Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A....

32
Il sistema tedesco e Il sistema tedesco e inglese: spunti per inglese: spunti per una possibile una possibile valorizzazione della valorizzazione della pena pecuniaria pena pecuniaria A.A. 2008-2009 A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso di diritto penale Corso di diritto penale Melissa Miedico Melissa Miedico Ricercatore di diritto penale commerciale Ricercatore di diritto penale commerciale Università Bocconi Milano Università Bocconi Milano [email protected] [email protected]

Transcript of Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A....

Page 1: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Il sistema tedesco e inglese: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile spunti per una possibile

valorizzazione della pena valorizzazione della pena pecuniariapecuniaria

A.A. 2008-2009A.A. 2008-2009Università degli Studi di Milano – BicoccaUniversità degli Studi di Milano – Bicocca

Corso di diritto penaleCorso di diritto penale

Melissa MiedicoMelissa MiedicoRicercatore di diritto penale commercialeRicercatore di diritto penale commerciale

Università Bocconi MilanoUniversità Bocconi [email protected]@unibocconi.it

Page 2: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

2

La pena pecuniaria in Italia: il La pena pecuniaria in Italia: il fallimento di un sistemafallimento di un sistema

Le scelte legislative:Le scelte legislative: La comminatoria congiunta:La comminatoria congiunta:

Nessun ruolo autonomo assegnato alla pena Nessun ruolo autonomo assegnato alla pena pecuniariapecuniaria

La commisurazione:La commisurazione: I limiti del sistema a somma complessivaI limiti del sistema a somma complessiva La sospensione condizionale della pena La sospensione condizionale della pena

pecuniariapecuniaria L’esecuzione:L’esecuzione:

L’ineffettivitàL’ineffettività

Page 3: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

3

Le statistiche: le condanneLe statistiche: le condanne

Condanne alla sola pena pecuniaria:Condanne alla sola pena pecuniaria: Meno del 50% (Istat: 1996-2004)Meno del 50% (Istat: 1996-2004) Per delitti meno del 40% (Istat: 1999-Per delitti meno del 40% (Istat: 1999-

2004)2004)

Page 4: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

4

Le statistiche: il pagamento della Le statistiche: il pagamento della pena pecuniariapena pecuniaria

La percentuale di archiviazioni a La percentuale di archiviazioni a seguito di pagamento rispetto alle seguito di pagamento rispetto alle pene pecuniarie inflitte:pene pecuniarie inflitte: Fra il 3,35% nel 2000 e lo 0,99% nel Fra il 3,35% nel 2000 e lo 0,99% nel

20042004 Il calcolo è approssimativo (dati completi e Il calcolo è approssimativo (dati completi e

specifici non sono disponibili), ma specifici non sono disponibili), ma estremamente indicativo della totale estremamente indicativo della totale ineffettività della pena pecuniaria nel nostro ineffettività della pena pecuniaria nel nostro PaesePaese

Page 5: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

5

Le prospettiveLe prospettive

La prospettiva riformista in senso La prospettiva riformista in senso abolizionista: l’illecito amministrativoabolizionista: l’illecito amministrativo

La prospettiva riformista di ri-La prospettiva riformista di ri-valorizzazione della pena pecuniariavalorizzazione della pena pecuniaria

Page 6: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

6

La pena pecuniaria: una possibile La pena pecuniaria: una possibile alternativa sanzionatoriaalternativa sanzionatoria

L’esperienza di altri paesi: L’esperienza di altri paesi: La GermaniaLa Germania L’InghilterraL’Inghilterra

Page 7: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

7

La GermaniaLa Germania

La scelta a favore della centralità della La scelta a favore della centralità della pena pecuniaria (1969)pena pecuniaria (1969)

La commisurazione per tassi (1975)La commisurazione per tassi (1975)

Page 8: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

8

Le statisticheLe statistiche

Le condanne:Le condanne: 80% circa delle condanne è a pena pecuniaria 80% circa delle condanne è a pena pecuniaria

(stabilmente dal 1970 ad oggi) (stabilmente dal 1970 ad oggi) Il diffuso pagamento delle pene Il diffuso pagamento delle pene

pecuniarie inflitte:pecuniarie inflitte: Sempre al di sotto del 10% di tutte le pene Sempre al di sotto del 10% di tutte le pene

pecuniarie inflitte (ultimo rilevamento 1998) pecuniarie inflitte (ultimo rilevamento 1998) la percentuale di conversione in pena la percentuale di conversione in pena detentiva (per omesso pagamento della pena detentiva (per omesso pagamento della pena pecuniaria)pecuniaria)

Page 9: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

9

Il modello tedesco di valorizzazione Il modello tedesco di valorizzazione della pena pecuniariadella pena pecuniaria

Il ruolo autonomo della pena pecuniaria Il ruolo autonomo della pena pecuniaria La comminatoria disgiunta La comminatoria disgiunta

Il ruolo residuale della inflizione congiunta (0,05% Il ruolo residuale della inflizione congiunta (0,05% dei casi nel 1998)dei casi nel 1998)

Il ricorso eccezionale alla pena detentiva al di Il ricorso eccezionale alla pena detentiva al di sotto dei sei mesisotto dei sei mesi

Page 10: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

10

§ 47 StGB § 47 StGB

Casi eccezionali di ammissibilità della pena Casi eccezionali di ammissibilità della pena detentiva brevedetentiva breve

(1)(1) Il giudice infligge una pena detentiva Il giudice infligge una pena detentiva inferiore a sei mesi solo quando particolari inferiore a sei mesi solo quando particolari circostanze relative al fatto o alla circostanze relative al fatto o alla personalità dell’autore rendono personalità dell’autore rendono indispensabile l’inflizione di una pena indispensabile l’inflizione di una pena detentiva per l’effetto che può esercitare detentiva per l’effetto che può esercitare sull’autore o per la difesa dell’ordinamento sull’autore o per la difesa dell’ordinamento giuridicogiuridico

Page 11: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

11

§ 47 StGB (segue)§ 47 StGB (segue)

(2)(2) Quando la legge non commina alcuna pena Quando la legge non commina alcuna pena pecuniaria e non viene in considerazione pecuniaria e non viene in considerazione l’applicazione di una pena detentiva pari o l’applicazione di una pena detentiva pari o superiore a sei mesi, il giudice infligge una pena superiore a sei mesi, il giudice infligge una pena pecuniaria , a meno che non si renda pecuniaria , a meno che non si renda indispensabile, per le ragioni del co. 1, l’inflizione indispensabile, per le ragioni del co. 1, l’inflizione della pena detentiva. Quando la legge commina della pena detentiva. Quando la legge commina una pena detentiva il cui minimo è più elevato una pena detentiva il cui minimo è più elevato rispetto al minimo ordinario, il minimo della pena rispetto al minimo ordinario, il minimo della pena pecuniaria viene stabilito, nei casi del primo pecuniaria viene stabilito, nei casi del primo periodo di questo comma, secondo la misura periodo di questo comma, secondo la misura minima della pena detentiva comminata; al minima della pena detentiva comminata; al riguardo trenta tassi giornalieri corrispondono ad riguardo trenta tassi giornalieri corrispondono ad un mese di pena detentiva.un mese di pena detentiva.

Page 12: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

12

Il modello tedescoIl modello tedesco

Il modello di commisurazioneIl modello di commisurazione Il sistema di commisurazione bifasico o per Il sistema di commisurazione bifasico o per

tassi giornalieri (§ 40 StGB)tassi giornalieri (§ 40 StGB) L’ampia elaborazione ai fini di una ‘giusta’ L’ampia elaborazione ai fini di una ‘giusta’

commisurazionecommisurazione

Page 13: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

13

§ 40 StGB§ 40 StGB

Determinazione per tassi giornalieriDeterminazione per tassi giornalieri

(1)(1) La pena pecuniaria viene La pena pecuniaria viene determinata in tassi giornalieri. determinata in tassi giornalieri. Essa ammonta nel minimo a cinque Essa ammonta nel minimo a cinque e nel massimo, se la legge non e nel massimo, se la legge non stabilisce diversamente, a stabilisce diversamente, a trecentossessanta interi tassi trecentossessanta interi tassi giornalieri.giornalieri.

Page 14: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

14

§ 40 StGB (segue)§ 40 StGB (segue)

(2) Il giudice determina l’importo di un tasso (2) Il giudice determina l’importo di un tasso giornaliero tenendo in considerazione le giornaliero tenendo in considerazione le condizioni personali ed economiche dell’autore. condizioni personali ed economiche dell’autore. Di regola, ci si basa sul guadagno netto che Di regola, ci si basa sul guadagno netto che l’autore realizza o potrebbe realizzare l’autore realizza o potrebbe realizzare mediamente in un giorno. Un tasso giornaliero è mediamente in un giorno. Un tasso giornaliero è fissato nel minimo in uno e nel massimo in fissato nel minimo in uno e nel massimo in cinquemila euro.cinquemila euro.

(3) Ai fini della commisurazione di un tasso (3) Ai fini della commisurazione di un tasso giornaliero possono essere valutati gli introiti giornaliero possono essere valutati gli introiti dell’autore, il suo patrimonio ed altri elementi.dell’autore, il suo patrimonio ed altri elementi.

(4) Nella decisione vengono enunciati il numero e (4) Nella decisione vengono enunciati il numero e l’ammontare dei tassil’ammontare dei tassi

Page 15: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

15

Il modello tedesco di pena Il modello tedesco di pena pecuniariapecuniaria

L’esclusione della pena pecuniaria L’esclusione della pena pecuniaria dall’ambito di operatività della dall’ambito di operatività della sospensione condizionalesospensione condizionale

§ 56 StGB sulla sospensione condizionale della § 56 StGB sulla sospensione condizionale della pena si applica solo alla pena detentiva. pena si applica solo alla pena detentiva.

Si prevedono in questo caso obblighi, direttive Si prevedono in questo caso obblighi, direttive e aiuti (‘di regola’ per pene detentive e aiuti (‘di regola’ per pene detentive superiori a nove mesi e se il condannato non superiori a nove mesi e se il condannato non ha compiuto ancora i 27 anni)ha compiuto ancora i 27 anni)

Page 16: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

16

Il modello tedescoIl modello tedesco

L’ammissione dell’ammonizione con L’ammissione dell’ammonizione con riserva di pena in caso di pena riserva di pena in caso di pena pecuniaria fino a 180 tassi:pecuniaria fino a 180 tassi:

§ 59 StGB. Ipotesi eccezionali: 5,8% delle § 59 StGB. Ipotesi eccezionali: 5,8% delle condanne a pena pecuniaria (nel 1998)condanne a pena pecuniaria (nel 1998)

Anche in questo caso è possibile prescrivere Anche in questo caso è possibile prescrivere un periodo di provaun periodo di prova

Page 17: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

17

Il modello tedescoIl modello tedesco

La conversione in pena detentivaLa conversione in pena detentiva Le agevolazioni: la rateizzazione e la Le agevolazioni: la rateizzazione e la

sospensione temporaneasospensione temporanea La conversione in pena detentiva non La conversione in pena detentiva non

sospendibilesospendibile Evoluzione: i recenti tentativi di mitigare il Evoluzione: i recenti tentativi di mitigare il

rigore della conversione attraverso rigore della conversione attraverso l’introduzione di ulteriori strumenti l’introduzione di ulteriori strumenti sanzionatori per i soggetti meno abbientisanzionatori per i soggetti meno abbienti

Page 18: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

18

Le ricerche sulla recidivaLe ricerche sulla recidiva

Ricerca interessante e molto Ricerca interessante e molto significativa (risalente agli anni ‘70) in significativa (risalente agli anni ‘70) in Germania – Pubblicata nel 1982Germania – Pubblicata nel 1982

Studio della recidiva in caso di condanna Studio della recidiva in caso di condanna a:a:

pena pecuniariapena pecuniaria sospensione della condanna sospensione della condanna pena detentiva.pena detentiva.

Page 19: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

19

Le ricerche sulla recidiva: risultatiLe ricerche sulla recidiva: risultati

Le percentuali di recidiva dopo una Le percentuali di recidiva dopo una prima condanna:prima condanna:

se a pena pecuniaria: 26% se a pena pecuniaria: 26%

se pena sospesa condizionalmente: se pena sospesa condizionalmente: 55%55%

se a pena detentiva: 75%se a pena detentiva: 75%

Page 20: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

20

Recidiva e pena inflitta: pena Recidiva e pena inflitta: pena pecuniariapecuniaria

In caso di nuova condanna dopo In caso di nuova condanna dopo l’inflizione di una pena pecuniaria: l’inflizione di una pena pecuniaria: Nel 70% circa dei casi la pena inflitta è Nel 70% circa dei casi la pena inflitta è

nuovamente una pena pecuniarianuovamente una pena pecuniaria Solo nel 13% dei casi la nuova condanna Solo nel 13% dei casi la nuova condanna

prevede una pena detentivaprevede una pena detentiva

Page 21: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

21

Recidiva e pena inflitta: Recidiva e pena inflitta: sospensione condizionalesospensione condizionale

In caso di condanna dopo una In caso di condanna dopo una sospensione condizionale:sospensione condizionale: Nel 43% dei casi la nuova condanna è Nel 43% dei casi la nuova condanna è

ad una pena pecuniariaad una pena pecuniaria Nel 23% dei casi la condanna è a pena Nel 23% dei casi la condanna è a pena

detentivadetentiva

Page 22: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

22

Recidiva e pena inflitta: pena Recidiva e pena inflitta: pena detentivadetentiva

In caso di condanna a pena In caso di condanna a pena detentiva:detentiva: Nel 26% dei casi la nuova condanna è Nel 26% dei casi la nuova condanna è

ad una pena pecuniariaad una pena pecuniaria Nel 51% dei casi la nuova condanna è Nel 51% dei casi la nuova condanna è

ad una pena detentivaad una pena detentiva

Page 23: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

23

I risultati a confrontoI risultati a confronto

I condannaI condanna Pena Pena pecuniariapecuniaria

Sospensione Sospensione condizionalecondizionale

Pene Pene detentivedetentive

% recidiva% recidiva 26 %26 % 55%55% 75%75%Tipologia II Tipologia II condanna: condanna: pena pena pecuniariapecuniaria

70%70% 43%43% 26%26%

Tipologia II Tipologia II condanna: condanna: pena pena detentivadetentiva

13%13% 23%23% 51%51%

Page 24: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

24

Le statistiche sulla recidivaLe statistiche sulla recidiva

Altri fattori che influiscono sulla Altri fattori che influiscono sulla recidiva:recidiva: Fattori socio-personali Fattori socio-personali

Età (fra i 21 e i 29 anni il 39% dei recidivi; Età (fra i 21 e i 29 anni il 39% dei recidivi; oltre i 60 anni solo il 13% dei recidivi)oltre i 60 anni solo il 13% dei recidivi)

Tipologia di reato: la più alta percentuale di Tipologia di reato: la più alta percentuale di rischio è rinvenibile fra coloro che rischio è rinvenibile fra coloro che commettono reati come percosse, truffa, commettono reati come percosse, truffa, furto semplice e aggravato.furto semplice e aggravato.

Page 25: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

25

La pena pecuniaria in InghilterraLa pena pecuniaria in Inghilterra

Statistiche:Statistiche: 70% circa delle condanne sono a pena 70% circa delle condanne sono a pena

pecuniariapecuniaria Ampio ricorso ad altre tipologie Ampio ricorso ad altre tipologie

sanzionatorie:sanzionatorie: Tipologie che prevedono la rinuncia alla sanzione:Tipologie che prevedono la rinuncia alla sanzione:

Absolute & conditional discharge (10% circa)Absolute & conditional discharge (10% circa) Alternative afflittiveAlternative afflittive

Community sentences (10-13% circa)Community sentences (10-13% circa) Il combinarsi di queste sanzioni hanno portato al Il combinarsi di queste sanzioni hanno portato al

ricorso alla sanzione detentiva solo nell’8-10% ricorso alla sanzione detentiva solo nell’8-10% delle condannedelle condanne

Page 26: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

26

L’attribuzione di un ruolo L’attribuzione di un ruolo autonomoautonomo alla pena pecuniaria alla pena pecuniaria

Sec. 152 Criminal Justice Act 2003Sec. 152 Criminal Justice Act 2003

‘‘A custodial sentence must only be A custodial sentence must only be imposed if the offences is so serious imposed if the offences is so serious that neither a fine nor a community that neither a fine nor a community sentence would be adequate sentence would be adequate punishment for it ‘punishment for it ‘

Page 27: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

27

La ‘strana’ vicenda della La ‘strana’ vicenda della commisurazione della pena commisurazione della pena

pecuniaria in Inghilterrapecuniaria in Inghilterra

Il sistema per quote introdotto nel Il sistema per quote introdotto nel 19911991

La reintroduzione del sistema La reintroduzione del sistema tradizionale nel 1993tradizionale nel 1993

La standardizzazione di un La standardizzazione di un ammontare molto basso di pena ammontare molto basso di pena pecuniaria mediamente inflittapecuniaria mediamente inflitta

Page 28: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

28

Il modello ingleseIl modello inglese

L’esecuzioneL’esecuzione Il dilagare della conversione in pena Il dilagare della conversione in pena

detentivadetentiva L’impegno nell’esecuzione delle pene L’impegno nell’esecuzione delle pene

pecuniarie: i probation officers pecuniarie: i probation officers (investimenti)(investimenti)

Il tentativo di evitare l’eccessiva Il tentativo di evitare l’eccessiva conversione in pena detentiva: 22.000 conversione in pena detentiva: 22.000 nel 1994, 6000 nel 1997, 1000 nel nel 1994, 6000 nel 1997, 1000 nel 20022002

Page 29: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

29

La pena pecuniaria: pregiLa pena pecuniaria: pregi

Importanti vantaggi economici per lo Importanti vantaggi economici per lo Stato a fronte di limitati costi di Stato a fronte di limitati costi di esecuzioneesecuzione

In alternativa alle pene detentive In alternativa alle pene detentive brevi: non ha gli stessi effetti brevi: non ha gli stessi effetti desocializzanti e criminogenidesocializzanti e criminogeni

Ridotto tasso di recidivaRidotto tasso di recidiva Incisiva controspinta nei confronti Incisiva controspinta nei confronti

della criminalità del profittodella criminalità del profitto

Page 30: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

30

La pena pecuniaria: difettiLa pena pecuniaria: difetti

Disparità di trattamento fra abbienti Disparità di trattamento fra abbienti e non abbientie non abbienti

L’importanza e i costi della L’importanza e i costi della esecuzioneesecuzione

Possibile trasferimento dei contenuti Possibile trasferimento dei contenuti afflittivi su terzi incolpevoliafflittivi su terzi incolpevoli

Contenuti diseducativi: pena Contenuti diseducativi: pena pecuniaria come prezzo per la libertàpecuniaria come prezzo per la libertà

Page 31: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

31

Il possibile contenimento degli Il possibile contenimento degli svantaggi: condizionisvantaggi: condizioni

L’attribuzione di una sfera di L’attribuzione di una sfera di autonomia alla pena pecuniariaautonomia alla pena pecuniaria

Un corretto sistema di Un corretto sistema di commisurazione: i tassicommisurazione: i tassi

Un efficiente sistema di esecuzione Un efficiente sistema di esecuzione della pena pecuniariadella pena pecuniaria

Page 32: Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso.

Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009

32

Ulteriori spunti per la valorizzazione Ulteriori spunti per la valorizzazione della pena pecuniariadella pena pecuniaria

La combinazione con altri strumenti La combinazione con altri strumenti sanzionatori ‘trattamentali ed sanzionatori ‘trattamentali ed educativi’educativi’

Il ricorso circoscritto alla pena Il ricorso circoscritto alla pena pecuniaria nei confronti di soggetti pecuniaria nei confronti di soggetti non abbienti o in condizioni non abbienti o in condizioni economiche disagiate e la previsione, economiche disagiate e la previsione, in questi casi, di ulteriori alternative in questi casi, di ulteriori alternative alla detenzionealla detenzione