236 2015 verifica idoneita imprese

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SLIDE 1 Allegato XVII Vorrei in questa sede provare ad esaminare il riferimento normativo allargando la visione, esplorando quelli che sono i molteplici aspetti che in qualche modo possono creare delle difficoltà e rendere assai complicato il delicato compito della verifica dell’idoneità tecnico professionale degli installatori ai sensi, appunto, dell’Allegato XVII al T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro. Insomma, vedere come passare dal dire al fare. La domanda è: che cosa succede quando prendo la norma e la applico (o meglio, cerco di applicarla) al caso specifico? Come mi devo comportare quando addirittura non riesco a trovare il riferimento normativo? Ci troviamo a esaminare delle zone grigie, dove la normativa non pare chiarissima, o quantomeno si presta ad interpretazioni discostanti, e qui purtroppo la legislazione sulla sicurezza cantieri non ci aiuta, o quantomeno non è sufficiente per risolvere e chiarire. Quali possono essere, dunque, le difficoltà sulla concretezza dell’applicazione della norma?

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Allegato XVII

Vorrei in questa sede provare ad esaminare il riferimento normativo allargando la

visione, esplorando quelli che sono i molteplici aspetti che in qualche modo possono

creare delle difficoltà e rendere assai complicato il delicato compito della verifica

dell’idoneità tecnico professionale degli installatori ai sensi, appunto, dell’Allegato

XVII al T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Insomma, vedere come passare dal dire al fare.

La domanda è: che cosa succede quando prendo la norma e la applico (o meglio, cerco

di applicarla) al caso specifico? Come mi devo comportare quando addirittura non

riesco a trovare il riferimento normativo?

Ci troviamo a esaminare delle zone grigie, dove la normativa non pare chiarissima, o

quantomeno si presta ad interpretazioni discostanti, e qui purtroppo la legislazione

sulla sicurezza cantieri non ci aiuta, o quantomeno non è sufficiente per risolvere e

chiarire.

Quali possono essere, dunque, le difficoltà sulla concretezza dell’applicazione della

norma?

Inizierei quindi da un breve riepilogo del disposto normativo.

La norma in questione (l’Allegato XVII) la conosciamo bene senz’altro tutti, ma ritengo

che ne sia utile una rilettura puntuale per analizzare a fondo di cosa veramente si

tratti, per poter giungere a una chiarezza sulla effettiva sostanza degli adempimenti

necessari ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale.

Questo perché tale verifica non sia erroneamente limitata ad un mero controllo

formale e burocratico, ma assuma quei contenuti sostanziali in grado di garantire in

primo luogo il Committente, e poi via via tutte le figure coinvolte, e soprattutto che

dia certezze sulla qualità del lavoro che ci si appresta a commissionare.

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Dunque, l’Allegato XVII impone che le imprese esecutrici, nonché le imprese

affidatarie (al comma 1), i lavoratori autonomi (comma 2), i sub-appaltatori (comma

3) esibiscano al Committente o al Responsabile dei Lavori :

a) L’iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, con oggetto

sociale inerente alla tipologia di appalto….

Ma sulla base di quali dati oggettivi il Committente può capire, verificare, valutare

questo aspetto direi fondamentale della compatibilità alla tipologia dell’appalto,

quando NON ESISTE un codice ATECO corrispondente alla posa delle linee vita?

Tra i codici che potrò riscontrare sulle visure camerali delle imprese troverò un

codice ATECO 41.20 (relativo alla costruzione di edifici residenziali e non

residenziali), oppure posso trovare un codice 43.29 (altri lavori di costruzione ed

installazione, che può voler dire tutto o nulla…), fino ad arrivare al codice ATECO

43.39.01 (attività non specializzate di lavori edili)…. Quando va bene rilevo il codice

43.91 che è relativo alla realizzazione di coperture, che almeno dovrebbe

rassicurarmi sul fatto che l’impresa abitualmente lavori in quota).

Ma sarebbe certamente – a mio avviso – utile, per il Committente, avere un

parametro, un paragone, oggettivo e terzo, che lo possa indirizzare, e sto

pensando, ammesso e non concesso che la Camera di Commercio ritenga sia utile,

ad un codice ATECO specifico relativo alla posa delle linee vita.

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Ritorniamo al disposto normativo :

al punto b) del 1° comma è chiarito che le imprese debbano esibire il Documento

di Valutazione dei Rischi, il D.V.R.,

L’idoneità tecnico professionale della ditta è imprescindibile dai doveri di

sicurezza, è strettamente connessa alla sicurezza sul lavoro, infatti (secondo

l’articolo 26 del Testo Unico) il Committente è corresponsabile con l’Appaltatore

per la violazione delle norme antinfortunistiche, e questo è un principio di diritto

elaborato più volte dalla Cassazione in varie sentenze.

Viene inoltre ripreso il concetto, e richiamato, dal punto d) del comma 1, che

impone all’impresa di esibire una dichiarazione di non essere oggetto di

provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del Testo Unico.

Ricordo che l’articolo 14 prevede l’adozione di provvedimenti sospensivi anche in

caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli obblighi derivanti dall’articolo 26 del Testo Unico sono riferiti anche al datore

di lavoro dell’impresa affidataria, come ci viene indicato dall’articolo 97,

richiamato dal comma 01 dell’Allegato XVII

ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte quelle misure idonee a tutelare

l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le

quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere

“in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.

Questo implica una regola di diligenza e prudenza in quanto il Committente è

penalmente responsabile in caso di inosservanza delle norme sulla sicurezza sul

lavoro.

Ricordo che, a corredo del Documento di Valutazione dei Rischi, vi deve

obbligatoriamente essere specifica documentazione attestante la conformità di

macchine, attrezzature e opere provvisionali, l’ elenco dei dispositivi di protezione

individuali forniti ai lavoratori, la nomina del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e

gestione dell’emergenza, del medico competente, il nominativo del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli attestati inerenti la formazione

delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81/2008,

oltre all’ elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità

sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81/2008

L’allegato XVII richiede, inoltre, che l’impresa fornisca il Documento Unico di

Regolarità Contributiva, documento fondamentale per attestare che l’impresa

svolga il suo lavoro in maniera regolare e che i suoi dipendenti siano tutelati dal

punto di vista contributivo e della sicurezza sul lavoro.

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Per idoneità tecnico-professionale si intende l'essenziale procedura di verifica

delle capacità tecniche ed organizzative che devono essere possedute e

dimostrate dalle imprese e lavoratori autonomi selezionati, in merito alle

specifiche lavorazioni da effettuare.

In tema di appalto, sussiste la responsabilità del Committente per “culpa in

eligendo” nel caso in cui egli abbia affidato l’esecuzione dell’opera – o del servizio

– ad un’impresa priva di mezzi e di capacità.

Il Committente ha sempre la responsabilità di un affidamento, è tenuto a verificare

l’idoneità tecnica a “saper fare”

E relativamente ai lavori sulle coperture, il comma 9 dell’articolo 90 del Testo

Unico dice che il Committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad unica

impresa o a un lavoratore autonomo, verifica l’idoneità tecnico-professionale in

relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato

XVII.

Mi viene da pensare che la frase specifica in relazione alle funzioni o ai lavori da

affidare sia stata appositamente inserita per ribadire il concetto che la verifica non

debba essere solamente un adempimento formale del disposto dell’Allegato XVII,

ma bensì un accertarsi che l’impresa sappia fare, che abbia le competenze, le

conoscenze, i mezzi, l’abilità e la capacità di eseguire il lavoro a regola d’arte.

Il legislatore ci invita fortemente alla verifica sostanziale, a quella concretezza a cui

peraltro già ci richiama nell’Allegato XV

E’ quindi opportuno, nonché veramente necessario approfondire, ampliare il

concetto arrivando proprio ad una verifica sostanziale.

Un ruolo attivo nella verifica lo assume anche il Coordinatore per la Sicurezza, che

si trova in cantiere a controllare la fase della posa della linea vita, e che magari –

vedendo l’impresa all’opera – venga colto da forti dubbi circa la competenza e la

capacità tecnica dell’installatore….

Ma anche i progettisti entrano in gioco : andiamo a ripescare l’articolo 22 del Testo

Unico, e vedremo che – anche se tratta degli obblighi dei progettisti dei luoghi di

lavoro – andando alla sostanza della norma, ci viene fornita un’indicazione precisa,

una direzione chiara circa quella che è la responsabilità dei progettisti al rispetto

delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Il progettista è, in fondo, il primo consulente qualificato che il Committente

incontra, quello di cui si fida, e da cui si aspetta – ovviamente – il massimo apporto

dal punto di vista dell’indirizzo verso cui operare le scelte.

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Ad oggi NON ESISTE alcun obbligo normativo di possedere un attestato di qualifica

di installatore, non esistono corsi generali né protocolli stabiliti da organi

competenti autorizzati.

NON ESISTE un elenco specialistico dei posatori delle linee vita.

Questo rende difficile accertare la professionalità e la competenza

dell’installatore, che può dimostrarla magari con un curriculum di esperienze

precedenti.

I fabbricanti sono tenuti a fornire dettagliate procedure di montaggio (o protocolli)

che dovranno essere documentate ed allegate all’elaborato tecnico della

copertura.

L’installatore di linee vita è tenuto a rilasciare, al termine dell’installazione, la

dichiarazione di corretto montaggio, con la quale dichiara di aver eseguito il lavoro

a regola d’arte, che l’installazione è stata eseguita secondo le indicazioni del

fabbricante e del professionista che ha elaborato la verifica degli elementi di

fissaggio e la resistenza della struttura.

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Va da sé che un installatore qualificato sia colui che possiede i requisiti generali

richiesti per i lavori sulle coperture, e che abbia – inoltre – acquisito un attestato

di installatore qualificato rilasciato da un fabbricante previo corso di

specializzazione, quei corsi che le case madri, le produttrici delle linee vita

organizzano.

L’importanza di aver seguito un corso di formazione risiede in primo luogo nel fatto

che permette all’installatore di dimostrare la propria competenza, e in secondo

luogo nella maggiore conoscenza che sarà utile all’installatore per apprendere le

particolarità di montaggio dei prodotti di cui dovrà certificare l’installazione,

assumendosi la responsabilità in caso di incidente.

L’avvenuta formazione tutela il Committente sulla qualità della posa della linea

vita, e sull’aspetto fondamentale che tale posa avvenga in sicurezza.

L’interpello n. 13/2014, in risposta a quali modalità debba adottare il Committente

per valutare la capacità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, chiarisce

che le modalità variano a seconda del fatto che queste siano solo imprese

affidatarie o anche imprese esecutrici… è importante chiarire, definire, chi

materialmente si occuperà della posa della linea vita, perché è sul suo POS che

dovremo trovare gli elementi oggettivi che ci permettono – di fatto – la verifica

dell’idoneità tecnico-professionale.

La capacità tecnica dell’impresa la posso vedere, la posso verificare, posso toccarla

con mano analizzando il POS : un POS realizzato bene, che non sia (di nuovo, anche

qui) un mero adempimento formale, ma che contenga veramente la sostanza di

ciò che l’impresa si appresta a fare in cantiere, ci fa senz’altro capire la validità

tecnica di chi si sta preparando a installare la linea vita.

Il POS è il dettaglio esecutivo del PSC, mi dà chiare indicazioni sulla capacità tecnica

dell’impresa, sul rispetto degli adempimenti formali e sul possesso di attestati.

Colleghi, questi POS sono una importante carta da giocare, non accontentiamoci

di POS generici, dobbiamo avere la fermezza di controllare questi POS e

nell’eventualità che siano dei documenti fatti male dobbiamo rimandarli indietro

e farci riconsegnare qualcosa di decente.

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Per quanto riguarda l’aspetto legato ai lavoratori autonomi, ma sarà poi vero che

chi mi si propone per posare una linea vita è un lavoratore autonomo? Che ha

possesso e disponibilità di una consistente dotazione strumentale da cui sia

possibile evincere un’effettiva piena ed autonoma capacità organizzativa e

realizzativa delle opere da realizzare? O si tratterà magari di aggregati? o di

imprese di fatto? e che quindi con due aggregati ci ritroviamo a ricadere

nell’ambito di quella circolare 16/2012 che contiene le indicazioni operative per il

personale ispettivo?

Tuttavia aprirei una parentesi sugli obblighi a carico dei lavoratori autonomi,

perché secondo voi, un mero elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale in

dotazione, e la documentazione relativa alla conformità di macchine, attrezzature

ed opere professionali, quali dati oggettivi forniscono circa il rispetto delle norme

antinfortunistiche?

Quali garanzie, se il lavoratore autonomo (ai sensi dell’articolo 21 del Testo Unico)

ha solamente la facoltà e non l’obbligo di partecipare a corsi di formazione

specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di beneficiare della

sorveglianza sanitaria?

La risposta della Commissione Ministeriale all’Interpello posto dall’Associazione

Nazionale Costruttori Edili (interpello n° 7/2013 del 2 maggio 2013) pone fine al

dibattere circa il possesso o meno della documentazione attestante la formazione

del lavoratore autonomo specificando che risulta legittimo l’affidamento di lavori

al lavoratore autonomo sia che i requisiti relativi alla formazione siano presenti,

sia in loro assenza.

Resta ferma, però, per il Committente, la facoltà di richiedere al lavoratore

autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’Allegato XVII,

a garanzia della qualità del lavoro.

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il comma 3 dell’Allegato XVII, infine, rimanda alle verifiche secondo i commi

precedenti anche in caso di subappalto.

In caso di subappalto, il Committente (che deve sempre controfirmare il contratto)

viene investito di grande responsabilità circa la verifica dell’idoneità tecnico

professionale, una responsabilità che gli deriva, indirettamente, dal fatto che tutte

le figure siano concatenate all’interno del processo edilizio (di cui ampiamente ci

parlerà il Geom. Luca Perricone nel proprio intervento).

Nel subappalto la verifica dell’idoneità tecnico professionale è infatti a carico

dell’impresa affidataria, ma come abbiamo visto in precedenza, vi sono delle zone

d’ombra che rendono difficoltosa una valutazione sostanzialmente corretta.

Troverà infatti, essendo Committente interno, le stesse difficoltà, avrà lo stesso

handicap del Committente

La culpa in eligendo si trasmette a cascata, dal Committente all’impresa affidataria.

Una chiave molto importante è quella di formare capitolati d’appalto in un certo

modo, dove siano ben chiare e specificate le caratteristiche indispensabili che le

imprese dovranno avere per poter eseguire la linea vita.

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Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le

modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede è di

operare una verifica non solo formale, ma sostanziale, non realizzata solo in un’ottica

economica, ma in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di

coloro che sono chiamati ad operare

Riassumendo,

Allegato XVII

utilizziamo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per indirizzare i nostri

committenti, agiamo sul capitolato, sorvegliamo attentamente sugli oggetti sociali

delle visure camerali, passiamo sotto la lente di ingrandimento i POS : dobbiamo

cercare la vera capacità tecnica al saper fare.

Vorrei inoltre introdurre , infine, uno spunto di riflessione, da condividere con tutta

la comunità di tecnici partecipanti a questo convegno: relatori, professionisti,

tecnici Spresal e funzionari della Regione.

L'installazione delle linee vite nasce in Piemonte, come ampiamente ribadito, da

una normativa di tipo edilizio la quale inevitabilmente rimanda alla normativa

nazionale sulla sicurezza.

Se pur vero che non tutte le regioni in Italia hanno introdotto analogo obbligo

normativo sarebbe utile (non per aumentare la burocrazia) poter avere la

possibilità di riferimenti oggettivi, di un elenco di soggetti abilitati, in modo da

avere chiarezza su chi siano i lavoratori che possono materialmente eseguire

questo tipo di installazione.

I requisiti tecnico-professionali degli installatori non sono solo importanti per

riconoscere la capacità di montaggio dell'apparato a tutela di committenti e

responsabili, ma, trattandosi di un apprestamento di sicurezza

permanente, montato su parti strutturali di differenti tecnologie costruttive, sono

fondamentali per scongiurare possibili e drammatici infortuni futuri.