IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI
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IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI
CHIMICO/BIOLOGICI
Dott.ssa Lidia Caporossi
Università di Roma Tre, 20/04/2018
Normativa di riferimento
30/04/2018 3Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
D.lgs 81/08
Titolo IX capo I
«Protezione da agenti Chimici»
Il decreto indica i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per:
• La salute
• La sicurezza
che possono derivare da ogni attività lavorativa che
comporti la presenza di agenti chimici (produzione,
manipolazione, immagazzinamento, trasporto,
eliminazione, trattamento rifiuti).
RICHIAMIAMO IL CONCETTO DI «LAVORATORE» PER LA NORMATIVA
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“Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di
lavoro, pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione...”
RICHIAMIAMO IL CONCETTO DI «LAVORATORE» PER LA NORMATIVA
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1.Sono equiparati: i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, cheprestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
2.gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile;
3.i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse alfine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelteprofessionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
4.gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi diformazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi edattrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
5.i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e dellaprotezione civile;
6. i volontari che effettuano il servizio civile;
COMPITI ED OBBLIGHI DEI LAVORATORI, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella
delle persone che sono presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua
preparazione alle informazioni che ha ed alle attrezzature fornite dal datore di
lavoro.
In particolare i lavoratori:
• Utilizzano correttamente i macchinari, attrezzature, utensili, sostanze e preparati
• Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione a disposizione
• Segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto deficienze dei
mezzi e dispositivi utilizzati
COMPITI ED OBBLIGHI DEI LAVORATORI, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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• Non rimuovono o modificano, senza autorizzazioni, i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo.
• Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro
competenza o che possono compromettere la sicurezza e la salute propria o
degli altri
• Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
• Contribuiscono agli adempimenti imposti dall’autorità competente o
comunque necessari per la tutela della salute e sicurezza
LA NORMATIVA SI APPLICA A (come modificato dal D.Lgs 39/2016):
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1. Agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi
in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al
Reg. CE 1272/2008, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici
siano classificati nell’ambito di tale regolamento.
2. Agenti chimici che, pur non classificabili ai sensi del comma precedente,
comportano un rischio per la salute e/o sicurezza dei lavoratori per:
•le loro proprietà chimico/fisiche o tossicologiche (es. azoto, acqua);
•le modalità di utilizzo (bombole di gas compresso,…);
•Perché è assegnato loro un valore limite di esposizione professionale di
cui all’Allegato XXXVIII
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA A CASI PARTICOLARI
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• Agenti cancerogeni di cat. II
• Agenti chimici per cui sono
validi provvedimenti di
protezione radiologica (D.Lgs
230/95);
• Trasporto agenti pericolosi;
NON SI APPLICA
All’amianto, perché ha la sua
normativa di riferimento (D.Lgs
81/08, titolo IX capo III);
Alle sostanze pericolose solo per
l’ambiente.
ITER RICHIESTO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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• Censimento agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza presenti sul luogo di lavoro.
• Ottimizzazione procedure operative (riduzione al minimo degli agenti pericolosi, delle persone
esposte, dei tempi di esposizione …).
Valutazione del rischiodocumento di valutazione del rischio
1. Interventi di prevenzione e protezione.2. Informazione e formazione lavoratori.3. Eventualmente la sorveglianza sanitaria
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
DEFINIZIONE DI AGENTE CHIMICO
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Tutti gli elementi o composti chimici, sia
da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti,
compreso lo smaltimento come rifiuti,
mediante qualsiasi attività lavorativa,
siano essi prodotti intenzionalmente o
no e siano immessi o no sul mercato
AGENTE CHIMICO PERICOLOSO
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Sostanze classificate come pericolose
• gli elementi chimici ed i loro composti
allo stato naturale o ottenuti mediante
qualsiasi procedimento.
Miscele classificate come pericolose
• la miscela o le soluzioni costituite da
due o più sostanze.
Regolamento Europeo n. 1272/2008- CLP
Regolamento Europeo per classificazione Imballaggio ed etichettatura sostanze e MISCELE
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• è operativo dal 20 Gennaio 2009
• Sono state identificate 2 date per l’entrata
in vigore del regolamento
• 1 dicembre 2010 per le sostanze
• 1 giugno 2015 per le miscele
2 anni di tempo per smaltire le scorte
“sul bancone”: ultima data per
l’operatività completa
01 Giugno 2017
Perché l’adozione del GHS nel CLP
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IL CLP NON SI APPLICA
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• Sostanze o miscele radioattive (legislazione specifica)
• Sostanze e miscele in supervisione doganale (se non subiscono alcuna forma di
trattamento o trasformazione e che sono in deposito temporaneo o in zona franca in vista
di una riesportazione o un transito)
• Sostanze intermedie non isolate
• Sostanze e miscele utilizzate a fini di R&D, che non sono immesse sul mercato, purchè
siano rispettate le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente
• Ai rifiuti (…)
• Eventuali sostanze e miscele esentate da singoli Stati Membri per interessi della Difesa
• Merci pericolose trasportate per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o fluviale.
IL CLP NON SI APPLICA
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Casi in cui il CLP NON si applica solo quando le
sostanze o miscele sono in un determinato stato e
destinate all’utilizzatore finale come:
• medicinali umani o veterinari
• Cosmetici
• Dispositivi medici
• Alimenti e mangimi, additivi alimentari o
aromatizzanti
CHE DIFFERENZA C’E’ RISPETTO A PRIMA?
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EFFETTI UE- DIRETTIVA MADRE GHS/CLP
FISICI-CHIMICI PER LA SICUREZZA
5 16
SALUTE 9 10
AMBIENTE 1 1(ACQUATICA)
Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
CLASSI DI PERICOLO «FISICO»
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• Esplosivi
• Gas infiammabili
• Aerosol infiammabili
• Gas comburenti
• Liquidi infiammabili
• Solidi infiammabili
• Liquidi piroforici
• Sostanze che, a contatto con
l’acqua, emettono gas
infiammabili
• Liquidi comburenti
• Solidi comburenti
• Perossidi organici
• Gas sotto pressione
• Sostanze autoriscaldanti
• Sostanze autoreattive
• Corrosivi per i metalli
CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE
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• Tossicità acuta
• Corrosione/irritazione cutanea
• Danni rilevanti/irritazione oculare
• Sensibilizzazione respiratoria e cutanea
• Tossicità sistemica su organi bersaglio a
seguito di esposizione singola
• Tossicità sistemica su organi bersaglio a
seguito di esposizione prolungata
• Mutagenicità
• Cancerogenicità
• Tossicità riproduttiva
• Tossicità a seguito di aspirazione
EFFETTI SULL’AMBIENTE
• Pericolosità per l’ambiente
acquatico
I CANCEROGENI
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• le sostanze cancerogene sono raggruppate in due categorie di pericolo :
• categoria 1: Sostanze cancerogene per l'uomo accertate o presunte sulla
base di dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni su
animali.
Questa categoria comprende due sottocategorie:
• categoria 1A: cancerogeno noto basato su evidenza sull’uomo:
• categoria 1B: cancerogeno presunto basato su evidenza su animali
• categoria 2 : Sospetto cancerogeno per l’uomo – cancerogeno sospetto
in base a evidenza limitata su uomo e animale.
NOVITA’ IN ETICHETTA
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• le frasi di rischio sono sostituite dagli hazard statetement (indicazioni di pericolo)
• R28 – molto tossico se ingerito, è sostituita dall’hazard statement H300 – fatale se
ingerito (allegato I, parti da 2 a 5)
• i consigli di prudenza sono sostituiti dai precautionary statement (P) (allegato I,
parti da 2 a 5).
• l'introduzione dell’avvertenza è costituita da una singola parola che può essere
“pericolo” oppure “attenzione”, secondo la classificazione della sostanza o miscela
pericolosa
• sono introdotti nuovi pittogrammi di pericolo (allegato I)
ESEMPIO DI TABELLE DI TRANSIZIONE
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER I PERICOLI: EUH
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ELEMENTI DI ETICHETTA
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LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA
30/04/2018 32Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
1. Nome dell’agente chimico e della ditta
fornitrice.
2. Indicazione dei pericoli.
3. Composizione/informazione sui componenti
4. Misure di primo soccorso.
5. Misure antincendio.
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale.
7. Manipolazione e stoccaggio.
8. Controllo dell’esposizione/protezione
individuale.
9. Proprietà fisiche e chimiche.
10.Stabilità e reattività.
11.Informazioni tossicologiche.
12.Informazioni ecologiche.
13.Considerazioni sullo smaltimento.
14.Informazioni sul trasporto.
15.Informazioni sulla regolamentazione.
16.Altre informazioni
Regolamento CE 453/2010 (integrazione del Reg. CE 1907/2006-REACH)
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• Il regolamento 1272/2008 (CLP), modifica e abroga le dir.
67/548/CEE e 1999/45/CE armonizzando disposizioni e
criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e
miscele, tenendo conto dei criteri di classificazione del
GHS.
• Di conseguenza l’allegato II del REACH viene modificato
per adeguarlo ai nuovi criteri di classificazione attraverso il
Reg. CE 453/2010
• La SDS deve essere compilata da una persona competente
che tenga conto delle necessità particolari e delle
conoscenze degli utilizzatori, se note.
Regolamento CE 453/2010 (integrazione del Reg. CE 1907/2006-REACH)
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• I fornitori di sostanze e miscele devono
assicurarsi che le persone competenti abbiano
seguito una formazione adeguata compresi corsi
di aggiornamento
• Tutte le pagine della SDS vanno numerate e
devono contenere una indicazione della lunghezza
della scheda (es. pag 1 di 3, o “continua alla
prossima pagina, o “fine della SDS”)
• Le SDS non devono contenere sottosezioni prive
di testo
SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA- QUANDO?
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Il fornitore di una sostanza, o di una miscela, trasmette al destinatario della
sostanza o miscela una SDS conforme all’allegato II:
• Per sostanze o miscele classificate come pericolose secondo il regolamento CLP
• Quando una miscela non è classificata come pericolosa ma contiene almeno un:
• Componente gassoso classificato in concentrazione >1% per peso e 0.2%
per volume
• Componente non gassoso considerato PBT e/o vPvB in concentrazione >
0.1% per peso
• Sostanze PBT e vPvB (allegati XIII)
• Sostanze incluse nell’allegato XIV (soggette ad autorizzazione REACH)
SCHEDA DI SICUREZZA: FORNIBILE SU RICHIESTA- QUANDO?
30/04/2018 36Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• Richiesta dall’utilizzatore a valle se la miscela non è
pericolosa ma contiene una sostanza che ha un limite di
esposizione professionale comunitario
• Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne
faccia richiesta, non occorre fornire la SDS quando sostanze
o miscele pericolose offerti o venduti al pubblico sono
corredati da informazioni sufficienti a permettere
all’utilizzatore di adottare le misure necessarie ai fini della
tutela della salute umana e dell’ambiente
SCHEDA DI SICUREZZA: IMPROPRIA- QUANDO?
30/04/2018 37Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
La SDS non è prevista per gli articoli
• Spesso è impropriamente richiesta da
utilizzatori di articoli
• Talvolta i fornitori pur di soddisfare i clienti
producono dei documenti di “sicurezza” con
16 punti che sono appunti impropri (SDS di
nastri adesivi (!), carte abrasive, salviette
umidificate…)
SCHEDA DATI DI SICUREZZA: INFORMAZIONI IN PIU’
30/04/2018 38Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
Deve contenere, in un apposito allegato, gli scenari di esposizione rilevanti nel caso sia
stato preparato un Chemical Safety Report-CSR (prodotti commercializzati sopra le 10
tonn/anno)
• Deve essere preparata nella lingua dello Stato Membro in cui la sostanza è
commercializzata
• Deve essere fornita gratuitamente su carta o supporto elettronico
• Deve essere aggiornata senza ritardi quando:
• Emergono nuove informazioni sui pericoli e rischi
• Una autorizzazione viene concessa o rifiutata
• Una restrizione viene imposta
SCHEDA DATI DI SICUREZZA: CASI SPECIALI
30/04/2018 39Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
Le SDS sono richieste anche nei “casi speciali” di cui al regolamento CLP per i quali
sono concesse deroghe in materia di etichettatura:
• Bombole di gas trasportabili
• Bombole di gas propano, butano o GPL
• Aerosol e contenitori muniti di dispositivo sigillato di nebulizzazione e contenenti
sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione
• Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti
elastomeri
• Esplosivi immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi pirotecnici
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PRIMO STEP- LA GIUSTIFICAZIONE
30/04/2018 41Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
quando le esigue quantità degli agenti chimici
impiegati e la natura degli stessi lo permettano è
prevista una GIUSTIFICAZIONE “che la natura e
l’entità dei rischi… rendono non necessaria una
ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei
rischi”.
è possibile terminare il processo di valutazione dei rischi identificando il rischio come irrilevante.
RICHIESTA DELLA NORMATIVA
30/04/2018 42Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
“Salvo che non possa dimostrare con ALTRI MEZZI il
raggiungimento di un adeguato livello di prevenzione e
protezione, il datore di lavoro,
• periodicamente
• e ogni volta che sono modificate le condizioni che possono
influire sull’esposizione,
provvede ad effettuare la MISURAZIONE degli agenti chimici che
possono presentare un rischio per la salute con metodi
standardizzati e in riferimento ai LEP (un primo elenco
nell’allegato XXXVIII, D.Lgs 81/08).”
LA MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI
30/04/2018 43Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
La quantificazione dell’agente chimico viene eseguita:
MONITORAGGIO AMBIENTALE
30/04/2018 44Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
È quella procedura analitica che
permette di misurare la presenza di
agenti (chimici, fisici, biologici) presenti
nel luogo di lavoro, per la valutazione
dell’esposizione ambientale e del rischio
per la salute in rapporto ad appropriati
riferimenti.
MISURA DELL’INQUINANTE
30/04/2018 45Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
CAMPIONAMENTO
30/04/2018 46Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• Il campionamento ambientale deve essere in grado di
CARATTERIZZARE L’ATMOSFERA che circonda l’operatore,
questo ha reso il campionamento “personale” il metodo
privilegiato per una misura dell’esposizione specifica.
• Parametri essenziali saranno:
• Quantità del materiale da campionare
• Velocità
• Durata
• Numero dei prelievi
CAMPIONAMENTO
30/04/2018 47Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
Metodi diretti
APPARECCHIATURE PORTATILI in grado di fare
un’ analisi immediata delle concentrazioni di
alcuni inquinanti
Metodi indiretti
Prevedono una fase di raccolta dell’inquinante,
con possibile arricchimento, e successiva
estrazione e analisi.
MISURA DEGLI INQUINANTI AERODISPERSI
30/04/2018 48Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
AGENTI CHIMICI in SUPERFICIE
30/04/2018 49Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
Si vanno a cercare inquinanti depositati dopo dispersione aerea o eventuali “schizzi” di
agenti chimici.
Per fare ciò possono essere usati:
• Wipe tests: Garze chirurgiche di cotone o in TNT, sovrapposte, da 3 a 5, umettate con
un solvente di estrazione
• Pads: 3 garze chirurgiche di cotone sovrapposte, di dimensioni variabili, usati anche
per valutare l’esposizione cutanea
VALORI DI RIFERIMENTO (LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE-LEP)
30/04/2018 50Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• Sono definiti dei livelli di esposizione considerati PERMISSIBILI O
ACCETTABILI, ossia quei livelli che sulla base delle conoscenze più recenti,
sono considerati di entità tale da non causare alterazioni dello stato di
salute dei lavoratori esposti.
• DM 26/02/2004- Recepimento della direttiva europea 2000/39/CE
riguardante una prima lista di valori limite di esposizione-
• Che corrisponde all’attuale allegato XXXVIII del D.Lgs 81/08
30/04/2018 51Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
DM 26/02/04: inserito come All. XXXVIII del D.Lgs 81/08
VALORI DI RIFERIMENTO
30/04/2018 52Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• OEL (Occupational Exposure Limits), il limite di concentrazione media ponderata nel
tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un
lavoratore in relazione al periodo di riferimento specificato (sono indicate le 8h e il
breve termine).
• BLV (Binding Limit Value), valori limite obbligatori, che devono essere recepiti nelle
legislazioni nazionali come requisito minimo.
• ILV (Indicative Limit Value), valori limite indicativi, che rappresentano valori-
obiettivo europei.
MONITORAGGIO AMBIENTALE: INTERPRETAZIONE DEI DATI
30/04/2018 53Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• UNI EN 689/1997: “Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a
composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione”
• Il valore di esposizione deve essere < o = a 1/10 del valore limite.
• Su rilevazioni effettuate su 3 diversi turni lavorativi nella medesima postazione di
lavoro il valore di esposizione deve risultare < o = a ¼ del valore limite.
• Pertanto è ragionevole considerare che nel caso di valori superiori si è nella
condizione di rischio NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE (per inalazione dell’agente
chimico)
IL MONITORAGGIO BIOLOGICO
30/04/2018 54Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• La misura e valutazione degli agenti chimici o dei loro metaboliti sia nei tessuti,
escreti, aria espirata, al fine di valutare l’esposizione al rischio per la SALUTE,
attraverso il confronto con appropriati valori di riferimento
3. Confronto con valori di riferimento
ALLEGATO XXXIX del D.Lgs 81/08: valori limite biologici (Pb) corretto con il D.Lgs 106/09
30/04/2018 55Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON MODELLI ALGORITMICI
30/04/2018 56Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• I modelli, algoritmi e classificazioni, basati su indici
permettono, attraverso un giudizio sintetico finale, di
inserire il risultato delle valutazioni in classi.
E’ uno strumento di particolare utilità per la valutazione del
rischio nel caso di:
• Elevata variabilità delle mansioni.
• Elevata variabilità dei tempi di esposizione.
• Elevata variabilità delle modalità d’uso degli agenti chimici
.
MODELLI ALGORITMICI: CRITICITA’ DELL’APPLICAZIONE
30/04/2018 57Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• Consigliabile confermare il risultato dei modelli con una o
alcune misurazioni dell’esposizione.
• Tali metodi non devono mai essere utilizzati in modo
meccanico ma si devono sempre effettuare:
• Una attenta analisi dei cicli e delle attività.
• La valutazione dei tempi di esposizione legati alle
attività, all’uso ed alla classificazione.
• Sono intesi come PERCORSI DI FACILITAZIONE che
consentono la classificazione al di sopra o al di sotto della
soglia del rischio irrilevante per la salute e/o basso per la
sicurezza.
MODELLI ALGORITMICI: CRITICITA’ DELL’APPLICAZIONE
30/04/2018 58Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
LA VALIDAZIONE
Si intende l’applicazione del “prodotto” ed una valutazione dell’esito
ottenuto.
Confronto con i dati di altri software
Confronto con i dati di igiene industriale (dove possibile)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IRRILEVANTE PER LA SALUTE/BASSO PER LA SICUREZZA
30/04/2018 59Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
è stabilito che quando il processo valutativo
indica il non superamento di tale soglia di
rischio, il datore di lavoro deve applicare le
misure e i principi generali di prevenzione ed è
sollevato da:
• sorveglianza sanitaria
• cartelle sanitarie e di rischio
• misure specifiche di prevenzione e protezione
• disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
30/04/2018 60Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• Al di sopra della soglia del rischio irrilevante per
la salute, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria.
• La sorveglianza sanitaria viene effettuata «di
norma» con periodicità annuale o con una
periodicità diversa stabilita dal medico
competente con adeguata motivazione che dovrà
essere riportata nel documento di valutazione dei
rischi e resa nota ai rappresentanti del lavoratori
per la sicurezza (RLS).
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
30/04/2018 61Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• Accertamenti preventivi intesi a
constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro-
idoneità alla mansione specifica
• Accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei
lavoratori
• Tutto attraverso Anamnesi, esami
clinici, biologici, indagini
diagnostiche mirate al rischio
SCOPO della Sorveglianza sanitaria
• Identificazione di patologie
iniziali
• Identificazione di soggetti
suscettibili
• Contribuire all’accuratezza della
valutazione del rischio
• Verificare l’efficacia delle misure
preventive/protettive
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
30/04/2018 62Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
Il medico competente istituisce una cartella sanitaria e di rischio.
• Copia di tale cartella deve essere consegnata al lavoratore a fine rapporto di lavoro in
occasione della visita conclusiva, o in qualsiasi altra occasione in cui il lavoratore ne
faccia richiesta.
CARTELLA SANITARIA DI RISCHIO
• - Anamnesi patologica
• - Esame obiettivo
• - Esami ematochimici
• - Esami strumentali ad hoc.
• - Livelli di esposizione professionale individuali forniti al medico competente dal servizio
di prevenzione e protezione.
AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
30/04/2018 63Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
Il documento di valutazione del rischio dovrà
essere aggiornato ogni volta che:
• Sono modificate le procedure;
• Sono modificate le sostanze;
• Cambia il personale esposto;
• Ci sono dati preoccupanti di sorveglianza
sanitaria;
• Ci sono dati troppo elevati nei controlli di igiene
industriale.
IL RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.LGS 81/08 TITOLO IX CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
30/04/2018 65Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• Evita o riduce l’uso dell’agente
• Se non è tecnicamente possibile dovrà provvedere affinché l’utilizzo dell’agente
avvenga in un sistema chiuso (sempre che ciò sia tecnicamente possibile).
• il livello dell’esposizione sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
Dovrà essere inserito nel documento di valutazione del rischio anche:
• Indicazione dei motivi per cui si manipolano tali agenti.
• La quantità degli agenti manipolati o presenti.
• Il numero dei lavoratori esposti, anche se potenzialmente.
• L’entità dell’esposizione, se nota, e il grado della stessa.
• Misure preventive e protettive adottate
• Le indagini svolte per la possibile sostituzione delle sostanze e preparati cancerogeni
e/o mutageni
SORVEGLIANZA SANITARIA PER RISCHIO CANCEROGENO/MUTAGENO
30/04/2018 66Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
Se gli accertamenti clinici evidenziano una ANOMALIA IMPUTABILE
ALL’ESPOSIZIONE il medico competente ne informa il datore di lavoro:
• Il datore di lavoro dovrà rifare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO.
• Se tecnicamente possibile dovrà fare una MISURAZIONE in aria
dell’agente per verificare l’efficacia delle misure protettive adottate.
• Il medico competente informerà i lavoratori sugli esiti della
sorveglianza sanitaria con riguardo all’opportunità di sottoporsi ad
ULTERIORI ACCERTAMENTI sanitari, anche dopo la cessazione
dell’attività lavorativa
I lavoratori esposti sono inseriti in un REGISTRO DI ESPOSIZIONE,
aggiornato dal datore di lavoro che ne ha cura tramite il medico
competente.
RISCHIO CANCEROGENO: TRASMISSIONE INFORMAZIONI
30/04/2018 67Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• I registri di esposizione, le annotazioni individuali
e le cartelle sanitarie di rischio sono custoditi e
trasmessi con la salvaguardia del segreto
professionale e del trattamento dei dati personali.
• Tutte queste informazioni vengono custodite
dall’INAIL per almeno 40 anni.
IN LABORATORIO: BUONE PRASSI
ELEMENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO NEI LABORATORI
30/04/2018 69Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
Essenziale è:
• La formazione del personale
• Il corretto stoccaggio delle sostanze in appositi armadi di sicurezza
• La raccolta completa delle schede di sicurezza a disposizione
• I dispositivi di protezione individuale sempre disponibili e adeguati
• I dispositivi di protezione collettiva attivi ed idonei (cappe a flusso
laminare, cappe chimiche con filtri diversi)
• Procedure di lavoro scritte
• Corretta gestione dei rifiuti speciali
PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO
30/04/2018 70Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• Non si dovrebbe MAI lavorare soli in laboratorio, specialmente fuori dai normali orari di lavoro
• Nei locali è proibito fumare, conservare e assumere cibi e bevande
• Mantenere il laboratorio pulito e in ordine, non introdurre sostanze o oggetti estranei all’attività
• Indossare sempre il camice e toglierlo prima di lasciare il laboratorio
• Rispettare le normali norme igieniche, es: lavarsi le mani alla fine del lavoro.
• Ove previsto utilizzare gli opportuni DPI
• Cambiare i guanti spesso
• Non toccare le maniglie delle porte o altri oggetti con i guanti con cui si si stanno maneggiando sostanze chimiche, non uscire dal laboratorio con i guanti
PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO
30/04/2018 71Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• Informarsi sulle procedure di sicurezza, l’uso delle attrezzature e la dislocazione
• Non bloccare le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso
• Adottare sempre il principio di sostituire sempre ciò che è pericoloso con ciò che lo èmeno
• Registrare e custodire separatamente gli agenti pericolosi (ES.H350/351), agentibiologici o sostanze radioattive
• Tenere separati i prodotti incompatibili (ad es: combustibili e comburenti)
• Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscerne ilcontenuto, anche a distanza di tempo, specificando la data di stoccaggio ed eventualiavvisi di rischio
• Manipolare sostanze pericolose, specialmente se volatili, sotto cappe opportune
• Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione, nel casomunirli di opportuni sistemi di sicurezza.
PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO
30/04/2018 72Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio leggere il manuale delle istruzioni
• Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico, leggere etichetta e scheda dati di
sicurezza
• Predisporre una copia delle SDS dei prodotti utilizzati e renderla consultabile
• Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i DPI utilizzati
• Raccogliere separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti, chimici, biologici e
radioattivi, solidi e liquidi
• Evitare l’affollamento dei locali di laboratorio
ULTERIORI ACCORGIMENTI
30/04/2018 73Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
• Evitare l’uso di lenti a contatto poiché possono
essere causa di accumulo di sostanze nocive o,
in presenza di particolari sostanze, possono
saldarsi alla cornea; in caso di incidente possono
peggiorare le conseguenze e pregiudicare le
operazioni di primo soccorso
• Evitare l’uso di tacchi alti o scarpe aperte
• I capelli lunghi dovrebbero essere raccolti
UTILIZZO DI CAPPE CHIMICHE
30/04/2018 74Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
La cappa deve essere utilizzata correttamente, mantenuta in perfetta efficienza (e nonutilizzata come deposito di solventi!)
• Prima di iniziare a lavorare accertarsi che la cappa sia accesa
• Evitare di creare correnti in prossimità della cappa (apertura di porte e finestre)
• La zona di lavoro e tutto il materiale necessario deve essere tenuto verso il fondodella cappa
• Abbassare il frontale, ricordare che più il frontale è abbassato meno la cappa risentedi correnti spurie
• Mantenere pulito e ordinato il piano di lavoro dopo ogni attività
• Tutti gli utenti della cappa devono essere a conoscenza delle norme di sicurezza incaso di esplosione o incendio all’interno della cappa
30/04/2018 75Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
30/04/2018 76Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
ESEMPI DI SOSTANZE INCOMPATIBILI
30/04/2018 77Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici
ESEMPI DI SOSTANZE INCOMPATIBILI
30/04/2018 78Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici