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Matera – 19 dicembre 2016
Il vino
nel regime delle accise
Ing. Carmine Zennamo
Funz. Dog.le Rosamaria Concetta Antonucci UFFICIO DELLE DOGANE DI POTENZA
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata
LA PRODUZIONE
IL DEPOSITO
LA CIRCOLAZIONE
La presente raccolta riflette l’esperienza degli autori e non impegna in alcun modo l’Amministrazione Finanziaria
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NORMATIVA E OBBLIGHI DEGLI
OPERATORI
INTRODUZIONE
Dal 1 gennaio 1993, gli scambi fra i Paesi membri dell’Unione Europea avvengono nel rispetto di una normativa unitaria.
La direttiva 92/12 (abrogata dalla direttiva 2008/118) istitutiva del regime delle accise, e successivi regolamenti applicativi, hanno dettato regole comuni per la produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti soggetti: oli minerali, alcol etilico e tabacchi lavorati.
Gli Stati membri hanno recepito con propria normativa la direttiva comunitaria, nel rispetto dei principi fondamentali.
In Italia, allo stato attuale, il Decreto Legislativo n. 504 del 26.10.95 (Testo Unico delle Accise) e il Decreto Ministeriale del 25.3.1996, n. 210 (aggiornato dal decreto ministeriale del 16.5.1997, n. 148), regolamentano la produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
In ultimo, il DM 27.3.2001, n.153, regolamenta lo specifico settore dell’alcol e delle bevande alcoliche.
Il principio di base nel regime delle accise, è l’esigibilità dell’imposta al momento dell’immissione in consumo nel paese destinatario (art. 2 T.U.A.).
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO COMUNITARIA
- Direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008 (relativa al regime generale delle
accise)
- Regolamento CE n. 884/2001 del 24.04.2001 (relative ai documenti dei
prodotti vitivinicoli)
- Reg. CE 684/2009 del 24.07.2009 (riguarda le procedure informatizzate)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE
-D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e s.m.i. (T.U.A.)
-D.M. 27.03.2001 n. 153 (regolamento … per l’alcool etilico e le bevande
alcoliche)
-D.M. 25.03.1996 n. 210 (regolamento … circolazione … prodotti soggetti al
regime delle accise)
-D.L. 262/2006 conv. L. 286/2006 (Tempi e modalità per la presentazione
esclusivamente telematica dati e documenti di accompagnamento accise)
-Determinazione n. 1495/UD del 26.09.2007
-Determinazione n. 25499/UD del 26.09.2008
-Circ. n. 8/D del 13.03.2009
Definizioni (Art. 1, c. 2, D.Lgs. 504/95)
a) accisa: l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato ovvero è stato assolto;
e) deposito fiscale: l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria;
g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta;
…..
l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
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CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA
Il Reg. CE 1234/2007, modificato dal Reg.
491/2009 definisce
VINO
“il prodotto ottenuto esclusivamente dalla
fermentazione alcolica totale o parziale di uve
fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”
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Classificazione doganale VINO (Art. 36 – T.U.A.)
Si intendono per “vino tranquillo” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205:
a) con titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 ma non al 15 per cento in volume, purchè l’alcol derivi interamente da fermentazione;
b) con titolo alc. eff. sup. al 15 ma non al 18 per cento in volume, purchè ottenuti senza arricchimenti e l’alcol derivi da fermentazione.
Si intendono per “vino spumante” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 2110, 2204 2910 e 2205:
a) con tappo a fungo tenuto da fermagli o con sovrapressione dovuta a CO2 in soluzione di almeno 3 bar;
b) con titolo alc. sup. all’1,2 ma non sup. al 15 per cento in volume, purché l’alcol derivi da fermentazione.
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Codice di Nomenclatura Combinata
L’individuazione del codice di nomenclatura combinata (NC) e del codice della tariffa integrata dell’Unione Europea (TARIC) sono fondamentali per la corretta esecuzione di tutte le operazioni di import-export.
L’NC è un codice numerico di 8 cifre (utilizzato per le esportazione e per gli scambi intracomunitari), mentre il codice TARIC è di 10 cifre (utilizzato per le operazioni di importazioni), di cui le prime 8 coincidono con l’NC e le ultime due cifre individuano la fiscalità interna dell’U.E., i regolamenti e i divieti.
Per trovare i codici che interessano è sufficiente consultare il sito dell’Agenzia delle Dogane:
www.agenziadoganemonopoli.gov.it
DOGANE - TARIC
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(Art. 27 - D.Lgs 26.10.95, n. 504)
Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici
intermedi e l’alcool etilico.
La produzione del vino può avvenire in impianti gestiti da:
- depositari autorizzati (depositi fiscali);
- piccoli produttori.
In Italia il vino è sottoposto ad accisa con aliquota riferita
ad ettolitro di prodotto finito: attualmente l’aliquota è pari
a ZERO.
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Esempio
‐ in Italia, il vino ha aliquota zero;
‐ in Irlanda, l'aliquota per il “vino Tranquillo” con gradazione alcolica <=15%vol
è pari a euro 424,84 ogni 100 litri di prodotto;
‐ ciò significa che mentre in Italia la tassazione sul vino è pari a zero in Irlanda
sul prezzo del vino viene applicata un'accisa pari a euro 4,2484 il litro; su tale
importo, che costituisce base imponibile ai fini IVA, viene poi applicata la
corrispondente aliquota prevista in tale Stato del 23 per cento, con una
incidenza di:
1 litro x 4,2484 x 1,23 = 5,23 € / litro
3,92 € / 750 ml.
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Soggetti esenti (art. 36, c. 3, T.U.A.)
Produttori di vino per uso proprio, dei propri familiari e dei
propri ospiti, a condizione che i prodotti non siano
oggetto di alcuna attività di vendita.
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IL DEPOSITO FISCALE
(art. 5 D.lgs 504/95)
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DEPOSITO FISCALE (art. 5, D.Lgs. 504/95 – TUA)
La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti
ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di
deposito fiscale.
Il deposito fiscale è identificato da un CODICE D’ACCISA
(Art. 28, c. 1 – T.U.A.)
Il regime di deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:
……… d) nel settore vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra: 1) cantine e stabilimenti di produzione >1000 hl/anno 2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano
movimentazioni intracomunitarie
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Istanza all’UFFICIO DELLE DOGANE competente per territorio (comma 1)
produttori o trasformatori 90 gg prima dell’inizio attività
depositi commercio intrac. 60 gg prima dell’inizio attività
Oltre ai dati identificativi della ditta, dovranno essere descritte: le apparecchiature e i processi di lavorazione, nonché la potenzialità degli
impianti,
le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione e l’acquisizione dell’energia,
materie prime, prodotti finiti, numero e capacità dei serbatoi e contenitori,
eventuali strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti,
le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito fiscale
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Richiesta di autorizzazione all’esercizio
di un deposito fiscale (art. 1, DM 153/2001)
Documentazione tecnica allegata all’istanza - (comma 2)
planimetria schema degli impianti tabelle di corrispondenza altezza/volume dei serbatoi (taratura) documentazione sugli strumenti di misura diagramma quantificato del flusso di materia descrizione apparecchiature e potenzialità dell’impianto numero e capacità dei serbatoi, quantitativo max dei suddetti prodotti
che s’intende detenere in confezioni; nr. e capacità dei serbatoi, vasche ed altro destinati al contenimento di materie prime.
Tabelle di taratura (art. 1, c. 2, DM 153/2001)
Per il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono previste le tabelle di taratura solo per i serbatoi di capacità superiore a 10 hl. Per quelli inferiori ai 10 hl, inclusi i contenitori mobili, deve
essere soltanto denunciata la capacità nominale.
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Tabelle di taratura
Le tabelle di taratura sono un mezzo per accertare la quantità di prodotto
presente in un contenitore, mediante la misura dell’altezza del prodotto stesso.
La tabella di taratura di un serbatoio ha validità solo se è riferita al serbatoio
messo in opera. Se il serbatoio viene spostato la tabella di taratura deve
essere rivista o semplicemente riconfermata se le condizioni di installazione
sono identiche al posizionamento precedente.
Le tabelle di taratura devono essere presentate in duplice originale e devono
essere firmate da un tecnico abilitato o dalla casa costruttrice e controfirmate
dal legale rappresentante della ditta. Un esemplare vistato dall’Ufficio delle
Dogane viene restituito alla Parte.
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Tabelle di taratura
L’Agenzia delle Dogane, con nota prot. 2339 del 16.10.2002, tenendo conto di
quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria, ha inteso risolvere le
problematiche emerse dall’art.1, c. 2, D.M. 153/01, derogando all’obbligo di
presentazione delle tabelle di taratura dei serbatoi di capacità > 10hl, con la
sola indicazione della capacità totale dei singoli recipienti. Sempre che la ditta
dichiara che i serbatoi sono sempre completamente pieni o completamente
vuoti (fatta eccezione per il breve arco di tempo per i travasi).
La facoltà di cui sopra viene concessa a condizione che il depositario
autorizzato presenti la tabella di taratura di un serbatoio di idonea capacità
geometrica che, in caso di necessità, consenta di accertare, per semplice
travaso, il quantitativo di vino presente all’interno di altri serbatoi o contenitori
dei quali è conosciuta la singola capacità geometrica totale.
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Verifica tecnica (Art. 2, DM 153/2001)
Accertamento dell’esattezza degli elementi dell’istanza in confronto allo stato reale
Identificazione degli impianti, serbatoi, apparecchiature e strumenti
Controllo a scandaglio, anche successivamente all’inizio dell’esercizio, della taratura dei serbatoi
A fonte delle operazioni eseguite viene stilato un verbale in duplice esemplare che attesta l’idoneità dell’impianto.
Rilascio licenza fiscale (Art. 4, DM 153/2001)
Rilascio del codice accisa e della licenza, unitamente ad un
esemplare dell’istanza, che sono custoditi presso l’impianto ed esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.
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Detenzione di prodotti alcolici ad accisa assolta nei
depositi fiscali di vino
E’ consentita la detenzione di prodotti alcolici imbottigliati, muniti di
contrassegno di Stato, all’interno dei depositi fiscali di vino.
Ovviamente, poiché tali prodotti sono detenuti a scopo commerciale e non sono di propria produzione, il titolare del deposito deve munirsi di licenza fiscale per la vendita dei prodotti alcolici e, se interessato al transito intracomunitario, anche della prevista autorizzazione.
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Per i depositi fiscali di vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:
Tenuta di un registro di carico e scarico (nel settore vitivinicolo sono ritenute valide le registrazioni tenute ai sensi della disciplina agricola).
Tenuta di un registro della partite ricevute e spedite in sospensione d’accisa, con il movimento della cauzione, limitatamente ai trasferimenti intracomunitari.
Presentazione annuale di un prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, distintamente per posizione fiscale – può assumersi che il periodo annuale di riferimento abbia termine il 31 luglio (nota Ag.Dog. prot. 4769 del 21.12.01).
Presentazione della distinta mensile delle spedizioni intracomunitarie (entro il giorno 5 del mese successivo).
Almeno una volta l’anno (per gli opifici di produzione) trasmettere all’Ufficio:
-inventario fisico delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
- il bilancio di materia ed energia.
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Obblighi del depositario autorizzato (art. 8, c. 1, DM 153/2001)
Il bilancio annuale consta di:
a) Inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti esistenti in deposito alla data del 31 luglio, prevista dalla normativa della tutela agricola, suddiviso per caratteristiche (trattasi in sostanza del bilancio redatto in occasione della dichiarazione delle giacenze vinicole). b) Prospetto riepilogativo annuale delle movimentazioni dei prodotti soggetti ad accisa (schema che prevede l’indicazione separata delle voci di carico e scarico, produzione, acquisti, trasferimenti ecc. suddivisi tra vini tranquilli e spumanti e altro). c) Bilancio di materia cioè la valutazione dei quantitativi di sostanza che entrano e che escono da un ciclo di lavorazione – con l’indicazione delle rese di lavorazione e dei parametri d’impiego. Es. rese di lavorazione: ettolitri di vino ottenuti su 100 Kg. di uva lavorata. d) Bilancio energetico con l’indicazione dei consumi di energia e dei combustibili distintamente per reparto di lavorazione e per prodotti ottenuti. Es. bilancio energetico: KWh di energia elettrica impiegato/ettolitri di vino prodotto.
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Bilancio fisico ed energetico
Diritto di licenza
Dal 1 al 16 dicembre di ogni anno, deve essere effettuato il pagamento del diritto di licenza per l’anno seguente, che, per i depositi fiscali di vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra è pari a € 103,29.
Il pagamento dei diritti di licenza può essere effettuato con:
Quietanza di tesoreria (capo I capitolo 1419)
C.c.p. intestato alla Tes. Prov. dello Stato
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Altri obblighi del depositario autorizzato (art. 63 del TUA)
Le sanzioni più ricorrenti nella gestione del deposito
fiscale vino, sono: Mancata denuncia di variazione della costituzione del deposito fiscale ai sensi
dell’art. 1, comma 3, D.M. 153/2001. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 258,00 a € 1.549,00 ai sensi dell’art. 48, comma 5, D.Lgs. 504/95.
Mancato/ritardato versamento del diritto di licenza annuale (€ 103,29) ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 504/95. Sanzione amministrativa del pagamento da una a tre volte l’importo del diritto di licenza ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. 504/95.
Mancata emissione del documento di accompagnamento (e-AD) ai sensi dell’art. 49, commi 2 e 4, D.Lgs. 504/95. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 516,00 a € 3.098,00, per ogni documento non emesso, ai sensi dell’art. 49, comma 2, D.Lgs. 504/95, oltre al recupero dell’accisa del paese destinatario.
Mancato aggiornamento della licenza fiscale a seguito di variazioni societarie/legale rappresentante ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.M. 153/2001. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 3.000,00 ai sensi dell’art. 50, comma 1, D.Lgs. 504/95.
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SANZIONI
Si definisce piccolo produttore colui che produce in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, con riferimento all’ultimo quinquennio. Fino al permanere dell’aliquota zero sul vino, sono previsti per il piccolo produttore:
– emissione MVV anche per transito comunitario – esonero dall’obbligo del prestare cauzione
Restano ferme le altre incombenze stabilite dalla normativa fiscale:
spedizione a soggetto autorizzato, per pagamento dell’accisa a destino pagamento dell’accisa a destino obbligo di presentazione all’UFFICIO DELLE DOGANE, entro il quinto giorno di ciascun mese, di un riepilogo delle spedizioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (art.8, c. 2, DM 153/2001)
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PICCOLI PRODUTTORI (art. 37, comma 1, D.Lgs. 504/95)
PICCOLI PRODUTTORI Con nota del 26 maggio 2004 prot. 1646 l'Agenzia delle Dogane
ha comunicato che :
"....l'elenco degli Stati membri che prevedono le agevolazioni in esame, ha come finalità esclusiva quella di consentire alle varie amministrazioni nazionali di essere informate del fatto che, per le spedizioni di vino che giungono da tali Paesi, il prodotto non sarà scortato dalla documentazione prevista dal regime delle accise ma da quella stabilita dalle norme comunitarie del settore agricolo (D.A. allegato III del regolamento 884/2001 - Sostituito dal modello MVV regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012).
Le spedizioni in partenza dagli Stati che, invece, non prevedono le forme di agevolazione fiscale, saranno, ovviamente, accompagnate dai e-AD o DAS, secondo le disposizioni dettate in materia di accisa.
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Quanto sopra confermato dall’art.40
della direttiva CE 2008/118
Riconoscimento della figura del piccolo produttore
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AUSTRIA AT SI
BELGIO BE SI
BULGARIA BG ND
CECA CZ NO
CIPRO CY SI
CROAZIA HR -
DANIMARCA DK NO
ESTONIA EE NO
FINLANDIA FI NO
FRANCIA FR NO
GERMANIA DE SI
GRECIA EL SI
IRLANDA IE NO
ITALIA IT SI
LETTONIA LV NO
LITUANIA LT NO
LUSSEMBURGO LU SI
MALTA MT SI
PAESI BASSI NL NO
POLONIA PL NO
PORTOGALLO PT SI
REGNO UNITO GB SI
ROMANIA RO ND
SLOVACCHIA SK SI
SLOVENIA SI ND
SPAGNA ES NO
SVEZIA SE NO
UNGHERIA HU SI
Obblighi del piccolo produttore (art. 8, comma 1 – D.lgs 504/95)
Al momento, il piccolo produttore, nell’ambito
delle accise, ha un solo obbligo:
– presentazione della distinta mensile delle
spedizioni intracomunitarie (entro il giorno 5
del mese successivo).
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DESTINATARIO REGISTRATO (art. 8, comma 1 – D.lgs 504/95)
Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo,
può essere un operatore che non sia titolare di
deposito fiscale e che, nell’esercizio della sua attività
professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento
dei prodotti, di essere registrato come tale presso
l’ufficio delle dogane, competente per territorio.
All’operatore registrato è attribuito un
CODICE D’ACCISA
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DESTINATARIO NON REGISTRATO (art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/95)
Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l’autorizzazione di cui al medesimo comma 1 è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata (permanendo in Italia aliquota pari a zero, non sono ovviamente previsti né garanzia né pagamento d’imposta), deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all’art. 6, comma 5, TUA.
All’operatore NON registrato NON è attribuito un CODICE D’ACCISA
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Ha un codice accisa
fabbrica, trasforma detiene, riceve, spedisce in sospensione d‘imposta
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depositario
autorizzato
destinatario
registrato
Destinatario non
registrato
Soggetti autorizzati
Ha un codice accisa
riceve
non detiene,
non spedisce,
in sospensione d'accisa
Ha un’attestazione,
occasionalmente riceve
non detiene,
non spedisce,
in sospensione d'accisa
in un deposito
fiscale
in un deposito
commerciale
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LA CIRCOLAZIONE
INTRACOMUNITARIA –
PROGETTO EMCS
NORMATIVA
E
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
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PROGETTO EMCS (Excise Movement
and Control System)
Dal 01.01.2011 per tutti i prodotti energetici, alcoli e
bevande alcoliche trasferiti in ambito comunitario in
regime sospensivo è previsto l’emissione del
documento di accompagnamento elettronico e-AD
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NORMATIVA DI
RIFERIMENTO COMUNITARIA
- Direttiva 2008/118/CE del16.12.2008
- Regolamento CE n. 684/2009 del 24.07.2009
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO NAZIONALE
-D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e s.m.i. (T.U.A.)
-D.Lgs. 29.03.2010 n. 48
-Circolazione art. 6-7-10-10bis-10ter-11-12
-Depositario autorizzato - art. 5
-Destinatario registrato - art. 8
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PROGETTO EMCS
- Soggetto speditore prepara bozza documento
amministrativo elettronico (messaggio IE815)
- Spedizione della bozza alla banca comunitaria
SEED (System for Exchange of Excise Data - Sistema di scambio di
dati sulle accise)
- Il sistema esegue un controllo e invia al soggetto
speditore e destinatario un messaggio di notifica
dell’operazione di transazione (messaggio IE801)
mediante assegnazione di un codice identificativo
“ARC”
- La circolazione del prodotto avviene con copia della
stampa e-AD o altro documento commerciale con
l’indicazione dell’ ARC.
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PROGETTO EMCS
- Il documento è consegnato al trasportatore per i
controlli su strada
- A ricevimento prodotto, il destinatario appura la
conformità della merce e attesta il buon esito
telematicamente “nota di ricevimento” (messaggio
IE818)
- La “nota di ricevimento” superati i controlli viene
ricevuta dallo speditore che procede a riaccreditare la
cauzione
- Con operazione a buon fine a sistema è visualizzato:
ACCETTATO - COMPLETATO
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PROGETTO EMCS
POSSIBILI SITUAZIONI
campo 6b nota ricevimento
1. Merce ricevuta accettata e soddisfacente:
appuramento buon fine
2. Merce ricevuta accettata anche se insoddisfacente:
presenza cali/eccedenze.
calo: lo speditore liquida l’accisa e gli interessi e
versa con F24
3. Merce ricevuta rifiutata, non conforme: ritorna al
mittente/cambio destinazione
4. Merce ricevuta parzialmente rifiutata: una quota
parte torna al mittente
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PROGETTO EMCS
IMPORTANTE
BANCA SEED E ANAGRAFICA ACCISE
SISTEMI CORRELATI
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PROGETTO EMCS
1) Annullamento trasporto prima validità e-AD da parte dello
speditore
• Invio bozza messaggio di annullamento e-AD
(messaggio IE 810)
• A convalida eseguita : annotazione sul registro
carico/scarico con dicitura “ANNULLATO”
2) Cambio di destinazione durante il trasporto da parte dello
speditore
• Invio bozza di cambiamento destinazione (messaggio
IE813)
• A convalida il sistema invia (messaggio IE 803) allo
speditore e al destinatario dicitura “DIROTTATO”
• Il sistema rilascia nuova notifica per la nuova
destinazione(messaggio IE 801) allo speditore ed al
destinatario, con stesso ARC aggiornato
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PROGETTO EMCS
3) Cambio di destinazione a destino per merce rifiutata
totalmente o parzialmente dal destinatario
• Stessa procedura del punto 2)
4) Annullamento del trasporto prima della partenza della
merce per rigetto e-AD destinatario
• Invio messaggio (messaggio IE819) il sistema
controlla e convalida , l’e-AD assume la dicitura
“RIGETTATO”
5) Cambio di destinazione durante il trasporto per rigetto
destinatario
• Merce partita e non ancora arrivata , il destinatario
invia un messaggio (messaggio IE819) il sistema
controlla e convalida , l’e-AD assume la dicitura
“RIGETTATO”
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PROGETTO EMCS
Prendere in carico per quantità e qualità i prodotti
ricevuti con indicazione di n. di ARC e speditore
Trasmettere non oltre 5 giorni lavorativi, dopo la
conclusione della circolazione, la nota di ricezione
In caso di calo/eccedenza indicare le quantità nella
nota di ricezione
Per deficienze superiori a cali di trasporto, il
destinatario ne dà comunicazione all’U.D. per il
calcolo dell’accisa dovuta
La cauzione può essere reintegrata a pagamento
avvenuto.
OBBLIGHI DEL DESTINATARIO
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PROGETTO EMCS
PROCEDURA RISERVA
Indisponibilità del sistema informatizzato dell’Agenzia o
dello Speditore
Comunicazione prima della spedizione all’U.D.
mediante modello fornito dall’Agenzia (allegato n. 1
Direttoriale prot. 158235/RU del 07.12.2010) indicando
quale dei due sistemi non funziona
Emissione documento cartaceo di riserva (modello
allegato n. 156606 del 22.12.2010) con elementi
previsti per e-AD
Indicazione del n. di riferimento locale (LRM) in luogo
dell’ARC con indicazione di data, firma e timbro
personale
Consegna di n. 1 copia al trasportatore e n. 1 copia
agli atti contabilità
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PROGETTO EMCS
PROCEDURA RISERVA
Riattivazione sistema: comunicazione all’U.D. del
ripristino dell’utilizzo (modello n. 2 Direttoriale n.
158235/RU del 07.12.2010), allegando 3° copia
Presentazione al sistema informatizzato dell’e-AD,
attribuzione ARC
Per cambio destinazione e annullamento e-AD
utilizzo dei documenti cartacei:
“cambiamento di destinazione di riserva”
“annullamento di riserva”
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PROGETTO EMCS
Indisponibilità del sistema informatizzato dell’Agenzia o
del destinatario:
Mancata presentazione della nota di ricevimento entro i
5 giorni lavorativi a conclusione del trasporto
Comunicazione all’U.D. con utilizzo (modello allegato
n.1 Direttoriale n. 158235/RU del 07.12.2010) indicando
quale dei due sistemi non funziona
Presentazione all’U.D. della nota di ricevimento di
riserva (modello allegato n. 156606 del 22.012.2010)
Riattivazione sistema: presentazione al sistema
informatizzato della nota di ricevimento
PROCEDURA RISERVA
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PROGETTO EMCS
COMUNICAZIONE ALL’U.D.
A MANO
VIA FAX
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
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PROGETTO EMCS
PROVE ALTERNATIVE
UFFICIO DELLE DOGANE
Dopo i 4 mesi dalla data di inizio circolazione, prima di
riscuotere diritti di accisa, l’U.D. comunica il mancato
arrivo a destinazione dei prodotti ai soggetti garanti del
trasporto
GARANTE DEL TRASPORTO
1 mese di tempo per fornire la prova che l’operazione si è
conclusa in modo soddisfacente
CHIUSURA E-AD ( COMPLETATO)
PROVA NON SODDISFACENTE
VERIFICA DEL LUOGO DOVE SI E’ VERIFICATA L’INFRAZIONE
Regime della circolazione
In vigenza dell’aliquota d’accisa zero, in ambito nazionale, la
movimentazione tra depositi fiscali di vino e di bevande fermentate
diverse dal vino non è subordinata all’emissione del documento di
accompagnamento accise (DAA) di cui al decreto del Ministero delle
Finanze n. 210/1996.
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La circolazione del vino
Sussistono due distinte discipline:
Fiscale, per assicurare i controlli sul prodotto ai fini di un esatto
accertamento dell’imposta;
Agricola, per consentire la verifica dell’origine, qualità e genuinità delle
merci.
Le normative sono strutturate in modo tale da rendere, in ogni caso,
necessaria l’emissione di un documento di accompagno.
Nei casi in cui è prevista l’emissione del documento fiscale, questi
assorbe il documento vitivinicolo
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Circolazione del vino
Per poter stabilire il documento da utilizzarsi per il trasferimento del vino
all’interno dell’Unione Europea o fuori dalla stessa, è necessario prima
esaminare, se trattasi di trasferimenti di prodotto sfuso o confezionato, di
prodotto già immesso in consumo o di prodotto in sospensione di accisa,
ed, infine, individuare il soggetto che effettua il trasferimento (depositario
autorizzato, speditore registrato, piccolo produttore di vino, commerciante,
etc..) ed il soggetto che riceve la merce.
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Circolazione del vino nel territorio nazionale
Poiché in Italia l’aliquota di accisa sul vino è pari a zero, per i trasferimenti nazionali si
applica esclusivamente la normativa agricola.
Spedizioni di vino sfuso (recipienti oltre i 60 litri): lo speditore deve emettere il documento di
accompagnamento previsto dall’art. 23 del Regolamento CE 436/2009, utilizzando stampati conformi al
modello riportato in Allegato VII del citato Regolamento. A tale riguardo si annota che il MiPAAF con D.M.
7490 del 2013 e circ. prot. n. 11289/2013, ha predisposto di concerto con il Ministero delle Finanze, uno
schema di documento valido per le tipografie autorizzate (MVV). Si ritiene opportuno evidenziare che, per
quanto riguarda la circolazione nazionale, fino a quando non entreranno in applicazione le apposite
determinazioni dipartimentali relative al documento elettronico, coloro che non intendono avvalersi di un
documento di accompagnamento conforme alle predette nuove disposizioni possono continuare ad
utilizzare i modelli contemplati dalla vecchia «normativa» (Modello IT).
Sono previste due tipologie di documenti MVV:
a) predisposti dallo speditore (art. 5, comma 4, lett. a) con una numerazione progressiva apposta
direttamente dallo stesso, secondo modalità specifiche ed in relazione ad una contabilità interna
vitivinicola riferita a ciascun anno solare. Questi documenti sono soggetti a timbratura preventiva da parte
delle Autorità competenti solo in caso di convalida mediante il Comune (art. 9 del decreto) o mediante
microfilmatura (art. 10 del decreto);
b) Prenumerati e prestampati da tipografie autorizzate (art. 5, comma 4, lett. b); questi documenti non sono
soggetti alla timbratura preventiva da parte delle Autorità competenti.
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Circolazione del vino nel territorio nazionale
Spedizione di vino confezionato (recipienti fino a 60 litri): si tratta della spedizione di vino in
bottiglie, fiaschi e damigiane. Relativamente a tali spedizioni, il MiPAAF – Ispettorato Centrale
Repressione Frodi, con Circolare prot. n.23987 dell’8 novembre 2000, ha precisato che; «non è
più rigidamente individuato il modello di documento da utilizzare per scortare il trasporto di prodotti
vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri e, pertanto, gli
operatori possono redigere il documento o i documenti che meglio si adattano ai menzionati
obblighi che sorgono in relazione al tipo di prodotto posto in essere»
Sul piano pratico, per la circolazione nazionale di vino è quindi possibile utilizzare:
• il documento di trasporto di cui al D.M. 14 aprile 1999 (DDT, fatture, etc. – prodotti confezionati)
• il documento di trasporto, modello IT, prestampato dalle tipografie autorizzate (prodotti
confezionati o sfusi);
• il documento di trasporto, modello MVV, prestampato dalle tipografie autorizzate (prodotti
confezionati o sfusi);
• il documento di trasporto, modello MVV, predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore
(prodotti confezionati o sfusi).
Sono esonerati dal documento di accompagnamento i seguenti trasporti:
• Trasporto del vino in recipienti fino a 5 litri, correttamente condizionati e per un totale complessivo
fino a 100 litri (Circ. 156/UDC del 13 marzo 1997 del MiPAAF);
• Trasporto effettuato da privati di vino destinato al consumo familiare del destinatario per un totale
complessivo che non supera i 30 litri.
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Circolazione intracomunitaria
Il piccolo produttore, non essendo titolare di deposito fiscale, né di codice di accisa, deve scortare il trasporto mediante il
documento di accompagnamento previsto dal D.M. n.7490 del 02/07/2013 (in pratica documento MVV).
Il documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:
• Deposito fiscale autorizzato
• Destinatario registrato (munito di codice di accisa)
• Destinatario non registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un
unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha
provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione.
Il piccolo produttore italiano deve:
1) controllare il numero identificativo IVA ed il codice d’accisa, comunicati dal soggetto estero, tenendo agli atti la
stampa dell’esito del controllo
2) inviare il vino al deposito fiscale del cliente UE con la scorta del documento MVV indicando il codice di accisa del
cliente UE
3) emettere fattura di vendita sul cliente non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), D.L. n.331/1993
4) presentare il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste
5) presentare alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate
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PICCOLI PRODUTTORI DI VINO
Circolazione intracomunitaria
6) procurarsi la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino (ad esempio: CMR
«lettera di vettura camionistica» con timbro e firma del cliente) e la tiene agli atti.
Nel caso in cui il cliente UE non accettasse di ricevere il prodotto con MVV, ma con DAA
elettronico, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare la spedizione a deposito fiscale
italiano operante per conto terzi.
Ai fini dell’operazione il vino ceduto deve essere considerato in regime sospensivo
dell’accisa.
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PICCOLI PRODUTTORI DI VINO
Vendita a privati consumatori di altro Paese UE
Nel caso di vendita in Italia a consumatori privati di altro Paese UE, il cedente deve applicare
l’IVA italiana.
Ai fini delle accise, ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. 504/1995, si considerano acquistati per
uso proprio e trasportati da privati i seguenti quantitativi:
• bevande spiritose: 10 litri
• prodotti alcolici intermedi: 20 litri
• vino: 90 litri di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante
• birra: 110 litri
I suddetti quantitativi valgono per singolo viaggiatore.
I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti sopra indicati si considerano
acquistati per fini commerciali.
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Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale a clienti UE
Il depositario autorizzato italiano che cede il vino a soggetto passivo d’imposta di altro Paese
UE deve emettere il DAA telematico (e-AD) nei confronti di:
• deposito fiscale autorizzato
• destinatario autorizzato (munito di codice di accisa), il quale ha provveduto a garantire o a
pagare l’accisa nel suo Paese (100%) e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente
italiano
• destinatario non registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad
accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti
provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare
l’accisa nel suo Paese (100%) e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano.
I soggetti esteri sopra indicati sono gli unici abilitati ad espletare gli adempimenti accisa previsti
dalla normativa del Paese di destinazione e, quindi, sono gli unici possibili destinatari fiscali
della spedizione.
Ai fini dell’operazione il vino ceduto deve essere considerato in regime sospensivo dell’accisa.
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Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale a clienti UE
La procedura si svolge come segue:
1. il produttore italiano controlla il numero identificativo IVA ed il codice d’accisa, comunicati
dal soggetto estero e stampa l’esito dei controlli eseguiti tenendoli agli atti
2. il depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle Dogane la bozza del DAA
telematico (e-AD)
3. il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-AD e attribuisce l’ARC
4. il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-AD o altro
documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l’ARC
5. nel caso di invio della merce in Paese che applica l’accisa in misura diversa da zero
(come, ad esempio, avviene in Germania per il vino spumante), il produttore italiano
contabilizza l’ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione (pari al 10%
dell’ammontare dell’accisa gravante sulla merce nel Paese di destinazione) e tiene in
evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora
appurate
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Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale a clienti UE
6. il produttore italiano emette fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera
a), D.L. n. 331/1993 nei confronti dell’acquirente UE
7. il produttore italiano presenta il Modello Intra1-bis cessioni
8. Il produttore italiano riceve il messaggio elettronico di avvenuta presa in consegna dei beni
da parte del destinatario UE verificando lo stato di completato dell’e-AD e svincola la
cauzione
9. Il produttore italiano, per cautela, si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a
destino o altre prove alternative in caso di mancata chiusura ARC (ad esempio: CMR con
timbro e firma del cliente).
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Vendita di vino ad accisa assolta nei confronti di clienti di altri Paesi UE
Nel caso di cessione di vino ad accisa assolta, con invio dello stesso in altro Paese UE, da
parte di supermercati, enoteche, etc., l’operatore deve presentare specifica richiesta di
spedizione al competente Ufficio delle Dogane ed osservare i seguenti adempimenti:
• emissione del DAS
• tenuta di un registro di allibramento delle partite spedite, con estremi del documento
• prestare una cauzione pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destinazione.
Ai fini dell’IVA vale la consueta procedura di cessione intracomunitaria di beni.
Il suddetto documento (DAS) deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:
• deposito fiscale autorizzato
• destinatario registrato (munito di codice di accisa), il quale ha provveduto a garantire o a
pagare l’accisa nel suo Paese (100%) e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente
italiano
• destinatario non registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad
accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti
provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare
l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano.
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ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Gli acquisti intracomunitari sono disciplinati dall’art. 38, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993 che
considera, in quanto tali, operazioni da assoggettare ad IVA nel paese di destinazione, le
acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di
godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro del
cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro
conto.
Ai sensi della Circolare del 23/02/1994 n.13 del Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff.
Giuridici Serv. VII, una operazione per essere intracomunitaria deve necessariamente
possedere i seguenti requisiti:
a) onerosità;
b) effettiva movimentazione del bene da uno Stato membro all’altro, conseguentemente le
operazioni intracomunitarie riguardano solo i beni mobili;
c) soggettività passiva: l’operazione deve avvenire tra due soggetti identificati con Partita Iva
(Codice Iva al di fuori del territorio dello Stato) in uno degli Stati membri.
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ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Le operazioni mancanti anche di uno soltanto dei requisiti sopra citati non si possono
inquadrare in acquisti intra UE e, pertanto, devono essere assoggettate ad imposta nello Stato
membro del soggetto alienante come mere operazioni interne.
Non sono, quindi, acquisti comunitari:
le cessioni gratuite nei confronti di un soggetto italiano;
le operazioni relative a beni che, anche dopo l’acquisto, rimangono nel territorio del cedente
comunitario o vanno in altro Paese non comunitario;
il cedente o il cessionario non sono soggetti passivi d’imposta.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Le cessioni intracomunitarie sono disciplinate dall’art. 41del D.L. n. 331/1993 e riguardano la
cessione a titolo oneroso di beni trasportati o, comunque, trasferiti a cura del venditore,
dall’acquirente o da un terzo per loro conto dal territorio dello Stato italiano verso quello di uno
Stato comunitario.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, oggettivi e la territorialità, dobbiamo fare riferimento
alle stesse regole degli acquisti intracomunitari, ricordando che l’acquirente deve aver
comunicato al cedente il proprio numero di identificazione comunitario (partita IVA preceduta
dalla sigla dello stato corrispondente).
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OBBLIGHI PER GLI OPERATORI
I soggetti già titolari di partita IVA che vogliono porre in essere operazioni intraunionali, devono
comunicare la loro volontà attraverso l’iscrizione nell’archivio informatico
VIES (VAT Information Exchange System)
ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera e-bis) del D.P.R. n. 633/1972.
Diversamente da quello che avveniva in passato, (iscrizione nel VIES entro 30 giorni dalla
relativa manifestazione di volontà), il richiedente soggetto passivo, a norma dell’art. 35, comma
7 bis del D.P.R. n. 633/72, ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES:
• al momento dell’attribuzione della partita IVA se si dichiara di voler porre in essere
operazioni intraunionali;
• al momento successivo in cui si manifesta tale volontà.
In un’ottica di potenziamento degli strumenti volti a contrastare i comportamenti fraudolenti in
materia di IVA, l’art. 27 del D.L. n. 78/2010 ha disposto che i soggetti passivi nazionali, per
poter effettuare operazioni intracomunitarie (attive o passive), devono essere presenti
nell’archivio VIES.
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OBBLIGHI PER GLI OPERATORI
La Ris. n. 42/E del 2012 ha chiarito che nel caso di un soggetto passivo italiano non iscritto
all’archivio VIES che effettua un acquisto di beni da un soggetto passivo comunitario, non può
configurarsi una operazione intracomunitaria; pertanto l’IVA non sarà dovuta in Italia, ma nello
stesso Stato del cedente comunitario.
In caso di cessioni UE, le stesse dovranno essere assoggettate ad IVA.
Se dovesse emergere che nel momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari, il
soggetto passivo nazionale non era presente nell’archivio VIES, occorrerà:
1) se vi sono indizi di frode fiscale, disconoscere il diritto alla detrazione IVA;
1) se, viceversa, non vi sono indizi di frode fiscale, valutare la questione tenendo conto dei
principi statuiti dalla Corte di Giustizia U.E., secondo cui la violazione dei requisiti formali
(tra cui va annoverato il numero di identificazione IVA) non può limitare l’esercizio del diritto
alla detrazione.
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OBBLIGHI PER GLI OPERATORI
Comunicare il proprio numero di identificazione IVA all’altra parte contraente;
Presentare agli Uffici doganali gli elenchi riepilogativi delle cessioni, delle prestazioni di
servizio e degli acquisti intraunionali (riepiloghi INTRASTAT)
Numerare ed integrare le fatture riguardanti acquisti intraunionali (art.46 D.L. n. 331/92
modificato in Legge n. 427/93) con l’indicazione:
• di tutti gli elementi che concorrono a formare la base imponibile;
• dell’ammontare dell’imposta gravante, calcolata secondo l’aliquota vigente
Annotare le fatture ricevute dal fornitore unionale, distintamente e previa integrazione, sui
registri IVA cessioni ed acquisti
(cessioni art. 23 D.P.R. n. 633/72) ed acquisti (art. 25 D.P.R. n. 633/72).
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I RIEPILOGHI INTRASTAT
Il progressivo allargamento del territorio dell’Unione Europea ha comportato vantaggi
competitivi a favore di tutti i Paesi che vi hanno mano a mano aderito. Ai fini commerciali gli
operatori traggono vantaggi dalla liberazione dei movimenti di merci, con un incremento degli
scambi di beni non più sottoposti al fermo in dogana.
Gli stessi operatori devono, tuttavia, adempiere agli obblighi dichiarativi nell’ambito del sistema
Intrastat volto a consentire i controlli sull’assolvimento delle imposte al fine di arginare il
fenomeno delle frodi IVA e per il rilevamento statistico dei movimenti di merci in ambito UE.
Composizione dei modelli
I modelli Intrastat attualmente in vigore sono suddivisi in due principali tipologie, relative,
rispettivamente, alle operazioni attive ed a quelle passive.
Ciascuno dei due modelli, inoltre, viene ulteriormente suddiviso in un frontespizio e 4 sezioni,
dedicate alle cessioni (acquisti) ed alle relative rettifiche, ed alle prestazioni rese (ricevute) ed
alle relative rettifiche.
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I RIEPILOGHI INTRASTAT
Cessioni di beni e servizi resi INTRA-1 Frontespizio
INTRA-1bis Sezione 1. Cessioni di beni registrati nel periodo
INTRA-1ter Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative periodi precedenti
INTRA-1quater Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo
INTRA-1quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti
Acquisti di beni e servizi ricevuti INTRA-2 Frontespizio
INTRA-2bis Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo
INTRA-2ter Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
INTRA-2quater Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo
INTRA-2quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti
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I RIEPILOGHI INTRASTAT
La periodicità di presentazione dei modelli
I modelli Intrastat vanno presentati, esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del
mese successivo al periodo di riferimento, che può essere mensile, trimestrale o annuale (la
periodicità annuale è stata ormai abrogata).
I soggetti obbligati alla presentazione del Modello Intrastat sono coloro che effettuano Cessioni
di beni e servizi:
• Elenchi mensili: se le cessioni di beni e/o servizi resi sono uguali o maggiori di € 50.000 nel
trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;
• Elenchi trimestrali: se le cessioni di beni e/o servizi resi sono sotto i 50.000 euro.
I soggetti obbligati alla presentazione del Modello Intrastat sono coloro che effettuano Acquisti
di beni e servizi ricevuti:
• Elenchi mensili: per acquisti di beni e/o servizi ricevuti uguali o maggiori di € 50.000 nel
trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;
• Elenchi trimestrali: per acquisti di beni e/o servizi ricevuti sotto i 50.000 euro.
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TRASPORTO E VENDITA DI VINO A CLIENTI DI PAESE EXTRA-UE
Nel caso di invio eseguito da parte di piccolo produttore, possono venire a delinearsi tre diverse
situazioni:
1. DOGANA ITALIANA DI ESPORTAZIONE = DOGANA DI USCITA:
Viene svolta la seguente procedura:
- emissione del documento previsto per la circolazione nazionale (documento agricolo
previsto dal Regolamento CE 436/2009 (MVV) o documento generico previsto dal MiPAAF del
14 aprile 1999, integrato con i dati del DDT o DDT integrato con i dati del documento MiPAAF.
- invio della dichiarazione di esportazione in formato elettronico alla dogana di esportazione
entrata in possesso della prova di avvenuta esportazione (mediante accesso al sito
dell’Agenzia delle Dogane e interrogazione con Movement Reference Number – MRN
2. DOGANA ITALIANA DI ESPORTAZIONE DIVERSA DA DOGANA ITALIANA DI USCITA:
come caso precedente
3. DOGANA DI ESPORTAZIONE ITALIANA = DOGANA DI USCITA DI ALTRO PAESE UE
Viene svolta la seguente procedura:
- emissione del documento agricolo previsto dal Regolamento CE 436/2009 (MVV)
per il resto vale quanto indicato nel caso 1)
Nei paesi UE che pretendono il DAA elettronico (e-AD), il produttore deve appoggiare la
spedizione a deposito fiscale.
74
TRASPORTO E VENDITA DI VINO A CLIENTI DI PAESE EXTRA-UE
Nel caso di cessione di vino con invio dello stesso in Paese extra-UE da parte di supermercati,
enoteche, ecc., trattandosi di prodotti assoggettati ad accisa (sia pure con aliquota zero)
occorre distinguere tra due situazioni:
• se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana italiana, possono essere emessi i
documenti previsti per la circolazione nazionale;
• se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana di altro Paese UE, occorre
emettere il DAS.
75
VENDITA DI VINO DA PARTE DI PICCOLI PRODUTTORI ITALIANI A SOGGETTO EXTRA-UE
Nel caso delle cessioni all’esportazione, occorre osservare i seguenti adempimenti:
1. il piccolo produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente
estero, senza applicazione dell’IVA, indicando in fattura la dicitura: «Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972»;
2. il piccolo produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro IVA delle fatture
emesse;
3. il piccolo produttore italiano cedente:
a) se il vino è destinato a uscire dal territorio UE da dogana italiana, emette i documenti
previsti per la circolazione nazionale (documento di accompagnamento di cui al
Regolamento CE 436/2009 (MVV/IT) oppure DDT/Fatture/etc., integrato o documento
generico previsti dal decreto dirigenziale MiPAAF del 14 aprile 1999;
b) se il vino è destinato a uscire dal territorio UE da dogana di altro Paese UE, emette il
documento di accompagnamento previsto dal Regolamento CE 436/2009 (MVV)
4. i beni vengono dichiarati alla dogana italiana di esportazione, sulla base del valore
risultante dalla fattura di vendita, mediante invio telematico della dichiarazione di
esportazione e con indicazione della dogana di probabile (uscita); le informazioni
contenute nella dichiarazione vengono caricate in modo automatico nel sistema informativo
AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise);
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VENDITA DI VINO DA PARTE DI PICCOLI PRODUTTORI ITALIANI A SOGGETTO EXTRA-UE
5. la merce viene presentata alla Dogana di esportazione;
6. la Dogana di esportazione rilascia, in forma cartacea, il modello DAE sicurezza –
Documento Accompagnamento Esportazione Sicurezza, recante indicato il MRN –
Movement Reference Number;
7. l’Ufficio doganale di esportazione invia messaggio elettronico all’Ufficio doganale di
(probabile) uscita;
8. il trasportatore si avvia verso l’Ufficio doganale di uscita;
9. il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all’Ufficio doganale di uscita;
10. l’Ufficio doganale di uscita inserisce il MRN nel sistema informativo (in pratica, mediante
lettura automatica del codice a barre indicato sul DAE sicurezza) e invia il «risultato di
uscita» all’Ufficio doganale di esportazione;
11. l’Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio «VISTO» agli utenti tramite il Servizio
Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito
l’operazione);
12. il piccolo produttore comprova l’avvenuta esportazione mediante interrogazione on-line del
sistema informativo delle Dogane: «e-customs» – (AES), con stampa e tenuta agli atti
dell’esito dell’eseguito controllo.
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TRASPORTO E VENDITA DI VINO DA PARTE DI PRODUTTORI ITALIANI DOTATI DI DEPOSITO
FISCALE A SOGGETTO EXTRA-UE
Il depositario autorizzato speditore emette il DAA telematico secondo la procedura EMCS. In
tale situazione il vino viene considerato un prodotto in sospensione di accisa.
Con Circolare 16/D del 21/12/2010 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che, con riguardo al
documento commerciale di scorta riportante l’ARC, che venga considerata valida la scorta della
merce con il documento di accompagnamento di esportazione di cui all’articolo 796 bis del
Regolamento 2454/93 (DAE), purché tale documento accompagni la merce fino al luogo di
uscita dal territorio della Comunità e purché tale documento contenga l’ARC dell’e-AD.
Nel caso di cessioni all’esportazione, occorre osservare i seguenti adempimenti:
1. il produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza
applicazione dell’IVA, indicando in fattura la dicitura: «Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972»;
2. il produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro IVA delle fatture emesse;
3. il produttore italiano invia all’ufficio doganale di esportazione, in via telematica,
normalmente a mezzo spedizioniere doganale, la dichiarazione di esportazione, con
indicazione della dogana di (probabile) uscita; le informazioni contenute nella dichiarazione
vengono caricate in modo automatico nel sistema informativo AIDA (Automazione
Integrata Dogane Accise);
4. il produttore italiano – depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane
la bozza del DAA telematico (e-AD);
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TRASPORTO E VENDITA DI VINO DA PARTE DI PRODUTTORI ITALIANI DOTATI DI DEPOSITO
FISCALE A SOGGETTO EXTRA-UE
5. il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-AD e attribuisce l’ARC;
6. il produttore italiano – depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-AD o
altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l’ARC;
7. il trasportatore parte per la dogana di esportazione;
8. la dogana di esportazione dopo aver accettato la dichiarazione doganale di esportazione ed
effettuata la prescritta analisi dei rischi rilascia, in forma cartacea, il DAE sicurezza (Documento
Accompagnamento Esportazione Sicurezza), comprensivo del riferimento ARC;
9. il trasportatore si avvia per la dogana di uscita;
10. il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all’Ufficio doganale di uscita;
11. la dogana di uscita notifica alla dogana di esportazione l’effettiva uscita delle merci dall’UE. La
dogana di esportazione notifica all’intestatario dell’e-AD la «nota di esportazione» con i dati di
uscita. Con questa notifica il regime sospensivo delle accise si conclude e, di conseguenza,
vengono riaccreditate le garanzie prestate;
12. l’Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio «VISTO» agli utenti tramite il Servizio
Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l’operazione);
13. il produttore italiano esportatore comprova l’avvenuta esportazione mediante interrogazione on-
line del sistema informativo delle Dogane: «e-customs» – (AES), con stampa e tenuta agli atti
dell’esito dell’eseguito controllo.
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Che cos’è l’AEO?
• Acronimo inglese di AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR.
• Una certificazione rilasciata dall’Autorità Doganale agli operatori economici ritenuti affidabili
(Operatore Economico Autorizzato).
• Consente al titolare dello «status di A.E.O.» di beneficiare di agevolazioni doganali:
su tutto il territorio europeo
con tutti i Paesi che hanno attivato istituti equivalenti all’AEO e con cui l’Unione Europea ha
concluso degli accordi per il mutuo riconoscimento del programma AEO.
Per Operatore Economico Autorizzato si intende un operatore economico che è affidabile su
tutto il territorio comunitario nell’ambito delle sue operazioni doganali e, pertanto, può
beneficiare di agevolazioni in tutto il territorio comunitario.
Il certificato AEO assegna uno «STATUS» all’operatore certificato, consentendogli di ottenere
una corsia preferenziale nello svolgimento degli adempimenti doganali e conferendogli diritto
ad agevolazioni (es.: dover sottostare a meno controlli fisici e documentali o agevolazioni per
quanto riguarda i controlli in materia di sicurezza, etc).
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Il concetto di «status» AEO
Attribuisce agli operatori una posizione specifica nella catena logistica internazionale individuandoli come membri sicuri, garantiti ed affidabili;
Attribuisce un «marchio di qualità» identificato da clienti e partner commerciali nazionali, comunitari ed esteri;
E’ riconosciuto dalle Autorità Doganali dei Paesi dell’Unione Europea; Consente di beneficiare di procedure semplificate doganali e di controlli
agevolati in materia di sicurezza.
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Perché lo «status» di AEO?
Per semplificare la gestione del rapporto doganale con le imprese impegnate nel
Commercio Internazionale.
Per rispondere all’accresciuto bisogno di sicurezza.
Per garantire e tutelare maggiormente la catena di approvvigionamento internazionale.
Per sviluppare la tradizione comunitaria di operatori economici affidabili.
Obiettivo: gestione comune dei rischi ed un livello equivalente di controlli doganali in tutto il
territorio Comunitario
Selezionare degli operatori che soddisfino determinate condizioni tali da considerarli partner affidabili della catena di Approvvigionamento Internazionale
Certificato di Operatore Economico Autorizzato
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Catena di Approvvigionamento Internazionale «Supply Chain»
Produttore Esportatore Spedizioniere Depositario Agente Doganale Vettore Importatore
• Nell’approvvigionamento internazionale, ogni operatore che si identifica anello di questa catena, viene
considerato responsabile per la merce e la struttura che gestisce in relazione al ruolo che ricopre
come elemento di questi passaggi: vale a dire che ogni figura ha specifici impegni cui ottemperare nel
proprio ambito di responsabilità, in difesa anche della sicurezza comune dell’intera rete di operatori
coinvolti.
Per esempio il PRODUTTORE deve garantire la sicurezza del processo di fabbricazione dei suoi prodotti e garantire la
sicurezza della fornitura di tali prodotti ai clienti.
• Scopo della formalizzazione e messa in sicurezza della «Supply Chain» ad opera di ogni singolo
soggetto economico che ne costituisce parte è permettere all’intera rete di imprese coinvolte di
poter mantenere complessivamente parametri oggettivi di competitività, indispensabili per conferire
«valore aggiunto» a prodotti e servizi destinati al consumatore finale.
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Criteri e condizioni per accedere alla certificazione AEO
I criteri per la concessione dello status di AEO «Operatore Economico Autorizzato» includono:
• un’adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali;
• un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai
trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
• una comprovata solvibilità finanziaria;
e, all’occorrenza,
• appropriate norme di sicurezza.
Nel Nuovo Union Customs Code:
• il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse
all’attività svolta.
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CRITERI E CONDIZIONI Un’adeguata comprovata osservanza degli obblighi
doganali
Nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non siano state
commesse violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di
trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente.
Questo aspetto riguarda l’operatività aziendale nei confronti della dogana ed è correlato ai seguenti
fattori:
• Eventuali benefici e regimi doganali già rilasciati
• L’assolvimento dei diritti doganali da parte della società richiedente
• Il volume degli scambi effettuati con i Paesi Terzi
• Le merci oggetto di specifiche regolamentazioni
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CRITERI E CONDIZIONI Un soddisfacente sistema di gestione delle scritture
contabili
La tracciabilità
L’integrità dei sistemi;
La richiesta di informazioni sul flusso di dati contabili
Possedere un’efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se necessario, relativo ai
trasporti.
a. Utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati,
atto a facilitare i controlli doganali mediante audit;
b. Permettere all’autorità doganale l’accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se
necessario, anche a quelle relative ai trasporti,
c. Disporre di un sistema logistico che permetta di distinguere le merci comunitarie dalle merci non
comunitarie;
d. Disporre di un’organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione
dell’impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di informazioni, preferibilmente abbinata ad
un sistema di controllo interno che permetta di individuare eventuali scostamenti;
e. Assicurare che l’organizzazione garantisca la corretta gestione della «compliance» alla
normativa doganale (conoscenza degli adempimenti doganali)
f. Organizzare misure adeguate di sicurezza per proteggere il sistema informatico
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CRITERI E CONDIZIONI Una comprovata solvibilità finanziaria
Bilanci degli ultimi 3 anni. - Indici di bilancio: analisi patrimoniale, reddituale e finanziaria;
Andamento della società nell’ultimo periodo, progetti e problematiche.
La condizione relativa alla solvibilità finanziaria è considerata soddisfatta se può essere attestata negli ultimi tre anni.
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CRITERI E CONDIZIONI Appropriate norme di sicurezza
Sicurezza informatica
Sicurezza logistica
Sicurezza del personale.
L’operatore economico deve garantire appropriate norme di sicurezza:
a. Gli edifici sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro le intrusioni illecite?
b. Sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire accessi illegali nelle zone di
carico/scarico e stoccaggio delle merci?
c. Vengono adottate le misure che permettono di individuare chiaramente i propri partner
commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento?
d. Vengono richieste le opportune informazioni sui futuri dipendenti?
e. Al proprio personale che occupa posti sensibili viene assicurata la partecipazione fattiva ai
programmi di sensibilizzazione alla sicurezza?
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Certificazione AEO
La certificazione AEO non ha scadenza
viene emessa dall’Autorità Doganale su Istanza dell’Operatore Economico
Viene rilasciata a titolo completamente gratuito
Per gli Operatori Certificati AEO l’Agenzia delle Dogane, nell’ambito del proprio Circuito Doganale di
Controllo, ha previsto l’attivazione dei seguenti due livelli di affidabilità con i correlati benefici in
termini di riduzione dei controlli doganali selezionati in modo automatizzato:
• Affidabilità (A), con riduzioni di controllo dal 10% al 50%;
• Alta Affidabilità (AA), con riduzioni di controllo dal 51% al 90%.
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Grazie per l’attenzione
Ing. Carmine Zennamo
Funz. Dog.le Rosamaria Concetta Antonucci Ufficio delle Dogane di Potenza
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