Il Doganalista n. 6 - cnsd.it · Il Medio Evo fu ca-ratterizzato da un note-vole frazio-namento del...
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1
sommario
Rivista giuridico-economica di commercio internazionaleAutorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXXI – n. 1 – Gennaio-Febbraio 2018
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Comitato di Redazione: Italo Antelli, Nevio Bole, Nicolò Cardillo, Riccardo Corrias, Giovanni De Mari, Mauro Lopizzo, Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Paolo Pasqui, Enrico Perticone, Mario Pierangeli, Claudio Toccafondi.
Coordinatore editoriale: Liana Zagarese
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Il Doganalista
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CDU e rappresentanza in dogana
a cura di Mauro Giffoni
Cultura
Watt
speciale europa 13/17
Nuovo codice: Royalties valore in dogana
di Fabrizio Vismara
primo piano 3-4
La necessità di informare in rete
di Antonio Rossano
Elettricità e media:acceleratori della società
attualità 5/10Protocollo d’intesa in Sicilia
dogane 23/25
Accertamento originario suppletivo
di Francesco PagnozziVincenzo GuastellaStudio Gargano
Termine della richiestadei diritti doganali
di Gianni Gargano
fisco 11-12
Giurisprudenza comunitaria e nazionale
di Alessandro Fruscione
osservatorio 34/36
Transfer pricing irrilevanti gli accordi
di Sara Armella
Obbligo del pagamentoanche se si è stati derubati
di Cristina ZuninoValentina Picco
giurisprudenza 19/22
Manifesto europeo dei professionistiprofessione 27-28
Sportello unico doganale
di Francesco Paolo Silanos
Mercato e dogane tra controlli ed opportunità
La globalizzazione ha cambiato l’universo
convegni 29/33
Contraffazione dei marchi
di Andrea ToscanoStudio Toscano
filo diretto 37
A proposito di “villaggio mondiale...”editoriale 2 Storia delle Dogane
Il Medio
Evo fu ca-
ratterizzato
da un note-
vole frazio-
n amen t o
del territo-
rio politico della penisola e da una
notevole caduta dell'autorità stata-
le in genere, per cui, con lo nascita
di stati e staterelli, si ebbe lo costitu-
zione di un numero spropositato di
barriere e diritti doganali che posero
gravosi condizionamenti all'esplicarsi
del commercio.
Le imposte esistenti nell'Alto Me-
dio Evo si possono raggruppare in
due categorie: imposte sugli scam-
bi ed imposte di tran si to.
Le prime ebbero vera e propria
natura di dazi doganali e/o imposte
sui consumi (siliquaticum, plateati-
cum); le seconde, designate comu-
nemente con il nome di "telonei", ri-
scosse alle porte (portaticum) ed
agli approdi (riraticum), ebbero il
carattere di imposta su transito del-
le merci. pagg. 24-25
2
editoriale
Il Doganalista n. 1-2018
Nel corso degli ultimi mesi abbiamo
registrato una serie di eventi che,
incidentalmente, chiamavano in causa
la “dogana”.
Quando si affronta il tema del liberi-
smo e del protezionismo o ancora del
regionalismo, si pone la stessa doman-
da: la creazione del villaggio mondiale
e l’aumento del volume dei traffici è
un’occasione di crescita e sviluppo, o
piuttosto contiene il germe dei numero-
si malanni che affliggono oggi la collet-
tività.
È errato considerare il villaggio mon-
diale come un grande mercato in cui si
scambiano beni e servizi trascurando
l’impatto sugli “abitanti del villaggio
mondiale” in termini di abitudini, religio-
ne, salute, sicurezza.
Occorre stabilire nuove regole pre-
ventivamente e non a cose fatte; ciò
vale anche per l’e-commerce. E siamo
al punto. Al centro di questa catena è
posizionato il “momento doganale”,
quella fase in cui i Paesi realizzano i
“controlli” per garantire gli interessi, in-
nanzi accennati, della collettività.
Il “momento doganale” ed “i control-
li” per una errata contrazione vengono
definiti “controlli doganali”.
Da questa conclusione deriva una in-
formazione non corretta che spesso, in
alcuni giornali, viene riassunta in “tempi
biblici dello sdoganamento”, additan-
do all’opinione pubblica l’autorità do-
ganale come responsabile dei tempi
lunghi necessari per “lo sdoganamen-
to” delle merci.
In questi giorni abbiamo più volte ma-
nifestato il nostro disagio su alcune in-
novazioni introdotte dall’Agenzia delle
Dogane per l’attuazione del Codice
doganale dell’Unione, ma riteniamo
doveroso e opportuno precisare che i
tempi delle operazioni di “sdogana-
mento” sono ridotti al mimino e la loro
dilatazione dipende da una serie di
comportamenti e di resistenze che han-
no impedito in 15 anni la realizzazione
dello Sportello Unico Doganale – SUD –
ed ancora impediscono la realizzazione
dello Sportello Unico Doganale e dei
controlli – SUDOCO – tenacemente per-
seguito e realizzato con l’impegno e le
risorse messe a disposizione dall’Agen-
zia delle Dogane.
Come si vede, cambia il nome ma la
burocrazia resiste.
A tal proposito registriamo con piace-
re la pubblicazione del regolamento
625 del 15 marzo 2017 con il quale sono
stati disciplinati in maniera orizzontale “i
controlli ufficiali dei vegetali (fitosanita-
ri), dei prodotti di origine animale (vete-
rinari) e dei prodotti di origine non ani-
male (USMAF)”.
Finalmente si dirada una fitta bosca-
glia di interpretazioni settoriali e discre-
zionali, spesso immotivate ed al limite
dell’abuso.
A proposito di “villaggio mondiale”...
3Il Doganalista n. 1-2018
primo piano
gare per le merci importate de-
vono essere addizionati "i corri-
spettivi e i diritti di licenza relativi
alle merci da valutare, che il
compratore, direttamente o in-
direttamente, è tenuto a paga-
re come condizione per la ven-
dita delle merci da valutare, nel-
la misura in cui detti corrispettivi
e diritti di licenza non siano stati
inclusi nel prezzo effettivamente
pagato o da pagare".
Occorre inoltre fare riferimen-
to all'art. 136 R.E. che prevede
che alle merci importate sono
connessi corrispettivi e diritti di li-
cenza se, in particolare, i diritti
trasferiti nell'ambito dell'accor-
do relativo alla licenza o ai cor-
rispettivi sono incorporati nelle
merci. La stessa norma di spo ne
che i corrispettivi e i diritti di li-
cenza sono considerati pagati
come condizione della vendita
delle merci importate quando è
soddisfatta una delle seguenti
condizioni: a) il venditore o una
persona ad esso collegata chie-
de all'acquirente di effettuare
tale pagamento; b) il paga-
mento da parte dell'acquirente
è effettuato per soddisfare un
obbligo del venditore, confor-
memente agli obblighi contrat-
tuali; c) le merci non possono
essere vendute all'acquirente o
da questo acquistate senza ver-
samento dei corrispettivi o dei
diritti di licenza a un licenziante.
Nella sentenza in commento
si richiama, innanzitutto, il punto
22 del Taxud/B4/2016-IT n.
808781 secondo cui le autorità
doganali debbono valutare le
clausole contrattuali attribuen-
do priorità alle condizioni com-
merciali e agli accordi contrat-
tuali tra le parti. Si evidenzia inol-
tre che ai sensi dell'articolo 136
R.E. è escluso che le royalties o i
diritti di licenza debbano essere
automaticamente inclusi nel va-
lore in dogana, evidenziando
come dal quadro normativo in
vigore debba concludersi che
l'inclusione dei diritti di licenza
nel valore in dogana non è au-
tomatica ed è l'Agenzia delle
Dogane a dover valutare in
concreto, a seguito dell'esame
dei contratti tra le parti, se le ro-
yalties debbano essere o meno
incluse nel suddetto valore.
La Commissione tributaria
provinciale di Como ha inoltre
valutato i seguenti elementi:
1) nel contratto di fornitura di
merce mancava una previsione
contrattuale in base alla quale il
venditore o una persona ad es-
so collegata debba chiedere
all'acquirente di effettuare il pa-
La commissione provinciale tributaria di Como con sentenza depositata il 9gennaio 2018 n. 2 prende posizione alla luce del nuovo codice doganale
Nuovo Codice: Royalties valore in dogana
Con una interessante sen-
tenza depositata il 9 gen-
naio 2018, n. 2/2018, la Commis-
sione tributaria provinciale di
Como prende posizione in tema
di royalties e valore in dogana
alla luce del nuovo codice do-
ganale. Come è noto, nella nuo-
va disciplina doganale, applica-
bile dal 1° maggio 2016, la base
primaria per il valore in dogana
delle merci importate continua
ad essere rappresentata dal va-
lore di transazione, definito dal-
l'art. 70 C.D.U. come "il prezzo ef-
fettivamente pagato o da pa-
gare per le merci quando sono
vendute per l'esportazione ver-
so il territorio doganale dell'U-
nione, eventualmente adegua-
to. Il prezzo effettivamente pa-
gato o da pagare è il paga-
mento totale che è stato o de-
ve essere effettuato dal com-
pratore nei confronti del vendi-
tore, o dal compratore a una
terza parte, a beneficio del ven-
ditore, per le merci importate e
comprende tutti i pagamenti
che sono stati o devono essere
effettuati come condizione del-
la vendita delle merci importa-
te". L'art. 71, par. 1, lett. c), C.D.U.
ribadisce che, per determinare il
valore in dogana, al prezzo ef-
fettivamente pagato o da pa-
4 Il Doganalista n. 1-2018
primo piano
gamento delle royalties;
2) il contratto prevedeva
espressamente che i diritti di li-
cenza esigibili dal licenziante
non potranno in nessun caso
rappresentare condizione del-
l'acquisto di un prodotto da par-
te del licenziatario o dei suoi sub-
licenziatari, dell'importazione di
prodotti da parte del licenziata-
rio o dei suoi sublicenziatari e
della vendita di prodotti al licen-
ziatario o i suoi sublicenziatari;
3) gli accordi contrattuali in
questione prevedevano che i
beni recanti i marchi possano es-
sere acquistati dalla licenziataria
da qualsiasi fonte di approvvi-
gionamento indipendentemen-
te dal pagamento delle royalties
e i requisiti di pagamento di que-
ste ultime regolano tutte le ven-
dite del licenziante indipenden-
temente dalla modalità di ap-
provvigionamento dei relativi
prodotti.
Per contro, la Commissione tri-
butaria provinciale di Como non
ha ritenuto rilevante la presenza
nel contratto di licenza di una
clausola risolutiva, rilevando co-
me il fatto che, il mancato paga-
mento delle royalties costituisse
una causa di risoluzione del con-
tratto non incideva sulla fattispe-
cie esaminata, costituendo pat-
tuizione comune a tutti i contrat-
ti di licenza.
Ciò in quanto la risoluzione in
caso di mancato pagamento
delle royalties del contratto sti-
pulato è evento incerto, comun-
que successivo alla vendita e all
'importazione, con la conse-
guenza che l'eventuale risoluzio-
ne non produrrebbe comunque
alcun conflitto sulle vendite (e
sulle importazioni) già avvenute.
Interessante infine evidenziare
come si sia rilevato nella suddet-
ta pronuncia che il pagamento
delle royaIties non è condizione
della vendita se la relativa corre-
sponsione non condiziona la for-
nitura prima che essa sia posta in
essere, potendo ciò avvenire so-
lo nel caso in cui il venditore non
sia disposto a cedere la merce
se non in presenza del conte-
stuale pagamento delle royalties
in favore del licenziante.
Fabrizio Vismara
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5Il Doganalista n. 1-2018
attualità
cessità che ogni Spedizionieredoganale operante in proprio,
con la propria azienda, si rappre-
senti al variegato pubblico dei
potenziali clienti, dei funzionari
dell’Agenzia, delle aziende che
operano nel commercio interna-
zionale con adeguata immagi-
ne, restituendo a questo pubbli-
co la migliore rappresentazione
possibile delle competenze, delle
problematiche che è in grado di
affrontare e risolvere, della pro-
pria organizzazione aziendale.
Siamo tutti spettatori della po-
tenza comunicativa della rete:
dal Blog di Beppe Grillo è nato
un movimento che, alle prece-
denti elezioni politiche, ha otte-
nuto risultati imprevedibili.
Oggi, attraverso i social net-
work, ed in particolare Face-
book, le aziende possono rag-
giungere il pubblico con mes-
saggi pubblicitari, scegliendo
con precisione millimetrica, a chi
recapitarli: è possibile nel Face-
book Advertising, scegliere l’area
geografica su cui lanciare il pro-
prio messaggio pubblicitario, il ti-
po di attività svolta dagli uten-
ti, l’età, il genere, ecc.
Oggi sono nate nuove
figure della comunicazio-
ne e del marketing, i cosid-
detti “influencer”: persone
che creano migliaia di contatti
(“follower” ndr) sui social network
e, trascorrendo molto tempo nel
gestire i rapporti con essi, assu-
mono ruoli da “personaggio
pubblico” le cui opinioni sono
paragonabili a quelle di un poli-
tico o di un personaggio della
cultura e dello spettacolo. Inoltre
essendo riconosciuti autorevoli in
base alla quantità delle proprie
relazioni sociali, sono in grado di
influenzare l’opinione di molti.
A questo proposito oggi si par-
la di comunicazione “disinterme-
diata” in quanto politici, da
Trump a Merkel a Renzi, attori più
o meno famosi, personaggi della
cultura e dello spettacolo, non
parlano più con il pubblico attra-
verso giornali, radio e televisioni,
ma direttamente, senza interme-
diari, attraverso i propri account
su Twitter, Facebook, Linkedin,
Youtube.
È quindi in rete che oggi comu-
nicano le persone, ma anche
aziende locali e multinazionali,
enti, istituzioni (p.es @Agenzia_En-
trate è l’indirizzo dell’account
Twitter dell’Agenzia delle Entrate,
@Miur_Social quello del Ministero
per l’Università e la ricerca, @Mi-
bact quello del Ministero per i be-
ni culturali).
Ma può questa nuova modali-
I l mondo della comunica-
zione si è ormai trasferi-
to integralmente su in-
ternet. Ce ne rendiamo
conto a partire dal no-
stro vivere quotidiano:
svegliandoci la mattina leg-
giamo le ultime news sullo
smartphone, riceviamo i primi
messaggi, personali o di lavoro,
su Whatsapp e Messenger o via
email (che funziona grazie ad In-
ternet), arriviamo in ufficio dove
ormai le attività di comunicazio-
ne con l’Agenzia o le aziende
con cui si interagisce sono quasi
tutte telematiche e, spesso, fun-
zionano attraverso una intranet,
una rete che utilizza Internet co-
me dorsale di comunicazione.
Internet pone ed impone oggi
modalità di rappresentazione
delle aziende e quindi di comu-
nicazione/informazione diverse
per ciascuna tipologia di attività
e per ciascuna azienda.
Nel settore degli Spedizionieri
Doganali è noto a tutti che la
rappresentazione pubblica della
propria attività passa principal-
mente attraverso meccanismi
differenti: i clienti giungono spes-
so per l’antico percorso del pas-
saparola, della referenza diretta
all’interno dell’ambiente delle
spedizioni, per strade che a volte
sono complicate e tortuose, fat-
te di relazioni, competenze e co-
noscenza dell’ambiente.
Eppure non è possibile pre-
scindere, anche all’interno di un
percorso così specifico, dalla ne-
La necessità di informare in rete
6
attualità
Il Doganalista n. 1-2018
tà di comunicazione e di rappre-
sentazione riguardare spedizio-
nieri doganali e professionisti del
commercio internazionale?
Certo che sì. Per quanto, come
abbiamo inizialmente illustrato, gli
Spedizionieri Doganali veicolino
la propria comunicazione e com-
petenza attraverso differenti ca-
nali, non è oggi pensabile di non
essere presenti nel flusso informa-
tivo globale.
Per quanto un potenziale clien-
te, un contatto, possa giungere a
noi attraverso segnalazione o re-
ferenza, si ha il dovere di fornire
ad essi ed a chiunque ne abbia
bisogno, tutte le informazioni utili
a dimostrare la propria perizia,
esperienza, i settori di attività, le
certificazioni autorizzative e di
qualità, le iscrizioni agli enti ed or-
dini professionali. Tutto quanto è
necessario a formare in un possi-
bile interlocutore la migliore rap-
presentazione della propria attivi-
tà. Attraverso un sito internet, una
pagina Facebook, un account su
Twitter e Linkedin.
Ci troviamo e ci troveremo
sempre più in un mondo disin-
termediato e di comunicazione
diretta: dove un’azienda stra-
niera che vorrà trovare un riferi-
mento in Italia, avrà sicuramen-
te la referenza da un’altra
azienda nel proprio circuito lob-
bistico ed operativo, ma vorrà
anche trovare, senza dover ef-
fettuare ulteriori ricerche, tutti
quegli elementi informativi pub-
blici che possano certificare
competenze ed esperienza del-
lo spedizioniere doganale.
Antonio Rossano
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7Il Doganalista n. 1-2018
attualità
Anni fa ero rimasto molto
colpito da una campa-
gna pubblicitaria dell'Ene! ba-
sata sulla consapevolezza nel-
l'utilizzo delle risorse energeti-
che. Si trattava, in realtà, di
conferire valore ai gesti d'ogni
giorno: per esempio, come in-
serire una spina nella presa o
accendere un fornello del gas
e scoprire che dietro quel ge-
sto assunto come naturale si
celava invece un rilevante
sforzo organizzativo. In uno
spot si vedevano due ragazze
che per far funzionare il loro
stereo portatile disegnavano
tre puntini e vi attaccavano la
spina. In un altro un escursioni-
sta incideva delle tacche su
una pietra e, girandola a mo'
di inanopola, otteneva una
fiammella. Un altro ancora ve-
deva invece protagonista un
operaio, con le dita sporche di
grasso, mentre lasciava tre
piccole impronte su un palo,
al quale collegava un piccolo
fornello per scaldarsi una be-
vanda. C'era anche, se non ri-
cordo male, un bambino su
una spiaggia, in compagnia
del padre e del nonno, intento
a giocare con un trenino elet-
trico, alimentato da una presa
disegnata sulla sabbia con un
legnetto. Ebbene, una delle
caratteristiche peculiari della
tecnologia contemporanea è
la produzione di oggetti in cui
la tecnologia stessa ama na-
scondersi e con essa tutto il la-
voro teorico che l'ha prodot-
ta. È un paradosso già descrit-
to dal filosofo José Ortega y
Gasset: la civiltà industriale
soffre di una ingratitudine pro-
fonda nei confronti dei suoi
stessi miracolosi ritrovati. Una
volta che li ha inventati - il te-
lefono, il telefonino, la radio, la
televisione, il computer -li assi-
mila come fossero naturali.
Quando guidiamo la macchi-
na o accendiamo una lam-
padina non stiamo più a inter-
rogarci sul motore a scoppio o
sull'incandescenza. Poi basta
un nulla, un piccolo blackout,
una lampada che non si ac-
cende, perché lo sconcerto ci
agiti. È appunto il paradosso
della lampadina.
Nel 1881, quando il ballo Ex-
celsior andò in scena per la
prima volta al Teatro alla Sca-
la, riscuotendo peraltro un
grande successo, quel pubbli-
co dell'alta borghesia milane-
se sapeva benissimo cosa si
stava festeggiando: la cele-
brazione del progresso, del
trionfo della scienza e della
lampadina. Si festeggiava la
crescita e non la decrescita, le
"magnifiche sorti e progressi-
ve" e non la cultura del
N.I.M.B.Y. (Not In My Back
Yard). Quel "gran ballo all'ita-
liana" era uno spettacolo co-
lossale, con una scenografia
rutilante, faraonica e impo-
nente, 450 persone in scena.
Narrava con enfasi entusiasti-
ca i prodigi della modernità
ottocentesca, come la luce
elettrica, il piroscafo, il telegra-
fo, il canale di Suez, il tunnel
del Moncenisio. Celebrava la
gloria della splendente Luce
che liberava il povero Schiavo
dalle tenebre del malvagio
Oscurantismo.
L'elettricità ha letteralmente
Elettricità e media: acceleratori della societàIl legame tra elettricità, velocità e comunicazione si è fatto nella storia recentesempre più consistente e complesso. Imprescindibili gli uni dagli altri e parte dellaquotidianità, questi elementi sono la scintilla di continui cambiamenti sociali.
Secondo un celebreaforisma baconiano, tre
invenzioni hanno
cambiato la faccia del
mondo: l’arte della
stampa, la polvere da
sparo e la bussola;
l’elettricità è insieme
comunicazione, arsenale,
orientamento.
8
attualità
Il Doganalista n. 1-2018
accelerato ogni fase dello svi-
luppo sociale. I media, in parti-
colare la TV, possono perciò
essere paragonati ai mezzi di
trasporto veloce: come nel-
l'Ottocento il treno aveva rivo-
luzionato la società, permet-
tendo di coprire lunghe di-
stanze in tempi relativamente
brevi, come la macchina ha
velocizzato i trasporti nel seco-
lo passato, così la TV (forse la
protesi più prestigiosa dell'elet-
tricità) ha contribuito ad au-
mentare la velocità della vita
sociale, rendendo più rapidi i
cambiamenti, rimpicciolendo,
anzi annullando, le distanze
geografiche. Quella della ve-
locità è la vera esperienza
della modernità, che i mezzi di
trasporto hanno attuato solo
parzialmente. Sono stati pro-
prio i mass media a massifica-
re l'esperienza della velocità:
telegrafo, radio e
poi, soprattutto, TV.
«Miei cari amici vici-
ni e lontani, buona-
sera ovunque voi
siate».
Una delle caratte-
ristiche peculiari del-
la tecnologia con-
temporanea è la
produzione di og-
getti in cui la tecno-
logia stessa ama na-
scondersi e con essa
tutto il lavoro teorico
che l'ha prodotta.
Con queste paro-
le di benvenuto
Nunzio Filogamo era
solito inaugurare le
prime edizioni del
Festival di Sanremo trasmesse
dalla Rai delle origini, negli an-
ni Cinquanta. E in queste pa-
role, in questo suo richiamo
agli spettatori vicini
e lontani è racchiu-
so tutto il legame
che s'instaura tra ve-
locità, mezzi di co-
municazione e mo-
dernità. I media in-
fatti hanno come
specifico tecnologi-
co la capacità di
annullare il tempo di
trasmissione di im-
magini e suoni, ren-
dendola quindi im-
mediata, permet-
tendo l'annullamen-
to della distanza
spaziale e la possibi-
lità per spettatori dis-
persi in tutto il mon-
do (vicini e lontani) di vivere in
simultanea grandi eventi me-
diali. Tornano alla mente le ri-
flessioni del filosofo Paul Virilio
che, in Velocità di liberazione,
riflette proprio sulla dinamica
di "vicino-lontano" generata
dal consumo della TV: «I para-
dossi dell'accelerazione sono
numerosi, sconcertanti, in par-
ticolare il primo fra questi: av-
vicinare al "lontano" allontana
proporzionalmente dal "vici-
no", dall'amico, dal congiunto.
Questa inversione di pratiche
sociali già manifeste nell'ordi-
namento dei mezzi di comuni-
cazione (porto, stazione ferro-
viaria, aeroporto) è ancora
rafforzata, radicalizzata dai
nuovi mezzi di telecomunica-
zione».
L'articolata campagna Enel
"Power the People" insisteva
ancora sui gesti dimenticati
9Il Doganalista n. 1-2018
attualità
per farci capire la "velocità di
liberazione". Prima usavamo la
manovella per alzare il finestri-
no in auto. Prima ci alzavamo
continuamente dal divano
per cambiare canale alla TV.
Prima il nastro delle cassette
s'impigliava sempre tra le testi-
ne del registratore mentre cer-
cavamo l'inizio della canzone.
Prima sventolavamo le foto
istantanee in attesa che com-
parisse l'immagine immortala-
ta. Ora tutto è cambiato e
quelli descritti sono gesti di-
menticati. Fra questi ci sarà
anche l'attesa della bolletta
dell'energia in forma carta-
cea, nella cassetta della po-
sta, perché ora tutto è online.
E a questo punto la campa-
gna si faceva interattiva sfrut-
tando le enormi potenzialità
del web.
Insomma, in una decina di
lustri si è compiuta la
più grande rivoluzio-
ne del mondo della
comunicazione, ma
anche della vita in-
tellettuale e spiritua-
le (secondo un cele-
bre aforisma baco-
niano, tre invenzioni
hanno cambiato la
faccia del mondo:
l'arte della stampa,
la polvere da sparo
e la bussola; l'elettri-
cità è dunque, insie-
me, comunicazione,
arsenale, orienta-
mento). Non si può
considerare l'elettri-
cità solo come uno
dei tanti elementi
dell'innovazione tecnologica
in un nesso causale comples-
so, perché il cambiamento
operato dalla sua forza ha tra-
sformato la natura
stessa del rapporto
di causa ed effetto.
Nella "campagna
dell'aeroplanino", un
piccolo velivolo di
carta è il protagoni-
sta che attraversa,
di stagione in stagio-
ne, le tappe della
storia recente. Il rac-
conto adottava la
retorica della circo-
larità: all'inizio un
bambino degli anni
Sessanta disegna su
un foglio di carta
un'automobile e tra-
sforma poi la carta
in aeroplano. Que-
st'ultimo attraversa paesaggi
ed epoche, e arriva oggi a un
bambino del nuovo Millennio. I
motivi d'interesse di questo
spot Enel sono molti. Quel che
più colpisce è il lavoro di remix
sui materiali audiovisivi: una
storia inedita raccontata at-
tingendo a parti dell'archivio
storico di Enel. Vediamo cosÌ
l'illuminazione di San Marco a
Venezia, l'elettrificazione del
territorio nazionale, la posa dei
cavi marini che collegavano
le isole alla terraferma, e tanti
altri eventi di diversa portata.
L'intento non è, in questo ca-
so, nostalgico. L'aeroplanino
che fluttua nel cielo trasmette,
invece, il senso della storia:
una storia che avanza, orgo-
gliosa del progresso che la
tecnica e l'energia portano
con sé. Un racconto semplice,
evidente, che può essere di-
10 Il Doganalista n. 1-2018
attualità
versamente declinato sulle
piattaforme mediali (altro mo-
tivo d'interesse della campa-
gna). E su You-Tube, condivisi-
bile in Facebook, c'era una
versione speciale, più lunga,
del film visibile in TV.
Il mondo della comunica-
zione è al centro di un profon-
do e radicale cambiamento,
qualcosa che ricorda l'enfasi
del ballo Excelsior: il telefono,
cosÌ come l'abbiamo cono-
sciuto e usato per anni, non è
più il telefono; i giornali non so-
no solo più giornali, stanno
mutando pelle e contenuti; la
TV non è più la TV; persino il
computer presto non sarà più
il computer. Motore di questa
evoluzione è il fenomeno della
convergenza. Che cos'è? Tec-
nicamente, la convergenza è
l'unione di più strumenti del
comunicare, una fusione resa
possibile dalla tec-
nologia digitale. Cia-
scun medium non è
più destinato a svol-
gere un singolo tipo
di prestazione, ma è
in grado di diffonde-
re diversi contenuti
(fotografia, radio,
conversazioni telefo-
niche, TV, musica).
Convergenza signifi-
ca utilizzare una sola
interfaccia (il com-
puter, per esempio)
per molti servizi infor-
mativi, passare cioè
dalla visione di una
serie TV a un'opera-
zione bancaria, dal-
la lettura di un quoti-
diano alla sorveglianza di un
angolo della casa. Ma con-
vergenza significa anche che
il futuro della comunicazione
è qualcosa che va
ben oltre la comuni-
cazione e coinvolge
categorie antropo-
logiche. Convergen-
za è la voce del mol-
teplice, dell'indiscer-
nibile e dell'ibridato.
Grazie alla facilità di
spostamento, ai flussi
migratori, alla globa-
lizzazione, tutto il
mondo converge, si
mescola, tende al
metieciato.
Ma noi come ci
attrezziamo per af-
frontare un simile ri-
volgimento? Consi-
deriamo la tecnolo-
gia come un gadget prezioso
di cui non si può fare a meno?
Ci comportiamo come nei
confronti dell'elettricità? La
verità è che oggi, nel mondo
della comunicazione, si com-
piono operazioni cosÌ vertigi-
nose da essere state vagheg-
giate solo da qualche scrittore
di fantascienza: il primo Ma-
cintosh è del 1984, la nascita
ufficiale del web risale al 1991.
Convergenza significa anche
che da una cultura di tipo ver-
ticale (ordinata secondo una
gerarchia valoriale) siamo
passati a una orizzontale (ogni
contenuto è immediatamen-
te disponibile) basata più sulle
associazioni, sui link, sui liberi
collegamenti che sulla tradi-
zionale trasmissione del sape-
re. Peggio di una scossa elet-
trica, molto peggio.
11Il Doganalista n. 1-2018
fisco
Accertamento
L e modalità di riscossione dei di-ritti doganali sono differenti a
seconda che si tratti di accerta-mento originario o di accertamen-to suppletivo.
L’accertamento originario è spe-cificamente disciplinato dagli artt.8 e 9 del D.Lgs. 374/90 e dall’art.105, 1° paragrafo del CDU.
L’obbligazione che ne conse-gue sorge al momento dell’accet-tazione della dichiarazione di vin-colo di una merce ad un regimeche comporti il pagamento di di-ritti doganali. Ad esempio si trattadei diritti liquidati nella dichiarazio-ne (bolletta doganale) presentataper l’importazione definitiva diuna merce. Il pagamento di tali di-ritti deve avvenire all’atto dellesvincolo della stessa.
Tuttavia può essere consentito,previa costituzione di idonea ga-ranzia, che il pagamento dei dirittirelativi a tutte le merci svincolate inun certo periodo avvenga al termi-ne di tale periodo, che in ogni ca-so non può eccedere i 31 giorni.
L’accertamento suppletivo inve-ce è disciplinato dall’art. 105, 3° e4° paragrafo del CDU.
Si tratta dell’ipotesi in cui l’impor-to dei dazi scaturenti da un’obbli-gazione doganale non sia statocontabilizzato al momento dell’ac-cettazione della dichiarazione, osia stato contabilizzato ad un livelloinferiore a quello legalmente dovu-to. Si tratta dei diritti doganali deri-vanti da avvisi di accertamentoemessi successivamente allo svin-
colo della merce. Questi diritti sonorappresentati, ad esempio, dallemaggiori somme richieste dallaDogana a seguito di “revisioned’accertamento” – eseguita aisensi dell’art. 11 del D.Lgs. 374/90nei tre anni successivi alla emissio-ne della bolletta d’importazione.
Le modalità ed i termini di ri-scossione dei diritti doganali (siadi quelli scaturenti da accerta-menti originari, sia di quelli scatu-renti da accertamenti suppletivi)sono stabiliti dagli artt. 108 e se-guenti del CDU.
L’art. 108 del CDU, con riferimen-to ai termini di pagamento dei da-zi comunque dovuti, opera una di-stinzione tra soggetti che non frui-scono di una facilitazione di paga-mento (1 paragrafo, secondo pe-riodo) e quelli che ne fruiscono anorma degli articoli da 110 a 112(2 paragrafo).
I primi dovranno pagare entro iltermine fissato dalla Dogana, checomunque non può eccedere idieci giorni dalla notifica al debito-re dell’obbligazione doganale; i se-condi, invece, entro e non oltre lascadenza dei termini stabiliti nelquadro delle facilitazioni previste aicitati artt. da 110 a 112.
In ogni caso le dilazioni di paga-mento sono concesse, ai sensi del-l’art. 110 CDU, solo su istanza di par-te, previa costituzione di un’apposi-ta garanzia.
Esse possono riguardare i paga-menti relativi ad ogni tipo di accer-tamento (originari e/o suppletivi).
Per quanto riguarda le modalitàdi concessione delle dilazioni di pa-gamento, il citato art. 110 del CDUdispone che l’Autorità Doganalepuò consentire che la dilazione delpagamento sia accordata:
a) singolarmente per ogni im-porto dei dazi contabilizzato, sia inoccasione degli accertamenti ori-ginari che di quelli suppletivi. Valea dire che per ogni singolo accer-tamento potrà essere richiesta lafacilitazione di pagamento, sem-pre previa costituzione di una spe-cifica garanzia [art. 110, 1° para-grafo lett. a)].
b) globalmente per tutti gli im-porti dei dazi liquidati in un certoperiodo in occasione di accerta-menti originari (bollette doganaliemesse) [art. 110, 1° paragrafo lett.b)]. In tal caso, previa costituzionedi idonea garanzia, verrà acceso anome del richiedente un conto didebito nel quale confluiranno tuttigli importi relativi ai dazi liquidati inun determinato intervallo di tempofissato dall’Amministrazione finan-ziaria per i quali l’interessato hascelto tale modalità di pagamen-to. Tali importi, così annotati e rias-sunti nel conto, saranno pagati allescadenze previste, con possibilitàda parte della Dogana, in caso dimancato pagamento, di escutereil garante.
Va però evidenziato che la fa-coltà di avvalersi di un conto di de-bito non è prevista nel caso degliaccertamenti suppletivi, per i quali,per espressa disposizione dell’art.
originario
suppletivo
12 Il Doganalista n. 1-2018
fisco
F ino al 30 aprile 2016, vigente ilCodice Doganale Comunita-
rio, c’era una miscela esplosiva trale disposizioni, appunto, del CDC,che indicavano in tre anni il termi-ne ordinario di prescrizione per lariscossione dei diritti doganali, sal-vo che l’obbligazione doganalefosse sorta a seguito di un atto cheera nel momento in cui è statocommesso perseguibile penal-mente, e la norma nazionale, l’arti-colo 84 del TULD, che ne sospen-deva i termini, fino al momento incui l’eventuale azione penale po-tesse ritenersi estinta e, cioè, all’in-finito.
Ne derivava che, di fatto, l’Am-ministrazione poteva, anche dopola scadenza del triennio, legittima-mente trasmettere una notizia direato e riaprire, così, i termini perl’accertamento dei diritti dogana-li scaturenti dalla notizia di reato.
Questa situazione ingenerava in-certezza di diritto. La Cassazione,com’è noto, pose rimedio a que-sta situazione stabilendo che l’av-viso di rettifica potesse essere noti-ficato anche oltre la scadenza deltriennio e, cioè, anche nei tre annisuccessivi a quello in cui il giudiziopenale dovesse ritenersi cessato,alla condizione necessaria, però,che la notizia di reato fosse tra-smessa nei tre anni successivi alladata di emissione della bollettadoganale. Ponendo, così, un limitealla incertezza del termine di pre-scrizione.
Il nuovo Codice Doganale del-l’Unione non presenta la stessa in-certezza del vecchio codice, inquanto all’articolo 103, 2° para-grafo stabilisce un termine certoentro il quale deve essere notifica-to la richiesta di maggiori diritti ac-certati, qualora il fatto costituisca
reato. Il termine va da cinque adieci anni conformemente al dirit-to nazionale.
Ad oggi il termine fissato dal Mi-nistero delle Finanze, per il tramitedell’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli, è di cinque anni decor-renti, sempre, dalla data della bol-letta, venendo così meno l’incer-tezza del termine che caratterizza-va il vecchio Codice e la valenzadelle sentenza della Cassazioneche vi avevano posto rimedio.
Nel nuovo CDU il termine è fissa-to in cinque anni, ma solo per lebollette emesse dal 1 maggio2016.
Infine si rappresenta che puòqualificarsi “notizia di reato” anchela trasmissione del rapporto del-l’OLAF all’Agenzia delle Dogane(cfr. ordinanza Corte di Cassazio-ne n. 616 depositata il 12.01.2018).
Gianni Gargano
110, 1° paragrafo, lett. a) del CDU, ènecessario presentare una specifi-ca istanza, corredata da idoneagaranzia, per ogni singolo accerta-mento.
Anche la semplice lettura dellanorma nazionale (artt. 78 e seguen-ti del T.U.L.D.) conferma che il diffe-rimento globale è consentito sol-tanto per i diritti doganali liquidatiall’atto degli accertamenti cd “ori-ginari”, in quanto conseguenti allapresentazione della dichiarazionein dogana e strettamente connessialla data in cui le merci sono staterilasciate alla libera disponibilitàdell’operatore.
In particolare si richiamano alcu-ne disposizioni del T.U.L.D.:
art. 78: “L’amministrazione finan-ziaria può consentire di ottenere lalibera disponibilità della merce sen-za il pagamento dei diritti liquidati,i quali sono annotati …. in appositoconto di debito….;”
art. 79 (come sostituito con arti-colo 5 paragrafo 2 della legge n.213/2000, in conformità agli artt.226 e 227 del Codice doganalecomunitario): “Il ricevitore della do-gana consente, a richiesta dell’o-peratore, il pagamento differito deidiritti doganali…….;”
Art. 80 : “Il periodo per il quale èconcesso il pagamento differito…decorre dalla data di registrazio-ne della bolletta doganale ovvero,se la merce è stata già rilasciata a
disposizione dell’operatore, dalladata del rilascio medesimo”.
Consegue, pertanto, che i dirittidoganali dovuti a seguito di accer-tamenti suppletivi non possono es-sere addebitati nel conto di differi-to dell’operatore ma, nel caso dimancato pagamento entro il ter-mine stabilito, gli avvisi di accerta-mento, emessi per recuperare risor-se proprie tradizionali della UE edell’ IVA all’importazione, costitui-scono, ai sensi dell’articolo 9, com-ma 3 bis, del D.L. 2.03.2012, n. 16, ti-tolo esecutivo e, pertanto, le som-me richieste saranno affidate all’a-gente per la riscossione coattiva.
Francesco PagnozziVincenzo Guastella
(Studio Gargano)
Termine della richiesta dei diritti doganali
13Il Doganalista n. 1-2018
speciale europa
I l regolamento (UE) n. 952/2013che istituisce il codice dogana-
le dell’Unione (CDU), prevedeche chiunque può nominare unrappresentante doganale e chela rappresentanza può essere di-retta, se il rappresentante doga-nale agisce in nome e per contodi un’altra persona, oppure indi-retta, se il rappresentante doga-nale agisce in nome proprio maper conto di un’altra persona. Ilrappresentante doganale è defi-nito come “qualsiasi persona no-minata da un’altra persona affin-ché la rappresenti presso le auto-rità doganali per l’espletamentodi atti e formalità previsti dallanormativa doganale”.
Nel corso del mese di giugno,la Direzione Generale Tassazionee Unione doganale della Com-missione europea (DG TAXUD), hapubblicato un documento di in-formazione che intende chiarire
in quali casi è possibile utilizzare larappresentanza diretta o indiret-ta. In particolare, i servizi dellaCommissione hanno voluto chia-rire quando un rappresentantedoganale può richiedere unaprocedura semplificata edun’autorizzazione per un regimespeciale, escluso il transito.
Per procedure semplificate, siintendono le procedure previstedal Titolo V del CDU e quindi in-cludono la presentazione delladichiarazione semplificata, losdoganamento centralizzato, l’i-scrizione nelle scritture del dichia-rante e l’autovalutazione.
La prima domanda a cui la DGTAXUD cerca di dare una rispostaè la seguente: quando un impor-tatore/esportatore riceve un’au-torizzazione per una semplifica-zione doganale, può farsi rappre-sentare da un rappresentanteche agisce utilizzando la rappre-
sentanza indiretta?La risposta dei servizi della
Commissione europea non sem-bra chiarire e sicuramente nonfaciliterà l’interpretazione dellanorma da parte delle autoritàdoganali dei vari Stati membri. Ineffetti, come affermano gli stessiservizi della Commissione, alcuniStati membri ritengono che que-sto sia possibile, ma la DG TAXUD,pur non prendendo una posizio-ne chiara, sembra avere dei dub-bi per le seguenti ragioni:
• la nozione di “dichiarante”definita nel CDU come la perso-na che presenta una dichiarazio-ne in dogana a nome proprio(rappresentanza indiretta), ovve-ro la persona in nome della qua-le la dichiarazione è effettuata(rappresentanza diretta). Quan-do un rappresentante in doganapresenta una dichiarazione indogana per conto del cliente, lo
CDU e rappresentanza in dogana
14 Il Doganalista n. 1-2018
speciale europa
fa a nome proprio come dichia-rante e non a nome dell’importa-tore/esportatore;
• se una persona intende be-neficiare dei vantaggi per la pre-sentazione una dichiarazionesemplificata, come dichiarante,deve lui stesso soddisfare le condi-zioni e non l’importatore/esporta-tore per conto del quale agisce;
• il titolare dell’autorizzazioneper la semplificazione deve sod-disfare le condizioni ivi previste;
• lo status di operatore econo-mico autorizzato per le semplifi-cazioni doganali autorizza il tito-lare dell’autorizzazione a benefi-ciare di alcune semplificazioni.
Riteniamo quindi che a questaprima domanda una risposta do-vrà essere data dall’autorità do-ganale competente dopo un’at-tenta analisi del caso specifico.
La seconda domanda riguar-
da la possibilità, per un rappre-sentante diretto, di ottenereun’autorizzazione per l’iscrizionenelle scritture del dichiarante(EIDR) (articolo 182, par. 1 CDU).Secondo la Commissione, il rap-presentante in dogana che agi-sce in rappresentanza diretta,può ottenere l’autorizzazione perl’iscrizione nelle scritture del di-chiarante, solo se ha un accessoal sistema elettronico del dichia-rante. Quindi il caso in cui il rap-presentante diretto utilizza la suaautorizzazione per l’EIDR per agi-re in nome e per conto dei suoiclienti, è un’eccezione alla rego-la che prevede che sia il dichia-rante che deve soddisfare lecondizioni per ottenere questaautorizzazione.
La terza domanda riguarda lapossibilità di utilizzare la rappre-sentanza diretta quando viene ri-
chiesto l’esonero dall’obbligo dipresentazione delle merci in do-gana (articolo 182, par. 3 CDU).Secondo i servizi della Commis-sione, la questione della rappre-sentanza non si pone in questocaso, visto che la normativa pre-vede chiaramente che la condi-zione di essere un operatore eco-nomico autorizzato spetta al di-chiarante, che sarebbe quindi ilcliente del rappresentante.
Infine, i servizi della Commissio-ne chiariscono che non può es-sere utilizzata la rappresentanzaindiretta in combinazione conun’autorizzazione per il perfezio-namento attivo o passivo, ammis-sione temporanea, deposito do-ganale e destinazione particola-re. Questo perché il titolare del re-gime speciale deve essere an-che il titolare dell’autorizzazione.
Mauro Giffoni
• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTOE NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE
CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTATASSEVERAZIONISDOGANAMENTI IMPORT EXPORTCONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA, ACCISE E COMMERCIO ESTERO
Società uninominaleCapitale sociale interamente versato X 52.000,00
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septiesAUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTEALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V
41012 CARPI (Modena)Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più lineeFax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.comE-mail: [email protected]
REA 283000Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368
15Il Doganalista n. 1-2018
speciale europa
Da secoli, il cemento dell’Europa è la sua cultura:
era e rimane la chiave della nostra civiltà. Costitui-
sce un settore con un forte potenziale di occupa-
zione e di crescita economica.
Come iniziare un testo sulla
Cultura dell'Europa? Ini-
ziamo dalle cifre: quasi la metà
dei 745 siti culturali “Patrimonio
dell'U manità” riconosciuti dal-
l'UN ESCO si trovano in Europa.
Le cifre vi dicono poco? Pro-
viamo allora a fare un giochi-
no con le lettere che compon-
gono la parola "Cultura": C co-
me Cinema, U come Universi-
tà, L come Libro, T come Teatro,
U come Umanesimo, R come
Rinascimento.
Tutte invenzioni europee, la
conferma che l'Europa è da
sempre la culla della cultura.
Ma, direte, manca la A! Facile:
A come Arcobaleno: cosa in-
fatti caratterizza la cultura eu-
ropea se non la sua varietà, il
fatto di essere variopinta come
un arcobaleno? Un arcobale-
no che però non è immagina-
bile senza la diversità dei suoi
colori.
Proprio la tutela e la promo-
zione della diversità culturale fi-
gurano fra i principi fondanti
del modello europeo. Nel
maggio 2007 la Commissione
europea ha pubblicato un do-
cumento intitolato “Un'agen-
da europea per la cultura in un
mondo in via di globalizzazio-
ne”, che elenca i principali
obiettivi in ambito culturale:
promozione della diversità cul-
turale e del dialogo intercultu-
rale; promozione della cultura
quale catalizzatore della crea-
tività; promozione della cultura
quale elemento essenziale del-
le relazioni internazionali del-
l'UE.
“Ma con la cultura si man-
gia?” si chiedono in molti con
questi tempi di crisi. Certo che
sì: oggi l'industria culturale in
Europa - da quella del cinema
a quella audiovisiva, dall'edito-
ria all'artigianato alla musica -
è un'importante fattore di oc-
cupazione. Circa 7 milioni di
europei lavorano infatti nel set-
tore culturale. Anche al di là
della promozione diretta delle
attività di chi “fa” cultura, attra-
verso programmi quali Cultura
e MEDIA, l'Unione europea di-
sciplina la vita e l'attività pro-
fessionale di queste persone
attraverso numerosi regola-
menti.
“Certo, la cultura europea
ha un grande passato, ma il fu-
turo?” osservano altri scettici.
Rispondiamo con una citazio-
ne del filosofo tedesco Frie-
drich Wilhelm Nietzsche (1844 -
1900): “Ogni rifondazione di
una cultura avviene grazie al-
l'emulazione di altre culture for-
ti”. Oggi ispirarsi alle grandi cul-
ture del passato è più facile:
grazie ad Europeana la più
grande enciclopedia europea
della storia. Ben due milioni di
opere in 23 lingue, fra testi,
spartiti, registrazioni audio, vi-
deo e immagini: tutto pubbli-
cato gratuitamente in rete per
la consultazione degli utenti
(www.europeana.eu).
Lo scopo dell’iniziativa è
quello di permettere a chiun-
que nel mondo di accedere
all'immenso patrimonio cultu-
rale europeo in modo imme-
diato e gratuito. Favorendo
così la diffusione della Cultura
europea.
Cultura
17Il Doganalista n. 1-2018
speciale europa
Senza fonte di energia fossile sufficiente, in concorrenza con il resto
del mondo per acquistarla, l’UE richiede enormi investimenti per mo-
dificare il suo mix energetico, ammodernare infrastrutture e rete di
distribuzione e assicurare la stabilità dei suoi approvviggionamenti.
L'energia è una delle princi-pali sfide per l'Europa in un
mondo di crescente domanda
da parte dei paesi emergenti
e di esaurimento di alcune
energie fissili. La prospettiva di
un'impennata dei prezzi dell'e-
nergia e della crescente di-
pendenza dalle importazioni
indebolisce l'affidabilità del-
l'approvvigionamento energe-
tico e compromette l'intera
economia. Nei prossimi anni
saranno necessari enormi inve-
stimenti per preparare l'infra-
struttura energetica europea
alle esigenze del futuro.
Solo un approccio coordi-
nato e comune avrà un im-
patto maggiore, potrà giocare
un ruolo fondamentale nel
soddisfare tali esigenze e dare
all'Ue una voce determinante
a livello internazionale. Non-
ostante le differenze di mix
energetici gli Stati membri
condividono tre obiettivi co-
muni: ridurre la bolletta ener-
getica per le famiglie e le im-
prese (“competitività”), garan-
tire un approvvigionamento
energetico affidabile e ininter-
rotto a prezzi accessibili (“sicu-
rezza dell'approvvigionamen-
to”) e limitare l'impatto am-
bientale della produzione, del
trasporto e dell'uso dell'ener-
gia (“sostenibilità”). La com-
pleta integrazione dei mercati
nazionali dell'energia prevista
entro il 2014 non basterà.
Esiste un quadro legislativo
per approfondire e unificare il
mercato europeo dell'energia
attraverso: lo sviluppo d'inter-
connessioni infrastrutturali e
d'infrastrutture di stoccaggio;
misure per assicurare la sicurez-
za dell'approvvigionamento di
gas, di elettricità e per garanti-
re lo sfruttamento del petrolio
e del gas offshore in condizioni
di sicurezza; protezione dei di-
ritti e informazione dei consu-
matori (etichettatura, contato-
ri intelligenti); condizioni eque
di concorrenza e la supervisio-
ne tra gli operatori del settore.
La strategia si fonda sugli
obiettivi "20-20-20" da realizza-
re entro il 2020:
* 20% di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra
rispetto ai livelli del 1990. Il
Consiglio ha inoltre proposto
di ridurre del 30% le emissioni
di gas serra se altri grandi pro-
duttori di emissioni si impegne-
ranno a fare la loro parte (ve-
di T-Terra).
* 20% dell'energia consuma-
ta proveniente da fonti rinno-
vabili. Questo richiede una
conversione tecnologica e un
piano strategico di medio ter-
mine, particolarmente nei bio-
carburanti di seconda genera-
zione e le reti intelligenti, e una
cooperazione internazionale
su tecnologie specifiche.
* 20% di miglioramento delle
prestazioni energetiche. Obiet-
tivo centrale, l'efficienza ener-
getica rappresenta uno stru-
mento chiave in materia di
energia e clima, nonché il mo-
do economicamente più effi-
cace per ridurre le emissioni,
rendere più sicuro e competiti-
vo l'approvvigionamento ener-
getico e contenerne il costo.
Gli sforzi si concentrano sui set-
tori che offrono le migliori pos-
sibilità in termini di risparmio: i
trasporti pubblici e l'edilizia.
WATT
18 Il Doganalista n. 1-2018
commercio
Cargopooling è specializzata nelle spedizioni alimentari
(food&wine) in tutto il mondo, su richiesta di aziende e di
privati. La pluriennale esperienza nel settore e la vasta rete
di trasportatori specializzati di cui si avvale permettono a
Cargopooling di garantire che gli alimenti inviati giungano
inalterati a destinazione, superando le barriere doganali.
UTILIZZI PRINCIPALI
Regali & consegneCon Cargopooling è possibile spedire facilmente regali alimentari in tut-
to il mondo. Familiari e amici possono così soddisfare il palato dei propri
cari inviando qualsiasi tipo di vino o alimento in ogni area del mondo.
Allo stesso modo, le aziende possono inviare qualsiasi tipo di campione-
prodotto con la certezza che arriverà intatto a destinazione.
Turismo & lavoroIl servizio di spedizione di Cargopooling è utile non solo per
gli italiani che desiderano inviare merce oltre confine, ma
anche per gli stranieri che si trovano nel nostro Paese (per
turismo o per lavoro) e che vogliono spedire le prelibatez-
ze del “made in Italy” all’estero, senza l’incombenza di im-
barcare un bagaglio in più al momento di lasciare l’Italia e
senza preoccuparsi delle relative pratiche burocratiche e
doganali.
Produzione & venditaUn servizio utile per le aziende che vogliono entrare in nuovi mercati,
raggiungere nuovi clienti e aumentare i propri ricavi. Per spedire sen-
za barriere e senza incombenze burocratiche.
AREE SERVITE
Cargopooling permette di raggiungere la maggior parte
dei Paesi del mondo, rispettando le normative d’importa-
zione in vigore in Europa, USA, Canada, Giappone, Singa-
pore, Hong Kong, Israele, Australia, Nuova Zelanda e Suda-
frica.
Le pratiche doganali sono sempre a carico di Cargopoo-
ling, che garantisce inoltre un kit di imballaggio certificato
HACCP. Ritiro e consegna avvengono sempre a domicilio.
Per informazioni: www.cargopooling.it
Cargopoolingper spedire cibo e vino nel mondo!
19Il Doganalista n. 1-2018
giurisprudenza
trasporto o vizi dei prodotti impor-tati. Una soluzione analoga è sta-ta adottata dalla Corte di Cassa-zione con la sentenza 27 marzo2013, n. 7716, la quale avevaescluso l’istituto della revisionedell’accertamento su istanza diparte, nei casi di rettifiche delprezzo dichiarato all’importazio-ne, dovute a scelte volontarie del-l’interessato (c.d. transfer pricingadjustment). In particolare, la Cor-te di Cassazione, ha affermatoche “sono sicuramente al di fuoridell’ambito applicativo della nor-ma in questione [art. 78 CDC]quegli elementi successivi checonsistono, non nel rilievo di erroridell’interessato rappresentati dauna svista o da un’omissione invo-lontaria, bensì da scelte volonta-rie poste in essere dal medesimo,successivamente alla dichiarazio-ne di importazione (C. Giust. CE, n.468/05, cit., C. Giust. CE, 5.10.06, C-100/05)”.
In altri termini, anche secondola Corte di giustizia, la proceduradi rimborso dei dazi in eccesso,versati al momento dell’importa-zione, sarebbe ammessa soltantoin presenza di errori od omissioni,involontariamente commessi allosdoganamento. Ciò comportal’importante conseguenza di nonlasciare spazio a domande di rim-borso per tutti quei casi in cui, suc-cessivamente all’importazione,l’accordo tra fornitore e acquiren-te determini un adeguamento in
ha chiesto un corrispondente rim-borso dei dazi doganali versati,che la Dogana di Monaco ha re-spinto, con la motivazione secon-do cui il metodo di calcolo delprezzo non sarebbe stato confor-me all’art. 29 del codice dogana-le comunitario, in quanto concer-nente il valore di transazione dimerci specifiche, non applicabiledunque a spedizioni miste. Sotto-posta la questione, dal giudice te-desco, alla Corte di giustizia, que-st’ultima ha espresso un principiodi diritto molto importante. In par-ticolare, è stato affermato che “gliarticoli da 28 a 31 del codice do-ganale devono essere interpreta-ti nel senso che non consentonodi prendere in considerazione, co-me valore in dogana, un valore ditransazione concordato costitui-to, in parte, da un importo inizial-mente fatturato e dichiarato e, inparte, da un adeguamento for-fettario operato dopo la fine delperiodo di fatturazione, senza chesia possibile sapere se, al terminedel periodo di fatturazione, taleadeguamento sarà operato al ri-alzo o al ribasso”.
La sentenza contiene afferma-zioni che meritano riflessione, an-che per i potenziali effetti su altretransazioni tra parti correlate.
In primo luogo, la pronuncia re-stringe il campo di applicazionedella richiesta di rimborso deimaggiori dazi alle ipotesi di difettidi qualità, danneggiamenti nel
Un’importante sen-tenza della Corte di
giustizia torna a far di -scu te re sulla problemati-ca del valore doganalenei rapporti tra parti cor-relate. La pronuncia 20dicembre 2017, causaC-529/16, afferma, infatti,che gli accordi relativi al transferpricing, anche se definitivamenteraggiunti con l’Amministrazione fi-scale, non hanno alcun rilievo aifini della determinazione del valo-re, nei rapporti con la Dogana.
Nel caso esaminato, una socie-tà tedesca ha acquistato dallacontrollante giapponese numero-si semilavorati utilizzati nel proces-so industriale. All’atto dell’impor-tazione sono stati dichiarati i prez-zi fatturati dalla casa madre. Taliprezzi corrispondevano ai valoripraticati all’interno del gruppo,conformemente a un accordopreventivo sui prezzi di trasferi-mento, stipulato tra il gruppo e leautorità fiscali tedesche. Gli im-porti fatturati all’importatrice era-no periodicamente verificati e, sedel caso, corretti, al fine di garan-tire che i prezzi di vendita fosseroconformi al criterio di piena con-correnza previsto dalle linee gui-da Ocse. Tali “aggiustamenti” pe-riodici infragruppo assumevano ri-lievo, in aumento o in diminuzio-ne, ai fini della fiscalità diretta.
Nel caso esaminato, dopo avereffettuato le importazioni, il margi-ne operativo della società tede-sca si collocava al di sotto dellafascia obiettivo stabilita e, conse-guentemente, la casa madre hariconosciuto alla controllata tede-sca un credito.
Alla luce dell’adeguamentodei prezzi di trasferimento operatodopo le importazioni, la società
Transfer pricingirrilevanti gli accordi
La Corte di giustizia afferma che gli accordi relativi al transfer pricing sonoirrilevanti nella determinazione del valore nei rapporti con la Dogana.
20 Il Doganalista n. 1-2018
giurisprudenza
diminuzione del prezzo dichiarato.Se questo aspetto, in linea ge-
nerale, è piuttosto noto e condivi-so, nella prassi dei gruppi multina-zionali è diffuso il convincimentoper cui, raggiunto l’accordo suiprezzi di trasferimento con l’ammi-nistrazione fiscale locale, questoservirebbe “da ombrello” ancheper la fiscalità doganale.
La sentenza in commentosmentisce tale diffusa opinione,imponendo una maggiore atten-zione a questo profilo.
In Italia, com’è noto, a seguitodell’adozione della circolare 21aprile 2017, n. 5/D, tale problemati-ca può essere preventivamente ri-solta, avviando la procedura di ru-ling doganale. Alla luce della pro-nuncia della Corte di giustizia,questa procedura risulta impre-scindibile, per far valere eventuali
diminuzioni del prezzo, conse-guenti ad aggiustamenti successi-vi alle importazioni.
Una seconda riflessione in meri-to alla sentenza in commento ri-guarda il tema delle rettificheoperabili d’ufficio. La Corte di giu-stizia, infatti, afferma che “il codicedoganale, da un lato, non imponealcun obbligo alle imprese impor-tatrici di sollecitare adeguamentidel valore di transazione, laddovequest’ultimo sia corretto ex post alrialzo e, dall’altro, non contiene al-cuna disposizione che consentaall’autorità doganale di tutelarsidal rischio che le citate imprese ri-chiedano unicamente adegua-menti al ribasso”.
Il ragionamento espresso dallasentenza è chiaro nell’affermareche, in caso di aggiustamenti inaumento del valore doganale,
questi non dovrebbero legittimarela Dogana a una rettifica di valo-re. Questo profilo è di grande novi-tà, posto che finora le autorità do-ganali hanno sempre operato conrettifiche in aumento.
Un ulteriore aspetto meritevoledi attenzione riguarda la normati-va applicabile al caso esaminatodal giudice europeo. Quest’ulti-mo, infatti, ha dato applicazione alprevigente codice doganale co-munitario, mentre il nuovo codice,all’art. 173, par. 3, CDU, a differenzadel precedente art. 78 CDC, non li-mita più la revisione su istanza diparte alla presenza di errori odomissioni, consentendo di attivarela procedura di revisione, ove sianecessario far coincidere la pro-cedura doganale con la situazio-ne reale.
Sara Armella
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21Il Doganalista n. 1-2018
giurisprudenza
Com’è noto, la natura com-
plessa del presupposto d’impo-
sta dell’accisa richiede che si
realizzi, da un lato, il fatto gene-
ratore dell’imposta, individuato
nella fabbricazione o importazio-
ne del prodotto, e dall’altro, l’esi-
gibilità della stessa, che si verifica
con l’immissione in consumo del
prodotto.
Per “immissione in consumo” si
intende l’utilizzo del prodotto per
le finalità sue proprie, che si rea-
lizza con l’introduzione dello stes-
so nel mercato.
Oltre ai casi di regolare immis-
sione in consumo del prodotto,
che avviene con l’immissione nel
mercato, l’art. 2, d. lgs. 26 ottobre
1995, n. 504 individua alcune fat-
tispecie che sono parificate per
legge all’“immissione in consu-
mo”: in particolare, le ipotesi di
svincolo, anche irregolare, di pro-
dotti sottoposti ad accisa da un
regime sospensivo e i casi di am-
manco di prodotti sottoposti ad
accisa, in misura superiore a
quella consentita o quando non
ricorrono le condizioni per la
concessione dell’abbuono di cui
all’art. 4 Tua.
Vi sono, infatti, circostanze in
cui, pur essendo sorta l’obbliga-
zione tributaria, la stessa non è
esigibile e il soggetto passivo è
dispensato dal versamento del-
la stessa.
giurisprudenza di legittimità.
Invero, la Suprema Corte ha ri-
badito il principio, in più occasio-
ni affermato, secondo il quale
“in materia di accise, il furto del
prodotto a opera di terzi e senza
coinvolgimento nei fatti del sog-
getto passivo di per sé non esi-
me (…) dal pagamento dell’im-
posta che resta abbuonata solo
nell’ipotesi – la cui prova deve
essere fornita dall’obbligato – di
dispersione o distruzione del pro-
dotto, atteso che solo in questo
caso ne resta impedita l’immis-
sione in consumo, laddove la
sottrazione determina soltanto il
venir meno della disponibilità
del bene da parte del soggetto
per effetto dello spossessamen-
to, ma non ne impedisce l’in-
gresso nel circuito commerciale
(cfr. Cass., sez. V, 11 agosto 2016,
n. 16966; Cass., sez. V, 20 novem-
bre 2013, n. 25990…). In partico-
lare, la citata Cass., 16966/16 ha
chiarito come, anche alla luce
del diritto comunitario (…) l’ab-
buono dell’accisa non è previsto
in caso di svincolo irregolare del-
la merce dal regime di sospen-
sione, ma solo in caso di am-
manchi, ricorrente cioè solo
quando gli ammanchi siano ri-
conducibili alle perdite dovute a
caso fortuito o forza maggiore o
alle perdite inerenti alla natura
del prodotto”.
L a Corte di Cassazio-
ne, con ordinanza del
7 Novembre 2017, n.
26419, è intervenuta su un argo-
mento già oggetto di discussio-
ne, confermando il proprio orien-
tamento che prevede la legitti-
mità della richiesta delle accise
su prodotti rubati.Il furto, infatti, pur provocando
la perdita del bene da partedel contribuente, non impedi-sce l’immissione in consumodello stesso.
Nella fattispecie, una societàche svolgeva attività di deposi-taria autorizzata di alcol avevaproposto ricorso avverso un avvi-so di pagamento notificato dal-l’Agenzia delle Dogane aventea oggetto accise, adducendo ilfurto a opera di ignoti del pro-dotto sul quale era stato richie-sto il pagamento delle accise.
Sia in primo grado che in ap-pello i giudici hanno accolto leargomentazioni del contri-buente.
I giudici di appello, in partico-lare, avevano ritenuto estintal’obbligazione tributaria sul pre-supposto dell’equiparazione delcaso fortuito al furto a opera diterzi della merce in custodiapresso il depositario.
La Suprema Corte con l’ordi-
nanza in commento ha ritenuto
che la decisione di secondo gra-
do si ponesse in contrasto con
l’interpretazione dell’art. 4, d.lgs.
504 del 1995, nel testo vigente ra-
tione temporis, da parte della
Obbligo del pagamentoanche se si è stati derubati
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 7 Novembre 2017 n. 26419,ha previsto la legittimità della richiesta delle accise su prodotti rubati
22 Il Doganalista n. 1-2018
giurisprudenza
Tali casi sono disciplinati dal-
l’art. 4 Tua, il quale, nella sua at-
tuale formulazione, in vigore dal
1° aprile 2010, dispone al primo
comma che “In caso di perdita ir-
rimediabile o distruzione totale di
prodotti che si trovano in regime
sospensivo, è concesso l’abbuo-
no della relativa imposta qualora
il soggetto obbligato provi, in un
modo ritenuto soddisfacente dal-
l’Amministrazione finanziaria, che
la perdita o la distruzione dei pro-
dotti è avvenuta per caso fortui-
to o per forza maggiore. (…) i fat-
ti imputabili a titolo di colpa non
grave, a terzi o allo stesso sogget-
to passivo, sono equiparati al ca-
so fortuito e alla forza maggiore”.
Il quinto comma del medesimo
articolo prescrive, inoltre, che “ai
fini del presente TU, si considera
che un prodotto abbia subito
una distruzione totale o una per-
dita irrimediabile quando risulta
inutilizzabile come prodotto sot-
toposto ad accisa”.
Gli eventi indicati dalla norma
citata e, in particolare, la perdita
irrimediabile e la distruzione tota-
le per caso fortuito o per forza
maggiore sono configurati dalla
legge come atti impeditivi del-
l’avverarsi del presupposto del-
l’obbligazione tributaria ovvero-
sia come cause ostative al sorge-
re dell’obbligazione stessa.
Poiché la disciplina delle acci-
se è armonizzata a livello comuni-
tario, la disciplina italiana deve
recepirne le prescrizioni.
In particolare, le direttive c.d.
“orizzontali” - che disciplinano in
termini generali e organici la ma-
teria delle accise – hanno indiriz-
zato la normativa nazionale, che
ha infatti subito nel corso degli
anni numerosi interventi modifi-
cativi.
La prima direttiva orizzontale
in tema di accise risale al 1992
(Direttiva del Consiglio 25 feb-
braio 1992, n. 92/12/CEE) ed è
stata abrogata, a far data dal 1°
aprile 2010, dalla Direttiva del
Consiglio 16 dicembre 2008, n.
2008/118/CE.
In particolare, la direttiva
2008/118/CE, all’art. 7, quarto
comma, stabilisce che “la distru-
zione totale o la perdita irrime-
diabile dei prodotti sottoposti ad
accisa in regime di sospensione
dall'accisa per una causa ineren-
te alla natura stessa di tali pro-
dotti, per un caso fortuito o per
causa di forza maggiore, o in se-
guito all'autorizzazione delle au-
torità competenti dello Stato
membro, non è considerata im-
missione in consumo. Ai fini della
presente direttiva, si considera
che i prodotti abbiano subito una
distruzione totale o una perdita ir-
rimediabile quando sono inutiliz-
zabili come prodotti sottoposti ad
accisa.
La distruzione totale o la perdi-
ta irrimediabile dei prodotti sotto-
posti ad accisa in questione de-
ve essere comprovata in un mo-
do che sia ritenuto soddisfacente
dalle autorità competenti dello
Stato membro nel luogo in cui si è
verificata la distruzione totale o la
perdita irrimediabile o, quando
non è possibile determinare il luo-
go in cui si è verificata la perdita,
nel luogo in cui è stata scoperta”.
Alla luce della normativa di ri-
ferimento e dell’orientamento
univoco della Suprema Corte, il
furto dei prodotti determina sol-
tanto lo spossessamento del con-
tribuente, ma non impedisce l’in-
gresso nel circuito commerciale
del prodotto e conseguente-
mente il contribuente deve assol-
vere le accise anche sui beni che
gli sono stati sottratti, non poten-
dosi equiparare al caso fortuito il
furto a opera di terzi della merce
custodita presso il depositario.
Cristina Zunino
Valentina Picco
BETA-TRANS SPA, affermata società nel settore delle attività doganali,
ricerca un doganalista qualificato in qualità di responsabile dei servizi
doganali, da inserire nel proprio organico presso la sede operativa
della provincia di Milano.
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23Il Doganalista n. 1-2018
dogane
hop periodici di aggiornamentorivolti alle imprese e a tutti glioperatori economici, o consulta-zioni per prevenire situazioni didifficoltà che possano ripercuo-tersi sui servizi”. “Questo è un accordo molto im-portante per il nostro circuitoeconomico – ha sottolineato ilpresidente della Camera diCommercio di Palermo ed Enna,Alessandro Albanese – con la fir-ma di questo protocollo, la Ca-mera di Commercio ancora unavolta svolge un ruolo strategicodi sostegno e assistenza alle im-prese del territorio”. Da parte suaLucilla Cassarino, direttore del-l’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli – Direzione regionaleper la Sicilia – Ufficio delle Doga-ne di Palermo – ha affermatoche “il documento costituisce unmomento importante per realiz-zare una strategia di complian-ce con gli operatori doganali. Gli
obiettivi che perseguiamo sonotanti e mirano tutti alla semplifi-cazione: maggiore confrontocon gli operatori, comunicazionee divulgazione della normativa,sostegno alla competitività at-traverso l’implementazione dinuovi strumenti e agevolazionidoganali già esistenti o di nuovaintroduzione, supporto all’istitutodell’A.E.O., all’istituto dello spor-tello unico doganale e del fasci-colo elettronico”.
“Il risultato – ha spiegato Ema-nuele Tamà, presidente del Con-siglio Territoriale degli Spedizio-nieri Doganali - sarà quello diun’assistenza sempre maggiore,più precisa e puntuale negliadempimenti doganali, portuali,logistici e commerciali alle im-prese”.
I primi corsi saranno quelli sulleNuove Rotte e Nuovi Traffici versoPaesi emergenti con innovazio-ne del sistema Rex.
Procollo d’intesa in SiciliaCommercio estero: firmatoun protocollo d’intesa tra
Autorità di Sistema portuale delMare di Sicilia occidentale, Ca-mera di Commercio, Agenziadelle Dogane e Consiglio Territo-riale degli Spedizionieri Doganalidella Sicilia.
Un patto per la formazio-ne in ambito doganale, unaccordo che prepara lastrada per nuove forme dioccupazione e di imprendi-toria nel campo delle spedi-zioni doganali. Un settoreeconomico, questo, in gran-de ascesa: solo nell’ultimoanno si è registrato un incre-mento dell’11% di traffico emovimenti merci in Sicilia dae per l’estero.
Alla Camera di Commer-cio di Palermo ed Enna è statofirmato il protocollo d’intesa traAutorità di Sistema portuale delMare di Sicilia occidentale, Ca-mera di Commercio, Agenziadelle Dogane e Consiglio Territo-riale degli Spedizionieri Doganalidella Sicilia. L’obiettivo di questoaccordo è la formazione e laconsulenza per il commercioestero. “Un protocollo – ha com-mentato Pasqualino Monti, presi-dente dell’AdSP - che va nelladirezione della conoscenza edella semplificazione. Per un por-to sempre più competitivo è fon-damentale semplificare le pro-cedure per facilitare il transito dimerci e passeggeri. Per far que-sto è necessario favorire la diffu-sione delle nuove norme doga-nali, portuali, logistiche e com-merciali attraverso l’organizza-zione congiunta di eventi forma-tivi su queste tematiche, works-
Firmato protocollo d’intesa tra Autorità di Sistema portuale, Camera diCommercio, Agenzia Dogane e CT degli spedizionieri doganali di Sicilia
24 Il Doganalista n. 1-2018
dogane
Linz e Vienna, i battelli erano
sottoposti a 77 controlli e tassa-
zioni doganali.
Va però evidenziato che il gra-
vame fiscale fu mitigato dalle
numerose "fiere franche", duran-
te le quali, per incentivare il
commercio, fu concessa lo fran-
chigia doganale per tutte le
merci ivi trasportate e commer-
ciate, nonché dalle numerose
"zone franche", costituite da am-
pi e numerosi territori di proprietà
di conventi ed abbazie e dalle
città governate dai vescovi, au-
tentici paradisi doganali, definiti
"territori delle immunità". AI tem-
po di Carlo Magno, il pedaggio
regio prelevato al passaggio
delle Alpi fu del 10% ed era con-
siderato una tariffa eccezional-
mente elevata.
La riscossione dei dazi nei terri-
tori italiani dell'Impero germani-
co era affidata ai conti (comites)
ed ai loro telonari.
Fu nel Medio Evo che attraver-
so i contatti com-
merciali si acquisiro-
no al lessico doga-
nale italiano alcune
parole di origine
araba quali doga-
na (da diwani) e ta-
riffa (da tarifa). Si
andò anche arric-
chendo e perfezio-
nando la tecnica
doganale e com-
merciale, attraverso
particolari istituti
quali: il manifesto di bordo, le
franchigie ed i depositi dogana-
li. Del primo vi è traccia già negli
statuti delle Repubbliche mari-
nare, mentre, per quanto attiene
alle franchigie, oltre a quanto
già accennato per le fiere e zo-
ne franche, va evidenziato co-
me tale concetto acquisì sem-
pre maggiore importanza nei
trattati di commercio bilaterali
fra gli Stati.
Rilevante è, fra le altre, la fran-
chigia concessa a Venezia dagli
imperatori d'Oriente: Basilio e
Costantino; la crisobolla con lo
quale, nel 1121, Baldovino Il di
Gerusalemme concesse parti-
colari riduzioni daziarie ai vene-
ziani; le agevolazioni daziarie
concesse da Venezia ai mercan-
ti delle Fiandre che portavano le
loro merci in quel porto. Per quanto riguarda i magaz-
zini doganali o "fondachi" va ri-cordato che essi assolvevano apiù scopi: deposito e smistamen-
Tratto da “Storia
delle dogane” di
Antonio Nicali
L'EPOCA DEI
COMUNI
Il Medio Evo fu
caratterizzato da
un notevole frazio-
namento del territo-
rio politico della pe-
nisola e da una no-
tevole caduta del-
l'autorità statale in
genere, per cui, con lo nascita di
stati e staterelli, si ebbe lo costi-
tuzione di un numero sproposita-
to di barriere e diritti doganali
che posero gravosi condiziona-
menti all'esplicarsi del commer-
cio.
Le imposte esistenti nell'Alto
Medio Evo si possono raggrup-
pare in due categorie: imposte
sugli scambi ed imposte di tran -
si to. Le prime ebbero vera e pro-
pria natura di dazi doganali e/oimposte sui consumi (siliquati-cum, plateaticum); le seconde,designate comunemente con ilnome di "telonei", riscosse alleporte (portaticum) ed agli ap-prodi (riraticum), ebbero il ca-rattere di imposta su transitodelle merci. Tali imposte, gene-ralmente di lieve entità, furonoperò numerosissime. Dall'inda-gine doganale detta di Raffe-stetten risulta che sul Danubio,intorno al 1200, nel solo tratto tra
Storia delle doganeprofili storici della politica doganale italiana
25Il Doganalista n. 1-2018
dogane
to delle merci, sede di contratta-
zione, punto di accertamento e
tassazione dei diritti doganali.
Non tutte le merci introdotte
nel fondaco erano soggette a tri-
buti, ma solo quelle destinate ad
essere introdotte nello Stato o nel
Comune. Particolarmente attivi
furono quelli aperti in Oriente da
veneziani, genovesi e pisani e
che tanto hanno contribuito al
fiorire delle repubbliche marinare
italiane. Celebre è anche il Fon-
daco dei Tedeschi in Venezia ove
mercanti del centro e nord Euro-
pa depositavano e commercia-
vano le loro mercanzie.
Esso era sottoposto al controllo
di una speciale magistratura fi-
scale, i Visdomini del Fondaco, i
quali erano incaricati di far rispet-
tare le leggi della Repubblica, im-
pedire il contrabbando, riscuote-
re i diritti e controllare quanto en-
trava, usciva o si commercializza-
va nel fondaco. Nell'opera di An-
drea da Isernia "Ritus super uni-
versis dohanorum et aliarum Re-
gni Siciliae gabellarum", sono rin-
tracciabili i vari tipi di tributi che si
riscuotevano in Sicilia ma anche,
verosimilmente, nelle altre forma-
zioni statali della penisola: ius plo-
teoticum (o dogana), ius pas-
sium, ius portuus, ius falangagi, ius
anchoragi.
Federico Il, nella sua riforma do-
ganale, tentò di sopprimere i nu-
merosissimi dazi interni e di sosti-
tuirli con un'unica imposizione do-
ganale di confine, ma questi ten-
tativi furono destinati ad infran-
gersi contro l'irresistibile tendenza
all'autonomia delle città e degli
altri poteri, ciascuno dei quali dis-
poneva di proprie dogane.
I comuni italiani godettero di
completa autonomia doganale
e sotto le dipendenze del pode-
stà o dei consoli furono istituite
milizie municipali ("guardatores",
"servitores", "famuli", "ministeria-
les"), che svolgevano compiti do-
ganali, oltre ad altre svariate in-
combenze.
Le dogane dei Principati Più avanti nel tempo, all'epoca
dei Principati, si ebbe una suddi-
visione fra compiti di vigilanza di
confine e compiti di esazione do-
ganale. In tali Stati, con l'introdu-
zione delle truppe mercenarie e
attraverso di esse, si provvide a
gran parte dei servizi di polizia ed
alle guardie dei confini; per cui, la
vigilanza doganale veniva così
applicata ai cosiddetti "cordoni
militari".
All'interno, invece, continuava-
no ad esistere, con diverse deno-
minazioni (famigli, fermieri, ecc.),
gli agenti degli appaltatori delle
imposte, organizzati in squadre e
senza una dipendenza diretta
dall'amministrazione dello Stato.
26 Il Doganalista n. 1-2018
Formazione
Il Codice doganale dell’U-
nione Europea, in vigore dal
1° Maggio 2016, ha eviden-
ziato che la “qualifica pro-
fessionale” dello Spedizio-
niere doganale è un ele-
mento distinto e peculiare
rispetto al “rappresentante
doganale”.
Il Consiglio Nazionale Spedi-
zionieri doganali, consape-
vole delle esigenze di conti-
nuare ed intensificare l’atti-
vità di formazione degli
iscritti all’albo e dei tiroci-
nanti, mette a disposizione
degli iscritti le pubblicazioni
realizzate.
Dott. Maurizio Barone
Iva 2016 il Plafond IVA
Avv. Pio Gaudiano
Esportazione rifiuti speciali
Dott. Giovanni Gargano
Sanzioni Tributarie
Dott. Enrico Perticone
I regimi speciali nel CDU
Dott. Giovanni GarganoLa rappresentanza fiscale
Dott. Giovanni Gargano
Le sanzioni amministrative
Dott. Giovanni Gargano
I depositi IVA
Avv. Benedetto Santacroce
I sistema REX
Avv. Benedetto Santacroce
Le regole sul valore in dogana
Dott. Giovanni Gargano
L’esportazione per provviste di bordo
FormazioneI REGIMI SPECIALI
NEL CDU
MATERIA DOGANALEDott. Enrico Perticone
FormazioneLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
MATERIA DOGANALEDott. Giovanni Gargano
FormazioneL’ESPORTAZIONE
PER PROVVISTE DI BORDO
MATERIA DOGANALEDott. Giovanni Gargano
FormazioneLE REGOLE
SUL VALORE IN DOGANA
MATERIA DOGANALEDott. Benedetto Santacroce
Formazione
I SISTEMA REX
MATERIA DOGANALEDott. Benedetto Santacroce
FormazioneLA RAPPRESENTANZA
FISCALE
MATERIA DOGANALEDott. Giovanni Gargano
Formazione
I DEPOSITI IVA
MATERIA DOGANALEDott. Giovanni Gargano
27Il Doganalista n. 1-2018
professioni
Il gruppo III Attività diverse del
CESE ha ufficialmente presenta-
to il piano per un "Manifesto eu-
ropeo dei professionisti" a un
convegno intitolato "Le libere
professioni, una leva per lo svilup-
po dell'Europa: verso un manife-
sto europeo dei professionisti"
svoltosi al Campidoglio a Roma il
1° dicembre 2017, in collabora-
zione con il Comitato Unitario
Permanente degli Ordini e Colle-
gi Professionali - CUP.
L'evento è stato organizzato
per promuovere uno scambio di
idee in vista di un accordo su
una definizione comune delle li-
bere professioni a livello europeo
ed è stato il punto di partenza
per iniziative future in questo set-
tore. Se si riflette sul fatto che 47
milioni di persone in Europa lavo-
rano nelle professioni regola-
mentate, vale a dire circa il 22 %
della popolazione attiva e che
le categorie delle libere profes-
sioni producono il 12% del pil eu-
ropeo, il ruolo fondamentale del-
le libere professioni nelle nostre
economie e nelle nostre società
è incontestabile. Tutte le propo-
ste emerse dalle discussioni sa-
ranno raccolte e contribuiranno
a un "Manifesto europeo dei pro-
fessionisti", volto a garantire l’af-
fermazione delle libere professio-
ni nel prossimo futuro.
Tra gli oratori di alto livello sono
intervenuti il presidente del grup-
po III Attività diverse del CESE Lu-
ca Jahier, il ministro italiano del
Lavoro e delle politiche sociali
Giuliano Poletti e il presidente del
Consiglio nazionale dell'econo-
mia e del lavoro (CNEL) Tiziano
Treu.
"Le libere professioni erano già
menzionate nel Trattato di Ro-
ma, firmato 60 anni fa, all'articolo
193 che istituiva il Comitato eco-
nomico e sociale europeo. Pos-
siamo dire quindi che il viaggio è
iniziato molti anni fa", ha afferma-
to il presidente del gruppo III At-
tività diverse del CESE, Luca Ja-
hier. "Oggi vogliamo rinnovare
questo impegno e offrire un con-
tributo concreto per le libere
professioni, in modo che possano
sviluppare tutto il loro potenziale
nell'Unione europea nel corso
dei prossimi anni". “La definizione
e la classificazione diverse se-
condo i singoli stati creano enor-
mi difficoltà alle categorie pro-
fessionali», avverte Jahier. Ecco
perché «le libere professioni de-
vono darsi una definizione co-
mune per acquisire forza e inci-
dere sul futuro dell’Europa».
Per il ministro del Lavoro e del-
le politiche sociali, Giuliano Polet-
ti, è in Europa il campo di gioco
più idoneo per «conquistare fidu-
cia rispetto alla costruzione del
futuro». Futuro nel quale non de-
ve esserci spazio per «bugie» e
«illusioni» come quelle che inne-
scano quanti promettono di «po-
ter riportare le cose al periodo
pre-crisi».
Contribuire ad una migliore
definizione delle libere professio-
ni, determinare i compiti ed offri-
re gli strumenti necessari per
sfruttare le nuove opportunità
anche informatiche, sono state
Un "Manifesto europeo dei professionisti" è stato il tema centrale del convegno organizzato a Roma il 1°dicembre 2017 dal gruppo Attività diverse del CESE. Le idee e le proposte discusse nel corso dell'eventocontribuiranno al raggiungimento di una definizione comune delle libere professioni a livello europeo.
28 Il Doganalista n. 1-2018
professioni
le idee fondamentali del Manife-
sto, illustrate dal vicepresidente
del Gruppo III Attività diverse del
Cese - Arno Metzler – che ha poi
dato il via alla discussione, struttu-
rata in tre sessioni.
Sessione 1 - "Le professioni libera-
li come elemento chiave per lo
sviluppo dell'Unione europea"
I partecipanti a questa sessio-
ne, presieduta da Marina Elvira
Calderone, membro del gruppo
Attività diverse, hanno discusso
sulle modalità del contributo del-
le professioni allo sviluppo dell'UE
in termini di crescita economica,
di occupazione e di inclusione
sociale, con particolare riferimen-
to ai giovani e alle donne.
Sessione 2 - "La regolamentazio-
ne delle professioni liberali in Eu-ropa - tra mercato e tradizionicostituzionali comuni"
Nella sessione, presieduta da
Rudolf Kolbe, membro del grup-
po Attività diverse, gli oratori han-
no discusso della regolamenta-
zione delle libere professioni in Eu-
ropa e, in particolare, su come
conciliare gli obblighi imposti dal
mercato interno e dalla concor-
renza con le garanzie etiche di
indipendenza e d'interesse pub-
blico nell'esercizio di una profes-
sione. Alla discussione è interve-
nuto il presidente del Consiglio
Nazionale degli Spedizionieri Do-
ganali – Giovanni De Mari – che
ha rappresentato le ripercussioni
sulla professione degli spedizio-
nieri doganali nell’ambito dell’or-
dinamento comunitario di riferi-
mento e l’impegno della catego-
ria per l’affermazione del ruolo e
delle funzioni svolte in tutte le te-
matiche legate al commercio
estero e di provata affidabilità
con le autorità pubbliche.
Sessione 3 - "La tutela e la dignitàdelle professioni liberali in Europa"
La sessione, presieduta da Ben
Rizzo, membro del gruppo Attivi-
tà diverse, si è concentrata su
questioni trasversali quali l'equo
compenso, l'indipendenza pro-
fessionale, la qualità del servizio
e il valore etico, sociale e di libe-
ro pensiero delle professioni libe-
rali, aspetti essenziali per la loro
tutela e per garantire che siano
oggetto della dovuta attenzione
in Europa.
29Il Doganalista n. 1-2018
convegni
Se ne è discusso nel corso delconvegno “La via dello svilup-
po. Mercato e dogane tra con-trolli e opportunità” organizzatodalla rivista giuridica “Nova Itine-ra-percorsi del diritto nel XXI se-colo” e dal Consiglio Nazionaledegli Spedizionieri Doganali(CNSD). L'evento era finalizzato ariflettere sia sul rapporto tra esi-genze di mercato e repressionedegli illeciti sia sulle nuove meto-dologie di controllo e di analisidel rischio introdotte dalla più re-cente normativa doganale eu-ropea.
Le esigenze di mercato e la re-pressione degli illeciti nella pro-spettiva dello sviluppo e dellamigliore sinergia tra operatori,magistratura, forze dell’ordine esoggetti incaricati dei controlli: èstato il tema centrale del conve-gno “La via dello sviluppo. Mer-cato e dogane tra controlli e op-portunità” organizzato a Roma il6 dicembre 2017 dalla rivista giu-ridica “Nova Itinera-percorsi deldiritto nel XXI secolo” e dal Con-siglio Nazionale degli Spedizio-nieri Doganali (CNSD) che conquesta iniziativa si sono propostidi analizzare e confrontare gliapprocci e le opinioni dei princi-pali protagonisti del mondo do-ganale e degli scambi interna-zionali sull'argomento al centrodell'appuntamento romano. Inparticolare la tavola rotonda siproponeva di illustrare le nuovemetodologie di controllo e dianalisi del rischio, introdotte dallapiù recente normativa doganaleeuropea, e l’evoluzione dell’or-
ganizzazione delle dogane ita-liane. Lo stato dell’arte e l’inqua-dramento normativo è stato in-trodotto dalle relazioni dei vice-Presidenti del CNSD e di Federa-genti, Enrico Perticone e Gaspa-re Panfalone.
A seguire si è svolta la tavolarotonda, coordinata dal magi-strato Stefano Amore, direttoredella rivista “Nova itinera”, cheha visto alternarsi gli interventidei magistrati Fausto Cardella -procuratore generale di Perugiae Guido Rispoli - procuratore ge-nerale di Campobasso, del Gen.D. Antonio Pietro Marzo - Capo diS.M. del C.U.T.F.A.A. dell'Arma deiCarabinieri, del Gen. D. StefanoScrepanti - Capo del III Reparto“Operazioni” del Comando Ge-nerale della Guardia di Finanza,della Dott.ssa Cinzia Bricca - Di-rettore centrale legislazione eprocedure doganali dell’Agen-zia delle Dogane e dei Monopo-li e dal Presidente del CNSD Gio-vanni De Mari.
La discussione si è sviluppatasulle implicazioni delle nuovemetodologie di controllo e dianalisi dei rischi introdotte dallarecente normativa doganaleeuropea con l’intento di indivi-duare i migliori percorsi naziona-li, a livello di organizzazione pro-fessionale e di approccio istitu-zionale e per consentire al siste-ma doganale nazionale nel suoinsieme di diventare un polo at-trattivo per la logistica e i tra-sporti internazionali e aiutare leimprese nazionali a migliorare lapropria performance.
"A questo proposito il nostroobiettivo – ha chiarito il Presiden-te del CNSD Giovanni De Mari -è quello di creare un viatico ver-so lo Sportello Unico delle Doga-ne e dei Controlli (Sudoco) giàprevisto nel Decreto del MinistroDelrio, utile a consolidare e svi-luppare ulteriormente la sinergiae il dialogo tra le realtà chiamatead esercitare i controlli, in Italiaparticolarmente numerose. Sitratta di uno strumento importan-te che sotto l'egida dell'Agenziadelle Dogane consentirebbe lacrescita decisa di questa colla-borazione. Più in generale - spie-ga ancora il Presidente De Mari -dovremo ricercare il giusto equili-brio tra la fluidità dei traffici e ladifesa dei diritti comuni, comequello della sicurezza, che rap-presentano i due poli caratteristi-ci e da conciliare, dell'internazio-nalizzazione degli scambi". Scam-bi che - per tutti i Paesi ma in par-ticolare per l'Italia, vocata all'ex-port tanto che questi indicatori,anche nei periodi di crisi, non haavuto flessioni - "sono imprescin-dibili ed insieme un'opportunitàdecisiva, da valorizzare adegua-tamente e con tutti gli strumentipossibili - dice il Vice presidentedel CNSD Enrico Perticone - Il si-stema dei controlli è infatti fonda-mentale sia in quanto a sicurez-za sia perché esso rappresentaun asset di valore anche per lacompetitività delle imprese a li-vello internazionale. Competitivi-tà che non è legata solamenteagli aspetti commerciali e di mar-keting, ma che si misura anche
Sportello unico doganale
30 Il Doganalista n. 1-2018
convegni
nella capacità, da parte dellestesse aziende, di valutare le con-dizioni normative che disciplinanouno scambio internazionale. Adincidere profondamente, infatti,sul sistema degli scambi non è so-lo la leva fiscale ma anche quelladel controllo merceologico checonfluisce e si concentra proprionella fase doganale. Ecco perchédiventa importante contare suuno strumento come lo SportelloUnico che facilita l’operatività trai soggetti deputati, appunto, alcontrollo ".
Francesco Paolo Silanos
I dati riferiti ai primi due quadri-mestri 2017 mostrano una per-
formance significativamente posi-tiva dell’export italiano: i primi ot-to mesi del 2017 hanno fatto se-gnare (dati ISTAT) un incrementoin valore rispetto al 2016 del 7,47%(verso paesi UE ed extra UE) ed unpiù 8,40% avendo riguardo all’ex-port verso i soli paesi extra-UE. Idati confermano (se mai ce nefosse bisogno) che i mercati inter-nazionali e la capacità di esserecompetitivi su tali mercati, costitui-scono per il sistema economiconazionale una imprescindibileprecondizione di sviluppo. Non èbanale ricordare che il volumecomplessivo delle merci vendutesui mercati internazionali nel 2016totalizza in valore circa 16.000 mi-liardi di dollari e che l’export italia-no ne copre circa il 3%.
Il contesto commerciale inter-nazionale è peraltro oggetto diprofonde trasformazioni. Il proces-so di globalizzazione dei mercaticombina una serie di elementiche concorrono alla costruzione
di uno scenario evolutivo partico-larmente complesso e sfuggentead ogni sforzo predittivo; uno sce-nario peraltro all’interno del qualeil ruolo regolamentare degli Stati edelle Organizzazioni internazionalitende spesso a mostrare una rea-le difficoltà di rincorsa rispetto aicomportamenti dei grandi gruppimultinazionali, attori principali delprocesso di cambiamento. L’ec-cezionale velocità di circolazionedelle informazioni (internet), l’evo-luzione tecnologica all’internodella supply chain, la crescentequota del commercio internazio-nale assorbita da trasferimenti al-l’interno di gruppi multinazionali etransnazionali, la crescita inesora-bile del commercio elettronico, ilfatale spostamento del baricentrocommerciale verso l’estremooriente, costituiscono solo alcunidei fattori condizionanti un pro-cesso di trasformazione dei mer-cati, che porta talvolta a genera-re in un numero elevato di perso-ne una persistente “illusione co-gnitiva”, quella che ormai il mon-
do stia diventando un unicum intermini geografici e territoriali al-l’interno del quale è possibile spo-stare merci sostanzialmente in as-senza di regole.
Si tratta appunto di un’illusionecognitiva, è vero quindi l’esattocontrario. Il commercio internazio-nale è infatti governato da uncomplesso mosaico normativocostituito da disposizioni multilate-rali, plurilaterali, bilaterali e, perquanto riguarda le imprese italia-ne, unionali e nazionali.
Mai come in questo periodo aparere di chi scrive il ruolo regola-mentare delle Organizzazioni in-ternazionali e dei singoli Stati do-vrebbe essere peraltro concentra-to sulla creazione di un sistemacorale di regole condivise mirantialla costante semplificazione deitraffici (condizione necessaria perlo sviluppo economico mondiale)ma anche (o soprattutto) ad assi-curare uno scenario internaziona-le che metta al centro del dibatti-to la sicurezza internazionale, il ri-spetto dell’ambiente e della salu-
Mercato e dogane tra controlli ed opportunità
31Il Doganalista n. 1-2018
convegni
te delle persone e che sappia af-frontare in termini sostanziali an-che il problema cruciale del dum-ping sociale.
Ciò è tanto più importante dalmomento che, in controtenden-za, proprio in questo periodo stori-co torna al centro del dibattito in-ternazionale il tema del protezio-nismo commerciale, che crede-vamo appartenere ad un’ideaprimo novecentesca di commer-cio internazionale.
Molto è stato fatto, moltissimoresta da fare. Sotto il profilo siste-matico il riavvicinamento delle le-gislazioni doganali promosso dallaRevised Kyoto Convention haconsentito un quadro giuridico in-ternazionale più coerente, la ro-datissima piattaforma merceolo-gica dell’Harmonized System ge-stita dalla World Customs Organi-zation (WCO) permette un utilizzoormai su base mondiale di un uni-co linguaggio merceologico contutti i vantaggi che ne derivano (sipensi ad esempio alla lotta controle frodi), da ultimo il Trade Facilita-tion Agreement (TFA) ha consenti-to alla World Trade Organization(WTO) di riproporre, almeno par-zialmente, il proprio ruolo di prota-gonista del governo del commer-cio internazionale.
Nell’Unione europea è applica-bile dal primo maggio 2016 unnuovo pacchetto normativo do-ganale costituito dall’Union Cu-stoms Code (UCC) istituito con re-golamento (UE) 952/2013 del Par-lamento e del Consiglio, da dueregolamenti delegati e da un re-golamento esecutivo emanatidalla Commissione.
Il quadro d’insieme che ne de-riva presenta una serie di sostan-ziali semplificazioni per le impreseche solo parzialmente ad oggi so-
no operative, dal momento chel’implementazione di molti dei si-stemi elettronici previsti dall’UCC(ai quali si agganciano i singoli isti-tuti) avverrà secondo una tabelladi marcia che nella migliore delleipotesi toccherà il 2020.
In questa sede non è possibilecondurre un’analisi delle novitàcontenute nel codice come po-tenziali leve incrementali per l’effi-cienza delle imprese unionali enazionali (né per converso appro-fondire le numerose criticità emer-se dall’analisi degli atti delegatied esecutivi).
Il punto da rilevare è che il nuo-vo quadro si ispira decisamente acriteri di compliance e di collabo-razione tra il sistema delle impresee le Autorità doganali, le quali so-no chiamate al ruolo di controlloe repressione dei traffici illeciti, maanche a quello di promozione delcommercio leale.
Nondimeno, al fine di renderepiù semplice il rapporto tra azien-de ed Autorità doganali, il codiceprivilegia in tale dialogo proprio leimprese che abbiano deciso direndere noti ex ante i propri pro-cessi aziendali di autocontrollo(mediante l’autorizzazione di
Operatore economico Autorizza-to AEO).
Al fine di generare un quadrocoerente (e scongiurare quindicomportamenti anticoncorrenzia-li) i due perni fondamentali suiquali si regge la nuova previsionenormativa sono costituiti dalla ge-stione integrata del rischio e dallaarmonizzazione dei controlli a li-vello unionale. In una logica ge-nerale di dematerializzazione edinformatizzazione dei processi al-l’interno del quale il dialogo trasingole Amministrazioni doganalie tra Amministrazioni doganali edoperatori è quasi completamenteinformatizzato, il codice chiamainoltre l’Autorità doganale ad unruolo di “regia dei controlli” in tuttii casi in cui la normativa unionale(o, in maniera residuale, naziona-le) imponga con riferimento aduna singola merce l’esecuzione didiverse tipologie di controlli da ef-fettuarsi a cura di diverse Autorità.In Italia in tal senso con il D. Lgs.169/2016 (art.20) si è concluso unlungo percorso normativo che do-vrebbe portare ad uno strumentoaltamente innovativo, lo SportelloUnico Doganale e dei Controlli.Proprio a tal proposito è da met-
32 Il Doganalista n. 1-2018
convegni
tere in forte evidenza che la nor-mativa doganale e commerciale
dell’Unione europea assegna unasempre maggiore importanza aicontrolli di natura extra-tributariaprevisti in ragione della peculiarenatura merceologica delle merci(a mero titolo di esempio si veda-no il settore agroalimentare, chi-mico, strategico, ecc.).
Se il tema del commercio inter-nazionale costituisce dunque unelemento di importanza cruciale
per la sopravvivenza stessa delnostro tessuto economico ed in-dustriale, è necessario che leaziende pongano un’attenzionestrategica al quadro regolamen-tare derivante da una convergen-za di accordi multilaterali, bilatera-li o plurilaterali e norme unionali enazionali che governano la circo-lazione internazionale delle merci.E’ cioè necessario che il vincolonormativo commerciale e doga-nale, non venga banalizzato e de-
rubricato ad un mero adempi-mento accessorio della fase logi-stica. È auspicabile che nelle pro-cedure aziendali (di sicurezza, diqualità, modelli organizzativi, ecc.)sia inserita l’analisi preliminare ditali vincoli normativi in modo darendere contestualmente l’impre-sa in grado di soddisfare una im-prescindibile esigenza di sicurezzae di cogliere al meglio tutte le op-portunità normative utili ad incre-mentare la loro efficienza.
La globalizzazione ha cambiato l’universo
E siste un’immagine chiara diun’era ormai scomparsa: nel
film “Fronte del porto” di Elia Ka-zan (1954), Marlon Brando inter-preta il muscoloso portuale TerryMalloy. Tale personaggio irrimedia-bilmente datato è la rappresenta-zione perfetta di come sono radi-calmente cambiati i maggioriporti di oggi, che possiamo consi-derare sempre più come “città dirobot dove addetti in camicebianco programmano sui compu-ter il lavoro di imponenti gru, chefanno volteggiare in aria contai-ner fra navi giganti, treni merci ecolonne di camion”. Oggi viviamol’epoca del più grande sposta-mento dei confini tra ricchezza epovertà. Quella che oggi vienechiamata globalizzazione è laconseguenza sia dell’evoluzionedelle “tecnoscienze”, sia di crucia-li decisioni politiche che l’uomoha preso dopo la seconda guerramondiale.
Qualunque sia il giudizio che sipuò formare sui benefici e sui van-taggi della globalizzazione, que-sto mondo ne è rimasto segnatoprofondamente. I cambiamenti
degli ultimi decenni sono ormaiuna costante nel paesaggio eco-nomico che fa da sfondo all’esi-stenza umana: ormai si è abituatia darli per scontati.
Secondo l’economista ameri-cano Mark Levinson, tali cambia-menti sono imputabili in larghissi-ma parte a come si è evoluto iltrasporto marittimo internaziona-le, soprattutto a causa della tra-sformazione che esso ha subitocon l’avvento del trasporto marit-timo della merce tramite i contai-ners.
In maniera emblematica Levin-son sostiene che questo motore dicambiamento è “the box”la sca-tola: “l’invenzione di una semplicescatola di metallo, mezzo secolofa, ha cambiato il nostro universosenza che ce ne accorgessimo”.
Nel New Jersey del 1956, cin-quantotto contenitori furono cari-cati su una vecchia petroliera del-la seconda guerra mondiale, laIdeal X e, cinque giorni dopo, arri-vati a Houston, il carico vennescaricato e distribuito in cinquan-totto camion, pronti per portaretutto a destinazione. All’epoca il
viaggio era passato inosservato:“nessuno poteva immaginare chequella data avrebbe significatol’inizio di una rivoluzione”.
Infatti, durante quel viaggio, eravenuto alla luce il primo contai-ner, un recipiente universale di-ventato, oggi, strumento essenzia-le della globalizzazione. Le conse-guenze di questo “banale, bruttoparallelepipedo di ferro” sulla vitadelle persone, sulla geopoliticadelle nazioni, sul diritto privato epubblico, sono così grandi da po-ter essere paragonate per impor-tanza alla nascita e diffusione del-l’informatica. Invero, se il flusso del-le informazioni è stato trasformatoda computer e internet, il flussoplanetario di tutte le merci è statorivoluzionato dall’avvento delcontainer. Gli ingredienti del pran-zo di oggi, i mobili di casa, glismartphone o i tablet, perfino par-te dei vestiti che indossiamo inquesto momento, tutto ciò che sipuò trovare al supermercato onelle boutique, è arrivato via ma-re, su tir o su treno, imballato e ca-ricato in uno dei milioni di contai-ners che attraversano i continenti,
33Il Doganalista n. 1-2018
convegni
nel viavai incessante del commer-cio planetario. Al giorno d’oggi èquasi scontato che le merci cinesiarrivino nelle case dei cittadini auna frazione del costo di quellefabbricate in Italia, ma in realtà ilcrollo dei costi di trasporto rappre-senta uno degli elementi più inci-sivi, nell’ambito del cambiamentodella logica degli scambi, ridise-gnando la specializzazione inter-nazionale del lavoro. Questa rivo-luzione ancora in corso riguarda,quindi, il sistema industriale, eco-nomico nazionale e mondiale, de-terminando una fortissima acce-lerazione del commercio interna-zionale e più nello specifico uncontinuo e spesso radicale cam-biamento dell’armamento inter-nazionale, dei porti e del lavoroportuale: tra “il prima” ed “il dopo”dell’avvento dei container c’è unabisso. Tale fortissima accelerazio-ne economico-commerciale, ne-gli ultimi decenni, è stata caratte-rizzata da dinamiche e da logi-che competitive così esaltate dacoinvolgere interi settori e areegeografiche. All’interno di com-plessi meccanismi economici, incui le relazioni si intensificano e siestendono, le imprese, gli enti eistituzioni sono costretti a risponde-re, pena l’esclusione, a strategie diadeguamento ai nuovi paradigmiambientali.
Il processo in cui il commerciointernazionale è elemento fonda-mentale dello sviluppo economi-co di un territorio è, quindi, l’ambi-to in cui gli armatori, i porti e le Isti-tuzioni pubbliche sono assoluta-mente determinanti per garantireun reale progresso ed un realebenessere di una comunità.
Siamo di fronte a un sistemaeconomico in cui le navi, a causadelle dimensioni, possono avere
difficoltà addirittura a trovare por-ti adeguati all’approdo. I porti,che sono i centri recettivi dei flussimerceologici in entrata ed in usci-ta, devono misurarsi con questaadeguatezza, necessitando sem-pre più, pena l’esclusione, di infra-strutture e reti viarie di collega-mento col territorio. La Dogana,con riferimento a questi flussi, haun ruolo obbligatorio di registra-zione, osservazione ed infine di se-lezione degli stessi flussi per poiapplicare il controllo. Quest’ultimafunzione ha una valenza fonda-mentale giacché salvaguarda gliinteressi erariali dello Stato e dellaComunità e vigila affinché il com-mercio si svolga secondo le rego-le internazionali sottoscritte daipaesi. Trattasi di un aspetto estre-mamente complesso: si deve mi-rare al raggiungimento dei citatiobiettivi senza pregiudicare la flui-dità dei traffici in argomento, ed èproprio questo che ci permette dimisurare l’impatto della Doganasui flussi merceologici di sua com-petenza allorché i medesimi sianosottoposti ad una ordinaria azionedi controllo.
È innegabile infatti, che un’isti-tuzione pubblica come la Doga-
na sia indispensabile per non ral-lentare questi fenomeni industrialie commerciali sempre più acce-lerati ed al contempo garantire icontrolli ed il rispetto dei principi dilegalità necessari per la salutedello stesso commercio interna-zionale; è in quest’ambito che gliagenti marittimi, parte crucialedel “cluster marittimo”, devonomisurarsi al fine di permettere chesi realizzino entrambi gli obiettivi.
Complessivamente, dunque,l’attività di controllo, insita nellamissione istituzionale della Doga-na, deve garantire sicurezza (arre-stando i flussi irregolari di impattomassimo) e fluidità del trafficocommerciale evitando un rallen-tamento nei flussi regolari.
Ciò, in definitiva, è quanto si ri-chiede ad una Dogana efficiente:capacità di adattamento ai nuo-vi scenari ambientali garantendosicurezza e rispetto delle regole vi-genti sul commercio internaziona-le. E quindi è attualissima la discus-sione che riguarda “la via di unreale sviluppo che possa coniu-gare le esigenze di un mercatosempre più incalzante con quelledei controlli”.
foto a cura di Ernesto Goglia
34 Il Doganalista n. 1-2018
osservatorio
Giurisprudenza com Corte di Giustizia, Sezione I,
sentenza 20/12/2017, CausaC-529/16 – Pres. Silva de La-puerta, Rel. Regan - Hama-matsu Photonics DeutschlandGmbH contro HauptzollamtMünchen
Codice doganale comuni-tario – Determinazione del va-lore in dogana – Operazionitransfrontaliere tra societàcollegate – Accordo preven-tivo sul prezzo di trasferimento– Prezzo di trasferimento con-cordato costituito da un im-porto inizialmente fatturato eda una rettifica forfettariacompiuta dopo la fine del pe-riodo di fatturazione
Gli articoli da 28 a 31 del re-
golamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice
doganale comunitario, come
modificato dal regolamento
(CE) n. 82/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996, devono es-
sere interpretati nel senso che
non consentono di prendere
in considerazione, come valo-
re in dogana, un valore di
transazione concordato costi-
tuito, in parte, da un importo
inizialmente fatturato e di-
chiarato e, in parte, da un
adeguamento forfettario
operato dopo la fine del pe-
riodo di fatturazione, senza
che sia possibile sapere se, al
termine del periodo di fattu-
razione, tale adeguamento
sarà operato al rialzo o al ri-
basso. Infatti, i casi nei quali
può essere ammesso un ade-
guamento ex post del valore
di transazione sono limitati a
situazioni specifiche riguar-
danti, segnatamente, un di-
fetto di qualità del prodotto o
vizi rilevati successivamente
alla sua immissione in libera
pratica. D’altro canto, il codi-
ce doganale, da un lato, non
impone alcun obbligo alle im-
prese importatrici di sollecita-
re adeguamenti del valore di
transazione laddove quest’ul-
timo sia corretto ex post al ri-
alzo e, dall’altro, non contie-
ne alcuna disposizione che
consenta all’autorità doga-
nale di tutelarsi dal rischio che
le citate imprese richiedano
unicamente adeguamenti al
ribasso.
Corte di Giustizia, SezioneVII, sentenza 20 dicembre2017, Causa C-276/16 – Pres.e Rel. Rosas - Prequ’ Italia Srlcontro Agenzia delle Doganee dei Monopoli
Principio del rispetto dei di-ritti della difesa – Diritto di es-sere ascoltato – Regolamento(CEE) n. 2913/92 – Codice do-ganale comunitario – Articolo244 – Recupero di un debito in
materia doganale – Mancataprevia audizione del destina-tario prima dell’emissione diun avviso di rettifica dell’ac-certamento – Diritto del desti-natario di ottenere la sospen-sione dell’esecuzione dell’av-viso di rettifica – Mancata so-spensione automatica in casodi proposizione di un ricorsoamministrativo – Rinvio allecondizioni previste all’articolo244 del codice doganale
Il diritto di ogni persona di
essere ascoltata prima dell’a-
dozione di qualsiasi decisione
che possa incidere in modo
negativo sui suoi interessi de-
ve essere interpretato nel sen-
so che i diritti della difesa del
destinatario di un avviso di
rettifica dell’accertamento,
adottato dall’autorità doga-
nale in mancanza di una pre-
via audizione dell’interessato,
non sono violati se la normati-
va nazionale che consente
all’interessato di contestare
tale atto nell’ambito di un ri-
corso amministrativo si limita a
prevedere la possibilità di
chiedere la sospensione del-
l’esecuzione di tale atto fino
alla sua eventuale riforma rin-
viando all’articolo 244 del re-
golamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice
doganale comunitario, come
modificato dal regolamento
35Il Doganalista n. 1-2018
osservatorio
unitaria e nazionale(CE) n. 2700/2000 del Parla-
mento europeo e del Consi-
glio, del 16 novembre 2000,
senza che la proposizione di
un ricorso amministrativo so-
spenda automaticamente
l’esecuzione dell’atto impu-
gnato, dal momento che
l’applicazione dell’articolo
244, secondo comma, di det-
to regolamento da parte del-
l’autorità doganale non limita
la concessione della sospen-
sione dell’esecuzione qualora
vi siano motivi di dubitare del-
la conformità della decisione
impugnata con la normativa
doganale o vi sia da temere
un danno irreparabile per l’in-
teressato.
Corte di Giustizia, Sezione II,Sentenza 22 novembre 2017,Causa C-224/16 – Pres. Ileši�,Rel. Prechal - Asotsiatsia nabalgarskite predpriyatia zamezhdunarodni prevozi i pa-tishtata (Aebtri), contro Na-chalnik na Mitnitsa Burgas
Unione doganale – Transito
esterno – Trasporto di merci su
strada in base a carnet TIR –
Articolo 267 TFUE – Non appu-
ramento dell’operazione TIR –
Responsabilità dell’associa-
zione garante – Articolo 8,
paragrafo 7, della convenzio-
ne TIR – Obbligo di chiedere il
pagamento, nella misura del
possibile, alla(e) persona(e)
direttamente tenuta(e) al pa-
gamento prima di reclamarlo
all’associazione garante –
Note esplicative allegate alla
convenzione TIR – Regola-
mento (CEE) n. 2454/93 – Arti-
colo 457, paragrafo 2 – Codi-
ce doganale comunitario –
Articoli 203 e 213 – Persone
che hanno acquisito o dete-
nuto la merce sapendo o do-
vendo ragionevolmente sa-
pere che essa era stata sot-
tratta al controllo doganale.
L’articolo 8, paragrafo 7,
della convenzione doganale
relativa al trasporto interna-
zionale di merci accompa-
gnate da carnet TIR, appro-
vata a nome della Comunità
dal regolamento n. 2112/78,
nella versione modificata e in
forma consolidata pubblica-
ta dalla decisione 2009/477,
deve essere interpretato nel
senso che, in caso di merce
spedita con un carnet TIR che
non sia stata presentata al-
l’ufficio di destinazione ed ivi
dichiarata, le autorità doga-
nali hanno adempiuto l’obbli-
go, enunciato in tale disposi-
zione, di richiedere il paga-
mento dei dazi e delle tasse
all’importazione di cui trattasi,
nella misura del possibile, al ti-
tolare del carnet TIR in quanto
persona direttamente tenuta
al pagamento di tali somme,
prima di reclamarle all’asso-
ciazione garante.
L’articolo 203, paragrafo 3,
terzo trattino, e l’articolo 213
del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, che istituisce un
codice doganale comunita-
rio, come modificato dal re-
golamento (CE) n. 1791/2006
del Consiglio, del 20 novem-
bre 2006, devono essere inter-
pretati nel senso che la circo-
stanza che un destinatario
abbia acquisito o detenuto
una merce sapendo che era
stata trasportata con carnet
TIR e il fatto che non è accer-
tato che tale merce sia stata
presentata all’ufficio doga-
nale di destinazione e ivi di-
chiarata, non sono di per sé
sufficienti per considerare che
un siffatto destinatario sape-
va o avrebbe dovuto ragio-
nevolmente sapere che tale
merce è stata sottratta al
controllo doganale ai sensi
della prima di tali disposizioni
cosicché egli debba essere
considerato debitore in solido
per l’obbligazione doganale
in forza della seconda di tali
disposizioni.
Corte di Giustizia, SezioneV, Sentenza del 9/11/2017 -Causa C-46/16 – Pres. da CruzVilaça, Rel. Borg Barthet -Valsts ie��mumu dienests, con-tro «LS Customs Services» SIA
Unione doganale – Regola-
36 Il Doganalista n. 1-2018
osservatorio
mento (CEE) n. 2913/92 – Co-dice doganale comunitario –Merci non comunitarie – Re-gime doganale di transitocomunitario esterno – Sottra-zione al controllo doganaledi merci soggette a dazi al-l’importazione – Determina-zione del valore in dogana –Articolo 29, paragrafo 1 –Condizioni di applicazionedel metodo del valore ditransazione – Articoli 30 e 31– Scelta del metodo di deter-minazione del valore in do-gana – Obbligo delle autoritàdoganali di motivare il meto-do scelto
L’articolo 29, paragrafo 1,
del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, che istituisce un
codice doganale comunita-
rio, come modificato dal re-
golamento (CE) n. 955/1999
del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 aprile
1999, deve essere interpreta-
to nel senso che il metodo
per la determinazione del va-
lore in dogana previsto da
tale disposizione non è appli-
cabile in relazione a merci
che non sono state vendute
per l’esportazione a destina-
zione dell’Unione europea.
L’articolo 31 del regola-
mento n. 2913/92, come mo-
dificato dal regolamento n.
955/1999, in combinato di -
spo sto con l’articolo 6, para-
grafo 3, di tale regolamento
come modificato, deve esse-
re interpretato nel senso che
le autorità doganali sono te-
nute ad indicare, nella deci-
sione che stabilisce l’importo
dei dazi all’importazione do-
vuti, le ragioni che le hanno
indotte a disattendere i me-
todi per la determinazione
del valore in dogana di cui
agli articoli 29 e 30 di detto
regolamento come modifi-
cato, prima di potere conclu-
dere nel senso dell’applica-
zione del metodo previsto al-
l’articolo 31 dello stesso, non-
ché i dati sulla base dei quali
è stato calcolato il valore in
dogana delle merci, e ciò al
fine di consentire all’interes-
sato di valutarne la fondatez-
za e di decidere con piena
cognizione di causa se sia uti-
le proporre ricorso contro di
essa. Spetta agli Stati mem-
bri, nell’esercizio della loro
autonomia procedurale, di-
sciplinare le conseguenze di
una violazione da parte delle
autorità doganali del loro ob-
bligo di motivazione e stabili-
re se e in che misura sia pos-
sibile una regolarizzazione nel
corso di un procedimento
giurisdizionale, fatto salvo il ri-
spetto dei principi di equiva-
lenza e di effettività.
L’articolo 30, paragrafo 2,
lettera a), del regolamento
n. 2913/92, come modificato
dal regolamento n. 955/1999,
deve essere interpretato nel
senso che, prima di poter di -
sap pli ca re il metodo di de-
terminazione del valore in
dogana di cui a tale disposi-
zione, l’autorità competente
non è tenuta a chiedere al
produttore di fornirle le infor-
mazioni necessarie all’appli-
cazione di tale metodo. Tale
autorità deve tuttavia con-
sultare tutte le fonti di infor-
mazioni e le banche dati di
cui dispone. Essa deve altresì
consentire agli operatori
economici interessati di co-
municarle qualsiasi informa-
zione che possa contribuire
alla determinazione del valo-
re in dogana delle merci in
applicazione di tale disposi-
zione.
L’articolo 30, paragrafo 2,
del regolamento n. 2913/92,
come modificato dal regola-
mento n. 955/1999, deve es-
sere interpretato nel senso
che le autorità doganali non
sono tenute a motivare la
mancata applicazione dei
metodi di cui alle lettere c) e
d) di tale disposizione, nell’i-
potesi in cui esse determinino
il valore in dogana delle mer-
ci a partire dal valore di
transazione di merci simili
conformemente all’articolo
151, paragrafo 3, del regola-
mento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio
1993, che fissa talune disposi-
zioni d’applicazione del re-
golamento n. 2913/92, come
modificato dal regolamento
(CE) n. 1762/95.
Alessandro Fruscione
Studio Santacroce & Associati
37Il Doganalista n. 1-2018
filo diretto
Posso capire che le disposizioni
italiane in materia di marca-
tura dei prodotti non siano ugua-
li in altri paesi comunitari anche
se è anomalo che ogni Paese le-
giferi in modo differente, pur fa-
cendo parte di una Unione Do-
ganale. Anni fa avevo indicato in
un precedente articolo che ì
Paesi dell’unione Europea sono
ventisette, come le opere di Giu-
seppe Verdi, con un maestro di
orchestra che vive a Bruxelles,
ma ogni Paese suona un’opera
differente, quindi l’armonia viene
così annullata.
La Commissione UE dovrebbe
legiferare anche per argomenti
delicati quali il “made in“, non la-
sciando interpretazioni libere ai
singoli Paesi.
Le disposizioni nazionali in ma-
teria stabiliscono che costituisce
fallace indicazione, anche qua-
lora sia indicata l’origine e la pro-
venienza estera dei prodotti o
delle merci, l’uso di segni, figure, o
quant’altro possa indurre il con-
sumatore a ritenere che il pro-
dotto o la merce sia di origine
italiana, incluso l’uso fallace o
fuorviante di marchi aziendali ai
sensi della disciplina sulle prati-
che commerciali ingannevoli.
Sembra che questa legge
non venga rispettata neppure
in Italia.
Ne è prova la Zara Home, nota
azienda spagnola, che appone
la bandiera italiana su prodotti
fabbricati in Spagna.
Detta operazione è assoluta-
mente vietata dalla normativa in
vigore sul territorio Italiano.
Viceversa l’azienda Inglese
I-ME, appone una marcatura sul-
la confezione di uno spazzolino
da denti l’immagine della ban-
diera inglese, precisando che la
merce è un prodotto “Made in
China“. Probabilmente la I-ME ri-
spetta le leggi inglesi ma, se così
fosse, le aziende italiane sareb-
bero certamente penalizzate.
È appunto per questo motivo,
necessario, che la Commissione
UE legiferasse in merito, al fine di
evitare comportamenti differenti
su un argomento così delicato.
Andrea Toscano
Studio Toscano SRL
CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI
38 Il Doganalista n. 1-2018
commercio
Guida pratica alla procura e al mandato in dogana
Nella svolgimento della sua attività, l’operatore
commerciale si trova a volte nell’impossibilità
pratica di compiere alcuni atti giuridici (esempio
la stipula di un contratto, l’esecuzione di date
formalità di carattere fiscale), soprattutto quan-
do questi richiedono la sua presenza contempo-
ranea in luoghi diversi e/o lontani.
Spesso quindi, egli è costretto a farsi sostituire nel-
lo svolgimento di tali attività da un’altra persona.
A tale esigenza risponde appunto l’istituto della
rappresentanza, per il quale un soggetto (rap-
presentante) svolge un’attività giuridica per
conto di un’altro (rappresentato) sostituendosi a
questo. L’interesse dell’Amministrazione dogana-
le è avere un’interlocutore preparato, affidabile
e tecnicamente corretto. L’indubbia competen-
za tecnica del doganalista riassume in pieno le
delicate capacità necessarie a mettere a riparo
l’Amministrazione doganale da tutti quei com-
portamenti illeciti dovuti ad ignoranza delle nor-
me o a leggerezza nella loro applicazione.
Incoterms® 2010 - prossima revisione programmata 2020
Le regole Incoterms® individuano le responsabilitàdi compratori e venditori relative alla consegnadelle merci in base ai contratti di vendita. Esse sonole regole ufficiali che definiscono la ripartizione deirischi e delle spese tra le parti. Le regole Incotermsvengono regolarmente incorporate nei contratti divendita su scala mondiale e sono divenute parteintegrante del linguaggio corrente del commercio. Incoterms@ 2010 contengono le regole ICC per l'u-tilizzo degli 11 termini commerciali Incoterms, te-nendo conto delle recenti evoluzioni nella prassicommerciale, consolidando e aggiornando alcu-ne delle precedenti regole. Tutti i contratti di vendita dovrebbero far riferimen-to alle regole Incoterms 2010 quale versione più re-cente di dette regole. Fin dalla prima redazione delle regole Incotermspiù di 70 anni fa, la ICC ha fornito a quanti opera-no in ambito internazionale - importatori, esporta-tori, trasportatori, assicuratori, avvocati e studenti -regole e suggerimenti che riflettono la prassi più re-cente nel commercio. La definizione, nel sottotitolo, di regole per l’utilizzodei termini di resa delle merci nel commercio in-ternazionale e nazionale sta ad indicare che det-te regole si applicano anche agli scambi tra Pae-si appartenenti a “mercati unici”, come l’UnioneEuropea.
I libri sono disponibili per gli iscritti all’Albo presso ilConsiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganalie-mail: [email protected]• Incoterms 2010 € 30,00• Guida pratica alla procura... € 18,00Per coloro che volessero acquistarli entrambi € 35,00
39Il Doganalista n. 1-2018
indice
Riepilogo anno 2017 n. 1/6
EDITORIALE
• Elezioni Consiglio Nazionale
Spedizionieri Doganali n. 1 pag. 1
• Insediamento Consiglio Nazionale n. 2 pag. 2
•Formazione... l’arma vincente! n. 3 pag. 2
• “Split Payment“ scissione dei pagamenti n. 4 pag. 2
• Metamorfosi di una professione n. 5 pag. 2
PRIMO PIANO
• Trasmissione telematica INTRA 2 n. 1 pag. 3
• Produzione statistiche
soppressione modello INTRA 2 n 1 pag. 5
• Il paradosso INTRASTAT n. 1 pag. 6
• “Provviste di bordo” modificata la normativa n. 2 pag. 3
• Solidarietà IVA e plafond
rappresentanza in dogana n. 3 pag. 3
• Dichiarazione di intento
prot. 213221 del 2 Dicembre 2016 n. 4 pag. 3
• Ravvedimento operoso in dogana n. 5 pag. 3
• Operazioni di bunkeraggio aspetti doganali n. 5 pag. 5
• Avanti tutta con il ravvedimento operoso n. 6 pag. 3
• Giovanni Kessler nuovo direttore
Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 6 pag. 5
• La via dello sviluppo n. 6 pag. 6
CONVEGNI
• Il nuovo Codice doganale dell’Unione n. 3 pag. 36
• XIII Convegno mondiale di diritto doganale n. 5 pag. 22
• Multilateralismo o protezionistmo? n. 5 pag. 23
• Regole negli scambi internazionali n. 5 pag. 25
• Bologna 18 Novembre 2017 n. 6 pag. 34
ATTUALITÀ
• Nuovo regolamento per i depositi IVA n. 2 pag. 8
• Posta elettronica certificata
notifica di provvedimenti n. 4 pag. 9
FISCO
• Bunkeraggio risoluzione 9 Gennaio 2017 n. 1 pag. 7
• Dai PVC al ... ravvedimento operoso n. 2 pag. 9
• Raddoppio dei termini di decadenza n. 3 pag. 5
• Approvviggionamento di prodotti energetici n. 4 pag. 11
• Obbligazione doganale n. 5 pag. 15
• Cessione non imponibile
“esportazioni congiunte” n. 6 pag. 17
SPECIALE EUROPA
• Unione doganale europea
e la sua governance n. 1 pag. 11
• Sri Lanka n. 1 pag. 13
• Perfezionamento passivo
calcolo dei dazi doganali n. 2 pag. 14
• Università n. 2 pag. 15
• Valore in dogana forfettario o semplificato? n. 3 pag. 7
• Multilinguismo n. 3 pag. 9
• Diritti ed obblighi nell’ambito del regime
di Deposito doganale n. 4 pag. 15
• Roam like at home n. 4 pag. 16
• Roaming gratis in Europa n. 4 pag. 17
• EUR 1 o EUR-MED deroghe
per esportatori non UE n. 5 pag. 9
• Servizio Europeo di azione esterna n. 5 pag. 11
• Il sistema delle decisioni doganali UE n. 6 pag. 7
• UE Federazione democratica di Stati n. 6 pag. 11
DOGANE
• Nuove tipologie di interpello fiscale n. 2 pag. 27
• Prova di origine preferenziale
Si riporta l’indice degli articoli pubblicati nell’anno 2017. Per coloro che ne avessero la necessità
il riepilogo degli anni precedenti è disponibile sia sul nostro sito che presso la segreteria del
Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.
40 Il Doganalista n. 1-2018
indice
“separazione contabile” n. 2 pag. 31
• Codice doganale dell’Unione
nuova disciplina dell’AEI n. 2 pag. 32
• Incoterms dal 1980 al 2020 n. 3 pag. 19
• Operazioni con ricorso al deposito IVA n. 3 pag. 23
• Il REX nel sistema SPG n. 3 pag. 26
• Storia delle dogane n. 3 pag. 27
• Altolà del TAR Lazio revoca certificazione n. 4 pag. 19
• Responsabilità penale nel nuovo CDU n. 6 pag. 12
PROFESSIONE
• CNSD - Progetto formazione n. 1 pag. 21
• Università La Sapienza corso
di alta formazione n. 1 pag. 27
• Rinnovamento, impegno, categoria
CNSD programma triennio 2017/2019 n. 2 pag. 17
• Garanzia globale n 3 pag. 38
• Lo Spedizioniere doganale n. 6 pag. 22
FILO DIRETTO
• Separazione contabile
strumento poco conosciuto n. 1 pag. 14
• Esportazioni “Cipro nord” n. 2 pag. 36
• Merce resa DDP da inviare negli Stati Uniti n. 3 pag. 35
• Vendite triangolari in Paesi terzi n. 4 pag. 37
• Casi di frode n. 5 pag. 39
• Prot. n. 70662ru 7 Luglio 2016
resa della merce EX WORKS n. 6 pag. 35
GIURISPRUDENZA
• Nuovo codice unione sanzioni doganali n. 1 pag. 15
• Interessi legali sospensiva giudiziale n. 1 pag. 19
• Codificazione del contraddittorio anticipato n. 2 pag. 21
• Responsabilità del rappresentante indiretto n. 2 pag. 24
• Rappresentanza indiretta
responsabilità del doganalista n. 3 pag. 13
• Certificati Agrim e abuso del diritto n. 3 pag. 16
• Se licenziante e fornitore sono legati
le royalties devono essere tassate n. 4 pag. 22
• Organo amministrativo antifrode
report sono prova solo se.... n. 6 pag. 19
SCENARI
• “La porta del Sud” n. 3 pag. 33
• Trasparenza amministrativa
ultime novità in materia n. 4 pag. 25
• Trasparenza amministrativa
ultime novità in materia n. 5 pahg. 17
ECONOMIA
• Tutela della concorrenza e del mercato n. 5 pag. 33
OSSERVATORIO
• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 1 pag. 36
• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 2 pag. 38
• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 3 pag. 30
• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 4 pag. 38
• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 5 pag. 36
• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 6 pag. 37
ISTOP SPAMAT s.r.l.
70056 MOLFETTA - ITALYVia San Domenico, 1
Phones: (080) 3974444-33552664Telefax: (080) 3974474Mobile: 348 6562094E-mail: [email protected]
SPAMAT s.n.c.
70122 BARI - ITALYCorso A. de Tullio, 1 Banchina Massi
Phones: (080) 5213403 - 2460249Telefax: (080) 2460260Mobile: 346 3806614E-mail: [email protected]
S H I P P I N G • F O RWA R D I N G • C H A R T E R I N G • S T E V E D O R I N G