Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione … · 2014. 12. 16. · Cardella e...

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N. 0293112014 REG.PROV.COLL. N. 0269012013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2013, proposto da: rappresentato e difeso dagli avv. ti Alessandra Cardella e Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Carlo Poma, 3 contro Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa per legge dall'A vvocatura distrcttualc dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1 nei confronti di Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1 per l'accertamento dell'infondatezza delle pretese patrimoniali avanzate dalla CRI nel confronti del ricorrente con nota CRI prot. n. CRI/ CC/ 41910 del 23 luglio 2013; per la condanna della CRI al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per effetto della sua azione illegittima. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana e di Ministero

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N. 0293112014 REG.PROV.COLL.N. 0269012013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2013, proposto da:

rappresentato e difeso dagli avv. ti Alessandra

Cardella e Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in

Milano, Via Carlo Poma, 3

contro

Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa per legge dall'A vvocatura distrcttualc dello

Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1

nei confronti di

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge

dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1

per l'accertamento

dell'infondatezza delle pretese patrimoniali avanzate dalla CRI nel confronti del

ricorrente con nota CRI prot. n. CRI/ CC/ 41910 del 23 luglio 2013;

per la condanna della CRI al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per effetto

della sua azione illegittima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana e di Ministero

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dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatorc nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Roberto Lombardi

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto c considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 22 novembre 2013 il

appartenente al Corpo militare della Croce Rossa Italiana, chiedeva l'accertamento

dell'infondatezza delle pretese patrimoniali avanzate dal suo ente di appartenenza con la

nota prot. CRI/CC/41910 del 23 luglio 2013, e il risarcimento dei danni subiti a seguito

di tale richiesta patrimoniale.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso,

cccependo in primo luogo la carenza di giurisdizione del Tribunale adito e richiedendo

nel merito la reiczione del ricorso.

La causa veniva, poi, trattenuta 111 decisione, dopo l'acquisizionc agli atti della

documentazione necessaria ai fini del decidere.

Il ricorso è fondato, nei termini e nei limiti che si vanno a esporre.

La nota della Croce Rossa Italiana contestata in giudizio dal ricorrente premetteva che

una delibera del Consiglio Centrale di rappresentanza del Corpo Militare, cui aveva

espresso parere favorevole anche il ricorrente, aveva illegittimamente approvato le

proposte contenute nella relazione conclusiva formulata dal gruppo di lavoro istituito

nel 2002, determinando ai danni di CRI un esborso economico non dovuto pari a €

2.969.869,74.

La suddetta nota prosegUlva quindi, quale formale atto di costituzione 10 mora,

paventando un eventuale addebito al ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n.

20/1904, delle somme che l'ente interessato non fosse riuscito a recuperare dai singoli

soggetti cui erano state illegittimamente corrisposti gli importi supplementari non

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dovuti (legati ad un avanzamento di carriera non spettante).

Ritiene il Collegio che il titolo in base al quale si è attivata la cm Sia inidoneo a

costituire una pretesa patrimoniale diretta a carico del ricorrente.

L'applicazione della norma invocata (art. 1, comma 3 della L. n. 20/1994) si inserisce

infatti all'interno di un giudizio erarialc di esclusiva competenza degli organi giudiziari

appartenenti alla Corte di Conti, trattandosi di disposizione che prevede una

responsabilità sussidiaria per danno erariale a carico di coloro che hanno omesso o

ritardato la denuncia del fatto illecito, qualora la prescrizione del diritto al risarcimento

sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia stessa.

Di conseguenza, la cm non aveva alcuna legittimazione sostanziale a costituire in mora

il , nell'ambito del rapporto di rapporto di pubblico impiego sussistente

tra le parti, per un tipo di responsabilità stabilito dalla legge ad altri fini e devoluto alla

iniziativa di altri organi (nella fattispecie, la Procura della Corte dei Conti competente).

Sotto questo profilo, è dunque da respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione

sollevata dall'amministrazione, in guanto il ricorrente ha richiesto, in via principale,

l'accertamento dell'inesistenza di un debito nei confronti del suo datare di lavoro, per

un titolo afferente al rapporto pubblico di impiego, domanda che radica senz'altro la

giurisdizione esclusiva di questo Tribunale.

Sotto altro profilo, invece, la domanda del ricorrente è inammissibile per difetto di

giurisdizione, nella misura in cui risulta volta all'accertamento negativo della sua

responsabilità amministrativa e contabile nella vicenda da cui è scaturita la richiesta

stragiudiziale della Croce Rossa Italiana, in quanto tale accertamento radica senz'altro la

giurisdizione della Corte dei Conti.

Il collegio osserva, infine, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno

asseritamente subito, che la stessa è da respingere in quanto sprovvista di prova sia in

ordine all'an che al quantum del pregiudizio allegato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da

dispositivo.

P.Q.M.

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il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei

limiti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente a rifondere le spese proccssuali sostenute dal

ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simcoli, Primo Referendario

Roberto Lombardi, Referendario, Estcnsore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2014

IL SEGRETAIUO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)