IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE a cura di Norberto Villa.
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IL PRINCIPIO DI
DERIVAZIONE
a cura di Norberto Villa
IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE:
LA FONTE
Art. 83, co. 1, Tuir: (Principio di dipendenza) Il reddito imponibile è determinato “apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico (…) le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni delle presente sezione”.
Legge Finanziaria 2008: l’affermazione e l’accentuazione del “principio di derivazione” civilistica del risultato imponibile (?)
IRAP: nuovo art. 5, D.Lgs. 446/97 ed affermazione
dell’esclusiva rilevanza dei valori di bilancio per la
base imponibile Irap, salvo variazioni
IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE:
LA FONTE
IRES: permangono criteri e principi diversi tra Tuir e
C.C. Rilevanza temporale
•C.c. determinazioni estimative
•TUIR: determinazione certa
•C.c. determinazioni estimative
•TUIR: determinazione certa
•C.c. quantum competenza
•TUIR: quantum cassa
•C.c. quantum competenza
•TUIR: quantum cassa
1.1. Inquinamento legittimo Inquinamento legittimo nota integrativa nota integrativa
2.2. Inquinamento illegittimo Inquinamento illegittimo EC EC
3.3. Inquinamento illegittimo Inquinamento illegittimo No EC No EC
SOPPRESSIONE EC
Amm. Civilistico: 50 vs. Amm. Fiscale: 100Amm. Civilistico: 50 vs. Amm. Fiscale: 100
Amm. a C. E. 100Amm. a C. E. 100
Fruizione beneficio fiscale Fruizione beneficio fiscale Sottostima reddito – p. netto Sottostima reddito – p. netto senza senza
esplicitazioneesplicitazione
Disconoscimento?Disconoscimento?
COROLLARIO PRINCIPIO DI DERIVAZIONE…
Potere di “sindacato contabile” dell’AF (Co. 34):
ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di
valore imputati al CE dopo l’eliminazione del Quadro EC,
possono essere disconosciuti dall’AF se non coerenti
con i comportamenti contabili sistematicamente
adottati nei precedenti esercizi, salvo dimostrare la
giustificazione economica in base a corretti principi
contabili
Sanzioni amministrative “fiscali” al Revisore
contabile
BILANCIO 2007
1. Politica di ammortamento nel bilancio 2007 costituisce precedente sistematico – beni nuovi – società neocostituite
2. OIC 16:• la sistematicità degli ammortamenti significa un non loro
utilizzo per politiche di bilancio
• gli ammortamenti possono variare in funzione della variazione dei piani di utilizzo aziendali
3. OIC 29: adeguata informativa di bilancio
4. Nota integrativa e Circolare 12/2008
FOCUS SULLA “COMPETENZA FISCALE” DEI COMPONENTI DI
REDDITO• Principio di “certezza” dell’esistenza (art. 109, co.1)• Principio di “oggettiva determinazione” dell’ammontare
(art. 109, co. 1)• Principio di “correlazione costi-ricavi”
• La differenza fra il momento in cui si verifica l’evento ed il momento in cui se ne ha conoscenza: conseguenze in termini di rilevazione secondo corretta competenza fiscale; alcuni casi: perdite su crediti, “perdite” su magazzino
• Principio di derivazione e identità fra competenza “economica / civilistica” e “competenza fiscale” dei componenti di reddito; alcuni casi: provvigioni ad agenti
PERDITE SU CREDITI
Evento C. c. TUIR
• Fallimento anno x
• Conoscenza anno xPerdita anno x Perdita anno x
• Fallimento anno x
• Conoscenza anno x + 1
Perdita anno x Perdita anno x
• Fallimento anno x + 1
• Conoscenza anno x + 1 entro C.d.A. per bilancio
Perdita anno xPerdita anno x Perdita anno x + 1Perdita anno x + 1
1. Irrilevante momento di conoscenza
2. Rilevante momento di esistenza e oggettiva determinabilità
IL CASO DELLE PROVVIGIONI (Ris. Min. n. 91/06)
Provvigioni passive (mandante): sono di competenza del medesimo esercizio in cui rilevano i ricavi per cui le provvigioni sono dovute.
Principio di correlazione costi-ricavi: stesso trattamento anche dal punto di vista fiscale – Non rileva il momento del pagamento del cliente (buon fine)
•Provvigioni attive (agente): la data di competenza – ultimazione della prestazione resa dall’agente – è rappresentata dal momento in cui sorge il diritto alla provvigione, ossia la data in cui il preponente ed il terzo concludono il contratto promosso dall’agente.
I NUOVI
AMMORTAMENTI
a cura di Norberto Villa
AMMORTAMENTI
SOPPRESSO
AMMORTAMENT
O ANTICIPATO
SOPPRESSO
AMMORTAMENT
O ANTICIPATO
SOPPRESSO
AMMORTAMENT
O ACCELERATO
SOPPRESSO
AMMORTAMENT
O ACCELERATO
Per i beni nuovi acquistati ed entrati in
funzione nel 2008 non si deve ridurre
l’aliquota di ammortamento a ½
Per i beni nuovi acquistati ed entrati in
funzione nel 2008 non si deve ridurre
l’aliquota di ammortamento a ½
DECORRENZA MODIFICHE
AMMORTAMENT
IAMMORTAMENT
I
2008
Anche per processi in corso
2008
Anche per processi in corso
Riordino dei coefficienti
contenuti nel dm 31.12.1988Riordino dei coefficienti
contenuti nel dm 31.12.1988
Fino al 31.12.2007 Dal 1.1.2008
Anno 1 10 + 10 20
Anno 2 20 + 20 20
Anno 3 20 + 20 20
Anno 4 - 20
Anno 5 - 20
AMMORTAMENTI
AMMORTAMENTI ANTICIPATI
Saranno da giustificare (civilisticamente) nel 2008
le mancate imputazioni a conto economico degli
ammortamenti anticipati
ABROGAZIONE QUADRO EC DAL 2008
MODIFICA COLLEGATA AD ABROGAZIONE AMM. ANTICIPATI
UTILIZZO DELL’EC ANCHEIN FUTURO
PER RECUPERO ECCEDENZA
POSSIBILITA’ DIAFFRANCARE DIFFERENZA
VALORI FISCALI/CIVILISOSTITUTIVA
TRE IPOTESI DI ABBANDONO DELL’EC
AFFRANCAMENTO RISERVEALL’1%
AMMORTAMENTI
Ammortamenti ed accantonamenti possono essere disconosciuti dall’A.F. se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati in esercizi precedenti, salva la possibilità di prova contrariaSocietà che non ha imputato a c. e. l’ammortamento ordinario su un immobile facendolo transitare per il quadro EC
nel 2008 l’ammortamento imputato a c. e. potrebbe essere ripreso a tassazione
OIC29
IL QUADRO EC
a cura di Norberto Villa
ELIMINAZIONE DEL QUADRO EC DAL 2008
• Eliminazione del disinquinamento
• Poteri di disconoscimento dell’amministrazione finanziaria
• Conseguenze sui bilanci 2007 e 2008
ELIMINAZIONE QUADRO EC:conseguenze contabili
• Bilancio 2007: – Ammortamenti in corso:
• nessuna novità• verifica eventuale possibilità di modifica di
alcuni piani di ammortamento– Nuovi investimenti effettuati nel 2007:
• valutare i vantaggi/svantaggi dell’applicazione del disinquinamento per il solo 2007
ELIMINAZIONE QUADRO EC:conseguenze contabili
• Bilancio 2008: – Non è più possibile effettuare deduzioni
extracontabili– Eccezione: riduzione del 50% dell’aliquota per i
beni acquisiti nel 2008– IRES: possibilità di riallineamento attraverso il
pagamento dell’imposta sostitutiva– IRAP: tassazione importi dedotti in 6 esercizi
ELIMINAZIONE QUADRO EC:conseguenze contabili
• Bilancio 2008:1. Comportamenti contabili relativi agli ammortamenti 2. IRES: opzione per il riallineamento attraverso il
pagamento dell’imposta sostitutiva• storno del fondo imposte differite
3. IRAP: tassazione importi dedotti in 6 esercizi• storno di una quota del fondo imposte differite
1. comportamenti contabili
ammortamenti
OIC 16: La modifica dei piani di ammortamento“Il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite, e tale modifica deve essere motivata nella nota integrativa”.
1. esempio di modifica del piano di ammortamento
– Costo storico impianto: 1.000– Fondo amm.to economico-tecnico: 400– Valore contabile: 600 – Vita utile: 20 anni (aliquota 5%)– Vita utile residua: 12 anni– Aliquota ordinaria: 7,5% Come è possibile raggiungere l’aliquota ordinaria del
7,5%?
È necessario individuare la vita utile residua corrispondente in base al seguente procedimento
Caso A– Nuova vita utile residua stimata: 8 anni– Nuova quota di ammortamento: (600/8) = 75 – Nuova aliquota di ammortamento: (75/1.000) = 7,5%
1. esempio di modifica del piano di ammortamento
Esempio di INFORMATIVA nella NOTA INTEGRATIVA a seguito della modifica del piano di ammortamentoCon riferimento all’impianto ............. è stata riveduta la stima relativa alla vita utile residua dello stesso, che è stata ridotta da 12 a 8 anni, con conseguente aliquota da applicare al costo storico dal 5% al 7,5%.Il cambiamento della stima di vita utile dell’impianto è dovuto all’obsolescenza tecnologica dello stesso e alla conseguente previsione di acquisto di un nuovo impianto che è già stato identificato.Qualora la società non avesse mutato la stima di vita utile dell’impianto, l’utile dell’esercizio, al netto dell’effetto fiscale, e il patrimonio netto sarebbero stati maggiori, rispettivamente, di euro ............. ed euro .............
INTERESSI PASSIVI
a cura di Norberto Villa
1. Le regole fiscali per la deduzione degli interessi
passivi
• Procedura di calcolo soggetti Irpef
• Procedura di calcolo soggetti Ires
2. Implicazioni civilistiche dell’art. 96
• La capitalizzazione degli interessi passivi
• Gli interessi attivi e passivi impliciti
• Il calcolo del R.O.L.
3. Il caso delle immobiliari
LA STRUTTURA DELLE MODIFICHE
1. Soppressione artt. 62/97 - pro rata patrimoniale
2. Soppressione artt. 63/98 - thin cap
3. Sostituzione art. 61 - interessi passivi imprese Irpef
4. Sostituzione art. 96 - interessi passivi soggetti Ires
Decorrenza: periodo successivo a quello inDecorrenza: periodo successivo a quello in
corso al 31.12.2007 (2008)corso al 31.12.2007 (2008)
Decorrenza: periodo successivo a quello inDecorrenza: periodo successivo a quello in
corso al 31.12.2007 (2008)corso al 31.12.2007 (2008)
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Oneri finanziari di competenza che non sono di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte interessi e sconti passivi su finanziamenti da istituti di credito; commissioni passive su finanziamenti (commissioni massimo
scoperto); spese bancarie ed accessorie ad interessi e commissioni; differenze negative di indicizzazione su prestiti; interessi passivi su dilazioni da fornitori; interessi di mora; sconti finanziari passivi non indicati in fattura concessi a clienti
su pagamenti “pronta cassa”; quote di competenza di disaggi da emissione di presiti passivi e
di obbligazioni; minus da titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nel
circolante; etc.
VOCE C17 CONTO ECONOMICO
ART. 2426 N. 1 COD. CIV. E OIC 16
REGOLA GENERALEREGOLA GENERALE•In linea di principio gli interessi passivi rappresentano costi di esercizio la cui rilevazione avviene direttamente nel conto economico quali componenti negativi di reddito
•Gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione (acquisto e costruzione) dei beni materiali ed immateriali strumentali all’esercizio dell’impresa possonopossono (discrezionalità tecnica) essere capitalizzati nel costo
ART. 2426 N. 1 COD. CIV. E OIC 16
Le condizioni necessarie per la capitalizzazione degli interessi passivi:
1.Gli interessi devono riferirsi a capitali specificamente presi a prestito per l’acquisizione di immobilizzazioni (cd. mutui di scopomutui di scopo)
2.La capitalizzazione interessa il periodo di fabbricazione, che deve essere significativo
Esborso fondi
Idoneità uso
Periodo capitalizzazione significativo
ART. 2426 N. 1 COD. CIV. E OIC 16
Le condizioni necessarie per la capitalizzazione degli interessi passivi:3.Il finanziamento deve essere stato effettivamente
utilizzato per l’acquisizione del cespite4.Deve trattarsi di finanziamento a M/L5.Il tasso da utilizzare è quello effettivo6.Il valore dell’immobilizzo dopo la capitalizzazione
non deve eccedere quello recuperabile tramite l’uso (imprese in perdita)
ART. 2426 N. 1 COD. CIV. E OIC 16
Utilizzo di finanziamenti a breve per l’acquisizione di beni
strumentali:
a) Capitalizzazione de residuo
b) Rimodulazione tasso su quello di finanziamenti a M/L
Valore immobile 200
1 Patrimonio netto 70
2 Mutuo 100
Totale finanziamento M/L
170
3 Finanziamento a breve
30
Quota finanziamento a breve sulla quale calcolare interessi passivi capitalizzabili
Quindi non è consentitanon è consentita la capitalizzazione di oneri
finanziari:
Per finanziamenti non direttamente connessi alla realizzazione del bene
Sostenuti in un periodo di tempo precedente l’inizio della costruzione o acquisizione del bene
Quando i beni sono stati acquistati già ultimati e non necessitano di un periodo di fabbricazione
ART. 2426 N. 1 COD. CIV. E OIC 16
OIC I1 – RILEVAZIONI CONTABILI
Rilevazione interessi passivi nel corso dell’esercizio
Interessi passivi (C17) a Banca
Rilevazione quota capitalizzabile al termine dell’esercizio
Immobilizzazioni a Incrementi di immobilizzazioni (A4)Incrementi di immobilizzazioni (A4)
Non si rettifica voce C17
Si incrementa valore della produzioneSi incrementa valore della produzione
ART. 2426 N. 9 COD. CIV. E OIC 13
•REGOLA GENERALEREGOLA GENERALE: trattandosi di oneri ricorrenti, la valutazione delle rimanenze esclude gli oneri finanziari:
– È difficile individuare la quota di essi realmente imputabile al finanziamento del magazzino, con conseguente possibile imputazione arbitraria
– La valutazione di un’attività dovrebbe essere indifferente rispetto al tipo di finanziamento utilizzato per il suo mantenimento presso l’impresa
ART. 2426 COD. CIV. E OIC 13
•ECCEZIONEECCEZIONE: casi in cui un finanziamento è stato assunto a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni (periodo di fabbricazione) prima di poter essere vendute
capitalizzazione possibile se:
• L'onere per gli interessi è stato realmente sostenuto• Il costo più gli interessi non deve eccedere il valore
netto di realizzo• L’intervenuta capitalizzazione va chiaramente esposta
nella nota integrativa
Interessi attivi impliciti OIC 15 § D.III
Interessi passivi impliciti OIC 19 § M.XI
In presenza di termini di pagamento anormalmenteanormalmente
lunghi, si deve presumere che il ricavo/costo –
credito/debito comprenda una quota riferibile a interessi
attivi/passivi
•Gli interessi sono “nascosti” nei ricavi/costi
•Devono essere evidenziati nell’area finanziaria per dare
giusta rappresentazione al fenomeno economico
►ESPLICITAZIONE: ESPLICITAZIONE: ssi “trasferiscono” dall’area A/B a
quella C
•Gli interessi sono “nascosti” nei ricavi/costi
•Devono essere evidenziati nell’area finanziaria per dare
giusta rappresentazione al fenomeno economico
►ESPLICITAZIONE: ESPLICITAZIONE: ssi “trasferiscono” dall’area A/B a
quella C
GLI INDICI DI ESISTENZA DI INTERESSI IMPLICITI
1. La scadenza del credito/debito eccede le scadenze normali e significativamente l’esercizio successivo
2. Il valore nominale del credito/debito è significativamente più elevato del valore commerciale “normale” del bene con condizioni di pagamento a breve
1. La scadenza del credito/debito eccede le scadenze normali e significativamente l’esercizio successivo
2. Il valore nominale del credito/debito è significativamente più elevato del valore commerciale “normale” del bene con condizioni di pagamento a breve
Valore commerciale normale X
Prezzo praticato X + Y
Interesse implicito Y
PROCEDURA DI SCORPORO DEGLIINTERESSI IMPLICITI
A. Differenza tra credito/debito e valore normale del beneB. Tecniche di attualizzazione
B. Tavole finanziarie
valore attuale di una lira esigibile dopo n anni - vn
Credito a 2 anni 100.000
Tasso attualizzazione 5%
Valore attuale vn = 0,90702948 90.702
Interesse implicito 9.298
Rilevazione del credito a fronte dell’acquisto
Crediti v/clienti a Ricavi (A1) 100.000
Scorporo dai ricavi della componente finanziaria
Ricavi (A1) a Interessi attivi (C16) 9.298
Risconto sulla durata del credito
Interessi attivi (C16) a Risconti passivi
LA DETERMINAZIONE DEL ROL E LE POSSIBILI INTERFERENZE SUL
BILANCIO
• Il ROL è un indicatore “inventato” dal legislatore fiscale
• Le particolari regole di determinazione dell’indicatore possono “influenzare” i comportamenti contabili degli amministratori
SCORPORO AREE
a cura di Norberto Villa
NORME E INTERPRETAZIONI
1. Circolare 1/E del 19 gennaio 2007
2. Decreto legge 118 del 4 agosto 2007
3. Legge 244/2007 art. 1 comma 81
Art. 36, comma 8 ultimo periodo: “il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo”.
“il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo”.
Art. 36, comma 8 ultimo periodo
I TEMPI: UN ESEMPIO
31.12.05Dal 2006
Scorporo
Deduzione
Ammortamenti
e leasing
100%
19 gennaio
cm. 1/E 07
Scorporo
Non pro-porzionale
Dal 4 agosto al 3 ottobre
d.l. 118/2007
Scorporo proporzionale
1 gennaio 07
L. 244/07
Scorporo
Proporzio-nale
All’interno di questo periodo: calcolo, versamento e dichiarazione delle imposte dovute
ESEMPIO 1
1. Calcolo delle imposte imputate in bilancio
2. Versamento delle imposte
3. Modello unico
Operazioni già effettuate in
base alla nuova lettura della norma
Nessun adempimento è necessario
ESEMPIO 2
1. Calcolo delle imposte imputate in bilancio
2. Versamento delle imposte
Operazioni effettuate in
base alla vecchia lettura della norma
3. Modello unico: compilato in base alla nuova lettura
Dal modello unico è emerso un credito. Nessun altro adempimento è necessario
ESEMPIO 3
1. Calcolo delle imposte imputate in bilancio
2. Versamento delle imposte
3. Modello unico
Operazioni effettuate in
base alla vecchia lettura della norma
Per non perdere la deducibilità unico è necessario redigere una dichiarazione integrativa. Non pare possibile recuperare la stessa mediante una variazione in diminuzione in sede id unico 2008
OPERAZIONI
STRAORDINARIE
a cura di Norberto Villa
REGIME DEL CONFERIMENTO D’AZIENDA
• Art. 176Art. 176: Unico schema per conferire aziende
• Soggetti ammessiSoggetti ammessi:
– conferente: chiunque se imprenditore
– conferitario: società di persone e capitali
– non residenti: se azienda situata in Italia
• DecorrenzaDecorrenza: per operazioni effettuate dal
periodo successivo a quello in corso al
31/12/2007
REGIME DEL CONFERIMENTO D’AZIENDA
Rilevanza dei valori civilistici (di perizia) ai fini fiscaliRilevanza dei valori civilistici (di perizia) ai fini fiscali
1
Continuità valori
•Conferente no
•Conferitario no
2
Imposta
sostitutiva
•Conferente no
•Conferitario sì
Art. 176
Doppia sospensione
Conferente Conferitario
Iscrive partecipazione al
valore civilistico (perizia)
Iscrive azienda al valore
civilistico (perizia)
Non emergono plusvalenze
( se a CE variazione -)
•Non emergono maggiori
valori
•Prospetto riconciliazione
(RV)
Continuità di valori fiscali
Continuità periodo possesso
1
Imposta sostitutiva di Irpef – Ires - Irap
Solo conferitario
Affrancamento anche
parziale dei maggiori valori
di bilancio attribuiti
all’azienda
– Immobilizzazioni materiali
– Immobilizzazioni immateriali
Imposta a scaglioni
1.Fino a € 5 Ml 12%
2.Oltre e fino a € 10 Ml
14%
3.Oltre 16%
•DecorrenzaDecorrenza: operazioni effettuate dal periodo successivo a
quello in corso al 31/12/2007 (anche per differenze esistenti al
2007 o 2008 a seguito operazioni precedenti)
2
Imposta sostitutiva di Irpef – Ires - Irap
Solo conferitario
•Accesso al regime: opzione nella dichiarazione
•Validità maggiori valori: da quello di esercizio opzione (sfasamento temporale effettuazione operazione - validità
maggioro valori ?)
•Vincolo di possesso 4 periodi oltre quello di opzione
•Eventuali limiti minimi per applicazione parziale sostitutiva
•DM per attuazione nuova disciplina
2
Art. 176
Riepilogando
Conferente Conferitario
•E’ sempre in neutralità e
continuità di valori fiscali, anche
quando il conferitario affranca i
plusvalori del conferimento
•Il valore della partecipazione è
sempre pari al valore fiscale
dell’azienda conferita
• Regime di continuità di
valori: regime ordinario del
conferimento;
• Confermato trascinamento
eccedenze da quadro EC
• Affrancamento
facoltativo (regime
dell’imposta sostitutiva)
Non ha effetti sul
conferente
FUSIONE E SCISSIONE
Facoltà di affrancamento facoltativo oneroso dei
maggiori valori iscritti all’attivo
(disavanzi da concambio e annullamento)
Rinvio a disciplina dell’imposta sostitutiva nel conferimento (nuovo co. 2-ter dell’art. 176, Tuir)
Decorrenza: per le operazioni effettuate a partire dal periodo successivo a quello in corso al 31/12/07
Riallineamento: differenze esistenti al 2007 o 2008 a seguito operazioni precedenti