Il d.lgs. 147/2012: Disposizioni integrative e correttive ... · da parte dell’autorità di...

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29/10/2012 1 MARCELLO FIORE ROSA CATERINA CIRILLO Il d.lgs. 147/2012: Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 59/2010. La circolare n. 3656/C del Ministero dello Sviluppo Economico Quadro normativo e circolare del MISE Il 14 settembre 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 147/2012, che modifica ed integra il d.lgs. 59/2010. Le modifiche apportate sono varie ed il MISE ha ritenuto opportuno emanare una circolare esplicativa per chiarire la portata di alcune di esse.

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MARCELLO FIOREROSA CATERINA CIRILLO

Il d.lgs. 147/2012:Disposizioni integrative e

correttive del d.lgs. 59/2010.La circolare n. 3656/C del Ministero dello Sviluppo

Economico

Quadro normativo e circolare del MISE

Il 14 settembre 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 147/2012, che modifica ed integra il d.lgs. 59/2010.

Le modifiche apportate sono varie ed il MISE ha ritenuto opportuno emanare una circolare esplicativa per chiarire la portata di alcune di esse.

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Modifiche all’art. 71 (requisiti di accesso e di esercizio

delle attività commerciali)Art. 71, comma 5

Vecchia formulazioneIn caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 71, comma 5Nuova formulazione

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Modifiche all’art. 71 (requisiti di accesso e di esercizio

delle attività commerciali)Art. 71, comma 6

Vecchia formulazioneL’esercizio, in qualsiasi forma, diun’attività di commercio relativa alsettore merceologico alimentare odi un’attività di somministrazionedi alimenti e bevande, anche seeffettuate nei confronti di unacerchia determinata di persone, èconsentito a chi è in possesso diuno dei seguenti requisitiprofessionali:

Art. 71, comma 6Nuova formulazione

L’esercizio, in qualsiasi forma elimitatamenteall’alimentazione umana, diun’attività di commercio aldettaglio relativa al settoremerceologico alimentare o diun’attività di somministrazione dialimenti e bevande, anche seeffettuate nei confronti di unacerchia determinata dipersone, è consentito a chi è inpossesso di uno dei seguentirequisiti professionali

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L’interpretazione del MISE

Non sono più necessari i requisiti professionali per le attività di vendita esomministrazione effettuate non al pubblico, ma nei confronti di unacerchia determinata di soggetti.

Requisiti professionali

Resta ferma la necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materiaigienico-sanitaria, sia in relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali utilizzati, chealle risorse umane impiegate.

L’interpretazione del MISENon necessari

requisiti professionali Spacci interni (art. 16 d.lgs. 114/98); Esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande

o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati (lett. b) comma 6 art. 3 L. 287/91);

Mense aziendali (lett. e) comma 6 art. 3 L. 287/91);

Via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche (lett. f) comma 6 art. 3 L. 287/91);

Scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (lett. g) comma 6 art. 3 L. 287/91);

Mezzi di trasporto pubblico (lett. h) comma 6 art. 3 L. 287/91);

CIRCOLI PRIVATI.

Necessari requisiti professionali

Al domicilio del consumatore (lett. a) comma 6 art. 3 L. 287/91);

Esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (lett. c) comma 6 art. 3 L. 287/91);

Esercizi di cui all’art. 5, comma 1 lett. e), nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago - discoteche (lett. d) comma 6 art. 3 L. 287/91);

Pubblici esercizi.

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L’interpretazione del MISE

La modifica del comma 6 dell’art. 71 supera la disciplina del D.P.R. n.235/2001 sui circoli privati e determina l’inapplicabilità di tutte quelledisposizioni del D.P.R. citato che richiamano il possesso dei requisitiprofessionali sia nel caso di circoli aderenti ad enti o organizzazioninazionali aventi finalità assistenziali che non e sia nel caso che gli stessinon rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111 bis del TUIR, nonché,nel caso in cui l’attività sia affidata in gestione a terzi.

CIRCOLI PRIVATI

Resta fermo, però, per tutte le tipologie di associazioni e circoli, il possessodei requisiti di onorabilità previsti sempre dall’art. 71.

L’interpretazione del MISE

Art. 86, comma 2, TULPS: «Per la somministrazione di bevande alcolichepresso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita oil consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questoree si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblicasicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.»

CIRCOLI PRIVATI

Con la reintroduzione del comma riportato, ad opera del D.L. n. 79/2012, ilMISE è dovuto tornare sui suoi passi, dopo aver sostenuto che ai circoli privatinon si sarebbero più applicate le norme in materia di pubblica sicurezza equelle sulla sorvegliabilità, a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 86TULPS.

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Conseguenze pratiche per le attività

Art. 86, comma 2, TULPS abrogato

Possibilità di sospensione e revoca della licenza in via preventiva (art.100 Tulps);

Possibilità di prevedere prescrizioni particolari per ogni esercizio (orari, ecc.) da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza (art. 9 Tulps);

Divieto di accesso diretto dalla pubblica via (D.M. 564/92);

Possibilità di accesso e controllo da parte delle Forze dell’Ordine (Tulps).

Art. 86, comma 2, TULPS In vigore

Possibilità di sospensione e revoca della licenza in via preventiva (art.100 Tulps);

Possibilità di prevedere prescrizioni particolari per ogni esercizio (orari, ecc.) da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza (art. 9 Tulps);

Divieto di accesso diretto dalla pubblica via (D.M. 564/92);

Possibilità di accesso e controllo da parte delle Forze dell’Ordine (Tulps).

L’interpretazione del MISE Art. 86, comma 2, TULPS

Testo del TULPS«Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.»

Articolo 86, comma 2 TULPSRiportato dal MISE

«Per la somministrazione di alimenti (???) e bevande (manca alcooliche) presso enti collettivi o circoli privati (manca di qualunque specie), anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.»

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Modifiche all’art. 71 (requisiti di accesso e di esercizio

delle attività commerciali)Art. 71, comma 6, lett. b)

Vecchia formulazioneAvere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale

Art. 71, comma 6, lett. b)Nuova formulazione

Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale.

L’interpretazione del MISE

Con la modifica della lettera b) viene riconosciuto il possesso dei requisitiprofessionali anche in capo al soggetto esercente in proprio.

Pratica professionale

Anche dopo la modifica descritta, il MISE conferma che l’essere stati iscritti alREC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività disomministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC) puòancora considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificaprofessionale richiesta per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare

e di somministrazione di alimenti e bevande.

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Modifiche all’art. 71 (requisiti di accesso e di esercizio

delle attività commerciali)

Viene aggiunto un comma 6 bis:

Sia per le imprese individuali chein caso di società, associazioni odorganismi collettivi, i requisitiprofessionali di cui al comma 6devono essere posseduti daltitolare o rappresentante legale,ovvero, in alternativa,dall’eventuale persona prepostaall’attività commerciale.

Modifiche all’art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande)

Art. 64, comma 1Vecchia formulazione

L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 64, comma 1Nuova formulazione

L’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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L’interpretazione del MISE

SCIA Apertura PE in zone non soggette a

tutela/programmazione; Somministrazione in circoli aderenti in

tutte le zone; Somministrazione in circoli non

aderenti nelle zone non soggette a tutela;

Avvio somministrazione per attività di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) comma 3, art. 6, L. 287/91;

Trasferimento di sede nell’ambito di zone non tutelate;

Trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi.

Autorizzazione Apertura PE in zone soggette a

tutela/programmazione in base al comma 3 art. 64;

Somministrazione in circoli non aderenti in zone soggette a tutela/programmazione;

Trasferimento di sede da zona non tutelata a zona tutelata e nell’ambito di zone tutelate

L’interpretazione del MISE

Art. 152 RegolamentoTULPS:«Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge odall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni dilegge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio,comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche,previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzionedi autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delledisposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma,109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento nonincompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.

SCIA e TULPS

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L’interpretazione del MISE

Il MISE sostiene che, anche nel caso in cui l’autorizzazione sia sostituitadalla SCIA, l’attività di somministrazione è in ogni caso disciplinatadall’art. 86TULPS, poiché i presupposti ed i requisiti non cambiano.

SCIA e TULPS

Pertanto, per il MISE, rimangono applicabili sia le norme sullasorvegliabilità, sia quelle in tema di controlli delle Forze di Polizia, comeprevisto dall’art. 152 del Regolamento al TULPS prima riportato.

L’interpretazione della FIPE

Art. 19, comma 6 ter della L. 241/90:«La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e ladichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimentitaciti direttamente impugnabili.»

Mentre il presupposto per l’applicazione dell’art. 152 RegolamentoTULPS è «la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunquedenominato».

La Scia non essendo, per legge, un provvedimento non puòlegittimamente essere considerata un titolo autorizzatorio, pertantol’interpretazione data dal MISE costituisce una forzatura.

Ciò che il MISE finge di non vedere…

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L’interpretazione della FIPE

Per ottenere il necessario coordinamento tra l’istituto della SCIA ed ilTULPS non si ritiene sufficiente quanto esposto nella circolare del MISEin esame.

È auspicabile, invece, un ulteriore intervento normativo, chequantomeno ritenga esplicitamente applicabile l’art. 152 delRegolamento TULPS agli esercizi di somministrazione aperti con SCIA,sulla scorta di quanto già effettuato per il secondo comma dell’art. 86TULPS.

…Pertanto:

Conseguenze pratiche per le attività

Apertura con SCIA

Possibilità di sospensione e revoca della licenza in via preventiva (art.100 Tulps);

Possibilità di prevedere prescrizioni particolari per ogni esercizio (orari, ecc.) da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza (art. 9 Tulps);

Obbligo di accesso diretto dalla pubblica via (D.M. 564/92);

Possibilità di accesso e controllo da parte delle Forze dell’Ordine (Tulps).

Caso di Firenze: per chiudere alcuni PE aperti con Scia è stato necessario il sequestro preventivo penale.

Apertura con Autorizzazione

Possibilità di sospensione e revoca della licenza in via preventiva (art.100 Tulps);

Possibilità di prevedere prescrizioni particolari per ogni esercizio (orari, ecc.) da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza (art. 9 Tulps);

Obbligo di accesso diretto dalla pubblica via (D.M. 564/92);

Possibilità di accesso e controllo da parte delle Forze dell’Ordine (Tulps).

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L’interpretazione del MISE

Come visto, l’autorizzazione rimane necessaria per l’apertura di nuoviesercizi di somministrazione solo nelle zone soggette a tutela ai sensidel comma 3 dell’art. 64, in caso di trasferimento di sede da una zonanon tutelata ad una zona tutelata e nell’ambito di zone tutelate, nonchéin caso di avvio di somministrazione in un circolo non aderente in zonetutelate.

Programmazione

Pertanto, la programmazione delle aperture, prevista dalcomma 3 dell’art. 64, rimane valida ed in vigore!

La programmazione

I Comuni possono prevedere divieti o limitazioni di aperture di nuovestrutture, rispettando dei principi e dei criteri FUNZIONALI ALLATUTELA DEI MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE.

In particolare:• Sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità;• Viabilità del territorio,normale mobilità;• Tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,

architettonico e ambientale;• Consumo alcolici.

Art. 64, comma 3

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I regimi autorizzatori

Le limitazioni relative al ricorso a regimi autorizzatori(art. 9 Dir. 2006/123/CE e art. 14, d. lgs. n. 59/2010)

regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati damotivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di nondiscriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui allaParte I, titolo II, d. lgs. n. 59/2010;

nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire omantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel caso in cuisiano previsti tra i principi generali determinati dalla legislazione dello Stato;

il numero dei titoli autorizzatori per l’accesso e l’esercizio diun’attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivoimperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità dellerisorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.

I regimi autorizzatori

Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione(art. 10 Dir. 2006/123/CE e art. 15, d. lgs. n. 59/2010)

Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali èsubordinato l’accesso e l’esercizio alle attività di servizi sono:a) non discriminatorie;b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;c) commisurate all’obiettivo di interesse generale;d) chiare ed inequivocabili;e) oggettive;f) rese pubbliche preventivamente;g) trasparenti e accessibili.

Idoneità dei requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabiliquanto a finalità, ai quali il prestatore sia già assoggettato in un altro Statomembro, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio diun titolo autorizzatorio.

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Motivi imperativi di interesse generale

Es. Tutela del territorio; Tutela dell’ambiente, anche urbano; Ordine pubblico e sicurezza pubblica; Sanità pubblica; Conservazione del patrimonio storico, artistico

e culturale; Prevenzione dell’alcolismo (giovani)

Piano d’Azione Europeo 2012-2020per ridurre il consumo dannoso di alcol

Par. 63. Un sistema di licenze per la vendita di alcolici permette aigoverni di gestire la disponibilità di alcol, in quanto permette al governodi limitare il numero di licenze e di chiedere il rispetto di determinatistandard a coloro che hanno la licenza, revocando la licenza a titolo dipenale per le violazioni

Organizzazione Mondiale della Sanità

Par. 64. È opportuno incoraggiare tutti gli Stati Membri a introdurre omantenere sistemi di autorizzazione per la vendita di alcol.

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Piano d’Azione Europeo 2012-2020per ridurre il consumo dannoso di alcol

90. Dovrebbero essere rivisti e rafforzati, se necessario, gli esistentiregolamenti per le licenze. I regolamenti dovrebbero assicurare che gliesercenti autorizzati applichino le norme stabilite, che la formazione deigestori sia considerata come prerequisito per le licenze, che iregolamenti siano continuamente monitorati e applicati a livello locale,che ci siano sanzioni sufficientemente severe (inclusa la revoca dellalicenza) per le violazioni da parte dei gestori o degli esercizi di vendita,e che ci siano sanzioni sufficientemente severe per gli organismi cherilasciano le licenze e che non riescono a regolare in modo efficace gliambienti dove si beve.

Organizzazione Mondiale della Sanità

Piano d’Azione Europeo 2012-2020per ridurre il consumo dannoso di alcol

Ministero della SaluteSi tratta di indicazioni condivise anche dal nostro Governo che haaderito a tale piano e che dovrebbero trovare attuazione inprovvedimenti normativi delle competenti autorità, anche allo scopo digarantire la sostenibilità dell’insediamento dei pubblici esercizi neicentri abitati.

FIPETale documento costituisce, di per sé, idonea motivazione peri provvedimenti delle Amministrazioni Locali che, in forza dei"motivi imperativi di interesse generale" previsti dallaDirettiva Servizi, intendano attuare una limitazione agliinsediamenti di nuovi Pubblici Esercizi.