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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
LO STATO DELL'ARTE DEL BILANCIO IN ITALIA
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1.1.2016 31.12.2016
Bilancio Direttiva DLgs. 139/15
Adozione nuova Direttiva 34/2013
31.12.2014
Bilancio nuovi OIC
OIC e politiche di bilancio
Valutazione effetti potenziali nuova
Direttiva
Bilanci intermedi e nuova Direttiva
1.12.2014
Adozione nuovi OIC
La direttiva 2013/34/UE abroga le precedenti IV e VII Direttiva Comunitaria relative ai bilanci annuali e consolidati
Parte del vecchio contenuto è riproposto, parte è sostituito innovando l'ordinamento contabile in conformità all'evoluzione delle migliori prassi internazionali
Recepimento in Italia con il DLgs. 18.8.2015 n. 139
Applicabile dai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire dall'1.1.2016
Impatto da considerare già nel bilancio 2015
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LA DIRETTIVA 34/UE
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PRINCIPALI NOVITÀ
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Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di ricerca e costi di pubblicità;
obbligo redazione rendiconto finanziario;eliminazione area straordinaria dal Conto economico; introduzione principio di rilevanza; introduzione principio di prevalenza della sostanza dell'operazione;obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di
copertura) al loro fair value.
In verde: società che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro-imprese non sono obbligate.In rosso: micro-imprese non applicano la disposizione.
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PRINCIPALI NOVITÀ
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Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato;
modifiche alla disciplina dell'ammortamento dell'avviamento;correzione criterio di valutazione poste in valuta; iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio
netto;modifiche agli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico;eliminazione dei conti d'ordinemodifiche al contenuto della Nota integrativanuovo bilancio delle “micro-imprese” l'impatto delle novità sui bilanci delle società di persone.
In verde: società che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro-imprese non sono obbligate.In rosso: micro-imprese non applicano la disposizione.
In linea con quanto previsto dagli IFRS, viene abolita la possibilità di capitalizzazione delle spese di ricerca e dei costi di pubblicità
Diverse modifiche per dare attuazione al divieto di capitalizzazione, tra cui:
- Stato patrimoniale voce B.I.2 Costi di sviluppo- Criteri di valutazione, (art. 2426, n. 5) ammortamento costi di
sviluppo sulla base della vita utile. In caso di impossibilità di determinazione della vita utile, periodo massimo 5 anni
Cosa succede ai costi di ricerca e di pubblicità capitalizzati fino al 31.12.2015 e il cui ammortamento non è ancora completato?
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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ
ATTIVO(omissis…)
B) Immobilizzazioni:I - Immobilizzazioni immateriali:1) costi di impianto e di ampliamento;2) costi di sviluppo;(omissis…)
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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ
Le norme civilistiche non disciplinano l'impatto dal punto di vista contabile della modifica dei criteri di valutazione.
OIC 29: componenti negativi straordinari di reddito nel conto economico dell'esercizio 2016 – Area straordinaria è abrogata
Bilanci IAS/IFRS IAS 8: per quanto concerne il cambiamento dei criteri di valutazione
obbligatori, ovvero che derivano dalla modifica di un principio contabile internazionale prevede che le eventuali rettifiche che derivano dall'applicazione retroattiva del nuovo criterio di valutazione debbano essere imputate direttamente agli utili portati a nuovo.
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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ
Le attività che devono essere stornate in relazione alla modifica dei criteri di valutazione IAS/IFRS devono cioè essere rilevate direttamente a riduzione di una posta di patrimonio netto, senza influenzare pertanto il conto economico dell'esercizio.
All'OIC è demandato il compito, da parte del legislatore, di analizzare le problematiche derivanti dalla prima applicazione della disciplina civilistica a seguito del DLgs. 139/2015 e di aggiornare gli attuali principi contabili
Quale strada indicherà l'OIC? Effetto sugli utili portati a nuovo?
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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ
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RICERCA DI BASE
RICERCA APPLICATA
SPESE DI RICERCA E SVILUPPO
SVILUPPO
Conto economico Possibilità di capitalizzazione
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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ
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Definizioni dell'OIC 24: la «ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o
processo produttivo è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto»
lo «sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione»
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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ
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Per qualificare le spese di ricerca come “sviluppo” l'impresa deve poter dimostrare (IAS 38, §57): la possibilità tecnica al completamento dell'attività immateriale in
modo che essa sia disponibile per l'uso o la vendita; l'intenzione a completare l'attività immateriale per l'uso o la vendita; la capacità di usare o vendere l'attività immateriale; il modo in cui l'attività immateriale genererà probabili benefici
economici futuri;deve essere dimostrata l'esistenza di un mercato, oppure se utilizzata
per fini interni, l'utilità effettiva di tale attività immateriale; la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate sia
per completare lo sviluppo dell'attività che per il suo utilizzo o vendita; la capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività
immateriale durante il suo sviluppo o completamento.
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ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E DEI COSTI DI PUBBLICITÀ
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In linea con quanto previsto dagli IFRS, tutta l'area straordinaria viene eliminata
Di conseguenza, anche plus/minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie saranno rilevate nell'area ordinaria (A e B)
Introduzione dell'obbligo di indicare in nota integrativa (art. 2427 n. 13) l'importo dei ricavi e dei costi di entità o incidenza eccezionali
Cosa succede agli effetti dei cambiamenti di criteri di valutazione? E ai ricavi/costi degli esercizi precedenti?
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ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA DAL CONTO ECONOMICO
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Nel Codice Civile attualmente in vigore non è previsto un principio generale di rilevanza, ma deroghe specifiche caso per caso
Introduzione di un principio generale (art. 2423, nuovo co. 4): “Non occorre rispettare gli obblighi in in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effettiirrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”
Si specifica che:- rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle
scritture contabili- le società devono spiegare nella nota integrativa come
hanno dato attuazione alla disposizione
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INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI RILEVANZA
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Eliminazione dal primo comma dell'art. 2423 della frase «la valutazione deve essere effettuata tenuto conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo»
- frase non chiara che ha dato origine a molte discussioni Introduzione del co. 1-bis all'art. 2423: «la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»
Nella relazione al decreto a commento di questo principio si legge che:
- il rimando al fatto che «dall'attuazione del decreto legislativo non derivano oneri di finanza pubblica»
- «la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili»
Effetto sulla rappresentazione del leasing? Il punto 22 della Nota Integrativa viene mantenuto….
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INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA
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In linea con gli IFRS, se una società ha sottoscritto un derivato, al termine dell'esercizio esso dovrà essere iscritto come attività o come passività a seconda che il suo «fair value» sia attivo o passivo
Per ottenere questo risultato sono state operate numerose modifiche:- Stato patrimoniale, Attivo, B.III.4 diventa Strumenti derivati attivi
(anziché Azioni proprie)- Stato patrimoniale, Attivo, C.III.5 diventa Strumenti derivati attivi
(anziché Azioni proprie)- Stato patrimoniale, Passivo, B.3 diventa Strumenti derivati passivi- Stato patrimonniale, Passivo, A.VII Riserva per operazioni di copertura
di flussi finanziari attesi- Conto economico, Introduzione della lettera d) «di strumenti finanziari
derivati» nell'ambito delle voci 18) Rivalutazioni e 19) Svalutazioni nella categoria D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
- Introduzione del n. 11-bis all'art. 2426 relativo alla valutazione dei derivati
- Modifiche alla nota integrativa (art. 2427-bis)
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATI
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Nuovo p. 11-bis dell'art. 2426 «Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari,
sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite».
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATI
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Rinvio esplicito (art. 2426 co.2) ai principi contabili internazionali per la definizione di:
- Strumento finanziario, attività finanziaria e passività finanziaria IAS 32 – Strumenti finanziari. Esposizione in bilancio
- Strumento finanziario derivato IAS 39 – Strumenti finanziari. Rilevazione e valutazione
- Fair value IFRS 13 – Valutazione del fair value (in questo caso, l'art. 2426 co. 4 e 5, fornisce comunque qualche indicazione)
Intervento OIC per la definizione più precisa delle modalità di rilevazione e valutazione?
Cosa succede ai derivati non rilevati nei bilanci al 31/12/2015 nel bilancio 2016?
IN SOSTANZA, I CRITERI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DEI DERIVATI SONO STATI «MUTUATI» DAI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATI
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ATTIVITÀFINANZIARIA
PATRIMONIONETTO
PASSIVITÀFINANZIARIA
STRUMENTO FINANZIARIO
SOGGETTO A(holder)
SOGGETTO B(issuer)
Qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per un soggetto e ad una passività finanziaria o ad uno strumento
rappresentativo di capitale per un altro soggetto (IAS 32.11).
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATISTRUMENTO FINANZIARIO - DEFINIZIONI
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Una attività finanziaria (IAS 32, § 11) è qualsiasi attività che sia, alternativamente:
a) disponibilità liquide;b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o
un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità;
d) [..] Una passività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi passività che sia
alternativamente:a) un'obbligazione contrattuale: (i) a consegnare disponibilità
liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità;
b) […]
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATISTRUMENTO FINANZIARIO - DEFINIZIONI
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Strumenti derivati – scambio di attività/passività finanziarie a condizioni potenzialmente favorevoli
- Un contratto derivato è un'attività finanziaria quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli (es.: acquisto di un'opzione call o di un'opzione put). Più in generale, uno strumento derivato è un'attività finanziaria quando il suo fair value è positivo.
- Un contratto derivato è una passività finanziaria quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli (es.: vendita di una opzione call o di un'opzione put). Più in generale, uno strumento derivato è una passività finanziaria quando il suo fair value è negativo.
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATISTRUMENTO FINANZIARIO - DEFINIZIONI
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Derivato (IAS 39, § 9) strumento finanziario o altro contratto che possiede contemporaneamente le tre seguenti caratteristiche:
- il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito o indici di credito o altra variabile, denominata “sottostante”;
- non richiede un investimento netto iniziale (ovvero ha un valore di mercato – fair value – nullo al momento della sua sottoscrizione e, pertanto, non dà origine ad incassi/pagamenti) o richiede un investimento netto iniziale (incasso/pagamento) che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- è regolato a data futura.
FORWARD, SWAP, OPTIONanche incorporati in altri contratti sia negoziati in mercati regolamentati sia over-the-counter
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATISTRUMENTO FINANZIARIO - DEFINIZIONI
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Fair value (IFRS 13, § 9) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione
Art. 2426, co. 4: «Il fair value è determinato con riferimento:- Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile
individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore del mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- Al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato».
Art. 2426, co. 5: «Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile»
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIFAIR VALUE – DEFINIZIONI
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Prezzi di mercato
Input osservati sul mercato
Input nonosservati
sul mercato
Livello 1
Livello 2
Livello 3GERARCHIAFAIR VALUE
secondo IFRS 13
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIFAIR VALUE – DEFINIZIONI
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REGOLE IAS 39 MOLTO RIGIDE (MODIFICATE DALL'IFRS 9 A PARTIRE DAL 2018)CODICE CIVILE È GENERICO. NECESSITÀ INTERVENTO OIC
La copertura deve essere designata come tale all'inizio, ovvero al momento della sottoscrizione del derivato
Deve essere presente una documentazione che attesti l'operazione di copertura (fin dall'inizio)
Deve essere dimostrata la correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura
Art. 2426 n. 11-bis:«Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperta e quelle dello strumento di copertura»
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI NON DI COPERTURA E DERIVATI DI COPERTURA
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Eccedenza utili su perdite non distribuibile o utili non distribuibili? Al lordo o al netto delle imposte? Cosa succede se il bilancio chiude in perdita?
Sempre adeguati al loro fair value («mark-to-market») e iscritti come: attività finanziaria se fair value positivo passività finanziaria se value negativo
Adeguamenti di fair value iscritti in Conto economico Se adeguamenti positivi, gli utili non
sono distribuibili
DERIVATI NON DI COPERTURA
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI NON DI COPERTURA
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In data 1.11.2016 Alfa sottoscrive un forward su valute, fair valuenullo. Il forward non può essere considerato un derivato di copertura
In data 31.12.2016 il fair value del forward è negativo per Alfa ed è pari a 100
In data 1.3.2017 (data di scadenza del forward) il fair value è negativo per Alfa ed è pari a 80. Il derivato può essere regolato solo per cassa
1.11.2016 31.12.2016 1.3.2017
FV = 0CF = 0
FV = -100CF = 0
FV = -80CF = -80-100 +20
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI NON DI COPERTURA ESEMPIO
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Stato patrimoniale2016 2017 2016 2017
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi
B.3. Strumenti finanziari derivati passivi
100 -
Conto economico2016 2017
D.18.d Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati
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D.19.d Svalutazioni di strumenti finanziari derivati
(100)
Rendiconto finanziario2016 2017
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
- (80)
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI NON DI COPERTURA
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Sono previste due tipologie di copertura che nello IAS 39 sono denominate: copertura di un flusso finanziario (Cash Flow Hedge): una copertura
dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che:- (i) è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o
passività rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a una programmata operazione altamente probabile e che
- (ii) potrebbe influire sul conto economico. copertura di fair value (Fair value hedge): una copertura
dell'esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) di un'attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto, o una parte identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il conto economico.
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA
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CASH FLOW HEDGE Si pensi alle attività/passività finanziarie (esempio, un finanziamento a tasso
variabile) sulle quali matura un interesse variabile. L'andamento del tasso di interesse di mercato influenza il valore dei futuri
proventi/oneri finanziari incassati/pagati. Infatti:- un incremento nei tassi di interesse comporta un incremento dei proventi
finanziari generati dalle attività e un incremento degli oneri finanziari generati dalle passività;
- un decremento nei tassi di interesse comporta un decremento dei proventi finanziari generati dalle attività e un decremento degli oneri finanziari generati dalle passività.
I movimenti sui tassi di interesse, invece, non hanno in questo caso alcuna conseguenza sul valore delle attività/passività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale, che rimangono costanti, proprio in forza del fatto che su tali attività/passività matura un interesse variabile.
I flussi di ricavi/costi derivanti da queste attività/passività possono essere oggetto di cash flow hedge, ovvero di una copertura finalizzata a neutralizzare le variazioni di valore dei ricavi e dei costi derivanti dall'andamento del tasso di interesse.
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA ESEMPIO
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CASH FLOW HEDGEUn'impresa realizza una parte delle proprie vendite in valuta estera.
L'impresa è in grado di dimostrare (grazie all'esperienza storica) che i flussi di vendita in valuta estera indicati nel budget dei successivi tre mesi sono altamente probabili.
Essa è sottoposta al rischio di variazione nel tasso di cambio della valuta estera, con possibili ricadute negative sul conto economico: infatti, la conversione della vendita in euro al tasso di cambio del giorno dell'operazione potrebbe determinare un importo inferiore rispetto all'importo in euro previsto nel budget.
L'impresa può designare una parte delle vendite del prossimo trimestre (semestre/anno) come operazioni coperte in una relazione di cash flow hedge e utilizzare un opportuno strumento di copertura (es.: un forwardper la vendita a termine di dollari) per neutralizzare le variazioni dovute al tasso di cambio della valuta estera.
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA ESEMPIO
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FAIR VALUE HEDGESi pensi alle attività/passività finanziarie (esempio un titolo di stato) sulle
quali matura un interesse fisso.L'andamento del tasso di interesse di mercato influenza il valore (fair value)
di tali attività/passività. Infatti:- un incremento nei tassi di interesse comporta una riduzione di valore
dell'attività/passività;- un decremento nei tassi di interesse comporta un incremento di
valore dell'attività/passività. I movimenti sui tassi di interesse, invece, non hanno in questo caso alcuna
conseguenza sui proventi/oneri finanziari rilevati nel conto economico, che rimangono costanti, proprio in forza del fatto che su tali attività/passività matura un interesse fisso.
Queste attività/passività possono essere oggetto di fair value hedge, ovvero di una copertura finalizzata a neutralizzare le variazioni di valore nelle attività/passività derivanti dall'andamento del tasso di interesse.
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA ESEMPIO
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Art. 2426, n. 11-bisLe variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.
Strumento derivato FV, con rilevazione ΔFV in patrimonio netto
Riserva di patrimonio netto trasferitanel conto economico nel momento in cui si verifica l'evento coperto
Riserva negativa non si consideraai fini del conteggio delle perdite
Riserva positiva non disponibile e non utilizzabile per copertura perdite
COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI (CASH FLOW HEDGE)
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATICASH FLOW HEDGE (COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI ATTESI)
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IMPRESA BANCA
In data 1.7.Anno 1Operazione di mutuo per € 500.000, durata decennale, tassosemestrale basato sull'EURIBOR a sei mesi + spread 1%, rimborso inun'unica soluzione alla scadenza
EURIBOR a sei mesi + spread 1%
In data 1.7.Anno 1Operazione di IRS per € 500.000 (bullet), durata decennale. L'impresa: paga alla banca il tasso fisso del 5%; incassa dalla banca l'EURIBOR a sei mesi
5%
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATICASH FLOW HEDGE ESEMPIO 1
IMPRESA BANCAEURIBOR a sei mesi
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1.7-31.12 Anno 1: EURIBOR a sei mesi 4,5% Interessi sul mutuo: 500.000 x (4,5%+1%) x 6/12 = 13.750 euro
Flussi sull'IRS- Impresa paga alla banca tasso fisso del 5%: 500.000 x 5% x 6/12 = 12.500- Impresa incassa dalla banca EURIBOR a sei mesi: 500.000 x 4,5% x 6/12 =
11.250- Differenziale per l'impresa: - 12.500 + 11.250 = - 1.250
Oneri finanziari nel CE: 13.750 + 1.250 = 15.000 (corrispondente al tasso fisso del 5% + spread 1%)
Interessi passivi a Banca c/c 13.750
Differenziali negativi su IRS a Banca c/c 1.250
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATICASH FLOW HEDGE ESEMPIO
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Stato patrimonialeAnno 1 Anno 2
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi
- A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
(2.000)
B.3. Strumenti finanziari derivati passivi
2.000Conto economicoAnno 1
A.1 Vendite -
C .17) Altri oneri finanziari 15.000D.19.d Svalutazioni di derivati
-
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31.12.Anno 1HP: FV negativo di 2.000 ESEMPIO
Riserva per operazioni di copertura….
a Strumenti finanziari derivati passivi
2.000
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Stato patrimonialeAnno 2 Anno 2
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi
- A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
(1.800)
B.3. Strumenti finanziari derivati passivi
1.800Conto economicoAnno 2
A.1 Vendite -
C .17) Altri oneri finanziari 30.000D.19.d Svalutazioni di derivati
-
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31.12.Anno 2HP: FV negativo di 1.800. Tassi in aumento, ma oneri finanziari
invariati
ESEMPIO
Strumenti finanziari derivatiPassivi
a Riserva per operazioni di copertura….
200
37
In data 1.11.2016 Alfa ha terminato di preparare il proprio budget all'interno del quale ha previsto vendite per 110 $ (tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2016). Il tasso di cambio di budget utilizzato è 1,1 $ per 1 €, controvalore in € 100.
Per tutelarsi dal rischio di variazione dollaro sottoscrive un forward per vendita di 110 $ a un tasso di cambio 1,1 $ per 1 €, fair value nullo. Il derivato è considerato un derivato di copertura.
In data 31.12.2016 il fair value del forward è negativo per Alfa ed è pari a 1. Sulla base delle nuove aspettative sui cambi Alfa stima un controvalore in € della vendita in $ pari a 101 €.
In data 1.3.2017 Alfa effettua la vendita di 110 $ e il controvalore in € è 101,5 (tasso circa 1,083 $ per 1 €). Il fair value del forward è negativo ed è pari a 1,5 €. Regolamento per cassa.
1.8.2016 31.12.2016 1.3.2017
FV = 0CF = 0
FV = -1CF = 0
FV = -1,5CF = -1,5-1 -0,5
FV = 100
CF = 0
FV = 101
CF = 0
FV = 101,5
CF = 0+1 +0,5
Der
ivat
o
Vendita a budget Vendita
Futu
ra v
endi
taIL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATI: COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI ATTESI
ESEMPIO 2
38
Stato patrimoniale2016 2017 2016 2017
A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
(1) -
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi
- - B.3. Strumenti finanziari derivati passivi
100 -
Conto economico2016 2017
A.1 Vendite - 100D.18.d Rivalutazioni di derivati
- -
D.19.d Svalutazioni di derivati
- -
Rendiconto finanziario2016 2017
ATTIVITÀ OPERATIVA
- (1,5)
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
ESEMPIO
Vendita al tasso effettivo 101,5(meno) trasferimento riserva (1)(meno) adeguamento 2017 (0,5)
Trattamento IAS 39. Sarà confermato dall'OIC? 39
Stato patrimoniale2016 2017 2016 2017
A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
- -
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi
- - B.3. Strumenti finanziari derivati passivi
1 -
Conto economico2016 2017
A.1 Vendite - 101,5D.18.d Rivalutazioni di derivati
- -
D.19.d Svalutazioni di derivati
(1) (0,5)
Rendiconto finanziario2016 2017
ATTIVITÀ OPERATIVA
- (1,5)
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
ESEMPIOSE DERIVATO NON FOSSE DI COPERTURA
40
COPERTURA DI FAIR VALUE(FAIR VALUE HEDGE)
Art. 2426, n. 11-bisGli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura
Strumento derivato FV, con rilevazione ΔFV in Conto economico
Elemento coperto adeguamento al FV dovuto al rischio coperto iscritto in conto economico, INDIPENDENTEMENTE dalle regolespecifiche di valutazionedell'elemento coperto
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIFAIR VALUE HEDGE (COPERTURA DI FAIR VALUE)
41
In data 1.11.2016 Alfa acquista un BTP a 100 (tasso di interesse 2%) che viene iscritto nell'attivo immobilizzato (criterio di valutazione: costo ammortizzato svalutato per perdite durevoli)
Per tutelarsi dal rischio di variazione di valore del BTP generato dall'andamento dei tassi di interesse sottoscrive un IRS, fair value nullo.
L'IRS può essere considerato un derivato di copertura In data 31/12/2016 il fair value dell'IRS è positivo per Alfa ed è pari a 1. Il valore di mercato del BTP (fair
value) è pari a 99 (HP: variazione dovuta allo spread nulla) In data 31/12/2017 il fair value dell'IRS è positivo per Alfa ed è pari a 0,8. Il valore di mercato del BTP (fair
value) è pari a 99,2 (HP: variazione dovuta allo spread nulla)
1.11.2016 31.12.2016 31.12.2017
FV = 0CF = 0
FV = +1CF = 0
FV = 0,8CF = 0+1 -0,2
FV = 100
CF = -100
FV = 99
CF = 0
FV = 99,2
CF = 0-1 +0,2
Der
ivat
oBT
PIL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATI FAIR VALUE HEDGE (COPERTURA DI FAIR VALUE)
ESEMPIO
42
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA
Stato patrimoniale2016 2017 2016 2017
B.III.3 Altri titoli 99 99,2
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi
1 0,8 B.3. Strumenti finanziari derivati passivi
-
Conto economico2016 2017
D.18.b Rivalutazioni altri titoli 0,2D.18.d Rivalutazioni di derivati
1
D.10.b Svalutazioni altri titoli (1)D.19.d Svalutazioni di derivati
(0,2)
Rendiconto finanziario2016 2017
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(100) -
ESEMPIO
43
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DERIVATIDERIVATI DI COPERTURA
Stato patrimoniale2016 2017 2016 2017
B.III.3 Altri titoli 100 100
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi
1 0,8 B.3. Strumenti finanziari derivati passivi
-
Conto economico2016 2017
D.18.b Rivalutazioni altri titoli -D.18.d Rivalutazioni di derivati
-
D.10.b Svalutazioni altri titoli (1)D.19.d Svalutazioni di derivati
(0,2)
Rendiconto finanziario2016 2017
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(100) -
ESEMPIO
SE DERIVATO NON FOSSE DI COPERTURA
44
Nella Nota integrativa sono indicati:1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e
le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair valueavvenuti nell'esercizio;
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
ART. 2427-BIS: INFORMATIVA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
45
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato (1).
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
ART. 2427-BIS: INFORMATIVA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
46
Il costo ammortizzato è introdotto come criterio di valutazione per:- titoli immobilizzati (art. 2426, p. 1)- crediti (art. 2426, p. 8), tenendo conto del fattore temporale e
del valore di presumibile realizzo- debiti, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, p. 8)
Per la definizione di costo ammortizzato si utilizza lo IAS 39 Per società che redigono in bilancio in forma abbreviata, facoltà di
iscrivere in bilancio (art. 2435-bis co. 8):- i titoli immobilizzati al costo- i crediti al valore presumibile di realizzo- i debiti al valore nominale
Art. 12 del DLgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione prospettica per questa modifica
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATO
47
Valore rilevato inizialmente(meno): rimborsi di capitale
più/(meno): ammortamento (ripartizione) della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sulla base dell'interesse effettivo
(meno): eventuali perdite di valoreuguale: Valore da iscrivere in bilancio
o “costo ammortizzato”
Definizione da IAS 39, §9
Assume rilevanza per «crediti finanziari» e «debiti finanziari» per i quali è previsto il pagamento di interessi
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATO
48
Per i titoli acquistati nell'esercizio: costo di acquisto + oneri accessoriPer i debiti rilevati nell'esercizio: valore nominale – costi di
transazione (commissioni up-front e simili)Per le attività acquistate e le passività sostenute in esercizi
precedenti: Il valore rilevato inizialmente coincide con il precedente valore di bilancio
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATOVALORE RILEVATO INIZIALMENTE
49
Le attività e le passività finanziarie possono essere rimborsate:- in un'unica soluzione alla scadenza (bullet financial
instrument);- attraverso il pagamento di quote di capitale lungo la vita
dell'attività o della passività finanziaria (amortised financialinstrument).
Se il rimborso avviene attraverso un prestabilito piano di ammortamento lungo la vita dello strumento finanziario, il criterio del costo ammortizzato prevede che il valore inizialmente rilevato in contabilità venga ridotto per gli incassi (pagamenti) di capitale relativi all'attività (passività) finanziaria.
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATORIMBORSI DI CAPITALE
50
Quando la valutazione riguarda titoli immobilizzati o crediti, occorre tenere conto di eventuali perdite di valore dovute, in primo luogo, al deterioramento del merito creditizio del debitore.
- Titoli immobilizzati: perdite durevoli- Crediti: valore di presumibile realizzo
COSTO AMMORTIZZATOPERDITE DI VALORE
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
51
IAS 39 prevede che gli interessi attivi e gli interessi passivi vengano rilevati nel conto economico sulla base del tasso di interesse effettivo (TIE) o Effective Interest Rate (EIR)
Il tasso di interesse nominale non è rilevanteEventuali differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza
devono pertanto essere ripartite (“ammortizzate”) lungo la durata dello strumento finanziario in modo tale che nel conto economico di ciascun esercizio siano sempre rilevati gli interessi attivi/passivi effettivi
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATORIPARTIZIONE (AMMORTAMENTO) DIFFERENZA INIZIALE
52
Il tasso di interesse effettivo (TIE o EIR) è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o, ove opportuno, lungo un periodo più breve) al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.
N
1ii EIR)(1FCINIZIALE CONTABILE VALORE it
VALORE CONTABILE valore contabile iniziale dell'attività/passivitài periodi di incasso/pagamentoti tempo di attualizzazione per il flusso i-esimoFCi flusso di cassa incassato/pagato al periodo i-esimoEIR tasso di interesse effettivo – Effective Interest Rate IRR (Internal Rate of Return)
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATORIPARTIZIONE (AMMORTAMENTO) DIFFERENZA INIZIALE
53
Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250Valore nominale = valore rimborso: 1.250Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 x 4,72% = 59)
Data Tipologia di flusso di cassa futuro stimato
Importo del flusso di casso futuro stimato
31.12.Esercizio 1 Interesse 5931.12.Esercizio 2 Interesse 5931.12.Esercizio 3 Interesse 5931.12.Esercizio 4 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Rimborso debito 1.250
Flussi di cassa stimati
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO
54
Tasso interno di rendimento = 4,72%Infatti:
59 x 1,0472-1 + 59 x 1,0472-2 + 59 x 1,0472-3 + 59 x 1,0472-4 + (1.250+59) x 1,0472-5
=1.250
Il valore di iscrizione del debito sarà sempre 1.250Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi per 59
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO
55
Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250Commissioni up-front pagate inizialmente: 16Valore nominale = valore rimborso: 1.250Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 x 4,72% = 59)
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO
Data Tipologia di flusso di cassa futuro stimato
Importo del flusso di casso futuro stimato
31.12.Esercizio 1 Interesse 5931.12.Esercizio 2 Interesse 5931.12.Esercizio 3 Interesse 5931.12.Esercizio 4 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Rimborso debito 1.250
Flussi di cassa stimati
56
Tasso interno di rendimento = 5,01%Infatti:
59 x 1,0501-1 + 59 x 1,0501-2 + 59 x 1,0501-3 + 59 x 1,0501-4 + (1.250+59) x 1,0501-5
=1.234 1.250 - 16
Il valore iniziale di iscrizione del debito è 1.234Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi in
modo tale da avere sempre un tasso di interesse del 5,01%
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO
57
Gli interessi passivi da iscrivere in CE sono pari: al flusso di cassa pagato; una parte della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso.
Anno Valore iniziale
Oneri finanziari da
iscrivere in CE
Flussi di cassa
Quota della differenza tra
valore iniziale e valore di rimborso
Valore da iscrivere in
SP
[a] [b] = [a] x 5,01% [c] [e] = [b] - [c] [d] = [a] + [b]
- [c]1 1.234,0 61,9 59,0 2,9 1.236,9 2 1.236,9 62,0 59,0 3,0 1.239,9 3 1.239,9 62,2 59,0 3,2 1.243,0 4 1.243,0 62,3 59,0 3,3 1.246,3 5 1.246,3 62,7 59,0 3,7 1.250,0
Somma = 16
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO
58
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO
Stato patrimoniale1 2 1 2
D.4 Debiti verso banche
1.236,9 1.239,9
Conto economico1 2
C.17 Interessi passivi
(61,9) (62)
Rendiconto finanziario1 2
ATTIVITÀ OPERATIVA
(59) (59)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
+1.234
VALORE NOMINALE È SEMPRE 1.250
59
periodo 3tasso 3%valore nominale 50.000,00
Rata Quota interessi Quota capitale Debito residuogiovedì 1 gennaio 2015 50.000,00
giovedì 31 dicembre 2015 -€ 17.676,52 1500 -€ 16.176,52 € 33.823,48sabato 31 dicembre 2016 -€ 17.676,52 1014,704455 -€ 16.661,81 € 17.161,67
domenica 31 dicembre 2017 -€ 17.676,52 514,8500437 -€ 17.161,67 € 0,00
Spese di istruttoria: 1.000Tasso effettivo 4,059991%
Valore iniziale Rimborso capitale Oneri finanziari a CE Oneri finanziari corrisposti Differenza Valore SP Valore nominalegiovedì 1 gennaio 2015 49.000,00
giovedì 31 dicembre 2015 -€ 16.176,52 1.983,84 1.500,00 483,84 33.307,32 33.823,48€ sabato 31 dicembre 2016 -€ 16.661,81 1.356,05 1.014,70 341,35 16.986,85 17.161,67€
domenica 31 dicembre 2017 - -€ 17.161,67 689,66 514,85 174,81 0,00- -€
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
COSTO AMMORTIZZATOESEMPIO
60
Attualmente, l'art. 2426, n. 6 prevede: ammortamento avviamento in 5 anni possibilità di superare il periodo di 5 anni – OIC 24 stabilisce
un massimo di 20 anniIl nuovo art. 2426, n. 6 prevede:
ammortamento dell'avviamento sulla base della vita utile se in casi eccezionali non è possibile stimare attendibilmente la
vita utile, il periodo massimo di ammortamento è di 10 anni obbligo di fornire in NI spiegazione del periodo di
ammortamento Introduzione esplicita del divieto di ripristino di precedenti svalutazioni
di avviamento (art. 2426, n. 3)
Art. 12 del DLgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione prospettica
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO
61
Art. 2426 c.c.8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambioa pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili operdite su cambi devono essere imputati al conto economico el'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva nondistribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta nonmonetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento delloro acquisto;
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
POSTE IN VALUTA ESTERA
62
In linea con gli IFRS, le azioni proprie non sono più considerate un investimento bensì una riduzione di patrimonio netto
Modifica art. 2357-ter Eliminazione dall'attivo delle voci «azioni proprie» Eliminazione dal PN della voce «VI. Riserva per azioni proprie in
portafoglio» Inserimento di una nuova voce nel PN «X. Riserva negativa per
azioni proprie in portafoglio» Eventuali utili/perdite dalla compravendita di azioni proprie dove
sono rilevati? Negli IFRS, direttamente nel PN…
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
ISCRIZIONE AZIONE PROPRIE
63
PASSIVO:A) Patrimonio netto:I - Capitale.II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.III - Riserve di rivalutazione.IV - Riserva legale.V - Riserve statutarieVI - Altre riserve, distintamente indicate.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.IX - Utile (perdita) dell'esercizio.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.Totale.
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
AZIONI PROPRIE
64
Art. 2424-bis - Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale(omissis …)Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.
Art. 2357-ter - Disciplina delle proprie azioni (omissis …)L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016
65
È necessario distinguere tra:1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al
31.12.2015;2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto
dall'1.1.2016.
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016
66
È necessario distinguere tra:1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al
31.12.2015
Con effetto 1.1.2016 dovranno essere effettuate le seguenti rilevazioni contabili:
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016
Riserva per azioni proprie in portafoglio
a Riserve libere(es. facoltativa)
100
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
a Azioni proprie 100
67
È necessario distinguere tra:1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al
31.12.2015;2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto
dall'1.1.2016.
In caso di acquisto di azioni proprie a partire dall'1.1.2016 dovrà essere effettuata la seguente rilevazione contabile:
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
a Banca c/c 100
68
SP, oltre alle modifiche già indicate- nuove voci per partecipazioni, crediti e debiti verso imprese
controllate dalle controllanti- eliminazione dalle voci «Ratei e risconti» degli
«aggi/disaggi», non più necessari se si utilizza il costo ammortizzato
- eliminazione dell'indicazione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale informazioni in nota integrativa
CE, oltre alle modifiche già indicate:- nuove voci per proventi finanziari da imprese controllate
dalle controllanti
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
69
H
A B
100% 90%
Nel bilancio di A, eventuali rapporti con B rientrano nella fattispecie «controllate delle controllanti»
Pertanto, partecipazioni, crediti, debiti e proventi derivanti da questi rapporti devono essere indicati distintamente nelle nuove voci
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
70
(omissis…)III - Immobilizzazioni finanziarie:1) partecipazioni in:a) imprese controllate;b) imprese collegate;c) imprese controllanti;d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) altre imprese;2) crediti:a) verso imprese controllate;b) verso imprese collegate;c) verso controllanti;d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) verso altri;3) altri titoli;4) strumenti finanziari derivati attivi;Totale.Totale immobilizzazioni (B);
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
71
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:1) verso clienti;2) verso imprese controllate;3) verso imprese collegate;4) verso controllanti;5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;5-bis) crediti tributari;5-ter) imposte anticipate;5-quater) verso altri;Totale.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:1) partecipazioni in imprese controllate;2) partecipazioni in imprese collegate;3) partecipazioni in imprese controllanti;3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;4) altre partecipazioni;5) strumenti finanziari derivati attivi;6) altri titoli.Totale.
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
72
C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;17-bis) utili e perdite su cambi.Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
73
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:18) rivalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) di strumenti finanziari derivati;19) svalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) di strumenti finanziari derivati;
Totale delle rettifiche (18 - 19).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;21) utile (perdite) dell'esercizio.
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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
74
L'informazione viene ora indicata in Nota integrativa:
Art. 2427 c.c.9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché' gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché' controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;
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ELIMINAZIONE CONTI D'ORDINE
75
Oltre le modifiche necessarie per il coordinamento con quanto precedentemente analizzato, le principali modifiche sono le seguenti:
- Nuova formulazione del p.9: informazioni su impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
- Nuova formulazione del p. 16, Compensi di sindaci e amministratori, prevedendo di inserire anche anticipazioni e crediti e di precisare il tasso di interesse, le principali condizioni economiche, gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto delle garanzie di qualsiasi tipo prestate
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MODIFICHE ALLA NOTA INTEGRATIVAART. 2427
76
Introduzione nuovo 22-quater relativo ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio cancellazione del relativo punto dalla Relazione sulla gestione
Introduzione nuovo 22-quinquies e 22-sexies relative alle informazioni sulla prima e sull'ultima controllante che redige il bilancio consolidato
Introduzione nuovo 22-septies che impone di indicare la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Introduzione di un nuovo comma che prevede che le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico vengano riportate secondo l'ordine degli schemi
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MODIFICHE ALLA NOTA INTEGRATIVAART. 2427
77
Per i derivati, (co. 1) richiesta di ulteriori informazioni:- le informazioni sulla loro entità e natura devono anche
comprendere i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri
- assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia determinato sulla base di evidenze di mercato che informazioni si inseriscono se il fair value («mark-to-market») è fornito dalla banca?
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair valueavvenuti nell'esercizio
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
MODIFICHE ALLA NOTA INTEGRATIVAART. 2427-BIS
78
Imprese con bilancioin forma ordinaria
Imprese con bilancio in forma abbreviata
Micro-imprese
Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:
4,4 mln € Totale vendite e
prestazione di servizi: 8,8 mln €
Dipendenti: 50 unità
Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:
4,4 mln € Totale vendite e
prestazione di servizi: 8,8 mln €
Dipendenti: 50 unità
Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:
175.000 € Totale vendite e
prestazione di servizi: 350.000 €
Dipendenti: 5 unità
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TIPOLOGIE DI BILANCIO PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI
79
Imprese con bilancioin forma ordinaria
Imprese con bilancioin forma abbreviata
Micro-imprese
Applicano gli artt. 2423-2428 c.c.Principali novità Rendiconto
finanziario obbligatorio
Derivati sempre iscritti in bilancio
Costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti
Applicano l'art. 2435-bis
Principali semplificazioni Esonerate
dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario
Facoltà di iscrivere titoli, crediti e debiti al valore nominale
Applicano l'art. 2435-ter
Principali semplificazioni Esonerate
dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario
Esonerate dall'obbligo di redazione della nota integrativa
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
TIPOLOGIE DI BILANCIO PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI
80
Il rendiconto finanziario diventa documento obbligatorio per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (art. 2423 co. 1)
Rendiconto di disponibilità liquide con classificazione dei flussi nell'attività operativa, di investimento e di finanziamento (con autonoma indicazione di quelle con i soci) – Nuovo art. 2425-ter
Non viene indicato uno schema obbligatorio così come per Stato patrimoniale e Conto economico
Si ricorda che l'OIC ha recentemente emesso l'OIC 10 –Rendiconto finanziario
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OBBLIGO DI REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
81
DINAMICA FINANZIARIA
DINAMICA ECONOMICA
ENTRATE USCITE
RICAVI COSTI
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
Non sempre coincidono
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VARIAZIONE NELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
82
IMPRESA
Rimborsi di finanziamenti
Uscite monetarie
Pagamento di costi
Finanziamenti da terziIncasso di ricavi
Entrate monetarie
Apporti dai soci Disinvestimenti
Restituzione ai soci Investimenti
Area della gestione reddituale
Area degli investimenti
Area dei finanziamenti
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83
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
NUOVO OIC 10
84
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OIC 10
85
Disponibilità liquide (e mezzi equivalenti) - All'inizio del periodo- Alla fine del periodo
Flusso di cassa complessivo (cash flow)- Cash flow dell'attività operativa- Cash flow dell'attività di investimento- Cash flow dell'attività di finanziamento
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LE GRANDEZZE FINANZIARIE DA MONITORARE
86
Attività OPERATIVA A
Attività di INVESTIMENTO B
Attività FINANZIARIA C
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO D = A + B + C
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTIAD INIZIO PERIODO
E
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTIA FINE PERIODO
F = D + E
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SCHEMA DI SINTESI DEL RENDICONTO FINANZIARIO
87
Incassi derivanti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi
Pagamenti a fornitori per l'acquisto di materie prime, semilavorati, merci e servizi
Pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti Pagamenti e rimborsi di imposte sul reddito
CONTRIBUTO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPRESA INTERMINI DI LIQUIDITÀ per:
Effettuare investimenti Rimborsare debiti Pagare dividendi Accumulare liquidità
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CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA
88
Pagamenti per acquisti e incassi per vendite di immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati
Pagamenti per acquisizioni e incassi per vendite di titoli a reddito fisso, partecipazioni, ecc.
Pagamenti e incassi per prestiti fatti a terzi
GLI INVESTIMENTI DI OGGI SONO LE PREMESSE PER IL CASHFLOW OPERATIVO DI DOMANI
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CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
89
Incassi per emissione di azioni (AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE) Incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni Incassi per ottenimento di prestiti, mutui e altri finanziamenti a breve
o a lungo termine Pagamenti per rimborsi di prestiti Pagamenti per pagamento di dividendi
Le risorse ottenute oggi dalle banche devono essere restituitedomani. Come?
L'apporto dei soci genera aspettative di dividendi. Come sono state investite le risorse ottenute dai terzi?
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
90
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
ALCUNI ESEMPLIFICAZIONI
ATTIVITÀ OPERATIVA + 1.000
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO - 1.500
ATTIVITÀ FINANZIARIA + 530
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO + 30
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI 100
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 130
Investimenti in macchinari e brevetti
Finanziamento bancario a 10 anni
IMPRESA A
91
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ALCUNI ESEMPLIFICAZIONI
IMPRESA B
ATTIVITÀ OPERATIVA - 600
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO -
ATTIVITÀ FINANZIARIA + 630
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO + 30
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI 100
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 130
Scoperto di conto corrente bancario
92
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ALCUNI ESEMPLIFICAZIONI
IMPRESA C
ATTIVITÀ OPERATIVA - 1.000
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO + 500
ATTIVITÀ FINANZIARIA + 530
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO + 30
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI 100
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 130
Vendita“assetstrategici”
Scoperto di conto corrente
93
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ALCUNI ESEMPLIFICAZIONI
IMPRESA D
ATTIVITÀ OPERATIVA + 1.030
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO - 600
ATTIVITÀ FINANZIARIA - 400
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO + 30
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI 100
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 130
Investimenti inmacchinari ebrevetti
Rimborso di un debito contratto qualche anno fa
94
Stato patrimoniale2015 2016 2015 2016
Immobilizzazioni 400 490 Patrimonio netto 200 300
Magazzino e crediti
100 150 Debiti finanziari 250 285
Cassa 10 15 Fornitori 60 70Totale 510 655 Totale 510 655
Conto economico 2016Ricavi 340
Costi monetari (220)Costi non monetari (ammortamenti) (20)
Utile d'esercizio 100
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
UN CASO OPERATIVO
95
Rendiconto finanziarioAttività operativaUtile d'esercizio 100Costi non monetari 20Cash flow 120Variazione capitale circolante netto operativo (+/-) (40)
Cash flow operativo 80Attività di investimentoInvestimenti in immobilizzazioni (110)Attività di finanziamentoAumento debiti finanziari 35VARIAZIONE DI DISPONIBILITÀ LIQUIDE 5
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
UN CASO OPERATIVO
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All'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il compito di aggiornare i principi contabili internazionali (art. 12 del DLgs. 139/2015)
Nella relazione al DLgs. si legge «Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti»
- Il DLgs. prevede esplicitamente l'applicazione prospettica solo per il costo ammortizzato (art. 2426 n. 1 e 8) e per l'ammortamento dell'avviamento (art. 2426 n. 6)
- E gli altri cambiamenti? Applicazione prospettica e retroattiva? In quest'ultimo caso, in quale schema/voce sono iscritti gli effetti del cambiamento visto che l'area straordinaria è eliminata?
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
RUOLO OIC
97
Nella relazione al DLgs. 139/2015 si legge «Inoltre, ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte».
«Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione».
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
RUOLO OIC
98
All'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il compito di aggiornare i principi contabili internazionali (art. 12 del DLgs. 139/2015);
nella relazione al DLgs. si legge “Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti”;
il DLgs. prevede esplicitamente l'applicazione prospettica solo per il costo ammortizzato (art. 2426 n. 1 e 8) e per l'ammortamento dell'avviamento (art. 2426 n. 6).
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139RUOLO DELL'OIC (1)
99
Nella relazione al DLgs. 139/2015 si legge “Inoltre, ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”.
“Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione”.
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139RUOLO DELL'OIC (2)
100
PRIMA: ruolo dei principi contabili “Stabilendo [omissis] che i fatti di gestione debbano essere esattamente rilevati, si è operato un implicito rinvio ai principi contabili, di cui era menzione in quel testo, ma d'altra parte se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili”.
Pareri delle Commissioni parlamentari che accompagnano il DLgs. 127/91.
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139RUOLO DELL'OIC (3)
101
ORA: Il ruolo dei principi contabili nazionali OICIl ruolo e le funzioni dell'OIC sono stati riconosciuti nella legislazione nazionale con l'integrazione degli artt. 9-bis e 9-ter al DLgs. 38/2005 ad opera del “decreto competitività” (L. 11.8.2014 n. 116).La norma prevede (art. 9-bis) che l'OIC:
- emani i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile;
- fornisca supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprima pareri;
- partecipi al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139RUOLO DELL'OIC (4)
102
OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10 – Rendiconto finanziarioOIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizioOIC 13 – RimanenzeOIC 14 – Disponibilità liquideOIC 15 – CreditiOIC 16 – Immobilizzazioni materialiOIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio nettoOIC 18 – Ratei e riscontiOIC 19 – Debiti
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139GLI OIC (1)
103
OIC 20 – Titoli di debitoOIC 21 – Partecipazioni e azioni proprieOIC 22 – Conti d'ordineOIC 23 – Lavori in corso su ordinazioneOIC 24 – Immobilizzazioni immaterialiOIC 25 – Imposte sul redditoOIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta esteraOIC 28 – Patrimonio nettoOIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime
contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139GLI OIC (2)
104
AL QUADRO DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI SI AGGIUNGONOOIC 7 – Certificati verdiOIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serraOIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancioOIC 5 – Bilancio di liquidazioneOIC 4 – Fusione e scissioneOIC 3 – Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestioneOIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affarePrincipio contabile 30 – I bilanci intermediPrincipio contabile 11 – Bilancio d'esercizio, finalità e postulati
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ
NOVITÀ DLGS. 18.8.2015 N. 139GLI OIC (3)
105
IMPATTO SUL BILANCIO 2015 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
Scritture contabili della rivalutazione monetaria dei beni d’impresa –legge di stabilità 2016.
Variazione aliquota IRES dal 2017 ed effetti sulla fiscalità differitanel bilancio 2015 – legge di stabilità 2016.
Super ammortamenti e rapporti con il bilancio – legge di stabilità2016.
Scritture contabili dell’assegnazione dei beni ai soci e dell’accollodei debiti – legge di stabilità 2016.
Credito d’imposta IRAP 10% - legge di stabilità per il 2015.
IMPATTO SUL BILANCIO 2015 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
SOMMARIO
2
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Possono essere rivalutati le seguenti attività che risultino iscritte nelbilancio al 31.12.2015: i beni d’impresa; le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 21.11.2000
n. 342, e successive modificazioni.
Sono esclusi: gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di
impresa, ossia i beni merce.
La rivalutazione deve riguardare tutte i beni appartenenti alla stessacategoria omogenea.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
BENI RIVALUTABILI (1)
4
In particolare le attività rivalutabili possono essere: le immobilizzazioni materiali, sia che essi siano ammortizzabili o
meno; le immobilizzazioni immateriali costituite da BENI; le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le
immobilizzazioni.La rivalutazione deve essere annotata nell’inventario e nella notaintegrativa.
Beni in leasing: la rivalutazione può essere effettuata nel solo caso incui il bene sia stato riscattato entro il 31.12.2014, a prescindere dalmetodo di contabilizzazione utilizzato.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
BENI RIVALUTABILI (2)
5
Indicazioni della norma di legge: art. 11 L. 342/2000 I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono in
nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni conriguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa,nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercatiregolamentati italiani o esteri;
gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivarenelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle variecategorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limitemassimo.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
VALORE MASSIMO (1)
6
Indicazioni degli OICIl valore iscritto in bilancio non può eccedere i valori effettivamenteattribuibili ai beni.OIC 16 (previgente): il limite massimo è il valore d’usodell’immobilizzazione.
Nuovo OIC 16: il valore massimo è il valore recuperabile
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
VALORE MASSIMO (2)
È necessario che l’amministratore disponga di elementi con valenzaprobativa (es. perizia) al fine di dimostrare di non aver superato ilvalore massimo.
7
La rilevanza fiscale si ottiene mediante il versamento di un’impostasostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionalinella seguente misura: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili.
La rilevazione contabile relativa all’imposta sostitutiva è la seguente:
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
RILEVAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA
8
Riserva di rivalutazione exL. 208/2015 a Debiti tributari …
Sul piano operativo, la rivalutazione dei beni ammortizzabili può essereattuata contabilmente con uno dei seguenti metodi: rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di
ammortamento; rivalutazione solo del costo storico del cespite; riduzione del fondo di ammortamento.
L’OIC 16 precisa che la rivalutazione non può avere l’effetto dimodificare la vita utile residua stimata.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE DELLE RIVALUTAZIONE
9
Si rivaluta sia il valore originario del bene che l’annesso fondo.Il valore ad incremento sarà pari alla percentuale di incremento delvalore netto.La rilevazione contabile risulta la seguente:
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
1. RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO DEL CESPITE E DEL RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO
10
Immobili aaa
diversiFondo ammortamentoRiserva di rivalutazione exL. 208/2015
……
…
…
L’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore delcespite.La rilevazione contabile risulta la seguente:
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
2. RIVALUTAZIONE SOLO DEL COSTO STORICO DEL CESPITE
11
Immobili a Riserva di rivalutazione exL. 208/2015
…
L’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo, senzamodificare il costo del cespite.La rilevazione contabile risulta la seguente:
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
3. RIDUZIONE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO
12
Fondo ammortamento a Riserva di rivalutazione exL. 208/2015
…
Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in unaspeciale riserva designata con riferimento alla presente legge, conesclusione di ogni diversa utilizzazione.
La riserva, ove non sia imputata al capitale, può essere ridottasoltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo eterzo dell’art. 2445 c.c.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
DISCIPLINA DELLA RISERVA
13
Dubbi sulla legittimità di tale previsione sotto il profilo civilistico
In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non sipossono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata oridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assembleastraordinaria.
Saldo Attivo della rivalutazione Può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in
capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (1)
14
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (2)
15
L’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva del 10%consente la distribuzione della riserva senza tassazione in capo allasocietà.La rilevazione contabile è la seguente:
Riserva di rivalutazioneex L. 208/2015
a Debiti tributari …
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
MANCATO AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (1)
16
La riserva non è assoggettata a tassazione, se non in caso didistribuzione soci, si tratta di una riserva in sospensione d’imposta.In tale ipotesi si genera una differenza temporale, con l’iscrizione diimposte differite.La rilevazione contabile è la seguente:
Riserva di rivalutazioneex L. 208/2015
a F.do imposte differite …
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
MANCATO AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (2)
17
L’OIC 25 precisa che, in deroga al principio generale, le impostedifferite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se visono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai socideve essere effettuata caso per caso, tenendo conto anche deiseguenti aspetti: l’andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel
bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l’utilizzo diriserve in sospensione d’imposta ai fini della distribuzione;
la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo allapresenza di altre riserve di entità rilevante, le quali abbiano giàscontato l’imposta.
L’IMPATTO DEL CAMBIAMENTO DI ALIQUOTA IRES SULLA FISCALITÀ DIFFERITA NEL BILANCIO 2015
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
OBIETTIVO DELLA FISCALITÀ DIFFERITA
19
L’obiettivo della fiscalità differita è quello diriconoscere gli effetti fiscali dei fatti amministrativi nel medesimoesercizio in cui sono iscritti i fatti amministrativi stessicioè nell’esercizio di competenza economica secondo le normecivilistiche e i principi contabili.
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
DEFINIZIONE DI DIFFERENZA TEMPORANEA
20
Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data,la differenza tra il valore di una attività o una passività determinatocon criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai finifiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
OIC 25 § 13
21
ORIGINE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE
Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di:
operazioni che hanno effetto sul Conto economico
Problematica disciplinata in modo più ampia rispetto all’OIC 25
previgente
operazioni che non hanno effetto sul Conto economico
OIC 25 § 13
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
22
OPERAZIONI CHE HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO (1)
CONFRONTO
VALORI UGUALI
IMPOSTE DIFFERITE IMPOSTE ANTICIPATE
NO fiscalitàdifferita
NO fiscalità differita
Risultato d’esercizio (utile o perdita d’esercizio)
Risultato imponibile
VALORI DIVERSI
Non si originano differenze
temporanee
Differenze temporanee
Differenze permanenti differenze che non si
riverseranno negli esercizi successivi
Differenza temporanea imponibile
Differenza temporanea deducibile
La fiscalità differita deve essere rilevata nel Conto economico nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
23
OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO (2)
Le differenze temporanee possono sorgere anche quale conseguenza di operazioni che non transitano dal Conto economico, quali: operazioni straordinarie (es.: fusioni, scissioni o conferimenti); rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di
specifiche leggi; riserve in sospensione di imposta.
OIC 25 § 55
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
24
OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO (3)
Le imposte differite in tali casi sono contabilizzate inizialmente nella voce B. 2 Fondo imposte differite tramite riduzione della corrispondente posta di patrimonio netto.
OIC 25 § 55
Riserva a Fondo imposte differite
……...
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
25
OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO (4)
CONFRONTO
VALORI UGUALI
IMPOSTE DIFFERITE IMPOSTE ANTICIPATE
NO fiscalità differita Novità
Valore contabile attribuitoall’attività e alla passività
Valore fiscale attribuito all’attività e alla passività
Non si originano differenze
temporanee
Differenze temporanee
Eccezioni in cui non devono essere rilevate le
imposte differite
Valore attività > Valore fiscaleValore passività < Valore fiscale
Valore attività < Valore fiscaleValore passività > Valore fiscale
Differenza temporanea imponibile
Differenza temporanea deducibile
VALORI DIVERSI
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
26
OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO (5)La fiscalità differita deve essere rilevata in bilancio nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee, salvo nei seguenti casi: la rilevazione iniziale dell’avviamento; la rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in
un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un’operazione straordinaria.
OIC 25 § 55nell’ordinamento tributario un esempio è rappresentato dalle autovetture aziendali non esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
27
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA
Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Il nuovo OIC 25 non fa riferimento a requisiti per l’iscrizione delle imposte differite passive.Si precisa, però, che con riferimento alle riserve in sospensione di imposta possono non essere contabilizzate “se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci”.
OIC 25 § 43
OIC 25 § 67
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
28
ALIQUOTA FISCALE DA APPLICARE
La fiscalità differita deve essere rilevata applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.
Devono essere apportati adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, a condizione che la norma di legge che varia l’aliquota sia già stata emanata alla data di riferimento del bilancio.
OIC 25 § 91
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
29
EFFETTO SUL BILANCIO 2015 DELLA VARIAZIONE DI ALIQUOTA IRES (1)
Necessità di stornare la differenza tra fiscalità differita calcolata al27,5% e fiscalità differita determinata al 24% sia per le attività perimposte anticipate sia per quanto riguarda il fondo imposte differiteper la quota parte che non si prevede di riassorbire nel 2016.
Esempio Quota di plusvalenze rateizzate imponibili a partire dal 2017. Attività per imposte anticipate su perdite fiscali riportabili che
saranno riassorbite successivamente al 2016.
OIC 25 § 91
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
30
EFFETTO SUL BILANCIO 2015 DELLA VARIAZIONE DI ALIQUOTA IRES (2)
Iscrizione della fiscalità differita IRES nel bilancio 2015: con l’aliquota del 27,5% limitatamente alla quota riassorbibile nel
2016; con l’aliquota del 24% per la quota parte riassorbibile a partire dal
2017.
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
31
LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI (1)
La ragionevole certezza è comprovata quando: esiste una proiezione dei risultati fiscali della società per un
ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o
vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi.
OIC 25 § 52
Pianificazione fiscale
Durata max 5 anni
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
32
LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI (2)
SEGNALE VERSO I TERZI
Iscrizione Non iscrizione
Impegno a fronteggiare le perdite
Comunicazione dell’incapacità di
generare risultati fiscali positivi
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
33
LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI (3)
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
Sono state rilevate attività per imposte anticipate negli esercizi
precedenti?
SI
Perdite fiscali pregresse non riassorbite
Piano 2015-…
Verifica mantenimento
attività per imposte anticipate
NO
Perdite fiscali
Verificaiscrizione
attività per imposte anticipate
34
ATTENZIONE A ISCRIZIONE IMPOSTE ANTICIPATE
INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
Perdite fiscali Eccedenze ROL Svalutazioni non deducibili Compensi amministratori …
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
I «SUPER AMMORTAMENTI» E IL RAPPORTO CON IL BILANCIO 2015
L’agevolazione dei «super ammortamenti» non deve influenzare inalcun modo la definizione degli ammortamenti nel bilancio 2015.
L’ammortamento deve essere determinato sulla base della vita utileeconomico-tecnica.
SUPER AMMORTAMENTI E BILANCIO 2015
«SUPER AMMORTAMENTI» E BILANCIO (1)
36
L’ammortamento contabilizzato in bilancio può essere di ammontare: pari al valore corrispondente all’aliquota ordinaria di cui al DM; inferiore al valore corrispondente all’aliquota ordinaria; superiore al valore corrispondente all’aliquota ordinaria.
SUPER AMMORTAMENTI E BILANCIO 2015
«SUPER AMMORTAMENTI» E BILANCIO (2)
37
Esempio: ammortamento ordinario pari a 10.
Se l’ammortamento contabilizzato in bilancio è pari o inferiore alvalore corrispondente all’aliquota ordinaria di cui al DM: in sede di modello unico si effettua la variazione in diminuzione pari
al 40% della quota corrispondente all’aliquota ordinaria(indipendentemente dall’ammontare contabilizzato);
si tratta di una differenza non destinata ad essere riassorbitapertanto non si rileva fiscalità differita.
SUPER AMMORTAMENTI E BILANCIO 2015
«SUPER AMMORTAMENTI» E BILANCIO (3)
38
Esempio: ammortamento ordinario pari a 10.
Se l’ammortamento contabilizzato in bilancio è superiore al valorecorrispondente all’aliquota ordinaria di cui al DM: in sede di modello unico si effettua la variazione in aumento per
l’ammontare superiore alla quota corrisponde all’aliquota ordinaria –LA VARIAZIONE È TEMPORANEA
in sede di modello unico si effettua la variazione in diminuzione parial 40% della quota corrispondente all’aliquota ordinaria – LAVARIAZIONE È PERMANENTE
SUPER AMMORTAMENTI E BILANCIO 2015
«SUPER AMMORTAMENTI» E BILANCIO (4)
39
Attività per imposte anticipate
NO fiscalità differita
EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI
Il tema dell’assegnazione dei beni ai soci non è disciplinato dagliOIC.
Non si originano problematiche nei casi in cui il valore contabile delbene assegnato coincida con il valore di mercato.
In caso di rischio di assegnazione di un bene iscritto ad un valorecontabile superiore al valore di mercato, valutare se è presenta unaperdita durevole di valore in sede di chiusura del bilancio 2015.
Maggiori dubbi si presentano nei casi in cui il bene assegnatopresenta un valore di mercato superiore al valore netto contabile.
EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
41
EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI
ACCOLLO DEL DEBITO (1)
42
Talvolta, ad esempio quando si intende sciogliere la società, sipresenta l’esigenza del socio di accollarsi un mutuo.
Dal punto di vista contabile, con l’accollo si determina l’estinzionedel debito in capo alla società ed il sorgere in corrispondenza di undebito verso il socio.
Mutui passivi a Debiti verso soci …
Il socio può rinunciare alla restituzione e, in tal caso, non si avrannoeffetti in conto economico, in quanto a fronte dell’estinzione deldebito si rileva un versamento in conto capitale.
EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI
ACCOLLO DEL DEBITO (2)
43
Il socio può rinunciare alla restituzione e, in tal caso, non si avrannoeffetti in conto economico, in quanto a fronte dell’estinzione deldebito si rileva un versamento in conto capitale.
Debiti verso soci a Versamento in conto capitale …
EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI
CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10% (ART. 1 CO. 21 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015) (1)
44
Circolare n. 6/E in risposta ad un quesito: “In assenza di una specificaprevisione normativa che disponga in senso contrario, si ritiene che ilprovento contabilizzato a conto economico per effetto delriconoscimento del credito d’imposta costituisca una sopravvenienzaattiva, che concorre integralmente alla determinazione del redditod’impresa ai sensi dell’articolo 88 del TUIR. Diversamente, il creditod’imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoroautonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagliarticoli 53 e 54 del TUIR”.
EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI
CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10% (ART. 1 CO. 21 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015) (2)
45
A nostro parere, dal punto di vista civilistico, tale componentepositivo di reddito non deve essere qualificato quale “sopravvenienza”.
EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI
CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10% (ART. 1 CO. 21 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015) (3)
46
OIC 12 § 106 voce 22, Imposte sul reddito: “L’importo da iscriverein questa voce comprende l’intero ammontare dei tributi dicompetenza dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio”.
La norma (art. 1 co. 21) prevede chiaramente che il creditod’imposta è “pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo ledisposizioni del citato DLgs. 446/97”, pertanto, l’IRAP di competenzadell’esercizio è pari all’ammontare così come determinato ai sensi dilegge, ridotto del credito d’imposta del 10%.
EFFETTI CONTABILI ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI E ACCOLLO DEI DEBITI
CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10% (ART. 1 CO. 21 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015) (4)
47
Così come le imprese che hanno diritto alla deduzione del costo dellavoro dalla base imponibile IRAP ottengono un minor carico fiscaleIRAP, allo stesso modo le imprese che hanno diritto al 10% dicredito ottengono una riduzione dell’ammontare dovuto a titolo diIRAP.
Il credito d’imposta IRAP non va infatti a ridurre costi derivantidall’attività caratteristica, non riduce ad esempio il costo del lavoroma l’ammontare dell’IRAP dovuta.
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Il tema dell’assegnazione dei beni ai soci non è disciplinato dagliOIC.
Dal punto di vista contabile i beni assegnati ai soci non prevedonouna contropartita finanziaria per la società (incasso delcorrispettivo), ma si genera una riduzione del patrimonio nettocontabile.
Si tratta, infatti, in genere, di un’operazione assimilabile ad unadistribuzione di dividendi in natura.
ASPETTI CONTABILI
48
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Con la delibera di assegnazione del bene: si genera la riduzione di patrimonio netto, e si origina un debito verso i
soci per il dividendo in natura che viene estinto con la contestuale assegnazione del bene.
In linea generale, le scritture contabili sono le seguenti (es. Immobile):
ASPETTI CONTABILI
Riserva a Debiti verso soci …
DiversiDebiti verso sociFondo amm. imm.
a Immobile …
49
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
IMMOBILE (COSTO STORICO) 100FONDO AMMORTAMENTO (80)VALORE NETTO CONTABILE 20
PATRIMONIO NETTOCAPITALE SOCIALE 10RISERVE 100
ASPETTI CONTABILI: CASO OPERATIVO
50
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Tre fattispecie:1. il bene assegnato ha un valore netto contabile (costo storico ridotto
dei fondi rettificativi) uguale al valore di mercato;2. il bene assegnato ha un valore netto contabile superiore al valore
di mercato. 3. il bene assegnato ha un valore netto contabile inferiore al valore
di mercato.
ASPETTI CONTABILI: 3 FATTISPECIE
51
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Fattispecie 1Valore netto contabile = valore di mercato = 20Non presenta alcuna problematica particolare. Con la delibera di assegnazione del bene: si genera la riduzione di patrimonio netto si origina un debito verso i soci per il dividendo in natura che viene estinto con
la contestuale assegnazione del bene.
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 1
Riserva a Debiti verso soci 20
DiversiDebiti verso sociFondo amm. imm.
a Immobile2080
100
52
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Fattispecie 2 Il caso di un bene con un valore contabile superiore al valore di
mercato non dovrebbe essere così frequente, in quanto èverosimile che il bene sia già stato svalutato nel bilancio 2015.
Svalutazione operata per rilevare la perdita durevole di valoresubita.
OIC 9: se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferioreal suo valore contabile l’immobilizzazione si rileva a tale minorvalore. La differenza è imputata nel conto economico comeperdita durevole di valore.
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2
53
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Fattispecie 2Valore netto contabile 20
Valore di mercato: 15
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2
Riserva a Debiti verso soci 15
DiversiDebiti verso sociFondo amm. imm.Minusvalenza
a Immobile15805
100
NON OPPORTUNA, SE CESSIONE NOTA NEL 2015, IN QUANTO ILBENE È DA SVALUTARE NEL BILANCIO 2015
54
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Fattispecie 3ll bene è plusvalente: valore netto contabile inferiore al valore dimercato.
È la fattispecie che presenta le maggiori problematiche.
È il caso, ad esempio, di:beni immobili iscritti in bilancio molti anni addietro, che non sono
stati successivamente rivalutati,oppure di immobili riscattati da un contratto di leasing, e non
rivalutati.
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3
55
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Sul piano operativo, si possono individuare tre differenti soluzionicontabili:a) rilevazione dell’assegnazione a valore netto contabile;b) rilevazione dell’assegnazione a valore di mercato, con evidenza
del plusvalore latente a patrimonio netto, e con il contestualeutilizzo dell’incremento della predetta posta del patrimonio nettoal momento dell’estinzione del debito;
c) rilevazione dell’assegnazione a valore di mercato, con evidenzadella plusvalenza emergente rispetto al valore contabile, a contoeconomico (IFRIC 17).
56
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Soluzione a)
EFFETTI: riduzione del patrimonio netto per un importo corrispondente al
valore netto contabile del bene assegnato.
CRITICITÀ:non viene evidenziato in contabilità un debito per dividendo,
corrispondente al valore di mercato del bene assegnato.
57
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Esempio:società con due soci (A e B) al 50%.A: assegnatario di un’immobile;B: percepisce un dividendo in denaro.
Effetti: il dividendo in denaro dovrà essere di ammontare pari alvalore di mercato del bene assegnato, per non ledere i diritti tra isoci.A: il bene ha un valore netto contabile pari a 10, ma presenta un
valore di perizia pari a 100.B: distribuzione di riserve (di utili) pari a 100.
58
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Se l’assegnazione viene effettuata a valori contabili: il debito nei confronti del socio A è pari a 10; il debito nei confronti del socio B è pari a 100.
59
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Conseguenze della soluzione a).
L’informazione in contabilità non è rappresentativa della realeattribuzione ai soci.
Il socio A riceve l’assegnazione di un bene del valore di 100, ma ildebito in bilancio nei suoi confronti è solo di 10;
il socio B riceve il pagamento in denaro, per un importo pari a 100,che corrisponde, invece, al valore del debito iscritto in contabilità.
60
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Soluzione b)Valore netto contabile 20
Valore di mercato: 35
61
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3
Riserva a Debiti verso soci 35
DiversiDebiti verso sociFondo amm. imm.
a
aa
Diversi
ImmobileRiserva
358010015
115
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Conseguenze della soluzione b).consente, come la soluzione c), di indicare l’effettivo valore del
debito nei confronti del socio A, corrispondente al suo diritto intermini di dividendo.
il debito è iscritto al fair value del bene assegnato.
62
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Soluzione c)
È la disciplina prevista per i soggetti IAS. Il debito relativo alla distribuzione di dividendi in natura si deve
iscrivere al fair value dell’attività che si intende assegnare al socio.La differenza tra valore netto contabile e valore di mercato deve
essere iscritta in Conto economico, come plusvalenza.
63
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI
Una considerazione finale:qualunque soluzione (a, b, c) determina il medesimo effetto
sul patrimonio netto aziendale del bilancio 2016,rappresentato dalla sua riduzione pari al valore contabile delbene ceduto.
l’adozione della soluzione c) comporta però un incremento delrisultato d’esercizio in conto economico anche se si tratta dirapporti tra società e soci e determina un effetto distorsivo sulrisultato della gestione.
ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3
64
LA SECONDA APPLICAZIONE DEI NUOVI OIC
OIC 16IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (1)
3
Voce B.II.1 - Terreni e fabbricati → comprende i terreni su cui insistono i fabbricati OIC 16 § 14
Il valore del fabbricato deve sempre essere scorporato da quello del terreno OIC 16 § 52
Terreno
No ammortamento
Fabbricato
Ammortamento
Nessun cambiamento rispetto al precedente OIC 16
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (2)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
4
CASO PARTICOLAREValore del terreno approssima costi di bonifica/rimozione da
sostenere al termine della vita utile del fabbricato
OIC 16versione precedente
OIC 16versione attuale
Ammortamento del terreno Il terreno non si può mai ammortizzare
Accantonamento al fondo recupero ambientale (fondo bonifica/ripristino) OIC 31
Per approssimareaccantonamento al fondo
bonifica/ripristino
SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (3)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Costo storico fabbricato: 100Fondo ammortamento all’1.1.2014: 70Vita utile*: 10 eserciziValore del terreno al momento dell’acquisto del fabbricato,
determinato attraverso una perizia: 20
*La vita utile del fabbricato è ipotizzata pari a 10 esercizi soltanto per agevolare la comprensione del procedimento.
5
Scorporo effettuato nel bilancio 2014
SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (4)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Determinazione valore del Fabbricato proporzionale al valore del terreno:valore del terreno (20) rispetto al fabbricato nel complesso (100) =
20%
Valore del fondo ammortamento riferibile al terreno: 20% di 70 = 14.
6
Terreni a Fabbricati 20
Fondo ammortamento a Fondo oneri di bonifica
14
SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (5)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Verifica vita utile residua:Valore netto contabile del fabbricato post scorporo del terreno:
80 – 56 = 24Nuovo ammontare dell’ammortamento dell’esercizio dal 2015:
24 / 3 = 8
7
Rideterminazione ammortamento nel bilancio 2015
Ammortamento fabbricato a Fondo ammortamento fabbricato
8
Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 33 ss.
SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO (6)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
8
Fabbricati NON cielo terra Problematica non affrontata in modo esplicito dall’OIC 16
“È egualmente plausibile anche qualora un fabbricato sia posto in un edificio” (Fondazione Nazionale dei Commercialisti 28.2.2015)
“Nessuno scorporo è necessario se il fabbricato di proprietà consiste in una quota parte del fabbricato, in quanto, in tal caso, l’impresa non
possiede (anche) un terreno sottostante” (Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, 2005)
Tale indicazione, anche se relativa ai soggetti IAS/IFRS, è da ritenere applicabile anche ai bilanci redatti secondo le norme del codice civile (OIC 16, Imm mat., CNDCEC maggio 2015) Tesi
condivisibile
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (1)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
9
NUOVO OIC 16
Requisiti per la capitalizzazione Modalità di determinazione
Sono capitalizzabili solo gli oneri effettivamente sostenuti Limite = Valore Recuperabile Solo per periodo di costruzione significativo
t
Esborso finanziario al fornitore
Immobilizzazione pronta all’uso
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (2)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
10
Requisiti per la capitalizzazione Modalità di determinazionedegli oneri capitalizzabili
Oneri effettivamente sostenuti Oggettivamente determinabili Entro il limite del valore
recuperabile Sia per finanziamenti di scopo,
sia per finanziamenti generici Relativi a beni che richiedono un
periodo di costruzione significativo
Periodo:- da: esborso finanziario- a: immobilizzazione pronta per
l’uso
Determinazione del costo di costruzione annuo (C) → media ponderata dei pagamenti effettuati nell’annoC=Esborso1 x t1 + Esborso2xt2
Capitalizzazione di oneri finanziari ricondubili al finanziamento di scopo nel limite di C
Capitalizzazione di ulteriori oneri finanziari su finanziamenti generici nel limite di C, al netto del finanziamento di scopo
OIC 16 § 33-36 + Appendice B
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (3)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
11
Modalità operativa
Determinazione del “costo” di costruzione capitalizzabileEsborso finanziario dell’impresa ponderato per il periodo effettivo di disponibilità del fornitore
Determinazione degli oneri finanziari capitalizzabiliOrdine di priorità1. Finanziamenti di scopo2. Finanziamenti aggiuntivi (eventuali) nel limite dell’importo
capitalizzabile
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (4)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
12
L’1.3.annon la società Alfa spa ha commissionato al fornitore Beta srl la costruzione di un macchinario che comporterà un costo complessivo pari a € 300.000 (1). Il macchinario sarà pronto all’uso a partire dall’1.9.annon+1
(1) Nell’esempio non si considerano le problematiche IVA e si assume che non vi siano altre immobilizzazioni in corso di realizzazione.
Date di versamento Importo31.3.annon 120.00031.12.annon 50.00030.4.annon+1 60.00031.8.annon+1 70.000
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (5)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
13
Finanziamento Periodo Importo TassoTipologia di
finanziamento (specifico/generico)
Finanziamento industriale per l’acquisto del macchinario
1.1.annon 100.000 8% Specifico(o di scopo)
Finanziamento B 1.1.annon 30.000 9% Generico Finanziamento C 1.9.annon 40.000 8% GenericoFinanziamento D 1.3.annon+1 10.000 9,5% GenericoTotale 180.000
NB: per semplicità di calcolo, si ipotizza il rimborso della quota capitale in un’unica soluzione a scadenza
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (6)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
14
Data Esborso finanziario
Periodo di capitalizzazione
Costo di costruzione ponderato
31.3.annon 120.000 9 mesi 90.00031.12.annon 50.000 0 mesi 0Totale 170.000 90.000
1. Determinazione del costo di costruzione capitalizzabile
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (7)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
15
FinanziamentoCosto di
costruzione ponderata
Tasso di interesse
Interessi passivi
capitalizzabiliDi scopo 90.000 8,00% 7.200Totale 90.000 7.200
2. Determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (8)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Anno 2:problematica non affrontata in modo esplicito dall’OIC 16
16
Il costo di costruzione dell’annon+1 deve tener conto: degli esborsi finanziari sostenuti dalla società nell’annon che
producono anche un effetto nell’annon+1 in quanto rimangono a disposizione del fornitore anche nell’anno in corso e, in generale, sino a quando l’immobilizzazione non sarà pronta all’uso;
degli esborsi finanziari avvenuti nell’annon+1, ponderati per il numero di mesi in cui sono rimasti a disposizione del fornitore nel corso dell’annon+1.
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (9)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
17
Data di decorrenza del calcolo dei mesi per la
determinazione del costo di costruzione
Esborso finanziario
Periodo di capitalizzazione
Costo di costruzione
1.1.annon+1 (esborso annon 31.3)
120.000 8 mesi 80.000
1.1.annon+1 (esborso annon 31.12)
50.000 8 mesi 33.333
30.4.annon+1 60.000 4 mesi 20.00031.8.annon+1 70.000 0 mesi 0Totale 300.000 133.333
1. Determinazione del costo di costruzione capitalizzabile
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (10)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
18
Finanziamenti Costo di costruzioneDi scopo 100.000Generici 33.333Totale 133.333
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (11)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
19
Finanziamenti Esborso finanziario Data
Tasso di interesse annuale
Periodo di
utilizzo
Ammon-tare di
interessi passivi
Finanziamento B 30.000 1.1. annon
9% 8 1.800
Finanziamento C 40.000 1.9. annon
8% 8 2.133
Finanziamento D 10.000 1.3. annon+1
9,50% 6 475
Totale 80.000 4.408
2. Determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (12)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
20
Finanziamenti Data Esborso finanziario
Periodo di capitalizza-
zione (MESI)
Esborso finanziario ponderato
Finanziamento B 1.1.annon 30.000 8 20.000Finanziamento C 1.9.annon 40.000 8 26.667Finanziamento D 1.3.annon+1 10.000 6 5.000Totale 80.000 51.667
2. Determinazione dei debiti finanziari nell’intero periodo
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (13)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
21
2. Determinazione del tasso di interesse sui finanziamenti generici
Tasso di interesse da applicare ai finanziamenti generici =
interessi passivi riferiti al periodo di costruzione (4.408)debiti finanziari riferiti al medesimo periodo (51.667)
8,53%
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI (14)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
22
Finanziamento Costo di costruzione
Tasso di interesse
Interessi passivi
capitalizzabiliDi scopo 100.000 8,00% 8.000Generici 33.333 8,53% 2.844Totale 133.333 10.844
2. Determinazione degli interessi passivi capitalizzabili
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI INTERRUZIONE (1)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
23
Tutte le immobilizzazioni DEVONO essere ammortizzate → COMPRESE le immobilizzazioni
temporaneamente non utilizzateOIC 16 § 51
VALORE DA AMMORTIZZARE = COSTO STORICO – VALORE RESIDUO STIMATO
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI INTERRUZIONE (2)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
24
VALORE RESIDUOValore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile, al netto degli eventuali costi di rimozione
OIC 16 § 56Stima al momento della definizione del piano di
ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato di immobilizzazioni simili
- per caratteristiche tecniche;- per processo di utilizzazione;
aggiornamento periodico.
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI INTERRUZIONE (3)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
25
1. Valore residuo stimato ≥ Valore netto contabile
2. Bene destinato alla vendita
3. Cespiti obsoleti/inutilizzabili
Interruzione ammortamento
No modifiche sostanziali prima dell’alienazione
Vendita altamente probabile
Realizzo breve periodo
OIC 16 § 56
OIC 16 § 72
OIC 16 § 73
SVALUTAZIONI DI BENI PRECEDENTEMENTI RIVALUTATI
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
26
Rettifica di valore delle
immobilizzazioni materiali
RIVALUTAZIONI Riserva di patrimonio netto
SVALUTAZIONICosto in Conto
economico(nuovo OIC 16 § 69)
Anche se precedentemente rivalutata (es. DL 185/2008)
OIC 16 § 69
BENI DESTINATI ALLA VENDITA: CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
27
Interruzione ammortamento No modifiche sostanziali
prima dell’alienazione Vendita altamente probabile Realizzo breve periodo
Classificazione separata in un’apposita voce dell’attivo circolante
OIC 16 § 19
La cessione origina plusvalenza/minusvalenza o ricavo?
Indicazione non fornita negli OIC, si ritiene che origini plus/minusvalenza (con l’eccezione per le società immobiliari che cedono immobili)
Attenzione: valutazione al minore tra costo e mercato
OIC 16 § 72
GIURISPRUDENZA (1)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Gli accertatori hanno contestato la deduzione di quote di ammortamento relative a beni strumentali. Per alcuni esercizi il contribuente ha applicato coefficienti pari al 50% di quelli stabiliti dal DM 31.12.1988, mentre, a partire da un determinato esercizio, il piano di ammortamento era stato “immotivatamente” modificato, applicando i coefficienti stabiliti dalla medesima normativa in misura massima.
28
La Corte richiama l’art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.: “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”.
Cassazione 17.10.2014 n. 22016 Variazione dei coefficienti di ammortamento
GIURISPRUDENZA (2)
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
29
Secondo la Cassazione, tale omissione implica una violazione che non è meramente formale, ma direttamente contraria all’obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio e che non si esaurisce con la prima annualità in cui si determina la variazione, ma permane per tutte le annualità in cui si rileva uno scostamento (nel caso di specie, di importo rilevante) dal criterio di ammortamento originario.
Cassazione 17.10.2014 n. 22016 Variazione dei coefficienti di ammortamento
La variazione del criterio di valutazione, senza che la N.I. rechi un’adeguata motivazione rende nullo il bilancio.Al contribuente non è riconosciuta una piena discrezionalità nel determinare, in sede di UNICO, le quote di ammortamento deducibili, variandole di anno in anno. Le disposizioni civilistiche del bilancio valgono anche ai fini fiscali, l’ammortamento non può che uniformarsi al criterio di sistematicità di cui all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.
OIC 24IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
OIC 9SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
CONTENUTO DEL PRINCIPIO
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Uniformata la disciplina della determinazione di perdite durevoli per immobilizzazioni materiali e immateriali;
differenti modelli di determinazione delle perdite durevoli di valore:- modello generale; - modello semplificato.
32
PRINCIPALI PROBLEMATICHE OPERATIVE
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Quando attuare il test di verifica di perdite di valore;come attuare il test di verifica di perdite di valore:
- capacità di ammortamento- casi operativi;
ripristini di valore;guida pratica: i passi operativi.
33
QUANDO? (1)
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
In presenza di indicatori di perdita occorre effettuare il test di recuperabilità di valore.
INDICATORI DI PERDITA- Metodo semplificato (OIC 9 § 27) Riduzione significativa del valore di mercato di un’attività;variazioni significative con effetto negativo nell’ambiente
tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;
evidente obsolescenza o deterioramento fisico di un’attività;valore contabile delle attività > valore equo stimato (es. vendita
potenziale della società).
34
QUANDO? (2)
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Cambiamenti nel modo di utilizzo di un’attività:- attività diventa inutilizzabile;- piani di dismissione o ristrutturazione del ramo aziendale al
quale l’attività appartiene;- piani di dismissione dell’attività prima del previsto;- ridefinizione delle vita utile dell’immobilizzazione;
dall’informativa interna si evince che l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.
35
COME
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
36
VALORE RECUPERABILE
VALORE EQUO al netto dei COSTI DI VENDITA
VALORE DERIVANTE UTILIZZO
VALORE RECUPERABILE < VALORE CONTABILE
VALORE RECUPERABILE ≥ VALORE CONTABILE
maggiore tra:
Come si determina?
NESSUNA SVALUTAZIONE
SVALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ PER PERDITE
I MODELLI PREVISTI DALL’OIC 9
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
37
Modello generale Modello semplificato
VALORE D’USO Valore attuale dei flussi
di cassa futuri attualizzati
Non superamento, per due esercizi consecutivi: tot. Attivo < 20 Mln euro ricavi netti < 40 Mln euro dipendenti medi < 250
CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO sommadei margini economici futuri
Non utilizzabileper il bilancio consolidato
MODELLO SEMPLIFICATO: CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (1)
CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO DI UN DATO ESERCIZIO → MARGINE ECONOMICO che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata “sottraendo” al risultato economico dell’esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni.
38
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Necessità di stimare il margine economico negli esercizi successivi.
Piano economico per gli esercizi successivi.
OIC 9 § 8
MODELLO SEMPLIFICATO: CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (2)CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (FLUSSI ECONOMICI): ricavi attesi dall’utilizzo dei beni;costi fissi e variabili connessi allo
svolgimento dell’attività operativa;oneri finanziari derivanti dall’attività di
finanziamento; imposte sul reddito (tranne quelle relative
all’area straordinaria).
39
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Orizzonte temporale → Massimo 5 anni
OIC 9 § 28-31
Caso 1 Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4Ricavi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Costi monetari diretti ed indiretti di produzione 600 600 600 600 600 Ammortamenti 180 180 180 180 180 EBIT 220 220 220 220 220 Oneri finanziari 30 30 30 30 30 Area straordinaria - - - - - Risultato ante imposte 190 190 190 190 190 - imposte 92 92 92 92 92 Risultato netto 98 98 98 98 98
CASO 1: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO
40
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 SommatoriaCapacità di AmmortamentoRisultato netto + ammortamenti 278 278 278 278 278 1.392
900 NESSUNA SVALUTAZIONE
Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 132 ss.
Cosa succede se le immobilizzazioni hanno una vita utile residua superiore a 5 anni (o al piano)?
CASO 2: VITA UTILE RESIDUA NON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO
41
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.
OIC 9 § 29
CASO 2: VITA UTILE RESIDUA NON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO
42
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.
Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 SommatoriaCapacità di AmmortamentoRisultato netto + ammortamenti 278 278 278 278 278 1.392
VALORE NETTO CONTABILE ATTIVITÀ (VITA UTILE RESIDUA OLTRE IL PERIODO PREVISTO A PIANO: 5 ANNI):
1.500 VERIFICA “IN LINEA TENDENZIALE”BENEFICI OLTRE AL PIANO
Anno n Anno n+1 Anno n+2 Anno n+3 Anno n+4
Ricavi 700 700 700 700 700
Costi monetari diretti e indiretti diproduzione 600 600 600 600 600
Ammortamenti 180 180 180 180 180
EBIT – 80 – 80 – 80 – 80 – 80
Oneri finanziari 21 21 21 21 21
Area straordinaria - - - - -
Risultato ante imposte – 101 – 101 – 101 – 101 – 101
- imposte – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
Risultato netto – 102 – 102 – 102 – 102 – 102
CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO
43
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.
Anno n
Anno n+1
Anno n+2
Anno n+3
Anno n+4 Sommatoria
Capacità di ammortamento
Risultato netto + ammortamenti 78 78 78 78 78 390
Capacità di ammortamento 390 < 900 Ammortamenti complessivi
Svalutazione pari a 510
CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO
44
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Da imputare:prioritariamente ad avviamento;proporzionalmente alle altre immobilizzazioni materiali ed
immateriali.
Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.
Il valore delle immobilizzazioni è così suddiviso:macchinario: € 350; impianto: € 250;avviamento: € 300.
CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO
45
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.
Macchinario 350 58,33%Impianto 250 41,66%
Totale 600 100%
La perdita di 510 viene pertanto attribuita per:300 ad avviamento;122,5 al macchinario (58,33% di 210);87,5 all’impianto (pari al 41,66% di 210).
CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO
46
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.
RIPRISTINO DI VALORE
OIC 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLEIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Se, negli esercizi successivi, vengono meno i motivi che avevano giustificato una svalutazione
47
RIPRISTINO DI VALOREnel limite del valore che le attività avrebbero avuto se non si fosse svalutato
NO RIPRISTINO DI VALORE PER AVVIAMENTO E COSTI PLURIENNALI
OIC 9 § 25
OIC 23 LAVORI IN CORSOSU ORDINAZIONE
49
DEFINIZIONE
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
RIMANENZE DI MAGAZZINO
OIC 13 OIC 23
50
DEFINIZIONE E TIPOLOGIE
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Il lavoro in corso su ordinazione o commessa è un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste.
Tipologie di commesse
Corrispettivo predeterminato
Consuntivo più margine
Corrispettivo predeterminato e
consuntivi più margine
51
DEFINIZIONE E TIPOLOGIE
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Costi acquisizione commessa
Stipula del contratto
Costi pre-operativi
Costi di commessa
Costi post commessa
Costi totali commessa
Prezzo stabilito contrattualmente
Revisioni prezzi
Corrispettivi per beni e prestazioni aggiuntive
Altri proventi
Ricavi totali
commessa
Stipula del contratto
Inizio lavori
Fine lavori
MARGINE DI COMMESSA
Fine lavori
+ + + =
+ + + =
52
CRITERIO DI VALUTAZIONE
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Commessa completata
Risultato di commessa solo al completamento
Risultato di commessa graduale per competenza
Percentuale di completamento
No situazione di incertezza tale da rendere dubbia la
capacità dei contraenti di far fronte alle proprie
obbligazioni?
8
CRITERIO DI VALUTAZIONE: SCELTA
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Commessa infrannuale Commessa ultrannuale
Criterio della commessa completata
Criterio della percentuale di completamento
Criterio della percentuale di completamento
Criterio della commessa completata
Esiste un contratto vincolante per le parti ed è attendibilmente
stimabile il risultato della commessa?
Diritto al corrispettivo che matura con
ragionevole certezza?
Nei contratti a corrispettivo predeterminato:è ragionevolmente certo che i ricavi di
commessa saranno incassati dall’appaltatore;
i costi di commessa necessari per completare i lavori e lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio possono essere determinati in modo attendibile;
i costi di commessa attribuibili al contratto possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti.
Criterio della commessa completata
Criterio della commessa completata
SI
SI
SI
NO
NO
NO
54
PRINCIPALI PROBLEMATICHE OPERATIVE
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Definizione dei costi di commessa; trattamento contabile dei costi post-commessa; rilevazione delle perdite probabili.
55
COSTI DI COMMESSA (1)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Firma del contratto
Inizio dei lavori
t
1. Costi acquisizione«commessa»
2. Costi pre-operativi
Costi di commessa
Possibile alternativa
Costi di commessa
Regola generaleConto economico Costi specifici
Annualitàacquisizionecommessa
Misuratiattendibilmente
Recuperabili
Ripartizione lungo la durata della
commessa
56
COSTI DI COMMESSA (2)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
3. Costi di commessa «in senso stretto»
4. Costi post-commessa
Accantonamenti per oneri futuri → evidenza specifica al termine della commessaPosta correttiva delle rimanenze → fino al termine della commessa
MAI
SEMPREMaterialiManodoperaAmmortamentiEcc.
Inizio dei lavori
Ultimazione lavori
t
Spese generali amministrativeSpese generali di venditaSpese generali di ricerca
Stanziamento in base al SAL
57
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL SAL
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Modalità di determinazione della percentuale di avanzamento
costo sostenuto
(cost-to-cost)
ore lavorate
unità consegnate
misurazioni fisiche
corrispettivi unitari e
corrispettivi frazionati
58
CRITERI DEL SAL (1)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Costi post commessa - Esempio
RICAVI COMMESSA 100COSTI COMMESSA ANNO 1 30COSTI COMMESSA ANNO 2 20COSTI COMMESSA ANNO 3 10COSTI POST COMMESSA 10
RIPARTIZIONE COSTI POST COMMESSACOSTI POST COMMESSA ANNO 1 5COSTI POST COMMESSA ANNO 2 3,33COSTI POST COMMESSA ANNO 3 1,67UTILE COMMESSA 30
59
CRITERI DEL SAL (2)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Anno 1Preventivo di costo Calcolo SAL SAL
Costi anno 1 30.000 30.000/60.000 50%Costi anno 2 20.000 50.000/60.000 83,33%Costi anno 3 10.000 60.000/60.000 100%Totale costi 60.000
Stato Patrimoniale al 31.12.Anno 1C.I.3) Lav. Corso su ordinazione
45.000Conto Economico 1.1-31.12.Anno 1
A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
45.000
B) Costi anno 1 -30.000Risultato 15.000
50% del corrispettivo pattuito 50.000- Fondo oneri post commessa (5.000)
50% del margine su commessa
Costi post commessa - Esempio
60
CRITERI DEL SAL (3)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Anno 2Preventivo di costo Calcolo SAL SAL
Costi anno 1 30.000 30.000/60.000 50%Costi anno 2 20.000 50.000/60.000 83,33%Costi anno 3 10.000 60.000/60.000 100%Totale costi 60.000
Stato Patrimoniale al 31.12.Anno 2C.I.3) Lav. Corso su ordinazione
75.000Conto Economico 1.1-31.12.Anno 2
A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
30.000
B) Costi anno 1 -20.000Risultato 10.000
83,33% del corrispettivo pattuito 83.330- Fondo oneri post commessa (8.330)
33,3% del margine su commessa
Costi post commessa - Esempio
Anno 3Preventivo di costo Calcolo SAL SAL
Costi anno 3 10.000 60.000/60.000 100%Totale costi 60.000
61
CRITERI DEL SAL (4)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Costi post commessa - Esempio
Stato Patrimoniale al 31.12.Anno 3C.I.3) Lav. Corso su ordinazione
0
Clienti 100.000 B.3) Fondo oneri post commessa
10.000
Conto Economico 1.1-31.12.Anno 3A.1) Ricavi di vendita 100.000A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
(75.000)
B) Costi anno 3 (10.000)B.13) Altri accantonamenti
(10.000)
Risultato 5.000
62
RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (1)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
PERDITA PROBABILE QUANDO Costi totali stimati > Ricavi totali stimati
Quando la perdita diventa prevedibile, prescindendo dal SALESERCIZIO DI
RILEVAZIONE
RILEVAZIONE
NO compensazione con margini positivi su altre commesse
A decremento dei lavori in corso su ordinazione NO F.DO RISCHI
La versione precedente dell’OIC 23 prevedeva la scelta tra il decremento dei lavori in corso e l’accantonamento di un fondo rischi.
63
RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (2)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Rilevazione delle perdite probabili - Esempio
Anno 1A) Corrispettivo pattuito (valore dell’opera) 11.000.000B) Costi per la progettazione e organizzazione del cantiere
0
C) Costi complessivamente stimati al momento dell’acquisizione della commessa (acquisto materiali, MOD, Ammortamenti impianti e macchinari, ecc.)
10.000.000
D) Costi per smantellamento del cantiere 0= Utile su commessa stimato (A-B-C-D) 1.000.000
64
RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (3)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Rilevazione delle perdite probabili - Esempio
Annualità Costi stimatiAnno n 3.000.000Anno n+1 4.500.000Anno n+2 2.500.000Totale 10.000.000
Annualità Costi stimati % di completamento % cumulata
Anno n 3.000.000 30% 30%Anno n+1 4.500.000 45% 75%Anno n+2 2.500.000 25% 100%Totale 10.000.000
65
RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (4)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Rilevazione delle perdite probabili - Esempio
Rimanenze lavori in corso su ordinazione
a Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione
3.300.000
Stato patrimoniale al 31/12/Anno n
C.I.3) Lavori in corso su ordinazione
D) Debiti 3.300.000 6) Acconti
Totale …………. Totale ………….
Conto Economico 1/1/Anno n – 31/12/Anno n A) Valore della produzione 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 3.300.0004) Incremento immobilizzazioni per lavori interni Totale valore della produzione 3.300.000B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
3.000.0007) Per servizi 8) per godimento beni di terzi 9) Per il personale 10) Ammortamenti e svalutazioni …………
B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B13) Altri accantonamenti 0Totale costi della produzione 3.000.000… … Risultato 300.000
66
RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (5)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Anno 2Annualità Costi stimatiAnno n 3.000.000Anno n+1 4.500.000Anno n+2 4.000.000Totale 11.500.000
Annualità Costi stimati % di completamento % cumulata Valore effettivo/ stimato
Anno n 3.000.000 26,09% 26,09% EffettivoAnno n+1 4.500.000 39,13% 65,22% EffettivoAnno n+2 4.000.000 34,78% 100% Stimato Totale 11.500.000 100%
Rilevazione delle perdite probabili - Esempio
67
RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (6)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Rilevazione delle perdite probabili - Esempio
Il valore finale al 31.12.Anno n+1 delle rimanenze è pertanto dato dallo stato avanzamento al 31.12.Anno n+1 al netto della perdita probabile dell’esercizio successivo, come di seguito riportato:
Valore rimanenza ante perdita probabile al 31/12/Anno n + 1 7.173.913,04 Perdita probabile di commessa da iscrivere a riduzione (173.913,04) Valore rimanenza al 31/12/Anno n + 1 7.000.000,00
Perdita su commessa complessivamente stimata (500.000,00)Storno dell’utile su commessa imputato nell’anno N (300.000,00)Storno della quota di perdita già imputata nell’esercizio n+1 (*) 626.086,96Perdita probabile su commessa da anticipare (173.913,05) (*) Differenza tra la variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione rilevata
nell’anno n+1, pari a 3.873.913 (7.173.913,04 – 3.300.000) e i costi effettivamente sostenuti nell’anno n+1, pari a 4.500.000
68
RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (7)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Rilevazione delle perdite probabili - Esempio
Rimanenze lavori in corso su ordinazione
a Variazione rimanenze lavori In corso su ordinazione
7.000.000
Anno n + 1
Stato patrimoniale al 31/12/Anno n+1
B) Fondi per rischi ed oneri 3) Altri
C.I.3) Lavori in corso su ordinazione
D) Debiti 7.000.000 6) Acconti
Totale …………. Totale ………….
Anno n + 1
Conto Economico 1/1/Anno n+1 – 31/12/Anno n+1 A) Valore della produzione 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 3.700.000 4) Incremento immobilizzazioni per lavori interni Totale valore della produzione 3.700.000 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
4.500.000 7) Per servizi 8) per godimento beni di terzi 9) Per il personale 10) Ammortamenti e svalutazioni …………
B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B13) Altri accantonamenti 0 Totale costi della produzione 4.500.000 … Risultato -800.000
69
RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI (8)
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Rilevazione delle perdite probabili - EsempioClienti
A Ricavi di vendita
11.000.000
Stato patrimoniale al 31/12/Anno n + 2
C.I.3) Lavori in corso su ordinazione
0 D) Debiti 6) Acconti
Totale …………. Totale
Anno n + 2 Conto Economico 1/1/Anno n +2 – 31/12/Anno n + 2A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite 11.000.0003) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -7.000.000
4) Incremento immobilizzazioni per lavori interni
Totale valore della produzione 4.000.000B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
4.000.0007) Per servizi 8) per godimento beni di terzi 9) Per il personale 10) Ammortamenti e svalutazioni …………
B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B13) Altri accantonamenti 0
Totale costi della produzione 4.000.000… …
Risultato 0
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
71
ISCRIZIONE IN BILANCIO (1)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
1
72
ISCRIZIONE IN BILANCIO (2)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
2
73
ISCRIZIONE IN BILANCIO (3)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
CREDITI COMMERCIALI
ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI
No scorporo Salvo se noto che verrà incassato per un tempo marcatamente superiore all’annoEs. Crediti verso PA (OIC 15 § 29)
Scorporo: Ricavo;componente finanziaria.
74
ISCRIZIONE IN BILANCIO (4)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Le rilevazioni contabili sono le seguenti: rilevazioni della vendita:
scorporo degli interessi attivi
risconto della quota non di competenza dell’esercizio
Clienti aaa
DiversiRicavi di venditaIVA a debito
…
Ricavi di vendita a Interessi attivi …
Interessi attivi a Risconti passivi …
Saggio d’interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche similari
75
ISCRIZIONE IN BILANCIO (5)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Non si applica lo scorporo: acconti e altri importi che non richiedono restituzioni in futuro
(depositi, pagamenti parziali, ecc.); crediti con un tasso di interesse basso per effetto di specifiche
norme di legge; crediti che rappresentano garanzie o cauzioni.
76
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (1)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
REQUISITI PER LA RILEVAZIONE CONTABILE
I ricavi devono essere rilevati contabilmente al verificarsi di due contestuali condizioni: il processo produttivo dei beni e dei servizi è già stato completato; lo scambio è già avvenuto, deve cioè essersi già verificato lo
scambio sostanziale e non formale del titolo di proprietà.
si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna dei beni mobili
77
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (2)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
VALORE DI ISCRIZIONE IN BILANCIO
Presumibile valore di realizzo
Valore nominale Fondo svalutazione crediti
Deve essere rettificato per tenere conto di: perdite per inesigibilità resi e rettifiche di fatturazione sconti ed abbuoni interessi non maturati altre cause di non realizzo
NO 0,5% FISCALE
78
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (3)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio
Nel rispetto del principio di competenza, occorre considerare: perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi; perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o
latenti.
Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso
79
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (4)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO
Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie.
Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifestatasi O RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE (OIC 15 § 37).
Ulteriori perdite presunte su crediti in essere → Stima, in base all'esperienza e a ogni altro elemento utile, compresa la valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e le condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.
80
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (5)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: SVALUTAZIONE
Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie.
È AMMESSO un processo forfettario, in luogo di quello analitico in senso stretto → Classi omogenee di crediti anomali con profili di rischio simili (es. settore, area geografica, presenza di garanzie) →formule per la determinazione della perdita attesa (es. % perdite medie rilevante storicamente).
STIME FORFETTARIE sono applicabili ai crediti diversi da quelli anomali
NB: l’applicazione di formule non deve diventare un comportamento automatico
81
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (6)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: SVALUTAZIONE
Modalità di stanziamento del fondo – Aspetti particolari
Crediti assistiti da garanzie (OIC 15 § 41)
Considerare l’eventuale escussione della garanzia
Crediti assicurati (OIC 15 § 42)
Svalutazione limitato alla quota non coperta → Ragionevole certezza dell’indennizzo
VALUTAZIONE CREDITO IN CASO DI FALLIMENTO (ES. IVA)?
82
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (6)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Metodo ANALITICO
ATTENZIONE A RISCHIO PAESE
DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Crediti verso clienti % di svalutazione Importi SvalutazioneCrediti al legale:- falliti 100,00% 130.000,00 130.000,00 - crediti inesigibili 100,00% 78.000,00 78.000,00 ……….. -Crediti scaduti < 30 gg 5,00% 150.000,00 7.500,00 Crediti scaduti > 30 gg 8,00% 39.000,00 3.120,00 Crediti scaduti > 120 gg 15,00% 60.000,00 9.000,00
Totale Fondo svalutazione 227.620,00
83
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (7)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Metodo ANALITICO
Codice CO.GE Cliente Valore nominale Scaduto Stato legale
Scaduto da meno di 90
giorni
Scaduto da meno di 180
giorni
Scaduto da più di 270
giorniScaduto da
oltre 1 anno %*
Fondo svalutazione
calcolato dall'azienda
1 Cliente A 1.000 No Fallimento 1.000 100,0% 1.000 2 Cliente B 9.800 Si Condordato 95,0% 9.310 3 Cliente C 2.500 Si 200 500 1.800 9,9% 247 4 Cliente D 1.750 Si 1.750 15,0% 263 5 Cliente E 3.000 Si 3.000 5,0% 150 6 Cliente F 4.500 Si 4.500 3,0% 135 7 Cliente G 9.000 Si 9.000 3,0% 270 8 Cliente H 15.000 Si 8.000 7.000 5,0% 1.240 9 Cliente I 24.000 No
10 Cliente L 3.500 Si 3.500 5,0% 175 Totale 74.050 13.700 15.000 8.800 1.750 12.790
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VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (8)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Metodo ANALITICO
Fondo svalutazione calcolato dall'azienda
Crediti verso soggetti falliti, irreperibili, ecc. 100% 1.000 1.000 Concordato preventivo (a seconda della tipologia) 95% 9.800 9.310 Crediti scaduti da meno di 90 giorni 3% 13.700 411 Crediti scaduti da più di 90 giorni ma da meno di 180 5% 15.000 750 Crediti scaduti da più di 180 giorni ma meno di 270 8% - - Crediti scaduti da oltre 270 giorni ma da meno di 1anno 12% 8.800 1.056 Crediti scaduti da oltre 1 anno 15% 1.750 263 Totale 12.790
85
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (9)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: UTILIZZO
Il fondo svalutazione crediti viene utilizzato per la copertura di future perdite sui crediti.
Si possono verificare due casistiche
Fondo capiente Fondo NON capiente
Fondo capiente Utilizzo diretto del fondo+
Perdita su crediti
86
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (10)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101 co. 5 del TUIR), in tutti i casi di
“CANCELLAZIONE DEI CREDITI dal bilancio operata IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI”.
Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio.
Resta fermo il potere dell’A.F. di sindacare l’elusività dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/73, nonché l’inerenza in presenza di un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità (principio già affermato nella C.M. 26/E/2013).
87
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (11)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
RICHIAMO → OIC 15: Cancellazione dei crediti
Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva.
Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi, ad esempio: transazione (art. 1965 c.c.) rinuncia al credito (art. 1236 c.c.) prescrizione (art. 2948 ss. c.c.) chiusura della procedura fallimentare cessione credito.
88
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (12)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
OIC 15 → Cancellazione dei crediti
Trasferimento di tutti i RISCHI.
I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
OPPURE
la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
89
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (13)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Trasferimento di tutti i RISCHI.
SI forfaiting datio in solutum conferimento del credito vendita del credito, compreso
factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito
cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito
NO mandato all’incasso, compreso
factoring comprendente solo mandato all’incasso e ricevute bancarie
cambiali girate all’incasso pegno di crediti cessione a scopo di garanzia sconto, cessioni pro-solvendo e
cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito
90
OPERAZIONI DI SMOBILIZZO
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Possono rappresentare il semplice trasferimento dell’incarico di riscossione dei crediti verso la propria clientela a un soggetto specializzato;
possono rappresentare una vera e propria modalità di incasso anticipato, quindi, una modalità di finanziamento dell’impresa a breve termine.
Vendita PF con incasso
differito
t.
Incasso del credito
€Operazione di smobilizzo crediti
91
RICEVUTE BANCARIE
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
L’operazione non comporta la cessione del credito pertanto deve essere mantenuta l’iscrizione dei crediti in bilancio fino all’incasso, da parte dell’istituto di credito, del credito oggetto di riba.
Esempio: Le Ri.Ba. S.b.f non ancora scadute ammontano a 1.000.
Per semplicità si trascura l’effetto in bilancio delle commissioni passive.
Stato patrimoniale anno 1… …C.II.1. Crediti verso clienti
1.000 D. 4 Debiti verso banche
1.000
Banca c/c 1.000
92
FACTORING SENZA RIVALSA
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Si tratta di una modalità di cessione di crediti a una società specializzata nella quale sono trasferiti tutti i rischi.
Esempio: stipulazione di un contratto di factoring per 1.000 pro soluto.
Per semplicità si trascura l’effetto in bilancio delle commissioni passive e degli interessi passivi.
Stato patrimoniale anno 1Crediti verso clienti 1.000Banca c/c 400Totale attivo …. Totale passivo ….
93
FACTORING CON RIVALSA
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Si tratta di una modalità di cessione di crediti a una società specializzata che ne cura l’incasso senza garantirne il buon esito.
Esempio: stipulazione di un contratto di factoring per 1.000 con anticipo dell’80% del valore nominale dei crediti.
Per semplicità si trascura l’effetto in bilancio delle commissioni passive e degli interessi passivi.
Stato patrimoniale anno 1Crediti verso clienti 1.000 D. 4 Debiti verso
factoring800
Banca c/c 800Totale attivo …. Totale passivo ….
94
FACTORING SENZA RIVALSA
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
I contratti di cessione “pro-soluto” potrebbero non prevedere il trasferimento sostanziale di TUTTI I RISCHI, occorre procedere: all’analisi qualitativa del contratto di factoring;
- trasferimento dei flussi finanziari dal cedente al cessionario;
- trasferimento del rischio di credito al cessionario (rischio di inesigibilità, rischio di ritardato pagamento?);
all’analisi quantitativa del contratto di factoring (incidenza costi).
Documento ASSIREVI 175
95
FACTORING E SVALUTAZIONE
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Sentenza della Cassazione del 18.3.2015 n. 5450
Il valore dei crediti in sostanza corrisponde “al prezzo che un ipotetico compratore sarebbe disposto a pagare per il loro acquisto: in sostanza, vi è tendenziale convergenza tra "valore presumibile di realizzo" e "valore di mercato" di un credito”.
96
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (14)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
OIC 15 → Cancellazione dei crediti
Credito cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi.
Differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito al momento della cessione (dopo aver utilizzato il fondo) è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del Conto economico.
97
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (15)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Presenza di “elementi certi e precisi” ex lege.
Credito di modesta entità e decorso di un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso
Quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto
€ 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione
Non superiore a €2.500 per le altre imprese
Svalutazione “civilistica” = Perdita “fiscale”
98
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI (16)
OIC 15 ISCRIZIONE, VALUTAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CREDITI
1. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, esigibili → NO PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI
2. Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o
prescrizione, non esigibili.
TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE
IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA
IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA
2
ISA Italia n. 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
ISA Italia n. 705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente
ISA Italia n. 706 Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nellarelazione del revisore indipendente
ISA Italia n. 710 Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo
ISA Italia n. 720Le responsabilità del revisore relativamente alle altreinformazioni presenti in documenti che contengono il bilanciooggetto di revisione contabile
SA Italia n. 720B Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legalerelativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza
GLI ISA ITALIA «SERIE 700»
Relazione del revisore indipendente ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 39/2010 [e dell’art.
...]
Revisione legale di Enti di Interesse Pubblico
Revisione legale di società non Enti diInteresse Pubblico di gruppi quotati (società controllate e/o sottoposte a controllo congiunto) soggette al TUIF
Revisione legale di società non Enti di Interesse Pubblico di gruppi quotati (società controllanti) soggette al TUIF
Revisione legale di società che non sono Enti di Interesse Pubblico e non
appartengono a gruppi quotati
Altri incarichi di revisione legale previsti da altre fonti normative
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 39/2010 e dell’art. 165
del DLgs. 58/98
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 39/2010 e dell’art. 165‐
bis del del DLgs. 58/98
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 39/2010
Relazione del revisore indipendente
Tipologia di incarico
Revisione volontariaIndicazione dello specifico provvedimentonormativo (es. Testo Unico Bancario).
Titolo della relazione
IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA
3
È necessario inserire rilievi nel giudizio?
GiudizioNO
SI
NO
Vi sono deviazioni significative dalle normedi legge e/o dai principi contabili di riferimento
Vi sono limitazionisignificative allo svolgimento
di procedure di controllo ritenute necessarie
Gli effetti sono rilevanti e pervasivi sul bilancio nel suo
complesso?
Giudizio positivocon rilievi
Impossibilità di esprimere il giudizio
SI
Giudizio negativo
Gli effetti sono rilevanti e pervasivi sul bilancio nel suo
complesso?
SI
NO
IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA
MODIFICHE E GIUDIZI CONSEGUENTI
4
senza rilievi
IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA
TITOLI DEI PARAGRAFI
5
RELAZIONE SUL BILANCIO D’ESERCIZIOIdentificazione dell’oggetto della revisione contabile
Formulazione del rilievo
Espressione del giudizio
Espressione del giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione
RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Dichiarazione impossibilità ad esprimere il giudizio
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio
Elementi alla base del giudizio con
rilievi
Elementi alla base del giudizio
negativo
Giudizio con rilievi Giudizio negativo
TITOLI
DELLA
RELAZIONE
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Responsabilità [del revisore][della società di revisione]
IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA
STRUTTURA DEL GIUDIZIO POSITIVO
6
2° Paragrafo Responsabilità della direzione per il bilancio
Responsabilità del revisore: natura e portata della revisione contabile3° Paragrafo
4° Paragrafo
5° Paragrafo Altri obblighi di reportistica: giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione
Giudizio (se positivo senza rilievi)
1° ParagrafoParagrafo introduttivo: identificazione dell’oggetto della
revisione contabile
IL GIUDIZIO DEL REVISORE AL BILANCIO 2015 CON GLI ISA ITALIA
IL NUOVO PARAGRAFO RELATIVO AGLI «ALTRI ASPETTI»
7
Fa riferimento ad un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto diinformativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale delrevisore, è rilevante ai fini della comprensione da parte degliutilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore odella relazione di revisione.