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Pagina 1 di 4 PS. 50/19/2009 Rif. PG. N. 31211/08 IL SINDACO VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n°59" che, agli articoli 11, 12 e 13 del titolo IV, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio; VISTO in particolare l’articolo 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 nonché l’articolo 2 della D.G.R. 4 luglio 2007 n.8/5054, che individuano le varie tipologie di esercizi di commercio al dettaglio secondo la loro superficie di vendita e più precisamente: -esercizio di vicinato: esercizio di vendita al dettaglio la cui superficie di vendita non è superiore a 250 mq.; - media struttura: esercizio di vendita al dettaglio la cui superficie di vendita è superiore a 250 mq. (ma inferiore ai 2500 mq.); - grande struttura: esercizio di vendita al dettaglio la cui superficie di vendita risulta superiore a 2500 mq.; VISTA la Legge Regione Lombardia n.30 del 28 novembre 2007, “Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali”, che ha sostituito l’articolo 5-bis e aggiunto gli articoli 5- ter e 5-quater alla Legge regionale 3 aprile 2000, n.22 “Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”, la quale prevede una nuova regolamentazione per il settore del commercio in materia di orari e di aperture domenicali e festive, entrata in vigore il 29.05.08; RICHIAMATI gli artt. 7-bis -così come modificato ed integrato dalla Legge n.3 del 16 gennaio 2003 e dalla Legge n.116 del 20 maggio 2003 - e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l’altro, a coordinare gli orari e quindi le giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione; RAVVISATA l’opportunità, nel generale e pubblico interesse, di provvedere a disciplinare, per l’anno 2009, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa situati sul territorio comunale; VISTO l’articolo 5-bis della succitata Legge Regionale, ed in particolare: - il comma 5, lett. d), il quale prevede che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tre giornate domenicali e festive scelte dal Comune in relazione alle esigenze locali; - il comma 7, lett. a), il quale prevede che il Comune capoluogo di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, ha la possibilità di autorizzare l’apertura domenicale e festiva fino ad un massimo di ulteriori dieci giornate annue, previo accordo con le organizzazioni previste al comma 1 del medesimo articolo;

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PS. 50/19/2009 Rif. PG. N. 31211/08

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n°59" che, agli articoli 11, 12 e 13 del titolo IV, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTO in particolare l’articolo 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 nonché l’articolo 2 della D.G.R. 4 luglio 2007 n.8/5054, che individuano le varie tipologie di esercizi di commercio al dettaglio secondo la loro superficie di vendita e più precisamente: -esercizio di vicinato: esercizio di vendita al dettaglio la cui superficie di vendita non è superiore a 250 mq.; - media struttura: esercizio di vendita al dettaglio la cui superficie di vendita è superiore a 250 mq. (ma inferiore ai 2500 mq.); - grande struttura: esercizio di vendita al dettaglio la cui superficie di vendita risulta superiore a 2500 mq.;

VISTA la Legge Regione Lombardia n.30 del 28 novembre 2007, “Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali”, che ha sostituito l’articolo 5-bis e aggiunto gli articoli 5-ter e 5-quater alla Legge regionale 3 aprile 2000, n.22 “Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”, la quale prevede una nuova regolamentazione per il settore del commercio in materia di orari e di aperture domenicali e festive, entrata in vigore il 29.05.08;

RICHIAMATI gli artt. 7-bis -così come modificato ed integrato dalla Legge n.3 del 16 gennaio 2003 e dalla Legge n.116 del 20 maggio 2003 - e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l’altro, a coordinare gli orari e quindi le giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

RAVVISATA l’opportunità, nel generale e pubblico interesse, di provvedere a disciplinare, per l’anno 2009, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa situati sul territorio comunale;

VISTO l’articolo 5-bis della succitata Legge Regionale, ed in particolare: - il comma 5, lett. d), il quale prevede che gli esercizi commerciali di vendita al

dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tre giornate domenicali e festive scelte dal Comune in relazione alle esigenze locali;

- il comma 7, lett. a), il quale prevede che il Comune capoluogo di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, ha la possibilità di autorizzare l’apertura domenicale e festiva fino ad un massimo di ulteriori dieci giornate annue, previo accordo con le organizzazioni previste al comma 1 del medesimo articolo;

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RITENUTO, pertanto, di individuare, per l’anno in corso, n° 7 (sette) giornate domenicali/festive di apertura, in riferimento a quanto previsto ai punti precedenti;

CONSIDERATO che, ai fini del presente provvedimento, il territorio comunale risulta suddiviso in due distinte zone: zona del centro storico e zona fuori dal centro storico;

TENUTO CONTO dell’attuale individuazione del “centro storico” del Comune di Mantova, secondo la perimetrazione adottata dagli strumenti urbanistici comunali, così come indicata nell’Allegato 1), -parte integrante e sostanziale della presente ordinanza- e corrispondente all’area delimitata internamente dalle seguenti vie e/o piazze (compresi anche quei tratti di piazze che collegano fra loro due o più delle vie sottoelencate): lungolago dei Gonzaga, viale Mincio, via Pitentino, via Bettinelli, via Camerlenghi, viale Piave, viale della Repubblica, viale Risorgimento, viale Allende, via Miglioli, vicolo Maestro;

DATO ATTO che sono state sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, secondo quanto previsto all’articolo 5-bis, comma 1, della succitata Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 22;

DISPONE

Per i motivi in premessa esposti, che agli esercizi commerciali in sede fissa, operanti nel Comune di Mantova, venga applicata la seguente disciplina in materia di orari, a decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento e sino al 31.12.2009:

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle presenti disposizioni.

2. Fatto salvo quanto disposto al successivo punto 9), tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti temporali, l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere, comunicandolo anticipatamente al Settore Sportello Unico di questo Comune.

3. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, ma se utilizzata, deve essere preventivamente comunicata al Settore Sportello Unico di questo Comune.

5. Tutti gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa (settore merceologico alimentare, non alimentare e misto) ubicati nell’area del “centro storico” del Comune (come individuato nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento) possono restare aperti al pubblico tutte le festività e le domeniche, esclusi i giorni di chiusura obbligatoria di cui al successivo punto 7).

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6. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa diversi da quelli di vicinato, (medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita), che si trovano fuori dal “centro storico”, osserveranno la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, tranne nelle seguenti giornate, nelle quali l’apertura è facoltativa:

1 febbraio 1 marzo 18 marzo 5 aprile 3 maggio 31 maggio 7 giugno 5 luglio 2 agosto 30 agosto 6 settembre 4 ottobre 11 ottobre 18 ottobre 25 ottobre 1 novembre 8 novembre 15 novembre 22 novembre 29 novembre

Tali esercizi commerciali, (medie e grandi strutture di vendita), inoltre, potranno restare aperti tutte le giornate domenicali e festive del mese di dicembre, esclusi i giorni di cui al successivo punto 7).

7. Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, sull’intero territorio comunale, hanno l’obbligo di osservare la chiusura nelle seguenti giornate festive e domenicali:12 aprile

25 aprile 1 maggio 15 agosto 25 dicembre (pomeriggio) 26 dicembre

8. Salvo deroghe motivate da parte del Comune di Mantova, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

9. Le disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione del punto 3) della stessa, (obbligo esposizione orario), non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l’ottanta per cento ( 80%) della superficie di vendita dell’esercizio:

� rivendite di generi di monopolio;

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� rivendite di giornali, riviste e periodici; � gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; � esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli da giardinaggio,

mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;

� esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nella stazioni ferroviarie.

10. Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con le seguenti sanzioni come previste all’art. 5 ter della Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 22:

sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 (cinquecento) ad € 2.000,00 (duemila) per le violazioni relative ad esercizi di vicinato (superficie di vendita sino a mq. 250)

sanzione amministrativa da € 2.000,00 (duemila) ad € 5.000,00 (cinquemila) per le violazioni relative a medie strutture di vendita (superficie di vendita sino a mq. 2.500)

sanzione amministrativa da euro € 5.000,00 (cinquemila) ad € 30.000,00 (trentamila) per le violazioni relative a grandi strutture di vendita (superficie di vendita oltre mq. 2.500)

si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione delle violazioni sopra elencate, accertate con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni degli obblighi di cui sopra nell’arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

11. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n° 114/1998, alle LL.RR. Lombardia n°14/1999 e n°22/2000 e ad ogni altra normativa in materia.

12. Gli agenti della Polizia Locale sono incaricati di vigilare costantemente sul rispetto della presente ordinanza e di attivare i relativi procedimenti di natura sanzionatoria nel caso in cui vengano accertate violazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Brescia entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente atto secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Mantova, 19 gennaio 2009

Fiorenza Brioni

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