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  • IL D.LGS 66/2017 SI APPLICA A TUTTI GLI ALUNNI

    CON CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92

    Art. 5 D.lgs 66/2017

    PF (profilo di funzionamento) (Art. 19 Dlgs 66/2017 operativo a partire dal 1 gennaio 2019)

    Sostituisce: PDF e DF Finalizzato a: definizione del progetto individuale (Art. 14, comma 2, L.328/2000) formazione del PEI Definizione risorse per progetto inclusione Tipologia misure di sostegno Redatto da: UVM (unit valutazione multidisciplinare) Composta da: Medico specialista Specialista in neuropsichiatria Terapista riabilitazione Rapp. Ente Locale Collabora la famiglia Partecipa anche un docente della scuola Aggiornato: Ogni passaggio di grado scolastico

    Prof.Stefano Fanti

  • Art. 7 D.lgs 66/2017

    PEI (piano educativo individualizzato) Finalizzato a: Individuare strumenti, strategie, modalit idonee allapprendimento Individua modalit didattiche e di valutazione Tiene conto della certificazione e del PF (profilo di funzionamento) Redatto da: (e approvato nellincontro del G.O. (gruppo Operativo) ovvero GLHO Consiglio di Classe Partecipazione genitori Professionisti interni e d esterni alla scuola UVM (unit valutazione multidisciplinare) Aggiornato: (a partire dallinfanzia) Allinizio di ogni anno scolastico entro 60 gg dallinizio della scuola e ogni volta che c necessit

    PEI (piano educativo individualizzato - art.10 accordi metropolitani 2016-2021)

    Per i bambini della scuola dellinfanzia (modello esemplificativo ALLEGATO 6 La bozza dei PEI deve essere trasmessa prima dellincontro del G.O. in modo che le varie figure interne ed esterne alla scuola possano verificare il documento Il PEI va consegnato in copia alla famiglia. Per i nuovi iscritti, sar cura dei docenti incontrare le famiglie prima dellinizio della scuola.

    G.O. (Gruppo Operativo - art.12 accordi metropolitani 2016-2021)

    Costituito da: Dirigente di Istituto che lo presiede Consiglio di Classe (Referenti della formazione professionale) AUSL Educatori Famiglia Viene concordata la data e lorario con lAUSL e si riunisce presso la sede dellIstituzione scolastica, solo se ci sono gravi problemi organizzativi, si opta Per gli uffici della sede aziendale Il Dirigente Scolastico convoca per iscritto i G.O. entro il mese di novembre.

    Si riunisce di norma 2 volte allanno Lultimo gruppo operativo integrato anche dai referenti dIstituto della classe entrante

    Prof.Stefano Fanti

  • Art. 9 D.lgs 66/2017 GLI ( gruppo di lavoro per linclusione)

    (Art. 19 D.lgs 66/2017 operativo a partire dal 1 settembre 2017) prima era il GLHI (gruppo di lavoro H dIstituto - Circolare Ministeriale n.8/2013)

    (Art 15 L.104/92 abrogato a favore del nuovo Art 15; sparisce il GLIS)

    Organo interno di ogni scuola Finalit: Si occupa di tutti i BES dIstituto e non solo degli H come era prima per il GLHI supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del piano per linclusione Consigli di Classe nellattuazione dei PEI Raccolta dati BES dIstituto Formulazione proposte di miglioramento per lincisivit degli alunni Redigere il PAI (piano annuale per linclusione) entro il mese di giugno (circolare ministeriale n.8/2013) Composta da: Presieduto dal Dirigente scolastico Docenti curricolari Docenti sostegno Eventualmente personale ATA AUSL Ente Locale Associazioni disabili Genitori Istituzioni private Ogni Istituto scolastico a seconda delle proprie esigenze pu adottare modalit organizzative diverse: il GLI si pu convocare per sezioni: DSA - H - BES

    Prof.Stefano Fanti

  • Art. 9 D.lgs 66/2017

    GIT (gruppo per linclusione territoriale) (Art. 19 Dlgs 66/2017 operativo a partire dal 1 gennaio 2019)

    Per ogni ambito territoriale Finalit: Proporre al USR la quantit di risorse di sostegno didattico necessarie allambito territoriale Dopo aver ricevuto e verificato le richieste provenienti dai DS delle scuole. Composta da: Presiede un dirigente tecnico o dirigente scolastico 3 dirigenti di ambito territoriale 2 docenti per scuola dellinfanzia e del primo ciclo di istruzione 1 docente per il secondo ciclo distruzione Per aiuto alle attivit integrato da: Associazioni disabili Ente Locale AUSL

    Art. 9 D.lgs 66/2017

    GLIR (gruppo di lavoro interistituzionale regionale) (Art. 19 D.lgs 66/2017 operativo a partire dal 1 settembre 2017)

    prima era il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale - Circolare Ministeriale n.8/2013)

    Presso ogni USR regionale Finalit: Definizione, attuazione, verifica Accordi di Programma Supporto al GIT (gruppi inclusione territoriali) Supporto alle reti di scuole per programmazione piani di formazione per i docenti Composta da: Presiede dirigente USR Rappresentanti regione Rappresentanti Enti Locali Rappresentanti associazione disabili Il numero dei componenti varia a seconda degli accordi con il Ministero dellIstruzione e delle economie disponibili

    Prof.Stefano Fanti

  • Art. 10 D.lgs 66/2017

    IL Dirigente Scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI (in pratica, ci che risulta dagli incontri dei G.O. ), propone al GIT la quantit necessaria di organico di sostegno a partire dalla scuola dellinfanzia; il GIT a sua volta informa USR, nonch il GLIP ovvero il GLIR (Circolare Ministeriale n. 8/2013).

    Accordo di programma metropolitano per linclusione scolastica e formativa

    dei bambini, alunni e studenti con disabilit (L.104/92)

    Valenza 5 anni - 2016-2021

    Gruppo Tecnico interistituzionale metropolitano (Paragrafo 5.2 - accordi metropolitani 2016-2021)

    Rimane in vigore 5 anni Composto da: Rappresentanti del GLIP (Art. 15 L. 104/92 sostituito come riportato da Art. 9 D.lgs 66/2017) Rappresentante scuole paritarie Rappresentante Enti formazione professionali Associazioni della disabilit Il gruppo si riunisce almeno 3 volte lanno

    Finalit: Aggiornamento accordi di programma metropolitano Sostenere attivit di monitoraggio interno agli enti Sostenere e diffondere gli accordi metropolitani

    Prof.Stefano Fanti

  • Educatore dIstituto (Premessa pag. 3 - accordi metropolitani 2016-2021)

    Fermo restando che il minore disabile ha la precedenza nella disponibilit delleducatore, qualora il ragazzo sia assente, leducatore pu essere utilizzato in progetti pi ampi che interessano alunni non certificati ma comunque rientranti tra i bisogni educativi speciali. Lallegato 8 del presente accordo, ha una visione generale dellutilizzo delleducatore dIstituto, perch in caso di assenza del bambino, leducatore deve essere utilizzato dando la precedenza ai BES.

    Allegato 8 (nuovi accordi metropolitani 2016-2021)

    Educatore di Istituto

    Il modello dell'Educatore d'Istituto ha l'obiettivo di qualificare l'attivit educativa e di rendere disponibile questa risorsa per contribuire a costruire, in integrazione con le diverse professionalit presenti nella scuola, un ambiente inclusivo in cui le competenze degli educatori sono messe a disposizione in modo programmato per tutto il contesto scolastico ed educativo. Questo modello pu essere applicato in tutti quegli istituti, comprese le scuole dell'infanzia comunale e paritarie, ove sussistono la progettualit, le condizioni e la disponibilit organizzativa necessarie, sulla base di specifiche definite a livello territoriale.

    Questo modello si sostanzia nell'assegnazione all'Istituto scolastico di un monte ore complessivo, definito sulla base delle necessit dei singoli allievi con disabilit, ed onnicomprensivo dell'assistenza educativa, delle ore di programmazione, di documentazione e di partecipazione a gruppi operativi, dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche.

    Gli operatori assegnati all'Istituto, sulla base del monte ore, svolgeranno la loro attivit secondo modalit individuali e di piccolo gruppo, per consentire la realizzazione di interventi educativi flessibili in relazione alle esigenze di integrazione degli alunni con disabilit e, sulla base della progettualit della scuola, esplicitata nel PAI, anche degli alunni che esprimono Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.).

    Con questa modalit organizzativa loperatore non viene sollevato dall'incarico automaticamente in caso di assenza dell'alunno con disabilit, ma viene riformulato il monte ore assegnato alla scuola, solamente a seguito di assenze prolungate (sulla base di specifici accordi con gli enti locali fornitori) o nel caso di trasferimento o rinuncia dellutente.

    Per un utilizzo efficace di tale istituto necessario rafforzare le modalit di raccordo con i dirigenti scolastici e i responsabili delle scuole dellinfanzia comunali e paritarie, volte a condividere e definire lo sviluppo della progettazione degli interventi da realizzare nei giorni di assenza del singolo minore, nonch modalit e strumenti di monitoraggio e di verifica.

    Prof.Stefano Fanti

  • Art. 6 D.lgs 66/2017

    PROGETTO INDIVIDUALE (Art. 14, comma1, L.328/2000)

    Redatto da: Ente Locale Collaborazione con la famiglia (che lo richiede) Collaborazione istituzione scolastica

    Art. 14. (Progetti individuali per le persone disabili) 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nellambito della vita familiare e sociale, nonch nei percorsi dellistruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, dintesa con le aziende unit sanitarie locali, predispongono, su richiesta del- linteressato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Nellambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario