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1 R.S.U. Siae Microelettronica NaSpI - ASDI - DIS COLL NaSpI (lavoratori dipendenti) pag. 1 Requisiti per accedevi pag. 3 Stato di disoccupazione pag. 3 Requisiti di contribuzione pag. 4 Come si calcola l’indennità Naspi pag. 6 Durata della Naspi pag. 7 Termini per la domanda pag. 7 Decorrenza della Naspi pag. 8 Nuova attività lavorativa pag. 9 Decadenza della Naspi pag. 11 Prestazioni accessorie pag. 11 Naspi incentivo all’autoimprenditorialità pag. 11 ASDI (Assegno di disoccupazione) pag. 12 DIS-COLL (Collaboratori e lavoratori a progetto) pag. 13 Aventi diritto pag. 13 Misura e durata assegno pag. 15 Niente contributi figurativi pag. 16 Domanda ed erogazione pag. 16 Se c’è rioccupazione pag. 16 Decadenza del DIS-COLL pag. 17 Il contratto di ricollocazione delle Regioni pag. 18 Tabella riassuntiva pag. 19 Art.1 - comma 2 – Legge 183/2014 pag. 20

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R.S.U. Siae Microelettronica

NaSpI - ASDI - DIS COLL

NaSpI (lavoratori dipendenti)

pag.

1 Requisiti per accedevi pag. 3

Stato di disoccupazione pag. 3

Requisiti di contribuzione pag. 4

Come si calcola l’indennità Naspi pag. 6

Durata della Naspi pag. 7

Termini per la domanda pag. 7

Decorrenza della Naspi pag. 8

Nuova attività lavorativa pag. 9

Decadenza della Naspi pag. 11

Prestazioni accessorie pag. 11

Naspi incentivo all’autoimprenditorialità pag. 11

ASDI (Assegno di disoccupazione) pag. 12

DIS-COLL (Collaboratori e lavoratori a progetto) pag. 13

Aventi diritto pag. 13

Misura e durata assegno pag. 15

Niente contributi figurativi pag. 16

Domanda ed erogazione pag. 16

Se c’è rioccupazione pag. 16

Decadenza del DIS-COLL pag. 17

Il contratto di ricollocazione delle Regioni pag. 18

Tabella riassuntiva pag. 19

Art.1 - comma 2 – Legge 183/2014 pag. 20

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Tre le novità di riforma in tema d'indennità di disoccupazione. La prima è la NASpI (acronimo di nuova assicurazione sociale per l'impiego): ne avranno diritto tutti i dipendenti del settore privato, assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato nonché i dipendenti pubblici assunti a termine (quelli assunti a tempo indeterminato non hanno mai avuto diritto ad alcuna indennità di disoccupazione, per il semplice fatto che da "dipendenti pubblici" è impossibile perdere il lavoro). La NASpI sarà operativa per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire dal 1° maggio 2015 e sostituirà le vigenti Aspi e mini-Aspi, introdotte dalla riforma del lavoro Fornero dal 1° gennaio 2012. Verrà erogata mensilmente dall'lnps, a cui occorrerà fare domanda, per un importo massimo di 1.300 euro e un massimo di 18 mesi.

La seconda novità si chiama ASDI: una seconda indennità di disoccupazione di cui potranno beneficiare i percettori di NASpI una volta esaurito il periodo massimo di fruizione. In sede di prima applicazione, cioè per l'anno 2015 di sperimentazione", l'ASDI potrà essere richiesta dal disoccupato che ha minori a carico o un'età vicina alla pensione al termine di fruizione della NASpI e sempreché persista il suo stato di disoccupazione. Avrà una durata semestrale e un importo pari al 75% della NASpI da ultimo percepita.

La terza novità, infine, è la DIS-COLL: operativa soltanto per l'anno 2015 (in attesa del previsto "superamento" di tutte le forme collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto), sostituirà la cosiddetta indennità "una tantum", con una disciplina che la ricalca in quasi tutti gli aspetti.

Le novità sono tutte previste dallo schema di Decreto Legislativo di attuazione del Jobs Act (per una parte della delega ammortizzatoli), approvato dal Consiglio dei ministri la vigilia di Natale.

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NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE NASpI (lavoratori dipen denti)

Destinatari i lavoratori dipendenti Destinatari della Naspi, praticamente, sono gli stessi lavoratori destinatari dell'Aspi e mini-

Aspi: i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e ai dipendenti pubblici limitatamente a quelli che hanno un rapporto di lavoro a termine. Relativamente ai lavoratori di cooperativa si ricorda che i! socio, all'atto dell'adesione alla società (o anche successivamente all'instaurazione de! rapporto associativo), deve optare per la natura dei proprio rapporto di lavoro, scegliendo tra lavoro subordinato (dipendente) o autonomo (art. 1, comma 3, legge n. 142/2001): la Naspi si applica esclusivamente ai soci che abbiano scelto il rapporto di lavoro in forma subordinata. Sono esclusi dalla Naspi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, gli operai agricoli a tempo determinato (Otd) o indeterminato (Oti).

Requisiti per accedervi

La Naspi spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione (tale "stato" è disciplinato dall'art. 1, comma 2 lett. e, del dlgs n. 181/2000);

b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione.

Vediamo i singoli requisiti, facendo da subito notare che, rispetto a! passato, la Naspi non richiede alcun requisito di "anzianità assicurativa". Per l'Aspi, si ricorda, tale requisito era (è per gli eventi di disoccupazione fino al 30 aprile) di due anni (cioè il lavoratore doveva risultare iscritto per la prima volta all'lnps da almeno 2 anni), comportando l'esclusione dal diritto all'indennità dei lavoratori iscritti all'lnps nei 23 mesi precedenti la disoccupazione.

Stato di disoccupazione Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; pertanto sono esclusi dalla Naspi (perché

non soddisfano tale requisito), i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni o risoluzione consensuale (in questi due casi, infatti, la disoccupazione non è "involontaria" perché è lo stesso lavoratori a determinarla). Valgono le seguenti eccezioni.

In merito alle dimissioni, i! lavoratore ha comunque diritto alla Naspi qualora siano avvenute:

1. per giusta causa perché motivate:

a) da mancato pagamento della retribuzione;

b) dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

c) da modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

d) dal c.d. mobbing;

e) da notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art. 2112 comma 4 del codice civile);

f) dallo spostamento da una sede a un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 del codice civile; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti dei

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dipendente (secondo quanto è stato indicato dall'lnps, a titolo esemplificativo, nella circolare n. 163/2003);

2. durante il periodo c.d. tutelato di maternità, ossia ne! periodo che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio (art. 55 de! dlgs n. 151/2001).

In merito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla Naspi quando sia avvenuta nell'ambito della "procedura di conciliazione" (si tratta di un particolare "patto", tra impresa e lavoratore licenziato, che viene sottoscritto presso la direzione territoriale dei lavoro al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso sul licenziamento; le modalità sono dettate dall'art. 7 della n. 604/1966 nel testo sostituito dall'alt. 1, comma 40, delia citata legge n. 92/2012).

L'erogazione della Naspi è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché - secondo la legge - alla regolare partecipazione alle eventuali iniziative di occupazione o di formazione proposte dai servizi per l'impiego. Se queste iniziative non ci saranno - il che per ora è molto probabile - l'erogazione verrà comunque concessa.

Ai sensi della citata normativa (art. 2, comma 1 del dlgs n. 181/2000), lo «status di disoccupato» va comprovato dalla presentazione dei lavoratore presso il servizio per l'impiego competente (gli ex uffici di collocamento), dove è tenuto a sottoscrivere apposita «dichiarazione d'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa» (modulo Did), in cui autocertifica di essere disoccupato, indica la data di perdita del lavoro, nonché la disponibilità immediata a rioccuparsi e a partecipazione (appunto) alle iniziative offerte dal collocamento. In alternativa, il, modello Did può essere presentato al servizio per l'impiego anche tramite posta elettronica certificata (Pec).

Al fine di semplificare la vita ai lavoratori, Inps e ministero del lavoro hanno deciso che la dichiarazione può essere resa pure all'Inps, oltreché al servizio per l'impiego. In tal modo, anziché andare prima presso il servizio per l'impiego (a fare la Did) e poi recarsi all'Inps con la Did a fare domanda dell'indennità di disoccupazione, il lavoratore può recarsi soltanto in un ufficio, all'Inps, e fare entrambi gli adempimenti: Did e domanda di disoccupazione.

In merito/vale la pena ricordare che la riforma del Jobs Act (delega art. 1, comma 3, delia legge n. 183/2014) prevede l'introduzione di nuove e ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della Naspi alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro. Ma queste norme non sono per ora in vigore perché faranno parte della delega relativa alle politiche attive sul lavoro.

Requisito di contribuzione II secondo requisito stabilisce che la Naspi spetta al lavoratore che possa far valere almeno tredici settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. A tal fine sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o anche solamente dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali di legge (cosa che, in genere, si verifica perché la legge impone di versare contributi in misura non inferiore a quella stabilita dai minimali di legge); il vincolo non vale con riferimento ai lavoratori domestici (colf, badanti, ecc.) e agli apprendisti. Attenzione; è sufficiente che il lavoratore "abbia diritto" a quella contribuzione (cosa che si verifica se c'è un regolare rapporto di lavoro subordinato), mentre non rileva il fatto che il datore di lavoro l'abbia effettivamente versata, in base al principio della ed. automaticità delle prestazioni (art. 2116 del codice civile). Tale principio, si ricorda, prevede che il lavoratore ha diritto alle prestazioni (pensioni, indennità di disoccupazione, ecc.) anche quando i contributi non siano stati versati da! datore di lavoro.

Ai fini del raggiungimento delle 13 settimane sono utili:

• i contributi previdenziali, comprensivi delie quota DS (disoccupazione) e Aspi versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

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• i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata (o dovuta) una contribuzione;

• i contributi figurativi accreditati per i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e fruiti in costanza di rapporto di lavoro;

• i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitario convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;

• i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

• Non sono utili, in quanto non coperti da contributi effettivi (ma figurativi), i seguenti periodi:

• malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;

• cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;

• assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore a titolo del c.d. "congedo di assistenza a familiari con disabilità grave" (introdotto dalla legge n. 388/2000 e oggi disciplinato dall'alt. 42, comma 5, del dlgs n. 151/2001).

Quando sono presenti i predetti periodi di contribuzione non utili (malattia, cig, congedi, etc.), essi vanno esclusi da! quadriennio di riferimento per la verifica del requisito contributivo delle 13 settimane. Vanno, cioè, neutralizzati escludendoli e ampliando il quadriennio di riferimento.

Lavoro effettivo

ll terzo requisito stabilisce che la Naspi spetta al lavoratore che possa far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, a prescindere dal minimale contributivo. Ciò significa, pertanto, che è sufficiente l'esistenza delle "trenta giornate di lavoro effettivo" anche se sono state retribuite in misura inferiore al "minimo" di legge o, addirittura, che non siano state retribuite per niente.

Per "giornate di lavoro effettivo" devono intendersi le giornate di "effettiva presenza ai lavoro", a prescindere dalla durata oraria. Esse sono indicate nella denuncia mensile UniEMens, attraverso la quale i datori di lavoro trasmettono mensilmente all'lnps i dati retributivi e contributivi dei propri lavoratori dipendenti. Valgono le seguenti eccezioni:

• non si tiene conto delie giornate di malattia e/o di infortunio su! lavoro, nel caso non vi sia un'integrazione della retribuzione da parte de! datore di lavoro; in tal caso, ie giornate "vanno neutralizzate", cioè escluse dal periodo di 12 mesi di osservazione per la verifica del requisito che va ampliato di conseguenza;

• non si tiene conto delle giornate di cassa integrazione straordinaria e/o ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; anche in tal caso, le giornate "vanno neutralizzate";

• non si tiene conto delle giornate di assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore a titolo del ed. "congedo di assistenza a familiari con disabilità grave"; anche in tal caso, le giornate "vanno neutralizzate";

• vanno "neutralizzate" anche le giornate di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione, e quelle di congedo parentale se regolarmente indennizzate e intervenute in costanza di rapporto di lavoro.

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Come si calcola l’indennità NASPI L'importo dell'indennità Naspi è commisurato alla retribuzione imponibile previdenziale del

lavoratore degli ultimi quattro anni (è la retribuzione, cioè, su cui sono stati versati i contributi ed è così dichiarata all'lnps nei flussi mensili UniEMens). È questo un "principio" di riforma, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti. In particolare, la base di calcolo è pari a tale retribuzione imponibile divisa per il numero di settimane di contributi accreditati all'lnps e i! risultato moltiplicato per 4,33 (è un numero fisso).

Il risultato ottenuto da l'importo della Naspi spettante al lavoratore, nei seguenti limiti:

• se il risultato non supera 1.195 euro (dato valido per il 2015 da rivalutare annualmente al tasso Istat), l'indennità mensile Naspi è pari al 75% di tale risultato;

• se il risultato supera 1.195 euro, l'indennità mensile Naspi è pari a! 75% di 1.195 (quindi euro 896,25) più il 25% dell'eccedenza (cioè della differenza tra il risultato ottenuto e 1.195).

L'indennità mensile Naspi non può mai superare l'importo di 1.300 euro mensili (dato per il 2015 da rivalutare annualmente). Dai quarto mese di fruizione, inoltre, l'indennità è ridotta del 3% al mese (la riduzione è applicata dai 1° giorno del quarto mese di fruizione, ossia dal 91 esimo giorno di prestazione).

Esempio 1

Lavoratore che negli ultimi 4 anni ha percepito 52.000 euro di retribuzione complessiva con copertura totale delle settimane di contribuzione pari a 208 totali. La retribuzione di riferimento sarà così calcolata:

52.000 : 208 x 4,33 = 1.082 euro (retribuzione mens ile di riferimento)

La norma prevede, come accennato, dei correttivi percentuali rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore così calcolata. Quando tale retribuzione mensile è pari o inferiore all'importo di 1.195 euro (importo applicabile per il 2015, che sarà poi rivalutato annual- mente), la NASpI sarà pari al 75% della stessa retribuzione mensile.

Esempio 2

La retribuzione mensile di riferimento del lavoratore in questione è pari 1.082, dunque inferiore al minimale applicabile nel 2015 di 1.195 euro. Di conseguenza si applicherà il correttivo del 75% come segue:

1.082 x 75 : 100 = 811 euro (importo dell'assegno m ensile)

Nei casi in cui la retribuzione mensile di riferimento, invece, sia superiore al minimale di

1.195, l'importo dell'indennità sarà pari al 75% del minimale incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il minima

Esempio 3

Lavoratore che negli ultimi 4 anni ha percepito 60.000 euro di retribuzione complessiva con copertura totale delle settimane di contribuzione pari a 208 totali. La retribuzione di riferimento sarà così calcolata:

60.000 : 208 x 4,33 = 1.249 euro (retribuzione mens ile di riferimento)

La retribuzione mensile di riferimento in questo caso è pari 1.249, dunque superiore al minimale applicabile nel 2015 di 1.195 euro. Di conseguenza i correttivi percentuali si applicheranno come segue:

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1.195 x 75 : 100 = 896 euro (quota base dell'assegn o)

(1.249 - 1.195) x 25 : 100 = 13 euro (quota aggiunt iva dell'assegno)

896 + 13 = 909 euro (importo dell'assegno mensile

Durata della NASPI La Naspi non ha durata prefissata; spetta, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di

quelle di contribuzione che risultano accreditate presso l'Inps a favore del lavoratore negli ultimi quattro anni. Dal 1° gennaio 2017, inoltre, è stabilito che (la durata) non possa mai eccedere le 78 settimane (cioè 18 mesi).

Ai fini del calcolo delia durata della Naspi (cioè del numero di settimane accreditate nei quattro anni precedenti la disoccupazione) non vanno computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione di una delle prestazioni di disoccupazione (disoccupazione ordinaria con requisiti normali, Aspi, mini-Aspi, Naspi, ecc). Dal punto di vista strettamente operativo, valgono le stesse indicazioni già fomite riguardo ai criteri applicabili nell'individuazione del requisito di 13 settimane contribuzione, ossia:

• che vanno presi in considerazione solamente i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione;

• che è sufficiente che i! lavoratore "abbia diritto" a quella contribuzione (cosa che si verifica se c'è un regolare rapporto di lavoro subordinato), mentre non rileva il fatto che i! datore di lavoro l'abbia effettivamente versata (principio di automaticità delie prestazioni, ex art. 2116 del codice civile);

• che sono utili i contributi previdenziali, comprensivi delie quota DS (disoccupazione) e Aspi versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata (o dovuta) una contribuzione; i contributi figurativi accreditati per i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e fruiti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare;

• che non sono utili, in quanto non coperti da contributi effettivi (ma figurativi), i periodi di: malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro; cassa integrazione, straordinaria e/o ordinaria, con sospensione dell'attività a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore a titolo del c.d. "congedo di assistenza a familiari con disabilità grave". Tutti questi periodi "vanno neutra-lizzati", cioè esclusi dall'arco temporale di quattro anni di osservazione che va ampliato di conseguenza.

Termini per la domanda Per fruire della Naspi i lavoratori sono tenuti a presentare domanda all'lnps, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Attenzione: come detto il termine è di decadenza: se sforato, si perde il diritto all'indennità. La domanda può essere presentata, in particolare, utilizzando le consuete modalità telematiche:

a) via internet, direttamente dal lavoratore interessato purché munito di Pin dispositivo (è un codice rilasciato dall'lnps per avvalersi dei servizi on-line su! sito www.inps.it);

b) ricorrendo ai servizi degli enti di Patronato (o Caf o professionisti abilitati, ecc.);

c) per telefono chiamando il Contaci center integrato Inps-lnail al numero 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile.

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Il termine di 68 giorni, in particolare, decorre dalle seguenti date di seguito:

a) data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Valgono, tuttavia, le seguenti eccezioni:

• qualora, durante il decorso dei 68 giorni dalla cessazione dei rapporto di lavoro, si dovesse verificare un evento di maternità indennizzabile, il termine si ferma e rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità stesso, per riprendere a decorrere al termine del predetto evento per la parte residua.

Esempio. Data di cessazione del rapporto di lavoro 31 maggio 2075. Inizio maternità 1° luglio 2015; fine maternità 1° dicembre 2015 (cinque mesi). Durante questo periodo, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso. Dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere per la parte residua e scade l'8 gennaio 2016.

• Allo stesso modo il termine si ferma e rimane sospeso qualora, durante il decorso dei 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, si dovesse verifica un evento di malattia indennizzabile da parte dell'lnps o di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile da parte dell'Inail.

Esemplo. Data di cessazione del rapporto di lavoro 31 luglio 2015. Inizio malattia o infortunio sul lavoro o malattia professionale 1"settembre 2015; fine malattia o infortunio sul lavoro 30 settembre 2015. Durante questo periodo, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso. Dal 1 ° ottobre il termine riprende a decorrere per la parte residua e scade il 6 novembre 2015.

b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;

c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;

d) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito, a nulla influendo eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari in tentate dal lavoratore);

e) data fine periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso;

f) trentesimo giorno successivo alia data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa.

Decorrenza della NASPI II lavoratore ha diritto alia Naspi a decorrere:

• dall'ottavo giorno successivo alia data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;

• dal giorno seguente alla data di presentazione delia domanda, nel caso in cui la domanda è presentata tra il nono giorno e il 68esimo giorno successivo alia cessazione del rapporto di lavoro (cioè dopo l'ottavo giorno).

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Nuova attività lavorativa La Naspi è soggetta a una particolare disciplina (che prevede le ipotesi di sospensione, di

cumulo o di revoca dell'indennità), nel caso il lavoratore si rioccupi durante la sua percezione. Le ipotesi sono diverse a seconda de! tipo di nuova occupazione (subordinata o autonoma). Vediamo, allora, le istruzioni dell'lnps in ciascun caso.

Nuovo rapporto di lavoro subordinato

Due le ipotesi: occupazione con reddito superiore o inferiore al reddito minimo escluso da tasse.

In caso di nuova occupazione con lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale si produce la decadenza dalla prestazione Naspi. Unica eccezione è prevista qualora la durata del rap porto di lavoro non superi i sei mesi, nel qual caso la Naspi è sospesa d'ufficio dall'lnps, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (la c.d. "Co" che il datore di lavoro deve obbligatoriamente fare in via telematica in caso di assunzione di un lavoratore); la sospensione è pari alla durata del rapporto di lavoro come denunciato dal datore di lavoro. A! termine del periodo di sospensione, la Naspi viene ripresa a essere corrisposta per il periodo residuo spettante. Attenzione; l'Inps ha precisato che la sospensione e la ripresa della Naspi avvengono d'ufficio e (soprattutto) che "è ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore". Ciò significa, ad esempio, che se i! lavoratore accetta un nuovo lavoro di quattro mesi, la Naspi resterà sospesa per i quattro mesi (durata del nuovo lavoro) anche se dopo un giorno, una settimana o un mese il lavoratore si dovesse dimettere dal nuovo lavoro. Inoltre, l'Inps ha precisato che la sospensione della Naspi e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a termine della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di stati appartenenti all'Ile sia si tratti di stati extracomunitari.

In caso di nuova occupazione con lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il lavoratore continua a incassare la Naspi, ma in misura ridotta, alle seguenti due condizioni:

• che il lavoratore comunichi all'lnps, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto;

• che i! datore di lavoro o l'impresa utilizzatrice (in caso dì somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o impresa utilizzatrice per i quali i! lavoratore prestava attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla Naspi (il nuovo datore di lavoro o impresa utilizzatrice, inoltre, non devono presentare rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti rispetto ai precedenti datore di lavoro o impresa utilizzatrice).

Ricorrendo tali condizioni, il lavoratore ha diritto alla Naspi ridotta di un importo pari all'80% del suo nuovo reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del nuovo contratto di lavoro e data in cui termina il periodo di fruizione dalla Naspi (fine anno, se il termine di fruizione della Naspi cade oltre l'anno solare in corso). In caso di mancata comunicazione del reddito da parte del lavoratore, possono aversi due diverse conseguenze:

• se il nuovo rapporto di lavoro ha durata fino a sei mesi, si applica la sospensione della Naspi;

• se il nuovo rapporto di lavoro ha durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato, scatta la decadenza.

Qualora la Naspi venga percepita per periodi a cavallo di due o più anni solari, all'inizio di ogni nuovo anno successivo al primo il lavoratore dovrà fornire una nuova comunicazione del reddito presunto per il nuovo anno entro il 31 gennaio. La mancata comunicazione per gli anni

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successivi al primo non determina decadenza dalla Naspi, ma la sua sospensione fino all'acquisizione della nuova comunicazione. Al controllo di ciò provvedere l'Inps.

Doppio part-time

Caso a parte è quello del lavoratore che sia titolare di due o più rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale: qualora cessi da uno di tali rapporti (per ipotesi che danno diritto alla Naspi: licenziamento, dimissioni per giusta causa, ecc.), ha diritto a percepire la Naspi ridotta, a patto che comunichi all'lnps entro un mese dalla domanda di Naspi il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti a part-time rimasti in vita. La Naspi, come detto, sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto. Anche in questo caso, qualora la Naspi venga percepita per periodi a cavallo di due o più anni solari, all'inizio di ogni nuovo anno successivo al primo il lavoratore è tenuto a fornire una nuova comunicazione del reddito presunto per il nuovo anno entro il 31 gennaio. La mancata comunicazione per gli anni suc-cessivi al primo non determina decadenza dalla Naspi, ma la sua sospensione fino all'acquisizione della nuova comunicazione. Al controllo di ciò provvedere l'Inps.

Lavoro autonomo

In caso di nuova occupazione in lavoro autonomo (partita Iva oppure professionista), d'impresa o parasubordinata (co.co.co.), dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile a conservare lo status di disoccupazione (4.800 euro annui per attività autonome, 8.000 euro annui per quella para-subordinata - si veda box in pagina), il lavoratore beneficiario di Naspi è tenuto ad informare l'Inps, entro un mese dall'inizio della nuova attività, o entro un mese dalla domanda di Naspi se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. In tal caso la Naspi viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la data di fine della Naspo (ovvero fine anno se la Naspi va oltre l'anno solare in corso). Anche in questo caso, qualora la Naspi venga percepita per periodi a cavallo di due o più anni solari, all'inizio di ogni nuovo anno successivo al primo il lavoratore è tenuto a fornire la nuova comunicazione del reddito presunto per i! nuovo anno entro il 31 gennaio. La mancata comunicazione per gli anni successivi al primo non determina decadenza dalla Naspi, ma la sua sospensione fino all'acquisizione della nuova comunicazione. Al controllo di ciò provvedere l'Inps.

La riduzione della Naspi (80% del nuovo reddito) è soggetta a ricalcolo e a conguaglio d'ufficio da parte dell'lnps, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore è esentato dall'obbligo di presentare tale denuncia dei redditi, deve inviare all'lnps un'autodichiarazione sul reddito ricavato dall'attività lavorativa nell'anno solare precedente, entro il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di mancata presentazione di tale autodichiarazione, il lavoratore è tenuto a restituire la Naspi percepita dalla data d'inizio della nuova attività lavorativa.

Svolgimento di più attività

Caso particolare è quello di un lavoratore che, durante il periodo di percezione della Naspi, svolga più attività lavorative, di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) senza superare per ciascuna di esse i rispettivi limiti di reddito previsti per il mantenimento dello status di disoccupazione (4.800 euro annui per attività autonome, 8.000 euro annui per quella parasubordinata - si veda box in pagina). In questo caso, spiega l'Inps, va verificarsi il reddito complessivo, cioè di tutte le attività svolte, e conseguentemente ridurre la Naspi dell'importo pari all'80% di tale reddito complessivo. Qualora si verifichi la presenza di un reddito complessivo superiore a quello massimo consentito per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000), i! lavoratore decadrà dal diritto alla Naspi.

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Decadenza della NASPI Il lavoratore beneficiario decade dal diritto alla fruizione della Naspi con effetto dal

verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) perdita dello stato di disoccupazione;

b) inizio un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle previste comunicazioni (come in precedenza indicato);

c) inizio un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alle previste comunicazioni (come in precedenza indicato);

d) raggiungimento dei requisiti per la pensione (vecchiaia o anticipata);

e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la Naspi;

f) non partecipazione alle iniziative di collocamento offerte dai centri per l'impiego.

Poiché la decadenza si realizza dal momento in cu! si è verificato l'evento che la determina, andrà restituita l'eventuale Naspi percepita successivamente

Prestazioni accessorie Per i periodi di fruizione della Naspi, a! lavoratore vengono riconosciuti d'ufficio i contributi

figurativi rapportati alla retribuzione di riferimento per il calcolo della stessa Naspi, fino al limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi valido per l'anno in corso. Poiché l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno 2015 è di 1.300 euro, la contribuzione figurativa è riconosciuta solo entro il limite di euro 1.820 (euro 1.300 per 1,4 = euro 1.820). Il periodo di contribuzione figurativa Naspi è valido per l'anzianità contributiva ai fini pensionistici. Resta confermato, infine, anche il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

La NASPI come incentivo all’autoimprenditorialità II lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione dell'indennità Naspi che gli spetta e che non gli è stata ancora erogata, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di un'impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui presterà attività lavorativa in qualità di socio. Poiché la finalità è quella di favorire l'avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d'impresa, l'erogazione anticipata non è consentita in caso d'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.

Il lavoratore che intende avvalersi di tale opportunità deve presentare all'lnps apposita istanza in via telematica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalia data d'inizio dell'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa. Se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo al diritto alla Naspi (che si intende chiedere in liquidazione unica), il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della domanda dell'indennità di disoccupazione.

L'erogazione anticipata in un'unica soluzione delia Naspi non da diritto né alla contribuzione figurativa e né all'assegno per il nucleo familiare

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ASSEGNO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE ASDI

La riforma degli ammortizzatori prevede anche, sulla carta, l'ASDI, che dovrebbe avere la funzione di "fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASpl". La nuova indennità, che dovrà essere disciplinata con apposito decreto, opererà limitata-mente all'anno 2015 e nel limite delle risorse stanziale allo scopo (è stato istituto un Fondo ad "hoc, con dotazione di 200 milioni di euro ne! 2015 e di 200 milioni di euro nel 2016).

L'estensione ad anni futuri è vincolata all'individuazione di nuove risorse. Particolarità della nuova prestazione (rispetto alle altre indennità di disoccupazione) è la possibilità della parziale cumulabilità con eventuali redditi derivanti da nuova occupazione; ciò al fine di incentivare la ricerca attiva di un nuovo lavoro.

Soggetti beneficiari Dovrebbero avere diritto alla nuova ASDI i lavoratori beneficiari di NASpI, che l'abbiano

fruita per l'intera durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

Nel primo anno di applicazione, tuttavia, saranno prioritariamente privilegiati i lavoratori che appartengono a nuclei familiari con minorenni e, poi, quelli in età prossima al pensionamento.

La misura La nuova indennità ASDI dovrebbe essere erogata mensilmente per una durata

massima di sei mesi, in misura pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita dal beneficiario. In ogni caso la misura non potrà superare l'ammontare dell'assegno sociale euro 448,52 per l'anno 2015), eventualmente incrementato per carichi familiari in misura e con le modalità da stabilirsi per decreto

La condizione La corresponsione dell'ASD! sarà condizionata "all'adesione a un progetto personalizzato,

redatto dai competenti servizi per l'impiego e contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione a queste iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio".

In pratica, molto probabilmente, i 200 milioni stanziati sulla carta resteranno inutilizzati. Non sarebbe la prima volta!

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LA DISOCCUPAZIONE DEI LAVORATORI A PROGETTO DIS-COLL

E’ prevista una nuova indennità di disoccupazione per i co.co.co. che perdono il lavoro nell'anno 2015 si chiama DIS-COLL. Per le cessazioni di rapporti di collaborazione intervenute fino al 27 aprile, le richieste si possono presentare, a pena di decadenza, entro il 4 luglio; per le cessazioni successive (dal 28 aprile al 31 dicembre 2015) si avrà tempo 68 giorni dal verificarsi.

L'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi è operativa solo nel 2015, vale a dire per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre, in vista del supe-ramento delle "collaborazioni" in base ad altra delega del Jobs Act (art. 1, comma 7, della n. 183/2014) che il decreto attuativo fissa il 1° gennaio 2016. Per evento di disoccupazione, precisa l'Inps nella circolare n. 83/2015, s'intende l'evento di «cessazione dal lavoro che ha com-portato lo stato di disoccupazione».

Aventi diritto: DIS-COLL

La nuova indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione di amministratori e sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pen-sionati e privi di Partita Iva (co.co.co., mini co.co.co., co.co.prò., lavoratori a progetto). Per quanto riguarda la condizione di «iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata dell'lnps», essa si riconosce dal fatto che per il collaboratore si versa l'aliquota piena di contribuzione, per il 2015 pari al 30,72 per cento.

Per aver diritto alla DIS-COLL (operativa, si ripete, soltanto nell'anno 2015), occorre verificare congiuntamente (cioè tutti assieme) i seguenti requisiti:

a) stato di disoccupazione al momento della domandale richiamato lo "stato" individuato al comma 2, lettera e, dell'art. 1, del dlgs n.181/2000);

b) possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 (cioè l'anno solare precedente al 2015 e il giorno cessazione del, lavoro (che deve cadere necessariamente nell'anno 2015); inoltre: possesso di al meno 1 mese di contributi, oppure (cioè in alternativa) aver avuto un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a 1 mese che abbia dato luogo a un reddito almeno pari a l l a metà dell'importo che da diritto all'accredito di 1 mese di contributi, nell'anno 2015.

Stato di disoccupazione

Relativamente al primo requisito l'Inps ricorda che, ai sensi della normativa vigente (art. 2, comma 1 del dlgs n. 181/2000), lo «status di disoccupato» va comprovato dalla presentazione del lavoratore presso il servizio per l'impiego competente (gli ex uffici di collocamento), dove è tenuto a sottoscrivere apposita «dichiarazione d'immediata disponibi-lità allo svolgimento di attività lavorativa» (modulo Did), in cui autocertifica di essere disoccupato, indica la data di perdita del lavoro, nonché la disponibilità immediata a rioccuparsi. In alternativa, la Did può essere presentata al servizio per l'impiego anche tramite posta elettronica certificata (Pec).

Questa Did è necessaria per chiedere tutte le indennità di disoccupazione, compresa l'Aspi che è l'indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti.

Al fine di semplificare la vita ai lavoratori proprio in relazione alle richieste di Aspi, Inps e ministero del lavoro hanno deciso che la Did può essere resa pure all'lnps oltreché al servizio per l'impiego. In tal modo, anziché andare prima presso il servizio per l'impiego (a fare la Did) e poi recarsi all'Inps con la Did a fare domanda dell'Aspi, il lavoratore può recarsi soltanto in un ufficio, all'lnps, e fare entrambi gli adempimenti: Did e domanda di Aspi.

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Questa semplificazione l'Inps la estende ai collaboratori i quali, pertanto, possono avvalersi della stessa possibilità di rilasciare la Did all'lnps all'atto di presentazione della domanda di Dis-Coll, cioè sottoscrivendo l'apposita sezione presente sul modulo di domanda predisposto dall'lnps (il codice del modulo è SR154).

Accredito contributivo

Riguardo al secondo requisito (tre mesi di contributi), l'Inps precisa che il periodo di osservazione va dal 1° gennaio 2014 alla data di cessazione della collaborazione (che, come più volte ripetuto, cade nel 2015 perché il 2015 è il solo anno di operatività della DIS-COLL). Ad esempio, se il contratto di collaborazione è cessato in data 31 marzo 2015, il periodo di osservazione per la "ricerca" del requisito contributivo di 3 mesi va dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Attenzione. L'Inps precisa che per la DIS-COLL «non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 del codice civile». Questo principio, si ricorda, opera esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti garantendo loro il diritto a tutte le prestazioni, previdenziali (ad esempio, la pensione) e assistenziali (malattia, disoccupazione, maternità, ecc), anche quando i! datore di lavoro non abbia versato i contributi all'lnps. Non applicandosi questo principio alla DIS-COLL, ne deriva che se il committente (cioè i! "datore di lavoro" nei rapporti di co.co.co.) non ha versato i contributi all'lnps, il collaboratore non ha diritto all'indennità di disoccupazione.

In secondo luogo vale la pena ricordare i! criterio di accredito dei contributi previsto per la Gestione Separata e le distorsioni che può produrre. Infatti, ai fini dell'accredito contributivo, è necessario che risulti pagato un tot preciso di contributi: se non si supera questo limite non si ha diritto all'accredito. Per l'anno 2015, come spiegato dall'lnps nella circolare n. 27/2015, l'importo minimo di contributi che il collaboratore iscritto alla Gestione Separata deve pagare per avere 1 anno o 1 mese di "accredito contributivo" è pari rispettivamente a euro 4.776,35 ed euro 398,03 se si paga l'aliquota del 30,72%. Ciò significa, che l'Inps, in presenza di un versamento di contributi per l'anno 2015 pari almeno a quel limite di 4.776 euro accrediterà un anno intero di contributi; e in presenza di versamento di contributi inferiore accrediterà tanti mesi quante volte l'importo minimo mensile (398,03 euro) entra. nell'importo versato.

Quanto appena detto ha conseguenze anche relativamente al terzo requisito, in base a! quale il collaboratore deve fare valere, nell'anno 2015, un mese di contributi versati o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese, purché abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che da diritto all'accredito di un mese di contributi.

Anche qui, dunque, entra in gioco il criterio di accredito contributivo della Gestione separata che, tradotto in termini di compensi, impone per arrivare al versamento minimo che permette di avere un anno di accredito contributivo di dover guadagnare, nel corso del 2015, almeno 15.548 euro, ossia 1.295,67 euro per un mese (pari a 15.548 diviso 12 mesi). In conclusione, per soddisfare il terzo requisito, cioè il "possesso di almeno 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a 1 mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alia metà dell'importo che da diritto all'accredito di 1 mese di contribuzione", è necessario che nell'anno 2005 il collaboratore:

a) abbia avuto una collaborazione con un reddito non inferiore a 1.296 euro (che garantisce un mese di accredito contributivo); oppure

b) in alternativa abbia avuto una collaborazione di durata di almeno un mese guadagnando 648 euro almeno (metà dell'importo che da diritto all'accredito di 1 mese di contributi).

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Misura e durata dell’assegno La misura dell'indennità DIS-COLL dipende dal reddito dichiarato ai fini previdenziali (ciò in base al principio ispiratore della riforma del Jobs Act per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti). In particolare, l'indennità è rapportata al 75% del reddito imponibile dichiarato ai fini dei versamenti alla Gestione Separata, nell'anno in cui c'è stato l'evento di cessazione dal lavoro e in quello solare precedente (quindi anni 2014 e 2015), diviso per i! numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

Il risultato ottenuto da l'importo dell'indennità spettante al lavoratore, nei seguenti limiti:

• se il risultato non supera 1.195 euro (dato valido per il 2015 da rivalutare annualmente al tasso Istat), l'indennità mensile DISS COLL è pari al 75% di tale risultato;

• se il risultato supera 1.195 euro, l'indennità mensile DISS COLL è pari al 75% di 1.195 (quindi euro 896,25) più il 25% dell'eccedenza (cioè della differenza tra il risultato ottenuto e 1.195).

L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 euro mensili (dato valido per il 2015 da rivalutare annualmente al tasso Istat). L'importo, inoltre, è ridotto progressivamente di un 3 per cento a partire dal quarto mese di fruizione.

Esempio

Collaboratore che nell'anno della cessazione e in quello precedente ha percepito 8.100 euro di compensi complessivi. I mesi di contribuzione cadenti nei due anni sono complessivamente 9. La retribuzione di riferimento sarà cosi calcolata:

8.100 : 9 = 900 euro (retribuzione mensile di riferimento)

La misura dell'assegno di DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile come sopra calcolato, nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro.

Il reddito medio mensile del collaboratore in questione, come esemplificato sopra, è pari

900 euro, dunque inferiore al minimale applicabile nel 2015 di 1.195 euro. Di conseguenza si applicherà il correttivo del 75% come segue:

900 x 75 : 100 = 675 euro (importo dell'assegno mensile)

L'indennità DIS-COLL spetta ed è erogata, mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione che risultano accreditati dal 1° gennaio 2014 al giorno di cessazione. Nel calcolo, tuttavia, non sono computati i periodi contributivi che, eventualmente, abbiano già dato luogo a erogazione della prestazione e non si può superare la durata massima di sei mesi.

Diversamente da quanto stabilito dalla norma (che parla di "mesi accreditati"), il ministero del lavoro ha stabilito che ai fini delia durata si tiene conto "dei mesi o frazioni di mese di durata dei rapporto di collaborazione" (nota del 21 aprile 2015). La modifica non è di poco conto, perché, come visto in precedenza, in virtù del criterio di accredito contributivo operante per la Gestione Separata occorre guadagnare almeno 1.296 euro per avere un mese di accredito di contributi. Pertanto, far riferimento ai "mesi di durata della collaborazione" e non ai "mesi di accredito contributivo" per stabilire la durata della DIS-COLL favorisce i collaboratori che hanno bassi compensi e penalizza quelli che hanno alti compensi (con ciò contraddicendo, però, il principio ispiratore del Jobs Act per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti).

Due esempi chiariranno meglio.

Primo caso: collaborazione della durata di 1O mesi con un compenso complessivo di 8.000 euro. L'accredito contributivo, in tal caso, è di soli sei mesi rispetto ai 1O di durata della

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collaborazione, perché 8.000 : 1.295,66 = 6,17 mesi. Stando al dettato normativo, l'indennità avrebbe dovuto avere una durata di 3 mesi, ossia la metà dei 6 mesi accreditati; invece, per via dell'interpretazione del ministero del lavoro, avrà una durata di 5 mesi, cioè la metà dei mesi di collaborazione.

Secondo caso: collaborazione della durata di 6 mesi con un compenso complessivo di 16.000 euro. L'accredito contributivo, in tal caso, è di un anno intero nonostante la durata di soli 6 mesi della collaborazione, perché 16.000 : 1.295,66 = 12,35 mesi. Stando al dettato normativo, l'indennità avrebbe dovuto avere una durata di 6 mesi, ossia la metà dei 12 mesi accreditati; invece, per via dell'interpretazione del ministero del lavoro, avrà una durata di 3 mesi, cioè la metà dei mesi di collaborazione.

Niente contributi figurativi Per i periodi di fruizione delia DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. Ciò

vuoi dire che i mesi di fruizione delia DIS-COLL non saranno considerati utili, ai fini contributivi, per il diritto a pensioni o ad altre prestazioni.

Domanda ed erogazione Per beneficiare delia DIS-COLL, i collaboratori devono farne apposita domanda all'lnps,

in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione dei rapporto di lavoro. Ma converrà muoversi per tempo perché l'indennità è liquidata a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro solo se la domanda viene presentata entro lo stesso termine di otto giorni dalla disoccupazione; invece, se la domanda è presentata successivamente (entro il termine di decadenza di 68 giorni), la decorrenza è posticipata dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Per le cessazioni intercorse tra il 1° gennaio e il 27 aprile (data delia circolare n. 83 dell'lnps), il termine per la presentazione della domanda è fissato al 4 luglio 2015.

In alcuni casi il termine di 68 giorni subisce variazioni. Nel caso di maternità o di degenza ospedaliere indennizzabili insorti durante la collaborazione poi cessata, il termine di 68 giorni decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliere indennizzati. Nel caso di maternità o di degenza ospedaliere indennizzabili insorti entro 68 giorni dalla data di cessazione della collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata della maternità o degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine dell'evento, per la parte residua.

Un esempio. Data cessazione collaborazione 31 maggio 2015. Inizio maternità 1° luglio 2015 e fine periodo di maternità 1° dicembre 2015. Durante tutto questo periodo (luglio/dicembre) il termine di presentazione della domanda resta sospeso; dal 2 dicembre riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l'8 gennaio 2016.

Se c’è rioccupazione In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro dipendente di durata superiore a cinque giorni, il lavoratore decade dai diritto all'indennità di disoccupazione DIS-COLL. Mentre, se la nuova occupazione con contratto di lavoro dipendente è di durata non superiore ai cinque giorni, l'indennità viene solo sospesa, peraltro d'ufficio sulla base delle "Co" (le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione e cessazione rap-porti di lavoro), per riprendere a decorrere al termine.

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Il beneficiario d'indennità DIS-COLL che intraprenda una nuova attività di lavoro autonomo o d'impresa individuale, da cui derivi un reddito inferiore a! limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, è tenuto a comunicare all'lnps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trame. A seguito della comunicazione, l'indennità DIS-COLL è ridotta dell'importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data d'inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione verrà poi ricalcolata d'ufficio in base alla dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore è esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrà presentare all'lnps un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dalia nuova attività lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'inps precisa che tale disciplina va osservata anche in caso di "rioccupazione" del collaboratore in lavoro accessorio, cioè mediante i voucher.

Due le sanzioni previste:

a) in caso di mancata comunicazione dell'avvio del la nuova att ivi tà d i lavoro autonomo o d'impresa, il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data d'inizio della nuova attività lavorativa;

b) in caso di mancata presentazione dell'auto-dichiarazione all'lnps sul reddito prodotto (per chi non presenti la dichiarazione dei redditi), il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data d'inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Decadenza del beneficio II collaboratore decade dai beneficio dell'indennità nei seguenti casi, con effetto dal

verificarsi dell'evento:

a) perdita dello stato di disoccupazione;

b) non regolare partecipazione alle proposte dei servizi per l'impiego (attivazione lavorativa e percorsi di riqualificazione professionale);

c) nuova occupazione con contratto di lavoro dipendente di durata superiore a 5 giorni;

d) inizio di attività lavorativa autonoma, d'impresa individuale o di attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all'lnps, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

f) acquisizione del diritto all'assegno ordinano di invalidità (salvo che il collaboratore non opti per l'indennità DIS-COLL).

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IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE SPONSORIZZATO DALLE REGIONI

Il decreto in esame stimola le Regioni ad attuare e finanziare il cosiddetto contratto di ricollocazione, regolato all' art. 17. La norma sancisce in concreto una "facoltà" per le Regioni di accompagnare il soggetto in stato di disoccupazione verso una ricollocazione sul mercato del lavoro, nell'ambito della programmazione delle politiche attuative del lavoro. Pertanto, almeno in questa prima fase di attuazione dello Jobs ACT, necessita una certa cautela nel commentare un istituto che dovrà essere finanziato dalle Regioni già sofferenti sotto il profilo degli equilibri di bilancio.

In ogni caso, la norma prevede che il soggetto in stato di disoccupazione abbia diritto di ricevere assistenza per il lavoro da soggetti pubblici o dai soggetti privati accreditati.

Come ciò avverrà in concreto non è dato per ora sapere. Sicuramente le Regioni procederanno in ordine sparso. Possiamo immaginare, riferendoci alla precedente (fallita) esperienza della "Legge garanzia giovani", da noi già commentata in passato, che il disoccupato debba registrarsi presso un portale predisposto dalla Regione in cui descriverà il cosiddetto "profilo professionale di occupabilità", in modo che, chi dovrà occuparsi della sua ricollocazione, sia messo nelle condizioni di valutare la possibilità di reimpiego. A questo punto l'interessato dovrebbe essere chiamato a stipulare un vero e proprio contratto di ricollocazione col soggetto accreditato dalla Regione a questo scopo. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al disoccupato viene riconosciuta una somma denominata "dote individuale di ricollocazione" spendi bile presso i soggetti accreditati. Una sorta di voucher di ricollocazione, che potrà essere incassato dal soggetto accreditato soltanto a risultato occupazionale ottenuto. Il contratto di ricollocazione deve prevedere:

a) il diritto del disoccupato a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

b) il dovere del disoccupato di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

c) il diritto-dovere del disoccupato a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

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LE NUOVE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

NaSpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) Operatività Eventi di disoccupazione dal 1° maggio 2015

Destinatari Lavoratori dipendenti del settore privato; Lavoratori dipendenti a termine del settore pubblico

Requisiti

Disoccupazione involontaria; 13 settimane di contributi nei 4 anni prima della disoccupazione; 18 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della disoccupazione

Misura Pari a = (Retribuzione degli ultimi 4 anni/settimane contribuzione) x 4,33 (1) Importo massimo mensile = 1.300,00 (nel 2015)

Durata Metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi 4 anni (2) Erogazione Mensile

ASDI (Assegno di disoccupazione) Operatività Dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015

Destinatari Beneficiari di NASpi appartenenti a nuclei familiari con minorenni; Beneficiari di NASpi lavoratori in età vicina alla pensione

Requisiti Condizione di bisogno misurata da ISEE (3) Adesione a progetto personalizzato del centro per l'impiego

Misura Pari a = 75% dell'ultima NASpi percepita Durata 6 mesi, dopo NASpi

Erogazione Tramite strumento di pagamento elettronico (3) DIS-COLL (Indennità per i collaboratori)

Operatività Eventi di disoccupazione dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015 Destinatari Co.co.co. e co.co.pro; no partite Iva e no pensionati

Requisiti

Disoccupazione involontaria al momento della domanda; 3 mesi di contributi dal 1° gennaio dell'anno solare precedente alla cessazione del rapporto; 1 mese di contribuzione o un mese di collaborazione nell'anno solare di cessazione

Misura Pari a = (Reddito nell'anno di disoccupazione/mesi di contribuzione) Importo massimo mensile = 1.300 nel 2015 (4)

Durata Metà dei mesi di contribuzione accreditati a partire dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione del rapporto

Erogazione Mensile

1) Ridotta al 3% dal quinto mese di fruizione (dal quarto mese a partire dal 1° gennaio 2016) 2) Massimo 78 settimane (quindi 18 mesi) dal 1° gennaio 2017 3) Da definirsi e disciplinarsi per decreto 4) Ridotta al 3% dal quinto mese di fruizione

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Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014

Titolo I – Disciplina della Nuova prestazione di As sicurazione Sociale per l’I mpiego (NASpI)

Art. 1

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Im piego (NASpI) A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

Art. 2

Dest inatar i Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 3

Requi siti 1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; e c. possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. 2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Art. 4

Calcolo e misura 1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

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2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 3. L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5 Durata

1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.

Art. 6

Presentazione della domanda e decorrenza della p restaz ion e 1. La NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 2. La NASpI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7 Condi zion ali tà

1. L’erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione: a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. 2. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

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Art. 8 Incentivo all’ autoimprendi toriali tà

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa. 2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare. 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. 4. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa. 5. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.

Art. 9 Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subo rdin ato

1. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. In caso di mantenimento della NASpI, la prestazione è ridotta nei termini di cui all’articolo 10 e la contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

Art. 10

Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autono ma

1. Il lavoratore in corso di fruizione di NASpI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio

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dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma. 2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Articolo 11 Decadenza

1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI; e) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.

Art. 12

Contribuzione figu rat iva 1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASpI, determinato ai sensi all’art. 4 comma 2. 2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 13

Misura dell’indennità per le nuove categorie di lav oratori assicurati dal 1 gennaio 2013 Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

Art. 14

Disposizione di rinvio agli istituti in vigore Alla NASpI si applicano le norme già operanti in materia di ASpI in quanto compatibili.

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Titolo II – Disciplina di prestazioni ulteriori di sostegno al reddi to

Art. 15 Assegno di disoccupazione (ASDI)

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a). 2. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l’intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASpI sia impedita per effetto dell’operare del meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 8. 3. L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le modalità specificate con il decreto di cui al comma 7, che stabilisce anche l’ammontare massimo complessivo della prestazione. 4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al comma 7 i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro. 5. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 6. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. 7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a. la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti; b. l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2; c. gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo; d. i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;

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e. le caratteristiche del progetto personalizzato; f. il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato; g. i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi; h. il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione; i. le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico; j. l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi; k. le residue modalità attuative del programma. 8. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari ad euro 300 milioni nel 2015. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS. Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. 9. All’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 16

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con ra pporto di collaborazione coordin ata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’art. 1, comma 7, lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. 2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. 3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. 4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui il reddito medio mensile sia

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superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 5. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese. 6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. 7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. 8. La DIS-COLL è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 9. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 11. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS- COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’art. 1 del presente decreto. 12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma. 13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.

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14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015. 15. All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.