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1 Il D.Lgs. 81/08 e la responsabilità per la salute e sicurezza dei lavoratori nelle aziende sanitarieDr. Fulvio LONGO Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) Dipartimento di Prevenzione ASL BA Dr. Raffaello Maria Bellino Dirigente Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) Dipartimento di Prevenzione ASL BA

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“Il D.Lgs. 81/08 e la responsabilità per la salute e sicurezza dei lavoratori nelle aziende sanitarie”

Dr. Fulvio LONGO Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) Dipartimento di Prevenzione ASL BA Dr. Raffaello Maria Bellino Dirigente Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) Dipartimento di Prevenzione ASL BA

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Gruppi Ateco 2007: Totale addetti Regione: Puglia Data elaborazione: 23/05/2014 La classificazione utilizza il nuovo Gruppo Ateco 2007 disponibile a partire dal 1° Gennaio 2008

2008 2009 2010 2011

A - A Agricoltura, silvicoltura e pesca 12.083,5 11.773,9 11.855,5 11.477,5 B - B Estrazione di minerali 2.027,4 1.869,7 1.897,3 1.823,6 C - C Attivita' manifatturiere 152.718,5 139.942,1 138.138,5 135.480,2 D - D Fornitura di energia 2.091,3 1.982,5 2.146,4 2.209,4 E - E Fornitura di acqua 11.729,5 12.530,5 12.490,0 12.343,5 F - F Costruzioni 102.596,0 97.157,6 95.468,2 92.964,5 G - G Commercio 105.023,0 105.357,6 107.811,8 106.008,1 H - H Trasporto e magazzinaggio 33.129,6 34.257,4 32.917,4 33.730,3 I - I Alloggio e ristorazione 29.960,6 31.070,8 31.921,5 32.286,7 J - J Informazione e comunicazione 10.820,8 10.727,6 11.155,8 11.314,9 K - K Finanza e assicurazioni 12.158,8 11.977,4 11.761,8 10.885,8 L - L Attivita' immobiliari 3.688,7 3.728,5 3.805,5 3.809,5 M - M Professioni 18.969,0 19.120,7 19.787,3 21.644,1 N - N Noleggio, agenzie di viaggio 27.734,2 27.427,7 28.760,2 28.264,1 O - O Amministrazione pubblica 59.750,9 57.746,6 54.058,7 51.161,9 P - P Istruzione 11.059,3 8.794,2 9.454,3 8.803,6 Q - Q Sanita' 72.854,4 71.308,8 73.211,0 67.673,8 R - R Arte, sport, intrattenimento 5.196,7 5.678,2 5.977,7 6.055,3 S - S Altre attivita' di servizi 21.368,2 21.725,0 22.262,2 22.299,1 T - T Attivita' di famiglie 226,1 210,2 207,0 182,3 U - U Organizzazioni 12,0 8,0 8,0 10,0 X - X Non Classificato 1.332,0 782,7 2.059,3 8.760,8

Totale 696.530,5 675.177,7 677.155,4 669.189,0

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Infortuni gravi non stradali in occazione di lavoro, definiti positivamente

Anno Evento

2008 2009 2010 2011 2012 A Agricoltura, silvicoltura e pesca

51 76 81 84 77

B Estrazione di minerali 32 19 18 27 18 C Attivita' manifatturiere 1355 1114 1072 1033 842 D Fornitura di energia 30 29 21 14 20 E Fornitura di acqua 184 168 193 190 128 F Costruzioni 1176 1004 979 844 687 G Commercio 502 477 444 432 373

H Trasporto e magazzinaggio 471 437 432 391 326

I Alloggio e ristorazione 197 182 165 167 157 J I n f o r m a z i o n e e comunicazione

19 22 26 19 11

K Finanza e assicurazioni 14 11 14 12 10

L Attivita' immobiliari 10 15 15 20 11 M Professioni 41 48 51 46 55

N Noleggio, agenzie di viaggio 269 237 261 236 202

O Amministrazione pubblica 202 217 203 201 180

P Istruzione 21 14 20 11 14 Q Sanita' 262 288 300 327 291

R Arte, sport, intrattenimento 30 19 35 23 17

S Altre attivita' di servizi 68 77 72 52 65 T Attivita' di famiglie 1 3 1 - 2 X Non Classificato 42 35 24 56 236 TOTALE INDUSTRIA 4.977 4.492 4.427 4.185 3.722 Agricoltura 825 797 821 752 705 Conto Stato 165 163 174 172 149 TOTALE 5.967 5.452 5.422 5.109 4.576

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Elaborazione del 23-05-2014 Ambito selezionato: Regione Puglia Anno: Dal 2008 Al 2012 Gestioni - Definizioni: Tutte; Denunce Esclusioni: Infortuni Stradali (dal 2004); Infortuni In Itinere;

AnnoEvento

TipoDefinizione 2008 2009 2010 2011 2012

TE TEMPORANEA 1.485 1.577 1.691 1.632 1.472

PE PERMANENTE 46 45 59 58 38

RS REGOLARE SENZA INDENIZZO 109 96 88 138 136

FR FRANCHIGIA 273 256 253 246 207

NE NEGATIVA 283 264 264 251 198

ND NON DEFINITA 8 40 57 63 60

Totali 2.204 2.278 2.412 2.388 2.111

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Fonte: infortuni indennizzati in sanità DATI INAIL

INFORTUNI / SEDE

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INFORTUNI / AGENTE DATI INAIL 2001-2006:

1. Pavimento

2. Automezzi (compresa ambulanza)

3. Paziente

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Chi è il datore di lavoro nella USL ?

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DALLE VECCHIE NORME AL D.LGS. 81/08

l  LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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IL D.LGS. 81/08

INSERENDOSI IN UN QUADRO NORMATIVO PREESISTENTE E ANCORA OGGI VALIDO

SI RIVOLGE A SPECIFICI AMBIENTI ED ATTIVITA’ !  luoghi di lavoro

!  attrezzature di lavoro

!  dispositivi di protezione individuali (DPI)

!  attrezzature munite di videoterminali

!  movimentazione manuale dei carichi

!  agenti cancerogeni e mutageni

!  agenti biologici

!  amianto

!  agenti fisici

!  agenti chimici

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La valutazione dei rischi

l  La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla realizzazione e

programmazione delle misure di prevenzione e protezione e del sistema

prevenzionale aziendale

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La valutazione dei rischi D. Lgs n° 81/08

l  la VR è uno strumento sostanziale di verifica che deve essere supportato da un impianto logico-metodologico ben documentato

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La valutazione dei rischi D. Lgs n° 81/08

L’obiettivo della

valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori

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Valutazione dei rischi I principali rischi in ambito sanitario

l  Rischio biologico l  Rischio chimico l  Rischio movimentazione manuale dei carichi l  Rischio manipolazione chemioterapici - antiblastici l  Rischio videoterminali l  Rischio organizzativo l  Rischio per lavoratrici madri l  Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

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IL SISTEMA SICUREZZA (D.LGS 81/08)

Rappresentante dei lavoratori

per la Sicurezza

Medico Competente

Il Servizio di Prevenzione

e Protezione

Persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze

professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione

DATORE DI LAVORO

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SPP

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Il servizio di prevenzione e protezione

l  "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva".

l  E’ la struttura di consulenza

specializzata del datore di lavoro su ciò che attiene alla

promozione e tutela della salute e sicurezza dei

lavoratori

SI COLLOCA IN POSIZIONE DI STAFF RISPETTO AL DATORE DI LAVORO

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Art. 33 del 81/08 – i compiti del spp

l  individua e valuta i rischi l  elabora misure protettive e preventive l  individua attrezzature di protezione l  elabora procedure di sicurezza l  propone programmi di informazione e formazione

dei lavoratori l  partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 l  fornisce ai lavoratori informazioni di cui all'art. 36

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Cosa fa concretamente 01

l  Identifica e valuta i bisogni dell’azienda dal punto di vista della sicurezza e della tutela della salute

Riconosce e classifica i problemi secondo le priorità

Analizza le conseguenze per la salute e la sicurezza Con la

partecipazione dei RLS, medici competenti, lavoratori

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Cosa fa concretamente 02

l  Progetta i programmi di prevenzione e controllo dei rischi e dei problemi identificati nella fase precedente

Fornisce al datore di lavoro le indicazioni operative e le opzioni che tengano conto anche del rapporto costi benefici.

Spetta poi al datore di lavoro la decisione di mettere in atto quanto sopra, in modo integrale o parzialmente, con piena assunzione di ogni responsabilità nel merito.

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Cosa fa concretamente 03

l  Ora il SPP deve controllare la realizzazione di quanto stabilito in precedenza dal datore di lavoro

realizzazione che

non è a suo carico, ma che è diretta dallo staff del datore di lavoro o dal

dirigente o dal preposto

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Cosa fa concretamente 04

l  valutazione di efficacia e di efficienza

–  Valutazione –  Metodi –  indicatori

le azioni adottate a scopo preventivo per il controllo dei rischi e della sicurezza e

della salute sono state efficaci ?

Hanno avuto successo?

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Responsabilità penale del Rspp

l  Gli obblighi gravanti sul responsabile del SPP non sono penalmente sanzionabili

l  I suoi sono compiti meramente consultivi (non operativi)

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RLS

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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS 01

FUNZIONE PROPOSITIVA E DI SEGNALAZIONE

1, h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione 1, l) partecipa alla riunione periodica 1, m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione 1, n) segnala i rischi individuati nel corso della sua attività

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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS 02

1, i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti

1, o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non sono adeguate

FUNZIONE CRITICA E DI CONTROLLO

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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS 03

l  al documento di valutazione

l  al registro degli infortuni sul lavoro

l  accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni

ACCEDE

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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS 04

l  Sulla normativa l  Sui rischi sapecifici l  Sui rischi generali l  Sulle principali tecniche di controllo e

prevenzione dei rischi l  Sul proprio ruolo e sulla tecnica della

comunicazione

RICEVE ADEGUATA FORMAZIONE

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Il sistema aziendale della prevenzione nelle Asl e nelle A.Osp.

l  datore di lavoro

l  dirigente l  preposto

l  lavoratori

l  responsabile servizio di prevenzione e protezione

l  medico competente

l  addetti pronto soccorso ed emergenza

l  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

servizio di prevenzione e protezione

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MEDICO COMPETENTE

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MEDICO COMPETENTE Programma di sorveglianza

sanitaria ð Disporre di una adeguata V.R. ð conoscere gli obblighi di legge ð individuare gli esami necessari e

sovraintendere alla corretta esecuzione degli stessi

ð redigere il programma di S.S. da allegare al doc. VR

ð interpretare, comunicare e spiegare i risultati

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Qual’ è il suo obiettivo?

• Verificare l’assenza di contro indicazioni al lavoro

•  al fine di valutare la idoneità alla mansione specifica

• Mediante accertamenti preventivi e periodici

•  con esami integrativi mirati al rischio

(clinici,biologici, diagnostici)

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IL MEDICO COMPETENTECompiti tecnico-professionali • Effettua gli

accertamenti sanitari*

• direttamente

•  Istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio individuale

segreto professionale

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IL MEDICO COMPETENTE

Compiti tecnico-professionali

•  Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica

•  Idoneità alla ms •  idoneità parziale alla

ms, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni

•  Inidoneità temporanea

•  Inidoneità permanente

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IL MEDICO COMPETENTE

Compiti tecnico-professionali •  Effettua le visite

mediche su richiesta dei lavoratori, quando correlate con i rischi professionali

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IL MEDICO COMPETENTECompiti tecnico-professionali

•  Sorveglianza epidemiologica

•  valutazioni di gruppo

•  nel tempo •  correlazione con il

lavoro e l’ambiente

•  dati di igiene ambientale

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IL MEDICO COMPETENTE

Compiti informativi - formativi

• Collabora alle attività di informazione e formazione

• Competenza prof. • Capacità

didattiche (adulti!) • metodologia

interattiva •  per problemi

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IL MEDICO COMPETENTECompiti informativi - formativi

•  Fornisce informazioni ai lavoratori o ai loro rappresentanti

SU:

•  significato degli accertamenti*

•  sui risultati •  che a richiesta

vengono consegnati in copia

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IL MEDICO COMPETENTECompiti informativi - formativi

•  informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore dei casi di inidoneità*

comunica i risultati anonimi collettivi della sorv. San. Nel corso della riunione periodica ex art. 35*

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IL MEDICO COMPETENTECompiti di valutazione e partecipazione

COLLABORA ALLA:

•  predisposizione di tutte le misure di tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del lavoratore

•  alla valutazione dei rischi

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IL MEDICO COMPETENTECompiti di valutazione e

partecipazione

effettua le visite con il RSPP degli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno (o una….)*

partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori

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IL MEDICO COMPETENTECompiti di valutazione e

partecipazione

partecipa alla riunione periodica di cui all’art.11

collabora alla predisposizione del pronto soccorso

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DOVERI ED OBBLIGHI IN CAPO AI LAVORATORI

I lavoratori devono:

!  eleggere o designare i propri rappresentanti per la salute e la sicurezza

!  segnalare eventuali inconvenienti e pericoli

!  partecipare ai corsi di informazione e formazione

!  rispettare le istruzioni impartite

!  utilizzare correttamente le attrezzature e i DPI (dispositivi di protezione individuale)

!  sottoporsi agli accertamenti sanitari, quando previsti

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I livelli delle responsabilità

Datore di lavoro

D i r i g e n t i

P r e p o s t i

L a v o r a t o r i

P o t e r e

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Criteri guida per l’identificazione dei soggetti responsabili (R. Guariniello, 1999)

l Principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost. e art. 40 C.P.)

Ciascuno risponde, per la sicurezza del lavoro, per un

fatto proprio

Rischio della spersonalizzazione

tipico della pubblica amministrazione

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Criteri guida per l’identificazione dei soggetti responsabili (R. Guariniello, 1999)

l Principio di effettività

Prevalenza della situazione di fatto rispetto alla qualifica

formale o giuridica

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Criteri guida per l’identificazione dei soggetti responsabili (R. Guariniello, 1999)

l Principio di responsabilità-potere

Un soggetto può essere ritenuto responsabile penalmente solo in quanto

possieda dei poteri Datore di lavoro

Dirigente

preposto

La responsabilità è la conseguenza del potere

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Quale POTERE ?

l  Decisionale l  Finanziario l  Di segnalazione l  Di disposizione l  Di sospensione l  Di controllo l  ecc…

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Criteri guida per l’identificazione dei soggetti responsabili (R. Guariniello, 1999)

l  Principio di responsabilità concorrente tra datore di lavoro, dirigente e preposto

La responsabilità di uno non

esclude anche quella degli altri

E i lavoratori ??

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Criteri guida per l’identificazione dei soggetti responsabili (R. Guariniello, 1999)

l  Il datore di lavoro è il primo destinatario degli obblighi di sicurezza ( art. 2087 c.c.), che ha però al suo fianco dirigenti e preposti

Questi soggetti possono essere responsabili anche in via esclusiva

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CHI E’ IL DATORE DI LAVORO NELLE AUSL E AZIENDE OSPEDALIERE?

l  Il Direttore Generale rispetto ad altre fattispecie di PA vede coincidere in sé i poteri decisionali e di spesa (Organo monocratico)

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CHI E’ IL DATORE DI LAVORO NELLE AUSL E AZIENDE OSPEDALIERE?

l  Ha piena autonomia di gestione di spesa e il potere di decidere, l  I funzionari e dirigenti della

USL giocano il loro potere decisionale a valle delle scelte del direttore generale, Il vero organo monocratico

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Gli obblighi del datore di lavoro dopo dlgs 81/08

l  Valutare TUTTI i rischi l  Elaborare il piano di sicurezza

–  Relazione sulla valutazione –  Individuazione delle misure –  Programma di miglioramento

l  Designa il responsabile del SPP l  Designa il medico competente l  Designa gli addetti ai nuovi servizi l  Adotta le misure per la prevenzione incendi e

l’evacuazione l  Adotta modelli di gestione ed organizzazione ex art. 30,

comma 5 aventi efficacia esimente della responsabilità amministrativa ai sensi del dlgs 231/01 (LG UNI-INAIL (SGSL) del 28 settembre 2001, British Standard OHSAS 18001:2007)

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QUALI SONO I COMPITI CHE

IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ DELEGARE?

Art. 17, lettere a) e b), TUSL il datore di lavoro non può delegare :

l  La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28

l  La designazione del responsabile del SPP

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La delega di funzioni ex art. 16 TUSL

LIMITI E CONDIZIONI –  risulti da atto scritto recante data certa; –  che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; –  che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; –  che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; –  che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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I livelli delle responsabilità

Datore di lavoro

D i r i g e n t i

P r e p o s t i

L a v o r a t o r i

P o t e r e

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REGIONE PIEMONTE DIRETTIVE

LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE E DI DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ NELLE AZIENDE SANITARIE

16 NOVEMBRE 2001

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REGIONE PIEMONTE LINEE GUIDA 2001 - 1

l  Il Datore di lavoro è il Direttore Generale l Il Datore di lavoro può delegare alcune materie l Ogni eventuale delega deve prevedere autonomi poteri di spesa

l Ogni Azienda dovrà con atti formali organizzare servizi e uffici ed attribuire le facoltà gestionali ai dirigenti con individuazione dei procedimenti e delle figure dei responsabili dei procedimenti

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REGIONE PIEMONTE LINEE GUIDA 2001 - 2

l  Nel piano di previsione di attività e di spesa aziendale apposito capitolo sulla sicurezza sul lavoro con anche il cronoprogramma di adeguamento con le priorità annuali l Il datore di lavoro deve garantire adeguata formazione ed informazione ai soggetti delegati sulle materie delegate

l Assistenza al soggetto designato del SPP e medico competente

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REGIONE PIEMONTE LINEE GUIDA 2001 – 6 IL DIRIGENTE

l Il Dirigente è colui al quale spetta la gestione finanziaria,tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa , di organizzazione delle risorse umane e strumentali

l Il Dirigente per il D.Lgs. N. 626/94 è colui che ha il dovere di predisporre mezzi strutture

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REGIONE PIEMONTE LINEE GUIDA 2001-7 IL DIRIGENTE

–  verifica che le condizioni di sicurezza vengano mantenute nel tempo –  valuta se variazioni nell’organizzazione possono determinare variazioni delle condizioni di sicurezza –  dispone che vengano immediatamente ripristinate le condizioni di sicurezza quando siano compromesse –  segnala al datore di lavoro o delegato le possibili migliorie

–  deve avere conferite le attribuzioni in forma scritta

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REGIONE PIEMONTE LINEE GUIDA 2001-8 PREPOSTO

l Può avere la qualifica di preposto quel lavoratore che è solito dare direttive o impartire ordini obbedendo a delle direttive

l Il preposto non ha il potere o dovere di predisporre mezzi e strutture mentre è tenuto a svolgere compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari

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REGIONE PIEMONTE LINEE GUIDA 2001-9 PREPOSTO

l Il Preposto:

–  vigila sulla funzionalità ed il corretto uso delle attrezzature a lui assegnate e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

–  vigila sull’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro e organizzate dal dirigente

–  prende i provvedimenti necessari al ripristino delle misure di sicurezza qualora compromesse

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REGIONE PIEMONTE LINEE GUIDA 2001-10

l Il Preposto:

–  segnala al dirigente le possibili soluzioni strutturali e procedurali per migliorare la sicurezza –  riceve le attribuzioni in forma scritta

–  è individuato nelle figure dei collaboratori intermedi con funzioni di coordinamento

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Art. 19 TULS 81 Obblighi del preposto

l  a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

l  b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

l  c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle emergenze; l  d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l  e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

l  f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigentesia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI;

l  g) frequentare appositi corsi di formazione -articolo 37.

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REGIONE PIEMONTE MODELLI ORGANIZZATIVI - 1

l Il Direttore Generale è il datore di lavoro e non ha delegato alcun compito (quindici aziende)

l Il Direttore Generale è il datore di lavoro ma ha delegato altri soggetti (sei aziende)

l I datori di lavoro sono altri soggetti individuati ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 626/94 è s.m.i (una azienda)

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REGIONE PIEMONTE MODELLI ORGANIZZATIVI-2

Il Direttore Generale è il datore di lavoro

e non ha delegato alcun compito (15 aziende)

PUNTI DI FORZA

l  semplicità applicativa l  chiarezza dei ruoli e delle

attribuzioni l  responsabilizzazione di tutti i

livelli decisionali su tutte le aree della prevenzione

PUNTI DI DEBOLEZZA l  distanza decisore-linee

operative l  rischio di errori di valutazione

nell’iter applicativo l  responsabilita’ su unico

soggetto

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REGIONE PIEMONTE MODELLI ORGANIZZATIVI-3

Il Direttore Generale è il datore di lavoro

ma ha delegato altri soggetti (6 aziende)

PUNTI DI FORZA

l  responsabilità diffusa l  rapidità di intervento l  maggiore efficacia l  sono mantenuti i poteri

decisionali e strategici del direttore generale

l  al direttore generale sulle materie delegate rimane la responsabilità solo sul controllo

PUNTI DI DEBOLEZZA

l  possibile incremento della spesa l  differenti sensibilità al problema l  chiarezza dei ruoli

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REGIONE PIEMONTE MODELLI ORGANIZZATIVI-4

I datori di lavoro sono altri soggetti individuati ai sensi

dell’art.2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 626/94 è s.m.i (1 azienda)

PUNTI DI FORZA

l  al direttore generale rimane la responsabilità sul controllo e sull’individuazione “errata”

PUNTI DI DEBOLEZZA l  possibile incremento della spesa l  disomogeneità di comportamenti l  aree di sovrapposizione di

responsabilità (es. valutazione dei rischi)

l  ritorno della responsabilità al direttore generale.

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•  una cultura della dirigenza orientata verso l’assistenza sanitaria e la tutela del paziente

•  Il Primario si sente garante tecnico-scientifico

ed organizzativo per l’assistenza •  I temi della prevenzione sono percepiti come

vincolo

La dirigenza e i problemi della sicurezza

1) DIFFICOLTA’ DI ORIGINE CULTURALE

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È responsabile allo stesso modo del PROTOCOLLO TERAPEUTICO Come di una PROCEDURA DI SICUREZZA

La dirigenza e i problemi della sicurezza

1) DIFFICOLTA’ DI ORIGINE CULTURALE

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•  SPP “quelli che fanno la prevenzione”

RLS “portatori di rivendicazioni e conflitti”

•  MEDICO COMPETENTE “…che gestisce i giudizi di idoneità” •  I LAVORATORI ruolo diverso:

più informati e formati

La dirigenza e i problemi della sicurezza

2) NON COMPRENSIONE DEL RUOLO DELLE ALTRE FIGURE

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•  Nuovo e complesso sistema di relazioni •  Non definizione dei compiti delle diverse strutture

La dirigenza e i problemi della sicurezza

3) Difficoltà alla integrazione dei vari soggetti

Se non è chiaro il modello organizzativo i percorsi ne risentono

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•  Mal definizione dell’interlocutore privilegiato dei dirigenti e primari

•  Integrazione del livello decisionale strategico e programmatico

La dirigenza e i problemi della sicurezza

3) Difficoltà alla integrazione dei vari soggetti

• Responsabile di struttura complessa

• Direzione sanitaria

Non il SPP che non è una struttura operativa

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•  LE PROCEDURE DI SICUREZZA •  I VARI LIVELLI DI RESPONSABILITA’ •  GLI STANDARDS DA RISPETTARE •  ATTIVAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI •  INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA

PROF. •  EMERGENZA SICUREZZA (RISCHIO

BIOLOGICO, CANCEROGENI, ETC,) •  LA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL

LAVORATORE O RLS •  IL SOPRALLUOGO DI UN ORGANO DI

VIGILANZA

La dirigenza e i problemi della sicurezza

4) Difficoltà nel comprendere i nuovi percorsi

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•  Contesto gravativo del momento •  MALASANITA’

•  Ulteriori responsabilità •  Vedere più gli aspetti di vincolo e burocratici •  La prevenzione come disciplina “bassa”,

rispetto alla clinica •  Non accettazione del sistema partecipativo

La dirigenza e i problemi della sicurezza

5) Difficoltà di accettare il cambiamento

Limitazione dei propri spazi decisionali e di autonomia