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Il nuovo lavoro accessorio PrestO e Libretto Famiglia a cura di Patrizia Clementi 4/2016

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Il nuovo lavoroaccessorio

PrestOe

Libretto Famiglia

a cura diPatrizia Clementi

4/2016

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Il nuovo lavoroaccessorio

PrestOe

Libretto Famiglia

a cura diPatrizia Clementi

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SUPPLEMENTO AL N° 4/2016 DI EX LEGE - POSTE ITALIANE SPA SPED. IN ABB.TOPOSTALE DL 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 LO/MI

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Il “lavoro accessorio”, istituito dalla cosiddetta Leg-ge Biagi (D.Lgs. 276/2003, artt. 70-73) e più volteriformulato fino alla versione disciplinata nel Jobsact (D.Lgs. 81/2015, artt. 48-50) è stato abrogatocon il decreto legge 25/2017 (conv. L. 49/2017). Dal 17 marzo 2017, infatti, non è più possibile uti-lizzare i voucher che hanno consentito agli enti ec-clesiastici e agli altri enti non profit (ma anche aglienti pubblici, in primis i comuni) di disciplinare cor-rettamente quelle prestazioni lavorative remune-rate – sia di natura subordinata che autonoma –che in ragione della loro “marginalità” difficilmen-te possono essere correttamente inquadrate uti-lizzando le altre fattispecie contrattuali previstedalla normativa.Non altrettanto utile – come vedremo di seguito –risulta la particolare forma di prestazioni occasio-nali, introdotta in sostituzione dei voucher e disci-

Le formesostitutivedel lavoro

accessorio:le Prestazioni

Occasionali(PrestO) e il

Libretto Famiglia

Fonti normative– D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (conv. L. n. 96 del 21.6.2017),

art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni di lavoro occasiona-le)

INPS – Circolare n. 107 del 5 luglio 2017 (Illustrazione della nuova

normativa)– Messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017 (Regime per l’agri-

coltura e calcolo della forza lavoro)– Messaggio n. 3177 del 31 luglio 2017 (Estensione dell’ope-

ratività agli intermediari previdenziali a ampliamento deglistrumenti di pagamento)

Ispettorato Nazionale del Lavoro– Circolare n. 5 del 9 agosto 2017 (Indicazioni operative al

personale ispettivo)– Nota n. 7427 del 21 agosto 2017 (Regime sanzionatorio)

Ministero dell’economia e delle finanze– Risoluzione n. 81 del 3 luglio 2017 (Istituzione dei codici

per i Mod. F24 di versamento)

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plinata dall’articolo 54-bis del decreto legge 24aprile 2017, n. 50 (conv. L. 96/2017).Per essere più precisi le nuove prestazioni occa-sionali si declinano in due diverse forme destinatea due diverse tipologie di committenti:– una, denominata Libretto Famiglia, è utilizzabile

solo dai committenti persone fisiche che acqui-siscono prestazioni lavorative riferite all’ambitofamiliare,

– l’altra, denominata contratto di Prestazione Oc-casionale (PrestO), è destinata a tutti gli altrisoggetti, compresi gli enti ecclesiastici e gli altrienti non profit, con particolarità che riguardanoil mondo dell’agricoltura (non ci occupiamo del-le particolarità che riguardano le amministrazio-ni pubbliche).

Importante caratteristica di queste nuove formecontrattuali è che prescindono «dalla classificazio-ne preventiva sulla natura autonoma o subordinatadelle stesse» (Circ. INL 5/2017), in ciò replicandoquanto già previsto a proposito del lavoro acces-sorio; a differenza però dei vecchi voucher – e so-prattutto con riferimento all’ambito non domestico– la nuova disciplina introduce significativi vincoli edivieti tali da rendere questo strumento poco uti-lizzabile o, addirittura vietato, come nel caso deicommittenti che hanno più di 5 dipendenti.

Prima di esaminare le significative differenze traqueste due particolari forme di lavoro occasionale– le prestazioni occasionali (PrestO) e il LibrettoFamiglia –, evidenziamo una serie di elementi chesono invece comuni ad entrambe.

Comune è anzitutto la definizione di prestazioni dilavoro occasionale (cf art. 54-bis, c. 1), individua-ta attraverso tre soglie economiche riferite all’an-no civile (1° gennaio-31 dicembre) e, come preci-sa la Circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017, al-l’importo netto percepito dai lavoratori.

Disciplinacomune

alle PrestO e alLibretto Famiglia

Definizione e limitieconomici

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Il prestatoreA proposito del prestatore sono previsti due limiti:– i compensi complessivamente percepiti, con ri-

ferimento a tutti i committenti, non possonosuperare l’importo di 5.000 euro netti,

– i compensi complessivamente percepiti, con ri-ferimento a un singolo committente, non pos-sono superare l’importo di 2.500 euro netti.

Il committenteAnche a proposito del committente sono previstidue limiti:– il limite massimo di compensi erogati ad uno

stesso lavoratore non può superare l’importodi 2.500 euro netti,

– il limite massimo che ogni committente può ac-quisire, con riferimento a tutti i lavoratori ingag-giati non può superare l’importo di 5.000 euronetti.

Va tenuto presente che per quanto concerne que-sta ultima soglia le prestazioni di alcuni lavoratorisi conteggiano solo al 75% del loro importo (cf c.8); si tratta delle prestazioni rese da:– titolari di pensione di vecchiaia o invalidità,– studenti di età inferiore a 25 anni, regolarmen-

te iscritti ad un ciclo di studi,– disoccupati che risultino disponibili allo svolgi-

mento di attività lavorativa e alla partecipazio-ne alle misure di politica attiva del lavoro con-cordate con il centro per l’impiego,

– percettori di prestazioni integrative del salario,di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre pre-stazioni di sostegno del reddito.

In pratica, fermo restando che ogni lavoratore nonpuò percepire nell’anno più di 5.000 euro totali eche ogni committente non può corrispondere piùdi 2.500 euro annui allo stesso lavoratore, è pos-sibile per il committente acquisire prestazioni perimporti superiori a 5.000 euro, se uno o più lavo-ratori rientrano nelle categorie “svantaggiate” indi-cate sopra. Pertanto se tutti i lavoratori sono “svantaggiati”, ilcommittente può usufruire di prestazioni per unmassimo di 6.667 euro (il cui 75% è pari alla so-glia di 5.000 euro); dal momento, però, che anchequesti lavoratori non possono ricevere dallo stes-

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so committente più di 2.500 euro, per utilizzaretutto il plafond disponibile il committente devesuddividerlo almeno su tre diversi lavoratori.Qualche difficoltà di calcolo si può presentare nelcaso in cui il committente usufruisca di prestazio-ni lavorative sia da lavoratori “normali” che “svan-taggiati”: per calcolare la soglia massima di com-pensi erogabili deve sottrarre dalla soglia massimadi 5.000 euro l’intero importo corrisposto ai lavo-ratori “normali” e riproporzionare gli importi com-putabili al 75% corrisposti ai lavoratori “svantag-giati”. Ad esempio, nel caso di presenza di uno o più la-voratori “normali” ai quali viene corrisposto uncompenso di 2.500 euro, il committente ha anco-ra a disposizione la possibilità di erogare 3.333euro (che, computati al 75% ammontano a 2.500euro) ad almeno due lavoratori “svantaggianti”. Qualche altro esempio per chiarire il meccanismodi calcolo: se il compenso da conteggiare per in-tero è pari a 1.000 euro, quello che può essereerogato ai lavoratori “svantaggiati” sale a 5.334euro (il cui 75% è pari a 4.000 euro); se deve es-sere conteggiato interamente un compenso di3.000 euro, restano ancora 2.667 euro (che com-putati al 75% corrispondono a 2.000 euro) per re-munerare prestazioni rese da lavoratori “svantag-giati”.

Non possono essere instaurate prestazioni di lavo-ro occasionale tra lavoratori e committenti che ab-biano in corso un rapporto di lavoro subordinato odi collaborazione coordinata e continuativa o chelo abbiano avuto entro i 6 mesi precedenti (c. 5).

Al lavoratore è riconosciuto il diritto all’assicura-zione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstitiattraverso l’iscrizione alla Gestione separata INPSe la copertura assicurativa contro gli infortuni sullavoro e le malattie professionali attraverso l’iscri-zione all’INAIL; il costo di queste coperture previ-

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Divieti

Dirittidei lavoratori

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denziali e assicurative è a carico dei committenti(c. 2).

Come già previsto per quelli erogati con il sistemadei voucher, anche i compensi percepiti dai lavo-ratori attraverso le prestazioni occasionali (PrestO)e il Libretto Famiglia, sono esenti da imposizionefiscale (IRPEF) (c. 4).

Il comma 4 precisa inoltre che i compensi da lavo-ro occasionale:– non incidono sul loro stato di disoccupato,– sono computabili ai fini della determinazione

del reddito necessario per il rilascio o il rinnovodel permesso di soggiorno; infatti possonosvolgere queste prestazioni lavorative gli stra-nieri in possesso di un permesso di soggiornoche consenta lo svolgimento di attività lavorati-va, compreso quello di studio o, nei periodi didisoccupazione, se in possesso di un permessodi soggiorno per “attesa occupazione”.

Per quanto concerne i dipendenti pubblici, nono-stante non venga richiamata, si ritiene applicabilela speciale disciplina prevista dal decreto legislati-vo 165 del 2001. Di conseguenza anche i dipen-denti pubblici possono effettuare prestazioni di la-voro occasionale ma, nel rispetto del regime perl’attribuzione di incarichi previsto dall’articolo 53del decreto legislativo 165/2001, devono primaottenere l’autorizzazione dell’Amministrazione al-la quale appartengono. L’autorizzazione non è ri-chiesta se il rapporto di lavoro con l’ente pubblicoè un part-time inferiore al 50% e negli altri casi pre-visti dalla norma citata. Quale sanzione nel casodi inosservanza del divieto, il comma 7 stabilisceche «il compenso dovuto per le prestazioni even-tualmente svolte deve essere versato, a cura del-l’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto

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Regime fiscaledei compensi

Rilevanzadei compensi

Dipendentipubblici

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dell’entrata di bilancio dell’amministrazione di ap-partenenza del dipendente per essere destinatoad incremento del fondo di produttività o di fondiequivalenti».La sanzione è prevista, oltre che per il dipendente,anche per il soggetto che intrattiene con lui un rap-porto di lavoro retribuito: agli enti pubblici econo-mici e ai soggetti privati che si avvalgono di pre-stazioni di lavoro – autonomo o subordinato – re-so da pubblici dipendenti senza aver ottenuto l’au-torizzazione dell’amministrazione di appartenen-za si applica infatti una sanzione pecuniaria pari aldoppio degli emolumenti corrisposti sotto qual-siasi forma al pubblico dipendente. Le somme ri-scosse sono acquisite dal Ministero delle finanze.L’autorizzazione per lo svolgimento di incarichi re-tribuiti può essere richiesta sia dal dipendente(procedura di fatto seguita nel caso di incarichisvolti presso soggetti privati) che dall’ente pubbli-co diverso dal suo datore di lavoro che intendeconferire l’incarico. L’amministrazione di apparte-nenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autoriz-zazione entro trenta giorni dalla ricezione dell’i-stanza. Decorso il termine per provvedere senzal’emissione di un’esplicita pronuncia, l’autorizza-zione si intende definitivamente negata (c. 10). I soggetti pubblici e privati che erogano compensia pubblici dipendenti per gli incarichi di cui al com-ma 6 (derivanti dalla collaborazione a giornali, rivi-ste, enciclopedie e simili; dalla cessione di dirittid’autore; dalla partecipazione a convegni e semi-nari; da incarichi per i quali è corrisposto solo ilrimborso delle spese documentate; da incarichiper lo svolgimento dei quali il dipendente è postoin posizione di aspettativa, di comando o di fuoriruolo; da incarichi conferiti dalle organizzazionisindacali a dipendenti presso le stesse distaccati oin aspettativa non retribuita; da attività di forma-zione diretta ai dipendenti della pubblica ammini-strazione nonché di docenza e di ricerca scientifi-ca), devono comunicare entro il 30 aprile di ognianno all’amministrazione di appartenenza l’am-montare dei compensi erogati nell’anno preceden-te.

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Anche con riferimento ai pensionati la nuova disci-plina non offre indicazioni, ma si può ritenere ap-plicabile la precisazione offerta dall’INPS con rife-rimento al lavoro accessorio che riteneva compa-tibile questa attività lavorativa per: «i titolari di trat-tamenti di anzianità o di pensione anticipata, pen-sione di vecchiaia, pensione di reversibilità, asse-gno sociale, assegno ordinario di invalidità e pen-sione agli invalidi civili nonché tutti gli altri tratta-menti che siano compatibili con lo svolgimento diqualsiasi attività lavorativa» (Circ. INPS 49/2013).In pratica restano esclusi i titolari di trattamentiper i quali è stata accertata l’assoluta e permanen-te impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavo-rativa, quale il trattamento di inabilità.

Il comma 13 definisce il contratto di prestazioneoccasionale (PrestO) quello mediante il quale unutilizzatore diverso dalla persona fisica «acquisi-sce, con modalità semplificate, prestazioni di la-voro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entroi limiti di importo di cui al comma 1, alle condi-zioni e con le modalità di cui ai commi 14 e se-guenti». Gli enti ecclesiastici e gli altri enti non commercia-li rientrano tra i soggetti diversi dalle persone fisi-che a prescindere che utilizzino della prestazionelavorativa nell’ambito delle proprie attività istitu-zionali o di quelle commerciali eventualmenteesercitate; rientrano tra i soggetti diversi dalle per-sone fisiche anche le amministrazioni pubbliche,per le quali è prevista una disciplina particolare,della quale – come detto – non ci occupiamo.I limiti di importo, come abbiamo visto sopra, so-no comuni a tutte le tipologie di committenti (cioèutilizzatori di PrestO e di Libretto Famiglia), le con-dizioni e le modalità, invece, sono diverse.

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Pensionati

PrestazioneOccasionale

(PrestO):definizione,

condizionie modalità

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Tra le condizioni richieste per il corretto utilizzodelle PrestO vanno ricordati i divieti, elencati alcomma 14, le disposizioni in materia di tutela del-la salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, il ri-spetto della normativa sui riposi e le pause.

I divietiIn primo luogo va evidenziato il divieto, particolar-mente penalizzante e tale da limitare significativa-mente la platea dei soggetti che possono utilizza-re questo strumento, riguardante i committentiche hanno alle proprie dipendenze più di cinquelavoratori subordinati a tempo indeterminato: inquesto caso non è possibile fare ricorso al contrat-to di prestazione occasionale.Gli altri divieti riguardano:– le imprese del settore agricolo, salvo che per le

attività lavorative rese dai soggetti di cui al com-ma 8 (pensionati, studenti, disoccupati e per-cettori di forme di sostegno al reddito) purchénon iscritti nell’anno precedente negli elenchianagrafici dei lavoratori agricoli;

– le imprese dell’edilizia e di settori affini, delleimprese esercenti l’attività di escavazione o la-vorazione di materiale lapideo, delle impresedel settore delle miniere, cave e torbiere;

– l’ambito dell’esecuzione di appalti di opere oservizi.

La tutela della salute e la sicurezza sui luoghi dilavoroIn tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghidi lavoro il comma 3 rinvia alla disciplina che eraprevista per il lavoro accessorio dall’articolo 3,comma 8 del decreto legislativo 81/2008 che dif-ferenzia la normativa applicabile assimilando:– ai lavoratori subordinati quelli che operano nel-

l’ambito delle attività commerciali degli enti,– ai lavoratori autonomi quelli che operano nel-

l’ambito delle attività istituzionali che sono te-nuti, sia pure in collaborazione con il commit-tente, a provvedere in prima persona al rispet-to delle prescrizioni in materia di salute e sicu-

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Condizioni

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rezza nei luoghi di lavoro e possono, con oneria proprio carico, beneficiare della sorveglianzasanitaria e partecipare a corsi di formazione or-ganizzati dal committente.

Il motivo che giustifica questa differenza è abba-stanza evidente e certamente condivisibile, in par-ticolare con riferimento agli enti non profit. Infattiil carattere di marginalità e di estemporaneità cheera proprio del lavoro accessorio (e ancor di piùdelle nuove prestazioni occasionali) mal si conci-liava con gli obblighi “di struttura” propri della di-sciplina riguardante il lavoro subordinato (istitu-zione del servizio di prevenzione e protezione, for-mazione, valutazione dei rischi, redazione delDVR, autocertificazione, ecc.); inoltre gli enti noncommerciali che in molti casi svolgono le proprieattività istituzionali senza prestazioni di lavoro di-pendente, dovrebbero impiantare la complessamacchina della sicurezza solo per la prestazionedi lavoro accessorio, con un’incidenza sproporzio-nata in termini di costi e di burocrazia. Diverso, invece, il caso degli enti che svolgono at-tività commerciali per rendere le quali, di norma,si avvalgono di lavoratori dipendenti e che, quindi,sono già soggetti a tutti gli adempimenti che van-no solo estesi anche al collaboratore di lavoro oc-casionale.

Riposi e pauseIl comma 3 prevede per i lavoratori il diritto al ri-poso giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali,come stabiliti per i lavoratori subordinati dal de-creto legislativo 66/2003: undici ore di riposo con-secutivo ogni ventiquattro ore, di un intervallo perpausa di almeno 10 minuti se l’orario di lavoro ec-cede le 6 ore giornaliere, a un periodo di riposo dialmeno ventiquattro ore consecutive, di regola incoincidenza con la domenica, da cumulare con leore di riposo giornaliero, se la prestazione duraper almeno 7 giorni consecutivi.

Il comma 9 stabilisce che le PrestO siano gestiteattraverso un’apposita piattaforma informatica ge-

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Modalità

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stita dall’INPS, nel rispetto di una serie di passaggi:1. la registrazione del datore di lavoro e del lavo-

ratore;2. i versamenti sul portafoglio elettronico (c. 15);3. la comunicazione della prestazione;4. il pagamento della prestazione, che deve esse-

re effettuato esclusivamente attraverso l’INPS emai direttamente dal datore di lavoro.

Nel sito dell’INPS, all’interno della sezione dedica-ta alla presentazione del lavoro occasionale è di-sponibile un comodo manuale della proceduraonline che guida l’utente per eseguire i quattropassaggi attraverso la presentazione delle scher-mate che la procedura propone https://www.inps.it/docallegatiNP//Mig/Doc/poa/pdf/ProceduraPrestazioniOccasionali.pdf.

La registrazioneLa registrazione del datore di lavoro e del lavora-tore è un adempimento che viene effettuato solouna volta, all’inizio del primo rapporto lavorativo;tra le altre cose il lavoratore deve specificare lamodalità con cui intende essere retribuito. In par-ticolare dovrà indicare le sue coordinate bancarieo postali se vuole che il compenso gli sia accredi-tato direttamente sul conto corrente; in alternati-va riceverà un bonifico domiciliato pagabile pres-so gli uffici postali; gli oneri di pagamento del bo-nifico domiciliato sono a carico del prestatore (c.19). Le procedure di registrazione possono esseresvolte direttamente dagli utilizzatori e dai presta-tori mediante il servizio online (o dagli intermedia-ri autorizzati) oppure tramite il Contact centerINPS (803164 da telefono fisso e 06164164 dacellulare).

I versamenti sul portafoglio elettronico Similmente a quanto avveniva con i voucher tele-matici il datore di lavoro può utilizzare le presta-zioni di lavoro occasionale solo dopo aver alimen-tato il proprio portafoglio virtuale che sarà decur-tato di volta in volta degli importi delle prestazionicomunicate, attraverso la piattaforma informatica,per il pagamento dei prestatori. Il datore di lavoropuò effettuare i versamenti:

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– attraverso il modello F24 (modello Elide), conl’indicazione dei suoi dati e utilizzando la cau-sale “CLOC”; l’INPS ha informato che le som-me versate saranno disponibili nel portafoglioelettronico dopo nove/dieci giorni, in conside-razione dei tempi stabiliti per il riversamentodelle somme da parte degli intermediari (istitu-ti bancari o Poste Italiane SpA) all’Agenzia delleEntrate e il successivo riversamento all’INPSdelle stesse,

– attraverso strumenti di pagamento elettronicocon addebito in conto corrente o su carta di cre-dito/debito gestiti attraverso la modalità di pa-gamento “PagoPA” di Agid, esclusivamente dalPortale dei Pagamenti INPS – Sezione Presta-zioni Occasionali.

La comunicazioneIl comma 17 dispone che per attivare il contrattodi prestazioni accessorie e le relative tutele, l’uti-lizzatore, almeno 60 minuti prima dell’inizio dellaprestazione, deve comunicare: – i dati anagrafici e identificativi del prestatore,– il luogo di svolgimento della prestazione, – l’oggetto della prestazione,– la data e l’ora di inizio e di termine della presta-

zione, – il compenso pattuito per la prestazione, in mi-

sura non inferiore a 36 euro netti, per presta-zioni di durata non superiore a quattro ore con-tinuative nell’arco della giornata.

Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare unacomunicazione precedentemente inserita (inquanto non ha avuto luogo) può accedere alla pro-cedura e comunicare la revoca entro tre giorni dal-la data in cui la prestazione stessa si sarebbe do-vuta svolgere (c. 18). Contestualmente alla trasmissione della comuni-cazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore ri-ceve notifica della stessa (o della revoca) tramitemail o SMS (c. 17). Nel caso in cui la revoca non venga espressa neitermini previsti dalla legge, l’INPS tratterrà la som-ma corrispondente al compenso pattuito tra leparti (e indicato nella piattaforma al momento del-

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la denuncia della prestazione), indipendentemen-te dal fatto che la prestazione si sia effettivamentesvolta, procedendo al pagamento al prestatore eal versamento in favore dello stesso della contri-buzione previdenziale e INAIL (c. 18). Il prestatore potrà, tramite il servizio online, con-fermare l’effettivo svolgimento della singola pre-stazione giornaliera entro i tre giorni successivi. Intal caso, è inibita la possibilità per l’utilizzatore direvocare la prestazione.Anche le procedure di comunicazione possono es-sere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai pre-statori (o dagli intermediari autorizzati) medianteil servizio online oppure tramite il Contact centerINPS.Si ricorda che per operare direttamente dalla piat-taforma INPS in nome e per conto dell’ente il suolegale rappresentante deve essere dotato di PINdispositivo e, al momento dell’accesso nella Se-zione Contratto di Prestazione Occasionale, deveindicare il codice fiscale (o la partiva IVA se la pre-stazione riguarda l’attività commerciale esercitata)dell’ente.Il legale rappresentante può concedere una o piùdeleghe, sempre attraverso il sito INPS, sceglien-do la cartella “Gestione delle deleghe di artigiani,commercianti, associanti, committenti e profes-sionisti iscritti alla Gestione Separata” nella Sezio-ne “Prestazione e Servizi” https://www.inps.it/nuo-voportaleinps/default.aspx?itemDir=50153.

Il pagamento della prestazioneAl pagamento della prestazione provvede diretta-mente l’INPS entro il 15 del mese successivo allaprestazione attraverso accredito delle spettanzesul conto corrente bancario o postale risultantedalla registrazione del prestatore ovvero, in man-canza, mediante bonifico domiciliato pagabilepresso gli uffici postali.

Oltre che, come visto sopra, più complesse nellagestione, le nuove prestazioni occasionali sono an-che più onerose sotto il profilo economico.

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PrestazioneOccasionale

(PrestO): il costo

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Il compenso orario è liberamente fissato dalle par-ti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro nettel’ora; ai prestatori di lavoro occasionale è assicu-rata la copertura previdenziale attraverso l’iscri-zione alla Gestione Separata INPS – con l’aliquotadel 33% – e quella assicurativa contro gli infortuniattraverso l’INAIL – con l’aliquota del 3,5% (c. 16);inoltre sui versamenti complessivi effettuati dall’u-tilizzatore è trattenuto dall’INPS un ulteriore 1%,per la copertura degli oneri di gestione (c. 15). In pratica ogni ora di lavoro ha per il committenteun costo totale di 12,92 euro. Va poi considerato che il compenso giornaliero delprestatore non può essere inferiore a 36 euro net-te (49,65 euro lorde), pari al corrispettivo di quat-tro ore lavorative continuative che costituisconol’orario minimo di lavoro giornaliero (c. 17). Occorre inoltre considerare che queste prestazio-ni lavorative sono anche assoggettate al versamen-to IRAP e alla relativa dichiarazione annuale.Si segnala che tra gli adempimenti va inclusa la ne-cessità di redigere e consegnare il Modello CU re-lativamente alla sezione INPS dedicata alla gestio-ne separata indicando nel campo 49 “tipo di rap-porto” il codice 99.

Le disposizioni normative prevedono che, nel ca-so in cui vengano superati i limiti complessivi dicui al comma 1, lettera c), – importo di 2.500 eu-ro per ciascuna prestazione resa da un singolo pre-statore in favore di un singolo utilizzatore – o, co-munque, il limite di durata della prestazione pari a280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relati-vo rapporto si trasforma in un rapporto di lavorosubordinato a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazio-ne preventiva almeno un’ora prima della presta-zione ovvero di uno dei divieti di utilizzo (da partedi datori di lavoro con più di 5 dipendenti, impre-se del settore agricolo, edile e in caso di appalti)si applica la sanzione amministrativa da euro 500a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa gior-

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Sanzioni

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naliera in cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’arti-colo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124 e la sanzione ridotta ai sensi dell’articolo 16della L. n. 689/1981 è pertanto pari ad euro833,33 per ogni giornata non tracciata da regolarecomunicazione. Tale sanzione troverà dunque applicazione laddo-ve la comunicazione sia effettuata in ritardo o noncontenga tutti gli elementi richiesti o, ancora, det-ti elementi non corrispondano a quanto effettiva-mente accertato. Ciò può avvenire, ad esempio,qualora la prestazione occasionale giornaliera siastata effettivamente svolta per un numero di oresuperiore rispetto a quello indicato nella comuni-cazione preventiva. In tale caso, peraltro, il perso-nale ispettivo provvederà a comunicare alla com-petente sede INPS l’avvenuto accertamento dellamaggior durata della prestazione affinché l’Istitutopossa adottare le proprie determinazioni in rela-zione al singolo rapporto di lavoro.Come precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoronella Circolare 5/2017 «la violazione dei divieti dicui al comma 5 – ossia l’aver acquisito “prestazio-ni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’u-tilizzatore abbia in corso o abbia cessato da menodi sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o dicollaborazione coordinata e continuativa” – inte-gra un difetto “genetico” afferente alla costituzio-ne del rapporto e comporta dunque, in applica-zione dei principi civilistici, la conversione ex tuncdello stesso nella tipologia ordinaria (art. 1, D.Lgs.n. 81/2015) del lavoro a tempo pieno e indetermi-nato, con applicazione delle relative sanzioni civilie amministrative, laddove evidentemente sia ac-certata la natura subordinata dello stesso».Infine, nella Circolare 107/2017 l’INPS ha precisa-to che, in raccordo con l’Ispettorato Nazionale delLavoro, verranno posti in essere controlli automa-tici sulle revoche delle comunicazioni di prestazio-ni inserite nella piattaforma, sulla base di indicato-ri di rischio calcolati in funzione della frequenza diricorso alla revoca della dichiarazione da parte delcommittente. A fronte di una prestazione di lavo-ro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta re-

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voca della dichiarazione preventiva da parte delcommittente determina l’applicazione delle san-zioni in materia di lavoro nero.

Infine è bene fare due precisazioni.Innanzitutto la nuova normativa sulle prestazionioccasionali nulla dice sugli accordi contrattuali tra leparti; pertanto, prima di dare inizio alla collabora-zione occorre consegnare una lettera di incarico alcollaboratore, che la sottoscriverà per ricevuta, al fi-ne di precisare i contenuti, le modalità e i tempi del-la prestazione lavorativa (a pag. 25 è riportato unesempio di lettera di incarico – facsimile n. 1).La seconda puntualizzazione riguarda l’obbligo, dicui all’articolo 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, dichiedere il certificato del Casellario Giudiziale deicollaboratori le cui mansioni comportano «contattidiretti e regolari con minori».Per quanto riguarda le attività gestite dalle parroc-chie, richiedono il certificato le mansioni affidateall’interno dell’attività:– di oratorio e di catechesi,– di grest estivo e campi scuola,– di bar dell’oratorio,– di asilo nido e scolastica,– di Centro di Aggregazione Giovanile (CAG),– a favore di minori (per es. teatro, doposcuola,

animazione offerta a ragazzi “difficili”), ancherealizzate in compartecipazione con enti pub-blici e privati.

Non si ritengono invece rilevanti, in quanto difettail requisito di contatti diretti e regolari con minori,le mansioni di: – segreteria parrocchiale,– sacrestano,– addetto alla manutenzione e alla pulizia degli

ambienti parrocchiali (fatta eccezione, si ribadi-sce, per chi svolga queste mansioni all’internodella scuola parrocchiale).

Le modalità per la richiesta del certificato sonostate definite nella Circolare del Ministero dell’in-terno del 3 aprile 2014, alla quale è allegato an-

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Letteradi incarico

e certificatodel Casellario

Giudiziale

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che il modello da utilizzare per la domanda da pre-sentare da parte del committente e l’autorizzazio-ne che deve essere sottoscritta dal lavoratore (v. ifacsimili n. 2 e n. 3 alle pagg. 27-28). Alla domanda deve essere applicata:– una marca da bollo da euro 16,00 (D.P.R. n.

642/1972),– una marca per diritti di certificato da euro 7,08

se il certificato è richiesto con urgenza (art. 273,D.P.R. n. 115/2002),

– una marca per diritti di certificato da euro 3,54se il certificato è richiesto senza urgenza (art.273, D.P.R. n. 115/2002),

La richiesta può essere presentata presso qualsia-si Procura della Repubblica (non ha, infatti, alcunarilevanza la residenza del soggetto per cui si chie-de il certificato).

Anche se gli enti non commerciali svolgono rara-mente attività agricole, per completezza facciamocenno alla speciale disciplina dei PrestO in agri-coltura.

Le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limitedi non più di cinque dipendenti, possono ricorrereal contratto di prestazione occasionale avvalendo-si esclusivamente di specifiche figure di prestatori:– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;– giovani con meno di venticinque anni di età, se

regolarmente iscritti a un ciclo di studi pressoun istituto scolastico di qualsiasi ordine e gradoovvero a un ciclo di studi presso l’università;

– persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

– percettori di prestazioni integrative del salario,di reddito di inclusione (REI o SIA, che costitui-sce la prestazione di sostegno all’inclusione at-tualmente vigente e destinata ad essere sosti-tuita dal REI), ovvero di altre prestazioni di so-stegno del reddito.

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Il settoreagricolo

Lavoratori ammessi

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I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti inuno degli elenchi anagrafici comunali degli Operaia Tempo Determinato – OTD di più recente pub-blicazione.L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione fi-gurativa relativa alle prestazioni integrative del sa-lario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gliaccrediti contributivi derivanti dalle prestazioni oc-casionali di cui al presente articolo.

Nel settore agricolo il compenso minimo orarionon è di 9 euro netti, ma è pari all’importo dellaretribuzione oraria delle prestazioni di natura su-bordinata individuata dal contratto collettivo sti-pulato dalle associazioni sindacali comparativa-mente più rappresentative sul piano nazionale. Inparticolare, sono previsti tre importi orari differen-ti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavora-tore. Più precisamente, la misura della retribuzio-ne oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dallaOrganizzazioni sindacali maggiormente rappre-sentative a livello nazionale (CCNL per gli operaiagricoli e florovivaisti) è la seguente:– area 1: 7,57 euro;– area 2: 6,94 euro;– area 3: 6,52 euro.Come per gli altri i lavoratori occasionali l’importodel compenso giornaliero non può essere inferiorealla misura minima fissata per la remunerazione diquattro ore lavorative, anche qualora la durata ef-fettiva della prestazione lavorativa giornaliera siainferiore a quattro ore. La misura del compensodelle ore successive è liberamente fissata dalleparti, purché nel rispetto della misura minima diretribuzione oraria sopra indicata.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti, salva-guardando l’esigenza di disporre delle informazio-ni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svol-gimento, è prevista un’unica comunicazione perassolvere sia gli obblighi di informazione preventi-

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Costo orario

Adempimenti

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va che quelli di rendicontazione della prestazionelavorativa. A tal fine, almeno sessanta minuti pri-ma dell’inizio dello svolgimento della prestazionelavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma in-formatica INPS o avvalendosi dei servizi di contactcenter messi a disposizione dall’INPS, è tenuto afornire le seguenti informazioni:– i dati identificativi del prestatore; – la misura del compenso pattuita;– il luogo di svolgimento della prestazione lavo-

rativa;– la durata della prestazione lavorativa collocata

entro un periodo massimo di tre giorni conse-cutivi;

– altre informazioni per la gestione del rapportodi lavoro.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo diun calendario giornaliero gestito attraverso la pro-cedura INPS, che prevede l’indicazione, da partedell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimen-to della prestazione, che va da uno a tre giorni con-secutivi, nonché della durata complessiva dellapredetta prestazione.Qualora per evenienza di carattere straordinario(per es., indisponibilità sopravvenuta del prestato-re, condizioni climatiche non idonee allo svolgi-mento della prestazione lavorativa), la prestazionenon dovesse essere resa, l’utilizzatore deve effet-tuare, sempre avvalendosi della procedura tele-matica INPS, la revoca della dichiarazione inoltra-ta, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del ter-zo giorno successivo alla data conclusiva dell’arcotemporale originariamente previsto per lo svolgi-mento della prestazione.Decorso tale termine, l’INPS procede a corrispon-dere il pattuito dalle parti.

Il Libretto Famiglia può essere utilizzato per l’assi-stenza domestica e possono avvalersi anche i sa-cerdoti per regolare i piccoli lavori domestici relativialla propria abitazione (e non i lavori di pulizia cheriguardano le parrocchie o, in generale, gli enti).

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PrestazioneOccasionale

(Libretto Famiglia)

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Vale la pena di precisare che, mentre le comunitàreligiose possono ricorre, per l’assistenza dome-stica ai contratti di collaborazione familiare (colf),non sembra, invece, che possano utilizzare il Li-bretto Famiglia. Infatti, l’articolo 1 della L. 339/1958,che tutela e disciplina il rapporto di lavoro dome-stico (colf) fa riferimento al contratto di lavoro pre-visto per «gli addetti ai servizi personali e domesti-ci» che prestano «la loro opera per il funzionamen-to della vita familiare». Per quanto le disposizioni normative non esempli-fichino cosa si intende per “vita familiare”, va rile-vato che il D.P.R. 1403/1971, che disciplina gli ob-blighi assicurativi nei confronti di questa categoriadi lavoratori, nell’elencare le mansioni degli addet-ti ai servizi domestici e familiari indica: «le presta-zioni di servizi diretti e personali nei confronti deicomponenti le comunità religiose o militari di tipofamiliare» (art. 1, c. 3, n. 5). La giurisprudenza, ri-tenendo che la natura “familiare” di una comunitàsi esprima nella stabilità, continuità e permanenzadelle persone che la costituiscono, unitamente al-l’assenza di uno scopo di lucro e all’osservanza diun principio di mutua assistenza, include senzadubbio tra i soggetti datoriali anche gli istituti reli-giosi che utilizzino la prestazione lavorativa nel-l’ambito della propria sfera istituzionale e al di fuo-ri di attività commerciali (cf ad es.: Cass.13.10.1967, n. 2447; Cass. 6.9.1988, n. 5049;Cass. 19.8.2011, n. 17399). Invece, per quanto riguarda il Libretto Famiglia l’in-dividuazione del datore di lavoro (c. 6, lett. a) èincentrato sulla persona fisica e non sulla tipologiadella attività. Di conseguenza (in assenza di un’e-ventuale interpretazione estensiva da parte del le-gislatore o, almeno dell’INPS) la comunità religio-sa, anche per i servizi di assistenza domestica (evi-dentemente se non regolati dal contratto di colf)potrà fare ricorso solo al contratto di prestazioneoccasionale (PrestO), sempre che non abbia alleproprie dipendenze più di cinque dipendenti atempo indeterminato. Sembrerebbe contraddittoria con quanto detto so-pra la circostanza che nel Modello CertificazioneUnica (CU), nella sezione INPS dedicata alla Ge-

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stione Separata sia prevista la necessità di indica-re nel campo 49 “tipo di rapporto” il codice 98che individua i compensi corrisposti con il LibrettoFamiglia. La contraddizione consiste nel fatto chele persone fisiche che utilizzano collaboratori do-mestici non sono tenute alla compilazione del Mo-dello CU, mentre lo sono le comunità religiose.

A differenza di quanto avveniva con i voucher il Li-bretto Famiglia può essere utilizzato esclusivamen-te per il pagamento delle attività previste dal com-ma 10: – piccoli lavori domestici, compresi lavori di giar-

dinaggio, di pulizia o di manutenzione; – assistenza domiciliare ai bambini e alle persone

anziane, ammalate o con disabilità; – insegnamento privato supplementare.

Per poter utilizzare il Libretto Famiglia è necessarioprovvedere alla registrazione del datore di lavoroe del lavoratore nella piattaforma INPS; è unadempimento che viene effettuato solo una volta,prima di instaurare il primo rapporto lavorativo;tra le altre cose il lavoratore deve specificare lamodalità con cui intende essere retribuito. In par-ticolare dovrà indicare le sue coordinate bancariese vuole che il compenso gli sia accreditato diret-tamente; in alternativa riceverà un bonifico banca-rio domiciliato pagabile presso gli uffici postali; glioneri di pagamento del bonifico bancario domici-liato sono a carico del prestatore. Nel sito dell’INPS, all’interno della sezione dedica-ta alla presentazione del lavoro occasionale è di-sponibile un comodo manuale della procedura on-line che guida l’utente per eseguire i passaggi ne-cessari attraverso la presentazione delle scherma-te che la procedura propone https://www.inps.it/docallegatiNP//Mig/Doc/poa/pdf/ProceduraPrestazioniOccasionali.pdfLe procedure di registrazione possono essere svol-te direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori

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Attività ammesse

Registrazione

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mediante il servizio online prestatori (o dagli inter-mediari autorizzati) oppure tramite il Contact cen-ter INPS (803164 da telefono fisso e 06164164da cellulare).

Il Libretto Famiglia è idealmente composto da tito-li di pagamento del valore di 10 euro, che costitui-scono il compenso (lordo) minimo per un’ora dilavoro a cui corrisponde un compenso netto di 8euro; i rimanenti 2 euro sono trattenuti dall’INPS ecosì destinati: 1,65 euro per la contribuzione pre-videnziale, 0,25 euro per la copertura INAL e 0,10euro per il finanziamento degli oneri di gestionedel sistema. Acquistare il Libretto Famiglia vuol dire alimentareil proprio portafoglio virtuale, che sarà decurtatodi volta in volta degli importi delle prestazioni co-municate attraverso la piattaforma per il pagamen-to ai lavoratori. Il datore di lavoro può effettuare iversamenti:– attraverso il modello F24 (modello Elide), con

l’indicazione dei suoi dati e utilizzando la cau-sale “LF”; va tenuto presente che i tempi tecni-ci perché le somme versare siano disponibili nelportafoglio elettronico sono almeno nove/diecigiorni;

– attraverso strumenti di pagamento elettronicocon addebito in conto corrente o su carta di cre-dito/debito gestiti attraverso la modalità di pa-gamento “PagoPA” di Agid, esclusivamente dalPortale dei Pagamenti INPS – Sezione Presta-zioni Occasionali – servizio Libretto Famiglia.

Entro il giorno 3 del mese successivo a quello nelquale sono state rese le prestazioni lavorative ildatore di lavoro comunica, sempre attraverso lapiattaforma informatica INPS o attraverso il con-tact center INPS: – i dati identificativi del prestatore; – il luogo di svolgimento della prestazione; il nu-

mero di titoli utilizzati per il pagamento della

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Utilizzo delLibretto Famiglia

Comunicazionedella prestazione

e pagamento

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prestazione; la durata della prestazione;– l’ambito di svolgimento della prestazione; altre

informazioni per la gestione del rapporto.La comunicazione avviene mediante l’utilizzo diun calendario gestito attraverso la procedura INPS,con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.Per favorire la trasparenza dei rapporti, nel mo-mento in cui il datore di lavoro effettua la comuni-cazione, l’INPS invia al lavoratore una notifica – at-traverso comunicazione di posta elettronica o SMSoppure attraverso un avviso nella pagina persona-le MyINPS – dell’avvenuta comunicazione dellaprestazione lavorativa e dei relativi termini di svol-gimento.Entro il 15 del mese successivo alla prestazionel’INPS provvede al pagamento attraverso accredi-to delle spettanze sul conto corrente bancario ri-sultante dalla registrazione del prestatore ovvero,in mancanza, mediante bonifico bancario domici-liato pagabile presso gli uffici postali.

L’Agenzia delle entrate ha precisato – nella Circo-lare 19/E del 1° giugno 2012 – che i contributi pre-videnziali corrisposti attraverso i voucher per pre-stazioni di lavoro accessorio relative all’assistenzadomestica costituiscono onere deducibile ai finiIRPEF nel limite di 1.549.37 euro (cf art. 10, c. 1,lett. e e c. 2, D.P.R. 917/1986), analogamente aquanto previsto per i collaboratori familiari assunticome lavoratori subordinati.C’è da ritenere che lo stesso principio sia applicabileanche ai contributi previdenziali versati con il siste-ma del Libretto Famiglia a favore del lavoratore chesvolge il lavoro domestico o la funzione di badante. Come si può desumere dalla Circolare 19/E/2012la documentazione necessaria a dimostrare l’oneredovrebbe essere quella risultante dalla piattaformaINPS, accompagnata da una dichiarazione sostitu-tiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che ladocumentazione è relativa esclusivamente a pre-stazioni di lavoro rese da lavoratori addetti ai servi-zi domestici e/o alla cura della persona.

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Deducibilitàdei contributi

ai fini IRPEF

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[Carta intestata parrocchia]

La parrocchia organizza dal giorno … al giorno … la tradizionale attivitàdi Oratorio Estivo … – e come meglio puntualizzato nel programma alle-gato (all. 1).

Fatto salvo che la responsabilità dell’attività rimane in capo al parroco e a[don] …, è necessario coinvolgere giovani e adulti per realizzare al me-glio questa preziosa iniziativa di educazione cristiana.

Verificata la Tua disponibilità, Ti chiedo di assumere il servizio di educato-re come di seguito precisato:

Qualora Tu intenda aderire a questa proposta, Ti chiedo di restituire lapresente lettera sottoscritta per accettazione, nonché:a) copia della carta di identità,b) copia della tessera di Codice Fiscale,c) originale del Certificato Penale che deve essere acquisito prima dell’i-

nizio del servizio quando l’incarico affidato comporta “contatti direttie regolari con minori” (cf all. 2),

È, inoltre, necessario che tutti i dati e le informazioni di cui avrai cono-scenza nello svolgimento del servizio siano da Te trattati con la dovuta ri-servatezza e non ne sia data alcuna divulgazione.Infine, considerato che la disciplina sulle Prestazioni Occasionali (Pre-stO) consente al collaboratore di percepire complessivamente per anno

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Fac-simile 1 - Esempio di lettera di incarico al collaboratore

Servizio Collaboratore del Responsabile ed Educatore

Durata Dal giorno … al giorno …

Sede Le strutture della parrocchia e i luoghi ove si svolgeran-no le attività esterne con i ragazzi

Compiti Animare le diverse attività assieme agli altri educatori,prestando attenzione alla finalità educativa dell’iniziati-va

Compenso Euro … lordi, pagati attraverso il regime del Lavoro Oc-casionale (D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, conv. L. n. 96del 21.6.2017, art. 54-bis)

Responsabile …

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solare non oltre 5.000 euro netti, è necessario che alla data di inizio del-la prestazione, Tu rilasci una dichiarazione indicante i compensi già per-cepiti o maturati che rientrano in questa tipologia di reddito.RingraziandoTi per la disponibilità, Ti saluto cordialmente.

Milano, lì …Il Parroco

Per ricevuta

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Fac-simile 2 - Casellario giudizialeModello per la richiesta del certificato penale

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Fac-simile 3 - Casellario giudizialeModello per l’acquisizione del consenso dell’interessato

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