IL Lavoro nella PA e la Digitalizzazione

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1 IL Lavoro nella PA e IL Lavoro nella PA e la Digitalizzazione la Digitalizzazione Avv. Giampaolo Teodori

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Avv. Giampaolo Teodori. IL Lavoro nella PA e la Digitalizzazione. PREMESSA METODOLOGICA Le accezioni di Lavoro nella P.A. ai fini dell’inquadramento sistematico del contributo Il Lavoro inteso come Organizzazione Il Lavoro inteso come svolgimento dell’attività amministrativa - PowerPoint PPT Presentation

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IL Lavoro nella PA e la IL Lavoro nella PA e la DigitalizzazioneDigitalizzazione

Avv. Giampaolo Teodori

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PREMESSA METODOLOGICALe accezioni di Lavoro nella P.A. ai fini

dell’inquadramento sistematico del contributo

Il Lavoro inteso come Organizzazione

Il Lavoro inteso come svolgimento dell’attività amministrativa

Il Lavoro inteso come disciplina dell’instaurazione e della gestione del Rapporto P.A. Dipendenti

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Interconnessione tra i concetti quanto agli effetti della “Rivoluzione Digitale”

…L’informatica elimina il cartaceo

…quindi modifica gli strumenti per attuare le procedure

…I quali strumenti modificano a loro volta l’organizzazione del lavoro

…Ed anche le procedure interne esterne riguardanti l’instaurazione e lo svolgimento del Rapporto di lavoro

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IL LAVORO COME ORGANIZZAZIONE

ANALISI DELL’EVOLUZIONE DELLA P.A. DAL ‘90 AD OGGI

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UN NUOVO SCENARIOUN NUOVO SCENARIO

Il decennio di riforme nella pa hanno cercato di affermare il modello “aziendalistico” di pubblica amministrazione rispetto a quello antitetico c.D. “Burocratico” nato con lo stato liberale.

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NUOVA NUOVA MISSIONMISSION

Nel rispetto dell’ordinamento giuridico, la nuova missione e’ quella di migliorare la qualita’ dei servizi erogati in sostituzione di un legalismo fine a se stesso.

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NUOVA NUOVA MISSIONMISSION

L’art. 97 costituzione afferma i principi di “imparzialita’ ” e di “buon andamento” attuati dalle recenti riforme della pa traducendo tali principi nei moderni concetti di trasparenza e di qualita’ dei servizi, qualita’ da misurarsi in termini di efficacia e di efficienza.

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LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I provvedimentiprovvedimenti))

1) Legge 142/90 sostituita dal nuovo Testo Unico (D.Lgs. 267/2000)

2) Le legge sul procedimento amministrativo l. 241/90;

3) L’ordinamento pubblico impiego (L. 421/92, D.lgs 165/2001;

4) La legge sugli appalti di lavori pubblici (L. 109/94);

5) Il nuovo testo unico della documentazione amministrativa (DPR 445/2000);

6) Il nuovo titolo V Cost. e la legge n. 131 di attuazione.

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LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I nuovi principi)nuovi principi)

1. Distinzione tra politica e gestione;2. Ampio decentramento di funzioni dal centro alla

periferia (sussidiarietà verticale);3. Privatizzazione dei servizi (sussidiarietà orizzontale);4. Semplificazione normativa (testi unici);5. Semplificazione amministrativa (autocertificazione

etc.);6. Partecipazione del cittadino (principio del giusto

procedimento);

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LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I nuovi principi)nuovi principi)

9. Miglioramento delle relazioni con il cittadino (Carta dei servizi, URP,sportelli unici ec)

10 pubblicità degli atti nel rispetto del diritto alla riservatezza (privacy)

11 ampia flessibilità nella gestione delle risorse umane;

12 incentivazione nel merito (progressioni di carriera);

13 Innovazione tecnologica e messa in rete della PA

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LE RIFORME HANNO CERCATO DI ATTUARE I LE RIFORME HANNO CERCATO DI ATTUARE I PRINCIPI COSTITUZIONALI CERCANDO DI PRINCIPI COSTITUZIONALI CERCANDO DI

CONCILIARE LA CULTURA DEL RISULTATO CON CONCILIARE LA CULTURA DEL RISULTATO CON QUELLA DELLA LEGALITÀQUELLA DELLA LEGALITÀ

Riforma della PAPrincipi costituzionali

(art. 97)

Qualità dei servizi

(“buon andamento”) ………………………… CULTURA DEL RISULTATO

Trasparenza

(“imparzialità”) ……………………………. CULTURA DELLA LEGALITA’

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QUALITA’DEI SERVIZIQUALITA’DEI SERVIZIpubblico/privatopubblico/privato

La maggiore attenzione verso la qualità dei servizi da erogare ai cittadini pone l’attenzione verso il raggiungimento dei seguenti risultati:Soddisfazione dei bisogni e delle attese dei cittadini;Aumento di produttività ed efficienza;Recupero di risorse da reinvestire in servizi;Riduzione degli sprechi e dei costi della burocrazia;Valorizzazione del personale.

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QUALITA’DEI SERVIZIQUALITA’DEI SERVIZIQualità totaleQualità totale

I principi della qualità totale (total quality management) sono:

1. Perseguire la soddisfazione del cittadino/utente;

2. Necessità di un miglioramento continuo;

3. Priorità al processo produttivo;

4. Coinvolgimento del personale dipendente;

5. Ruolo del manager

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QUALITA’DEI SERVIZIQUALITA’DEI SERVIZInuovo stile direzionalenuovo stile direzionale

Nuovo Know how per una proficua direzione del settore;

Nuovo modello organizzativo proteso ai risultati.

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QUALITA’ DEI SERVIZIQUALITA’ DEI SERVIZINUOVO STILE DIREZIONALENUOVO STILE DIREZIONALE

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA PER PROCEDURE

1. Accesso per concorso pubblico;

2. Promozioni per anzianità;

3. Responsabilità in base al grado;

4. Risultati grazie al rapporto gerarchico;

5. Sostanziale inamovibilità

ORGANIZZAZIONE MAGGIORMENTE PROTESA AI RISULTATI:

1. Accesso per concorso o, nei casi previsti, per nomina fiduciaria (artt. 108 e 110 TUEL);

2. Promozioni per merito;3. Responsabilità in base

al ruolo;4. Risultati grazie alla

capacità direzionale;5. Ruoli modificabili, nel

rispetto dei diritti economici acquisiti.

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Modelli organizzativiModelli organizzativi

Modello burocratico

1. Prevalente lavoro operativo di routine;2. La presenza di processi di lavoro fortemente

standardizzati con divisione delle mansioni molto spinta;3. Mantenimento di una forte centralizzazione attraverso il

peso dato alle relazioni di tipo gerarchico;4. Il ruolo fondamentale della tecnostruttura che

standardizza il lavoro e consente alla linea manageriale di focalizzarsi sulla supervisione dell’attività e sulla soluzione dei problemi emergenti in chiave di “eccezione”, rispetto alla normale routine. Infatti con il suo intervento l’organizzazione dispone di norme e regole che consentono il controllo del processo operativo e dei comportamenti attraverso la standardizzazione dei compiti, delle procedure e l’analisi e ottimizzazione di tempi e metodi di lavoro.

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Modelli organizzativiModelli organizzativi

Modello burocratico

La burocrazia riesce a gestire livelli elevati di complessità ma si trova disarmata quando incontra condizioni di incertezza e dinamismo.

Emerge in questi casi una crisi di rigidità caratterizzata da difficoltà di adattamento strategico, di coordinamento interno e dalle conseguenze della demotivazione del personale del nucleo operativo.

Emergono i circoli viziosi della burocrazia che stabilizzano il funzionamento su livelli bassi di efficacia e di rispondenza alle attese dei soggetti dei quali l’organizzazione dovrebbe servire bisogni e interessi.

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Modelli organizzativiModelli organizzativi

Modello decentrato per risultato

L’ente viene suddiviso in centri di responsabilità che rispondono al vertice strategico del conseguimento dei risultati riguardanti definiti insiemi di attività; introduzione di un doppio livello di direzione generale o almeno di coordinamento complessivo che riguardano l’intero ente e le singole unità divisionali presenza di divisioni che agiscono negli ambiti operativi affidati con livelli di autonomia sufficientemente ampiPossibilità di sviluppare strategie articolate, con distinzione tra il livello divisionale e quello dell’ente nel suo complessoL’istituzione di una struttura amministrativa centrale che offre supporto al vertice strategico nel coordinare alcuni aspetti del funzionamentoSviluppo di sofisticate modalità di controllo sui risultati, soprattutto attraverso il budget.

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Modelli organizzativiModelli organizzativi

Modello decentrato per risultato

È esposta al rischio di diluire le proprie competenze distintive, o di defocalizzarsi dal proprio ruolo istituzionale

Crisi di dispersione di risorse ed energie e di mancata integrazione tra i diversi centri di attività

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Modelli organizzativiModelli organizzativi Modello innovativo per risultato

Assetto strutturale flessibile, organico, imperniato su piccoli gruppi di specialisti ed esperti che costituiscono il cuore dell’enteUna sistematica collaborazione tra dirigenti, tecnici e specialisti, consulenti interni ed esterni, organizzata con modalità poco formalizzate e orientata a generare contesti nei quali le diverse specializzazioni integrano il loro lavoro per produrre innovazioni e realizzare scopi comuni (tecnostruttura assume la logica di servizi di supporto) Un orientamento delle unità di staff ad agire come unità di servizio internoLivelli forti di coinvolgimento degli operatori di tuti i livelli, partecipazione e motivazione.

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…La realtà dei fatti è costituita ancora di burocrazia e di scarsa cooperazione intersettoriale

All’interno le criticità degli SU e degli URP

All’esterno La scarsa diffusione delle Unioni, Consorzi tra Autonomie per gestione servizi in comune

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QUALITA’DEI SERVIZIQUALITA’DEI SERVIZIil PEGil PEG

Concentrazione delle risorse in pochi obiettivi prioritari, attraverso la specificazione dei programmi e dei progetti;

Controllo dei costi per singole attività del processo di erogazione del servizio;

Controllo di gestione che analizzi l’economicità della gestione: ogni servizio può essere migliorato aumentando il grado di accoglimento della domanda e quindi i ricavi (efficacia) e/o riducendo i costi (efficienza).

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QUALITA’DEI SERVIZIQUALITA’DEI SERVIZIla carta dei servizi e le innovazioni e semplificazionila carta dei servizi e le innovazioni e semplificazioni

URP CARTA DEI SERVIZI con la quale

l’ente si impegna a garantire ed offrire prestazioni, predisponendo forme di tutela degli utenti

Firma e posta elettronica Sportelli unici per le imprese Autocertificazioni Unioni di comuni.

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QUALITA’DEI SERVIZIQUALITA’DEI SERVIZIFormazione e valorizzazione delle risorse Formazione e valorizzazione delle risorse

umaneumane

Responsabilizzazione della struttura;

Massima flessibilità Formazione continua e piena Utilizzazione dei meccanismi

incentivanti.

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1- Erogazione servizi2- Riconoscimento digitale 3- Canali di accesso 4- Enti eroganti 5- Interoperabilità e cooperazione 6- Infrastruttura di comunicazione

Gli effetti della Digitalizzazione nell’Organizzazione della PA

“Una Pubblica Amministrazione orientata all'utente, cittadino ed impresa, fornitrice di moderni servizi, creatrice di valore <<pubblico>>, con cui sia facile operare.” (dal sito http://www.innovazione.gov.it).

Elementi fondamentali:

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I Principi dell’E- Government sanciti dall’Italia e dall’Unione Europea

il servizio universale va garantito ai cittadini e alle aziende; ne deriva la necessità di connettività di buon livello anche per le aree geografiche periferiche e marginali;

la privatezza personale va tutelata e protetta; ne consegue un equilibrio ragionevole tra salvaguardia e mancanza di protezione dei dati personali;

i cittadini vanno tutelati dal pericolo di divario digitale; ne risulta la necessità di formazione diffusa, idonea ai livelli di competenza e di abilità delle persone.

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La prima fase dell’E-Gov

La promozione di progetti di e-government volti allo sviluppo di servizi infrastrutturali e servizi finali all’utenza

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2-La definizione di un comune quadro tecnico e metodologico di riferimento

3 La creazione della rete dei Centri Regionali di Competenza (CRC)

Tre linee di azione

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La seconda fase dell’E-Gov

Cinque linee di azione

Lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali 1-La diffusione territoriale dei servizi per cittadini ed

imprese (riuso) 2-

L’inclusione dei comuni piccoli nell’attuazione dell’ e-government

3-

L’avviamento di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale (e-democracy)

4-

La promozione dell’utilizzo dei nuovi servizi presso cittadini e imprese

5-

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Le necessità ed i Caratteri dell’Organizzazione del Lavoro nella PA Digitale

Le capacità informatiche del Dipendente: la FormazioneLa condivisione interna delle procedure e degli attiL’interfaccia digitale con il Cittadino Utente con il passaggio da una informatica di mera conoscenza a una di gestione proceduraleL’interfaccia e la condivisione dei dati e dei Sistemi con le altre Amm.ni

La Fine del rapporto istituzionale gerarchico Centro-Periferia: l’informatica come garante dell’attuazione del Principio di sussidiarietà

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La trasformazione dell’Amministrazione da A. delle procedure e A. dell’impulso

…Ove l’attività amministrativa abbia una funzione estrinsecatesi in atti tipici di natura astratta non coinvolgenti nelle fasi intermedie e nelle risultanze finali il passaggio esecutivo attraverso l’Organo amministrativo persona fisica, il lavoro umano, attualmente impegnato negli iter gestionali delle procedure, conoscerà un progressivo declino

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Il realizzarsi di nuove Figure Professionali nella PA“minore necessità di Risorse Umane, fatta eccezione per i cosiddetti “gestori” dei sistemi, coloro i quali con profili tecnici di elevata specializzazione sappiano impostare e manutenere i “sistemi” con i quali l’attività amministrativa si svolge.”

Il Dirigente Digitale con funzioni di impulso e direzione delle attività, il quale individua ad esempio in una procedura comparativa per l’affidamento di servizi, i criteri di valutazione dei requisiti di una Ditta oppure gli algoritmi di valutazione delle offerte delle medesime in riferimento a capacità tecniche ed economiche.

Il Funzionario Digitale il quale cura la gestione esecutiva amministrativa del sistema, rende informazioni On Line sui procedimenti in esecuzione, dà svolgimento informatico ai parametri di funzionamento dei sistemi impostati dal Funzionario.

I Tecnici dei Sistemi Informatici Senior curano la strutturazione dei sistemi informatici adeguandoli ai caratteri del procedimento amministrativo ed alla tipologia dello stesso (es. se interno o esterno se ad istanza di parte o con inizio d’ufficio)Junior Curano la manutenzione dei sistemi in ordine a procedure informatiche esecutive (es. attivazione disattivazione procedure informatiche in base a termini perentori)

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La naturale adattabilità del modello organizzativo per risultato all’E. Gov.

La necessità di uno sviluppo strutturato dell’informatizzazione della P.A.

La centralità dei concetti di interscambio e condivisione

Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) come “autostrada” dei dati e delle informazioni

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IL LAVORO INTESO COME SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

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LE NORMATIVE RIGUARDANTI L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DIGITALE

Il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n.82 Codice dell'amministrazione digitale È una specie di Costituzione sulla quale si fonda l’attività amministrativa digitale

diritti e doveri della PA verso il Cittadino e viceversa

principi operativi e tecnici con cui tali diritti e doveri si devono concretizzare

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C.A.D. - La StrutturaCAPO I: PRINCIPI GENERALICAPO I: PRINCIPI GENERALISEZIONE I: (Definizioni, finalità e ambito di applicazione)Art. 1 (Definizioni) Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

SEZIONE II: (Diritti dei cittadini e delle imprese)Articolo 3 -Diritto all’uso delle tecnologie Articolo 4 -Partecipazione al procedimento amministrativo informatico Articolo 5 -Effettuazione dei pagamenti con modalità Articolo 6 -Utilizzo della posta elettronica certificata Articolo 7 -Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza Articolo 8 -Alfabetizzazione informatica dei cittadini Articolo 9 -Partecipazione democratica elettronica Articolo 10 -Sportelli per le attività produttive Articolo 11 -Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

SEZIONE III: (Organizzazione delle pubbliche amministrazioni – Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali) Articolo 12 -Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa Articolo 13 -Formazione informatica dei dipendenti pubblici Articolo 14 -Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali Articolo 15 -Digitalizzazione e riorganizzazione Articolo 16 -Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica Articolo 17 -Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie Articolo 18 -Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica Articolo 19 -Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

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CAPO II: DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; CAPO II: DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTUREPAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURESEZIONE I: (Documento informatico)Articolo 20 -Documento informatico Articolo 21 -Valore probatorio del documento informatico sottoscritto Articolo 22 -Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni Articolo 23 -Copie di atti e documenti informatici

SEZIONE II: (Firme elettroniche e certificatori)Articolo 24 -Firma digitale Articolo 25 -Firma autenticata Articolo 26 -Certificatori Articolo 27 -Certificatori qualificati Articolo 28 -Certificati qualificati Articolo 29 -Accreditamento Articolo 30 -Responsabilità del certificatore Articolo 31 -Vigilanza sull’attività di certificazione Articolo 32 -Obblighi del titolare e del certificatore Articolo 33 -Uso di pseudomini Articolo 34 -Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati Articolo 35 -Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma Articolo 36 -Revoca e sospensione dei certificati qualificati Articolo 37 -Cessazione dell’attività

SEZIONE III: (Contratti, pagamenti, libri e scritture)Articolo 38 -Pagamenti informatici Articolo 39 -Libri e scritture

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CAPO III: CAPO III: -FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI -FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI INFORMATICI Articolo 40 -Formazione di documenti informatici Articolo 41 -Procedimento e fascicolo informatico Articolo 42 -Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni Articolo 43 -Riproduzione e conservazione dei documenti Articolo 44 -Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

CAPO IV -TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Articolo 45 -Valore giuridico della trasmissione Articolo 46 -Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi Articolo 47 -Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni Articolo 48 -Posta elettronica certificata Articolo 49 -Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

CAPO V -DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE SEZIONE I (Dati delle pubbliche amministrazioni) Articolo 50 -Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni Articolo 51 -Sicurezza dei dati Articolo 52 -Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni Articolo 53 -Caratteristiche dei siti Articolo 54 -Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni Articolo 55 -Consultazione delle iniziative normative del Governo Articolo 56 -Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile

Articolo 57 -Moduli e formulari

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SEZIONE II (Fruibilità dei dati) SEZIONE II (Fruibilità dei dati) Articolo 58 -Modalità della fruibilità del dato Articolo 58 -Modalità della fruibilità del dato Articolo 59 -Dati territoriali Articolo 59 -Dati territoriali Articolo 60 -Base di dati di interesse nazionale Articolo 60 -Base di dati di interesse nazionale Articolo 61 -Delocalizzazione dei registri informatici Articolo 61 -Delocalizzazione dei registri informatici Articolo 62 -Indice nazionale delle anagrafi Articolo 62 -Indice nazionale delle anagrafi

SEZIONE III (Servizi in rete)SEZIONE III (Servizi in rete) Articolo 63 -Organizzazione e finalità dei servizi in rete Articolo 63 -Organizzazione e finalità dei servizi in rete Articolo 64 -Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni Articolo 65 -Articolo 64 -Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni Articolo 65 -Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

SEZIONE IV (Carte elettroniche) SEZIONE IV (Carte elettroniche) Articolo 66 -Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi Articolo 66 -Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi

CAPO VI -SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE CAPO VI -SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Articolo 67 -Modalità di sviluppo ed acquisizione Articolo 67 -Modalità di sviluppo ed acquisizione Articolo 68 -Analisi comparativa delle soluzioni Articolo 68 -Analisi comparativa delle soluzioni Articolo 69 -Riuso dei programmi informatici Articolo 69 -Riuso dei programmi informatici Articolo 70 -Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili Articolo 70 -Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

CAPO VII -REGOLE TECNICHECAPO VII -REGOLE TECNICHE Articolo 71 -Regole tecniche Articolo 71 -Regole tecniche

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FIINALI E ABROGAZIONICAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FIINALI E ABROGAZIONI Articolo 72 -Norme transitorie per la firma digitale Articolo 72 -Norme transitorie per la firma digitale Articolo 73 -Aggiornamenti Articolo 73 -Aggiornamenti Articolo 74 -Oneri finanziari Articolo 74 -Oneri finanziari Articolo 75 -Abrogazioni Articolo 75 -Abrogazioni Articolo 76 -Entrata in vigore del codice Articolo 76 -Entrata in vigore del codice

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I nuovi diritti

Diritto all’uso delle tecnologie

Diritto all'accesso e all'invio di documenti digitali

Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale

Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail

Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione

Diritto alla partecipazione

Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati

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Diritto all’uso delle tecnologie

Art.3I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente decreto.

Deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro, certificato e con piena validità giuridica che permetta al cittadino o all’impresa di dialogare con la PA dal proprio computer

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Diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali

Art.4La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai

documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, n. 445.

Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

Tutte le amministrazioni devono organizzarsi per rendere disponibili agli interessati documenti, atti e procedimenti, in modo sicuro e trasparente, in formato digitale.

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Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale

Art.5

A decorrere dal 1° gennaio 2006 le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti.

I cittadini e le imprese avranno il diritto di effettuare in modo sicuro qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni centrali attraverso le tecnologie informatiche e telematiche. Nessun passaggio materiale di denaro, nessuna fila

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Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail

Art.6

Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

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Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione Art.7Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed

aggiornamento dei servizi resi; a tal fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza.

I cittadini e le imprese hanno diritto a servizi pubblici di qualità e che rispondano alle loro reali esigenze. Le pubbliche amministrazioni devono organizzare i servizi in modo da controllarne periodicamente la qualità e la soddisfazione dell'utenza.

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Diritto alla partecipazione

Art.8Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

E - E -

VOTING

VOTING

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Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati

Art.58Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche

per via telematica l’elenco della documentazione richiesta, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Trascorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i documenti rilevanti per il procedimento, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito e che non siano stati resi noti non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti documenti.

Entro due anni i cittadini e le imprese avranno diritto a trovare in rete tutti i moduli e i formulari e tutti i documenti rilevanti per qualsiasi pratica verso le pubbliche amministrazioni.

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Strumenti di attuazione

La posta elettronica certificata

La firma digitale

I documenti informatici

I siti Internet delle PA

Le carte elettroniche

Il protocollo informatico

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La posta elettronica certificata

“Si tratta di una e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza (con una firma elettronica) e integrità del contenuto. D'ora in poi vale quanto una raccomandata con ricevuta di ritorno, costituisce una prova certa, costa molto meno e si può fare da casa.” (dal sito: http://www.padigitale.it).

Risponde ai requisiti delineati nell’art.14 del DPR 445/2000

Il 28 gennaio 2005 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento sulla posta elettronica certificata (PEC).

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La firma digitale

“È una firma elettronica che garantisce con sicurezza l'identificazione di chi firma e la sua volontà di firmare. Questa firma può sostituire per sempre sigilli, punzoni, timbri e dà validità giuridica a qualsiasi attestazione nei rapporti tra privati, tra privati e pubbliche amministrazioni e tra amministrazioni. Per rendere più sicura la firma elettronica questa deve essere certificata da un ente certificatore che risponda ai requisiti di legge e che si faccia garante dell'affidabilità della firma. Il codice regola tale certificazione in modo da conferire massima sicurezza alla firma elettronica, meglio di quanto ora avviene con la firma autografa.” (dal sito http://www.padigitale.it).

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I documenti informatici

DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

1. Non sottoscritto

2. Sottoscritto con firma elettronica …l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione

logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione informatica

…ogni mezzo elettronico di identificazione che si affianca alla firma elettronica forte il cui esempio principale è rappresentato dalla firma digitale propriamente detta, che rimane pienamente efficace. Le principali differenze tra le due firme riguardano principalmente il grado di sicurezza relativo alla possibilità di accertare la provenienza e l'autenticità del documento elettronico collegato

3. Sottoscritto con firma digitale: è la firma per i doc.ti e i provv.dti della PA

è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

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DPR 445/2000 alla luce del Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

Art. 1 (R) Definizioni1. Ai fini del presente testo unico si intende per: [...]n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. [...]cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

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I siti Internet della P.A.

“I siti pubblici devono essere accessibili da tutti, anche dai disabili, reperibili, facilmente usabili, chiari nel linguaggio, affidabili, semplici, omogenei tra loro.” (dal sito http://www.padigitale.it).

I siti Internet diventano la "porta" privilegiata per entrare nelle pubbliche amministrazioni

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Le carte elettroniche

“La carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi diventano lo strumento chiave per razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e sono regolate dal Codice per essere uno strumento di autenticazione e di accesso ai servizi in rete della PA che sia universalmente valido in Italia, ma allo stesso tempo che contenga quei servizi e quelle utilità che ciascuna amministrazione territoriale giudichi utile per i propri cittadini.” (dal sito http://www.padigitale.it).

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: il documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare

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Il Protocollo informatico

“Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. L’adozione di tali sistemi migliorerà inoltre la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni.“ (dalle <<linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi>>).

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Il Sistema Pubblico di Connettività

È l’insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

I FaseStruttura del SPC e fornitura dei servizi di connettività ed interoperabilità di base

II FaseServizi di interoperabilità evoluta e cooperazione applicativa

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Il riuso

“Il Codice istituisce la banca dati dei programmi informatici riutilizzabili, un elenco di programmi applicativi di proprietà pubblica. Prima di acquisire nuove applicazioni tecnologiche le pubbliche amministrazioni devono verificare se vi sono soluzioni riutilizzabili, che sono cedute in maniera gratuita dalle amministrazioni titolari. Il processo di riuso abbatte i costi degli investimenti in tecnologie e aiuta anche le amministrazioni con minore capacità di spesa ad acquisire tecnologie innovative. In questo modo tutte le amministrazioni, dalle più grandi alle più piccole potranno erogare servizi avanzati a cittadini e imprese.” (dal sito http://www.padigitale.it).

Nel 2001 la spesa delle PA italiane in software ha raggiunto i 675 milioni € (fonte: Commissione per l’open sourse nella PA – MIT - Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione - maggio 2003).

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Siti Internet di riferimento

http://www.padigitale.it

http://www.cnipa.gov.it

http://protocollo.gov.it

http://indicepa.it

http://www.innovazione.gov.it

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L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DIGITALE ED I FONDAMENTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ESPRESSI NELLA

NUOVA “241”

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L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DIGITALE ED I FONDAMENTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ESPRESSI NELLA NUOVA “241”

Una riforma che fissa in maniera un po’ ondivaga principi espressi uniformemente da anni in dottrina e giurisprudenza

Un esempio pratico di come normativamente vengono collocati pesi e contrappesi per contemperare le esigenze di partecipazione e trasparenza nel procedimento con le esigenze di economicità e celerità dell’attività amministrativa

Un “tagliando” ad una legge fondamentale che in ogni caso introduce un modo più moderno di “fare” amministrazione

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Le linee di indirizzo generali della Riforma:

L’adeguamento ai principi dell’ordinamento comunitario: in particolare il principio di proporzionalità e di legittima aspettativa

L’estensione dell’applicazione del diritto privato nell’attività non autoritativa e negli Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

La rimodulazione del diritto di accesso

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La estensione della dialettica partecipativa Cittadino-Amministrazione

Il consolidamento normativo dei principi dottrinali e giurisprudenziali riguardanti l’invalidità, l’efficacia dell’atto e l’autotutela amministrativa (Capo IV bis)

L’incentivazione della digitalizzazione dell’attività amministrativa

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L’art. 3 bis della nuova L. 241 “…Le Amministrazioni Pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste ed i privati”

Da questa norma-cardine nasce la necessità della lettura coordinata della l. 241 con il codice della PA digitale

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Gli articoli “rilevanti” del Codice della PA Digitale ai fini del lavoro nella PA

Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

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Art 59 TUDA (Accesso esterno)1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti

amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti…

Art. 60 TUDA (Accesso effettuato dalle pubbliche Amministrazioni). Art. 50 CAD “Disponibilità dei dati delle PA

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Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico (CAPO III -FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI)

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime

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Istanza telematica per avvio procedimento le fonti di legittimazione del CAD

Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica

amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

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Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato; b. ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c. ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento

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Per la presentazione delle istanze è possibile avvalersi della posta elettronica oppure dei moduli o formulari ex art. 57 CAD

La Pubblica Amministrazione può quindi rendere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento per via telematica con atti provenienti dal Responsabile

Ciò vale ovviamente anche per il provvedimento finale la cui data di trasmissione telematica costituisce termine iniziale di decorrenza ai fini impugnativi

Art. 48 co. 2 La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta

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L’Accesso agli atti On Line

Art. 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

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I Processi di lavoro Amministrativi specifici per i quali esiste già una normativa “digitale”

Lo Sportello dell’Impresa telematicoArt. 10. Sportelli per le attività produttive

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.

2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.

4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11 (Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)

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L’E-procurement

come procedimento “pionere” in ordine all’attività digitale sia dal lato normativo che dal lato organizzativo e gestionale: il marketplace obbligatorio per le PA previsto nelle “Finanziarie”•Istituzione della CONSIP dalla l. 94 del 1997•D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 gare digitali e marketplace

La Conferenza dei Servizi On LineArt. 41 co. 3

Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime

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Innumerevoli procedimenti amministrativi complessi necessitano tuttora di una revisione normativa verso la digitalizzazione, oltre alla loro fattiva realizzazione: es. il concorso pubblico elettronico, il Fascicolo del Personale elettronico

L’importanza delle fonti regolamentari di dettaglio e specificazione per la gestione ed utilizzo dei singoli sistemi detenuti dalle PA

I Regolamenti degli EE.LL. e la “Tipicità” delle procedure di competenza dei vari Settori Istituzionali

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IL LAVORO COME INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI DIPENDENZA P.A. / LAVORATORE

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Un ambito ove normativamente e strutturalmente c’è ancora molto da fare per “digitalizzare”

La rilevanza assorbente delle norme sul procedimento amministrativo digitale e l’impatto della Tutela della Riservatezza prevista nel “Codice”

L’importanza dei Progetti Sperimentali attuati

Elenco sistematico degli Argomenti da affrontare: Privacy e Lavoro Pubblico Accesso al Lavoro Pubblico: il concorso elettronico Gestione del Rapporto di lavoro: il Telelavoro; il Fascicolo

Personale elettronico; la Mobilità; Le comunicazioni (OdS On Line e Busta paga telematica)

Il Monitoraggio e controllo: i Sistemi già esistenti (SICO)

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Lavoro Pubblico e Privacy: la normativa

L’art. 2 Co. 1 bis del Testo Unico del Pubblico ImpiegoLe Amministrazioni devono attuare le linee fondamentali di

organizzazione degli Uffici nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali

Il Codice della PrivacyArt. 111. Codice di deontologia e di buona condotta

“1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro…”

Le attività volte all’instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro come attività di “rilevante interesse pubblico” legittimante la raccolta di dati sensibili (art. 112)

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La Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica dell’11 Febbraio 2005 recante “Misure finalizzate all’attuazione nelle PA delle disposizioni contenute nel DLgs n. 196/2003” per sensibilizzare le PA alle problematiche della privacy e dell’accesso in materia di gestione del Personale

Per l’attuazione pratica delle previsioni del Codice in materia di protezione dei dati personali le amministrazioni devono, pertanto, dotarsi di strumenti quali:- regolamenti indicanti i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere eseguite su di essi in relazione al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico qualora manchi una specifica indicazione legislativa (articoli 20, 21 e 22); - informative all'interessato (art. 13); - notificazione al Garante nei casi previsti dall'art. 37; - eventuali comunicazioni al Garante (art. 39); - misure minime di sicurezza e, in particolare, il documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lettera g) e regola n. 19 dell'allegato B al Codice).

In particolare, quando una disposizione di legge abbia specificato le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere svolte su di essi, le amministrazioni dovranno adottare un apposito regolamento con il quale identificare e rendere pubblici, a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili, in relazione ai fini istituzionali perseguiti e nel rispetto dei principi affermati dall'art. 22 del Codice

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La gestione dei dati personali dei Dipendenti. Gli aspetti rilevanti ai fini dell’interesse pubblico previsti all’art. 112:

I trattamenti effettuati per accertare il possesso di determinati requisiti previsti per l’accesso a det. Impieghi

I trattamenti effettuati per verificare La sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio

I trattamenti effettuati per adempiere gli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico del Personale

I trattamenti effettuati Obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro

I trattamenti effettuati Attività diretta all’accertamento della responsabilità civile, contabile ed amministrativa.

Le prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori sul divieto di indagine sulle opinioni politiche religiose e sindacali

Le garanzie sul controllo a distanza del Lavoratore previste nelo

Statuto alla luce della intrusività delle nuove tecnologie.

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i Si ed i No della raccolta dei Dati Personali del Lavoratore nella P.A.

No informativa all’interessato

No notifica al Garante

Si Misure di sicurezza

Si Regolamenti; Codice deontologico

Si individuazione Resp.li e Incaricati

Si accessibilità ai propri Dati

No confusione Dati Sensibili con altri Dati

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Il Concorso Pubblico Elettronico prospettive giuridiche di realizzazione e sperimentazioni già avviate

La estensione analogica della disciplina sull’E-Procurement all’E- Recruitment.

Le Linee della possibile digitalizzazione delle procedure di concorso

Le pubblicazioni On Line dei Bandi e delle Comunicazioni nonchè la messa a disposizione dei modelli

La trasmissione On Line della domanda di partecipazione La possibilità di selezioni On Line per Titoli sulla base delle

Dichiarazioni dei candidati

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Le problematiche strutturali: la scarsa diffusione della firma elettronica e della posta elettronica certificata

Le soluzioni provvisorie per il loro superamento

Linee Guida per la Digitalizzazione delle Procedure selettive pubbliche anticipanti la normativa di dettaglio

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Le Sperimentazioni già avviate

I Sistemi Step One e Diogene del Formez

Il Portale “Reclutamento e Selezione”

Le esperienze avviate presso EELL

La Domanda On Line utilizzata dall’EPSO (U.E.)

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Il Telelavoro: dalla sperimentalità al consolidamento La normativa vigente applicabile

La L. 191/1998 (art. 4)

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

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Il DPR n. 70/1999

Art. 3 Progetti di telelavoro 1. Nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente, l’organo di governo di ciascuna amministrazione,

sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.

2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti.

Art. 4 Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria 1. L’amministrazione assegna il dipendente al telelavoro, sulla base di criteri previsti dalla

contrattazione collettiva, che fra l’altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.

2. La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l’amministrazione abbia preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.

3. Il dipendente addetto al telelavoro può richiedere per iscritto all’amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all’articolo 3 del presente decreto

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L’Accordo quadro nazionale sul Telelavoro del 13.1.1999Art. 4Assegnazione ai progetti di telelavorol. Nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70, l'Amministrazione procederà con le modalità previste dall'art. 4 dello stesso DPR n. 70 all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro; esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate; maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.3. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto), o d'ufficio da parte dell'amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di cui al comma 2, lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto.4. In conformità all'articolo 3, comma 6, del citato DPR n. 70, il dirigente, sulla base di quanto previsto dal progetto, può esercitare le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.

Art. 5Postazione di lavoro e adempimenti dell'Amministrazione1. Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri - satellite, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione "a distanza", diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

Le Regole Tecniche dell’AIPA del 2001

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Caratteri essenziali del Telelavoro nella PA

• La delocalizzazione• L’utilizzazione dell’ICT• La collegabilità del Dipendente all’Amm.ne• La parificazione del telelavoratore al lavoratore

“tradizionale”• La volontarietà dell’assegnazione al telel. ed il reintegro• La necessità del Progetto per avviare il telelavoro in una

data Amm.ne

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Le criticità del Telelavoro

• Il controllo delle prestazioni del telelavoratore• Le norme sulla sicurezza ed il telelavoro• L’applicabilità ai soli Dipendenti della PA• Gli effetti sociali del Telelavoro• L’attuale scarsa diffusione

Le prospettive• I concorsi per telelavoratori• Il Telelavoro come modalità prevalente di rendere le

proprie prestazioni nel contesto di una PA interamente Digitalizzata

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Il Fascicolo del Personale Elettronico

la possibilità di gestire in maniera giuridicamente legittima i dati dei Dipendenti attraverso sistemi informatici

La possibilità di estendere la normativa vigente sui procedimenti legati alla gestione del Fascicolo personale ad attività rese in via digitale

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La rilevanza della gestione procedimentale On Line

L’art. 3 bis della nuova L. 241 “…Le Amministrazioni Pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste ed i privati”

L’Art. 34 del Codice della privacy: Trattamenti con strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai

singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad

accessi non consentiti e adeterminati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della

disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti

di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

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L’Art. 22 del Codice Privacy Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da

parte della PA…Co. 6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati,

tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

Le norme del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa”

Le norme del Codice della PA Digitale promulgato il 16 maggio scorso La riorganizzazione della PA La trasmissione informatica dei documenti La gestione informatica dei procedimenti Gli archivi digitali

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Caratteri Ideali del Sistema informatico di gestione dei Fascicoli del Personale

Piattaforma web based con accessi diversificati Gestore-Utente

Necessaria elevata automazione della rilevazione di dati di “ordinaria amministrazione” quali ad es. presenze, attraverso l’interazione con sistemi automatizzati già presenti nella pa

Ulteriori interfacciabilità del sistema con sistemi informatici del servizio controllo di gestione, controllo strategico

Aggiornabilità del sistema in tempo reale con altri dati es. economico-stipendiali o legati alle assegnazioni del personale previste nei peg

Possibilità di “digitalizzare” atti già presenti in formato cartaceo, secondo procedure giuridicamente legittime

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L’accessibilità ai dati del Sistema da parte del Gestore e dell’Utente

I Soggetti Gestori:

Il Dirigente del Personale Responsabile• accesso pieno (dati sensibili solo in caso di necessità) attraverso codici

identificativi, firma elettronica o altro• Coordinamento delle RU “Incaricate”, • modifica dati ad istanza dell’interessato o ex officio (DPR n. 686/1957 artt.

24-29) vd ante

I Soggetti Incaricati• Accesso limitato con rif. alle deleghe ricevute dal Dirigente • compiti legati all’ordinaria amministrazione

Altri Soggetti• Le Commissioni di valutazione con accesso limitato ai loro compiti• Le Commissioni di Disciplina con accesso limitato ai loro compiti

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Gli strumenti di gestione interna ordinaria e non provvedimentale del rapporto di lavoro

Le Comunicazioni interne alla PA (Direttiva 27 novembre 2003 MIT sulla posta elettronica)

…è sufficiente ricorrere ad un semplice messaggio di posta elettronica, ad esempio, per richiedere o concedere ferie o permessi, richiedere o comunicare designazioni in comitati, commissioni, gruppi di lavoro o altri organismi, convocare riunioni, inviare comunicazioni di servizio ovvero notizie dirette al singolo dipendente (in merito alla distribuzione di buoni pasto, al pagamento delle competenze, a convenzioni stipulate dall'amministrazione ecc...), diffondere circolari o ordini di servizio;

 unitamente al messaggio di posta elettronica, è anche possibile

trasmettere, in luogo di documenti cartacei, documenti amministrativi informatici in merito ai quali tale modalità di trasmissione va utilizzata ordinariamente qualora sia sufficiente conoscere il mittente e la data di invio;

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La busta paga On Line

La legge finanziaria del 2005 prevede che la distribuzione delle buste paga possa avvenire servendosi delle nuove tecnologie. Andrà quindi in pensione il vecchio procedimento che vedeva consegnato il cedolino brevi manu a ciascun dipendente. Evidente il vantaggio che se ne ricaverà, abbreviando i tempi e diminuendo drasticamente i costi che derivavano dalla precedente gestione: una semplice email sostituirà tutte le trafile di un tempo.

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La Mobilità del Personale della P.A.

Le iniziative dei Dipendenti per l’informazione sulla Mobilità: i Siti di Interscambio

www.impi.it

La necessità di una azione strutturata pubblica per la mobilità attraverso l’usa della telematica

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Il Monitoraggio e il Controllo del Personale della P.A.

Il DLgs 286/1999, art. 9 Art. 9.Sistemi informativi

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico-finanziario. La struttura del sistema informativo-statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico e' organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attivita' - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilita');c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attivita' svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;f) sistemi e procedure di contabilita' analitica.

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I sistemi Informatici del Min. Economia

Il SICO Sistema Conoscitivo del Personale Dipendente delle PAutilizzato per il Monitoraggio della spesa di personale ed i limiti assunzionali

Utenti con i relativi profili e privilegiSICO gestisce gli utenti tramite login e password. Sulla base informativa vengono inseriti i dati anagrafici dell'utente a ciascuno dei quali viene associato un profilo:end-user, referente amministrativo, ufficio di monitoraggio di primo livello, ufficio di monitoraggio di secondo livello, gestore amministrativo, gestore tecnico.A ciascun profilo sono associati alcuni privilegi che consistono nelle operazioni che l'utente è abilitato ad effettuare su SICO.

   Anagrafe delle Istituzioni SICO, per popolare la sua base informativa relativa all'anagrafe delle Istituzioni, riceve le informazioni dall'Anagrafe degli Enti della Ragioneria Generale dello Stato e le integra mediante il contributo dei referenti amministrativi con quelle relative alle unità organizzative e ai livelli gerarchici che costituiscono la struttura organizzativa dell'Istituzione stessa. È possibile così registrare l'evoluzione delle strutture dell'Istituzione e rilevare i dati a qualsiasi livello della struttura stessa. I dati rilevati a livello di unità organizzativa possono essere aggregati al livello gerarchico superiore fino ad arrivare al livello di Istituzione.    Contratti e strutture contrattuali SICO consente di gestire sulla base della normativa contrattuale:

 i comparti di contrattazione collettiva,  la contrattazione integrativa (per tutto ciò che è inerente al Fondo di ente/FUA), le figure professionali, voci di spesa e relativi importi unitari.

  Parametri di rilevazioneSICO permette ai gestori, amministrativo e tecnico, di inserire e modificare una serie di parametri legati alle rilevazioni. Ad esempio: tipi di rilevazione, stati di rilevazione, livelli di aggregazione, tipologie di informazione.

   Dati di organico, spesa, attività svolte, servizi/prodottiDati di organico ossia assunti, cessati, presenti al 31/12/...; dati di spesa: competenze fisse, accessorie; attività svolte; servizi/prodotti offerti dalle Amministrazioni     Dati curriculari/competenze professionaliQuesti dati sono rilevati solo per i dipendenti della PA centrale con le stesse modalità già previste nel progetto SIUP-pilota.

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Il SIPA (Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione) è un progetto di e-government orientato alle Amministrazioni Pubbliche, al cittadino e alle imprese.Nasce nel 1999 e si pone il fine di introdurre progressivamente le tecnologie informatiche nelle procedure di bilancio, sostituendo i documenti cartacei con quelli elettronici, allo scopo di assicurare certezza di informazioni, efficacia dei controlli e rapidità nella gestione della spesa. Obiettivi:·          Favorire il monitoraggio della spesa della Pubblica Amministrazione migliorando l’efficienza del sistema Paese;·          Agevolare i processi di gestione della spesa, eliminando alla fonte, e quindi da tutto l’iter amministrativo, la produzione ed il trasferimento cartaceo degli atti di spesa;·          Facilitare la circolazione delle informazioni di natura contabile tra tutti i soggetti interessati (Amministrazioni Centrali, Autonomie Locali ed Enti pubblici).

Il SICOGE (Sistema di Contabilità Gestionale Finanziaria)Per consentire alle Amministrazioni di gestire la propria contabilità finanziaria, la Ragioneria Generale dello Stato ha realizzato una applicazione informatica progettata ed integrata organicamente nel Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, in grado di gestire i flussi informativi relativi al bilancio, agli impegni e ai titoli di spesa:.Il SICOGE è stato così diffuso a quasi tutte le Amministrazioni centrali con notevoli risparmi economici connessi alla estensione gratuita.L’eliminazione dei flussi cartacei tra le Amministrazioni e le Ragionerie ha comportato: ·          una riduzione del margine di errore (legato alle ripetute trascrizioni dei titoli) e dei tempi di inoltro e di lavorazione;·          una conoscenza tempestiva per le Amministrazioni della situazione contabile dei propri capitoli di spesa;·          un miglioramento dei servizi al cittadino/creditore.

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Gli Strumenti di monitoraggio e di controllo da mezzi di mera documentazione ed archiviazione di dati a strumento di “policy making” nel settore della gestione e dello sviluppo delle RU della PA