IL NUOVO ISEE NELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE:...

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IL NUOVO ISEE NELLE P SOCIO-SANITARIE: COS Alessandro CANDIDO Assegnista di ricerca in diritto pubblico, Universi Professore a contratto di legislazione dei beni cultu Firenze, 20 gennaio 201 PRESTAZIONI SA CAMBIA O ità Cattolica di Piacenza urali, Università di Firenze 16 1

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IL NUOVO ISEE NELLE PRESTAZIONI

SOCIO-SANITARIE: COSA CAMBIA

Alessandro CANDIDO

Assegnista di ricerca in diritto pubblico, Universit Cattolica di PiacenzaProfessore a contratto di legislazione dei beni culturali, Universit di Firenze

Firenze, 20 gennaio 2016

NUOVO ISEE NELLE PRESTAZIONI

SANITARIE: COSA CAMBIA

Alessandro CANDIDO

Assegnista di ricerca in diritto pubblico, Universit Cattolica di PiacenzaProfessore a contratto di legislazione dei beni culturali, Universit di Firenze

, 20 gennaio 20161

Il d.P.C.M. n. 159/2013

Gli obiettivi annunciati dal Governo: migliorarecombattere gli abusi.

ISEE = Reddito + 20% x patrimonio / scala

Il nuovo ISEE nelle intenzioni del Governo:- Adotta una nozione di reddito disponibile

dello strumento, che include anche le somme- Migliora la capacit selettiva dellindicatore- Migliora la capacit selettiva dellindicatore

maggiore valorizzazione della componente patrimoniale- Considera le caratteristiche dei nuclei familiari

gravosi (es. famiglie numerose e persone con- Differenzia lindicatore in base al tipo di prestazione- Riduce larea dellautodichiarazione, con maggiori

art. 10, co. 4, d.P.C.M. 159/2013: LINPSsulla base delle componenti autodichiarate

elementi acquisiti dallAgenzia delle entrate

nei propri archivi amministrativi.

n. 159/2013

migliorare lequit sociale e

scala equivalenza

:pi adatta alle finalit

somme fiscalmente esenti;dellindicatore mediante una

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dellindicatore mediante unapatrimoniale;familiari con carichi

con disabilit);prestazione richiesta;

maggiori controlli.

LINPS determina lISEE

dal dichiarante, degli

entrate e di quelli presenti

Le prestazioni sociali agevolate nel vecchio ISEE

Art. 3, co. 2-ter, d.lgs. n. 109/1998

Con riferimento alle prestazioni socialidomicilio o in RSA in favore di soggettipermanente grave, nonch di personenon autosufficienti, le disposizioni delapplicano nei limiti stabiliti con decretoapplicano nei limiti stabiliti con decreto

Consiglio dei Ministri []; questultimo

adottato con lespresso fine di favorire

dellassistito presso il nucleo familiare

evidenziare la situazione economica del

in relazione alle modalit di contribuzione

prestazione [].

Il d.p.c.m. non stato adottato.

Le prestazioni sociali agevolate nel vecchio ISEE

, d.lgs. n. 109/1998

sociali agevolate erogate asoggetti con handicapultrasessantacinquenni

del presente decreto si

decreto del Presidente deldecreto del Presidente del

questultimo deve essere

favorire la permanenza

familiare di appartenenza e di

del solo assistito, anche

contribuzione al costo della

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La giurisprudenza amministrativa dominante

fino a Corte cost. n. 296/2012

a) Lart. 3, co. 2-ter contiene un principioapplicabile: levidenziazione della situazioneinteressati (per persone con handicap permanentedi oltre sessantacinque anni non autosufficienti)

b) le leggi regionali e i regolamenti devonoprincipio, idoneo a costituire uno deiprincipio, idoneo a costituire uno deiprestazioni [], mirando proprio a una facilitazioneai servizi sociali per le persone pi bisognose

c) la tesi dellimmediata applicabilit dellartanche sulla Convenzione sui diritti delleche impone agli Stati aderenti un dovere didei disabili, sottolineando la necessit di valorizzarecome soggetti autonomi e a prescindere dalcui sono collocati.

La giurisprudenza amministrativa dominante

. n. 296/2012

principio immediatamentesituazione economica dei soli

permanente grave o soggettiautosufficienti);

devono attenersi a talelivelli essenziali dellelivelli essenziali delle

facilitazione dellaccessobisognose;

dellart. 3, co. 2-ter si fondapersone con disabilit,

di solidariet nei confrontivalorizzare questi ultimidal contesto familiare in

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Corte cost. n. 296/2012

a) il tenore letterale dellart. 3, co. 2-ter1998 non stato considerato dal giudiceinterezza, posto che il principio dellevidenziazionesituazione economica del solo assistitosoltanto uno degli scopi del d.p.c.m. previstodalla disposizione, il cui ulteriore obiettivodalla disposizione, il cui ulteriore obiettivofavorire la permanenza dellassistitofamiliare di appartenenza;

b) Mancando i LIVEAS, le Regioni possonomodo in cui ritengono pi opportuno.

Corte cost. n. 296/2012

del d.lgs. n. 109 delremittente nella sua

dellevidenziazione dellaassistito rappresenterebbe

previsto (e non emanato)obiettivo altres quello diobiettivo altres quello di

dellassistito presso il nucleo

possono legiferare nel

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Il nuovo ISEE

Art. 6 d.p.c.m. n. 159/2013

Prestazioni agevolate di natura socio

1. Per le prestazioni agevolate di natura sociopersone di maggiore et, l'ISEE calcolato infamiliare di cui al comma 2, fatto salvo quanto[]

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni die fatta comunque salva la possibilit per il beneficiarionucleo familiare secondo le regole ordinarienucleo familiare del beneficiario compostominori di anni 18, nonch dai figli maggiorenni

Il c.d. nucleo familiare ristretto

. n. 159/2013

socio-sanitaria

socio-sanitaria rivolte ain riferimento al nucleo

quanto previsto al comma 3.

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di cui al presente articolobeneficiario di costituire il

ordinarie di cui all'articolo 3, ilcomposto dal coniuge, dai figli

maggiorenni [].

nucleo familiare ristretto

Il nuovo ISEE

Art. 1 d.p.c.m. n. 159/2013

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti[]

f) Prestazioni agevolate di natura sociosanitariasociali agevolate assicurate nell'ambito diintegrati di natura sociosanitaria rivolte a personeintegrati di natura sociosanitaria rivolte a personelimitazioni dell'autonomia, ovvero interventisoggetti:1) di sostegno e di aiuto domestico familiarel'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio2) di ospitalit alberghiera presso strutturesemiresidenziali, incluse le prestazioni strumentaliloro fruizione, rivolte a persone non assistibili3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusieconomica o di buoni spendibili per l'acquisto

. n. 159/2013

seguenti definizioni:

sociosanitaria: prestazionidi percorsi assistenzialipersone con disabilit e

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persone con disabilit einterventi in favore di tali

familiare finalizzati a favoriredomicilio;

strutture residenziali estrumentali ed accessorie alla

assistibili a domicilio;inclusi gli interventi di natura

l'acquisto di servizi.

Dal vecchio al nuovo ISEE

art. 5 del d.l. n. 201/2011: delega per un d.P.C.M

delegificazione (art. 32, co. 12-bis, l. n. 135/2012

Corte Cost., sent. n. 297/2012;

il difficile accordo in Conferenza Unificata (liniziale

Regione Lombardia e delle Province autonome di

Lapprovazione del d.P.C.M. n. 159/2013 (il 3.12

vigore (8.2.2014);

Ladozione (in ritardo rispetto alla tempistica

159/2014) del nuovo modello di DSU: il d.m.

G.U. il 17.11.2014;

1 gennaio 2015: lentrata a regime del nuovo strumento

vecchio al nuovo ISEE

M. che riformi lISEE;

2012);

(liniziale ostruzionismo della

di Trento e Bolzano);

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12.2013) e la sua entrata in

tempistica dettata dal d.P.C.M. n.

7.11.2014, pubblicato in

strumento.

ISEE e livelli essenziali delle prestazioni

Art. 2, d.P.C.M. 159/2013: L'ISEE loattraverso criteri unificati, della situazionerichiedono prestazioni sociali agevolatel'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accessosociali agevolate, nonch della definizionecompartecipazione al costo delle medesime,essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolocomma, lettera m), della Costituzione, fatteregionali in materia di normazione, programmazionedelle politiche sociali e socio-sanitariedelle politiche sociali e socio-sanitarieprerogative dei comuni. In relazione a tipologieper la loro natura lo rendano necessariodisciplinato in sede di definizione dei livellimedesime tipologie di prestazioni, gliprevedere, accanto all'ISEE, criteri ulterioriidentificare specifiche platee di beneficiari,disposizioni regionali in materia e dellespecificamente dettate in tema di servizicomunque fatta salva la valutazione dellacomplessiva del nucleo familiare attraverso

ISEE e livelli essenziali delle prestazioni

strumento di valutazione,situazione economica di coloro cheagevolate. La determinazione e

dell'accesso alle prestazionidefinizione del livello di

medesime, costituisce livellodell'articolo 117, secondofatte salve le competenze

programmazione e gestionesanitarie e ferme restando le

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sanitarie e ferme restando letipologie di prestazioni che

e ove non diversamentelivelli essenziali relativi alle

enti erogatori possonoulteriori di selezione volti ad

beneficiari, tenuto conto delledelle attribuzioni regionali

sociali e socio-sanitari. della condizione economica

attraverso lISEE.

LISEE quale livello essenziale

Art. 2 d.P.C.M. n. 159/2013

LISEE livello essenziale: tuttiutilizzarlo.

Gli enti erogatori possono prevedere(ma non alternativi o paralleli allISEE)volti a individuare specifiche platee di

Gli enti erogatori devono adeguare i propricon lindividuazione delle nuove soglie

essenziale

. n. 159/2013

sono tenuti a

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prevedere criteri ulterioriallISEE) di selezione

beneficiari.

propri regolamentisoglie.

Tar Lazio, 11.2.2015, nn. 2454, 2458, 2459

(in attesa del Consiglio di Stato: udienza tenutasi il 3.12.15)

Il problema delle somme esenti da imposizionedato comprendere per quale ragione, nella

che dovrebbe riferirsi a incrementi di

partecipazione alla componente fiscale di

stati compresi anche gli emolumenti

meramente compensativo e/o risarcitorio

di disabilit, quali le indennit di

pensioni INPS alle persone che versanopensioni INPS alle persone che versano

bisogno economico, gli indennizzi da danno

di carattere risarcitorio, gli assegni mensili

210/92 e 229/05. Tali somme, e tutte

identificarsi a tale titolo, non possono costituire

lato n possono essere comprensive della

disponibile di cui allart. 5 d.l. cit.,

revisione dellISEE e della tutela della

adottato (nn. 2454, 2458, 2459).

Il problema delle franchigie (n. 2458)

. 2454, 2458, 2459

(in attesa del Consiglio di Stato: udienza tenutasi il 3.12.15)

imposizione fiscale [n]on nella nozione di reddito,

di ricchezza idonei alla

di ogni ordinamento, sono

emolumenti riconosciuti a titolo

a favore delle situazioni

di accompagnamento, le

versano in stato di disabilit e

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versano in stato di disabilit e

danno biologico invalidante,

mensili da indennizzo ex ll. nn.

tutte le altre che possono

costituire reddito in senso

della nozione di reddito

che proprio ai fini di

della disabilit, stato

Fonti che disciplinano la materia

- Artt. 2, 3, 38 Cost.

- 117 Cost.

co. 1: obblighi internazionali Convenzionediritti delle persone con disabilit

co. 2: livelli essenziali delle prestazionico. 2: livelli essenziali delle prestazionidiritti civili e sociali (lett m); previdenzao)

co. 3: tutela della salute; coordinamentopubblica e del sistema tributario.

co. 4: competenze residuali servizi e

Fonti che disciplinano la materia

Convenzione ONU sui

prestazioni concernenti iprestazioni concernenti iprevidenza sociale (lett.

coordinamento della finanza

e politiche sociali

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La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilit

Lordinanza di rimessione alla Corte cost

- non appare conforme alla Convenzione unache imponga di prendere in considerazione

economica dei familiari del soggetto portatore

perch siffatta normativa priverebbe i soggettiindipendenza, essendo questi ultimi obbligatifamiliari per il pagamento delle rette da sostenerenelle case di cura;nelle case di cura;

- la ratio della Convenzione evitare che ilad attendersi da altre persone quanto necessario

esistenza dignitosa;

- la persona disabile deve essere tutelata nellavale a dire a prescindere da ogni altro eventuale

possa avere con i terzi.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilit

cost. n. 207/2013

una normativa interna

considerazione la situazione

portatore di handicap,soggetti disabili della propria

obbligati a rivolgersi ai proprisostenere per il ricovero

disabile sia costrettonecessario per la sua

nella sua individualit,

eventuale rapporto che egli

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Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 14.1.2016

- lassunto relativo allindipendenza economicain diretta e palese antitesi con loppostadichiaratamente e non irragionevolmente privilegiata

normativa provinciale quanto, pi di recente,

settore a far s che sia proprio la famiglia la

pi partecipe soddisfacimento delle esigenze

relativo componente, cos da mantenere intrarapporto affettivo e di opportuna e necessariarapporto affettivo e di opportuna e necessaria

configurando solo come sussidiaria e comunque

complementare la scelta verso soluzioni assistenziali

- La Convenzione ONU si configura alla stregua,obblighi di risultato. Essa sembra presupporreprevedere lintervento dei pubblici poteri, con

collettivit, in funzione prevalentemente sussidiaria

di condizioni di difficolt economiche anche

famiglie.

2 del 14.1.2016

economica del disabile risultalopposta tendenza

privilegiata tanto dalla

recente, da quella statale di

la sede privilegiata del

connesse ai disagi del

intra moenia il relativonecessaria assistenza,necessaria assistenza,

comunque secondaria e

assistenziali esterne.

stregua, per cos dire, di

presupporre la tendenza acon lonere per lintera

sussidiaria e in presenza

anche delle relative14

Amonte si colloca

La questione della corretta determinazione

e di quella sociale, dato che sulla ripartizionee di quella sociale, dato che sulla ripartizione

sociale delle prestazioni sociosanitarie si

di ripartizione della spesa tra Amministrazioni

determinazione della quota sanitaria

ripartizione della c.d. quotaripartizione della c.d. quota

si innescano i problemi

Amministrazioni e utenza.

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Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale

Art. 3, co. 1, d.p.c.m. 14.02.2001

Sono finalizzate alla promozione dellaindividuazione, rimozione e contenimentoinvalidanti di patologie congenite o acquisite,conto delle componenti ambientali, allasociale e alla espressione personale.sociale e alla espressione personale.

Sono di competenza delle ASL e a carico

Sono inserite in progetti personalizzatisono erogate in regime ambulatoriale, domiciliarestrutture residenziali e semiresidenziali.

Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale

. 14.02.2001

salute, alla prevenzione,contenimento di esiti degenerativi o

acquisite, contribuendo, tenutopartecipazione alla vita

carico delle stesse.

di durata medio/lunga edomiciliare o nellambito di

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Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria - Art. 3, co. 3, d.p.c.m

Sono le prestazioni caratterizzate daterapeutica e intensit della componentesoprattutto alle aree materno-infantile, anziani,psichiatriche e dipendenze da droga, alcoolinfezioni da H.I.V. e patologie terminali,conseguenti a patologie cronico-degenerative)conseguenti a patologie cronico-degenerative)

Sono erogate dalle aziende sanitarie esanitario.

Possono essere erogate in regime ambulatorialenellambito di strutture residenziali e semiresidenziali

Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione d.p.c.m. 14.02.2001

da particolare rilevanzacomponente sanitaria (attinenti

anziani, handicap, patologiealcool e farmaci, patologie per

terminali, inabilit o disabilitdegenerative).degenerative).

sono a carico del fondo

ambulatoriale domiciliare osemiresidenziali.

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Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

Art. 3, co. 2, d.p.c.m. 14.02.2001

Sono le attivit del sistema sociale chesupportare la persona bisognosa, con problemidi emarginazione condizionanti lo statoadulti e gli anziani con limitata autonomiaospitalit in strutture residenziali.ospitalit in strutture residenziali.

Sono di competenza dei Comunipartecipazione alla spesa da parte dei cittadini

Problema: quando prevale laspettoquello sanitario?

Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

. 14.02.2001

che hanno lobiettivo diproblemi di disabilit o

di salute, compresi gliautonomia che necessitano di

e sono prestate concittadini.

laspetto sociale? E quando18

Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

Art. 3, co. 2, d.p.c.m. 14.02.2001

la giurisprudenza [] si ampiamenteriportandosi al criterio della prevalenzasenso di attribuire i relativi oneriSanitario Nazionale oppure ai Comunirilevanza o meno delle cure sanitarierilevanza o meno delle cure sanitariecontenuto elemento dellassistenza,deve considerarsi prevalente il primotrattamenti farmacologici finalizzatidegenerativi e invalidanti di patologie

(Tar Emilia Romagna, sez. I, 5.02.2008

Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

. 14.02.2001

ampiamente espressa, non soloprevalenza delle prestazioni, nel

economici alle ServizioComuni in dipendenza dellasanitarie rispetto al pisanitarie rispetto al pi

ma anche chiarendo cheprimo aspetto nellipotesi di

al contenimento di esitipatologie congenite o acquisite.

2008, n. 176).

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Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

Art. 3, co. 2, d.p.c.m. 14.02.2001

[s]i consolidato un indirizzoomogeneo, tale da costituire diritto vivente,

caso in cui oltre alle prestazioni socio

erogate prestazioni sanitarie, lattivit

comunque di rilievo sanitario e, pertanto,

Servizio Sanitario Nazionale.

(Cass., sez. I, 22.03.2012, n. 4558)

Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

. 14.02.2001

interpretativo del tutto

vivente, nel senso che, nel

socio assistenziali siano

lattivit va considerata

pertanto, di competenza del

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Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

Art. 3, co. 2, d.p.c.m. 14.02.2001

Il D.P.C.M. 29 novembre 2001, all'Allegatorientrare tra i LEA anche le attivit socio

persone con problemi psichiatrici, categoriapersone con problemi psichiatrici, categoria

sicuramente da ascrivere i pazienti malati

(Tar Piemonte-Torino, sez. II, 31.01.2014

Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

. 14.02.2001

all'Allegato 1.C, tuttavia, fa

socio-sanitarie a favore di

categoria nella quale sonocategoria nella quale sono

malati di Alzheimer. .

2014, n. 199)

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Alcuni esempi inerenti le prestazioni e i criteri di

finanziamento

Attivit sanitaria e sociosanitariaprogrammi riabilitativi a favore diautosufficienti con patologie cronico-degenerative

a) prestazioni di cura e recupero funzionalenon autosufficienti in fase intensiva ednon autosufficienti in fase intensiva ed

b) prestazioni terapeutiche, di recuperofunzionale delle abilit per nonregime residenziale, ivi compresi servizifamiglia.

50% a carico del SSN

50% a carico dellutente o del Comune

Alcuni esempi inerenti le prestazioni e i criteri di

sociosanitaria nellambito didi anziani e non

degenerative:

funzionale di soggettied estensiva;ed estensiva;

recupero e mantenimentoautosufficienti in

servizi di sollievo alla

50% a carico del SSN

50% a carico dellutente o del Comune22

Attivit sanitaria e sociosanitariaprogrammi riabilitativi a favore di disabili

- prestazioni di riabilitazione,socializzazione, di facilitazione dell'inserimentoe lavorativo, in regime domiciliare,residenziale nella fase di lungo assistenza,interventi e servizi di sollievo alla famigliainterventi e servizi di sollievo alla famiglia

100% a carico del SSN per le prestazioniriabilitative e di consulenza specialisticasociale, scolastica ed educativa einserimento sociale e lavorativo.

sociosanitaria nellambito didisabili:

educative e didell'inserimento scolastico

semiresidenziale eassistenza, compresi glifamiglia.famiglia.

prestazioni: diagnostiche,specialistica; di assistenza

i programmi di

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Attivit sanitaria e sociosanitariaprogrammi riabilitativi a favore di disabili:

- interventi semiresidenziali, residenzialiprotesica, diretti al recupero funzionale/socialeaffetti da minorazioni;

100% a carico del SSN: per lassistenza inprestazioni a elevata integrazione nella faselaccoglienza in strutture terapeutiche didisturbi comportamentali o patologieneuropsichiatrico.

nellambito di:

residenziali e assistenzafunzionale/sociale di soggetti

in fase intensiva efase estensiva; per

minori affetti dapatologie di interesse

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Attivit sanitaria e sociosanitariaprogrammi riabilitativi a favore di disabili

- 70% a carico del SSN e 30% a caricosalva la compartecipazione da parte dell'utentedalla disciplina regionale e comunale,strutture semiresidenziali e residenziali perstrutture accreditate sulla base di standard

- 40% a carico del SSN e 60% a caricosalva la compartecipazione da parte dell'utentedalla disciplina regionale e comunale, l'assistenzagravi privi del sostegno familiare, nei servizipermanente.

nellambito didisabili gravi:

dei Comuni, fattadell'utente prevista

comunale, lassistenza inper disabili gravi, in

standard regionali;

dei Comuni, fattadell'utente prevista

l'assistenza ai disabiliservizi di residenza

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Problemi aperti

Il contenzioso amministrativo sul nuovo

La sostenibilit finanziaria del riccometro

La mancanza dei LIVEAS

La corretta determinazione e imputazionesanitaria (a carico del Servizio Sanitariodella quota sociale (a carico del Comune,compartecipazione con lutente). Il contenziosoamministrativo.

nuovo ISEE

riccometro

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imputazione della quotaSanitario Nazionale) eComune, in eventuale

contenzioso civile e