Il Nuovo Esame della secondaria di I grado - icossona.gov.it · Il Nuovo Esame è all’interno del...

27
Il Nuovo Esame della Il Nuovo Esame della secondaria di I grado secondaria di I grado Renato Rovetta Lecco , 23 aprile 2018

Transcript of Il Nuovo Esame della secondaria di I grado - icossona.gov.it · Il Nuovo Esame è all’interno del...

Il Nuovo Esame della Il Nuovo Esame della secondaria di I gradosecondaria di I grado

Renato Rovetta

Lecco , 23 aprile 2018

Lo scenario, e il sensoLo scenario, e il senso

Il Nuovo Esame della secondaria di I gradoIl Nuovo Esame della secondaria di I grado

La sintesi delle novità dal sito MIUR: ordinaria manutenzione?

Il Nuovo Esame è all’interno del D.Lgs. 62/2017 (art.8)

Art. 8 Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il Nuovo Esame è all’interno del D.Lgs. 62/2017 (art.8)

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una 9 votazione complessiva di almeno sei decimi.

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. 10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

I principi generali del D.Lgs. 62: un nuovo paradigma valutativo?

D.L.vo 62/2017 D.P.R. 122/2009

Capo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastichedel sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramentodegli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alleacquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi,al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e dellaformazione», …

D.L.vo 62/2017 D.P.R. 122/2009

2. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e leLinee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. […]

I principi generali del D.Lgs. 62: un nuovo paradigma valutativo?

Il nuovo Esame di Stato alla luce dei principi del D.Lgs.62

L’Esame di Stato è un momento/processo valutativo e, in quanto tale (cfr.art.1), come tutte le esperienze valutative: -ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento-ha finalità formativa ed educativa-concorre al miglioramento degli apprendimenti-concorre al successo formativo-documenta lo sviluppo dell’identità personale-promuove l’autovalutazione in relazione alle acquisizione di conoscenze, abilità e competenze-è coerente con l’offerta formativa della scuola e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo-è effettuato con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.In particolare (art.8 comma 1) l’Esame di Stato ‘‘è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunno o dall’alunna anche in funzione orientativa’’

Le sfide del nuovo Esame di Stato: dare senso, e peso, alle parole …

- Come rendere l’Esame un’esperienza di valutazione ‘‘formativa ed educativa’’?

- Come fare in modo che l’esame diventi un’esperienza significativa, ‘‘autentica’’, che possa ‘‘concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo’’?

- Come rendere l’Esame un’occasione per ‘‘documentare lo sviluppo dell’identità personale’’ di studenti e studentesse?

- Come inserire nell’Esame pratiche autovalutative ?- Come rendere coerente l’Esame con il Profilo delle competenze dello

studente al termine del Primo ciclo di istruzione delle Indicazioni nazionali 2012?

- Come valorizzare e rendere visibile nell’esperienza dell’Esame le specificità formative della scuola declinate e descritte nel suo Progetto formativo?

- Come rendere significativa, visibile e praticabile la ‘‘funzione orientativa’’ dell’Esame di stato?

Comprendere il senso delle novità

C’è una coerenza interna al D.Lgs. 62 che giustifica e rende comprensibili le novità dell’Esame di Stato:-Il DS presidente della Commissione: l’Esame è riportato interamente all’interno del progetto formativo della scuola come suo momento conclusivo (e forse così si spiega anche il coinvolgimento dei docenti di RC)-Le prove INVALSI ‘‘esternalizzate’’: la valutazione finale è coerente con il curricolo della scuola e tutta interna al suo progetto formativo -Il voto di ammissione (non più il ‘‘giudizio di idoneità’’ del DPR 122/09) vale il 50% del voto finale: viene valorizzato il percorso scolastico e il processo formativo compiuto nel triennio-Viene particolarmente sottolineata la dimensione delle competenze: si intende armonizzare il momento valutativo conclusivo (e quello certificativo) con lo spirito e la lettera delle Indicazioni Nazionali 2012

Le scuole, laboratori autonomi di ricerca, sperimentazione, sviluppo (D.P.R. 275/99, art.6)?

Il D.Lgs 62/17 sembra, se non altro, avere il merito di aver rilanciato il dibattito interno alle scuole del primo ciclo sul tema della valutazione (a cosa serve? cosa valuto? con quali strumenti?)È auspicabile che anche le novità introdotte sull’Esame di Stato sollecitino la ripresa di un’attenzione e di una specifica attività di ricerca e approfondimento nelle scuole secondarie di I grado, un contesto in cui la routine annuale degli Esami – evoluta in contraddizione con l’impostazione tutto sommato ancora assai innovativa della normativa specifica di riferimento (D.M. 26/08/’81) - ha nel tempo generato un diffuso senso di inutile ritualità, faticosa e insignificante, nella componente professionale prima ancora che negli alunni e le loro famiglie Per questo abbiamo pensato ad una strategia, e ad alcuni strumenti, a supporto di una prospettiva di confronto tra scuole/laboratori di ricerca, sperimentazione e sviluppo, anche in rete tra loro

Avvio progetto della scuola polo regionale in materia di valutazione ed esame di stato (IC Copernico Corsico – MI)

Le proveLe prove

Il Nuovo Esame della secondaria di I gradoIl Nuovo Esame della secondaria di I grado

Il Voto di ammissione all’esame conclusivo

D.Lgs.62/17, art.6: Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno

Nota MIUR n.1865 del 10/10/’17: In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza usare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Problemi e raccomandazioni:•È necessario concordare per tempo, deliberandoli formalmente e inserendoli nel PTOF, i criteri e le modalità per la definizione del voto di ammissione tenendo conto dell’intero percorso scolastico triennale (ancoraggio a medie matematiche? ponderazione degli esiti nel triennio? Di certo valorizzazione del processo che ‘‘documenta lo sviluppo dell’identità personale’’)•Ammissione con un voto inferiore a 6/10? Attenzione: con l’ammissione che vale il 50% del voto finale è una scelta molto rischiosa! [e l’argomento del ‘‘mettiamolo alla prova’’ è fortemente in contrasto con i principi dell’art.1 … ]•Illustrare preventivamente ai genitori i criteri e le modalità decise per l’attribuzione del voto di ammissione

Sedi d’esame, composizione commissioni, presidente (D.M. 741, art.4)

l. Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.

4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

5. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all'articolo 6, comma 6.7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83.

6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Sedi d’esame, commissioni, composizione, presidente

Problemi e raccomandazioni:•Sembra ormai certo che i docenti di religione cattolica, e di alternativa, faranno parte della commissione valutando solo i propri studenti, analogamente ai docenti di strumento musicale. Non ne faranno parte i docenti che svolgono attività di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa né, evidentemente, i docenti che supportano le attività di ‘‘studio assistito’’. Sono presumibili gravi problemi di tipo organizzativo data la composizione delle cattedre di religione su più scuole e con numerose terze: calendario oltre il 30 giugno? [NO, vedi O.M.533 dell’1/8/’17]•Presidente della commissione d’esame è il Dirigente scolastico. In caso di ‘‘assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica’’ il DS – e non altri - incarica a svolgere le funzioni di Presidente un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria. È un incarico/delega formale specifica, probabilmente già inclusa/includibile nella delega a sostituire in caso di assenza o impedimento, ma solo de il collaboratore è docente della secondaria.

La riunione preliminare della Commissione (D.M. 471, art.5; Nota 1865)

Compiti del DS o del Coordinatore della attività educative e didattiche:

• Definire e comunicare al collegio il calendario delle operazioni d’esame (data riunione preliminare, date delle prove scritte [in tre giorni diversi, anche non consecutivi], date dei colloqui, date eventuali prove suppletive)

Compiti della commissione d’esame nel corso della riunione preliminare:•assegnare eventuali privatisti alle sottocommissioni•stabilire:a) la durata oraria di ciascuna prova scritta (max. 4 ore);b) l’ordine di successione delle prove scritte;c) l’ordine classi per i colloqui;•Individuare un Coordinatore per ciascuna sottocommissione•predisporre le prove d’esame, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze;•definire i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse (prove scritte e colloquio);•individuare eventuali strumenti utilizzabili per le prove scritte;•Individuare modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per gli alunni/e con DVA e DSA

Le prove scritte (D.M. 741/17, art. 6)

1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 3. Le prove scritte sono:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate,

articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta relativa alle competenze di italiano (art. 7)• La prova accerta:

padronanza della lingua capacità di espressione personale corretto ed appropriato uso della lingua coerente e organica esposizione del pensiero

• Almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: Testo narrativo o descrittivo Testo argomentativo Comprensione e sintesi di un testo

• La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie ‘‘che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all’interno della stessa traccia’’ (Nota 1865/17)

• Nel giorno della prova la commissione sorteggia la terna da proporre ai candidati.

• Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate dalla commissione nel giorno della prova

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche (art. 8)

• La prova accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle aree (vedi Indicazioni Nazionali): Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni

• Almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:a) Problemi articolati su una o più richiesteb) Quesiti a risposta aperta

• Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra. Per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova

• Si può prevedere riferimenti al pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. (Nota 1865/17)

• Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia

N.B.: Non sono più previsti ‘‘quesiti relativi ad aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte nel campo delle scienze sperimentali, dell’educazione tecnica o di altri campi di esperienza’’ (DM 26/08/081)

La prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere (art. 9)

• La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta:– le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli

del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria (vedi Indicazioni Nazionali)

• La prova scritta è un’unica prova articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, che produce un unico voto

• La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento (Nota 1865/17: ‘‘scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia’’):

La prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere (art. 9)

– questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;– completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di

parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; – elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente

situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; – lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o

di vita quotidiana;– sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.• Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento

della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

• Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati: l’alunno non sceglie più una o l’altra prova, come accadeva fino allo scorso anno.

N.B. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il colloquio (art.10)

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. (cfr D.Lgs. 62/17, art.8, comma 5: ‘‘Il colloquio è finalizzato a valutare […] nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere’’)

4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Il colloquio (art.10)

Perché l’esperienza del colloquio d’esame sia un’esperienza di valutazione realmente formativa, una vera e propria esperienza di apprendimento, appare indispensabile porre una nuova attenzione anche all’ambiente (cfr. Indicazioni Nazionali 2012), al setting del colloquio:

Valutazione delle prove e voto finale (artt. 12, 13)

• La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

• La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

• Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale dell’esame deriva dalla seguente procedura:

1. Calcolo della media, non arrotondata, dei voti delle prove d’esame (scritti e orale – la prova delle lingue straniere è valutata con un voto unico; i voti delle singole prove sono espressi con un numero intero);

2. Calcolo della media tra il voto di ammissione e il valore ottenuto al punto 1 (media dei voti delle prove scritte e del colloquio)

3. Arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposta del voto così ottenuto alla Commissione in seduta plenaria

4. Delibera del voto finale per ciascun candidato, espresso in decimi, da parte della Commissione

L’esame si supera con un voto non inferiore a 6/10.

L’eventuale LODE deve essere attribuita all’unanimità dalla Commissione (Nota 1865/17: ‘‘tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso triennale’’; cfr. D.Lgs 62/17 art.8, comma 8)

Candidati con DVA (art.14)

• Per gli alunni con DVA non ci sono sostanziali novità rispetto al passato:

eventuali prove differenziate sulla base del PEI, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame

utilizzo, durante le prove d’esame di attrezzature, sussidi didattici e ogni forma di ausilio professionale previsto dal PEI e utilizzato ordinariamente

non menzione nel diploma

• Unica novità rilevante: solo agli alunni con DVA che non si presentano all’esame viene rilasciato l’‘‘attestato di credito formativo’’ (Nota 1865/17: ‘‘fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva’’; ‘‘pertanto tali alunni non possono essere iscritti nell’anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di I grado’)

Candidati con DSA (art.14)

• Per gli alunni con DSA vengono confermate, rispetto al passato, alcune misure specifiche:

Svolgimento delle prove coerente con quanto previsto dal PDP

Per le prove scritte, se previsti nel PDP: tempi più lunghi, utilizzo degli strumenti compensativi, particolari criteri valutativi

• Nuove indicazioni per quanto riguarda le lingue straniere:

Per il candidato DSA con dispensa dalla prova scritta di lingue straniere (L.170/10, art.6, comma 5) : ‘‘la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova’’ (come in L.170)

Per il candidato con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere (L.170/10, art.6, comma 6): ‘‘la sottocommissione predispone, se necessario, [Nota 1865/17: sulla base del piano didattico personalizzato] prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma’’ (diverso da L.170)

• Anche per i DSA è confermata la non menzione nel diploma e nei tabelloni delle particolari modalità di svolgimento delle prove.

E i candidati BES non certificati, in particolare CNI NAI?

• In tutte le nuove norme relative alla valutazione l’acronimo BES non compare mai, mentre ci sono numerose norme specifiche per DVA e DSA

• Gli alunni stranieri sono citati nel D.M.741/17 solo nell’art.9 in relazione alla possibilità si svolgere una sola prova di lingua straniera per gli studenti CNI che utilizzano le due ore di seconda lingua per il ‘‘potenziamento dell’italiano’’ (DPR. 89/2009, art. 5, comma 10)

• Appare assai dubbia l’attualità - e il valore giuridico - delle indicazioni fornite dalla Nota MIUR n.3587 del 3/6/’14 che estendeva a tutti gli alunni individuati come BES dai Consigli di Classe e dotati di PDP la possibilità di utilizzare in sede di esame gli strumenti compensativi previsti per gli alunni DSA

• Attendiamo, in proposito ma non solo, eventuali ulteriori chiarimenti …