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IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ AL SERVIZIO: UN CROCEVIA TRA MEDICINA LEGALE E MEDICINA DEL LAVORO Dott. Giovanni Paudice COMPONENTE C.M.V. NAPOLI MEDICO COMPETENTE ASL NAPOLI 1 CENTRO Dott. Giovanni Paudice COMPONENTE C.M.V. NAPOLI MEDICO COMPETENTE ASL NAPOLI 1 CENTRO «Dall’essere di Parmenide al valore della persona: tra storia e medicina legale della Pubblica Amministrazione» Ascea – Casalvelino 28-29-30 settembre 2016 Associazione nazionale di Medicina Legale per la Pubblica Amministrazione I Congresso Nazionale

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IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ AL SERVIZIO: UN CROCEVIA TRA MEDICINA LEGALE E

MEDICINA DEL LAVORO

Dott. Giovanni Paudice COMPONENTE C.M.V. NAPOLI

MEDICO COMPETENTE ASL NAPOLI 1 CENTRO

Dott. Giovanni Paudice COMPONENTE C.M.V. NAPOLI MEDICO COMPETENTE ASL NAPOLI 1 CENTRO

«Dall’essere di Parmenide al valore della persona: tra storia

e medicina legale della Pubblica Amministrazione»

Ascea – Casalvelino 28-29-30 settembre 2016 Associazione nazionale di Medicina Legale per la Pubblica Amministrazione

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Definire ed inquadrare i giudizi d’idoneità lavorativa è sempre estremamente complesso, così come lo è il mestiere del valutatore che, nell’esprimere il giudizio, deve studiare con attenzione le condizioni psico-fisiche del lavoratore e tener ben presente gli ambiti normativi, i contratti collettivi dei lavoratori ed il fine per cui il giudizio viene richiesto. I giudizi di idoneità lavorativa sono il crocevia di molteplici ambiti medico-legali e non sono rari i casi di sovrapposizione ed a volte di contrasto tra i giudizi pronunciati da organismi collegiali e quelli espressi dal medico competente. La dottrina e la giurisprudenza non paiono attualmente orientarsi sulla preminenza di uno di questi pronunciamenti sulla idoneità lavorativa e, in caso di difformità, il Datore di lavoro si trova quindi “a scegliere” tra i due con criteri imprevedibili.

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IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ LAVORATIVA ex D. Lgs. 81/08

(Idoneità alla mansione specifica)

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Il giudizio di idoneità alla mansione specifica può essere considerato la sintesi di tutta l’attività del medico competente e, come tale, risente in modo determinante del complesso delle azioni che il medico stesso ha messo in atto ai fini della prevenzione e promozione della salute lavorativa. La Medicina del Lavoro, nel corso della sua evoluzione storica, ha trasferito il proprio interesse prevalente dal momento clinico e riabilitativo a quello preventivo. L’attività del medico del lavoro è divenuta sempre più complessa con le continue modificazioni della normativa.

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• Con l’avvento del D.Lgs. 626/94, che ha rappresentato

la pietra miliare del cambiamento, la sorveglianza sanitaria viene effettuata in base alla valutazione del rischio, superando il concetto di presunzione del rischio e di sorveglianza sanitaria a scadenze fisse, mantenendo l’attenzione sui rischi normati.

• Successivamente, in seguito all’approvazione del Testo Unico(D.Lgs 81/2008) e delle sue successive modificazioni, il medico competente, nella formulazione del giudizio di idoneità, deve tenere in considerazione tutti i rischi, compreso il rischio per i terzi.

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D. LGS. 81/08

ATTUAZIONE DELL’ART.1 LEGGE 3/08/07, N. 123

IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 2 Definizioni - PREVENZIONE: complesso di disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare e diminuire i RISCHI professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

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FINALITA’ DELLA NORMA: “MINIMIZZAZIONE DEL

RISCHIO”

(ART. 15 – MISURE DI TUTELA)

• VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA • ELIMINAZIONE DEI RISCHI IN BASE AL PROGRESSO TECNICO • RIDUZIONE AL MINIMO • RIDUZIONE DEI RISCHI ALLA FONTE

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METODOLOGIA:

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’

(ART. 15 – MISURE DI TUTELA)

ADOZIONE DI MISURE TECNICAMENTE FATTIBILI

Adozione, alla fonte, di misure di tutela collettiva tecnicamente ed organizzativamente fattibili

Utilizzo, in via sussidiaria, di Dispositivi di Protezione Individuali

Sorveglianza Sanitaria

1

2

3

RESIDUO QUOTA DI RISCHIO SIGNIFICATIVO

RISCHIO RESIDUO

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METODOLOGIA:

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’

(ART. 15 – MISURE DI TUTELA) ADOZIONE DI MISURE TECNICAMENTE FATTIBILI

Adozione di misure tecnicamente ed organizzativamente

fattibili alla fonte e di tutela collettiva

Utilizzo, in via sussidiaria, di Dispositivi di Protezione Individuali

Sorveglianza Sanitaria

1

2

3

RISCHIO RESIDUO

RSPP

PREVENZIONE PRIMARIA

MEDICO COMPETENTE

PREVENZIONE SECONDARIA

RESIDUO DI RISCHIO

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• La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici eseguiti in

sinergia con provvedimenti tecnici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, e viene eseguita sulla base della conoscenza precostituita di

Ambiente di lavoro Fattori di rischio professionali Modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (Art.2 / m) viene svolta secondo Protocolli sanitari definiti in funzione dei

rischi specifici e secondo gli indirizzi scientifici via via validati . La prima normativa di riferimento che ha raggruppato una serie di interventi legislativi

precedenti e separati mirati a tematiche specifiche è stato il D.Lgs 626/1994 a sua volta successivamente modificato.

L’attuale normativa è il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 che ripercorre l’mpianto del 626 e a sua volta è stato integrato e corretto dal D.lgs 3 agosto 2009 , n. 106 .

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA è’ fondamentalmente attività clinica preventiva che comprende:

visite mediche preventive, all’atto dell’inserimento lavorativo, intese a constatare l’assenza di controindicazini alle mansioni assegnate visite mediche periodiche stabilite secondo il protocollo Sanitario ( definito in rapporto ai rischi) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi o alle sue condizioni di salute , suscettibili di

peggioramento a causa della attività lavorativa svolta , al fine di esprimere il giudizio di idoneità

visita medica in occasione del cambio di mansione visita medica per disposizione motivata dell’Organo di Vigilanza (Art.41/

2b) visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità

alla mansione (D.Lgs. 106/09). visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. visita medica in fase preassuntiva (“Le visite mediche preventive possono essere svolte

in fase preassuntiva, su scelta del Datore di Lavoro, dal Medico Competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

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I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08

tutti i lavoratori esposti a rischio

indipendentemente dalla tipologia contrattuale

Il lavoratore è persona che:

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato

con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione

esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

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IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ Art.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08

Idoneità

Idoneità parziale, temporanea o permanente

Inidoneità, temporanea o permanente

Il giudizio d’ idoneità può esprimere:

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).

con prescrizioni

con limitazioni

il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (art.41, comma 8)

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L’ I D O N E I T A’ in generale è il possesso dei requisiti

per l'espletamento di una determinata attività sia essa

lavorativa che extralavorativa .

La sua definizione in ambito medico-legale è legata a molteplici variabili ed

inquadra sempre un GIUDIZIO RELATIVO

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GIUDIZIO DI IDONEITA COME CONCETTO MEDICO-LEGALE

IDONEITA’ PSICO-FISICA: su un piano generale va intesa come validità relativa riferita ad una specifica attività lavorativa, il cui giudizio potrà essere formulato soltanto avendo a disposizione le caratteristiche del lavoro da svolgere ( profilo, mansioni, compiti concretamente svolti).

va distinta dalla

Validità intesa come integrità biologica e normalità assoluta, indipendente dallo svolgimento di un determinato compito lavorativo, ove il giudizio si basa esclusivamente su caratteristiche intrinseche del soggetto.

Capacità: indica la propensione del soggetto a svolgere quel determinato lavoro per la sua particolare formazione culturale e/o per le sue qualità innate o per la sua esperienza.

Abilità: concetto di valore generale, non medico-legale, inteso come particolare bravura o destrezza per un determinato compito lavorativo.

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LA INIDONEITA’ • LA INIDONEITA’ A SUA VOLTA NON VA CONFUSA CON I CONCETTI

MEDICO-LEGALI DI: • INVALIDITA’ concetto genericamente riferito a normativa assistenziale

nell’ambito di invalidità civile e per la valutazione dell’assegno concesso dall’INPS per invalidità dei lavoratori superiore ai 2/3.

• INABILITA’ concetto di stretto utilizzo medico-legale riferito nel tempo a varia normativa previdenziale in costante evoluzione nell’ambito dell’impiego pubblico o relativo agli orfani inabili nell’ambito della pensionistica di guerra. Attualmente il concetto è adottato dall’INAIL (inabilità temporanea e permanente dal 6 al 100%), dall’INPS in caso di Pensione ordinaria di inabilità, e per la reversibilità degli orfani maggiorenni.

• Sotto il titolo "armonizzazione" l’art. 2 comma 12 della legge 335/95 ha introdotto dal 1-1-1996, anche nel pubblico impiego, la pensione di inabilità assoluta e permanente già prevista dalla legge 222/94 per i dipendenti privati. Con Decreto del Ministero del Tesoro n. 187 del 8-5-1997 sono state dettate le modalità applicative regolamentate con circolare INPDAP n. 57 del 24-10-1997 e circolare Ministero del Tesoro n. 57 del 24-6-1998.

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IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA

è quella di valutare la compatibilità delle condizioni di salute dei lavoratori con i compiti lavorativi da svolgere anche in presenza di patologie non correlate al lavoro e pervenire al

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Carattere relativo del giudizio di idoneita’ a mansione specifica

Pertanto

• A) L’idoneità specifica non coincide con lo stato di generica validità

(anche un soggetto riconosciuto genericamente valido può risultare inidoneo per una specifica mansione)

• B) Una limitazione dell’integrità psico-fisica non

esclude necessariamente l’idoneità (un soggetto invalido può risultare idoneo)

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GIUDIZIO DI IDONEITA un giudizio complesso

L’articolazione e proprietà del giudizio di idoneità risultano

un’attività complessa che richiede:

preciso inquadramento del rischio lavorativo corretto inquadramento diagnostico valutazione della compatibilità tra infermità e compiti svolti corretta indicazione di limitazioni e presidi protettivi valutazione della sussistenza di malattia professionale attenzione alle implicazioni medico-legali spesso intricate relative alla esposizione a responsabilità professionale.

La complessità del giudizio viene ben percepita se si tiene conto di tutti gli interessi coinvolti

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GIUDIZIO DI IDONEITA’ E I VARI INTERESSI COINVOLTI

• TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE IN QUANTO BENE E DIRITTO PERSONALE

• TUTELA DELLA SALUTE DEI COMPAGNI DI LAVORO PREGIUDIZIO DERIVANTE DALL’INFERMITÀ DI UN COMPAGNO DI LAVORO

NON IN GRADO DI GARANTIRE LA COMUNE SICUREZZA • TUTELA DELLA SALUTE DEI TERZI • RIFLESSI SUGLI INTERESSI ECONOMICI SOCIALI ED AZIENDALI ASSENZE PER INFERMITA’ O RIDOTTA CONDIZIONE FISICA DEL

DIPENDENTE, BUON USO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE USATE

• TUTELA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO AZIENDALE

• RISPETTO DELLA PRIVACY

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Finalità precipua del giudizio è la tutela

della salute del lavoratore in rapporto ai rischi,

TUTTAVIA Il giudizio d’idoneità espresso dal medico

competente, rispettoso della finalità indicata dalla legge, può in alcuni casi incidere su interessi diversi ai quali il M.C. è bene che presti attenzione.

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Estensione del campo di valutazione del medico competente Il M.C. opera essenzialmente nell’ambito della tutela della

salute del lavoratore, con particolare riferimento a quei rischi “normati”

Modifica art. 4 c. 1 Corte di Giustizia Europea

Successivamente D.Lgs. 81/08

VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

Valutazione dei rischi per i terzi

Compagni di lavoro utenti

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IL LAVORATORE PUO’ DIVENIRE EGLI STESSO

FONTE DI RISCHIO PER GLI ALTRI !

La sussistenza di pericolosità per sé e per terzi, rappresenta un ambito particolarmente insidioso

e delicato, che deve essere necessariamente oggetto di valutazione da parte di chiunque sia

chiamato a fornire il giudizio di idoneità lavorativa.

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PRINCIPALI cONDIZIONI PSICO-FISICHE CHE POSSONO DETERMINARE RISCHIO PER

GLI ALTRI

Trasmissione di patologie infettive Patologie neurologiche centrali e periferiche

incidenti sulla capacità/abilità Patologie sensoriali (deficit percettivi) Ogni altra infermità che determini alterazioni

della capacita’ di giudizio TRATTASI PER LO PIU’ DI PATOLOGIE INCIDENTI SUI LIVELLI DI PRESTAZIONE IN MISURA TALE DA NON GARANTIRE LA SICUREZZA

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IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ LAVORATIVA

DELLE COMMISSIONI MEDICO-LEGALI

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“… gli accertamenti sanitari di cui all’art. 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 («Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente … Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico») riguardano esclusivamente i dipendenti del settore privato … omissis …

Di contro per il comparto del pubblico impiego trovano applicazione in tema di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità, di accertamento di inidoneità al servizio e di altre forme di inabilità, le disposizioni recate dal DPR n. 461 del 21/10/2001 e del decreto interministeriale del 12/02/2004 …”

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NORMATIVA DI RIFRIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA IDONEITA’ DEI LAVORATORI DELLA P.A.

Innanzitutto occorre chiarire che:

CIRCOLARE N. 477 DEL 14/12/2004 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Oggetto: accertamento di causa di servizio ed altre forme di inabilità

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• D.P.R. 461/01 art 15 • DM 12/02/2004 • L. 274/91 art 13 (proficuo lavoro) • D.LGS 165/01 art 55 octies (Decreto

legislativo, 27/10/2009 n° 150 - riforma PA Ministro Brunetta)

• DPR 171/2011

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NORMATIVA DI RIFRIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA IDONEITA’ DEI LAVORATORI DELLA P.A.

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IL D.P.R. N. 171 DEL 2011 Sostituisce il concetto di NON IDONEITÀ AL PROFICUO

LAVORO con il concetto di “NON IDONEITA’ IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE AD OGNI ATTIVITA’ LAVORATIVA” anche se nel solo ambito della P.A.

Sostituisce il concetto di NON IDONEITA’ AL SERVIZIO MA IDONEO AL PROFICUO LAVORO con il concetto di NON IDONEITA’ RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA ma idoneo ad altro profilo professionale indicandone preventivamente le eventuali controindicazioni

NON IDONEO AL SERVIZIO ED AL

PROFICUO LAVORO

NON IDONEO IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE AD OGNI ATTIVITA’ LAVORATIVA

NON IDONEO AL SERVIZIO MA IDONEO AL PROFICUO LAVORO

NON IDONEO RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA MA IDONEO A

DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE IN CUI NON SIANO PREVISTI …..

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IL D.P.R. N. 171 DEL 2011 Inidoneità permanente relativa

• Un altro punto del nuovo regolamento in cui si riscontrano le maggiori modifiche recate alla disciplina contrattuale riguarda il procedimento che l'ente datore di lavoro deve attivare nei casi di inidoneità permanente relativa allo svolgimento di alcune o tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

• L'inidoneità alle mansioni non costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, fino a quando, esperito da parte dell'amministrazione ogni tentativo per recuperare il dipendente al servizio attivo, risulti impossibile trovare la collocazione in una mansione compatibile con la ridotta capacità lavorativa.

• In base a questa disciplina, il dipendente giudicato inidoneo alla mansione deve essere ricollocato in mansioni equivalenti o di un altro profilo professionale all'interno della medesima area di inquadramento, compatibili con la ridotta capacità lavorativa.

• Se l'inidoneità è tale da precludere un reimpiego nelle succitate mansioni, l'amministrazione può adibire il dipendente a mansioni di un altro profilo riferito a una diversa area di inquadramento o a mansioni inferiori.

• In caso di ricollocazione in mansione inferiore, al dipendente viene conservato il trattamento economico (fisso e continuativo) del profilo di provenienza, con l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

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Il D.P.R. N. 171 DEL 2011 prevede il caso di INIDONEITA’ PSICOFISICA PERMANENTE RELATIVA:

“se non idoneo ad alcune mansioni del proprio profilo di appartenenza, l’amministrazione adibisce il dipendente a mansioni equivalenti dello stesso profilo professionale oppure, se non idoneo a tutte le mansioni del profilo di appartenenza, lo ricolloca in mansioni di altro profilo, con conseguente nuovo inquadramento in diversa area contrattuale, e sempre in coerenza con l’esito dell’accertamento sanitario (art. 7)”

Art 42, D.Lgs 81/08 ""Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza"

NON IDONEITÀ RELATIVA

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Con l’avvento del Testo unico (D.Lgs. 81/2008) e del DPR 171 del 2011, sembra evidenziarsi un parallelismo normativo, infatti entrambi prevedono un ricollocamento del lavoratore non idoneo che permette di adibirlo a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori. Entrambi i giudizi obbligano il datore di lavoro a ricercare, nell’ambito aziendale, una diversa collocazione, determinando, in caso di difformità, una grossa difficoltà al datore di lavoro nell’applicazione del giudizio. In considerazione di quanto su esposto sarebbe utile un riordino normativo, che distingua innanzitutto i lavoratori esposti a rischio e di conseguenza sottoposti a sorveglianza sanitaria, da coloro che non lo sono e che hanno la possibilità di essere valutati, esclusivamente da organismi medico-legali.

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E’ evidente che il lavoratore, che risulta inidoneo a tutte le mansioni del profillo professionale di appartenenza, debba essere reinquadrato in una diversa qualifica che preveda mansioni compatibili con la sua condizione psico-fisica. A questo punto il medico competente non ha più alcuna possibilità d’intervento in quanto, come abbiamo già precisato in precedenza, il suo giudizio non può incidere sull’inquadramento giuridico del lavoratore. Pertanto sarà esclusivo appannaggio delle commissioni medico-legali procedere, in base alle condizioni di salute del soggetto, ad inquadrare il lavoratore in un nuovo profilo, esprimendo il giudizio di «NON IDONEO RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA MA IDONEO A DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE» indicando le mansione che la nuova qualifica non deve prevedere.

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Nel caso in cui le patologie di cui è affetto il lavoratore siano tali da non permettere nessun nuovo inquadramento verrà espresso un giudizio di «NON idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della P.A. ex art 55 octies D.L.gs 165/2001 e (se previsto/richiesto e ricorre il caso) a proficuo lavoro».

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Obiettivi Inquadrare i giudizi medico-legali di idoneità lavorativa in rapporto alla fonte normativa, alla finalità, alla compatibilità con i contratti

collettivi dei lavoratori

La valutazione dell’idoneità di un lavoratore deve essere eseguita tenendo sempre in considerazione l’ambito

normativo di riferimento

Idoneità lavorativa in rapporto a:

Capacità di svolgere i compiti previsti dal contratto lavorativo

Capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione ai rischi

lavorativi

Attività medico-legale

Attività del Medico Competente

giudizio

giudizio

amministrazione

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Nel nostro ordinamento giuridico, il giudizio di idoneità lavorativa ha una duplice finalità: preventiva ed attitudinale, è sempre relativa

Preventiva (giudizio del Medico Competente):

È rivolta alla tutela della salute del lavoratore È relativa alla valutazione dei rischi È finalizzata a valutare l’idoneità del lavoratore in rapporto

ai rischi lavorativi e ad indicare eventuali limitazioni o prescrizioni nel rispetto della salute del lavoratore

Attitudinale (giudizio Medico Legale): È rivolta all’accertamento dell’idoneità psico-fisica del lavoratore

a svolgere quella determinata attività lavorativa (servizio svolto) È relativa alla capacità/abilità del lavoratore a svolgere

efficacemente il servizio d’istituto e tutti – od in gran parte – i compiti che la caratterizzano

È finalizzata alla quiescenza lavorativa o alla possibilità per l'amministrazione, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti e di poter adattare il lavoratore ad altri compiti confacenti alle ridotte capacità lavorative in considerazione delle controindicazioni individuate

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CASI DI APPARENTE CONFLITTO TRA ASPETTO PREVENTIVO E ASPETTO ATTITUDINALE

L’infermiera pediatrica con deficit motorio agli arti superiori, in servizio in un reparto in cui non vi è rischio movimentazione dei carichi, risulta essere: idoneo dal punto di vista preventivo (la mansione svolta non aggrava la patologia preesistente) non idoneo in riferimento all’efficace svolgimento dei compiti assegnati non idoneo in riferimento alla possibilità di recare danno a terzi

L’agente di polizia municipale con broncopatia cronica potrà essere: Idoneo dal punto visita attitudinale ed in riferimento al danno a

terzi Idoneo con la limitazione - dal punto di vista preventivo - di non

effettuare servizio esterno in condizioni climatiche sfavorevoli

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LAVORATORE ESPOSTO A RISCHIO

Medico Competente

GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA

Ove possibile Il datore di lavoro

adibisce il lavoratore ad altre

mansioni

Se impossibile adibire il lavoratore

a nessuna delle mansioni della

qualifica

LAVORATORE NON ESPOSTO A RISCHIO

COMMISSIONE MEDICO-LEGALE

TUTTE LE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO DI IDONEITA’ O INIDONEITA’ AL SERVIZIO

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LAVORATORI INTERESSATI

MEDICO COMPETENTE

Tutti i lavoratori esposti a rischio lavorativo, incluso lo stress lavoro-correlato, ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive Integrazioni

COMMISSIONI MEDICO-LEGALI

Lavoratori pubblici dipendenti con riferimento ai rispettivi C.C.N.L.ed alle procedure ex DPR 171/2011 Per i dipendenti privati, in caso di ricorso ai controlli sanitari ex art. 5 T.U. dei lavoratori

FINALITA' esclusivamente preventiva tutela della salute dei lavoratori miratamente alla esposizione al rischio lavorativo

Attitudinale/previdenziale permanenza o meno in servizio del lavoratore. Limitazione dei compiti, mutamento della qualifica professionale,

TIPOLOGIA DEL GIUDIZIO idoneità incondizionata idoneità con limitazioni o prescrizioni Inidoneità assoluta temporanea o permanente

idoneità incondizionata Inidoneità al servizio assoluta o relativa Inabilità a qualsiasi attività lavorativa

OCCASIONE DEL GIUDIZIO visite mediche preventive e periodiche Visite mediche a richiesta del lavoratore Dopo 60 gg. di malattia Etc.

a richiesta del lavoratore o del datore di lavoro procedure previste dai C.C.N.L. obbligatoriamente al termine del periodo massimo di aspettativa consentito

RIFLESSI DEL GIUDIZIO vincolante per tutto quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro non si riflette sullo stato giuridico

vincolante sugli effetti previdenziali e sullo stato giuridico del dipendente

POSSIBILITA' DI RICORSO All'Organo di Vigilanza competente per territorio da parte del lavoratore o anche del datore di di lavoro.

. Ricorso in seconda istanza avverso i giudizi della CMV