Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e ... · Testo Unico sulla salute e...

39
Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Principi di base e figure di responsabilità

Transcript of Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e ... · Testo Unico sulla salute e...

Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Principi di base efigure di responsabilità

Il D.Lgs. 81/2008

➢ Riordina e coordina in un unico testo le normative

vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro

➢ 306 articoli in 13 titoli

➢ 51 allegati

➢ Sono abrogate alcune normative (es. 547/55,

303/56, 626/94)

Indice del T.U. 81/08 TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Sistema istituzionale

Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sez. I – Misure di tutela e obblighi

Sez. II – Valutazione dei rischi

Sez. III – Servizio di Prevenzione e Protezione

Sez. IV – Formazione, informazione e addestramento

Sez. V – Sorveglianza sanitaria

Sez. VI – Gestione delle emergenze

Sez. VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Sez. VIII – Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

➢ Capo IV – Disposizioni penali

Indice del T.U. 81/08

TITOLO II – luoghi di lavoro

TITOLO III – uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

TITOLO IV – cantieri temporanei o mobili

TITOLO V – segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro TITOLO VI – movimentazione manuale dei carichi

TITOLO VII – attrezzature munite di videoterminali

TITOLO VIII – agenti fisici

Capo I – dispozioni generali

Capo II – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Capo III – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a vibrazioni

Capo IV – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Capo V – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione radiazioni ottiche artificiali

Capo VI – sanzioni

Indice del T.U. 81/08

TITOLO IX – sostanze pericolose

TITOLO X – esposizione ad agenti biologici

TITOLO XI – protezione da atmosfere esplosive

TITOLO XII – disposizioni in materia penale e di procedura penale

TITOLO XIII – norme transitorie e finali

TITOLO I - D. Lgs 81/2008Principi comuni

1. Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa.

2. Sono introdotte nuove norme per l’affidamento di lavori (già in vigore da agosto 2007)

3. La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paese

4. Il decreto apre con una lunga serie di definizioni, tra cui la definizione di datore di lavoro – dirigente – preposto – lavoratore, di ciascuno sono elencati gli obblighi

5. Si parla espressamente di individuazione di procedure e dei ruoli che vi devono provvedere così come di addestramento effettuato da persona esperta

DEFINIZIONITITOLO I - D. Lgs 81/2008 art 2

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologiacontrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione diun datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine diapprendere un mestiere, un'arte o una professione, …….

DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con illavoratore o comunque, il soggetto che, ha la responsabilitàdell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteridecisionali e di spesa. ……

DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e dipoteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa evigilando su di essa

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e neilimiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incaricoconferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazionedelle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte deilavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

TITOLO I - D. Lgs 81/2008Misure generali di tutela art-15

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

TITOLO I - D. Lgs 81/2008Misure generali di tutela art-15

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

PIRAMIDE DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore

SERVIZIO DI PREVENZIONE

MEDICO COMPETENTE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON

DELEGABILI

(ART. 17-18)

1) valutare in modo esplicito e documentato il livello di sicurezza in cui si svolge il lavoro nella sua azienda

a) valutazione dei rischi (art. 28-29) e documento di valutazione deirischi (dvr)

2) Individuazione di figure professionali coinvolte nel mantenimento e nelprogramma di miglioramento dello stato di sicurezza in azienda.

a) addetti al servizio prevenzione e protezione e suo responsabile (rspp)

b) medico competente (sorveglianza sanit.)

c) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls)

3) fornire ai lavoratori: adeguati dpi (dispositivi di protezione individuale), formazione ed informazione.

4) sorvegliare la corretta applicazione dei mezzi forniti.

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO(ART. 19)

1) sovrintende e vigila sull’osservanza delle norme di sicurezza (procedure, dpi) da parte dei lavoratori

2) Verifica che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni

3) Richiede l’osservanza delle misure di controllo nelle emergenze, verificando l’abbandono del posto di lavoro

4) Informa rapidamente i lavoratori sull’esposizione a rischio grave

5) Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in situazioni in cui persiste un pericolo grave

6) Segnala tempestivamente al Dirigente o al DL deficienze di attrezzature e DPI o altre condizioni di pericolo

7) Frequenta appositi corsi di formazione

OBBLIGHI DEI LAVORATORI(ART. 20)

1) ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2) i lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

OBBLIGHI DEI LAVORATORI(ART. 20)

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONED.Lgs.81/08art.2-comma1, lettera-l

Il servizio di prevenzione e protezione (spp) è formato da unresponsabile (rspp) a cui possono essere affiancati degli addetti(aspp).

il spp deve:

1) Aiutare il Datore di Lavoro nella stesura della valutazione dei rischi

2) Vigilare sull’applicazione delle normative di salute e sicurezza.

3) Partecipare alla riunione periodica.

4) Visitare gli ambienti di lavoro con il Medico Competente.

MEDICO COMPETENTED.Lgs. 81/08 art. 2 –comma 1, lettera-h

IL MEDICO COMPETENTE DEVE:

1) Collaborare alla stesura della valutazione dei rischi.

2) Effettuare l’idonea sorveglianza sanitaria.

3) Esprimere giudizi di idoneità sui lavoratori.

4) Visitare gli ambienti di lavoro.

5) Partecipare alla riunione periodica

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

D.Lgs. 81/08 art2 coma 1 lettera i

I COMPITI DEI RLS SONO I SEGUENTI:

1) Raccogliere le esigenze dei Lavoratori e discuterle con la Direzione e con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

2) Partecipare alla riunione periodica ed alla stesura della valutazione del rischio.

3) Porre la sua esperienza maturata nell’ambiente di lavoro al servizio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

D.LGS. 81/2008 (art.28-29)LA VALUTAZIONE DEI RISCHI “definizioni”

VALUTAZIONE DEI RISCHI:

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la

propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e

di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

RISCHI PER LA SICUREZZA:

strutture, machine, impianti elettrici, sostanze pericolose, incendio, esplosioni;

RISCHI PER LA SALUTE

Agenti chimici, fisici, biologici

RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE

organizzazione del lavoro, FATTORI PSICOLOGICI, fattori ergonomici, lavori disagiati

D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio

Fattori di Rischio per la sicurezza dei lavoratori:

1. inquadramento territoriale, aree esterne ed accessi2. aree di transito interne3. strutture, spazi di lavoro, arredi4. porte, vie ed uscite in caso di emergenza5. scale fisse e portatili6. ponteggi7. macchine8. attrezzi manuali9. manipolazione manuale di oggetti10. immagazzinamento di oggetti11. impianti elettrici12.apparecchi a pressione13. reti e apparecchi distribuzione gas, impianti termici14.apparecchi di sollevamento15.mezzi di trasporto16. rischi di incendio ed esplosione17.agenti chimici pericolosi per la sicurezza18.pericoli per la presenza di esplosivi

D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio

Fattori di Rischio per la salute dei lavoratori:

1. agenti chimici pericolosi per la salute

2. esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni

3. esposizione ad agenti biologici

4. ventilazione dei locali di lavoro

5. microclima termico e climatizzazione locali di lavoro

6. illuminazione

7. esposizione a rumore

8. esposizione a vibrazioni

9. esposizione a radiazioni ionizzanti

10. campi elettromagnetici

11. carico di lavoro fisico e movimentazione carichi

12. movimenti ripetitivi

13. lavoro ai video terminali

14. servizi igienici e igiene degli alimenti

D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio

Fattori di rischio per la sicurezza e per la salute:

1. ergonomia delle postazioni di lavoro e posture

2. ergonomia delle macchine e attrezzature

3. fattori oggettivi di stress e carico di lavoro mentale,genere età

4. fattori psicosociali di stress

5. organizzazione del lavoro, compiti, funzioni e responsabilità

6. pianificazione e gestione della sicurezza

7. informazione

8. formazione, addestramento

9. partecipazione

10. istruzioni prassi e procedure

11. segnaletica di sicurezza e di salute

12. dispositivi di protezione individuale

13. gestione emergenza, pronto soccorso

14. sorveglianza sanitaria

15. donne in gravidanza

16. autorizzazioni, certificazioni, collaudo, controlli e manutenzione

D.LGS. 81/2008 art.28DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)

A seguito della valutazione il DL deve elaborare il DVR (obbligo per il DL non può essere delegato) e contenere :

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

1 la valutazione [dei rischi], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle

sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni (articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo a decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

differito al 31 dicembre 2010

RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATOLo stress é il secondo problema sanitario legato all’attività lavorativa

ART. 28. COMMA 1 D.Lgs81/08 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.LGS. 81/2008 (art. 36-37-25)INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili

alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro .

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche dpi, e le procedure di lavoro.

D.LGS. 81/2008 art. 36 -INFORMAZIONE

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

D.LGS. 81/2008 art. 37-FORMAZIONE

1. il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed

adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione

della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono

definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato

(uscito gennaio 2012)

D.LGS. 81/2008 art. 37-FORMAZIONE

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

LE SOSTANZE CHIMICHE

Tutti i prodotti chimici che entrano in azienda devono avere lascheda di sicurezza.

la scheda di sicurezza è suddivisa in 16 punti e contiene diverseinformazioni, tra cui:

Composizione del prodotto.

DPI da indossare per utilizzare il prodotto.

Misure di Pronto Soccorso in caso di incidente.

Simboli di pericolo.

Frasi di rischio (“Rxx”) e Consigli di sicurezza (“Sxx”).

Numeri e indirizzi da contattare in caso di emergenza.

LE SOSTANZE CHIMICHE

Per prevenire i rischi è necessario:

➢ Indossare sempre con cura i DPI.

➢ Durante l’uso di prodotti chimici è vietato fumare, bere, mangiare, portarele mani al viso, alla bocca e agli occhi.

➢ Non rimuovere, non coprire, non danneggiare l’etichetta presente suicontenitori.

➢ Non disperdere un prodotto chimico in ambiente.

D.Lgs. 81/08 art. 78 Utilizzo corretto dei D.P.I.

I lavoratori utilizzano i dispositivi prevenzione individuale (dpi) messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute. i lavoratori:

a) hanno cura dei dpi messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto o al rsppqualsiasi difetto rilevato nei dpi messi a loro disposizione.

SEGNALETICA DI SICUREZZAD.Lgs.81/08 titolo v, dall art 161-166

CARTELLI DI DIVIETO

CARTELLI DI OBBLIGO/PRESCRIZIONE

CARTELLI DI PERICOLO 1

CARTELLI DI PERICOLO 2

Cartelli di salvataggio 1

CARTELLI DI SALVATAGGIO 2

Cartelli per le attrezzature antincendio

GRAZIE PER L’ATTENZIONE