IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

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IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI Dott.ssa Lidia Caporossi Università di Roma Tre, 20/04/2018

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IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI

CHIMICO/BIOLOGICI

Dott.ssa Lidia Caporossi

Università di Roma Tre, 20/04/2018

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Normativa di riferimento

30/04/2018 3Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

D.lgs 81/08

Titolo IX capo I

«Protezione da agenti Chimici»

Il decreto indica i requisiti minimi per la protezione dei

lavoratori contro i rischi per:

• La salute

• La sicurezza

che possono derivare da ogni attività lavorativa che

comporti la presenza di agenti chimici (produzione,

manipolazione, immagazzinamento, trasporto,

eliminazione, trattamento rifiuti).

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RICHIAMIAMO IL CONCETTO DI «LAVORATORE» PER LA NORMATIVA

30/04/2018 4Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

“Persona che, indipendentemente dalla tipologia

contrattuale, svolge un’attività lavorativa

nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di

lavoro, pubblico o privato, con o senza

retribuzione, anche al solo fine di apprendere

un mestiere, un’arte o una professione...”

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RICHIAMIAMO IL CONCETTO DI «LAVORATORE» PER LA NORMATIVA

30/04/2018 5Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

1.Sono equiparati: i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, cheprestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;

2.gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile;

3.i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse alfine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelteprofessionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

4.gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi diformazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi edattrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

5.i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e dellaprotezione civile;

6. i volontari che effettuano il servizio civile;

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COMPITI ED OBBLIGHI DEI LAVORATORI, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

30/04/2018 6Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella

delle persone che sono presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua

preparazione alle informazioni che ha ed alle attrezzature fornite dal datore di

lavoro.

In particolare i lavoratori:

• Utilizzano correttamente i macchinari, attrezzature, utensili, sostanze e preparati

• Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione a disposizione

• Segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto deficienze dei

mezzi e dispositivi utilizzati

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COMPITI ED OBBLIGHI DEI LAVORATORI, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

30/04/2018 7

• Non rimuovono o modificano, senza autorizzazioni, i dispositivi di sicurezza o

di segnalazione o di controllo.

• Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro

competenza o che possono compromettere la sicurezza e la salute propria o

degli altri

• Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti

• Contribuiscono agli adempimenti imposti dall’autorità competente o

comunque necessari per la tutela della salute e sicurezza

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LA NORMATIVA SI APPLICA A (come modificato dal D.Lgs 39/2016):

30/04/2018 8Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

1. Agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi

in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al

Reg. CE 1272/2008, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici

siano classificati nell’ambito di tale regolamento.

2. Agenti chimici che, pur non classificabili ai sensi del comma precedente,

comportano un rischio per la salute e/o sicurezza dei lavoratori per:

•le loro proprietà chimico/fisiche o tossicologiche (es. azoto, acqua);

•le modalità di utilizzo (bombole di gas compresso,…);

•Perché è assegnato loro un valore limite di esposizione professionale di

cui all’Allegato XXXVIII

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APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA A CASI PARTICOLARI

30/04/2018 9Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Agenti cancerogeni di cat. II

• Agenti chimici per cui sono

validi provvedimenti di

protezione radiologica (D.Lgs

230/95);

• Trasporto agenti pericolosi;

NON SI APPLICA

All’amianto, perché ha la sua

normativa di riferimento (D.Lgs

81/08, titolo IX capo III);

Alle sostanze pericolose solo per

l’ambiente.

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ITER RICHIESTO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

30/04/2018 10Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Censimento agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza presenti sul luogo di lavoro.

• Ottimizzazione procedure operative (riduzione al minimo degli agenti pericolosi, delle persone

esposte, dei tempi di esposizione …).

Valutazione del rischiodocumento di valutazione del rischio

1. Interventi di prevenzione e protezione.2. Informazione e formazione lavoratori.3. Eventualmente la sorveglianza sanitaria

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AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

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DEFINIZIONE DI AGENTE CHIMICO

30/04/2018 12Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Tutti gli elementi o composti chimici, sia

da soli sia nei loro miscugli, allo stato

naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti,

compreso lo smaltimento come rifiuti,

mediante qualsiasi attività lavorativa,

siano essi prodotti intenzionalmente o

no e siano immessi o no sul mercato

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AGENTE CHIMICO PERICOLOSO

30/04/2018 13Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Sostanze classificate come pericolose

• gli elementi chimici ed i loro composti

allo stato naturale o ottenuti mediante

qualsiasi procedimento.

Miscele classificate come pericolose

• la miscela o le soluzioni costituite da

due o più sostanze.

Regolamento Europeo n. 1272/2008- CLP

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Regolamento Europeo per classificazione Imballaggio ed etichettatura sostanze e MISCELE

30/04/2018 14Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• è operativo dal 20 Gennaio 2009

• Sono state identificate 2 date per l’entrata

in vigore del regolamento

• 1 dicembre 2010 per le sostanze

• 1 giugno 2015 per le miscele

2 anni di tempo per smaltire le scorte

“sul bancone”: ultima data per

l’operatività completa

01 Giugno 2017

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Perché l’adozione del GHS nel CLP

30/04/2018 15Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

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IL CLP NON SI APPLICA

30/04/2018 16Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Sostanze o miscele radioattive (legislazione specifica)

• Sostanze e miscele in supervisione doganale (se non subiscono alcuna forma di

trattamento o trasformazione e che sono in deposito temporaneo o in zona franca in vista

di una riesportazione o un transito)

• Sostanze intermedie non isolate

• Sostanze e miscele utilizzate a fini di R&D, che non sono immesse sul mercato, purchè

siano rispettate le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente

• Ai rifiuti (…)

• Eventuali sostanze e miscele esentate da singoli Stati Membri per interessi della Difesa

• Merci pericolose trasportate per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o fluviale.

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IL CLP NON SI APPLICA

30/04/2018 17Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Casi in cui il CLP NON si applica solo quando le

sostanze o miscele sono in un determinato stato e

destinate all’utilizzatore finale come:

• medicinali umani o veterinari

• Cosmetici

• Dispositivi medici

• Alimenti e mangimi, additivi alimentari o

aromatizzanti

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CHE DIFFERENZA C’E’ RISPETTO A PRIMA?

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EFFETTI UE- DIRETTIVA MADRE GHS/CLP

FISICI-CHIMICI PER LA SICUREZZA

5 16

SALUTE 9 10

AMBIENTE 1 1(ACQUATICA)

Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

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CLASSI DI PERICOLO «FISICO»

30/04/2018 19Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Esplosivi

• Gas infiammabili

• Aerosol infiammabili

• Gas comburenti

• Liquidi infiammabili

• Solidi infiammabili

• Liquidi piroforici

• Sostanze che, a contatto con

l’acqua, emettono gas

infiammabili

• Liquidi comburenti

• Solidi comburenti

• Perossidi organici

• Gas sotto pressione

• Sostanze autoriscaldanti

• Sostanze autoreattive

• Corrosivi per i metalli

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CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE

30/04/2018 20Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Tossicità acuta

• Corrosione/irritazione cutanea

• Danni rilevanti/irritazione oculare

• Sensibilizzazione respiratoria e cutanea

• Tossicità sistemica su organi bersaglio a

seguito di esposizione singola

• Tossicità sistemica su organi bersaglio a

seguito di esposizione prolungata

• Mutagenicità

• Cancerogenicità

• Tossicità riproduttiva

• Tossicità a seguito di aspirazione

EFFETTI SULL’AMBIENTE

• Pericolosità per l’ambiente

acquatico

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I CANCEROGENI

30/04/2018 21Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• le sostanze cancerogene sono raggruppate in due categorie di pericolo :

• categoria 1: Sostanze cancerogene per l'uomo accertate o presunte sulla

base di dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni su

animali.

Questa categoria comprende due sottocategorie:

• categoria 1A: cancerogeno noto basato su evidenza sull’uomo:

• categoria 1B: cancerogeno presunto basato su evidenza su animali

• categoria 2 : Sospetto cancerogeno per l’uomo – cancerogeno sospetto

in base a evidenza limitata su uomo e animale.

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NOVITA’ IN ETICHETTA

30/04/2018 22Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• le frasi di rischio sono sostituite dagli hazard statetement (indicazioni di pericolo)

• R28 – molto tossico se ingerito, è sostituita dall’hazard statement H300 – fatale se

ingerito (allegato I, parti da 2 a 5)

• i consigli di prudenza sono sostituiti dai precautionary statement (P) (allegato I,

parti da 2 a 5).

• l'introduzione dell’avvertenza è costituita da una singola parola che può essere

“pericolo” oppure “attenzione”, secondo la classificazione della sostanza o miscela

pericolosa

• sono introdotti nuovi pittogrammi di pericolo (allegato I)

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ESEMPIO DI TABELLE DI TRANSIZIONE

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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER I PERICOLI: EUH

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ELEMENTI DI ETICHETTA

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30/04/2018 31Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

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LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA

30/04/2018 32Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

1. Nome dell’agente chimico e della ditta

fornitrice.

2. Indicazione dei pericoli.

3. Composizione/informazione sui componenti

4. Misure di primo soccorso.

5. Misure antincendio.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale.

7. Manipolazione e stoccaggio.

8. Controllo dell’esposizione/protezione

individuale.

9. Proprietà fisiche e chimiche.

10.Stabilità e reattività.

11.Informazioni tossicologiche.

12.Informazioni ecologiche.

13.Considerazioni sullo smaltimento.

14.Informazioni sul trasporto.

15.Informazioni sulla regolamentazione.

16.Altre informazioni

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Regolamento CE 453/2010 (integrazione del Reg. CE 1907/2006-REACH)

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• Il regolamento 1272/2008 (CLP), modifica e abroga le dir.

67/548/CEE e 1999/45/CE armonizzando disposizioni e

criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e

miscele, tenendo conto dei criteri di classificazione del

GHS.

• Di conseguenza l’allegato II del REACH viene modificato

per adeguarlo ai nuovi criteri di classificazione attraverso il

Reg. CE 453/2010

• La SDS deve essere compilata da una persona competente

che tenga conto delle necessità particolari e delle

conoscenze degli utilizzatori, se note.

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Regolamento CE 453/2010 (integrazione del Reg. CE 1907/2006-REACH)

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• I fornitori di sostanze e miscele devono

assicurarsi che le persone competenti abbiano

seguito una formazione adeguata compresi corsi

di aggiornamento

• Tutte le pagine della SDS vanno numerate e

devono contenere una indicazione della lunghezza

della scheda (es. pag 1 di 3, o “continua alla

prossima pagina, o “fine della SDS”)

• Le SDS non devono contenere sottosezioni prive

di testo

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SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA- QUANDO?

30/04/2018 35Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Il fornitore di una sostanza, o di una miscela, trasmette al destinatario della

sostanza o miscela una SDS conforme all’allegato II:

• Per sostanze o miscele classificate come pericolose secondo il regolamento CLP

• Quando una miscela non è classificata come pericolosa ma contiene almeno un:

• Componente gassoso classificato in concentrazione >1% per peso e 0.2%

per volume

• Componente non gassoso considerato PBT e/o vPvB in concentrazione >

0.1% per peso

• Sostanze PBT e vPvB (allegati XIII)

• Sostanze incluse nell’allegato XIV (soggette ad autorizzazione REACH)

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SCHEDA DI SICUREZZA: FORNIBILE SU RICHIESTA- QUANDO?

30/04/2018 36Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Richiesta dall’utilizzatore a valle se la miscela non è

pericolosa ma contiene una sostanza che ha un limite di

esposizione professionale comunitario

• Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne

faccia richiesta, non occorre fornire la SDS quando sostanze

o miscele pericolose offerti o venduti al pubblico sono

corredati da informazioni sufficienti a permettere

all’utilizzatore di adottare le misure necessarie ai fini della

tutela della salute umana e dell’ambiente

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SCHEDA DI SICUREZZA: IMPROPRIA- QUANDO?

30/04/2018 37Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

La SDS non è prevista per gli articoli

• Spesso è impropriamente richiesta da

utilizzatori di articoli

• Talvolta i fornitori pur di soddisfare i clienti

producono dei documenti di “sicurezza” con

16 punti che sono appunti impropri (SDS di

nastri adesivi (!), carte abrasive, salviette

umidificate…)

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SCHEDA DATI DI SICUREZZA: INFORMAZIONI IN PIU’

30/04/2018 38Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Deve contenere, in un apposito allegato, gli scenari di esposizione rilevanti nel caso sia

stato preparato un Chemical Safety Report-CSR (prodotti commercializzati sopra le 10

tonn/anno)

• Deve essere preparata nella lingua dello Stato Membro in cui la sostanza è

commercializzata

• Deve essere fornita gratuitamente su carta o supporto elettronico

• Deve essere aggiornata senza ritardi quando:

• Emergono nuove informazioni sui pericoli e rischi

• Una autorizzazione viene concessa o rifiutata

• Una restrizione viene imposta

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SCHEDA DATI DI SICUREZZA: CASI SPECIALI

30/04/2018 39Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Le SDS sono richieste anche nei “casi speciali” di cui al regolamento CLP per i quali

sono concesse deroghe in materia di etichettatura:

• Bombole di gas trasportabili

• Bombole di gas propano, butano o GPL

• Aerosol e contenitori muniti di dispositivo sigillato di nebulizzazione e contenenti

sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione

• Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti

elastomeri

• Esplosivi immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi pirotecnici

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Page 40: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PRIMO STEP- LA GIUSTIFICAZIONE

30/04/2018 41Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

quando le esigue quantità degli agenti chimici

impiegati e la natura degli stessi lo permettano è

prevista una GIUSTIFICAZIONE “che la natura e

l’entità dei rischi… rendono non necessaria una

ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei

rischi”.

è possibile terminare il processo di valutazione dei rischi identificando il rischio come irrilevante.

Page 41: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

RICHIESTA DELLA NORMATIVA

30/04/2018 42Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

“Salvo che non possa dimostrare con ALTRI MEZZI il

raggiungimento di un adeguato livello di prevenzione e

protezione, il datore di lavoro,

• periodicamente

• e ogni volta che sono modificate le condizioni che possono

influire sull’esposizione,

provvede ad effettuare la MISURAZIONE degli agenti chimici che

possono presentare un rischio per la salute con metodi

standardizzati e in riferimento ai LEP (un primo elenco

nell’allegato XXXVIII, D.Lgs 81/08).”

Page 42: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

LA MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI

30/04/2018 43Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

La quantificazione dell’agente chimico viene eseguita:

Page 43: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

MONITORAGGIO AMBIENTALE

30/04/2018 44Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

È quella procedura analitica che

permette di misurare la presenza di

agenti (chimici, fisici, biologici) presenti

nel luogo di lavoro, per la valutazione

dell’esposizione ambientale e del rischio

per la salute in rapporto ad appropriati

riferimenti.

Page 44: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

MISURA DELL’INQUINANTE

30/04/2018 45Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Page 45: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

CAMPIONAMENTO

30/04/2018 46Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Il campionamento ambientale deve essere in grado di

CARATTERIZZARE L’ATMOSFERA che circonda l’operatore,

questo ha reso il campionamento “personale” il metodo

privilegiato per una misura dell’esposizione specifica.

• Parametri essenziali saranno:

• Quantità del materiale da campionare

• Velocità

• Durata

• Numero dei prelievi

Page 46: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

CAMPIONAMENTO

30/04/2018 47Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Metodi diretti

APPARECCHIATURE PORTATILI in grado di fare

un’ analisi immediata delle concentrazioni di

alcuni inquinanti

Metodi indiretti

Prevedono una fase di raccolta dell’inquinante,

con possibile arricchimento, e successiva

estrazione e analisi.

Page 47: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

MISURA DEGLI INQUINANTI AERODISPERSI

30/04/2018 48Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Page 48: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

AGENTI CHIMICI in SUPERFICIE

30/04/2018 49Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Si vanno a cercare inquinanti depositati dopo dispersione aerea o eventuali “schizzi” di

agenti chimici.

Per fare ciò possono essere usati:

• Wipe tests: Garze chirurgiche di cotone o in TNT, sovrapposte, da 3 a 5, umettate con

un solvente di estrazione

• Pads: 3 garze chirurgiche di cotone sovrapposte, di dimensioni variabili, usati anche

per valutare l’esposizione cutanea

Page 49: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

VALORI DI RIFERIMENTO (LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE-LEP)

30/04/2018 50Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Sono definiti dei livelli di esposizione considerati PERMISSIBILI O

ACCETTABILI, ossia quei livelli che sulla base delle conoscenze più recenti,

sono considerati di entità tale da non causare alterazioni dello stato di

salute dei lavoratori esposti.

• DM 26/02/2004- Recepimento della direttiva europea 2000/39/CE

riguardante una prima lista di valori limite di esposizione-

• Che corrisponde all’attuale allegato XXXVIII del D.Lgs 81/08

Page 50: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

30/04/2018 51Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

DM 26/02/04: inserito come All. XXXVIII del D.Lgs 81/08

Page 51: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

VALORI DI RIFERIMENTO

30/04/2018 52Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• OEL (Occupational Exposure Limits), il limite di concentrazione media ponderata nel

tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un

lavoratore in relazione al periodo di riferimento specificato (sono indicate le 8h e il

breve termine).

• BLV (Binding Limit Value), valori limite obbligatori, che devono essere recepiti nelle

legislazioni nazionali come requisito minimo.

• ILV (Indicative Limit Value), valori limite indicativi, che rappresentano valori-

obiettivo europei.

Page 52: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

MONITORAGGIO AMBIENTALE: INTERPRETAZIONE DEI DATI

30/04/2018 53Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• UNI EN 689/1997: “Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a

composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione”

• Il valore di esposizione deve essere < o = a 1/10 del valore limite.

• Su rilevazioni effettuate su 3 diversi turni lavorativi nella medesima postazione di

lavoro il valore di esposizione deve risultare < o = a ¼ del valore limite.

• Pertanto è ragionevole considerare che nel caso di valori superiori si è nella

condizione di rischio NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE (per inalazione dell’agente

chimico)

Page 53: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

IL MONITORAGGIO BIOLOGICO

30/04/2018 54Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• La misura e valutazione degli agenti chimici o dei loro metaboliti sia nei tessuti,

escreti, aria espirata, al fine di valutare l’esposizione al rischio per la SALUTE,

attraverso il confronto con appropriati valori di riferimento

3. Confronto con valori di riferimento

Page 54: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

ALLEGATO XXXIX del D.Lgs 81/08: valori limite biologici (Pb) corretto con il D.Lgs 106/09

30/04/2018 55Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Page 55: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON MODELLI ALGORITMICI

30/04/2018 56Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• I modelli, algoritmi e classificazioni, basati su indici

permettono, attraverso un giudizio sintetico finale, di

inserire il risultato delle valutazioni in classi.

E’ uno strumento di particolare utilità per la valutazione del

rischio nel caso di:

• Elevata variabilità delle mansioni.

• Elevata variabilità dei tempi di esposizione.

• Elevata variabilità delle modalità d’uso degli agenti chimici

.

Page 56: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

MODELLI ALGORITMICI: CRITICITA’ DELL’APPLICAZIONE

30/04/2018 57Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Consigliabile confermare il risultato dei modelli con una o

alcune misurazioni dell’esposizione.

• Tali metodi non devono mai essere utilizzati in modo

meccanico ma si devono sempre effettuare:

• Una attenta analisi dei cicli e delle attività.

• La valutazione dei tempi di esposizione legati alle

attività, all’uso ed alla classificazione.

• Sono intesi come PERCORSI DI FACILITAZIONE che

consentono la classificazione al di sopra o al di sotto della

soglia del rischio irrilevante per la salute e/o basso per la

sicurezza.

Page 57: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

MODELLI ALGORITMICI: CRITICITA’ DELL’APPLICAZIONE

30/04/2018 58Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

LA VALIDAZIONE

Si intende l’applicazione del “prodotto” ed una valutazione dell’esito

ottenuto.

Confronto con i dati di altri software

Confronto con i dati di igiene industriale (dove possibile)

Page 58: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IRRILEVANTE PER LA SALUTE/BASSO PER LA SICUREZZA

30/04/2018 59Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

è stabilito che quando il processo valutativo

indica il non superamento di tale soglia di

rischio, il datore di lavoro deve applicare le

misure e i principi generali di prevenzione ed è

sollevato da:

• sorveglianza sanitaria

• cartelle sanitarie e di rischio

• misure specifiche di prevenzione e protezione

• disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Page 59: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

30/04/2018 60Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Al di sopra della soglia del rischio irrilevante per

la salute, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria.

• La sorveglianza sanitaria viene effettuata «di

norma» con periodicità annuale o con una

periodicità diversa stabilita dal medico

competente con adeguata motivazione che dovrà

essere riportata nel documento di valutazione dei

rischi e resa nota ai rappresentanti del lavoratori

per la sicurezza (RLS).

Page 60: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

30/04/2018 61Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Accertamenti preventivi intesi a

constatare l’assenza di

controindicazioni al lavoro-

idoneità alla mansione specifica

• Accertamenti periodici per

controllare lo stato di salute dei

lavoratori

• Tutto attraverso Anamnesi, esami

clinici, biologici, indagini

diagnostiche mirate al rischio

SCOPO della Sorveglianza sanitaria

• Identificazione di patologie

iniziali

• Identificazione di soggetti

suscettibili

• Contribuire all’accuratezza della

valutazione del rischio

• Verificare l’efficacia delle misure

preventive/protettive

Page 61: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

30/04/2018 62Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Il medico competente istituisce una cartella sanitaria e di rischio.

• Copia di tale cartella deve essere consegnata al lavoratore a fine rapporto di lavoro in

occasione della visita conclusiva, o in qualsiasi altra occasione in cui il lavoratore ne

faccia richiesta.

CARTELLA SANITARIA DI RISCHIO

• - Anamnesi patologica

• - Esame obiettivo

• - Esami ematochimici

• - Esami strumentali ad hoc.

• - Livelli di esposizione professionale individuali forniti al medico competente dal servizio

di prevenzione e protezione.

Page 62: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

30/04/2018 63Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Il documento di valutazione del rischio dovrà

essere aggiornato ogni volta che:

• Sono modificate le procedure;

• Sono modificate le sostanze;

• Cambia il personale esposto;

• Ci sono dati preoccupanti di sorveglianza

sanitaria;

• Ci sono dati troppo elevati nei controlli di igiene

industriale.

Page 63: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

IL RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.LGS 81/08 TITOLO IX CAPO II

Page 64: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

30/04/2018 65Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Evita o riduce l’uso dell’agente

• Se non è tecnicamente possibile dovrà provvedere affinché l’utilizzo dell’agente

avvenga in un sistema chiuso (sempre che ciò sia tecnicamente possibile).

• il livello dell’esposizione sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

Dovrà essere inserito nel documento di valutazione del rischio anche:

• Indicazione dei motivi per cui si manipolano tali agenti.

• La quantità degli agenti manipolati o presenti.

• Il numero dei lavoratori esposti, anche se potenzialmente.

• L’entità dell’esposizione, se nota, e il grado della stessa.

• Misure preventive e protettive adottate

• Le indagini svolte per la possibile sostituzione delle sostanze e preparati cancerogeni

e/o mutageni

Page 65: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

SORVEGLIANZA SANITARIA PER RISCHIO CANCEROGENO/MUTAGENO

30/04/2018 66Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Se gli accertamenti clinici evidenziano una ANOMALIA IMPUTABILE

ALL’ESPOSIZIONE il medico competente ne informa il datore di lavoro:

• Il datore di lavoro dovrà rifare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

• Se tecnicamente possibile dovrà fare una MISURAZIONE in aria

dell’agente per verificare l’efficacia delle misure protettive adottate.

• Il medico competente informerà i lavoratori sugli esiti della

sorveglianza sanitaria con riguardo all’opportunità di sottoporsi ad

ULTERIORI ACCERTAMENTI sanitari, anche dopo la cessazione

dell’attività lavorativa

I lavoratori esposti sono inseriti in un REGISTRO DI ESPOSIZIONE,

aggiornato dal datore di lavoro che ne ha cura tramite il medico

competente.

Page 66: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

RISCHIO CANCEROGENO: TRASMISSIONE INFORMAZIONI

30/04/2018 67Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• I registri di esposizione, le annotazioni individuali

e le cartelle sanitarie di rischio sono custoditi e

trasmessi con la salvaguardia del segreto

professionale e del trattamento dei dati personali.

• Tutte queste informazioni vengono custodite

dall’INAIL per almeno 40 anni.

Page 67: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

IN LABORATORIO: BUONE PRASSI

Page 68: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

ELEMENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO NEI LABORATORI

30/04/2018 69Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Essenziale è:

• La formazione del personale

• Il corretto stoccaggio delle sostanze in appositi armadi di sicurezza

• La raccolta completa delle schede di sicurezza a disposizione

• I dispositivi di protezione individuale sempre disponibili e adeguati

• I dispositivi di protezione collettiva attivi ed idonei (cappe a flusso

laminare, cappe chimiche con filtri diversi)

• Procedure di lavoro scritte

• Corretta gestione dei rifiuti speciali

Page 69: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO

30/04/2018 70Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Non si dovrebbe MAI lavorare soli in laboratorio, specialmente fuori dai normali orari di lavoro

• Nei locali è proibito fumare, conservare e assumere cibi e bevande

• Mantenere il laboratorio pulito e in ordine, non introdurre sostanze o oggetti estranei all’attività

• Indossare sempre il camice e toglierlo prima di lasciare il laboratorio

• Rispettare le normali norme igieniche, es: lavarsi le mani alla fine del lavoro.

• Ove previsto utilizzare gli opportuni DPI

• Cambiare i guanti spesso

• Non toccare le maniglie delle porte o altri oggetti con i guanti con cui si si stanno maneggiando sostanze chimiche, non uscire dal laboratorio con i guanti

Page 70: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO

30/04/2018 71Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Informarsi sulle procedure di sicurezza, l’uso delle attrezzature e la dislocazione

• Non bloccare le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso

• Adottare sempre il principio di sostituire sempre ciò che è pericoloso con ciò che lo èmeno

• Registrare e custodire separatamente gli agenti pericolosi (ES.H350/351), agentibiologici o sostanze radioattive

• Tenere separati i prodotti incompatibili (ad es: combustibili e comburenti)

• Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscerne ilcontenuto, anche a distanza di tempo, specificando la data di stoccaggio ed eventualiavvisi di rischio

• Manipolare sostanze pericolose, specialmente se volatili, sotto cappe opportune

• Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione, nel casomunirli di opportuni sistemi di sicurezza.

Page 71: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA IN LABORATORIO

30/04/2018 72Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio leggere il manuale delle istruzioni

• Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico, leggere etichetta e scheda dati di

sicurezza

• Predisporre una copia delle SDS dei prodotti utilizzati e renderla consultabile

• Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i DPI utilizzati

• Raccogliere separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti, chimici, biologici e

radioattivi, solidi e liquidi

• Evitare l’affollamento dei locali di laboratorio

Page 72: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

ULTERIORI ACCORGIMENTI

30/04/2018 73Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

• Evitare l’uso di lenti a contatto poiché possono

essere causa di accumulo di sostanze nocive o,

in presenza di particolari sostanze, possono

saldarsi alla cornea; in caso di incidente possono

peggiorare le conseguenze e pregiudicare le

operazioni di primo soccorso

• Evitare l’uso di tacchi alti o scarpe aperte

• I capelli lunghi dovrebbero essere raccolti

Page 73: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

UTILIZZO DI CAPPE CHIMICHE

30/04/2018 74Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

La cappa deve essere utilizzata correttamente, mantenuta in perfetta efficienza (e nonutilizzata come deposito di solventi!)

• Prima di iniziare a lavorare accertarsi che la cappa sia accesa

• Evitare di creare correnti in prossimità della cappa (apertura di porte e finestre)

• La zona di lavoro e tutto il materiale necessario deve essere tenuto verso il fondodella cappa

• Abbassare il frontale, ricordare che più il frontale è abbassato meno la cappa risentedi correnti spurie

• Mantenere pulito e ordinato il piano di lavoro dopo ogni attività

• Tutti gli utenti della cappa devono essere a conoscenza delle norme di sicurezza incaso di esplosione o incendio all’interno della cappa

Page 74: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

30/04/2018 75Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Page 75: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

30/04/2018 76Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Page 76: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

ESEMPI DI SOSTANZE INCOMPATIBILI

30/04/2018 77Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici

Page 77: IL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI CHIMICO/BIOLOGICI

ESEMPI DI SOSTANZE INCOMPATIBILI

30/04/2018 78Il rischio chimico nei laboratori chimico/biologici