Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

51
IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI ' MILANO, 6 MAGGIO 2016 Movimento Forense Dipartimento Giustizia Telematica Movimento Forense Foro d'Italia #SaveTheLawyer

Transcript of Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

Page 1: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO:CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI'

MILANO, 6 MAGGIO 2016

Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica

Movimento ForenseForo d'Italia

#SaveTheLawyer

Page 2: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

IL DEPOSITO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI ELE ISCRIZIONI A RUOLO DELLE ESECUZIONI

MILANO, 6 MAGGIO 2016

Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica

Movimento ForenseForo d'Italia

#SaveTheLawyer

Page 3: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

PARTE PRIMAIL DEPOSITO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI

AVV. EDOARDO FERRAROAVV. ADRIANO SCARDACCIONE

Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica

Movimento ForenseForo d'Italia

#SaveTheLawyer

Page 4: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI

COSA SIGNIFICA PCT?

● Consultazioni

● Deposito di atti costitutivi e memorie

● Ricezione comunicazioni

● Richiesta di copie

● Pagamento C.U.

● Notifiche via PEC

● Esecuzioni

● Appello e Cassazione (per ora solo consultazione registri)

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 5: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI● Decreto Presidente della Repubblica n. 123/2001

Istituzione del Processo Civile Telematico

● Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod.

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

● Decreto Ministero della Giustizia n. 44/2011

Regolamento sul Processo Telematico

● Provvedimento Ministero della Giustizia 18/07/2011

Specifiche Tecniche relative al Regolamento

● Decreto Legge 179/2012 (convertito con Legge 221/2012)

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (la SEZIONE VI è dedicata alla giustizia digitale)

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 6: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI

ULTIMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI● Provvedimento Ministero della Giustizia 16/04/2014

Nuove Regole Tecniche relative al PCT

● Decreto Legge n. 90/2014 (convertito con Legge 114/2014)

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

● DPCM 13/11/2014

Regole tecniche relative ai documenti informatici ai sensi dell'art. 71 CAD

● Decreto Legge n. 83/2015 (convertito con Legge 132/2015)

Deposito degli atti introduttivi

● Provvedimento Resp. Sistemi Informativi Ministero della Giustizia 28/12/2015

Regole tecniche relative alle attestazioni di conformità ex art. 16 undecies DL 179/2012

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 7: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15

ART 16 BIS D.L. 179/12

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 8: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15

ART 16 BIS D.L. 179/12

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

I FAMIGERATI DECRETI DGSIA

e i depositi a “macchia di leopardo”

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 9: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15

ART 35 D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44

1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici ((da parte dei soggetti abilitati esterni)) è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.

Tribunale di Milano?

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 10: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15

La Giurisprudenza apre le porte...

(ma mica sempre)

Molti Tribunali hanno deciso per l'ammissibilità dei depositi degli atti introduttivi anche a prescindere dai decreti DGSIA,

basandosi sostanzialmente sul concetto di

“raggiungimento dello scopo”

NON È COSÌ IN TUTTI TRIBUNALI

Quindi pure oggi, per il principio del tempus regit actum, si corre il rischio che i depositi precedenti al D.L. 83/15 vengano

nel futuro dichiarati non ammissibili.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 11: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

ART. 16 BIS D.L. 179/12

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 12: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

UN PAIO DI NOTE GIURIDICHE

A differenza del comma 1, la norma NON prevede un OBBLIGO di deposito, ma solamente una FACOLTÀ, lasciando la scelta al difensore su come procedere.

Il D.L. 83/2015 prima della conversione prevedeva una formulazione diversa, ovvero la possibilità di depositare “l'atto introduttivo ed il primo atto difensivo”.

La formulazione definitiva è sicuramente migliore, in quanto onnicomprensiva, e risolve anche i residui dubbi su atti non introduttivi (come ad esempio la comparsa di nuovo procuratore).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 13: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

COME DEPOSITO IL MIO ATTO “INTRODUTTIVO”?

Dipende...

Abbiamo 3 fattispecie

1. L'ATTO DI CITAZIONE

2. IL RICORSO (ad esempio nel rito del lavoro)

3. LA COMPARSA DI RISPOSTA

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 14: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

L'ATTO DI CITAZIONE

Si dovrà distinguere tra l'atto notificato in via telematica e quello notificato a mezzo UNEP o mezzo posta.

ATTO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA

In questo caso si avrà un atto di citazione nativo digitale depositabile come atto principale nel rispetto delle regole tecniche.

Unitamente a detto atto andranno depositati la procura, gli allegati, la nota di iscrizione a ruolo e la prova della notifica data dalle ricevute PEC di accettazione e consegna (in formato .eml o .msg), oltre al CU.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 15: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

L'ATTO DI CITAZIONE

ATTO NOTIFICATO A MEZZO UNEP O A MEZZO POSTA

In questo caso avremo un atto di citazione nativo cartaceo, che dovrà obbligatoriamente essere scansionato per essere depositato in via telematica.

Si dovrà, pertanto, allegare come atto principale o una nota di deposito o l'atto di citazione informatico, con allegata la copia autenticata (si veda art. 16 decies D.L. 179/2012) dell'atto cartaceo, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, allegati e prova della notifica (scansione delle cartoline, eventualmente anche successivamente, una volta tornate), oltre al CU e la procura (?).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 16: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

IL RICORSO INTRODUTTIVO

Nessun problema si pone per quei procedimenti che si introducono con ricorso (ad esempio nel rito del lavoro).

In questo caso il deposito si perfezionerà esattamente come per il procedimento per ingiunzione di pagamento, quindi mettendo il ricorso come atto principale, ed in allegato la procura, la nota di iscrizione a ruolo, i documenti e il CU.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 17: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

LA COMPARSA (O MEMORIA DI COSTITUZIONE)

Nessun problema neppure per il primo atto difensivo (comparsa o memoria di costituzione), visto per il deposito si avrà già a disposizione il numero di R.G. e, quindi, si tratterà di trasmettere telematicamente l'atto, la procura (creata e sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con firma digitale ex art. 83 c.p.c.), ed eventuali allegati.

Ove vi fossero riconvenzionali o chiamate di terzo, si potrà allegare il modulo del Tribunale (salvo fare dichiarazione nell'atto) e depositare il CU a integrazione.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 18: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

ALTRI ATTI?

La norma, essendo generica come abbiamo visto, risolve anche il problema di altri atti per i quali vi sono stati numerosi dubbi in dottrina e giurisprudenza, quali la comparsa di costituzione di nuovo procuratore (risolvendo il dubbio sulla individuazione della parte costituita da individuarsi nell'avvocato o nel cliente).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 19: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

L'art. 16 decies D.L. 179/12

Collegata alla norma precedente, ed in particolare al deposito dell'atto introduttivo cartaceo precedentemente notificato a mezzo UNEP o mezzo

posta, è il nuovo articolo 16 decies del D.L. 179/2012:

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 20: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

L'art. 16 decies D.L. 179/12 prevede che, quando si deposita in via telematica la copia anche per immagine (quindi scansionata) di un atto formato su supporto analogico (quindi originariamente cartaceo), se ne deve attestare la conformità.

Munita di attestazione, tale copia ha valore equivalente all'originale o alla copia conforme cartacea da cui è tratta.

Detta norma non è specifica per l'atto di citazione, ma vale anche per il deposito di altri atti su cui la dottrina si era interrogata in merito alle modalità di deposito, come ad esempio l'atto di citazione di terzo.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 21: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

PARTE SECONDALE ISCRIZIONI A RUOLO DELLE ESECUZIONI

AVV. EDOARDO FERRAROAVV. ADRIANO SCARDACCIONE

Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica

Movimento ForenseForo d'Italia

#SaveTheLawyer

Page 22: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

I RIFERIMENTI NORMATIVINEL D.L. 179/12

Art. 16 bis comma 2 D.L. 179/12

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis ((e dall'articolo 16-decies))M

ovim

ento

Fore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 23: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

I RIFERIMENTI NORMATIVIDELLE ISCRIZIONI A RUOLO

ART. 518 CPCPIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

ART. 521 BIS CPCPIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E

RIMORCHI

ART. 543 CPCPIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL TERZO

ART. 557 CPCPIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 24: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

ART. 518 COMMA 6 CPC

[VI] Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giornientro quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento Il pignoramento perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre iloltre il terminetermine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 25: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

ART. 543 COMMI 5 CPC

[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giornitrenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramentoIl pignoramento perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il oltre il terminetermine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 26: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

ART. 521 BIS COMMI 5 E 6 CPC

[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giornitrenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG), il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

[VI] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramentoIl pignoramento perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositatedepositate oltreoltre ilil terminetermine di cui al quinto comma.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 27: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

ART. 557 CPC[I] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.[II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro quindici giorni della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma (TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORETRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.[III] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramentopignoramento perdeperde efficaciaefficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il oltre il terminetermine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 28: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

MODALITA DI AUTENTICA?'ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

roMODALITÀ DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Page 29: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

PROVV. RESP. DGSIA E NUOVOART. 19 TER C. 1 D.M. 44/2011

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

roMODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/121. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del sintetica descrizione del documentodocumento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del filenome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.

Page 30: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

PROVV. RESP. DGSIA E NUOVOART. 19 TER C. 2,3,6 D.M. 44/2011

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

roMODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/122. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e. 3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione [...]6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

Page 31: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

MODALITA DI AUTENTICA'ART. 16 UNDECIES C.2 D.L. 179/12

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

roCOPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SULLA COPIA STESSAUna volta creata la copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) si dovrà ad aprirla con un lettore di file PDF ed inserire direttamente nel documento informatico la formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF creato.Per farlo, si può usare Adobe Reader (il programma che la maggior parte delle persone usa per aprire i file PDF), per inserire direttamente nella scansione l'attestazione di conformità.Una volta inserita l'attestazione, si salverà il file ottenuto e si firmerà digitalmente.

Page 32: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

MODALITA DI AUTENTICA'ART. 16 UNDECIES C.3 D.L. 179/12

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

roCOPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATOUna volta creata la copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) si dovrà creare un ulteriore atto informatico contenente la formula di autentica, con riferimenti inequivoci all'atto da autenticare, che sarà poi da firmare digitalmente.Secondo il provvedimento del Resp. DGSIA del 28 dicembre 2015 (pubblicato in GU il 7 gennaio 2016), tali riferimenti sono una breve descrizione dell'attouna breve descrizione dell'atto e il nome del fileil nome del file.Nel caso di notifica via PEC, la formula è da apporsi sulla relata di notifica.

Page 33: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

ART. 159 BIS DISP. ATT. CPC

La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle

parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa

o del bene oggetto di pignoramento.

Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella

nota di iscrizione a ruolo.

… ed arrivò il

Decreto Ministero Giustizia 19/03/2015, G.U. 23/03/2015

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 34: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

I dati identificativi del Creditore:1. Se il creditore procedente è una persona fisica:

Cognome, Nome, Codice fiscale.2. Se il creditore procedente è una persona giuridica:

Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.I dati identificativi del difensore:Cognome, Nome, Codice Fiscale.I dati identificativi del Debitore:1. Se il debitore è una persona fisica:

Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica atto di precetto, data di notifica del pignoramento.

2. Se il debitore è una persona giuridica:Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica atto di precetto data di notifica del pignoramento.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 35: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

I dati dei titoli esecutivi:Nome, Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo.I dati identificativi del bene immobile:Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1, A2, ecc.).L’identificazione del bene immobile aggredito:Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).Va specificato se trattasi di bene immobile sito in un Comune ove vige il sistema tavolare:Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea).Inoltre per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale.Vanno poi menzionati i diritti sul bene immobile:Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento) o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).M

ovim

ento

Fore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 36: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO MOBILIARE

I dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:

Cognome, Nome, Codice Fiscale.

I dati identificativi dell’eventuale Custode:

Cognome, nome, Codice Fiscale.

I dati dei titoli esecutivi:

Nome Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 37: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO MOBILIARE

L’importo dell’atto di precetto.I dati identificativi del creditore:1. Se il creditore procedente è una persona fisica:

Cognome, Nome, Codice fiscale.2. Se il creditore procedente è una persona giuridica:

Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.I dati identificativi del Debitore:1. Se il debitore è una persona fisica:

Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica dell’atto di precetto.

2. Se il debitore è una persona giuridica:Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica dell’atto di precetto.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 38: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L’importo dell’atto di precetto.

La data dell’udienza indicata in atto di citazione.

I dati identificativi del creditore:

1. Se il creditore procedente è una persona fisica:

Cognome, nome, Codice fiscale;

2. Se il creditore procedente è una persona giuridica:

Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;

I dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:

Cognome, Nome, Codice Fiscale.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 39: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

I dati identificativi del Debitore:1. Se il debitore è una persona fisica:

Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto.2. Se il debitore è una persona giuridica:

Denominazione, CF/PI, Categoria, data di notifica precetto.I dati identificativi del terzo pignorato:1. Se il terzo pignorato è una persona fisica:

Cognome, nome, codice fiscale.2. Se il terzo pignorato è una persona giuridica:

Denominazione, Categoria.I dati identificativi del Custode:Cognome, nome, Codice Fiscale.I dati del titolo esecutivo:Nome e Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 40: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

NOTA IMPORTANTENOTA IMPORTANTE SUIPIGNORAMENTI PRESSO TERZI

PROBLEMAIn caso di pignoramento presso terzi, il redattore consente l'inserimento di un solo terzo.

In caso di più terzi?

Alcuni Tribunali chiedono di inserire i dati dei terzi come fossero debitori: saranno poi i cancellieri a riqualificarli come terzi.In altri fori le cancellerie richiedono l'inserimento di un solo terzo, con successivo accesso alla cancelleria per portare i dati da inserire manualmente.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 41: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

L ATTO PRINCIPALE E LA' 'NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

L'atto principale nelle procedure esecutive diventa la

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Nella finestra diGESTIONE DEPOSITO,

dopo aver inserito tutti i dati,cliccate sulla

WW di Wordnella casella

REDAZIONE ATTI,e vi si aprirà una Nota di

Iscrizione a Ruolo precompilata.

Page 42: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

L ATTO PRINCIPALE E LA' 'NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

L'atto conterrà tutti (o quasi) i dati che avrete inserito al momento della creazione del fascicolo e dell'inserimento dei dati aggiuntivi, ed è tendenzialmente completa.

Vi consigliamo comunque di verificarla bene

PROBLEMA (ad esempio)

Se inserite due avvocati per il creditore procedente, la Consolle Avvocato ne registrerà comunque solo uno nella NIR.

La NIR è comunque un file di Word sempre modificabile: il consiglio è salvarlo nella vostra cartella relativa alla procedura e poi correggere gli eventuali problemi (o aggiungere le possibili mancanze).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 43: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO

Non vi saranno tutti gli atti previsti dalla normativa

Importo precetto: trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo;

Data consegna pignoramento: indicare la data di pubblicazione della sentenza;

Cronologico del pignoramento: riportare il numero della sentenza;

Date notifiche del precetto e del pignoramento: trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 44: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO

È opportuno indicare nella nota di iscrizione a ruolo o in un atto separato che si tratta di conversione di sequestro in

pignoramento

(per avvertire la cancelleria)

Allegati

Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di precetto, che nel caso non esiste.

1. Se bloccante, inserire un atto in .pdf con indicato: “Tipo atto non previsto per la procedura di conversione del sequestro in pignoramento”

2. Se non bloccante si può non inserire nulla

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 45: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO

Il predetto D.M. 19.03.15 precisa che qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti anche i seguenti dati:

● il Tribunale che ha emesso la sentenza od il diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione;

● il numero del provvedimento;

● la data provvedimento;

● l’importo del credito.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 46: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

CASI PARTICOLARINOTIFICA DI TITOLO+PRECETTO

PROBLEMA

Come allegare gli atti in caso di titolo e precetto notificati congiuntamente?

Visto l'obbligo di allegare i tre atti, si creeranno due copie di titolo e precetto e si allegheranno entrambe, una come titolo e l'altra come precetto.

ASSOLUTAMENTE VIETATOASSOLUTAMENTE VIETATO staccare gli atti e autenticarli separatamente: si autenticherebbe un atto che non esiste, con tutti i problemi del caso.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 47: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

CASI PARTICOLARIPIGNORAMENTO DI QUOTE

Fattispecie trascurata dalle riforme.

La dottrina e la giurisprudenza hanno via via assimilato la fattispecie al pignoramento presso terzi (credito verso la

società), a quello mobiliare (bene del socio) e a quello immobiliare (iscrizione nel registro imprese).

In realtà ha caratteristiche proprie e, in caso, potrebbe applicarsi la normativa delle esecuzioni mobiliari solo in via analogica.

In questo caso NON dovrebbero applicarsi le norme eccezionali:

1. I termini di legge per il deposito della nota di iscrizione

2. Le regole e le modalità di autentica

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 48: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'

Come si è visto nel comma 2 dell'art. 16 bis D.L. 179/12

Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si

applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

L'obbligo del comma 1 è

il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituitedelle parti precedentemente costituite

ha luogo esclusivamente con modalità telematiche

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 49: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'

Nessun dubbio che gli atti del creditore procedente debbano obbligatoriamente essere depositati in via telematica.

Ma gli atti delle altre parti?

Molte cancellerie interpretano la norma in senso oggettivo:

Una volta avvenuto il deposito del pignoramento, l'obbligo del deposito viene esteso agli altri creditori che volessero

intervenire o a chi volesse fare opposizione all'esecuzione.

Leggendo la norma, però, resta il dubbio che vi sia un OBBLIGO in quanto il creditore che interviene o il debitore che si oppone

non sono parti costituite.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 50: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'

PROBLEMA

Se il Tribunale ha l'orientamento per cui, pur non essendovi l'obbligo di deposito telematico, lo stesso si può comunque

fare in quanto NON VIETATO, allora nulla quaestio.

Purtroppo vi sono Tribunali che tutt'ora ritengono che, se non vi è obbligo, nemmeno vi è facoltà di depositare in via

telematica se non espressamente consentito.

Il rischio è quello di vedersi eccepire il deposito con eventuale venir meno della costituzione, della opposizione o

dell'intervento.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 51: Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Milano 06.05.16

GRAZIE PER L ATTENZIONE'

KEEPCALM

&TRUSTIN PCT

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro