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Il nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche: il pacchetto delle direttive UE e la disciplina nazionale di recepimento Avv. Maurizio MENSI Direttore Servizio Giuridico Capri, 28 settembre 2004

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Il nuovo quadro regolamentare per le

comunicazioni elettroniche: il pacchetto delle direttive

UE e la disciplina nazionale di recepimento

Avv. Maurizio MENSIDirettore

Servizio Giuridico

Capri, 28 settembre 2004

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Il “nuovo” quadro comunitario di Il “nuovo” quadro comunitario di riferimentoriferimento

I lavori preparatoriI lavori preparatori

•10 novembre 1999: comunicazione della commissione europea: “verso un nuovo quadro delle infrastrutture e dei servizi per le comunicazioni elettroniche – la “review 1999”e consultazione pubblica

•12 luglio 2000: pubblicazione di cinque proposte di direttiva della commissione europea (direttive “quadro”, “autorizzazioni”, “accesso”, “servizio universale”, “dati personali”)

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Il nuovo quadro comunitario di Il nuovo quadro comunitario di riferimentoriferimento

I testi adottatiI testi adottati• Quattro direttive (“Quadro”, “Autorizzazioni”, “Accesso”,

“Servizio universale”) del 7 marzo 2002, da trasporre entro il 24 luglio 2003

• La direttiva “Dati personali” del 12 luglio 2002, da trasporre entro il 24 luglio 2002

• La decisione “Spettro Radio”, in tema di frequenze, adottata il 7 marzo 2002

• Linee Guida della Commissione europea dell’11 luglio 2002, per l’analisi di mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

• Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva Quadro

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L’obiettivo delle L’obiettivo delle direttive direttive della della “Review “Review

99”99”

La convergenza nei settori delle telecomunicazioni, dei media e

delle tecnologie dell’informazione

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Gli effetti sulla regolazioneGli effetti sulla regolazione

•Conferma del principio della regolazione di settore

•Creazione di un quadro armonizzato per le reti

•Separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti

•Transizione ad un regime di autorizzazioni generali

•Analisi e definizione dei mercati rilevanti e degli operatori SMP

•Rafforzamento del ruolo di armonizzazione della Commissione

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L’ambito di applicazione

• I servizi relativi ai contenuti sono esclusi dalla disciplina del nuovo quadro (contenuti audiovisivi, servizi della società dell’informazione)

• I servizi di comunicazione elettronica (telefono, fax, e-mail)

• Reti di comunicazione elettronica (reti terrestri fisse, mobili, satellitari, reti televisive via cavo, reti per l’emittenza radiotelevisiva, sistemi per il trasporto della corrente, Internet)

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Le Autorità Nazionali di Regolamentazione

(ANR)

Struttura

Poteri

Indipendenza e neutralità

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ANR

Funzioni e competenze Obiettivi e principi dell’attività Obiettivi e principi dell’attività

regolamentare (art. 8 dQ):regolamentare (art. 8 dQ):

• Promozione dei mercati aperti e competitivi

• Contributo allo sviluppo del mercato interno

• Tutela degli interessi dei cittadini europei

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ANR

Funzioni e competenze

Nuove procedure (artt. 3, 6 e 7 dQ):Nuove procedure (artt. 3, 6 e 7 dQ):

• Consultazione con gli operatori del mercato, con le altre ANR, con la Commissione europea

• Cooperazione con l’Autorità Antitrust

• Raccolta di informazioni presso gli operatori

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Responsabilità delle ANR

• Accesso ai documenti e obbligo di motivazione (artt. 5 e 7.1 dQ)

• Diritto di ricorso giudiziale avverso le decisioni delle ANR (art. 4 dQ)

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L’armonizzazione comunitaria

Il ruolo della Commissione europea

Gli strumenti del coordinamento

• Il Comitato per le comunicazioni• Il Gruppo dei regolatori europei

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I meccanismi di consolidamento del mercato

interno• Potere di intervento della

Commissione sulle decisioni delle ANR che influenzino gli scambi tra gli Stati membri

• Potere di richiedere alle ANR il ritiro delle decisioni sulla definizione del mercato e sull’individuazione della SMP

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Chi può essere regolato?

• Gli operatori con dominanza singola o congiunta con condotte indipendenti dai concorrenti, dai clienti e dagli utenti finali (art. 14.2 dQ)

• Connessione tra due mercati contigui che consente il rafforzamento del potere di mercato (art. 14.3 dQ)

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Procedura ex art. 7 dQ

Commenti della Commissione

Le ANR tengono nel massimo conto i commenti della Commissione

Creazione di barriere a singoli mercati o dubbi di compatibilità con le norme comunitarie

Commenti della CommissioneCommenti della Commissione

  

Procedura ex art. 7 dQProcedura ex art. 7 dQ

creazione di creazione di barriere a singoli barriere a singoli mercati o dubbi di mercati o dubbi di compatibilità con le compatibilità con le norme comunitarienorme comunitarie

Adozione di una Adozione di una decisione decisione vincolantevincolante

Il progetto di decisione non può essere Il progetto di decisione non può essere adottato per due mesiadottato per due mesi

Le NRA tengono Le NRA tengono nel massimonel massimo conto i commenti conto i commenti della Commissionedella Commissione

Ritiro del progetto di Ritiro del progetto di decisionedecisione

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Obbligazioni che possono Obbligazioni che possono essere imposte alle imprese essere imposte alle imprese

SMPSMP Controllo dei prezzi, incluso Controllo dei prezzi, incluso

l’orientamento ai costil’orientamento ai costi

  TrasparenzaTrasparenza

Separazione contabileSeparazione contabile

Non discriminazioneNon discriminazione

Obbligo di specifiche “facilities”Obbligo di specifiche “facilities” Accesso obbligatorio a specifiche Accesso obbligatorio a specifiche

“facilities”“facilities”

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Mancata Mancata ottemperanzottemperanz

aa

  MisureMisure

OttemperaOttemperanzanza

Nessuna Nessuna azioneazione

Lettera Lettera amministrativa amministrativa

(richiesta di (richiesta di informazioni)informazioni)

Nessuna misuraNessuna misura

1.Lettera di 1.Lettera di messa in messa in moramora2.Parere 2.Parere motivatomotivato3.Ricorso alla 3.Ricorso alla Corte di Corte di giustiziagiustizia4.Pronuncia 4.Pronuncia della Cortedella Corte

In caso di mancata attuazione: procedura In caso di mancata attuazione: procedura exex art. 228art. 228

Procedura d’infrazione Procedura d’infrazione ex ex art. 226art. 226 del Trattato del Trattato

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Il Codice delle comunicazioni elettroniche

Decreto legislativo 1° 1° agosto 2003agosto 2003

entrato in vigoreentrato in vigore

il 16 settembre 2003il 16 settembre 2003

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Il parere reso dall’Autorità al Ministero

il 16 maggio 2003

Il ruolo e le competenze dell’Autorità (i requisiti di indipendenza ed imparzialità); obiettivi e principi della regolamentazione (artt. 7, 8, 13, della direttiva Quadro e artt. 7 e 13 del codice);

Interconnessione, frequenze, controllo normativi sui servizi

Le risorse finanziarie dell’Autorità (rif. art. 2, legge n. 481/95)

Le sanzioni (la depenalizzazione del reato di cui all’art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) e le abrogazioni (art. 1, comma 16, e art. 4, legge n. 249/97)

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La struttura del Codice La struttura del Codice delle comunicazioni elettronichedelle comunicazioni elettroniche

Il decreto legislativo n. 259/2003 è composto da 221 articoli, ripartiti in sei Titoli:

Titolo I, Disposizioni generali e comuni

Titolo II, Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Titolo III, Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

Titolo IV, Tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;

Titolo V, Impianti radioelettrici;

Titolo VI, Disposizioni finali

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Le norme abrogateArticolo 218 d.lgs. N. 259/2003

Il “vecchio” codice postale (d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), modificato e parzialmente abrogato

Tutte le norme superate dal nuovo quadro regolamentare comunitario (es. d.P.R. n. 318/1997, che dava attuazione a ben sei direttive comunitarie; d.P.R. n. 77/2001, di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE)

Artt. 1, co. 16, 4 e 5 legge n. 249/1997, sulla collaborazione con le Autorità e le amministrazioni di altri Stati membri, sulle reti e i servizi di tlc, su interconnessione, accesso e servizio universale.

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I rapporti tra Autorità, Ministero e Antitrust

La consultazione e la cooperazione ai sensi del

nuovo quadro regolamentare sulle

comunicazioni elettroniche

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I rapporticon il Ministero delle

comunicazioni

Il riparto di competenze ai sensi del Codice delle

comunicazioni elettroniche e gli accordi

di collaborazione

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Il riparto di competenze fra Il riparto di competenze fra Autorità e Ministero, alla luce Autorità e Ministero, alla luce

del decreto legislativo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366dicembre 2003, n. 366

Le competenze in materia di “controllo del mercato,

vigilanza sul rispetto delle normative di settore e

applicazione delle sanzioni” (art. 32 ter del d.lgs. n.300/99)

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Le funzioni del Ministero e dell’Autorità

Articolo 1 d.lgs. n. 259/2003

L’Agcom è definita ANR, come previsto dalla dQ, anche ai fini della notifica alla Commissione europea

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Articolo 7Attribuzioni del Ministero

• quelle derivanti dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal d.l. 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2001, n. 317

• quelle derivanti dal d.l. 2 gennaio 2001, n. 5, conv. in legge 20 marzo 2001, n. 66, e legge 16 gennaio 2003, n. 3

Attribuzioni dell’Autorità• quelle derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n.

481 e successive modifiche e integrazioni• quelle derivanti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e

successive modifiche e integrazioni

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Il riparto di competenze tra

Ministero e AutoritàAlcuni esempi

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Il cd. “Trading” delle frequenze (Art. 14, Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica, del Codice)

La procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le frequenze (art. 29 del Codice)

La competenza sanzionatoria (art. 98) e l’osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici (art. 32)

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I principi sui rapporti interistituzionali nel Codice

delle comunicazioni elettroniche

•Cooperazione con Mincom, Antitrust, Commissione europea (art. 8)

•Comunicazione di informazioni (art. 10)

•Meccanismo di consultazione e trasparenza (art. 11)

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Gli accordi di collaborazione tra

Autorità e Ministero•Accordo di collaborazione del 28 gennaio 2003

•Accordo tra il Ministero delle Comunicazioni 30 giugno 2004, Collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente allo svolgimento di attività di competenza dell’Autorità, ovvero di interesse comune, GU n. 162 del 13.7.2004

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I rapporti con l’Antitrust

L’accordo di collaborazione ai sensi del

Codice delle comunicazioni elettroniche

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La collaborazione con l’Antitrust

•Parere dell’Autorità sui provvedimenti dell’Antitrust (art. 1, comma 6, lett. c, n. 11, legge n. 249/97)

•Accordo di collaborazione del 28 gennaio 2004, come previsto negli articoli 8, 14 e 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

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Struttura dell’accordo di collaborazione del 28

gennaio 2004•Cooperazione e procedura di consultazione

per l’analisi dei mercati (art. 1)

•Parere dell’Antitrust sul trasferimento delle radiofrequenze (art. 2)

•Procedura per lo scambio di informazioni e accesso ai documenti (art. 4)

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Procedura di cooperazione e consultazione per l’analisi dei

mercati (art. 1)• Consultazione delle parti interessate• Trasmissione dall’Agcom all’Agcm del

progetto di misura per determinare se imporre, mantenere, modificare o revocare obblighi a carico degli operatori, sulla base dell’analisi dei mercati

• Parere (obbligatorio, non vincolante) dell’Agcm entro 45 gg. dalla ricezione della richiesta

• Possibile ulteriore richiesta d’informazione dall’Agcm all’Agcom – è possibile solo una interruzione del termine

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Procedura per lo scambio di informazioni (art. 4)

• Agcom e Agcm possono scambiarsi informazioni, anche confidenziali, relative agli operatori

• La richiesta di informazioni potrebbe rendersi necessaria per l’applicazione delle disposizioni regolamentari sulle comunicazioni elettroniche

• Nel rispetto dell’informazione condivisa, l’autorità ricevente deve assicurare lo stesso livello di confidenzialità assicurato dall’autorità originariamente in possesso dell’informazione

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Delibera n. 453/03/CONS sulla consultazione

pubblicaArt. 6 dQArt. 11 del decreto legislativo n. 259/2003

(attuato con Delibera n. 453/2003/CONS del 21 gennaio 2004)Agcom, quando vuole adottare provvedimenti con un impatto significativo sul mercato di riferimento, dà alle parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni sul progetto di misura in un termine non inferiore a 30 giorni dalla notificazione alle parti interessate del progetto di misura

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Struttura della Delibera n. 453/03/CONS

Ambito di applicazione e finalità1. Adozione di misure per

l’imposizione, il mantenimento, la modifica, la revoca delle obbligazioni a carico degli operatori

2. Definizione dei mercati

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3. Procedure di selezione competitiva o comparativa per l’ assegnazione di radio frequenze e numeri con eccezionale valore economico

4. Obbligazioni di accesso e interconnessione, disposizioni sui sistemi di accesso condizionato

5. Altre procedure per l’adozione di provvedimenti di contenuto generale o normativo

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Documenti che devono essere pubblicati nell’ambito della

procedura di consultazione ex del. 453/03/CONS

• L’avvio della procedura di consultazione• Il progetto di misura• I risultati della procedura di

consultazione

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Procedura di consultazione ex del.

453/03/CONS1. Comunicazione dell’avvio della consultazione alle parti interessate

2. Nel termine di 30 giorni dalla comunicazione le parti possono inviare osservazioni e commenti o chiedere un’audizione

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3. Comunicazione alle parti dei risultati della consultazione e trasmissione all’Agcm del progetto di misura

4. Agcm rende parere sul progetto di misura entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di parere da parte di Agcom

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5. Trasmissione del progetto di misura alla Commissione europea

6. Commenti della Commissione europea

7. Adozione di misure nei confronti degli operatori

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Verso la convergenza degli obiettivi e degli strumenti di tutela

Il Codice delle comunicazioni elettroniche e la cd. legge

Gasparri sul sistema radiotelevisivo

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La radiotelevisioneLa situazione attuale

Le pronunce della Corte costituzionale nn. 420/1994 e 466/2002

Il messaggio del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 2003 di rinvio alle Camere del p.d.l. cd. Gasparri

La Relazione annuale dell’Autorità del 9 luglio 2004

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Il d.lgs. n. 259/2003 e la l. n. 112/2004

Gli obiettivi comuni

Il pluralismo nei media La valorizzazione delle autonomie

territoriali La piena concorrenzialità dei

mercati

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Il pluralismo dei mediaI mezzi della tutela

• Distinzione tra la disciplina dei fornitori di reti e la disciplina dei fornitori di servizi e contenuti

• Neutralità tecnologica• Transizione dal regime

concessorio al regime autorizzatorio

• Il cd. trading delle frequenze• La televisione digitale terrestre

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Le autonomie territoriali

• Valorizzazione del nuovo assetto dei rapporti Stato – Regioni – Enti locali, come risulta dalla modifica del Titolo V Costituzione

• Riconoscimento della competenza concorrente di Stato e Regioni in materia di “ordinamento delle comunicazioni”, ex art. 117 Cost.

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La piena concorrenzialità

• Regolamentazione dell’accesso alle reti

• La moltiplicazione delle frequenze• Gli incentivi statali per l’acquisto

dei decoder e la tutela dei consumatori-utenti finali