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LO STATO DELL'ARTE DEL BILANCIO IN ITALIA

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1.1.2016 31.12.2016

Bilancio Direttiva DLgs. 139/15

Adozione nuova Direttiva 34/2013

31.12.2014

Bilancio nuovi OIC

OIC e politiche di bilancio

Valutazione effetti potenziali nuova

Direttiva

Bilanci intermedi e nuova Direttiva

1.12.2014

Adozione nuovi OIC

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La direttiva 2013/34/UE abroga le precedenti IV e VII Direttiva Comunitaria relative ai bilanci annuali e consolidati

Parte del vecchio contenuto è riproposto, parte è sostituito innovando l'ordinamento contabile in conformità all'evoluzione delle migliori prassi internazionali

Recepimento in Italia con il DLgs. 18.8.2015 n. 139

Applicabile dai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire dall'1.1.2016

Impatto da considerare già nel bilancio 2015

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LA DIRETTIVA 34/UE

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PRINCIPALI NOVITÀ

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Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di ricerca e costi di pubblicità;

obbligo redazione rendiconto finanziario;eliminazione area straordinaria dal Conto economico; introduzione principio di rilevanza; introduzione principio di prevalenza della sostanza dell'operazione;obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di

copertura) al loro fair value.

In verde: società che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro-imprese non sono obbligate.In rosso: micro-imprese non applicano la disposizione.

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PRINCIPALI NOVITÀ

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Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato;

modifiche alla disciplina dell'ammortamento dell'avviamento;correzione criterio di valutazione poste in valuta; iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio

netto;modifiche agli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico;eliminazione dei conti d'ordinemodifiche al contenuto della Nota integrativanuovo bilancio delle “micro-imprese” l'impatto delle novità sui bilanci delle società di persone.

In verde: società che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro-imprese non sono obbligate.In rosso: micro-imprese non applicano la disposizione.

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In linea con quanto previsto dagli IFRS, viene abolita la possibilità di capitalizzazione delle spese di ricerca e dei costi di pubblicità

Diverse modifiche per dare attuazione al divieto di capitalizzazione, tra cui:

- Stato patrimoniale voce B.I.2 Costi di sviluppo- Criteri di valutazione, (art. 2426, n. 5) ammortamento costi di

sviluppo sulla base della vita utile. In caso di impossibilità di determinazione della vita utile, periodo massimo 5 anni

Cosa succede ai costi di ricerca e di pubblicità capitalizzati fino al 31.12.2015 e il cui ammortamento non è ancora completato?

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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ

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ATTIVO(omissis…)

B) Immobilizzazioni:I - Immobilizzazioni immateriali:1) costi di impianto e di ampliamento;2) costi di sviluppo;(omissis…)

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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ

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Le norme civilistiche non disciplinano l'impatto dal punto di vista contabile della modifica dei criteri di valutazione.

OIC 29: componenti negativi straordinari di reddito nel conto economico dell'esercizio 2016 – Area straordinaria è abrogata

Bilanci IAS/IFRS IAS 8: per quanto concerne il cambiamento dei criteri di valutazione

obbligatori, ovvero che derivano dalla modifica di un principio contabile internazionale prevede che le eventuali rettifiche che derivano dall'applicazione retroattiva del nuovo criterio di valutazione debbano essere imputate direttamente agli utili portati a nuovo.

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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ

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Le attività che devono essere stornate in relazione alla modifica dei criteri di valutazione IAS/IFRS devono cioè essere rilevate direttamente a riduzione di una posta di patrimonio netto, senza influenzare pertanto il conto economico dell'esercizio.

All'OIC è demandato il compito, da parte del legislatore, di analizzare le problematiche derivanti dalla prima applicazione della disciplina civilistica a seguito del DLgs. 139/2015 e di aggiornare gli attuali principi contabili

Quale strada indicherà l'OIC? Effetto sugli utili portati a nuovo?

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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ

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RICERCA DI BASE

RICERCA APPLICATA

SPESE DI RICERCA E SVILUPPO

SVILUPPO

Conto economico Possibilità di capitalizzazione

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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ

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Definizioni dell'OIC 24: la «ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o

processo produttivo è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto»

lo «sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione»

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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ

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Per qualificare le spese di ricerca come “sviluppo” l'impresa deve poter dimostrare (IAS 38, §57): la possibilità tecnica al completamento dell'attività immateriale in

modo che essa sia disponibile per l'uso o la vendita; l'intenzione a completare l'attività immateriale per l'uso o la vendita; la capacità di usare o vendere l'attività immateriale; il modo in cui l'attività immateriale genererà probabili benefici

economici futuri;deve essere dimostrata l'esistenza di un mercato, oppure se utilizzata

per fini interni, l'utilità effettiva di tale attività immateriale; la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate sia

per completare lo sviluppo dell'attività che per il suo utilizzo o vendita; la capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività

immateriale durante il suo sviluppo o completamento.

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In linea con quanto previsto dagli IFRS, tutta l'area straordinaria viene eliminata

Di conseguenza, anche plus/minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie saranno rilevate nell'area ordinaria (A e B)

Introduzione dell'obbligo di indicare in nota integrativa (art. 2427 n. 13) l'importo dei ricavi e dei costi di entità o incidenza eccezionali

Cosa succede agli effetti dei cambiamenti di criteri di valutazione? E ai ricavi/costi degli esercizi precedenti?

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ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA DAL CONTO ECONOMICO

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Nel Codice Civile attualmente in vigore non è previsto un principio generale di rilevanza, ma deroghe specifiche caso per caso

Introduzione di un principio generale (art. 2423, nuovo co. 4): “Non occorre rispettare gli obblighi in in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effettiirrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”

Si specifica che:- rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle

scritture contabili- le società devono spiegare nella nota integrativa come

hanno dato attuazione alla disposizione

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INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI RILEVANZA

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Eliminazione dal primo comma dell'art. 2423 della frase «la valutazione deve essere effettuata tenuto conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo»

- frase non chiara che ha dato origine a molte discussioni Introduzione del co. 1-bis all'art. 2423: «la rilevazione e la

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

Nella relazione al decreto a commento di questo principio si legge che:

- il rimando al fatto che «dall'attuazione del decreto legislativo non derivano oneri di finanza pubblica»

- «la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili»

Effetto sulla rappresentazione del leasing? Il punto 22 della Nota Integrativa viene mantenuto….

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INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA

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In linea con gli IFRS, se una società ha sottoscritto un derivato, al termine dell'esercizio esso dovrà essere iscritto come attività o come passività a seconda che il suo «fair value» sia attivo o passivo

Per ottenere questo risultato sono state operate numerose modifiche:- Stato patrimoniale, Attivo, B.III.4 diventa Strumenti derivati attivi

(anziché Azioni proprie)- Stato patrimoniale, Attivo, C.III.5 diventa Strumenti derivati attivi

(anziché Azioni proprie)- Stato patrimoniale, Passivo, B.3 diventa Strumenti derivati passivi- Stato patrimonniale, Passivo, A.VII Riserva per operazioni di copertura

di flussi finanziari attesi- Conto economico, Introduzione della lettera d) «di strumenti finanziari

derivati» nell'ambito delle voci 18) Rivalutazioni e 19) Svalutazioni nella categoria D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

- Introduzione del n. 11-bis all'art. 2426 relativo alla valutazione dei derivati

- Modifiche alla nota integrativa (art. 2427-bis)

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATI

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Nuovo p. 11-bis dell'art. 2426 «Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari,

sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite».

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATI

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Rinvio esplicito (art. 2426 co.2) ai principi contabili internazionali per la definizione di:

- Strumento finanziario, attività finanziaria e passività finanziaria IAS 32 – Strumenti finanziari. Esposizione in bilancio

- Strumento finanziario derivato IAS 39 – Strumenti finanziari. Rilevazione e valutazione

- Fair value IFRS 13 – Valutazione del fair value (in questo caso, l'art. 2426 co. 4 e 5, fornisce comunque qualche indicazione)

Intervento OIC per la definizione più precisa delle modalità di rilevazione e valutazione?

Cosa succede ai derivati non rilevati nei bilanci al 31/12/2015 nel bilancio 2016?

IN SOSTANZA, I CRITERI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DEI DERIVATI SONO STATI «MUTUATI» DAI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATI

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ATTIVITÀFINANZIARIA

PATRIMONIONETTO

PASSIVITÀFINANZIARIA

STRUMENTO FINANZIARIO

SOGGETTO A(holder)

SOGGETTO B(issuer)

Qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per un soggetto e ad una passività finanziaria o ad uno strumento

rappresentativo di capitale per un altro soggetto (IAS 32.11).

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATISTRUMENTO FINANZIARIO - DEFINIZIONI

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Una attività finanziaria (IAS 32, § 11) è qualsiasi attività che sia, alternativamente:

a) disponibilità liquide;b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o

un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità;

d) [..] Una passività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi passività che sia

alternativamente:a) un'obbligazione contrattuale: (i) a consegnare disponibilità

liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità;

b) […]

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATISTRUMENTO FINANZIARIO - DEFINIZIONI

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Strumenti derivati – scambio di attività/passività finanziarie a condizioni potenzialmente favorevoli

- Un contratto derivato è un'attività finanziaria quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli (es.: acquisto di un'opzione call o di un'opzione put). Più in generale, uno strumento derivato è un'attività finanziaria quando il suo fair value è positivo.

- Un contratto derivato è una passività finanziaria quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli (es.: vendita di una opzione call o di un'opzione put). Più in generale, uno strumento derivato è una passività finanziaria quando il suo fair value è negativo.

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATISTRUMENTO FINANZIARIO - DEFINIZIONI

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Derivato (IAS 39, § 9) strumento finanziario o altro contratto che possiede contemporaneamente le tre seguenti caratteristiche:

- il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito o indici di credito o altra variabile, denominata “sottostante”;

- non richiede un investimento netto iniziale (ovvero ha un valore di mercato – fair value – nullo al momento della sua sottoscrizione e, pertanto, non dà origine ad incassi/pagamenti) o richiede un investimento netto iniziale (incasso/pagamento) che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

- è regolato a data futura.

FORWARD, SWAP, OPTIONanche incorporati in altri contratti sia negoziati in mercati regolamentati sia over-the-counter

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATISTRUMENTO FINANZIARIO - DEFINIZIONI

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Fair value (IFRS 13, § 9) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione

Art. 2426, co. 4: «Il fair value è determinato con riferimento:- Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile

individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore del mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

- Al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato».

Art. 2426, co. 5: «Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile»

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIFAIR VALUE – DEFINIZIONI

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Prezzi di mercato

Input osservati sul mercato

Input nonosservati

sul mercato

Livello 1

Livello 2

Livello 3GERARCHIAFAIR VALUE

secondo IFRS 13

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIFAIR VALUE – DEFINIZIONI

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REGOLE IAS 39 MOLTO RIGIDE (MODIFICATE DALL'IFRS 9 A PARTIRE DAL 2018)CODICE CIVILE È GENERICO. NECESSITÀ INTERVENTO OIC

La copertura deve essere designata come tale all'inizio, ovvero al momento della sottoscrizione del derivato

Deve essere presente una documentazione che attesti l'operazione di copertura (fin dall'inizio)

Deve essere dimostrata la correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura

Art. 2426 n. 11-bis:«Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperta e quelle dello strumento di copertura»

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI NON DI COPERTURA E DERIVATI DI COPERTURA

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Eccedenza utili su perdite non distribuibile o utili non distribuibili? Al lordo o al netto delle imposte? Cosa succede se il bilancio chiude in perdita?

Sempre adeguati al loro fair value («mark-to-market») e iscritti come: attività finanziaria se fair value positivo passività finanziaria se value negativo

Adeguamenti di fair value iscritti in Conto economico Se adeguamenti positivi, gli utili non

sono distribuibili

DERIVATI NON DI COPERTURA

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI NON DI COPERTURA

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In data 1.11.2016 Alfa sottoscrive un forward su valute, fair valuenullo. Il forward non può essere considerato un derivato di copertura

In data 31.12.2016 il fair value del forward è negativo per Alfa ed è pari a 100

In data 1.3.2017 (data di scadenza del forward) il fair value è negativo per Alfa ed è pari a 80. Il derivato può essere regolato solo per cassa

1.11.2016 31.12.2016 1.3.2017

FV = 0CF = 0

FV = -100CF = 0

FV = -80CF = -80-100 +20

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI NON DI COPERTURA ESEMPIO

27

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Stato patrimoniale2016 2017 2016 2017

C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi

B.3. Strumenti finanziari derivati passivi

100 -

Conto economico2016 2017

D.18.d Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati

20

D.19.d Svalutazioni di strumenti finanziari derivati

(100)

Rendiconto finanziario2016 2017

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

- (80)

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI NON DI COPERTURA

28

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Sono previste due tipologie di copertura che nello IAS 39 sono denominate: copertura di un flusso finanziario (Cash Flow Hedge): una copertura

dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che:- (i) è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o

passività rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a una programmata operazione altamente probabile e che

- (ii) potrebbe influire sul conto economico. copertura di fair value (Fair value hedge): una copertura

dell'esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) di un'attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto, o una parte identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il conto economico.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA

29

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CASH FLOW HEDGE Si pensi alle attività/passività finanziarie (esempio, un finanziamento a tasso

variabile) sulle quali matura un interesse variabile. L'andamento del tasso di interesse di mercato influenza il valore dei futuri

proventi/oneri finanziari incassati/pagati. Infatti:- un incremento nei tassi di interesse comporta un incremento dei proventi

finanziari generati dalle attività e un incremento degli oneri finanziari generati dalle passività;

- un decremento nei tassi di interesse comporta un decremento dei proventi finanziari generati dalle attività e un decremento degli oneri finanziari generati dalle passività.

I movimenti sui tassi di interesse, invece, non hanno in questo caso alcuna conseguenza sul valore delle attività/passività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale, che rimangono costanti, proprio in forza del fatto che su tali attività/passività matura un interesse variabile.

I flussi di ricavi/costi derivanti da queste attività/passività possono essere oggetto di cash flow hedge, ovvero di una copertura finalizzata a neutralizzare le variazioni di valore dei ricavi e dei costi derivanti dall'andamento del tasso di interesse.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA ESEMPIO

30

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CASH FLOW HEDGEUn'impresa realizza una parte delle proprie vendite in valuta estera.

L'impresa è in grado di dimostrare (grazie all'esperienza storica) che i flussi di vendita in valuta estera indicati nel budget dei successivi tre mesi sono altamente probabili.

Essa è sottoposta al rischio di variazione nel tasso di cambio della valuta estera, con possibili ricadute negative sul conto economico: infatti, la conversione della vendita in euro al tasso di cambio del giorno dell'operazione potrebbe determinare un importo inferiore rispetto all'importo in euro previsto nel budget.

L'impresa può designare una parte delle vendite del prossimo trimestre (semestre/anno) come operazioni coperte in una relazione di cash flow hedge e utilizzare un opportuno strumento di copertura (es.: un forwardper la vendita a termine di dollari) per neutralizzare le variazioni dovute al tasso di cambio della valuta estera.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA ESEMPIO

31

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FAIR VALUE HEDGESi pensi alle attività/passività finanziarie (esempio un titolo di stato) sulle

quali matura un interesse fisso.L'andamento del tasso di interesse di mercato influenza il valore (fair value)

di tali attività/passività. Infatti:- un incremento nei tassi di interesse comporta una riduzione di valore

dell'attività/passività;- un decremento nei tassi di interesse comporta un incremento di

valore dell'attività/passività. I movimenti sui tassi di interesse, invece, non hanno in questo caso alcuna

conseguenza sui proventi/oneri finanziari rilevati nel conto economico, che rimangono costanti, proprio in forza del fatto che su tali attività/passività matura un interesse fisso.

Queste attività/passività possono essere oggetto di fair value hedge, ovvero di una copertura finalizzata a neutralizzare le variazioni di valore nelle attività/passività derivanti dall'andamento del tasso di interesse.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA ESEMPIO

32

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Art. 2426, n. 11-bisLe variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

Strumento derivato FV, con rilevazione ΔFV in patrimonio netto

Riserva di patrimonio netto trasferitanel conto economico nel momento in cui si verifica l'evento coperto

Riserva negativa non si consideraai fini del conteggio delle perdite

Riserva positiva non disponibile e non utilizzabile per copertura perdite

COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI (CASH FLOW HEDGE)

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATICASH FLOW HEDGE (COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI ATTESI)

33

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IMPRESA BANCA

In data 1.7.Anno 1Operazione di mutuo per € 500.000, durata decennale, tassosemestrale basato sull'EURIBOR a sei mesi + spread 1%, rimborso inun'unica soluzione alla scadenza

EURIBOR a sei mesi + spread 1%

In data 1.7.Anno 1Operazione di IRS per € 500.000 (bullet), durata decennale. L'impresa: paga alla banca il tasso fisso del 5%; incassa dalla banca l'EURIBOR a sei mesi

5%

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATICASH FLOW HEDGE ESEMPIO 1

IMPRESA BANCAEURIBOR a sei mesi

34

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1.7-31.12 Anno 1: EURIBOR a sei mesi 4,5% Interessi sul mutuo: 500.000 x (4,5%+1%) x 6/12 = 13.750 euro

Flussi sull'IRS- Impresa paga alla banca tasso fisso del 5%: 500.000 x 5% x 6/12 = 12.500- Impresa incassa dalla banca EURIBOR a sei mesi: 500.000 x 4,5% x 6/12 =

11.250- Differenziale per l'impresa: - 12.500 + 11.250 = - 1.250

Oneri finanziari nel CE: 13.750 + 1.250 = 15.000 (corrispondente al tasso fisso del 5% + spread 1%)

Interessi passivi a Banca c/c 13.750

Differenziali negativi su IRS a Banca c/c 1.250

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATICASH FLOW HEDGE ESEMPIO

35

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Stato patrimonialeAnno 1 Anno 2

C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi

- A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

(2.000)

B.3. Strumenti finanziari derivati passivi

2.000Conto economicoAnno 1

A.1 Vendite -

C .17) Altri oneri finanziari 15.000D.19.d Svalutazioni di derivati

-

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

31.12.Anno 1HP: FV negativo di 2.000 ESEMPIO

Riserva per operazioni di copertura….

a Strumenti finanziari derivati passivi

2.000

36

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Stato patrimonialeAnno 2 Anno 2

C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi

- A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

(1.800)

B.3. Strumenti finanziari derivati passivi

1.800Conto economicoAnno 2

A.1 Vendite -

C .17) Altri oneri finanziari 30.000D.19.d Svalutazioni di derivati

-

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

31.12.Anno 2HP: FV negativo di 1.800. Tassi in aumento, ma oneri finanziari

invariati

ESEMPIO

Strumenti finanziari derivatiPassivi

a Riserva per operazioni di copertura….

200

37

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In data 1.11.2016 Alfa ha terminato di preparare il proprio budget all'interno del quale ha previsto vendite per 110 $ (tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2016). Il tasso di cambio di budget utilizzato è 1,1 $ per 1 €, controvalore in € 100.

Per tutelarsi dal rischio di variazione dollaro sottoscrive un forward per vendita di 110 $ a un tasso di cambio 1,1 $ per 1 €, fair value nullo. Il derivato è considerato un derivato di copertura.

In data 31.12.2016 il fair value del forward è negativo per Alfa ed è pari a 1. Sulla base delle nuove aspettative sui cambi Alfa stima un controvalore in € della vendita in $ pari a 101 €.

In data 1.3.2017 Alfa effettua la vendita di 110 $ e il controvalore in € è 101,5 (tasso circa 1,083 $ per 1 €). Il fair value del forward è negativo ed è pari a 1,5 €. Regolamento per cassa.

1.8.2016 31.12.2016 1.3.2017

FV = 0CF = 0

FV = -1CF = 0

FV = -1,5CF = -1,5-1 -0,5

FV = 100

CF = 0

FV = 101

CF = 0

FV = 101,5

CF = 0+1 +0,5

Der

ivat

o

Vendita a budget Vendita

Futu

ra v

endi

taIL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATI: COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI ATTESI

ESEMPIO 2

38

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Stato patrimoniale2016 2017 2016 2017

A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

(1) -

C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi

- - B.3. Strumenti finanziari derivati passivi

100 -

Conto economico2016 2017

A.1 Vendite - 100D.18.d Rivalutazioni di derivati

- -

D.19.d Svalutazioni di derivati

- -

Rendiconto finanziario2016 2017

ATTIVITÀ OPERATIVA

- (1,5)

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

ESEMPIO

Vendita al tasso effettivo 101,5(meno) trasferimento riserva (1)(meno) adeguamento 2017 (0,5)

Trattamento IAS 39. Sarà confermato dall'OIC? 39

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Stato patrimoniale2016 2017 2016 2017

A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

- -

C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi

- - B.3. Strumenti finanziari derivati passivi

1 -

Conto economico2016 2017

A.1 Vendite - 101,5D.18.d Rivalutazioni di derivati

- -

D.19.d Svalutazioni di derivati

(1) (0,5)

Rendiconto finanziario2016 2017

ATTIVITÀ OPERATIVA

- (1,5)

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

ESEMPIOSE DERIVATO NON FOSSE DI COPERTURA

40

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COPERTURA DI FAIR VALUE(FAIR VALUE HEDGE)

Art. 2426, n. 11-bisGli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura

Strumento derivato FV, con rilevazione ΔFV in Conto economico

Elemento coperto adeguamento al FV dovuto al rischio coperto iscritto in conto economico, INDIPENDENTEMENTE dalle regolespecifiche di valutazionedell'elemento coperto

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIFAIR VALUE HEDGE (COPERTURA DI FAIR VALUE)

41

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In data 1.11.2016 Alfa acquista un BTP a 100 (tasso di interesse 2%) che viene iscritto nell'attivo immobilizzato (criterio di valutazione: costo ammortizzato svalutato per perdite durevoli)

Per tutelarsi dal rischio di variazione di valore del BTP generato dall'andamento dei tassi di interesse sottoscrive un IRS, fair value nullo.

L'IRS può essere considerato un derivato di copertura In data 31/12/2016 il fair value dell'IRS è positivo per Alfa ed è pari a 1. Il valore di mercato del BTP (fair

value) è pari a 99 (HP: variazione dovuta allo spread nulla) In data 31/12/2017 il fair value dell'IRS è positivo per Alfa ed è pari a 0,8. Il valore di mercato del BTP (fair

value) è pari a 99,2 (HP: variazione dovuta allo spread nulla)

1.11.2016 31.12.2016 31.12.2017

FV = 0CF = 0

FV = +1CF = 0

FV = 0,8CF = 0+1 -0,2

FV = 100

CF = -100

FV = 99

CF = 0

FV = 99,2

CF = 0-1 +0,2

Der

ivat

oBT

PIL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATI FAIR VALUE HEDGE (COPERTURA DI FAIR VALUE)

ESEMPIO

42

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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA

Stato patrimoniale2016 2017 2016 2017

B.III.3 Altri titoli 99 99,2

C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi

1 0,8 B.3. Strumenti finanziari derivati passivi

-

Conto economico2016 2017

D.18.b Rivalutazioni altri titoli 0,2D.18.d Rivalutazioni di derivati

1

D.10.b Svalutazioni altri titoli (1)D.19.d Svalutazioni di derivati

(0,2)

Rendiconto finanziario2016 2017

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(100) -

ESEMPIO

43

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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA

Stato patrimoniale2016 2017 2016 2017

B.III.3 Altri titoli 100 100

C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi

1 0,8 B.3. Strumenti finanziari derivati passivi

-

Conto economico2016 2017

D.18.b Rivalutazioni altri titoli -D.18.d Rivalutazioni di derivati

-

D.10.b Svalutazioni altri titoli (1)D.19.d Svalutazioni di derivati

(0,2)

Rendiconto finanziario2016 2017

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(100) -

ESEMPIO

SE DERIVATO NON FOSSE DI COPERTURA

44

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Nella Nota integrativa sono indicati:1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e

le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair valueavvenuti nell'esercizio;

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

ART. 2427-BIS: INFORMATIVA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

45

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2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato (1).

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

ART. 2427-BIS: INFORMATIVA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

46

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Il costo ammortizzato è introdotto come criterio di valutazione per:- titoli immobilizzati (art. 2426, p. 1)- crediti (art. 2426, p. 8), tenendo conto del fattore temporale e

del valore di presumibile realizzo- debiti, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, p. 8)

Per la definizione di costo ammortizzato si utilizza lo IAS 39 Per società che redigono in bilancio in forma abbreviata, facoltà di

iscrivere in bilancio (art. 2435-bis co. 8):- i titoli immobilizzati al costo- i crediti al valore presumibile di realizzo- i debiti al valore nominale

Art. 12 del DLgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione prospettica per questa modifica

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATO

47

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Valore rilevato inizialmente(meno): rimborsi di capitale

più/(meno): ammortamento (ripartizione) della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sulla base dell'interesse effettivo

(meno): eventuali perdite di valoreuguale: Valore da iscrivere in bilancio

o “costo ammortizzato”

Definizione da IAS 39, §9

Assume rilevanza per «crediti finanziari» e «debiti finanziari» per i quali è previsto il pagamento di interessi

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATO

48

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Per i titoli acquistati nell'esercizio: costo di acquisto + oneri accessoriPer i debiti rilevati nell'esercizio: valore nominale – costi di

transazione (commissioni up-front e simili)Per le attività acquistate e le passività sostenute in esercizi

precedenti: Il valore rilevato inizialmente coincide con il precedente valore di bilancio

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATOVALORE RILEVATO INIZIALMENTE

49

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Le attività e le passività finanziarie possono essere rimborsate:- in un'unica soluzione alla scadenza (bullet financial

instrument);- attraverso il pagamento di quote di capitale lungo la vita

dell'attività o della passività finanziaria (amortised financialinstrument).

Se il rimborso avviene attraverso un prestabilito piano di ammortamento lungo la vita dello strumento finanziario, il criterio del costo ammortizzato prevede che il valore inizialmente rilevato in contabilità venga ridotto per gli incassi (pagamenti) di capitale relativi all'attività (passività) finanziaria.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATORIMBORSI DI CAPITALE

50

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Quando la valutazione riguarda titoli immobilizzati o crediti, occorre tenere conto di eventuali perdite di valore dovute, in primo luogo, al deterioramento del merito creditizio del debitore.

- Titoli immobilizzati: perdite durevoli- Crediti: valore di presumibile realizzo

COSTO AMMORTIZZATOPERDITE DI VALORE

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

51

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IAS 39 prevede che gli interessi attivi e gli interessi passivi vengano rilevati nel conto economico sulla base del tasso di interesse effettivo (TIE) o Effective Interest Rate (EIR)

Il tasso di interesse nominale non è rilevanteEventuali differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza

devono pertanto essere ripartite (“ammortizzate”) lungo la durata dello strumento finanziario in modo tale che nel conto economico di ciascun esercizio siano sempre rilevati gli interessi attivi/passivi effettivi

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATORIPARTIZIONE (AMMORTAMENTO) DIFFERENZA INIZIALE

52

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Il tasso di interesse effettivo (TIE o EIR) è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o, ove opportuno, lungo un periodo più breve) al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

N

1ii EIR)(1FCINIZIALE CONTABILE VALORE it

VALORE CONTABILE valore contabile iniziale dell'attività/passivitài periodi di incasso/pagamentoti tempo di attualizzazione per il flusso i-esimoFCi flusso di cassa incassato/pagato al periodo i-esimoEIR tasso di interesse effettivo – Effective Interest Rate IRR (Internal Rate of Return)

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COSTO AMMORTIZZATORIPARTIZIONE (AMMORTAMENTO) DIFFERENZA INIZIALE

53

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Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250Valore nominale = valore rimborso: 1.250Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 x 4,72% = 59)

Data Tipologia di flusso di cassa futuro stimato

Importo del flusso di casso futuro stimato

31.12.Esercizio 1 Interesse 5931.12.Esercizio 2 Interesse 5931.12.Esercizio 3 Interesse 5931.12.Esercizio 4 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Rimborso debito 1.250

Flussi di cassa stimati

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO

54

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Tasso interno di rendimento = 4,72%Infatti:

59 x 1,0472-1 + 59 x 1,0472-2 + 59 x 1,0472-3 + 59 x 1,0472-4 + (1.250+59) x 1,0472-5

=1.250

Il valore di iscrizione del debito sarà sempre 1.250Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi per 59

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO

55

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Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250Commissioni up-front pagate inizialmente: 16Valore nominale = valore rimborso: 1.250Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 x 4,72% = 59)

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO

Data Tipologia di flusso di cassa futuro stimato

Importo del flusso di casso futuro stimato

31.12.Esercizio 1 Interesse 5931.12.Esercizio 2 Interesse 5931.12.Esercizio 3 Interesse 5931.12.Esercizio 4 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Rimborso debito 1.250

Flussi di cassa stimati

56

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Tasso interno di rendimento = 5,01%Infatti:

59 x 1,0501-1 + 59 x 1,0501-2 + 59 x 1,0501-3 + 59 x 1,0501-4 + (1.250+59) x 1,0501-5

=1.234 1.250 - 16

Il valore iniziale di iscrizione del debito è 1.234Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi in

modo tale da avere sempre un tasso di interesse del 5,01%

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO

57

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Gli interessi passivi da iscrivere in CE sono pari: al flusso di cassa pagato; una parte della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso.

Anno Valore iniziale

Oneri finanziari da

iscrivere in CE

Flussi di cassa

Quota della differenza tra

valore iniziale e valore di rimborso

Valore da iscrivere in

SP

[a] [b] = [a] x 5,01% [c] [e] = [b] - [c] [d] = [a] + [b]

- [c]1 1.234,0 61,9 59,0 2,9 1.236,9 2 1.236,9 62,0 59,0 3,0 1.239,9 3 1.239,9 62,2 59,0 3,2 1.243,0 4 1.243,0 62,3 59,0 3,3 1.246,3 5 1.246,3 62,7 59,0 3,7 1.250,0

Somma = 16

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO

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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO

Stato patrimoniale1 2 1 2

D.4 Debiti verso banche

1.236,9 1.239,9

Conto economico1 2

C.17 Interessi passivi

(61,9) (62)

Rendiconto finanziario1 2

ATTIVITÀ OPERATIVA

(59) (59)

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

+1.234

VALORE NOMINALE È SEMPRE 1.250

59

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periodo 3tasso 3%valore nominale 50.000,00

Rata Quota interessi Quota capitale Debito residuogiovedì 1 gennaio 2015 50.000,00

giovedì 31 dicembre 2015 -€ 17.676,52 1500 -€ 16.176,52 € 33.823,48sabato 31 dicembre 2016 -€ 17.676,52 1014,704455 -€ 16.661,81 € 17.161,67

domenica 31 dicembre 2017 -€ 17.676,52 514,8500437 -€ 17.161,67 € 0,00

Spese di istruttoria: 1.000Tasso effettivo 4,059991%

Valore iniziale Rimborso capitale Oneri finanziari a CE Oneri finanziari corrisposti Differenza Valore SP Valore nominalegiovedì 1 gennaio 2015 49.000,00

giovedì 31 dicembre 2015 -€ 16.176,52 1.983,84 1.500,00 483,84 33.307,32 33.823,48€ sabato 31 dicembre 2016 -€ 16.661,81 1.356,05 1.014,70 341,35 16.986,85 17.161,67€

domenica 31 dicembre 2017 - -€ 17.161,67 689,66 514,85 174,81 0,00- -€

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO

60

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Attualmente, l'art. 2426, n. 6 prevede: ammortamento avviamento in 5 anni possibilità di superare il periodo di 5 anni – OIC 24 stabilisce

un massimo di 20 anniIl nuovo art. 2426, n. 6 prevede:

ammortamento dell'avviamento sulla base della vita utile se in casi eccezionali non è possibile stimare attendibilmente la

vita utile, il periodo massimo di ammortamento è di 10 anni obbligo di fornire in NI spiegazione del periodo di

ammortamento Introduzione esplicita del divieto di ripristino di precedenti svalutazioni

di avviamento (art. 2426, n. 3)

Art. 12 del DLgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione prospettica

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO

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Art. 2426 c.c.8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambioa pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili operdite su cambi devono essere imputati al conto economico el'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva nondistribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta nonmonetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento delloro acquisto;

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

POSTE IN VALUTA ESTERA

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In linea con gli IFRS, le azioni proprie non sono più considerate un investimento bensì una riduzione di patrimonio netto

Modifica art. 2357-ter Eliminazione dall'attivo delle voci «azioni proprie» Eliminazione dal PN della voce «VI. Riserva per azioni proprie in

portafoglio» Inserimento di una nuova voce nel PN «X. Riserva negativa per

azioni proprie in portafoglio» Eventuali utili/perdite dalla compravendita di azioni proprie dove

sono rilevati? Negli IFRS, direttamente nel PN…

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

ISCRIZIONE AZIONE PROPRIE

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PASSIVO:A) Patrimonio netto:I - Capitale.II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.III - Riserve di rivalutazione.IV - Riserva legale.V - Riserve statutarieVI - Altre riserve, distintamente indicate.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.IX - Utile (perdita) dell'esercizio.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.Totale.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

AZIONI PROPRIE

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Art. 2424-bis - Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale(omissis …)Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.

Art. 2357-ter - Disciplina delle proprie azioni (omissis …)L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

65

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È necessario distinguere tra:1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al

31.12.2015;2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto

dall'1.1.2016.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

66

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È necessario distinguere tra:1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al

31.12.2015

Con effetto 1.1.2016 dovranno essere effettuate le seguenti rilevazioni contabili:

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

Riserva per azioni proprie in portafoglio

a Riserve libere(es. facoltativa)

100

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

a Azioni proprie 100

67

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È necessario distinguere tra:1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al

31.12.2015;2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto

dall'1.1.2016.

In caso di acquisto di azioni proprie a partire dall'1.1.2016 dovrà essere effettuata la seguente rilevazione contabile:

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

a Banca c/c 100

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SP, oltre alle modifiche già indicate- nuove voci per partecipazioni, crediti e debiti verso imprese

controllate dalle controllanti- eliminazione dalle voci «Ratei e risconti» degli

«aggi/disaggi», non più necessari se si utilizza il costo ammortizzato

- eliminazione dell'indicazione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale informazioni in nota integrativa

CE, oltre alle modifiche già indicate:- nuove voci per proventi finanziari da imprese controllate

dalle controllanti

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

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H

A B

100% 90%

Nel bilancio di A, eventuali rapporti con B rientrano nella fattispecie «controllate delle controllanti»

Pertanto, partecipazioni, crediti, debiti e proventi derivanti da questi rapporti devono essere indicati distintamente nelle nuove voci

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

70

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(omissis…)III - Immobilizzazioni finanziarie:1) partecipazioni in:a) imprese controllate;b) imprese collegate;c) imprese controllanti;d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) altre imprese;2) crediti:a) verso imprese controllate;b) verso imprese collegate;c) verso controllanti;d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) verso altri;3) altri titoli;4) strumenti finanziari derivati attivi;Totale.Totale immobilizzazioni (B);

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

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II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:1) verso clienti;2) verso imprese controllate;3) verso imprese collegate;4) verso controllanti;5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;5-bis) crediti tributari;5-ter) imposte anticipate;5-quater) verso altri;Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:1) partecipazioni in imprese controllate;2) partecipazioni in imprese collegate;3) partecipazioni in imprese controllanti;3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;4) altre partecipazioni;5) strumenti finanziari derivati attivi;6) altri titoli.Totale.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

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C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;17-bis) utili e perdite su cambi.Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

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D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:18) rivalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) di strumenti finanziari derivati;19) svalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) di strumenti finanziari derivati;

Totale delle rettifiche (18 - 19).

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;21) utile (perdite) dell'esercizio.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

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L'informazione viene ora indicata in Nota integrativa:

Art. 2427 c.c.9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché' gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché' controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

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ELIMINAZIONE CONTI D'ORDINE

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Oltre le modifiche necessarie per il coordinamento con quanto precedentemente analizzato, le principali modifiche sono le seguenti:

- Nuova formulazione del p.9: informazioni su impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

- Nuova formulazione del p. 16, Compensi di sindaci e amministratori, prevedendo di inserire anche anticipazioni e crediti e di precisare il tasso di interesse, le principali condizioni economiche, gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto delle garanzie di qualsiasi tipo prestate

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MODIFICHE ALLA NOTA INTEGRATIVAART. 2427

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Introduzione nuovo 22-quater relativo ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio cancellazione del relativo punto dalla Relazione sulla gestione

Introduzione nuovo 22-quinquies e 22-sexies relative alle informazioni sulla prima e sull'ultima controllante che redige il bilancio consolidato

Introduzione nuovo 22-septies che impone di indicare la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Introduzione di un nuovo comma che prevede che le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico vengano riportate secondo l'ordine degli schemi

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

MODIFICHE ALLA NOTA INTEGRATIVAART. 2427

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Per i derivati, (co. 1) richiesta di ulteriori informazioni:- le informazioni sulla loro entità e natura devono anche

comprendere i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri

- assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia determinato sulla base di evidenze di mercato che informazioni si inseriscono se il fair value («mark-to-market») è fornito dalla banca?

- le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto

- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair valueavvenuti nell'esercizio

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

MODIFICHE ALLA NOTA INTEGRATIVAART. 2427-BIS

78

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Imprese con bilancioin forma ordinaria

Imprese con bilancio in forma abbreviata

Micro-imprese

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:

4,4 mln € Totale vendite e

prestazione di servizi: 8,8 mln €

Dipendenti: 50 unità

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:

4,4 mln € Totale vendite e

prestazione di servizi: 8,8 mln €

Dipendenti: 50 unità

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:

175.000 € Totale vendite e

prestazione di servizi: 350.000 €

Dipendenti: 5 unità

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

TIPOLOGIE DI BILANCIO PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

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Imprese con bilancioin forma ordinaria

Imprese con bilancioin forma abbreviata

Micro-imprese

Applicano gli artt. 2423-2428 c.c.Principali novità Rendiconto

finanziario obbligatorio

Derivati sempre iscritti in bilancio

Costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti

Applicano l'art. 2435-bis

Principali semplificazioni Esonerate

dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario

Facoltà di iscrivere titoli, crediti e debiti al valore nominale

Applicano l'art. 2435-ter

Principali semplificazioni Esonerate

dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario

Esonerate dall'obbligo di redazione della nota integrativa

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

TIPOLOGIE DI BILANCIO PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

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Il rendiconto finanziario diventa documento obbligatorio per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (art. 2423 co. 1)

Rendiconto di disponibilità liquide con classificazione dei flussi nell'attività operativa, di investimento e di finanziamento (con autonoma indicazione di quelle con i soci) – Nuovo art. 2425-ter

Non viene indicato uno schema obbligatorio così come per Stato patrimoniale e Conto economico

Si ricorda che l'OIC ha recentemente emesso l'OIC 10 –Rendiconto finanziario

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

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DINAMICA FINANZIARIA

DINAMICA ECONOMICA

ENTRATE USCITE

RICAVI COSTI

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

Non sempre coincidono

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

VARIAZIONE NELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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IMPRESA

Rimborsi di finanziamenti

Uscite monetarie

Pagamento di costi

Finanziamenti da terziIncasso di ricavi

Entrate monetarie

Apporti dai soci Disinvestimenti

Restituzione ai soci Investimenti

Area della gestione reddituale

Area degli investimenti

Area dei finanziamenti

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

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NUOVO OIC 10

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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

OIC 10

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Disponibilità liquide (e mezzi equivalenti) - All'inizio del periodo- Alla fine del periodo

Flusso di cassa complessivo (cash flow)- Cash flow dell'attività operativa- Cash flow dell'attività di investimento- Cash flow dell'attività di finanziamento

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

LE GRANDEZZE FINANZIARIE DA MONITORARE

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Attività OPERATIVA A

Attività di INVESTIMENTO B

Attività FINANZIARIA C

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO D = A + B + C

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTIAD INIZIO PERIODO

E

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTIA FINE PERIODO

F = D + E

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

SCHEMA DI SINTESI DEL RENDICONTO FINANZIARIO

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Incassi derivanti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi

Pagamenti a fornitori per l'acquisto di materie prime, semilavorati, merci e servizi

Pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti Pagamenti e rimborsi di imposte sul reddito

CONTRIBUTO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPRESA INTERMINI DI LIQUIDITÀ per:

Effettuare investimenti Rimborsare debiti Pagare dividendi Accumulare liquidità

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CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA

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Pagamenti per acquisti e incassi per vendite di immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati

Pagamenti per acquisizioni e incassi per vendite di titoli a reddito fisso, partecipazioni, ecc.

Pagamenti e incassi per prestiti fatti a terzi

GLI INVESTIMENTI DI OGGI SONO LE PREMESSE PER IL CASHFLOW OPERATIVO DI DOMANI

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

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Incassi per emissione di azioni (AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE) Incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni Incassi per ottenimento di prestiti, mutui e altri finanziamenti a breve

o a lungo termine Pagamenti per rimborsi di prestiti Pagamenti per pagamento di dividendi

Le risorse ottenute oggi dalle banche devono essere restituitedomani. Come?

L'apporto dei soci genera aspettative di dividendi. Come sono state investite le risorse ottenute dai terzi?

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

ALCUNI ESEMPLIFICAZIONI

ATTIVITÀ OPERATIVA + 1.000

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO - 1.500

ATTIVITÀ FINANZIARIA + 530

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO + 30

DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI 100

DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 130

Investimenti in macchinari e brevetti

Finanziamento bancario a 10 anni

IMPRESA A

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ALCUNI ESEMPLIFICAZIONI

IMPRESA B

ATTIVITÀ OPERATIVA - 600

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO -

ATTIVITÀ FINANZIARIA + 630

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO + 30

DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI 100

DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 130

Scoperto di conto corrente bancario

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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

ALCUNI ESEMPLIFICAZIONI

IMPRESA C

ATTIVITÀ OPERATIVA - 1.000

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO + 500

ATTIVITÀ FINANZIARIA + 530

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO + 30

DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI 100

DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 130

Vendita“assetstrategici”

Scoperto di conto corrente

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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

ALCUNI ESEMPLIFICAZIONI

IMPRESA D

ATTIVITÀ OPERATIVA + 1.030

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO - 600

ATTIVITÀ FINANZIARIA - 400

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO + 30

DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI 100

DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 130

Investimenti inmacchinari ebrevetti

Rimborso di un debito contratto qualche anno fa

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Stato patrimoniale2015 2016 2015 2016

Immobilizzazioni 400 490 Patrimonio netto 200 300

Magazzino e crediti

100 150 Debiti finanziari 250 285

Cassa 10 15 Fornitori 60 70Totale 510 655 Totale 510 655

Conto economico 2016Ricavi 340

Costi monetari (220)Costi non monetari (ammortamenti) (20)

Utile d'esercizio 100

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

UN CASO OPERATIVO

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Rendiconto finanziarioAttività operativaUtile d'esercizio 100Costi non monetari 20Cash flow 120Variazione capitale circolante netto operativo (+/-) (40)

Cash flow operativo 80Attività di investimentoInvestimenti in immobilizzazioni (110)Attività di finanziamentoAumento debiti finanziari 35VARIAZIONE DI DISPONIBILITÀ LIQUIDE 5

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

UN CASO OPERATIVO

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All'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il compito di aggiornare i principi contabili internazionali (art. 12 del DLgs. 139/2015)

Nella relazione al DLgs. si legge «Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti»

- Il DLgs. prevede esplicitamente l'applicazione prospettica solo per il costo ammortizzato (art. 2426 n. 1 e 8) e per l'ammortamento dell'avviamento (art. 2426 n. 6)

- E gli altri cambiamenti? Applicazione prospettica e retroattiva? In quest'ultimo caso, in quale schema/voce sono iscritti gli effetti del cambiamento visto che l'area straordinaria è eliminata?

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

RUOLO OIC

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Nella relazione al DLgs. 139/2015 si legge «Inoltre, ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte».

«Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione».

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

RUOLO OIC

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All'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il compito di aggiornare i principi contabili internazionali (art. 12 del DLgs. 139/2015);

nella relazione al DLgs. si legge “Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti”;

il DLgs. prevede esplicitamente l'applicazione prospettica solo per il costo ammortizzato (art. 2426 n. 1 e 8) e per l'ammortamento dell'avviamento (art. 2426 n. 6).

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139RUOLO DELL'OIC (1)

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Nella relazione al DLgs. 139/2015 si legge “Inoltre, ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”.

“Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione”.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139RUOLO DELL'OIC (2)

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PRIMA: ruolo dei principi contabili “Stabilendo [omissis] che i fatti di gestione debbano essere esattamente rilevati, si è operato un implicito rinvio ai principi contabili, di cui era menzione in quel testo, ma d'altra parte se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili”.

Pareri delle Commissioni parlamentari che accompagnano il DLgs. 127/91.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139RUOLO DELL'OIC (3)

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ORA: Il ruolo dei principi contabili nazionali OICIl ruolo e le funzioni dell'OIC sono stati riconosciuti nella legislazione nazionale con l'integrazione degli artt. 9-bis e 9-ter al DLgs. 38/2005 ad opera del “decreto competitività” (L. 11.8.2014 n. 116).La norma prevede (art. 9-bis) che l'OIC:

- emani i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile;

- fornisca supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprima pareri;

- partecipi al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139RUOLO DELL'OIC (4)

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OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

OIC 10 – Rendiconto finanziarioOIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizioOIC 13 – RimanenzeOIC 14 – Disponibilità liquideOIC 15 – CreditiOIC 16 – Immobilizzazioni materialiOIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio nettoOIC 18 – Ratei e riscontiOIC 19 – Debiti

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139GLI OIC (1)

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OIC 20 – Titoli di debitoOIC 21 – Partecipazioni e azioni proprieOIC 22 – Conti d'ordineOIC 23 – Lavori in corso su ordinazioneOIC 24 – Immobilizzazioni immaterialiOIC 25 – Imposte sul redditoOIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta esteraOIC 28 – Patrimonio nettoOIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime

contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139GLI OIC (2)

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AL QUADRO DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI SI AGGIUNGONOOIC 7 – Certificati verdiOIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serraOIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancioOIC 5 – Bilancio di liquidazioneOIC 4 – Fusione e scissioneOIC 3 – Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestioneOIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affarePrincipio contabile 30 – I bilanci intermediPrincipio contabile 11 – Bilancio d'esercizio, finalità e postulati

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139GLI OIC (3)

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IMPATTO SUL BILANCIO 2015 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

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Scritture contabili della rivalutazione monetaria dei beni d’impresa –legge di stabilità 2016.

Variazione aliquota IRES dal 2017 ed effetti sulla fiscalità differitanel bilancio 2015 – legge di stabilità 2016.

Super ammortamenti e rapporti con il bilancio – legge di stabilità2016.

Scritture contabili dell’assegnazione dei beni ai soci e dell’accollodei debiti – legge di stabilità 2016.

Credito d’imposta IRAP 10% - legge di stabilità per il 2015.

IMPATTO SUL BILANCIO 2015 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

SOMMARIO

2

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RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

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Possono essere rivalutati le seguenti attività che risultino iscritte nelbilancio al 31.12.2015: i beni d’impresa; le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 21.11.2000

n. 342, e successive modificazioni.

Sono esclusi: gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di

impresa, ossia i beni merce.

La rivalutazione deve riguardare tutte i beni appartenenti alla stessacategoria omogenea.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

BENI RIVALUTABILI (1)

4

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In particolare le attività rivalutabili possono essere: le immobilizzazioni materiali, sia che essi siano ammortizzabili o

meno; le immobilizzazioni immateriali costituite da BENI; le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le

immobilizzazioni.La rivalutazione deve essere annotata nell’inventario e nella notaintegrativa.

Beni in leasing: la rivalutazione può essere effettuata nel solo caso incui il bene sia stato riscattato entro il 31.12.2014, a prescindere dalmetodo di contabilizzazione utilizzato.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

BENI RIVALUTABILI (2)

5

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Indicazioni della norma di legge: art. 11 L. 342/2000 I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono in

nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni conriguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa,nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercatiregolamentati italiani o esteri;

gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivarenelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle variecategorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limitemassimo.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

VALORE MASSIMO (1)

6

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Indicazioni degli OICIl valore iscritto in bilancio non può eccedere i valori effettivamenteattribuibili ai beni.OIC 16 (previgente): il limite massimo è il valore d’usodell’immobilizzazione.

Nuovo OIC 16: il valore massimo è il valore recuperabile

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

VALORE MASSIMO (2)

È necessario che l’amministratore disponga di elementi con valenzaprobativa (es. perizia) al fine di dimostrare di non aver superato ilvalore massimo.

7

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La rilevanza fiscale si ottiene mediante il versamento di un’impostasostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionalinella seguente misura: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili.

La rilevazione contabile relativa all’imposta sostitutiva è la seguente:

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

RILEVAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA

8

Riserva di rivalutazione exL. 208/2015 a Debiti tributari …

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Sul piano operativo, la rivalutazione dei beni ammortizzabili può essereattuata contabilmente con uno dei seguenti metodi: rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di

ammortamento; rivalutazione solo del costo storico del cespite; riduzione del fondo di ammortamento.

L’OIC 16 precisa che la rivalutazione non può avere l’effetto dimodificare la vita utile residua stimata.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE DELLE RIVALUTAZIONE

9

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Si rivaluta sia il valore originario del bene che l’annesso fondo.Il valore ad incremento sarà pari alla percentuale di incremento delvalore netto.La rilevazione contabile risulta la seguente:

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

1. RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO DEL CESPITE E DEL RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO

10

Immobili aaa

diversiFondo ammortamentoRiserva di rivalutazione exL. 208/2015

……

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L’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore delcespite.La rilevazione contabile risulta la seguente:

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

2. RIVALUTAZIONE SOLO DEL COSTO STORICO DEL CESPITE

11

Immobili a Riserva di rivalutazione exL. 208/2015

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L’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo, senzamodificare il costo del cespite.La rilevazione contabile risulta la seguente:

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

3. RIDUZIONE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

12

Fondo ammortamento a Riserva di rivalutazione exL. 208/2015

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Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in unaspeciale riserva designata con riferimento alla presente legge, conesclusione di ogni diversa utilizzazione.

La riserva, ove non sia imputata al capitale, può essere ridottasoltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo eterzo dell’art. 2445 c.c.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

DISCIPLINA DELLA RISERVA

13

Dubbi sulla legittimità di tale previsione sotto il profilo civilistico

In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non sipossono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata oridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assembleastraordinaria.

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Saldo Attivo della rivalutazione Può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in

capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (1)

14

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RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (2)

15

L’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva del 10%consente la distribuzione della riserva senza tassazione in capo allasocietà.La rilevazione contabile è la seguente:

Riserva di rivalutazioneex L. 208/2015

a Debiti tributari …

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RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

MANCATO AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (1)

16

La riserva non è assoggettata a tassazione, se non in caso didistribuzione soci, si tratta di una riserva in sospensione d’imposta.In tale ipotesi si genera una differenza temporale, con l’iscrizione diimposte differite.La rilevazione contabile è la seguente:

Riserva di rivalutazioneex L. 208/2015

a F.do imposte differite …

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RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

MANCATO AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (2)

17

L’OIC 25 precisa che, in deroga al principio generale, le impostedifferite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se visono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai socideve essere effettuata caso per caso, tenendo conto anche deiseguenti aspetti: l’andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel

bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l’utilizzo diriserve in sospensione d’imposta ai fini della distribuzione;

la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo allapresenza di altre riserve di entità rilevante, le quali abbiano giàscontato l’imposta.

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L’IMPATTO DEL CAMBIAMENTO DI ALIQUOTA IRES SULLA FISCALITÀ DIFFERITA NEL BILANCIO 2015

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OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

OBIETTIVO DELLA FISCALITÀ DIFFERITA

19

L’obiettivo della fiscalità differita è quello diriconoscere gli effetti fiscali dei fatti amministrativi nel medesimoesercizio in cui sono iscritti i fatti amministrativi stessicioè nell’esercizio di competenza economica secondo le normecivilistiche e i principi contabili.

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OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

DEFINIZIONE DI DIFFERENZA TEMPORANEA

20

Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data,la differenza tra il valore di una attività o una passività determinatocon criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai finifiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.

OIC 25 § 13

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21

ORIGINE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE

Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di:

operazioni che hanno effetto sul Conto economico

Problematica disciplinata in modo più ampia rispetto all’OIC 25

previgente

operazioni che non hanno effetto sul Conto economico

OIC 25 § 13

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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22

OPERAZIONI CHE HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO (1)

CONFRONTO

VALORI UGUALI

IMPOSTE DIFFERITE IMPOSTE ANTICIPATE

NO fiscalitàdifferita

NO fiscalità differita

Risultato d’esercizio (utile o perdita d’esercizio)

Risultato imponibile

VALORI DIVERSI

Non si originano differenze

temporanee

Differenze temporanee

Differenze permanenti differenze che non si

riverseranno negli esercizi successivi

Differenza temporanea imponibile

Differenza temporanea deducibile

La fiscalità differita deve essere rilevata nel Conto economico nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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23

OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO (2)

Le differenze temporanee possono sorgere anche quale conseguenza di operazioni che non transitano dal Conto economico, quali: operazioni straordinarie (es.: fusioni, scissioni o conferimenti); rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di

specifiche leggi; riserve in sospensione di imposta.

OIC 25 § 55

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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24

OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO (3)

Le imposte differite in tali casi sono contabilizzate inizialmente nella voce B. 2 Fondo imposte differite tramite riduzione della corrispondente posta di patrimonio netto.

OIC 25 § 55

Riserva a Fondo imposte differite

……...

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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25

OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO (4)

CONFRONTO

VALORI UGUALI

IMPOSTE DIFFERITE IMPOSTE ANTICIPATE

NO fiscalità differita Novità

Valore contabile attribuitoall’attività e alla passività

Valore fiscale attribuito all’attività e alla passività

Non si originano differenze

temporanee

Differenze temporanee

Eccezioni in cui non devono essere rilevate le

imposte differite

Valore attività > Valore fiscaleValore passività < Valore fiscale

Valore attività < Valore fiscaleValore passività > Valore fiscale

Differenza temporanea imponibile

Differenza temporanea deducibile

VALORI DIVERSI

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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26

OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO (5)La fiscalità differita deve essere rilevata in bilancio nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee, salvo nei seguenti casi: la rilevazione iniziale dell’avviamento; la rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in

un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un’operazione straordinaria.

OIC 25 § 55nell’ordinamento tributario un esempio è rappresentato dalle autovetture aziendali non esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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27

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA

Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Il nuovo OIC 25 non fa riferimento a requisiti per l’iscrizione delle imposte differite passive.Si precisa, però, che con riferimento alle riserve in sospensione di imposta possono non essere contabilizzate “se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci”.

OIC 25 § 43

OIC 25 § 67

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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28

ALIQUOTA FISCALE DA APPLICARE

La fiscalità differita deve essere rilevata applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.

Devono essere apportati adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, a condizione che la norma di legge che varia l’aliquota sia già stata emanata alla data di riferimento del bilancio.

OIC 25 § 91

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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29

EFFETTO SUL BILANCIO 2015 DELLA VARIAZIONE DI ALIQUOTA IRES (1)

Necessità di stornare la differenza tra fiscalità differita calcolata al27,5% e fiscalità differita determinata al 24% sia per le attività perimposte anticipate sia per quanto riguarda il fondo imposte differiteper la quota parte che non si prevede di riassorbire nel 2016.

Esempio Quota di plusvalenze rateizzate imponibili a partire dal 2017. Attività per imposte anticipate su perdite fiscali riportabili che

saranno riassorbite successivamente al 2016.

OIC 25 § 91

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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30

EFFETTO SUL BILANCIO 2015 DELLA VARIAZIONE DI ALIQUOTA IRES (2)

Iscrizione della fiscalità differita IRES nel bilancio 2015: con l’aliquota del 27,5% limitatamente alla quota riassorbibile nel

2016; con l’aliquota del 24% per la quota parte riassorbibile a partire dal

2017.

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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31

LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI (1)

La ragionevole certezza è comprovata quando: esiste una proiezione dei risultati fiscali della società per un

ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o

vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi.

OIC 25 § 52

Pianificazione fiscale

Durata max 5 anni

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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32

LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI (2)

SEGNALE VERSO I TERZI

Iscrizione Non iscrizione

Impegno a fronteggiare le perdite

Comunicazione dell’incapacità di

generare risultati fiscali positivi

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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33

LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI (3)

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

Sono state rilevate attività per imposte anticipate negli esercizi

precedenti?

SI

Perdite fiscali pregresse non riassorbite

Piano 2015-…

Verifica mantenimento

attività per imposte anticipate

NO

Perdite fiscali

Verificaiscrizione

attività per imposte anticipate

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34

ATTENZIONE A ISCRIZIONE IMPOSTE ANTICIPATE

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

Perdite fiscali Eccedenze ROL Svalutazioni non deducibili Compensi amministratori …

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

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I «SUPER AMMORTAMENTI» E IL RAPPORTO CON IL BILANCIO 2015

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L’agevolazione dei «super ammortamenti» non deve influenzare inalcun modo la definizione degli ammortamenti nel bilancio 2015.

L’ammortamento deve essere determinato sulla base della vita utileeconomico-tecnica.

SUPER AMMORTAMENTI E BILANCIO 2015

«SUPER AMMORTAMENTI» E BILANCIO (1)

36

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L’ammortamento contabilizzato in bilancio può essere di ammontare: pari al valore corrispondente all’aliquota ordinaria di cui al DM; inferiore al valore corrispondente all’aliquota ordinaria; superiore al valore corrispondente all’aliquota ordinaria.

SUPER AMMORTAMENTI E BILANCIO 2015

«SUPER AMMORTAMENTI» E BILANCIO (2)

37

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Esempio: ammortamento ordinario pari a 10.

Se l’ammortamento contabilizzato in bilancio è pari o inferiore alvalore corrispondente all’aliquota ordinaria di cui al DM: in sede di modello unico si effettua la variazione in diminuzione pari

al 40% della quota corrispondente all’aliquota ordinaria(indipendentemente dall’ammontare contabilizzato);

si tratta di una differenza non destinata ad essere riassorbitapertanto non si rileva fiscalità differita.

SUPER AMMORTAMENTI E BILANCIO 2015

«SUPER AMMORTAMENTI» E BILANCIO (3)

38

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Esempio: ammortamento ordinario pari a 10.

Se l’ammortamento contabilizzato in bilancio è superiore al valorecorrispondente all’aliquota ordinaria di cui al DM: in sede di modello unico si effettua la variazione in aumento per

l’ammontare superiore alla quota corrisponde all’aliquota ordinaria –LA VARIAZIONE È TEMPORANEA

in sede di modello unico si effettua la variazione in diminuzione parial 40% della quota corrispondente all’aliquota ordinaria – LAVARIAZIONE È PERMANENTE

SUPER AMMORTAMENTI E BILANCIO 2015

«SUPER AMMORTAMENTI» E BILANCIO (4)

39

Attività per imposte anticipate

NO fiscalità differita

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EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI

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Il tema dell’assegnazione dei beni ai soci non è disciplinato dagliOIC.

Non si originano problematiche nei casi in cui il valore contabile delbene assegnato coincida con il valore di mercato.

In caso di rischio di assegnazione di un bene iscritto ad un valorecontabile superiore al valore di mercato, valutare se è presenta unaperdita durevole di valore in sede di chiusura del bilancio 2015.

Maggiori dubbi si presentano nei casi in cui il bene assegnatopresenta un valore di mercato superiore al valore netto contabile.

EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

41

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EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI

ACCOLLO DEL DEBITO (1)

42

Talvolta, ad esempio quando si intende sciogliere la società, sipresenta l’esigenza del socio di accollarsi un mutuo.

Dal punto di vista contabile, con l’accollo si determina l’estinzionedel debito in capo alla società ed il sorgere in corrispondenza di undebito verso il socio.

Mutui passivi a Debiti verso soci …

Il socio può rinunciare alla restituzione e, in tal caso, non si avrannoeffetti in conto economico, in quanto a fronte dell’estinzione deldebito si rileva un versamento in conto capitale.

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EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI

ACCOLLO DEL DEBITO (2)

43

Il socio può rinunciare alla restituzione e, in tal caso, non si avrannoeffetti in conto economico, in quanto a fronte dell’estinzione deldebito si rileva un versamento in conto capitale.

Debiti verso soci a Versamento in conto capitale …

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EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI

CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10% (ART. 1 CO. 21 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015) (1)

44

Circolare n. 6/E in risposta ad un quesito: “In assenza di una specificaprevisione normativa che disponga in senso contrario, si ritiene che ilprovento contabilizzato a conto economico per effetto delriconoscimento del credito d’imposta costituisca una sopravvenienzaattiva, che concorre integralmente alla determinazione del redditod’impresa ai sensi dell’articolo 88 del TUIR. Diversamente, il creditod’imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoroautonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagliarticoli 53 e 54 del TUIR”.

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EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI

CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10% (ART. 1 CO. 21 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015) (2)

45

A nostro parere, dal punto di vista civilistico, tale componentepositivo di reddito non deve essere qualificato quale “sopravvenienza”.

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EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI

CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10% (ART. 1 CO. 21 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015) (3)

46

OIC 12 § 106 voce 22, Imposte sul reddito: “L’importo da iscriverein questa voce comprende l’intero ammontare dei tributi dicompetenza dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio”.

La norma (art. 1 co. 21) prevede chiaramente che il creditod’imposta è “pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo ledisposizioni del citato DLgs. 446/97”, pertanto, l’IRAP di competenzadell’esercizio è pari all’ammontare così come determinato ai sensi dilegge, ridotto del credito d’imposta del 10%.

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EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI

CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10% (ART. 1 CO. 21 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015) (4)

47

Così come le imprese che hanno diritto alla deduzione del costo dellavoro dalla base imponibile IRAP ottengono un minor carico fiscaleIRAP, allo stesso modo le imprese che hanno diritto al 10% dicredito ottengono una riduzione dell’ammontare dovuto a titolo diIRAP.

Il credito d’imposta IRAP non va infatti a ridurre costi derivantidall’attività caratteristica, non riduce ad esempio il costo del lavoroma l’ammontare dell’IRAP dovuta.

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Il tema dell’assegnazione dei beni ai soci non è disciplinato dagliOIC.

Dal punto di vista contabile i beni assegnati ai soci non prevedonouna contropartita finanziaria per la società (incasso delcorrispettivo), ma si genera una riduzione del patrimonio nettocontabile.

Si tratta, infatti, in genere, di un’operazione assimilabile ad unadistribuzione di dividendi in natura.

ASPETTI CONTABILI

48

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Con la delibera di assegnazione del bene: si genera la riduzione di patrimonio netto, e si origina un debito verso i

soci per il dividendo in natura che viene estinto con la contestuale assegnazione del bene.

In linea generale, le scritture contabili sono le seguenti (es. Immobile):

ASPETTI CONTABILI

Riserva a Debiti verso soci …

DiversiDebiti verso sociFondo amm. imm.

a Immobile …

49

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

IMMOBILE (COSTO STORICO) 100FONDO AMMORTAMENTO (80)VALORE NETTO CONTABILE 20

PATRIMONIO NETTOCAPITALE SOCIALE 10RISERVE 100

ASPETTI CONTABILI: CASO OPERATIVO

50

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Tre fattispecie:1. il bene assegnato ha un valore netto contabile (costo storico ridotto

dei fondi rettificativi) uguale al valore di mercato;2. il bene assegnato ha un valore netto contabile superiore al valore

di mercato. 3. il bene assegnato ha un valore netto contabile inferiore al valore

di mercato.

ASPETTI CONTABILI: 3 FATTISPECIE

51

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Fattispecie 1Valore netto contabile = valore di mercato = 20Non presenta alcuna problematica particolare. Con la delibera di assegnazione del bene: si genera la riduzione di patrimonio netto si origina un debito verso i soci per il dividendo in natura che viene estinto con

la contestuale assegnazione del bene.

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 1

Riserva a Debiti verso soci 20

DiversiDebiti verso sociFondo amm. imm.

a Immobile2080

100

52

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Fattispecie 2 Il caso di un bene con un valore contabile superiore al valore di

mercato non dovrebbe essere così frequente, in quanto èverosimile che il bene sia già stato svalutato nel bilancio 2015.

Svalutazione operata per rilevare la perdita durevole di valoresubita.

OIC 9: se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferioreal suo valore contabile l’immobilizzazione si rileva a tale minorvalore. La differenza è imputata nel conto economico comeperdita durevole di valore.

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2

53

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Fattispecie 2Valore netto contabile 20

Valore di mercato: 15

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2

Riserva a Debiti verso soci 15

DiversiDebiti verso sociFondo amm. imm.Minusvalenza

a Immobile15805

100

NON OPPORTUNA, SE CESSIONE NOTA NEL 2015, IN QUANTO ILBENE È DA SVALUTARE NEL BILANCIO 2015

54

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Fattispecie 3ll bene è plusvalente: valore netto contabile inferiore al valore dimercato.

È la fattispecie che presenta le maggiori problematiche.

È il caso, ad esempio, di:beni immobili iscritti in bilancio molti anni addietro, che non sono

stati successivamente rivalutati,oppure di immobili riscattati da un contratto di leasing, e non

rivalutati.

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3

55

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Sul piano operativo, si possono individuare tre differenti soluzionicontabili:a) rilevazione dell’assegnazione a valore netto contabile;b) rilevazione dell’assegnazione a valore di mercato, con evidenza

del plusvalore latente a patrimonio netto, e con il contestualeutilizzo dell’incremento della predetta posta del patrimonio nettoal momento dell’estinzione del debito;

c) rilevazione dell’assegnazione a valore di mercato, con evidenzadella plusvalenza emergente rispetto al valore contabile, a contoeconomico (IFRIC 17).

56

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Soluzione a)

EFFETTI: riduzione del patrimonio netto per un importo corrispondente al

valore netto contabile del bene assegnato.

CRITICITÀ:non viene evidenziato in contabilità un debito per dividendo,

corrispondente al valore di mercato del bene assegnato.

57

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Esempio:società con due soci (A e B) al 50%.A: assegnatario di un’immobile;B: percepisce un dividendo in denaro.

Effetti: il dividendo in denaro dovrà essere di ammontare pari alvalore di mercato del bene assegnato, per non ledere i diritti tra isoci.A: il bene ha un valore netto contabile pari a 10, ma presenta un

valore di perizia pari a 100.B: distribuzione di riserve (di utili) pari a 100.

58

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Se l’assegnazione viene effettuata a valori contabili: il debito nei confronti del socio A è pari a 10; il debito nei confronti del socio B è pari a 100.

59

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Conseguenze della soluzione a).

L’informazione in contabilità non è rappresentativa della realeattribuzione ai soci.

Il socio A riceve l’assegnazione di un bene del valore di 100, ma ildebito in bilancio nei suoi confronti è solo di 10;

il socio B riceve il pagamento in denaro, per un importo pari a 100,che corrisponde, invece, al valore del debito iscritto in contabilità.

60

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Soluzione b)Valore netto contabile 20

Valore di mercato: 35

61

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3

Riserva a Debiti verso soci 35

DiversiDebiti verso sociFondo amm. imm.

a

aa

Diversi

ImmobileRiserva

358010015

115

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Conseguenze della soluzione b).consente, come la soluzione c), di indicare l’effettivo valore del

debito nei confronti del socio A, corrispondente al suo diritto intermini di dividendo.

il debito è iscritto al fair value del bene assegnato.

62

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Soluzione c)

È la disciplina prevista per i soggetti IAS. Il debito relativo alla distribuzione di dividendi in natura si deve

iscrivere al fair value dell’attività che si intende assegnare al socio.La differenza tra valore netto contabile e valore di mercato deve

essere iscritta in Conto economico, come plusvalenza.

63

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3

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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Una considerazione finale:qualunque soluzione (a, b, c) determina il medesimo effetto

sul patrimonio netto aziendale del bilancio 2016,rappresentato dalla sua riduzione pari al valore contabile delbene ceduto.

l’adozione della soluzione c) comporta però un incremento delrisultato d’esercizio in conto economico anche se si tratta dirapporti tra società e soci e determina un effetto distorsivo sulrisultato della gestione.

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3

64

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LA SECONDA APPLICAZIONE DEI NUOVI OIC

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OIC 16IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (1)

3

Voce B.II.1 - Terreni e fabbricati → comprende i terreni su cui insistono i fabbricati OIC 16 § 14

Il valore del fabbricato deve sempre essere scorporato da quello del terreno OIC 16 § 52

Terreno

No ammortamento

Fabbricato

Ammortamento

Nessun cambiamento rispetto al precedente OIC 16

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (2)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4

CASO PARTICOLAREValore del terreno approssima costi di bonifica/rimozione da

sostenere al termine della vita utile del fabbricato

OIC 16versione precedente

OIC 16versione attuale

Ammortamento del terreno Il terreno non si può mai ammortizzare

Accantonamento al fondo recupero ambientale (fondo bonifica/ripristino) OIC 31

Per approssimareaccantonamento al fondo

bonifica/ripristino

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SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (3)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Costo storico fabbricato: 100Fondo ammortamento all’1.1.2014: 70Vita utile*: 10 eserciziValore del terreno al momento dell’acquisto del fabbricato,

determinato attraverso una perizia: 20

*La vita utile del fabbricato è ipotizzata pari a 10 esercizi soltanto per agevolare la comprensione del procedimento.

5

Scorporo effettuato nel bilancio 2014

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SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (4)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Determinazione valore del Fabbricato proporzionale al valore del terreno:valore del terreno (20) rispetto al fabbricato nel complesso (100) =

20%

Valore del fondo ammortamento riferibile al terreno: 20% di 70 = 14.

6

Terreni a Fabbricati 20

Fondo ammortamento a Fondo oneri di bonifica

14

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SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (5)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Verifica vita utile residua:Valore netto contabile del fabbricato post scorporo del terreno:

80 – 56 = 24Nuovo ammontare dell’ammortamento dell’esercizio dal 2015:

24 / 3 = 8

7

Rideterminazione ammortamento nel bilancio 2015

Ammortamento fabbricato a Fondo ammortamento fabbricato

8

Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 33 ss.

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SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (6)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

8

Fabbricati NON cielo terra Problematica non affrontata in modo esplicito dall’OIC 16

“È egualmente plausibile anche qualora un fabbricato sia posto in un edificio” (Fondazione Nazionale dei Commercialisti 28.2.2015)

“Nessuno scorporo è necessario se il fabbricato di proprietà consiste in una quota parte del fabbricato, in quanto, in tal caso, l’impresa non

possiede (anche) un terreno sottostante” (Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, 2005)

Tale indicazione, anche se relativa ai soggetti IAS/IFRS, è da ritenere applicabile anche ai bilanci redatti secondo le norme del codice civile (OIC 16, Imm mat., CNDCEC maggio 2015) Tesi

condivisibile

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (1)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

9

NUOVO OIC 16

Requisiti per la capitalizzazione Modalità di determinazione

Sono capitalizzabili solo gli oneri effettivamente sostenuti Limite = Valore Recuperabile Solo per periodo di costruzione significativo

t

Esborso finanziario al fornitore

Immobilizzazione pronta all’uso

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (2)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

10

Requisiti per la capitalizzazione Modalità di determinazionedegli oneri capitalizzabili

Oneri effettivamente sostenuti Oggettivamente determinabili Entro il limite del valore

recuperabile Sia per finanziamenti di scopo,

sia per finanziamenti generici Relativi a beni che richiedono un

periodo di costruzione significativo

Periodo:- da: esborso finanziario- a: immobilizzazione pronta per

l’uso

Determinazione del costo di costruzione annuo (C) → media ponderata dei pagamenti effettuati nell’annoC=Esborso1 x t1 + Esborso2xt2

Capitalizzazione di oneri finanziari ricondubili al finanziamento di scopo nel limite di C

Capitalizzazione di ulteriori oneri finanziari su finanziamenti generici nel limite di C, al netto del finanziamento di scopo

OIC 16 § 33-36 + Appendice B

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (3)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

11

Modalità operativa

Determinazione del “costo” di costruzione capitalizzabileEsborso finanziario dell’impresa ponderato per il periodo effettivo di disponibilità del fornitore

Determinazione degli oneri finanziari capitalizzabiliOrdine di priorità1. Finanziamenti di scopo2. Finanziamenti aggiuntivi (eventuali) nel limite dell’importo

capitalizzabile

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (4)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

12

L’1.3.annon la società Alfa spa ha commissionato al fornitore Beta srl la costruzione di un macchinario che comporterà un costo complessivo pari a € 300.000 (1). Il macchinario sarà pronto all’uso a partire dall’1.9.annon+1

(1) Nell’esempio non si considerano le problematiche IVA e si assume che non vi siano altre immobilizzazioni in corso di realizzazione.

Date di versamento Importo31.3.annon 120.00031.12.annon 50.00030.4.annon+1 60.00031.8.annon+1 70.000

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (5)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13

Finanziamento Periodo Importo TassoTipologia di

finanziamento (specifico/generico)

Finanziamento industriale per l’acquisto del macchinario

1.1.annon 100.000 8% Specifico(o di scopo)

Finanziamento B 1.1.annon 30.000 9% Generico Finanziamento C 1.9.annon 40.000 8% GenericoFinanziamento D 1.3.annon+1 10.000 9,5% GenericoTotale 180.000

NB: per semplicità di calcolo, si ipotizza il rimborso della quota capitale in un’unica soluzione a scadenza

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (6)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14

Data Esborso finanziario

Periodo di capitalizzazione

Costo di costruzione ponderato

31.3.annon 120.000 9 mesi 90.00031.12.annon 50.000 0 mesi 0Totale 170.000 90.000

1. Determinazione del costo di costruzione capitalizzabile

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (7)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

15

FinanziamentoCosto di

costruzione ponderata

Tasso di interesse

Interessi passivi

capitalizzabiliDi scopo 90.000 8,00% 7.200Totale 90.000 7.200

2. Determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (8)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Anno 2:problematica non affrontata in modo esplicito dall’OIC 16

16

Il costo di costruzione dell’annon+1 deve tener conto: degli esborsi finanziari sostenuti dalla società nell’annon che

producono anche un effetto nell’annon+1 in quanto rimangono a disposizione del fornitore anche nell’anno in corso e, in generale, sino a quando l’immobilizzazione non sarà pronta all’uso;

degli esborsi finanziari avvenuti nell’annon+1, ponderati per il numero di mesi in cui sono rimasti a disposizione del fornitore nel corso dell’annon+1.

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (9)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

17

Data di decorrenza del calcolo dei mesi per la

determinazione del costo di costruzione

Esborso finanziario

Periodo di capitalizzazione

Costo di costruzione

1.1.annon+1 (esborso annon 31.3)

120.000 8 mesi 80.000

1.1.annon+1 (esborso annon 31.12)

50.000 8 mesi 33.333

30.4.annon+1 60.000 4 mesi 20.00031.8.annon+1 70.000 0 mesi 0Totale 300.000 133.333

1. Determinazione del costo di costruzione capitalizzabile

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (10)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

18

Finanziamenti Costo di costruzioneDi scopo 100.000Generici 33.333Totale 133.333

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (11)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

19

Finanziamenti Esborso finanziario Data

Tasso di interesse annuale

Periodo di

utilizzo

Ammon-tare di

interessi passivi

Finanziamento B 30.000 1.1. annon

9% 8 1.800

Finanziamento C 40.000 1.9. annon

8% 8 2.133

Finanziamento D 10.000 1.3. annon+1

9,50% 6 475

Totale 80.000 4.408

2. Determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (12)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

20

Finanziamenti Data Esborso finanziario

Periodo di capitalizza-

zione (MESI)

Esborso finanziario ponderato

Finanziamento B 1.1.annon 30.000 8 20.000Finanziamento C 1.9.annon 40.000 8 26.667Finanziamento D 1.3.annon+1 10.000 6 5.000Totale 80.000 51.667

2. Determinazione dei debiti finanziari nell’intero periodo

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (13)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

21

2. Determinazione del tasso di interesse sui finanziamenti generici

Tasso di interesse da applicare ai finanziamenti generici =

interessi passivi riferiti al periodo di costruzione (4.408)debiti finanziari riferiti al medesimo periodo (51.667)

8,53%

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DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (14)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

22

Finanziamento Costo di costruzione

Tasso di interesse

Interessi passivi

capitalizzabiliDi scopo 100.000 8,00% 8.000Generici 33.333 8,53% 2.844Totale 133.333 10.844

2. Determinazione degli interessi passivi capitalizzabili

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AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI INTERRUZIONE (1)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

23

Tutte le immobilizzazioni DEVONO essere ammortizzate → COMPRESE le immobilizzazioni

temporaneamente non utilizzateOIC 16 § 51

VALORE DA AMMORTIZZARE = COSTO STORICO – VALORE RESIDUO STIMATO

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AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI INTERRUZIONE (2)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

24

VALORE RESIDUOValore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile, al netto degli eventuali costi di rimozione

OIC 16 § 56Stima al momento della definizione del piano di

ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato di immobilizzazioni simili

- per caratteristiche tecniche;- per processo di utilizzazione;

aggiornamento periodico.

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AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI INTERRUZIONE (3)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

25

1. Valore residuo stimato ≥ Valore netto contabile

2. Bene destinato alla vendita

3. Cespiti obsoleti/inutilizzabili

Interruzione ammortamento

No modifiche sostanziali prima dell’alienazione

Vendita altamente probabile

Realizzo breve periodo

OIC 16 § 56

OIC 16 § 72

OIC 16 § 73

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SVALUTAZIONI DI BENI PRECEDENTEMENTI RIVALUTATI

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

26

Rettifica di valore delle

immobilizzazioni materiali

RIVALUTAZIONI Riserva di patrimonio netto

SVALUTAZIONICosto in Conto

economico(nuovo OIC 16 § 69)

Anche se precedentemente rivalutata (es. DL 185/2008)

OIC 16 § 69

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BENI DESTINATI ALLA VENDITA: CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

27

Interruzione ammortamento No modifiche sostanziali

prima dell’alienazione Vendita altamente probabile Realizzo breve periodo

Classificazione separata in un’apposita voce dell’attivo circolante

OIC 16 § 19

La cessione origina plusvalenza/minusvalenza o ricavo?

Indicazione non fornita negli OIC, si ritiene che origini plus/minusvalenza (con l’eccezione per le società immobiliari che cedono immobili)

Attenzione: valutazione al minore tra costo e mercato

OIC 16 § 72

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GIURISPRUDENZA (1)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Gli accertatori hanno contestato la deduzione di quote di ammortamento relative a beni strumentali. Per alcuni esercizi il contribuente ha applicato coefficienti pari al 50% di quelli stabiliti dal DM 31.12.1988, mentre, a partire da un determinato esercizio, il piano di ammortamento era stato “immotivatamente” modificato, applicando i coefficienti stabiliti dalla medesima normativa in misura massima.

28

La Corte richiama l’art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.: “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”.

Cassazione 17.10.2014 n. 22016 Variazione dei coefficienti di ammortamento

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GIURISPRUDENZA (2)

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

29

Secondo la Cassazione, tale omissione implica una violazione che non è meramente formale, ma direttamente contraria all’obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio e che non si esaurisce con la prima annualità in cui si determina la variazione, ma permane per tutte le annualità in cui si rileva uno scostamento (nel caso di specie, di importo rilevante) dal criterio di ammortamento originario.

Cassazione 17.10.2014 n. 22016 Variazione dei coefficienti di ammortamento

La variazione del criterio di valutazione, senza che la N.I. rechi un’adeguata motivazione rende nullo il bilancio.Al contribuente non è riconosciuta una piena discrezionalità nel determinare, in sede di UNICO, le quote di ammortamento deducibili, variandole di anno in anno. Le disposizioni civilistiche del bilancio valgono anche ai fini fiscali, l’ammortamento non può che uniformarsi al criterio di sistematicità di cui all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.

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OIC 24IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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OIC 9SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

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CONTENUTO DEL PRINCIPIO

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Uniformata la disciplina della determinazione di perdite durevoli per immobilizzazioni materiali e immateriali;

differenti modelli di determinazione delle perdite durevoli di valore:- modello generale; - modello semplificato.

32

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PRINCIPALI PROBLEMATICHE OPERATIVE

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Quando attuare il test di verifica di perdite di valore;come attuare il test di verifica di perdite di valore:

- capacità di ammortamento- casi operativi;

ripristini di valore;guida pratica: i passi operativi.

33

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QUANDO? (1)

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

In presenza di indicatori di perdita occorre effettuare il test di recuperabilità di valore.

INDICATORI DI PERDITA- Metodo semplificato (OIC 9 § 27) Riduzione significativa del valore di mercato di un’attività;variazioni significative con effetto negativo nell’ambiente

tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;

evidente obsolescenza o deterioramento fisico di un’attività;valore contabile delle attività > valore equo stimato (es. vendita

potenziale della società).

34

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QUANDO? (2)

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Cambiamenti nel modo di utilizzo di un’attività:- attività diventa inutilizzabile;- piani di dismissione o ristrutturazione del ramo aziendale al

quale l’attività appartiene;- piani di dismissione dell’attività prima del previsto;- ridefinizione delle vita utile dell’immobilizzazione;

dall’informativa interna si evince che l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

35

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COME

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

36

VALORE RECUPERABILE

VALORE EQUO al netto dei COSTI DI VENDITA

VALORE DERIVANTE UTILIZZO

VALORE RECUPERABILE < VALORE CONTABILE

VALORE RECUPERABILE ≥ VALORE CONTABILE

maggiore tra:

Come si determina?

NESSUNA SVALUTAZIONE

SVALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ PER PERDITE

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I MODELLI PREVISTI DALL’OIC 9

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

37

Modello generale Modello semplificato

VALORE D’USO Valore attuale dei flussi

di cassa futuri attualizzati

Non superamento, per due esercizi consecutivi: tot. Attivo < 20 Mln euro ricavi netti < 40 Mln euro dipendenti medi < 250

CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO sommadei margini economici futuri

Non utilizzabileper il bilancio consolidato

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MODELLO SEMPLIFICATO: CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (1)

CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO DI UN DATO ESERCIZIO → MARGINE ECONOMICO che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata “sottraendo” al risultato economico dell’esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

38

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Necessità di stimare il margine economico negli esercizi successivi.

Piano economico per gli esercizi successivi.

OIC 9 § 8

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MODELLO SEMPLIFICATO: CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (2)CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (FLUSSI ECONOMICI): ricavi attesi dall’utilizzo dei beni;costi fissi e variabili connessi allo

svolgimento dell’attività operativa;oneri finanziari derivanti dall’attività di

finanziamento; imposte sul reddito (tranne quelle relative

all’area straordinaria).

39

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Orizzonte temporale → Massimo 5 anni

OIC 9 § 28-31

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Caso 1 Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4Ricavi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Costi monetari diretti ed indiretti di produzione 600 600 600 600 600 Ammortamenti 180 180 180 180 180 EBIT 220 220 220 220 220 Oneri finanziari 30 30 30 30 30 Area straordinaria - - - - - Risultato ante imposte 190 190 190 190 190 - imposte 92 92 92 92 92 Risultato netto 98 98 98 98 98

CASO 1: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO

40

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 SommatoriaCapacità di AmmortamentoRisultato netto + ammortamenti 278 278 278 278 278 1.392

900 NESSUNA SVALUTAZIONE

Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 132 ss.

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Cosa succede se le immobilizzazioni hanno una vita utile residua superiore a 5 anni (o al piano)?

CASO 2: VITA UTILE RESIDUA NON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO

41

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.

OIC 9 § 29

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CASO 2: VITA UTILE RESIDUA NON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO

42

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.

Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 SommatoriaCapacità di AmmortamentoRisultato netto + ammortamenti 278 278 278 278 278 1.392

VALORE NETTO CONTABILE ATTIVITÀ (VITA UTILE RESIDUA OLTRE IL PERIODO PREVISTO A PIANO: 5 ANNI):

1.500 VERIFICA “IN LINEA TENDENZIALE”BENEFICI OLTRE AL PIANO

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Anno n Anno n+1 Anno n+2 Anno n+3 Anno n+4

Ricavi 700 700 700 700 700

Costi monetari diretti e indiretti diproduzione 600 600 600 600 600

Ammortamenti 180 180 180 180 180

EBIT – 80 – 80 – 80 – 80 – 80

Oneri finanziari 21 21 21 21 21

Area straordinaria - - - - -

Risultato ante imposte – 101 – 101 – 101 – 101 – 101

- imposte – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

Risultato netto – 102 – 102 – 102 – 102 – 102

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO

43

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.

Anno n

Anno n+1

Anno n+2

Anno n+3

Anno n+4 Sommatoria

Capacità di ammortamento

Risultato netto + ammortamenti 78 78 78 78 78 390

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Capacità di ammortamento 390 < 900 Ammortamenti complessivi

Svalutazione pari a 510

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO

44

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Da imputare:prioritariamente ad avviamento;proporzionalmente alle altre immobilizzazioni materiali ed

immateriali.

Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.

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Il valore delle immobilizzazioni è così suddiviso:macchinario: € 350; impianto: € 250;avviamento: € 300.

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO

45

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.

Macchinario 350 58,33%Impianto 250 41,66%

Totale 600 100%

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La perdita di 510 viene pertanto attribuita per:300 ad avviamento;122,5 al macchinario (58,33% di 210);87,5 all’impianto (pari al 41,66% di 210).

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO

46

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.

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RIPRISTINO DI VALORE

OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Se, negli esercizi successivi, vengono meno i motivi che avevano giustificato una svalutazione

47

RIPRISTINO DI VALOREnel limite del valore che le attività avrebbero avuto se non si fosse svalutato

NO RIPRISTINO DI VALORE PER AVVIAMENTO E COSTI PLURIENNALI

OIC 9 § 25

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OIC 23 LAVORI IN CORSOSU ORDINAZIONE

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49

DEFINIZIONE

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

RIMANENZE DI MAGAZZINO

OIC 13 OIC 23

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50

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Il lavoro in corso su ordinazione o commessa è un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste.

Tipologie di commesse

Corrispettivo predeterminato

Consuntivo più margine

Corrispettivo predeterminato e

consuntivi più margine

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51

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Costi acquisizione commessa

Stipula del contratto

Costi pre-operativi

Costi di commessa

Costi post commessa

Costi totali commessa

Prezzo stabilito contrattualmente

Revisioni prezzi

Corrispettivi per beni e prestazioni aggiuntive

Altri proventi

Ricavi totali

commessa

Stipula del contratto

Inizio lavori

Fine lavori

MARGINE DI COMMESSA

Fine lavori

+ + + =

+ + + =

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52

CRITERIO DI VALUTAZIONE

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Commessa completata

Risultato di commessa solo al completamento

Risultato di commessa graduale per competenza

Percentuale di completamento

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No situazione di incertezza tale da rendere dubbia la

capacità dei contraenti di far fronte alle proprie

obbligazioni?

8

CRITERIO DI VALUTAZIONE: SCELTA

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Commessa infrannuale Commessa ultrannuale

Criterio della commessa completata

Criterio della percentuale di completamento

Criterio della percentuale di completamento

Criterio della commessa completata

Esiste un contratto vincolante per le parti ed è attendibilmente

stimabile il risultato della commessa?

Diritto al corrispettivo che matura con

ragionevole certezza?

Nei contratti a corrispettivo predeterminato:è ragionevolmente certo che i ricavi di

commessa saranno incassati dall’appaltatore;

i costi di commessa necessari per completare i lavori e lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio possono essere determinati in modo attendibile;

i costi di commessa attribuibili al contratto possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti.

Criterio della commessa completata

Criterio della commessa completata

SI

SI

SI

NO

NO

NO

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54

PRINCIPALI PROBLEMATICHE OPERATIVE

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Definizione dei costi di commessa; trattamento contabile dei costi post-commessa; rilevazione delle perdite probabili.

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55

COSTI DI COMMESSA (1)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Firma del contratto

Inizio dei lavori

t

1. Costi acquisizione«commessa»

2. Costi pre-operativi

Costi di commessa

Possibile alternativa

Costi di commessa

Regola generaleConto economico Costi specifici

Annualitàacquisizionecommessa

Misuratiattendibilmente

Recuperabili

Ripartizione lungo la durata della

commessa

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56

COSTI DI COMMESSA (2)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

3. Costi di commessa «in senso stretto»

4. Costi post-commessa

Accantonamenti per oneri futuri → evidenza specifica al termine della commessaPosta correttiva delle rimanenze → fino al termine della commessa

MAI

SEMPREMaterialiManodoperaAmmortamentiEcc.

Inizio dei lavori

Ultimazione lavori

t

Spese generali amministrativeSpese generali di venditaSpese generali di ricerca

Stanziamento in base al SAL

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57

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL SAL

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Modalità di determinazione della percentuale di avanzamento

costo sostenuto

(cost-to-cost)

ore lavorate

unità consegnate

misurazioni fisiche

corrispettivi unitari e

corrispettivi frazionati

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58

CRITERI DEL SAL (1)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Costi post commessa - Esempio

RICAVI COMMESSA 100COSTI COMMESSA ANNO 1 30COSTI COMMESSA ANNO 2 20COSTI COMMESSA ANNO 3 10COSTI POST COMMESSA 10

RIPARTIZIONE COSTI POST COMMESSACOSTI POST COMMESSA ANNO 1 5COSTI POST COMMESSA ANNO 2 3,33COSTI POST COMMESSA ANNO 3 1,67UTILE COMMESSA 30

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59

CRITERI DEL SAL (2)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Anno 1Preventivo di costo Calcolo SAL SAL

Costi anno 1 30.000 30.000/60.000 50%Costi anno 2 20.000 50.000/60.000 83,33%Costi anno 3 10.000 60.000/60.000 100%Totale costi 60.000

Stato Patrimoniale al 31.12.Anno 1C.I.3) Lav. Corso su ordinazione

45.000Conto Economico 1.1-31.12.Anno 1

A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

45.000

B) Costi anno 1 -30.000Risultato 15.000

50% del corrispettivo pattuito 50.000- Fondo oneri post commessa (5.000)

50% del margine su commessa

Costi post commessa - Esempio

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60

CRITERI DEL SAL (3)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Anno 2Preventivo di costo Calcolo SAL SAL

Costi anno 1 30.000 30.000/60.000 50%Costi anno 2 20.000 50.000/60.000 83,33%Costi anno 3 10.000 60.000/60.000 100%Totale costi 60.000

Stato Patrimoniale al 31.12.Anno 2C.I.3) Lav. Corso su ordinazione

75.000Conto Economico 1.1-31.12.Anno 2

A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

30.000

B) Costi anno 1 -20.000Risultato 10.000

83,33% del corrispettivo pattuito 83.330- Fondo oneri post commessa (8.330)

33,3% del margine su commessa

Costi post commessa - Esempio

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Anno 3Preventivo di costo Calcolo SAL SAL

Costi anno 3 10.000 60.000/60.000 100%Totale costi 60.000

61

CRITERI DEL SAL (4)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Costi post commessa - Esempio

Stato Patrimoniale al 31.12.Anno 3C.I.3) Lav. Corso su ordinazione

0

Clienti 100.000 B.3) Fondo oneri post commessa

10.000

Conto Economico 1.1-31.12.Anno 3A.1) Ricavi di vendita 100.000A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

(75.000)

B) Costi anno 3 (10.000)B.13) Altri accantonamenti

(10.000)

Risultato 5.000

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62

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (1)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

PERDITA PROBABILE QUANDO Costi totali stimati > Ricavi totali stimati

Quando la perdita diventa prevedibile, prescindendo dal SALESERCIZIO DI

RILEVAZIONE

RILEVAZIONE

NO compensazione con margini positivi su altre commesse

A decremento dei lavori in corso su ordinazione NO F.DO RISCHI

La versione precedente dell’OIC 23 prevedeva la scelta tra il decremento dei lavori in corso e l’accantonamento di un fondo rischi.

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63

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (2)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Rilevazione delle perdite probabili - Esempio

Anno 1A) Corrispettivo pattuito (valore dell’opera) 11.000.000B) Costi per la progettazione e organizzazione del cantiere

0

C) Costi complessivamente stimati al momento dell’acquisizione della commessa (acquisto materiali, MOD, Ammortamenti impianti e macchinari, ecc.)

10.000.000

D) Costi per smantellamento del cantiere 0= Utile su commessa stimato (A-B-C-D) 1.000.000

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64

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (3)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Rilevazione delle perdite probabili - Esempio

Annualità Costi stimatiAnno n 3.000.000Anno n+1 4.500.000Anno n+2 2.500.000Totale 10.000.000

Annualità Costi stimati % di completamento % cumulata

Anno n 3.000.000 30% 30%Anno n+1 4.500.000 45% 75%Anno n+2 2.500.000 25% 100%Totale 10.000.000

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65

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (4)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Rilevazione delle perdite probabili - Esempio

Rimanenze lavori in corso su ordinazione

a Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione

3.300.000

Stato patrimoniale al 31/12/Anno n

C.I.3) Lavori in corso su ordinazione

D) Debiti 3.300.000 6) Acconti

Totale …………. Totale ………….

Conto Economico 1/1/Anno n – 31/12/Anno n A) Valore della produzione 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 3.300.0004) Incremento immobilizzazioni per lavori interni Totale valore della produzione 3.300.000B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

3.000.0007) Per servizi 8) per godimento beni di terzi 9) Per il personale 10) Ammortamenti e svalutazioni …………

B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B13) Altri accantonamenti 0Totale costi della produzione 3.000.000… … Risultato 300.000

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66

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (5)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Anno 2Annualità Costi stimatiAnno n 3.000.000Anno n+1 4.500.000Anno n+2 4.000.000Totale 11.500.000

Annualità Costi stimati % di completamento % cumulata Valore effettivo/ stimato

Anno n 3.000.000 26,09% 26,09% EffettivoAnno n+1 4.500.000 39,13% 65,22% EffettivoAnno n+2 4.000.000 34,78% 100% Stimato Totale 11.500.000 100%

Rilevazione delle perdite probabili - Esempio

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67

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (6)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Rilevazione delle perdite probabili - Esempio

Il valore finale al 31.12.Anno n+1 delle rimanenze è pertanto dato dallo stato avanzamento al 31.12.Anno n+1 al netto della perdita probabile dell’esercizio successivo, come di seguito riportato:

Valore rimanenza ante perdita probabile al 31/12/Anno n + 1 7.173.913,04 Perdita probabile di commessa da iscrivere a riduzione (173.913,04) Valore rimanenza al 31/12/Anno n + 1 7.000.000,00

Perdita su commessa complessivamente stimata (500.000,00)Storno dell’utile su commessa imputato nell’anno N (300.000,00)Storno della quota di perdita già imputata nell’esercizio n+1 (*) 626.086,96Perdita probabile su commessa da anticipare (173.913,05) (*) Differenza tra la variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione rilevata

nell’anno n+1, pari a 3.873.913 (7.173.913,04 – 3.300.000) e i costi effettivamente sostenuti nell’anno n+1, pari a 4.500.000

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68

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (7)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Rilevazione delle perdite probabili - Esempio

Rimanenze lavori in corso su ordinazione

a Variazione rimanenze lavori In corso su ordinazione

7.000.000

Anno n + 1

Stato patrimoniale al 31/12/Anno n+1

B) Fondi per rischi ed oneri 3) Altri

C.I.3) Lavori in corso su ordinazione

D) Debiti 7.000.000 6) Acconti

Totale …………. Totale ………….

Anno n + 1

Conto Economico 1/1/Anno n+1 – 31/12/Anno n+1 A) Valore della produzione 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 3.700.000 4) Incremento immobilizzazioni per lavori interni Totale valore della produzione 3.700.000 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

4.500.000 7) Per servizi 8) per godimento beni di terzi 9) Per il personale 10) Ammortamenti e svalutazioni …………

B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B13) Altri accantonamenti 0 Totale costi della produzione 4.500.000 … Risultato -800.000

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69

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (8)

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Rilevazione delle perdite probabili - EsempioClienti

A Ricavi di vendita

11.000.000

Stato patrimoniale al 31/12/Anno n + 2

C.I.3) Lavori in corso su ordinazione

0 D) Debiti 6) Acconti

Totale …………. Totale

Anno n + 2 Conto Economico 1/1/Anno n +2 – 31/12/Anno n + 2A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite 11.000.0003) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -7.000.000

4) Incremento immobilizzazioni per lavori interni

Totale valore della produzione 4.000.000B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

4.000.0007) Per servizi 8) per godimento beni di terzi 9) Per il personale 10) Ammortamenti e svalutazioni …………

B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B13) Altri accantonamenti 0

Totale costi della produzione 4.000.000… …

Risultato 0

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OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

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71

ISCRIZIONE IN BILANCIO (1)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

1

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72

ISCRIZIONE IN BILANCIO (2)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

2

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73

ISCRIZIONE IN BILANCIO (3)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

CREDITI COMMERCIALI

ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

No scorporo Salvo se noto che verrà incassato per un tempo marcatamente superiore all’annoEs. Crediti verso PA (OIC 15 § 29)

Scorporo: Ricavo;componente finanziaria.

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74

ISCRIZIONE IN BILANCIO (4)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Le rilevazioni contabili sono le seguenti: rilevazioni della vendita:

scorporo degli interessi attivi

risconto della quota non di competenza dell’esercizio

Clienti aaa

DiversiRicavi di venditaIVA a debito

Ricavi di vendita a Interessi attivi …

Interessi attivi a Risconti passivi …

Saggio d’interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche similari

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75

ISCRIZIONE IN BILANCIO (5)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Non si applica lo scorporo: acconti e altri importi che non richiedono restituzioni in futuro

(depositi, pagamenti parziali, ecc.); crediti con un tasso di interesse basso per effetto di specifiche

norme di legge; crediti che rappresentano garanzie o cauzioni.

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (1)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

REQUISITI PER LA RILEVAZIONE CONTABILE

I ricavi devono essere rilevati contabilmente al verificarsi di due contestuali condizioni: il processo produttivo dei beni e dei servizi è già stato completato; lo scambio è già avvenuto, deve cioè essersi già verificato lo

scambio sostanziale e non formale del titolo di proprietà.

si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna dei beni mobili

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77

VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (2)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

VALORE DI ISCRIZIONE IN BILANCIO

Presumibile valore di realizzo

Valore nominale Fondo svalutazione crediti

Deve essere rettificato per tenere conto di: perdite per inesigibilità resi e rettifiche di fatturazione sconti ed abbuoni interessi non maturati altre cause di non realizzo

NO 0,5% FISCALE

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (3)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio

Nel rispetto del principio di competenza, occorre considerare: perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi; perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o

latenti.

Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso

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79

VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (4)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO

Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie.

Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifestatasi O RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE (OIC 15 § 37).

Ulteriori perdite presunte su crediti in essere → Stima, in base all'esperienza e a ogni altro elemento utile, compresa la valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e le condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (5)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: SVALUTAZIONE

Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie.

È AMMESSO un processo forfettario, in luogo di quello analitico in senso stretto → Classi omogenee di crediti anomali con profili di rischio simili (es. settore, area geografica, presenza di garanzie) →formule per la determinazione della perdita attesa (es. % perdite medie rilevante storicamente).

STIME FORFETTARIE sono applicabili ai crediti diversi da quelli anomali

NB: l’applicazione di formule non deve diventare un comportamento automatico

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (6)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: SVALUTAZIONE

Modalità di stanziamento del fondo – Aspetti particolari

Crediti assistiti da garanzie (OIC 15 § 41)

Considerare l’eventuale escussione della garanzia

Crediti assicurati (OIC 15 § 42)

Svalutazione limitato alla quota non coperta → Ragionevole certezza dell’indennizzo

VALUTAZIONE CREDITO IN CASO DI FALLIMENTO (ES. IVA)?

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (6)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Metodo ANALITICO

ATTENZIONE A RISCHIO PAESE

DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Crediti verso clienti % di svalutazione Importi SvalutazioneCrediti al legale:- falliti 100,00% 130.000,00 130.000,00 - crediti inesigibili 100,00% 78.000,00 78.000,00 ……….. -Crediti scaduti < 30 gg 5,00% 150.000,00 7.500,00 Crediti scaduti > 30 gg 8,00% 39.000,00 3.120,00 Crediti scaduti > 120 gg 15,00% 60.000,00 9.000,00

Totale Fondo svalutazione 227.620,00

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (7)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Metodo ANALITICO

Codice CO.GE Cliente Valore nominale Scaduto Stato legale

Scaduto da meno di 90

giorni

Scaduto da meno di 180

giorni

Scaduto da più di 270

giorniScaduto da

oltre 1 anno %*

Fondo svalutazione

calcolato dall'azienda

1 Cliente A 1.000 No Fallimento 1.000 100,0% 1.000 2 Cliente B 9.800 Si Condordato 95,0% 9.310 3 Cliente C 2.500 Si 200 500 1.800 9,9% 247 4 Cliente D 1.750 Si 1.750 15,0% 263 5 Cliente E 3.000 Si 3.000 5,0% 150 6 Cliente F 4.500 Si 4.500 3,0% 135 7 Cliente G 9.000 Si 9.000 3,0% 270 8 Cliente H 15.000 Si 8.000 7.000 5,0% 1.240 9 Cliente I 24.000 No

10 Cliente L 3.500 Si 3.500 5,0% 175 Totale 74.050 13.700 15.000 8.800 1.750 12.790

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (8)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Metodo ANALITICO

Fondo svalutazione calcolato dall'azienda

Crediti verso soggetti falliti, irreperibili, ecc. 100% 1.000 1.000 Concordato preventivo (a seconda della tipologia) 95% 9.800 9.310 Crediti scaduti da meno di 90 giorni 3% 13.700 411 Crediti scaduti da più di 90 giorni ma da meno di 180 5% 15.000 750 Crediti scaduti da più di 180 giorni ma meno di 270 8% - - Crediti scaduti da oltre 270 giorni ma da meno di 1anno 12% 8.800 1.056 Crediti scaduti da oltre 1 anno 15% 1.750 263 Totale 12.790

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85

VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (9)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: UTILIZZO

Il fondo svalutazione crediti viene utilizzato per la copertura di future perdite sui crediti.

Si possono verificare due casistiche

Fondo capiente Fondo NON capiente

Fondo capiente Utilizzo diretto del fondo+

Perdita su crediti

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (10)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101 co. 5 del TUIR), in tutti i casi di

“CANCELLAZIONE DEI CREDITI dal bilancio operata IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI”.

Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio.

Resta fermo il potere dell’A.F. di sindacare l’elusività dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/73, nonché l’inerenza in presenza di un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità (principio già affermato nella C.M. 26/E/2013).

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (11)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

RICHIAMO → OIC 15: Cancellazione dei crediti

Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva.

Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi, ad esempio: transazione (art. 1965 c.c.) rinuncia al credito (art. 1236 c.c.) prescrizione (art. 2948 ss. c.c.) chiusura della procedura fallimentare cessione credito.

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (12)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

OIC 15 → Cancellazione dei crediti

Trasferimento di tutti i RISCHI.

I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono

OPPURE

la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (13)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Trasferimento di tutti i RISCHI.

SI forfaiting datio in solutum conferimento del credito vendita del credito, compreso

factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito

cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito

NO mandato all’incasso, compreso

factoring comprendente solo mandato all’incasso e ricevute bancarie

cambiali girate all’incasso pegno di crediti cessione a scopo di garanzia sconto, cessioni pro-solvendo e

cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

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OPERAZIONI DI SMOBILIZZO

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Possono rappresentare il semplice trasferimento dell’incarico di riscossione dei crediti verso la propria clientela a un soggetto specializzato;

possono rappresentare una vera e propria modalità di incasso anticipato, quindi, una modalità di finanziamento dell’impresa a breve termine.

Vendita PF con incasso

differito

t.

Incasso del credito

€Operazione di smobilizzo crediti

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RICEVUTE BANCARIE

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

L’operazione non comporta la cessione del credito pertanto deve essere mantenuta l’iscrizione dei crediti in bilancio fino all’incasso, da parte dell’istituto di credito, del credito oggetto di riba.

Esempio: Le Ri.Ba. S.b.f non ancora scadute ammontano a 1.000.

Per semplicità si trascura l’effetto in bilancio delle commissioni passive.

Stato patrimoniale anno 1… …C.II.1. Crediti verso clienti

1.000 D. 4 Debiti verso banche

1.000

Banca c/c 1.000

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FACTORING SENZA RIVALSA

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Si tratta di una modalità di cessione di crediti a una società specializzata nella quale sono trasferiti tutti i rischi.

Esempio: stipulazione di un contratto di factoring per 1.000 pro soluto.

Per semplicità si trascura l’effetto in bilancio delle commissioni passive e degli interessi passivi.

Stato patrimoniale anno 1Crediti verso clienti 1.000Banca c/c 400Totale attivo …. Totale passivo ….

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FACTORING CON RIVALSA

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Si tratta di una modalità di cessione di crediti a una società specializzata che ne cura l’incasso senza garantirne il buon esito.

Esempio: stipulazione di un contratto di factoring per 1.000 con anticipo dell’80% del valore nominale dei crediti.

Per semplicità si trascura l’effetto in bilancio delle commissioni passive e degli interessi passivi.

Stato patrimoniale anno 1Crediti verso clienti 1.000 D. 4 Debiti verso

factoring800

Banca c/c 800Totale attivo …. Totale passivo ….

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FACTORING SENZA RIVALSA

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

I contratti di cessione “pro-soluto” potrebbero non prevedere il trasferimento sostanziale di TUTTI I RISCHI, occorre procedere: all’analisi qualitativa del contratto di factoring;

- trasferimento dei flussi finanziari dal cedente al cessionario;

- trasferimento del rischio di credito al cessionario (rischio di inesigibilità, rischio di ritardato pagamento?);

all’analisi quantitativa del contratto di factoring (incidenza costi).

Documento ASSIREVI 175

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FACTORING E SVALUTAZIONE

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Sentenza della Cassazione del 18.3.2015 n. 5450

Il valore dei crediti in sostanza corrisponde “al prezzo che un ipotetico compratore sarebbe disposto a pagare per il loro acquisto: in sostanza, vi è tendenziale convergenza tra "valore presumibile di realizzo" e "valore di mercato" di un credito”.

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (14)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

OIC 15 → Cancellazione dei crediti

Credito cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi.

Differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito al momento della cessione (dopo aver utilizzato il fondo) è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del Conto economico.

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (15)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Presenza di “elementi certi e precisi” ex lege.

Credito di modesta entità e decorso di un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso

Quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto

€ 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione

Non superiore a €2.500 per le altre imprese

Svalutazione “civilistica” = Perdita “fiscale”

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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (16)

OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI

1. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, esigibili → NO PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI

2. Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o

prescrizione, non esigibili.

TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE

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IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA

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IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA

2

ISA Italia n. 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

ISA Italia n. 705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente

ISA Italia n. 706 Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nellarelazione del revisore indipendente

ISA Italia n. 710 Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo

ISA Italia n. 720Le responsabilità del revisore relativamente alle altreinformazioni presenti in documenti che contengono il bilanciooggetto di revisione contabile

SA Italia n. 720B Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legalerelativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza

GLI ISA ITALIA «SERIE 700»

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Relazione del revisore indipendente ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 39/2010 [e dell’art. 

...]

Revisione legale di Enti di Interesse Pubblico

Revisione legale di società non Enti diInteresse Pubblico di gruppi quotati (società controllate e/o sottoposte a controllo congiunto) soggette al TUIF

Revisione legale di società non  Enti di Interesse Pubblico di gruppi quotati (società controllanti) soggette al TUIF

Revisione legale di società che non sono Enti di Interesse Pubblico e non 

appartengono a gruppi quotati

Altri incarichi di revisione legale previsti da altre fonti normative

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 39/2010 e dell’art. 165 

del DLgs. 58/98

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 39/2010 e dell’art. 165‐

bis del del DLgs. 58/98

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 39/2010

Relazione del revisore indipendente

Tipologia di incarico

Revisione volontariaIndicazione dello specifico provvedimentonormativo (es. Testo Unico Bancario).

Titolo della relazione

IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA

3

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È necessario inserire rilievi nel giudizio?

GiudizioNO

SI

NO

Vi sono deviazioni significative dalle normedi legge e/o dai principi contabili di riferimento

Vi sono limitazionisignificative allo svolgimento

di procedure di controllo ritenute necessarie

Gli effetti sono rilevanti e pervasivi sul bilancio nel suo

complesso?

Giudizio positivocon rilievi

Impossibilità di esprimere il giudizio

SI

Giudizio negativo

Gli effetti sono rilevanti e pervasivi sul bilancio nel suo

complesso?

SI

NO

IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA

MODIFICHE E GIUDIZI CONSEGUENTI

4

senza rilievi

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IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA

TITOLI DEI PARAGRAFI

5

RELAZIONE SUL BILANCIO D’ESERCIZIOIdentificazione dell’oggetto della revisione contabile

Formulazione del rilievo 

Espressione del giudizio

Espressione del giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Dichiarazione impossibilità ad esprimere il giudizio

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di

esprimere un giudizio

Elementi alla base del giudizio con

rilievi

Elementi alla base del giudizio

negativo

Giudizio con rilievi Giudizio negativo 

TITOLI

DELLA

RELAZIONE

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio

Responsabilità [del revisore][della società di revisione]

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IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA

STRUTTURA DEL GIUDIZIO POSITIVO

6

2° Paragrafo Responsabilità della direzione per il bilancio

Responsabilità del revisore: natura e portata della revisione contabile3° Paragrafo

4° Paragrafo

5° Paragrafo Altri obblighi di reportistica: giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione

Giudizio (se positivo senza rilievi)

1° ParagrafoParagrafo introduttivo: identificazione dell’oggetto della 

revisione contabile

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IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA

IL NUOVO PARAGRAFO RELATIVO AGLI «ALTRI ASPETTI»

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Fa riferimento ad un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto diinformativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale delrevisore, è rilevante ai fini della comprensione da parte degliutilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore odella relazione di revisione.