IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA · 2014-03-06 · dicembre 2008, n. 45 (Norme in...

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010 LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 4 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIADI SANITA’ Capo I Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 Art. 1 Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 -Autorizzazione di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 1 L’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), è abrogato. 2. La Giunta regionale è incaricata di effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifiche e integrazioni al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), affinché siano definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli ambulatori medici e odontoiatrici, in forma singola o associata, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di auto- rizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’ac- creditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e successive modifiche e integrazioni.”. Art. 2 Modifica all’articolo 4 della l.r. 45/2008 1. L’articolo 4 della l.r. 45/2008 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Servizio presso le direzioni sanitarie 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell’ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in pos- sesso dei requisiti previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigen- ziale del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. 2. I direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR sono tenuti a verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l’impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto. Fermo restando l’organico complessivo, i direttori generali dispongono nel contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai pas- saggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza. 3. I dirigenti medici non in possesso dei requi- 20

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 4

“Norme urgenti in materia di sanità e servizisociali”.

IL CONSIGLIO REGIONALEHA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO IDISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’

Capo IModifiche e integrazioni alla legge regionale

23 dicembre 2008, n. 45

Art. 1Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale

23 dicembre 2008, n. 45 -Autorizzazionedi cui all’articolo 5 della legge regionale

28 maggio 2004, n. 8

1 L’articolo 3 della legge regionale 23dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria),è abrogato.

2. La Giunta regionale è incaricata di effettuare,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, modifiche e integrazioni alregolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3(Requisiti per autorizzazione e accreditamentodelle strutture sanitarie), affinché siano definiti irequisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degliambulatori medici e odontoiatrici, in forma singolao associata, ai fini del rilascio delle autorizzazioni

di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di auto-rizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’ac-creditamento istituzionale e accordi contrattualidelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche eprivate), e successive modifiche e integrazioni.”.

Art. 2Modifica all’articolo 4 della l.r. 45/2008

1. L’articolo 4 della l.r. 45/2008 è sostituito dalseguente:

“Art. 4 - Servizio presso le direzioni sanitarie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, il personale appartenente alladirigenza medica del servizio sanitario regionale(SSR) che alla stessa data, con formale atto di datacerta, emanato dal legale rappresentante dell’ente,risulti in servizio da almeno cinque anni in un postodi disciplina diversa da quella per la quale è statoassunto è inquadrato, a domanda, nella disciplinanella quale ha esercitato le funzioni, qualora in pos-sesso dei requisiti previsti dal regolamento recantela disciplina concorsuale per il personale dirigen-ziale del servizio sanitario nazionale emanato condecreto del Presidente della Repubblica 10dicembre 1997, n. 483.

2. I direttori generali delle aziende sanitarie edegli istituti del SSR sono tenuti a verificare, entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, la permanenza dei fabbisogni cheavevano determinato l’impiego del personale nelladisciplina diversa da quella per la quale era statoassunto. Fermo restando l’organico complessivo, idirettori generali dispongono nel contempo lamodifica delle piante organiche conseguenti ai pas-saggi di disciplina mediante incardinamento deldirigente medico nel posto vacante della disciplinaacquisita, con soppressione del posto lasciato liberonella disciplina di provenienza, oppure mediantetrasformazione del posto già ricoperto e lasciatolibero nella disciplina di provenienza.

3. I dirigenti medici non in possesso dei requi-

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siti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati, ai sensidel comma 27 dell’articolo 3 della legge regionale31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la forma-zione del bilancio previsione 2008 e bilancio plu-riennale 2008-2010 della regione Puglia), allo svol-gimento dei compiti propri del profilo professionaleper il quale sono stati assunti.

4. Il comma 3 non si applica al personale chealla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio daalmeno cinque anni e iscritto alle scuole di specia-lizzazione per il conseguimento dei requisiti di cuial presente articolo.”.

Art. 3Modifica all’articolo 19 della l.r. 45/2008

1. All’articolo 19 (Personale associazione ita-liana della Croce Rossa) della l.r. 45/2008 èaggiunto, infine, il seguente comma:

“2 bis Al personale di cui al presente arti-colo si applicano, altresì, le proce-dure previste dall’articolo 25 (Uti-lizzo personale imprese appaltatrici esocietà strumentali) della leggeregionale 3 agosto 2007, n. 25 (Asse-stamento e seconda variazione albilancio di previsione per l’eserciziofinanziario 2007).”.

Capo IINorme in materia di accreditamento

delle strutture sanitarie

Art. 4Modifiche e integrazioni alla l.r. 8/2004

1. Alla l.r. 8/2004 sono apportate le seguentimodifiche:

a) il numero 2) della lettera a bis) del comma1 dell’articolo 3 (Compiti della Regione)è sostituito dal seguente:“2) La Giunta regionale, sulla base di

apposita istruttoria effettuata daldirettore dell’Area politiche per la

promozione della salute delle per-sone e delle pari opportunità,effettua con cadenza annuale ilmonitoraggio dell’attuazione dellaprogrammazione regionale inmateria di autorizzazione e accredi-tamento delle strutture sanitarie eattuazione delle verifiche previstedalla presente legge.”;

b) al numero 4) della lettera c) del comma 1dell’articolo 3 dopo le parole: “provvedeal rilascio e revoca dei provvedimenti”sono inserite le seguenti: “di autorizza-zione all’esercizio per le strutture sani-tarie di propria competenza e”;

c) al numero 1.2 della lettera b) del comma 1dell’articolo 5 (Autorizzazioni) dopo leparole: “le strutture” le parole: “e glistudi” sono soppresse;

d) al comma 3 dell’articolo 5 dopo le parole:“gli studi dei medici” sono inserite leseguenti: “e gli studi odontoiatrici”;

e) al comma 2 dell’articolo 7 (Procedure perl’autorizzazione alla realizzazione distrutture sanitarie e socio-sanitarie) sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: “,sentita l’azienda sanitaria locale interes-sata in relazione alla localizzazione terri-toriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attivitàrichiesta già presenti in ambito provin-ciale”;

f) all’articolo 7 sono aggiunti, in fine, iseguenti commi: “2 bis.Il parere di compatibilità di cui al

comma 2 ha validità biennale adecorrere dalla data di entrata invigore della presente legge. Sca-duto tale termine, qualora il sog-getto interessato non abbia fattorichiesta d’autorizzazione all’eser-cizio alla Regione o all’ammini-strazione comunale, con determi-nazione del dirigente del serviziocompetente si procede alla revoca,previa diffida ai sensi di legge, delparere di compatibilità e alla conte-stuale notifica dell’atto all’ammini-

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strazione comunale che ha avviatola richiesta.

“2 ter. Le strutture di cui all’articolo 12della legge regionale 9 agosto2006, n. 26 (Interventi in materiasanitaria), qualora non abbianofatto richiesta di autorizzazioneall’esercizio alla data di entrata invigore della presente legge, hannodue anni di tempo dalla data dientrata in vigore della presentelegge per richiedere l’autorizza-zione all’esercizio.”;

g) il comma 3 dell’articolo 8 (Procedure perl’autorizzazione all’esercizio delle attivitàsanitarie e socio-sanitarie) è sostituito dalseguente:“3. Alla Regione compete il rilascio del-

l’autorizzazione all’esercizio per lestrutture sanitarie e socio-sanitarie dicui all’articolo 5, comma 1, letterab), numero 1.1.”;

h) il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dalseguente:“4. Al comune compete il rilascio del-

l’autorizzazione all’esercizio per lestrutture sanitarie e socio-sanitarie dicui all’articolo 5, comma 1, letterab), numero 1.2.”;

i) al comma 5 dell’articolo 8 dopo le parole:“requisiti minimi” sono inserite leseguenti: “di cui al regolamento regionale13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per auto-rizzazione e accreditamento delle strut-ture sanitarie), e successive modifica-zioni,”;

j) al comma 2 dell’articolo 10 (Decadenzadell’autorizzazione all’esercizio) sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: “chedeve avvenire entro un tempo massimo diun anno, pena la decadenza”.

k) all’alinea del comma 1 dell’articolo 12(Legale rappresentante della struttura) leparole: “alla Regione o al sindaco:” sonosostituite dalle seguenti: “all’ente che harilasciato l’autorizzazione:”;

l) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12è sostituita dalla seguente:

“d) la temporanea chiusura o inattivitàdella struttura, motivandola adegua-tamente, e comunque per un periodonon superiore a un anno.”;

m) all’articolo 13 (Responsabile sanitario -Requisiti) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:“7 bis.Il limite di età massimo previsto

per lo svolgimento della funzionedi responsabile sanitario è quelloprevisto dal comma 1 dell’articolo15 nonies del d.lgs. 502/1992 esuccessive modificazioni.”;

n) al comma 11 dell’articolo 15 (Sanzioni) leparole: “dichiarata o” sono soppresse;

o) al comma 5 dell’articolo 16 (Procedi-mento per l’applicazione dei provvedi-menti di cui all’articolo 15) sonoaggiunte, in fine, le parole: “e al potenzia-mento delle dotazioni organiche e finan-ziarie dei dipartimenti di prevenzionedelle ASL”;

p) all’articolo 18 (Verifica periodica deirequisiti minimi autorizzativi e vigilanza)è aggiunto, infine, il seguente comma:“2 bis.Al fine di assicurare il puntuale

svolgimento da parte del personaledel servizio igiene e sanità pubblicadelle attività derivanti da pianistraordinari o periodici di verificaapprovati dalla Regione, nonché daverifiche disposte in forza di normenazionali, i direttori generali delleASL adottano, sulla base di appo-sita proposta del direttore del dipar-timento di prevenzione, gli inter-venti organizzativi necessari per ilrispetto dei medesimi piani anchemediante l’utilizzo degli istituticontrattuali previsti dai vigenticontratti collettivi nazionali dilavoro (CCNL).”;

q) il comma 2 dell’articolo 27 (Sospensionee revoca dell’accreditamento) è sostituitodal seguente:“2. L’accreditamento è revocato a

seguito dal venir meno delle condi-zioni di cui all’articolo 21.”;

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r) il secondo periodo del comma 3 dell’arti-colo 27 è sostituito dal seguente: “L’ac-certamento di situazioni di non confor-mità ai requisiti di accreditamento com-porta, previa formale diffida, la revocadell’accreditamento.”;

s) il comma 5 dell’articolo 27 è sostituito dalseguente:“5. La revoca dell’accreditamento com-

porta la revoca degli accordi contrat-tuali eventualmente stabiliti conl’ASL di competenza.”;

t) il comma 6 dell’articolo 27 è sostituito dalseguente: “6. La revoca dell’accreditamento è

altresì disposta nel caso di viola-zione degli standard quantitativi equalitativi, così come previsto siaper le strutture pubbliche che per lestrutture private dal regol. reg.3/2005, nonché in caso di mancataapplicazione agli addetti del corri-spondente CCNL.”.

Art. 5Abrogazione di norme in materia di riabilitazione

e provvedimenti conseguenziali

1. Il comma 29 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007è abrogato.

2. Le lettere l), come modificata dall’articolo 9della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4, m), n) e o)del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 19febbraio 2008, n.1 (Disposizioni integrative emodifiche della l.r. 40/2007 e prima variazione albilancio di previsione per l’esercizio finanziario2008), sono abrogate.

3. La Giunta regionale con uno o più provvedi-menti procede alla modifica e/o integrazione delregol. reg. 3/2005 in relazione al processo di auto-rizzazione e accreditamento delle strutture di riabi-litazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si appli-cano a partire dal trentesimo giorno successivo alladata di approvazione del regolamento di cui alcomma 3.

Art. 6Accreditamento delle strutture

di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti

1. In deroga al comma 32 dell’articolo 3 dellal.r. 40/2007, come integrato dall’articolo 5, comma1, lettera q), della l.r. 1/2008, le strutture di cui allalettera c) dell’articolo 1 del regolamento regionale 2marzo 2006, n. 3 (Articolo 3, comma 1, lettera a),punto 1), della l.r. 8/2004. Fabbisogno prestazioniper il rilascio della verifica di compatibilità e del-l’accreditamento istituzionale alle strutture sani-tarie e socio-sanitarie), iscritte nell’albo degli entiausiliari di cui all’articolo 10 della legge regionale9 settembre 1996, n.22 (Criteri relativi alla regola-mentazione dei rapporti con gli enti ausiliari cheoperano nel settore delle tossicodipendenze), già inesercizio, possono presentare richiesta di accredita-mento istituzionale a decorrere dal primo giornosuccessivo alla data di entrata in vigore del regola-mento regionale di approvazione dei requisiti strut-turali, funzionali e tecnologici di accreditamentodei servizi per le dipendenze patologiche, in attua-zione dell’intesa Stato - Regioni 5 agosto 1999.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvatoentro centoventi giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.

Art. 7Norme in materia di accreditamento

delle strutture di dialisi e di prestazioni dialitiche

1. Le strutture dialitiche private possono essereaccreditate, fermo restando il possesso dei requisitiminimi e ulteriori stabiliti dal regol. reg. 3/2005, peril numero di posti tecnici autorizzati all’esercizioalla data di entrata in vigore della deliberazionedella Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1412(D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integra-zioni, articolo 8 ter. Autorizzazione alla realizza-zione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all’e-sercizio dell’attività. Linee guida regionali relativea primi adempimenti operativi).

2. Per l’applicazione di quanto disposto al

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comma 1, le strutture di dialisi private presentano,entro il 31 marzo 2010, domanda di accreditamentoalla Regione - Assessorato alle politiche della salute- Servizio programmazione e gestione sanitaria,autocertificando il possesso dei requisiti minimi eulteriori fissati dal regol. reg. 3/2005. Per le veri-fiche conseguenti si applicano le procedure di cuialla l.r. 8/2004.

3. Nelle more del completamento della rete dia-litica pubblica previsto dalla legge regionale 19 set-tembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008-2010) e dalla deliberazione della Giunta regionale27 ottobre 2009, n. 2019 (Approvazione Rete diali-tica per l’assistenza ai nefropatici cronici per iltriennio 2009-2011), i direttori generali sono auto-rizzati a stipulare, con le strutture di cui al comma1, accordi contrattuali per volumi e tipologie di pre-stazioni dialitiche sino alla concorrenza del rap-porto ottimale di 3,5 pazienti per posto rene accre-ditato e per tre trattamenti settimanali per paziente,salvo esigenze cliniche di particolare rilievo docu-mentate, nei limiti del numero di pazienti che risul-tino già in carico alla data del 31 dicembre 2009.Per garantire in via transitoria l’erogazione di pre-stazioni in favore di tutti pazienti in carico alla datadel 31 dicembre 2009, le prestazioni in eccessorispetto al rapporto ottimale di cui al presentecomma sono remunerate applicando la regressionetariffaria del 30 per cento a partire dalla data dientrata in vigore della presente legge.

4. Le strutture private accreditate non possonoerogare prestazioni al di fuori di quelle definite congli accordi contrattuali, fatta eccezione per le pre-stazioni in favore di pazienti residenti in regioni ita-liane diverse dalla Puglia e le prestazioni a paga-mento in favore di cittadini non italiani, ove nondiversamente remunerate.

5. Gli accordi contrattuali sono annualmenteadeguati in ragione delle variazioni del numero dipazienti in trattamento presso le strutture dialiticheprivate.

6. Le prestazioni erogate dalle strutture diali-tiche private sono gestite mediante il sistema infor-mativo sanitario regionale la cui registrazione èobbligatoria ai fini della remunerazione delle stesseprestazioni.

Art. 8Modifiche all’articolo 19 della l.r. 26/2006

1. L’articolo 19 (Contratti per prestazioni domi-ciliari) della l.r. 26/2006, già sostituito dall’articolo19 della l.r. 25/2007, è sostituito dal seguente:

“Art. 19 - Contratti per prestazioni domiciliari

1. Per favorire la piena operatività nel territoriodi riferimento delle strutture pubbliche attive nel-l’ambito dell’assistenza domiciliare, le ASL impe-gnano il personale dipendente e convenzionato perl’attività necessaria all’attuazione del piano assi-stenziale individuale (PAI) anche con il ricorso agliistituti contrattualmente previsti.

2. Previa definizione del fabbisogno di presta-zioni nell’ambito territoriale di ciascuna ASL edella capacità produttiva delle risorse proprie inrelazione alle attività da garantire, le ASL stipulanoaccordi contrattuali per le prestazioni di riabilita-zione domiciliare di cui si ravvisi la necessità.

3. I direttori generali delle ASL, determinato ilfabbisogno di cui al comma 2, stipulano gli accordicontrattuali con i presidi privati già provvisoria-mente e/o istituzionalmente accreditati con il ser-vizio sanitario per l’erogazione di prestazioni di ria-bilitazione domiciliare ex articolo 26 della legge 23dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sani-tario nazionale), insistenti nel territorio dell’ASL diriferimento.

4. Qualora il fabbisogno non possa essere sod-disfatto attraverso gli accordi contrattuali con i sog-getti insistenti nel territorio dell’ASL di riferi-mento, i direttori generali stipulano accordi contrat-tuali con strutture insistenti in altri ambiti territo-riali regionali, in ragione dell’abbattimento delleliste di attesa.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo pos-sono essere erogate solo da strutture autorizzate eaccreditate per prestazioni domiciliari, fino all’at-tuazione di quanto previsto dal comma 6.

6. La Giunta Regionale con uno o più provvedi-

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menti procede, entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, all’adozionedel regolamento dell’assistenza domiciliare pertrattamenti riabilitativi cui devono adeguarsi lestrutture provvisoriamente o istituzionalmenteaccreditate che intendano erogare prestazioni diassistenza domiciliare ex articolo 26 della l.833/1978.”.

Art. 9Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2008

1. L’articolo 17 (Documento di riconoscimentoper il personale delle strutture accreditate per pre-stazioni di riabilitazione domiciliare) della l.r.1/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - Personale dei presidi eroganti presta-zioni di riabilitazione domiciliare

1. Dal 1° gennaio 2010 tutti i presidi privati giàaccreditati al servizio sanitario per l’erogazione diprestazioni di riabilitazione ex articolo 26 della l.833/1978 che hanno stipulato contratti per presta-zioni di riabilitazione domiciliare devono dotare ilproprio personale dipendente addetto a tali presta-zioni di idoneo documento di riconoscimento ripor-tante la foto, il nome della società da cui dipendono,il nome e cognome dell’operatore, la data di assun-zione nonché il numero di posizione INPS e ilnumero di matricola aziendale. Tale documentodeve essere obbligatoriamente esibito al pazienteall’atto di ogni singola prestazione.”.

Art. 10Norme in materia di residenze socio-sanitarie

assistenziali - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2006

1. Il comma 39 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007è abrogato.

2. All’articolo 8 della l.r. 26/2006 sonoaggiunti, in fine, i seguenti commi:

“3 bis. Nel limite dei posti letto stabilitidal comma 2, gli accordi contrat-

tuali con le residenze socio-sani-tarie assistenziali (RSSA) per leattività di carattere sanitario sonostipulati dal direttore generale del-l’ASL di competenza territoriale,che ne dà informazione alla confe-renza dei sindaci competente perterritorio.

3 ter. I direttori generali delle ASL per-vengono alla stipula degli accordicontrattuali con le strutture aventi irequisiti previsti dalla legge regio-nale 10 luglio 2006, n. 19 (Disci-plina del sistema integrato dei ser-vizi sociali per la dignità e il benes-sere delle donne e degli uomini inPuglia) e dal relativo regolamentoregionale di attuazione 18 gennaio2007, n. 4, e successive modifica-zioni, a seguito di valutazione delleesigenze territoriali e tenuto contodella localizzazione delle strutturenonché della publicizzazioneaggiornata semestralmente dellainvalicabile disponibilità dei postiletto.

3 quater. All’istanza presentata dal legalerappresentante delle strutture deveessere allegata la documentazioneattestante l’iscrizione al registro dicui all’articolo 53 della l.r.19/2006.

3 quinquies. L’iscrizione al registro di cui alcomma 3 quater deve intendersiquale classificazione secondo leindicazioni dell’articolo 66 del reg.reg. 4/2007 e non costituisce dirittoall’accordo contrattuale.

3 sexies L’accordo contrattuale si rinnovacon cadenza triennale, rinnovabileai fini della continuità assisten-ziale, a seguito della verifica di cuiall’articolo 52 della l.r. 19/2006.

3 septies. In caso di contestuali istanze diaccordo contrattuale, a fronte didichiarata parziale disponibilità diposti letto e a parità di diritto, idirettori generali procedono allastipula degli accordi contrattuali

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dando priorità alle strutture chepresentano una maggiore offerta diservizi rispetto a quelli minimiregolamentari nel rispetto di lineeguida da emanarsi da parte dellaGiunta regionale entro novantagiorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sentite le asso-ciazioni di categoria.

3 octies. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presentelegge, i direttori generali proce-dono alla stipula degli accordi con-trattuali sostitutivi delle conven-zioni in essere, anche se scadute ein regime di proroga, e comunquenei limiti dei posti letto media-mente utilizzati nell’ultimo biennioprecedente alla data di entrata invigore della presente legge.

3 nonies. Gli accordi contrattuali per i postiletto non utilizzati alla data dientrata in vigore della presentelegge devono rispettare i criteri dipriorità di cui al comma 3 septies.

3 decies. Fino alla stipula degli accordi con-trattuali di cui al comma 3 octiesrestano valide le convenzioni già inessere, anche se scadute e in regimedi proroga, alla data di entrata invigore della presente legge.

3 undecies. Qualora i direttori generali nonottemperino nei termini di cui alcomma 3 octies, la Giunta regionalenomina il commissario ad acta.”.

Art. 11Modifiche all’articolo 32 della legge regionale

4 agosto 2004, n. 14

1. L’articolo 32 della legge regionale 4 agosto2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione albilancio di previsione per l’esercizio finanziario2004), è sostituito dal seguente:

“Art. 32 - Adeguamento contributo case protette

1. La quota di spesa sanitaria di cui all’articolo 4,

comma 2, lettera b), della legge regionale 19 aprile1995, n. 20 (Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 -Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario1995 e bilancio pluriennale 1995-1997. Rettifiche eintegrazioni), è pari al 50 per cento delle tariffe stabi-lite dall’articolo 32 del reg. reg. 4/2007.”.

Art. 12Processo di accreditamento

al servizio sanitario

1. La data ultima per la cessazione del provvi-sorio accreditamento fissata dal comma 1 dell’arti-colo 36 (Attuazione dell’articolo 1, comma 796, let-tera s), della l. 296/2006) della legge regionale 16aprile 2007, n.10 (Disposizioni per la formazionedel bilancio di previsione 2007 e bilancio plurien-nale 2007 - 2009 della Regione Puglia), al 31dicembre 2009 è modificata, ai sensi dell’articolo 2,comma 100, della legge 23 dicembre 2009, n.191(Legge finanziaria 2010), al 31 dicembre 2010.

2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007), come modificato dalla l.191/2009, le strutture e i soggetti che alla data del31 dicembre 2009 abbiano superato positivamentela fase del provvisorio accreditamento di cui all’ar-ticolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio2010 accedono alla fase dell’accreditamento istitu-zionale purché in possesso dei requisiti strutturali etecnologici di cui al reg. reg. 3/2005.

3. L’accesso alla fase di accreditamento istitu-zionale di cui al comma 2 avviene previa presenta-zione di apposita istanza contenente l’autocertifica-zione, resa ai sensi di legge, circa il possesso deirequisiti strutturali e tecnologici previsti dal reg.reg. 3/2005.

4. Qualora le strutture provvisoriamente accre-ditate di cui all’articolo 36 della l.r. 10/2007 nonrisultino in possesso dei requisiti strutturali e tecno-logici a seguito della verifica operata ai sensi del-l’articolo 29, comma 2, della l.r. 8/2004 e succes-sive modificazioni, si applicano le procedure di cui

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27Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

all’articolo 27 della l.r. 8/2004.

5. Le strutture di riabilitazione psichiatricheautorizzate alla realizzazione alla data del 31dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determi-nato ai sensi del reg. reg. 3/2006 e in coerenza conquanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della l.r.26/2006, possono accedere alla fase di accredita-mento istituzionale, previa acquisizione delle auto-rizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2010. L’i-stanza di accreditamento deve essere corredata diautocertificazione relativa al possesso dei requisitistrutturali, tecnologici e organizzativi previsti per lespecifiche tipologie di attività.

6. Le RSA autorizzate alla realizzazione alla datadel 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisognodeterminato ai sensi del reg. reg. 3/2006 e in coe-renza con quanto previsto dalla l.r. 26/2006, possonoaccedere alla fase di accreditamento istituzionale,previa acquisizione delle autorizzazioni previsteentro il 31 dicembre 2010. L’istanza di accredita-mento deve essere corredata di autocertificazionerelativa al possesso dei requisiti strutturali e tecnolo-gici previsti per le specifiche tipologie di attività.

7. Le procedure di cui al comma 5 si applicanoanche alle strutture derivanti da riconversione distrutture residenziali psichiatriche in eccesso di fab-bisogno in coerenza con l’articolo 9, comma 2,della l.r. 26/2006.

8. Per favorire i processi di riconversione non siapplicano le procedure previste dall’articolo 5,comma 1, lettera a), numero 3, e dall’articolo 7 dellal.r. 8/2004, prevedendo la possibilità, all’atto dellaverifica, di concedere contestualmente l’autorizza-zione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale.

Capo IIINorme in materia di personale

e di formazione

Art. 13Norme in materia di incarichi a tempo determinato

1. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione

organica e nel rispetto della riduzione della spesadel personale imposto dalle norme vigenti, il perso-nale già titolare di contratto ovvero di incarico atempo indeterminato presso aziende o enti del ser-vizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio atempo determinato al 31 dicembre 2009 pressoun’azienda o ente del servizio sanitario dellaRegione Puglia è confermato nei ruoli di quest’ul-tima, a tempo indeterminato, previa presentazione,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, di apposita domanda di mobi-lità.

Art. 14Modifiche alla legge regionale

6 settembre 1999, n. 27

1. Alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 27(Istituzione e disciplina del dipartimento delledipendenze patologiche delle aziende USL), sonoapportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 5 (DirigenteSER.T e funzioni)le parole: “dirigentemedico” sono sostituite dalle seguenti:“dirigente medico o dirigente del ruolosanitario”;

b) al comma 2 dell’articolo 11 (Pianta orga-nica) le parole: “del profilo professionalemedico” sono soppresse;

c) al comma 1 dell’articolo 13 (Norma tran-sitoria) la parola: “medico” è soppressa.

Art. 15Norme in materia di personale ex LSU

1. Agli ex lavoratori socialmente utili (LSU)già utilizzati, attraverso piani di impresa e succes-sive proroghe, in forma continuativa, nelle ASL enegli enti del SSR da almeno cinque anni alla datadi entrata in vigore della presente legge nei servizidi riabilitazione, tossicodipendenze, assistenzadomiciliare integrata (ADI) e prevenzione e altriservizi, si applica il processo di stabilizzazione pre-visto dall’articolo 30 della l.r. 10/2007 e dalla l.r.40/2007 nei limiti dei posti vacanti della dotazioneorganica, i cui oneri già gravano sul bilancio di cia-scuna azienda ovvero nell’ambito di una revisionedella consistenza della dotazione stessa.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

Art. 16Norme in materia di personale

1. Nel rispetto delle norme di legge relative allaspesa per il personale di cui all’articolo 2, comma71, della l. 191/2009 e fermo restando quanto stabi-lito dall’articolo 24 del decreto legislativo 27ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazionedella produttività del lavoro pubblico e di efficienzae trasparenza delle pubbliche amministrazioni),nelle procedure concorsuali, le ASL, le aziendeospedaliero universitarie (AOU) e gli istituti diricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pub-blici del SSR coprono i posti disponibili nella dota-zione organica attraverso concorsi pubblici, conriserva non superiore al 50 per cento a favore delpersonale titolare di rapporto di lavoro a tempodeterminato e in servizio presso le medesimeaziende e istituti che, alla data di entrata in vigoredella presente legge, abbia maturato un’anzianità diservizio di almeno tre anni, anche non continuativi,negli ultimi cinque anni.

2. Il presente articolo si applica anche al perso-nale titolare di rapporto di lavoro a tempo determi-nato instaurato dalle ASL, dalle AOU e dagliIRCCS pubblici per lo svolgimento dei progettifinalizzati.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma38, della l.r. 40/2007, come modificato dagli articoli20 e 21 della l.r. 1/2008, si applicano altresì nei con-fronti del personale che abbia prestato servizio,anche non continuativo, per almeno tre anni negliultimi cinque anni, entro il 31 dicembre 2010, conrapporto convenzionale e/o con incarico a tempodeterminato, purché adibito al servizio di ADI, ria-bilitazione e integrazione scolastica di cui alla leggeregionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organicheper l’integrazione scolastica degli handicappati).

Art. 17Servizio emergenza territoriale 118

1. I medici titolari d’incarico a tempo determi-nato nel servizio emergenza-urgenza (SEU) 118presso un’azienda sanitaria della Regione che:

a) siano titolari d’incarico provvisorio nelSEU 118 con anzianità di almeno tre anninella stessa azienda sanitaria;

b) siano in possesso dell’attestato di forma-zione specifico nel SEU conseguito entroil 1° ottobre 2006,

hanno titolo a presentare domanda di conferi-mento d’incarico a tempo indeterminatopresso le sedi delle postazioni ove risultanoin servizio sulla base dell’incarico provvi-sorio in corso, entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

2. Gli incarichi sono conferiti il primo giornodel mese successivo all’acquisizione delledomande.

Art. 18Stabilizzazione del personale sanitario

1. Ai fini della stabilizzazione del personalesanitario di cui al comma 38 dell’articolo 3 della l.r.40/2007, il periodo di servizio continuativo di cui alsuccitato comma deve intendersi decorrente dalladata di sottoscrizione del contratto di lavoro pressole ASL.

Art. 19Norme in materia di assunzioni

e di dotazioni organiche

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla leggeregionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sani-tario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche),al fine di dare completa applicazione alle finalità dicui all’articolo 4 (Criteri di assunzione di perso-nale), comma 5, della legge regionale 30 dicembre2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione delbilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale2006-2008 della Regione Puglia), e di cui al terzul-timo capoverso della deliberazione della Giuntaregionale 15 ottobre 2007, n. 1657 (Legge 27dicembre 2006, articolo 1, comma 565. Piano distabilizzazione del personale precario in serviziopresso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubbliciin applicazione dell’articolo 30 della l.r. 10/2007.Criteri applicativi), i direttori generali delle ASL

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29Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

BA, BAT, AOU “Policlinico” di Bari, IRCCS “Gio-vanni Paolo II” di Bari e IRCCS. “S. De Bellis” diCastellana Grotte destinano una percentuale pari al10 per cento dei posti vacanti nella categoria A dellapropria dotazione organica in favore del recluta-mento dei lavoratori collocati in mobilità dallestrutture sanitarie private della regione Puglia.

2. I posti di cui al comma 1, riservati ai lavora-tori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie pri-vate della regione Puglia, sono coperti medianteprocedure concorsuali da bandire entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge secondo le procedure previste dalla delibera-zione della Giunta regionale 14 marzo 2006, n. 279(Articolo 4, commi 3 e 4, della l.r. 20/2005. Moda-lità e criteri di selezione per la copertura di postirelativi al profilo professionale di ausiliario socio-sanitario).

3. Le graduatorie approvate a seguito delle pro-cedure di cui al comma 2, sono valide sino al loroesaurimento.

4. I direttori generali delle ASL BA, BAT, AOU“Policlinico” di Bari, IRCCS “Giovanni Paolo II”di Bari e IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grottesono obbligati ad attingere dalle graduatorie di cuial comma 3 ogni qualvolta procedono al recluta-mento di personale appartenente alla categoria Adel CCNL del personale del comparto sanità assicu-rando il rispetto della percentuale di riserva stabilitacon il presente articolo.

5. Fermo restando quanto previsto dalla l.r.27/2009, le aziende sanitarie e gli istituti pubblicidel SSR procedono alla copertura dei posti vacantiprioritariamente mediante procedure di mobilità tragli enti di cui all’articolo 8 del decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio2006 (Fissazione dei criteri e dei limiti per le assun-zioni di personale a tempo indeterminato, per glianni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti delservizio sanitario nazionale, in attuazione dell’arti-colo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre2004, n. 311).

6. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r.27/2009 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Le aziende sanitarie, gli IRCCS pub-blici e le aziende ospedaliero - uni-versitarie (AOU) provvedono allarideterminazione delle dotazioniorganiche entro il 31 dicembre 2010sulla base dei principi di cui alcomma 1 e, comunque, tenuto contodei principi di riorganizzazione delSSR di cui alla legge regionale 3agosto 2006, n. 25 (Principi e orga-nizzazione del servizio sanitarioregionale), così come esplicitati neldocumento di indirizzo del pianoregionale di salute approvato conlegge regionale 19 settembre 2008,n. 23 e dai relativi piani attuativilocali (PAL) e dell’avvenuta modi-fica degli ambiti territoriali delleaziende sanitarie locali realizzata inapplicazione dell’articolo 5 (Modi-fica ambiti territoriali delle ASL)della legge regionale 28 dicembre2006, n. 39 (Norme relative all’eser-cizio provvisorio del bilancio di pre-visione per l’anno finanziario 2007),nonché di quanto previsto dall’arti-colo 2, comma 71, della legge 23dicembre 2009, n. 191 (Disposizioniper la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010).

1 ter. Sino al perfezionamento dei provve-dimenti di rideterminazione di cui alcomma 1 bis, le dotazioni organichesono provvisoriamente individuatein misura pari ai posti previsti dallevigenti dotazioni organiche appro-vate dalla Giunta regionale in attua-zione del regolamento regionale 30marzo 2007, n. 9 (Disposizioni rego-lamentari e attuative per l’applica-zione dell’articolo 5 della l.r.39/2006), ovvero da quelle autoriz-zate in applicazione di leggi regio-nali, decurtate nel limite di un con-tingente di posti complessivamentecorrispondente a una spesa annualorda del 40 per cento dei cessati nel-l’anno 2009, qualora i relativi posti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

non siano stati già coperti ovverooggetto di procedure di reclutamentoin itinere.

1 quater. Le aziende sanitarie, gli IRCCSpubblici e le AOU, in forza di atti diprogrammazione regionali determi-nanti l’attivazione di nuove attivitàe/o servizi, fermo restando gli adem-pimenti di cui al comma 1 ter, pos-sono, altresì, individuare il fabbi-sogno di personale finalizzato agarantire l’assolvimento di dettenuove attività.

1 quinquies. In sede di applicazione delledisposizioni di cui al presente arti-colo è assicurato il principio dell’in-varianza della spesa delle dotazioniorganiche rideterminate dalleaziende sanitarie, dagli IRCCS pub-blici e dalle AOU.”.

7. Le norme precedenti in materia di dotazioniorganiche e personale in contrasto con il presentearticolo sono disapplicate. Restano, comunque,confermate le autorizzazioni per la copertura deiposti presso l’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggiagià previste da precedenti norme regionali e quantodisposto dall’articolo 22 della legge regionale 31dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la forma-zione del bilancio di previsione 2010 e bilancio plu-riennale 2010-2012 della Regione Puglia), cheestende all’intera ASL FG le disposizioni di cuiall’articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r.26/2006.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 25 della l.r.10/2007 sono estese ai dirigenti medici che alla datadel 31 dicembre 2009 hanno maturato almeno unanno di attività nei servizi di medicina e chirurgiad’accettazione e d’urgenza.

9. I direttori generali istituiscono, mediantel’atto aziendale, i dipartimenti, le unità operativecomplesse, le unità operative semplici a valenzadipartimentale, le unità operative semplici e lestrutture di staff nei limiti delle disposizioni vigenti.L’atto aziendale è adeguatamente motivato in rela-zione alla tipologia delle strutture di cui è previstal’istituzione e alla coerenza della spesa derivante

dall’articolazione organizzativa con i vincoli pre-visti dalle norme nazionali e regionali in materia dipatto di stabilità, spesa sanitaria e costi del perso-nale del SSR.

10. L’atto aziendale è adottato dai direttori gene-rali entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge. Il provvedimento diadozione dell’atto aziendale è sottoposto alle valu-tazioni della Giunta regionale che, in ragione dellacomplessità dell’azienda o ente proponente, prov-vede alla sua approvazione. L’atto aziendale e l’isti-tuzione delle strutture ivi previste divengono effi-caci solo a intervenuta approvazione da parte dellaGiunta regionale. Eventuali modifiche o integra-zioni all’atto aziendale devono essere approvatedalla Giunta regionale.

11. L’articolazione organizzativa di ciascunaazienda sanitaria, IRCCS pubblico e delle AOUcome risultante dell’atto aziendale approvato dallaGiunta regionale deve essere registrata nel sistemainformativo sanitario regionale.

Art. 20Norme in materia di personale ARES

e di progetti di piano

1. Al comma 3 dell’articolo 9 (Stabilizzazionedel personale dell’Agenzia regionale sanitaria)della l.r. 1/2008 dopo le parole: “alla stessa data”sono inserite le seguenti: “oppure risultare in ser-vizio alla data di entrata in vigore della presentelegge e aver prestato servizio per almeno dodicimesi alla stessa data”.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativavigente in materia di spesa del personale di cuiall’articolo 2, comma 71, della l. 191/2009, per l’at-tuazione delle direttive di cui al documento d’intesa20 ottobre 2008, n. 116, della Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Pro-vince autonome di Trento e Bolzano, il rapporto dilavoro del personale medico vincitore di avvisopubblico bandito dall’Agenzia regionale sanitaria(ARES) per la realizzazione di progetti previstidalla deliberazione della Giunta regionale 28ottobre 2004, n. 1582 (Programma di utilizzo delle

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31Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

quote vincolate agli obiettivi del PSN 2003-2005.Relazione attività anno 2003. Progetti di piano perl’anno 2004), che sia in servizio a tempo determi-nato alla data di entrata in vigore della presentelegge e che abbia svolto il progetto per almeno unbiennio è trasformato a tempo indeterminato conl’osservanza delle procedure concorsuali di cui alcomma 40 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, comeda ultimo modificato dall’articolo 1 della l.r.45/2008.

Art. 21Norme in materia di personale

degli istituti penitenziari

1. Al fine di garantire la continuità dell’assi-stenza sanitaria alla popolazione detenuta e di nondisperdere la specifica professionalità del personaleche opera negli istituti di pena, transitato al SSR,per effetto di quanto disposto dal decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008(Modalità e criteri per il trasferimento al serviziosanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rap-porti di lavoro, delle risorse finanziarie e delleattrezzature e beni strumentali in materia di sanitàpenitenziaria), si autorizzano le ASL, nei pubbliciconcorsi da bandire per la copertura dei postivacanti nei servizi o unità operative multiprofessio-nali di cui alla deliberazione della Giunta regionale27 ottobre 2009, n. 2020 (d.p.c.m. 1 aprile 2008 -Indicazioni in ordine all’individuazione di specificimodelli organizzativi differenziati con riferimentoalla tipologia e consistenza degli istituti di pena), aprevedere, ai sensi della normativa vigente, unariserva di posti per consentire l’accesso nei ruoliaziendali del personale sanitario non medico le cuiconvenzioni sono state prorogate al 30 giugno2010.

2. Per l’espletamento dei concorsi per il perso-nale di cui al presente articolo, le ASL procedonomediante procedure comuni per il reclutamento delpersonale stabilite con la presente legge.

3. I bandi di concorso per la copertura di postivacanti nelle dotazioni organiche dei servizi pre-posti all’assistenza sanitaria negli istituti peniten-ziari devono prevedere l’obbligo, per i vincitori

degli stessi, di permanenza presso l’istituto penaledi assegnazione per un periodo non inferiore a treanni.

4. La spesa inerente l’inquadramento del perso-nale di cui ai commi precedenti non rientra neilimiti prescritti dall’articolo 1, comma 565, letteraa), della l. 296/2006 trattandosi di trasferimentosuccessivo di funzioni i cui oneri sono assicuraticon le risorse finanziarie di cui all’articolo 6 deld.p.c.m. 1 aprile 2008.

5. Il personale medico titolare di incarico prov-visorio di cui all’articolo 50 della legge 9 ottobre1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di perso-nale sanitario addetto agli istituti di prevenzione epena non appartenenti ai ruoli organici dell’Ammi-nistrazione penitenziaria), è equiparato al personalemedico titolare di incarico definitivo di cui all’arti-colo 3, comma 4, del d.p.c.m. 1 aprile 2008. Talepersonale è collocato in apposito elenco nominativoa esaurimento istituito presso l’ASL di competenza.Nei confronti del personale di cui al presentecomma si applica lo stesso trattamento giuridico edeconomico dei medici con incarico definitivo, ivicompresi i trattamenti contributivi e previdenziali.

6. I contratti di lavoro dei medici del serviziointegrativo di assistenza sanitaria e dei medici spe-cialisti di cui agli articoli 51 e 52 della l. 740/1970,come rispettivamente modificati dagli articoli 4 e 5della legge 15 gennaio 1991, n. 26, sono disciplinatidagli accordi integrativi regionali per la medicinagenerale e per la specialistica ambulatoriale, daapprovare a seguito della sottoscrizione degliaccordi collettivi nazionali stipulati in data 27maggio 2009, in attesa della specifica trattativanazionale dedicata alla medicina penitenziaria.

7. Ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6,nonché nei confronti dei medici incaricati defini-tivi, si applicano le deroghe previste dall’articolo 2della l. 740/1970, come modificato dall’articolo 6del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993,n. 296, nel rispetto della normativa nazionale edeuropea in tema di orario di lavoro, individuando iltetto massimo orario in quarantotto ore settimanali(articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parla-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

mento europeo e del Consiglio del 4 novembre2003).

Art. 22Norme in materia di attività di formazione

1. Le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR, attra-verso gli uffici formazione, sono tenuti a predi-sporre entro il 30 novembre il piano aziendale for-mativo (PAF) annuale o pluriennale, da attuarsi nel-l’anno o negli anni successivi.

2. Il piano di cui al comma 1 è inviato entro lostesso termine all’organismo regionale per la for-mazione in sanità, che rilascia parere vincolante dicompatibilità con la programmazione e l’organizza-zione dei programmi per la formazione continua delpersonale a qualsiasi titolo operante nel SSR effet-tuata dalla Regione Puglia ai sensi dell’articolo 16ter del d.lgs. 502/1992, come inserito dall’articolo14 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 emodificato dall’articolo 8 del d.lgs. 254/2000, e aisensi di quanto previsto dalle deliberazioni dellaGiunta regionale 3 febbraio 2009, n. 93 (Istituzionedell’Organismo regionale per la formazione sani-taria e delle relative strutture di supporto), 21 aprile2009, n. 626 (Costituzione della Consulta regionaleper la formazione in sanità) e 21 luglio 2009,n.1234 (Costituzione della Commissione regionaleper l’educazione continua in medicina).

3. L’Organismo regionale per la formazione insanità, con l’obiettivo di coordinare tutte le attivitàdi formazione in ambito sanitario e al fine di otti-mizzare e migliorare la finalizzazione e la gestionedei fondi regionali a disposizione per la formazionecontinua nonché i fondi aziendali costituiti dalleASL, dalle AOU e dagli IRCCS del SSR, avvia unprocesso di monitoraggio delle spese attraversol’armonizzazione degli obiettivi dei contenuti for-mativi regionali e la verifica delle risorse per la for-mazione messe a disposizione dalle aziende ed entidel SSR, nel rispetto delle autonomie delle stesse.

4. L’organizzazione dei corsi di formazione daparte delle ASL, delle AOU e degli IRCCS del SSRè effettuata nel rispetto delle norme nazionali eregionali e dei regolamenti e direttive della RegionePuglia in materia di contratti e appalti.

Art. 23Corsi di formazione e/o riqualificazione per OSS

1. Gli istituti di formazione accreditati possonoorganizzare, previa autorizzazione da parte dellaRegione, corsi di formazione e/o riqualificazioneper operatori socio-sanitari (OSS) per le strutturesanitarie e socio-sanitarie private accreditate con ilSSR (in forma singola o associata).

2. I corsi di formazione, senza alcun onerefinanziario a carico della Regione, sono destinatiesclusivamente ai lavoratori dipendenti a tempodeterminato e indeterminato in possesso del profilooperatore tecnico addetto all’assistenza (OTA),operatore socio-assistenziale (OSA), ausiliariosanitario.

3. Gli istituti di formazione accreditati possonoorganizzare, altresì, previa autorizzazione dellaRegione, corsi di riqualificazione per operatori giàin possesso del titolo OTA o OSA.

4. I corsi di cui ai commi precedenti sono equi-parati a quelli finanziati dalla Regione e hannostesso valore legale.

Art. 24Norme in materia di nomina

dei direttori generali

1. E’ istituito l’elenco regionale dei candidatiidonei alla nomina di direttore generale delleaziende e istituti del servizio sanitario dellaRegione Puglia.

2. L’elenco di cui al comma 1 è predisposto eaggiornato annualmente a cura del competente ser-vizio dell’Assessorato alle politiche della salute.

3. La Giunta regionale disciplina, con appositoprovvedimento, le modalità di emanazione degliavvisi pubblici finalizzati all’aggiornamentoannuale dell’elenco di cui al comma 1, i criterimetodologici per la verifica del possesso dei requi-siti previsti dall’articolo 3 bis, comma 4, del d.lgs.502/1992, come modificato dall’articolo 8 del d.lgs.

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33Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

254/2000, ai fini dell’inserimento nel suddettoelenco dei candidati idonei, sulla base dei titoli pos-seduti.

4. La Giunta regionale nomina annualmenteuna Commissione, che effettua la valutazione degliaspiranti alla nomina di direttore generale, che restain carica fino alla sua sostituzione ed è composta datre membri, riconfermabili per non più di due volte:

a) un rappresentante dell’Agenzia nazionaleper i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.);

b) un docente di diritto amministrativo o dieconomia aziendale designato dalla Con-ferenza dei rettori delle università deglistudi di Puglia;

c) un esperto di management sanitario desi-gnato dall’Assessore alle politiche dellasalute.

5. La Commissione di cui al comma 4 effettuala valutazione dei candidati sulla base dei titoli pos-seduti e di un colloquio finalizzato a valutare le atti-tudini, le conoscenze e competenze dei candidati inmateria di diritto, economia e management dellestrutture sanitarie e socio - sanitarie.

6. La Commissione, in base alle valutazioni,riportate in apposito verbale, predispone l’elenco dicandidati risultati idonei alla nomina di direttoregenerale delle ASL, delle AOU e degli istituti pub-blici del SSR.

7. I candidati che in sede di colloquio dovesserorisultare non idonei possono essere riammessi allavalutazione nell’anno successivo, contestualmenteai candidati iscritti nell’elenco di cui al comma 1, acondizione del mantenimento dei requisiti prescrittidall’avviso pubblico di riferimento.

8. La Commissione di cui al comma 4 trasmetteil verbale dei lavori al Presidente della Giuntaregionale e all’Assessore alle politiche della salute.

9. La Giunta regionale recepisce, con proprioprovvedimento, l’esito dei lavori della Commis-sione e approva l’elenco dei candidati risultatiidonei per titoli e colloquio di cui al comma 6.

10. I candidati idonei alla nomina di direttore

generale hanno l’obbligo di partecipare a un corsodi formazione manageriale organizzato dall’Orga-nismo regionale per la formazione in sanità dellaRegione Puglia in materia di sanità pubblica e diorganizzazione e gestione sanitaria.

11. L’individuazione dei direttori generali delleASL e delle AOU del SSR è effettuata dalla Giuntaregionale attingendo dall’elenco dei candidati risul-tati idonei dalla valutazione della Commissione dicui al comma 6 e in possesso del certificato di supe-ramento del corso di formazione di cui al comma 10.

12. La successiva nomina del direttore generale èeffettuata dalla Giunta regionale previa acquisi-zione dei pareri di legge (Conferenza dei sindaciper le ASL e rettore dell’università degli studi com-petente per le AOU), del parere del Consiglio regio-nale della Regione Puglia, da rilasciarsi entro trentagiorni dalla richiesta, e del parere del comitato con-sultivo misto dell’azienda sanitaria, di cui all’arti-colo 14 del d.lgs. 502/1992, come da ultimo modi-ficato dall’articolo 12 del d.lgs. 229/1999, e all’arti-colo 6 della l.r. 25/2006, fatto salvo comunque ilcarattere fiduciario della nomina. Per esprimere ilparere di cui al presente comma, il Comitato con-sultivo misto aziendale è convocato dall’Assessorealle politiche della salute.

13. I direttori generali già in carica alla data dientrata in vigore della presente legge e i direttorinominati nell’anno 2010 e che, comunque, permotivi temporali non possono rientrare nel percorsoformativo di cui alla presente legge, su esplicitarichiesta da inoltrare all’Assessorato alle politichedella salute, possono partecipare al corso di forma-zione manageriale organizzato dall’Organismo diformazione professionale in sanità.

14. Resta fermo l’obbligo per i direttori generalidi cui al comma 13 di produrre, entro diciotto mesidalla data della nomina, il certificato di frequenzadel corso di formazione in materia di sanità pub-blica e di organizzazione sanitaria, di cui all’arti-colo 3 bis del d.lgs. 502/1992, come inserito dal-l’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 229/1999 e daultimo modificato dal comma 24 nonies dell’arti-colo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

2006, n. 233, organizzato da altri enti, pena la deca-denza automatica dall’incarico.

15. Il provvedimento finale di nomina a direttoregenerale è pubblicato sul Bollettino ufficiale dellaRegione e sul sito istituzionale della RegionePuglia.

16. Sono abrogate le precedenti norme regionaliin materia di nomina dei direttori generali delleASL e delle AOU.

Art. 25Norme in materia di formazione

dei direttori generali

1. L’Organismo regionale per la formazione insanità attiva entro l’anno 2010 il primo corso di for-mazione manageriale, con periodicità biennale, peri direttori generali nominati dalla Giunta regionaleai sensi della presente legge.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 puòanche essere organizzato in ambito interregionale incollaborazione con l’Age.Na.S., con le università ocon altri soggetti pubblici o privati accreditati per leattività formative e deve prevedere una duratasemestrale e un’articolazione delle attività didat-tiche di almeno duecentocinquanta ore in moduli traloro coordinati. Mediante accordi tra le regioni inte-ressate sono organizzati, in ambito interregionale ein collaborazione con l’Age.Na.S., i corsi di forma-zione di cui al presente articolo, prevedendo formedi riconoscimento reciproco tra le medesimeregioni dei certificati di partecipazione al corso diformazione manageriale nonché di compensazionedelle spese.

3. La partecipazione ai corsi di formazionemanageriale è subordinata al pagamento, da partedei candidati idonei alla nomina di direttore gene-rale, di una quota d’iscrizione la cui entità è deter-minata dalla Regione ovvero negli accordi di cui alcomma 2 in base alle spese previste per la realizza-zione dei corsi medesimi. Ove ai corsi di cui allapresente legge siano ammessi anche gli aspirantidirettori generali di altre regioni e province auto-nome, che siano stati comunque selezionati da

un’apposita commissione, la quota d’iscrizionedegli stessi segue la disciplina determinata dallaRegione Puglia. A tal fine, la Regione Puglia comu-nica alle altre regioni e province autonome l’elencodegli aspiranti direttori generali cui è stato rilasciatoil certificato di superamento del corso.

Art. 26Modifiche all’articolo 17

della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1

1. All’articolo 17 (Norme in materia di spesasanitaria) della legge regionale 12 gennaio 2005,n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio diprevisione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007della Regione Puglia), sono apportate le seguentimodifiche:

a) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti daiseguenti:“6. Il trattamento economico annuo del

direttore generale delle ASL, delleAziende ospedaliero - universitarie(AOU) e degli istituti di ricovero ecura a carattere scientifico (IRCCS)pubblici è equiparato al trattamentoeconomico massimo complessivo,esclusi la retribuzione di risultato edeventuali assegni ad personam, pre-visto dalla contrattazione collettivanazionale per le posizioni apicalidella dirigenza medica, incremen-tato del 25 per cento, fatta salva ladecurtazione del 20 per cento pre-vista per le nomine effettuate succes-sivamente alla data di entrata invigore della legge 6 agosto 2008,n.133 (Conversione in legge, conmodificazioni del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, recante disposi-zioni urgenti, per lo sviluppo econo-mico, la semplificazione, la compe-titività, la stabilizzazione dellafinanza pubblica e la perequazionetributaria) e successive modifica-zioni.

7. Il trattamento economico di cui alcomma 6 può essere integrato, a finemandato, di un ulteriore 20 per cento

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35Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

dello stesso, previa valutazione dellarealizzazione degli obiettivi di salutee dei servizi assegnati con il provve-dimento di nomina e annualmentecon il documento di indirizzo econo-mico-funzionale, nonché previaverifica dei risultati di gestione otte-nuti in riferimento al mantenimentodel pareggio di bilancio ovvero allariduzione di disavanzi accertatiall’atto dell’insediamento, abbattutialmeno del 30 per cento in caso dimandato triennale e del 50 per centoin caso di mandato quinquennale.

8. Il trattamento economico annuo deldirettore sanitario e del direttoreamministrativo delle ASL, delleAOU e degli IRCCS pubblici è defi-nito nell’80 per cento di quello spet-tante al direttore generale, incremen-tato del 10 per cento, previa valuta-zione da parte del direttore generalesulla realizzazione degli obiettiviannualmente assegnati, fatta salva ladecurtazione del 20 per cento per lenomine effettuate successivamentealla data di entrata in vigore della l.133/2008 e successive modifica-zioni.”.

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:“8 bis.I trattamenti economici di cui al

presente articolo devono essereaggiornati con le stesse decorrenzestabilite per i contratti nazionali dilavoro della dirigenza medica.”.

Art. 27Modifica composizione unità

di valutazione multidimensionale

1. Il terzo periodo della sezione “Unità di valu-tazione multidimensionale (UVM)” del paragrafo2.4.5 dell’allegato 1 della l.r. 23/2008 è sostituitodal seguente: “Le figure professionali a cui è affi-data la valutazione sono: il direttore del distrettosocio-sanitario o suo delegato (in qualità di coordi-natore socio-sanitario), il responsabile del servizio

sociale professionale, il medico di medicina gene-rale o il pediatra di libera scelta (nel caso di minori),il medico specialista di riferimento (geriatra, neuro-logo, fisiatra, psichiatra, neuropsichiatra infantile,ecc.), l’assistente sociale del comune o dell’ambitodi riferimento, l’infermiere professionale, il tera-pista della riabilitazione, altre figure professionalidell’area clinica (medico di distretto), altre figureprofessionali sanitarie e uno psicologo in relazioneal bisogno della persona.”.

Art. 28Modifica all’articolo 9 della legge regionale

5 dicembre 2001, n.32

1. L’articolo 9 (Collegi dei revisori e collegisindacali) della legge regionale 5 dicembre 2001, n.32 (Assestamento e variazione al bilancio di previ-sione per l’esercizio finanziario 2001), è sostituitodal seguente:

“Art. 9 - Collegi sindacali delle aziende ed enti delSSR

1. I componenti dei collegi sindacali delleaziende e degli enti del SSR non possono essererinominati o nominati per più di due mandati conse-cutivi presso le aziende o enti del SSR.”.

Capo IVNorme in materia di bilancio,

di spesa e di appalti

Art. 29Abrogazione del comma 4 dell’articolo 18

della legge regionale 9 dicembre 2002, n.20

1. Il comma 4 dell’articolo 18 (Livelli di assi-stenza) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20(Assestamento e variazione al bilancio di previ-sione per l’esercizio finanziario 2002), è abrogato.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

Art. 30Modifiche all’articolo 25

della l.r. 25/2007

1. L’articolo 25 (Utilizzo personale impreseappaltatrici) della l.r. 25/2007 è sostituito dalseguente:

“Art. 25 - Utilizzo personale imprese appaltatrici esocietà strumentali

1. Fatte salve le previsioni della contrattazionecollettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, leaziende e le società strumentali della RegionePuglia devono prevedere nei bandi di gara, negliavvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contrattoper l’affidamento di servizi l’assunzione a tempoindeterminato del personale già utilizzato dalla pre-cedente impresa o società affidataria dell’appaltononché la garanzia delle condizioni economiche econtrattuali già in essere, ove più favorevoli.

2. Le previsioni di cui al presente articolo siapplicano in misura proporzionale alla quantità diservizi appaltati.

3. I vincoli di cui ai commi 1 e 2, a integrazionedi quanto previsto dalla deliberazione della Giuntaregionale 15 dicembre 2009, n. 2477 (Modifiche eintegrazioni alla d.g.r. n. 745 del 5/5/2009 - Criterie procedure per l’attivazione dell’istituto dell’inhouse providing - Linee guida per la costituzione,attivazione e gestione delle società strumentali alleattività delle aziende sanitarie ed enti pubblici delservizio sanitario regionale di Puglia), devono com-prendere anche le attività che costituiscono compitodiretto di tutela della salute, comprese le attività disupporto strumentale delle imprese appaltatrici.

4. Le previsioni di cui al comma 1 si applicanoanche nel caso di affidamento dei servizi in favoredi società strumentali costituite dalla Regione, daglienti o dalle aziende della Regione Puglia e trasocietà strumentali della Regione, degli enti o delleaziende della Regione Puglia, nei limiti del fabbi-sogno di personale da adibire effettivamente allosvolgimento dei servizi affidati.

5. Il presente articolo non si applica ai dirigenti.Rientrano nell’applicazione del presente articolo isoci di cooperative di lavoro che non abbiano fun-zioni direttive a condizione che abbiano espressa-mente rinunciato o ceduto le quote di partecipa-zione alla cooperativa all’atto dell’assunzionepresso la nuova impresa; in ogni caso, l’assunzionedei soci di cui al presente comma avviene solo dopol’assunzione del personale dipendente della coope-rativa.

6. Il servizio svolto dai volontari delle associa-zioni di volontariato convenzionate con le aziendesanitarie per il servizio di emergenza urgenza sani-taria 118 deve essere valutato nell’ambito delleselezioni di evidenza pubblica per il reclutamentodi personale per il servizio di emergenza urgenza118.”.

Art. 31Norme in materia di contratti e appalti

1. E’ istituito presso l’ARES il “Nucleo regio-nale per la verifica dei contratti e appalti delleaziende ed enti pubblici del servizio sanitario regio-nale” nominato con delibera del Direttore generaledella medesima Agenzia su indicazione dell’Asses-sore alle politiche della salute secondo la composi-zione stabilita dalla Giunta regionale.

2. Il Nucleo di cui al comma 1 esprime preven-tivo parere in merito alle procedure di gara secondomodalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.Detto parere, vincolante per l’azienda o ente, èespresso in relazione ai criteri stabiliti dalla Giuntaregionale.

3. Il Nucleo di valutazione di cui al presentearticolo svolge le proprie attività secondo la tempi-stica e le modalità operative stabilite dall’AREScon provvedimenti del Direttore generale pubblicatisul sito web della Regione e della medesimaAgenzia.

4. E’ abrogato il quattordicesimo periodo delcomma 26 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, comeintegrato dall’articolo 5, comma 1, lettera h), dellal.r. 1/2008.

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37Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

5. L’alinea del comma 5 dell’articolo 20(Unione temporanee di acquisto) della l.r. 26/2006 èsostituito dal seguente:

“5. Entro il 30 marzo di ogni anno le aziendee istituti del SSR comunicano all’Osser-vatorio regionale degli appalti, deiprezzi, delle tecnologie, dei dispositivimedici e protesici e degli investimentidel SSR i contratti per la fornitura di benie servizi scaduti o in scadenza nei suc-cessivi dodici mesi in relazione ai quali,nel rispetto di quanto previsto dall’arti-colo 57, comma 7, del decreto legislativo12 aprile 2006, n.163 (Codice dei con-tratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture in attuazione delle direttive2004/17/CE e 2004/18/CE), e successivemodificazioni, sono obbligate ad avviarele relative procedure d’acquisto, specifi-cando:”.

6. Per l’individuazione delle ditte concorrentida invitare alle procedure per l’affidamento dilavori, servizi e forniture di cui all’articolo 125,comma 1, del d.lgs. 163/2006, e successive modifi-cazioni, e anche per le categorie merceologicheincluse nella cosiddetta “spesa comune”, in osse-quio ai principi di trasparenza e rotazione e nelrispetto della massima concorrenzialità e parità ditrattamento, le aziende e gli enti del SSR si avval-gono, in via prioritaria, dell’albo dei fornitori isti-tuito e aggiornato dall’Assessorato alle politichedella salute della Regione Puglia sulla piattaformadi e-procurement “EmPulia”.

7. Le forme di pubblicità per l’iscrizioneall’albo di cui al comma 6 sono quelle previste dal-l’articolo 63 del d.lgs. 163/2006 e successive modi-ficazioni.

8. Le aziende e gli enti del SSR, prima di proce-dere all’acquisizione di beni ai sensi di quanto pre-visto dall’articolo 57, comma 2, lettera b), del d.lgs.163/2006 e successive modificazioni, avviano spe-cifica istruttoria intesa ad accertare, interpellando leimprese iscritte nelle pertinenti categorie merceolo-giche individuate nell’albo di cui al comma 6, sesussistano ragioni di natura tecnica o artisticaovvero attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva in

grado di confermare se sul mercato sia presenteun’unica impresa in grado di garantire la fornituracon il grado di perfezione tecnica richiesto. Lerisultanze di tale indagine sono sottoposte a speci-fica valutazione sotto la diretta responsabilità deldirigente richiedente in contradditorio con il Ser-vizio di ingegneria clinica ed health technologyassessment aziendale. Rimangono di esclusivacompetenza della direzione generale le procedureinterne intese a individuare le modalità operativeintese a concretizzare la volontà negoziale dell’a-zienda o istituto.

9. La procedura di cui al comma 8 non siapplica ai farmaci in relazione ai quali le valuta-zioni di indispensabilità terapeutica ricadono sullecommissioni terapeutiche aziendali.

10. Il primo periodo del comma 26 dell’articolo3 della l.r. 40/2007, come integrato dall’articolo 5,comma 1, lettera a), della l.r. 1/2008, è soppresso.

11. E’ istituito presso l’Assessorato alle politichedella salute l’Osservatorio regionale degli appalti,dei prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi medici eprotesici e degli investimenti del SSR.

12. Il comma 3 dell’articolo 7 (Norme in materiadi razionalizzazione della spesa sanitaria) della l.r.39/2006 è sostituito dal seguente:

“3. E’ fatto obbligo alle aziende ed enti delSSR di alimentare, completare e aggior-nare, secondo modalità, tempi e proce-dure stabilite dalla Giunta regionale,l’Osservatorio regionale degli appalti,dei prezzi, delle tecnologie, dei disposi-tivi medici e protesici e degli investi-menti del SSR realizzato nell’ambitodel sistema informativo sanitario regio-nale e che si avvale anche del supportodell’ARES sia con riferimento allevalutazioni di merito sia al fine di ren-dere operativo il predetto strumento dicontrollo della spesa. ”

13. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 39/2006la parola “OPT” è sostituita dalla seguente: “Osser-vatorio”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

14. La Giunta regionale stabilisce le modalitàutili ad assicurare forme di collaborazione tra l’Os-servatorio di cui al presente articolo e l’Osserva-torio regionale dei lavori pubblici anche ai fini del-l’interscambio delle informazioni trattate.

Art. 32Norme in materia di protesi,

ortesi e ausili tecnici

1. Il presente articolo disciplina l’erogazionedelle protesi, ortesi e ausili tecnici con spesa acarico del SSR, di cui al regolamento recante normeper le prestazioni di assistenza protesica erogabilinell’ambito del SSN, adottato con decreto del Mini-stro della sanità 27 agosto 1999, n.332, e successivemodificazioni.

2. I dispositivi inclusi nel nomenclatore tarif-fario allegato al reg. min. adottato con d.m. sanità332/1999, e successive modificazioni, sono cosìclassificati:

a) “su misura”, in quanto costruiti o allestitisu misura da un professionista abilitatoall’esercizio della singola professione oarte sanitaria ausiliaria, sulla base dellaprescrizione di un medico specialista cuicompete il compito del successivo col-laudo;

b) “predisposti”, in quanto trattasi di dispo-sitivi di fabbricazione continua o di seriefiniti che, per essere consegnati a undeterminato paziente, necessitano diessere specificamente individuati e alle-stiti su misura da un professionista abili-tato all’esercizio della singola profes-sione o arte sanitaria ausiliaria, su pre-scrizione del medico specialista;

c) “finiti”, per i quali non è richiesto alcunintervento del professionista abilitato permodificazioni e/o adattamenti.

3. E’ istituito l’elenco regionale delle impreseche intendono fornire dispositivi su misura e/o pre-disposti con spesa a carico del SSN.

4. Per ottenere l’iscrizione all’elenco regionale,le imprese con sede legale nel territorio regionale,

nonché le succursali o filiali di imprese che hannosede legale fuori dal territorio regionale, devonopresentare istanza alla direzione generale dell’ASLcompetente per territorio, corredata della documen-tazione attestante il possesso dei requisiti stabiliticon provvedimento della Giunta regionale, da ema-narsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

5. E’ istituita presso il competente Servizio del-l’Area politiche per la promozione della salute dellepersone e delle pari opportunità della RegionePuglia una Commissione regionale, con il compitodi emanare linee guida per l’uniformità delle proce-dure di verifica da parte delle ASL nonché il moni-toraggio delle attività, così composta:

a) il dirigente del competente ufficio del-l’Area politiche per la promozione dellasalute delle persone e delle pari opportu-nità della Regione Puglia o suo delegato;

b) un dirigente medico dell’ARES;c) un referente per ciascuna delle associa-

zioni più rappresentative delle impreseabilitate a costruire e/o fornire dispositiviprotesici;

d) un dipendente del SSR in possesso delprofilo professionale attinente a ciascunaprofessione o arte sanitaria ausiliariaesercitata (tecnico ortopedico, ottico,audioprotesista, altro);

e) un referente della materia per ciascunaASL della Regione Puglia.

6. Le imprese, a corredo dell’istanza, devonopresentare la seguente documentazione:

a) certificazione d’iscrizione alla camera dicommercio;

b) copia della documentazione relativaall’apertura dell’esercizio secondo lemodalità di cui all’articolo 8 della leggeregionale 1 agosto 2003, n.11 (Nuovadisciplina del commercio), come daultimo modificato dall’articolo 8 dellalegge regionale 7 maggio 2008, n. 5;

c) dichiarazione circa il trattamento dei datipersonali degli utenti in ossequio allavigente normativa;

d) elenco dei dispositivi che si intendonofornire secondo la codificazione del

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39Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

nomenclatore tariffario allegato al reg.min. adottato con d.m. sanità 332/1999, esuccessive modificazioni;

e) formale dichiarazione d’accettazione diconsegna dei prodotti protesici al domi-cilio dell’assistito su indicazione del-l’ASL competente;

f) documentazione attestante il possessodei requisiti strutturali, tecnologici eorganizzativi previsti dalla presentelegge;

g) elenco attrezzature con numero di serie erelative schede tecniche;

h) attestazione della presenza, all’internodella struttura, di un professionista abili-tato all’esercizio della singola profes-sione o arte sanitaria ausiliaria, in qualitàdi titolare dell’azienda ovvero collabora-tore legato da un rapporto di dipendenzao professionale esclusivo, che ne garan-tisca la presenza durante l’intero orario diapertura dell’esercizio. A tal fine, devepresentare dichiarazione del professio-nista dalla quale si evincano le generalità,il rapporto di lavoro in essere con l’im-presa, il possesso del titolo abilitanteall’esercizio della singola professione oarte sanitaria ausiliaria (laurea triennale)e il rapporto esclusivo con l’impresa;

i) limitatamente ai dispositivi su misura,inclusi nell’elenco n.1 allegato al reg.min. adottato con d.m. sanità 332/1999 esuccessive modificazioni, la documenta-zione relativa all’iscrizione presso ilMinistero della salute ai sensi dell’arti-colo 11, comma 7, del decreto legislativo24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione delladirettiva 93/42/CEE, concernente idispositivi medici).

7. La documentazione di cui alle lett. a), b) e i)del comma 6 può essere presentata anche nelleforme previste dal testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documen-tazione amministrativa emanato con decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, e successive modificazioni; in tal caso l’am-ministrazione si riserva di verificare, a campione, laveridicità di quanto dichiarato nelle istanze presen-tate.

8. La gestione delle procedure in materia diassistenza protesica deve avvenire, nel rispettodelle norme in materia di protezione dei dati perso-nali, da parte delle ASL mediante l’utilizzo delsistema informativo sanitario regionale e/o deisistemi informativi aziendali.

9. Le imprese fornitrici sono tenute al rispettodelle modalità tecnico-organizzative stabilite dallaRegione per l’alimentazione dei flussi informativirelativi all’assistenza protesica e al monitoraggiodella spesa.

10. La gestione degli elenchi di cui al presentearticolo è effettuata dalla Regione anche mediantel’albo dei fornitori dell’Assessorato alle politichedella salute della Regione Puglia.

11. Entro sessanta giorni dalla data di presenta-zione dell’istanza di iscrizione nell’elenco regio-nale da parte dell’impresa, l’ASL verifica, tramite ildipartimento di prevenzione, la sussistenza deirequisiti richiesti.

12. Conclusa la procedura di verifica, il direttoregenerale dell’ASL, sulla scorta del verbale positivodi accertamento di sussistenza dei requisiti, approval’istanza e invia il relativo atto al competente ser-vizio dell’Area politiche per la promozione dellasalute delle persone e delle pari opportunità dellaRegione Puglia.

13. In caso di accertamento negativo, il direttoregenerale dell’ASL, entro trenta giorni dalla data diricevimento del verbale da parte del dipartimento diprevenzione, trasmette lo stesso all’impresa interes-sata. La richiesta di rettifica di eventuali errori odomissioni deve pervenire alla direzione generaledell’ASL da parte dell’impresa entro e non oltretrenta giorni dalla data di trasmissione del verbale.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, il dirigente del competenteservizio dell’Area politiche per la promozione dellasalute delle persone e delle pari opportunità dellaRegione Puglia, sulla base delle procedure effet-tuate dall’ASL, approva l’elenco regionale di cui alpresente articolo.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

15. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ognianno, il dirigente del competente servizio dell’Areapolitiche per la promozione della salute delle per-sone e delle pari opportunità della Regione Pugliaaggiorna l’elenco di cui al comma 3 con l’inseri-mento delle imprese che entro il 31 maggio ed il 30novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da partedel dipartimento di prevenzione dell’ASL compe-tente per territorio la verifica positiva prevista dalpresente articolo.

16. L’elenco regionale di cui al presente articoloe i relativi aggiornamenti devono essere pubblicatinel Bollettino ufficiale, sul sito web della RegionePuglia o con altre modalità equivalenti.

17. Nel rispetto dei prezzi fissati dal nomencla-tore tariffario di cui reg. min. adottato con d.m.sanità 332/1999, e successive modificazioni, leimprese abilitate ai sensi della presente legge pre-sentano all’ASL di appartenenza dell’assistito lafattura unica mensile per distretto, con allegatal’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5, delreg. min. adottato con d.m. sanità 332/1999 e suc-cessive modificazioni, la dichiarazione di ricevutadell’assistito stesso e gli estremi della spedizioneper i presidi non consegnati direttamente.

18. L’autorizzazione di cui al comma 17 deveessere redatta su apposito modello accompagnatodal preventivo dell’azienda.

19. Nel caso in cui, per giusta causa e comunqueprevia autorizzazione dell’ufficio protesi compe-tente, l’invalido sia impossibilitato a ritirare un pre-sidio la cui fornitura sia stata regolarmente autoriz-zata dall’ASL di competenza, l’impresa fornitriceprocede alla fatturazione della fornitura anchesenza la dichiarazione di ricevuta dell’invalido, neiseguenti termini:

a) 50 per cento dell’importo totale della for-nitura per i dispositivi predisposti perso-nalizzabili pronti per la prova;

b) 80 per cento dell’importo totale della for-nitura per i dispositivi costruiti su misurapronti per la prova che necessitano delmodello di gesso o materiale sintetico;

c) 100 per cento dell’importo totale dellafornitura per i dispositivi costruiti sumisura pronti per la consegna.

20. Prima di procedere alla fatturazione, l’im-presa fornitrice provvede a dare comunicazione del-l’impossibilità della prova o della consegna deldispositivo all’assistito all’ASL di competenza, chedeve verificare, entro quindici giorni, i motivi dellamancata prova ovvero del ritiro del dispositivo daparte dell’utente.

21. L’ASL di competenza provvede al relativosaldo dal ricevimento della fattura entro i termini dilegge, redatta in conformità alle norme vigenti,comprese quelle inerenti il collaudo dei dispositivi.

22. Le ASL provvedono, attraverso la carta deiservizi aziendale e/o per mezzo dei propri siti webistituzionali e per mezzo del Portale regionale dellasalute, a diffondere informazioni di semplice echiara lettura circa i diritti degli utenti e l’accessoalle prestazioni protesiche.

23. Nei locali delle imprese iscritte nell’elencoregionale deve essere apposta, ben in vista, unatabella recante le generalità e i requisiti professio-nali posseduti dal personale addetto al servizio.

24. Al fine di garantire il diritto alla libera sceltadell’assistito, le ASL espongono, nei propri locali,l’elenco regionale delle imprese abilitate all’eroga-zione di prestazioni protesiche con spesa a caricodel SSN.

25. L’elenco aggiornato dei soggetti erogatoriautorizzati deve essere, altresì, disponibile sul sitoweb della Regione Puglia o su altro servizio webdella Regione.

26. In fase di prima applicazione della presentelegge, le imprese che forniscono dispositivi sumisura e/o predisposti operanti sul territorio regio-nale, entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, presentano domandaalle ASL di riferimento per l’inserimento in unelenco regionale provvisorio.

27. Le aziende sanitarie locali, entro i successivitrenta giorni, redigono e inviano al competente ser-vizio dell’Area politiche per la promozione dellasalute delle persone e delle pari opportunità dellaRegione Puglia un elenco provvisorio delle impreseoperanti sul proprio territorio.

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41Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

28. Il dirigente del competente servizio dell’Areapolitiche per la promozione della salute delle per-sone e delle pari opportunità della Regione Puglia,con propria determinazione, formula l’elenco prov-visorio da pubblicare secondo quanto previsto dalpresente articolo.

29. Le imprese, entro dodici mesi dalla data dipubblicazione dell’elenco di cui al comma 28, ade-guano i requisiti strutturali, tecnologici e organizza-tivi previsti dalla presente legge.

30. L’ASL, sempre tramite i propri servizi terri-toriali (dipartimenti di prevenzione), verifica l’av-venuto adeguamento e invia l’elenco definitivodelle imprese in possesso dei requisiti al compe-tente servizio dell’Area politiche per la promozionedella salute delle persone e delle pari opportunitàdella Regione Puglia, il cui dirigente, con propriadeterminazione, provvede all’inserimento nell’e-lenco di cui al presente articolo.

31. L’elenco provvisorio cessa la propria effi-cacia dalla data di approvazione dell’elenco defini-tivo di cui al presente articolo.

32. Ai fini dell’erogazione dei dispositivi “finiti”,le ASL stipulano contratti con i soggetti aggiudica-tari delle procedure pubbliche di acquisto, espletatenel pieno rispetto della normativa in materia di con-tratti e appalti pubblici.

33. E’ abrogata la legge regionale 11 maggio1990 n. 31 (Istituzione e modalità di gestione del-l’elenco regionale delle aziende abilitate a fornirepresidi e ausili protesici con spesa a carico del ser-vizio sanitario nazionale), nonché le altre normeregionali incompatibili con quanto previsto dallapresente legge.

Art. 33Norme in materia di controllo degli atti e verifica dei bilanci

1. Con provvedimenti della Giunta regionale,su proposta dell’Assessore alle politiche dellasalute, sono stabilite le modalità per l’effettuazionedel controllo dei bilanci delle aziende sanitarie edenti pubblici del SSR.

Capo VAltre norme in materia sanitaria

Art. 34Modifica all’articolo 24 della l.r. 34/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 24 (Esenzione ticketper visite ed esami specialistici) della l.r. 34/2009 èsostituito dal seguente:

“2. Gli aventi diritto sono tenuti a produrreagli uffici dell’ASL attestato rilasciatodagli enti competenti da cui risulti, peril periodo indicato al comma 1, lo statodi cui alle lettere a) e b) del medesimocomma 1.”.

Art. 35Modifiche alla legge regionale

15 dicembre 2008, n. 34

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2008, n.34(Norme in materia di attività funeraria), sonoapportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell’articolo 4 (Funzioni ecompiti dei comuni) è sostituito dalseguente:“3. In deroga a quanto previsto dal

comma 2, nei casi di reale necessità ilcomune può approvare, sentita l’ASLcompetente per territorio, la costru-zione di nuovi cimiteri, l’amplia-mento di quelli esistenti o la costru-zione di crematori e di strutture per ilcommiato di cui all’articolo 17, a unadistanza inferiore ai 200 metri daicentri abitati, tranne il caso dei cimi-teri di urne.”.

b) al comma 1 dell’articolo 7 (Regolamenticomunali) dopo le parole “apposito rego-lamento” è aggiunta, in fine, le seguente:“comunale;”

c) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è inseritoil seguente:“1 bis Al fine di garantire un’applica-

zione uniforme su tutto il terri-torio regionale delle norme inmateria di attività funebre, cre-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

mazione e dispersione delleceneri, la Giunta regionale, entronovanta giorni dalla data dientrata in vigore della presentelegge, approva apposito regola-mento - tipo. I Comuni proce-dono, entro centottanta giornidall’approvazione da parte dellaGiunta regionale del regolamentodi cui al periodo precedente, adapprovare i rispettivi regola-menti.”;

d) all’alinea del comma 2 dell’articolo 7dopo le parole “Con il regolamento” èinserita la seguente: “comunale”;

e) al comma 2 dell’articolo 8 (Organizza-zione delle attività di medicina necrosco-pica) dopo le parole: “L’accertamentodella realtà di morte” sono inserite leseguenti: “dei soggetti non deceduti instrutture sanitarie di ricovero o assisten-ziali, residenziali pubbliche e/o private”;

f) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - Trasporto di salma

1. Il trasporto della salma può avvenire, surichiesta di un familiare del defunto o di una per-sona convivente con il defunto o di un soggetto daloro delegato, dal luogo ove si trova la salma almomento del decesso presso l’abitazione, i luoghidi culto ritenuti idonei, l’obitorio o il servizio mor-tuario di strutture sanitarie pubbliche e/o privateaccreditate, previa disponibilità all’accoglimentodella salma, o ad apposite strutture adibite per ilcommiato di cui all’articolo 17. In tali luoghi deveessere portato a termine il prescritto periodo diosservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990 e deveessere effettuato l’accertamento di morte da partedel locale medico necroscopo. Il trasporto dellasalma non è, invece, possibile nei casi in cui visiano impedimenti di carattere giudiziario o sussi-stano problemi per la salute o l’igiene pubblica.

2. Per effettuare il trasporto della salma, chedeve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso,non occorre alcuna autorizzazione da parte delcomune, ma è sufficiente apposita certificazione

rilasciata dal medico curante o dal medico dipen-dente o convenzionato con il SSN, intervenuto inoccasione del decesso, attestante che il trasportonon arreca pregiudizio per la salute pubblica ed èescluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al precedentecomma 2 è titolo valido per il trasporto della salma,purché lo stesso si svolga interamente nell’ambitodel territorio della regione Puglia. Lo stesso medicodeve compilare la scheda di causa di morte ISTATche accompagna la salma.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in con-tenitore impermeabile non sigillato, in condizioniche non ostacolino eventuali manifestazioni di vitae che comunque non siano di pregiudizio per lasalute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempibrevi.

5. Il trasporto delle salme è a pagamento, salvocasi particolari disciplinati dai regolamenti comu-nali di cui all’articolo 7.

6. L’addetto al trasporto deve consegnare copiadella certificazione medica di cui al comma 2 alresponsabile della struttura ricevente o suo delegato(congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mor-tuario di strutture sanitarie pubbliche o privateaccreditate o apposite strutture adibite per il com-miato) e deve dare comunicazione del trasporto alSindaco del comune ove è avvenuto il decesso, alSindaco del comune ove è destinata la salma e alleASL competenti per territorio.

7. Il responsabile, o suo delegato, della strutturadi cui al comma 6, ad eccezione dell’abitazione pri-vata, registra l’accettazione della salma indicando illuogo da cui proviene, l’orario di arrivo e le genera-lità dell’addetto al trasporto e ne dà comunicazioneal comune ove è avvenuto il decesso, al comune oveè destinata la salma e alle ASL competenti per terri-torio.

8. Per il trasporto in abitazione privata, lecomunicazioni di cui al comma 7 sono a cura del-l’addetto al trasporto e controfirmate dai familiari oconviventi del defunto.”;

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43Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

g) dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

“Art. 10 bis - Trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo tra-sferimento dal luogo di decesso all’obitorio, allacamera mortuaria, alle strutture per il commiato, alluogo prescelto per le onoranze, compresa l’abita-zione privata, al cimitero o al crematorio o dall’unoall’altro di questi luoghi. L’autorizzazione al tra-sporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindacodel comune del luogo ove è avvenuto il decesso.Tale autorizzazione è necessaria anche per il tra-sporto del cadavere dall’abitazione privata deldefunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.

2. Il trasporto del cadavere deve essere effet-tuato in forma che ne garantisca il decoro del ser-vizio.

3. Il medico necroscopo della ASL competenteper territorio, ai fini del trasporto del cadavere,provvede a constatare la realtà della morte secondoquanto previsto dal d.p.r. 285/1990.

4. Nel caso di decesso verificatosi all’interno diuna struttura ospedaliera, gli adempimenti e le fun-zioni di medicina necroscopica sono affidate alladirezione sanitaria, in conformità di quanto previstodall’articolo 8, comma 1, secondo periodo.

5. Nel caso in cui la salma viene trasportatapresso un comune diverso da quello del decesso è ilmedico necroscopo della ASL del comune di arrivocompetente a redigere il certificato di accertamentodella realtà della morte, dopo il prescritto periodo diosservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990.

6. Le modalità tecniche con cui deve avvenire iltrasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di tra-sferimento da adottare e al tipo di personale daimpiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 deld.p.r. 285/1990, nonché dall’articolo 15 della pre-sente legge.

7. L’addetto al trasporto di cadavere, prima dieffettuare il trasporto, sotto la propria responsabi-lità, deve compilare un documento, su appositomodulo, attestante che:

a) l’identità del defunto è stata accertatamediante documento di riconoscimentovalido e corrisponde con le generalitàcontenute nelle autorizzazioni rilasciate;

b) il feretro è stato confezionato secondo lemodalità previste dal d.p.r. 285/1990;

c) sono state adottate tutte le cautele igie-nico-sanitarie prescritte dalle norme inmateria.

8. L’addetto al trasporto deve consegnare ilferetro a chi è incaricato della sua accettazione nelcimitero o crematorio, unitamente alla documenta-zione che lo accompagna, per consentire la registra-zione del feretro stesso e per la verifica dell’inte-grità del sigillo.

9. Per il trasporto all’estero del cadavere tutte leverifiche prescritte nei precedenti commi devonoessere effettuate dalla ASL del luogo in cui è statoeffettuato l’accertamento della realtà della morte,fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dicui al d.p.r. 285/1990.

Art. 10 ter - Trasporto di resti umani e prodottiabortivi

1. Il trasporto e le altre attività funebri relative aresti umani e prodotti abortivi rimangono discipli-nati da quanto previsto dal d.p.r. 285/1990.”;

h) Il comma 2 dell’articolo 11 (Passaportomortuario) è sostituito dal seguente:“2. Il trattamento conservativo, come

previsto dall’articolo 32 del d.p.r.285/1990, non si pratica per il tra-sporto nell’ambito del territorioregionale.”.

Art. 36Modifiche alla legge regionale

5 aprile 1985, n.14

1. Alla legge regionale 5 aprile 1985, n.14 (Isti-tuzione dell’Osservatorio epidemiologico regio-nale) sono apportate le seguenti modifiche:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

a) all’articolo 1 dopo la parola: “istituisce”sono inserite le seguenti: “, nell’ambitodell’Assessorato alle politiche dellasalute,”;

b) l’art.3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Organizzazione

1. L’Osservatorio epidemiologico regionalesvolge i propri compiti attraverso:

a) le unità operative per l’attività statisticaed epidemiologica delle ASL;

b) i dipartimenti di prevenzione delle ASL;c) le altre strutture e presidi delle ASL, delle

aziende ospedaliere universitarie (AOU)e degli istituti di ricovero e cura a carat-tere scientifico (IRCCS);

d) le strutture regionali e aziendali deputateai sistemi informativi;

e) la collaborazione delle strutture dell’uni-versità degli studi nel quadro dei rapporticonvenzionali di cui all’articolo 39 dellal. 833/1978;

f) la collaborazione con altre agenzie, isti-tuti o enti pubblici che svolgono attività diricerca, di epidemiologia, di statisticaattraverso apposite convenzioni.”;

c) l’articolo 4, come integrato dalla leggeregionale 17 luglio 1987, n. 23 e poi sosti-tuito dall’articolo 1 della legge regionale5 settembre 1996, n. 21, è sostituito dalseguente:

“Art. 4 - Il Comitato tecnico scientifico

1. Alle attività dell’Osservatorio epidemiolo-gico regionale presiede un Comitato tecnico scien-tifico che si avvale delle strutture di cui all’articolo3 e di una segreteria costituita presso l’Assessoratoalle politiche della salute.

2. Il Comitato tecnico scientifico è organo con-sultivo della Giunta regionale ed è composto daesperti nominati dalla Giunta regionale.

3. Il Comitato tecnico scientifico è presiedutodall’Assessore regionale alle politiche della salute oda un suo delegato.

4. La nomina del Comitato è effettuata dallaGiunta regionale.

5. Il Comitato tecnico scientifico deve:a) entro il 31 ottobre di ogni anno, predi-

sporre il programma operativo per l’annosuccessivo;

b) entro il 31 marzo di ogni anno, presentarela relazione consuntiva dell’attività svoltanell’anno precedente.

6. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, dinorma, con periodicità almeno semestrale.

7. Ai componenti del Comitato tecnico scienti-fico non compete l’indennità di presenza.

8. Il Comitato tecnico scientifico resta in caricaper quatto anni e, comunque, sino alla sua sostitu-zione.”.

Art. 37Abrogazione dell’articolo 34

(Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive) della legge regionale

16 aprile 2007, n.10

1. L’articolo 34 (Norme per la prevenzionedella diffusione delle malattie infettive) della l.r.10/2007, e successive modificazioni e integrazioni,è abrogato.

2. Con apposito regolamento regionale daapprovarsi entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge sono stabilitele procedure per assicurare idonei interventi di pre-venzione della diffusione di malattie infettive insoggetti umani.

Art. 38Norme per il potenziamento delle attività

dei dipartimenti di prevenzione

1. Fatto salvo quanto previsto dal documento di

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45Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

indirizzo economico funzionale (DIEF) del SSR inmateria, le somme incassate dalle ASL per dirittisanitari versati da terzi richiedenti le prestazionierogate dai servizi dei dipartimenti di prevenzione,secondo quanto previsto dalla deliberazione dellaGiunta regionale 2 luglio 2002, n. 829 (Adozionedel tariffario regionale per gli accertamenti e leindagini in materia di igiene e sanità pubblica aisensi dell’articolo 7 della l.r. 36/1984, come modifi-cato dalla legge regionale 8 marzo 2002, n. 4), sonodestinate nella misura del 50 per cento al potenzia-mento dei servizi dei dipartimenti di prevenzionecon particolare riferimento alle attività di vigilanzae controllo.

2. L’articolo 7 della legge regionale 20 luglio1984, n. 36 (Norme concernenti l’igiene e sanitàpubblica e il servizio farmaceutico), come modifi-cato dall’articolo 2 della l.r. 4/2002, si applicaanche alle attività di cui alla l.r. 8/2004.

3. I direttori generali delle ASL destinano unaquota non inferiore all’80 per cento delle sommeincassate ai sensi del decreto legislativo 19novembre 2008, n.194 (Disciplina delle modalità dirifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali inattuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), infavore dei dipartimenti di prevenzione per la coper-tura delle spese relative al mantenimento, al poten-ziamento e al miglioramento dell’efficacia dellaprogrammazione e dell’attuazione del piano azien-dale integrato dei controlli in materia di sicurezzaalimentare (sanità pubblica veterinaria e servizioigiene degli alimenti), comprese le spese ammini-strative sostenute, relativamente ai servizi interes-sati all’effettuazione dei controlli ufficiali.

4. Le somme di cui al comma 6 dell’articolo 13del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attua-zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicu-rezza nei luoghi di lavoro), che integrano l’appositocapitolo del bilancio regionale sono destinate peruna quota non inferiore al 70 per cento ai diparti-menti di prevenzione delle ASL per la realizzazionedei seguenti obiettivi in materia di prevenzione neiluoghi di lavoro:

a) potenziamento delle dotazioni organichedei servizi prevenzione e sicurezza negliambienti di lavoro;

b) realizzazione di percorsi di aggiorna-mento professionale per il personale deiservizi prevenzione e sicurezza negliambienti di lavoro;

c) realizzazione di progetti a valenza regio-nale in materia di prevenzione e sicurezzanegli ambienti di lavoro;

d) acquisizione di mezzi e attrezzature.

5. La Giunta regionale, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge esu proposta del competente Servizio assistenza ter-ritoriale e prevenzione, approva l’aggiornamento altariffario di cui alla del. giunta reg. 829/2002.

Art. 39Norme in materia di sistemi informativi

e obblighi informativi

1. La Regione favorisce il collegamento con ilivelli di governo nazionale e comunitario, con lealtre regioni e il sistema delle autonomie, promuoveil coordinamento delle iniziative e la realizzazionein ambito regionale dei progetti nazionali e sopra-nazionali, assicura standard di qualità e adeguatemodalità di monitoraggio per l’accessibilità e il trat-tamento dei dati necessari ad alimentare i servizistatistici e informativi.

2. La Regione cura la progettazione, l’organiz-zazione e lo sviluppo di sistemi informativi inambito sanitario, definisce la pianificazione e stabi-lisce le linee guida per lo sviluppo telematico, delleinformation and communication technology (ICT)e dell’e-government in sanità (sanità elettronica)affinché siano idonei a supportare le attività istitu-zionali e a conseguire gli obiettivi stabiliti dallaprogrammazione in materia sanitaria; tali attivitàsono finalizzate anche a favorire l’utilizzo integratodelle basi di dati esistenti e ad assicurare la raccoltae il trattamento delle informazioni con il minoreonere per i cittadini e nell’ottica di uno sviluppointegrato dei servizi sanitari.

3. E’ fatto obbligo alle aziende sanitarie, istitutied enti pubblici, privati accreditati o soggetti con-venzionati del SSR di conferire i dati e le informa-zioni necessarie per il funzionamento dei sistemi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

informativi regionali di cui alla deliberazione dellaGiunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Pianoper la sanità elettronica della Regione Puglia),secondo le specifiche tecniche e le modalità stabi-lite dalla Regione.

4. La Giunta regionale con proprio provvedi-mento stabilisce lo scadenziario per il conferimentodei dati e delle informazioni da parte delle aziendesanitarie, istituti ed enti del SSR ai sistemi informa-tivi regionali.

5. Con il medesimo provvedimento di cui alcomma 4 sono stabilite forme di penalizzazione acarico delle aziende sanitarie, istituti ed enti delSSR in caso di mancato rispetto degli obblighi dicui al presente articolo.

6. Sono fatti salvi comunque i contenuti dinorme, decreti e altri provvedimenti a caratterenazionale e regionali contenenti obblighi e adempi-menti a carico delle aziende ed enti del SSN inmateria di flussi e obblighi informativi.

7. Con regolamento regionale sono individuatigli adempimenti a carico delle aziende sanitarie,istituti ed enti del SSR, previsti dalle norme vigenti,che sono assolti mediante il conferimento dei dati edelle informazioni ai sistemi informativi regionalinel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

8. Gli interventi e le azioni di cui al presentearticolo sono realizzate attraverso il tavolo per lasanità elettronica di Puglia di cui al regolamentoregionale 16 luglio 2007, n.19, che assicura l’inte-razione e il raccordo con gli altri settori dellaRegione incaricati delle attività ICT e di e-govern-ment.

9. La Regione, le ASL, le AOU, gli IRCCS, glienti del SSR, le strutture sanitarie private accredi-tate e i soggetti convenzionati del SSR che operanoper lo svolgimento di attività di pubblico interessetrattano i dati personali, organizzano la raccolta e iltrattamento dei dati anagrafici e sanitari, ivi com-presi quelli dei registri regionali istituiti per finalitàepidemiologiche, statistiche, di studio, di ricercascientifica e di programmazione, nel rispetto delledisposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 (Codice in materia di protezione deidati personali), e al regolamento regionale 25maggio 2006, n. 5 (Regolamento per il trattamentodei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli20 e 21 del decreto legislativo 196/2003).

10. Il trattamento, la diffusione e la comunica-zione dei dati di cui al comma 9 è effettuato nelrispetto delle norme in materia di protezione deidati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e delle formedi segreto, incluso il segreto d’ufficio, nel rispettodei principi costituzionali di efficienza e di tuteladel trattamento dei dati personali nonché adottandoidonee tecnologie e sistemi di anonimizzazione epseudonimizzazione dei dati messi a disposizionedal sistema informativo sanitario regionale.

11. Secondo le modalità deliberate dalla Giuntaregionale, ai sensi del presente articolo, il “patri-monio informativo sanitario pubblico” è utilizzatoda parte dei soggetti pubblici per le finalità istitu-zionali cui essi sono preordinati nonché da parte deisoggetti privati che operano in ambito regionale perlo svolgimento di attività di pubblico interesse nelrispetto dei principi sul trattamento dei dati perso-nali di cui al d.lgs. 196/2003 e segnatamente nelrispetto dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decretolegislativo stesso.

12. La Regione, conformemente alle disposi-zioni contenute negli articoli 18 e 19 del d.lgs.196/2003, anche attraverso l’adozione di uno speci-fico regolamento, disciplina la comunicazione deidati di cui al presente articolo e delle informazioniacquisite o prodotte nell’esercizio delle sue fun-zioni istituzionali a soggetti pubblici, a soggetti pri-vati o a enti pubblici economici.

13. E’ istituita presso ciascuna azienda, istituto oente pubblico del SSR una struttura di staff alladirezione aziendale, denominata Servizio sistemiinformativi, deputata alle attività di cui alla del.giunta reg. 2005/2006 e all’attuazione degli inter-venti, di propria competenza, di cui al presente arti-colo.

14. La Regione, le ASL, le AOU, gli IRCCS, glienti del SSR e le strutture sanitarie private accredi-tate organizzano al proprio interno una funzione

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47Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

dedicata alla gestione delle problematiche relativeal trattamento dei dati personali e sensibili al fine digarantire l’attuazione di quanto contenuto nel d.lgs.196/2003 e nel regol. reg. 5/2006.

15. I sistemi informativi regionali e aziendali delSSR sono adeguati in modo tale da assicurare ilpieno rispetto degli obblighi informativi previsti danorme, decreti e regolamenti nazionali e regionali ela produzione degli indicatori previsti dal patto perla salute, dalla programmazione sanitaria regionalee aziendale.

16. La Giunta regionale con proprio provvedi-mento stabilisce il set minimo di informazioni che isistemi informativi a supporto dei processi clinico-assistenziali e amministrativi devono essere ingrado di generare per le finalità di programma-zione, organizzazione, gestione e governo dei livelliessenziali di assistenza (LEA).

17. Per le finalità di cui al presente articolo, laGiunta regionale può adottare ulteriori modellidistinti per tipologia di attività sanitaria o di livellodi assistenza che consentano, nell’ambito dellastruttura dei centri di responsabilità aziendali desu-mibili della contabilità analitica di cui all’articolo26 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38(Norme sull’assetto programmatico, contabile,gestionale e di controllo delle unità sanitarie localiin attuazione del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materiasanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre1992, n. 421 - così come modificato dal decretolegislativo 7 dicembre 1993, n. 517), attraversoun’analisi comparativa dei costi, dei rendimenti edei risultati, confronti per aree funzionali omo-genee, al fine anche di poter individuare modelli diefficienza gestionale da estendere all’intera orga-nizzazione aziendale nonché consentire la determi-nazione dei costi di produzione con riferimento allespecifiche attività svolte, ai fini della determina-zione dei costi standard di produzione aziendali eregionali riconciliabili con la contabilità generale.

Art. 40Registro regionale di implantologia

1. Le ASL, le AOU, gli IRCCS pubblici, gli

altri istituti e soggetti privati accreditati del SSR, incaso di ricoveri che comportino l’implantologia dianca e ginocchio, sono tenuti a compilare obbliga-toriamente l’apposita scheda del registro regionaledi implantologia della Puglia.

2. In assenza della scheda di cui al comma 1,non si può dare corso alla remunerazione del rela-tivo episodio di ricovero.

Art. 41Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2006

1. All’articolo 8 (Disposizioni in materia di atti-vità residenziali extra-ospedaliere) della l.r.26/2006, come modificato dall’articolo 3, comma39, della l.r. 40/2007, sono apportate le seguentimodifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dallaseguente:“a) residenza sanitaria assistenziale di

cui alla deliberazione della Giuntaregionale 19 marzo 2002, n. 210(Regolamento di organizzazione efunzionamento delle RSA): quattroposti letto ogni 10 mila abitanti di cuiuno destinato a pazienti affetti daAlzheimer e demenze senili, chesiano gravemente non autosuffi-cienti, fatti salvi i posti già assegnaticon la deliberazione della Giuntaregionale 18 novembre 2002, n. 1870(Piano di riconversione dei Presidiospedalieri di Bisceglie e Foggia dicui alla del. cons. reg. n. 380/1999 esuccessive modificazioni di cui alladel. giunta reg. 1087/2002 - Defini-zione dei rapporti con la congrega-zione religiosa “Casa della Divinaprovvidenza”);”;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dallaseguente: “b) residenze socio-sanitarie assisten-

ziali, di cui al regolamento regionale2 aprile 1997, n. 1 (Articolo 4,comma 2, lettera b), legge regionale19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

delle quote di spesa per l’assistenza arilievo sanitario fornita alle personeparzialmente o del tutto non autosuf-ficienti ospitate nelle strutture resi-denziali protette), e successive modi-ficazioni, e alla l.r. 19/2006: 8,5 postiletto ogni 10 mila abitanti;

c) dopo la lettera b) del comma 2 è aggiuntala seguente:“b bis) 0,5 posti letto ogni 10 mila abi-

tanti destinati a centri diurni perpazienti affetti da Alzheimer, chepossono essere anche annessi allestrutture di cui alle lettere a) eb).”.

2. I nuovi parametri modificati con il presentearticolo sono applicati solo dopo l’avvenuto aggior-namento del fabbisogno di posti letto di RSA, daapprovarsi da parte della Giunta regionale, e fattisalvi, comunque, i posti letto per i quali è stata dataautorizzazione alla realizzazione e finanziati aisensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria1988), e successive modificazioni, nonché i postiletto già assegnati, alla data di entrata in vigoredella presente legge, in ragione del fabbisognocomplessivo già determinato con i parametri di cuiall’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), della l.r.26/2006.

Art. 42Integrazione all’articolo 1 della legge regionale

5 novembre 1991, n. 9

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 1 dellalegge regionale 5 novembre 1991, n. 9 (Normativaconcernente le nefropatie croniche), introdotto dalquinto comma dell’articolo 1 della legge regionale4 luglio 1994, n. 23, è inserito il seguente:

“3 ter. Qualora le condizioni di salute delnefropatico non consentano l’utilizzodei mezzi di cui ai commi precedenti, èconsentita l’utilizzazione di autoam-bulanza privata, previa attestazionemedico-sanitaria rilasciata dal centrodi dialisi pubblico di competenza. Al

paziente o alla ditta da questi delegatacompete il rimborso chilometrico dicui al tariffario per i servizi di tra-sporto infermi applicato dalla Crocerossa italiana.”.

Art. 43Interpretazione autentica dell’articolo 23

della l.r. 25/2007

1. L’articolo 23 (Modifiche alla l.r. 14/2004)della l.r. 25/2007 va interpretato nel senso che i ter-mini ivi previsti si applicano anche al personale delprofilo professionale di veterinario collaboratoretitolare di rapporto convenzionale alla data del 31dicembre 2006 con l’Istituto di incremento ippicodella Regione Puglia.

Art. 44Divieto conferimento animali

1. E’ fatto divieto di conferire animali in strut-ture di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli ani-mali d’affezione e prevenzione del randagismo),ubicate fuori regione e al di fuori del comprensoriocompetente per ASL visto l’articolo 5 della leggeregionale 22 agosto 1989, n. 13 (Norme concernentila materia veterinaria), il quale stabilisce che le fun-zioni in materia veterinaria, non espressamenteattribuite alla competenza dello Stato o dellaRegione, sono esercitate dai comuni, che si avval-gono delle rispettive unità sanitarie locali.

Art. 45Integrazione dell’articolo 14

della l.r. 12/1995

1. All’articolo 14 della l.r. 12/1995 è aggiunto,in fine, il seguente comma:

“2 bis. Il ricovero e la custodia dei canisono assicurati dai comuni medianteapposite strutture; la gestione è eser-citata in proprio o affidata in conces-sione, previa formale convenzione,alle associazioni protezionistiche oanimaliste iscritte all’albo regionale

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49Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

depositato presso l’Assessorato allepolitiche della salute.”.

TITOLO IIDISPOSIZIONI IN MATERIA

DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

Capo VIDisposizioni in materia di servizi sociali

e sociosanitari

Art. 46Servizi di trasporto per utenti disabili

a fini socio-riabilitativi

1. Ai fini del contenimento della spesa e per unagestione coordinata e sinergica del trasporto perutenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centripubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati conle ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalleaziende sanitarie locali competenti per territorio. Lacompetenza territoriale si definisce sulla base delterritorio di residenza del fruitore del servizio.

2. I comuni, associati in ambito territoriale, neilimiti della programmazione finanziaria approvataa valere sulle risorse assegnate per il finanziamentodei piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006, con-corrono alla copertura degli oneri economici deri-vanti dall’organizzazione ed erogazione del ser-vizio di trasporto, in misura non superiore al 60 percento del costo medesimo, restando a carico dellaASL la quota residua di costo.

3. Al fine di assicurare economicità ed efficaciaall’azione amministrativa, i comuni associati inambiti territoriali sottoscrivono apposite e preven-tive intese con la ASL competente per territorio attea specificare le modalità organizzative del serviziodi trasporto, le modalità di gestione e i criteri diaccesso al servizio da parte degli utenti, con riferi-mento ai criteri di compartecipazione al costo defi-niti in applicazione della normativa nazionale eregionale vigente in materia di valutazione dellacondizione economica dell’assistito e del rispettivonucleo familiare.

4. I commi 3 e 4 dell’articolo 7 (Programma diinterventi e di riparto per l’integrazione scolasticadei disabili) della legge regionale 7 marzo 2003, n.4 (Disposizioni per la formazione del bilancio diprevisione 2003 e bilancio pluriennale 2003 - 2005della Regione Puglia), sono abrogati.

Art. 47Servizi di trasporto scolastico

per studenti disabili

1. In applicazione del combinato disposto del-l’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compitiamministrativi dello Stato alle regioni e agli entilocali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo1997, n. 59), che attribuisce alle province i compitie le funzioni concernenti “i servizi di supporto orga-nizzativo del servizio di istruzione per alunni conhandicap o in situazioni di svantaggio”, e del titoloV della Costituzione, che attribuisce alle Regionipotestà legislativa concorrente nella materia inoggetto, riservando allo Stato la sola determina-zione dei principi fondamentali, la Regione disci-plina con la presente norma il riordino delle compe-tenze in materia di trasporto scolastico degli alunnicon disabilità.

2. Il servizio di trasporto scolastico per glialunni diversamente abili, in quanto servizio di sup-porto organizzativo del servizio di istruzione, è dicompetenza dei comuni e delle province. Ai comunispetta il compito di garantire il trasporto per tutti igradi inferiori di istruzione, compresa la scuola del-l’infanzia. Alle province spetta il compito di garan-tire il trasporto per l’istruzione superiore.

3. I comuni attuano il servizio di trasporto sco-lastico con le risorse ordinarie già utilizzate per ildiritto allo studio a valere sul proprio bilanciocomunale e, ove necessario, le integrano nei limitidella programmazione finanziaria approvata avalere sulle risorse assegnate per il finanziamentodei piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006.

4. La Regione dispone annualmente, in sede diriparto del fondo nazionale delle politiche sociali dicui all’articolo 69 della l.r. 19/2006, lo stanzia-mento di un’apposita quota di fondo per il concorso

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

alla spesa sostenuta dalle province per le rispettivecompetenze.

5. L’articolo 47 (Interpretazione autentica degliarticoli 5 e 6 della l.r. 10/1997 per il trasporto diportatori di handicap) della legge regionale 12aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per l’eser-cizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000 -2012), è abrogato.

Art. 48Conseguimento

delle autorizzazioni definitive

1. All’articolo 49 (Autorizzazione) della l.r.19/2006, come modificato dall’articolo 1 dellalegge regionale 9 marzo 2009, n.1, sono apportatele seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:“2. Il provvedimento di autorizzazione

individua la denominazione e l’ubi-cazione della struttura, la sede legalee amministrativa del soggetto pro-prietario e/o gestore, il legale rappre-sentante, i servizi socio-assistenzialie socio-sanitari erogati, la ricettività,la natura pubblica o privata. Il prov-vedimento di autorizzazione al fun-zionamento determina la legittimitàall’esercizio delle attività delle strut-ture e dei servizi autorizzati.”;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:“8. In ogni caso il termine di cui ai commi

5 e 7, da definirsi da parte dei comuniin relazione all’entità e all’impegnofinanziario richiesto, non può esseresuperiore a quattro anni dalla data dientrata in vigore del regolamentoregionale di cui all’articolo 64.”;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:“9. Decorso il termine di validità dell’au-

torizzazione provvisoria, in assenzadi adeguamento ai requisiti di legge edi regolamento regionale, il comuneprovvede ad adottare apposito atto direvoca dell’autorizzazione provvi-soria al funzionamento.”.

2. Il termine di cui al comma 8 dell’articolo 49della l.r. 19/2006 si applica anche per la riqualifica-zione in OSS del personale in servizio nelle strut-ture socio-sanitarie in possesso di qualifichediverse.

Art. 49Integrazione scolastica per alunni disabili

1. I servizi per l’integrazione scolastica di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r.116/1987 sono intesi come servizi di assistenza spe-cialistica all’alunno disabile e all’intero corpodocente che ne ha la responsabilità educativa e siconfigurano come prestazioni aggiuntive rispettoall’assistenza di base di competenza del personalescolastico.

2. Per la realizzazione dei servizi per l’integra-zione scolastica di cui all’articolo 2, comma 1, let-tera a), della l.r. 16/1987, i comuni, associati inambito territoriale ai sensi della l.r. 19/2006, e laASL definiscono apposite intese nell’ambito dellaprogrammazione sociosanitaria del piano sociale dizona per la realizzazione dei servizi in modo inte-grato e concorrono alla realizzazione dei servizi e aquota parte degli oneri economici derivanti soloentro i limiti della programmazione finanziariaapprovata a valere sulle risorse assegnate per ilfinanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r.19/2006.

3. In caso di intese tra comuni e ASL di cui alcomma 2 sono posti a carico del bilancio del pianosociale di zona le prestazioni di natura sociale esociosanitaria e a carico della ASL le prestazioni dinatura essenzialmente sanitaria, mediante l’ado-zione delle più opportune scelte organizzative.

4. In ciascun ambito territoriale sociale deveessere assicurata la disponibilità di un’equipe inte-grata, nella quale operino almeno i seguenti opera-tori, in numero adeguato rispetto agli studentiaventi diritto e ai rispettivi progetti educativi indivi-dualizzati:

a) per le prestazioni a carattere essenzial-mente sanitario:1) medici specializzati;2) psicologi;

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3) terapisti della riabilitazione e figureassimilate;

4) educatori professionali e figure assi-milate;

5) operatori sociosanitari;b) per le prestazioni a carattere essenzial-

mente sociale:1) assistenti sociali o sociologi;2) educatori e figure assimilate;3) operatori sociosanitari e figure assi-

milate, nelle more del completamentodel percorso di riqualificazione degliausiliari socio-sanitari con titolidiversi già in servizio.

5. Per il personale stabilizzato ai sensi delcomma 38 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, la ASLdi riferimento deve assicurare la permanenza in ser-vizio presso le sedi deputate allo svolgimento delleattività di integrazione scolastica e il mantenimentodelle dotazioni organiche vigenti, con riferimentoalle figure deputate alle prestazioni sanitarie esociosanitarie.

Art. 50Modifica all’articolo 53 della l.r. 19/2006

1. Il comma 6 dell’articolo 53 (Registri) dellal.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

“6. L’iscrizione nei registri è condizionenecessaria per stipulare convenzionicon gli enti pubblici, nonché per acce-dere all’accreditamento di cui all’arti-colo 54 e comporta l’obbligo per i sog-getti gestori di indicare nella denomina-zione sociale e in tutte le forme di pub-blicità gli estremi di iscrizione nei regi-stri regionali.”.

Art. 51Modifica all’articolo 13 della legge regionale

30 settembre 2004, n. 15

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della leggeregionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delleistituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -IPAB - e disciplina delle aziende pubbliche dei ser-vizi alle persone), è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora, all’esito del procedimentodi estinzione così come disciplinatodai commi 2 e 3, non sia possibileindividuare alcun ente tra istituzioniaventi finalità analoga, aziende pub-bliche dei servizi alle persone ocomune o AUSL per il subentro inogni rapporto giuridico attivo e pas-sivo, il CDA in carica ovvero il com-missario straordinario trasmette alSettore servizi sociali della RegionePuglia proposta motivata, che diaconto dell’infruttuosità del previstoprocedimento per la messa in liquida-zione delle istituzioni di cui alcomma 1. La Giunta regionale, afronte dell’istanza prodotta dall’or-gano deliberativo e sulla base dell’i-struttoria del competente Settore ser-vizi sociali della regione Puglia,dispone la messa in liquidazionedelle istituzioni di cui al comma 1,nominando contestualmente un com-missario liquidatore per un periodonon superiore a un anno, eventual-mente prorogabile una sola volta peril medesimo periodo. Il commissario,perfezionato il procedimento di liqui-dazione, trasmette gli atti alla Giuntaregionale, che dispone l’estinzionedell’IPAB e il trasferimento del patri-monio residuo e del personale a isti-tuzioni aventi finalità analoga,aziende pubbliche dei servizi allepersone o comune o AUSL territo-rialmente competenti, sentiti glistessi. Gli enti subentranti utilizzanoi beni e gli eventuali proventi da essiderivanti per il perseguimento difinalità socioassistenziali.”.

Art.52Interventi in favore di persone affette da dislessia

e da disturbi specifici dell’apprendimento

1. La Regione riconosce la dislessia, ladisgrafia, la disortografia e la discalculia qualidisturbi specifici dell’apprendimento (DSA) inquanto, limitando l’utilizzo delle capacità di lettura,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppodelle potenzialità dell’individuo.

2. La Regione promuove e sostiene interventi afavore dei soggetti caratterizzati dai disturbi di cuial comma 1 volti a incrementare la comunicazione ela collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sani-tari al fine di:

a) assicurare adeguate possibilità per l’identi-ficazione precoce dei DSA e per la riabili-tazione dei soggetti che ne sono interessati;

b) sensibilizzare e preparare gli insegnati e igenitori in merito alle problematiche col-legate ai DSA;

c) favorire il successo scolastico e prevenireblocchi nell’apprendimento degli alunnicon DSA, predisponendo misure adeguatedi supporto;

d) agevolare la piena integrazione in ambitosociale e lavorativo di coloro che hannoun DSA;

e) sostenere l’acquisto nelle scuole di stru-menti informatici dotati di video scritturacon correttore ortografico e sintesi vocalee di altri strumenti alternativi, informaticio tecnologici, per facilitare i percorsididattici degli alunni.

3. La Regione , nell’ambito della programma-zione sociosanitaria di cui al piano di azioneannuale “Diritti in rete” e delle relative risorsefinanziare, promuove iniziative con cadenzaannuale volte a sensibilizzare le famiglie, la scuola,il mondo del lavoro, le realtà sanitarie e l’associa-zionismo alla problematica dei disturbi specifici diapprendimento e a incrementare la comunicazione ela collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sani-tari durante tutto l’arco scolastico.

4. Nell’ambito della programmazione regionalenel settore della formazione professionale sono pre-visti interventi per la formazione e l’aggiornamentoin materia di problematiche relative ai DSA, conparticolare riferimento alla loro precoce individua-zione, strategie didattiche adeguate, percorsi educa-tivi individualizzati, effettuati da enti di formazioneaccreditati, rivolti a:

a) personale docente e dirigente delle scuoledi ogni ordine e grado, comprese le scuoledell’infanzia;

b) operatori sanitari e sociosanitari;c) assistenti sociali, educatori sociali ed edu-

catori professionali.

5. La Regione adotta ogni misura necessaria peradeguare il proprio sistema sanitario alle problema-tiche dei disturbi specifici di apprendimento,dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di per-sonale qualificato e strumenti diagnostici idoneipredisponendo una campagna di screening e moni-toraggio su tutto il territorio regionale.

Art. 53Clausola finale

1. Tutte le disposizioni difformi da quanto pre-visto nel presente capo e con esso incompatibili siintendono abrogate per effetto dell’entrata in vigoredella presente legge.

TITOLO IIIDISPOSIZIONI IN MATERIA

DI CONTRATTI

Art. 54Centrale di acquisto territoriale

della Regione Puglia

1. La Regione Puglia promuove e sviluppa unprocesso di razionalizzazione degli acquisti perbeni e servizi delle amministrazioni e degli entiaventi sede nel territorio regionale, basato sull’uti-lizzo di strumenti telematici, attraverso la Centraledi acquisto territoriale denominata EmPULIA.

2. La gestione di EmPULIA è affidata al Ser-vizio affari generali nell’ambito dell’Area organiz-zazione e riforma dell’amministrazione ai sensi deldecreto del Presidente della Giunta regionale 30luglio 2009, n.787 (Istituzione dei servizi ricadentinelle otto aree di coordinamento della Presidenza edella Giunta della Regione Puglia).

3. Le attività di EmPULIA hanno carattere spe-rimentale sino al 31 dicembre 2012.

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53Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

4. Al termine della sperimentazione è istituita laCentrale di acquisto territoriale denominataEmPULIA.

5. EmPULIA svolge le funzioni di centrale dicommittenza di cui all’articolo 33 (Acquisto di benie servizi) del d.lgs. 163/2006 a favore:

a) della Regione, degli enti e delle agenzieregionali e degli enti e delle aziende delSSR;

b) degli enti locali, di loro consorzi o asso-ciazioni.

6. EmPULIA provvede a:a) aggiudicare appalti di beni e servizi desti-

nati a uno o più soggetti di cui al comma 5; b) stipulare convenzioni quadro di cui all’ar-

ticolo 26 (Acquisto di beni e servizi) dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposi-zioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato - Leggefinanziaria 2000), come da ultimo modifi-cato dall’articolo 1 del decreto legge 12luglio 2004, n. 168, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191, in cui le imprese aggiudicatarie siobbligano ad accettare, sino a concor-renza della quantità massima stabilita daciascuna convenzione, ai prezzi e allealtre condizioni ivi previsti, ordinativi difornitura emessi dai soggetti di cui alcomma 5;

c) concludere accordi quadro ai sensi del-l’articolo 59 del d.lgs. 163/2006, comemodificato dalla lettera h) del comma 1dell’articolo 1 del decreto legislativo 31luglio 2007, n.113, e istituire sistemi dina-mici di acquisizione, ai sensi dell’articolo60 del d.lgs. 163/2006, destinati ai sog-getti di cui al comma 5;

d) gestire l’albo dei fornitori on line come da

regolamento regionale 11 novembre2008, n. 22.

7. Le amministrazioni ed enti di cui al comma5, lettera a), sono tenuti a operare nell’ambito delleconvenzioni quadro di cui al comma 6, in attua-zione del comma 449 dell’articolo 1 della l.296/2006.

8. Le amministrazioni ed enti di cui al comma5, lettera b), hanno facoltà di aderire alle conven-zioni quadro di cui al comma 6 mediante l’emis-sione di singoli ordinativi di fornitura ovvero conprovvedimenti di portata generale di adesione alsistema informatico di cui al comma 9.

9. La Regione Puglia consente l’utilizzo delsistema informatico di supporto alle attività diEmPULIA, sviluppato nell’ambito dell’accordo diprogramma quadro “in materia di e-governement esocietà dell’informazione della Regione Puglia”,sottoscritto in data 4 agosto 2004 tra RegionePuglia, Ministero dell’economia e finanza e Mini-stero per l’innovazione e tecnologie, ai soggetti dicui al comma 5 che facciano specifica richiesta alServizio affari generali.

10. La Regione Puglia si avvale della società “inhouse” InnovaPuglia s.p.a. per:

a) la gestione tecnica del sistema informa-tico di supporto alle attività di EmPULIA;

b) lo sviluppo e la promozione di EmPULIAper l’utilizzo della Centrale di acquistoterritoriale da parte dei soggetti di cui alcomma 5;

c) l’assistenza tecnica per la risoluzionedelle problematiche tecnico-operativeconnesse con il corretto e regolare funzio-namento di EmPULIA;

d) il supporto alla gestione dell’albo on linedei fornitori.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e pergli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigoreil giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare comelegge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 febbraio 2010

VENDOLA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

I N D I C E

TITOLO IDISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’

Capo IModifiche e integrazioni alla legge regionale

23 dicembre 2008, n. 45

Art. 1Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale23 dicembre 2008, n. 45 -Autorizzazione di cuiall’articolo 5 della legge regionale 28 maggio2004, n. 8

Art. 2Modifica all’articolo 4 della l.r. 45/2008

Art. 3Modifica all’articolo 19 della l.r. 45/2008

Capo IINorme in materia di accreditamento

delle strutture sanitarie

Art. 4Modifiche e integrazioni alla l.r. 8/2004

Art. 5Abrogazione di norme in materia di riabilitazione eprovvedimenti conseguenziali

Art. 6Accreditamento delle strutture di riabilitazione estrutture educativo-assistenziali per i tossicodipen-denti

Art. 7Norme in materia di accreditamento delle strutturedi dialisi e di prestazioni dialitiche

Art. 8Modifiche all’articolo 19 della l.r. 26/2006

Art. 9Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2008

Art. 10Norme in materia di residenze socio-sanitarie assi-stenziali - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2006 -

Art. 11Modifiche all’articolo32 della legge regionale 4agosto 2004, n.14

Art. 12Processo di accreditamento al servizio sanitario

Capo IIINorme in materia di personale

e di formazione

Art. 13Norme in materia di incarichi a tempo determinato

Art. 14Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1999,n. 27

Art. 15Norme in materia di personale ex LSU

Art. 16Norme in materia di personale

Art.17Servizio emergenza territoriale 118

Art. 18Stabilizzazione del personale sanitario

Art. 19Norme in materia di assunzioni e di dotazioni orga-niche

Art. 20Norme in materia di personale ARES e di progettidi piano

Art. 21Norme in materia di personale degli istituti peni-tenziari

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55Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

Art. 22Norme in materia di attività di formazione

Art. 23Corsi di formazione e/o riqualificazione per OSS

Art. 24Norme in materia di nomina dei direttori generali

Art. 25Norme in materia di formazione dei direttori gene-rali

Art. 26Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 12gennaio 2005, n. 1

Art. 27Modifica composizione unità di valutazione multi-dimensionale

Art. 28Modifica all’articolo 9 della legge regionale 5dicembre 2001, n. 32

Capo IVNorme in materia di bilancio,

di spesa e di appalti

Art. 29Abrogazione del comma 4 dell’articolo. 18 dellalegge regionale 9 dicembre 2002, n.20

Art. 30Modifiche all’articolo 25 della l.r. 25/2007

Art. 31Norme in materia di contratti e appalti

Art. 32Norme in materia d iprotesi, ortesi e ausili tecnici

Art. 33Norme in materia di controllo degli atti e verificadei bilanci

Capo VAltre norme in materia sanitaria

Art. 34Modifica all’articolo 24 della l.r. 34/2009

Art. 35Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008,n.34

Art. 36Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1985, n.14

Art. 37Abrogazione dell’articolo 34 (Norme per la preven-zione della diffusione di malattie infettive) dellalegge regionale 16 aprile 2007, n.10

Art. 38Norme per il potenziamento delle attività dei dipar-timenti di prevenzione

Art. 39Norme in materia di sistemi informativi e obblighiinformativi

Art. 40Registro regionale di implantologia

Art. 41Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2006

Art. 42Integrazione all’articolo 1 della legge regionale5novembre 1991, n. 9

Art. 43Interpretazione autentica dell’articolo 23 della l.r.25/2007

Art. 44Divieto conferimento animali

Art. 45Integrazione all’articolo 14 della l.r. 12/1995

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 suppl. del 02-03-2010

TITOLO IIDISPOSIZIONI IN MATERIA

DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

Capo VIDisposizioni in materia di servizi sociali

e sociosanitari

Art. 46Servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi

Art. 47Servizi di trasporto scolastico per studenti disabili

Art. 48Conseguimento delle autorizzazioni definitive

Art. 49Integrazione scolastica per alunni disabili

Art. 50Modifica all’articolo 53 della l.r. 19/2006

Art. 51Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30settembre 2004, n. 15

Art. 52Interventi in favore di persone affette da dislessia eda disturbi specifici dell’apprendimento

Art. 53Clausola finale

TITOLO IIIDISPOSIZIONI IN MATERIA

DI CONTRATTI

Art. 54Centrale di acquisto territoriale della RegionePuglia

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