DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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1 CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL’ART.7 DEL DECRETO 5/08/11 PER PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DALLA LEGGE N°818 - D.M. 9/03/07 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE COSTRUZIONI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. -D.M. 16/02/07 CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI DI OPERE DA COSTRUZIONE. Arezzo, 8 giugno 2012

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CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL’ART.7 DEL DECRETO 5/08/11 PER PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DALLA LEGGE N°818 - D.M. 9/03/07Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del corpo nazionale dei vigili del fuoco. - PowerPoint PPT Presentation

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CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL’ART.7 DEL DECRETO 5/08/11 PER PROFESSIONISTI

ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DALLA LEGGE N°818

- D.M. 9/03/07 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE COSTRUZIONI NELLE ATTIVITÀ

SOGGETTE AL CONTROLLO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

-D.M. 16/02/07 CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI ED ELEMENTI

COSTRUTTIVI DI OPERE DA COSTRUZIONE.

Arezzo, 8 giugno 2012

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DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

“PRESTAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE COSTRUZIONI NELLE ATTIVITA’ SOGGETTE AL

CONTROLLO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI”

Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE: Le disposizioni si applicano alle attività i cui progetti sono presentati ai

Comandi provinciali dei vigili del fuoco per l’acquisizione del parere di

conformità di cui all’Art.2 del DPR n°37 del 12.01.1998.

Art.2 OBBIETTIVI: Le costruzioni devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da

garantire:

[1] - la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il

soccorso degli occupanti;

- la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere

vicine;

- la possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi

siano soccorsi in altro modo;

- la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di

sicurezza;

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[2] - le misure ed i sistemi di protezione adottati nel progetto ed inseriti nella

costruzione, devono essere adeguatamente progettati, realizzati e

mantenuti in base a quanto prescritto dalle specifiche normative tecniche o

dalle indicazioni fornite dal produttore al fine di garantire le prestazioni nel

tempo;

[3] - l’individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della

determinazione delle azioni di progetto è a carico dei soggetti responsabili

delle progettazione. Il mantenimento delle condizioni che determinano

l’individuazione dei suddetti valori è a carico dei titolari dell’attività.

Art.4 ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI:

[1] sono abrogati dalla data di entrata in vigore del decreto:

- circolare del M.I. 14.09.1961 n°91 recante norme di sicurezza per la

protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso

civile;

- il D.M. del M.I. 06.03.1986 recante il calcolo del carico di incendio per locali

aventi strutture portanti in legno.

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[2] - all’allegato A del D.M. del M.I. 30.11.1983 recante <<Termini, definizioni e

simboli grafici di prevenzione incendi>> sono apportate le modifiche per

quanto riguarda la definizione di <<carico d’incendio>>, <<compartimento

antincendio>> e <<resistenza al fuoco>>, indicate rispettivamente ai punti

1.3, 1.5 e 1.11, sono sostituite con le corrispondenti definizioni riportate al

punto 1, lettera c), g) e j) dell’allegato al D.M.;

[3] - il riferimento al bollettino ufficiale del C.N.R. 28.12.1999 n°192, relativo alla

progettazione di costruzioni resistenti al fuoco, contenuto nella lettera

Circolare 31.01.2001 prot. PI30/4101 sott. 72/E è da ritenere superato;

[4] - per le costruzioni esistenti, le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano

state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del

Decreto, non è necessario procedere ad una nuova determinazione nei casi

di modifiche della costruzione, ivi comprese quelle dovute ad un

ampliamento e/o ad una variazione d’uso, sempre che tali modifiche non

comportino un incremento della classe di rischio indicata nella Tabella 2

dell’allegato al Decreto, una riduzione delle misure protettive o un

incremento del carico d’incendio;

[5] - il Decreto è entrato in vigore il 25.09.2007.

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ALLEGATO

Art.1 – TERMINI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con il decreto del Ministro

dell’interno 30/11/1983. in particolare, ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni tecniche, valgono le seguenti

definizioni:

a) CAPACITA’ DI COMPARTIMENTAZIONE IN CASO D’INCENDIO: attitudine di un elemento costruttivo a

conservare, sotto l’azione del fuoco, oltre alla propria stabilità, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente

tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni richieste.

b) CAPACITA’ PORTANTE IN CASO D’INCENDIO: attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un

elemento strutturale a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco con riferimento alle

altre azioni agenti.

c) CARICO D’INCENDIO: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio

corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è

espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 kg di legna equivalente. (successivamente corretto

da Lettera Circolare del M.I. Prot. P4414/4122 sott.55 a 0,057 kg di legna equivalente)

d) CARICO D’INCENDIO SPECIFICO: carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda. E’ espresso in MJ/m2.

e) CARICO D’INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO: carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri

indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. Esso

costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni.

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f) CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio

specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione.

g) COMPARTIMENTO ANTINCENDIO: parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della

sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un

dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione.

h) INCENDIO CONVENZIONALE DI PROGETTO: incendio definito attraverso una curva di incendio che rappresenta

l’andamento, in funzione del tempo, della temperatura media dei gas di combustione nell’intorno della

superficie degli elementi costruttivi. La curva di incendio di progetto può essere:

- nominale: curva adottata per la classificazione delle costruzioni e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo

convenzionale;

- naturale: curva determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato

all’interno del compartimento.

i) INCENDIO LOCALIZZATO: focolaio d’incendio che interessa una zona limitata del compartimento antincendio,

con sviluppo di calore concentrato in prossimità degli elementi costruttivi posti superiormente al focolaio o

immediatamente adiacenti.

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j) RESISTENZA AL FUOCO: una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato

livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di

incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di

compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non

strutturali, come porte e tramezzi.

k) SUPERFICIE IN PIANTA LORDA DI UN COMPARTIMENTO: superficie in pianta compresa entro il perimetro

interno delle pareti delimitanti il compartimento.

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Art.2 – CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO

1. Il valore del carico d’incendio specifico di progetto (q f,d) è determinato secondo la seguente relazione:

dove:

dq1 = è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e i cui

valori sono definiti in tabella 1.

Tabella 1

qdddqfniqqdf

21,

Superficie in pianta lorda del compartimento (m2)

dq1Superficie in pianta lorda del compartimento (m2)

dq1

A < 500 1,00 2.500 ≤ A < 5.000 1,60

500 < A < 1.000 1,20 5.000 ≤ A < 10.000 1,80

1.000 < A < 2.500 1,40 A ≥ 10.000 2,00

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dq2 = è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento e i cui

valori sono definiti in tabella 2.

Tabella 2

Classi di rischio Descrizione dq2

IAree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza.

0,80

II Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte delle squadre di emergenza

1,00

IIIAree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, velocità di propagazionedelle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza

1,20

dni = è il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione e i cui valori sono definiti in tabella 3.

Tabella 3

dni Funzione delle misure di protezione

Sistemi automatici di estinzione

Sistemi di evacuazione

automatica di fumo e calore

Sistemi automatici di rivelazione

segnalazione e allarme di incendio

Squadra aziendale dedicata alla lotta

antincendio (1)Rete idrica antincendio

Percorsi protetti di

accesso

Accessibilità ai mezzi di soccorso

VV.F.

ad acquadn1

altrodn2

dn3 dn4 dn5

internadn6

interna ed esterrna

dn7

dn8 dn9

0,60 0,80 0,90 0,85 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90

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Il valore nominale del carico d’incendio specifico è dato da:

2Mj/m 1 1

A

mHg

n

i

f

iiiiq

Dove:

gi = massa dell’i-esimo materiale combustibile in kg;

Hi = potere calorifero inferiore dell’i-esimo materiale combustibile in MJ/kg.

I valori di Hi dei materiali combustibili possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN

ISO 1716:2002 ovvero essere mutuati dalla letteratura tecnica.

mi = fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri

materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili.

Ψi = fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0 per i

materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in

contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi.

A = superficie in pianta lorda del compartimento in m2.

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2. Qualora, in alternativa alla formula suddetta, si pervenga alla determinazione di qf attraverso una valutazione

statistica del carico di incendio per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento

inferiore al 20%.

3. Lo spazio di riferimento generalmente coincide con il compartimento antincendio considerato e il carico di incendio

specifico è quindi riferito alla superficie in pianta lorda del compartimento stesso, nell’ipotesi di una distribuzione

sufficientemente uniforme del carico di incendio. In caso contrario il valore nominale qf del carico d’incendio specifico è

calcolato anche con riferimento all’effettiva distribuzione dello stesso.

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Per le classi di rischio un utile riferimento è costituito dalle Norme UNI 10779/07 ed UNI 12845/09

NORMA UNI 10779/07 Reti di idranti <<Progettazione installazione ed esercizio>>

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NORMA UNI 12845/09 Sistemi automatici sprinkler <<Progettazione installazione, manutenzione>>

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LETTERA CIRCOLARE PROT. P414/4123 sott. 55 del 28.03.08 (PRECISAZIONI)

-La classificazione di cui alla Tab.2 (fattore dq2) è del tipo quantitativo ed in analogia a quanto previsto per i diversi

livelli di pericolosità di incendio dell’appendice B alla Norma UNI 10779/07, la valutazione deve tener conto delle

quantità, disposizione spaziale e combustibilità dei materiali presenti, sia in termini di velocità di combustione che di

potere calorifico, delle possibili fonti d’innesco presenti, anche in relazione alle lavorazioni eseguite, della possibilità di

propagazione delle fiamme, delle caratteristiche plani volumetriche.

- Per l’applicazione del coefficiente dn2 possono essere considerati equivalenti ai sistemi ad acqua quelli che

prevedono l’erogazione automatica di soluzioni schiumogene, laddove tale sostanza estinguente sia più idonea a

contrastare l’incendio in relazione alla tipologia di materiale combustibile/infiammabile presente.

- Il coefficiente dn3 può essere applicato ai casi in cui in sostituzione dei sistemi automatici di evacuazione vengano

garantite aperture, purchè sufficientemente dimensionate permanenti o protette con elementi cedibili a basse

temperature confrontabili con gli EFC. Possono essere considerati equivalenti anche sistemi di apertura non

automatici, superfici con serramenti ed impianti ad estrazione non automatici, purchè azionabili anche in assenza di

alimentazione elettrica ordinaria, da comando a distanza posto in zona protetta di facile accesso e con attivazione

rapida e sicura garantita dalla presenza di un presidio permanente durante le 24 ore.

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- Il coefficiente dn4 può essere utilizzato qualora l’impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme antincendio sia in

funzione durante le 24 ore e all’azionamento dell’allarme, eventualmente riportato in luogo permanentemente

presidiato anche all’esterno dell’attività, segua l’attivazione delle procedure di emergenza.

-Il coefficiente dn5 può essere applicato soltanto in caso di presenza continuativa della squadra aziendale incaricata

della lotta antincendio.

- Il coefficiente dn8 può essere applicato quando l’accesso al compartimento è dall’esterno mediante un sufficiente

numero di uscite oppure nel caso in cui il compartimento sia raggiungibile da percorso protetto partendo dall’esterno

od in caso di presenza di ascensore di soccorso.

- Il coefficiente dn9 può essere applicata nei casi nei quali siano rispettati i requisiti di accesso richiesti dalle specifiche

regole di prevenzione incendi nelle 24 ore. Può essere accettata la presenza di impedimenti all’accesso nelle ore

notturne, purchè rapidamente rimovibili con i dispositivi in dotazione alle squadre dei Vigili del Fuoco.

- Il fattore di limitazione (Ψi=0,85) partecipazione all’incendio non può essere applicato in caso di contenitori in vetro e

in caso di contenitori di facile cedimento per aumento della pressione interna della sostanza contenuta in presenza di

incremento della temperatura.

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- In caso di determinazione del carico specifico d’incendio attraverso una valutazione statistica, adottando valori di

probabilità di superamento inferiori al 20%, non si tiene conto del contributo al carico d’incendio apportato dalla

presenza di eventuali strutture combustibili, del quale invece si dovrà tener conto. I valori del carico d’incendio, riportati

per tipo di attività in letteratura, rappresentano dei valori medi. E’ necessario moltiplicare il valore medio per un

coefficiente correttivo secondo i seguenti criteri:

a) Per attività piuttosto simili o con variabilità limitate per quanto riguarda il mobilio o le merci presenti, come per

esempio abitazioni, alberghi, ospedali, uffici e scuole è sufficiente scegliere un valore moltiplicativo compreso tra 1,20 e

1,50.

b) Per attività piuttosto dissimili o con variabilità maggiori come ad esempio centri commerciali, supermercati, grandi

magazzini, attività industriali è necessario scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,75.

Attività Valore medio(MJ/m2)

Frattile 80%(MJ/m2)

Civili abitazioni 780 948

Ospedali (stanza) 230 280

Alberghi (stanza) 310 377

Biblioteche 1500 1824

Uffici 420 511

Scuole 285 347

Centri commerciali 600 730

Teatri (cinema) 300 365

Appendice E della Norma EN 1991-1-2 (Eurocodice 1, parti 1-2)

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-Per quanto riguarda la problematica connessa al calcolo del carico d’incendio specifico per locali che possiedono in

tutto od in parte, elementi strutturali in legno è ritenuto ragionevole considerare tali strutture nella determinazione del

calcolo del valore nominale del carico d’incendio q f secondo la seguente procedura:

1) Determinare la classe del compartimento prescindendo inizialmente dagli elementi strutturali lignei;

2) Calcolare lo spessore di carbonazione degli elementi lignei corrispondenti alla classe determinata

adottando come valori di riferimento quelli contenuti nella Norma EN 1955-1-2 secondo la Tab. seguente

Essenza Tipologia di legno mm/min

a)Legname tenero (conifere) e faggioLegno laminato incollato con densità caratteristica > 290 kg/m3 0,70

Legno massiccio con densità caratteristica > 290 kg/m3 0,80

b)Legname duro (latifoglie)Legno duro massiccio o laminato incollato con densità caratteristica > 290 kg/m3 0,70

Legno duro massiccio o laminato incollato con densità caratteristica > 450 kg/m3 0,55

3) Determinare definitivamente la classe del compartimento, tenendo conto del carico relativo alle parti di

elementi lignei corrispondenti allo spessore di cui al punto 2 che hanno partecipato alla combustione.

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La formula (1) pertanto diventa:

A

n

lliii

n

ii

f

gmHgq

8,05,1711

dove:

gl = massa del legno che partecipa alla combustione (kg).

17,5 MJ/kg = potere calorifero del legno.

0,8 = fattore di partecipazione alla combustione del legno.

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CIRCOLARE del M.I. Prot. n°P1494/4109 sott. 53

Per i locali di pubblico spettacolo situati all’ultimo piano di un edificio è ritenuto ammissibile che gli elementi strutturali

della copertura, qualora non collaborino alla statica dell’edificio, ma devono assicurare solo la propria stabilità, abbiano

caratteristiche di resistenza al fuoco commisurata alla classe del locale indipendentemente dall’altezza antincendio come

prevista al punto 2.3.1 Titolo II del D.M. 19/08/96.

Quanto sopra vale a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale

incendio ad ambienti o fabbricati circostanti; in tale caso (come per esempio in adiacenza con edifici di maggior altezza)

dovranno essere attuate idonee misure di sicurezza atte ad impedire la propagazione dell’incendio.

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Art.3 – RICHIESTE DI PRESTAZIONE

Le prestazioni richieste sono:

Livello I Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze delle perdite dei requisiti stessi

siano accettabili o dove il rischio d’incendio sia trascurabile.

Livello II Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione degli

occupanti in luogo sicuro all’esterno del fabbricato.

Livello III Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione della sicurezza.

Livello IV Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, un limitato danneggiamento

della costruzione stessa.

Livello V Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio il mantenimento della totale

funzionalità della costruzione stessa.

Classi di resistenza al fuoco: 15, 20, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.

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Livello I di prestazione

Il livello I di prestazione non è ammesso per le costruzioni che ricadono nel campo di applicazione del decreto.

Livello II di prestazione

1. Può essere ritenuto adeguato per costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano interrato, isolate ed eventualmente

adiacenti ad altre purchè strutturalmente e funzionalmente separate, destinate ad un’unica attività non aperta al pubblico

ed ai relativi impianti tecnologici di servizio e depositi, ove si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

-le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l’esodo in sicurezza degli occupanti;

- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;

- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l’efficacia degli elementi di compartimentazione e

di impianti di protezione attiva che proteggono altre costruzioni;

- il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di affollamento media non

sia superiore a 0,2 pers/m2;

- la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto;

- la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a persone con ridotte o

impedite capacità motorie, sensoriali o cognitive.

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2. Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello II di prestazione sono le seguenti, indipendentemente

dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto:

- 30 per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati;

- 60 per costruzioni sino a due piani fuori terra e un piano interrati.

3. Sono consentite classi inferiori a quelle precedentemente indicate se compatibili con il livello III di prestazione.

Livello III di prestazione

1. Il livello III di prestazione può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni rientranti nel campo di applicazione del

presente decreto fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V.

2. Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate nella tabella seguente, in funzione del

carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) definito al punto 2.

Carichi d’incendio specifici di progetto (qf,d) Classe Carichi d’incendio specifici di progetto (qf,d) Classe

Non superiore a 100 MJ/m2 0 Non superiore a 900 MJ/m2 60

Non superiore a 200 MJ/m2 15 Non superiore a 1.200 MJ/m2 90

Non superiore a 300 MJ/m2 20 Non superiore a 1.800 MJ/m2 120

Non superiore a 450 MJ/m2 30 Non superiore a 2.400 MJ/m2 180

Non superiore a 600 MJ/m2 45 Superiore a 2.400 MJ/m2 240

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Livello IV e V di prestazioni

1. I livelli IV o V possono essere oggetto di specifiche richieste del committente o essere previsti dai capitolati tecnici di

progetto. I livelli IV o V di prestazione possono altresì essere richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate

ad attività di particolare importanza.

2. Per i livelli IV e V resta valido quanto indicato nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14/09/2005

“Norme tecniche per le costruzioni” e successive modifiche ed integrazioni.

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Art.4 – SCENARI E INCENDI CONVENZIONALI

- Curva nominale standard d’incendio per materiali vari escluso idrocarburi o altre sostanze con equivalente velocità di

rilascio termico:

C 1834520 log10

tg

dove:

g = temperatura dei gas di combustione in °C

t = tempo considerato in minuti

- Curva nominale standard d’incendio per idrocarburi od altre sostanze con equivalente rilascio termico

C 20675,0325,0110805,2167,0

eett

g- Curva nominale standard d’incendio per incendio sviluppato all’interno del compartimento ma che coinvolge strutture

poste all’esterno.

C 20313,0687,016608,332,0

eett

g

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Art.5 – CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI RESISTENTI AL FUOCO

1. La capacità del sistema strutturale in caso di incendio si determina sulla base della capacità portante propria degli

elementi strutturali singoli, di porzioni di struttura o dell’intero sistema costruttivo, comprese le condizioni di carico e di

vincolo, tenendo conto della eventuale presenza di materiali protettivi.

2. Le deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di temperatura per effetto dell’esposizione

al fuoco producono sollecitazioni indirette, forze e momenti, che devono essere tenuti in considerazione, ad eccezione

dei casi seguenti:

- è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli;

- sono implicitamente tenute in conto nei modelli semplificati e conservativi di comportamento strutturale in condizioni

di incendio.

3. Le sollecitazioni indirette, dovute agli elementi strutturali adiacenti a quello preso in esame, possono essere

trascurate quando i requisiti di sicurezza all’incendio sono valutati in riferimento alla curva nominale d’incendio e alle

classi di resistenza al fuoco.

4. Nel progetto e nelle verifiche di sicurezza all’incendio si deve tener conto anche della presenza delle azioni a

temperatura ordinaria permanenti e di quelle azioni variabili che sia verosimile agiscano contemporaneamente

all’incendio. Esse dovranno essere prese in conto con i propri coefficienti parziali relativi allo stato limite in esame che

di norma è lo stato limite di esercizio con combinazione quasi-permanente.

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5. Non si prende in considerazione la possibilità di concomitanza dell’incendio con altre azioni accidentali.

6. Per i soli elementi strutturali secondari contenuti in costruzioni che devono garantire il livello III di prestazione è

consentito limitare il requisito di resistenza al fuoco alla classe 30, purché siano verificate tutte le seguenti condizioni:

a) l’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non compromette la capacità portante di altre parti della

struttura;

b) l’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non compromette l’efficacia di elementi costruttivi di

compartimentazione e di impianti di protezione attiva;

c) l’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non deve costituire un significativo rischio per gli occupanti e

per i soccorritori

Page 32: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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DECRETO DEL MINISTERO DEL’INTERNO del 16/02/2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed

elementi costruttivi di opere da costruzione.

UNI EN 1363/1/2-3 Prove di resistenza al fuoco e di controllo

UNI EN 13501 Classificazione al fuoco dei prodotti ed elementi da costruzioni. Classificazione in base a

prove di reazione al fuoco.

UNI EN 13501-2 Classificazione al fuoco dei prodotti ed elementi da costruzione classificati in base alle

prove di resistenza al fuoco dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai risultati di prove di

resistenza al fuoco esclusi i sistemi di ventilazione.

UNI EN 13501-3 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Classificazione in base

ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti

di fornitura sevizi: condotte e serrande resistenti al fuoco.

UNI EN 1365-1-2-3-4-5-6 Prove di resistenza al fuoco di elementi portanti: muri, solai e coperture, travi, pilastri,

balconi e passerelle, scale.

UNI EN 1366-1-2-3-4-5-6-7-8 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi: condotte,

serrande tagliafuoco, sigillanti per attraversamenti, sigillature di giunti lineari, canalizzazioni di

servizio e cavedi, pavimenti sopraelevati e pavimenti cavi, sistemi di chiusura per trasportatori a

nastro, condotte di estrazione di fumo per singolo comparto.

UNI EN 1634-1-3 Prove di resistenza al fuoco di controllo della dispersione di fumo per porte e sistemi di

chiusura, finestre apribili.

UNI EN 14135 Rivestimenti. Determinazione della capacità di protezione al fuoco.

Page 33: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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UNI CEN/TS 13381-1-2-7 Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi

strutturali: membrane orizzontali e verticali di protezione.

UNI EN 13381-3-4-5-6-7 Metodi di prova per la determinazione della resistenza al fuoco di elementi strutturali.

Protezione applicata ad elementi di calcestruzzo, di acciaio, elementi compositi di

calcestruzzo, lastre profilate di acciaio, colonne cave di acciaio riempite di calcestruzzo,

elementi di legno.

UNI EN 1991-1-2 Eurocodice 1 – Azioni in generale – Azioni sulle strutture esposte al fuoco.

UNI EN 1992-1-2 Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali.

Progettazione strutturale contro l’incendio.

UNI EN 1993-1-2 Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-2: Regole generali.

Progettazione strutturale contro l’incendio.

UNI EN 1994-1-2 Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte in acciaio e calcestruzzo – Parte 1-

2: Regole generali. Progettazione strutturale contro l’incendio.

UNI EN 1995-1-2 Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture in legno – Parte 1-2: Regole generali.

Progettazione strutturale contro l’incendio.

UNI 9502 Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in

cemento armato normale e precopresso (RITIRATA E SOSTITUITA DA UNI EN 1992-1-2).

UNI 9503 Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in

acciaio.

UNI 9504 Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno.

Page 34: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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Art.1 – Campo di applicazione e definizioni

Vengono definiti i prodotti da costruzione, le opere da costruzione o opere, le norme armonizzate, gli atti di benestare

tecnico, il campo di applicazione diretta del risultato di prova, il campo di applicazione estesa del risultato di prova ed il

laboratorio di prova.

Art.2 – Classificazione di resistenza al fuoco

La prestazione di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base a

risultati di:

a) Prove b) Calcoli c) Confronti con tabelle

Art.3 – Prodotti per il quale è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco

1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea e quelli provenienti dagli Stati

contraenti l'accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta

la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l'uso conforme all'impiego previsto, se muniti della marcatura CE prevista

dalle specificazioni tecniche di prodotto.

2. Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di resistenza al fuoco, ove prevista, è riportata nelle informazioni che

accompagnano la marcatura CE e nella documentazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica

21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.

Page 35: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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3. Per tutti i prodotti, con esclusione di quelli di cui al successivo comma 4, per i quali non è ancora applicata la

procedura ai fini della marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo

di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è

consentito in conformità alle specifiche di cui al successivo art.4.

4. Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE

in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l'impiego in elementi

costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato al rilascio dell'omologazione

ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministero dell'interno 21 giugno 2004 e consentito nel rispetto dell'art. 3

del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione

dell'Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale

termine, ai fini dell'impiego entro la data di scadenza dell'omologazione stessa

5. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo deve essere prodotta in lingua italiana ovvero

accompagnata dalla traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.

Art.4 – Elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco

1. Gli elementi costruttivi, per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati

ovvero costruiti in opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di

certificazione redatta da professionista in conformità al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, che ne

attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2, commi 4, 5, 6 del presente decreto.

Page 36: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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2. La certificazione di cui al precedente comma 1 garantisce anche nei confronti delle mutue interazioni tra prodotti ed

elementi costruttivi che ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione ottenuta

3. Qualora la classificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi sia ottenuta attraverso la sola modalità indicata

all'art. 2, comma 4 (classificazione in base a risultati di prova) del presente decreto, la certificazione di cui al precedente

comma 1 garantisce che l'elemento costruttivo ricada all'interno del campo di diretta applicazione del risultato di prova.

In caso contrario la classificazione di resistenza al fuoco deve fare riferimento alla ulteriore documentazione resa

disponibile dal produttore, in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato B al presente decreto.

4. Qualora l'elemento costruttivo coincida con un prodotto munito di marcatura CE la certificazione, di cui al precedente

comma 1, costituisce la dichiarazione di uso conforme all'impiego previsto.

Art.5 – Norme transitorie

1. I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati, ai sensi della Circolare n°91 del 14/09/61, dal Centro Studi ed

Esperienze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero da laboratorio autorizzato sono validi, ai fini della

commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:

- Rapporti emessi entro il 31/12/85: Fino ad un anno dall’entrata in vigore del presente decreto (fino a tutto il 24/09/08);

- Rapporti emessi da 1/01/86 al 31/12/95: Fino tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto (fino a tutto il 24/09/10);

- Rapporti emessi dal 1/01/96: Fino a cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto (fino a tutto il 24/12/12).

Page 37: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

37

2. Per prodotti ed elementi costruttivi di opere esistenti, le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano già state

accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è necessario procedere ad una nuova

determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco anche nel caso di modifiche che non riguardano i prodotti ad

elementi costruttivi stessi.

3. Quando il progetto è stato approvato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco in data antecedente alla entrata in

vigore del presente Decreto è consentito l’impiego di prodotti ed elementi costruttivi con caratteristiche di resistenza

al fuoco determinate con la previgente normativa, ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma 1.

4. Il Decreto è entrato in vigore il 25/09/07.

Page 38: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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ALLEGATO A - Simboli e Classi

R Capacità portanteP0

PHContinuità di corrente o capacità di segnalazione

E Tenuta G Resistenza all’incendio della fuliggine

I Isolamento K Capacità di protezione al fuoco

W Irraggiamento D Durata della stabilità a temperatura costante

M Azione meccanica DH Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura

C Dispositivo automatico di chiusura F Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumi e calore

S Tenuta al fumo B Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore

Le classi si riferiscono ai seguenti elementi:

- Elementi portanti privi di funzione di compartimentazione: muri, solai, tetto, colonne, travi, balconi, scale e passerelle.

- Elementi portanti con funzione di compartimento antincendio: muri, solai e tetti.

- Prodotti e sistemi per la protezione di parti od elementi portanti: controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco e

con intrinseca resistenza al fuoco, rivestimenti pannelli, intonaci, vernici e schermi protetivi.

- Parti od elementi non portanti di opere di costruzione e prodotti offerenti: Pareti divisorie

- Facciate (curtain walls) e muri esterni con parti vetrate.

- Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari.

Page 39: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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- Porte e chiusure resistenti al fuoco e sistemi di chiusura.

- Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori ed ai sistemi di trasporto su rotaia.

- Canalizzazioni di servizi e cavedi.

- Camini.

- Rivestimenti su pareti e soffitti.

- Condotte di ventilazione.

- Serrande tagliafuoco.

- Cavi elettrici e in fibre ottiche ed accessori, condotte e sistemi di protezione del fuoco per cavi elettrici.

- Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto.

- Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo.

- Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli.

- Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo o per comparti multipli.

- Barriere al fumo.

- Evacuatori motorizzati di fumo (ventilatori), giunti di connessione.

- Evacuatori naturali di fumo e calore.

Page 40: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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ALLEGATO B – Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove

Sono elencate le condizioni di esposizione, i criteri prestazionali e le procedure da utilizzare nell’ambito delle prove

come indicate nelle parti 2, 3 e 4 della Norma UNI EN 13501, nonché le Norme di riferimento per i forni sperimentali, le

attrezzature di prova, gli strumenti di misura ed acquisizione, le procedure di campionamento, conservazione,

condizionamento, invecchiamento ed installazione.

Il produttore è tenuto a conservare il rapporto di prova ed a renderlo disponibile per il professionista che ne avvale per

la certificazione di resistenza al fuoco.

ALLEGATO C – Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcolo

- I metodi di calcolo da utilizzare sono quelli contenuti negli Eurocodici.

- In attesa della pubblicazione delle Appendici nazionali degli Eurocodici è possibile ricorrere alla sola verifica della

resistenza al fuoco degli elementi portanti per le strutture in calcestruzzo armato normale e precompresso, in acciaio

ed in legno con i valori dei parametri da definire a livello nazionale presenti nelle norme stesse come valori di

riferimento ovvero alle Norme UNI 9502, UNI 9503/07, UNI 9504.

- I metodi di calcolo che fanno riferimento agli Eurocodici possono necessitare della determinazione dei parametri

termo-fisici dei sistemi protettivi eventualmente presenti sugli elementi portanti. In questi casi i valori che assumono

detti parametri vanno determinati esclusivamente attraverso prove sperimentali.

Page 41: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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I valori dei parametri presenti negli Eurocodici o nelle Norme UNI potevano essere utilizzati fino alla data del 24

settembre 2010 a condizione che il produttore, sulla base di esperienze sperimentali, avesse dichiarato sotto la propria

responsabilità, che il sistema protettivo garantiva le prestazioni definite nelle suddette norme, nonché aderenza e

coesione per il tempo necessario e ne avesse fornito le indicazioni circa i cicli di posa o di installazione.

Elaborazioni numeriche di detti parametri che esulevano dall’ambito delle prove sperimentali o dalle norme di cui agli

Eurocodici od UNI, non sono valide per la verifica della resistenza al fuoco.

LETTERA CIRCOLARE Prot. DCPST/A5

Tenuto presente che il D.M. 16/02/07 rimanda la possibilità di verifica analitica di resistenza al fuoco delle strutture,

alla pubblicazione delle appendici nazionali alle norme EN.

La lettera circolare precisa che:

- La certificazione di murature basate su valutazioni analitiche possono essere accettate ai fini del rilascio del C.P.I.,

per le costruzioni il cui progetto è stato presentato prima del 25 settembre 2010.

- Per i progetti presentati dopo tale data, in assenza delle appendici nazionali, sono accettate soltanto valutazioni

basate su risultati di prove secondo le istruzioni contenute nel D.M. 16/02/07, od in alternativa secondo confronti con le

tabelle riportate nello stesso Decreto e nella successiva Lettera Circolare n°1968 del 15/02/08 riguardante le murature.

- I rapporti di prova per murature portanti e non rilasciati secondo la circolare M.I. SA n°91 del 14/09/61 sono validi se il

progetto è stato presentato prima delle date contemplate all’Art. 5 comma 1 del D.M. 16/02/07.

Page 42: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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RIEPILOGO

A) VALIDITÀ RAPPORTI DI PROVA RILASCIATI AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ED

ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDO LA CIRCOLARE 91 DEL 14/09/61 (COMMA 1 ART 5 D.M. 16/02/07)

Rapporti emessi entro il Rapporti emessi dal 1/01/86 Rapporti emessi dopo il 1/01/96

31/12/85: fino al 24/09/08 al 31/12/95 fino al 24/09/10 fino al 24/09/12

B) PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI LE CUI CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO SONO

STATE ACCERTATE ALLA DATA DEL 25/09/07 (COMMA 2 ART 5 D.M. 16/02/07)

Restano validi anche nel caso di modifiche anche non riguardano i prodotti e gli elementi costruttivi stessi.

C) PROGETTI APPROVATI PRIMA DEL 25/09/07 (COMMA 3 ART 5 D.M. 16/02/07)

E’ consentito l’impiego di prodotti ed elementi costruttivi con caratteristiche determinate secondo la previgente

normativa, fermo restando quanto indicato al punto A) per la validità dei rapporti emessi.

D) CERTIFICAZIONE DI MURATURE PORTANTI E NON (LETTERA CIRCOLARE DCPST/A5/)

- Se basate su valutazioni analitiche ed ai fini del rilascio del C.P.I. possono essere accettate per progetti presentati

prima del 25/09/10.

- Per progetti presentati dopo tale data in assenza della appendice nazionale alle norme EN sono valide soltanto

valutazioni basate su risultati di prove o tabellari secondo quanto contenuto nel D.M. 16/02/07 e per le murature

nella successiva lettera Circolare n°1968 del 15/02/08.

Page 43: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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E) RAPPORTI DI PROVA DI PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI (LETTERA CIRCOLARE DCPST/A5/)

Se rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. Del 14/09/61 possono essere utilizzati oltre le date indicate all’Art 5 comma

1 per progetti presentati prima delle suddette date.

F) ELEMENTI PROTETTIVI (ALLEGATO C AL D.M. 16/02/07)

La determinazione dei parametri termofisici degli elementi protettivi (lastre, intonaci, vernici, rivestimenti) delle strutture

da considerare nei metodi di calcolo previsti negli Eurocodici e nelle Norme UNI vanno determinate esclusivamente

attraverso prove; i valori di detti parametri presenti nelle Norme UNI e negli Eurocodici potevano essere utilizzati prima

del 25/09/10, data nella quale è scattato l’obbligo della marcatura CE di detti prodotti, a condizione che il produttore

avesse dichiarato, sotto la propria responsabilità e sulla base di idonee esperienze sperimentali, che il sistema

protettivo garantiva le prestazioni definite nelle suddette norme, nonché aderenza e coesione per tutto il tempo

necessario e ne avesse fornito le indicazioni circa i cicli di posa ed installazione.

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LETTERA CIRCOLARE del M.I. n°11635 del 24/10/08

Oggetto: Validità dei rapporti di classificazione ai fini della resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi,

emessi da laboratori di altri stati della UE o da Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia.

La documentazione che il produttore deve rendere disponibile è la seguente:

a) Traduzione in lingua italiana del rapporto di classificazione (o valutazione), accompagnata da dichiarazione giurata

sulla fedeltà della traduzione.

b) Atto amministrativo che garantisca sull’idoneità del laboratorio all’esecuzione delle prove e delle successive

classificazioni. Tale atto potrà essere uno dei seguenti documenti:

- copia conforme all’originale del documento rilasciato da un organismo di accreditamento dei laboratori appartenente

all’EA (European co-operation for Accreditation) per operare in conformità alla specifica norma;

- dichiarazione, da parte del Laboratorio, di essere stati notificati alla Commissione dell’Unione europea, con

indicazione del codice di notifica, ad operare in qualità di organismo di prova con riferimento alla specifica norma;

- copia conforme all’originale di qualsiasi atto amministrativo con il quale lo Stato membro, presso il quale risiede il

Laboratorio di prova, riconosce l’idoneità del Laboratorio ad operare con riferimento alla specifica norma.

Page 45: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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ALLEGATO D – Modalità di classificazione in base a confronti con tabelle

Condizioni generali

- I valori riportati nelle tabelle che seguono pur essendo cautelativi non permettono estrapolazioni od interpolazioni.

- L’uso delle tabelle è limitato alla classificazione di elementi costruttivi per i quali è richiesta la resistenza al fuoco dei

confronti della curva di temperatura-tempo standard e delle altre azioni meccaniche previste in caso d’incendio.

Page 46: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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Murature non portanti in blocchi di laterizio – Classificazione EI

Limitazioni:

a) Altezza della parete fra due solai o distanza tra due elementi di irrigidimento con equivalente condizioni di vincolo

dei solai non superiore a 4 metri.

b) Presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce oppure di 20 mm sulla faccia esposta al fuoco

c) “s” spessore senza intonaco

Classe

Blocco con percentuale di foratura > 55% Blocco con percentuale di foratura < 55%

Intonaco normale Intonaco protettivo antincendio Intonaco normale Intonaco protettivo

antincendio

30 S = 120 80 100 80

60 S = 150 100 120 80

90 S = 180 120 150 100

120 S = 200 150 180 120

180 S = 250 180 200 150

240 S = 300 200 250 180

Intonaco normale: intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce, sabbia calce e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 1000 e 1400 kg/mcIntonaco protettivo antincendio: intonaco tipo gesso, vermiculite o argilla espansa e cemento o gesso, perlite e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 600 e 1000 kg/mc.

Page 47: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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Murature non portanti in blocchi di calcestruzzo – Classificazione EI

Limitazioni:

a) C.S. per altezza fra due solai o distanza tra due elementi d’irrigidimento.

b) facciavista o con 10 mm di intonaco normale su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla faccia esposta al fuoco.

c) Spessore “s” senza intonaco

Classe Blocco con fori monocamera

Blocco con fori multicamera o

pieno

Blocco con fori mono o multicamera o pieno

Intonaco normale

Intonaco protettivo

antincendio

30 S = 120 100 (*) 100 (*) 80 (*)

60 S = 150 120 (*) 120 (*) 100 (*)

90 S = 180 150 150 120 (*)

120 S = 240 180 200 150

180 S = 280 240 250 180

240 S = 340 300 300 200

(*) = Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%)

Page 48: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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Murature non portanti in blocchi di calcestruzzo alleggerito ( < 1700 kg/mc)

Limitazioni:

a) C.S. per altezza fra due solai o distanza tra due elementi d’irrigidimento.

Classe Blocco con fori monocamera Blocco con fori multicamera o pieno

30 S = 100 80 (*)

60 S = 120 80 (*)

90 S = 150 100 (*)

120 S = 200 150

180 S = 240 200

240 S = 300 240

(*) Solo blocchi pieni (percentuale di foratura < 15%)

Page 49: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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Murature non portanti in blocchi di pietra squadrata

Limitazioni:

a) C.S. per altezza fra due solai o distanza tra due elementi d’irrigidimento.

Classe Blocco pieno Classe Blocco pieno Classe Blocco pieno

30 S = 150 90 S = 250 180 S = 360

60 S = 150 120 S = 250 240 S = 360

Page 50: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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LETTERA CIRCOLARE Prot. 1968 del 15/02/08

Riporta la seguente tabella che in attesa dell’appendice nazionale dell’Eurocodice EN 1996-1-2 può essere applicata

per ottenere il requisito REI per le classi indicate con le seguenti limitazioni:

- h/s < 20

- h < 8

dove “h” è l’altezza tra due solai o elementi d’irrigidimento con equivalente funzioni di vincolo dei solai

Classi

Materiale Tipo blocco 30 60 90 120 180 240

Laterizio Pieno (foratura < 15%) 120 150 170 200 240 300

Laterizio (*)

Semipieno e forato (15% < foratura < 55%) 170 170 200 240 280 330

Calcestruzzo

Pieno, semipieno e forato (foratura < 55%) 170 170 170 200 240 300

Calcestruzzo leggero

(**)

Pieno, semipieno e forato (foratura < 55) 170 170 170 200 240 300

Pietra squadrato Pieno (foratura < 55%) 170 170 250 280 360 400

(*) presenza di 10mm di intonaco su ambedue le facce ovvero di 20mm sulla sola faccia esposta al fuoco; i valori in tabella si riferiscono agli elementi di laterizio sia normale che alleggerito in pasta.(**) massa volumica netta non superiore a 1700 kg/mc

Page 51: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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Solette piene e solai alleggeriti

Valori minimi dello spessore totale “H” e della distanza dall’asse delle armature sufficienti a garantire il requisito R

Distanza “a” dell’asse delle armature alla superficie esposta.

Classe 30 60 90 120 180 240

Solette piene con armatura monodirezionale H = 80a = 10

H = 120a = 20

H = 120a = 30

H = 160a = 40

H = 200a = 55

H = 240a = 65

Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzo (1)

H = 80a = 10

H = 80a = 10

H = 80a = 10

H = 80a = 10

H = 80a = 10

H = 80a = 10

Solai a travetti con alleggerimento (2) H = 160a = 15

H = 200a = 30

H = 240a = 35

H = 240a = 45

H = 300a = 60

H = 300a = 75

Solai a lastra con alleggerimento (3) H = 160a = 15

H = 200a = 30

H = 240a = 35

H = 240a = 45

H = 300a = 60

H = 300a = 75

I valori di “a” devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di “a” di 15mm. In presenza di intonaco i valori di “H” e “a” devono tenere conto nella seguente maniera: 10mm di intonaco normale equivalente ad 10mm di calcestruzzo; 10mm di intonaco protettivo antincendio (definizione in D.4.1) equivale a 20mm di calcestruzzo. Per ricoprimento dei calcestruzzo superiori a 50mm prevedere un armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.(1) In caso di lamiera grecata “H” rappresenta lo spessore medio della soletta. Il valore di “a” non comprende lo spessore della lamiera. La lamiera ha esclusivamente funzione di cassero. In caso contrario la lamiera va protetta.(2) Deve essere sempre presente uno strato di intonaco normale di spessore non inferiore a 20mm ovvero uno strato di intonaco isolante di spessore non inferiore a 10mm.(3) In caso di alleggerimento in polistirene o materiali affini prevedere opportuni sfoghi delle sovrappressioni.

Page 52: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

52

Per garantire i requisiti di tenuta ed isolamento EI i solai di cui al punto precedente devono presentare uno strato di

materiale isolante non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo.

h = spessore strato isolante

Classe 30 60 90 120 180 240

Tutte le tipologie h = 60d = 40

h = 60d = 40

h = 100d = 50

h = 100d = 50

h = 150d = 60

h = 150d = 60

In presenza di intonaco i valori di “h” e di “a” ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella precedente. In ogni caso “a” non deve mai essere inferiore a 40mm. In presenza di strati superiori di materiali di finitura incombustibile (massetto, malta di allettamento, pavimentazione, ecc.) i valori di “h” ne possono tener conto.

Ad esempio un solaio a travetti e pignatte in laterizio REI 90 deve avere le seguenti caratteristiche:

- spessore del solaio, compreso getto di completamento ed intonaco normale di spessore 20mm od intonaco isolante

di spessore 10mm, non inferiore a 240mm;

- spessore del getto in calcestruzzo armato 50mm

- spessore materiale isolante 50mm

- distanza “a” dall’asse delle armature alla superficie esposta 35mm e di cui 20mm possono essere intonaco normale;

nel caso d’intonaco isolante di spessore 10mm la distanza “a” può essere ridotta a 25mm.

Sono isolanti incombustibili quelli appartenenti alle classi di reazione al fuoco A1 ed A1FL (D.M. 10/03/05).

I seguenti materiali isolanti possono considerarsi incombustibili senza essere sottoposti a prove: argilla espansa,

perlite espansa, lana di roccia, vetro cellulare, cemento cellulare, calcestruzzo di argilla espansa, perlite e vermiculite.

Page 53: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

53

Travi in calcestruzzo armato semplicemente appoggiate – Requisito R

- Larghezza “b” della sezione

- Distanza “a” delle armature dalla superficie esposta

- Larghezza d’anima “bw” per travi a sezione variabile.

- Per travi a sezione variabile “b” è la larghezza in corrispondenza della linea media delle armature tese

Classe Combinazioni possibili di “b” e “a” bw

30 b = 80 / a = 25 b = 120 / a = 20 b = 160 / a = 15 b = 200 / a = 15 80

60 b = 120 / a = 40 b = 160 / a = 35 b = 200 / a = 30 b = 300 / a = 25 100

90 b = 150 / a = 55 b = 200 / a = 45 b = 300 / a = 40 b = 400 / a = 35 100

120 b = 200 / a = 65 b = 240 / a = 60 b = 300 / a = 55 b = 500 / a = 50 120

180 b = 240 / a = 80 b = 300 / a = 70 b = 400 / a = 65 b = 600 / a = 60 140

240 b = 280 / a = 90 b = 350 / a = 80 b = 500 / a = 75 b = 700 / a = 70 160

I valori di “a” devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di “a” di 15mm. In presenza di intonaco i valori di “b” e “a” ne possono tenere conto nella maniera di cui alla tabella D.5.1. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.

Page 54: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

54

Pilastri a sezione rettangolare o circolare in calcestruzzo armato – Requisito R

- Lato più piccolo “b” di pilastri a sezione rettangolare o diametro

- Distanza “a” delle armature dalla superficie esposta

- Limitazioni: lunghezza effettiva del pilastro da nodo a nodo < 6 mt per pilastri ai piani intermedi, < 4,5 mt per pilastri

all’ultimo piano.

Classe Esposto su più lati Esposto su un lato

30 b = 200 / a = 30 b = 300 / a = 25 b = 160 / a = 25

60 b = 250 / a = 45 b = 350 / a = 40 b = 160 / a = 25

90 b = 350 / a = 50 b = 450 / a = 40 b = 160 / a = 25

120 b = 350 / a = 60 b = 450 / a = 50 b = 180 / a = 35

180 b = 450 / a = 70 - b = 230 / a = 55

240 - - b = 300 / a = 70

I valori di “a” devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di “a” ne possono tenere conto. Per i ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.

Page 55: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

55

Pareti in calcestruzzo armato – Requisito REI

- Altezza effettiva della parete da nodo a nodo < 6 mt per pareti ai piani intermedi;

- Altezza effettiva della parete < 4,5 mt per pareti all’ultimo piano;

- “a” distanza dall’asse delle armature alla superficie esposta.

Classe Esposto su un lato Esposto su due lati

30 s = 120 / a = 10 s = 120 / a = 10

60 s = 130 / a = 10 s = 140 / a = 10

90 s = 140 / a = 25 s = 170 / a = 25

120 s = 160 / a = 35 s = 220 / a = 35

180 s = 210 / a = 50 s = 270 / a = 55

240 s = 270 / a = 60 s = 350 / a = 60

I valori di “a” devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di “a” di 15mm. In presenza di intonaco i valori di “a” ne possono tenere conto. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.

Page 56: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

56

Pareti in calcestruzzo armato – Requisito EI

Limitazioni:

- Altezza effettiva della parete da nodo a nodo < 6 mt per pareti ai piani intermedi

- Altezza effettiva della parete da nodo a nodo < 4,5 mt per pareti all’ultimo piano

- Rapporto tra l’altezza di libera inflessione e spessore inferiore a 40

Classe Esposta su un lato Classe Esposta su un lato

30 S = 60 120 S = 120

60 S = 80 180 S = 150

90 S = 100 240 S = 180

Page 57: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

57

Travi, tiranti e colonne in acciaio – Requisito R

Condizioni:

- sono esclusi i profili di classe IV;

- le travi devono essere semplicemente appoggiate ;

- altezza effettiva della colonna da nodo a nodo < 4,5 mt per colonne ai piani intermedi;

- Altezza effettiva della colonna da nodo a nodo < 3,0 mt per colonne all’ultimo piano;

- il contributo dei rivestimenti protettivi può essere considerato purchè il produttore, sulla base di idonee esperienze

sperimentali, dichiari sotto la propria responsabilità, che il sistema protettivo garantisce prestazioni definite nelle

seguenti tabelle, nonché aderenza e coesione per tutto il tempo necessario e ne fornisca le indicazioni circa i cicli di

posa o di installazione. Questa possibiità decade con l’obbligo della marcatura CE ovvero dopo 3 anni dall’entrata in

vigore del decreto;

- “st” è lo spessore del rivestimento in mm di travi e tiranti;

- “sc” è lo spessore del rivestimento in mm di colonne.

Page 58: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

58

INTONACO NORMALE

Fattore di sezione (1/m) S/V

Classe < 50 < 100 < 150 < 200 < 250 < 300

30St = 10 St = 10 St = 10 St = 15 St = 20 St = 20

Sc = 10 Sc = 15 Sc = 20 Sc = 25 Sc = 25 Sc = 30

60St = 10 St = 20 St = 25 St = 35 St = 40 St = 45

Sc = 15 Sc = 25 Sc = 35 Sc = 45 Sc = 55 Sc = 65

90St = 15 St = 30 St = 45 St = 55 St = 65 St = 75

Sc = 25 Sc = 40 Sc = 55 Sc = 75 - -

120St = 20 St = 45 St = 60 St = 75 - -

Sc = 30 Sc = 55 - - - -

180St = 35 St = 65 - - - -

Sc = 50 - - - - -

240St = 50 - - - - -

Sc = 70 - - - - -

Intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce, sabbia calce e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 1000 e 1400 kg/mc.

Page 59: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

59

INTONACO PROTETTIVO ANTINCENDIO LEGGERO

Fattore di sezione (1/m) S/V

Classe < 50 < 100 < 150 < 200 < 250 < 300

30St = 10 St = 10 St = 10 St = 10 St = 10 St = 15

Sc = 10 Sc = 10 Sc = 10 Sc = 15 Sc = 15 Sc = 20

60St = 10 St = 10 St = 15 St = 20 St = 25 St = 25

Sc = 10 Sc = 15 Sc = 20 Sc = 25 Sc = 35 Sc = 35

90St = 10 St = 20 St = 25 St = 30 St = 35 St = 40

Sc = 15 Sc = 25 Sc = 35 Sc = 40 Sc = 45 Sc = 50

120St = 15 St = 25 St = 35 St = 40 St = 45 St = 50

Sc = 20 Sc = 30 Sc = 45 Sc = 55 Sc = 60 Sc = 65

180St = 20 St = 35 St = 50 St = 60 St = 65 St = 70

Sc = 30 Sc = 50 Sc = 65 - - -

240St = 30 St = 50 St = 65 - - -

Sc = 40 Sc = 70 - - - -

Intonaco leggero a base di fibre o inerti minerali espansi e leganti, caratterizzato da una massa volumica compresa tra 300 e 600 kg/mc.

Page 60: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

60

INTONACO PROTETTIVO ANTINCENDIO

Fattore di sezione (1/m) S/V

Classe < 50 < 100 < 150 < 200 < 250 < 300

30St = 10 St = 10 St = 10 St = 10 St = 15 St = 20

Sc = 10 Sc = 10 Sc = 15 Sc = 15 Sc = 20 Sc = 25

60St = 10 St = 10 St = 20 St = 25 St = 30 St = 40

Sc = 10 Sc = 20 Sc = 30 Sc = 35 Sc = 40 Sc = 50

90St = 15 St = 25 St = 35 St = 45 St = 55 St = 65

Sc = 20 Sc = 35 Sc = 45 Sc = 60 Sc = 75 -

120St = 15 St = 35 St = 50 St = 65 St = 75 -

Sc = 25 Sc = 45 Sc = 65 - - -

180St = 25 St = 55 St = 75 - - -

Sc = 35 Sc = 65 - - - -

240St = 35 St = 70 - - - -

Sc = 50 - - - - -

Intonaco tipo gesso, vermiculite o argilla espansa e cemento o gesso, perlite e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 600 e 1000 kg/mc.

Page 61: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

61

PANNELLI DI FIBRA MINERALE

Fattore di sezione (1/m) S/V

Classe < 50 < 100 < 150 < 200 < 250 < 300

30St = 15 St = 15 St = 15 St = 15 St = 15 St = 20

Sc = 15 Sc = 15 Sc = 15 Sc = 20 Sc = 25 Sc = 30

60St = 15 St = 15 St = 25 St = 35 St = 40 St = 45

Sc = 15 Sc = 25 Sc = 35 Sc = 45 Sc = 50 Sc = 55

90St = 15 St = 25 St = 40 St = 50 St = 55 St = 65

Sc = 20 Sc = 40 Sc = 55 Sc = 65 Sc = 75 -

120St = 20 St = 40 St = 55 St = 65 St = 75 -

Sc = 30 Sc = 55 Sc = 75 - - -

180St = 35 St = 60 - - - -

Sc = 50 - - - - -

240St = 45 - - - - -

Sc = 65 - - - - -

Pannello composto da fibre di silicati, lana minerale e simili fibre incombustibili (con esclusione della fibra di vetro) caratterizzato da una massa volumica compresa tra 150 e 300 kg/mc.

Page 62: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

62

LASTRE DI GESSO RIVESTITO

Fattore di sezione (1/m) S/V

Classe < 50 < 100 < 150 < 200 < 250 < 300

30St = 10 St = 10 St = 10 St = 15 St = 15 St = 20

Sc = 10 Sc = 15 Sc = 15 Sc = 20 Sc = 20 Sc = 25

60St = 10 St = 15 St = 20 St = 25 St = 25 St = 30

Sc = 15 Sc = 20 Sc = 25 Sc = 30 Sc = 35 Sc = 40

90St = 20 St = 25 St = 30 St = 35 St = 35 St = 40

Sc = 25 Sc = 30 Sc = 35 Sc = 40 Sc = 45 Sc = 50

120St = 25 St = 35 St = 40 St = 45 St = 45 St = 50

Sc = 30 Sc = 40 Sc = 45 Sc = 50 Sc = 55 Sc = 60

180St = 35 St = 45 St = 55 St = 55 St = 60 St = 65

Sc = 45 Sc = 55 Sc = 65 Sc = 65 Sc = 70 -

240St = 45 St = 55 St = 65 St = 70 - -

Sc = 55 Sc = 70 - - - -

Lastra di gesso rivestito tipo antincendio caratterizzata da una massa volumica compresa tra 750 e 900 kg/mc.

Page 63: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

63

LASTRE DI CALCIO SILICATO

Fattore di sezione (1/m) S/V

Classe < 50 < 100 < 150 < 200 < 250 < 300

30St = 10 St = 10 St = 10 St = 10 St = 15 St = 15

Sc = 10 Sc = 10 Sc = 15 Sc = 15 Sc = 20 Sc = 20

60St = 10 St = 15 St = 15 St = 20 St = 25 St = 25

Sc = 10 Sc = 20 Sc = 25 Sc = 25 Sc = 30 Sc = 35

90St = 15 St = 25 St = 25 St = 30 St = 35 St = 35

Sc = 20 Sc = 30 Sc = 35 Sc = 35 Sc = 40 Sc = 45

120St = 20 St = 30 St = 35 St = 40 St = 45 St = 45

Sc = 25 Sc = 35 Sc = 45 Sc = 50 Sc = 55 Sc = 55

180St = 30 St = 40 St = 50 St = 55 St = 60 St = 60

Sc = 40 Sc = 55 Sc = 60 Sc = 65 Sc = 65 Sc = 70

240St = 40 St = 55 St = 60 St = 65 St = 65 St = 70

Sc = 50 Sc = 70 Sc = 75 - - -

Lastra do calcio silicato caratterizzata da una massa volumica compresa tra 800 e 900 kg/mc.

Page 64: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

64

UNI 9503 - Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in acciaio

Proprietà dei materiali protettivi

Materiale Massa volumica[kg/m3]

Conducibilità termica[W/m°C]

Contenuto di umidità[%]

Calore specifico[J/kg°C]

Fibre minerali a spruzzo 200-250 0,12 1,0 1200

Intonaco a base di perlite o vermiculite 350-400 0,15 2,0 1100

Lastre di perlite o vermiculite 300-800 0,18 15,0 1100

Lastre di silicati 450-900 0,18 4,0 1100

Lastre di gesso 800 0,24 20,0 1700

Lastre di lana minerale 120-150 0,30 2,0 1200

Calcestruzzo cellulare 600-1300 0,30-0,65 2,5 1200

Calcestruzzo leggero 1600 0,80 2,5 1200

Laterizi 2000 1,00 2,5 1200

Calcestruzzo siliceo 2400 1,70 1,5 1200

Page 65: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

65

- Intonaco isolante a base di perle vergini di EPS, leganti idraulici;

- Omologazioni e certificazioni:

Sono disponibili certificati di resistenza al fuoco, eseguiti sia secondo la Circolare 91 (ed ancora validi per il periodo

indicato dal D.M. 16/02/07) sia secondo i più aggiornati standard europei. Il professionista che deve redigere la

“Relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti o separanti” da allegare alla domanda per

la richiesta od il rinnovo del C.P.I., per calcolare lo spessore e la quantità di intonaco isolante da applicare, può

utilizzare anche il metodo tabellare riferendosi ad uno dei seguenti criteri tecnici:

• Norma UNI 9502 “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di cemento

armato, normale o precompresso”

• Norma UNI 9503 “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio”

• Circolare n°91 del M.I. limitatamente alle costruzioni esistenti ai sensi del comma 4 Art.4 del D.M. 9/03/07.

Page 66: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

66

- Intonaco isolante a base di gesso, vermiculite, leganti idraulici.

- Certificazioni:

Acciaio - ENU 13381-4 Rapporto di classificazione n°1532T08-4

Calcestruzzo - EN 13381-3 Rapporto di classificazione n°09-U-013

Lamiera grecata - EN 13381-5 Rapporto di classificazione n°09-F303

Membrana orizzontale – Pr CEN-TS 13381-1 Rapporto di classificazione n°09-H-311

Reazione al fuoco A1 - Rapporto di classificazione n°13799C

Page 67: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

67

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore

Specifiche per evacuatori naturali di fumo e calore

Page 68: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

68

Esempio di informazioni della marcatura CE

WL = Forza di depressione della prova del vento in Pa

SL = Carico di neve in Pa

T = Temperatura di prova per il meccanismo di apertura

RE = Affidabilità (numero di aperture e chiusure)

B = Temperatura di prova per l’evacuatore

A1 = Reazione al fuoco

Page 69: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

69

UNI EN 12101-3 Sistemi per il controllo di fumo e calore

Specifiche per evacuatori forzati di fumo e calore

Page 70: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

70

SL = Carico di neve

F = Resistenza al fuoco (temperatura per tempo determinato)

B/F = Classe di resistenza al fuoco del motore.

Page 71: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

71

UNI EN 13501-3 Condotte e serrande tagliafuoco

LOGO/Intestazione dell’organizzazione incaricata della classificazione

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO/DELL’ELEMENTO XYZ

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE

Per conto di

TITOLARE DEL DOCUMENTO DI CLASSIFICAZIONE

Indirizzo 1

Indirizzo 2

Indirizzo 3

Indirizzo 4

1. Introduzione

Il presente rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto/all’elemento xyz in conformità ai procedimenti riportati nella EN 13501-3:2005

2. Dettagli dell’elemento

2.1 Tipo di funzione: Il prodotto/l’elemento xyz è definito come “tipo di elemento classificato”. La sua funzione è resistere al fuoco in relazione all’integrità/all’isolamento/alla tenuta al fuoco.

2.2 Descrizione: Il prodotto/l’elemento xyz è descritto dettagliatamente nel(i) rapporto(i) di prova e/o nel(i) rapporto(i) di applicazione estesa a supporto della presente classificazione, elencato(i) nel punto 3.

oppure

Il prodotto/l’elemento xyz comprende: “Descrizione dettagliata del prodotto/dell’elemento”.

Il presente prodotto/elemento è conforme alle specifiche tecniche seguenti: “Elenco delle specifiche tecniche pertinenti”.

Page 72: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

72

3. Rapporti e risultati a supporto della presente classificazione

Il(i) seguente(i) rapporto(i) di prova e/o rapporto(i) di applicazione estesa è(sono) a supporto della presente classificazione.

3.1 Per le condotte

Nome del laboratorio Nome del committente Identificativo unico E I S Direzione (io) Orientamento (ve h0)

3.2 Per le serrande

Nome del laboratorio Nome del committente Identificativo unico E I S Direzione (io) Orientamento (ve h0)

Page 73: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

73

SUPERFICI EFC, PORTATE FUMI EFC, PORTATE ARIA VENTILATORI

Portata ponderale per aperture a soffitto di superficie unitaria

Cv = coefficiente di efflusso adimensionale

ρ = densità dei fumi (Kg/m3)

g = accelerazione di gravità (m/sec2)

d = spessore dello strato di fumo a soffitto (m)

Θ = rialzo di temperatura dei fumi (°C)

Ta = temperatura ambiente (°K)

)/(2 15,0/ mqsKgdgρCv TaθMv

Page 74: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

74

Quantità ponderale di fumo prodotta (Formula empirica: Thomas ed altri)

P = perimetro del fuoco (m)

y = altezza netta colonna di fumo (m)

ρa = densità aria = 1,22 kg/m3

Ta = Temperatura aria assoluta (°K)

T = Temperatura assoluta della fiamma nella colonna di fumo

)(096022/1

23

TTayP, M /

a g

Rialzo di temperatura dovuto all’incendio

Q = calore trasportato dal fuoco (kW)

Cp = calore specifico dell’aria (KJ/Kg x °K) = 1,004

C)(CpM

3

KK T TPer a 1073290

yP,M 2/3190

Page 75: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

75

Calore trasportato dal fumo

Si = superficie (m)

qfd = carico d’incendio specifico di progetto (kW)

Rc = frazione di calore prodotto che viene disperso per irraggiamento = 0,5

Rc(kW)qSi Q fd 4

Portata da estrarre con ventilatore

Tf = Temperatura assoluta del fumo (θ+Ta)

Ta = Temperatura assoluta ambiente (°K)

ρa = densità dell’aria (1,22 Kg/m3)

)(mTa

TfM V

av sec/5 3

Page 76: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

76

Estensione del fronte d’incendio

Ci = velocità di propagazione incendio (1cm/s)

ti = tempo interessato (minuti)

tiCi Fi 6

Superficie pavimento coinvolta nell’incendio

4

72Fiπ

Si

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77

Perimetro incendio

)/( fumi dei densità 10

)/( evacuatori degli portata 36009

(m) perimetro 8

m

m

3

3

h

hSut

Fi Pi

TT

MV

a

f

a

ve

IPOTESI Area di vendita supermercato 1500 mq

Altezza H= 5 mt

Altezza colonna di fumo y=yc = 3,5 mq

ti = tempo d’intervento 10’

Qfd = carico d’incendio specifico di progetto 500 kW/m2

Evacuatori di fumo Norma UNI 9494

25,19100

3,11500

100

3,1

3

7,00,5

5,3

mAsSut

GD

H

y

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dalla 6)

dalla 7)

dalla 4)

dalla 8)

dalla 2)

Fumo prodotto

m Fi 6601001,0

22

26,284

614,3m Si

kW Q 70655,050026,28

m Pi 84,18614,3

sec/44,235,384,1819,0 2/3 Kg M

Page 79: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

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dalla 3)

dalla 1)

dalla 9)

dalla 5)

C

2,300004,144,23

7065

2290

2,300 5,0

sec/ 97,15,181,926,06,0 mKgMv

hmVe / 23049036005,196,0

97,1 3

hmsmVv /140760/10,3929022,1

2,3001727344,23 33

Page 80: DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007

80

Ripetendo il calcolo per qfd = 200 kW/m2

Q = 2826 kW

Θ = 120°C

Mv= 2,05 kg/sec x m2

Ve = 202690 m3/h

Vv = 97788 m3/h.

Passando da un carico d’incendio specifico di progetto da 500 kW/mq 200 kW/mq la portata degli evacuatori di fumo

si riduce di circa il 12% mentre quella dei ventilatori si riduce di circa il 31%.