IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016 DEL. 831 DEL … · PARTE GENERALE Dlgs. 97/2016 «...
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IL PIANO NAZIONALE
ANTICORRUZIONE 2016
DEL. 831 DEL 3 AGOSTO 2016
PARTE GENERALE
PARTE GENERALE
Modifiche legislative avvenute o in corso:
Dlgs. 97/2016 « Disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo del D.Lgs 33/13»;
D. Lgs. 50/2016 « Codice dei contratti pubblici»;
Decreti delegati di prossima approvazione
Società partecipate delle PA;
Riforma della Dirigenza Pubblica;
Testo Unico sul lavoro nelle PA;
PARTE GENERALE
Dlgs. 97/2016 « Disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo del D.Lgs 33/13»;
Principali novità:
- Definizione dell’ambito soggettivo di
applicazione della disciplina (ampliato)
- Revisione degli obblighi di pubblicazione nei
siti delle PA
- Nuovo accesso civico generalizzato ad atti,
documenti e informazioni non oggetto di
pubblicazione
PARTE GENERALE
La nuova disciplina del PNA 2016:
Tende a rafforzare il ruolo del RPC quale
soggetto titolare del potere di predisposizione e
proposta del PTPC all’organo di indirizzo;
Maggior coinvolgimento dell’OIV nella fase di
raccordo tra misure anticorruzione, funzionalità
della Performance;
Obiettivo di semplificare le attività delle
amministrazioni in materia (PTPC documento
unico con all’interno sezione PTTI);
Guida nell’individuazione delle misure di
prevenzione della corruzione;
PARTE GENERALE
PNA 2016:
Parte generale
Parte approfondimenti (in seguito a tavoli di
lavoro con i principali operatori del settore)
Piccoli Comuni (inf. 15.000 ab)
Città Metropolitane
Ordini Professionali
Istituzioni Scolastiche
Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica
Beni Culturali
Governo del Territorio
Sanità
PARTE GENERALE
PNA 2013 – 2016:
Il PNA 2013 deve ritenersi superato per quanto
riguarda:
Ambito di applicazione
Misura della rotazione
Disciplina relativa alla tutela del dipendente che
segnala illeciti (Whistleblower)
Trasparenza e Codici di Comportamento: Alcuni
nuovi indirizzi interpretativi, seguiranno Linee
Guida
PARTE GENERALE
ORGANO DI INDIRIZZO
Nomina il RPC
Adotta il PTPC (e conseguentemente Codice di
Comportamento)
Adozione PTPC: CHI?
EE.LL: Giunta
Province: in seguito alle ridefinizioni dei ruoli e
l’assenza della Giunta l’adozione del PTPC
prevede un doppio passaggio:
Consiglio Provinciale: approvazione di un documento
di carattere generale sul contenuto del PTPC
Presidente: adozione del PTPC ( Soggetto
responsabile in caso di omessa adozione)
PARTE GENERALE
Città Metropolitane: in seguito alle ridefinizioni
dei ruoli e l’assenza della Giunta l’adozione del
PTPC prevede un doppio passaggio:
Consiglio Metropolitano: approvazione di un
documento di carattere generale sul contenuto del
PTPC
Sindaco Metropolitano: adozione del PTPC ( Soggetto
responsabile in caso di omessa adozione)
PARTE GENERALE
Per quanto riguarda gli enti territoriali con
due organi di indirizzo politico, uno generale
(Consiglio) e uno esecutivo (Giunta) restano valide
le indicazioni previste dall’aggiornamento PNA
2015
«… è utile l’approvazione da parte dell’assemblea
di un documento di carattere generale sul
contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo
resta competente all’adozione finale. In questo
modo l’organo esecutivo (e il suo vertice, il
Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di
esaminare e condividere il contenuto del PTPC»
(PNA 2015 par. 4.1)
PARTE GENERALE
COMPITI ORGANO DI INDIRIZZO
Prestare attenzione alla presenza nel PTPC degli
obiettivi strategici
( Mancanza obiettivi strat. Può configurare elemento ai
fini irrogazione sanzioni art. 19 co. 5 lett. b DL 90/14
ovvero « sanzione amministrativa non inferiore nel
minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro
10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta
l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei
codici di comportamento.»)
Approvare eventuali modifiche necessarie per garantire
RPC funzioni e poteri adeguati per svolgere il ruolo in
autonomia
Riceve la relazione annuale del RPC e può chiamarlo
per discutere di eventuali disfunzioni
PARTE GENERALE
DA RPC A RPCT
Vengono unificati i soggetti al fine di rafforzare
il ruolo ( Gli organi di indirizzo formalizzano con
apposito atto l’integrazione indicando la
decorrenza)
CRITERI DI SCELTA
Nelle PA:
- Dirigente di Prima Fascia (nomina dipendente con
qualifica non dirigenziale deve essere motivata)
Non è coerente nomina a RPCT di:
- dirigente che provenga da uffici di diretta
collaborazione con l’organo di indirizzo laddove
esista un vincolo fiduciario
PARTE GENERALE
- dirigente che sia assegnato a uffici che svolgono
attività nei settori a più elevato rischio
- dirigente che si occupa dell’Ufficio procedimenti
disciplinari
EE.LL. : la nuova normativa prevede la previsione che
decada sulla figura del Segretario. Considerate le
modifiche normative previste dalla L. 124/2005 il
D.Lgs 97/16 ha contemplato la possibilità di affidare
l’incarico anche a un dirigente apicale. In caso di
Comuni senza dirigenza, può essere affidato ad un
dipendente con PO
La nomina va fissata tenendo conto della non
esclusività della funzione.
Il RASA (Responsabile Anagrafe Unica) può
coincidere con il RPCT
PARTE GENERALE
INDIPENDENZA ED AUTONOMIA DEL RPCT
Gli organi di indirizzo devono prevedere misure
dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo
compito in modo imparziale, regolamentando la
materia in atti organizzativi generali (Es. Negli
EE.LL. all’interno del Regolamento Uffici e Servizi)
Al fine di aumentare le garanzie del ruolo, va
comunicata ad ANAC la revoca del ruolo ed
eventuali discriminazioni dirette od indirette nei
confronti del RPCT
PARTE GENERALE
SUPPORTO PERATIVO AL RPCT
E’ altamente auspicabile che il RPCT sia dotato di
una struttura organizzativa di supporto adeguata,
anche da un punto di vista della collaborazione della
struttura intera (anche prevendendo atti
organizzativi che consentono al RPCT di avvalersi di
personale di altri uffici).
Nel PTPC è prevista una sezione relativa agli
«obblighi di informazione» al RPC, si consiglia di
prevedere delle regole procedurali che incentivino la
collaborazione, in una sorta di «modello a rete» che
permetta all’RPCT di svolgere i propri compiti
PARTE GENERALE
OIV
Validano la relazione sulle performance
Promuovono e attestano l’assolvimento degli
obblighi di trasparenza
Sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi
di trasparenza e quelli presenti nel piano della
Performance
Controlla gli adempimenti di pubblicazione, a
supporto del RPCT
Esprime parere obbligatorio sul codice di
comportamento
PARTE GENERALE
GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
Le misure devono essere:
Adeguatamente progettate
Sostenibili
Verificabili
Devono essere individuati:
I soggetti attuatori
Le modalità di attuazione di monitoraggio
I termini
PARTE GENERALE
TRASPARENZA
Con D.Lgs. 97/16 è cambiato l’ambito soggettivo di
applicazione. Nel D.Lgs. Presenti anche due misure
di semplificazione:
Art. 3 co. 1bis D.Lgs. 33/13: possibilità
pubblicazione informazioni riassuntive per
aggregazione (ANAC individuerà quali dati
possono essere riassunti)
Art. 3 co 1 ter D.Lgs. 33/13: Modulazione obblighi
di pubblicazione in ottica di semplificazione per
comuni > 15.000 ab., ordini e collegi professionali
PARTE GENERALE
In più :
Art. 9 bis D.Lgs. 33/13: qualora dati da pubblicare
corrispondano a quelli già presenti in banche dati
presenti nell’allegato B, le amministrazioni e gli
enti possono adempiere inserendo un mero
collegamento ipertestuale
PARTE GENERALE
TRASPARENZA
Con D.Lgs. 97/16 è stato ampliato l’accesso civico,
riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla
titolarità delle situazioni giuridicamente rilevanti,
l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni.
L’ANAC si riserva di intervenire con appositi atti di
regolazione (presumibilmente entro 23 dicembre 2016,
data entro la quale gli Enti devono adeguarsi al 97/16)
Il confluimento del PTTI nel PTPC non implica una
perdita di importanza della trasparenza, quanto previsto
all’interno del PTTI (es. referenti trasparenza,
tempistiche ecc.) restano invariate, e devono essere
rispettate le norme a tutela della privacy
PARTE GENERALE ROTAZIONE
Misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
Non valenza punitiva
Sostenuta da percorsi di formazione e qualificazione professionale
Evitare l’isolamento di certe mansioni
Rotazione ordinaria: quella prevista da 190/12 art. 1 co 10 lett. B
Rotazione straordinaria: in caso di avvio procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva
PARTE GENERALE
ROTAZIONE ORDINARIA
Ambito soggettivo: anche enti controllati, tutti i
dipendenti pubblici
Non valenza punitiva
Sostenuta da percorsi di formazione e
qualificazione professionale
Evitare l’isolamento di certe mansioni
Vincoli soggettivi: diritti sindacali, congedi
parentali, L. 104.
PARTE GENERALE
VINCOLI OGGETTIVI
Infungibilità: es. appartenenza categorie
professionali, abilitazione albi.
Se categorie omogenee, valutare le capacità del
singolo, prevedendo adeguate attività di
affiancamento propedeutiche alla rotazione e
formazione
ALTERNATIVE
Frazionamento del procedimento tra più
dipendenti e relativa condivisione delle valutazioni
PARTE GENERALE
ROTAZIONE NEL PTPC
Chiarire i criteri (es. uffici coinvolti, periodicità
della rotazione, caratteristiche se funzionale o
territoriale)
Prevedere atti organizzativi che discipiplinino la
rotazione (es. Regolamenti di organizzazione del
personale)
Su base pluriennale, partendo dagli uffici
maggiormente esposti (fondamentale la
collaborazione di tutti i dirigenti e referenti del
RPCT)
Gradualità della rotazione per evitare
rallentamento dell’attività
PARTE GENERALE Non simultaneità della rotazione per le varie
figure presenti negli uffici (es. personale dirigente e personale non dirigente)
Rotazione dirigenza: è opportuno venga programmata e prevista nell’ambito dell’atto generale approvato dall’organo di indirizzo politico a cui il PTPC deve fare riferimento. Nell’atto approvato dall’organo di indirizzo politico devono essere indicati i criteri e le modalità per la rotazione dirigenziale. La rotazione dirigenziale dovrebbe essere una prassi «fisiologica», applicata anche a quei dirigenti che non operano nelle aree a rischio, al fine di evitare che nelle stesse ruotino sempre gli stessi dirigenti. Devono ruotare anche i dipendenti con posizione di PO
PARTE GENERALE
Rotazione «Funzionale» interna: organizzazione
del lavoro basata su una modifica periodica dei
compiti affidati ai dipendenti
In prospettiva: Rotazione tra amministrazioni
differenti
ROTAZIONE STRAORDINARIA
In caso di procedimenti penali o disciplinari, il
dipendente viene assegnato ad altro ufficio, il
Dirigente vede revocato l’incarico dirigenziale e, se
nel caso, la ri-attribuzione ad altro incarico.
PARTE GENERALE
WHISTLEBLOWING
L’ANAC sta provvedendo all’adozione di una
piattaforma Open Source che tuteli l’anonimato di
chi segnala, consentendo inoltre un risparmio di
risorse umane e finanziarie delle Amministrazioni
che potranno usufruirne.
PARTE GENERALE ENTI DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI) PARTECIPATE O CONTROLLATE
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L’Autorità ha potuto rilevare alcune criticità:
a) la minore garanzia di imparzialità di coloro che operano presso gli enti, sia per quanto riguarda gli amministratori che per quanto riguarda i funzionari, soprattutto quando gli enti siano chiamati a svolgere attività di pubblico interesse di particolare rilievo (si pensi allo svolgimento di funzioni pubbliche affidate, ovvero allo svolgimento di attività strumentali strettamente connesse con le funzioni pubbliche principali dell’amministrazione). Per gli amministratori valgono norme attenuate quanto ai requisiti di nomina e norme solo civilistiche di responsabilità. Per i dipendenti (con qualifica dirigenziale o meno) viene aggirato il principio del pubblico concorso;
PARTE GENERALE
ENTI DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI) PARTECIPATE O
CONTROLLATE
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
b) la maggiore distanza tra l’amministrazione
affidante e il soggetto privato affidatario, con
maggiori difficoltà nel controllo delle attività di
pubblico interesse affidate; il problema è aggravato
dal fatto che in molti casi l’esternalizzazione delle
attività è motivata proprio dall’assenza,
nell’amministrazione, di competenze professionali
adeguate; in questi casi l’attività è svolta dall’ente
privato e l’amministrazione si può trovare nella
difficoltà di controllarne l’operato perché non è nelle
condizioni di costituire adeguati uffici allo scopo;
PARTE GENERALE
ENTI DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI) PARTECIPATE O
CONTROLLATE
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
c) il moltiplicarsi di situazioni di conflitto di interessi
in capo ad amministratori che siano titolari anche di
interessi in altre società e enti di diritto privato;
PARTE GENERALE
ENTI DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI) PARTECIPATE O
CONTROLLATE
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
d) la maggiore esposizione delle attività di pubblico
interesse affidate agli enti privati alle pressioni di
interessi particolari, spesso dovuta al fatto obiettivo
dello svolgimento di compiti rilevanti ai fini dello
svolgimento di funzioni pubbliche (si pensi ad
attività istruttorie svolte a favore degli uffici
dell’amministrazioni) senza le garanzie di
imparzialità e di partecipazione della legge sul
procedimento amministrativo
PARTE GENERALE ENTI DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI) PARTECIPATE O CONTROLLATE
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le amministrazioni titolari di partecipazioni è opportuno che:
Considerino i profili della prevenzione della corruzione tra quelli da tenere in conto ai fini dei piani di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni. In questa prospettiva le amministrazioni valutano, ai fini dell’analitica motivazione per la costituzione di nuovi enti o del mantenimento di partecipazione in essere, se la forma privatistica sia adeguata alla garanzia dell’imparzialità e della trasparenza delle funzioni affidate. In caso di valutazione negativa, si dovrebbe procedere alla “reinternalizzazione” dei compiti riportandoli alla competenza di uffici dell’amministrazione.
PARTE GENERALE ENTI DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI) PARTECIPATE O CONTROLLATE
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le amministrazioni valutano se sia necessario limitare la esternalizzazione dei compiti di interesse pubblico. Ciò vale in particolare con riferimento alle attività strumentali. Le amministrazioni dovrebbero vigilare perché siano affidate agli enti privati partecipati le sole attività strumentali più “lontane” dal diretto svolgimento di funzioni amministrative. Ad esempio, se possono essere utilmente esternalizzate attività di manutenzione o di pulizia, maggiore attenzione dovrebbe porsi per attività quali lo svolgimento di accertamenti istruttori relativi a procedimenti amministrativi o le stesse attività di informatizzazione di procedure amministrative.
PARTE GENERALE
ENTI DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI) PARTECIPATE O
CONTROLLATE
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Laddove si ritenga utile costituire una società
mista secondo la vigente normativa in materia, le
amministrazioni individuano il socio privato con
procedure concorrenziali, vigilando attentamente
sul possesso, da parte dei privati concorrenti, di
requisiti non solo economici e professionali, ma
anche di quelli attinenti la moralità e onorabilità.
PARTE GENERALE ENTI DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI) PARTECIPATE O CONTROLLATE
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le amministrazioni sottopongono gli enti partecipati a più stringenti e frequenti controlli sugli assetti societari e sullo svolgimento delle attività di pubblico interesse affidate. In particolare, occorre avere riguardo alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, alle procedure di espropriazione di pubblico interesse, all’erogazione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale. L’esternalizzazione può, infatti, giustificarsi in termini di maggiore efficienza, efficacia e economicità, ma non in termini di attenuazione delle garanzie di imparzialità. Nella valutazione di scelte organizzative tra esternalizzazione o reinternalizzazione va considerato anche il profilo della capacità dell’amministrazione di svolgere adeguati controlli
PARTE GENERALE
ENTI DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI) PARTECIPATE O
CONTROLLATE
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Sempre qualora si ritenga di mantenere in vita
enti di diritto privato a controllo pubblico destinati
allo svolgimento di attività di pubblico interesse, le
amministrazioni promuovono negli statuti di
questi enti, la separazione, anche dal punto di
vista organizzativo, di tali attività da quelle svolte
in regime di concorrenza e di mercato. Qualora la
separazione organizzativa sia complessa, è
necessario adottare il criterio della separazione
contabile tra le due tipologie di attività.
PARTE GENERALE ENTI DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI) PARTECIPATE O CONTROLLATE
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Occorre promuovere l’introduzione negli enti di diritto privato a controllo pubblico (così come definiti dal decreto legislativo attuativo dell’art. 18 della l. 124/2015), quanto alla disciplina del personale, di regole che avvicinino tale personale a quello delle pubbliche amministrazioni, ai fini della garanzia dell’imparzialità. Ciò comporta l’adozione di procedure concorsuali per il reclutamento, sottratte alla diretta scelta degli amministratori degli enti, nonché procedure di affidamento di incarichi equivalenti agli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni che diano analoghe garanzie di imparzialità, soprattutto qualora tali incarichi siano relativi ad uffici cui sono affidate le attività di pubblico interesse (nella misura in cui è stato possibile separare organizzativamente tali uffici).
PARTE GENERALE
ENTI DI DIRITTO PRIVATO (SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI) PARTECIPATE O
CONTROLLATE
DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Comporta altresì il riconoscimento in capo ai
responsabili di tali uffici (comunque delle attività di
pubblico interesse) di garanzie di autonomia
gestionale comparabili con quelle riconosciute ai
dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
Comporta, poi, l’applicazione a questo personale
delle regole sulla trasparenza del d.lgs. 33/2013