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1 IL PROCEDIMENTO DI RECLAMO E MEDIAZIONE Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario presso ODCEC Torino Torino, 5 marzo 2014

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IL PROCEDIMENTO DI RECLAMO E MEDIAZIONE

Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario presso ODCEC Torino

Torino, 5 marzo 2014

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LA NORMA

La mediazione (“Il reclamo e la mediazione”) è stata inserita nel corpus delle norme sul processo tributario all’art. 17 bis del D.Lgs 546/92

(introdotto dal DL 98/11 e modificato dalla legge 147/2013 art. 1, comma 611, lett. a) con “decorrenza” 2.3.2014 ex art. 1 comma 611, lett. b))

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AMBITO DI APPLICAZIONE

ATTI MEDIABILI

Atti emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 17 bis c. 1)

di valore non superiore a € 20.000 (art. 17 bis c. 1)

ricompresi nell’elenco di cui all’art 19 D.Lgs 546/92 (art.17 bis c. 6)

notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39 c. 11 DL98/11)

Sono mediabili anche

le controversie relative al rifiuto tacito per le quali, alla data del 1.04.2012, non siano decorsi 90 gg. dalla data di presentazione

dell’istanza di rimborso (Circ. 9/12 § 1)

sono esclusi ex art. 17 bis c. 4

gli atti aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato

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ATTI MEDIABILI

Sono mediabili, quindi, poiché emessi dall’Agenzia, i seguenti atti individuati dall’art. 19:

avviso di accertamento

avviso di liquidazione

provvedimento che irroga le sanzioni

ruolo

rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti

diniego o revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle CCTT

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ATTI MEDIABILI

- Ipotesi residuale -

Si ritiene applicabile il disposto dell’art. 19, comma 3, DLGS 546/92

secondo cui “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,

adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione

unitamente a quest’ultimo”

Quindi il contribuente, qualora intenda impugnare, con il ricorso, anche un

atto presupposto adottato dall’Agenzia delle entrate, del quale affermi la

mancata precedente notificazione, è tenuto a presentare preventivamente

l’istanza di mediazione

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ATTI NON MEDIABILI

Il presupposto normativo concernente l’Agenzia dell’entrate quale emittente

dell’atto contestato implica, necessariamente, che essa sia anche legittimata

passiva nel processo

l’atto non è mediabile se l’Agenzia non è legittimata passivamente

Esempi di atti individuati dall’articolo 19 non emessi dall’Agenzia delle entrate.

iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 DPR 602/73

fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 DPR 602/73

cartella di pagamento (per vizi propri della cartella);

atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2 del D.lgs

546/92

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…segue ATTI NON MEDIABILI

Sono altresì non mediabili:

provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 21 (“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

istanze di cui all’articolo 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997

diniego della chiusura delle liti fiscali “minori” pendenti prevista dall’articolo 39, comma 12 del DL n. 98 del 2011

le liti di valore indeterminato o indeterminabile (es. diniego su agevolazione o iscrizione/cancellazione Onlus)

(di contro, sono mediabili le controversie aventi ad oggetto sia il diniego o la revoca dell’agevolazione sia il tributo o il maggior tributo accertato)

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CARTELLA DI PAGAMENTO

CONTESTAZIONE SOLO VIZI PROPRI CARTELLA NO MEDIAZIONE

(per attività non svolta dall’Agenzia)

CONTESTAZIONE VIZI DEL RUOLO SI MEDIAZIONE

CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA MEDIAZIONE SU RUOLO

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA

CONTROVERSIA Valgono i criteri generali dell’art. 12, comma 5, DLGS 546/92.

Quindi il valore della controversia:

va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate

nel caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, è costituito dalla somma delle sanzioni contestate

In caso di

atto che contiene più tributi: si ha riguardo al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione

istanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto contestato con l’istanza cumulativa

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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E

ASSISTENZIALI

La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali ed

assistenziali, in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle

imposte sui redditi

Il valore della lite va determinato al netto dei contributi accertati

L’atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla

base del reddito imponibile determinato nell’atto stesso

Art. 1 comma 611 legge 147/2013 “L’esito del procedimento rileva anche per i

contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a

quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi

previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”

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CONSEGUENZE DELLA MANCATA

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

Art. 17 bis comma 2 (*)

“La presentazione del reclamo è condizione di

ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile

d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”

(*) per gli atti notificati entro il 1.3.2014

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CONSEGUENZE DELLA MANCATA

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

Art. 17 bis comma 2 come modificato dalla legge 143/2014

art. 1 comma 611 lettera a)

“La presentazione del reclamo è condizione di

procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso

prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al

comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale

costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità

del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia

la trattazione per consentire la mediazione”

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FORMA E PROCEDIMENTO DEL

RECLAMO

Art. 17 bis comma 5

“Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione

Regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite

strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti

reclamabili”

Art. 17 bis comma 6

“Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12,

18,19,20,21 e al comma 4 dell’art. 22 in quanto compatibili”

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LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Perfetta coincidenza tra la legittimazione processuale attiva nel giudizio

tributario e la legittimazione a presentare l’istanza

Applicazione delle disposizioni degli artt. 10 e 11 DLGS 546/92 in tema di

legitimatio ad causam e legitimatio ad processum

Può presentare l’istanza:

il contribuente che ha la capacità di stare in giudizio

il rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in

giudizio

il difensore tecnico nelle controversie di valore superiore a 2.582,28 euro

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UFFICIO DESTINATARIO

L’Ufficio a cui presentare l’istanza coincide con quello che è parte

nell’eventuale giudizio ai sensi dell’art. 10 DLGS 546/92

L’istanza quindi deve essere presentata

alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto

impugnato (o non ha emanato l’atto richiesto)

all’Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso se

l’istanza riguarda un atto emanato da una delle articolazioni interne

dell’Agenzia individuata dal regolamento di amministrazione (allo stato,

solo COP)

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UFFICIO DESTINATARIO

Centro operativo

Nel caso di atti emanati dal CO Pescara l’istanza deve essere presentata:

alla DP cui spettano le attribuzioni sul tributo controverso (cioè quella

ordinariamente competente per l’attività di accertamento nei confronti del

contribuente) nel caso di impugnazione di un accertamento parziale emesso

dal Centro

al COP per tutti gli altri atti emessi dallo stesso

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CONTENUTO DELL’ISTANZA

L’istanza anticipa i contenuti del ricorso, del quale deve contenere gli stessi elementi (art. 18, comma 2, DLGS 546/92):

Commissione tributaria provinciale competente

contribuente e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche il legale

rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel

territorio dello Stato

Direzione regionale o provinciale nei cui confronti è proposta

atto impugnato e oggetto dell’istanza

motivi

codice fiscale e indirizzo PEC

sottoscrizione

I motivi esposti nell’istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso

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… segue CONTENUTO DELL’ISTANZA

All’istanza sono allegati:

copia dell’atto impugnato

copia dei documenti che, in caso di esito negativo della procedura, il

contribuente intende allegare al ricorso per provare in giudizio la fondatezza

delle eccezioni sollevate avverso l’atto impugnato

*****

Il difensore deve essere munito di procura rilasciata secondo le modalità

previste per il ricorso

La potestà di sottoscrivere l’accordo di mediazione deve essere prevista

nell’ambito della procura alle liti (o in un atto separato)

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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza è notificata a pena di inammissibilità:

entro 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto

nel caso di rifiuto tacito del rimborso, dopo il 90^ giorno dalla presentazione

della domanda di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione non è

prescritto

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NOTIFICA DELL’ISTANZA

Modalità di notifica dell’istanza all’Ufficio:

a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’art. 137

e ss. cpc

mediante consegna diretta all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, che

ne rilascia ricevuta

direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione

dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di

ricevimento

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D.M. n. 163/2013 sulla disciplina dell’uso di

strumenti informatici e telematici del processo tributario

Art. 2 c. 1

“Gli atti e i provvedimenti del processo tributario nonché quelli relativi al

procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono

essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma

elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate

nel presente regolamento”

Art. 2 c. 2

“La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti

e provvedimenti del processo tributario nonché di quelli relativi al

procedimento attivato con istanza di reclamo e mediazione, avvengono

con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento”

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IMPOSTA DI BOLLO

E CONTRIBUTO UNIFICATO

L’istanza e gli atti prodotti nell’ambito del procedimento

di mediazione ( tra i quali anche la procura alle liti e a mediare)

sono esenti da imposta di bollo

(Circolare n. 70/E del 2002 – Risoluzione n. 13/E del 2011)

Il contributo unificato risulta dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il

contribuente - non avendo ottenuto il richiesto annullamento dell’atto

o non avendo concluso la mediazione - depositi il ricorso presso la

segreteria della CTP

(Circolare n. 1/DF del 2011)

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ACCERTAMENTO SOCIETÀ-SOCI

Accertamenti società e soci

In sede processuale litisconsorzio necessario

Nel procedimento di mediazione le posizioni della

società e dei soci sono autonome e indipendenti

La società può quindi concludere la mediazione

autonomamente rispetto a i soci

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…segue ACCERTAMENTO SOCIETÀ-SOCI

Se la società conclude la mediazione, i soci possono:

concludere la mediazione tenendo conto di quella conclusa dalla

società;

concludere la mediazione autonomamente anche se la società non

ha mediato;

costituirsi in giudizio dopo aver infruttuosamente esperito la fase

amministrativa della mediazione che li riguarda

presentare direttamente ricorso al Giudice tributario qualora

l’accertamento esprima un valore superiore a € 20.000

L’eventuale caducazione o riduzione, per annullamento parziale o

mediazione, della pretesa riguardante la società produce effetti

sull’accertamento dei soci anche se non mediano o non rientrano

nell’ambito di applicazione della mediazione

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FASI DEL PROCEDIMENTO

Esame ammissibilità istanza

Istruttoria dell’istanza

Eventuale contraddittorio

Esiti

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INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA

Motivi di inammissibilità

1. presentazione dell’istanza di mediazione oltre il termine di

decadenza

2. carenza di elementi che consentano di riferire l’istanza al

ricorrente (mancanza della sottoscrizione)

3. carenza di elementi che consentano di ricostruire il

contenuto minimo indispensabile dell’istanza (mancanza o

insufficienza assoluta dei motivi o dell’oggetto)

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IMPROPONIBILITÀ DELL’ISTANZA

Istanza di mediazione proposta al di fuori dei casi espressamente

previsti dalla legge

Ad es. controversie concernenti il recupero di aiuti di Stato,

controversie di valore superiore a € 20.000 o di valore

indeterminabile, atti dell’agente della riscossione, atti non

impugnabili e liti in cui non è legittimata passivamente l’Agenzia

delle entrate

In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del

ricorrente decorre dalla data di notificazione dell’impugnazione

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ESITI

Accoglimento dell’istanza

Mediazione, eventualmente a seguito di contraddittorio

Proposta di mediazione al solo fine di consentire la riduzione delle sanzioni

Rigetto dell’istanza

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CRITERI DI VALUTAZIONE

L’ipotesi di mediazione della lite deve essere valutata sulla base di:

incertezza delle questioni controverse

(assenza di un univoco orientamento su questioni interpretative

nei documenti di prassi e in mancanza, nella giurisprudenza, in

particolare, di legittimità)

grado di sostenibilità della pretesa

(ossia grado di sostenibilità in giudizio della prova della

pretesa tributaria e fondatezza degli elementi addotti

dall’istante);

principio di economicità dell’azione amministrativa

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RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Sanzione pari al 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione

La sanzione non può risultare inferiore al 40% dei limiti minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo

Ipotesi di esclusione della riduzione: art. 36-ter del DPR n. 600/73

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MEDIAZIONE AL SOLO FINE DI RIDURRE

LE SANZIONI

In assenza di spazio per una mediazione che comporti la diminuzione

della pretesa

proposta di pagamento dell’intera imposta, usufruendo della riduzione

delle sanzioni

Non è dato mediare nelle ipotesi marginali in cui tale proposta possa

comportare benefici per il contribuente maggiori di quelli a cui avrebbe

avuto diritto in una fase precedente alla mediazione

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CONCLUSIONE DELL’ACCORDO DI

MEDIAZIONE

L’accordo si conclude con la sottoscrizione delle parti

contestualmente

in momenti diversi

La conclusione dell’accordo può anche avvenire tramite accettazione della proposta di mediazione

Per effetto della conclusione dell’accordo, decorrono i termini per effettuare il pagamento

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PERFEZIONAMENTO DELLA

MEDIAZIONE

MEDIAZIONE SU ATTO IMPOSITIVO Versamento dell’importo

dovuto o della 1^ rata nei 20 gg. successivi alla conclusione

(sottoscrizione) della mediazione

MEDIAZIONE SU ISTANZA DI RIMBORSO Conclusione

dell’accordo

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EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO

La pretesa tributaria viene rideterminata nella misura fissata dall’accordo di

mediazione

Il rapporto giuridico si intende definito e non ulteriormente contestabile

l’accordo di mediazione non è impugnabile

Viene meno l’interesse ad agire in giudizio (motivo di inammissibilità del

ricorso)

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IN CASO DI MANCATO

PERFEZIONAMENTO

L’atto impositivo originario continua a produrre effetti

Il contribuente può:

costituirsi in giudizio

oppure

rinunciare a proseguire il contenzioso l’atto impositivo originario

diventa definitivo

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VERSAMENTO

Mediazione su atto impositivo

versamento in un’unica soluzione o in forma rateale (8 rate trimestrali)

mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione (i codici tributo sono stati istituiti con Ris. n. 37/E del 19 aprile 2012; per i contributi previdenziali e assistenziali i codici tributo sono indicati dalla circolare 1/2014)

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EFFETTI IN CASO DI MANCATO

PAGAMENTO DELLE RATE

Mancato pagamento di una rata successiva alla prima:

decadenza dal beneficio della rateazione

iscrizione a ruolo dell’importo residuo e sanzione pari al 60%

delle somme ancora dovute

Ris.25/E del 4.3.2014 ha istituito i codici tributo per versamento

tramite F24 della sanzione e degli interessi di cui all’art. 13 D.Lgs

472/97 su importi rateizzati ai sensi dell’art. 48, c. 3-bis del D.Lgs

546/92.

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DINIEGO DELL’ISTANZA

In caso di:

Inammissibilità dell’istanza

Assenza dei presupposti per annullare l’atto o per concludere la

mediazione

Contiene:

Le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria

controdeduzioni

La descrizione delle attività svolte nel corso del procedimento

Non è un atto impugnabile, così come tutti gli atti del procedimento di

mediazione

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COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE

DEGLI ESITI

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Gli atti emessi in esito al procedimento amministrativo di mediazione

possono essere portati a conoscenza del contribuente

nella forma della notificazione prevista per gli atti tributari dall’art. 60

DPR 600/73

utilizzando la posta elettronica certificata (PEC)

Per esigenza di speditezza e celerità, eventuali comunicazioni funzionali al

procedimento possono essere effettuate anche avvalendosi dei recapiti di

posta elettronica ordinaria o fax indicati dall’istante.

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL

CONTRIBUENTE

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NATURA DEL TERMINE DI 90 GIORNI

Art. 17 bis comma 9 (come modificato dalla legge 143/2014

art. 1, comma 611 lett. a)

“Ai fini del computo del termine di novanta giorni si

applicano le disposizioni sui termini processuali”

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PROCESSO

Il processo è regolato dal DLGS 546/92 con

un’unica eccezione:

nelle controversie per le quali trova applicazione

l’art. 17-bis DLGS 546/92, è esclusa la

conciliazione giudiziale di cui all’art. 48

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CONDANNA AGGRAVATA AL

PAGAMENTO DELLE SPESE

Il Giudice:

condanna la parte soccombente a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, normativamente quantificate in ragione del 50% delle spese di giudizio

può compensare le spese di lite solo se ricorrono giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a non accogliere la proposta di mediazione

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SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE -

ATTI NOTIFICATI ENTRO IL 2 MARZO

2014

Su richiesta del contribuente che ha presentato l’istanza, l’Ufficio può disporre la

sospensione dell’esecuzione dell’atto

sia per i ruoli

sia per gli atti di accertamento

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SOSPENSIONE DELLA

RISCOSSIONE - ATTI NOTIFICATI

DAL 2 MARZO 2014

Art. 17 bis, comma 9 bis (introdotto dall’art. 1 comma 611 della legge

147/2013)

“ La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto

di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui

all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti

gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si

applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»;