Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali alla luce dell'evoluzione della normativa...
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Di cosa parleremo?
C’era una volta il segreto bancario
L’attività di controllo del Garante
L’attività ispettiva nel quadro dei poteri istruttori
La collaborazione con la Guardia di finanza
Il ruolo dell’enforcement nel quadro del nuovo regolamento europeo
By PresenterMedia.com
Ispezioni del Garante
#Segreto bancario
Segreto bancario
• Istituto giuridico
L’ordinamento riconosce in linea di principio il segreto bancario e lo configura come “divieto per le banche di rivelare
notizie da esso coperte, fuori da specifiche ipotesi di deroga in cui esse
sono obbligate a fornire informazioni o documenti e a sottostare alle indagini”.
• Interesse protetto
Il segreto non tutela solo interessi privati dei clienti, ma quelli generali inerenti il
sistema economico = Fiducia dei clienti nelle banche
Corte Costituzionale sentenza n. 51 del 1992
Le “deroghe al segreto”
La riservatezza dei dati bancari dipende solo dalla legge sulla privacy?
La nozione di dato personale è applicabile anche ai dati bancari delle persone fisiche (dall’entrata in vigore del Dl 6 dicembre 2011, n. 2011, i dati relativi alle persone giuridiche, enti e associazioni sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina)
Tutela del segreto bancario e protezione dei dati personali rimangono però distinte
La compressione del c.d. segreto bancario incontra dei limiti?
L’ingresso nel nostro ordinamento della disciplina sulla protezione dei dati personali impone di rivedere l’approccio della Corte Costituzionale secondo la quale: “alla riservatezza cui le banche sono tenute nei confronti delle operazioni dei propri clienti non si può applicare il paradigma di garanzia proprio dei diritti di libertà personale, poiché
alla base del segreto bancario non ci sono valori della persona umana da tutelare: ci sono, più semplicemente, istituzioni economiche e interessi patrimoniali, ai
quali, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, quel paradigma non è applicabile.”
Il segreto bancario non è quindi comprimibile, fermi restando la valutazione di altri aspetti, oltre il limite del rispetto delle regole della protezione dei dati personali.
Ma concretamente ha ancora senso parlare di segreto?
Segreto è un fatto o un’informazione conosciuta da pochi e che non deve essere divulgata (*)
Banca Gruppo Circuito
interbancario Circuito vigilanza
Deroghe
(*) Def. Dizionario della lingua italiana Sabatini-Coletti
La tracciabilità degli accessi ai dati bancari
I provvedimenti dell’Autorità
Provvedimento generale del 12
maggio 2011
Oggetto: prescrizioni in relazione al trattamento di dati personali della clientela effettuate dai dipendenti di istituti di credito (sia quelle che comportano movimentazione di denaro, sia quelle di sola consultazione, c.d. inquiry). Termine: 30 mesi da pubblicazione provv edimento su gazzetta ufficiale (3 dicembre 2013)
Oggetto: Chiarimenti in ordine alla 'tracciabilità' delle operazioni bancarie; proroga del termine per completare l'attuazione delle misure originariamente prescritte. Proroga termine: + 6 mesi ( 3 giugno 2014)
Provvedimento 18
luglio 2013
12
Il metodo
Problema:
• Dati conservati nei data base di alcune banche erano stati oggetto di indebito accesso da parte di alcuni dipendenti che li hanno comunicati a terzi che li hanno utilizzati per scopi personali (separazioni giudiziali, procedure esecutive, pignoramenti presso terzi, ecc)
Soluzione:
• Accertamenti e provvedimenti del Garante che hanno portato al provvedimento sulla tracciabilità delle operazioni bancarie
Misure necessarie:
Prescrizioni
Definizione del ruolo dell’outsourcer a cui è
affidata la gestione dei dati bancari
Tracciamento delle operazioni di
accesso ai dati bancari effettuata da un incaricato
Conservazione dei log per almeno 24 mesi dalla data di
registrazione dell'operazione
Implementazione di alert che individuino
comportamenti anomali o a rischio
Audit interno
Introduzione
Nell’ambito della disciplina sulla protezione dei dati personali, quella relativa alle ispezioni e alle sanzioni è la parte che ha subìto nel tempo i cambiamenti più rilevanti.
Come viene utilizzato lo strumento ispettivo dal Garante?
Linee di attività
Attività di controllo
effettuata anche
mediante accessi, di
natura ispettiva, alle
banche dati
Prescrizioni di
misure necessarie e
opportune/ blocchi
o divieti
Preventiva
Successiva
Attività di indirizzo per mezzo dei pareri, di
provvedimenti generali e linee guida
Attività di controllo e provvedimenti generali
Ispezioni Fase istruttoria
(ante)
Attività provvedimentale
Fase di vigilanza
(post) Ispezioni
L’attività istruttoria
Gli strumenti per lo svolgimento delle istruttorie del Garante sono sostanzialmente due:
l’ispezione che prevede l’intervento, presso la sede ove si svolge il trattamento, di funzionari
dell’Autorità appositamente incaricati di acquisire informazioni o documenti e/o di effettuare gli
accessi alle banche dati;
la richiesta di informazioni che si concretizza nell’inviare una missiva con la quale si richiede al
titolare del trattamento la trasmissione di documenti, ovvero la comunicazione, in forma
scritta, di dati, notizie, informazioni o altri elementi suscettibili di valutazione.
I compiti
controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile
esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti
vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco
promuovere la sottoscrizione di codici deontologici
segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi
Input dell’attività ispettiva
(richieste informali di controllo a fronte delle quali può essere avviata un’istruttoria preliminare)
(richiesta circostanziata di intervento del Garante in relazione ad una violazione della normativa. Comporta
l’apertura di un’istruttoria preliminare)
(attraverso i quali si fanno valere i diritti di cui all’art. 7; 60 giorni per la decisione)
(diretta conoscenza, notizie stampa, Internet, programmi ecc.)
Segnalazioni
Reclami
Ricorsi
Di iniziativa
20
• Il Garante determina semestralmente la programmazione ispettiva indicando ambiti di intervento e obiettivi numerici del controllo
• La programmazione tiene conto anche delle attività che possono essere delegate alla Guardia di finanza
La programmazione delle ispezioni di iniziativa
La collaborazione con la G di F.
24
Il protocollo prevede che la G. di F. collabori con il Garante attraverso:
il reperimento di dati ed informazioni sui soggetti da controllare
l’assistenza nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria
la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni e verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento
lo sviluppo di attività delegate per l’accertamento delle violazioni di natura penale o amministrativa
la contestazione diretta delle sanzioni amministrative rilevate nell’ambito delle attività delegate
Il protocollo d’intesa
25
Il team ispettivo
2013
La nuova regolamentazione europea
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (art. 8)
Direttive privacy
Trattato sul funzionamento dell’U.E.
(TFUE- art. 16)
Fonti del diritto dell’unione in materia di privacy
Gli strumenti legislativi comunitari
Il regolamento ha portata generale. Esso è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta
per quanto riguarda il risultato da raggiungere,
salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se
designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei
confronti di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
La soluzione scelta
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Regolamento
Direttiva che dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di giustizia e di polizia (attualmente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 95/46/CE).
Direttiva
Premessa
Per garantire un livello uniforme di protezione delle persone fisiche in tutta l’Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che:
garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese
offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di azionabilità dei diritti
definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento
assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali
assicuri sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri
assicuri una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri
I principi di fondo
Continuità
• La trasparenza – informativa
• Il consenso (e i casi di esclusione)
• Le misure di sicurezza
• I codici di condotta
Novità
• Il diritto alla portabilità dei dati
• Le nuove definizioni (profilazione, dati genetici e biometrici)
• I data breach
• La Valutazione di impatto per trattamenti che presentano rischi specifici e la consultazione preventiva
• Registro delle attività di trattamento
• Il Privacy officer
• Certificazione
• Comitato europeo per la protezione dei dati personali e meccanismo di “Coerenza”
• Abolizione della notificazione
Obiettivo?
Domande?