Il hiarimenti dell’Agenzia delle Entrate · REGIME FORFETTARIO Restano ferme le disposizioni...
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REGIME FORFETTARIO 2019
Il chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate alla luce delle modifiche apportate dalla
legge di bilancio 145/2018
• Articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 Novembre 2014, n. 190
(Legge di stabilità 2015)
• Articolo 1, commi da 111 a 113, Legge 28 dicembre 2015, n. 2018
(Legge di Stabilità 2016)
• Articolo 1-bis del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135
(convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)
• Articolo 1, commi da 9 a 11, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge
di bilancio 2019)
REGIME FORFETTARIO
Normativa di riferimento
• Circolare 6/E del 19 febbraio 2015 (Telefisco)
• Circolare 10/E del 4 aprile 2016
• Circolare 9/E del 9 aprile 2019
• Risoluzione 64/E del 14 settembre 2018
• Risoluzione 36/E del 15 marzo 2019
REGIME FORFETTARIO
Prassi di riferimento
REGIME FORFETTARIO
Rappresenta il regime naturale della persone fisiche che
esercitano un’attività di impresa, arte o professioni in
forma individuale, purché siano in possesso del requisito
stabilito dal comma 54 e non incorrano in una delle cause
ostative previste dal comma 57 della legge 190 del 2014
REGIME FORFETTARIO
Requisiti di accesso
Possono applicare il regime forfettario i contribuenti
persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o
professioni, se nell’anno precedente hanno conseguito
ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad
anno, non superiori a 65.000 euro, indipendentemente
dall’attività svolta.
IL NUOVO COMMA 54 DELLA LEGGE 190/2014
REGIME FORFETTARIO
Cosa è cambiato?
• La soglia ricavi/compensi è stata elevata a
65.000 euro
• Eliminazione del divieto di erogare compensi a
lavoratori dipendenti oltre i 5.000 euro
• Eliminazione del tetto per l’acquisto di beni
strumentali (20.000 euro)
REGIME FORFETTARIO
L’accesso al regime è condizionato dal volume di ricavi realizzato nell’anno precedente e
cessa di avere applicazione nell’anno successivo a quello di superamento delle soglie
La soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i limiti dei ricavi e dei
compensi percepiti che la previgente disciplina fissava tra 25.000 e 50.000 euro a
seconda della tipologia di attività esercitata.
Il limite dei ricavi o compensi è unico per qualsiasi soggetto a prescindere dal settore
economico di appartenenza. In caso di esercizio di due attività con diversi codici Ateco
occorrerà fare la somma dei ricavi o dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
Cosa è cambiato? Conseguentemente…
REGIME FORFETTARIO
I diritti d’autore concorrono alla verifica del limite di
ricavi/compensi per accedere al regime forfettario solo se
correlati all’attività di lavoro autonomo svolta.
Occorrerà verificare, sulla base di un esame degli specifici fatti
e circostanze, se gli stessi sarebbero stati conseguiti o meno in
assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
Resta comunque ferma per tali compensi la modalità di
tassazione ordinaria prevista dall’articolo 54, comma 8, del Tuir.
Diritti d’autore
REGIME FORFETTARIO
• Può applicare il regime forfettario anche l'impresa familiare e l'azienda
coniugale non gestita in forma societaria.
• In tale ipotesi l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta
dall’imprenditore.
• L’azienda coniugale gestita in forma societaria, in quanto costituita dopo
il matrimonio, è, invece equiparata ad una società di fatto e non può, di
conseguenza, fruire del regime forfettario.
Imprese familiare non gestita in forma societaria
REGIME FORFETTARIO
NON POSSONO USUFRUIRE DEL REGIME
a) Coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito
b) b) Soggetti non residenti (salvo che si tratti di cittadino UE che produce in Italia almeno 75% del suo reddito
c) Soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di cessione di fabbricati, di terreni o autoveicoli nuovi
d) Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano, direttamente o meno, società a responsabilità limitata con attività riconducibile a quella svolta dagli esercenti
d-bis) Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro
Cause di esclusione
IL NUOVO COMMA 57 DELLA LEGGE 190/2014
REGIME FORFETTARIO
COMMA 57. LETTERA. D) Non possono avvalersi del regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Partecipazione in una srl non di controllo non inibisce il regime forfettario
Resta fermo il divieto di partecipare a società di persone o associazioni professionali
Fanno eccezione le società semplici poiché da esse vengono ritratti redditi partecipativi non di impresa né da lavoro autonomo
Introdotta l’inibizione legata alla partecipazioni a imprese familiari se in forma societaria
REGIME FORFETTARIO
La causa ostativa non opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno
precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda
preventivamente a rimuoverla (partecipazioni nelle s.r.l. seguono una
diversa disciplina).
Se, però, il contribuente si trovava al 31 dicembre 2018 in una delle
condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa già a partire
dal 2019, è fatta salva la possibilità di applicare nell’anno 2019 il regime
forfetario. La causa ostativa dovrà però essere rimossa entro la fine del
2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.
Antiabuso: non può essere oggetto di sindacato la cessione delle partecipazioni (non simulate)
Clausola di salvaguardia
REGIME FORFETTARIO
Non possono usufruire del regime agevolato i contribuenti che controllano
direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (anche non in
trasparenza), le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente
riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Occorre la compresenza di entrambi i requisiti:
• il controllo (diretto o indiretto) della Srl
• l’esercizio da parte di quest’ultima di una attività economica
“riconducibile” (direttamente o indirettamente) a quella svolta dal
contribuente forfettario.
In assenza di uno dei due requisiti la clausola di esclusione non opera.
Partecipazioni in società a responsabilità limitata –controllo diretto o indiretto
REGIME FORFETTARIO
Articolo 2359 c.c.
1° comma (controllo diretto): partecipazioni che attribuiscono la maggioranza in
assemblea anche tramite influenza dominante (anche tramite accordi contrattuali)
2° comma (controllo indiretto): il controllo di cui sopra si può verificare anche “per
interposta persona” (oltre che per il tramite di altre società controllanti o società
fiduciarie).
Nell’ambito delle persone interposte sono ricompresi i familiari di cui all’art. 5 c. 5
Tuir (cioè quelli che possono fare ingresso nell’impresa familiare: coniuge, parenti
fino al 3° grado e affini fino al 2° grado).
Nozione di controllo diretto o indiretto
REGIME FORFETTARIO
Rilevano solo le attività “effettivamente svolte” (e non i codici Ateco
formalmente dichiarati). A tal fine le seguenti situazioni devono verificarsi
congiuntamente:
a) entrambe le attività devono appartenere alla medesima sezione ATECO
b) la riconducibilità delle attività si riterrà sussistente ogniqualvolta il
contribuente forfettario effettui operazioni nei confronti della Srl controllata
e la Srl deduce dal proprio reddito tali operazioni.
L’unica situazione ammessa è, pertanto, la totale assenza di operazioni tra i
due soggetti.
Nozione di attività economicamente riconducibili
REGIME FORFETTARIO
Assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente
dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà
verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche
svolte dalla società a responsabilità limitata.
Pertanto, a differenza di quanto visto per le partecipazioni trasparenti, non è
prevista alcuna clausola di salvaguardia.
Partecipazioni in Società a responsabilità limitata
REGIME FORFETTARIO
COMMA 57 LETT. D BIS: Non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Occorre fare riferimento alla prevalenza dei ricavi/compensi “percepiti” (principio di cassa) nel periodo d’imposta nei confronti di tali datori di lavoro.
Il requisito deve essere valutato solo al termine del periodo d’imposta (al fine di imporre la fuoriuscita dal periodo d’imposta successivo).
Sono salve quelle situazioni in cui, antecedentemente al 1/01/2019 il contribuente già conseguiva redditi di lavoro autonomo e di lavoro dipendente nei confronti del medesimo datore di lavoro purché i due rapporti di lavoro “persistano senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza”.
REGIME FORFETTARIO
Pratica obbligatoria: l’Agenzia chiarisce che l’esclusione da applicazione della causa ostativa è limitata ai soli lavoratori autonomi
Vi rientrano non solo i datori di lavoro in senso tecnico
(rapporto di lavoro subordinato) ma anche i committenti di
co.co.co.. Inoltre sono ricompresi anche alcuni particolari redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente (soci lavoratori di
cooperative e attività intramuraria dei medici).
Nozione di datore di lavoro
REGIME FORFETTARIO
I contribuenti che erano in regime semplificato pur possedendo i requisiti per
l’applicazione del regime forfettario possono passare al regime forfettario senza
attendere il decorso del triennio (risoluzione 64/E del 2018).
I contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti
ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare il
regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare
nessuna opzione o comunicazione.
Analogamente, anche i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per
opzione, possono passare al regime forfetario, senza attendere il decorso del
triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA.
Passaggio dal regime semplificato al regime forfettario
REGIME FORFETTARIO
• Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fattura elettronica per i titolari di partita Iva. Sono, per il momento, esentati dal nuovo regime, i professionisti che operano nel regime agevolato (regime dei minimi e regime forfettario).
• I soggetti che applicano il regime forfettario sono pertanto esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica. Restano comunque obbligati alla fatturazione elettronica nel confronti della Pubblica Amministrazione
• Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere la fattura elettronica, anche qualora abbia volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori l’indirizzo telematico o abbia provveduto a registrare la PEc o il codice destinatario.
• Resta comunque l’obbligo di conservazione del documento cartaceo.
Fatturazione elettronica: esonero
REGIME FORFETTARIO
Restano ferme le disposizioni ricomprese nell’art.1, commi 56-75, legge 190/2014. In
sostanza, la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione dall’IVA, le
semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del
regime forfettario è rimasta inalterata.
L’aliquota applicabile per la tassazione resta ferma al 15% ovvero al 5% per le start up
CARATTERISTICHE DEL REGIME
Il reddito imponibile viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti
o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice
ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
Non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dal D.L. 50/2017
NUMERO
INTERPELLOIL CASO LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
N.114Psicologa socio di società
semplice immobiliare
Può applicare il forfettario poiché non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse
producano redditi di lavoro autonomo o di impresa
N. 115 Ex praticantePuò applicare il forfettario poiché non si attiva la causa ostativa dei rapporti con gli ex datori di lavoro per i soggetti che iniziano una
nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
N. 116 Chirurgo/guardia medicaPuò applicare il forfettario poiché la causa ostativa la causa ostativa dei rapporti con gli ex datori di lavoro non trova applicazione sei i
due rapporti di lavoro (autonomo e dipendente) persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza
N. 117Commercialista con società tra
professionisti di famiglia
Ė fuori dal forfettario dal 2020 se percepirà compensi per l'attività di presidente del cda perché detiene il 20% delle quote di una società a
responsabilità limitata tra professionisti di cui i genitori detengono il 60% del capitale sociale poiché si configura controllo indiretto
N. 118Commercialista con quota di srl
che svolge la stessa attivitàSe fattura alla società è fuori dal forfettario perché si configura controllo diretto e indiretto
N.119Ingegnere preposto di srl di cui
detiene l'1%
Essere preposto non è determinante e la causa ostativo non risulterà integrata qualora l'attività in fatto esercita dalla srl sia riconducibile
a una sezione ATECO differente rispetto a quella cui è riconducibile l'effettiva attività esercita dall'istante
N.120Avvocato accomandante nella
sas di famiglia
Vale il salvacondotto per il 2019 e qualora l'istante dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice di famiglia entro la
fine del 2019, la stessa non decadrà dal regime forfettario nel periodo di imposta 2020
N.121Partita Iva con due quote di srl
in liquidazione, una del 10% e
una del 60% in srl
Il contribuente decadrà dal periodo di imposta 2020 qualora durante la liquodazione effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla
srl controllata
N.122Commercialista con quota di srl
al 50% che svolge consulenze
alle imprese
Si realizzerebbe il controllo diretto con il 50§% ma, a prescindere da quello e dall'attività realmente svolta (la sezione ATECO), qualora
l'istante non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla srl controllata non si attiva la causa ostativa
N.123Accomandatario con quota in
dismissioneIl contribuente potrebbe applicare il forfettario dal 2020 ma, per via del savacondotto, potrà applicare il forfettario anche nel 2019
N.124 Medico titolare di sas inattiva Anche in questo caso vale il salvacondotto e, qualora si rimuova la causa ostativa nel 2019, il forfettario è applicabile dal 2019 e dal 2020
N.125Commercialista con 15% di
partecipazione in una sas in
usufrutto a terzi
Costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni anche a titolo di nuda proprietà. Opera il salvacondotto e la causa andrà rimossa
nel 2019 pena decadenza nel 2020
N.126Commercialista con 49% di
quota in stp
Risultano attive tutte le cause ostative, sia il controllo, sia la medesima attività, sia la fatturazione incrociata ma per il 2019 opera il
salvacondotto
N.127Contribuente con nuda proprietà
di quota in una sas
Costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni anche a titolo di nuda proprietà. Opera il savacondotto e la causa andrà rimossa
nel 2019 pena decadenza nel 2020
N. 140Libero professionista in regime di
vantaggio
In caso di fuoriuscita dal regime a causa del superamento - per oltre il 50 per cento - del limite di euro 30.000 può transitare nel
forfettario se non supera il limite dei 65.000 euro di compensi.
N. 146Ingegnere con al 50% in srl con
attività ricondubile alla propria
Verificare a fine anno. C'è controllo come previsto dalla circolare 9/E. Salvo il 2020 se non effettuata cessione di beni o prestazioni di
servizi da parte dell'istante alla srl controllata dopo la pubblicazione della circolare.
N. 162Contribuente in pensione.
Apertura partita IvaNon incorreranno nella causa ostativa ex lettera d-bis ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge
N. 162Socio al 50% di srl. Apertura
attività con codice Ateco
differente
Qualora le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società controllata dovessero ricondursi a due sezioni ATECO
differenti, non risulterebbe integrata la causa ostativa
REGIME FORFETTARIO
Confronto con altre regimi
DESCRIZIONE REGIME DI VANTAGGIO DL 98/2011
(RESIDUALE) REGIME FORFETTARIO L. 190/2014
REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA
RICAVI/COMPENSI FINO A 30.000 EURO FINO A 65.000 EURO FINO A 400.000 O 700.000 EURO
DETERMINAZIONE DEL REDDITO ANALITICA - PER CASSA FORFETTARIA CON COEFFICIENTE
REDDITIVITA' ANALITICA -CRITERIO MISTO
CASSA/COMPETENZA
IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 5%, PER 5 ANNI, OPPURE
OLTRE, FINO AL 35° ANNO DI ETA' SOSTITUTIVA AL 5%, PER 5 ANNI, OPPURE AL
15% IRPEF ORDINARIA A SCAGLIO DI REDDITO,
OLTRE ADDIZIONALI
IRAP NO NO POSSIBILE
IVA NO NO SI, CON TUTTI GLI OBBLIGHI
BENI STRUMENTALI FINO A 15.000 EURO NEL TRIENNIO NESSUN LIMITE NESSUN LIMITE
ONERI DEDUCIBILI/DETRAIBILI
NO DAL REDDITO SOGGETTO A IMPOSTA SOSTITUTIVA SI DAGLI EVENTUALI ALTRI REDDITI CHE CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO
IRPEF
NO DAL REDDITO SOGGETTO A IMPOSTA SOSTITUTIVA SI DAGLI EVENTUALI ALTRI REDDITI CHE CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO
IRPEF
SI, DAL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF
RITENUTE D'ACCONTO NO NO SI
INDICI DI AFFIDABILITA' NO NO SI
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI PERSONE E SRL
NO, POSSIBILE SOLO IN PARTECIPAZIONI IN SRL NON TRASPARENTI
NO SI
POSSESSO DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
NESSUN LIMITE NESSUN LIMITE MA POSSIBILE CAUSA
OSTATIVA NESSUN LIMITE
TENUTA CONTABILITA' NO NO SI
FATTURA ELETTRONICA NO NO SI