IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO –PTT A… · argomenti: • normativa e prassi •...

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Catia Amista Simona Pagani IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – PTT ASPETTI NORMATIVI E PRATICI Mantova 15.11.2019 1

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Catia AmistaSimona Pagani

IL PROCESSO TRIBUTARIO

TELEMATICO – PTT

A S P E T T I N O R M AT I V I E P R AT I C I

M a n t o v a 1 5 . 1 1 . 2 0 1 9

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Argomenti:

• NORMATIVA E PRASSI

• OBBLIGATORIETA’ DEL PTT

• DEROGA ALL’OBBLIGATORIETA’

• LA NOTIFICA DEGLI ATTI

• ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

• INDIRIZZI DI PEC

• PROBLEMI DI NOTIFICA

• COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE CCTT

• REGISTRAZIONE AL PTT

• DEPOSITO ATTI

• FASCICOLO INFORMATICO

• MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

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NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO

.• D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regole PEC)

• Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

• art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111

• Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento del PTT)

• Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 (Regole tecniche)

• Articolo 9, lett. h. D.Lgs. 156 del 24 settembre 2015

• Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016 (Linee guida dei servizi del PTT)

• Articolo 16 del D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 (Collegato alla legge di bilancio)

• Circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 (Nuove linee guida ed integrazione di quelle contenute nella circolare 2/DF)

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OBBLIGATORIETÀ DEL PTT

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Dal 1° luglio 2019 => le notifiche e il deposito degli atti del processo tributario devono avvenireesclusivamente con modalità telematiche.

fino al 30 giugno 2019 => la parte poteva scegliere di notificare l’atto introduttivo con modalitàanalogiche.In questo caso la parte è tenuta ad utilizzare la modalità anche per i successivi depositi di atti.Parte resistente può costituirsi telematicamente.

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1- Contribuente che decide di stare in giudizio personalmente senza l’assistenza tecnica (cause di valoreinferiore/uguale a 3.000 euro)Nota: Sono sempre obbligati alla notifica e al deposito telematico degli atti e documenti:-l’ente impositore e gli enti della riscossione;- il difensore abilitato all’assistenza tecnica in possesso del mandato rilasciato dal contribuente;- il difensore abilitato all’assistenza tecnica che sta in giudizio personalmente.

2- in casi eccezionali il giudice, con provvedimento motivato, può autorizzare il deposito con modalità diversada quella telematica (esempi: blocco giornaliero della funzionalità del PTT, documentazione cartaceaparticolarmente voluminosa ovvero presenza di documenti non riproducibili in file, ecc.)

L’autorizzazione può essere data, secondo il MEF, anche in sanatoria o d’ufficio.

DEROGA ALL’OBBLIGATORIETÀ

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PEC

Il perfezionamento della notifica telematica si realizza al momento in cui viene generata, da parte delgestore PEC del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC).Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24ore su 24, tutti i giorni dell’anno inclusi i festivi. Sul punto, si ricorda che la Corte Costituzionale, con lasentenza n. 75/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. 179/2012(riguardante la giustizia digitale nel processo civile) nella parte in cui, richiamando le disposizionidell’art. 147 cpc, stabiliva che “le notificazione degli atti non possono farsi prima delle ore 7 e dopo leore 21.00”.In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma "nella parte in cui prevedeche la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché almomento di generazione della predetta ricevuta".

Ai fini dei termini processuali : per il mittente il termine è quello della ricevuta di accettazione (RdAC);per il destinatario è quello della ricevuta di consegna (RAC).

LA NOTIFICA DEGLI ATTI

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CONTENUTO DELLA PECNessuna formalità (Non si applica la legge 21 gennaio 1994, n. 53 -registro delle notifiche, apposizione della relata di notifica,eccetera)Stando alla circolare 1/DF del 4.7.2019 occorre indicare nell’oggetto e nel messaggio gli elementi identificativi quali:

NOTIFICA RICORSO/APPELLO:Nell’oggetto: notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n.546/92Nel corpo del messaggio:la tipologia dell’atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.);l’atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza;il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio notificante;il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti ovenecessaria;il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;l'indirizzo di PEC a cui l'atto viene notificato;l’indicazione della Commissione tributaria adita.

NOTIFICA SENTENZANel corpo del messaggio: aggiungere che si tratta notifica ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 546/92, ai fini della decorrenza deltermine breve.Le indicazioni del MEF sono facoltative in quanto la legge non parla di formalità particolari per la notifica.Peraltro i dati da indicare sono contenuti nel ricorso/appello che il destinatario è tenuto a leggere.

LA NOTIFICA DEGLI ATTI

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PROVA DELLE NOTIFICHELa prova dell’avvenuta notifica degli atti è data dalla ricevuta di accettazione (RdAC).

Stando alla circolare MEF 1/F occorre depositare “ i file originati dal sistema informatico del gestore della PEC:la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente;la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario”

Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità:a) senza modificare l’estensione del file “.eml” in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;b) effettuando il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, unaattestazione di conformità ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – opzione riservata

ai soli pubblici ufficiali- con l’obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto;c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione diconformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria

dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazionedell'originale informatico.”

i difensori della parte privata, ivi compresi i dipendenti degli enti impositori e della riscossione, possono estrarre copia su supporto analogicodell’originale messaggio di PEC inviato, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti

informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del CAD.”In sede di deposito degli atti è possibile quindi allegare il file .eml della ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna. I files devono esserefirmati digitalmente dal difensore.

Oppure allegare la stampa delle ricevute (in pdf/A) sempre firmate digitalmente dal difensore.Inutile cercare le firme dei gestori di posta elettronica certificata: non esistono. I gestori assegnano solo un codice identificativo del messaggio.

LA NOTIFICA DEGLI ATTI

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In caso di produzione su supporto analogico (es. Cassazione) è necessario attestare la conformità dei documenti informatici da cuisono tratti.

Esempio di attestazione di conformitàAttestazione di conformità

di copie informatiche agli originali(Art. 25 bis D.Lgs. 546/1992)

Il sottoscritto Dott. Catia Amista, nella sua qualità di difensore di……………………………………………………, ai sensi dell’art.25 bis

comma 1 del D.Lgs. 31/12/1992 n.546,attestache la copia che precede del ………………………………………………………….. data ………………………, depositato/inviato conmodalità telematica, è conforme al corrispondente atto originale contenuto nel fascicolo informatico del ricorso/appello R.G.

n.63/2018 CTP di Mantova da cui è stata estratta (oppure … è conforme al corrispondente atto originale – notifica via PEC del…..).Suzzara, li

Dott. Catia Amista

E’ possibile inserire nel testo dell’attestazione l’impronta informatica del documento di cui si certifica la conformità. (il richiamo delD.L. 119/18 alle modalità di attestazione del CAD imporrebbe anche l’indicazione dell’HASH e UTC dei singoli file ai sensi del DPCMdel 13 novembre 2014). Lo strumento per calcolarli è reperibile sul sito https://apps.dirittopratico.it/impronta.html.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

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• INI-PEC https://www.inipec.gov.it• IPA https://www.indicepa.gov.it

• Avvocatura di stato https://www.avvocaturastato.it/pec/pro_civile

• Nell’atto introduttivo occorre indicare l’indirizzo PEC del difensore il quale deve coincidere con quellopresente nei pubblici registri.

• L’indicazione equivale ad elezione di domicilio.

• Le variazioni vanno notificate via PEC alle parti costituite e all’ufficio di segreteria ed hanno effetto daldecimo giorno successivo al perfezionamento della notifica.

• La mancata indicazione dell’indirizzo PEC da parte dei soggetti obbligati nei ricorsi depositati inCommissione tributaria, comporta l’aumento del 50% del CUT.

INDIRIZZI DI PEC

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Se risulta impossibile la notifica via pec => modalità tradizionali previste dall’art.16 d.lgs. 546/92(consegna a mani proprie, servizio postale, ufficiale giudiziario).Circolare n.1/DF (altro non trovo) : è’ possibile, in alternativa:

1. redigere il ricorso/appello in originale cartaceo e attestazione che la notifica avvienein via analogica per impossibilità di effettuarla via PEC per cause imputabili aldestinatario.

2. Solo per l’ente impositore è possibile stampare copia analogica dell’atto informatico,delle ricevuta di accettazione e quella di mancata consegna, firmare il tuttodigitalmente e attestare la conformità con il documento informatico.

Termine ragionevole per la notifica: Corte di Cassazione n. 14594/2016 => metà del termine breve perimpugnare.

Anche nel caso di notifica analogica il deposito è telematico (scansione del ricorso).

La circolare suggerisce di depositare anche il file in formato nativo digitale

PROBLEMI DI NOTIFICA

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1. con posta elettronica certificata.2. avviso della segreteria consegnato a mano o utilizzando la spedizione postale

Le modalità di comunicazione di cui al punto 2, si applicano esclusivamente per le comunicazioninell’ambito dei processi tributari per i quali non vige l’obbligo della modalità telematica (controversieinferiori ai 3.000 euro). Tuttavia se nel ricorso depositato presso la Commissione tributaria è indicatoun indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all’indirizzo PEC.

Nell’ambito del processo tributario telematico la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronicacertificata del difensore o della parte e qualora non sia possibile reperirlo da pubblici elenchi, ovveronelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, lecomunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l’Ufficio di Segreteria dellaCommissione tributaria (art. 16 bis, comma 2, D. Lgs. n° 546/92).

La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno deidifensori della parte (articolo 16 bis. comma 1, D.lgs. n. 546/92).

COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE CCTT

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GLI STRUMENTI NECESSARI PER IL PTT SONO:1) CONNESSIONE INTERNET2) FIRMA DIGITALE: formati ammessi Cades Bes (.p7m) e Pades -Bes(signed.pdf)3) PECREGISTRAZIONE AL PTTDal sito www.giustiziatributaria.gov.it => Accedi al PTTSi entra quindi in SIGIT (Sistema informativo della giustizia tributaria).Inserendo i dati richiesti, verranno visualizzati i primi quattro caratteri della password. La secondaparte, sempre di quattro caratteri indispensabile per completare il codice ed accedere ai servizitelematici, verrà recapitata tramite PEC.Si ricorda che oltre ai dati richiesti sulla pagina è necessario allegare il modulo di richiesta diregistrazione, la scansione del documento d'identita' e del documento di iscrizione all'ordine informato PDF firmato con firma digitale.La password di otto caratteri nasce scaduta. Per accedere al S.I.Gi.T. è quindi necessario effettuareun aggiornamento della password tramite apposito link "Cambio password". La nuova password,scelta dall'utente, sarà poi utilizzata per l'accesso ai servizi.

REGISTRAZIONE AL PTT

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REGISTRAZIONE AL PTT

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REGISTRAZIONE AL PTT

La password per l’accesso al PTT scade ogni 90

giorni, per cui, dopo la scadenza,è necessario

richiedere la nuova password facendo tutta la

procedura.

E’ pertanto consigliabile utilizzare la SPID.15

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REGOLE TECNICHE DEGLI ATTI DA DEPOSITARE - ART.10 DM 4 AGOSTO 2015

ATTI PRINCIPALI:deve essere un documento nativo originale (redatto con programma di videoscrittura) ed avere le seguenticaratteristiche:avere un formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;il file deve essere privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;il file non deve avere restrizioni per le operazioni di selezione e copia e quindi non è ammessa la copia per immagine;la dimensione massima ammessa per ogni singolo documento informativo è di 10 MB; se la dimensione è superata ildocumento va suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio,comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50; il nome del file non deve superare i 100 caratteriil file deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale. Il file deve avere estensione pdf.p7m(CADES); dal 6 luglio 2019 il SIGIT consente anche il deposito di file sottoscritti con firma PADES.

PROCURA:il ricorrente in possesso di firma digitale, può firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore;se il ricorrente è sprovvisto di firma digitale, la procura va rilasciata su atto separato dall’atto principale, sottoscritta confirma autografa del contribuente e autenticata dal difensore; dopo di che tale atto va «scansionato», firmato digitalmentedal difensore e allegato al ricorso.

DEPOSITO ATTI

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ALLEGATI:è ammessa la scansione di documenti analogiciavere un formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero ecompressione CCITT Group IV (modalità fax);devono essere privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;la dimensione massima ammessa per ogni singolo documento informativo è di 10 MB; se la dimensione è superata ildocumento va suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio, comprensivo diatti e documenti allegati, è pari a 50; il nome del file non deve superare i 70 caratteridevono essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale. Il file deve avere estensione pdf.p7m (CADES); dal 6luglio 2019 il SIGIT consente anche il deposito di file sottoscritti con firma PADES.

NOTA: gli atti del processo di parte ricorrente sono ammessi esclusivamente in bianco e nero , con la sola possibilità diutilizzare grassetti o sottolineature: NON E’ CONSENTITO• l’utilizzo di colori o evidenziazioni nell’ambito dell’atto,• l’inserimento – nel testo dell’atto – di schemi, diagrammi, tabelle, immagini.E’ però possibile inserire il diagramma/schema/fotografia in un allegato (sempre in bianco e nero)Il difensore deve firmare ogni allegato: è consigliabile quindi preparare i documenti prima di procedere al deposito.NOTA: ai sensi dell’art. 16bis comma 3 D.lgs 546/92 in casi eccezionali il Presidente della Commissione tributaria o il Presidentedi sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivatopossono autorizzare il deposito con modalita' diverse da quelle telematiche.

DEPOSITO ATTI

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DEPOSITO

Il soggetto abilitato deve trasmettere “al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l’avvenutanotifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributounificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l’iscrizione aruolo (…);il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione,

contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessaricevuta viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato”

DEPOSITO ATTI

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COME OTTENERE IL PDF/ALa differenza tra il PDF/A-1a e il PDF/A-1b consiste nel fatto che:• il primo (Livello A) garantisce la corrispondenza del file, a prescindere dal sistema che lo riproduce ed a livello semantico e di struttura: ognicarattere viene quindi replicato in modo indipendente dal supporto,• il secondo (Livello B) garantisce la corrispondenza dell'aspetto visivo, un file PDF/A-1b appare uguale a prescindere dal sistema che loapre.Open Officefile -> esporta -> selezionare il formato pdf -> nella sezione «opzioni/generale» spuntare PDF/A-1°Microsoft Officefile -> salva con nome -> cliccare su altre opzioni -> selezionare il formato PDF -> selezionare “Opzioni”-> spuntare Conforme a PDF/APDF CreatorUna volta installato, il programma crea una stampante virtuale nel sistema.Scegliere la stampante Pdf Creator e quindi selezionare: Profilo -> PDF/A (conservazione a lungo termine) -> salva

Utility SIGITÈ disponibile una Utility per la trasformazione di file PDF e TIFF nei corrispettivi formati adeguati al deposito nel Processo Tributario Telematico direttamente nell’area riservata di deposito sul SIGIT.

DEPOSITO ATTI

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DEPOSITO ATTI

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Nella prima schermata compaiono le scelte possibili:Deposito telematicoInterrogazione attiServizi ed utilità

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DEPOSITO ATTI

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Compilazione della NIRVa selezionato il tipo di atto da depositare

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DEPOSITO ATTI

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Dati generali: è importante indicare il numero degli allegati tenendo presente anche la procura .

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DEPOSITO ATTI

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Tra i dati del rappresentante è obbligatoria la nomina.

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DEPOSITO ATTI

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Occorre selezionare il nominativo in fondo che può essere il legale rappresentante o l’ente.

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DEPOSITO ATTI

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

La scheda del calcolo CU consente di acquisire o variare

i dati di pagamento del contributo unificato. E’ possibile

indicare la richiesta di prenotazione a debito (solo per

l’Agenzia delle Entrate) o il patrocinio a spese dello

stato.

In caso di versamento tramite contrassegno, è

necessario depositare presso la segreteria della

Commissione Tributaria l’originale entro 30 giorni

dall’avvenuto deposito telematico.

E’ possibile pagare tramite PagoPa.

“La parte che abbia utilizzato in primo grado le

modalità telematiche di pagamento (...) è tenuta

ad utilizzare le medesime modalità per l’intero

grado del giudizio nonché per l’appello, salvo

sostituzione del difensore» (art.19, co.3 DM

163/2013)

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TIPOLOGIA E ANNUALITA’ IMPOSTA

DEPOSITO ATTI

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Ricorso e allegati

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NIR

Prima della Validazione èpossibile visualizzare tutti i datidella NIR inseriti pereventualmente modificare leschede già compilate. Con ilpulsante Valida, si conferma ilcompletamento dell’acquisizionedei dati: dopo la validazione laNIR non è più modificabile.

DEPOSITO ATTI

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ESITO DEPOSITO

Una volta effettuata la validazioneed inviato il ricorso e gli allegati, ilsistema rilascia una ricevuta diaccettazione a video, scaricabilee consultabile anchesuccessivamente nell’areariservata personale.Il sistema effettua i controlliautomatici e, ove non siriscontrino anomalie bloccanti,iscrive la causa a ruolo.

Nel caso in cui siano presentianomalie non bloccanti, il ricorsoviene comunque iscritto a ruolo ele anomalie vengono comunicatealla parte depositante sia a video,sia tramite PEC.

DEPOSITO ATTI

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• ANOMALIE

• Il SIGIT effettua il controllo della validità della firma digitaleposta sugli atti e documenti digitali depositati; è necessarioche al momento del deposito la firma digitale risulti validaindipendentemente dalla validità riscontrata al momentodella notifica degli atti alla controparte. Occorre pertantofirmare un nuovo atto contenente anche la dichiarazione diconformità a quello notificato.

• Gli esiti dei controlli sono comunicati alle parti tramiteapposite ricevute PEC rilasciate dal SIGIT e le relativeinformazioni sono inserite anche nella “Area personale” dilavoro.

• Le segnalazioni sulla difformità dei formati agli standardprevisti sono presenti esclusivamente nella “Area personale”di lavoro con riguardo alla singola controversia e non sonocomunicate a mezzo PEC.

• Nella fase del deposito di atti successivi, l’indicazione delnumero di RGR/RGA non abbina direttamente il documentoall’atto principale ma è necessario che l’Ufficio di segreteriadella Commissione tributaria confermi il deposito.

DEPOSITO ATTI

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I file relativi agli atti , gli allegati depositati, le ricevute di PEC ed i messaggi di sistema formano il fascicolo informatico, costituito DA:

• fascicolo del ricorrente • fascicolo del resistente• fascicolo d’ufficio• fascicolo delle altre parti resistenti

FASCICOLO INFORMATICO

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• La consultazione del fascicolo informatico potrà avvenire solo dopo che gli Uffici di segreteria abbianoprovveduto a effettuare l’operazione di abbinamento.

• “Nel caso in cui l’Ufficio di segreteria si trovi nell’impossibilità di acquisire informaticamente atti o documentianalogici, nel fascicolo risulterà inserita una comunicazione di detto Ufficio contenente l’elenco degli atti edocumenti non scansionati, consultabili esclusivamente recandosi presso la sede della Commissione tributariacompetente.”

• L’accesso al fascicolo avviene nell’ambito della ”Area personale”, tramite la funzione “Telecontenzioso”.• La parte e i suoi difensori non ancora costituiti, tramite il PTT, possono presentare on-line una richiesta di

visualizzazione temporanea del fascicolo processuale telematico contenente gli atti depositati dalla controparte.• Nel caso in cui la suddetta richiesta provenga dal difensore ovvero da un dipendente di un ente impositore/della

riscossione non codificato dal sistema, gli stessi dovranno allegare all’istanza di visione temporanea copia dellaprocura conferitagli dal cliente ovvero delega dell’ente impositore/della riscossione.

• Laddove la richiesta provenga dall’Avvocatura dello Stato, l’istanza non dovrà essere corredata da alcunaprocura stante la qualità di difensore ex lege che non necessita di mandato.

• In caso di accoglimento della richiesta da parte dell’Ufficio di segreteria della Commissione tributariacompetente, il richiedente ha a disposizione 10 giorni per la consultazione del fascicolo processuale.

• In caso di rifiuto all’accesso, l’Ufficio di segreteria comunica, a mezzo PEC, la motivazione posta a fondamentodel mancato accoglimento della richiesta.

FASCICOLO INFORMATICO

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Oltre all’accesso delle parti al fascicolo informatico, è previsto che tutti gli utenti, appositamente registratial PTT, possano ricevere informazioni sulle controversie tributarie, inserendo alcuni dati che permettonol’individuazione della controversia in forma anonima.

In particolare, il servizio consente di conoscere esclusivamente, senza poter consultare gli atti/documentie accedere alle informazioni personali delle parti, le seguenti informazioni:• tipologia della controversia;• data di deposito del ricorso/appello;• sezione a cui è stata assegnata la controversia;• numero totale di atti e allegati;• data dell’udienza ed estremi delle eventuali pronunce depositate.

I risultati della ricerca sono resi disponibili dal sistema in forma totalmente anonima.

FASCICOLO INFORMATICO

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Copia delle sentenzesentenza è attualmente redatta e sottoscritta in modalità analogica. Una copia informatica della stessa viene inserita nel fascicoloinformatico a cura del personale dell’Ufficio di segreteria.Si precisa, comunque, che il difensore può estrarne copia dal fascicolo informatico e attestarne la conformità ai sensi dell’art. 25-bis

del D.Lgs. n. 546/92, ai fini della notifica alla controparte secondo le modalità previste nel paragrafo 4.Per quanto concerne l’esecuzione, non è più necessario richiedere una copia autentica della sentenza all’Ufficio di segreteria dellaCommissione tributaria con l’apposizione della formula esecutiva, atteso che l’art. 70 del D.Lgs. n. 546/92 non prevede perl’attivazione del giudizio di ottemperanza il deposito della sentenza con formula esecutiva.

A tal fine, il difensore estrarrà dal fascicolo una copia informatica della sentenza, provvederà, come già anticipato, ad attestarne laconformità a quella estratta dal fascicolo e potrà poi notificarla alla controparte ai fini dell’esecuzione ovvero ai fini della decorrenzadel termine breve per l’impugnazione.

E’ importante precisare l’apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza – nelle ipotesi residuali in cui ancora oggiviene rilasciata dalle Commissioni tributarie in seguito alla riforma prevista dal D.Lgs. n. 156/2015 – spetta esclusivamente allasegreteria della Commissione tributaria competente.Spetta, altresì, all’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente l’attestazione del passaggio in giudicato della

sentenza ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che verrà posta sul provvedimento già notificato a mezzoPEC alla controparte, stampato e dichiarato conforme all’originale ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legge n. 119/2018.

Resta fermo il pagamento dei diritti di copia autentica e di certificazione sulle copie rilasciate dalla segreteria della Commissione.

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FASCICOLO INFORMATICO

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L’indisponibilità della funzionalità del PTT per il deposito degli atti e dei documenti ovvero dei relativiservizi funzionali al diritto della difesa, quali, ad esempio, la consultazione o la richiesta di accessotemporaneo del fascicolo informatico, è resa pubblica mediante appositi avvisi sul portale della giustiziatributaria: www.giustiziatributaria.gov.it. Tali avvisi potranno essere utilizzati ai fini di una eventualerimessione in termini.Si fa presente, inoltre, che in caso di eventi eccezionali che determinano l’indisponibilità del PTT siprovvederà con apposito decreto ad accertare il mancato funzionamento del sistema informativo dellagiustizia tributaria, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dallalegge 28 luglio 1961, n. 770.In seguito all’adozione di tale decreto, i termini di prescrizione e decadenza che scadono durante ilperiodo di mancato funzionamento sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui ilmedesimo decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

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