espressamente richiesto che gli stessi vengano dimensionati mediante il calcolo integrale, considerando, per il dimensionamento della capacità della riserva idrica, il bilanciamento delle portate adeguate alla massima pressione richiesta tra i diversi impianti ed una durata non inferiore a quanto richiesto per l’impianto avente la classe di pericolo più elevata. E’ utile precisare che la vigente norma UNI EN 12845 entra nel merito della contemporaneità di intervento degli impianti unicamente nei punti sopra citati, quando tratta del calcolo integrale e quando tratta dei sistemi sprinkler con più di un impianto a preazione (punto 11.4.1.3), lasciando al professionista/progettista, anche per ciò che riguarda la contemporaneità di intervento degli impianti, il compito di effettuare una attenta valutazione del rischio (eventualmente previo consulto delle autorità competenti), considerando le misure di prevenzione incendi nel loro complesso (punto 4.2). Giorgio Bonansea Progettista impianti antincendio

Quesito 27 Maggio 2013

Locali parrocchiali Domanda Volevo chiedere se le attività svolte negli oratori parrocchiali possono ritenersi attività soggette; nello specifico la parrocchia ha due aree dedicate allo svolgimento della catechesi a piano terra ed un teatro parrocchiale per le attività di animazione di capienza 270 posti, a piano primo. Come andrebbero inquadrati? Inoltre le chiese a loro volta sarebbero attività soggette? Risposta Le chiese, intese quale luoghi di culto, non costituiscono attività soggette al controllo dei VVF. I locali parrocchiali sono assoggettati ai controlli previsti dal DPR 151/2011 se contengono attvità riportate nell’allegato I del DPR suddetto. Domenico De Pinto Direttore Vice Dirigente - Comando VV.F. Foggia

Quesito 24 Maggio 2013

Certificazioni allegate alla SCIA Domanda Stiamo procedendo agli adeguamenti antro il 31.12.2013 del nostro albergo. Nel frattempo, stiamo verificando alcune varianti in corso d’opera previa approvazione di un progetto di riordino. Abbiamo parlato con alcuni tecnici che sono abilitati a rilasciare le certificazioni di conformità allegate alla SCIA antincendio come richiesto da formato del DM del 2008. Gli stessi sostengono che il pacchetto completo di documentazione da presentare, per gli arredi presenti nell’albergo, è il seguente: dichiarazione del materiale e della corretta posa a sola firma della ditta esecutrice più dichiarazione di conformità da parte di tecnico abilitato. Invece da quanto avevo compreso dalla normativa mi era sembrato di capire che dovevano essere consegnate le dichiarazioni dei materiali e di corretta posa già su formato 2008 firmato sia dalla ditta esecutrice sia dalla tecnico abilitato. Posso avere conferma di quale sia la versione corretta tra queste due o se entrambe sono corrette. Altra domanda: la catalogazione di tutte le dichiarazioni di conformità in nostro possesso alle quali dovrà fare da cappello il documento di asseverazione a firma di tecnico abilitato allegato alla SCIA antincendio deve essere prodotto e consegnato ai VVF in concomitanza con la presentazione del progetto di riordino dell’albergo, oppure può essere presentata a fine lavori come conclusione degli interventi di riordino e quindi anche a seguito dell’approvazione del progetto da parte dei VVF? Risposta Per certificare la conformità al DM 09.04.1994 della classe di reazione al fuoco degli arredi dell’albergo occorre riferirsi alla modulistica allegata alla nota ministeriale prot. 14720 del 26.11.2012, e nello specifico al modello alla stessa allegato PIN 2.3 2012 DICH PROD. Allo stesso può essere allegata la dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto predisposta dall’installatore. Gli allegati fanno parte fanno parte del fascicolo che dovrà essere reso disponibile presso l’indirizzo indicato nella SCIA antincendio. Per quanto concerne la seconda domanda, si conferma che le dichiarazioni di conformità e le certificazioni devono essere allegate alla SCIA antincendio e non al progetto di riordino. Domenico De Pinto Direttore Vice Dirigente - Comando VV.F. Foggia

Nota Ministeriale 21 Maggio 2013

Rinvii al DM 16.02.1982 nelle regole tecniche Nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Prot. n. 6959 del 21.05.2013. Oggetto: Rinvii al DM 16.02.1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione

Ministero dell'InternoDIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Largo Santa Barbara, n. 2-00178 Roma, Tei: 06716363000 Fax: 06716362515 E-mail: [email protected]

Prot

del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco delSoccorso Pubblico e della Difesa Civile

dcprev

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0006959 del 21/05/2013 Direzione Regionale VVF per la Toscana

Firenze

(Rif. a n. 5150 del 25/03/2013)

OGGETTO: Rinvii a! D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata

concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle

vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel

D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo

al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare

le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attivitàdel D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai

sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene

necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in

quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecni/^, che sottende, come sopraevidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendioj

IL DIRETT RALE

LDA/FN/LP

dipvvf.DIR-TOS.REGISTROUFFICIALE.U.0005150.25-03-2013

dipvvf.DCPREV.REGISTROUFFICIALE.I.0003965.26-03-2013

Quesito 17 Maggio 2013

Biblioteca e sala convegni Domanda Edificio a due piani adibito a biblioteca con annessa sala adibita anche a convegni al piano primo. La sala è articolata in due ambienti per un affollamento tenuto inferiore alle 100 persone ed una superficie complessiva pari a 230 mq. Tale sala è dotata di due vie d'esodo contrapposte una direttamente al piano primo e l'altra, tramite scala, con uscita di piano posta al piano terra. Si chiede se, a vostra parere, è possibile la comunicazione diretta della sala convegni con gli altri ambienti dell'attività principale (biblioteca) in analogia con quanto assentito per gli uffici (punto 8.1.2 del DM 22.02.2006). Risposta Si presume, non essendo esplicitato nel quesito, che la biblioteca non sia ubicata in edificio pregevole per arte e storia. Ciò premesso, alla struttura in oggetto dovrà essere applicato il disposto del DM 19.08.1996, nell’ipotesi (più che plausibile) di convegni con presenza di pubblico esterno. Domenico De Pinto Direttore Vice Dirigente - Comando VV.F. Foggia

Quesito 15 Maggio 2013

Disoleatore Domanda Il DM 01.02.1986 al punto "3.8 - Pavimenti" prevede che "I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue. 3.8.1 - La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili." Con Nota prot. n. P523/4108 sott. 22/32 del 29 maggio 2002 è stato chiarito che "La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 01/02/1986 è da intendersi limitata a quelle particolari aree dell’autorimessa ove, in conseguenza delle operazioni che vi si svolgono - come, ad esempio, riparazioni meccaniche e/o interventi di lavaggio, si determinano sui pavimenti consistenti e concentrati depositi residuali e spandimenti di sostanze derivate dagli idrocarburi". Trovandosi nella situazione descritta una circolare di chiarimento, in un autorimessa interrata, è sufficiente per poter ritenere di non realizzare il disoleatore, in quanto una nota di chiarimento non può modificare una specifica regola tecnica? Risposta Nel caso specifico la nota ministeriale fornisce una interpretazione del disposto normativo, più che una modifica al decreto 01.02.1986. Tali indicazioni appaiono direttamente applicabili da parte del progettista. E’ ragionevole presumere che se il Ministero dell’Interno avesse ritenuto necessario l’utilizzo dell’istituto della deroga (art. 7 del DPR 151/2011), per l’attuazione delle indicazioni espresse nel chiarimento, lo avrebbe segnalato in maniera esplicita. A cura del servizio di informazione tecnica FTA