Il nuovo bilancio di previsione nel sistema contabile armonizzato · 2015-01-20 · direttore...

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Armonizzazione dei sistemi contabili Il nuovo bilancio di previsione nel sistema contabile armonizzato di Ebron DAristotile - Professore a contratto di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche - Università ‘‘G. DAnnunzio’’ Chieti-Pescara - Vice direttore generale della Provincia di Pescara Il 1° gennaio 2015 gli enti locali dovranno avviare un nuovo sistema di programmazione e utilizzare nuovi modelli di bilancio in linea con quanto definito nel corso della sperimentazione e precisati nel D.Lgs. 118/2011 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014. Il presente lavoro senza alcuna intenzio- ne di essere esaustivo compie una prima lettura dei nuovi documenti del sistema di bilancio nellottica della nuova contabilità armonizzata. In particolare ci soffermeremo sugli aspetti di carattere generale, rin- viando a un successivo lavoro lanalisi degli allegati obbligatori. Il nuovo sistema dei documenti di bilancio Con il D.Lgs. n. 126/2014, di integrazione e modi- fica del D.Lgs. n. 118/2011, il legislatore ridisegna ed armonizza la costruzione e la formazione dei do- cumenti di programmazione di tutti gli enti territo- riali. Eopportuno ricordare, con riferimento ad es- si, che il D.Lgs. n. 77/95 prima e, poi, il D.Lgs. n. 267/2000 non avevano completamente determina- to un percorso completo: si pensi, ad esempio, al li- mite concettuale contenuto in quella visione che vedeva la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale quali allegati del Bilan- cio annuale, oppure a quel tentativo del Principio contabile n.1, approvato dallOsservatorio per la contabilità e la finanza degli enti locali nel quale, attraverso un provvedimento mai recepito a livello legislativo, si cercava di imporre agli enti la costru- zione del Piano Generale di Sviluppo che il TUEL aveva previsto in modo confuso nellarticolo 165 comma 7. Il primo comma dellart. 151 del TUEL nella ver- sione oggetto di modifica da parte del D.Lgs. n. 126/2014, invece, precisa in modo chiaro che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. Principio, a sua volta, (alle- gato 4/1 del decreto) che descrive un processo di declinazione delle decisioni politiche attraverso un insieme di documenti, in alcuni casi del tutto nuo- vi, scadenzati nel corso dellanno. In particolare dalla lettura del punto 4.2 del princi- pio contabile applicato si evincono quali i princi- pali strumenti di programmazione: a) il Documento unico di programmazione (DUP), deliberato dal Consiglio, entro il 31 luglio di cia- scun anno; b) leventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno; c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. d) il piano esecutivo di gestione e delle performan- ce approvato dalla Giunta entro 10 giorni dallap- provazione del bilancio; e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto; Ad essi si aggiungono per completare lintero ciclo di programmazione e controllo: f) lo schema di delibera di assestamento del bilan- cio, comprendente lo stato di attuazione dei pro- grammi e il controllo della salvaguardia degli equi- libri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno; g) le variazioni di bilancio; h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che con- clude il sistema di bilancio dellente, da approvarsi Bilancio e contabilità Azienditalia 12/2014 813 cristina lorenzoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

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Armonizzazione dei sistemi contabili

Il nuovo bilancio di previsionenel sistema contabilearmonizzatodi Ebron D’Aristotile - Professore a contratto di Economia delle aziende e delleamministrazioni pubbliche - Università ‘‘G. D’Annunzio’’ Chieti-Pescara - Vicedirettore generale della Provincia di Pescara

Il 1° gennaio 2015 gli enti locali dovranno avviare un nuovo sistema di programmazione e utilizzare nuovimodelli di bilancio in linea con quanto definito nel corso della sperimentazione e precisati nel D.Lgs.118/2011 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014. Il presente lavoro senza alcuna intenzio-ne di essere esaustivo compie una prima lettura dei nuovi documenti del sistema di bilancio nell’otticadella nuova contabilità armonizzata. In particolare ci soffermeremo sugli aspetti di carattere generale, rin-viando a un successivo lavoro l’analisi degli allegati obbligatori.

Il nuovo sistema dei documenti di

bilancio

Con il D.Lgs. n. 126/2014, di integrazione e modi-fica del D.Lgs. n. 118/2011, il legislatore ridisegnaed armonizza la costruzione e la formazione dei do-cumenti di programmazione di tutti gli enti territo-riali. E’ opportuno ricordare, con riferimento ad es-si, che il D.Lgs. n. 77/95 prima e, poi, il D.Lgs. n.267/2000 non avevano completamente determina-to un percorso completo: si pensi, ad esempio, al li-mite concettuale contenuto in quella visione chevedeva la Relazione Previsionale e Programmaticaed il Bilancio pluriennale quali allegati del Bilan-cio annuale, oppure a quel tentativo del Principiocontabile n.1, approvato dall’Osservatorio per lacontabilità e la finanza degli enti locali nel quale,attraverso un provvedimento mai recepito a livellolegislativo, si cercava di imporre agli enti la costru-zione del Piano Generale di Sviluppo che il TUELaveva previsto in modo confuso nell’articolo 165comma 7.Il primo comma dell’art. 151 del TUEL nella ver-sione oggetto di modifica da parte del D.Lgs. n.126/2014, invece, precisa in modo chiaro che glienti locali ispirano la propria gestione al principiodella programmazione. Principio, a sua volta, (alle-gato 4/1 del decreto) che descrive un processo dideclinazione delle decisioni politiche attraverso un

insieme di documenti, in alcuni casi del tutto nuo-vi, scadenzati nel corso dell’anno.In particolare dalla lettura del punto 4.2 del princi-pio contabile applicato si evincono quali i princi-pali strumenti di programmazione:a) il Documento unico di programmazione (DUP),deliberato dal Consiglio, entro il 31 luglio di cia-scun anno;b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, dapresentare al Consiglio entro il 15 novembre diogni anno;c) lo schema di delibera del bilancio di previsionefinanziario, da presentare al Consiglio entro il 15novembre di ogni anno.d) il piano esecutivo di gestione e delle performan-ce approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall’ap-provazione del bilancio;e) il piano degli indicatori di bilancio presentato alConsiglio unitamente al bilancio di previsione e alrendiconto;Ad essi si aggiungono per completare l’intero ciclodi programmazione e controllo:f) lo schema di delibera di assestamento del bilan-cio, comprendente lo stato di attuazione dei pro-grammi e il controllo della salvaguardia degli equi-libri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il31 luglio di ogni anno;g) le variazioni di bilancio;h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che con-clude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi

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da parte della Giunta entro il 30 aprile dell’annosuccessivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31maggio da parte del Consiglio.

Nel corso del presente lavoro ci soffermeremoesclusivamente sullo schema di bilancio (contrasse-gnato dalla lettera c), ma è interessante sottolinea-re come appare del tutto chiaro, il disegno legisla-tivo di definire un percorso operativo, anche tem-poralmente scandito, di costruzione progressiva delbilancio partendo da documenti programmatici piùampi.Non a caso il primo comma dell’art. 151 del TUELprecisa “Le previsioni del bilancio sono elaborate sullabase delle linee strategiche contenute nel documentounico di programmazione, osservando i principi conta-bili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Il bilancio di previsione

All’interno del nuovo sistema di programmazioneil bilancio (oggi unitariamente considerato annualee pluriennale) mantiene un suo ruolo prioritarioanche se in una visione più organica ed armonicacon gli altri documenti.Anche le nuove disposizioni, infatti, riconoscono aquesto documento finalità plurime che il principiocontabile applicato alla programmazione (allegato4/1 al D.Lgs. n. 126/2014) riassume in:- politico-amministrative in quanto consente l’eserci-zio delle prerogative di indirizzo e di controllo chegli organi di governance esercitano sull’organo ese-cutivo;- di programmazione finanziaria poiché descrive fi-nanziariamente le informazioni necessarie a soste-nere le amministrazioni pubbliche nel processo didecisione politica, sociale ed economica;

- di destinazione delle risorse a preventivo attraversola funzione autorizzatoria, connessa alla natura fi-nanziaria del bilancio;- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, inparticolare, della copertura delle spese di funziona-mento e di investimento programmate;- informative in quanto fornisce informazioni agliutilizzatori interni (consiglieri ed amministratori,dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) edesterni (organi di controllo, altri organi pubblici,fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) inmerito ai programmi in corso di realizzazione, non-ché in merito all’andamento finanziario della am-ministrazione.Si tratta, dunque, di un documento che, come giànel recente passato, si propone di assicurare funzio-ni spesso non facilmente conciliabili tra loro. E,proprio in quest’ottica, oltre che in quella di ren-dere omogenea la rappresentazione delle previsionidi entrata e di spesa dei vari livelli ed organi dellaPubblica Amministrazione, il documento subisceun restyling complessivo che investe i principi ge-nerali, la sua struttura, i suoi contenuti.Rinviando all’analisi dei paragrafi successivi perquanto riguarda i contenuti e l’articolazione dellaparte entrata e spesa, a conclusione di questo para-grafo si vogliono evidenziare alcuni aspetti innova-tivi di carattere generale.Il primo è certamente costituito dal superamentodi un dualismo documentale tra bilancio annuale epluriennale. Nella nuova contabilità armonizzataci troveremo di fronte ad un unico documento rife-rito ad almeno un triennio, comprendente le previ-sioni di competenza e di cassa del primo eserciziodel periodo considerato e le previsioni di compe-tenza degli esercizi successivi.Si tratta di un importante cambiamento se si leggedetta scelta con quella, altrettanto importante econdivisibile, di associare la gestione dell’esercizioprovvisorio non più, come avveniva in passato, al-l’ultimo bilancio annuale approvato, ma alla se-conda annualità dell’ultimo bilancio di previsioneapprovato: una scelta legislativa che oltre a certifi-care una contrazione di risorse dei bilanci nel pas-saggio da un anno a quello successivo (per cui ilprincipio di prudenza è maggiormente rispettato fa-cendo riferimento alla seconda annualità del bilan-cio che non all’ultimo esercizio trascorso), esalta lanatura scorrevole del documento e il suo aspettoprogrammatico pluriennale.Altrettanto interessante è la reintroduzione delleprevisioni di cassa con riferimento alla prima an-nualità del triennio oggetto di approvazione. Detta

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informazione, richiesta per tutte le unità elementa-ri di bilancio, accompagnata dalla previsione delfondo di cassa iniziale, permette di determinare an-che la prevista consistenza al termine dell’esercizioriportando all’attenzione del Consiglio dell’ente lo-cale la gestione degli incassi e pagamenti da moltianni espunta, ma che non poca attenzione avevasollevato da parte degli organi politici in particola-re a seguito della introduzione del patto di stabilitàinterno.Direttamente collegata alla previsione di cassa è lareintroduzione della colonna dei residui (su cui laprevisione di cassa deve necessariamente raffron-tarsi) così come rivisti dal principio di competenzafinanziaria potenziata. Anche per detto ritorno alpassato non si può non essere favorevoli.La costruzione di un bilancio annuale triennalenon può prescindere dalla conoscenza delle obbli-gazioni e dei debiti e crediti ancora in essere e che,dunque, potrebbero influenzare scelte future. E illegislatore, a differenza di quanto accade ancoraoggi negli schemi previsti dal D.P.R. n. 194/1996,ripropone all’attenzione dell’organo preposto al-l’approvazione del documento anche la dimensionedei residui (che si ricorda nella nuova visione co-stituiscono veri e propri debiti o crediti) e delle ob-bligazioni in corso, evidenziate attraverso le vocidel “Fondo pluriennale vincolato” iscritto sia inentrata che in spesa.

La struttura del bilancio di previsioneIl bilancio di previsione resta ancorato a una strut-tura divisa in parti (una con riferimento alle entra-te ed una alle spese) così come precisato ed indivi-duato dal legislatore nell’allegato 9 del decreto le-gislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modifi-cato dal D.Lgs. 126/2014.

La Parte EntrataLe entrate sono classificate secondo successivi li-velli di dettaglio che ricalcano nei contenuti e nel-la struttura gran parte del modello contenuto nelD.P.R. n. 194/1996.Viene confermata cioè una struttura piramidale an-che se vengono modificate alcune descrizioni al fi-ne di armonizzarle con quelle statali. Il risultato didetta attività è rintracciabile nell’art. 165 delTUEL cos ì come modi f icato dal D.Lgs . n .126/2014 dove si precisa che le entrate sono classi-ficate, secondo le modalità indicate all’articolo 15

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, percui esse sono articolate in:a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienzadelle entrate;b) tipologie, definite in base alla natura delle en-trate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza,ai fini dell’approvazione in termini di unità di vo-to.c) categorie,d) capitolie) ed eventualmente in articoli

E però essenziale segnalare che, anche al fine direalizzare un’armonizzazione tra i vari bilanci delloStato, delle Regioni e degli altri enti locali, il bi-lancio comunale perde ulteriori livelli informativi.Infatti, le informazioni relative a categorie, capitolied articoli costituiscono dettagli dell’oggetto di en-trata, e, come tali, non sono rintracciabili nel mo-dello di bilancio ma in alcuni suoi allegati e, co-munque, costituiscono aspetti informativi per ilConsiglio Comunale che vede, dunque, il propriolivello di decisione ulteriormente innalzato rispettoa quanto accadeva con il bilancio previsto dalD.P.R. n. 194/1996.Il grafico segnala come un ulteriore livello di disag-gregazione costituito dalle ex risorse, oggi denomi-nate categorie, passa dalla competenza decisionaledel Consiglio a quello della Giunta.Infatti, così come precisato nel comma 2 del nuo-vo art. 165 del TUEL, categorie, capitoli ed arti-coli assumono rilievo ai fini della gestione e dellarendicontazione e, per tale ragione, è il PEG ildocumento in cui si provvede alla loro approva-zione.Restando all’analisi del documento di bilancio eponendo a confronto i titoli della parte entrata deinuovi schemi con il modello precednete approvatocon il D.P.R. n. 194/1996, avremo le seguenti cor-relazioni:

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BilancioD.P.R. 194/1996

BilancioD.Lgs 118/2011 armonizzato

Titolo 1Entrate tributarie

Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

Titolo 2Entrate derivanti da contributi etrasferimenti correnti dello Stato, dellaregione e di altri enti pubblici anche inrapporto all'esercizio di funzioni delegatedalla regione

Titolo 2Trasferimenti correnti

Titolo 3Entrate extratributarie

Titolo 3Entrate extratributarie

Titolo 4Entrate derivanti da alienazioni, da

Titolo 4Entrate in conto capitale

Titolo 5Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 5Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo 6Accensione Prestiti

Titolo 7Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 6Entrate conto terzi

Titolo 9Entrate per conto di terzi e partite di giro

Dalla lettura della tabella si può notare1) i titoli della nuova struttura non prevedono piùuna numerazione progressiva;2) i titoli delle entrate prevedono l'inserimento didue nuove voci.Con riferimento al punto 1) si fa presente che la so-luzione adottata è figlia di un’armonizzazione conta-bile che, dunque, si propone di utilizzare un unicopiano dei conti per tutta la Pubblica Amministrazio-ne italiana. L’assenza del titolo 8 è, dunque, da cor-relare alla individuazione a livello generale di un ti-tolo non utilizzabile negli enti locali ma, comunque,necessario per altri livelli di governo.Con riferimento al punto 2), invece, i due nuovititoli sono:- Titolo 5 - entrate da riduzioni di attività finanzia-rie- Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere/cas-siere.

In realtà si è trattato esclusivamente di un’opportu-na operazione di separazione di entrate che presen-tavano diversità nella natura stessa o nella durata eche, già in passato, partecipavano in modo diffe-rente agli equilibri di bilancio dell’ente.In particolare le “Entrate da riduzione di attività fi-nanziarie” comprendono le previsioni relative adalienazioni di attività finanziarie oltre che opera-zioni di credito che non costituiscono fonti di fi-nanziamento per l'ente.Allo stesso modo le “Anticipazioni da istituto teso-riere” sono finanziamenti a breve che non possonoessere finalizzate alla realizzazione di investimenti epertanto sono state separati dalle accensioni di pre-stiti.Per un approfondimento si veda la tabella che se-gue che propone, per ciascun titolo, l’articolazionein tipologie.

Titoli Tipologie

Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilatiTipologia 104: Compartecipazioni di tributiTipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni CentraliTipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

Titolo 2Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTipologia 102: Trasferimenti correnti da FamiglieTipologia 103: Trasferimenti correnti da ImpreseTipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateTipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

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Titoli Tipologie

Titolo 3Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniTipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolaritàe degli illecitiTipologia 300: Interessi attiviTipologia 400: Altre entrate da redditi da capitaleTipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Titolo 4Entrate in conto capitale

Tipologia 100: Tributi in conto capitaleTipologia 200: Contributi agli investimentiTipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitaleTipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immaterialiTipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Titolo 5Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarieTipologia 200: Riscossione di crediti Riscossione crediti di breve termineTipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termineTipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Titolo 6Accensione Prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionariTipologia 200: Accensione Prestiti a breve termineTipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineTipologia 400: Altre forme di indebitamento

Titolo 7Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9Entrate per conto di terzi e partite di giro

Tipologia 100: Entrate per partite di giroTipologia 200: Entrate per conto terzi

Dalla lettura della tabella precedente è possibile ri-scontrare una certa similitudine tra le nuove tipo-logie (in alcuni casi ampliate) e le precedenti cate-gorie definite dal D.P.R. n. 194/1996.Non altrettanto possiamo dire passando al livelloinferiore procedendo verso il basso nell’analisi del-l’articolazione delle entrate.Le categorie, infatti, a differenza di quanto avveni-va per le risorse presentano due elementi di novità:1) una prima costituita dall’individuazione non piùlibera (le risorse potevano essere costruite senza al-cun vincolo di oggetto da parte di ciascun ente)ma obbligata, contenuta nell’allegato 13/2 delD.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dalD.Lgs. n. 126/2014;

2) una seconda rappresentata dalla distinzione in-trodotta nei principi contabili ma precisata anchenell’articolo 165 del TUEL così come novellato,che vede obbligatoriamente distinguere all’internodelle categorie le entrate “ricorrenti” da quelle “

non ricorrenti”.Con riferimento al punto 1 (classificazione dellenuove categorie) si riportano i contenuti con riferi-mento al titolo 1, tipologia 101 delle entrate cosìcome contenuti nell’allegato 13/2 allegato alD.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n.126/2014.Per un’analisi di tutte le categorie si rinvia a dettodocumento.

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

1010103 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitati-ve (cedolare secca)

1010106 Imposta municipale propria

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

1010116 Addizionale comunale IRPEF

1010123 Imposta sulle assicurazioni

1010129 Accisa sul gasolio

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TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto

1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)

1010141 Imposta di soggiorno

1010149 Tasse sulle concessioni comunali

1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1010154 Imposta municipale secondaria

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1010164 Diritti mattatoi

1010165 Diritti degli Enti provinciali turismo

1010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

1010170 Proventi dei Casinò

1010195 Altre ritenute n.a.c.

1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.

1010197 Altre accise n.a.c.

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

Il prospetto riporta nella prima colonna i codiciraffiguranti i titoli (le prime due cifre), tipologie(la terza, la quarta e la quinta cifra) e categorie (leultime due cifre).Con riferimento al punto 2, invece, il legislatoreintroduce una distinzione tra entrate (ma poi ve-dremo anche tra le spese) ricorrenti e non ricor-renti, meglio precisate nel punto 9.11.3 del Princi-pio contabile applicato alla programmazione (alle-gato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).Dalla lettura del suddetto punto del principio con-tabile applicato si evince che obiettivo del legisla-tore sia stato quello di tenere separate le entrateordinarie o ripetitive da quelle straordinarie o“non ripetitive”, partendo dal presupposto che so-no considerate “ricorrenti” quelle fonti di finanzia-mento che si caratterizzano per una ripetitività nelcorso degli anni. Ad esempio si può ritiene ricor-rente una entrata che si presenta con continuità inalmeno un certo numero di esercizi con importi co-stanti nel tempo.

Al contrario sono da considerare “non ricorrenti”quelle entrate la cui previsione è limitata ad uno opiù esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsinon ricorrenti ai sensi del richiamato principio leentrate riguardanti:a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;b) condoni;c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributa-ria;d) entrate per eventi calamitosi;e) alienazione di immobilizzazioni;f) le accensioni di prestiti;g) i contributi agli investimenti, a meno che nonsiano espressamente definitivi

La Parte Spesa

Elementi di novità sono riscontrabili anche nellaparte spesa del nuovo bilancio.Infatti, analizzando il punto 9.4 del principio con-tabile applicato alla programmazione, di concertocon l’articolo 165 del TUEL così come novellatodal D.Lgs. n. 126/2014, si vede come le spese sono

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classificate privilegiando l’aspetto funzionale rispet-to a quello economico.Il comma 4 del nuovo art. 165 del TUEL, infatti,prevede che le previsioni di spesa del bilancio diprevisione siano classificate secondo le modalitàindicate all’articolo 14 del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118 e successive modifiche in:a) missioni, che rappresentano le funzioni princi-pali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti lo-cali, utilizzando risorse finanziarie, umane e stru-mentali ad esse destinate;b) programmi, che rappresentano gli aggregatiomogenei di attività volte a perseguire gli obiettividefiniti nell'ambito delle missioni. I programmi so-no ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativacodificazione COFOG di secondo livello (Gruppi),secondo le corrispondenze individuate nel glossa-rio, di cui al comma 3-ter dell’articolo 14, che co-stituisce parte integrante dell’allegato n. 14.

Si tratta di una soluzione che supera completamen-te l’impostazione e la rappresentazione della spesacontenuta nel precedente D.P.R. 194/96 dove erapossibile individuare al pari dell’entrata una strut-tura piramidale articolata per Titoli, Funzioni, Ser-vizi e Intereventi e ancora nel Peg in Capitoli eArticoli.La struttura precedente privilegiava la natura eco-nomica della spesa (ad esempio titolo 1= spesa cor-rente e Titolo 2 = Spesa in c/capitale) all’internodel quale veniva sviluppata una articolazione fun-zionale (per funzioni e servizi).Il nuovo ordinamento contabile, invece, rivaluta,anche in funzione europea, la classificazione fun-zionale (ed il riferimento al COFOG) subordinan-do ad essa l’analisi economica che, però,viene poirecuperata nel documento gestionale ( PEG) .Ne consegue che titoli e macroaggregati costitui-scono il vertice di ciascuna piramide posta al disotto di ciascun programma di spesa.

Conseguenza immediata di questa nuova modalitàdi rappresentazione è anche la modifica dell’unitàdi voto: anche in questo caso, come già visto perl’entrata, si assiste ad un innalzamento del livellodecisionale: spetta al Consiglio l’approvazione del-la spesa per programma a sua volta articolato in ti-toli.

Ne consegue che tutta l’ulteriore segmentazionedella spesa scompare dalla competenza consiliareper diventare oggetto di deliberazione giuntale at-traverso il Piano Esecutivo di Gestione.Volendo rintracciare delle correlazioni tra quantorappresentato nel nuovo documento di bilancio edin quello precedente e nei suoi allegati (RPP e bi-

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lancio pluriennale oggi abrogati) potremmo defini-re i seguenti collegamenti:

La classificazione programmatica della spesa

Abbiamo già introdotto nei paragrafi precedenti laclassificazione programmatica della spesa per Mis-sioni e Programmi. Si tratta di una scelta che si ri-collega all’esigenza di garantire un consolidamentoe un’adeguata trasparenza dei conti pubblici secon-do le direttive dell’Unione Europea.Ne consegue che a differenza di quanto fino ad og-gi accaduto, la struttura della programmazione nonsarà più lasciata alla libera discrezionalità dell’entema vincolata nella struttura a quanto previsto dalGlossario predisposto ed anch’esso allegato alD.Lgs. n. 126/2014 (all. 14 - parte seconda - D.Lgs.n. 118/2011).Detta scelta è ben precisata nell’art. 12 del D.Lgs.n. 118/2011 dove si fa presente che “Allo scopo diassicurare maggiore trasparenza delle informazioni ri-guardanti il processo di allocazione delle risorse pubbli-che e la destinazione delle stesse alle politiche pubblichesettoriali, e al fine di consentire la confrontabilità deidati di bilancio in coerenza con le classificazioni econo-miche e funzionali individuate dai regolamenti comuni-tari in materia di contabilità nazionale e relativi contisatellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo2, adottano uno schema di bilancio articolato per mis-sioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa.”Se, dunque la scelta di definire un albero degliobiettivi e delle finalità strategiche si ricollega aduna esigenza di consolidamento dei conti pubbliciin un’ottica di confrontabilità dei dati di bilancioin sede europea, occorre comunque far notare chela soluzione adottata dal legislatore semplifica no-tevolmente il modello rappresentativo delle scelteposte in essere da una amministrazione.

Nel precedente sistema la programmazione era pro-posta da un lato attraverso un’articolazione dellaspesa per programmi e progetti all’interno della Re-lazione Previsionale e programmatica e, dall’altro,per funzioni e servizi nel bilancio di previsione an-nuale.L’anello di congiunzione tra i due documenti eracostituito dal bilancio pluriennale che:a) da un lato raccordava l’aspetto temporale an-nuale e triennale dei due documenti;b) dall’altro permetteva una duplice lettura dellaspesa per programmi/progetti e per funzioni/servizi.Il nuovo modello, invece, riunendo in un unicodocumento gli aspetti contabili (bilancio di previ-sione su tre annualità di cui la prima costituiscequella relativa alla gestione annuale) e prevedendouna sola possibile classificazione della spesa pro-grammatica per missioni e programmi, semplifica efacilita la lettura dei documenti.Lo schema che segue sintetizza detta nuova situa-zione.

Le Missioni ed i Programmi

Come già in precedenza anticipato le missioni rap-presentano le funzioni principali e gli obiettivi stra-tegici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorsefinanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.La costruzione del bilancio in missioni, però, non èlibera ma è vincolata a uno specifico elenco allegatoal D.Lgs. n. 118/2011 in cui le stesse sono state defi-nite in relazione al riparto di competenza di cui agliarticoli 117 e 118 della Costituzione e tenendo con-to di quelle individuate per il bilancio dello Stato.Il prospetto che segue riporta integralmente le vociproposte nell’allegato 14 al D.Lgs. richiamato. E’del tutto evidente, dalla lettura delle voci, che nontutte possano essere utilizzate dall’ente locale inquanto alcune di esse, ad esempio quelle relativealla spesa sanitaria, si riferiscono solo alle regioni.A tal fine particolarmente utile risulta l’allegato 14– Parte seconda denominato “Glossario” che, per

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ciascun “Programma” contenuto nelle missioni,propone una specifica declaratoria di contenuti,

molto utile agli enti nella corretta allocazione dellespese.

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

0102 Programma 02 Segreteria generale

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0110 Programma 10 Risorse umane

0111 Programma 11 Altri servizi generali

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0303 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione

0403 Programma 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

0407 Programma 07 Diritto allo studio

0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

0602 Programma 02 Giovani

0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

MISSIONE 07 Turismo

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0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suolo

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0903 Programma 03 Rifiuti

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0909 Programma 0909 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente(solo per le Regioni)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

1103 Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

MISSIONE 13 Tutela della salute

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

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1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza supe-riori ai LEA

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squili-brio di bilancio corrente

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

1308 Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

1502 Programma 02 Formazione professionale

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

1504 Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1602 Programma 02 Caccia e pesca

1603 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (soloper le Regioni)

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 Programma 01 Fonti energetiche

1702 Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per leRegioni)

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

1802 Programma 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (soloper le Regioni)

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

1902 Programma 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti

2003 Programma 03 Altri fondi

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

L’articolazione della spesa per TitoliAll’interno della classificazione analizzata si inseri-sce, per ogni programma, una classificazione pernatura (economica). I programmi, infatti si artico-lano in titoli che, a loro volta, ai fini della gestione(e dunque del PEG), sono ripartiti in macroaggre-gati, capitoli ed eventualmente in articoli.E’ importante segnalare, però, che non tutti i titolisono presenti all’interno dei vari programmi. Cosìcome precisato nel punto 9.4 del principio conta-bile applicato alla programmazione, di norma, iprogrammi di spesa sono articolati nei seguenti ti-toli di spesa che, se presentano importo pari a zero,possono non essere indicati nel bilancio:

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINAN-ZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.

Solo per la missione 60 “Anticipazioni finanziarie”e per la missione 99 “Servizi per conto terzi”, pos-sono essere previsti anche i seguenti titoli:

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TE-SORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Così come già fatto per le entrate appare partico-larmente interessante, nel proporre la nuova arti-colazione per titoli, metterla a confronto con quel-la precedente approvata con il D.P.R. n. 194/1996.La tabella che segue sintetizza detto confronto.

BilancioD.P.R. 194/1996

BilancioD.Lgs 118/2011 armonizzato

Titolo 1Spese correnti

Titolo 1Spese correnti

Titolo 2Spese in conto capitale

Titolo 2Spese in conto capitale

Titolo 3Spese per incremento attività finanziarie

Titolo 3Spese per rimborso prestiti

Titolo 4Rimborso di Prestiti

Titolo 5Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 4Spese conto terzi

Titolo 7Spese per conto di terzi e partite di giro

Come si può notare dalla lettura della tabella, an-che i titoli della spesa (oltre all’assenza del titolo 6per le stesse ragioni viste per l’entrata) prevedonol'inserimento di due nuove voci e precisamente:- Titolo 3 - Spese per incremento di attività finan-ziarie- Titolo 7 - Chiusura anticipazioni da istituto teso-riere/cassiere

Anche in questo caso si è solo di fronte ad unaoperazione di separazione di voci già presenti nelprecedente sistema contabile ma che presentandouna diversa natura o durata e che, partecipando inmodo differente agli equilibri di bilancio dell’ente,il legislatore ha ritenuto opportuno separare.In particolare il Titolo 3 Spese per incremento di atti-vità finanziarie comprende le previsioni relative ad:

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a) acquisizioni di attività finanziarie quali parteci-pazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri pro-dotti finanziari permessi dalla normativa vigente inmateria;b) concessione crediti di breve periodo a Ammini-strazioni Locali oltre che ad organismi interni e/ounità locali dell'amministrazione e ad imprese e fa-miglie;c) concessione crediti a medio lungo termine aAmministrazioni Locali oltre che ad organismi in-terni e/o unità locali dell'amministrazione e ad im-prese e famiglie;d) versamenti a depositi bancari.Si tratta di operazioni di rimborso prestiti finanziariche, dunque, non costituiscono operazioni di inve-stimento e, così come per le entrate, trovano unaloro separata evidenziazione.Allo stesso modo il titolo “Chiusura anticipazionida istituto tesoriere/cassiere” evidenzia separata-mente i prestiti finalizzati a far fronte a carenze diliquidità rispetto a quelli utilizzati per la realizzazio-ne di investimenti.

Le ulteriori voci di entrata e di spesa presentinel bilancio di previsioneOltre ai titoli analizzati nei paragrafi precedenti, ilbilancio riporta prima del titolo 1 sia nella parteentrata che in quella spesa, alcune specifiche vociutili a definire gli equilibri finanziari.Il comma 7 del novellato art. 165 del TUEL dispo-ne, infatti , che in bilancio siano iscritti:A. prima di tutte le entrate, gli importi relativia) al fondo pluriennale vincolato di parte corrente;b) al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;c) all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione pre-sunto (solo nel primo esercizio)d) al fondo di cassa presunto dell’esercizio prece-dente (solo nel primo esercizio)B. prima di tutte le spese, gli importi relativia) al disavanzo di amministrazione presunto al 31dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio siriferisce.Analizziamo brevemente la natura e il contenutodi dette voci.

Il Fondo Pluriennale vincolato - EntrataCon riferimento a ciascun esercizio considerato nelbilancio, prima degli stanziamenti riguardanti leentrate, sono iscritte le voci relative al fondo plu-riennale vincolato articolate in:- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti;- Fondo pluriennale vincolato per spese in contocapitale.

Si ricorda, rinviando ad altri approfondimenti, cheil fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata èuna fonte di finanziamento certa per l’ente e misu-ra il saldo finanziario, costituito da risorse già ac-certate destinate al finanziamento di obbligazionipassive dell’ente già impegnate, ma esigibili inesercizi successivi a quello in cui è accertata l’en-trata.Trattasi di un saldo finanziario che garantisce lacopertura di spese imputate agli esercizi successivia quello in corso, che nasce dall’esigenza di appli-care il principio della competenza finanziaria, erendere evidente la distanza temporale intercorren-te tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivoimpiego di tali risorse.Si tratta di un’articolazione utile ai fini del calcolosuccessivo degli equilibri di bilancio fermo restan-do che l’importo complessivo dei fondi pluriennaliiscritti tra le entrate di ciascun esercizio considera-to nel bilancio corrisponde all’importo degli stan-ziamenti di spesa complessivi dell’esercizio prece-dente riguardanti il fondo pluriennale.Solo con riferimento al primo esercizio l’importocomplessivo del fondo pluriennale iscritto tra leentrate può risultare inferiore all’importo dei fondipluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nelcaso in cui sia possibile stimare o far riferimento,sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, rife-rito al 31 dicembre dell’anno precedente al periododi riferimento del bilancio di previsione, degli im-pegni imputati agli esercizi precedenti finanziatidal fondo pluriennale vincolato.Un’ulteriore precisazione deve essere effettuatanelle due ipotesi di bilancio approvato prima o do-po il 31 dicembre.Se il bilancio di previsione è predisposto prima del31 dicembre dell'esercizio precedente, occorre indi-care la stima degli impegni al 31 dicembre dell'an-no in corso di gestione imputati agli esercizi suc-cessivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato(sia assunti nell'esercizio in corso che negli eserciziprecedenti) o, se tale stima non risulti possibile,l'importo delle previsioni definitive di spesa delfondo pluriennale vincolato del bilancio dell'eser-cizio in corso di gestione.Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31dicembre, occorrerà indicare l'importo degli impe-gni assunti negli esercizi precedenti con imputazio-ne agli esercizi successivi determinato sulla base didati di preconsuntivo.

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L’Avanzo PresuntoCon riferimento alla parte entrata ed esclusiva-mente al primo esercizio considerato nel bilancio,è iscritta la voce relativa all’utilizzo dell’avanzo diamministrazione presunto, nei casi individuati dal-l ’articolo 187, commi 3 e 3-bis ( del nuovoTUEL), con l’indicazione della quota vincolata delrisultato di amministrazione utilizzata anticipata-mente.Tale importo corrisponde a quello indicato nell’al-legato riguardante il risultato di amministrazionepresunto. Si tratta di un documento che in granparte ricalca quanto già presente nell’ordinamentocontabile del D.P.R. n. 421/1979, abolito dalD.Lgs. n. 77/1995 e reintrodotto dalla normativain esame.Attraverso la tabella dimostrativa del risultato diamministrazione presunto, che costituisce un alle-gato al bilancio di previsione si mettono in eviden-za le risultanze presuntive della gestione dell’eserci-zio precedente a quello cui si riferisce il bilancio diprevisione, consentendo l’elaborazione di valoricoerenti con tali risultati.In particolare, la tabella dimostrativa del risultatodi amministrazione presunto consente di verificarel’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvede-re alla relativa copertura.

Il Fondo Cassa inizialeTra le voci di entrata che precedono il titolo 1 del-l’entrata occorre ricordare anche il Fondo di cassainiziale.Si tratta di un valore finora escluso dal documentoprogrammatico annuale e che con la reintroduzio-ne delle previsioni di cassa, con riferimento al pri-mo esercizio, viene riproposto anche nel documen-to di bilancio.

Il disavanzo d’amministrazioneTra le novità da segnalare vi è infine la quantifica-zione preventiva ( in sede di costruzione del bilan-cio) e successiva iscrizione nella parte spesa, del di-savanzo presunto di amministrazione ( art. 186comma 1 bis).Si precisa che il risultato di amministrazione è di-stinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destina-ti agli investimenti e fondi accantonati.Nel caso in cui il risultato di amministrazione nonsia sufficiente a comprendere le quote vincolate,destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo diamministrazione. Tale disavanzo è iscritto comeposta a se stante nel primo esercizio del bilancio di

previsione secondo le modalità previste dall’artico-lo 188 che prevede la possibilità di ripianare il di-savanzo negli esercizi successivi considerati nel bi-lancio di previsione, in ogni caso non oltre la dura-ta della consiliatura, contestualmente all’adozionedi una delibera consiliare avente ad oggetto il pia-no di rientro dal disavanzo nel quale siano indivi-duati i provvedimenti necessari a ripristinare il pa-reggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere delcollegio dei revisori.

Gli schemi di bilancioAlla luce di quanto in precedenza analizzato, si ri-portano gli schemi di bilancio così come previstinell’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 come modi-ficato dal D.Lgs. n. 126/2014.Procedendo nella lettura dei modelli dell’entrata edella spesa da destra verso sinistra sarà possibile ri-scontrare le seguenti informazioni per ciascunaunità di voto:a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivialla chiusura dell'esercizio precedente a quello cuiil bilancio si riferisce;b) l’ammontare delle previsioni di competenza e dicassa definitive dell’anno precedente a quello cuisi riferisce il bilancio;c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegniche si prevede di imputare in ciascuno degli eserci-zi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del princi-pio della competenza finanziaria;d) l'ammontare delle entrate che si prevede di ri-scuotere o delle spese di cui si autorizza il paga-mento nel primo esercizio considerato nel bilancio,senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in con-to competenza e in conto residui.Per quanto riguarda la spesa, inoltre, gli stanzia-menti di competenza relativi all’anno precedenteed ai tre esercizi del bilancio individuano:a) la quota che è già stata impegnata negli eserciziprecedenti con imputazione all’esercizio cui si rife-risce il bilancio;b) la quota di competenza costituita dal fondo plu-riennale vincolato, destinata alla copertura degliimpegni che sono stati assunti negli esercizi prece-denti con imputazione agli esercizi successivi e de-gli impegni che si prevede di assumere nell’eserci-zio con imputazione agli esercizi successivi.Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo plu-riennale vincolato è attribuito il codice della mis-sione e del programma di spesa cui il fondo si rife-risce e il codice del piano dei conti relativo al fon-do pluriennale vincolato.

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BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE RESIDUI PRE-S U N T I A LT E R M I N EDELL'ESERCI-Z IO PRECE -DENTE QUEL-LO CUI SI RI-FERISCE IL BI-LANCIO

PREVISIONIDEFINITIVEDELL 'AN -NO PRECE-D E N T EQ U E L L OCUI SI RI -FERISCE ILB ILANCIO(3)

PREVISIO-NIANNO….

PREVISIO-N I D E L -L ' A N N ON+1

PREVISIO-N I D E L -L ' A N N ON+2

Fondo pluriennalevincolato per spesecorrenti (1)

previsioni di competen-za

0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennalevincolato per spesein conto capitale (1)

previsioni di competen-za

0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo diAmministrazione

previsioni di competen-za

0,00

- di cui avanzo vin-colato utilizzato an-ticipatamente (2)

previsioni di competenza 0,00

Fondo di Cassa al-l'1/1/esercizio di ri-ferimento

previsioni di cassa 0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Im-poste, tasse e pro-venti assimilati

0,00 previsione di competen-zaprevisione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

10102 Tipologia 102: Tri-buti destinati al fi-nanziamento dellasanità (solo per leRegioni)

0,00 previsione di competen-zaprevisione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

10104 T i p o l o g i a 1 0 4 :Compartecipazionidi tributi

0,00 previsione di competen-zaprevisione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fon-di perequativi daAmministrazioniCentrali

0,00 previsione di competen-zaprevisione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

10302 Tipologia 302: Fon-di perequativi dallaRegione o Provin-cia autonoma (soloper Enti locali)

0,00 previsione di competen-zaprevisione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

10000TotaleTITOLO 1

Entrate correnti dinatura tributaria,contributiva e pere-quativa

0,00 previsione di competen-zaprevisione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

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Le problematicità del nuovo modelloIn conclusione di questo breve scritto appare im-portante effettuare alcune considerazioni in meritoalla capacità informativa del nuovo modello di bi-lancio.L’esigenza di armonizzare anche da un punto di vi-sta strutturale i bilanci di tutti gli enti territoriali(dallo Stato ai Comuni), ha di fatto allineato suglischemi statali anche realtà microscopiche quali ipiccoli comuni con popolazione inferiore a 1000abitanti.Ne consegue che, a prescindere dalla loro dimen-sione, tutti gli enti saranno obbligati a proporre lapropria programmazione ricorrendo al modello pre-sentato nel presente lavoro che, con riferimentoalla spesa (ancor oggi centro di ogni discussionepolitica) si limita a proporre un’articolazione perMissioni, Programmi e Titoli del tutto insufficienteper una discussione politica.

Articolazione questa che se essenziale per il conso-lidamento dei conti pubblici (1), ponendo la finali-tà della spesa (così come richiesto anche dal Co-fog) quale punto focale del processo decisionale,penalizza ulteriormente il Consiglio in fase di ap-provazione del documento.Quest’ultimo si troverà sempre più davanti ad undocumento difficilmente interpretabile senza unadeguato approfondimento di tutti gli allegati chelo stesso legislatore ha previsto quali obbligatori.Ci si riferisce innanzitutto al Dup (Documentounico di programmazione), ma ancor più agli alle-gati da affiancare allo Schema di bilancio quali:a) Allegato a - Risultato Amministrazione Presun-to;b) Allegato b - Fondo Pluriennale Vincolato;c) Allegato c - Fondo Crediti di dubbia esigibilità;d) Allegato d - Limiti di indebitamento enti locali;e) Allegato e - Utilizzo contributi UE;

(1) Crf. E. D’Aristotile, M. Schiavone “Processo di armoniz-zazione dei sistemi contabili pubblici: il ruolo delle regole e dei

vincoli europei”, in Azienditalia, n. 5/2014.

Bilancio e contabilità

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f) Allegato f - Spese per funzioni delegate dalla re-gione.Si noti come rispetto al periodo di sperimentazioneabbia ulteriormente ridotto la propria capacità in-formativa: il legislatore, infatti, ravvisando proble-mi operativi tra il bilancio e il Peg, approvato suc-cessivamente ha eliminato dagli allegati tutta unaserie di prospetti esplicativi che articolavano su li-velli successivi di entrata e di spesa i titoli di entra-ta e di spesa (2).La scelta operata è stata dunque quella di fornireuna visione d’insieme delle politiche di program-

mazione dell’entrata e della spesa rinviando per unapprofondimento agli altri documenti allegati.Il dubbio che ci resta e se nella netta separazionetra “bilancio decisionale” e “bilancio gestionale” diderivazione statale (bilancio e PEG negli enti loca-li), non sarebbe stato più opportuno, almeno inuna prima fase, riportare nel documento principale,ai soli fini conoscitivi, anche i macroaggregati ed icapitoli al fine di riportare ad unità sia la letturasintetica (programma- unità di voto) sia quellaanalitica (capitoli del Piano dei conti) delle politi-che previste.

(2) I si riferisce- l’allegato Entrate per titoli, tipologie e categorie;- l’allegato Spese per missioni programmi e macroaggregati diparte corrente;- l’allegato Spese per missioni programmi e macroaggregati di

parte c/capitale;- l’allegato Spese per missioni programmi e macroaggregatiper rimborso prestiti;- l’allegato Spese per missioni programmi e macroaggregatiper servizi conto terzi.

Bilancio e contabilità

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