Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

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Il futuro delle Bioenergie alla luce del nuovo decreto F.E.R. Padova 20 Settembre 2012 Avv./Rain Svenja Bartels Avv. Serena de Laurentiis Dott. Giorgio Castorina

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Il futuro delle Bioenergie alla

luce del nuovo decreto F.E.R.

Padova 20 Settembre 2012

Avv./Rain Svenja Bartels

Avv. Serena de Laurentiis

Dott. Giorgio Castorina

Page 2: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Agenda

01

02

Cosa sono e come sono utilizzate le biomasse

03 Il decreto 6 luglio 2012

3.1 Gli incentivi e le modalità di accesso

3.2 I premi per gli impianti virtuosi

3,3 Le Procedere autorizzative

Le biomasse nella normativa italiana

2.1 La normativa del Codice dell‘Ambiente

2.2 La normativa sugli incentivi alle rinnovabili

2.3 Le biomasse nella nuovo decreto FER

Page 3: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Cos’è la “biomassa”

Viene considerata “biomassa” ogni sostanza, vegetale o animale, in grado di

essere convertita in energia attraverso processi fisici, chimici o biochimici

La biomassa può classificarsi in base alla sua provenienza

− biomassa solida: deriva da attività agricole e forestali volte alla produzione di

biomassa a fini energetici (colture dedicate sia agricole che forestali)

− biomassa da sottoprodotto o rifiuto: deriva da scarti e residui di attività non

a fini energetici (residui forestali, recupero di potature o altri utilizzi di legno, RSU)

La biomassa può anche classificarsi in base al suo utilizzo

− Combustibile: Attraverso la combustione diretta può essere utilizzata al fine di produrre

calore e/o energia elettrica (es. combustione dei residui cerealicoli)

− Trasformazione in biocombustibile: attraverso processi chimici e biochimici può essere

convertita in altri (bio) combustibili economicamente più redditizi (biogas, biodiesel, bioliquidi)

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Varietà di utilizzi delle biomasse

Al fine di individuare i diversi usi finali delle biomasse, è utile risalire ai metodi di conversione

in energia possibili per ogni singola categoria di biomassa impiegata

• E’ interessante notare come la produzione di energia elettrica può derivare solo da calore, che si genera da:

• combustione diretta delle biomasse solide (legno, cippato)

• combustione del biogas, precedentemente prodotto dalla digestione delle biomasse umide (rifiuti organici,

liquami, reflui).

• Inoltre è necessario distinguere il biogas dal fuel gas, ottenibile invece da processi di gassificazione di biomasse

solide, e utilizzabile solo nei trasporti e non al fine di produrre energia elettrica

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Funzionamento degli impianti

• La biomassa (solida, da rifiuto, da sottoprodotto) viene utilizzata come combustibile e quindi bruciata al fine di

produrre energia elettrica

•La biomassa viene fornita attraverso la stipula di contratti bilaterali nell’ambito di intese di filiera-contratti quadro,

oppure prodotte entro un raggio di 70 km dall’impianto che le utilizza (cd. filiera corta).

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Funzionamento degli impianti a biogas

• La biomassa (solida, da rifiuto, da sottoprodotto) viene accumulata e sottoposta a digestione anaerobica (in assenza

di ossigeno)

• La digestione provoca calore utilizzabile come fonte di produzione di energia elettrica ed energia termica

(abbinabile anche al teleriscaldamento)

• Il residuo digestato viene a sua volta utilizzato come fertilizzante

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La scelta dell’impianto: vantaggi e svantaggi

Limitatezza delle risorse utilizzabili come combustibili Forti limiti normativi in tema

di emissioni e impatto ambientale

Bassa velocità di crescita e reazione dei microorganismi Necessaria una maggiore cura

nella progettazione e nella gestione dell’impianto

Elevato potere calorifico del gas prodotto Possibilità di sfruttare risorse altrimenti

inutilizzabili (reflui zootecnici.) Possibilità di allungare ulteriormente il ciclo

produttivo attraverso l’utilizzazione del digestato

Minore complessità nella progettazione e nella gestione Maggiore velocità di resa dell’impianto

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Agenda

01

02

Cosa sono e come sono utilizzate le biomasse

03 Il decreto 6 luglio 2012

3.1 Gli incentivi e le modalità di accesso

3.2 I premi per gli impianti virtuosi

3,3 Le Procedere autorizzative

Le biomasse nella normativa italiana

2.1 La normativa del Codice dell‘Ambiente

2.2 La normativa sugli incentivi alle rinnovabili

2.3 Le biomasse nella nuovo decreto FER

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Le normative vigenti

Per comprendere il fenomeno biomassa da un punto di vista giuridico è necessario lo studio

incrociato di diverse discipline. A differenza di altre fonti rinnovabili infatti (ad es. il fotovoltaico),

l’utilizzo delle biomasse a fini energetici si confronta con la tutela di molteplici interessi (salubrità

dell’ambiente, salute pubblica, corretta gestione dei rifiuti, buone pratiche agronomiche etc…)

Vediamo i principali settori che devono essere coordinati:

•Definizione dei tipi di biomasse utilizzabili in impianti produttivi termici, limiti, condizioni di utilizzo e profili autorizzatori

Disciplina sulle emissioni in atmosfera (Parte V del Codice dell’Ambiente)

•Catalogazione delle materie utilizzate in rifiuti e sottoprodotti

Disciplina sulla gestione dei rifiuti (Parte IV del Codice dell’Ambiente)

•Definizione dei tipi di impianti e delle biomasse utilizzabili al fine di ricevere gli incentivi

Disciplina sugli incentivi alla produzione di energia da biomasse (Decr. F.E.R. elettriche)

•Per valutare quindi l’opportunità

di sviluppare un dato tipo di

impianto occorre previamente

verificare se (i) la materia da

utilizzare è una “biomassa

combustibile” ai sensi del Codice

dell’Ambiente, e (ii) nel caso in

cui essa sia anche un “rifiuto”

verificare la conformità ai principi

sulla gestione di questi.

Successivamente (iii) si potrà

esaminare se l’energia prodotta

rientra tra quelle incentivate.

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Biomassa-combustibile e biomassa-rifiuto

La biomassa, ai fini del riconoscimento normativo, si distingue in 2 macrocategorie

• La distinzione è fondamentale per comprendere la disciplina applicabile • La biomassa-combustibile segue la disciplina della Parte V del Codice dell’ambiente(d.lgs. 152/06)

• La biomassa-rifiuto segue la disciplina della parte IV dello stesso Codice.

• La principale differenza si pone sul profilo autorizzativo: • La combustione delle biomasse-combustibili richiede l’autorizzazione alle emissioni (art. 269)

• La combustione (e precedente gestione) delle biomasse-rifiuti necessita dell’autorizzazione alla gestione dei

rifiuti (art. 208)

• Per gli impianti volti alla produzione di energia elettrica da biomassa si fa comunque riferimento

all’Autorizzazione unica prevista dal D.Lgs. 387/03 che: • Nei casi di biomassa-combustibile assorbirà l’ autorizzazione alle emissioni, e la relativa istruttoria seguirà criteri

e i valori limite di emissione previsti dagli artt. 269 ss della Parte V del Codice

• Nei casi di biomassa-rifiuto assorbirà l’ dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, e la relativa istruttoria seguirà

criteri e i valori limite di emissione previsti dalla normativa sui rifiuti (D.L. 133/05 e art. 273 del Codice)

• Nei casi in cui sia chiesta l’Autorizzazione integrata ambientale, i valori limite saranno sostituiti da quelli decisi

con i criteri previsti dagli artt. 29-bis e ss. del D.Lgs. 152/06 (migliori tecniche disponibili o BAT)

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La parte V del codice: la “biomassa-combustibile”

COME SI INDIVIDUA LA BIOMASSA COMBUSTIBILE:

Il codice dell’Ambiente (All. X alla parte V) inserisce le biomasse-combustibili nell’elenco dei

combustibili ammessi per gli impianti produttivi termici (Parte I, Sez. I, Par. 1, lett. n)

La Sez. 4, Parte II, individua poi le caratteristiche e la provenienza delle biomasse ammesse

Esse possono essere costituite solo da:

• Materiale vegetale da coltivazioni dedicate

• Materiale vegetale da (..) coltivazioni non dedicate

• Materiale vegetale da selvicoltura (…)

• Materiale vegetale dalla lavorazione (…) di legno

• Materiale vegetale da trattamento (…)di prodotti agricoli

• Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche (…)

Purché ricorra una delle seguenti

condizioni:

Derivino da processi direttamente destinati

alla loro produzione (prodotti)

Siano qualificabili come Sottoprodotti (art.

184 bis)

Rientrino nella disciplina delle esclusioni

dalla disciplina sui rifiuti (art. 185)*

•Se un materiale rientra nell’All. X e rispetta i le condizioni previste sarà sicuramente una biomassa-

combustibile

•Se un materiale non rientra nell’All. X o non rispetta i requisiti, può comunque essere utilizzato come

combustibile applicando però la disciplina propria sui rifiuti (Parte IV), e si sarà in presenza di un biomassa-rifiuto

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Biomassa-combustibile e biomassa-rifiuto

Schema riepilogativo delle macrocategorie di biomasse

Page 13: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Cosa posso “bruciare”?

Ho il materiale “X”, posso utilizzarlo

come biomassa combustibile? Posso utilizzarlo

ugualmente come

combustibile?

Costituisce rifiuto?

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La definizione di “biomassa” nella normativa sulle fonti

rinnovabili (1/2)

•Il D.Lgs. 79/99 ammetteva che fosse considerata fonte rinnovabile la trasformazione in energia elettrica di

• Prodotti vegetali

• Rifiuti organici

• Rifiuti inorganici

La concezione di biomassa, nella normativa italiana sulle fonti rinnovabili, ha subito una

notevole trasformazione nel corso degli anni

L’inclusione dei rifiuti (specie quelli inorganici) tra le

fonti combustibili utilizzabili, determinò forti

polemiche e l’avvio di una procedura di infrazione

dell’ UE nei confronti dell’Italia

•Il D.Lgs. 387/03 (in linea con la Dir. 2001/77/CE) introduce il termine biomassa, definendola come :

•La parte biodegradabile di

• Prodotti/Rifiuti/Residui di attività agroalimentare, silvicoltura e industrie connesse

• Rifiuti industriali e urbani Scompare quindi il riferimento alla parte inorganica

dei rifiuti, andandosi così a considerare

“rinnovabile” solo ciò che è “organico” e quindi

“biodegradabile”

Page 15: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

La definizione di “biomassa” nella normativa sulle fonti

rinnovabili (2/2)

Infine con la recente riorganizzazione degli incentivi alle rinnovabili, la definizione è stata

ulteriormente specificata

•Il D.M. 6.7.2012 mette in atto i nuovi principi indicati dal decr.

“Romani”, individuando differenti incentivi non solo in relazione agli

scaglioni di potenza, ma anche in relazione al tipo di biomassa (o

biogas) utilizzata nell’impianto produttivo

Il D.Lgs. 28/11 (Decreto “Romani”), definisce la biomassa come:

•La frazione biodegradabile dei prodotti/rifiuti/residui di origine biologica provenienti da: •Agricoltura

•Silvicoltura

•Industrie connesse (comprese pesca e acquacoltura)

•Gli sfalci e le potature da verde pubblico e privato

•La parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani

Col termine biomassa si possono quindi identificare

una gamma eterogenea di materiali accomunati dal

fatto di essere di origine animale o vegetale e di

potere essere soggetti a processi biochimici volti

alla produzione di energia elettrica

Page 16: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Il DECRETO FER (D.M. 6.7.2012)

A differenza della vecchia disciplina (D.M. 18.12.2008), il nuovo Decreto valorizza

l’eterogeneità delle biomasse esistenti, effettuando anche alcune scelte di campo al fine di

incentivare la costruzione di alcuni tipi di impianti rispetto ad altri

Gli impianti alimentati a biomassa e biogas sono quindi stati suddivisi in base alla

materia prima utilizzata: (art. 8 comma 4)

a) Prodotti di origine biologica

b) Sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tab.1-A

c) Rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è

determinata forfettariamente (Allegato 2)

d) Rifiuti non provenienti da raccolta differenziata

diversi dalla lettera c)

In base a

questa il GSE

individua la

tariffa

applicabile

Page 17: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

a)Impianti alimentati da prodotti di origine biologica (1/2)

La prima categoria individuata dal nuovo decreto riguarda le biomasse da prodotti di

origine biologica

Sono le cosiddette “biomasse vergini”: Colture erbacee annuali: sorgo, mais, kenaf…;

Colture erbacee poliennali: arundo, miscanto …;

Colture arboree a ciclo breve: Short rotation forestry

(salici, pioppi)

Prodotti agricoli destinati o destinabili al consumo

umano

Prodotti derivanti dalla gestione del bosco e dalla

silvicoltura non classificati come rifiuti o sottoprodotti e

non ricompresi nella Tabella 1-A dell’Allegato 1 del

Decreto

Importante è la priorità, all’accesso ai registri e alle aste, accordata agli impianti di proprietà di aziende

agricole che utilizzano tali tipi di biomasse (art. 10)

L’intento del legislatore è quello di trasformare le tradizionali aziende agricole in “energy farm”

diversificandone l’ attività produttiva.

Page 18: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

a)Impianti alimentati da prodotti di origine biologica (2/2)

SCAGLIONI TARIFFA (€/MW)

BIOMASSE

1<P<300 229

300<P<1000 180

1000<P<5000 133

P>5000 122

BIOGAS

1<P<300 180

300<P<600 160

600<P<1000 140

1000<P<5000 104

P>5000 91

• Le tariffe per la tipologia “prodotti” sono estremamente basse, tanto da aver posto seri dubbi circa

la bancabilità degli investimenti in tale settore

• Tuttavia sono stati inseriti meccanismi incentivanti molto elastici in relazione ai premi che gli

impianti ricevono per particolari virtuosità (cogenerazione, recupero azoto, etc…)

P.S.In precedenza l’incentivo 0.28 (previsto dalla L. 244/07) non prendeva in analisi tipologia o scaglione di

potenza, attribuendo lo stesso trattamento a tutti i tipi di biomasse

2013 2014 2015

BIOMASSE E BIOGAS

ISCRIZIONE A

REGISTRO 170 MW 160 MW 160 MW

PROCEDURA

D’ASTA 120 MW 0 0

INTERVENTI DI

RIFACIMENTO 65 MW 65 MW 65 MW

Page 19: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (1/4)

L’art. 183 del D.Lgs. 152/06 descrive il rifiuto come la sostanza di cui il detentore:

Si disfi

Abbia l’obbligo di disfarsi

Abbia l’intenzione di disfarsi

•Sul punto, decisivo è stato l’intervento dell’UE (Dir. 2008/98/CE), che ha individuato nell’

allungamento del ciclo di vita dei prodotti, un mezzo per tamponare la produzione dei rifiuti:

“L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco dei rifiuti non significa che esso sia un rifiuto

in tutti i casi”

Comporta quindi un onere per il detentore

•Aveva tuttavia affermato la Cassazione (sent. 35235/08) che “l’imprenditore non si disfa di un residuo

se può ancora utilizzarlo ricavandone utili, riutilizzandolo nel proprio ciclo produttivo o vendendolo”

La seconda categoria individuata dal decreto riguarda le biomasse da sottoprodotti di

origine biologica

• Per comprendere cosa sono è necessario rifarsi alla disciplina del Codice dell’ambiente sui

sottoprodotti, concentrando in particolare l’attenzione sulla loro differenza dai rifiuti

Page 20: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (2/4)

Pertanto, la distinzione di un prodotto come sottoprodotto o rifiuto non è connaturata ma si fonda su: • Elementi soggettivi l’intenzione del detentore

• Elementi oggettivi la provenienza della sostanza e la possibilità di continuarne il ciclo produttivo

Seguendo le indicazioni dell’UE, il Codice dell’ambiente si è dotato del nuovo art. 184-bis che

considera sottoprodotto (e non “rifiuto”) qualsiasi sostanza che:

SARÀ ULTERIORMENTE UTILIZZATA È PARTE INTEGRANTE DI UN PROCESSO DI PRODUZIONE

PUÒ ESSERE UTILIZZATA DIRETTAMENTE L’ULTERIORE UTILIZZO È LEGALE

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON

DESTINATI AL CONSUMO UMANO

carcasse, prodotti non commercializzabili,

sangue, rifiuti da cucina, stallatico etc…

SOTTOPRODOTTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA,

FORESTALE E GESTIONE DEL VERDE

effluenti zootecnici, paglia, residui di campo, di

potature etc…

SOTTOPRODOTTI DA ATTIVITÀ ALIMENTARI E

AGROINDUSTRIALI

da trasformazione di pomodoro, olive, frutta, da

panificazione etc…

SOTTOPRODOTTI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALE

sottoprodotti da lavorazione del legno

•Tuttavia, ai fini del decreto FER non tutti i sottoprodotti sono utilizzabili in impianti a biomasse

La Tabella 1.A riporta un elenco di sottoprodotti ammessi:

Page 21: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

• Da ultimo, con il D.L. 22.06.2012, n.83, convertito in L. 134/12, recante: «Misure urgenti per la crescita

del Paese» si considera sottoprodotto il digestato, utilizzato a fini agronomici e ottenuto dalla

fermentazione anaerobica di:

Effluenti di allevamento

Residui di origine vegetale

Residui da valorizzazione di produzioni vegetali

Conferiti come sottoprodotti

b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (3/4)

• Attraverso il processo di separazione solido/liquido del digestato si ottiene: Una frazione liquida utilizzata come concime a pronto effetto con un elevato potere nutrizionale

Una frazione solida utilizzata come ammendante in grado di migliorare la struttura del terreno

• Con la nuova norma si pone fine alla querelle sul considerare il digestato (utilizzato a fini agronomici)

come rifiuto. Ciò comportava infatti la necessità di ottenere l’apposita “Autorizzazione alla gestione

dei rifiuti” in quanto considerata opera di “spandimento sul suolo dei rifiuti a beneficio dell'agricoltura”,

classificato con codice R10 (All. C alla parte IV del Codice)

Page 22: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

b)Impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica (4/4)

Le tariffe per la tipologia “sottoprodotti” sono in assoluto le più alte, e sono equiparate agli

impianti appartenenti alla categoria D (rifiuti non provenienti da raccolta differenziata)

Nonostante le tariffe siano molto invitanti, le problematiche connesse a tali tipi di impianti

potrebbero essere legate alla difficoltà di reperimento e gestione di grossi quantitativi di

sottoprodotti, specie in relazione alle norme in materia ambientale

SCAGLIONI TARIFFA (€/MW)

BIOMASSE

1<P<300 257

300<P<1000 209

1000<P<5000 161

P>5000 145

BIOGAS

1<P<300 236

300<P<600 206

600<P<1000 178

1000<P<5000 125

P>5000 101

2013 2014 2015

BIOMASSE E BIOGAS

ISCRIZIONE A

REGISTRO 170 MW 160 MW 160 MW

PROCEDURA

D’ASTA 120 MW 0 0

INTERVENTI DI

RIFACIMENTO 65 MW 65 MW 65 MW

Page 23: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

c) Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è

determinata forfetariamente (1/4)

Per comprendere i motivi di questa distinzione, è necessario analizzare il background:

• A seguito dei principi dettati dall’UE, dal 2003 anche in Italia è considerata “rinnovabile” solo la parte

biodegradabile dei rifiuti. In un impianto “a rifiuti” può quindi essere incentivata solo la parte di energia

imputabile a ciò che di biodegradabile si è utilizzato

Importante è quindi calcolare la quota da

considerare BIODEGRADABILE

2 modalità di calcolo,

in relazione al tipo di

rifiuti utilizzati

CALCOLO FORFETARIO per impianti ex art. 8 c. 4 lett. (c

(quelli che utilizzano i rifiuti elencati in All. 2)

CALCOLO ANALITICO per impianti ex art. 8 c. 4 lett. (d

(quelli che utilizzano rifiuti diversi da quelli in All. 2)

Entrambe le modalità di calcolo, limiti ed eccezioni si ritrovano ai punti da 6 a 6.7 dell’ All. 2

Le ultime due categorie individuate dal decreto riguarda le biomasse da rifiuti

•“rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’Allegato 2”

•“rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c)”

E’ questo il motivo della differenza

Page 24: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

c)Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è

determinata forfetariamente (2/4)

• CER (Codice Europeo dei Rifiuti): codice numerico convenzionale volto a identificare la tipologia dei rifiuti (elenco All. D alla Parte IV

D.Lgs 152/06)

• CSS (Combustibile Solido Secondario): combustibile solido prodotto dai rifiuti, considerato rifiuto speciale salva l’applicazione dell’art.

184 (Cessazione della qualifica di rifiuti- End of waste) grazie al quale può essere considerato un prodotto. Ad esso viene affiancato il CDR

(Combustibile da Rifiuto) qualificato come RDF di qualità normale dalla norma UNI 9903-1:2004

• PCI (Potere Calorifico Inferiore): caratteristica intrinseca di un combustibile (espressa in MJ/Kg) che indica l’energia termica creata dalla

sua combustione

N.B. sono tutti rifiuti a valle della raccolta differenziata

Il criterio seguito dal legislatore consiste nell’attribuire una quota forfetaria di biodegradabilità ad alcuni

rifiuti i quali, provenendo da raccolta differenziata, sono agevolmente individuabili.

Page 25: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

c)Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è

determinata forfetariamente (3/4)

NE CONSEGUE CHE

SOLO IL 51%* DELL’ENERGIA

IMMESSA HA DIRITTO ALL’INCENTIVO

•Tuttavia, qualora il produttore ritenga che i rifiuti da lui utilizzati contengano una quota biodegradabile

maggiore, ha diritto di chiedere l’applicazione delle procedure analitiche previste al punto (d

Per tutti i rifiuti elencati all’All. II il decreto ha attribuito una quota di biodegradabilità pari al

Rifiuti sanitari e veterinari a rischio

infettivo (CER 180103 e 180202)

Pneumatici fuori uso

(CER 180103 e 180202)

*Le quote forfetarie indicate sono ammesse solo nel caso di uso esclusivo di questi rifiuti. Nel caso vengano invece usati congiuntamente ai rifiuti

cui spetta la quota del 51% saranno trattati alla stregua di quelli. Nel caso in cui siano trattati con i rifiuti speciali di cui alla tabella 6.A

concorreranno al raggiungimento del limite del 30% del peso totale.

N.B. IL METODO FORFETARIO E’ POSSIBILE SOLO SOLO SE L’IMPIANTO UTILIZZA IN MODO

ESCLUSIVO RIFIUTI AMMESSI AL CALCOLO FORFETARIO

Page 26: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

c) Impianti alimentati da rifiuti la cui quota biodegradabile è

determinata forfetariamente (4/4)

SCAGLIONI TARIFFA (€/MW)

BIOMASSE

1<P<300 229

300<P<1000 180

1000<P<5000 133

P>5000 122

BIOGAS

1<P<300 180

300<P<600 160

600<P<1000 140

1000<P<5000 104

P>5000 91

2013 2014 2015

BIOMASSE E BIOGAS

ISCRIZIONE A

REGISTRO 30 MW 0 0

PROCEDURA

D’ASTA 350 MW 0 0

INTERVENTI DI

RIFACIMENTO 70 MW 70 MW 70 MW

N.B. Anche se non esplicitamente, il decreto considera sempre gli impianti a rifiuti

IMPIANTI IBRIDI*

*E’ ibrido l’impianto che utilizza insieme fonti rinnovabili e fonti rinnovabili e l’energia incentivata corrisponde alla quo ta di fonte rinnovabile utilizzata sulla

produzione

Page 27: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

d)Impianti alimentati da rifiuti non provenienti da raccolta

differenziata, diversi dalla lettera (c

• Sono gli impianti che sfruttano rifiuti non provenienti da raccolta differenziata e diversi da quelli per i

quali è previsto il calcolo forfetario

Essendo scarsamente identificabili il legislatore ha posto una

maggiore cautela nel determinare la loro quota biodegradabile,

che deve passare necessariamente attraverso il

CALCOLO ANALITICO

Le procedure analitiche devo essere aggiornate dal GSE, sentito il CTI,

entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto

• Rientra nella medesima categoria la frazione organica dei rifiuti urbani utilizzati in ingresso agli

impianti a biogas (FORSU)

SCAGLIONI TARIFFA (€/MW)

BIOMASSE

1<P<300 257

300<P<1000 209

1000<P<5000 161

P>5000 145

BIOGAS

1<P<300 236

300<P<600 206

600<P<1000 178

1000<P<5000 125

P>5000 101

Tar i f fe incent ivant i previs te

2013 2014 2015

BIOMASSE E BIOGAS

ISCRIZIONE A

REGISTRO 170 MW 160 MW 160 MW

PROCEDURA

D’ASTA 120 MW 0 0

INTERVENTI DI

RIFACIMENTO 65 MW 65 MW 65 MW

Page 28: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Controllo sulla tipologia della fonte usata

Il produttore deve attenersi a quanto stabilisce l’Autorizzazione circa la tipologia e la provenienza della biomassa utilizzabile

• Se riscontrata una violazione rilevante nell’utilizzo delle fonti tale da compromettere l’erogabilità dell’incentivo:

Obbligo delle PA di informare

tempestivamente il GSE

Per gli impianti che utilizzano rifiuti, sono posti obblighi informativi (a cadenza semestrale) nei confronti del GSE.

Il produttore dovrà fornire:

•IN CASO DI CALCOLO FORFETARIO

•Quantitativi di rifiuti utilizzati distinti per CER

•Analisi di laboratori terzi su verifica del rispetto di norme tecniche e del PCI

•Documentazione attestante la provenienza del CSS, i rifiuti utilizzati e le caratteristiche

•IN CASO DI CALCOLO ANALITICO

•Caratterizzazione rifiuti per codici CER, quantità, PCI e rispetto norme tecniche del CSS

•Documentazione attestante la provenienza del CSS, i rifiuti utilizzati e le caratteristiche

Ministero delle politiche

agricole AGEA

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Agenda

01

02

Cosa sono e come sono utilizzate le biomasse

03 Il decreto 6 luglio 2012

3.1 Gli incentivi e le modalità di accesso

3.2 I premi per gli impianti virtuosi

3.3 Le Procedere autorizzative

Le biomasse nella normativa italiana

2.1 La normativa del Codice dell‘Ambiente

2.2 La normativa sugli incentivi alle rinnovabili

2.3 Le biomasse nella nuovo decreto FER

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Individuazione delle tariffe

•Ai fini di stabilire la tariffa applicabile si fa riferimento alla tipologia di fonte utilizzata in

base a quanto riportato nell’autorizzazione

• Può tuttavia accadere che l’autorizzazione:

A) NON INDICHI ALCUNA FONTE UTILIZZATA:

-Si attribuisce la tariffa di minor valore tra quelle relative alle possibili tipologie di alimentazione desumibili

B) PREVEDA L’UTILIZZO DI PIU’ FONTI:

-Si attribuisce la tariffa di minor valore tra quelle relative alle fonti utilizzabili

N.B. Vi è un caso in cui si deroga a questo principio

- Impianti a biomasse potenza < 1 MW

- Utilizzanti tipologie “prodotti” e “sottoprodotti” congiuntamente

- Le tipologie prodotti non superano il 30% del peso totale

Si applica la tariffa relativa ai

“sottoprodotti” nonostante abbia

la tariffa tra le due maggiore

Page 31: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Individuazione del registro e del contingente

•Ai fini di stabilire il registro e il relativo contingente si fa riferimento alla tipologia di fonte

utilizzata in base a quanto riportato nell’autorizzazione

•Esistono due registri e due contingenti

• Il primo accorpa le biomasse di cui alle categorie a), b), d)

• Il secondo si riferisce solo alle biomasse di cui alla lettera (c

• Nel caso in cui l’A.U. consenta l’utilizzo di più fonti appartenenti a diverse categorie:

a) Se esse fanno tutte parte dello stesso registro (a, b, d) non si pone problema

b) Se esse indichi l’utilizzo di fonti appartenenti alla categoria “c” congiuntamente ad altre fonti appartenenti alle categorie “a”, “b” o “d”

Si attribuisce sempre il registro e il relativo contingente

appartenente alla categoria “C”

Impianto di potenza tra 1 e 5 MW autorizzato ad alimentarsi tramite sottoprodotti di tipo “B” e

rifiuti di tipo “C”…

•Sarà incentivato con le tariffe relative ai sottoprodotti di tipo “B” in quanto di valore minore

•Rientra nel registro e nel contingente previsto per i rifiuti di tipo “C”

Page 32: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Modalità di accesso agli incentivi

1 kW 100 kW 200 kW 5 MW 20 kW

biomasse art. 8 comma 4

lett. a) e b)

biomasse art. 8 comma 4

lett. c) e d)

Biogas**

Accesso diretto*

Registro

Accesso diretto*

Registro Asta

Asta

Asta Registro

1 kW 200 kW 5 MW

1 kW 5 MW

1 kW 100 kW 5 MW

*Per impianti realizzati con procedure a evidenza pubblica da Amministrazioni Pubbliche le potenze massime per l’accesso diretto sono raddoppiate rispetto a quelle indicate

**L’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati a biogas

***Per gli interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all’aumento della potenza dell’impianto al termine dell’intervento

Impianti riconvers.

settore bieticolo

saccarifero

Accesso diretto*

1 kW

Page 33: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Premi per impianti a biomassa

*Rispetto ai valori obiettivo stabiliti con decreto da emanare

Utilizzo di biomasse da filiera in Tab. 1.B

1MW<P<5MW P>1MW (rifacimento)

20 €/MWh

Riduzione gas a effetto serra* 1MW<P<5MW

P>1MW (rifacimento)

10 €/MWh

Soddisfacimento requisiti emissioni di cui All. 5

Qualsiasi potenza

30€/MWh

Cogenerazione ad alto rendimento

Qualsiasi potenza

40€ MWh

Cogenerazione ad alto rendimento

Qualsiasi potenza

10€/MWh

POTENZA

PREMIO

Riduzione gas a effetto serra* 1MW<P<5MW

P>1MW (rifacimento)

10 €/MWh

Soddisfacimento requisiti emissioni di cui All. 5

Qualsiasi potenza

30€/MWh

Cogenerazione ad alto rendimento

Qualsiasi potenza

10€/MWh

Cogenerazione + teleriscaldamento

Qualsiasi potenza

40€/MWh

Non cumulabili tra loro

POTENZA

PREMIO

POTENZA

PREMIO

Page 34: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Premi per impianti a biogas

Cogenerazione ad alto rendimento

Qualsiasi potenza

40€/MWh

Cogenerazione* + recupero 60% di azoto

Qualsiasi potenza

30€/MWh

Cogenerazione*+recupero 30% di azoto

P<600 kW

20€/MWh

Cogenerazione*+ recupero 40% di azoto

P<600 kW

15€/MWh

POTENZA

PREMIO

Cogenerazione ad alto rendimento

Qualsiasi potenza

10 €/MWh

recupero 60% di azoto Cogenerazione* +

Qualsiasi potenza

30€/MWh

recupero 30% di azoto Cogenerazione*+

P<600 kW

20€/MWh

Cogenerazione* + recupero 40% di azotoo

P<600 kW

15€/MWh

POTENZA

PREMIO

POTENZA

PREMIO

Cogenerazione ad alto rendimento

Qualsiasi potenza

10 €/MWh

recupero 60% di azoto Cogenerazione* +

Qualsiasi potenza

30€/MWh

recupero 30% di azoto Cogenerazione*+

P<600 kW

20€/MWh

Cogenerazione* + recupero 40% di azotoo

P<600 kW

15€/MWh

Alternativi

Cumulabili

Page 35: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Tabella riepilogativa con tariffe e premi

Page 36: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Procedimenti autorizzativi per gli impianti a biomassa e biogas

•Art. 12 D.Lgs. 387/2003

•Dir. 2009/28/CE (modifica e abrogazione Dir. 2001/77/CE)

•D.M. 10.09.2010 (Linee Guida nazionali)

•Artt. 4-6 D.Lgs. 28/2011

*Le soglie sono valide anche per tutti gli impianti a biogas delle medesime tipologie salvo per la P.A.S. prevista per le “Altre biomasse” la cui soglia massima è 250 kW

**Procedimenti previsti per impianti nuovi.

***Per gli interventi di modifica sostanziale dell’impianto l’ A.U. dovrà essere rinnovata. Si considera sostanziale la modif ica a seguito di rifacimenti parziali e totali che

modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato

Page 37: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Poca flessibilità delle autorizzazioni in merito

all’approvvigionamento delle biomasse Difficoltà e alti costi di gestione di grossi quantitativi

di alcune biomasse (es. sottoprod.) per i quali sarebbe ideale un contesto produttivo evitando i costi di trasporto

Difficile bancabilità dei piccoli impianti e difficoltà di accesso alle aste per i grandi

Eterogeneità delle fonti utilizzabili Diversificazione delle attività di aziende agricole e loro

trasformazione in energy farm Possibilità di trasformare un costo (rifiuti) in ricavi

(biomasse) Economie di scala dei grandi impianti Gli impianti sono programmabili e risultano strategici per

la gestione delle reti

Variabilità del contingente annuale messo a disposizione dal GSE

Coordinamento dei profili autorizzativi sulla gestione dei rifiuti (AIA) e sulle rinnovabili (AU)

Grosse barriere normative ambientali nel trattamento dei rifiuti (es. tutela delle acque)

Assenza di un vasto numero di competitors Crescente cogenza delle normative europee nello smaltimento dei rifiuti da attività agricole Sfruttamento dei vantaggi accordati alle aziende agricole attraverso creazione di newco

SWOT ANALYSIS

SWOT analysis per gli impianti a biomassa

Page 38: Il futuro delle bioenergie alla luce del decreto f.e.r

Svenja Bartels

Avvocato/Rachtsanwaltin Partner – Padova

E-Mail: [email protected]

Rödl & Partner Padua

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35131 Padua

Tel.: +39 (049) 80 46 911

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Contatti

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Via E. Rismondo, 2/E 35131 Padova Tel.: +39-049-8046911 Fax: +39-049-8046920 [email protected] http://www.roedl.com/it

Rödl & Partner è stato fondato a Norimberga nel 1977 dal

Dr. Bernd Rödl ed oggi è il più grande studio

interdisciplinare di origine tedesca capace di riunire in

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collaboratori, le competenze di avvocati, dottori

commercialisti, revisori contabili e consulenti del lavoro.

Rödl & Partner, attualmente presente con 22 uffici in

Germania e 83 filiali in 37 paesi del mondo, è in grado di

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anni ’80, si è sviluppata sulla base di una profonda e diretta

conoscenza delle realtà economiche e giuridiche locali,

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Oltre che nei principali paesi europei, Rödl & Partner è

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