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1 IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELLART.1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 7 del 24 aprile 2018 Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall’ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall’Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014, dall’Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015, dall’Ordinanza n. 31 del 7 luglio 2015, dall’Ordinanza n. 36 del 29 luglio 2015, dall’Ordinanza n. 56 del 4 dicembre 2015, dall’Ordinanza n. 15 del 21 marzo 2016, dall’Ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016, dall’Ordinanza n. 36 del 6 luglio 2016, dall’Ordinanza n. 42 del 19 luglio 2016, dall’Ordinanza n. 53 del 28 ottobre 2016, dall’Ordinanza n. 59 del 14 dicembre 2016, dall’Ordinanza n. 20 del 4 agosto 2017, dall’Ordinanza n. 35 del 29 dicembre 2017 e dall’Ordinanza n. 2 del 16 febbraio 2018. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi. Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia- Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo

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IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 7 del 24 aprile 2018

Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29

ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio

2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013,

dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n.

70 del 16 ottobre 2014, dall’ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall’Ordinanza n. 81 del 5

dicembre 2014, dall’Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015, dall’Ordinanza n. 31 del 7 luglio 2015,

dall’Ordinanza n. 36 del 29 luglio 2015, dall’Ordinanza n. 56 del 4 dicembre 2015,

dall’Ordinanza n. 15 del 21 marzo 2016, dall’Ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016,

dall’Ordinanza n. 36 del 6 luglio 2016, dall’Ordinanza n. 42 del 19 luglio 2016, dall’Ordinanza

n. 53 del 28 ottobre 2016, dall’Ordinanza n. 59 del 14 dicembre 2016, dall’Ordinanza n. 20 del

4 agosto 2017, dall’Ordinanza n. 35 del 29 dicembre 2017 e dall’Ordinanza n. 2 del 16 febbraio

2018.

Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la

riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il

riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti

e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione

delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.

Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n.

131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante

“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il

territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il

29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-

Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo

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stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia

Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per

la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa

economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto

dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto

2012, n. 122;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della

protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione,

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento

degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi

nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1

giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al

medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5,

comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della

Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province

interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi

stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i

territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di

emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso

produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;

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Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un’area a forte presenza di attività produttive

e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto

economico regionale e nazionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una

graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di

sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell’attività

produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il

Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione

degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il

Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore

delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività

di loro proprietà;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il

Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il

risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai

sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario

delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività

danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1-bis), come modificato dall’art. 11 del

D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le

attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall’art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D.

Lgs. n. 163/2006 e ss.mm sussiste l’esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza

nell’utilizzo di risorse pubbliche;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario

delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

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Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n.

241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni

per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,

comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto l’articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio

2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle attività

produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso

produttivo e degli impianti, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto….”(in seguito D.P.C.M.

4 luglio 2012);

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni

al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello

Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità

di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L n.74/2012, che all’art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei

procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e

per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo

svolgimento;

Visto l’art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli

antimafia;

Ritenuto che gli interventi di “rafforzamento locale” così come definiti al punto 8.4.3 delle norme

tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008,

recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (in seguito D.M. 14 gennaio

2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi

di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza

alterarne lo schema funzionale;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione

dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli

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edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 3 del D.L.

n. 74/2012;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l’assegnazione dei

contributi per i beni mobili strumentali all’attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b dell’art.

3 del D.L. n. 74/2012;

Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge

7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei

servizi ai cittadini” (in seguito D.L. 95/2012);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma

2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4

ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3,

comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui

all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa);

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e

C(2012)9853 final;

Vista, altresì, la Decisione della Commissione Europea C(2016)2870 final con la quale i termini

previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti

compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 perle imprese agricole attive nei settori della

produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui

all’Allegato 1 del TFUE;

Viste le Ordinanze del Commissario delegato:

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• n. 29 del 28 Agosto 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la

riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e

parzialmente inagibili” e s.m.i.;

• n. 32 del 30 Agosto 2012, recante “Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (ETM)

e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione e documentazioni atti di gara.

Rettifica Ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione Ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e

n. 11 del 18/07/2012” e s.m.i.;

• n. 51 del 5 ottobre 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la

riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso

abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e s.m.i;

• n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la

concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad

uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per

la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi

sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione

delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e s.m.i.;

• n. 86 del 6 Dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la

riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di

edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2,

E3)” e s.m.i.;

• n. 66 del 7 giugno 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante

“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la

ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali

a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine

di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012,

n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”;

• n. 119 dell'11 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato

recante “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi,

residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti.

Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai

contributi per la ricostruzione pubblica e privata.”;

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• n. 131 del 18 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante

“Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la

ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29,51, 57 e 86 del 2012 e smi

ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;

• n. 9 del 7 febbraio 2014 del Presidente Errani in qualità di Commissario Delegato recante

“Integrazioni e modifiche alle Ordinanza nn. 29,51, 68/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013

e Ordinanza n.131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione

pubblica e privata.”;

• n 71 del 17 ottobre 2014 del Presidente Errani in qualità di Commissario Delegato recante

“Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn.

9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la

ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51,e 86 del 2012 e n. 131

del 2013”;

• n. 8 del 23 febbraio 2015 del Presidente Bonaccini in qualità di Commissario Delegato

recante “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive

nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione

dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”;

Sentita in data 3 ottobre 2012 l’Agenzia del Territorio della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna

e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate

del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7

dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012

n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,

nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine

per l’esercizio di delega legislativa;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n.1, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di

situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”

convertito con Legge n. 11 del 1 febbraio 2013, che ha modificato l’articolo 3 del Decreto-Legge 6

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giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, prevedendo che possono essere

concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione,

il ripristino o la ricostruzione degli immobili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 recante “Aggiornamento

della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio

2012”;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2272 del 21 dicembre 2016 recante “Atto di

indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini

sismici e delle varianti in corso d’opera riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere

sostanziale, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. N. 19 del 2008;

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area

industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del

maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo

2015”, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l’art.6;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172

del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza

conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Vista, inoltre, la Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final con la quale i termini

previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti

sono prorogati fino al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura, la

pesca e l’acquacoltura;

Visto, infine, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45

ed in particolare il comma 1-bis dell’art. 3;

Preso atto che a far data dal 22 marzo 2018 sono entrate in vigore le Norme Tecniche approvate con

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, ferme restando le

disposizioni transitorie di cui all’art. 2 dello stesso Decreto;

Considerato che, persistendo a tutt’oggi le gravi difficoltà incontrate dalle imprese per il

completamento dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute, si ritiene necessario:

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- stabilire che:

• per le imprese di tutti i settori il termine ultimo per la presentazione di eventuali modifiche

progettuali in aumento del contributo è fissato al 31 maggio 2018;

• ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE

eventuali modifiche in aumento presentate oltre il termine suddetto saranno concesse, per

la quota relativa all’aumento, in regime “de minimis”;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm, al fine di attuare gli

obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di procedere alla modifica dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e

modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il

ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di

beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la

delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, come modificata

dall’Ordinanza n. 64/2012, dall’Ordinanza n. 74/2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio

2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013,

dall’Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 ,

dall’Ordinanza n.70 del 16 Ottobre 2014, dall’Ordinanza n. 71 del 16 ottobre 2014

dall’Ordinanza n.81 del 5 Dicembre 2014, dall’Ordinanza n. 8 del 23 Febbraio 2015,

dall’Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015 dall’Ordinanza n. 31 del 7 luglio 2015 dall’Ordinanza

n. 36 del 29 luglio 2015, dall’Ordinanza n. 56 del 4 dicembre 2015, dall’Ordinanza n. 15 del

21 marzo 2016, dall’ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016, dall’Ordinanza n. 36 del 6 luglio

2016, dall’Ordinanza n. 42 del 19 luglio 2016 dall’Ordinanza n. 53 del 28 ottobre 2016,

dall’Ordinanza n. 59 del 14 dicembre 2016, dall’Ordinanza n. 20 del 4 agosto 2017,

dall’Ordinanza n. 35 del 29 dicembre 2017 e dall’Ordinanza n. 2 del 16 febbraio 2018 così

come segue:

- il comma 6 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

Page 10: IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO AI ... · 1 il presidente in qualita’ di commissario delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l.n. 74/2012 convertito con

10

6. Per le imprese di tutti i settori comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione

primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del

TFUE) che abbiano ottenuto la concessione del contributo entro il 31 dicembre 2017, gli interventi

devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31 dicembre 2018.

Per le imprese di tutti i settori comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione

primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del

TFUE) che abbiano ottenuto la concessione del contributo dall’1 gennaio 2018, gli interventi devono

essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 30 aprile 2019.

Per gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma

una attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e

della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, il termine per la presentazione

della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito al 31 gennaio 2020.

- il comma 10 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

10. L’eventuale aumento di contributo per le modifiche progettuali non potrà essere concesso per

interventi che fossero prevedibili al momento della progettazione relativa all’istanza di concessione,

ma può essere concesso solo per interventi resisi necessari durante l’esecuzione dei lavori per

circostanze imprevedibili, per adeguamento a normative emesse successivamente alla progettazione,

per prescrizione di enti autorizzativi.

Le modifiche che comportino un aumento di contributo, debitamente motivate, successivamente

valutate e, se ritenute congrue, approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute

entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno

riconosciuto in perizia. In caso di modifiche in diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla

base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett. a) in sede

di liquidazione.

Per le imprese di tutti i settori il termine ultimo per la presentazione di eventuali modifiche progettuali

in aumento del contributo è fissato al 31 maggio 2018; ad esclusione delle imprese agricole attive nei

settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di

cui all’Allegato I del TFUE, eventuali modifiche in aumento presentate oltre il termine suddetto, se

ritenute congrue, saranno autorizzate e concesse in regime “de minimis”, per la quota relativa

all’aumento del contributo.

Page 11: IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO AI ... · 1 il presidente in qualita’ di commissario delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l.n. 74/2012 convertito con

11

Interventi che risultassero prevedibili al momento della progettazione presentata in sede di domanda

di concessione, che non comportino un aumento del contributo, possono essere ammessi nella

valutazione delle modifiche progettuali, nel limite dell’importo concesso, fatta salva la valutazione

di congruità tecnico-economica.

Con il termine interventi si intende l’insieme di tutte le lavorazioni che concorrono a definire il

progetto nella sua totalità.

Il requisito dell’imprevedibilità della modifica deve essere inteso come descritto nei precedenti

paragrafi anche in riferimento all’Ordinanza n. 2 del 3 febbraio 2017.

- l’art. 12 viene sostituito con la seguente formulazione:

Articolo 12

(Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili)

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) di riparazione, rafforzamento locale e di

miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino

dell'agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere completati:

• entro il 31 dicembre 2018, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il

contributo entro il 31 dicembre 2017;

• entro il 30 aprile 2019, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il

contributo dall’1 gennaio 2018.

I beneficiari dovranno rispettare i suddetti termini per la conclusione degli interventi, a pena di revoca

del contributo stesso ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In tale

caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti

successivamente e separatamente da quelli di cui al comma precedente devono essere completati entro

i termini di cui al comma precedente, prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate a pena

di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In

tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

Page 12: IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO AI ... · 1 il presidente in qualita’ di commissario delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l.n. 74/2012 convertito con

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3. Nel caso di immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili,

non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, dovranno essere

comunicati al Comune competente il termine di completamento dei lavori, comunque non oltre i

termini indicati al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 e la messa

a disposizione dell’immobile per affitto o altra forma contrattuale idonea al suo effettivo utilizzo. In

tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

4. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con

provvedimento del Commissario.

Ogni variazione relativa all’impresa affidataria e a quelle esecutrici dei lavori nonché relativa

all’impresa affidataria dei prefabbricati deve essere comunicata nei modi e in osservanza del

successivo art. 19 della presente Ordinanza.

5. Nel caso in cui durante i lavori si verifichino cause di sospensione degli stessi per effetto di

provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal

Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi stabilito dal

comma 1.

6. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario comunicherà al SII l'avvenuta esecuzione delle opere e

degli investimenti finanziati. Il SII, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire

controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.

7. Il termine di esecuzione dei lavori richiamato ai precedenti commi 1, 2 e 3 non si applica agli

interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una

attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per i quali il termine per la

presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito al 31 gennaio 2020.

- l’art. 13 viene sostituito con la seguente formulazione:

Articolo 13

(Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte)

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) e lett. c) devono essere completati:

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• entro il 31 dicembre 2018, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il

contributo entro il 31 dicembre 2017;

• entro il 30 aprile 2019, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il

contributo dall’1 gennaio 2018.

2. I beneficiari dei contributi dovranno rispettare i suddetti termini per la conclusione degli interventi,

a pena di revoca del contributo stesso ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente

Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

3. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con

provvedimento del Commissario.

- il comma 4 dell’art. 19 viene sostituito con la seguente formulazione:

4. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

− dare immediata comunicazione alla struttura del SII, mediante posta elettronica certificata, della

propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso o della propria volontà di

avviare le procedure di modifica del beneficiario, previste al successivo articolo 19-bis;

− dare immediata comunicazione di modifiche progettuali;

− dare tempestiva informazione dell’insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o

giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente,

presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di

avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;

− dare tempestiva comunicazione di variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici, ivi comprese

le dichiarazioni di cui al comma 2 dell’art. 8 della presente Ordinanza;

− eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario

ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità, così come indicato nelle

Linee Guida CCASGO;

− mantenere a disposizione della struttura commissariale la documentazione attestante i preventivi

acquisiti per l’individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di spesa e ogni altra

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documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all’acquisizione dei necessari

collaudi o certificazioni.

− presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi:

• entro il 29 marzo 2019, per gli interventi effettuati da imprese appartenenti a tutti i settori,

per i quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;

• entro il 31 luglio 2019, per gli interventi effettuati da imprese appartenenti a tutti i settori, per

i quali sia stato concesso il contributo dall’1 gennaio 2018.

• entro il 31 gennaio 2020 per gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali

si svolgeva alla data del sisma una attività di impresa agricola attiva nei settori della

produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui

all'Allegato I del TFUE.

- il comma 2 dell’art. 25 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. In caso di contributi in corso di concessione od erogazione la dichiarazione dei beneficiari

relativa ai termini di fine lavori, per le imprese di tutti i settori si intende d’ufficio riferita al 31

dicembre 2018 per interventi per i quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017 e

al 30 aprile 2019 per gli interventi per i quali sia stato concesso il contributo dall’1 gennaio 2018. Per

gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una

attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il termine per la presentazione della

documentazione per l’erogazione del saldo viene riferito al 31 gennaio 2020.

3. di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante e sostanziale il Testo Coordinato

dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.mm.ii., adeguandolo, in tutti gli articoli che fanno riferimento

alla scadenza sopra indicata;

4. di sostituire il testo delle “Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di

erogazione dei contributi previsti nell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i. del

Presidente, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n.

74/2012 convertito con modificazioni nella L. 122/2012, con la formulazione allegata al Testo

Coordinato di cui al successivo punto 3);

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15

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione

Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)

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IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

TESTO COORDINATO DELLE ORDINANZE NN. 57/2012, 64/2012, 74/2012, 15/2013,

42/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 8/2015, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015,

15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 20/2017, 35/2017, n. 2/2018 e ………….

Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la

riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il

riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti

e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione

delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.

Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n.

131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante

“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il

territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il

29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-

Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo

stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia

Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per

la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa

economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto

dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto

2012, n. 122;

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Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della

protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione,

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento

degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi

nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1

giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al

medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5,

comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della

Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province

interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi

stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i

territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di

emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso

produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;

Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un’area a forte presenza di attività produttive

e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto

economico regionale e nazionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una

graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di

sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell’attività

produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

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Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il

Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione

degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il

Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore

delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività

di loro proprietà;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il

Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il

risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai

sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario

delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività

danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1-bis), come modificato dall’art. 11 del

D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le

attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall’art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm sussiste l’esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza

nell’utilizzo di risorse pubbliche;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario

delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n.

241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni

per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,

comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto l’articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio

2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle attività

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produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso

produttivo e degli impianti, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto.”(in seguito D.P.C.M. 4

luglio 2012);

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni

al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello

Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità

di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L n.74/2012, che all’art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei

procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e

per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo

svolgimento;

Visto l’art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli

antimafia;

Ritenuto che gli interventi di “rafforzamento locale” così come definiti al punto 8.4.3 delle norme

tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008,

recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (in seguito D.M. 14 gennaio

2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi

di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza

alterarne lo schema funzionale;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione

dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli

edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 3 del D.L.

n. 74/2012;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l’assegnazione dei

contributi per i beni mobili strumentali all’attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b dell’art.

3 del D.L. n. 74/2012;

Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento

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patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge

7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei

servizi ai cittadini” (in seguito D.L. 95/2012);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma

2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4

ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3,

comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui

all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa);

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e

C(2012)9853 final;

Vista, altresì, la Decisione della Commissione Europea C(2016)2870 final con la quale i termini

previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti

compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 per le imprese agricole attive nei settori della

produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui

all’Allegato 1 del TFUE;

Vista, infine, la Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final con la quale i termini

previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti

sono prorogati fino al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura, la

pesca e l’acquacoltura;

Viste le Ordinanze del Commissario delegato:

Ø n. 29 del 28 agosto 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la

riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente

inagibili” e s.m.i.,

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Ø n. 32 del 30 agosto 2012, recante “Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (ETM) e

Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione e documentazioni atti di gara. Rettifica

Ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione Ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e n. 11 del

18/07/2012” e s.m.i.;

Ø n. 51 del 5 ottobre 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la

riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso

abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e

che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e s.m.i;

Ø n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la

concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso

produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la

ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi

sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle

domande e le richieste di erogazione dei contributi” e s.m.i.;

Ø n. 86 del 6 dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la

riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici

e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici

del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e s.m.i.;

Ø n. 66 del 7 Giugno 2013 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la

riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti

ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali

soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-

legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”;

Ø n. 119 dell'11 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su

edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole

obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre

disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.”;

Ø n. 131 del 18 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle

domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn.

29,51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;

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Ø n. 9 del 7 febbraio 2014 recante “Integrazioni e modifiche alle Ordinanza nn. 29,51, 68/2012

e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n.131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi

per la ricostruzione pubblica

Ø n 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del

2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande

di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51,e 86

del 2012 e n. 131 del 2013”;

Ø n. 8 del 23 febbraio 2015 recante “Proroga dei termini per le domande di contributo delle

imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”;

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna

e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2272 del 21 dicembre 2016 recante “Atto di

indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini

sismici e delle varianti in corso d’opera riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere

sostanziale, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. N. 19 del 2008”;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate

del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni con Legge n. 213 del 7

dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012

n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,

nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine

per l’esercizio di delega legislativa;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n.1, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di

situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni d’inquinamento ambientale”

convertito con Legge n. 11 del 1° febbraio 2013;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 recante “Aggiornamento

della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio

2012”.

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Visto il Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21

del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza

conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto, infine, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45ed

in particolare il comma 1-bis dell’art. 3;

Preso atto che a far data dal 22 marzo 2018 sono entrate in vigore le Norme Tecniche approvate con

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, ferme restando le

disposizioni transitorie di cui all’art. 2 dello stesso Decreto;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

TITOLO I

Soggetti ammissibili, criteri per il riconoscimento del danno e la concessione dei contributi

Articolo 1

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza le imprese, appartenenti a tutti

i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche,

zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all’art. 1 dell’Allegato I al regolamento (CE)

n. 800/2008 della Commissione europea del 6 Agosto 2008, situate nei Comuni delle Province di

Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del

20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall’art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrato dall’art. 67

septies del Decreto Legge 22 giugno n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”,

convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012)

e successivamente dall’art.11 del D. L. n. 174/2012.

2. Possono altresì beneficiare di tali contributi le imprese ubicate in altri comuni comunque limitrofi

a quelli di cui al precedente comma 1, limitatamente agli interventi realizzati o da realizzare, previa

dimostrazione - e verifica da parte del Comitato tecnico istituito dal Commissario, ai sensi dell’art. 3,

comma 3 del Protocollo d’intesa di cui alle premesse - dell’esistenza di un comprovato nesso causale

tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.

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3. Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari, i condomini, i consorzi ai sensi dell’art. 2602

C.C. anche appositamente costituiti, ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro

titolo giuridico valido al momento della perizia, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano

tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso

produttivo, compresi quelli con contratto di foresteria al momento del sisma, o del bene o del prodotto

da risarcire. Il contributo, di cui all’art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data

dimostrazione dell’utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante

contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d’uso dello stesso regolarmente registrato nell’arco

dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva

dell'immobile. I contributi, di cui all’art. 2, comma 2 lettere b), c), d), ed e) sono riconosciuti a

condizione del mantenimento dell’attività esercitata alla data del sisma. Nel caso di utilizzo in proprio

o di comodato d’uso non registrato al momento del sisma, al fine dell’ammissione a contributo, deve

essere dimostrato che l’immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma

come da visura camerale e/o da utenze/polizze assicurative intestate all’attività produttiva esercitata

nell’immobile. In caso di interventi che richiedono il ripristino o la ricostruzione di parti strutturali

comuni per il riutilizzo produttivo delle singole porzioni degli immobili è riconosciuto il contributo

in deroga alle condizioni sopra richiamate.

3bis. Possono beneficiare del contributo, secondo le modalità definite nei successivi articoli 4, comma

11 e 11 bis, 5 comma 1 e 8 comma 2, i conduttori di beni immobili e mobili acquisiti tramite leasing,

nonché i conduttori di beni immobili acquisiti in leasing per effetto della stipula di un contratto di

lease back, in relazione a spese sostenute sia nella qualità di precedenti proprietari che di attuali

conduttori.

3ter. In presenza di impresa agricola familiare, possono accedere ai contributi di cui al precedente

comma 3 i proprietari dei beni gestiti dall’impresa stessa, senza alcun atto di possesso formale

registrato, purché venga dimostrato tramite visura camerale o documentazione fiscale o previdenziale

il ruolo di coadiuvante dei proprietari nell’impresa stessa.

4. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza i proprietari ovvero

coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere

le spese di rafforzamento, ripristino e ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo, anche se

non soggette a verifica Aedes, strutturalmente integrate con l’edificio principale non riconducibile

all’edilizia residenziale o strumentali all’attività produttiva svolta in immobili riconducibili

all’edilizia residenziale.

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5. Tutti i beneficiari devono possedere, al momento della domanda, i requisiti di cui all’Allegato 1

“Requisiti di ammissibilità” della presente Ordinanza.

6. Le imprese beneficiarie devono, inoltre, essere attive e non devono essere esposte al pericolo di

infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come previsto dalle normative vigenti e richiamate

all’Allegato 1.

Articolo 2

(Condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei

contributi concedibili)

1. Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell’art 3, D.L. n. 74/2012, è che

gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità

dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi

degli immobili.

2. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi

sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:

a) la riparazione e il ripristino di immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli

distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività

dell’impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena

funzionalità e sicurezza per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari,

con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli

interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo

Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all’attività dell’impresa, con esclusione delle

imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto

di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all’art. 3 comma 1 lettera f e commi 12

e 13 bis del D.L. n. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità

produttiva;

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e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012,

art. 3, comma 1, lett. b-bis;

3. L’accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato

mediante la presentazione di perizia giurata.

4. La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti

alle imprese ai sensi dell’Art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza

costituisce primo presupposto per l’ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme

di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre

Amministrazioni Pubbliche.

5. Per immobili si intendono gli edifici comprensivi dei necessari impianti (elettrico, idrico sanitario,

di riscaldamento e/o raffrescamento, pavimentazione) ad eccezione degli immobili a destinazione

agricola di cui alle tabelle D, E ed F.

6. Per immobile destinato all’esercizio di un’attività produttiva si intende l’edificio o l’insieme di

edifici, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente art. 1, aventi

ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per una delle

attività individuate dal comma 1 dell’articolo 1 ed agibili, se già terminati, alla data del 20 Maggio

2012.

7. Le disposizioni del presente articolo relativamente agli immobili non si applicano se l’unità

produttiva è localizzata all’interno di un edificio con destinazione mista già oggetto di valutazione

con scheda Aedes e ammissione a contributo sulla base di apposite Ordinanze commissariali relative

ad altre tipologie di immobili. Qualora non siano rappresentati danni alle attività economiche, come

descritte al precedente comma 2, lettere b), c), d) ed e), esercitate in fabbricato rurale strumentale la

cui struttura è riconducibile a quella edilizia in muratura, agibile alla data del sisma ed oggetto di

Ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, il proprietario dell’immobile, - impresa o persona

fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo

giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese

dell’intervento, possono presentare istanza ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. n. 74/2012

convertito con Legge 122/2012, sulle Ordinanze commissariali per gli edifici e le unità immobiliari

ad uso abitativo nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e ss.mm.ii.

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8. E’ammessa a contributo la delocalizzazione totale o parziale, delle attività in strutture nuove o

esistenti, anche situate in prossimità delle aziende danneggiate, di cui al comma 12 dell’art. 3 del D.L.

n. 74/2012, nel rispetto delle procedure per le autorizzazioni ambientali secondo le tempistiche di cui

all’art. 19, comma 2 del medesimo decreto e comunque all’interno dei Comuni interessati dal sisma

così come definiti all’art. 1.

9. Sono, altresì, ammesse a contributo le ricostruzioni degli immobili adibiti ad attività produttive,

anche a seguito di delocalizzazione, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012, non

considerando ai fini della quantificazione del contributo stesso la maggiorazione fino al 20% della

superficie utile di cui al comma sopra citato.

10. Per beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l’attività dell’impresa,

compresi impianti - con relative infrastrutture - e macchinari, di cui al presente articolo, comma. 2,

lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici si intendono beni presenti nel libro dei beni

ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in

documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi” (in seguito D.P.R. n. 600/1973).

11. Per delocalizzazione delle attività produttive, di cui alla lett. f) del comma 1 dell’art. 3 del D.L.

n. 74/2012, si intende la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone, anche in sito, che

permettano la continuità produttiva.

12. Per scorte si intendono materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi

all’attività dell’impresa.

13. Le tipologie di contributo previste nella presente Ordinanza sono le seguenti:

− per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c), d) ed e) i contributi sono

quelli previsti ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d’Intesa e

successivo DPCM dell’8 febbraio 2013;

− per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al

punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l’abbattimento dei tassi di

interesse all’art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

Articolo 3

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(Soggetto Incaricato dell’Istruttoria - SII)

1. La concessione del contributo è effettuata con provvedimento del Commissario, che si avvale per

l’istruttoria delle domande di una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria

(SII). Il SII che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della L.

241/1990 e ss. mm. ha il compito, tra gli altri, di esaminare la completezza delle domande, svolgere

le funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con le imprese. Il SII e' istituito e

nominato con apposito provvedimento del Commissario Delegato, che individua l'articolazione

funzionale della struttura e la sua composizione.

2. Per la valutazione delle perizie, dei progetti, della congruità dei valori e della coerenza degli

interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il SII si avvale di istruttori incaricati

e di appositi nuclei di valutazione composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione e nei settori

di appartenenza delle imprese, secondo le modalità definite in successivi provvedimenti

commissariali.

3. I nuclei di valutazione, fatta salva la possibile introduzione di ulteriori specifiche competenze, sono

presieduti da un dirigente dell’Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni locali e

composti inoltre da:

Per l’Area “Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo” da:

− 2 esperti di contributi alle imprese nel settore da analizzare

− 1 ingegnere civile

− 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi

− 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa.

Per l’Area “Agricoltura e Agro-industria” da:

− 1 esperto di contributi alle imprese nel settore da analizzare

− 1 ingegnere civile

− 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi

− 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa.

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4. I suddetti componenti saranno nominati dal Commissario fra il personale dell’Amministrazione

regionale e delle sue società in house, di altre Pubbliche amministrazioni, delle Università, dei

Laboratori regionali accreditati e dei Centri di Ricerca e fra gli iscritti degli Ordini e dei Collegi

professionali. Gli eventuali atti d’incarico verranno adottati con appositi provvedimenti con i quali

verranno determinati i compensi, se dovuti. Il SII potrà avvalersi inoltre del supporto fornito da altre

amministrazioni pubbliche, anche attraverso loro società, con la stipulazione di appositi accordi di

collaborazione.

5. La spesa per l’attività istruttoria e di assistenza tecnica sarà a carico del fondo di cui all’art. 2 del

D.L. n. 74/2012 per un importo massimo stimato pari al 2,5 % dei contributi concedibili con la

presente Ordinanza.

Articolo 4

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli immobili ai

sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 e tempi di realizzazione)

1. Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili, sulla base della perizia

giurata di cui al successivo art. 9 e del progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, è pari alla

minore somma tra:

• il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non

detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente

“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche”, integrato per le voci non contemplate

nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico

“Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n.

1834/2007 e s.m.i.;

e

• l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non

detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di

danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la

superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività. I costi convenzionali di cui alle

tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste.

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Esclusivamente per gli immobili destinati ad uso produttivo uffici, residenze pertinenziali alle attività

produttive, commercio, industria, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche, fabbricati rurali,

comprese stalle e porcilaie, con struttura portante in muratura o tipologia edilizia assimilabile a quella

degli edifici residenziali o direzionali, di cui alla tabella B) dell’allegato 2 alla presente Ordinanza il

beneficiario potrà richiedere il contributo, alternativamente con le modalità di cui alla suddetta

Tabella B) o con le modalità previste dalle Ordinanze Commissariali n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012

e ss.mm.ii.

1-bis. Per gli interventi relativi agli immobili, in cui i danni sono quantificati, sulla base dei costi

convenzionali di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2, in un ammontare inferiore ad €

100.000,00, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA , se non detraibile, il contributo concedibile è

determinato sulla base della dichiarazione del professionista, incaricato di redigere la perizia , di avere

quantificato i costi sostenuti o da sostenersi per gli interventi realizzati o da realizzare, applicando l'

“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” vigente integrato per le voci non contemplate

nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario

regionale per opere ed interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i..

Per i suddetti interventi, in fase di erogazione, il beneficiario dovrà rendere disponibile, ai fini della

verifica della congruità dei costi degli interventi effettuati con i Prezzari, i computi metrici consuntivi,

anche per macrovoci, oltre alla documentazione delle spese sostenute ed alle relative quietanze.

2. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l’attività produttiva al momento del

sisma e contenuta nella perizia giurata. Nel progetto di ricostruzione, presentato nella domanda di cui

al successivo art. 8, tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più immobili

produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-urbanistico

dell’intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità

dell’attività produttiva. Nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo - inserite in un contesto

produttivo e costituenti un’unica unità strutturale con l’edificio principale non riconducibile ad

edilizia residenziale – la superficie massima riconosciuta è quella esistente al momento del sisma e

contenuta nella perizia giurata e il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di

intervento previsto alle Tabelle individuate all’Allegato 2.

3. Per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico

anche ai fini dell’agibilità sismica prevista dall’art. 3, commi 7, 7bis, 8 e 8bis del D.L. n. 74/2012, e

per quelli di demolizione e ricostruzione, il contributo è commisurato al livello del danno subito ed

al tipo di intervento da realizzare secondo quanto previsto nell’Allegato 2. In particolare per gli

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interventi di rafforzamento locale si applicano i parametri di cui all'Allegato 2, Tabella A, lettere b)

c) e per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico quelli di cui alla stessa Tabella, lettere

d) ed e), mentre per la demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti quelli riportati in calce

alle tabelle dell’Allegato 2.

4. Qualora gli interventi di miglioramento sismico siano realizzati in fase successiva al rafforzamento

locale, di cui alle lettere b) e c) della Tabella A dell’Allegato 2, che ha consentito di acquisire

l'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, il

contributo è commisurato alle opere necessarie per conseguire il livello di sicurezza almeno pari al

60% di quanto previsto per le nuove costruzioni, sulla base dei parametri indicati in Tabella C

dell’Allegato 2.

5. Gli interventi di miglioramento sismico successivi al rafforzamento locale sono assoggettati ai titoli

abilitativi ai fini edilizi ed urbanistici previsti dalla normativa vigente.

6. Per le imprese di tutti i settori comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione

primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del

TFUE) che abbiano ottenuto la concessione del contributo entro il 31 dicembre 2017, gli interventi

devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31 dicembre 2018.

Per le imprese di tutti i settori comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione

primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del

TFUE) che abbiano ottenuto la concessione del contributo dall’1 gennaio 2018, gli interventi devono

essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 30 aprile 2019.

Per gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma

una attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e

della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, il termine per la presentazione

della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito al 31 gennaio 2020.

7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto

dell’IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dalla

presente Ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

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Ø 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo

degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul

costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;

Ø 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 % per gli

interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di

euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;

Ø 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte, per le delocalizzazioni temporanee e per i

danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP, come individuati alla lettera b-bis del comma

1 art. 3 del D.L. n. 74/2012, fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi eccedenti

i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme

eccedenti 1 milione di euro.

La percentuale massima, relativa alle spese tecniche, deve intendersi in riferimento ai costi

complessivi per ogni tipologia di intervento da effettuarsi per ciascuna unità locale. In fase di Stato

Avanzamento Lavori potrà essere erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione

un importo non superiore all’85% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di

remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali

sarà proporzionalmente ripartito nei successivi SAL.

Ai fini della presente Ordinanza, il contributo per le spese tecniche tiene inoltre conto del Protocollo

sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013 e dall’Allegato A al Decreto del

Commissario n. 53 del 17 gennaio 2014.

Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi

appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel costo

dell’intervento nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a 200.000,00 Euro;

- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000,00 Euro, fino a 500.000,00

euro,

− 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000,00 euro, fino a 3.000.000

di Euro;

− 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente i 3.000.000,00 di euro.

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A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.

8. I costi convenzionali di cui alla Tabella A), D), E) ed F) sono comprensivi sia delle opere strutturali

che delle finiture necessarie; per quanto concerne gli interventi riconducibili alla Tabella B le

percentuali fra interventi strutturali e opere di finitura sono quelle previste nelle Ordinanze 29/51/86

del 2012 e s.m.i.. Esclusivamente per le strutture alberghiere/ricettive sono esclusi dal conteggio delle

opere di finitura, nel calcolo delle percentuali di cui sopra, gli interventi necessari a mantenere i

requisiti minimi che le strutture devono possedere ai fini della loro riapertura, gestione e

classificazione ai sensi della legge regionale 16/2004 e atti amministrativi derivati. Si fa riferimento

alla classificazione posseduta al momento del sisma.

9. Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connessi con la

produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea

delocalizzazione dell’attività.

10. L’eventuale aumento di contributo per le modifiche progettuali non potrà essere concesso per

interventi che fossero prevedibili al momento della progettazione relativa all’istanza di concessione,

ma può essere concesso solo per interventi resisi necessari durante l’esecuzione dei lavori per

circostanze imprevedibili, per adeguamento a normative emesse successivamente alla progettazione,

per prescrizione di enti autorizzativi.

Le modifiche che comportino un aumento di contributo, debitamente motivate, successivamente

valutate e, se ritenute congrue, approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute

entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno

riconosciuto in perizia. In caso di modifiche in diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla

base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett. a) in sede

di liquidazione.

Per le imprese di tutti i settori il termine ultimo per la presentazione di eventuali modifiche progettuali

in aumento del contributo è fissato al 31 maggio 2018; ad esclusione delle imprese agricole attive nei

settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di

cui all’Allegato I del TFUE, eventuali modifiche in aumento presentate oltre il termine suddetto, se

ritenute congrue, saranno autorizzate e concesse in regime “de minimis”, per la quota relativa

all’aumento del contributo.

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Interventi che risultassero prevedibili al momento della progettazione presentata in sede di domanda

di concessione, che non comportino un aumento del contributo, possono essere ammessi nella

valutazione delle modifiche progettuali, nel limite dell’importo concesso, fatta salva la valutazione

di congruità tecnico-economica.

Con il termine interventi si intende l’insieme di tutte le lavorazioni che concorrono a definire il

progetto nella sua totalità.

Il requisito dell’imprevedibilità della modifica deve essere inteso come descritto nei precedenti

paragrafi anche in riferimento all’Ordinanza n. 2 del 3 febbraio 2017.

10.bis. Qualora le modifiche progettuali non richiedano l’intervento di enti terzi, le stesse dovranno

essere presentate per una sola volta e valutate esclusivamente in sede di saldo finale.

In presenza di varianti sia essenziali che non essenziali e/o vi siano nel progetto delle modifiche che

comportino l’intervento di Enti terzi le modifiche progettuali potranno esser presentate anche

direttamente nel saldo finale, esclusivamente nel caso in cui non incidano sulla destinazione d’uso

totale o parziale dell’immobile o ne alterino le modalità di utilizzo, rispetto al progetto

precedentemente presentato.

Nel caso in cui le modifiche di cui al precedente alinea siano intervenute e rendicontate in SAL

intermedi, queste dovranno esser presentate contestualmente allo stesso SAL, pena la sospensione

delle fatture inerenti le varianti o le modifiche progettuali.

Dovranno comunque essere presentate prima del SAL successivo tutte le modifiche che comportino

un aumento del contributo concesso e/o una modifica della destinazione d’uso totale o parziale o delle

modalità di utilizzo dell’immobile.

La documentazione relativa al SAL finale dovrà essere trasmessa da parte del Direttori lavori anche

alle imprese edili, limitatamente alla parte riguardanti le attività della impresa edile rendicontata e

copia della ricevuta di trasmissione dovrà essere allegata alla rendicontazione finale.

11. Nel caso in cui gli immobili danneggiati fossero, al momento degli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012, in disponibilità di un’impresa in base ad un contratto di leasing, i contributi potranno

essere chiesti, salvo eventuali casi particolari che di volta in volta saranno valutati dal SII, secondo le

seguenti modalità:

a) i contributi relativi agli interventi di riparazione con rafforzamento locale e di miglioramento

sismico potranno essere chiesti:

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- dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita

clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il

conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione della società di leasing

di rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verrà concesso relativamente agli interventi

finanziati;

- dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia

specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico

del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di

leasing con scrittura privata, sia quest’ultima che intende presentare la domanda di contributo;

b) i contributi relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione potranno essere chiesti,

indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio:

- dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita

clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e

ricostruzione sono a suo esclusivo carico oppure qualora, anche in assenza di tale clausola, le

parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale

redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e

ricostruzione. In questo caso:

o il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione della società

di leasing che autorizza e approva, sollevando il Commissario da qualsiasi

responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti, l’intervento di

demolizione e ricostruzione;

o il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti

la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere

consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato

riscatto.

Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione debbano essere effettuati su di un

immobile totalmente distrutto a causa degli eventi sismici il conduttore potrà chiedere i relativi

contributi a condizione che abbia, prima della domanda, riscattato il terreno su cui l’immobile

distrutto insisteva alla data del sisma.

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- dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non

sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti

interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore oppure

qualora le parti del contratto non abbiamo disposto diversamente con apposita scrittura privata

autenticata o procura speciale.

In tutti i casi in cui la domanda è presentata dal conduttore, alla stessa il richiedente dovrà allegare

una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini

un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso che comporta la risoluzione del

contratto di leasing e, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, l’impossibilità di riscattare

il bene concesso in godimento.

11 bis. Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui al comma 3 dell’articolo 6 dell’Ordinanza

n. 57/2012 e ss.mm. da effettuarsi in immobili la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di

leasing i contributi potranno essere richiesti, salvo eventuali casi particolari che di volta in volta

saranno valutati dal SII, e indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo

edilizio esclusivamente dal conduttore del bene nei seguenti casi:

Nel caso in cui l’immobile sede di delocalizzazione sia già costruito. In questo caso:

- il contributo è pari al 100% del minore importo tra quello corrispondente al danno

subito dall’immobile sede di attività del conduttore al momento degli eventi sismici,

calcolato secondo i costi parametrici di cui alle Tabelle A, B, D, E, F dell’Ordinanza

n. 57/2012 e ss.mm, e il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita tra

la società di leasing acquirente e il proprietario;

- il conduttore dovrà dimostrare che l’immobile di nuova localizzazione è conforme alla

normativa vigente in materia di costruzioni antisismiche (D.M. 14/01/2008 – NTC08)

oppure è stato adeguato sismicamente alla sopra citata normativa con un livello di

sicurezza pari almeno al 60% di quello previsto per un immobile di nuova costruzione

nonché allegare alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria

volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della

sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;

- nel caso in cui l’immobile sede di delocalizzazione sia da costruire o in costruzione

(leasing in costruendo) e lo stesso conduttore sostenga le spese di costruzione e alleghi

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alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare,

ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca

del contributo concesso in caso di mancato riscatto.

- nel caso in cui l’immobile sede di delocalizzazione necessiti di interventi di

riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico, qualora

nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la

manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso sostenga le

relative spese;

- nel caso in cui l’immobile sede di delocalizzazione necessiti di interventi di

demolizione e ricostruzione, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita

clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e

ricostruzione sono a suo esclusivo carico oppure, anche qualora nel contratto di leasing

non sia specificata tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura

privata autenticata o procura speciale la volontà di porre in carico al conduttore gli

interventi di demolizione e ricostruzione. In questo caso:

o il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione della società

di leasing che autorizza e approva, sollevando il Commissario da qualsiasi

responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti, l’intervento di

demolizione e ricostruzione e che dichiara la congruità dei costi del progetto rispetto

al valore che l’immobile aveva al momento del sisma;

o il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti

la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere

consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato

riscatto.

In tutti i casi il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno

della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale

da parte del conduttore stesso, che comporta la risoluzione del contratto di leasing e, nel caso di

demolizione e ricostruzione, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

12. Relativamente ad interventi di ricostruzione di stalle, fienili e fabbricati rurali strumentali, in

genere è ammessa la ricostruzione in diminuzione con riferimento alle volumetrie esistenti al

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momento del sisma, come previsto al comma 6 dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012, nel caso in cui le stalle,

fienili e fabbricati rurali siano gravemente danneggiati e/o distrutti dagli eventi sismici, secondo i

parametri indicati all’Allegato 2 Tabelle A, B, D, E ed F lettere a), d) ed e).

13. In pendenza dell’esecuzione dei lavori di riparazione e/o ricostruzione rimangono sospesi i

termini relativi ai contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo

l’ultimazione dei lavori eseguiti, fatti salvi i casi di recesso da parte del conduttore (locatario).

14. Per gli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi,

commercio, artigianato, industria, nonché per interventi di ripristino di fabbricati rurali strumentali,

aventi struttura portante prevalente in muratura o tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici

residenziali o direzionali, la determinazione del livello operativo avviene sulla base dei parametri

stabiliti dalle Ordinanze per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo. In questi casi il costo

convenzionale è calcolato in base a quanto stabilito alla Tabella B dell’allegato 2.

15. I livelli operativi sono determinati sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei

“valori di vulnerabilità” stabiliti nelle tabelle allegate alle Ordinanze nn. 29/51/86 del 2012 e

successive modificazioni e integrazioni.

16. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l’immobile danneggiato con un immobile di nuova

costruzione avente le stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche,

edilizie ed ambientali, il contributo è commisurato alle tipologie del danno subito, di cui alle Tabelle

A), B), D) E) ed F) e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore; nel

suddetto caso la domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo di tutti gli interventi

necessari alla realizzazione della nuova costruzione, compresa la demolizione del manufatto

preesistente ed i connessi costi di smaltimento e il trasporto dei materiali demoliti. Il costo

ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo degli interventi, così come sopra

definito, ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all’Allegato 2) alla presente Ordinanza,

rapportato alla superficie complessiva dell’edifico oggetto di demolizione ovvero di ricostruzione se

inferiore.

17. Il confronto per la determinazione del minore importo tra il costo dell’intervento della nuova

costruzione ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all’Allegato 2) alla presente

Ordinanza avviene, di norma, per ogni singolo immobile. Qualora tale confronto non sia possibile,

perché il numero di immobili nella configurazione alla data del sisma risulta diverso da quello

previsto alla ripresa dell’attività (cd. comparto), la determinazione del minore importo può avvenire

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comparando la somma dei costi degli interventi delle nuove costruzioni alla somma dei costi

convenzionali degli edifici danneggiati alla data del sisma, fatto salvo quanto previsto al precedente

comma 2.

18. I contributi relativi alla demolizione e ricostruzione potranno essere richiesti dal locatario

dell’immobile, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio,

esclusivamente qualora il locatario stesso risulti titolare di una polizza assicurativa relativa

all’immobile per il quale viene richiesto il contributo, secondo quanto previsto al successivo articolo

7. In questo caso il locatario dovrà allegare alla domanda di contributo:

• una dichiarazione del proprietario che autorizza e approva, sollevando il Commissario da

qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti, l’intervento di

demolizione e ricostruzione;

• una dichiarazione del proprietario di essere a conoscenza che sull’immobile oggetto di

demolizione e ricostruzione può essere riconosciuto un contributo, ai sensi della presente

Ordinanza, con contestuale rinuncia da parte del proprietario stesso a qualunque pretesa sui

medesimi contributi.

Art. 4 bis

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi a reti di

distribuzione)

1. I costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi a ricostruzione di reti di distribuzione

e relativi impianti, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e del progetto di

ricostruzione vengono quantificati con le seguenti modalità:

- Demolizione e ricostruzione di cabine elettriche: qualora gli impianti di distribuzione dell’energia

elettrica contenuti nelle cabine oggetto di demolizione non siano recuperabili ed utilizzabili, a seguito

della ricostruzione della cabina stessa, i costi ammissibili a contributo sono determinati, sulla base

del successivo art. 5 e accertati dal SII, secondo le modalità e le percentuali definite per i beni mobili

strumentali all’attività;

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- Demolizione e ricostruzione di torri acquedottistiche: qualora le torri acquedottistiche, oggetto

di demolizione, non vengano ricostruite ma sostituite con una rete di distribuzione alternativa,

funzionalmente equivalente alle torri danneggiate, i costi ammissibili a contributo, verificata la

necessità tecnica dell’intervento, sono i minori tra quelli previsti per la ricostruzione degli immobili

e quelli per la costruzione di una nuova rete acquedottistica, comunque determinati secondo le

percentuali definitive per i beni immobili.

Articolo 5

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per i beni mobili strumentali, per le scorte,

i prodotti di cui all’art 3, comma 1, lett. b) e b-bis) e, limitatamente alle infrastrutture, lett. a)

del D.L. n. 74/2012)

1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali necessari

per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett.

b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno, da effettuarsi sulla base della

perizia giurata di cui al successivo art. 9 e sottoposta alla verifica del SII, deve riferirsi ai beni presenti

nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo,

da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri ovvero a beni

strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto,

tipico o atipico, riconosciuto dall’ordinamento giuridico vigente, e basarsi sul costo di sostituzione,

al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso, con altro bene, uguale o equivalente per

rendimento economico (comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto,

montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato) o sulle spese di ripristino che dovranno,

comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. Qualora il

beneficiario sostituisca il bene mobile strumentale danneggiato per un valore inferiore al 70% del

costo di sostituzione, con altro uguale o equivalente rendimento economico, il contributo è calcolato

sulle spese che il beneficiario avrebbe sostenuto per la riparazione del bene, quantificate nella perizia

giurata, e il documento giustificativo della spesa è rappresentato dalla fattura di acquisto del bene.

Nel caso in cui i beni mobili strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi

sismici del 20 e 29 maggio 2012, in disponibilità di un’impresa in base ad contratto di leasing i

contributi potranno essere chiesti, salvo eventuali casi particolari che di volta in volta saranno valutati

dal SII, secondo le seguenti modalità:

a) i contributi relativi agli interventi di riparazione potranno essere chiesti:

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- dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita

clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il

conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo:

o una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in

godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in

caso di mancato riscatto;

o una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del

Commissario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che

solleva al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali

controversie tra le parti;

- dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non

sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria

sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le

parti del contratto di leasing con scrittura privata, sia quest’ultima che intende

presentare la domanda di contributo;

b) i contributi relativi agli interventi di acquisizione in leasing di nuovi beni di uguale o equivalente

rendimento economico rispetto a quelli distrutti potranno essere chiesti:

o dal conduttore del bene, il quale dovrà allegare:

o all’atto di presentazione della domanda di contributo:

Ø una dichiarazione della società di leasing concedente nella quale la stessa manifesti la volontà

di rinunciare a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario, relativamente al contributo

richiesto, sollevando al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a

potenziali controversie tra le parti;

Ø una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in

godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso

di mancato riscatto;

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o all’atto di presentazione della documentazione di spesa, le fatture di acquisto del bene

acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente e le relative

quietanze per la parte del costo non coperta dal contributo.

o dalla società di leasing proprietaria del bene.

In tutti i casi il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno

della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale

da parte del conduttore stesso, che comporta la risoluzione del contratto di leasing e,

conseguentemente, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

2. Ai fini del rimborso del danno, le spese di riacquisto o ripristino dovranno essere sostenute

successivamente alla data del sisma ed entro i termini previsti dal programma di riacquisto o

ripristino; le spese di riacquisto o ripristino dovranno riferirsi esattamente ai beni individuati nel

programma di cui sopra, evidenziando la connessione delle stesse con l’attività dell’impresa

finalizzati al rapido e completo riavvio dell’attività produttiva. Il pagamento delle predette spese

dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne

consenta la tracciabilità.

3. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all'art. 2, comma 2, lettera

c) la quantificazione del danno dovrà essere comprovata sulla base della perizia giurata, di cui al

successivo art. 9 sottoposta alla verifica del SII. A tal fine il professionista incaricato dovrà:

− accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in

magazzino al momento del sisma. L’ammontare delle quantità rilevate dovrà essere

corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di

magazzino ovvero, in mancanza di queste, all’ultimo inventario redatto ai sensi degli artt.

2214 e 2217 del codice civile e dell’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973; qualora non siano previsti

obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti

finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia giurata;

− considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, soltanto quei beni che hanno avuto una

riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono

considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che

hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il valore riconosciuto ai fini del

contributo sarà pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a

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prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del

bene danneggiato (nel caso dei prodotti distrutti, tale valore potrà essere uguale a zero);

− stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori

realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende (con riferimento

al momento del sisma): a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie

e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;

b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti

in corso di lavorazione.

4. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), le spese di riacquisto

dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo, successivamente alla data del

sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle

attività dell'impresa e presentare congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi

di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo

esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili – attraverso

adeguata documentazione – al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse. Per le imprese

agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione

dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2,

comma 2, lett. c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del

contributo, successivamente alla data del sisma e riferirsi esclusivamente a beni uguali o equivalenti

a quelli oggetto della perizia e presentare congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato.

5. In relazione ai prodotti danneggiati o distrutti di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) la quantificazione

del danno dovrà essere comprovata sulla base della perizia giurata, di cui al successivo art. 9, comma

4, sottoposta alla verifica del SII.

Articolo 6

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per le delocalizzazioni di cui all’art 3,

comma 1, lett. f) e comma 13-bis) del D.L. n. 74/2012) nonché per la ricostruzione di fabbricati

strumentali agricoli su sedime diverso)

1. Nel caso di delocalizzazione delle attività produttive, di cui all’art. 3, comma 1 lett. f) del D.L. n.

74/2012 la valutazione dei danni, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo

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art. 9 sottoposta a verifica del SII, si basa sui costi sostenuti per la localizzazione temporanea delle

attività in aree o zone o anche in sito che permettano la continuità produttiva.

2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le spese, sostenute nella nuova sede

successivamente alla data del sisma e fino alla data di rientro nell’immobile danneggiato, purché

finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano

insediati al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d’uso, in altro immobile sito

nei Comuni di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente Ordinanza:

- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;

- spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per

il periodo del loro utilizzo e relativa messa in opera, riconoscendo le spese di affitto e/o noleggio

delle strutture sostenute fino al 31 dicembre 2014;

- spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;

- spese per il noleggio o l’utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del

mantenimento dei propri livelli produttivi.

2bis. Qualora un’impresa affittuaria o comodataria di un immobile danneggiato dal sisma, già

beneficiaria di un contributo per delocalizzazione parziale e temporanea dell’attività e rientrata

nell’immobile in cui era insediata al momento del sisma, dimostri, con adeguata documentazione a

supporto, il mancato deposito da parte del proprietario dell’immobile stesso della verifica di sicurezza

nei termini di legge, è possibile per la stessa impresa presentare un’ulteriore domanda di

delocalizzazione al fine del rimborso delle spese sostenute per la delocalizzazione dell’attività

produttiva in un nuovo immobile, nella percentuale definita al comma 4 del successivo art. 11 con

esclusione delle imprese attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine di

presentazione delle domande era già definito al 30 giugno 2015. I costi riconosciuti saranno al netto

di quelli già ammessi nella prima delocalizzazione.

3. Nel caso di delocalizzazione dell’attività produttiva, nonchè per la ricostruzione di fabbricati

strumentali agricoli su sedime diverso, sono ammessi al riconoscimento dei contributi le spese

sostenute per l’acquisto, la costruzione, ricostruzione, riparazione o rafforzamento e miglioramento

sismico dell’immobile e per la riparazione e il ripristino dei beni strumentali e per le scorte, secondo

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gli stessi criteri e le modalità previsti dai precedenti artt. 4 e 5 della presente Ordinanza, alle seguenti

condizioni:

a) che l’immobile o l’area d’interesse sia ubicato nello stesso Comune o in un Comune limitrofo

a quello in cui era sita l’attività produttiva fino al momento del sisma e comunque all’interno dei

territori interessati dal sisma di cui al precedente art. 1, comma 1;

b) che il richiedente si impegni a provvedere all’effettivo recupero e destinazione dell’area o

dell’immobile in cui prima del sisma esercitava la propria attività produttiva e, parimenti, che la

domanda contenga sia il progetto di delocalizzazione sia il progetto di recupero di cui sopra.

3bis. Ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, di cui alla

Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012, nelle ipotesi di

delocalizzazione definitiva di cui al comma 3 dell’articolo 6 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. da

effettuarsi in un immobile già costruito la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di

compravendita il costo ammissibile a contributo è:

- per gli immobili di nuova costruzione e/o già adeguati allo svolgimento dell'attività di impresa

pari alla minore somma tra:

• l'importo ottenuto moltiplicando il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita

per la superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi

sismici;

e

• l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non

detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di

danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la

superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici.

I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo

per le classi di superficie previste;

- per gli immobili che necessitano di interventi di riparazione con rafforzamento locale o

ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento all'attività di impresa pari alla minore

somma tra:

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• l'importo ottenuto moltiplicando il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita

per la superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi

sismici sommato al costo degli interventi da effettuare sull'immobile acquistato ,determinato

al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo

metrico-estimativo redatto sulla base del vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere

pubbliche”, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre

specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere e

interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.;

e

• l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non

detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di

danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la

superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici.

I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo

per le classi di superficie previste;

3.ter Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui al comma 3 dell’articolo 6 dell’Ordinanza n.

57/2012 e ss.mm. da effettuarsi in un immobile già costruito la cui disponibilità è acquisita tramite

un contratto di leasing il costo ammissibile a contributo è pari alla minore somma tra:

• il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita tra la società di leasing acquirente

e il proprietario del bene immobile;

e

• l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non

detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di

danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la

superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici.

I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo

per le classi di superficie previste;

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- per gli immobili che necessitano di interventi di riparazione con rafforzamento locale o

ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento all'attività di impresa il costo

ammissibile a contributo è pari alla minore somma tra:

• l'importo ottenuto moltiplicando il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita

tra la società di leasing acquirente e il proprietario del bene immobile per la superficie netta

dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici sommato al costo

degli interventi da effettuare sull'immobile acquistato, determinato al lordo delle spese

tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo

redatto sulla base del vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche”, integrato

per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore,

ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”,

approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.;

e

• l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non

detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di

danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la

superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici.

I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo

per le classi di superficie previste;

4. Il contributo per la delocalizzazione non ricomprende, in ogni caso, i costi sostenuti o derivanti

dall’eventuale incremento di superficie utile previsto dall’art. 3, comma 13-bis del D.L. 74/2012.

Articolo 7

(Indennizzi assicurativi)

1. In presenza di copertura assicurativa, il contributo di cui alla presente Ordinanza è riconosciuto

sulla differenza tra i costi dell’intervento, determinati sulla base di quanto previsto dai precedenti artt.

4, 5 e 6 e accertati dal SII, e gli indennizzi assicurativi, attribuiti all’intervento finanziato, corrisposti

o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni, come meglio specificato nel

successivo articolo 11.

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2. Il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un’attestazione

in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

- descrizione dell’evento che ha causato i danni;

- data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto l’indennizzo assicurativo;

- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;

- ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene;

- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere allegata alla domanda di contributo,

unitamente alla copia della polizza assicurativa.

4. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il

contributo sarà calcolato considerando l’importo massimo liquidabile dall’assicurazione, attestato

dalla stessa o desumibile dalla polizza. La liquidazione del contributo potrà avvenire a stato di

avanzamento lavori, mentre per il saldo sarà necessario dichiarare di aver riscosso l’intero importo

spettante e concluso eventuali contenziosi.

5. In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito

tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell’Assicurazione.

6. In tutti i casi in cui il bene al momento del sisma risultasse assicurato, anche in presenza di

trasferimento del bene prima della presentazione della domanda e di disponibilità del bene sulla base

di un contratto di affitto o di comodato, gli indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della

determinazione del contributo previsto dalla presente Ordinanza.

7. L’ammontare dell’indennizzo assicurativo già liquidato al beneficiario verrà dedotto dall’importo

rendicontato nel primo SAL utile; qualora l’ammontare dell’indennizzo superi il contributo liquidato

nel SAL, l’importo residuo verrà dedotto dal SAL successivo.

TITOLO II

Presentazione e verifica della domanda, entità e modalità di concessione del contributo

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Art. 8

(Presentazione delle domande)

1. I soggetti indicati nell’articolo 1 dovranno:

• non abbiano potuto inviare, entro il 31 marzo 2014, l'istanza preliminare prevista dal comma

1 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 131/2013,

• non abbiano fatto richiesta al Commissario Delegato di autorizzazione tardiva a depositare la

domanda di contributo, entro il 30 giugno 2015

potranno richiedere al Commissario Delegato, tramite l'applicativo SFINGE, di depositare comunque

la domanda di contributo anche in mancanza dell’istanza di prenotazione o della conferma della

stessa, rappresentando le motivazioni che hanno impedito l’inoltro della stessa istanza e fornendo le

informazioni di cui al comma 1 dell’art. 4 dell’Ord. 131/2013 entro il termine del 31 dicembre 2015.

Le istanze tardive saranno ammesse a contributo successivamente alla valutazione delle domande

presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015.

Le domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016, saranno ammesse a contributo

sia successivamente alla valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta

tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015 che successivamente alle istanze e alle conferme

tardive presentate entro il 31 dicembre 2015, compatibilmente con la disponibilità residua delle

risorse stanziate dal Commissario Delegato.

Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata

validata sul suddetto applicativo.

− allegare alla domanda, pena la irricevibilità della stessa, la seguente documentazione

obbligatoria:

a. nel caso di interventi relativi agli immobili: una relazione descrittiva e particolareggiata

contenente il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale,

ripristino con miglioramento sismico redatto sulla base della normativa tecnica vigente con

l’indicazione delle caratteristiche degli interventi previsti per il miglioramento sismico se

richiesto o delle altre caratteristiche rilevanti per la determinazione delle eventuali

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maggiorazioni sui costi convenzionali; la relazione descrittiva degli interventi strutturali sui

beni immobili, con il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con

rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base

del prezzario regionale vigente, la descrizione delle finiture connesse, l’indicazione

dell’impresa affidataria dei lavori e dell’eventuale impresa affidataria delle forniture dei

prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano stati affidati entro la data

del 12 ottobre 2012, la scelta dell’impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la

fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l’acquisizione di almeno due offerte al fine

di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Nel caso di imprese soggette

all’obbligo di gara per l’affidamento dei lavori, la comunicazione dell’impresa affidataria dei

lavori verrà effettuata al SII successivamente, entro i 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva;

b. nel caso di interventi relativi alle scorte e/o ai prodotti: una relazione descrittiva del

programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle

scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;

c. nel caso di interventi relativi ai beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature: una

relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con

l’indicazione dettagliata dei relativi costi;

d. nel caso di interventi di delocalizzazione: una relazione descrittiva delle modalità della

delocalizzazione e la descrizione dei relativi costi nel caso di delocalizzazione temporanea;

nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 13 bis dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012, il

progetto di delocalizzazione e il progetto di recupero;

e. in tutti i casi: una perizia giurata, a cura del professionista abilitato; in caso di interventi sugli

immobili il professionista deve essere incaricato – in tutto o in parte - della progettazione; la

perizia deve contenere quanto previsto al successivo art. 9 comma 2, coerentemente con le

relazioni descrittive e secondo le modalità previste negli art. 4, 5 e 6 della presente Ordinanza;

f. la scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo

totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare. La sintesi del progetto è soggetta

alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del d.l. 33/2013.

2. La domanda compilata sull’applicativo web dovrà inoltre contenere:

− la descrizione dell’azienda e dell’attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e

della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1;

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− la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente

Ordinanza;

− la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune

competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di

avere presentato la comunicazione di cui all’art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012. I contributi

potranno essere concessi anche subordinatamente all’effettivo ottenimento del titolo

abilitativo. La verifica dell’ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della

presentazione della domanda relativa all’erogazione del primo pagamento (SAL o saldo).

Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del

pagamento, di cui al successivo art. 14, verranno sospesi fino all’effettivo ottenimento del

titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica

positiva. In caso di domanda contestuale il contributo verrà concesso a seguito dell’effettivo

ottenimento del titolo abilitativo edilizio;

− la dichiarazione di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o

delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad

AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta

autorizzazione all’Autorità competente; i contributi potranno essere concessi solamente in

seguito all’effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;

− la documentazione fotografica del danno subito dall’edificio, dai beni strumentali, dalle scorte

e dai prodotti, qualora tale documentazione sia producibile;

− copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 7 o dichiarazione di

non avere attivato copertura assicurativa;

− l’indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con il

Commissario relativamente alla domanda presentata;

− l'indicazione dell'istituto di credito prescelto per la successiva erogazione del contributo, in

accordo con la Banca;

− gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul

sistema informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it per l’azienda affidataria

e per quelle esecutrici dei lavori;

− la dichiarazione del beneficiario che i fornitori, i prestatori di servizi e le imprese che eseguono

i lavori edilizi o altre tipologie di forniture ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. n.74/2012 e

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dell’Ordinanza del Commissario delegato 91/2012 e s.m.i. sono inseriti o hanno presentato

domanda per l’inserimento negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione

mafiosa, istituiti presso le Prefetture;

− la dichiarazione del beneficiario che gli operatori economici che eseguono attività qualificabili

come lavori, prestazioni di servizi o che forniscono beni, per le categorie previste dall’art.

5bis del D.L. 74/2012 e dell’Ordinanza commissariale 91/2012 e s.m.i., anteriormente alla

stipula del contratto con il beneficiario o comunque anteriormente all’inizio delle attività

commissionate hanno comunicato o comunicheranno alla Prefettura competente per territorio

il piano dei sub-affidamenti di lavori, forniture o servizi che intendono effettuare ai fini

dell’esecuzione della commessa, con indicazione dei soggetti sub-affidatari nonché

dell’oggetto e dell’importo del sub-affidamento;

− la dichiarazione del direttore dei lavori incaricato di essere/non essere socio, lavoratore

dipendente o consulente delle imprese affidatarie dei lavori, di quelle fornitrici o subfornitrici

o delle imprese esecutrici o dell’impresa beneficiaria;

− la dichiarazione del beneficiario che i contratti stipulati con i fornitori, successivamente alla

data della presente ordinanza, contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art.

1456 C.C., nel caso di diniego dell’iscrizione nelle white list dei fornitori stessi;

− nel caso in cui l’immobile sia stato acquisito in data successiva al sisma:

- atto notarile o dichiarazione sottoscritta dalle parti di essere a conoscenza che

l’immobile venduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente

Ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale

diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui

medesimi contributi;

- atto notarile o dichiarazione delle parti sull’esistenza di una polizza assicurativa

sull’immobile al momento del sisma; il contributo concedibile verrà computato al

netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.

− nel caso in cui la disponibilità dell’immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in

data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo:

- atto notarile o dichiarazione sottoscritta dalle parti della compravendita (proprietario

originario e società di leasing) di essere a conoscenza che l’immobile venduto

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potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente Ordinanza e che il prezzo

della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale

rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;

- atto notarile o dichiarazione delle parti della compravendita (proprietario originario e

società di leasing) sull’esistenza di una polizza assicurativa sull’immobile al momento

del sisma; il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto

dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.

3. La guida all’applicativo web e alla compilazione della domanda sarà contenuta in apposite linee

guida disponibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-

romagna.it/terremoto.

4. Al fine della compilazione e della presentazione delle domande e dei relativi allegati, i beneficiari

o i soggetti delegati alla sottoscrizione della domanda dovranno essere in possesso di firma digitale

rilasciata da un ente accreditato.

5. Per le imprese che hanno subito danni riconducibili alle diverse tipologie di cui al comma 2 dell’art.

2 è consentito, facendo salvo quanto contenuto nei commi precedenti:

− presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni;

− presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni riferiti ad ogni unità locale o corpo

aziendale nel caso di imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE;

− presentare, per ogni unità locale, due domande di cui una riferita agli immobili e una riferita

a beni strumentali, scorte, delocalizzazioni temporanee.

− presentare un'ulteriore domanda relativa ai contributi in conto interessi o in conto canoni per

gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione temporanea, di cui al successivo art. 17,

anche successivamente alla domanda per ottenere i contributi in conto capitale, ad

integrazione della stessa.

Nel caso in cui l’impresa intenda presentare più domande, al fine di fornire le informazioni necessarie

alla valutazione di cui all’articolo 10, ogni domanda dovrà essere corredata da una relazione sintetica

contenente il quadro definito dei danneggiamenti subiti e la descrizione degli interventi di ripristino

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e/o ricostruzione previsti per assicurare la ripresa dell’attività produttiva, compreso il quadro dei

livelli occupazionali, con riferimento:

• agli interventi ancora da presentare;

• agli interventi oggetto di precedente concessione ai sensi della presente Ordinanza.

In caso di polizze assicurative sui beni danneggiati, ogni domanda dovrà contenere l’entità del

risarcimento assicurativo relativo ai beni oggetto della domanda.

Con riferimento a situazioni aziendali di particolare complessità connesse all’attività dell’impresa e

ai danneggiamenti subiti nonché a situazioni di conduzione condominiale degli immobili, i soggetti

di cui all’art.1 possono richiedere al SII, attraverso una relazione motivata, una diversa modalità di

presentazione delle domande. Tale possibilità potrà essere accordata previo parere positivo del nucleo

di valutazione entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta.

In ogni caso, per ogni domanda, anche se riferita a più tipologie di interventi, potranno essere

presentati ai sensi dei successivi artt. 14, 15 e 16, un numero massimo di 4 Stati Avanzamento Lavori,

comprensivi del saldo e dell’anticipo, se previsto. Il numero degli Stati Avanzamento Lavori, può

essere aumentato, nel caso in cui il beneficiario abbia eseguito interventi di particolare complessità,

previa autorizzazione da parte del Nucleo di Valutazione entro 15 giorni dalla data di invio della

richiesta.

Articolo 9

(Perizie giurate)

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 4, 5 e 6, le perizie giurate da allegare alla

domanda, redatte dai professionisti incaricati della progettazione degli interventi, dovranno essere

redatte con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:

a) ai beni immobili;

b) ai beni mobili strumentali;

c) alle scorte distrutte e/o danneggiate;

d) alla delocalizzazione temporanea;

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e) al ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP.

2. Le perizie giurate relative alle varie tipologie di intervento dovranno descrivere in modo esauriente,

con adeguata documentazione tecnica e, ove possibile, fotografica l’ubicazione, il nesso di causalità

diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o

riacquisto dei beni danneggiati, ovvero per gli immobili la quantificazione del danno subito e

accertato tenendo conto delle Tabelle di cui all’Allegato 2 e del computo metrico estimativo connesso

al progetto di ripristino o ricostruzione. Il danno accertato dal professionista sulla base delle tipologie

contenute nelle tabelle e dei costi dell’intervento sulla base dei prezzari regionali, verificato dagli

istruttori del SII, costituirà il tetto massimo degli aiuti anche ai sensi della normativa sugli aiuti di

stato di cui alle Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 final e C(2016)7085 final per

tutti i settori tranne l’agricoltura e C(2012) 9471 final e C(2016) 2870 final per l’agricoltura.

3. Le perizie giurate devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di

ripristino o riacquisto e il riavvio dell’attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell’immobile.

4. Per i prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, come individuati alla lettera

b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012 danneggiati dal sisma, la quantificazione del danno

subito sarà determinata con riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli

eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA. Qualora il prodotto non avesse al momento

del danno una quotazione di riferimento si procederà con apposita procedura di stima per il

collegamento ai valori ufficiali. La procedura di stima dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle

rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto

danneggiato e sarà a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP. La metodologia di

stima ed i valori risultanti saranno inseriti nel “prezzario regionale per opere e interventi in

agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i..

5. Per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i

quali l’effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del

periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.

Articolo 10

(Verifica delle domande e criteri di valutazione)

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1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 8 saranno sottoposte, entro 15 giorni dal

ricevimento delle stesse, ad una prima istruttoria formale da parte del SII, finalizzata a verificare la

presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il SII richiede le integrazioni necessarie

che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro i suddetti 15 giorni, le

integrazioni richieste non siano pervenute al SII, la domanda di contributo si intende decaduta. Il SII

rigetta, inoltre, le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati

necessari alla valutazione. Il termine di 15 giorni è da considerarsi interrotto qualora il SII richieda

chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le

integrazioni richieste sono pervenute al SII.

2. I progetti che avranno superato l’istruttoria formale saranno sottoposti a successiva valutazione,

che sarà effettuata dal SII tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell’attività economico-produttiva,

la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali;

b) la congruità della quantificazione del danno subito in relazione all’attività svolta;

c) la tempistica prevista per il ripristino dell’attività o della funzionalità dei beni immobili e

mobili strumentali;

d) la quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di

danni risarcibili;

e) la corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione

dei danni subiti.

3. Il SII entro 120 giorni dal ricevimento della domanda determina, per ogni tipologia di intervento,

il danno riconosciuto, la spesa ammissibile e il contributo concedibile. L’eventuale richiesta di

integrazioni da parte del SII sospende, per un massimo di 30 giorni, i termini del procedimento, che

ricominciano a decorrere dalla presentazione delle integrazioni.

4. Attraverso l’applicativo web il SII provvederà a dare comunicazione ai beneficiari dei contributi

concessi. Verranno, altresì, comunicate ai richiedenti le motivazioni relative all'eventuale rigetto della

domanda di contributo.

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5. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, i beneficiari devono confermare con atto

scritto l’accettazione del contributo e la volontà di dare attuazione al programma presentato, al fine

di procedere con la concessione; in caso di mancata comunicazione da parte del soggetto beneficiario,

la concessione si intende sospesa per il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali, senza ulteriori

riscontri, la domanda si considera decaduta.

6. Nel caso in cui il beneficiario, a seguito del ricevimento della comunicazione relativa alla

concessione del contributo, ritenga non corretta la quantificazione del contributo concesso, può

presentare le proprie osservazioni, corredate da documenti, per una sola volta, entro il termine di 7

giorni di cui al precedente comma 5. Il SII procederà nel termine di 30 giorni alla conferma o alla

eventuale rideterminazione del contributo concesso, che non potrà essere più oggetto di richiesta di

revisione. I beneficiari entro sette giorni dal ricevimento della seconda comunicazione devono

confermare con atto scritto l’accettazione del contributo e la volontà di dare attuazione al programma

presentato, al fine di procedere con la concessione; in caso di mancata comunicazione da parte del

soggetto beneficiario, la concessione si intende sospesa per il termine massimo di 30 giorni, decorsi

i quali, senza ulteriori riscontri, la domanda si considera decaduta.

Art. 11

(Entità e tipologie di contributo concedibile)

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) della presente Ordinanza e per

gli interventi di delocalizzazione definitiva ai sensi dell’art. 3 commi 12 e 13 bis del D.L. 74/12 è

concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile di cui all'art 4, comma 1 a valere sulle

risorse dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012. Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento

del sisma, pur risultando agibili e in stato di normale manutenzione, non erano sede di attività od

oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, nonché per gli immobili

a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50%.

2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per

l’attività dell’impresa, compresi macchinari e impianti, di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) è concesso

un contributo dell’80% del costo riconosciuto ammissibile dal SII, sulla base delle disposizioni

previste in sede di attuazione dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012.

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3. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte, al netto del 20% come meglio

specificato al comma 3 dell’art. 5 e dei valori di realizzo, è concesso un contributo del 60% a fondo

perduto a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 e all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012.

4. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è concesso un contributo

del 50% a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 e all'art. 3 bis del

D.L. n. 95/2012.

5. Per gli interventi relativi all’acquisto o al ripristino delle scorte e per gli interventi di

delocalizzazione temporanea delle attività produttive è previsto un contributo sul costo del

finanziamento acceso dall’impresa da corrispondere secondo le modalità di cui al successivo art.17.

6. Per i prodotti di cui alla lettera e) dell’art. 2 la percentuale di contributo è fissata all’80% del danno

subito, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell’art. 9 e coerentemente con quanto stabilito all’art.

7.

7. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo la quota complessiva del rimborso assicurativo e del

contributo non può superare il 100% dell’ammontare dei danni riconosciuti ai sensi dell’art. 9, fatti

salvi i tetti massimi delle percentuali di contribuzione previsti ai commi precedenti.

Articolo 12

(Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili)

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) di riparazione, rafforzamento locale e di

miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino

dell'agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere completati:

• entro il 31 dicembre 2018, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il

contributo entro il 31 dicembre 2017;

• entro il 30 aprile 2019, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il

contributo dall’1 gennaio 2018.

I beneficiari dovranno rispettare i suddetti termini per la conclusione degli interventi, a pena di revoca

del contributo stesso ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In tale

caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

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2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti

successivamente e separatamente da quelli di cui al comma precedente devono essere completati entro

i termini di cui al comma precedente e prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate a pena

di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In

tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

3. Nel caso di immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili,

non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, dovranno essere

comunicati al Comune competente il termine di completamento dei lavori, comunque non oltre i

termini indicati al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 e la messa

a disposizione dell’immobile per affitto o altra forma contrattuale idonea al suo effettivo utilizzo. In

tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

4. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con

provvedimento del Commissario.

Ogni variazione relativa all’impresa affidataria e a quelle esecutrici dei lavori nonché relativa

all’impresa affidataria dei prefabbricati deve essere comunicata nei modi e in osservanza del

successivo art. 19 della presente Ordinanza.

5. Nel caso in cui durante i lavori si verifichino cause di sospensione degli stessi per effetto di

provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal

Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi stabilito dal

comma 1.

6. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario comunicherà al SII l'avvenuta esecuzione delle opere e

degli investimenti finanziati. Il SII, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire

controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.

7. Il termine di esecuzione dei lavori richiamato ai precedenti commi 1, 2 e 3 non si applica agli

interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una

attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per i quali il termine per la

presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito al 31 gennaio 2020.

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Articolo 13

(Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte)

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) e lett. c) devono essere completati:

• entro il 31 dicembre 2018, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il

contributo entro il 31 dicembre 2017;

• entro il 30 aprile 2019, per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il

contributo dall’1 gennaio 2018.

2. I beneficiari dei contributi dovranno rispettare i suddetti termini per la conclusione degli interventi,

a pena di revoca del contributo stesso ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente

Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

3. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con

provvedimento del Commissario.

Articolo 13 bis (Ordinanza n. 53/2016)

(Domande rifiutate)

1. Le domande di concessione di contributo depositate entro la scadenza del termine stabilito al

comma 1 del precedente art. 8 e concluse con esito istruttorio negativo, anche parziale, sia in fase

formale che in fase di merito, successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande ma

comunque aventi i presupposti normativi di ammissibilità di cui all’Allegato 1 alla presente

Ordinanza, possono essere ripresentate, per una sola volta, entro e non oltre, i 30 giorni successivi

alla comunicazione del decreto di rigetto.

TITOLO III

Modalità di erogazione dei contributi

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Articolo 14

(Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili)

1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili viene erogato, direttamente dall’Istituto di

credito prescelto all’atto della presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni fornite dal

SII, in seguito all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio efficace anche nella forma del

silenzio-assenso ove previsto rispetto agli interventi realizzati e oggetto di contributo.

2. L'erogazione del contributo, per ogni singola domanda presentata, potrà avvenire secondo le

seguenti modalità:

− erogazioni per stati di avanzamento, nel numero massimo di 4 comprensivo del saldo finale,

che non può essere inferiore al 15% del contributo concesso, includendo anche l’eventuale

anticipo di cui al comma successivo, asseverati dal direttore dei lavori e debitamente

comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento per le spese già

sostenute;

− erogazione in un’unica soluzione, a seguito dell’ultimazione dei lavori, asseverata dal

direttore dei lavori, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro

presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese,

se già sostenute.

Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento

dell’istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.

Le richieste di erogazione dei contributi, comprensive dell’eventuale anticipo, se effettuate

contestualmente alla domanda, sono subordinate all’atto di concessione del contributo, con

conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo.

3. Il beneficiario può richiedere, un anticipo fino al 50% dell’importo ammesso a contributo, la cui

erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:

− che sia stato concesso il contributo previsto;

− che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a

favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle somme

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richieste, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del

beneficiario al soggetto garante.

L’anticipo del 50% può essere richiesto nell’interesse delle imprese affidatarie dei lavori o fornitrici

di prefabbricati o di beni strumentali, e la erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:

− che sia stato concesso il contributo previsto;

− che sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo il

contratto con le imprese affidatarie dei lavori e dei prefabbricati;

− che vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, da computare al netto

dell’IVA se recuperabile;

− che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a

favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle somme richieste

fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto

pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla

Banca d’Italia a prestare garanzie a favore delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi della normativa

vigente.

Il costo della fidejussione sostenuta dal beneficiario, nei limiti dei costi convenzionali riconosciuti, è

considerato costo ammissibile.

La richiesta di anticipo deve essere caricata sull’applicativo web unitamente alla dichiarazione di

avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture.

L’ammontare dell’anticipo liquidato al beneficiario verrà dedotto dall’importo erogabile nei SAL

successivi in modo proporzionale all’avanzamento dei lavori rendicontati; conseguentemente alla

deduzione degli importi, il beneficiario potrà richiedere agli istituti competenti la corrispondente

riduzione della fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla

Banca d’Italia.

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4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di

erogazione sull’applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’articolo 23 della

presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:

a) l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;

b) l’attestazione del Direttore dei lavori che gli interventi realizzati sull’immobile, per i quali

è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, sono

quelli previsti nel progetto allegato domanda, ai sensi del precedente art.8 e che non sono intervenute

modifiche di progetto, con relativa modifica od integrazione del titolo abilitativo edilizio verificato

dal Commissario Delegato, qualora siano intervenute modifiche queste devono essere comunicate al

Commissario;

c) un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve

essere accluso, nel caso delle modifiche in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di

progetto e le quantità eseguite;

d) copia delle fatture relative alle prestazioni svolte, alle eventuali quietanze e/o alle

disposizioni/modalità di pagamento previste, con indicazione delle imprese a favore delle quali

sono disposti i pagamenti, unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità

contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture; per quanto riguarda le

spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 nei SAL intermedi è possibile presentare, mediante

piattaforma Sfinge, copie delle fatture pro-forma dei tecnici. In seguito al completamento

dell’attività istruttoria, ma prima dell’emissione del decreto di liquidazione, il beneficiario dovrà

inviare, entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture relative alla liquidazione da effettuare; per

quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 in sede di erogazione del saldo,

dovranno essere presentate le fatture quietanziate per la parte a carico del beneficiario non coperta

da contributo, al netto della eventuale ritenuta di acconto operata dal beneficiario;

e) la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

f) la dichiarazione asseverata attestante che l’impresa affidataria ha praticato per le prestazioni

affidate in subappalto, riferite alle categorie di lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi

non superiore al 20% dei prezzi dei lavori presi in appalto;

g) dichiarazione attestante l’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio, idoneo per gli

interventi effettuati anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto;

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h) dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta richiesta del certificato di conformità

edilizia ed agibilità dell’opera, fermo restando che l’erogazione del contributo, a saldo, non potrà

concretizzarsi fino all’avvenuto perfezionamento del rilascio di detta certificazione, anche nella

forma del silenzio-assenso ove previsto.

La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria,

nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non

superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si

impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall’erogazione del saldo del

contributo.

5. L’Istituto bancario prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla

previa comunicazione, da parte del SII, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione

prodotta.

6. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:

• entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e

contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione dei contributi relativi

agli stati di avanzamento ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario

della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 4 nel caso di richiesta

di erogazione contestuale alla domanda di concessione;

• entro 90 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e

contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi sospesi nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti

da parte del SII; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni

e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la

mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

7. Qualora le imprese di lavori, servizi o forniture, tenute all’iscrizione alle “white list” ai sensi

dell’art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 e dell’Ordinanza Commissariale n. 91/2012, siano state oggetto di

provvedimento di diniego dell’iscrizione alle liste stesse, reso pubblico attraverso il sito web delle

Prefetture secondo le modalità previste dalla legge e dai Protocolli di legalità stipulati tra la Regione

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e le Prefetture, i contributi relativi agli interventi da esse effettuati, verranno erogati alle seguenti

condizioni:

o che il beneficiario dimostri di essersi attivato prontamente al fine della cessazione

degli effetti del contratto;

o che sia presente un’asseverazione del tecnico relativamente ai lavori/servizi/forniture

eseguiti fino alla data di pubblicazione del provvedimento di diniego ed ai relativi costi

già sostenuti.

8. Nel caso di erogazione del contributo a favore di imprese beneficiarie in procedura

concorsuale, la liquidazione delle fatture relative alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi

precedenti, la cui debenza sia stata ridotta con provvedimento giudiziale nell’ambito della procedura

stessa, sarà quantificata nei limiti della percentuale accettata dai creditori, come definita nel decreto

di omologazione del Tribunale (in particolare in caso di concordato preventivo), comunque nei limiti

delle percentuali riconosciute nella presente ordinanza ed erogata esclusivamente al beneficiario, che

dovrà impiegarla per il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità stabilite nel piano

omologato.

Articolo 14 bis

(Procedura semplificata per l’erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli

immobili)

1. L’erogazione del contributo, per le concessioni relative a interventi sui soli immobili, potrà

avvenire, in alternativa a quanto previsto all’art. 14 della presente Ordinanza, su apposita richiesta

del beneficiario, in seguito all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio efficace rispetto agli

interventi oggetto di contributo anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, secondo la

seguente modalità:

- Erogazione di massimo tre stati di avanzamento lavori, ad esclusione del saldo finale, per un

importo massimo pari al 70% del contributo concedibile o, se inferiore, all’importo effettivo

delle lavorazioni affidate, a fronte dell’asseverazione del tecnico di pari percentuale di

avanzamento delle lavorazioni ammesse a contributo; per l’erogazione dell’importo pari al

70% deve essere realizzata almeno l’intera copertura dell’immobile, nel caso di demolizione

e ricostruzione dello stesso.

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- Erogazione del saldo finale, il quale non potrà essere inferiore al 30% dell’importo totale del

contributo concedibile, a fronte della presentazione della documentazione attestante

l’esecuzione della totalità delle lavorazioni ammesse a contributo, escludendo la possibilità di

presentare una domanda di anticipo;

2. Al fine di ottenere l’erogazione del contributo secondo le modalità previste dal presente articolo,

il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web, con le modalità

descritte nelle linee guida di cui all’art. 23 della presente Ordinanza, e allegare, per ogni stato di

avanzamento intermedio la seguente documentazione:

a) Dichiarazione, redatta dal beneficiario, secondo lo schema pubblicato nella sezione FAQ del sito

www.regione.emilia-romagna.it/terremoto che attesti:

- l’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio, idoneo per gli interventi effettuati anche

nella forma del silenzio-assenso ove previsto;

- di aver verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione

delle fatture;

- che i fornitori, i prestatori di servizi e le imprese che eseguono i lavori edilizi o altre tipologie

di forniture ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. n.74/2012 e dell’Ordinanza del Commissario

delegato 91/2012 e s.m.i. sono inseriti o hanno presentato domanda per l’inserimento negli

elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le

Prefetture.

b) Dichiarazione asseverata redatta dal direttore dei lavori secondo lo schema pubblicato nella

sezione FAQ del sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto che attesti:

- l’effettivo avanzamento dei lavori rispetto all’importo totale delle lavorazioni ammesse,

nonché la regolare esecuzione degli stessi;

- che gli interventi realizzati sull’immobile, per i quali è stato rilasciato il titolo abilitativo

edilizio anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, sono quelli previsti nel progetto

allegato alla domanda di concessione, e che non siano intervenute modifiche od integrazioni

del titolo abilitativo edilizio verificato dal Commissario Delegato, qualora siano intervenute

modifiche queste devono essere comunicate al Commissario Delegato;

- che i prezzi unitari effettivamente praticati non siano superiori a quelli previsti dal vigente

“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” e che non siano state applicate riduzioni

di importi all’affidamento dei lavori, ovvero che l’importo affidato sia oggetto di uno sconto

con indicazione dell’entità di tale riduzione;

c) Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante

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- Che l’impresa ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di

lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiori al 20% dei prezzi dei

lavori presi in appalto, oppure dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria

attestante di non aver effettuato subappalti;

- di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non

superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento

lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro trenta giorni dal

riconoscimento del saldo del contributo;

d) Documentazione fotografica esaustiva georeferenziata o con punti ripresa georeferenziata

e) Copia delle fatture relative alle prestazioni svolte dall’impresa affidataria e copia delle eventuali

quietanze e/o delle disposizioni di pagamento previste, nel caso in cui il pagamento venga

richiesto a favore del beneficiario; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4

comma 7 è possibile presentare, mediante piattaforma Sfinge, copie delle fatture pro-forma dei

tecnici. In seguito al completamento dell’attività istruttoria, ma prima dell’emissione del decreto

di liquidazione, il beneficiario dovrà inviare, entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture

relative alla liquidazione da effettuare;

f) Copia del contratto, del preventivo firmato o altro documento, aggiornato alla data di

presentazione della domanda di erogazione, dal quale risulti la data dell’avvenuto affidamento dei

lavori.

3. Al fine di ottenere l’erogazione del contributo a saldo, per un importo non inferiore al 30%

dell’importo totale del contributo concedibile, secondo le modalità previste dal presente articolo, il

beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web, con le modalità descritte

nelle linee guida di cui all’art. 23 della presente Ordinanza, e allegare la seguente documentazione:

a) Consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al quale deve essere

allegato un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite, con specifico

riferimento alle fatture rendicontate e riconciliate con le lavorazioni riportate nel consuntivo dei

lavori; nonché dichiarazione del direttore dei lavori che i prezzi unitari effettivamente praticati

non siano superiori a quelli previsti dal vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere

pubbliche” e che rispetto a quanto asseverato nei precedenti SAL non sono intervenute riduzioni

di importi dell’affidamento dei lavori, ovvero che sono state applicate riduzioni agli importi con

indicazione dell’entità di tale riduzione;

b) Adeguata documentazione fotografica esaustiva georeferenziata o con punti ripresa

georeferenziati comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti ed elaborati grafici a

supporto;

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c) Dichiarazione asseverata redatta dal direttore dei lavori secondo lo schema pubblicato nella

sezione FAQ del sito www.regione.emilia-romagma.it/terremoto che attesti, tra le altre cose:

- l’ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione degli stessi;

- che gli interventi realizzati sull’immobile, per i quali è stato rilasciato il titolo abilitativo

edilizio anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, sono quelli previsti nel progetto

allegato alla domanda di concessione, e che non sono intervenute modifiche od integrazioni

del titolo abilitativo edilizio verificato dal Commissario Delegato, qualora siano intervenute

modifiche queste debbono essere comunicate al Commissario Delegato;

- attestazione del direttore dei lavori incaricato di essere/non essere socio, lavoratore dipendente

o consulente delle imprese affidatarie dei lavori, di quelle fornitrici o subfornitrici o delle

imprese esecutrici o del beneficiario;

d) Dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta richiesta del certificato di conformità edilizio

ed agibilità dell’opera. Inoltre, nei casi in cui ricorra l’acquisizione del Certificato di Conformità

edilizia e agibilità per silenzio-assenso, la dichiarazione del legale rappresentante che attesta

l’avvenuto decorso, senza prescrizioni, del termine per la formazione del silenzio-assenso, fermo

restando che l’erogazione del contributo a saldo non potrà concretizzarsi fino all’avvenuto

perfezionamento del rilascio di detta certificazione, anche nella forma del silenzio- assenso ove

previsto;

e) Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante che l’impresa ha

praticato per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di lavori previste nel

computo metrico estimativo, ribassi non superiori al 20% dei prezzi dei lavori presi in appalto,

oppure dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante di non aver

effettuato subappalti;

f) Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria nella quale attesta di rispettare,

nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a trenta

giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a

pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del

contributo.

g) Copia delle fatture relative alle prestazioni svolte dall’impresa affidataria e copia delle

eventuali quietanze e/o delle disposizioni di pagamento previste, nel caso in cui il pagamento

venga richiesto a favore del beneficiario. Per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art.

4 comma 7 in sede di erogazione del saldo, dovranno essere presentate le fatture quietanziate per

la parte a carico del beneficiario non coperta da contributo, al netto della eventuale ritenuta di

acconto operata dal beneficiario;

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h) Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio nella quale il beneficiario attesta di aver verificato la

regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture;

i) Copia dell’attestazione SOA in possesso dell’impresa affidataria in caso di lavori d’importo

superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente

dal beneficiario all’impresa fornitrice;

l) Copia delle quietanze di pagamento della parte di spesa non coperta di contributo.

m) La dichiarazione del beneficiario che i fornitori, i prestatori di servizi e le imprese che

eseguono i lavori edilizi o altre tipologie di forniture ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. n.74/2012 e

dell’Ordinanza del Commissario delegato 91/2012 e s.m.i. sono inseriti o hanno presentato

domanda per l’inserimento negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione

mafiosa, istituiti presso le Prefetture;

4. La richiesta di erogazione a saldo dovrà essere presentata entro 90 giorni dall’invio della

comunicazione di fine lavori alla struttura tecnica competente e comunque entro il termine ultimo di

presentazione della documentazione di rendicontazione previsto dalla presente Ordinanza (art. 19).

5. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:

- entro 35 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e

contabile richiesta, di cui al precedente comma 2, per la liquidazione dei contributi relativi

agli stati di avanzamento;

- entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e

contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi sospesi nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti

da parte del SII; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni

e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la

mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

6. Nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto al progetto approvato e ammesso in fase

di concessione, non sarà possibile avvalersi della procedura di cui all’art. 14-bis fino alla definizione

delle modifiche stesse.

Articolo 14 ter (Ordinanza n. 25/2016)

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(Procedura semplificata per l’erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli

immobili. Applicabilità in alternativa degli articoli 14 e 14-bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e

ss.mm.)

1. L’erogazione del contributo, per le concessioni relative ad interventi sugli immobili, potrà

avvenire, su apposita richiesta, secondo le modalità previste dall’art. 14-bis dell’Ordinanza n. 57/2012

e ss.mm., anche per i beneficiari che abbiano già presentato domanda di erogazione relativa ad uno o

più SAL, ai sensi dell’art. 14 della medesima Ordinanza, a condizione che l’importo dei SAL già

presentati e/o erogati non superi il 70% del contributo concedibile o, se inferiore, dell’importo

effettivo delle lavorazioni affidate.

2. In caso di richiesta da parte del beneficiario di applicazione di procedura semplificata,

successivamente alla presentazione e/o erogazione di SAL ai sensi dell’art. 14 dell’Ordinanza n.

57/2012 e ss.mm., le modalità e le tempistiche di erogazione e la documentazione richiesta sono

quelle previste dall’articolo 14-bis della medesima Ordinanza (a titolo esemplificativo saldo non

inferiore al 30% dell’importo totale del contributo concedibile entro 120 giorni dalla trasmissione da

parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo).

3. Nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto al progetto approvato e ammesso in fase

di concessione, non sarà possibile avvalersi della procedura di cui all’art. 14-bis fino alla definizione

delle modifiche stesse.

Articolo 15

(Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività)

1. Il contributo relativo agli interventi relativi ai beni mobili strumentali all’attività viene erogato

direttamente dall’Istituto di credito prescelto all’atto della presentazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo, per ogni singola domanda presentata, potrà avvenire secondo le

seguenti modalità:

• erogazioni per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di

4 comprensivo del saldo finale che non può essere inferiore al 15% del contributo concesso,

includendo anche l’eventuale anticipo di cui al comma successivo, debitamente comprovati

da documentazioni di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;

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• erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati,

dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle

spese, se già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.

Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento

dell’istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.

Le richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda, sono

subordinate all’atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti

di cui al presente articolo.

3. Il beneficiario può richiedere, un anticipo fino al 50% dell’importo ammesso a contributo, la cui

erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:

− che sia stato concesso il contributo previsto;

− che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a

favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle somme

richieste, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del

beneficiario al soggetto garante.

L’anticipo del 50% può essere richiesto nell’interesse delle imprese affidatarie dei lavori o fornitrici

di prefabbricati o di beni strumentali, e la erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:

− che sia stato concesso il contributo previsto;

− che sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo il

contratto con le imprese affidatarie dei lavori e dei prefabbricati;

− he vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, da computare al netto

dell’IVA se recuperabile;

− che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a

favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle somme richieste

fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto

pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.

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La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla

Banca d’Italia a prestare garanzie a favore delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi della normativa

vigente.

Il costo della fidejussione sostenuto dal beneficiario, nei limiti dei costi convenzionali riconosciuti, è

considerato costo ammissibile.

La richiesta di anticipo deve essere caricata sull’applicativo web allegando unitamente alla

dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese fornitrici alla data di

emissione delle fatture.

L’ammontare dell’anticipo liquidato al beneficiario verrà dedotto dall’importo erogabile nei SAL

successivi in modo proporzionale all’avanzamento dei lavori rendicontati; conseguentemente alla

deduzione degli importi, il beneficiario potrà richiedere agli istituti competenti la corrispondente

riduzione della fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla

Banca d’Italia.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di

erogazione sull’applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’articolo 23 della

presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:

a) copia delle fatture relative alle spese sostenute;

b) copia delle fatture relative alle spese sostenute, alle relative quietanze e/o delle disposizioni

di pagamento previste; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 nei SAL

intermedi è possibile presentare, mediante piattaforma Sfinge, copie delle fatture pro-forma dei

tecnici. In seguito al completamento dell’attività istruttoria, ma prima dell’emissione del decreto di

liquidazione, il beneficiario dovrà inviare, entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture relative alla

liquidazione da effettuare; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 in sede

di erogazione del saldo, dovranno essere presentate le fatture quietanziate per la parte a carico del

beneficiario non coperta da contributo, al netto della eventuale ritenuta di acconto operata dal

beneficiario;

c) copia del certificato di collaudo, dei beni strumentali o, in assenza, di asseverazione del

tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.

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5. L’istituto bancario prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla

previa comunicazione, da parte del SII, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione

prodotta.

6. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:

− entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e

contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati

di avanzamento ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della

documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 4 nel caso di richiesta di

erogazione contestuale alla domanda di concessione;

− entro 90 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e

contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi sospesi nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti

da parte del SII; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni

e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la

mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

7. Qualora le imprese affidatarie di lavori, servizi o forniture, tenute all’iscrizione alle “white list” ai

sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 e dell’Ordinanza Commissariale n. 91/2012, siano state

oggetto di provvedimento di diniego dell’iscrizione alle liste stesse, reso pubblico attraverso il sito

web delle Prefetture secondo le modalità previste dalla legge e dai Protocolli di legalità stipulati tra

la Regione e le Prefetture, i contributi relativi agli interventi da esse effettuati, verranno erogati alle

seguenti condizioni:

o che il beneficiario dimostri di essersi attivato prontamente al fine della cessazione

degli effetti del contratto;

o che sia presente un’asseverazione del tecnico relativamente ai lavori/servizi/forniture

eseguiti fino alla data di pubblicazione del provvedimento di diniego ed ai relativi costi

già sostenuti;

8. Nel caso di erogazione del contributo a favore di imprese beneficiarie in procedura concorsuale, la

liquidazione delle fatture relative alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi precedenti, la

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cui debenza sia stata ridotta con provvedimento giudiziale nell’ambito della procedura stessa, sarà

quantificata nei limiti della percentuale accettata dai creditori, come definita nel decreto di

omologazione del Tribunale (in particolare in caso di concordato preventivo), comunque nei limiti

delle percentuali riconosciute nella presente ordinanza ed erogata esclusivamente al beneficiario, che

dovrà impiegarla per il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità stabilite nel piano

omologato.

Articolo 16

(Erogazione del contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte, di delocalizzazione

temporanea e di indennizzo dei prodotti DOP/IGP )

1. Il contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte, di delocalizzazione temporanea e di

indennizzo dei prodotti DOP/IGP viene erogato al beneficiario sulla base delle modalità stabilite dalla

contabilità speciale del Commissario delegato, come meglio specificate ai successivi commi 2 – 5 del

presente articolo oppure erogato direttamente dall’Istituto di credito prescelto all’atto della

presentazione della domanda, secondo le modalità previste.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

• erogazioni per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di

4 comprensivi del saldo finale che non può essere inferiore al 15% del contributo concesso,

debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative quietanze di pagamento;

• erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati,

dietro presentazione di documentazione di spesa, relativa quietanza di pagamento e asseverazione di

ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.

3. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di

erogazione sull’applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’articolo 23 della

presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:

− copia delle fatture relative alle spese sostenute; per quanto riguarda le spese tecniche

richiamate all’art. 4 comma 7 nei SAL intermedi è possibile presentare, mediante piattaforma

Sfinge, copie delle fatture pro-forma dei tecnici. In seguito al completamento dell’attività

istruttoria, ma prima dell’emissione del decreto di liquidazione, il beneficiario dovrà inviare,

entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture relative alla liquidazione da effettuare; per

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quanto riguarda le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 in sede di erogazione del

saldo, dovranno essere presentate le fatture quietanziate per la parte a carico del beneficiario

non coperta da contributo, al netto della eventuale ritenuta di acconto operata dal beneficiario;

− copia della documentazione di quietanza, nella quale sia tracciabile con evidenza il pagamento

di ciascuna fattura.

4. La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:

− entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e

contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione dei contributi relativi

agli stati di avanzamento ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario

della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 4 nel caso di richiesta

di erogazione contestuale alla domanda di concessione;

− entro 90 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e

contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi sospesi nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti

da parte del SII; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni

e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la

mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

5. Gli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione temporanea possono essere finanziati

anche attraverso la forma del contributo in conto interessi o in conto canoni; in tal caso il valore del

contributo erogato attraverso tali forme, così come calcolato sulla base delle specifiche tecniche

contenute nei provvedimenti adottati dal Commissario o dalla Regione Emilia-Romagna, si somma

al contributo di cui all’art. 11, commi 3 e 4, e non deve superare l’80% del danno riconosciuto.

6. Per le piccole e medie imprese il contributo in conto interesse è quello previsto all’art. 11 del D.L.

n. 74/2012 e successivo decreto attuativo come meglio specificato all’art. 17 della presente

Ordinanza; per le grandi imprese si applica l’art. 11 bis del D.L. 74/2012 e relativo decreto attuativo

in corso di emanazione, oggetto di successive disposizioni del Commissario.

7. Qualora le imprese affidatarie di lavori, servizi o forniture, tenute all’iscrizione alle “white list” ai

sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 e dell’Ordinanza Commissariale n. 91/2012, siano state

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oggetto di provvedimento di diniego dell’iscrizione alle liste stesse, reso pubblico attraverso il sito

web delle Prefetture secondo le modalità previste dalla legge e dai Protocolli di legalità stipulati tra

la Regione e le Prefetture, i contributi relativi agli interventi da esse effettuati, verranno erogati alle

seguenti condizioni:

o che il beneficiario dimostri di essersi attivato prontamente al fine della cessazione

degli effetti del contratto;

o che sia presente un’asseverazione del tecnico relativamente ai lavori/servizi/forniture

eseguiti fino alla data di pubblicazione del provvedimento di diniego ed ai relativi costi

già sostenuti.

8. Nel caso di erogazione del contributo a favore di imprese in procedura concorsuale, la liquidazione

delle fatture relative alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi precedenti, la cui debenza

sia stata ridotta con provvedimento giudiziale nell’ambito della procedura stessa, sarà quantificata

nei limiti della percentuale accettata dai creditori, come definita nel decreto di omologazione del

Tribunale (in particolare in caso di concordato preventivo) comunque nei limiti delle percentuali

riconosciute nella presente ordinanza ed erogata esclusivamente al beneficiario, che dovrà impiegarla

per il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità stabilite nel piano omologato.

Articolo 17

(Contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di

delocalizzazione)

1. I contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria sono richiesti per i costi

destinati alla copertura delle spese occorrenti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di altri

contributi pubblici percepiti per le medesime finalità, per:

1. la ricostituzione delle scorte connesse all’attività di impresa;

2. la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità

produttiva.

2. Le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 2% dei costi di

ripristino o delocalizzazione, come da programma presentato.

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3. Il finanziamento sul quale verrà erogato il contributo in conto interessi o in conto canoni dovrà

avere un importo massimo pari a 3.125.000 euro e una durata massima di cinque anni; sul

finanziamento è prevista la garanzia gratuita dell’80% del Fondo Centrale di Garanzia e per le aziende

agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione

dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, è prevista la garanzia gratuita del 70% di ISMEA-SGFA;

potrà inoltre essere prevista la garanzia dei Consorzi Fidi regionali secondo i protocolli già sottoscritti

con la Regione Emilia-Romagna.

4. Il contributo in conto interessi o in conto canoni è concesso per l’intera durata del finanziamento o

del contratto di locazione finanziaria ed è determinato sulla base del tasso d’interesse dichiarato dalla

banca al momento della presentazione della domanda, sulla base degli accordi previsti dalla

Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2012 n. 787, recante “Impegno comune fra regione

Emilia-Romagna, Banche, Consorzi Fidi per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle

imprese colpite dagli eventi sismici di maggio/giugno 2012” (in seguito DGR n. 787/2012), e

abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell’impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile

mese precedente).

5. Il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria può essere estinto in via anticipata, fatto

salvo l’obbligo di restituzione dell’importo del contributo già erogato in via anticipata tramite

attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione

finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra

la data dell’estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.

6. Al fine di ottenere il contributo in conto interessi o in conto canoni l’impresa dovrà indicare il

ricorso a tale modalità nella domanda di cui all’art. 8 e richiamare i documenti già allegati sulla base

dei quali deve essere calcolato il contributo richiesto allegando copia del contratto di finanziamento

o del contratto di locazione finanziaria, oppure dichiarazione della banca o della società di leasing

attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

7. Nel caso previsto dal presente articolo potranno presentare la domanda le imprese e i professionisti

secondo i requisiti previsti all’Allegato 1 e che, inoltre, non siano in difficoltà ai sensi del punto 10

della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposti a procedura di

liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o

amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della

domanda.

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8. La domanda presentata verrà valutata dal SII attraverso apposito nucleo di valutazione, ai sensi del

D.M. 10 agosto 2012, di cui all’art. 3 e in coerenza con quanto previsto all’art. 3 della presente

Ordinanza.

9. Il contributo in conto interessi o in conto canoni verrà calcolato in un’unica soluzione in via

anticipata attualizzata previa valutazione positiva della documentazione presentata ed erogato a saldo

degli interventi.

Art. 18

(Interventi già iniziati)

1. Le spese sostenute per gli interventi ammessi ai sensi dell’art. 2, iniziati prima dell’entrata in vigore

della presente Ordinanza, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla presente

Ordinanza, purché essi siano stati eseguiti per le finalità di ricostruzione e ripristino di cui all’art. 2

della presente Ordinanza, la domanda contenga tutte le informazioni e la documentazione richiesta,

le perizie giurate dei progettisti e dei tecnici incaricati siano state redatte con le modalità indicate alla

presente Ordinanza. Per quanto riguarda gli interventi relativi agli immobili, è ammessa la possibilità

per il beneficiario di utilizzare più imprese affidatarie qualora i lavori di ricostruzione e ripristino

siano stati avviati prima del 12 ottobre 2012.

2. Il SII verifica l’ammissibilità al finanziamento delle varie tipologie di interventi e determina i

relativi contributi.

3. Il SII può consentire di integrare la documentazione già inviata con quanto previsto agli articoli

precedenti dando precisa indicazione alle banche sulle modalità da seguire per i pagamenti . I

pagamenti dei lavori ritenuti ammissibili, effettuati dal beneficiario a favore di imprese esecutrici e

dei tecnici incaricati sono rimborsati dall’istituto di credito al beneficiario stesso.

TITOLO IV

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(Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi)

Art. 19

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi

sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi

e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell’immobile

ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. Nel caso

in cui i beneficiari siano persone fisiche, o imprese non in attività nei successivi sei mesi dal

completamento dei lavori indennizzati, compresi gli immobili produttivi utilizzati da imprese, anche

familiari, attive in agricoltura nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, essi sono tenuti a dimostrare

l’effettiva utilizzazione dell’immobile produttivo in proprio o da parte di terzi o a comunicare al

Comune la disponibilità all’affitto, locazione, comodato.

2. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l’acquisto di beni mobili strumentali devono

mantenere l’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma

e devono garantirne l’utilizzazione per l’esercizio dell’attività caratteristica dell’impresa, mentre i

beneficiari di contributi per il ripristino delle scorte devono dimostrare l’effettiva ripresa dell’attività

produttiva.

3. I beneficiari dei contributi concessi per la delocalizzazione dell’attività imprenditoriale sono tenuti

a dimostrare l’avvenuto rientro dell’attività produttiva nel medesimo luogo in cui veniva svolta al

momento del sisma ovvero - nel caso di delocalizzazione dell’attività in un Comune limitrofo e

ricompreso nell’ambito territoriale indicato al precedente art. 1, comma 1, l’avvenuta ristrutturazione

o recupero della precedente sede secondo il programma a fronte del quale è stato concesso il

contribuito di cui alla presente Ordinanza. Il beneficiario, qualora dimostri di non poter rientrare nella

precedente sede produttiva, potrà mantenere il contributo alla condizione di mantenere la

localizzazione dell’attività nei comuni di cui al comma 1 dell’art.1 della presente Ordinanza o di

rientrare con la sede della propria attività nei medesimi comuni.

4. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

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− dare immediata comunicazione alla struttura del SII, mediante posta elettronica certificata, della

propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso o della propria volontà di

avviare le procedure di modifica del beneficiario, previste al successivo articolo 19-bis;

− dare immediata comunicazione di modifiche progettuali;

− dare tempestiva informazione dell’insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o

giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente,

presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di

avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;

− dare tempestiva comunicazione di variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici, ivi comprese

le dichiarazioni di cui al comma 2 dell’art. 8 della presente Ordinanza;

− eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario

ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità, così come indicato nelle

Linee Guida CCASGO;

− mantenere a disposizione della struttura commissariale la documentazione attestante i preventivi

acquisiti per l’individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di spesa e ogni altra

documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all’acquisizione dei necessari

collaudi o certificazioni.

− presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi:

• entro il 29 marzo 2019, per gli interventi effettuati da imprese appartenenti a tutti i settori,

per i quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;

• entro il 31 luglio 2019, per gli interventi effettuati da imprese appartenenti a tutti i settori, per

i quali sia stato concesso il contributo dall’1 gennaio 2018.

• entro il 31 gennaio 2020 per gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali

si svolgeva alla data del sisma una attività di impresa agricola attiva nei settori della

produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui

all'Allegato I del TFUE.

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5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario

Delegato, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo e sono

tenuti, altresì, a consentire l’accesso al personale incaricato dal Commissario Delegato a tutti i

documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.

6. La data di completamento degli investimenti indennizzati ovvero di ultimazione del programma

dalla quale decorrono i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 è la data del decreto commissariale

di liquidazione del saldo.

Art. 19 bis

(Trasferimento degli obblighi e cambio del beneficiario)

1. In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro

soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel

periodo del rispetto degli impegni, sarà possibile presentare apposita richiesta di subentro al

Commissario Delegato, che ne valuterà l’ammissibilità, sulla base di documentazione atta a

dimostrare la legittimità della cessione e delle suddette operazioni straordinarie e della dichiarazione

a mantenere gli impegni per tutto il periodo di cui alla presente Ordinanza assunti dal beneficiario

originario.

2. Il soggetto rispettivamente cessionario o derivante da una delle operazioni straordinarie indicate

potrà presentare domanda al Commissario di subentro del contributo, allegando documentazione atta

a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza,

necessari al mantenimento integrale o parziale del contributo eventualmente concesso, in coerenza

con il progetto ammesso a contributo e apposita dichiarazione a mantenere gli impegni per tutto il

periodo di cui alla presente Ordinanza assunti dal beneficiario ordinario originario. Tale richiesta,

qualora comporti una modifica dell'Istituto bancario convenzionato, scelto dal beneficiario originario,

dovrà essere comunicato al Commissario per la necessaria informativa.

3. Nel caso in cui la richiesta di subentro venga presentata, durante la realizzazione delle attività di

cui al programma presentato dal beneficiario originario, il richiedente oltre alla documentazione di

cui al paragrafo precedente deve produrre una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al

momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate dal

beneficiario originale, dichiarando di non aver nulla a che pretendere sulle somme già erogate.

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4. Qualora la domanda di subentro non sia stata presentata o non sia accolta per mancanza dei requisiti

di ammissibilità previsti dalla presente Ordinanza o per mancata assunzione degli impegni del

precedente beneficiario, verrà avviata nei confronti di quest’ultimo la procedura di revoca e di

recupero delle somme già erogate.

5. La stessa procedura potrà essere applicata nel caso in cui il soggetto che ha presentato la domanda

di contributi sia un’impresa in concordato preventivo “con continuità” di cui all’art. 186-bis L.F. E

che, in attuazione al piano concordatario omologato, abbia ceduto l’azienda in esercizio a un altro

soggetto ovvero conferito la stessa a una o più società, anche di nuova costituzione. In tali ipotesi,

fermo restando in ogni caso quanto previsto dall’art. 14 comma 8, dall'art. 15 comma 8 e dall'art. 16

comma 8, per quanto applicabile alla fattispecie, laddove la richiesta di subentro del beneficiario, e

accolta dal Commissario, sia stata presentata prima della completa esecuzione del programma

presentato dal beneficiario originario, l’erogazione del contributo concesso avverrà a favore

dell’impresa in concordato preventivo esclusivamente per la quota parte di contributo connesso a

quelle attività presentate di cui alla domanda di contributo già realizzate dal beneficiario originario,

che dovrà impiegarlo per il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità stabilite nel piano

omologato; mentre la restante parte dei contributi ammessi verranno erogati a favore del cessionario

ovvero della società che ha acquistato l’azienda mediante conferimento, in qualità di beneficiario.

Articolo 20

(Controlli e qualificazione degli operatori economici)

1.Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario delegato

provvede, con apposito atto, a regolare le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli

interventi eseguiti o in corso. Nel caso in cui, in sede di istruttoria di concessione del contributo per

interventi sugli immobili, il SII abbia verificato, sulla base della dichiarazione di cui all’alinea 11 del

comma 2 dell’art.8, che il Direttore Lavori incaricato sia socio, lavoratore dipendente o consulente

delle imprese affidatarie dei lavori, di quelle fornitrici o subfornitrici o delle imprese esecutrici o dell’

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impresa beneficiaria e siano stati quantificati danni in un ammontare superiore ad € 200.000,00, il

beneficiario dovrà nominare un anche un collaudatore tecnico amministrativo indipendente.

2. Oltre a quanto già previsto nei singoli articoli, il SII provvederà a verificare l’osservanza della

normativa prevista in materia di DURC.

3. Per i lavori d’importo superiore a euro 500.000,00, escluse le eventuali forniture di prefabbricati,

affidate direttamente dal beneficiario all’impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo

l’entrata in vigore della presente Ordinanza, l’impresa affidataria dei lavori ovvero il consorzio o

l’ATI, devono essere in possesso di attestazione SOA. È altresì consentito il ricorso all’istituto

dell’avvalimento.

4. Le imprese che eseguiranno i lavori dovranno inoltre attenersi a quanto previsto dall’Ordinanza

del Commissario del 24 settembre 2012 n. 46 recante “Misure relative agli obblighi previsti per le

imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l’iscrizione e versamenti alla Casse Edili dei territori

colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio”.

5. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario

Delegato con successivo provvedimento provvederà a disciplinare e ad attuare specifiche attività di

controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti.

6. I controlli sul rispetto della normativa antisismica competono alle strutture tecniche preposte, ai

sensi della L.R. n. 19/2008. Nei comuni classificati a bassa sismicità i progetti sono sottoposti a

controllo con metodo a campione con percentuale del 25%.

Articolo 21

(Cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse

opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e

nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle apposite notificazioni ai sensi dell’art. 107.2 punto b del

Trattato. I contributi saranno concessi nell’ambito delle Decisioni della Commissione Europea

C(2012)9853 final, C(2016) 7085 final, C(2012)9471 final e C(2016) 2870 final ai sensi dell’articolo

107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi

sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012. I contributi concessi potranno essere erogati solo a

seguito dell’approvazione delle citate notifiche.

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2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di

sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di cui all’Allegato 1.

Articolo 22

(Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia)

1. Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui

all’Allegato 1 della presente Ordinanza.

2. Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in violazione delle

norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.

3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi

nel caso di:

1. mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli obblighi di cui al precedente art.

19;

2. mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;

3. irregolarità della documentazione prodotta;

4. mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili e, nel caso di demolizione e

ricostruzione, di beni immobili in leasing, alla scadenza del contratto, comprovato dalla

mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto

5. risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento contrattuale o per

qualsiasi altro evento che comporta l’impossibilità di riscattare il bene mobile e/o

immobile, nel solo caso di demolizione e ricostruzione, concesso in godimento;

6. dichiarazioni false in merito alla ripresa e/o continuazione dell’attività produttiva;

7. risarcimento dei danni in sede civile a favore del beneficiario per vizi originari

dell’immobile, a seguito di definizione di contenzioso tra lo stesso e l’impresa

costruttrice;

8. fallimento del beneficiario o apertura della liquidazione coatta amministrativa;

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9. mancata presentazione, in fase di controllo, delle quietanze che comprovino i pagamenti

da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente

regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.

10. esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE

Cambio di destinazione d’uso dell’immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito

per il rilascio della concessione.

11. interventi realizzati in maniera difforme, per caratteristiche tecniche, economiche e/o,

esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE,

cambio di destinazione d’uso dell’immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito

per il rilascio della concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a

quanto previsto dalla presente ordinanza. La riduzione del contributo concesso è pari

alla percentuale della superficie riconosciuta in anomalia rispetto a quella utile del

singolo immobile riconosciuta dal decreto di concessione ovvero legittimamente

modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza.

4. In ogni caso, il Commissario Delegato potrà sospendere la concessione dei contributi per gli stati

di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l’obbligo di cui al comma 4 dell’art. 14

di rispettare tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dall’erogazione del contributo, sia a saldo

sia per stato di avanzamento dei lavori, per il pagamento delle imprese esecutrici, dei fornitori e delle

imprese fornitrici.

5. In caso di revoca, anche parziale del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere

le somme residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati

indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario questi sarà tenuto al rimborso delle

eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Art. 22 bis (Ordinanza n. 2/2017)

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(Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di

fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del

beneficiario del contributo concesso ai sensi degli artt. 4, 5 co. 1 e 2 e 6 co. 3)

1. In caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del

beneficiario, intervenuti successivamente alla concessione del contributo ai sensi degli artt. 4, 5 co.

1 e 2 e 6 co. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 57/2012 e ss.mm.ii., il Commissario Delegato:

• procederà alla revoca totale del contributo concesso, qualora gli interventi sugli immobili

(riparazione, ripristino con rafforzamento locale, miglioramento sismico, ricostruzione,

delocalizzazione definitiva) o sui beni strumentali (riparazione o riacquisto), per cui è stato

concesso il contributo stesso, non siano avviati al momento del fallimento, concordato

preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa ed il beneficiario, quindi, non

abbia ancora sostenuto alcun costo per la ricostruzione, in assenza dell’assunzione di alcun

impegno da parte del Curatore fallimentare;

• non procederà alla revoca del contributo concesso, qualora gli interventi sugli immobili

(riparazione, ripristino con rafforzamento locale, miglioramento sismico, ricostruzione,

delocalizzazione definitiva) o sui beni strumentali (riparazione, riacquisto) siano stati

completati, le relative spese siano già state sostenute dal beneficiario e i fornitori dello stesso

risultino già pagati per le lavorazioni effettuate;

• non procederà alla revoca del contributo concesso, anche nel caso di interventi non ancora

avviati al momento del fallimento, nel caso in cui il Curatore fallimentare, nell’ambito della

gestione provvisoria delle attività di impresa o per cessione ad assuntori, assuma tutti gli

obblighi previsti dalla presente ordinanza a carico dei beneficiari;

2. Il contributo concesso e non oggetto di revoca individuato nelle modalità di cui al precedente

punto 1) sarà erogato nelle seguenti modalità:

• qualora il beneficiario, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, concordato

preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa, non abbia pagato ai fornitori

alcuna somma o abbia provveduto solo parzialmente, la banca o l’istituto di credito provvederà

al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi nei limiti degli importi

riconosciuti ammissibili al punto precedente e previa comunicazione, da parte della struttura

del SII, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione prodotta, compatibilmente con

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la normativa fallimentare vigente e con quanto previsto dalle disposizioni attuative della

disciplina di cui all’art. 3-bis del D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella L. 135/2012;

• qualora il beneficiario, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, concordato

preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa, abbia pagato integralmente i

fornitori, la banca o l’istituto di credito provvederà al pagamento del contributo direttamente a

suo favore, nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili al precedente comma e previa

comunicazione, da parte della struttura del SII, dell’esito favorevole dell’esame della

documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa fallimentare vigente e con quanto

previsto dalle disposizioni attuative della disciplina di cui all’art. 3-bis del D.L. 95/2012,

convertito con modificazione nella L. 135/2012.

2bis. Ad eccezione degli interventi che riguardino le imprese, anche familiari, attive in agricoltura

nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti

di cui all'Allegato I del TFUE, qualora un’impresa che abbia presentato domanda venga sottoposta a

procedura di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa

prima del provvedimento di concessione del contributo ai sensi degli artt. 4, 5 co. 1 e 2 e 6 co. 3

dell’Ordinanza Commissariale n. 57/2012 e ss.mm.ii., ma abbia ceduto o affittato l’azienda o un

ramo di azienda, l’impresa cessionaria o affittuaria, avente i requisiti soggettivi di ammissibilità di

cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza, potrà presentare apposita richiesta di subentro al

Commissario Delegato, esclusivamente per interventi relativi al riavvio delle attività strettamente

connesse all’azienda o al ramo di azienda oggetto di affitto, ad esclusione degli interventi di

demolizione e ricostruzione degli immobili per l’affittuario; l’impresa cessionaria od affittuaria dovrà

allegare alla domanda di subentro il nulla osta del Curatore fallimentare e /o del Tribunale

fallimentare, un piano industriale che illustri le modalità e gli obiettivi del riavvio dell’attività

compreso il quadro dei livelli occupazionali, la documentazione relativa alla cessione dell’azienda o

del ramo di azienda, il contratto di affitto d’azienda o di ramo d’azienda, oltre alle dichiarazioni di

assunzione di tutti gli obblighi previsti dalla presente ordinanza a carico del beneficiario.

3. Il Commissario Delegato, in ogni caso, si riserva di valutare la concessione, l’avvio del

procedimento di revoca o l’erogabilità effettiva del contributo, sulla base della documentazione e

sulle dichiarazioni a mantenere gli impegni previsti per il beneficiario dall’Ordinanza n. 57/2012 e

s.m.i. prodotta agli atti, sentito eventualmente anche il Curatore Fallimentare.”

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Articolo 22 ter

(Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di

concordato preventivo in continuità dell’impresa affidataria)

1. In coerenza con quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8

convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 in caso di impresa affidataria in concordato

in continuità aziendale il contributo relativo a lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione a

concordato della stessa, potrà essere erogato direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori,

formalmente incaricati dall’affidataria, su richiesta al Commissario Delegato congiunta del

beneficiario e dell’impresa affidataria e previa comunicazione al liquidatore. L’erogazione del

contributo avverrà con le modalità e sulla base della documentazione prevista dagli artt. 14 e ss., con

l’indicazione da parte del beneficiario, delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti,

unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese fornitrici o

subappaltatrici alla data di emissione delle fatture.

Articolo 23

(Linee guida per la compilazione della domanda)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle linee guida per la

compilazione delle domande oggetto di successivo atto del Commissario Delegato.

Articolo 24

(Norma finanziaria)

2. All’onere per l’attuazione della presente Ordinanza si provvede con le risorse del Fondo di

cui all’art.2 del D.L. n.74/2012 per 100 milioni di euro, comprensivi dei contributi di cui all’art. 2

comma 13 a carico del suddetto Fondo e delle spese di attività istruttoria e assistenza tecnica di cui

all’art. 3 e con le risorse di cui all’art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per 2 miliardi e 900 milioni, tenendo

conto del riparto previsto dall’art 2 del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle

Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari

delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.

2. Agli oneri per l’attuazione dell’articolo 17 si provvede per un importo pari a 92,5 milioni di euro,

con i fondi previsti all’art. 11 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni nella Legge 122/2012 e

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successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello

Sviluppo economico del 10 Agosto 2012.

Articolo 25

(Norma transitoria)

1. Le modifiche di cui alla presente Ordinanza saranno applicate alle domande in corso di

concessione ed erogazione.

2. In caso di contributi in corso di concessione od erogazione la dichiarazione dei beneficiari

relativa ai termini di fine lavori, per le imprese di tutti i settori si intende d’ufficio riferita al 31

dicembre 2018 per interventi per i quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017 e

al 30 aprile 2019 per gli interventi per i quali sia stato concesso il contributo dall’1 gennaio 2018. Per

gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili nei quali si svolgeva alla data del sisma una

attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il termine per la presentazione della

documentazione per l’erogazione del saldo viene riferito al 31 gennaio 2020.

3. Gli scostamenti di spesa rispetto al computo metrico estimativo, compensabili all’interno della

stessa macro categoria di spesa, o scostamenti tra macro categorie, nella misura del 10% di ciascuna

di esse, senza aumento del contributo, di cui al punto 4.1.6 “Tipologia ed entità del contributo

concedibile” delle Linee Guida, si considerano applicabili alle domande di erogazione presentate a

far data dal 29 luglio 2015 per le quali non è ancora stato emesso il relativo Decreto di erogazione.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-

Romagna (BURERT)

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ALLEGATO 1

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall’art.1 dell’Allegato 1 del Regolamento CE n.800/2008.

Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coattaamministrativa;

c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamentie negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e sulla base del piano concordatario omologato dal Tribunale nelle procedure di concordato preventivo con continuità;

d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortunisui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;

e) le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione deiprodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna;

f) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dallaCommissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.

Per quanto riguarda i professionisti ed i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l’attività svolta nonché l’eventuale iscrizione all’ordine/collegio professionale. Nel caso di studi o forme associate deve essere indicata la partita IVA nonché l’elenco dei professionisti appartenenti all’associazione; deve inoltre essere posseduta una situazione di regolarità contributiva.

Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell’immobile alla data del sisma;

Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole dovranno dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa

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regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

I fabbricati rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all’anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupate da operai dell’azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati, hanno diritto al contributo al 100%.Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, per poter usufruire del contributo al 100% la perizia giurata deve dimostrare in modo chiaro ed oggettivo:

- che, alla data del sisma, l’impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;

- di avere alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;

- che l’edificio aveva l’allacciamento acqua e luce e che i consumi erano tali da dimostrare l’effettivo utilizzo dei locali;

- che l’edificio era idoneo all’accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda;

Non hanno diritto ai contributi i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.

Per la particolarità del settore agricolo, per la richiesta di intervento sui beni immobili danneggiati, si precisa quanto segue:

- al comma 3 dell’art. 1 (soggetti beneficiari) l’utilizzo produttivo in proprio si identifica con l’esercizio di impresa;

- l’istanza è presentata dall’impresa agricola qualora la proprietà si identifica con l’impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 C.C;

- l’istanza è presentata dalla proprietà qualora il bene sia concesso in comodato d’uso, affitto o godimento a impresa con atto registrato entro la data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria;

- l’istanza è presentata dalla società qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato entro la data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria.

In ogni caso, per tutti i beneficiari, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

I requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l’esclusione della domanda.

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Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nelle presente sezione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all’ amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.

Il Commissario può integrare tale elenco con successivo atto.

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ALLEGATO 2

TABELLA A) - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a

destinazione produttiva non riconducibili a quella di tipo residenziale (da applicare in modo

progressivo per classi di superficie previste)

Tipologia di dannoClassi di superficie

netta mq

Costo convenzionaleeuro/mq

di superficie netta

a) Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave

Fino a 2000 500

Per superficie eccedente i 2.000 e fino

a 5.000450

Per superficie eccedente i 5.000

410

b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 2000 70

Per superficie eccedente i 2.000 e fino

a 5.00060

Per superficie eccedente i 5.000

50

c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 2000 40

Per superficie eccedente i 2.000 e fino

a 5.00030

Per superficie eccedente i 5.000

20

d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell’altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 2000 300

Per superficie eccedente i 2.000 e fino

a 5.000260

Per superficie eccedente i 5.000

230

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e) Danni strutturali gravissimi che hannoprovocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ o orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 2000 370

Per superficie eccedente i 2.000 e fino

a 5.000330

Per superficie eccedente i 5.000

300

Si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Con il termine di danno strutturale da sisma s’intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall’azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza.

Per i soli immobili, la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non supera i 1500 mq si applica un incremento del 10% dei costi convenzionali stabiliti nella precedente tabella.

Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 15%.

Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Per gli interventi in immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.

Il costo convenzionale è incrementato del 25% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall’art. A-9 della L.R. n. 20/2000

Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

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Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, indipendentemente dalla tipologia di danno subito. In ogni caso il costo aggiuntivo per le demolizioni totali può essere riconosciuto, soltanto qualora le suddette demolizioni siano considerate strettamente necessarie, in quanto gli interventi di miglioramento sismico non consentirebbero il raggiungimento del livello del 60% di sicurezza sismica, sulla base della documentazione tecnica presentata dal progettista. Ai fini del calcolo del contributo, il costo delle demolizioni è riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non venga riconosciuto nel costo convenzionale il costo aggiuntivo di 40 Euro/mq per l’effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 -Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Per i rifiuti pericolosi il costo aggiuntivo farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Nel caso l’immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l’immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell’80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici, procedendo al calcolo dell’incremento a partire dai costi convenzionali relativi alla prima classe di superficie.

Nel caso di immobili destinati ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali la quantificazione del danno verrà effettuata sugli effettivi costi di preventivazione previsti dall’intervento, utilizzando il prezzario regionale o altri prezzari disponibili.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .

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Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di beni mobili strumentali necessari per l’attività di impresa, compresi impianti e macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 5 della presente ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa relativo all’intervento di spostamento.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%. Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui sopra, individuate nell’Allegato 1.4 “Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica” all’Ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%. Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione, dovrà preventivamente:

• attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione , corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna

• sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 50%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti. Nei casi di superamento della soglia del 50% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008 , che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.

Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione. Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell’immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.

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TABELLA B) - Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, industria, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche, fabbricati rurali, comprese stalle e porcilaie, con struttura portante in muratura o tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali.

Tipologia di danno Costo convenzionale euro/mq

a) Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell’Ordinanza Commissariale n. 51/2012 e successive

modifiche800

b) Danni diffusi, riconducibili ai livelli B e C disciplinati dall’Ordinanza Commissariale n. 29/2012 e successive modifiche

370

c) Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile ai livelli operativi E1, E2, e E3 dell’Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e

successive modifiche

1.000 – 1.450

Si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.

Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle Ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.

Esclusivamente per le strutture alberghiere/ricettive sono esclusi dal conteggio delle opere di finitura, nel calcolo delle percentuali di cui sopra, gli interventi necessari a mantenere i requisiti minimi che le strutture devono possedere ai fini della loro riapertura, gestione e classificazione ai sensi della legge regionale 16/2004 e atti amministrativi derivati. Si fa riferimento alla classificazione posseduta al momento del sisma.

Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%

Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.

Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Per gli interventi in immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento

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massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.

Per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall’art. A-9 della L.R. n. 20/2000, per edifici sottoposti al vincolo dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 gli incrementi sono quelli individuati nelle Ordinanze nn. 43, 44 e 45 del Commissario Delegato.Gli incrementi del costo convenzionale previsti dall’Ordinanza n. 86/2012 e s.m.i., per gli edifici con livello operativo E3 e vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 - Parte II- del d.lgs. n. 42/2004 o classificati dagli strumenti urbanistici, ai sensi delle leggi regionali n. 20/2000 e n. 47/1978, sono riconoscibili anche qualora gli interventi non consentano il raggiungimento dell’adeguamento sismico ma solo una riduzione della vulnerabilità sismica volta al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con l’esigenza di conservare il valore storico e culturale del bene, nel rispetto delle norme di tutela dell’edificio vincolato e secondo le disposizioni contenute nella Direttiva per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvato dal Ministero dei Beni Culturali con DPCM 9 febbraio 2011.

Nel caso di edifici con proprietà mista pubblico/privata la cui classe d’uso, ai fini della determinazione dell’azione sismica conseguente alla destinazione d’uso della porzione pubblica, sia superiore alla Classe II, è riconosciuto un incremento del contributo pari al 3%.

Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino o quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione del costo convenzionale è del 30%.

Per gli edifici rurali strumentali all’attività agricola, adibiti a deposito o magazzino, riconducibili a quelli con tipologia residenziale ed agibili alla data del sisma, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle ai piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi.

Il costo convenzionale per l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione, come meglio definiti ai commi 3 e 4 dell’art. 2 dell’ordinanza 86/2012 e ss.mm.ii e a comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza 51/2012 e ss.mm.ii, viene maggiorato del 5% nel caso si debba procedere ad asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell’edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell’edificio, come meglio riepilogato nel prospetto sottostante. Ai fini del calcolo del contributo, il costo dello smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione è riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non vengano riconosciute nel costo convenzionale le maggiorazioni previste nel prospetto sottostante.

Maggiorazioni ORDINANZE nn. 51 (art. 3, comma 7) e 86 (art. 3, comma 9)

% E0 E1 E2

con miglioramento sismico

E0, E1, E2,

con demolizione e ricostruzione volontaria

E3

con adeguamento sismico

E3

con demolizione e ricostruzione

Smaltimento materiali provenienti da demolizioni maggiori del 15% o del 30%

3–5 % X X X

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Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 -Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella B o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .

Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di beni mobili strumentali necessari per l’attività di impresa, compresi impianti e macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 5 della presente ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa relativo all’intervento di spostamento.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 15%. Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui sopra, individuate nell’Allegato 1.4 “Carta delle Microzone Omogenee in

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prospettiva sismica” all’Ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 15%. Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione, dovrà preventivamente:

• attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione , corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna

• sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 15%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti. Nei casi di superamento della soglia del 15% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008 , che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.

Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione. Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell’immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.

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TABELLA C) - Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere B) e C) della Tabella A, D), E) ed F)

I costi degli interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale, sono conseguenti al progetto redatto sulla base delle NTC08; il progetto dovrà prevedere opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Il contributo previsto è commisurato a 6,5 euro/mq per ogni punto percentuale di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%. In ogni caso i costi convenzionali euro/mq previsti per gli interventi di rafforzamento locale di cui alle lettere b) e c) delle Tabelle A), D), E) ed F) sommati agli incrementi indicati nella presente tabella per gli interventi di miglioramento sismico non possono superare i costi convenzionali euro/mq previsti per gli interventi di cui alla lettera d) delle suddette tabelle.

Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.

Il livello di sicurezza sismica di partenza, successivamente alla realizzazione degli interventi di rafforzamento locale, deve essere relativo ai meccanismi di collasso dei soli elementi strutturali portanti, sia principali che secondari. Ciò a prescindere dalla tipologia (portante o non portante) dell’elemento lesionato.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità di miglioramento sismico risultino non riconducibili entro i costi previsti dalla presente tabella a causa della particolare complessità dell’intervento richiesto in relazione alle caratteristiche dell’immobile, del ciclo produttivo e/o degli impianti di produzione, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.

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TABELLA D) - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento stalla bovini (da applicare

modo progressivo per classi di superficie previste) con strutture portanti non in muratura.

Tipologia di dannoClassi di superficie

netta mq

Costo convenzionaleeuro/mq

di superficie netta

a) Ricostruzione di stalla di altezza inferiore a 4 metri sotto trave

Fino a 1.800 370

Per superficie eccedente i 1.800 e fino

a 2.500340

Per superficie eccedente i 2.500

320

b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 1.800 55

Per superficie eccedente i 1.800 e fino

a 2.50045

Per superficie eccedente i 2.500

40

c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 1.800 30

Per superficie eccedente i 1.800 e fino

a 2.50020

Per superficie eccedente i 2.500

15

d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell’altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 1.800 220

Per superficie eccedente i 1.800 e fino

a 2.500200

Per superficie eccedente i 2.500

180

Fino a 1.800 270

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e) Danni strutturali gravissimi che hannoprovocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Per superficie eccedente i 1.800 e fino

a 2.500250

Per superficie eccedente i 2.500

230

Si intende l’immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, pavimentazione, attrezzature di stalla solidali alla stessa e corpo mungitura nel caso di vacche da latte. Sono esclusi opere esterne per stoccaggio effluenti (vasche e concimaie) e impianti tecnologici: mungitura, asportazione effluenti, alimentazione, ventilazione.

Con il termine di danno strutturale da sisma s’intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall’azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza.

Nel caso di presenza di fosse di stoccaggio dei liquami sotto ai pavimenti fessurati della stalla ( fosse profonde) i valori vengono maggiorati del 30%.

Nel caso di presenza di fosse di veicolazione sotto ai pavimenti fessurati della stalla (fosse poco profonde per l’allontanamento rapido dei liquami) i valori vengono maggiorati del 15%.

Per le strutture esterne di stoccaggio degli effluenti si utilizzano i sottoelencati valori in relazione al volume interno del contenitore:

vasche interrate vasche fuori terraCapacità m3 Valore €/m3 Capacità m3 Valore €/m3

fino a 200 150 fino a 200 115

da 201 a 400 125 da 201 a 400 95

da 401 a 600 105 da 401 a 600 80

da 601 a 800 95 da 601 a 800 70

da 801 a 1.200 80 da 801 a 1.200 60

oltre 1.200 70 oltre 1.200 50

Concimaia con cordolo perimetrale concimaia con muri su 3 latiCapacità m2 Valore €/m2 Capacità m2 Valore €/m2

fino a 100 93 fino a 100 173

da 101 a 200 87 da 101 a 200 154

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da 201 a 400 78 da 201 a 400 127

da 401 a 600 73 da 401 a 600 110

oltre 600 68 oltre 600 98

Per le vasche seminterrate si considerano valori medi rispetto agli importi delle tabelle soprariportate.

Per le sole stalle, la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non supera i 1500 mq si applica un incremento del 10% dei costi convenzionali stabiliti nella precedente tabella.

Per stalle di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 15%.

Per stalle con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici, procedendo al calcolo dell’incremento a partire dai costi convenzionali relativi alla prima classe di superficie..

Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Per gli interventi in immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.

Il costo convenzionale è incrementato del 25% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall’art. A-9 della L.R. n. 20/2000

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, indipendentemente dalla tipologia di danno subito. In ogni caso il costo aggiuntivo per le demolizioni totali può essere riconosciuto, soltanto qualora le suddette demolizioni siano considerate strettamente necessarie, in quanto gli interventi di miglioramento sismico non consentirebbero il raggiungimento del livello del 60% di sicurezza sismica, sulla base della documentazione tecnica presentata dal progettista. Ai fini del calcolo del contributo, il costo delle demolizioni è riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non venga riconosciuto nel costo convenzionale il costo aggiuntivo di 40 Euro/mq per l’effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è

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valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 -Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Per i rifiuti pericolosi il costo aggiuntivo farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella D o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .

Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di beni mobili strumentali necessari per l’attività di impresa, compresi impianti e macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 5 della presente ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa relativo all’intervento di spostamento.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%. Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui sopra, individuate nell’Allegato 1.4 “Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica” all’Ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%.

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Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione, dovrà preventivamente:• attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea

documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di interesse nella mappadegli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l’esecuzione di adeguati interventi dimitigazione del rischio liquefazione , corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dalprogetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico edei Suoli della Regione Emilia-Romagna

• sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischioliquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della RegioneEmilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezionedel progetto.

In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 50%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti. Nei casi di superamento della soglia del 50% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008 , che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.

Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione. Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell’immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.

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TABELLA E) - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento di porcilaie per le fasi di

gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso, (da applicare in modo progressivo per classi di

superficie previste) con strutture portanti non in muratura.

Tipologia di dannoClassi di superficie

netta mq

Costo convenzionaleeuro/mq

di superficie netta

a) Ricostruzione di porcilaia di altezzainferiore a 4 metri sotto trave

Fino a 1.000 450

Per superficie eccedente i 1.000 e fino

a 1.500400

Per superficie eccedente i 1.500

370

b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20%delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 1.000 60

Per superficie eccedente i 1.000 e fino

a 1.50050

Per superficie eccedente i 1.500

40

c) Danni strutturali puntuali o diffusi susuperfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 1.000 30

Per superficie eccedente i 1.000 e fino

a 1.50020

Per superficie eccedente i 1.500

10

d) Danni strutturali gravi che hannoprovocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell’altezza, oppure significativi cedimentiin fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 1.000 270

Per superficie eccedente i 1.000 e fino

a 1.500230

Per superficie eccedente i 1.500

200

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e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 1.000 330

Per superficie eccedente i 1.000 e fino

a 1.500290

Per superficie eccedente i 1.500

270

Si intende l’immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, pavimentazione, attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi opere esterne per stoccaggio effluenti (vasche e concimaie) e impianti tecnologici: asportazione effluenti, alimentazione, riscaldamento e ventilazione.

Con il termine di danno strutturale da sisma s’intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall’azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza.

Nel caso di presenza di fosse di stoccaggio dei liquami sotto ai pavimenti fessurati della stalla ( fosse profonde) i valori vengono maggiorati del 20%.

Per le strutture esterne di stoccaggio degli effluenti si utilizzano i sottoelencati valori in relazione al volume interno del contenitore:

vasche interrate vasche fuori terraCapacità m3 Valore €/m3 Capacità m3 Valore €/m3

fino a 200 150 fino a 200 115

da 201 a 400 125 da 201 a 400 95

da 401 a 600 105 da 401 a 600 80

da 601 a 800 95 da 601 a 800 70

da 801 a 1.200 80 da 801 a 1.200 60

oltre 1.200 70 oltre 1.200 50

Concimaia con cordolo perimetrale concimaia con muri su 3 latiCapacità m2 Valore €/m2 Capacità m2 Valore €/m2

fino a 100 93 fino a 100 173

da 101 a 200 87 da 101 a 200 154

da 201 a 400 78 da 201 a 400 127

da 401 a 600 73 da 401 a 600 110

oltre 600 68 oltre 600 98

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Per le vasche seminterrate si considerano valori medi rispetto agli importi delle tabelle sopra riportate.

Per le sole porcilaie, la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non supera i 600 mq si applica un incremento del 10% dei costi convenzionali stabiliti nella precedente tabella.

Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 15%.

Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici, procedendo al calcolo dell’incremento a partire dai costi convenzionali relativi alla prima classe di superficie..

Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Per gli interventi in immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzatureparticolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, indipendentemente dalla tipologia di danno subito. In ogni caso il costo aggiuntivo per le demolizioni totali può essere riconosciuto, soltanto qualora le suddette demolizioni siano considerate strettamente necessarie, in quanto gli interventi di miglioramento sismico non consentirebbero il raggiungimento del livello del 60% di sicurezza sismica, sulla base della documentazione tecnica presentata dal progettista. Ai fini del calcolo del contributo, il costo delle demolizioni è riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non venga riconosciuto nel costo convenzionale il costo aggiuntivo di 40 Euro/mq per l’effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 -Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Per i rifiuti pericolosi il costo aggiuntivo farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

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Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella E o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .

Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di beni mobili strumentali necessari per l’attività di impresa, compresi impianti e macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 5 della presente ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa relativo all’intervento di spostamento.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%. Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui sopra, individuate nell’Allegato 1.4 “Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica” all’Ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%. Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione, dovrà preventivamente:

• attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione , corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna

• sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione

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Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 50%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti. Nei casi di superamento della soglia del 50% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008 , che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.

Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione. Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell’immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.

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TABELLA F) - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di

maternità e svezzamento (da applicare in modo progressivo per classi di superficie previste)

con strutture portanti non in muratura.

Tipologia di dannoClassi di superficie netta

mq

Costo convenzionaleeuro/mq

di superficie netta

a) Ricostruzione di porcilaia di altezzainferiore a 4 metri sotto trave

Fino a 1.000 600

Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500

540

Per superficie eccedente i 1.500

490

b) Danni strutturali diffusi, su almeno il20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 1.000 70

Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500

60

Per superficie eccedente i 1.500

50

c) Danni strutturali puntuali o diffusi susuperfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 1.000 40

Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500

30

Per superficie eccedente i 1.500

20

d) Danni strutturali gravi che hannoprovocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell’altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L einferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 1.000 300

Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500

260

Per superficie eccedente i 1.500

230

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e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 1.000 370

Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500

330

Per superficie eccedente i 1.500

300

Si intende l’immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, pavimentazione, attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi opere esterne per stoccaggio effluenti (vasche e concimaie) e impianti tecnologici: asportazione effluenti, alimentazione, riscaldamento e ventilazione.

Con il termine di danno strutturale da sisma s’intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall’azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza.

Nel caso di presenza di fosse di stoccaggio dei liquami sotto ai pavimenti fessurati della stalla ( fosse profonde) i valori vengono maggiorati del 20%.

Per le strutture esterne di stoccaggio degli effluenti si utilizzano i sottoelencati valori in relazione al volume interno del contenitore:

vasche interrate vasche fuori terraCapacità m3 Valore €/m3 Capacità m3 Valore €/m3

fino a 200 150 fino a 200 115

da 201 a 400 125 da 201 a 400 95

da 401 a 600 105 da 401 a 600 80

da 601 a 800 95 da 601 a 800 70

da 801 a 1.200 80 da 801 a 1.200 60

oltre 1.200 70 oltre 1.200 50

Concimaia con cordolo perimetrale concimaia con muri su 3 latiCapacità m2 Valore €/m2 Capacità m2 Valore €/m2

fino a 100 93 fino a 100 173

da 101 a 200 87 da 101 a 200 154

da 201 a 400 78 da 201 a 400 127

da 401 a 600 73 da 401 a 600 110

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oltre 600 68 oltre 600 98

Per le vasche seminterrate si considerano valori medi rispetto agli importi delle tabelle sopra riportate.

Per le sole porcilaie, la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non supera i 600 mq si applica un incremento del 10% dei costi convenzionali stabiliti nella precedente tabella.

Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 15%.

Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici, procedendo al calcolo dell’incremento a partire dai costi convenzionali relativi alla prima classe di superficie.

Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Per gli interventi in immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, indipendentemente dalla tipologia di danno subito. In ogni caso il costo aggiuntivo per le demolizioni totali può essere riconosciuto, soltanto qualora le suddette demolizioni siano considerate strettamente necessarie, in quanto gli interventi di miglioramento sismico non consentirebbero il raggiungimento del livello del 60% di sicurezza sismica, sulla base della documentazione tecnica presentata dal progettista. Ai fini del calcolo del contributo, il costo delle demolizioni è riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non venga riconosciuto nel costo convenzionale il costo aggiuntivo di 40 Euro/mq per l’effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 -Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

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Per i rifiuti pericolosi il costo aggiuntivo farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella F o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.

Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di beni mobili strumentali necessari per l’attività di impresa, compresi impianti e macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 5 della presente ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa relativo all’intervento di spostamento.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%. Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui sopra, individuate nell’Allegato 1.4 “Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica” all’Ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%. Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione, dovrà preventivamente:

• attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione , corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna

Page 116: IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO AI ... · 1 il presidente in qualita’ di commissario delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l.n. 74/2012 convertito con

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• sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 50%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti Nei casi di superamento della soglia del 50% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008 , che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.

Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione. Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell’immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.

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LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE E LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI

CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 57 E

s.m.i. DEL 12 OTTOBRE 2012 DEL PRESIDENTE, IN

QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI

DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.L. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

DALLA LEGGE N. 122/2012

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INDICE

PARAGRAFO 1

1.1

Territori ammissibili

PARAGRAFO 2

2.1

Soggetti che possono presentare la domanda

2.2

Requisiti dei soggetti che possono presentare la domanda

PARAGRAFO 3

3.1

Interventi finanziabili

3.2

Regole generali in merito alla quantificazione dei danni e dei relativi costi di

ripristino e/o riacquisto al contributo massimo concedibile, al regime di aiuto e alla

scelta delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi

3.2.1

Quantificazione dei danni e dei costi di ripristino e/o riacquisto con perizia giurata

3.2.2

Limite massimo del contributo concedibile

3.2.3

Calcolo dell’I.V.A.

3.2.4

Regime di aiuto

3.2.5

Imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi: adempimenti per

contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa

3.2.6

Attestazioni Soa e avvalimento

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PARAGRAFO 4

4.1

Interventi volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività di

impresa

4.1.1

Voci di spesa ammissibili

4.1.2

Definizioni

4.1.3

Criteri per quantificare i danni agli immobili

4.1.3.1

Costi convenzionali

4.1.3.2

Incrementi dei costi convenzionali

4.1.3.3

Riduzioni dei costi convenzionali

4.1.4

Costo ammissibile

4.1.5

Costo effettivamente ammesso

4.1.6

Tipologia ed entità del contributo concedibile

4.1.7

Termine di esecuzione degli interventi

4.1.8

Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

PARAGRAFO 5

5.1

Interventi di riparazione e/o riacquisto dei beni mobili strumentali

5.1.1

Definizioni

5.1.2

Voci di spesa ammissibili

5.1.3

Criteri per quantificare i danni ai beni strumentali

5.1.4

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Costo ammissibile

5.1.5

Costo effettivamente ammesso

5.1.6

Tipologia ed entità del contributo concedibile

5.1.7

Termine di esecuzione degli interventi

5.1.8

Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

PARAGRAFO 6

6.1

Interventi di ripristino e/o riacquisto delle scorte danneggiate o distrutte

6.1.1

Definizioni

6.1.2

Voci di spesa ammissibili

6.1.3

Criteri per la quantificazione dei danni alle scorte

6.1.4

Costo ammissibile

6.1.5

Costo effettivamente ammesso

6.1.6

Tipologia ed entità del contributo concedibile

6.1.7

Termine di esecuzione degli interventi

6.1.8

Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

PARAGRAFO 7

7.1

Interventi di delocalizzazione delle attività di impresa

7.1.1

Definizioni

7.2

Delocalizzazione temporanea

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7.2.1

Voci di spesa ammissibili

7.2.2

Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione temporanea

7.2.3

Costo ammissibile

7.2.4

Costo effettivamente ammesso

7.2.5

Tipologia ed entità del contributo concedibile

7.2.6

Termine di esecuzione degli interventi

7.2.7

Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

7.3

Delocalizzazione definitiva o nuova delocalizzazione

7.3.1

Voci di spesa ammissibili

7.3.2

Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione temporanea

7.3.3

Costo ammissibile

7.3.4

Costo effettivamente ammesso

7.3.5

Tipologia ed entità del contributo concedibile

7.3.6

Termine di esecuzione degli interventi

7.3.7

Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

PARAGRAFO 8

8.1

Interventi di ristoro dei danni economici ai prodotti

8.1.1

Definizioni

8.1.2

Criteri per quantificare i danni connessi ai prodotti

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8.1.3

Costo ammissibile

8.1.4

Costo effettivamente ammesso

8.1.5

Tipologia ed entità del contributo concedibile

8.1.6

Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

PARAGRAFO 9

9.1

Modalità di presentazione delle domande di concessione

9.2

Termini per la presentazione delle domande di concessione

PARAGRAFO 10

10.1

Istruttoria di ammissibilità ed esame delle domande di concessione

10.1.1

Soggetto incaricato dell’istruttoria e dell’esame delle domande

10.1.2

Istruttoria di ammissibilità delle domande

10.1.3

Esame di merito delle domande

10.1.4

Determinazione del costo ammesso e del contributo concedibile

10.1.5

Comunicazione della proposta di contributo

10.1.6

Accettazione della proposta di contributo e adozione del provvedimento di concessione

10.1.7

Comunicazione del preavviso di diniego e del provvedimento relativo alla non

ammissibilità della domanda e/o al diniego del contributo

PARAGRAFO 11

11.1

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123

Modalità di erogazione dei contributi

11.1.1

Regola generale

11.1.1bis

Modalità semplificata

11.1.1bis.1

Documentazione da allegare alla richiesta di pagamento

11.1.1bis.2

Tempistica

11.1.1ter

Applicabilità in alternativa della modalità ordinaria e della modalità semplificata

dell’erogazione dei contributi

11.1.2

Soggetto che effettua i pagamenti

11.1.3

Termini entro i quali verranno effettuate le istruttorie per la liquidazione dei contributi

11.1.4

Presentazione delle richieste di pagamento

11.1.5

Documentazione da allegare alla richiesta di pagamento

11.1.6

Documentazione di spesa

11.1.7

Modalità di pagamento delle fatture e dei documenti di spesa da parte dei beneficiari

11.1.8

Esame della richiesta di pagamento e della documentazione di spesa

11.1.9

Esito dell’esame e determinazione del contributo effettivamente liquidabile

PARAGRAFO 12

12. 1

Obblighi a carico dei beneficiari

12.2

Trasferimento degli obblighi e cambio del beneficiario

PARAGRAFO 13

13.1

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124

Controlli

PARAGRAFO 14

14.1

Cause di revoca dei contributi

14.2

Effetti della revoca dei contributi

PARAGRAFO 15

15.1

Cumulabilità dei contributi

PARAGRAFO 16

16.1

Responsabili del procedimento

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PARAGRAFO 1

1.1 Territori ammissibili

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente n. 57 del 12 ottobre 2012 (di seguito “Ordinanza”):

a) per territori interessati dagli eventi sismici, previsti nell’art. 1, comma 1

dell’Ordinanza, si intendono i territori compresi nei seguenti Comuni:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

• Boretto

• Brescello

• Campagnola Emilia

• Campegine

• Correggio

• Fabbrico

• Gualtieri

• Guastalla

• Luzzara

• Novellara

• Reggio Emilia

• Reggiolo

• Rio Saliceto

• Rolo

• San Martino in Rio

PROVINCIA DI MODENA

• Bastiglia

• Bomporto

• Campogalliano

• Camposanto

• Carpi

• Castelfranco Emilia

• Cavezzo

• Concordia sulla Secchia

• Finale Emilia

• Medolla

• Modena

• Mirandola

• Nonantola

• Novi di Modena

• Ravarino

• San Felice sul Panaro

• San Possidonio

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• San Prospero

• Soliera

PROVINCIA DI BOLOGNA

• Argelato

• Baricella

• Bentivoglio

• Castello d’Argile

• Castelmaggiore

• Crevalcore

• Galliera

• Malalbergo

• Minerbio

• Molinella

• Pieve di Cento

• Sala Bolognese

• San Giorgio di Piano

• San Giovanni in Persiceto

• San Pietro in Casale

• Sant'Agata Bolognese

PROVINCIA DI FERRARA

• Argenta

• Bondeno

• Cento

• Ferrara

• Mirabello

• Poggio Renatico

• Sant’Agostino

• Vigarano Mainarda

PROVINCIA DI PIACENZA • Castelvetro Piacentino

L’elenco dei Comuni potrà subire aggiornamenti qualora eventuali provvedimenti normativi

dovessero prevedere un’estensione dell’ambito di applicazione del D.L. 74/2012.

b) per territori di altri comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza si

intendono i territori non ricompresi nell’elenco dei Comuni sopra riportato ove hanno

sede o unità locale le imprese che dimostrino di avere subito un danno a causa degli

eventi sismici.

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PARAGRAFO 2

2.1 Soggetti che possono presentare la domanda

Ai sensi dell’Ordinanza possono presentare la domanda di contributo:

a) le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali,

turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui

all’art. 1 dell’Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6

agosto 2008, aventi sede legale o unità locale nei territori indicati nel paragrafo 1.1

lettera a) delle presenti linee guida e che al momento del sisma esercitavano l’attività

negli immobili danneggiati o distrutti o erano titolari, dei beni, delle scorte e/o

prodotti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 o

che, comunque, a causa del sisma e al fine di dare continuità all’attività di impresa,

delocalizzano temporaneamente l’attività o localizzano la stessa in un nuovo sito;

b) le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali,

turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui

all’art. 1 dell’Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6

agosto 2008, aventi sede legale o unità locale nei territori indicati nel paragrafo 1.1

lettera b) delle presenti linee guida, previa dimostrazione - e verifica da parte del Comitato

tecnico istituito dal Commissario, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Protocollo d’intesa tra il

Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,

Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del

Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data

4 ottobre 2012 - dell’esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti gli eventi

sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita e dalla

dimensione, che eserciti un'attività economica.

c) i proprietari, persone fisiche o giuridiche, e comunque i soggetti diversi dalle

imprese sopra indicate, i condomini, i consorzi ai sensi dell’art. 2602 C.C. anche

appositamente costituiti, che detengano, in base a qualsiasi titolo giuridico

riconosciuto dall’ordinamento vigente, la disponibilità degli immobili, dei beni e/o

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prodotti danneggiati o distrutti dal sisma e che - per legge o per contratto o sulla base

di altro titolo giuridico valido o in virtù di un diritto reale di garanzia – sono tenuti a

sostenere l’intervento di riparazione, ripristino e/ riacquisto alla data della perizia.

d) i proprietari, persone fisiche o giuridiche, i condomini, i consorzi ai sensi dell’art.

2602 C.C., anche appositamente costituiti, ovvero coloro che, per legge o per

contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese

di rafforzamento, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali

e/o accessori agli immobili sedi di attività di impresa anche se non soggetti a verifica

Aedes;

e) i proprietari dei beni strumentali danneggiati o distrutti dal sisma, che hanno

ceduto, in virtù di un contratto di locazione o di altro tipo contrattuale, il godimento

e/o la conduzione del bene e che in virtù del rapporto contrattuale sono tenuti alla

relativa manutenzione straordinaria; in presenza di impresa agricola familiare,

possono accedere ai contributi i proprietari dei beni gestiti dall’impresa stessa, senza

alcun atto di possesso formale registrato, purché venga dimostrato tramite visura

camerale o documentazione fiscale o previdenziale il ruolo di coadiuvante dei

proprietari nell’impresa stessa.

f) Possono beneficiare del contributo, secondo le modalità definite negli articoli

4, comma 11 e 11 bis, 5 comma 1 e 8 comma 2 dell’Ordinanza, i conduttori di beni

immobili e mobili acquisiti tramite leasing, nonché i conduttori di beni immobili

acquisiti in leasing per effetto della stipula di un contratto di lease back, in relazione

a spese sostenute sia nella qualità di precedenti proprietari che di attuali conduttori.

Le domande di contributo possono essere presentate anche dalle persone fisiche o

giuridiche che abbiano acquistato o acquisito in disponibilità tramite un contratto di leasing

un immobile in data successiva al sisma, a condizione che nel contratto di acquisto o in un

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separato atto sottoscritto fra la parte venditrice e la parte acquirente (società di leasing nel

caso di locazione finanziaria immobiliare) venga dichiarato:

- che il venditore era a conoscenza che l’immobile venduto può essere oggetto di

contributo ai sensi della Ordinanza n. 57/2012;

- che per la determinazione del prezzo della compravendita si è tenuto conto di detto

potenziale diritto con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui

medesimi contributi;

- l’eventuale esistenza di una polizza assicurativa e l’ammontare del risarcimento

assicurativo liquidato o ancora da liquidare, del quale si terrà conto per la determinazione

del contributo concedibile.

NOTA BENE

Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un condominio le modalità di

presentazione della domanda e di attribuzione del contributo da erogare ad ogni singolo

condomino seguono, tranne che per le parti non compatibili con l’Ordinanza n. 57/2012 e

s.m.i., le disposizioni della relativa Ordinanza Commissariale.

2.2 Requisiti dei soggetti che possono presentare la domanda

Le imprese che presentano domanda di contributo devono, al momento della sua

presentazione e a pena di non ammissibilità della stessa, possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di

esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento; nel caso in cui venga

richiesto un contributo in conto interessi le imprese non devono essere imprese in

difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea

2004/C244/02 o sottoposte a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento,

concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o

nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

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c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di

INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone

colpite dal sisma;

d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli

infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro,

dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;

e) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti

dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi

di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli

interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.

Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole dovranno dimostrare la titolarità di

quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili

interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote

sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione

del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali

soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione,

attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa

vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

Le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e

trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte

nell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.

I fabbricati rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all’anagrafe delle aziende

agricole) e che alla data del sisma risultavano occupate da operai dell’azienda

fissi/stagionali residenti/domiciliati, hanno diritto al contributo al 100%.

Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, per poter

usufruire del contributo al 100% la perizia giurata deve dimostrare in modo chiaro ed

oggettivo:

- che, alla data del sisma, l’impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o

specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La

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perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli

operai stagionali/fissi;

- di avere alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti, lavoratori stagionali

regolarmente iscritti;

- che l’edificio aveva l’allacciamento acqua e luce e che i consumi erano tali da

dimostrare l’effettivo utilizzo dei locali;

- che l’edificio era idoneo all’accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di

sufficienti servizi igienici e di acqua calda;

Non hanno diritto ai contributi I fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma

risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.

NOTA BENE

Per la particolarità del settore agricolo, per la richiesta di intervento sui beni immobili

danneggiati, si precisa quanto segue:

- l’utilizzo produttivo in proprio si identifica con l’esercizio di impresa;

- l’istanza è presentata dall’impresa agricola qualora la proprietà si identifica con

l’impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita

l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 C.C;

- l’istanza è presentata dalla proprietà qualora il bene sia concesso in comodato d’uso,

affitto o godimento a impresa con atto registrato entro la data del sisma, salvo eventuali

clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria;

- l’istanza è presentata dalla società qualora il bene sia conferito alla società stessa

con atto registrato entro la data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi

di manutenzione straordinaria.

I professionisti, i lavoratori autonomi e gli studi professionali e loro forme associate

devono essere in possesso di partita IVA, devono risultare regolarmente iscritti

all’ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui operano e presentare una

situazione di regolarità contributiva.

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In ogni caso, per tutti coloro che presentano la domanda di contributo, non devono

sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs n.

159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni

da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel

presente paragrafo, che sia intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve

essere tempestivamente comunicata alle amministrazioni procedenti per le necessarie

verifiche e valutazioni.

NOTA BENE

Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia sottoposto ad una procedura

concorsuale il perfezionamento dell’erogazione del finanziamento deve essere

preventivamente comunicato dagli organi della procedura concorsuale all’Istituto di Credito.

PARAGRAFO 3

3.1 Interventi finanziabili

Sono finanziabili, ai sensi dell’Ordinanza, gli interventi finalizzati a consentire la ripresa

e la piena funzionalità delle attività economiche che sono state danneggiate dagli eventi

sismici del 20 e 29 maggio 2012 in tutte le componenti fisse e mobili strumentali, nonché il

recupero a fini produttivi degli immobili.

In particolare sono finanziabili:

a) gli interventi di riparazione, ripristino demolizione e ricostruzione volti a ristabilire la

piena funzionalità degli immobili destinati all’attività dell’impresa, distrutti o

danneggiati dal sisma, anche mediante accorpamento di edifici rurali come stabilito

all’art. 9 comma 5 della Legge Regionale n. 16/2012.

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b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, compresi impianti,

infrastrutture e macchinari, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l’attività

dell’impresa;

c) la ricostituzione delle scorte, quali le materie prime e sussidiarie, i prodotti finiti e i

semilavorati, connesse all’attività dell’impresa;

d) gli interventi di delocalizzazione, temporanea e/o definitiva, delle attività danneggiate

dal sisma, compresi, nel caso di delocalizzazione definitiva, l’acquisto – con o senza

costruzione, anche tramite contratti di leasing - di nuovi immobili nonché gli interventi

di recupero dell’immobile e/o dell’area sede di attività alla data del sisma;

e) il ristoro dei danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP.

NOTA BENE

Di seguito si enumerano tutti i soggetti che possono presentare domanda di contributo

relativamente agli interventi previsti nell’Ordinanza:

INTERVENTI RELATIVI AGLI IMMOBILI

- le imprese, i liberi professionisti, gli studi professionali/le associazioni professionali

proprietari dell’immobile in cui svolgevano l’attività al momento degli eventi sismici;

- le imprese, i professionisti, gli studi e le associazioni professionali che erano in

disponibilità, in virtù di qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall’ordinamento (ad esempio:

LOCAZIONE, COMODATO D’USO, LEASING), dell’immobile in cui svolgevano l’attività al

momento degli eventi sismici e che in base al suddetto titolo giuridico sono tenuti a realizzare

gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione;

- i proprietari - persone fisiche o giuridiche – dell’immobile in cui era svolta, al momento

degli eventi sismici, l’attività di impresa da parte di un altro soggetto che disponeva di tale

immobile in virtù di qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall’ordinamento e che, in base al

suddetto titolo giuridico non è tenuto a realizzare gli interventi di riparazione, ripristino o

ricostruzione;

- i condomini, i consorzi ai sensi dell’art. 2602 C.C., anche appositamente costituiti per

realizzare gli interventi;

- i proprietari – persone fisiche o giuridiche – dell’immobile danneggiato o distrutto,

che, pur risultando agibile, non fosse, alla data degli eventi sismici, sede di attività di impresa

ma lo fosse stato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data dei suddetti eventi;

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- i proprietari – persone fisiche o giuridiche - degli immobili che, alla data degli eventi

sismici, risultavano ancora in fase di costruzione;

- i proprietari – persone fisiche o giuridiche – degli immobili ad uso abitativo, accessori

e/ strumentali all’immobile utilizzato per l’attività di impresa;

- i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che, alla data degli eventi sismici, avevano

la disponibilità degli immobili ad uso abitativo, strutturalmente integrate con l’edificio

principale non riconducibile all’edilizia residenziale o strumentali all’attività produttiva svolta

in immobili riconducibili all’edilizia residenziale e che sono titolati a realizzare gli interventi;

- i soggetti che sono tenuti ad intervenire sulle parti comuni per consentire il ripristino

o la ricostruzione degli immobili o porzioni di immobili destinati ad attività produttiva.

INTERVENTI RELATIVI AI BENI STRUMENTALI

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che,

al momento degli eventi sismici utilizzavano, anche in virtù di contratti di leasing, i beni

danneggiati o distrutti;

- i proprietari dei beni strumentali danneggiati o distrutti dal sisma, che hanno ceduto,

in virtù di un contratto di locazione o di altro tipo contrattuale, il godimento e/o la conduzione

del bene e che in virtù del rapporto contrattuale sono tenuti alla relativa manutenzione

straordinaria;

INTERVENTI RELATIVI ALLE SCORTE

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che,

al momento degli eventi sismici, erano titolari delle scorte danneggiate o distrutte;

INTERVENTI DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che,

al momento degli eventi sismici esercitavano l’attività nell’immobile danneggiato o distrutto

e che avevano la disponibilità dell’immobile a titolo di proprietà o in base ad un altro titolo

giuridico riconosciuto dall’ordinamento;

INTERVENTI RELATIVI AI PRODOTTI DOP/IGP

- le imprese titolari dei prodotti o i soggetti tenuti, in base ad un contratto o ad altro

titolo giuridico, alla loro custodia.

3.2 Regole generali in merito alla quantificazione dei danni e dei relativi

costi di ripristino e/o riacquisto, al contributo massimo concedibile, al

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regime di aiuto e alla scelta delle imprese affidatarie ed esecutrici dei

lavori, delle forniture e dei servizi.

3.2.1 Quantificazione dei danni e dei costi di ripristino e/o riacquisto con perizia

giurata

In relazione a ciascun intervento previsto dovrà essere prodotta una perizia giurata che

dovrà comprovare e documentare, anche attraverso planimetrie e fotografie:

− la tipologia dei beni danneggiati, distrutti o inutilizzabili a causa degli eventi sismici;

− l’esatta ubicazione dei beni danneggiati o distrutti o comunque non utilizzabili a causa

degli eventi sismici;

− la tipologia e la quantificazione del danno nonché dei relativi costi di riacquisto e/o

ripristino dello stesso;

− il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici;

− la stretta correlazione tra il progetto di ripristino o di riacquisto e il riavvio dell’attività

di impresa.

La quantificazione del danno e dei relativi costi, da comprovare con la perizia giurata:

− è condizione necessaria per l’ottenimento dei contributi previsti dalla Ordinanza n. 57

del 12 ottobre 2012 nonché per l’ottenimento di altre agevolazioni e altre forme di

incentivo previsti da diversi e ulteriori provvedimenti predisposti dal Commissario,

dalla Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche;

− è presupposto necessario per l’ottenimento di ogni forma di aiuto concessa ai sensi

dell’articolo 107, comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione

Europea.

Per perizia giurata si intende la perizia che, oltre che alla dichiarazione che assevera la

veridicità del contenuto, riporta in calce il verbale del giuramento di “aver bene e fedelmente

adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal

professionista dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del

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giudice di pace, ai sensi dell'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366 o dinnanzi ad un notaio, ai

sensi dell'art. 1, n. 4, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666.

Con riferimento ai danni relativi agli immobili, le perizie giurate dovranno essere redatte

dai professionisti incaricati della progettazione degli interventi, ai sensi di quanto disposto

dall’articolo 3, comma 2 del Decreto Legge 74/2012.

3.2.2 Limite massimo del contributo concedibile

Il contributo concedibile per ciascun intervento previsto nell’Ordinanza non potrà in nessun

caso superare:

- per gli immobili, il 100% del costo ritenuto ammissibile in sede di esame della

domanda;

- per i beni strumentali e i prodotti DOP/IGP, l’80% del costo ritenuto

ammissibile in sede di esame della domanda.

- per le scorte, il 60% del costo ritenuto ammissibile in sede di esame della

domanda;

- per le delocalizzazioni temporanee, il 50% del costo ritenuto ammissibile in

sede di esame della domanda.

I contributi e risarcimenti previsti nell’Ordinanza, inoltre, saranno concessi tenuto conto di

eventuali indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte di compagnie

assicuratrici. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo la quota complessiva del

rimborso assicurativo e del contributo non può superare il 100% dell’ammontare dei danni

riconosciuti, fatti salvi i tetti massimi delle percentuali di contribuzione previsti per le diverse

tipologie di danno.

3.2.3 Calcolo dell’I.V.A.

I contributi e risarcimenti previsti nell’Ordinanza, inoltre, saranno concessi sulle spese

ammesse al netto dell’I.V.A, salvo i casi in cui venga dimostrato che, in relazione alle

suddette spese, l’I.V.A. rappresenta un costo in quanto non detraibile ovvero in regime

speciale come definito all’art. 34 del DPR n. 633/1972.

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3.2.4 Regime di aiuto

I contributi di cui all’Ordinanza saranno concessi nell’ambito delle Decisioni della

Commissione e C(2012)9853 final e C(2016)7085 final per gli altri settori produttivi ai sensi

dell’articolo 107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni

arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012.

3.2.5 Imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi:

adempimenti per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa

Al fine di consentire gli opportuni controlli relativi al tentativo di infiltrazione mafiosa, le

domande di contributo dovranno contenere l’indicazione delle imprese affidatarie ed

esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi.

Le suddette imprese, ai sensi di quanto disposto nell’articolo 5 bis del D. L. n. 74/2012,

convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 122/2012 e nell’Ordinanza n. 91 del

17/12/2012 del Commissario delegato:

• dovranno essere iscritte o avere presentato domanda di iscrizione negli

elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle province

interessate dagli eventi sismici;

• dovranno comunicare, per le categorie previste dall’art. 5bis del D.L.

74/2012 e dell’Ordinanza commissariale 91/2012 e s.m.i., anteriormente

alla stipula del contratto con il beneficiario o comunque anteriormente

all’inizio delle attività commissionate alla Prefettura competente per

territorio il piano dei sub-affidamenti di lavori, forniture o servizi che

intendono effettuare ai fini dell’esecuzione della commessa, con

indicazione dei soggetti sub-affidatari nonché dell’oggetto e dell’importo

del sub-affidamento.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST

Si ricorda che sono individuati quali soggetti obbligati all’iscrizione negli elenchi cui all’art.

5-bis comma 1, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1

agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in ragione

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delle integrazioni previste dalla lettera h bis del comma 2, tutte le Imprese che, direttamente

o tramite subcontratto, eseguono lavorazioni, forniture e servizi nell’ambito degli interventi

previsti dal Decreto Legge 6 giugno 2012 n°74 e ss.mm.ii. nei seguenti settori:

- trasporto di materiali a discarica conto terzi;

- trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- autotrasporto conto terzi;

- guardiania dei cantieri;

Gli ulteriori settori individuati, con l’Ordinanza n. 91 del 17/12/2012 del Presidente della

Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, sono i seguenti":

- fornitura dei moduli prefabbricati e dei relativi arredi;demolizione di edifici ed altre strutture,

sistemazione del terreno per il cantiere edile;

- movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti;

- noleggio con conducente di mezzi speciali;

- fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;

- fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività

produttivi nei settori farmaceutico ed alimentare;

- fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate dagli

eventi sismici, nel settore farmaceutico.

3.2.6 Attestazioni SOA e avvalimento

Per i lavori d’importo superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di

prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all’impresa fornitrice, i cui contratti

siano stati sottoscritti dopo l’entrata in vigore della presente Ordinanza, l’impresa

affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l’ATI devono essere in possesso di attestazione

SOA.

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E’ consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei

contratti pubblici. In tale caso:

- l’impresa, ovvero il consorzio o l’ATI, affidataria dei lavori, può soddisfare la

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,

organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un

altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto;

- l’impresa, ovvero il consorzio o l’ATI, affidataria dei lavori, dovrà fornire al

beneficiario – che è obbligato a conservare tale documentazione -, oltre all’eventuale

attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa

ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali per ottenere l’affidamento

dei lavori, delle forniture e dei servizi;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da

parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui al precedente lettera b), nonché il possesso

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso

il beneficiario e verso l’impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l’ATI a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui quest’ultima è

carente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie per tutta la durata dell’appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo,

in luogo del contratto di cui alla lettera f), una dichiarazione sostitutiva attestante il legame

giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi

previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa, ovvero il consorzio o l’ATI, affidataria

dei lavori.

PARAGRAFO 4

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4.1 Interventi volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività

dell’impresa

INTERVENTI RELATIVI A CAPANNONI, PREFABBRICATI, FABBRICATI RURALI

STRUMENTALI, FIENILI, STALLE PER BOVINI, PORCILAIE LA CUI STRUTTURA NON

È RICONDUCIBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA (TABELLE A, D,

E, F DELL’ORDINANZA)

Ai sensi dell’Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi relativi agli immobili:

a) il recupero della funzionalità dell’edificio tramite la riparazione con

rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali puntuali o

diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, con

successivo eventuale intervento di miglioramento sismico;

b) il recupero della funzionalità dell’edificio tramite la riparazione con

rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su

almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, con successivo

eventuale intervento di miglioramento sismico;

c) il recupero della funzionalità dell’edificio tramite ripristino con miglioramento

sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno

provocato:

- il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del

capannone;

- o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base

e sommità dei pilastri superiore al 2% dell’altezza;

- oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e

inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove

L è la distanza tra due pilastri);

d) il recupero della funzionalità dell’edificio tramite ripristino con miglioramento

sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno

provocato:

- il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali;

- o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base

e sommità del pilastro superiore al 2%;

- o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri;

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- oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali

(superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri);

e) la demolizione e la ricostruzione degli immobili:

- che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo delle

superfici di chiusura verticali e/o orizzontali superiori al 30% della superficie,

nello stesso sito dove era posto l’immobile distrutto;

- che presentano un danneggiamento superiore al 20% dei nodi con

spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%;

- o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri;

- oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali

(superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri);

f) la demolizione e la ricostruzione degli immobili che presentano un quadro di

danneggiamento non riconducibile alla casistica delle precedenti lettere a), b), c), d) ed

e) e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio. In questo caso, il

tecnico progettista dovrà sottoporre il progetto - corredato delle motivazioni che inducono

a demolire, smaltire e ricostruire, - al SII per la valutazione da parte del competente

nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà in via definitiva –

avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione,

la classe, la tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile;

g) la demolizione e la ricostruzione degli immobili che presentano un quadro di

danneggiamento riconducibile alla casistica delle precedenti lettere b), c), d) ed e),

quando il richiedente intende sostituire l’immobile danneggiato con un immobile di nuova

costruzione avente le stesse finalità. In questo caso, fatto salvo in ogni caso il rispetto

delle normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, il contributo è commisurato alle

tipologie del danno effettivamente subito ai sensi delle lettere b), c), d) ed e) di cui alle

Tabelle A), B), D) E) ed F) e alla superficie preesistente o a quella effettivamente

realizzata se inferiore; inoltre, in tale caso la domanda dovrà inoltre contenere il computo

metrico estimativo della nuova costruzione. Il costo ammissibile a contributo è pari al

minore importo tra il costo dell’intervento della nuova costruzione ed il costo

convenzionale riferito alle sopra citate Tabelle, rapportato alla superficie complessiva

dell’edifico oggetto di demolizione. Il confronto per la determinazione del minore importo

tra il costo dell’intervento della nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito alle

Tabelle allegate all’Ordinanza avviene, di norma, per ogni singolo immobile. Qualora tale

confronto non sia possibile, perché il numero di immobili nella configurazione alla data

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del sisma risulta diverso da quello previsto alla ripresa dell’attività (cd. comparto), la

determinazione del minore importo può avvenire comparando la somma dei costi degli

interventi delle nuove costruzioni alla somma dei costi convenzionali degli edifici

danneggiati alla data del sisma.

NOTA BENE 1

Con il termine di danno strutturale da sisma s’intende la presenza di uno stato deformativo

e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi

strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e

tramezzature pesanti causati dall’azione sismica, che hanno comportato una riduzione del

livello di sicurezza.

IMMOBILI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD USO PRODUTTIVO: UFFICI,

RESIDENZE PERTINENZIALI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO,

INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ALBERGHI, AZIENDE AGRITURISTICHE, FABBRICATI

RURALI, COMPRESE STALLE E PORCILAIE, CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA O TIPOLOGIA EDILIZIA ASSIMILABILE A QUELLA DEGLI EDIFICI

RESIDENZIALI O DIREZIONALI (TABELLA B DELL’ORDINANZA)

Ai sensi dell’Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi:

a) il ripristino con miglioramento sismico degli immobili che hanno subito danni e

presentano una vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell’Ordinanza

Commissariale n. 51/2012 e non finanziati con la predetta Ordinanza;

b) la riparazione con rafforzamento locale e il ripristino con miglioramento

sismico degli immobili interessati da danni riconducibili ai livelli B e C disciplinati

nell’Ordinanza Commissariale n. 29/2012 e non finanziati con la predetta Ordinanza;

c) la riparazione, il miglioramento sismico e la demolizione, lo smaltimento e la

ricostruzione degli immobili interessati da danni riconducibili al livello E1, E2, E3

disciplinati nell’Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e non finanziati con la predetta

Ordinanza;

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NOTA BENE

Gli interventi sugli immobili devono essere oggetto di specifico titolo abilitativo, ai fini

edilizi ed urbanistici, previsto dalla normativa vigente.

Non sono finanziabili gli interventi su aree esterne non direttamente connesse con la

produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla

temporanea delocalizzazione dell’attività.

Relativamente agli interventi di ricostruzione di stalle, fienili e fabbricati rurali

strumentali in genere è finanziabile la ricostruzione in diminuzione con riferimento alle

volumetrie esistenti al momento del sisma, come previsto al comma 6 dell’art. 3 del D.L. n.

74/2012 convertito con legge n. 122 del 1 agosto 2012, nel caso in cui le stalle, fienili e

fabbricati rurali strumentali siano gravemente danneggiati e/o distrutti dagli eventi sismici.

Qualora un’unità produttiva sia localizzata all’interno di un edificio, con destinazione

mista, gli interventi sull’immobile non potranno essere finanziati ai sensi dell’Ordinanza ma

esclusivamente agevolati sulla base di altre Ordinanze commissariali relative ad altre

tipologie di immobili.

Gli interventi di demolizione, riparazione o ripristino dei danni strutturali verificatisi

in fabbricati rurali, con tipologia edilizia riconducibile a quella di tipo ordinaria in muratura,

destinati esclusivamente ad attività produttive, agibili alla data del sisma e oggetto di

Ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, potranno essere finanziati in base alle

Ordinanze commissariali emanate per gli edifici e unità immobiliari ad uso abitativo nn.

29/2012, 51/1012 e 86/201 e s.m.i. e non in base alla Ordinanza n. 57/2012 e successive

modifiche nel caso in cui le attività economiche in essi esercitate non abbiano subito danni

relativamente ai beni strumentali, alle scorte o ai prodotti DOP/IGP oppure qualora non vi

sia stata la necessità di de localizzare le attività stesse.

4.1.1 Voci di spesa ammissibili

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In relazione agli interventi indicati nel precedente paragrafo 4.1 saranno ammesse le

seguenti voci di spesa:

a) costi per opere strutturali (comprensivi dei costi per indagini e prelievi per valutare le

caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e dei costi per prove di laboratorio)

b) i seguenti costi (nella percentuale massima del 4% fino a 40.000,00 €, del 3% fino a

100.000,00 € del 2% fino a 250.000,00 € dei costi della lettera a):

− costi per pratiche di accatastamento

− costi per relazioni ambientali e/o paesaggistiche

− costi per il rilievo critico nel caso di edifici sottoposti a vincoli monumentali ex d.lgs.

n. 42/2004 o di pianificazione urbanistica

− costi per progetto e direzione lavori impianti (nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o

adeguati sismicamente ai sensi dell'ordinanza n. 86/2012

− costi per rilievi geometrici dell'edificio e delle singole unità immobiliari e relativa

informatizzazione

− costi per la valutazione di conformità con zonizzazione acustica

Oltre i 250.000,00 € non si applica alcun incremento.

c) i costi per prestazioni professionali per la redazione della relazione geologica

a supporto degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione non

subappaltabili, nei seguenti limiti massimi percentuali:

- 1,5% dei costi della lettera a), qualora tali costi siano di importo inferiore o

uguale a 100.000,00 €;

- 1,2% dei costi della lettera a), sull’importo eccedente 100.000,00 € e fino a

500.000,00 €;

- 1% dei costi della lettera a), sull’importo eccedente 500.000,00 € e fino a

1.000.000,00 €;

- 0,60% dei costi della lettera a), sull’importo eccedente 1.000.000,00 €.

Il contributo minimo riconosciuto per le suddette spese è pari a 500,00 €.

d) costi per compensi agli amministratori di condominio ed ai consorzi di proprietari

per la gestione di interventi unitari (nella percentuale massima del 2% fino a 200.000,00

€, del 1,5% fino a 500.000,00 € del 1% fino 500.000,00 € dei costi della lettera a);

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e) costi per le finiture (nei limiti percentuali stabiliti dalle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012

e 86/2012 e ss.mm.ii. per gli immobili riconducibili alla Tabella B dell’Ordinanza n. 57/2012);

f) le spese tecniche (nella percentuale massima del 10% fino a 800.000,00, del 8% fino a

2.000.000,00 del 6% oltre 2.000.000,00 dei costi lettera a + b + c + d), quali:

− costi per il progetto architettonico e strutturale, compresi particolari costruttivi;

− costi per il computo metrico estimativo;

− costi per la redazione della perizia giurata;

− costi per la presentazione domanda di contributo e richiesta di titolo abilitativo;

− costi per la direzione dei lavori architettonici e strutturali;

− costi per il coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di

esecuzione lavori;

− costi per la contabilità dei lavori;

− costi per l’asseverazione di regolare esecuzione lavori e dichiarazione agibilità;

− costi per l’agibilità sismica provvisoria quando necessaria;

− costi per la richiesta di conformità edilizia;

− costi per il collaudo strutturale;

Ai fini dell’Ordinanza, sulla base del Protocollo siglato in data 5 febbraio 2013 tra la Regione

Emilia-Romagna e gli ordini professionali e del Decreto del Commissario n. 53/2014:

− sono escluse dalle spese tecniche e sono ricomprese nel costo dell’intervento

dell’immobile “le indagini e i prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da

costruzione” nonché le “prove di laboratorio”.

− sono inoltre escluse e quindi computate nel costo dell’intervento, qualora documentate

dal tecnico abilitato, le seguenti voci di spesa:

• spese per pratiche di accatastamento;

• spese per relazioni “ambientali e/o paesaggistiche” necessarie in presenza di vincoli

specifici, ovvero per il “rilievo critico” indispensabile nel caso di edifici sottoposti a vincoli

monumentali ex D.lgs 42 del 2004 o di pianificazione urbanistica;

• spese per progetto e direzione lavori impianti nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o

adeguati simicamente ai sensi dell’Ordinanza n. 86 del 2012;

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• spese per rilievi geometrici dell’edificio e delle singole unità immobiliari e relativa

informatizzazione;

• spese per la valutazione di conformità con zonizzazione acustica.

• Le suddette voci, escluse quelle comprese nel costo degli interventi, non possono

superare:

− il 4% del costo degli interventi, qualora tale costo sia di importo minore o uguale a

40.000,00 euro;

− il 3% del costo dell’intervento, sull’importo eccedente 40.000,00 euro e fino a 100.000,00

euro;

− il 2% del costo dell’intervento sull’importo eccedente 100.000,00 euro e fino a 250.000,00

euro.

Non si applicano incrementi per costi dell’intervento superiore a 250.000,00 euro.

Il contributo minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese sopra descritte

è comunque pari a euro 2.000,00.

Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi

appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite

massimo del:

− - 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a 200.000,00 Euro;

− -1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000,00 Euro, fino a

500.000,00 euro,

− -1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000,00 euro, fino a

3.000.000 di Euro;

− -0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente i 3.000.000,00 di euro.

A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.

Inoltre:

− per gli immobili e prefabbricati a destinazione produttiva, ai fini della verifica della

congruità dei costi si terrà conto delle voci di spesa indicate nella Deliberazione della

Giunta regionale 23 luglio 2012, N. 1048, contenente “Approvazione dell’elenco

regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall’articolo 8 della Legge

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regionale n. 11 ai sensi dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006” oppure quelle che

risulteranno dai provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o

integrazioni della Delibera medesima;

− per i fabbricati rurali strumentali, fienili, stalle per bovini e porcilaie, ai fini della verifica

della congruità dei costi si terrà conto delle voci di spesa indicate nella Deliberazione

della Giunta regionale 23 luglio 2012, N. 1048, contenente “Approvazione dell’elenco

regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall’articolo 8 della Legge

regionale n. 11 ai sensi dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006” - oppure di quelle

che risulteranno dai provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o

integrazioni della Delibera medesima. Si terrà conto inoltre, qualora non contemplate

nella suddetta Delibera, delle voci di spesa previste dallo specifico “prezzario

regionale per opere e interventi in agricoltura” approvato con la Deliberazione della

Giunta regionale n. 1834/2007, recante “Prezzario e quelle che risulteranno dai

provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o integrazioni della delibera

medesima.

NOTA BENE

La percentuale massima, relativa alle spese tecniche, deve intendersi in riferimento ai costi

complessivi per ogni tipologia di intervento da effettuarsi per ciascuna unità locale.

4.1.2 Definizioni

Ai sensi dell’Ordinanza:

- per immobili si intendono in generale gli edifici comprensivi dei necessari impianti

elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o raffrescamento, pavimentazione;

- per immobili destinati all’esercizio di un’attività di impresa si intendono gli

edifici o l’insieme di edifici, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al

precedente paragrafo 1, lettere a) e b), aventi ciascuno una propria configurazione tipologica

e strutturale, utilizzati esclusivamente per una delle attività individuate al comma 1,

dell’articolo 1 dell’Ordinanza ed agibili alla data del 20 maggio 2012;

- per immobili destinati ad attività agricole si intendono le stalle dei bovini e le

porcilaie di cui alle tabelle D ed E ed F allegate all’Ordinanza, i fienili, i fabbricati rurali

strumentali;

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- per stalla per bovini si intende l’immobile comprensivo di impianto idraulico,

elettrico, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa, con esclusione di

impianti specifici quali mungitura, rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione e le opere

esterne per lo stoccaggio degli effluenti(vasche e concimaie);

- per porcilaia per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso si

intende l’immobile, comprensivo di impianto idraulico, elettrico, pavimentazione ed

attrezzature di stalla solidali alla stessa, con esclusione degli impianti specifici quali

rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione riscaldamento e le opere esterne per lo

stoccaggio degli effluenti(vasche e concimaie);

- per porcilaia per le fasi di maternità e svezzamento si intende l’immobile,

comprensivo di impianto idraulico, elettrico, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali

alla stessa, con esclusione degli impianti specifici quali rimozione effluenti, alimentazione e

ventilazione riscaldamento e le opere esterne per lo stoccaggio degli effluenti(vasche e

concimaie);

- per immobile destinato ad ufficio, ad attività commerciale, artigianale,

alberghiera, agrituristica si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto

elettrico, idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento;

- per immobili ad uso abitativo, strumentali e/o accessori agli immobili sede di

attività di impresa o professionale si intendono gli immobili – comprensivi di

pavimentazione, impianto elettrico, idrico sanitario, impianti di riscaldamento e

raffrescamento - destinati ad uso residenziale che costituiscono pertinenze degli immobili

destinati ad attività di impresa o professionale o che, comunque, siano in questi inseriti o a

questi collegati, anche se non soggetti a verifica Aedes.

- per interventi di riparazione con rafforzamento locale si intendono in generale,

gli interventi che riguardano singole parti e/o elementi della struttura e che interessano

porzioni limitate della costruzione. e che comunque comportino un miglioramento delle

condizioni di sicurezza preesistenti dell’immobile (D.M. 14 gennaio 2008);

- per interventi di ripristino con miglioramento sismico si intendono quegli

interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza precedenti all’evento sismico, e

ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti.

4.1.3 Criteri per quantificare i danni agli immobili

Per quantificare i danni subiti dagli immobili si dovrà tenere conto dei costi

convenzionali, indicati nelle Tabelle A, B, C, D, E ed F allegate all’Ordinanza.

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NOTA BENE

Nel caso di immobili destinati ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie

previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche o silos, la quantificazione del danno

verrà effettuata sugli effettivi costi di preventivazione previsti dall’intervento, utilizzando il

prezzario regionale o altri prezzari disponibili.

Qualora le torri acquedottistiche, oggetto di demolizione, non vengano ricostruite ma

sostituite con una rete di distribuzione alternativa, funzionalmente equivalente alle torri

danneggiate, i costi ammissibili a contributo, verificata la necessità tecnica dell’intervento,

sono i minori tra quelli previsti per la ricostruzione degli immobili e quelli per la costruzione

di una nuova rete acquedottistica, comunque determinati secondo le percentuali definitive

per i beni immobili.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con

rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di

particolare complessità in relazione al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione

e non riconducibili alle categorie di danno previste nelle tabelle allegate

all’Ordinanza, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di

progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, al SII per la valutazione da

parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà,

avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la

congruità dei danni e relativi costi previsti dal progettista.

4.1.3.1 Costi convenzionali

I costi convenzionali indicati nelle tabelle sopra indicate:

− sono stabiliti con riferimento:

Ø a ciascun livello di danno subito;

Ø al tipo di intervento da realizzare;

Ø alle caratteristiche dell’immobile;

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− sono determinati in rapporto alle varie classi di superficie netta in mq dell'immobile

dove si svolgono le attività di impresa. I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate

si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste.

INTERVENTI RELATIVI, AI CAPANNONI, PREFABBRICATI, FABBRICATI RURALI

STRUMENTALI, FIENILI, LA CUI STRUTTURA NON È RICONDUCIBILE A QUELLA

EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA E ALLE STALLE PER BOVINI, PORCILAIE,

(TABELLE A, D, E, F)

IMMOBILI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Con riferimento agli immobili a destinazione produttiva, i costi convenzionali base che

dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e

alla superficie netta in mq sono i seguenti:

• per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza

inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali

corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella A, lettera a) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite la

riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni

strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza

crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui

alla Tabella A, lettera b) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite la

riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali

puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si

dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla

Tabella A, lettera c) allegata all’Ordinanza;

• per gli eventuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi

di recupero della funzionalità dell’edificio tramite la riparazione con

rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico

degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al

20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si

dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella Tabella A, lettere b) e c)

anche degli incrementi indicati nella Tabella C allegata all’Ordinanza;

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• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite ripristino

con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali

gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali

di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti

permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell’altezza oppure

significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o

differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due

pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di

cui alla Tabella A, lettera d) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite ripristino

con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali

gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali

e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti

tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al

20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o

differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà

tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella A,

lettera e) allegata all’Ordinanza;

STALLE PER BOVINI

Con riferimento agli immobili destinati a stalle per bovini i costi convenzionali base che

dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e

alla superficie netta in mq sono i seguenti:

• per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza

inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali

corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella D, lettera a) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite la

riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni

strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli

si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla

Tabella D, lettera b) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite la

riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali

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puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si

dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla

Tabella D, lettera c) allegata all’Ordinanza;

• per gli eventuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi

di recupero della funzionalità dell’edificio tramite la riparazione con

rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico

degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su

almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere

conto, oltre che dei parametri indicati nella Tabella D, lettere b) e c) anche degli

incrementi indicati nella Tabella C allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite ripristino

con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi

che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di

chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti

permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell’altezza oppure

significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o

differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due

pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di

cui alla Tabella D, lettera d) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite ripristino

con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali

gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali

e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti

tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al

20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o

differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà

tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella D,

lettera e) allegata all’Ordinanza;

PORCILAIE PER LE FASI DI GESTAZIONE, RIMONTA, ACCRESCIMENTO E

INGRASSO

Con riferimento agli immobili destinati a porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta,

accrescimento e ingrasso, i costi convenzionali base che dovranno applicarsi in relazione

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al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i

seguenti:

• per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza

inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali

corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella E, lettera a) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite la

riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni

strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli

si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla

Tabella E, lettera b) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite la

riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali

puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si

dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla

Tabella E, lettera c) allegata all’Ordinanza;

• per gli eventuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi

di recupero della funzionalità dell’edificio tramite la riparazione con

rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico

degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su

almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere

conto, oltre che dei parametri indicati nella Tabella E, lettere b) e c) anche degli

incrementi indicati nella Tabella C allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite ripristino

con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi

che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di

chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti

permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell’altezza oppure

significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o

differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due

pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di

cui alla Tabella E, lettera d) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite ripristino

con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali

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gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali

e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti

tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al

20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o

differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà

tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella E,

lettera e) allegata all’Ordinanza;

PORCILAIE PER LE FASI DI MATERNITA’ E SVEZZAMENTO

Con riferimento agli immobili destinati a porcilaie per le fasi di maternità e

svezzamento, i costi convenzionali base che dovranno applicarsi in relazione al danno

subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

• per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza

inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali

corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella F, lettera a) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite la

riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni

strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli

si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla

Tabella F, lettera b) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite la

riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali

puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si

dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla

Tabella F, lettera c) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di

recupero della funzionalità dell’edificio tramite la riparazione con

rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico

degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su

almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere

conto, oltre che dei parametri indicati nella Tabella F, lettere b) e c) anche degli

incrementi indicati nella Tabella C allegata all’Ordinanza;

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• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite ripristino

con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi

che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di

chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti

permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell’altezza oppure

significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o

differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due

pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di

cui alla Tabella F, lettera d) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di recupero della funzionalità dell’edificio tramite ripristino

con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali

gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali

e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti

tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al

20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o

differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà

tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella F,

lettera e) allegata all’Ordinanza;

• per gli interventi di demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti si

dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri riportati in

calce alla Tabella F allegata all’Ordinanza.

SUPERFICIE NETTA MASSIMA RICONOSCIUTA

Ai fini della determinazione dei costi convenzionali la superficie netta massima

riconosciuta è quella destinata per l’attività produttiva al momento del sisma e contenuta

nella perizia giurata; tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più

immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-

urbanistico dell’intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la

piena funzionalità dell’attività produttiva.

In ogni caso ai fini della determinazione dei costi convenzionali la superficie netta

massima riconosciuta non ricomprende l’eventuale maggiorazione fino al 20% della

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superficie utile eventualmente prevista dai comuni ai sensi dell’articolo 3, comma 13 bis del

D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012.

NOTA BENE

I costi convenzionali di cui alle sopra richiamate tabelle devono essere applicati in

modo progressivo per le classi di superficie previste

IMMOBILI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD USO PRODUTTIVO: UFFICI,

RESIDENZE PERTINENZIALI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO,

INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ALBERGHI, AZIENDE AGRITURISTICHE, FABBRICATI

RURALI, COMPRESE STALLE E PORCILAIE, CON STRUTTURA PORTANTE IN

MURATURA O TIPOLOGIA EDILIZIA ASSIMILABILE A QUELLA DEGLI EDIFICI

RESIDENZIALI O DIREZIONALI (TABELLA B DELL’ORDINANZA)

Con riferimento agli immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici,

residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, industria, artigianato,

alberghi, aziende e fabbricati rurali, con strutture portanti in muratura e con tipologia

edilizia riconducibile a quella di tipo ordinaria in muratura , i costi convenzionali base

che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da

realizzare e alla superficie netta in mq sono quelli indicati nella Tabella B all’Ordinanza e,

nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali all’immobile

destinato all’impresa inseriti in un contesto produttivo e costituenti un’unica unità strutturale

con l’edificio principale, si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste nelle

Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e ss.mm.ii..

Esclusivamente per i suddetti immobili il beneficiario potrà richiedere il contributo,

alternativamente con le modalità di cui alla suddetta Tabella B) o con le modalità previste

dalle Ordinanze Commissariali n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e ss.mm.ii.

NOTA BENE

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Nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali

all’immobile destinato all’impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un’unica

unità strutturale con l’edificio principale – temporaneamente o parzialmente inagibili, che

presentano danni diffusi, riconducibili ai livelli B e C disciplinati dall’Ordinanza

Commissariale n. 29/2012, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali

corrispondenti ai seguenti parametri:

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 370, al netto

dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale è pari a

€/mq 200 al netto dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 100 al

netto dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo) .

Nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali

all’immobile destinato all’impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un’unica

unità strutturale con l’edificio principale – che presentano una combinazione di danni e

una vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell’Ordinanza Commissariale

n. 51/2012, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai seguenti

parametri:

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 800 al netto

dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale è pari a

€/mq 650 al netto dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 550 al

netto dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

Nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali

all’immobile destinato all’impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un’unica

unità strutturale con l’edificio principale – che presentano una combinazione di danni e

una vulnerabilità riconducibile ai livelli operativi E1, E2, E3 dell’Ordinanza

Commissariale n. 86/2012, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali

corrispondenti ai seguenti parametri:

LIVELLO OPERATIVO E1

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 1000 al netto

dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

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- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale è pari a

€/mq 800 al netto dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 700 al

netto dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

LIVELLO OPERATIVO E2

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 1250 al netto

dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale è pari a

€/mq 1000 al netto dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 850 al

netto dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

LIVELLO OPERATIVO E3

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 1450 al netto

dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale è pari a

€/mq 1200 al netto dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 1000 al

netto dell’IVA (sempreché l’Iva non rappresenti un costo);

NOTA BENE

I costi convenzionali di cui alle sopra richiamate tabelle devono essere applicati in

modo progressivo per le classi di superficie previste

4.1.3.2 Incrementi dei costi convenzionali

I costi convenzionali di cui al paragrafo precedente sono incrementati, secondo le

percentuali indicate, a seconda delle varie ipotesi, nelle Tabelle A, B, D, E ed F

dell’Ordinanza, nei seguenti casi:

− per i soli immobili (capannoni, stalle) la cui superficie netta utile adibita ad attività

produttiva, non supera i 1500 mq (incremento del 10% del costo convenzionale

stabilito per la demolizione e la ricostruzione).

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− per le sole porcilaie la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non

supera i 600 mq (incremento del 10% del costo convenzionale stabilito per la

demolizione e la ricostruzione).

− per gli immobili (capannoni, stalle, porcilaie) di altezza superiore a 4 metri sotto trave

all’appoggio (incremento del 15% dei costi convenzionali con riferimento alla sola

superficie su cui insiste l’altezza);

− per gli immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici,

derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità

impiantistiche per gli aspetti energetici (incremento del 15% del costo

convenzionale);

− nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di

riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca,

magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività

produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di

sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il

prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento

massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione

predisposta dal progettista;

− per gli interventi di cui alle Tabelle A), D), E) ed F)

• per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e

13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (incremento del 25% del costo

convenzionale);

• per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs.

N. 42/2004 (incremento del 15% del costo convenzionale);

• per gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati nell’art. A-

9, dell’allegato alla Legge regionale n. 20/2000 (incremento del 15% del

costo convenzionale);

− per gli interventi di cui alla Tabella B), in caso di edifici dichiarati di interesse

culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., per edifici

sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004

ovvero individuati dall’art. A-9 della L.R. n. 20/2000, per edifici sottoposti al vincolo

dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 gli incrementi sono quelli individuati nelle Ordinanze

nn. 29, 51 e 86 e ss.mm.ii. del Commissario Delegato. Gli incrementi del costo

convenzionale previsti dall’Ordinanza n. 86/2012 e s.m.i., per gli edifici con livello

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operativo E3 e vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 - Parte II- del d.lgs. n. 42/2004

o classificati dagli strumenti urbanistici, ai sensi delle leggi regionali n. 20/2000 e n.

47/1978, sono riconoscibili anche qualora gli interventi non consentano il

raggiungimento dell’adeguamento sismico ma solo una riduzione della vulnerabilità

sismica volta al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con

l’esigenza di conservare il valore storico e culturale del bene, nel rispetto delle norme

di tutela dell’edificio vincolato e secondo le disposizioni contenute nella Direttiva per

la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvato dal

Ministero dei Beni Culturali con DPCM 9 febbraio 2011.

− per gli interventi di cui alla Tabella B), nel caso di edifici con proprietà mista

pubblico/privata la cui classe d’uso, ai fini delle determinazione dell’azione sismica

conseguente alla destinazione d’uso della porzione pubblica, sia superiore alla

classe II, è riconosciuto un incremento del contributo pari al 3%.

− per gli interventi di cui alle Tabelle A), D), E), F) nel caso di demolizioni parziali

o totali e smaltimento a rifiuto del materiale, (incremento del costo aggiuntivo

valutato convenzionalmente in 40€/Mq per le effettive superfici demolite e smaltite,

anche verticali, indipendentemente dalla tipologia del danno subito. In ogni caso il

costo aggiuntivo per le demolizioni totali può essere riconosciuto, soltanto qualora le

suddette demolizioni siano considerate strettamente necessarie, in quanto gli

interventi di miglioramento sismico non consentirebbero il raggiungimento del livello

del 60% di sicurezza sismica, sulla base della documentazione tecnica presentata

dal progettista) . Ai fini del calcolo del contributo, il costo delle demolizioni è

riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non venga riconosciuto nel costo

convenzionale il costo aggiuntivo di 40 Euro/mq per l’effettiva superficie demolita;;

− per gli interventi di cui alla Tabella B) nel caso di demolizioni parziali o totali e

smaltimento a rifiuto del materiale, (incremento del costo convenzionale per

l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione,

come meglio definiti ai commi 3 e 4 dell’art. 2 dell’ordinanza 86/2012 e ss.mm.ii e a

comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza 51/2012 e ss.mm.ii, del 5% nel caso si debba

procedere ad asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero

o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del

volume totale dell’edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia

interessato almeno il 15% del volume totale dell’edificio, come meglio riepilogato nel

prospetto sottostante). Ai fini del calcolo del contributo, il costo dello smaltimento dei

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materiali provenienti dal crollo o demolizione è riconoscibile nel costo dell’intervento

anche qualora non vengano riconosciute nel costo convenzionale;

− nel caso di demolizioni parziali o totali e smaltimento a rifiuto dell’amianto, per gli

edifici con coperture in amianto (incremento di 80€/Mq per la effettiva superficie

demolita e smaltita), ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di

agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 - Macerie

miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto

Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale

delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi

sismici del 20 e 29 maggio 2012.

− Per gli interventi di cui alla Tabella A) nel caso in cui l’immobile destinato ad attività

produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della

parte produttiva, così da considerare l’immobile come unica unità strutturale, per la

sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici (incremento dell’80% del costo

convenzionale per ciascuna tipologia di danno per la sola superficie netta destinata

ad abitazioni o uffici procedendo al calcolo dell’incremento a partire dai costi

convenzionali relativi alla prima classe di superficie.);

− per le strutture alberghiere (incremento fino al 20% del costo parametrico);

− per le strutture agrituristiche (incremento fino al 10% del costo parametrico);

− quando le stalle e le porcilaie hanno superfici adibite ad ufficio, per la parte adibita

ad uffici (incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad ufficio);

− per gli interventi di cui alle Tabelle A), D), E) ed F) nel caso di immobili

ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino

(FE) e di Mirabello (FE), perimetrate dalla Regione con Determinazione del

Dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 (allegati 1, 2 e 3) ove si sono manifestati

gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio

liquefazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della sopra

citata determinazione (Incremento del 50% dei costi convenzionali). In questo

caso il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi

strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione di consolidamento del terreno di

fondazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale

che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

− per gli interventi di cui alla Tabella B), nel caso di immobili ricompresi nelle

aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e di Mirabello

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(FE), perimetrate dalla Regione con Determinazione del Dirigente n. 12418 del

2 ottobre 2012 (allegati 1, 2 e 3) ove si sono manifestati gravi fenomeni di

liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione da

effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della sopra citata

determinazione (Incremento del 15% dei costi convenzionali). In questo caso il

tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali

e della mitigazione del rischio liquefazione di consolidamento del terreno di

fondazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale

che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

− nel caso di immobili ricompresi nelle aree diverse da quelle indicate nei precedenti

alinea e collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione incremento fino al

50% per gli interventi di cui alle Tabelle A), D), E), ed F) e fino al 15% per gli interventi

di cui alla Tabella B) qualora il tecnico incaricato della progettazione

preventivamente:

• attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante

idonea documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di

interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente

l’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione ,

corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di

consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e

dei Suoli della Regione Emilia-Romagna

• sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del

rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei

Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei

successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

NOTA BENE

Tutte le percentuali sopra indicate e relative agli incrementi per fenomeni di

liquefazione dei terreni potranno essere superate qualora il tecnico incaricato della

progettazione presenti una richiesta di incremento che superi le soglie indicate,

motivandole adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di

valutare gli interventi proposti. In questi casi e/o per progetti che presentino

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particolari complessità, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione

Emilia-Romagna, prima di esprimersi, sottopone il progetto alla valutazione del

Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito ai sensi della L.R. n. 19/2008, che si potrà

eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.

− nel caso di interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero

della funzionalità dell’edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale

(incremento di 6,5 €/Mq per ogni punto percentuali di differenza tra il livello di

sicurezza raggiunto con gli interventi di riparazione e rafforzamento locale e il

livello di sicurezza raggiunto con gli interventi di miglioramento sismico);

NOTA BENE

Per gli interventi di miglioramento sismico - successivi a quelli di riparazione e

rafforzamento locale di cui alle lettere b) e c) delle Tabelle A, D, E ed F che hanno consentito

di acquisire l’agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell’art. 3 del D.L.

n. 74/2012 - che prevedono opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza pari

ad almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, il costo ammissibile è

quello necessario per realizzare tali opere. In questo caso i costi convenzionali sono

incrementati secondo quanto stabilito nella Tabella C allegata all’Ordinanza (6,5 €/mq per

ogni 1 punto percentuale di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a

seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza

raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%. Nel caso in cui il livello di sicurezza sia

superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%). In ogni caso

i costi convenzionali euro/mq previsti per gli interventi di rafforzamento locale di cui alle

lettere b) e c) delle Tabelle A), D), E) ed F) sommati agli incrementi indicati nella presente

tabella per gli interventi di miglioramento sismico non possono superare i costi convenzionali

euro/mq previsti per gli interventi di cui alla lettera d) delle suddette tabelle. Il livello di

sicurezza sismica di partenza, dopo la realizzazione degli interventi di rafforzamento locale,

deve essere relativo ai meccanismi di collasso dei soli elementi strutturali portanti, sia

principali che secondari. Ciò a prescindere dalla tipologia (portante o non portante)

dell’elemento lesionato.

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NOTA BENE 2

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile

alle casistiche della Tabella A o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione

dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente

motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato

dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico

Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale

applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con

rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di

particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo

produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno

e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente

la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi,

al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal

Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico

Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .

Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di

beni mobili strumentali necessari per l’attività di impresa, compresi impianti e

macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 5 della presente

ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa

relativo all’intervento di spostamento.

4.1.3.3 Riduzioni dei costi convenzionali

I costi convenzionali di cui al paragrafo 4.1.2.1 sono ridotti, secondo le percentuali

indicate, a seconda delle varie ipotesi, nelle Tabelle A, B, D, E ed F dell’Ordinanza, nei

seguenti casi:

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− per gli immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi e per i fienili che

non necessitano di particolari finiture e impiantistiche (riduzione del 30% dei valori

indicate nelle tabelle di riferimento)

− per gli edifici rurali strumentali all'attività agricola, adibiti a deposito o magazzino,

riconducibili a quelli con tipologia residenziale (Tabella B) ed agibili alla data del

sisma (riduzione del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per

quelle ai piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi)

− per gli immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq.

(riduzione del 15% dei costi convenzionali).

4.1.4 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili di cui al paragrafo 4

delle presenti linee guida, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, è pari al minore

importo tra:

a) il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. - se non

detraibile -, così come risulta dal computo metrico/estimativo redatto sulla base del vigente

“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche”, integrato per le voci non contemplate

nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico

“Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n.

1834/2007 e s.m.i.

e

b) l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se

non detraibile, di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F allegate all’Ordinanza (differenziato per

livello di danno, per tipo di intervento e ogni sua porzione e per caratteristiche dell’immobile)

per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività. (per quanto riguarda la

superficie netta massima riconosciuta si veda il paragrafo 4.1.2.1)

4.1.5 Costo effettivamente ammesso

Il costo effettivamente ammesso, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello

che risulterà a seguito della valutazione in merito:

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− alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;

− alla pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell’attività economico-

produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli

occupazionali;

− alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;

− alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per

categoria di danni risarcibili;

− alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la

quantificazione dei danni subiti.

4.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo agli interventi sugli immobili indicati nel precedente paragrafo 4.1 sarà

concesso, nella forma del contributo a fondo perduto, in percentuale al costo

effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.5.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con

riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella

misura pari al 100% del minore importo tra:

a) il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. - se non

detraibile -, così come risulta dal computo metrico/estimativo redatto sulla base del vigente

“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche”, integrato per le voci non contemplate

nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico

“Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n.

1834/2007 e s.m.i.

e

b) l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se

non detraibile, di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F allegate all’Ordinanza

(differenziato per livello di danno, per tipo di intervento e ogni sua porzione e per

caratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le

attività. (per quanto riguarda la superficie netta massima riconosciuta si veda il

paragrafo 4.1.2.1).

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NOTA BENE

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per gli interventi relativi agli immobili, in cui i danni sono quantificati, sulla base dei

costi convenzionali di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2, in un

ammontare inferiore ad € 100.000,00, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA , se non

detraibile, il contributo concedibile è determinato sulla base della dichiarazione del

professionista, incaricato di redigere la perizia , di avere quantificato i costi sostenuti o da

sostenersi per gli interventi realizzati o da realizzare, applicando l' “Elenco regionale dei

prezzi delle opere pubbliche” vigente , integrato per le voci non contemplate nello stesso,

nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario

regionale per opere ed interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007

e s.m.i.. Per i suddetti interventi, in fase di erogazione, il beneficiario dovrà rendere

disponibile, ai fini della verifica della congruità dei costi degli interventi effettuati con i

Prezzari, i computi metrici consuntivi, anche per macrovoci, oltre alla documentazione delle

spese sostenute ed alle relative quietanze.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso nella misura pari al 50% del costo

effettivamente ammesso anziché nella misura dell’100% nei seguenti casi:

- con riferimento agli interventi sugli immobili a destinazione produttiva che al momento

degli eventi sismici erano ancora in fase di costruzione;

- con riferimento agli interventi sugli immobili a destinazione produttiva che, al

momento degli eventi sismici, pur risultando agibili non erano sede di attività di impresa ma

lo sono stati, ancorché in modo parziale, in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla

data dei suddetti eventi.

Per quanto concerne gli interventi riconducibili alla tabella B), le percentuali tra interventi

strutturali ed opere di finitura sono quelle previste nelle Ordinanze 29/51/86 del 2012 e

s.m.i., mentre i costi convenzionali di cui alle Tabelle A), D), E) ed F) sono comprensivi sia

delle opere strutturali che delle finiture necessarie.

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Esclusivamente per le strutture alberghiere/ricettive sono esclusi dal conteggio delle

opere di finitura, nel calcolo delle percentuali di cui sopra, gli interventi necessari a

mantenere i requisiti minimi che le strutture devono possedere ai fini della loro riapertura,

gestione e classificazione ai sensi della legge regionale 16/2004 e atti amministrativi

derivati. Si fa riferimento alla classificazione posseduta al momento del sisma.

NOTA BENE (1)

MODIFICHE AL PROGETTO INTERVENUTE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In caso di eventuali modifiche che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione

dei lavori e successivamente alla concessione del contributo, si applicano le seguenti

regole:

- in caso di modifiche prevedibili al momento della progettazione che comportino un

aumento dei costi di realizzazione degli interventi potrà essere concesso un aumento del

contributo solo per interventi resisi necessari durante l’esecuzione dei lavori per circostanze

imprevedibili, per adeguamento a normative emesse successivamente alla progettazione,

per prescrizioni di enti autorizzativi;

- in caso di modifiche prevedibili al momento della progettazione che non comportino un

aumento del contributo le stesse potranno essere ammesse, nel limite dell’importo

concesso, fatta salva la valutazione di congruità tecnico-economica;

- in caso di modifiche che comportino una diminuzione dei costi di realizzazione degli

interventi, il contributo erogabile a seguito dell’esame della documentazione di spesa verrà

parametrato alle spese effettivamente sostenute e rendicontate, in sede di liquidazione.

Con il termine interventi si intende l’insieme di tutte le lavorazioni che concorrono a definire

il progetto nella sua totalità.

Le modifiche al progetto che comportino aumento di contributo dovranno essere

debitamente documentate e motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII e

dovranno essere contenute entro la misura massimo di 1/5 dell’importo di spesa

prevista per gli interventi.

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Per le imprese di tutti i settori il termine ultimo per la presentazione di eventuali modifiche

progettuali in aumento del contributo è fissato al 31 maggio 2018; ad esclusione delle

imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, eventuali modifiche in

aumento presentate oltre il termine suddetto, se ritenute congrue, saranno autorizzate e

concesse in regime “de minimis”, per la quota relativa all’aumento del contributo.

Qualora le modifiche progettuali non richiedano l’intervento di enti terzi, le stesse dovranno

essere presentate per una sola volta e valutate esclusivamente in sede di saldo finale.

In presenza di varianti sia essenziali che non essenziali e/o vi siano nel progetto delle

modifiche che comportino l’intervento di Enti terzi le modifiche progettuali potranno essere

presentate anche direttamente nel saldo finale, esclusivamente nel caso in cui non incidano

sulla destinazione d’uso totale o parziale dell’immobile o ne alterino le modalità di utilizzo,

rispetto al progetto precedentemente presentato.

Nel caso in cui le modifiche sopra indicate siano intervenute e rendicontate in SAL intermedi,

queste dovranno esser presentate contestualmente allo stesso SAL, pena la sospensione

delle fatture inerenti le varianti o le modifiche progettuali.

Dovranno comunque essere presentate prima del SAL successivo tutte le modifiche che

comportino un aumento del contributo concesso e/o una modifica della destinazione d’uso

totale o parziale o delle modalità di utilizzo dell’immobile.

La documentazione relativa al SAL finale dovrà essere trasmessa da parte del Direttori

lavori anche alle imprese edili, limitatamente alla parte riguardanti le attività della impresa

edile rendicontata e copia della ricevuta di trasmissione dovrà essere allegata alla

rendicontazione finale.

NOTA BENE (2)

RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AD INTERVENTI SUGLI IMMOBILI

In fase di rendicontazione dei progetti le voci del Computo Metrico Estimativo (CME),

allegato dal beneficiario alla domanda di contributo, verranno verificate dal SII,

coerentemente con le macro categorie di spesa previste nel decreto di concessione:

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Sono considerati ammissibili eventuali scostamenti di spesa rispetto al computo metrico

estimativo, compensabili all’interno della stessa macro categoria di spesa, o ancora

scostamenti tra macro categorie, nella misura massima del 10% per ciascuna di esse, senza

che ciò comporti un aumento del contributo concesso. Sono inoltre considerati ammissibili

eventuali adeguamenti degli importi per le sole spese tecniche fino alla percentuale

massima ammissibile secondo i lavori effettivamente svolti, senza che ciò comporti un

aumento del contributo. Ulteriori scostamenti potranno essere ammessi subordinatamente

all’approvazione di apposita variante nel rispetto dei tetti di spesa massima previsti

dall’ordinanza. In ogni caso, il SII si riserva di valutare la congruità degli scostamenti, in

riferimento alla coerenza degli interventi effettivamente eseguiti rispetto a quelli contenuti

nel progetto presentato ed approvato.

4.1.7 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi previsti nel paragrafo 4.1 devono essere realizzati e completati, a pena

di decadenza e di revoca del contributo concesso,

- entro il 31 dicembre 2018 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese

agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo entro il 31 dicembre 2017;

- entro il 30 aprile 2019 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese agricole

attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo dall’1 gennaio 2018.

Per gli interventi effettuati da persone fisiche su immobili nei quali si svolgeva alla data del

sisma un’attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il

termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito

al 31 gennaio 2020. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere

interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

I termini ultimi per la conclusione dei lavori sopra indicati possono essere prorogati,

previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario. A tale fine

dovrà essere comunicata tempestivamente al SII ogni variazione relativa all’impresa

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affidataria ed a quelle esecutrici dei lavori immobiliari, nonché relativa all’impresa affidataria

dei prefabbricati.

Nel caso in cui durante i lavori si verifichino cause di sospensione degli stessi per

effetto di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei

lavori, accertato dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione

degli stessi.

Ad ultimazione dei lavori il beneficiario dovrà comunicare al SII l'avvenuta esecuzione

delle opere e degli investimenti finanziati. Il SII, in seguito alla suddetta comunicazione,

si riserva di eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.

NOTA BENE

Entro le suddette date, inoltre, dovrà essere dimostrato, pena la revoca del contributo

concesso:

- nel caso di ricostruzione dell’immobile nel quale l’impresa proprietaria o in

disponibilità dello stesso e tenuta a realizzare gli interventi svolgeva le proprie attività

al momento degli eventi sismici, il riavvio nell’immobile stesso delle attività di impresa;

- nel caso di costruzione dell’immobile in un sito diverso da quello nel quale

l’impresa svolgeva le proprie attività al momento degli eventi sismici

(delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione):

§ il riavvio dell’attività di impresa nell’immobile costruito;

§ l’effettivo recupero e destinazione dell’area o dell’immobile che erano sede dell’attività

di impresa alla data del 20 maggio 2012;

- nel caso di ricostruzione dell’immobile da parte del proprietario diverso

dall’impresa che ivi svolgeva l’attività, la messa a disposizione dell’immobile riparato o

ricostruito per l’esercizio delle attività di impresa;

- nel caso in cui l’immobile danneggiato o distrutto fosse in corso di costruzione

alla data degli eventi sismici, la messa a disposizione dell’immobile riparato o ricostruito

per l’esercizio delle attività di impresa;

- nel caso in cui l’immobile danneggiato o distrutto, pur risultando agibile, non

fosse, alla data degli eventi sismici, sede di attività di impresa ma lo fosse stato in un

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arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data dei suddetti eventi, la messa a

disposizione dell’immobile riparato o ricostruito per l’esercizio delle attività di impresa.

NOTA BENE!

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente

restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

4.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All’atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle

presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi sugli immobili dovrà

essere allegata la seguente documentazione:

− una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:

Ø il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale,

ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla

base della normativa vigente;

Ø la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con la necessaria

documentazione grafica e fotografica nonché il computo metrico estimativo

relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento

sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente;

Ø la descrizione delle finiture connesse;

Ø l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, delle forniture e dei servizi e

dell’eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle

esecutrici in virtù di sub contratti. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la

scelta dell’impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei

prefabbricati deve avvenire mediante l’acquisizione di almeno due offerte al fine di

consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Nel caso di imprese

soggette all’obbligo di gara per l’affidamento dei lavori, la comunicazione dell’impresa

affidataria dei lavori verrà effettuata al SII successivamente, entro i 15 giorni

dall’aggiudicazione definitiva;

Ø ai fini della pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del D,Lgs. n. 33/2013, una

scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo

costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare;

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− una perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione,

che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica –

dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;

− nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:

Ø una copia conforme all’originale della polizza assicurativa;

Ø una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi

conoscitivi:

• descrizione dell’evento che ha causato i danni;

• data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto l’indennizzo

assicurativo;

• tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;

• ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene;

• indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

NOTA BENE 1

Nel caso in cui la dichiarazione dell’assicurazione non specifichi l’ammontare

dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene danneggiato, il beneficiario dovrà

indicare l’ammontare dell’indennizzo assicurativo da attribuire a ciascuno degli

interventi oggetto di contributo.

NOTA BENE 2

Per quanto riguarda la documentazione da allegare nel caso in cui l’intervento sull’immobile

sia previsto nell’ambito di un progetto di delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione

si veda il successivo paragrafo 7.3.6.

PARAGRAFO 5

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5.1 Interventi di riparazione e riacquisto dei beni mobili strumentali e delle

infrastrutture

Ai sensi dell’Ordinanza sono finanziabili gli interventi di riparazione, ripristino e/o riacquisto

dei beni mobili strumentali volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per

l’attività di impresa, eseguiti dall’impresa che, al momento degli eventi sismici, ne aveva la

proprietà o la disponibilità in virtù di un valido contratto, tipico o atipico, riconosciuto

dall’ordinamento giuridico vigente.

NOTA BENE

Non sono finanziabili, ai sensi dell’Ordinanza, gli interventi di acquisto o ripristino dei

beni danneggiati dagli eventi sismici realizzati da imprese agricole, zootecniche e

agroindustriali, qualora tali interventi siano oggetto di finanziamento sulla misura 126 del

programma di sviluppo Rurale 2007/2013 (vedi la Deliberazione di Giunta n. 1448 dell’8

ottobre 2012).

5.1.1 Definizioni

Ai sensi dell’Ordinanza:

- per beni mobili strumentali si intendono i beni - comprese le reti di

distribuzione e relativi impianti, i macchinari e le infrastrutture - danneggiati o

distrutti dagli eventi sismici, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro

inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, risultanti da documenti

contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 600/73 o in altri registri;

- per infrastrutture si intendono tutte quelle dotazioni o impianti, anche in regime

di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature adibite

strettamente all’attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, e che

sono necessarie per lo svolgimento delle attività di impresa.

5.1.2 Voci di spesa ammissibili

Sono ammesse le spese connesse:

- all’acquisto di beni nuovi o usati

- allo smaltimento del bene danneggiato;

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- al trasporto dei beni nuovi o usati;

- al montaggio dei beni nuovi o usati;

- alla riparazione dei beni danneggiati;

- al collaudo dei beni;

Sono inoltre ammesse le spese tecniche connesse agli interventi.

Nel caso di riparazione dei beni è ammesso anche il costo per la manodopera aziendale,

se coerente con l’attività di ripristino.

SPESE TECNICHE

Le spese tecniche relative agli onorari dei professionisti o consulenti sono computate

nel costo dell’intervento, al netto dell’IVA, secondo le seguenti percentuali massime per

classi di spesa:

− 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;

− 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro

e fino a 1 milione di euro;

− 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie

giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e

coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute

per la presentazione della domanda.

5.1.3 Criteri per quantificare i danni ai beni strumentali

Per quantificare i danni subiti dai beni strumentali distrutti dal sisma si dovrà fare

riferimento:

− nel caso in cui il bene sia andato distrutto, al costo di sostituzione del bene con

altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (tenendo quindi conto

dell’effettiva funzionalità e dello stato di manutenzione del bene danneggiato), al

netto dell’eventuale valore di recupero sul bene dismesso; sono compresi nel costo

di sostituzione anche le spese di trasporto, montaggio, collaudo;

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− nel caso in cui il bene sia solo danneggiato, al costo per il ripristino del bene

che, comunque, non dovrà risultare superiore al 70% del costo di sostituzione del

bene stesso.

5.1.4 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi beni mobili strumentali,

tenuto conto di eventuali coperture assicurative, non potrà superare il danno

quantificato secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 5.1.3 e sarà determinato in

base all’effettivo programma di riacquisto o di ripristino.

NOTA BENE

Qualora gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica contenuti nelle cabine oggetto di

demolizione non siano recuperabili ed utilizzabili, a seguito della ricostruzione della cabina

stessa, i costi ammissibili a contributo, accertati dal SII, sono determinati, sulla secondo le

modalità e le percentuali definite per i beni mobili strumentali all’attività.

5.1.5 Costo effettivamente ammesso

Il costo effettivamente ammesso, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello

che risulterà a seguito della valutazione in merito:

− alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;

− alla pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell’attività economico-

produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli

occupazionali;

− alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;

− alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per

categoria di danni risarcibili;

− alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la

quantificazione dei danni subiti.

5.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile

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Il contributo relativo agli interventi di ripristino o riacquisto dei beni strumentali sarà

concesso, nella forma del contributo a fondo perduto, in percentuale al costo

effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 5.1.4, sulla

base dell’effettivo programma di riacquisto o di ripristino.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con

riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella

misura pari all’80% del costo effettivamente ammesso e al netto dell’eventuale valore di

realizzo derivante dalla vendita del bene inutilizzabile.

5.1.7 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni strumentali devono essere realizzati e

completati, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso,

- entro il 31 dicembre 2018 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese

agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo entro il 31 dicembre 2017;

- entro il 30 aprile 2019 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese agricole

attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo dall’1 gennaio 2018.

Per gli interventi effettuati da persone fisiche su immobili nei quali si svolgeva alla data del

sisma un’attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il

termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito

al 31 gennaio 2020.

NOTA BENE

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente

restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

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NOTA BENE

Entro le suddette date, inoltre, dovrà essere dimostrato, pena la revoca del contributo

concesso, l’utilizzo o il riutilizzo del bene acquistato o riparato per l’attività di impresa

svolta alla data degli eventi sismici.

L’utilizzo o il riutilizzo del bene acquistato o riparato per l’attività di impresa svolta alla data

degli eventi sismici dovrà essere mantenuto per un periodo almeno di 3 anni decorrenti dalla

data di acquisto o di ultimazione degli interventi di riparazione.

5.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All’atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle

presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi relativi ai beni strumentali

dovrà essere allegata la seguente documentazione:

− una relazione descrittiva e particolareggiata del programma di riacquisto o di

ripristino con l’indicazione dettagliata dei costi:

− ai fini della pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 una scheda

sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale

previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.

− una perizia giurata, a cura di un professionista abilitato, che - in maniera esauriente

e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto

indicato nel precedente paragrafo 3.2.1.

NOTA BENE

La perizia, inoltre, dovrà documentare:

- la presenza del bene danneggiato o distrutto nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro

inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di

quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o altri registri; oppure, la disponibilità del bene in

capo all’impresa utilizzatrice in base a un contratto regolarmente registrato o ad altro titolo

giuridico riconosciuto dall’ordinamento;

- nel caso di acquisto di un bene nuovo o usato, la quantificazione dei costi necessari

per l’acquisto del nuovo bene, uguale o equivalente per rendimento economico, al bene

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distrutto, utilizzando a tale fine – se esistenti – eventuali prezziari approvati da enti pubblici,

camere di commercio o altre istituzioni pubbliche o private e tenendo conto del suo stato di

effettiva funzionalità e manutenzione;

- nel caso in cui il bene venga riparato o ripristinato, la quantificazione dei costi

necessari per la riparazione del bene e dei costi necessari per la sostituzione del bene con

altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico, utilizzando a tale fine – se

esistenti – eventuali prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre

istituzioni pubbliche o private e tenendo conto del suo stato di effettiva funzionalità e

manutenzione.

− nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:

Ø una copia conforme all’originale della polizza assicurativa;

Ø una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi

conoscitivi:

• descrizione dell’evento che ha causato i danni;

• data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto l’indennizzo

assicurativo;

• tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;

• ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene;

• indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

PARAGRAFO 6

6.1 Interventi di ripristino e/o riacquisto delle scorte danneggiate o

distrutte

Ai sensi dell’Ordinanza sono finanziabili gli interventi di ricostituzione delle scorte

danneggiate dagli eventi sismici e connesse all’attività dell’impresa.

NOTA BENE

Non sono finanziabili ai sensi dell’Ordinanza gli interventi di ricostituzione delle scorte

danneggiate dagli eventi sismici realizzati da imprese agricole, zootecniche e agroindustriali

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qualora tali interventi siano oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di

Sviluppo Rurale 2007/2013 (vedi la Deliberazione della Giunta regionale n. 1448 dell’8

ottobre 2012).

6.1.1 Definizioni

Ai sensi dell’Ordinanza per scorte si intendono le materie prime e sussidiarie, i

semilavorati e i prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa.

6.1.2 Voci di spesa ammissibili

ACQUISTO DI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- spese di smaltimento delle materie danneggiate;

- spese di acquisto delle materie prime;

- spese tecniche;

RIPRISTINO DEI SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- spese di smaltimento dei prodotti danneggiati;

- spese di acquisto delle materie prime;

- spese di manodopera aziendale connesse al ripristino dei semilavorati e dei prodotti;

- spese direttamente imputabili, attraverso adeguata documentazione, al ciclo

produttivo di ricostituzione delle scorte (es. consumi di energia elettrica, acqua e gas);

- spese tecniche;

SPESE TECNICHE

Le spese tecniche relative agli onorari dei professionisti o consulenti sono computate

nel costo dell’intervento, al netto dell’IVA, secondo le seguenti percentuali massime per

classi di spesa:

− 5% per interventi di importo non superiore alla somma di 300.000 euro;

− 2,5 % per gli interventi di importo eccedente la somma di 300.000,00 euro e fino ala

somma di 1 milione di euro;

− 1,5% sul costo degli interventi di importo eccedente la somma di 1 milione di euro.

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Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie

giurate, per il progetto o programma di riacquisto o ripristino. Sono ammesse inoltre le spese

di consulenza sostenute per la presentazione della domanda.

6.1.3 Criteri per quantificare i danni alle scorte

La quantificazione dei danni subiti dalle scorte di magazzino distrutte dal sisma dovrà

essere effettuata secondo le seguenti modalità:

− si dovrà accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati,

prodotti finiti) per categorie omogenee in magazzino al momento del sisma.

L’ammontare delle quantità rilevate dovranno essere corrispondenti alle risultanze

delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, dell’ultimo

inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 2217 del codice civile e dell’art. 15 del

D.P.R. n. 600/1973;

− si dovranno considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, soltanto quei beni o

quelle categorie di beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo

e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente

danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di

valore superiore a tale soglia;

− si dovrà stimare il valore dei beni prima del danneggiamento sulla base del loro

valore di mercato, al netto dell’eventuale valore di realizzo di tutti i beni danneggiati.

Per valore di mercato dei beni prima del danneggiamento si intende:

MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE

il costo di acquisto delle materie prime e sussidiarie necessarie alla fabbricazione di prodotti

finiti e/o semilavorati;

SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI

Il valore di vendita al momento del sisma dei semilavorati e prodotti finiti

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Per valore di realizzo dei beni danneggiati si intende il ricavato effettivo ottenuto per

effetto della eventuale cessione o vendita dei beni stessi a terzi.

6.1.4 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi alle scorte di magazzino

corrisponde al danno quantificato in perizia, ridotto del 20% e dedotto l’eventuale valore di

realizzo dei beni danneggiati. Qualora i costi indicati nel piano di ricostituzione delle scorte

siano inferiori al danno, il contributo sarà commisurato al valore del piano di riacquisto. Le

spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal beneficiario del contributo

successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti

finiti) necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa e presentare congruità rispetto ai

prezzi/costi di mercato. Per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria,

della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE

ai fini della ricostituzione delle scorte, le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal

soggetto beneficiario del contributo, successivamente alla data del sisma e riferirsi

esclusivamente a beni uguali o equivalenti a quelli oggetto della perizia e presentare

congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato.

SPESE TECNICHE

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo a fondo perduto,

come previsto nel successivo paragrafo 6.1.5, le spese tecniche relative agli onorari

dei professionisti o consulenti sono computate nel costo dell’intervento secondo le

seguenti percentuali massime per classi di spesa:

− 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte fino alla somma di 300.000 euro;

− 2,5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte per la somma eccedente i 300.000

euro e fino a 1 milione di euro;

− 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo in conto interessi

per le piccole e medie imprese, come previsto nel successivo paragrafo 6.1.5, le

spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 2% dei costi di

ripristino o riacquisto.

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Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie

giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e

coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute

per la presentazione della domanda.

6.1.5 Costo effettivamente ammesso

Il costo effettivamente ammesso, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello

che risulterà a seguito della valutazione in merito:

− alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;

− pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell’attività economico-

produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli

occupazionali e i progetti di sviluppo dell’impresa;

− alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;

− alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per

categoria di danni risarcibili;

− alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la

quantificazione dei danni subiti.

6.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo agli interventi di ripristino o riacquisto delle scorte sarà concesso nelle

seguenti modalità:

− nella forma del contributo a fondo perduto, in percentuale al costo effettivamente

ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 6.1.5;

− nella forma del contributo in conto interessi, su esplicita richiesta, con

riferimento alla parte di danno non coperta dal contributo a fondo perduto.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con

riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella

misura pari al 60% con riferimento al costo effettivamente ammesso come specificato nel

precedente paragrafo 6.1.5.

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CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Per le piccole e medie imprese, così individuate in base alla definizione di cui al D.M.

18 aprile 2005, il contributo in conto interessi, come previsto dall’art. 11 del D.L. n.

74/2012 e dal D.M. 10 agosto 2012:

− verrà concesso a fronte di un finanziamento che non potrà avere ad oggetto un

importo superiore a 3.125.000,00 euro e una durata superiore a cinque (5) anni;

− verrà concesso per l’intera durata del finanziamento;

− sarà determinato sulla base del tasso d’interesse dichiarato dalla banca al momento

della presentazione della domanda, sulla base degli accordi previsti dalla

Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2012 n. 787, recante “Impegno comune

fra regione Emilia-Romagna, Banche, Consorzi Fidi per la disponibilità di liquidità e

finanziamenti a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici di maggio/giugno

2012” e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell’impresa pari a

Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).

NOTA BENE

Nel caso di sopravvenienza di nuovi accordi tra la Regione, le banche e i consorzi fidi o di

aggiornamento degli accordi esistenti si farà riferimento, per determinare il contributo in

conto interessi, a quanto stabilito nei nuovi accordi o nei suddetti aggiornamenti.

EVENTUALI GARANZIE

Sul finanziamento bancario potrà essere richiesta:

- per le piccole e medie imprese produttive la garanzia gratuita dell’80% prestata dal

Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito centrale spa e l’eventuale garanzia

prestata dai Consorzi Fidi regionali secondo i protocolli già sottoscritti con la Regione Emilia-

Romagna;

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- per le aziende agricole, la garanzia gratuita del 70% prestata dal Fondo di garanzia

gestito dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell’Istituto

di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Il contratto di finanziamento può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l’obbligo di

restituzione dell’importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione,

per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione

finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo

intercorrente tra la data dell’estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei

contratti.

GRANDI IMPRESE

Per le grandi imprese, il contributo in conto interessi, come previsto dall’art. 11 bis del

D.L. n. 74/2012:

− verrà riconosciuto a fronte di un finanziamento agevolato concesso, entro la data

del 31/12/2016, dal Fondo Rotativo gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, istituito ai

sensi dei commi 354 e ss. della Legge 30 dicembre 2004;

− verrà concesso secondo i criteri, le condizioni e le modalità che saranno definite in

un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ Sviluppo Economico,

d’intesa con le Regioni interessate.

NOTA BENE

Nei casi di contestuale concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto

interessi, qualora la somma degli stessi dovesse determinare un importo superiore all’80%

del costo necessario per ripristinare il danno ritenuto ammissibile in sede di esame della

domanda, si procederà alla decurtazione dell’importo eccedente la suddetta misura

dell’80%. Per rispettare il suddetto tetto massimo dell’’80%, si terrà conto anche

dell’equivalente sovvenzione lorda risultante dall’eventuale ottenimento delle garanzie

prestate dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale spa, dai Consorzi

Fidi regionali e dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà

dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

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186

6.1.7 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi di ripristino o riacquisto delle scorte devono essere realizzati e completati,

a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso:

- entro il 31 dicembre 2018 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese

agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo entro il 31 dicembre 2017;

- entro il 30 aprile 2019 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese agricole

attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo dall’1 gennaio 2018.

Per gli interventi effettuati da persone fisiche su immobili nei quali si svolgeva alla data del

sisma un’attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il

termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito

al 31 gennaio 2020.

NOTA BENE

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente

restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

6.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All’atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle

presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi relativi alle scorte dovrà

essere allegata la seguente documentazione:

− una relazione descrittiva e particolareggiata del programma di riacquisto o di

ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente

danneggiate, con l’indicazione dettagliata dei costi:

− ai fini della pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, una

scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo

costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.

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− una perizia giurata, a cura di un professionista abilitato, che - in maniera esauriente

e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto

indicato nel precedente paragrafo 3.2.1.

− nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:

Ø una copia conforme all’originale della polizza assicurativa;

Ø una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi

conoscitivi:

• descrizione dell’evento che ha causato i danni;

• data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto l’indennizzo assicurativo;

• tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;

• ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene;

• indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

Nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi, alla domanda dovrà

essere allegata copia del contratto di finanziamento, oppure una dichiarazione della banca

attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

PARAGRAFO 7

7.1 interventi di delocalizzazione delle attività di impresa

Ai sensi dell’Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi di delocalizzazione, totale o

parziale, delle attività danneggiate dal sisma, finalizzati a garantire la continuità o il riavvio

dell’attività di impresa:

− interventi di delocalizzazione temporanea;

− interventi di delocalizzazione definitiva o di nuova localizzazione.

NOTA BENE

Ai fini dell’ammissibilità al contributo per gli interventi di delocalizzazione, sia definitiva che

temporanea, il richiedente dovrà dichiarare:

- di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni urbanistiche ed edilizie relative agli

immobili, fatte salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste

dalle normative vigenti;

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- che sono mantenuti e sono osservate, in merito all’attività esercitata, i requisiti e le

prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità.

7.1.1 Definizioni

Ai sensi dell’Ordinanza:

− per delocalizzazione temporanea si intende l’intervento che prevede, di norma,

entrambe le seguenti attività:

a) il trasferimento delle attività produttive in strutture temporanee situate in aree

localizzate, anche al di fuori dei comuni interessati dagli eventi sismici, che permetta la

continuità produttiva;

b) la realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1

delle presenti linee guida sull’immobile presso il quale si svolgeva l’attività di impresa al

momento del sisma, che permettano il rientro dell’impresa nell’immobile stesso.

NOTA BENE

Qualora, per qualsiasi motivo, che dovrà essere compiutamente dimostrato, l’impresa non

possa rientrare nell’immobile danneggiato o distrutto, dovrà comunque dimostrare

l’avvenuto rientro dell’attività produttiva nei comuni interessati dall’evento sismico entro il

31 dicembre 2018 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese agricole attive nei

settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei

prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto la concessione del contributo

entro il 31 dicembre 2017 e entro il 30 aprile 2019 per le imprese di tutti i settori, (comprese

le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto la

concessione del contributo dall’1 gennaio 2018.

Per gli interventi effettuati da persone fisiche su immobili nei quali si svolgeva alla data del

sisma un’attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il

termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito

al 31 gennaio 2020. Qualora un’impresa affittuaria o comodataria di un immobile

danneggiato dal sisma, già beneficiaria di un contributo per delocalizzazione parziale e

temporanea dell’attività e rientrata nell’immobile in cui era insediata al momento del sisma,

dimostri, con adeguata documentazione a supporto, il mancato deposito da parte del

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proprietario dell’immobile stesso della verifica di sicurezza nei termini di legge, è possibile

per la stessa impresa presentare un’ulteriore domanda di delocalizzazione al fine del

rimborso delle spese sostenute per la delocalizzazione dell’attività produttiva in un nuovo

immobile, nella percentuale definita per le delocalizzazioni temporanee con esclusione delle

imprese attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine di

presentazione delle domande era già definito al 30 giugno 2015. I costi riconosciuti saranno

al netto di quelli già ammessi nella prima delocalizzazione.

− per delocalizzazione definitiva si intende l’intervento che deve prevedere

entrambe le seguenti attività:

a) il trasferimento definitivo o nuova localizzazione delle attività produttive in strutture

o immobili esistenti - anche interessati da interventi di ricostruzione - o di nuova costruzione,

situati in prossimità delle aziende danneggiate, nello stesso comune o in un comune limitrofo

a quello in cui vi era la sede dell’attività di impresa o comunque all’interno dei Comuni

interessati dagli eventi sismici indicati nel paragrafo 1.1 delle presenti linee guida.

b) un progetto relativo all’effettivo recupero e destinazione dell’area o dell’immobile

che erano sede dell’attività di impresa alla data del 20 e 29 maggio 2012.

7.2 Delocalizzazione temporanea

In merito agli interventi di delocalizzazione temporanea si seguono le regole indicate nei

successivi paragrafi 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 e 7.2.7.

7.2.1 Voci di spesa ammissibili

a) Trasferimento temporaneo dell’attività di impresa

Sono ammesse le spese connesse alle seguenti voci:

− acquisto e messa in opera di strutture temporanee;

− affitto e/o noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per

il periodo del loro utilizzo;

− allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;

− spese per il noleggio o l’utilizzo temporaneo di impianti e attrezzature al fine

del mantenimento dei propri livelli produttivi;

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− spese tecniche.

SPESE TECNICHE

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo a fondo perduto,

come previsto nel successivo paragrafo 6.1.5, le spese tecniche relative agli onorari

dei professionisti o consulenti sono computate nel costo dell’intervento secondo le

seguenti percentuali massime per classi di spesa:

− 5% per gli interventi di importo non superiore alla somma di 300.000

euro;

− 2,5% per gli interventi di importo eccedente la somma di 300.000 euro

e fino alla somma di 1 milione di euro;

− 1,5% sul costo degli interventi di importo eccedente la somma di 1

milione di euro.

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo in conto interessi

per le piccole e medie imprese, come previsto nel successivo paragrafo 7.2.5, le

spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 2% dei costi per

la delocalizzazione.

Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie

giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e

coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute

per la presentazione della domanda.

Sono inoltre ammesse le spese connesse alla manodopera aziendale strettamente

correlata alle attività sopra indicate e necessarie per la delocalizzazione temporanea

dell’attività di impresa.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1

delle presenti linee guida sull’immobile presso il quale si svolgeva l’attività di impresa

al momento del sisma

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191

Sono ammesse le spese indicate nel precedente paragrafo 4.1.1 delle presenti linee guida.

7.2.2 Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione temporanea

a) Trasferimento temporaneo dell’attività di impresa

Per quantificare i danni connessi al trasferimento temporaneo delle attività produttive

occorre considerare i costi che l’impresa dovrà sostenere per il periodo in cui l’attività viene

delocalizzata nelle strutture temporanee, così come indicati nel successivo paragrafo 7.2.3.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1

delle presenti linee guida sull’immobile presso il quale si svolgeva l’attività di impresa

al momento del sisma

In questo caso, per quantificare i danni occorre seguire le indicazioni previste nei precedenti

paragrafi 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2 e 4.1.2.3 delle presenti linee guida.

7.2.3 Costo ammissibile

a) Trasferimento temporaneo dell’attività di impresa

Per determinare il costo ammissibile a contributo, tenuto conto di eventuali coperture

assicurative, si dovranno considerare i costi legati alle seguenti tipologie di spese:

− spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;

− spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a

rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo;

− spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli

impianti;

− spese per il noleggio o l’utilizzo temporaneo di impianti e attrezzature al

fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.

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NOTA BENE

Il costo ammissibile non potrà in nessun caso superare l’importo massimo del costo

necessario per il complessivo intervento di delocalizzazione temporanea, al netto del valore

presunto di realizzo conseguente alla vendita della struttura temporanea.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1

delle presenti linee guida sull’immobile presso il quale si svolgeva l’attività di impresa

al momento del sisma

In questo caso, il costo ammissibile coincide con quello indicato nel precedente paragrafo

4.1.3 delle presenti linee guida.

7.2.4 Costo effettivamente ammesso

Il costo effettivamente ammesso, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello

che risulterà a seguito della valutazione in merito:

− alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;

− pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell’attività economico-

produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli

occupazionali e i progetti di sviluppo dell’impresa;

− alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;

− alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per

categoria di danni risarcibili;

− alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la

quantificazione dei danni subiti.

7.2.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

a) Trasferimento temporaneo dell’attività di impresa

In questo caso, il contributo sarà concesso nelle seguenti modalità:

− nella forma del contributo a fondo perduto, in percentuale al costo

effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 7.2.4;

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− nella forma del contributo in conto interessi, su esplicita richiesta,

con riferimento alla parte di danno non coperta dal contributo a fondo perduto.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con

riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella

misura pari al 50% del costo effettivamente ammesso come specificato nel precedente

paragrafo 7.2.4.

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Per le piccole e medie imprese, così individuate in base alla definizione di cui al D.M.

18 aprile 2005, il contributo in conto interessi, come previsto dall’art. 11 del D.L. n.

74/2012 e dal D.M. 10 agosto 2012:

− verrà concesso a fronte di un finanziamento che non potrà avere ad

oggetto un importo superiore a 3.125.000,00 euro e una durata superiore a cinque

(5) anni;

− verrà concesso per l’intera durata del finanziamento;

− sarà determinato sulla base del tasso d’interesse dichiarato dalla

banca al momento della presentazione della domanda, sulla base degli accordi

previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2012 n. 787, recante

“Impegno comune fra regione Emilia-Romagna, Banche, Consorzi Fidi per la

disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle imprese colpite dagli eventi

sismici di maggio/giugno 2012” e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico

dell’impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).

NOTA BENE

Nel caso di sopravvenienza di nuovi accordi tra la Regione, le banche e i consorzi fidi o di

aggiornamento degli accordi esistenti si farà riferimento, per determinare il contributo in

conto interessi, a quanto stabilito nei nuovi accordi o nei suddetti aggiornamenti.

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EVENTUALI GARANZIE

Sul finanziamento bancario potrà essere richiesta:

- per le piccole e medie imprese produttive la garanzia gratuita dell’80% prestata dal

Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito centrale spa e l’eventuale garanzia

prestata dai Consorzi Fidi regionali secondo i protocolli già sottoscritti con la Regione Emilia-

Romagna;

- per le aziende agricole, la garanzia gratuita del 70% prestata dal Fondo di garanzia

gestito dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell’Istituto

di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Il contratto di finanziamento può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l’obbligo di

restituzione dell’importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione,

per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione

finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo

intercorrente tra la data dell’estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei

contratti.

GRANDI IMPRESE

Per le grandi imprese, il contributo in conto interessi, come previsto dall’art. 11 bis del

D.L. n. 74/2012:

− verrà riconosciuto a fronte di un finanziamento agevolato concesso, entro la data

del 31/12/2016, dal Fondo Rotativo gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, isitituito ai

sensi dei commi 354 e ss. della Legge 30 dicembre 2004;

− verrà concesso secondo i criteri, le condizioni e le modalità che saranno definite in

un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ Sviluppo Economico,

d’intesa con le Regioni interessate.

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NOTA BENE

Nei casi di contestuale concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto

interessi, qualora la somma degli stessi dovesse determinare un importo superiore all’80%

del costo necessario per ripristinare il danno ritenuto ammissibile in sede di esame della

domanda, si procederà alla decurtazione dell’importo eccedente la suddetta misura

dell’80%. Per rispettare il suddetto tetto massimo dell’80%, si terrà conto anche

dell’equivalente sovvenzione lorda risultante dall’eventuale ottenimento delle garanzie

prestate dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale spa, dai Consorzi

Fidi regionali e dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà

dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1

delle presenti linee guida sull’immobile presso il quale si svolgeva l’attività di impresa

al momento del sisma

In questo caso, il contributo verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con

riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella

sola forma del contributo a fondo perduto, nella misura pari al 100% del costo

effettivamente ammesso secondo quanto definito nel precedente paragrafo 4.1.5 delle

presenti linee guida. Trovano applicazione, inoltre, tutte le altre condizioni stabilite nel

medesimo paragrafo 4.1.5 in quanto compatibili.

7.2.6 Termine di esecuzione degli interventi

a) Trasferimento temporaneo dell’attività di impresa

In questo caso, le spese riconosciute e risarcibili sono quelle sostenute nel periodo

compreso tra la data del 20 maggio 2012 e la data del:

• 31 dicembre 2018 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese agricole attive

nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo entro il 31 dicembre 2017;

• 30 aprile 2019 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese agricole attive

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nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo dall’1 gennaio 2018.

ad esclusione delle spese di affitto e/o di noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a

rilocalizzazione che sono riconosciuti solo fino al 31.12.2014.

Per gli interventi effettuati da persone fisiche su immobili nei quali si svolgeva alla data del

sisma un’attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il

termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito

al 31 gennaio 2020. Inoltre dovrà essere dimostrato, pena la revoca del contributo, il rientro

delle attività, entro le suddette date, in un immobile situato in un’area dei comuni interessati

dagli eventi sismici.

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente

restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1

delle presenti linee guida sull’immobile presso il quale si svolgeva l’attività di impresa

al momento del sisma

In questo caso, il periodo utile per realizzare e completare gli interventi coincide, a pena di

decadenza e di revoca del contributo concesso, con quello stabilito nel precedente

paragrafo 4.1.6 delle presenti linee guida e cioè con il periodo compreso tra la data del

sisma del 20 maggio 2012 e la data del:

- 31 dicembre 2018 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese agricole attive

nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo entro il 31 dicembre 2017;

- 30 aprile 2019 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese agricole attive

nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo dall’1 gennaio 2018.

Per gli interventi effettuati da persone fisiche su immobili nei quali si svolgeva alla data del

sisma un’attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della

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trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il

termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito

al 31 gennaio 2020. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere

interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati. Si applica, inoltre, per

quanto compatibile con l’intervento di delocalizzazione temporanea, quanto stabilito nel

medesimo paragrafo 4.1.6.

7.2.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

a) Trasferimento temporaneo dell’attività di impresa

In questo caso, all’atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo

paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo dovrà essere allegata

la seguente documentazione:

− una relazione descrittiva e particolareggiata del progetto di trasferimento con

l’indicazione dettagliata:

Ø dell’ubicazione della sede temporanea in cui l’attività è delocalizzata;

Ø dei costi relativi all’intervento di delocalizzazione;

Ø della stretta correlazione tra il progetto di delocalizzazione e il riavvio dell’attività di

impresa;

Ø ai fini della pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 una scheda

sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale

previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.

− una perizia giurata, a cura di un professionista abilitato, che - in maniera esauriente

e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto

indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;

− nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:

Ø una copia conforme all’originale della polizza assicurativa;

Ø una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi

conoscitivi:

• descrizione dell’evento che ha causato i danni;

• data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto l’indennizzo assicurativo;

• tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;

• ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene;

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• indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

Nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi, alla domanda dovrà

essere allegata copia del contratto di finanziamento, oppure una dichiarazione della banca

attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1

delle presenti linee guida sull’immobile presso il quale si svolgeva l’attività di impresa

al momento del sisma

In questo caso, all’atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo

paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi sugli

immobili dovrà essere allegata la seguente documentazione:

− una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:

Ø il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale,

ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla

base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008;

Ø la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con i particolari costruttivi

e il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento

locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del

prezzario regionale vigente;

Ø la descrizione delle finiture connesse;

Ø l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori e dell’eventuale impresa affidataria

delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano

ancora stati affidati, la scelta dell’impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è

affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l’acquisizione di almeno

due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;

Ø ai fini della pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 una scheda

sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale

previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.

− una perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione,

che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica –

dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;

− nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:

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Ø una copia conforme all’originale della polizza assicurativa;

Ø una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi

conoscitivi:

• descrizione dell’evento che ha causato i danni;

• data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto l’indennizzo

assicurativo;

• tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;

• ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene;

• indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

7.3 Delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione

In merito agli interventi di delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione si seguono le

regole indicate nei successivi paragrafi 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 e 7.3.7.

7.3.1 Voci di spesa ammissibili

Sono ammesse le spese indicate nel precedente paragrafo 4.1.1 delle presenti linee guida.

7.3.2 Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione definitiva

In questo caso, per quantificare i danni subiti dagli immobili dovrà essere applicato quanto

stabilito nei precedenti paragrafi 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2 e 4.1.2.3 delle presenti linee guida.

7.3.3 Costo ammissibile

In questo caso, il costo ammissibile, tenuto conto di eventuali coperture assicurative,

coincide con quello indicato nel precedente paragrafo 4.1.3 delle presenti linee guida.

7.3.4 Costo effettivamente ammesso

Il costo effettivamente ammesso, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello

che risulterà a seguito della valutazione in merito:

− alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;

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− alla pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell’attività economico-

produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli

occupazionali e i progetti di sviluppo dell’impresa;

− alla la tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;

− alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per

categoria di danni risarcibili;

− alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la

quantificazione dei danni subiti.

7.3.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

In questo caso, il contributo verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento

ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella sola forma del

contributo a fondo perduto, e nella misura pari al 100% del costo effettivamente ammesso

secondo quanto definito nel precedente paragrafo 4.1.5 delle presenti linee guida. Trovano

applicazione, inoltre, tutte le altre condizioni stabilite nel medesimo paragrafo 4.1.5, in

quanto compatibili.

NOTA BENE

Ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, di cui

alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012, nelle ipotesi

di delocalizzazione definitiva da effettuarsi in un immobile già costruito la cui disponibilità è

acquisita tramite un contratto di compravendita il costo ammissibile a contributo è pari

alla minore somma tra:

1) per gli immobili di nuova costruzione e/o già adeguati allo svolgimento dell'attività

di impresa pari alla minore somma tra:

- il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non

detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di

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danno, per tipo di intervento sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la

superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici.

I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo

per le classi di superficie previste;

2) per gli immobili che necessitano di interventi di riparazione con rafforzamento

locale o ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento all'attività di impresa

pari alla minore somma tra:

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita

per la superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi

sismici sommato al costo degli interventi da effettuare sull'immobile acquistato ,determinato

al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo

metrico-estimativo redatto sulla base del vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere

pubbliche”, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre

specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere e

interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non

detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di

danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la

superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici.

I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo

per le classi di superficie previste;

Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva da effettuarsi in un immobile già costruito la cui

disponibilità è acquisita tramite un contratto di leasing il costo ammissibile a contributo è

pari alla minore somma tra:

- il costo al mq netto quale risulta nell’atto di compravendita tra la società di leasing

acquirente e il proprietario del bene immobile;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non

detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di

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danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la

superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici.

I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo

per le classi di superficie previste

- per gli immobili che necessitano di interventi di riparazione con rafforzamento

locale o ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento all'attività di impresa

il costo ammissibile a contributo è pari alla minore somma tra:

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo al mq netto quale risulta nell’atto di

compravendita tra la società di leasing acquirente e il proprietario del bene immobile per la

superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici

sommato al costo degli interventi da effettuare sull'immobile acquistato, determinato al lordo

delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-

estimativo redatto sulla base del vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche”,

integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci

di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere e interventi in

agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se

non detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello

di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la

superficie netta dell'immobile dove si svolgevano le attività al momento degli eventi sismici.

I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo

per le classi di superficie previste;

7.3.6 Termine di esecuzione degli interventi

In questo caso, il periodo utile per realizzare e completare gli interventi coincide, a pena di

decadenza e di revoca del contributo concesso, con quello stabilito nel precedente

paragrafo 4.1.6 delle presenti linee guida e cioè con il periodo compreso tra la data del

sisma del 20 maggio 2012 e la data del

- 31 dicembre 2018 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese agricole attive

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nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo entro il 31 dicembre 2017;

- 30 aprile 2019 per le imprese di tutti i settori, (comprese le imprese agricole attive

nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE) che abbiano ottenuto

la concessione del contributo dall’1 gennaio 2018.

Per gli interventi effettuati da persone fisiche su immobili nei quali si svolgeva alla data del

sisma un’attività di impresa agricola attiva nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il

termine per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo viene definito

al 31 gennaio 2020. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere

interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati. Si applica, inoltre, per

quanto compatibile con l’intervento di delocalizzazione temporanea, quanto stabilito nel

medesimo paragrafo 4.1.6.

7.3.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All’atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle

presenti linee guida, della domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente

documentazione:

− una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:

Ø il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale,

ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla

base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008;

Ø la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con i particolari costruttivi,

la necessaria documentazione grafica e fotografica nonché il computo metrico

estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con

miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale

vigente;

Ø la descrizione delle finiture connesse;

Ø l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori e dell’eventuale impresa affidataria

delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano

ancora stati affidati, la scelta dell’impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è

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affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l’acquisizione di almeno

due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;

− il progetto di sistemazione recupero e destinazione dell’area e dell’immobile in cui

prima del sisma era esercitata l’attività produttiva;

− ai fini della pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 una scheda

sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale

previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.

− una perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione,

che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica –

dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;

− nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:

Ø una copia conforme all’originale della polizza assicurativa;

Ø una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi

conoscitivi:

• descrizione dell’evento che ha causato i danni;

• data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto l’indennizzo

assicurativo;

• tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;

• ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene;

indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

NOTA BENE

Nel caso di presentazione contestuale di domanda di concessione ed erogazione a saldo

del contributo, alla stessa dovrà essere allegato, in sostituzione del computo metrico

estimativo, il solo rendiconto delle opere effettivamente realizzate.

PARAGRAFO 8

8.1 Interventi di ristoro dei danni economici ai prodotti

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Ai sensi dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 è finanziabile il ristoro dei danni subiti dai

prodotti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

8.1.1 Definizioni

Ai sensi dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 per prodotti si intendono i prodotti

DOP/IGP in maturazione e/o stoccaggio, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del

Consiglio, del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle

denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, qualora tali prodotti, danneggiati

dagli eventi sismici, fossero presenti in strutture ubicate nei territori indicati nel paragrafo 1.1

delle presenti linee guida.

8.1.2 Criteri per quantificare i danni connessi ai prodotti

Per quantificare i danni subiti dai prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di

stoccaggio, danneggiati dal sisma, si dovrà fare riferimento alle quotazioni della

produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA.

NOTA BENE

Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento

si dovrà procederà con apposita procedura di stima per il collegamento ai valori ufficiali.

La procedura di stima dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto

alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato

e sarà a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP. La metodologia di stima

ed i valori risultanti sono inseriti nel “prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”,

approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.

Per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione,

per i quali l’effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione

a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.

8.1.3 Costo ammissibile

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206

Il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti, tenuto

conto di eventuali coperture assicurative, coincide con il danno quantificato secondo i

criteri stabiliti nel precedente paragrafo 8.1.2.

SPESE TECNICHE

Le spese tecniche relative agli onorari dei professionisti o consulenti sono computate nel

costo dell’intervento secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

− 5% per gli interventi di ristoro dei prodotti fino alla somma di 300.000 euro;

− 2,5% per gli interventi di ristoro dei prodotti per la somma eccedente i 300.000 euro

e fino a 1 milione di euro;

− 1,5% sul costo degli interventi per ristoro dei prodotti per le somme eccedenti 1

milione di euro.

Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie

giurate. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della

domanda.

8.1.4 Costo effettivamente ammesso

Il costo effettivamente ammesso, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello

che risulterà a seguito della valutazione in merito alla correttezza e congruità della

quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata.

8.1.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo al ristoro dei danni subiti dai prodotti sarà concesso, nella forma del

contributo a fondo perduto, in percentuale al costo effettivamente ammesso come

determinato ai sensi del precedente paragrafo 8.1.4.

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207

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con

riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella

misura pari all’80% costo effettivamente ammesso.

8.1.6 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All’atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle

presenti linee guida, della domanda di contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti

dovrà essere allegata la seguente documentazione:

− una relazione descrittiva e particolareggiata relativa ai prodotti danneggiati:

− una perizia giurata, a cura di un professionista abilitato, che, in maniera esauriente

e con adeguata documentazione tecnica e fotografica, dovrà indicare quanto indicato

nel precedente paragrafo 3.2.1.

− ai fini della pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, una

scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo

costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.

− nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:

Ø una copia conforme all’originale della polizza assicurativa;

Ø una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi

conoscitivi:

• descrizione dell’evento che ha causato i danni;

• data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto l’indennizzo

assicurativo;

• tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;

• ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene;

indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

PARAGRAFO 9

9.1 Modalità di presentazione delle domande di concessione

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Per la presentazione delle domande di contributo - che dovranno essere rese nella

forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 –

dovranno essere espletate le seguenti procedure:

a) compilazione della domanda sull’applicativo web messo a disposizione dalla

Regione al seguente indirizzo internet: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto;

b) caricamento degli allegati richiesti per ciascun intervento, in formato .pdf, sul

suddetto applicativo web;

c) prima validazione della domanda sul suddetto applicativo web;

d) generazione della domanda, in formato pdf;

e) sottoscrizione, con firma digitale, del file della domanda scansionato in formato

.pdf; (la sottoscrizione potrà essere effettuata, in virtù di delega, anche da un soggetto

diverso da quello che presenta la domanda di contributo);

f) caricamento del file della domanda, in formato .pdf, sull’applicativo web;

g) validazione del caricamento della domanda sull’applicativo web.

Per le imprese che hanno subito danni riconducibili alle diverse tipologie di cui

all’Ordinanza n. 57/2012 è consentito:

- presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni;

- presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni riferiti ad ogni unità

locale o corpo aziendale nel caso di imprese agricole;

- presentare, per ogni unità locale, due domande di cui una riferita agli immobili e una

riferita a beni strumentali, scorte, delocalizzazioni temporanee.

- presentare un'ulteriore domanda relativa ai contributi in conto interessi o in conto

canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione temporanea, anche

successivamente alla domanda per ottenere i contributi in conto capitale, ad

integrazione della stessa.

Nel caso in cui l’impresa intenda presentare più domande, al fine di fornire le

informazioni necessarie alla valutazione, ogni domanda dovrà essere corredata da

una relazione sintetica contenente il quadro definito dei danneggiamenti subiti e la

descrizione degli interventi di ripristino e/o ricostruzione previsti per assicurare la

ripresa dell’attività produttiva, compreso il quadro dei livelli occupazionali, con

riferimento:

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- agli interventi ancora da presentare;

- agli interventi oggetto di precedente concessione ai sensi dell’Ordinanza n.

57/2012.

In caso di polizze assicurative sui beni danneggiati, ogni domanda dovrà contenere

l’entità del risarcimento assicurativo relativo ai beni oggetto della domanda.

Con riferimento a situazioni aziendali di particolare complessità connesse all’attività

dell’impresa e ai danneggiamenti subiti nonché a situazioni di conduzione

condominiale degli immobili, i beneficiari possono richiedere al SII, attraverso una

relazione motivata, una diversa modalità di presentazione delle domande. Tale

possibilità potrà essere accordata previo parere positivo del nucleo di valutazione

entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta.

GUIDA TECNICA

Le istruzioni tecniche per lo svolgimento delle procedure sopra indicate sono contenute nella

guida tecnica che sarà resa disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al

seguente indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

9.2 Termini per la presentazione delle domande di concessione

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data del 15

novembre 2012 ed entro le ore 24.00 del giorno 30 aprile 2016, ad esclusione delle

imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine viene

definito al 30 giugno 2015. I beneficiari appartenenti all’Area “Industria, Artigianato, Servizi,

Commercio e Turismo” e i proprietari di beni al servizio delle attività agricole e agroindustriali

non rientranti tra le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE che,

per ragioni indipendenti dalla loro volontà e pur avendone i requisiti:

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• non abbiano potuto inviare, entro il 31 marzo 2014, l'istanza preliminare prevista dal

comma 1 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 131/2013,

• non abbiano fatto richiesta al Commissario Delegato di autorizzazione tardiva a

depositare la domanda di contributo, entro il 30 giugno 2015

potranno richiedere al Commissario Delegato, tramite l'applicativo SFINGE, di depositare

comunque la domanda di contributo anche in mancanza dell’istanza di prenotazione o della

conferma della stessa, rappresentando le motivazioni che hanno impedito l’inoltro della

stessa istanza e fornendo le informazioni di cui al comma 1 dell’art. 4 dell’Ord. 131/2013

entro il termine del 31/12/2015.

Le istanze tardive, presentate successivamente alla data della presente Ordinanza, saranno

ammesse a contributo successivamente alla valutazione delle domande presentate a

seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015.

Le domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016, saranno ammesse

a contributo sia successivamente alla valutazione delle domande presentate a seguito di

conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015 che

successivamente alle istanze e alle conferme tardive presentate entro il 31 dicembre 2015,

compatibilmente con la disponibilità residua delle risorse stanziate dal Commissario

Delegato.

Le domande di concessione di contributo depositate entro la scadenza dei termini previsti

e concluse con esito istruttorio negativo, anche parziale, sia in fase formale che in fase di

merito, successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande ma comunque

aventi i presupposti normativi di ammissibilità di cui all’Allegato 1 all’ Ordinanza, possono

essere ripresentate, per una sola volta, entro e non oltre, i 30 giorni successivi alla

comunicazione del decreto di rigetto.

Sono fatti salvi eventuali diversi termini stabiliti con provvedimento del Commissario

delegato.

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211

Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto dell’ora e della data in

cui è stato validato il caricamento della stessa, sottoscritta con firma digitale, e degli allegati

richiesti per ciascun intervento sull’applicativo web.

Alla domanda presentata sarà attribuito un numero di protocollo.

PARAGRAFO 10

10.1 Istruttoria di ammissibilità ed esame delle domande di concessione

10.1.1 Soggetto incaricato dell’istruttoria e dell’esame delle domande

L’istruttoria e l’esame delle domande presentate verranno svolti da una struttura dedicata

denominata: ”Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), al cui interno saranno individuati i

soggetti che assumeranno la funzione di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4

della Legge n. 241/1990.

Ai fini dell’istruttoria e dell’esame delle domande presentate e dei relativi allegati il SII si

avvale di istruttori incaricati e di appositi nuclei di valutazione composti da esperti nelle

materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese.

I nuclei di valutazione, fatta salva la possibile introduzione di ulteriori specifiche competenze,

sono presieduti da un dirigente dell’Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni

locali e composti inoltre da:

− 2 esperti di contributi alle imprese nel settore da analizzare;

− 1 ingegnere civile

− 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi

− 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa.

Per l’Area “Agricoltura e Agro-industria” da:

− 1 esperto di contributi alle imprese nel settore da analizzare

− 1 ingegnere civile

− 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi

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− 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa.

L’istituzione del SII, la nomina dei relativi componenti nonché dei componenti dei nuclei di

valutazione sarà disposta con provvedimento del Commissario.

10.1.2 Istruttoria di ammissibilità delle domande

L’istruttoria delle domande sarà svolta entro i 15 giorni successivi al ricevimento

delle stesse.

L’istruttoria sarà finalizzata all’accertamento della presenza, nei soggetti che hanno

presentato la domanda, dei requisiti richiesti dall’Ordinanza nonché alla verifica in merito

all’ammissibilità e completezza delle domande stesse e dei relativi allegati.

NOTA BENE 1

Nel caso in cui durante l’istruttoria dovessero essere riscontrate incompletezze o carenze

delle domande e dei relativi allegati, il SII si riserva la possibilità di richiedere eventuali

integrazioni o eventuali chiarimenti. In questo caso il termine di 15 giorni è da considerarsi

interrotto e decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni – che

dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dalla loro richiesta - sono state acquisite.

Nel caso in cui entro i suddetti 15 giorni le integrazioni richieste non siano pervenute al SII,

la domanda di contributo si intende decaduta.

NOTA BENE 2

In caso di gravi incompletezze o carenze il SII dichiara le domande irricevibili. In tale

caso ne verrà data comunicazione ai richiedenti, con l’indicazione dei motivi che hanno

determinato l’irricevibilità.

10.1.3 Esame di merito delle domande

L’esame di merito delle domande la cui istruttoria ha dato esiti positivi sarà svolto - fatte

salve le eventuali interruzioni e/o proroghe dei termini determinate dalle richieste di

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213

integrazioni e/o chiarimenti - entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di

ricevimento delle stesse.

Tale esame sarà finalizzato:

− alla verifica in merito alla congruità della quantificazione del danno subito in relazione

all’intervento proposto;

− alla verifica in merito alla corrispondenza tra quanto indicato nella perizia giurata e/o

la documentazione progettuale prodotta;

− alla verifica in merito alla congruità e pertinenza dei costi stimati per gli interventi di

riparazione e ripristino dell’attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità

delle strutture e degli impianti;

− alla verifica in merito alla tempistica prevista per il ripristino dell’attività o della

funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;

− alla determinazione del costo ammissibile su cui calcolare il contributo concedibile;

− alla quantificazione del contributo concedibile, nel rispetto delle percentuali indicate

nell’Ordinanza e nelle presenti linee guida.

NOTA BENE

Nella fase di valutazione di merito l’eventuale richiesta di integrazioni da parte del SII

sospende, per un massimo di 30 giorni, i termini del procedimento che ricominciano a

decorrere dalla presentazione delle integrazioni.

10.1.4 Determinazione del costo ammesso e del contributo concedibile

A seguito dell’esame di cui al precedente paragrafo 10.1.3 delle presenti linee guida i Nuclei

di Valutazione facenti parte della struttura del SII provvedono a determinare, per ciascun

intervento in relazione al quale è stata presentata la domanda di concessione, il costo

effettivamente ammesso e l’importo del relativo contributo, secondo la percentuale stabilita

per ciascun intervento.

10.1.5 Comunicazione della proposta di contributo

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L’importo del costo ammesso per ciascun intervento e del relativo contributo proposti dai

nuclei di valutazione sono comunicati, da parte delle strutture del SII tramite l’applicativo

web Sfinge, al richiedente.

10.1.6 Accettazione della proposta di contributo e adozione del provvedimento di

concessione

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la proposta di contributo i

richiedenti, devono comunicare con atto scritto, tramite l’applicativo web e secondo le

modalità che saranno definite nella guida all’applicativo web resa disponibile sul sito

www.regione.emilia-romagna.it/terremoto, l’accettazione del contributo e la propria volontà

di dare attuazione al programma presentato.

In caso di mancata accettazione, la concessione si intende sospesa per il termine massimo

di 30 giorni, decorsi i quali senza ulteriori riscontri, la domanda si considera decaduta.

Nel caso in cui il beneficiario, a seguito del ricevimento della comunicazione relativa alla

concessione del contributo, ritenga non corretta la quantificazione del contributo concesso,

può presentare le proprie osservazioni, corredate da documenti, per una sola volta, entro il

termine di 7 giorni sopra indicato. Il SII procederà nel termine di 30 giorni alla conferma o

alla eventuale rideterminazione del contributo concesso, che non potrà essere più oggetto

di richiesta di revisione. I beneficiari entro sette giorni dal ricevimento della seconda

comunicazione devono confermare con atto scritto l’accettazione del contributo e la volontà

di dare attuazione al programma presentato, al fine di procedere con la concessione; in caso

di mancata comunicazione da parte del soggetto beneficiario, la concessione si intende

sospesa per il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali senza ulteriori riscontri, la

domanda si considera decaduta.

A seguito dell’accettazione della proposta di contributo viene adottato il provvedimento di

concessione che sarà trasmesso, tramite l’applicativo web Sfinge:

− al beneficiario del contributo;

− alla banca prescelta dal beneficiario nella domanda di concessione, qualora tale

domanda riguardi interventi relativi a immobili e beni strumentali.

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10.1.7 Comunicazione del preavviso di diniego e del provvedimento relativo alla non

ammissibilità della domanda e/o al diniego del contributo

Nel caso in cui ritenga che una domanda non sia ammissibile o che il contributo non sia

concedibile la struttura del SII, attraverso l’applicativo web, provvede - ai sensi dell’art. 10

bis della Legge n. 241/1990 - a comunicare ai richiedenti, prima della formale adozione, da

parte del Commissario delegato, del provvedimento di diniego, i motivi che ostano

all’accoglimento della domanda o alla concessione del contributo. Entro il termine di 10

giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare tramite

l’applicativo web le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

NOTA BENE

La comunicazione del preavviso di diniego interrompe il termine di 120 giorni indicato nel

precedente paragrafo 10.1.3.

Qualora, nonostante le osservazioni presentate dal richiedente, la struttura del SII ritenga

che permangano le ragioni che giustificano il non accoglimento della domanda o il diniego

della concessione del contributo provvederà all’adozione del relativo provvedimento.

Il provvedimento di diniego, indicante le motivazioni che giustificano il non accoglimento

della domanda o la mancata concessione del contributo, viene comunicato al richiedente

tramite l’applicativo web.

PARAGRAFO 11

11.1 Modalità di erogazione dei contributi

11.1.1 Regola generale

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi previsti nell’Ordinanza vale

quanto indicato di seguito:

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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE,

RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI, (ANCHE NEL

CASO DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA) E AGLI INTERVENTI

RELATIVI AL RIPRISTINO O ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Tali contributi verranno erogati nelle seguenti forme:

- nella forma di un anticipo fino al 50% del contributo concesso;

- nella forma dell’acconto e del saldo che non può essere inferiore al 15% del

contributo concesso, per stato di avanzamento lavori;

In particolare, per ciascun intervento proposto il beneficiario potrà scegliere,

alternativamente, una delle seguenti modalità di erogazione:

MODALITA’ 1

- erogazione di un anticipo fino al 50% del contributo;

- erogazione di max 2 acconti per stati di avanzamento lavori;

- erogazione del saldo che non può essere inferiore al 15% del contributo

concesso, a conclusione effettiva dei lavori;

MODALITA’ 2

- erogazione del contributo in un’unica soluzione, a conclusione effettiva dei lavori;

MODALITA’ 3

- erogazione di max 3 acconti per stati di avanzamento lavori;

- erogazione del saldo che non può essere inferiore al 15 % del contributo

concesso , a conclusione effettiva dei lavori

NOTA BENE

Il pagamento dell’anticipo del 50% del contributo al beneficiario potrà avvenire

solamente in presenza delle seguenti condizioni:

- che sia stato concesso il contributo previsto;

- che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima

richiesta a favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle

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somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento

da parte del beneficiario al soggetto garante.

L’anticipo del 50% può essere richiesto nell’interesse delle imprese affidatarie dei lavori o

fornitrici di prefabbricati o di beni strumentali, e la erogazione è subordinata alle seguenti

condizioni:

- che sia stato concesso il contributo previsto;

- che sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo

il contratto con le imprese affidatarie dei lavori e dei prefabbricati;

- che vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, da computare al

netto dell’IVA se recuperabile;

- che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima

richiesta a favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle

somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati

dalla Banca d’Italia a prestare garanzie a favore delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi

della normativa vigente. Il costo della fidejussione sostenuto dal beneficiario, nei limiti dei

costi convenzionali riconosciuti, è considerato costo ammissibile.

La richiesta di anticipo deve essere caricata sull’applicativo web allegando unitamente alla

dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese fornitrici alla data di

emissione delle fatture.

L’ammontare dell’anticipo liquidato al beneficiario verrà dedotto dall’importo erogabile nei

SAL successivi in modo proporzionale all’avanzamento dei lavori rendicontati;

conseguentemente agli alla deduzione degli importi, il beneficiario potrà richiedere agli

istituti competenti la corrispondente riduzione della fidejussione bancaria o assicurativa o

rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia.

Il pagamento degli acconti e di saldi verrà effettuata a seguito della presentazione della

documentazione di spesa e della asseverazione, da parte dei tecnici incaricati, dei lavori

eseguiti.

In fase di SAL potrà essere erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della

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progettazione un importo non superiore all’85% della quota della parte del contributo agli

stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle

spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei successivi SAL .

NOTA BENE

Nell’ipotesi in cui sia previsto, per il danno subito, un risarcimento assicurativo il contributo

sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo conguaglio, qualora vi sia un

ritardo dell’Assicurazione nella liquidazione del suddetto risarcimento o qualora sorgano

controversie tra l’assicurato e la compagnia di assicurazione che ritardano il pagamento del

risarcimento.

In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia

esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte

dell’Assicurazione.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE

SCORTE, DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI

INTERVENTI SULL’IMMOBILE DANNEGGIATO) E DI RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI

PRODOTTI DOP/IGP

Tali contributi verranno erogati in forma di acconto e di saldo che non può essere inferiore

al 15% del contributo concesso per stato di avanzamento lavori.

In particolare, per ciascun intervento proposto il beneficiario potrà scegliere,

alternativamente, una delle seguenti modalità di erogazione:

MODALITA’ 1

- erogazione di max 3 acconti per stati di avanzamento lavori;

- erogazione del saldo che non può essere inferiore al 15% del contributo

concesso, a conclusione effettiva dei lavori;

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219

MODALITA’ 2

- erogazione del contributo in un’unica soluzione, a conclusione effettiva dei lavori;

NOTA BENE

Il pagamento degli acconti e di saldi verrà effettuata a seguito della presentazione della

documentazione di spesa e della asseverazione, da parte dei tecnici incaricati, dei lavori

eseguiti.

NOTA BENE

Nell’ipotesi in cui sia previsto, per il danno subito, un risarcimento assicurativo il contributo

sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo conguaglio, qualora vi sia un

ritardo dell’Assicurazione nella liquidazione del suddetto risarcimento o qualora sorgano

controversie tra l’assicurato e la compagnia di assicurazione che ritardano il pagamento del

risarcimento.

In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia

esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte

dell’Assicurazione.

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE

SCORTE E DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI

INTERVENTI SULL’IMMOBILE DANNEGGIATO)

Tali contributi verranno pagati in via anticipata e attualizzata, in un’unica soluzione a saldo

degli interventi .

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220

NOTA BENE

Nell’ipotesi in cui sia previsto, per il danno subito, un risarcimento assicurativo il contributo

sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo conguaglio, qualora vi sia un

ritardo dell’Assicurazione nella liquidazione del suddetto risarcimento o qualora sorgano

controversie tra l’assicurato e la compagnia di assicurazione che ritardano il pagamento del

risarcimento.

In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia

esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte

dell’Assicurazione.

11.1.1bis Modalità semplificata

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE,

RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI, (ANCHE NEL

CASO DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA)

L’erogazione del contributo relativo a interventi sui soli immobili, potrà avvenire su apposita

richiesta del beneficiario, secondo le modalità previste dal punto 11.1.4 delle presenti Linee

Guida nelle seguenti forme:

- Erogazione di massimo tre stati di avanzamento lavori, ad esclusione del saldo finale,

per un importo massimo pari al 70% del contributo concedibile a fronte

dell’asseverazione del tecnico di pari percentuale di avanzamento delle lavorazioni

ammesse a contributo;

- Erogazione del saldo finale, il quale non potrà essere inferiore al 30% dell’importo

totale del contributo concedibile, a fronte della presentazione della documentazione

attestante l’esecuzione della totalità delle lavorazioni ammesse a contributo,

escludendo la possibilità di presentare una domanda di anticipo;

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221

11.1.1bis.1 Documentazione da allegare alla richiesta di pagamento

Unitamente alla richiesta di pagamento del contributo, per ogni stato di avanzamento

intermedio dovrà essere allegata, tramite il caricamento sull’applicativo web la seguente

documentazione, in formato .pdf:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

a) Dichiarazione, redatta dal beneficiario, secondo lo schema pubblicato nella sezione FAQ

del sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto che attesti:

- l’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio, idoneo per gli interventi effettuati

anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto;

- di aver verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di

emissione delle fatture;

- che i fornitori, i prestatori di servizi e le imprese che eseguono i lavori edilizi o altre

tipologie di forniture ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. n.74/2012 e dell’Ordinanza del

Commissario delegato 91/2012 e s.m.i. sono inseriti o hanno presentato domanda

per l’inserimento negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione

mafiosa, istituiti presso le Prefetture.

b) Dichiarazione asseverata redatta dal direttore dei lavori secondo lo schema pubblicato

nella sezione FAQ del sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto che attesti:

- l’effettivo avanzamento dei lavori rispetto all’importo totale delle lavorazioni

ammesse, nonché la regolare esecuzione degli stessi;

- che gli interventi realizzati sull’immobile, per i quali è stato rilasciato il titolo abilitativo

edilizio anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, sono quelli previsti nel

progetto allegato alla domanda di concessione, e che non siano intervenute

modifiche od integrazioni del titolo abilitativo edilizio verificato dal Commissario

Delegato, qualora siano intervenute modifiche queste devono essere comunicate al

Commissario Delegato;

- che i prezzi unitari effettivamente praticati non siano superiori a quelli previsti dal

vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” e che non siano state

applicate riduzioni di importi all’affidamento dei lavori, ovvero che l’importo affidato

sia oggetto di uno sconto con indicazione dell’entità di tale riduzione;

c) Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante

- Che l’impresa ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle

categorie di lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiori al

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222

20% dei prezzi dei lavori presi in appalto, oppure dichiarazione del legale

rappresentante dell’impresa affidataria attestante di non aver effettuato subappalti;

- di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento

non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di

avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro

trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo;

d) Documentazione fotografica esaustiva georeferenziata o con punti ripresa

georeferenziata

e) Copia del contratto, del preventivo firmato o altro documento, aggiornato alla data di

presentazione della domanda di erogazione, dal quale risulti la data dell’avvenuto

affidamento dei lavori.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

a) Copia delle fatture relative alle prestazioni svolte dall’impresa affidataria e copia delle

eventuali quietanze e/o delle disposizioni di pagamento previste, nel caso in cui il

pagamento venga richiesto a favore del beneficiario. Per quanto riguarda le spese

tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 è possibile presentare, mediante piattaforma

Sfinge, copie delle fatture pro-forma dei tecnici. In seguito al completamento dell’attività

istruttoria, ma prima dell’emissione del decreto di liquidazione, il beneficiario dovrà

inviare, entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture relative alla liquidazione;

Unitamente alla richiesta di pagamento del contributo, per il saldo dovrà essere allegata,

tramite il caricamento sull’applicativo web la seguente documentazione, in formato .pdf:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

a. Consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al

quale deve essere allegato un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità

eseguite, con specifico riferimento alle fatture rendicontate e riconciliate con le lavorazioni

riportate nel consuntivo dei lavori; nonché dichiarazione del direttore dei lavori che i prezzi

unitari effettivamente praticati non siano superiori a quelli previsti dal vigente “Elenco

regionale dei prezzi delle opere pubbliche” e che rispetto a quanto asseverato nei

precedenti SAL non sono intervenute riduzioni di importi dell’affidamento dei lavori, ovvero

che sono state applicate riduzioni agli importi con indicazione dell’entità di tale riduzione;

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223

b. Adeguata documentazione fotografica esaustiva georeferenziata o con punti

ripresa georeferenziati comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti ed elaborati

grafici a supporto;

c. Dichiarazione asseverata redatta dal direttore dei lavori secondo lo schema

pubblicato nella sezione FAQ del sito www.regione.emilia-romagma.it/terremoto che

attesti, tra le altre cose:

- l’ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione degli stessi;

- che gli interventi realizzati sull’immobile, per i quali è stato rilasciato il titolo abilitativo

edilizio, anche nella forma del silenzio assenso ove previsto, sono quelli previsti nel

progetto allegato alla domanda di concessione, e che non sono intervenute modifiche

od integrazioni del titolo abilitativo edilizio verificato dal Commissario Delegato,

qualora siano intervenute modifiche queste devono essere comunicate al

Commissario Delegato;

- attestazione del direttore dei lavori incaricato di essere/non essere socio, lavoratore

dipendente o consulente delle imprese affidatarie dei lavori, di quelle fornitrici o

subfornitrici o delle imprese esecutrici o del beneficiario;

d. Dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta richiesta del certificato di

conformità edilizio ed agibilità dell’opera. Inoltre, nei casi in cui ricorra l’acquisizione del

Certificato di Conformità edilizia e agibilità per silenzio-assenso, la dichiarazione del legale

rappresentante che attesta l’avvenuto decorso, senza prescrizioni, del termine per la

formazione del silenzio-assenso, fermo restando che l’erogazione del contributo a saldo

non potrà concretizzarsi fino all’avvenuto perfezionamento del rilascio di detta

certificazione, anche nella forma del silenzio- assenso ove previsto;

e. Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante che

l’impresa ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di

lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiori al 20% dei prezzi dei

lavori presi in appalto, oppure dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa

affidataria attestante di non aver effettuato subappalti;

f. Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria nella quale

attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di

pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni

stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro

trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo

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g. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio nella quale il beneficiario attesta di aver

verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle

fatture;

h. Copia dell’attestazione SOA in possesso dell’impresa affidataria in caso di lavori

d’importo superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati,

affidati direttamente dal beneficiario all’impresa fornitrice;

i. La dichiarazione del beneficiario che i fornitori, i prestatori di servizi e le imprese

che eseguono i lavori edilizi o altre tipologie di forniture ai sensi dell’art. 5 bis del D.L.

n.74/2012 e dell’Ordinanza del Commissario delegato 91/2012 e s.m.i. sono inseriti o

hanno presentato domanda per l’inserimento negli elenchi delle imprese non soggette a

tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture;

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

a. Copia delle fatture relative alle prestazioni svolte dall’impresa affidataria e copia delle

eventuali quietanze e/o delle disposizioni di pagamento previste, nel caso in cui il

pagamento venga richiesto a favore del beneficiario. Per quanto riguarda le spese

tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 è possibile presentare, mediante piattaforma

Sfinge, copie delle fatture pro-forma dei tecnici. In seguito al completamento dell’attività

istruttoria, ma prima dell’emissione del decreto di liquidazione, il beneficiario dovrà inviare,

entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture relative alla liquidazione. Per quanto riguarda

le spese tecniche richiamate all’art. 4 comma 7 in sede di erogazione del saldo, dovranno

essere presentate le fatture quietanziate per la parte a carico del beneficiario non coperta

da contributo, al netto della eventuale ritenuta di acconto operata dal beneficiario;

b. Copia delle quietanze di pagamento della parte di spesa non coperta di contributo

La richiesta di erogazione a saldo dovrà essere presentata entro 90 giorni dall’invio della

comunicazione di fine lavori alla struttura tecnica competente e comunque entro il termine

ultimo di presentazione della documentazione di rendicontazione previsto dall’art 19

dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.

11.1.1bis.2 Tempistica

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225

La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica:

- entro 35 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione

tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 2, per la liquidazione dei

contributi relativi agli stati di avanzamento;

- entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione

tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del

saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi sospesi nel caso di richieste di integrazioni e/o

chiarimenti da parte del SII; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle

suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30

giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione

alla documentazione richiesta

Nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto al progetto approvato e ammesso in fase

di concessione, non sarà possibile avvalersi della procedura semplificata fino alla

definizione delle modifiche stesse.

11.1.1ter Applicabilità in alternativa della modalità ordinaria e della modalità

semplificata dell’erogazione dei contributi

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE,

RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI, (ANCHE NEL

CASO DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA)

L’erogazione del contributo, per le concessioni relative ad interventi sugli immobili, potrà

avvenire, secondo le modalità previste dai punti 11.1. 1bis e 11.1.4 delle presenti Linee

Guida anche per i beneficiari che abbiano già presentato domanda di erogazione relativa

ad uno o più SAL, in modalità ordinaria, a condizione che l’importo dei SAL già presentati

e/o erogati non superi il 70% del contributo concedibile o, se inferiore, dell’importo effettivo

delle lavorazioni affidate.

In caso di richiesta da parte del beneficiario di applicazione di procedura semplificata,

successivamente alla presentazione e/o erogazione di SAL, le modalità e le tempistiche di

erogazione e la documentazione richiesta sono quelle previste dalla suddetta procedura

semplificata (a titolo esemplificativo saldo non inferiore al 30% dell’importo totale del

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contributo concedibile entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della

documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo) .

Nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto al progetto approvato e ammesso in fase

di concessione, non sarà possibile avvalersi della procedura semplificata fino alla

definizione delle modifiche stesse.

11.1.2 Soggetto che effettua i pagamenti

Il pagamento dei contributi verrà effettuato dai soggetti indicati di seguito:

INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO

DEGLI IMMOBILI, (ANCHE NEL CASO DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA E

TEMPORANEA) E AGLI INTERVENTI RELATIVI AL RIPRISTINO O ACQUISTO DI BENI

STRUMENTALI

In tali casi il pagamento verrà effettuato dalla banca o istituto di credito che il richiedente

avrà indicato nella domanda, attraverso un conto vincolato intestato al beneficiario, nei

seguenti modi:

- qualora il beneficiario, al momento della richiesta di erogazione, debba ancora

pagare i fornitori, la banca o istituto di credito provvederà al pagamento delle

fatture direttamente a favore di questi ultimi fino alla concorrenza del contributo

concesso, previa comunicazione da parte della struttura del SII, dell’esito

favorevole dell’esame della documentazione prodotta;

- qualora il beneficiario, al momento della richiesta di erogazione, abbia già pagato

i fornitori, la banca o istituto di credito provvederà al pagamento del contributo

concesso direttamente a favore del beneficiario, previa comunicazione da parte

della struttura del SII, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione

prodotta;

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE

SCORTE, DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI

INTERVENTI SULL’IMMOBILE DANNEGGIATO) E DI RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI

PRODOTTI DOP/IGP

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In tali casi il pagamento verrà effettuato direttamente dalla struttura del SII, sulla base delle

modalità stabilite dalla contabilità speciale del Commissario Delegato, a favore del

beneficiario, a seguito dell’esito favorevole dell’esame della documentazione di spesa e

della documentazione tecnica prodotta al momento della richiesta.

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE

SCORTE E DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI

INTERVENTI SULL’IMMOBILE DANNEGGIATO)

In tali casi il pagamento verrà effettuato direttamente dalla struttura del SII a favore del

beneficiario o dalla banca o istituto di credito che il richiedente avrà indicato nella domanda

a seguito dell’esito favorevole dell’esame della documentazione di spesa e della

documentazione tecnica prodotta al momento della richiesta.

11.1.3 Termine entro i quali verranno effettuate le istruttorie per la liquidazione dei

contributi

Le istruttorie per la liquidazione dei contributi avverranno rispettando la seguente tempistica:

- entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione

tecnica e contabile richiesta per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di

avanzamento; tale termine è di 120 giorni nel caso di richiesta di erogazione

contestuale alla domanda di concessione;

- entro 90 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione

tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di richieste di integrazioni e/o

chiarimenti da parte del SII; essi decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle

suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30

giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione

alla documentazione richiesta.

11.1.4 Presentazione della richiesta di pagamento

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Per la presentazione delle richieste di erogazione del contributo - che dovranno essere

rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 – dovranno essere espletate le seguenti procedure:

a. compilazione della richiesta sull’applicativo web messo a disposizione dalla Regione al seguente indirizzo internet: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto;

b. prima validazione della richiesta sul suddetto applicativo web;c. scansione della richiesta, in formato .pdf;d. sottoscrizione, con firma digitale, del file della richiesta scansionato in

formato .pdf; (la sottoscrizione potrà essere effettuata, in virtù di procura speciale, anche da un soggetto diverso da quello che presenta la domanda di contributo);

e. caricamento del file della richiesta scansionata in formato .pdf sull’applicativo web;

f. caricamento degli allegati richiesti, in formato .pdf, sul suddetto applicativo web;

g. validazione del caricamento della richiesta e degli allegati sull’applicativo web.

11.1.5 Documentazione da allegare alla richiesta di pagamento

Unitamente alla richiesta di pagamento del contributo dovrà essere allegata, tramite il

caricamento sul’applicativo web, la seguente documentazione in formato .pdf.

INTERVENTI RELATIVI AGLI IMMOBILI (ANCHE NEL CASO DI DELOCALIZZAZIONE

DEFINITIVA E/O TEMPORANEA)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

− attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;

− un consuntivo dei lavori svolti, redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati,

al quale deve essere accluso, nel caso delle modifiche in corso d'opera, un quadro

di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;

− la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

− una dichiarazione asseverata attestante che l’impresa affidataria dei lavori ha

praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di lavori

previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiori al 20%dei prezzi dei

lavori presi in appalto;

− dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta richiesta del certificato di

conformità edilizia ed agibilità dell’opera, fermo restando che l’erogazione del

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contributo, a saldo, non potrà concretizzarsi fino all’avvenuto perfezionamento del

rilascio di detta certificazione, anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

− copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai

fornitori a carico dei beneficiari;

− copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario

(qualora già effettuato), delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente

regolari per la parte di spesa non coperta dal contributo;

− l’elenco analitico dei fornitori, con l’indicazione delle fatture da essi emesse, a favore

dei quali dovrà essere disposto il pagamento da parte della banca o istituto di credito

prescelto nella domanda, con l’indicazione degli estremi di conto corrente presso il

quale effettuare i pagamenti;

− la dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie

alla data di emissione delle fatture;

La parte di spesa non coperta da contributo dovrà essere interamente quietanzata al

momento della presentazione della documentazione di spesa per il saldo finale.

NOTA BENE 1

Nel caso in cui il beneficiario abbia già pagato delle fatture relative all’intervento,

dovranno essere allegate, tramite il caricamento sull’applicativo web, anche le copie delle

quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri

documenti contabili fiscalmente regolari.

NOTA BENE 2

Nel caso di acquisto di un immobile tramite locazione finanziaria dovranno essere

allegati alla domanda:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- ll contratto di locazione finanziaria

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DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a

carico della società di leasing;

- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte della società di leasing, delle

fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari;

INTERVENTI RELATIVI AI BENI STRUMENTALI

DOCUMENTAZIONE TECNICA

− copia del certificato di collaudo dei beni strumentali o, in assenza, di asseverazione

da parte del tecnico incaricato, del regolare funzionamento dei beni acquistati o

ripristinati.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

− copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai

fornitori a carico dei beneficiari;

− copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario,

delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa

non coperta dal contributo;

− l’elenco analitico dei fornitori, con l’indicazione delle fatture da essi emesse, a

favore dei quali dovrà essere disposto il pagamento da parte della banca o istituto di

credito prescelto nella domanda, con l’indicazione degli estremi di conto corrente

presso il quale effettuare i pagamenti;

La parte di spesa non coperta da contributo dovrà essere interamente quietanzata al

momento della presentazione della documentazione di spesa per il saldo finale.

NOTA BENE 1

Nel caso in cui il beneficiario abbia già pagato delle fatture relative all’intervento,

dovranno essere allegate, tramite il caricamento sull’applicativo web, anche le copie delle

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quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri

documenti contabili fiscalmente regolari.

NOTA BENE 2

Nel caso di acquisto di un bene strumentale tramite leasing dovranno essere allegati

alla domanda:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- il contratto di locazione finanziaria

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a

carico della società di leasing;

- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte della società di leasing, delle

fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari;

INTERVENTI RELATIVI ALLE DELOCALIZZAZIONI TEMPORANEE (ESCLUSI GLI

INTERVENTI RELATIVI ALL’IMMOBILE, AI BENI STRUMENTALI E ALLE SCORTE)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

− contratto di acquisto, affitto e/o noleggio della struttura temporanea;

− contratto di allacciamento delle utenze;

− contratto di trasloco;

− contratto di noleggio o per l’utilizzo di impianti e attrezzature di terzi;

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

− copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai

fornitori a carico dei beneficiari;

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− copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle

fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.

INTERVENTI RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE SCORTE

DOCUMENTAZIONE TECNICA

− copia delle scritture contabili di magazzino dalle quali risultino le nuove scorte o

alternativamente una dichiarazione asseverata dal tecnico sull’avvenuta

ricostituzione delle scorte;

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

− copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai

fornitori a carico dei beneficiari;

− copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle

fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.

INTERVENTI RELATIVI AL RISTORO DEI DANNI ECONOMICI SUBITI DAI PRODOTTI

DOP/IGP

DOCUMENTAZIONE TECNICA

− eventuale aggiornamento della Perizia di stima a seguito di definitiva espertizzazione

a chiusura del periodo di maturazione dei prodotti.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

− copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai

fornitori a carico dei beneficiari, qualora siano state sostenute spese di gestione ed

evacuazione dei prodotti;

− copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle

fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.

11.1.6 Documentazione di spesa

La documentazione di spesa che dovrà essere allegata alle richieste di pagamento dei

contributi è costituita:

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a) dai seguenti documenti fiscali emessi a carico dei beneficiari (o della società di leasing):

− fatture;

− note di addebito;

− parcelle di professionisti;

− altri documenti fiscalmente regolari.

b) dai seguenti documenti che comprovano la quietanza delle spese sostenute:

− copie degli estratti conto bancari o postali, con l’indicazione delle

causali dalle quali si evinca che il pagamento è riferito alla fattura o ad altro

documento fiscale presentato;

− ricevute bancarie (RI.BA.);

− copie dei modelli F24 utilizzati per i pagamenti relativi alle ritenute

d’acconto; qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta la somma necessaria al

pagamento della ritenuta di acconto potrà essere direttamente erogata al beneficiario

stesso, affinchè provveda al versamento nei modi e nei tempi previsti dalla normativa

fiscale vigente. Il beneficiario dovrà tempestivamente produrre, attraverso la

piattaforma SFINGE, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento;

− altre forme che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti.

NOTA BENE

Non saranno considerati validi documenti di quietanza le mere disposizioni di pagamento/di

bonifico.

NOTA BENE

I documenti che comprovano la quietanza dei pagamenti dovranno riportare il Codice Unico

di Progetto (CUP) riferito all’intervento che sarà rilasciata dalla competente struttura

ministeriale.

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234

Qualora per la realizzazione degli interventi sia stata utilizzata la manodopera del

personale del beneficiario, la documentazione di spesa dovrà essere costituita da una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale siano indicati i collaboratori che

hanno partecipato agli interventi, con l’indicazione delle attività svolte e della posizione

lavorativa degli stessi.

Alla suddetta dichiarazione sostitutiva dovranno essere allegati:

a) un time sheet relativo al personale interno che ha partecipato alle suddette attività;

b) un prospetto contenente il calcolo del costo orario e delle relative ore lavorate dal

personale impiegato nelle suddette attività ottenuto moltiplicando la retribuzione lorda

(escludendo compensi per lavoro straordinario, emolumenti arretrati e tutti gli altri elementi

mobili della retribuzione) X 1,65 (coefficiente che tiene conto degli altri costi ed oneri diretti

ed indiretti a carico dell’impresa) diviso 168 ore standard mensili;

c) copia di un solo cedolino per ogni collaboratore che ha partecipato alla realizzazione degli

interventi .

Qualora per la realizzazione degli interventi sugli immobili siano stati utilizzati mezzi

ed attrezzature del beneficiario, la documentazione di spesa dovrà essere costituita da

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale siano indicati i beni strumentali

impiegati negli interventi, con l’indicazione delle attività svolte e della posizione lavorativa

degli stessi.

Alla suddetta dichiarazione sostitutiva dovranno essere allegati:

a) un time sheet relativo a ciascun bene strumentale utilizzato;

b) un prospetto contenente i costi di lavorazione, per gli interventi previsti, sulla base dei

Prezziari regionali, con una decurtazione sul prezzo pari al 10%, da intendersi quale utile

d’impresa;

c) copia del registro dei beni ammortizzabili o del libro inventario da cui si evinca la proprietà

del bene strumentale impiegato;

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235

11.1.7 Modalità di pagamento delle fatture e dei documenti di spesa da parte dei

beneficiari

In tutti i casi in cui i pagamenti delle fatture e degli altri documenti contabili a favore delle

imprese affidatarie dei lavori, delle forniture o dei servizi non venga effettuato dalla banca o

istituto di credito prescelto nella domanda ma dai beneficiari, i suddetti pagamenti dovranno

essere effettuati secondo le seguenti modalità:

a) tramite bonifici bancari e/o postali, RIBA, RID, assegno bancario non trasferibile,

bollettino postale. Sono inoltre ammessi pagamenti effettuati e dimostrati con la modalità

della compensazione o della cessione del credito. Non sono accettati pagamenti in contanti.

b) tramite altre forme che consentano di verificare la tracciabilità degli stessi.

11.1.8 Esame della richiesta e della documentazione di spesa

A seguito della presentazione delle richieste di erogazione dei contributi la struttura del SII

provvede a verificare la correttezza della documentazione presentata al fine di determinare

l’ammontare del contributo effettivamente erogabile.

Nel corso della suddetta verifica la struttura del SII potrà chiedere le necessarie integrazioni

documentali o i necessari chiarimenti al richiedente.

11.1.9 Esito dell’esame e determinazione del contributo effettivamente liquidabile

Conclusa la verifica della documentazione la struttura del SII potrà:

a) ritenere corretta e regolare la documentazione presentata. In tale caso procede alla

quantificazione dell’importo del contributo effettivamente erogabile in base alla

documentazione presentata e alla spesa sostenuta.

NOTA BENE

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236

Se la spesa rendicontata risulta inferiore al costo ammesso, l’importo del contributo verrà

riparametrato alla spesa effettivamente sostenuta, applicando le percentuali stabilite

nell’Ordinanza con riferimento a ciascun intervento;

Se la spesa rendicontata risulta superiore al costo ammesso, l’importo del contributo è

quello che risulta nel provvedimento di concessione.

α) ritenere non corretta o irregolare, in tutto o in parte, la documentazione

presentata. In tale caso la struttura del SII adotta i conseguenti provvedimenti di

revoca totale o parziale del contributo.

NOTA BENE 1

Nel caso in cui le imprese affidatarie di lavori, servizi o forniture, tenute all’iscrizione

alle “white list” ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 e dell’Ordinanza Commissariale

n. 91/2012, siano state oggetto di provvedimento diniego dell’iscrizione alle liste stesse, reso

pubblico attraverso il sito web delle Prefetture secondo le modalità previste dalla legge e dai

Protocolli di legalità stipulati tra la Regione e le Prefetture, i contributi relativi agli interventi

da esse effettuati, verranno erogati alle seguenti condizioni:

- che il beneficiario dichiari di essersi attivato prontamente al fine della cessazione degli

effetti del contratto;

- che sia presente un’asseverazione del tecnico relativamente ai lavori/servizi/forniture

eseguiti fino alla data di pubblicazione del provvedimento di diniego ed ai relativi costi.

Il beneficiario dei contributi nella predisposizione del contratto da stipulare con l’impresa

affidataria dei lavori può avvalersi dello schema tipo pubblicato nella sezione “Dopo il

terremoto” del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

NOTA BENE 2

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Nel caso di erogazione del contributo a favore di imprese in procedura concorsuale,

le fatture relative alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi precedenti verranno

liquidate, nel caso di procedimento di omologazione della procedura da parte del Tribunale

(in particolare in caso di concordato preventivo) per la quantificazione accettata dai creditori

nell’ambito della procedura, nei limiti delle percentuali riconosciute nella presente ordinanza

ed erogata esclusivamente al beneficiario che dovrà impiegarla per il soddisfacimento dei

creditori secondo le modalità stabilite nel piano omologato.

PARAGRAFO 12

12.1 Obblighi carico dei beneficiari

Tutti i beneficiari sono tenuti in generale ad adempiere, oltre a quanto stabilito

nell’Ordinanza e nelle presenti linee guida, ai seguenti obblighi:

a. dare immediata comunicazione alla struttura del SII, mediante lettera raccomandata, della

eventuale propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;

b. dare immediata comunicazione alla struttura del SII in merito ad eventuali modifiche

intervenute sul progetto;

c. dare tempestiva informazione alla struttura del SII dell’insorgere di qualsivoglia procedura

amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e,

eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con

dettagliata indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;

d. conservare gli originali di tutta la documentazione, di spesa e progettuale, ed esibire tale

documentazione in occasione dei controlli effettuati dalla struttura del SII o da altro organo

incaricato dal Commissario delegato;

e. fornire, su semplice richiesta del SII o di altri organi di controllo delegati dal Commissario

delegato, tutte le informazioni utili ai fini della valutazione, monitoraggio e del controllo;

f. consentire l’accesso al personale incaricato dalla struttura del SII o dal Commissario

delegato a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopraluoghi e delle

ispezioni.

g. mantenere a disposizione della struttura commissariale la documentazione attestante i

preventivi acquisiti per l’individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di spesa e ogni

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altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all’acquisizione delle

necessari collaudi o certificazioni.

h. presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi:

• entro il 29 marzo 2019, per gli interventi effettuati da imprese appartenenti a tutti i

settori, per i quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;

• entro il 31 luglio 2019, per gli interventi effettuati da imprese appartenenti a tutti i

settori, per i quali sia stato concesso il contributo dall’1 gennaio 2018.

• entro il 31 gennaio 2020 per gli interventi effettuati da persone fisiche, su immobili

nei quali si svolgeva alla data del sisma una attività di impresa agricola attiva nei

settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione

dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.

I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili

produttivi sono tenuti a mantenere inalterata la destinazione dell’attività produttiva per due

anni dal completamento degli interventi indennizzati.

Nel caso in cui la titolarità dell’immobile spetta ad un soggetto diverso dall’impresa

che svolge l’attività, dovrà essere dimostrata l’effettiva utilizzazione dell’immobile

medesimo in proprio o da parte di terzi, attraverso la sottoscrizione di contratti, tipici o atipici,

entro due anni dal completamento dei lavori indennizzati.

I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l’acquisto di beni mobili

strumentali devono mantenere l’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di

ultimazione del programma e devono garantirne l’utilizzazione per l’esercizio dell’attività

caratteristica dell’impresa, mentre i beneficiari di contributi per il ripristino delle scorte

devono dimostrare l’effettiva ripresa dell’attività produttiva.

La data di completamento degli investimenti indennizzati ovvero di ultimazione del

programma dalla quale decorrono i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 è la data del

decreto commissariale di liquidazione del saldo.

12.2 Trasferimento degli obblighi e cambio del beneficiario

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In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro

soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica

beneficiaria nel periodo del rispetto degli impegni, sarà possibile presentare apposita

richiesta di subentro al Commissario Delegato, che ne valuterà l’ammissibilità, sulla base

di documentazione atta a dimostrare la legittimità della cessione e delle suddette operazioni

straordinarie e della dichiarazione a mantenere gli impegni per tutto il periodo di cui alla

presente Ordinanza assunti dal beneficiario originario.

Il soggetto rispettivamente cessionario o derivante da una delle operazioni straordinarie

indicate potrà presentare domanda al Commissario di subentro del contributo, allegando

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all'allegato

1 alla presente ordinanza, necessari al mantenimento integrale o parziale del contributo

eventualmente concesso, in coerenza con il progetto ammesso a contributo e apposita

dichiarazione a mantenere gli impegni per tutto il periodo di cui alla presente Ordinanza

assunti dal beneficiario ordinario originario. Tale richiesta, qualora comporti una modifica

dell'Istituto bancario convenzionato, scelto dal beneficiario originario, dovrà essere

comunicato al Commissario per la necessaria informativa.

Nel caso in cui la richiesta di subentro venga presentata, durante la realizzazione delle

attività di cui al programma presentato dal beneficiario originario, il richiedente oltre alla

documentazione di cui al paragrafo precedente deve produrre una relazione sullo stato di

attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali

domande di pagamento presentate dal beneficiario originale, dichiarando di non aver nulla

a che pretendere sulle somme già erogate.

Qualora la domanda di subentro non sia stata presentata o non sia accolta per mancanza

dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Ordinanza o per mancata assunzione

degli impegni del precedente beneficiario, verrà avviata nei confronti di quest’ultimo la

procedura di revoca e di recupero delle somme già erogate.

La stessa procedura potrà essere applicata nel caso in cui il soggetto che ha presentato la

domanda di contributi sia un’impresa in concordato preventivo “con continuità” di cui all’art.

186-bis L.F. E che, in attuazione al piano concordatario omologato, abbia ceduto l’azienda

in esercizio a un altro soggetto ovvero conferimento la stessa a una o più società, anche di

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nuova costituzione. In tali ipotesi, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall’art. 14

comma 8, dall'art. 15 comma 8 e dall'art. 16 comma 8, per quanto applicabile alla fattispecie,

laddove la richiesta di subentro del beneficiario, e accolta dal Commissario, sia stata

presentata prima della completa esecuzione del programma presentato dal beneficiario

originario, l’erogazione del contributo concesso avverrà a favore dell’impresa in concordato

preventivo esclusivamente per la quota parte di contributo connesso a quelle attività

presentate di cui alla domanda di contributo già realizzate dal beneficiario originario, che

dovrà impiegarlo per il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità stabilite nel piano

omologato; mentre la restante parte dei contributi ammessi verranno erogati a favore del

cessionario ovvero della società che ha acquistato l’azienda mediante conferimento, in

qualità di beneficiario.

La procedura di subentro, inoltre, potrà essere applicata, ad eccezione degli interventi che

riguardino le imprese, anche familiari, attive in agricoltura nei settori della produzione

primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I

del TFUE, qualora un’impresa che abbia presentato domanda venga sottoposta a procedura

di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa prima

del provvedimento di concessione del contributo ai sensi degli artt. 4, 5 co. 1 e 2 e 6 co. 3

dell’Ordinanza Commissariale n. 57/2012 e ss.mm.ii., ma abbia ceduto o affittato l’azienda

o un ramo di azienda, l’impresa cessionaria o affittuaria, avente i requisiti soggettivi di

ammissibilità di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza, potrà presentare apposita

richiesta di subentro al Commissario Delegato, esclusivamente per interventi relativi al

riavvio delle attività strettamente connesse all’azienda o al ramo di azienda oggetto di affitto,

ad esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili per l’affittuario;

l’impresa cessionaria od affittuaria dovrà allegare alla domanda di subentro il nulla osta del

Curatore fallimentare e /o del Tribunale fallimentare, un piano industriale che illustri le

modalità e gli obiettivi del riavvio dell’attività compreso il quadro dei livelli occupazionali, la

documentazione relativa alla cessione dell’azienda o del ramo di azienda, il contratto di

affitto d’azienda o di ramo d’azienda, oltre alle dichiarazioni di assunzione di tutti gli obblighi

previsti dalla presente ordinanza a carico del beneficiario.

PARAGRAFO 13

13.1 Controlli

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Al fine di garantire l'osservanza delle norme stabilite nell’Ordinanza e nelle presenti linee

guida, il Commissario Delegato con successivo provvedimento provvederà a disciplinare e

ad attuare specifiche attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi

eseguiti.

NOTA BENE

Nel caso in cui, in sede di istruttoria di concessione del contributo per interventi sugli

immobili, il SII abbia verificato, sulla base della dichiarazione di cui all’alinea 11 del comma

2 dell’art.8, che il Direttore Lavori incaricato sia socio, lavoratore dipendente o consulente

delle imprese affidatarie dei lavori, di quelle fornitrici o subfornitrici o delle imprese esecutrici

o dell’impresa beneficiaria e siano stati quantificati danni in un ammontare superiore ad €

200.000,00, il beneficiario dovrà nominare un anche un collaudatore tecnico amministrativo.

PARAGRAFO 14

14.1 Cause di revoca dei contributi

I contributi previsti nell’Ordinanza saranno revocati nei seguenti casi:

a) rinuncia al contributo da parte dei beneficiari;

b) mancato rispetto degli obblighi previsti nell’Ordinanza e nelle presenti linee guida per i

quali è espressamente prevista la sanzione della revoca;

c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 12.1 delle presenti linee

guida;

d) qualora gli immobili siano realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di

tutela paesaggistico-ambientale;

e) mancata presentazione della documentazione di spesa e tecnica richiesta per

l’erogazione del contributo;

f) irregolarità della documentazione di spesa e tecnica richiesta per l’erogazione dei

contributi qualora tale da rendere non ammissibile la spesa rendicontata e/o l’intervento

realizzato;

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g) risarcimento dei danni in sede civile a favore del beneficiario per vizi originari

dell’immobile a seguito di definizione di contenzioso tra lo stesso e l’impresa costruttrice.

h) fallimento del beneficiario o apertura della procedura di liquidazione coatta

amministrativa;

i) mancata presentazione, in fase di controllo, delle quietanze che comprovino i pagamenti,

da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari

per la parte di spesa non coperta da contributo.

l) esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE

Cambio di destinazione d’uso dell’immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per

il rilascio della concessione.

14.2 Effetti della revoca dei contributi

In caso di revoca del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme

residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati e

indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi legali maturati.

PARAGRAFO 15

15.1 Cumulabilità dei contributi

I contributi previsti nell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 sono cumulabili con altri

contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente

previsto nei provvedimenti medesimi e nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle citate

notifiche ai sensi dell’art. 107.2.b del Trattato UE.

I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di

sovracompensazione del danno, sin dal momento della presentazione della domanda di

contributo.

PARAGRAFO 16

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16.1 Responsabile del procedimento

Con il provvedimento di costituzione del SII saranno individuati i responsabili del

procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.