Il D.Lgs.n.105/2015 - Associazione Ambiente e Lavoro · 2015-10-16 · Ministero dell’Interno...

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Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Bologna SAIE/AMBLAV ottobre 2015 Il D.Lgs.n.105/2015: la nuova disciplina delle attività a rischio di incidente rilevante

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  • Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

    Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

    Bologna SAIE/AMBLAV ottobre 2015

    Il D.Lgs.n.105/2015: la nuova disciplina delle

    attività a rischio di incidente rilevante

  • DECRETO LEGISLATIVO, 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi

    con sostanze pericolose

    “SEVESO 3”

  • DI COSA SI PARLA "incidente rilevante"

    (D.Lgs.n.105/2015)

    un evento quale un’emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento soggetto (…omissis…) e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano

  • L’EVOLUZIONE NORMATIVA DALLA SEVESO I (1982), recepita con DPR n.175/1988

    • NOTIFICA DETENZIONE SOSTANZE PERICOLOSE

    • ANALISI DI SICUREZZA E DIMOSTRAZIONE ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI MIGLIORATIVI

    • INFORMAZIONE POPOLAZIONE

    • ELEMENTI PER PIANIFICAZIONE EMERGENZA ESTERNA

    ATTENZIONE PUNTATA ESSENZIALMENTE SU ELEMENTI IMPIANTISTICI

  • (CONSTATAZIONE DI CAUSE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE DEGLI INCIDENTI E DI INCREMENTO DELLA GRAVITA’ DEGLI INCIDENTI PER INADEGUATO RAPPORTO STABILIMENTI /

    TERRITORIO):

    • SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

    • CONTROLLO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

    ATTENZIONE ESTESA AD ELEMENTI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI ED INSIEME INTEGRATO

    STABILIMENTO / TERRITORIO

    ALLA SEVESO II (1996) recepita con D.Lgs.334/1999

  • ED OGGI…. SEVESO III (2012)

    QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITA’ ?

    RICHIESTE DELL’EUROPA

    Dal 2000 ad oggi si evidenzia un buon livello di sicurezza per la popolazione e per l’ambiente rispetto all’accadimento di incidenti rilevanti Revisione e riorganizzazione precedente direttiva senza modificare radicalmente strumenti e campo di applicazione

  • PRINCIPI GENERALI

    • Presentano per definizione pericolo di incidente rilevante gli stabilimenti nei quali sono (o possono) essere presenti sostanze pericolose in quantità superiori a determinate soglie

    • Sono pericolose ai fini della norma le sostanze classificate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 (4 sezioni: Sezione H pericoli per la salute; Sezione P pericoli fisici; Sezione E pericoli per l’ambiente; Sezione O altri pericoli)

    • L’attività svolta nello stabilimento non ha rilevanza

  • a) «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantita' pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1 c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1

    LE PRINCIPALI DEFINIZIONI

    (in corsivo le modifiche)

  • i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui e' stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o piu’ sostanze n) «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che e' ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attivita' di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantita' pari o superiori alle quantita' limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1

    LE PRINCIPALI DEFINIZIONI (in corsivo le modifiche)

  • t) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall’articolo 24, comma 1, (ndr “Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale”) o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell’autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti

    LE PRINCIPALI DEFINIZIONI

    (in corsivo le modifiche)

  • Allegato 1 parte 1 (1)

    Si usa se riguarda un singolo organo

    Classe pericolo

  • Allegato 1 parte 1 (2)

  • Allegato 1 parte 1 (3)

  • Allegato 1 parte 1 (4)

  • Allegato 1 parte 2 (1)

  • Allegato 1 parte 2 (2)

  • Allegato 1 parte 2 (3)

  • Allegato 1 parte 2 (4)

  • Regola della sommabilità (era già presente nel D.Lgs.n.334/1999)

  • Regola della sommabilità (era già presente nel D.Lgs.n.334/1999)

  • ED OGGI…. SEVESO III (2012)

    IN DETTAGLIO LE NOVITA’ (1)

    1) adeguamento dell’allegato 1 (elenco sostanze) al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze GHS delle Nazioni Unite, recepito nell’Unione europea con il Regolamento CLP 1272/2008. Potrebbe comportare diversi cambiamenti nel numero/tipologia stabilimenti assoggettati, soprattutto per quanto riguarda le sostanze tossiche e quelle pericolose per l’ambiente. Al momento non è quantificabile con precisione l’impatto del cambiamento

  • LA NUOVA CLASSIFICAZIONE CLP

    Regolamento EC 1272/2008 per la classificazione, imballaggio ed

    etichettatura di sostanze e miscele:

    Classification

    Labelling and

    Packaging of substances and mixtures

    Nasce per costruire un sistema armonizzato di criteri e principi di

    applicazione ed è entrato in vigore il 20 Gennaio 2009

    • Sostituisce

    − Direttiva 67/548/CEE (Sostanze Pericolose)

    − Direttiva 1999/45/CE (Preparati Pericolosi)

    • Nel periodo di transizione 2010 – giugno 2015 sono stati in uso entrambi i

    sistemi

  • LA NUOVA CLASSIFICAZIONE CLP

    Perché necessita un sistema armonizzato?

  • LA NUOVA CLASSIFICAZIONE CLP

    La frase di rischio R non esiste più!!!!

  • UN ESEMPIO DI RICLASSIFICAZIONE

    Le attività di galvanica (cromature, nichelature…) non erano in origine soggette al D.Lgs.n.334/1999 poiché non detenevano sostanze rientranti nell’Allegato 1.

    A seguito della variazione della classificazione dei bagni galvanici (in particolare i bagni contenenti triossido di Cromo in concentrazione >7%), classificati “molto tossici” (R26 e/o R27 e/o R28) dopo il 2009, le soglie di assoggettabilità sono diventate le seguenti: CCllaassssiiffiiccaazziioonnee ssoossttaannzzee ee

    pprreeppaarraattii Integrazione

    analisi rischi art.5 c.2°

    Notifica Art. 6

    R.d.S. Art. 8

    MMoollttoo ttoossssiicchhee RR2266 ee//oo 2277 ee//oo 2288

  • Notifica 1. Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini: a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell’inizio della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose; b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento (ndr 29/07/2016 per stabilimenti già soggetti a D.Lgs.334/1999)

    TEMPISTICA RICLASSIFICAZIONE

    D.Lgs.n.105/2015 art.13

  • ED OGGI…. SEVESO III (2012)

    IN DETTAGLIO LE NOVITA’ (2)

    2) aggiornamento adempimenti e controlli sulla base delle esperienze derivate dall’applicazione della Seveso II nei Paesi UE, attraverso l’introduzione di miglioramenti “tecnici” per: semplificare le procedure ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese

  • ED OGGI…. SEVESO III (2012)

    IN DETTAGLIO LE NOVITA’ (3)

    3) potenziamento del sistema dei controlli con nuove misure, quali l’obbligo di pianificazione e programmazione delle ispezioni degli stabilimenti assoggettati. L’Italia è rimasta quantitativamente indietro anche rispetto agli obblighi dettati dalla direttiva precedente per molteplici motivazioni (mancanza di risorse, mancata attuazione del previsto trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni…), con conseguente crollo del numero delle ispezioni

  • LE ISPEZIONI IN ITALIA NEGLI STABILIMENTI SEVESO “DI SOGLIA

    SUPERIORE” (ex art.8, ora art.15)

  • D.Lgs. n. 105/2015, art.27 Ispezioni le misure di controllo vengono notevolmente ampliate ed integrate rispetto al D.lgs.334/99 con: • piano di ispezione nazionale per stabilimenti di fascia superiore (Ministero Interno in collaborazione con ISPRA) • piani di ispezione regionali per gli stabilimenti di fascia inferiore • i piani dovranno essere coordinati e armonizzati ove possibile con le ispezioni per l’attuazione del Regolamento REACH e per il D.lgs.152/06 ( cd T.U. ambiente) • in base ai piani, CTR e regioni definiscono i programmi annuali

  • ED OGGI…. SEVESO III (2012)

    IN DETTAGLIO LE NOVITA’ (4)

    4) adeguamento alla Convenzione di Aarhus del 1998 (UNECE), relativa all'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, e alle direttive comunitarie di recepimento della convenzione (direttive 2003/4/CE, 2003/35/CE): potenziamento flussi informativi tra gli stakeholders a tutti i livelli; disponibilità al pubblico di informazioni aggiornate sui rischi e le misure di prevenzione, utilizzando il formato elettronico; integrazione procedure esistenti per adeguare modalità partecipative

    COMPETENZA DEI COMUNI (art.24)

  • ED OGGI…. SEVESO III (2012)

    IN DETTAGLIO LE NOVITA’ (5)

    5) introduzione procedura di “deroga” per le sostanze non in grado di generare, in pratica, incidenti rilevanti. La Direttiva prevede l’esclusione di una sostanza dal campo di applicazione, qualora sia dimostrato impossibile, in pratica, che una particolare sostanza pericolosa provochi un rilascio di materia o energia tale da dare luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali ragionevolmente prevedibili. La proposta di deroga dovrà essere presentata alla Commissione Europea da uno Stato membro.

  • ED OGGI…. SEVESO III (2012) ELEMENTI TECNICI QUALIFICANTI

    ATTENZIONE SPOSTATA SUI CONTROLLI PRESSO LE ATTIVITA’, SIA PER QUANTO

    RIGUARDA LE MISURE TECNICHE ADOTTATE PER LA RIDUZIONE DEL

    RISCHIO SIA PER QUANTO RIGUARDA GLI ELEMENTI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI E L’INSIEME INTEGRATO STABILIMENTO /

    TERRITORIO

    LA SICUREZZA SI FA PRINCIPALMENTE IN CAMPO!!!!

  • NOVITA’ PROCEDURALI Adempimenti e controlli in campo

    Ispezioni (art.27) a) Ordinarie da effettuare secondo un piano annuale b) Straordinarie in caso di denunce gravi, incidenti

    gravi, quasi incidenti Sopralluoghi esami istruttori RdS (art.17) Sopralluoghi ai fini della prevenzione incendi (art.31

    all.L)

  • Il Comitato tecnico regionale (CTR) è composto da: a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente; b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente; c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente; e) un rappresentante dell’ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco; f) un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

    IL COMITATO TECNICO REGIONALE (art.10) (1)

    IN CORSIVO LE MODIFICHE

  • g) due rappresentanti dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente; h) un rappresentante dell’Unità operativa territoriale dell’INAIL competente; i) un rappresentante dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente; l) un rappresentante del Comune territorialmente competente; m) un rappresentante dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 3; n) un rappresentante dell’autorità marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali; o) un rappresentante dell’ente territoriale di area vasta di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

    IL COMITATO TECNICO REGIONALE (art.10) (1)

    IN CORSIVO LE MODIFICHE

  • a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi b) programma le ispezioni ordinarie di cui all’art.27 del decreto, ne dispone lo svolgimento e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti c) applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 28 del decreto d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 (inventario stabilimenti) e all’articolo 27, comma 13 del decreto (esiti ispezioni)

    COMPITI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE (art.10) (1)

    IN CORSIVO LE MODIFICHE

  • e) su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l’elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all’articolo 22 del decreto f) in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti Enti territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti, come previsto all’articolo 19 del decreto g) su richiesta delle Prefetture si esprime circa i piani di emergenza esterna degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore e riceve dalle stesse comunicazione della avvenuta predisposizione ed attuazione, come previsto dall’art.21 co. 1) e co.3) del decreto, ferma restando la facoltà di non predisporre il piano nei casi previsti

    COMPITI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE (art.10) (1)

    IN CORSIVO LE MODIFICHE

  • PRINCIPALI ADEMPIMENTI GESTORE (quantitativi sostanze)

    maggiori 3° colonna

    ALL. I parti 1° e 2°

    SI

    art. 12 artt. 13, 14, 15 art. 20

    NO

    SI

    N O N

    S O G G E T T O

    inferiori 3° colonna maggiori

    2° colonna ALL. I

    parti 1° e 2°

    art. 12 artt. 13, 14 art.20

    NO

    Attenzione: non sono più previste le attività ex art.5 co.2) D.Lgs.n.334/1999

  • • Scheda di informazione

    • Piano di emergenza esterno

    • Piano di emergenza interno

    • Politica di prevenzione e sistema di gestione

    • Rapporto di sicurezza

    • Notifica

    OR

    DIN

    E C

    RE

    SCE

    NTE

    • Piano territoriale urbanistico

    • Ispezioni

  • PREVENZIONE INCENDI

    Dal 1 gennaio 2014 le attività soggette al D.Lgs.n.334/1999, ora D.Lgs.n.105/2015, rientrano a tutti gli effetti anche tra quelle soggette agli adempimenti di cui al DPR n.151/2011. Per le nuove attività la presentazione del RdS definitivo (art.15) assolve agli obblighi della SCIA. Nulla osta di fattibilità, RdS definitivo, riesame quinquennale RdS, modifiche con e senza aggravio del rischio comportano verifiche di prevenzione incendi come specificato all’Allegato L

    ATTIVITA’ SOGGETTE ALL’ART. 15

  • •RICEVE IL RAPPORTO DI SICUREZZA PRELIMINARE (NOF) •EFFETTUA CONTROLLO DI COMPLETEZZA FORMALE (DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA) •AVVIA IL PROCEDIMENTO •ESPRIME IL PARERE •TRASMETTE L’ESITO AGLI ENTI INDICATI DAL DECRETO •TRASMETTE AL COMANDO VVF LA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DPR n.151/11

    (CTR - NUOVI STABILIMENTI) (1)

    PREVENZIONE INCENDI

  • RICEVE DAL COMITATO L’ESITO DELL’ISTRUTTORIA FASE NOF RICEVE DALLA DIREZIONE VVF: la documentazione di prevenzione incendi relativa alle attività individuabili come impianti o depositi, di cui all’allegato C al DLgs 105/2015, parte 2, All. I.9 e All. I.11 la documentazione di prevenzione incendi relativa alle attività non individuabili come impianti o depositi, di cui all’Allegato L al DLgs 105/2015, punto 2.2 l’attestato del versamento degli oneri di prevenzione incendi REGISTRA LA PRATICA ED ESPRIME IL PARERE ANTINCENDI (All.L p.to 2.1, art.3 DPR n.151/2011)

    COMANDO- (NUOVI STABILIMENTI) (1) PREVENZIONE INCENDI

  • LA DIREZIONE RICEVE: Il Rapporto di sicurezza aggiornato ai sensi dell’art.15 (attività individuabili come impianto o deposito) L’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art.5 DPR n.151/2011) relativa alle attività non individuabili come impianti o depositi è assolto con: a) Dichiarazione assenza variazioni b) Asseverazione per rinnovo LA DIREZIONE TRASMETTE AL COMANDO IL PARERE DEL COMITATO SULLA CONCLUSIONE DELL’ISTRUTTORIA DEL RAPPORTO DI SICUREZZA E LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA

    ATTIVITA’ DEL COMITATO (STABILIMENTI ESISTENTI)

    PREVENZIONE INCENDI

  • I PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DECRETO DEVONO ESSERE CONCLUSI ENTRO UN ANNO, PREVIO ADEGUAMENTO OVE NECESSARIO ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO INTEGRAZIONE DOCUMENTALE ENTRO 6 MESI DA RICHIESTA COMITATO PER LE ATTIVITA’ CON ISTRUTTORIA RDS CONCLUSA IL COMITATO, OVE NON GIA’ PROVVEDUTO, NOMINA COMMISSIONE DI ALMENO n.3 COMPONENTI (COMANDANTE VVF COMPRESO) PER SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DEL CPI PER LE ATTIVITA’ PRIVE DI CPI ALL’ATTO DI PRESENTAZIONE DEL RIESAME PERIODICO RDS SI APPLICANO LE PROCEDURE DEL RDS DEFINITIVO

    TRANSITORIO DI APPLICAZIONE (da concludersi entro il 29/07/2016, art.32)

    PREVENZIONE INCENDI

  • 1) CON AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO: LA PROCEDURA E’ IDENTICA A QUELLA RELATIVA AI NUOVI STABILIMENTI 2) SENZA AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO: IL GESTORE PRESENTA UNA DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO (ALLEGATO D) ATTESTANTE CHE LA MODIFICA E' PROGETTATA ED ESEGUITA A REGOLA D'ARTE E CHE NON COSTITUISCE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO; LA DIREZIONE VVF EFFETTUA CONTROLLO DI COMPLETEZZA FORMALE (DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA); IL COMANDO VVF ATTUA LE PROCEDURE DI CUI ALL’ALLEGATO L

    PREVENZIONE INCENDI Modifiche

  • IN CASO DI MODIFICHE DI IMPIANTI O DEPOSITI COMPORTANTI: a) MODIFICHE PARAMETRI DETERMINAZIONE

    CLASSE RESISTENZA AL FUOCO DEL COMPARTIMENTO (CON INCREMENTO);

    b) IMPIANTI PROCESSO SIGNIFICATIVI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

    c) MODIFICHE FUNZIONALI SIGNIFICATIVE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

    d) MODIFICHE MISURE PROTEZIONE PERSONE E’ NECESSARIA VALUTAZIONE DEL PROGETTO (art.3

    DPR 151/2011)

    MODIFICHE SENZA AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO – ATTIVITA’ DEL COMANDO VVF

    PREVENZIONE INCENDI

  • CONCLUDENDO

    1) RECEPIMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE CLP CHE COMPORTERA’ UNA VARIAZIONE NUMERICA DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE

    2) RACCORDO TRA LE PROCEDURE DEL D.LGS. n. 105/2015 E DEL DPR n. 151/2011 PER LA PREVENZIONE INCENDI

    3) RECEPIMENTO DEI PRINCIPALI DECRETI ATTUATIVI DIRETTAMENTE NEGLI ALLEGATI DEL D.LGS. (ECCEZIONE IL DECRETO SUL CONTROLLO DELL’URBANIZZAZIONE)

    4) PROCEDURE PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCESSO DECISIONALE

    LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. n. 105/2015

  • Intanto ……Grazie

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