Il rischio giuridico

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28 sociale e legale Il rischio giuridico Per rischio giuridico si in- tende la possibilità che il bambino debba ritorna- re nella famiglia di origi- ne (con ciò intendendosi i parenti sino al 4° grado) durante il periodo di collo- camento provvisorio, cioè quando il bambino sia già stato assegnato alla fami- glia adottiva, ma in attesa del decreto di affidamento preadottivo. I rischi sono legati ai se- guenti casi: 1) Figli di madre che non vuole essere riconosciuta In Italia, ogni donna può non riconoscere il figlio pur mantenendo il diritto di usufruire di tutta l’as- sistenza medico-sanitaria per il parto. La madre ha 10 giorni di tempo dalla data della nascita per rico- noscere il neonato, succes- sivamente, dall’undicesimo giorno viene dichiarato lo stato di abbandono e il Tri- bunale cerca una famiglia a cui affidare il bambino. Il rischio giuridico permane per un breve periodo (pari a circa due mesi), poi ha ini- zio il periodo di 12 mesi di affido preadottivo, a conclu- sione dei quali l’adozione diventa definitiva. (art. 11 legge 4/5/1983 n. 184, così come modificato dall’art. 11 legge 28/3/2001 n. 149). Tale periodo decorre, ovvia- mente, anche per il padre a partire, però, dal momento in cui viene a conoscenza della nascita (che può quin- di coincidere con un momen- to successivo, anche di pa- recchio, dall’evento de quo) e fino al provvedimento di affidamento preadottivo. 2) Bambini tolti dalla custodia delle famiglie naturali dal Tribunale dei minori Nel secondo caso i bam- bini possono essere tolti alle famiglie di origine su segnalazione dei Servizi sociali, per venire affidati a strutture preposte. Il Tribunale dei minori va- luta se le difficoltà della famiglia di origine siano temporanee o permanenti; vengono disposti degli aiu- ti, sia di tipo economico sia di supporto psicologico. Se il Tribunale lo ritiene può proporre dei casi di affido (anche congiunto con la famiglia di origine); se il Tribunale – trascorso un periodo di tempo variabile a seconda delle situazio- ni – decide di emettere un “decreto di adottabilità”, il bambino può essere col- locato provvisoriamente presso una struttura comu- nitaria ma anche, a segui- to di un “decreto di collo- camento familiare” presso una coppia ritenuta idonea all’adozione. La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado che abbia- Angelamaria Serpico Avvocato specializzato in diritto di famiglia e diritto minorile

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Di Angelamaria Serpico, Adozione e dintorni - GSD Informa maggio 2012

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Il rischio giuridico

Per rischio giuridico si in-tende la possibilità che il bambino debba ritorna-re nella famiglia di origi-ne (con ciò intendendosi i parenti sino al 4° grado) durante il periodo di collo-camento provvisorio, cioè quando il bambino sia già stato assegnato alla fami-glia adottiva, ma in attesa del decreto di affidamento preadottivo. I rischi sono legati ai se-guenti casi:

1) Figli di madre che non vuole essere riconosciuta In Italia, ogni donna può non riconoscere il figlio pur mantenendo il diritto di usufruire di tutta l’as-sistenza medico-sanitaria per il parto. La madre ha 10 giorni di tempo dalla data della nascita per rico-noscere il neonato, succes-sivamente, dall’undicesimo giorno viene dichiarato lo

stato di abbandono e il Tri-bunale cerca una famiglia a cui affidare il bambino. Il rischio giuridico permane per un breve periodo (pari a circa due mesi), poi ha ini-zio il periodo di 12 mesi di affido preadottivo, a conclu-sione dei quali l’adozione diventa definitiva. (art. 11 legge 4/5/1983 n. 184, così come modificato dall’art. 11 legge 28/3/2001 n. 149).Tale periodo decorre, ovvia-mente, anche per il padre a partire, però, dal momento in cui viene a conoscenza della nascita (che può quin-di coincidere con un momen-to successivo, anche di pa-recchio, dall’evento de quo) e fino al provvedimento di affidamento preadottivo.

2) Bambini tolti dalla custodia delle famiglie naturali dal Tribunale dei minori Nel secondo caso i bam-bini possono essere tolti

alle famiglie di origine su segnalazione dei Servizi sociali, per venire affidati a strutture preposte. Il Tribunale dei minori va-luta se le difficoltà della famiglia di origine siano temporanee o permanenti; vengono disposti degli aiu-ti, sia di tipo economico sia di supporto psicologico. Se il Tribunale lo ritiene può proporre dei casi di affido (anche congiunto con la famiglia di origine); se il Tribunale – trascorso un periodo di tempo variabile a seconda delle situazio-ni – decide di emettere un “decreto di adottabilità”, il bambino può essere col-locato provvisoriamente presso una struttura comu-nitaria ma anche, a segui-to di un “decreto di collo-camento familiare” presso una coppia ritenuta idonea all’adozione. La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado che abbia-

Angelamaria SerpicoAvvocato specializzato in diritto di famiglia e diritto minorile

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no rapporti significativi col minore possono, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adotta-bilità, proporre impugna-zione avanti alla Corte di appello. La predetta Corte emette una sentenza che deve essere notificata ai ri-correnti, questi ultimi pos-sono ancora, entro 30 gior-ni dalla notifica, effettuare un ultimo ricorso alla Cor-te di cassazione. In ogni caso l’udienza di di-scussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro 60 giorni dal deposito dei rispettivi atti introdut-tivi. Tutto questo iter ha tem-pi che non possono essere quantificati in quanto di-pendenti da vari fattori. Può anche accadere che i membri della famiglia di origine siano irreperibili e quindi la notifica non ven-ga consegnata; in questo caso la sentenza viene pub-blicata sull’Albo pretorio e dopo 20 giorni si conside-rano scaduti i termini per un eventuale ricorso. Durante questo periodo di tempo le informazioni alla famiglia adottiva sono spesso carenti, non essendo essa soggetto processuale. C’è comunque da conside-rare che più tempo il bam-bino sta con la famiglia adottiva e minori sono le probabilità che venga ac-colto un ricorso dei paren-

ti biologici; inoltre i tempi lunghi spesso disincenti-vano le famiglie naturali dal presentare ulteriori ricorsi. Quando tutte le sentenze sono state emes-se o sono scaduti i termini per i ricorsi, parte il perio-do dell’affido preadottivo e dopo 12 mesi l’adozione diventa definitiva.

Essendo il rischio giuridico, come si è detto, astratta-mente sempre connatura-

to all’adozione nazionale, i Tribunali richiedono che le coppie ne abbiano piena consapevolezza e che ne ac-cettino la sussistenza, con la conseguenza che la cop-pia deve saper fare ricorso alle proprie migliori risor-se per la gestione di que-sto rischio allorché venga abbinata a un minore che versi in tale situazione.

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Domanda Sul questiona-rio del Tribunale si parla di rischio giuridico, i servizi ci hanno detto un poco che cosa è. Abbiamo capito che se si dice no è come rinunciare alla naziona-le. Per favore può dirci cosa vuol dire davvero adottare un bambino a rischio giuridico? È vero che ci sono rischi lievi e gravi e che ce lo diranno all’abbinamento?

Risposta L’art. 10 e seguen-ti della legge 184/1983 dispongono che il Tribu-nale, al quale risulti una situazione di abbandono di un minore, può dispor-re in ogni momento ogni opportuno provvedimen-to provvisorio nell’interes-se del minore, ivi compre-so il suo collocamento temporaneo presso una famiglia. Durante questo periodo, e fino a quan-do non venga emessa sentenza definiva che di-chiari lo stato di adotta-

bilità, i genitori e i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti signifi-cativi con il minore, con l’assistenza di un difenso-re, anche d’ufficio, pos-sono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale e contrastar-li assumendo la posizione di parte processuale. Tale situazione potrebbe pro-trarsi anche nei tre gradi di giudizio: Tribunale, Cor-ti d’appello e cassazione e quindi durare per pa-recchi anni. Quando si verifica tale condizione si parla di “rischio giuridi-co”, in quanto il minore, provvisoriamente collo-cato presso una famiglia che ha dato la propria disponibilità all’adozione nazionale, potrebbe rien-trare presso la propria fa-miglia naturale, vittoriosa in sede giudiziaria. In caso di minore non riconosciu-to alla nascita il Tribuna-le provvede immediata-mente e senza indugio

alla dichiarazione dello stato di adottabilità. È tut-tavia possibile che uno dei genitori naturali chie-da termine per procede-re al riconoscimento del minore. Tale sospensione può essere disposta per il periodo di due mesi, de-corsi i quali o avviene il riconoscimento da parte del genitore naturale, op-pure il Tribunale provve-derà alla pronuncia dello stato di adottabilità. Una volta intervenuta la di-chiarazione di adottabili-tà e l’affidamento prea-dottivo, l’eventuale suc-cessivo riconoscimento è privo di efficacia. Al mo-mento dell’abbinamen-to il Tribunale è tenuto a informare la coppia circa la situazione giuridica del minore.

Domanda nel periodo in cui permane il rischio giuridico chi ha la patria potestà del bambino? Mi hanno parlato del ruolo

Dallo sportello

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di un tutore del bambi-no che controlla perio-dicamente la situazione del minore; in che cosa consiste e come avviene il controllo? La domanda nasce dalla constatazio-ne che ci sono adozio-ni nazionali per le quali il rischio giuridico si scio-glie soltanto dopo molti anni. Mi domando quindi quanto questa situazione di “limbo” possa incidere sulla serenità familiare.

Risposta Fintanto che la situazione giuridica del bambino non è definita viene nominato un tu-tore al quale la famiglia affidataria deve fare ri-ferimento per tutti gli atti di “straordinaria” ammi-nistrazione. In sostanza: decisioni importanti de-vono essere autorizzate dal tutore. Per esempio un intervento chirurgi-co, la possibilità di un viaggio all’estero ecc. Al medesimo tutore si

dovrà dare atto delle ini-ziative necessarie prese per la cura del minore: ad esempio iscrizione a scuola; esecuzione delle vaccinazioni obbligato-rie ecc. Solitamente lo scambio di queste infor-mazioni avviene per via epistolare. Spesso il tu-tore non è una persona fisica, ma un ufficio all’in-terno del quale è indivi-duato un responsabile della pratica. Altre volte è invece nominato un giudice tutelare, oppure un curatore speciale

Domanda Buongiorno, leggendo le risposte re-lative al rischio giuridico, mi è sorto un quesito: c’è un “limite di tempo stabi-lito” per il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia che ha dato la disponibilità all’adozione naziona-le?… oppure il minore può rimanere “colloca-to” entro un certo perio-

do (per esempio non più di un anno)?

Risposta L’art. 25 comma 1 della legge 184/1983 stabilisce che, decorso un anno dall’affidamen-to preadottivo il Tribunale decide sull’adozione. Nes-sun termine è prescritto in questo senso per il collo-camento provvisorio.Qualora sia presente una situazione di rischio giuri-dico non potrà perfezio-narsi l’adozione fino alla cessazione del predetto rischio, la cui durata è legata alla durata dei processi nei tre gradi di giurisdizione (ricordo che il rischio giuridico è rap-presentato dalle oppo-sizioni presentate dalla famiglia naturale del mi-nore alla dichiarazione di adottabilità. Tali op-posizioni possono essere presentate in primo gra-do, in grado di Appello e in Cassazione. La durata è imprecisabile).