Il quadro RW del modello UNICO 2016 - Fisco e Tasse · CIRCOLARE DEL GIORNO 2 Settembre 2016 Numero...
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“I giorni di settembre sono qui,con dell’estate il meglio del tempo,e dell’autunno il meglio dell’allegria”
HELEN HUNT JACKSON
Il quadro RW del modello UNICO 2016
Numero : 160/2016
Gruppo : DICHIARAZIONI
Oggetto : QUADRO RW
Norme e prassi : ART. 4, 5 E 6 DEL D.L. 167 DEL 1990; ART. 19, COMMI DA 13 A 22 DEL D.L. 201 DEL 2011;
QUADRO RW MOD. UNICO PF 2016; ISTRUZIONI QUADRO RW, MOD. UNICO 2016 PF.
Sintesi
Il Quadro RW della dichiarazione dei redditi è il quadro deputato
a monitorare gli investimenti ed i prodotti finanziari detenuti
all’estero dai contribuenti.
La compilazione di tale quadro, permette inoltre al contribuente
la liquidazione delle imposte c.d. patrimoniali estere (IVIE ed
IVAFE).
La presente Circolare si occuperà di analizzare i presupposti per
la compilazione di tale Quadro della dichiarazione dei redditi nei
casi più ricorrenti.
Gli
argomenti
1. L’OBBLIGO DI MONITORAGGIO
2. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL QUADRO RW
3. ULTIME NOVITÀ E PRECISAZIONI SUL QUADRO RW
4. AMBITO SOGGETTIVO
5. SOGGETTI ESCLUSI
6. DISPONIBILITÀ E DETENZIONE DI CONTI CORRENTI
7. ATTIVITÀ IN COMUNIONE E COINTESTAZIONE
8. AMBITO OGGETTIVO
9. VALORI DA INDICARE NEL QUADRO RW
10. VALORE IN VALUTA ESTERA
11. VALORI AI FINI IVIE
12. VALORI AI FINI IVAFE
13. ESEMPI DI COMPILAZIONE
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L’obbligo di
monitoraggio
La norma che ha introdotto il monitoraggio in dichiarazione dei redditi è stato
l’art. 4 del D.L. n. 167/1990.
Tale norma, quindi, prevede l’indicazione in dichiarazione dei redditi, più in
particolare nel quadro RW, degli investimenti che i contribuenti hanno
all’estero.
L’indicazione relativa a tali investimenti deve essere fatta nel quadro RW
del modello UNICO 2016, le cui istruzioni si trovano nel fascicolo 2 delle istruzioni
al Modello Unico Persone Fisiche.
Principali
caratteristiche
del Quadro RW
Di seguito vengono indicate le principali caratteristiche del Quadro RW del
modello UNICO; tale quadro:
non ha natura reddituale, ma dichiarativa;
deve essere presentato con le stesse modalità e tempistiche della
dichiarazione.
Qualora il contribuente non sia obbligato alla presentazione del
modello UNICO – ad esempio perché presenta il modello 730 – lo
stesso dovrà comunque presentare il modello UNICO con il quadro
RW per rispettare gli obblighi di monitoraggio. In questo caso, viene
compilato solo il frontespizio ed il quadro RW.
Ultime novità e
precisazioni sul
Quadro RW
Di seguito vengono segnalate le principali novità e precisazioni di cui è
necessario tener conto nella compilazione del quadro RW del modello UNICO
2016.
L’art. 2 della L. n. 186/2014 ha modificato l’art. 4 del D.L. n. 167/1990,
aumentando a 15.000 Euro la soglia di riferimento per la compilazione del
quadro RW ai fini del monitoraggio nel caso di depositi e conti correnti costituiti
all’estero.
L’importo di 15.000 Euro deve essere osservato prendendo il valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta.
Un importante chiarimento è stato dato da parte dell’Agenzia delle
Entrate con la C.M. n. 12/E del 2016. Con tale documento è stato specificato
che, in presenza di un rapporto finanziario unitario (c.d. dossier titoli), la
temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento e
15.000 EURO
SOGLIA DI RIFERIMENTO
PER DEPOSITI E CONTI
CORRENTI
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l’individuazione del correlato termine vadano individuate con riferimento al
rapporto finanziario nel suo complesso. In questo senso, sarà necessario
indicare il valore iniziale e finale di detenzione della relazione finanziaria, non
rilevando le eventuali singole variazioni della composizioni della stessa.
La stessa Circolare ha specificato inoltre che nel caso in cui le variazioni
della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili ad un apporto
di capitale (es. versamento di contanti, conferimento titoli, ecc.), il momento di
avvenuta variazione dovrà essere considerata come discriminante temporale
da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo.
In tal caso, gli adempimenti dichiarativi, saranno quindi duplici:
si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e finale di detenzione
immediatamente antecedente al momento dell’apporto;
in un nuovo rigo, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al
momento dell’apporto e il valore finale.
Si segnala, infine, che il DM del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22 agosto, ha aggiornato la lista dei Paesi cosiddetti “white list”.
Tale nuova lista incide anche sulla compilazione del quadro RW in quanto non
vi sarà l’obbligo di indicare nel quadro RW:
le attività detenute da società e trust localizzati in Paesi diventati collaborativi
di cui si sia titolari effettivi;
i saldi massimi dei conti correnti detenuti presso banche localizzate in Stati
diventati collaborativi.
A questo proposito si segnala però di utilizzare prudenza, in quanto in
tale decreto non è previsto una norma sulla decorrenza delle
modifiche contenute in esso. La tesi più avvalorata da parte della
stampa specializzata è quella di ritenere tale decreto
immediatamente operante ai fini del monitoraggio fiscale, ma si
attende un chiarimento ufficiale in tal senso.
Ambito
soggettivo
L’art. 4 del D.L. n. 167 del 1990 dispone che devono compilare il quadro RW
della dichiarazione dei redditi i seguenti soggetti residenti in Italia:
le persone fisiche1;
le società semplici e le associazioni ad esse assimilate dall’art. 5 del TUIR;
gli enti non commerciali2.
Si tenga presente che sono obbligati alla compilazione del quadro RW i
1 A prescindere che esercitino o meno attività d’impresa o professionale e che siano o meno tenuti all’obbligo delle scritture
contabili.
2 All’interno di questa categoria saranno compresi anche i trust (opachi e trasparenti) residenti in Italia, non fittiziamente
interposti (C.M. 38/E del 2010) e gli enti di previdenza obbligatoria istituiti nelle forme di associazione o fondazione.
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soggetti anche se non detengono direttamente le attività estere ma sono i
titolari effettivi dell’investimento.
Ricordiamo che l’art. 2 del T.U.I.R. considera residenti nel territorio dello
Stato quei soggetti nei confronti dei quali si verifica, alternativamente, uno dei
seguenti presupposti, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o
184 negli anni bisestili):
iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
elezione del proprio domicilio nel territorio dello Stato;
elezione della propria dimora abituale (che per il Codice civile individua la
residenza di un soggetto) nel territorio dello Stato.
E’ comunque previsto che si considerano residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dall’anagrafe dei cittadini residenti e trasferiti in Stati
o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Per quanto riguarda invece le società semplici, le associazioni e gli enti
non commerciali, è necessario rifarsi all’art. 5, comma 3, lettera d) ed all’art.
87, comma 3 del TUIR. Tali soggetti saranno residenti se per la maggior parte
del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o
l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Si precisa che l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche
qualora tali soggetti non detengano più al 31 dicembre 2015 gli
investimenti all’estero in quanto nel corso dell’anno 2015 hanno
provveduto al disinvestimento degli stessi.
Soggetti esclusi
Risultano esclusi dalla disciplina in oggetto in seguenti soggetti:
SOGGETTI ESCLUSI
società di capitali
enti commerciali
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR
Risultano anche escluse dall’obbligo di compilazione alcune categorie di
lavoratori che nel 2015 hanno svolto la propria attività all’estero per almeno
183 giorni:
persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una
sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui
aderisce l’Italia, quando la loro residenza fiscale in Italia sia determinata, in
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deroga alle disposizioni dell’art. 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali
ratificati.
Non sussistono gli obblighi di compilazione del quadro RW nemmeno nei
confronti dei soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività
lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi
limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura
finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Si segnala però che nel caso in cui il contribuente sia esonerato dagli
obblighi di monitoraggio ma debba liquidare le imposte patrimoniali (IVIE o
IVAFE) è necessario che lo stesso provveda alla compilazione del quadro RW.
Disponibilità e
detenzione di
conti correnti
Sono soggetti agli obblighi di monitoraggio quei soggetti che hanno la
detenzione o la disponibilità o la possibilità di movimentazione degli
investimenti esteri.
Infatti, se su un conto corrente c’è una delega di firma, anche il delegato
sarà tenuto alla compilazione del Quadro RW.
In tal caso, il contribuente, dovrà indicare l’intera consistenza del
conto corrente detenuto all’estero qualora si tratti di una delega al
prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto
dell’intestatario.
Attività in
comunione /
cointestazione
Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate,
l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto
intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione
della percentuale di possesso.
Ambito oggettivo
Come abbiamo già indicato in precedenza, devono essere indicati nel quadro
RW, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dai contribuenti
all’estero. Di seguito si mostra un riepilogo degli investimenti più ricorrenti:
ATTIVITÀ DI NATURA PATRIMONIALE
immobili, anche se tenuti a disposizione
i preziosi e le opere d’arte che si trovano – anche in custodia- fuori dal
territorio dello stato
Compilazione
quadro RW
CONTRIBUENTE
ESONERATO DAL
MONITORAGGIO
CONTRIBUENTE CHE
DEVE LIQUIDARE LE
IMPOSTE PATRIMIONIALI
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gli yacht e le imbarcazioni o le navi da diporto “esteri
altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri, nonché quelli che pur
non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in
Italia
i beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.)
i mobili e gli oggetti di antiquariato
Per quanto riguarda il mobilio, si segnala che lo stesso deve essere
indicato nel modulo RW nel caso in cui si tratti di un “investimento”, ossia di un
bene di considerevole valore economico, tale da poterlo equiparare a
un’opera d’arte e, in quanto tale, suscettibile anche solo potenzialmente, di
produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell’art. 67 del TUIR (per effetto, ad
esempio, del suo noleggio per l’allestimento di un’esposizione d’arte).
ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA
attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui,
partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti
obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi
all’estero
titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non
residenti (comprese le quote di OICR esteri)
valute estere
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero
depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle
modalità di alimentazione
polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con
compagnie di assicurazione estere
contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello
stato
forme di previdenza complementare organizzate o gestite da societa’ ed enti
di diritto estero
Di seguito vengono segnalate due precisazioni riguardanti le attività di
natura finanziaria:
cassette di sicurezza: anche se le attività di natura finanziaria sono detenute
in cassette di sicurezza devono essere indicate nel Quadro RW;
previdenza complementare: per quanto riguarda le forme di previdenza
complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, va
indicata la posizione individuale maturata nel periodo d’imposta come
risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo (C.M. n. 45/E del 2010).
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Valori da
indicare nel
Quadro RW
Per la compilazione del quadro RW, i due valori più importanti da identificare
sono quelli a colonna 7 e 8 del modello, ovvero la casella “valore iniziale” e la
casella “valore finale”.
In tal senso, nella casella valore iniziale, è necessario inserire il valore
all’inizio di ciascun periodo di imposta ovvero al primo giorno di detenzione
dell’investimento.
Invece, nella casella valore finale, è necessario inserire il valore al termine
del periodo di imposta o alla fine del periodo di detenzione.
Le regole da seguire nella determinazione di tali valori sono le seguenti:
VALORI CRITERI DI VALORIZZAZIONE
immobili esteri Criteri di valorizzazione IVIE
attività finanziarie Criteri di valorizzazione IVAFE
altre attività patrimoniali
detenute all’estero,
diverse dagli immobili,
per le quali non e’
dovuta l’Ivie
Costo d’acquisto, risultante dalla relativa
documentazione probatoria, ovvero il valore di
mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta
(ovvero al primo giorno di detenzione) e al
termine dello stesso (ovvero al termine del
periodo di detenzione nello stesso)
Si tenga presente che, per quanto riguarda i soggetti non tenuti al
pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE (enti non commerciali e società semplici ed
equiparate), gli stessi dovranno comunque utilizzare i medesimi criteri di
valorizzazione delle attività esposti prima nella compilazione del quadro RW.
Valori in valuta
estera
Gli importi che sono in valuta estera devono essere convertiti in Euro. Il
controvalore viene determinato utilizzando il cambio indicato nel
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini
dell’individuazione dei cambi medi mensili.
Valori ai fini IVIE
Di seguito esporremo qual è la modalità di valorizzazione degli immobili ai fini
dell’IVIE per la compilazione del quadro RW.
In prima istanza, il valore da indicare nel quadro RW è dato dal costo
risultante dall’atto o dal contratto di acquisto; in mancanza di tale valore, viene
indicato il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
In caso di diritti reali diversi dalla proprietà, il valore viene determinato dal
valore del contratto da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per
l’acquisto di tale diritto. Nel caso in cui non sia a disposizione tale valore, si
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deve assumere il valore con riferimento ai criteri dettati dalla legislazione del
Paese in cui l’immobile è situato.
Nel caso invece di immobile costruito, si fa riferimento al costo di
costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa
documentazione.
In caso di immobile acquisito per successione o donazione: il valore è
quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato, ovvero
in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri che abbiano tali finalità.
In mancanza, è necessario assumere il costo di acquisto o di costruzione
sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa
documentazione.
Si tenga presente che, per gli immobili situati nell’UE e nello SEE esiste una
specifica modalità di determinazione del valore da indicare ai fini del Quadro
oggetto della presente Circolare.
Il valore da utilizzare è quello catastale determinato nel Paese in cui
l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento d’imposte di natura patrimoniale o
reddituale. In mancanza di tale valore, sarà necessario assumere il costo
risultante dall’atto o dal contratto di acquisto. Infine, qualora non sia possibile
avere tale dato sarà necessario assumere il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui è situato l’immobile.
Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito
gli immobili in epoche diverse, se la legislazione estera prevede un valore
espressivo del reddito medio ordinario e non vi sono meccanismi di
moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti in Italia, è possibile
prendere come valore dell’immobile quello risultante dall’applicazione al
predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini IMU.
In tal caso, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali
rettifiche previste dalla legislazione estera.
Valori ai fini IVAFE
Il valore da prendere per la compilazione del quadro RW è prima di tutto il
valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui i
prodotti finanziari sono detenuti, anche utilizzando la documentazione
dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero
IMMOBILE SITUATO
NELL’UE
Specifica modalità
di determinazione
della base
imponibile
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dell’impresa di assicurazione estera.
Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si
deve fare riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di
detenzione.
Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati
regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla
data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.
Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il
valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati
in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie
quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve fare riferimento al
valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato
ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di
rimborso, la base imponibile IVAFE è costituita dal valore nominale. In
mancanza sia del valore nominale sia del valore di rimborso la base imponibile
è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
Si deve prestare attenzione nella compilazione del quadro RW
relativamente ai conti correnti e libretti di risparmio, in quanto nella
colonna del valore finale, è necessario indicare la consistenza media
del conto corrente o libretto di risparmio e non il valore finale dello
stesso. Così indicano anche le istruzioni al modello UNICO.
Esempi di
compilazione
Esempio 1
Un contribuente residente fiscale in Italia detiene in comproprietà con la moglie la
proprietà del 100% di un immobile in Russia.
Tale immobile è stato acquistato nel 2004 al prezzo di 200.000 Euro e durante l’anno
2015 risulta a disposizione.
Dato che la Russia non è un Paese appartenente alla UE i contribuenti non potranno
utilizzare il valore catastale ma dovranno adottare il costo di acquisto.
Si ipotizzi che durante l’anno 2015, tale contribuente abbia versato in Russia 800 Euro
a titolo d’imposta patrimoniale.
Inoltre, ha versato acconti IVIE per un ammontare di 200 Euro.
Vediamo di seguito i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW dei due
comproprietari:
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…
Si tenga presente che nel caso in cui tali investimenti siano detenuti in valuta estera,
dovranno essere convertiti in Euro. Per effettuare tale adempimento, sarà necessario
utilizzare i provvedimenti emanati mensilmente da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice utilizzato per la determinazione del valore dell’investimento è il “4” che
indica il valore d’acquisto.
Esempio 2
Un contribuente residente fiscale in Italia detiene la proprietà del 100% di un immobile
in Spagna.
Tale immobile è stato acquistato nel 2007 al prezzo di 160.000 Euro e durante l’anno
2015 risulta a disposizione.
Dato che la spagna è un Paese appartenente alla UE il contribuente potrà utilizzare il
valore catastale per poter compilare il quadro RW.
Si ipotizzi che il valore catastale di riferimento in Spagna è pari a 120.000 Euro.
Si ipotizzi che durante l’anno 2015, tale contribuente abbia versato in Spagna 400
Euro a titolo d’imposta patrimoniale.
Inoltre, ha versato acconti IVIE per un ammontare di 350 Euro.
Vediamo di seguito i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW dei due
comproprietari:
…
1 15 262 50 4 200.000 200.000
12 760
400 360
Cod. fiscale altro propr.
360 200 160
1 15 067 100 5 120.000 120.000
12 912
400 512
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Esempio 3
Un contribuente residente fiscale in Italia è deceduto in data 5.3.2015. Tale
contribuente aveva un immobile in Spagna che hanno ereditato i due figli entrambi
residenti in Italia.
In tal caso, dalla data del decesso, gli eredi dovranno presentare il Quadro RW e
versare la relativa IVIE.
Si ipotizzi che il valore catastale di tale immobile sia pari a 130.000 Euro.
Si ipotizzi inoltre che il de cuius avesse versato imposte patrimoniali in Spagna pari ad
Euro 450,00 e non abbia versato acconti IVIE in Italia.
Vediamo di seguito i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW del de
cuius:
Vediamo ora i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW di ciascuno degli
eredi:
Esempio 4
Un contribuente residente fiscale in Italia, detiene un conto corrente in Germania in
comproprietà con il fratello.
Il conto corrente ha un saldo inziale al 1/1/2015 di 45.000 euro mentre al 31/12/2015 il
saldo è di 55.000.
512 350 162
1 15 067 100 5 130.000 130.000
2 165
100 65
1 15 067 50 5 130.000 130.000
10 412
412
Cod. fisc. altro propr.
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Il valore medio di giacenza comunicato dall’istituto bancario è pari 49.000.
Durante il 2015 tale conto corrente ha maturato 70 Euro di interessi attivi.
Il contribuente ha versato acconti IVAFE durante il 2015 per Euro 17.
Vediamo di seguito i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW:
…
Si segnala che il contribuente, oltre alla compilazione del Quadro RW, dovrà anche
provvedere alla compilazione del Quadro RM per portare a tassazione gli interessi
attivi maturati sul conto corrente durante l’anno 2015.
Esempio 5
Un contribuente, residente fiscale in Italia, detiene obbligazioni presso un
intermediario finanziario in Svizzera.
Tale investimento ha un valore iniziale al 1/1/2015 di 21.000 Euro mentre al 31/12/2015
il valore è di 26.000 Euro.
I profitti che tale investimento ha dato durante il 2015 sono pari ad Euro 1.200 Euro
Vediamo di seguito i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW:
Si tenga presente che nel caso in cui tali investimenti siano detenuti in valuta estera,
dovranno essere convertiti in Euro. Per effettuare tale adempimento, sarà necessario
utilizzare i provvedimenti emanati mensilmente da parte dell’Agenzia delle Entrate.
365 17
Cod. fisc. fratello
1 01 094 50 2 45.000 49.000
17 17
1 03 071 100 1 21.000 26.000
365 52
52
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