Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni milano 19.02.16 -...
-
Upload
edoardo-ferraro -
Category
Law
-
view
907 -
download
0
Transcript of Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni milano 19.02.16 -...
IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO:CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI'
MILANO, 19 FEBBRAIO 2016
Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica
Movimento ForenseSezione di PadovaSezione di Milano
IL DEPOSITO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI ELE ISCRIZIONI A RUOLO DELLE ESECUZIONI
MILANO, 19 FEBBRAIO 2016
Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica
Movimento ForenseSezione di PadovaSezione di Milano
PARTE PRIMAIL DEPOSITO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI
AVV. EDOARDO FERRARO
Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica
Movimento ForenseSezione di PadovaSezione di Milano
RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI
COSA SIGNIFICA PCT?
Consultazioni
Deposito di atti costitutivi e memorie
Ricezione comunicazioni
Richiesta di copie
Pagamento spese
Notifiche via PEC
Esecuzioni
Appello e (a breve) Cassazione
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Presidente della Repubblica n. 123/2001
Istituzione del Processo Civile Telematico
Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod.
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
Decreto Ministero della Giustizia n. 44/2011
Regolamento sul Processo Telematico
Provvedimento Ministero della Giustizia 18/07/2011
Specifiche Tecniche relative al Regolamento
Decreto Legge 179/2012 (convertito con Legge 221/2012)
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (la SEZIONE VI è dedicata alla giustizia digitale)
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI
ULTIMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
Provvedimento Ministero della Giustizia 16/04/2014
Nuove Regole Tecniche relative al PCT
Decreto Legge n. 90/2014 (converito con Legge 114/2014)
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
DPCM 13/11/2014
Regole tecniche relative ai documenti informatici ai sensi dell'art. 71 CAD
Decreto Legge n. 83/2015 (convertito con Legge 132/2015)
Deposito degli atti introduttivi
Provvedimento Resp. Sistemi Informativi Ministero della Giustizia 28/12/2014
Regole tecniche relative alle attestazioni di conformità ex art. 16 undecies DL 179/2012
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15
ART 16 BIS D.L. 179/12
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da
parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli
atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15
ART 16 BIS D.L. 179/12
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
I FAMIGERATI DECRETI DGSIA
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15
ART 35 D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44
1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici ((da parte dei soggetti abilitati esterni)) è preceduta da un
decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel
singolo ufficio.
Tribunale di Milano?
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15
La Giurisprudenza apre le porte...
(ma mica sempre)
Molti Tribunali hanno deciso per l'ammissibilità dei depositi degli atti introduttivi anche a prescindere dai decreti DGSIA,
basandosi sostanzialmente sul concetto di
“raggiungimento dello scopo”
NON È COSÌ IN TUTTI TRIBUNALI
Quindi pure oggi, per il principio del tempus regit actum, si corre il rischio che i depositi precedenti al D.L. 83/15 vengano
nel futuro dichiarati non ammissibili.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
ART. 16 BIS D.L. 179/12
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da
parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,
con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona
esclusivamente con tali modalità.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
UN PAIO DI NOTE GIURIDICHE
A differenza del comma 1, la norma NON prevede un OBBLIGO di deposito, ma solamente una FACOLTÀ, lasciando la scelta al difensore su come procedere.
Il D.L. 83/2015 prima della conversione prevedeva una formulazione diversa, ovvero la possibilità di depositare “l'atto introduttivo ed il primo atto difensivo”.
La formulazione definitiva è sicuramente migliore, in quanto onnicomprensiva, e risolve anche i residui dubbi su atti non introduttivi (come ad esempio la comparsa di nuovo procuratore).
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
COME DEPOSITO IL MIO ATTO “INTRODUTTIVO”?
Dipende...
Abbiamo 3 fattispecie
1. L'ATTO DI CITAZIONE
2. IL RICORSO (ad esempio nel rito del lavoro)
3. LA COMPARSA DI RISPOSTA
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
L'ATTO DI CITAZIONE
Si dovrà distinguere tra l'atto notificato in via telematica e quello notificato a mezzo UNEP o mezzo posta.
ATTO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA
In questo caso si avrà un atto di citazione nativo digitale depositabile come atto principale nel rispetto delle regole tecniche.
Unitamente a detto atto andranno depositati la procura, gli allegati, la nota di iscrizione a ruolo e la prova della notifica data dalle ricevute PEC di accettazione e consegna (in formato .eml o .msg), oltre al CU.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
L'ATTO DI CITAZIONE
ATTO NOTIFICATO A MEZZO UNEP O A MEZZO POSTA
In questo caso avremo un atto di citazione nativo cartaceo, che dovrà obbligatoriamente essere scansionato per essere depositato in via telematica.
Si dovrà, pertanto, allegare come atto principale o una nota di deposito o l'atto di citazione informatico, con allegata la copia autenticata (si veda art. 16 decies D.L. 179/2012) dell'atto cartaceo, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, allegati e prova della notifica (scansione delle cartoline, eventualmente anche successivamente, una volta tornate), oltre al CU.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Nessun problema si pone per quei procedimenti che si introducono con ricorso (ad esempio nel rito del lavoro).
In questo caso il deposito si perfezionerà esattamente come per il procedimento per ingiunzione di pagamento, quindi mettendo il ricorso come atto principale, ed in allegato la procura, la nota di iscrizione a ruolo, i documenti e il CU.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
LA COMPARSA (O MEMORIA DI COSTITUZIONE)
Nessun problema neppure per il primo atto difensivo (comparsa o memoria di costituzione), visto per il deposito si avrà già a disposizione il numero di R.G. e, quindi, si tratterà di trasmettere telematicamente l'atto, la procura (creata e sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con firma digitale ex art. 83 c.p.c.), ed eventuali allegati.
Ove vi fossero riconvenzionali o chiamate di terzo, si potrà allegare il modulo del Tribunale (salvo fare dichiarazione nell'atto) e depositare il CU a integrazione.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
ALTRI ATTI?
La norma, essendo generica come abbiamo visto, risolve anche il problema di altri atti per i quali vi sono stati numerosi dubbi in dottrina e giurisprudenza, quali la comparsa di costituzione di nuovo procuratore (risolvendo il dubbio sulla individuazione della parte costituita da individuarsi nell'avvocato o nel cliente).
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
L'art. 16 decies D.L. 179/12
Collegata alla norma precedente, ed in particolare al deposito dell'atto introduttivo cartaceo precedentemente notificato a mezzo UNEP o mezzo
posta, è il nuovo articolo 16 decies del D.L. 179/2012:
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente
tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia
informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al
predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
L'art. 16 decies D.L. 179/12 prevede che, quando si deposita in via telematica la copia anche per immagine (quindi scansionata) di un atto formato su supporto analogico (quindi originariamente cartaceo), se ne deve attestare la conformità.
Munita di attestazione, tale copia ha valore equivalente all'originale o alla copia conforme cartacea da cui è tratta.
Detta norma non è specifica per l'atto di citazione, ma vale anche per il deposito di altri atti su cui la dottrina si era interrogata in merito alle modalità di deposito, come ad esempio l'atto di citazione di terzo.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
PARTE SECONDALE ISCRIZIONI A RUOLO DELLE ESECUZIONI
AVV. EDOARDO FERRARO
Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica
Movimento ForenseSezione di PadovaSezione di Milano
I RIFERIMENTI NORMATIVINEL D.L. 179/12
Art. 16 bis comma 2 D.L. 179/12
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito
dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a
ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557,
secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai
casi previsti dal comma 9-bis ((e dall'articolo 16-decies))Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
I RIFERIMENTI NORMATIVIDELLE ISCRIZIONI A RUOLO
ART. 518 CPC
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
ART. 521 BIS CPC
PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI
ART. 543 CPC
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL TERZO
ART. 557 CPC
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
ART. 518 COMMA 6 CPC
[VI] Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna.
Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Sino alla scadenza del
termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento
perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il
termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
ART. 521 BIS COMMI 5 E 6 CPC
[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla
trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG), il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato
del creditore ai soli fini del presente articolo.
[VI] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
ART. 543 COMMI 5 CPC
[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di
citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a
ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento
perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il
termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
ART. 557 CPC
[I] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.
[II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo
esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma (TRASCRIZIONE A CURA DEL
CREDITORE), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
[III] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di
pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
ART. 159 BIS DISP. ATT. CPC
La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle
parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa
o del bene oggetto di pignoramento.
Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella
nota di iscrizione a ruolo.
… ed arrivò il
Decreto Ministero Giustizia 19/03/2015, G.U. 23/03/2015
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
I dati identificativi del Creditore:
Se il creditore procedente è una persona fisica:
Cognome, Nome, Codice fiscale.
Se il creditore procedente è una persona giuridica:
Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.
Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore:
Cognome, Nome, Codice Fiscale.
I dati identificativi del Debitore:
se il debitore è una persona fisica:
Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica atto di precetto, data di notifica del pignoramento.
se il debitore è una persona giuridica:
Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica atto di precetto data di notifica del pignoramento.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
I dati dei titoli esecutivi:
Nome, Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo;
I dati identificativi del bene immobile:
Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1, A2, ecc.);
L’identificazione del bene immobile aggredito:
Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).
Va specificato se trattasi di bene immobile sito in un Comune ove vige il sistema tavolare:
Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea).
Inoltre per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;
Vanno poi menzionati i diritti sul bene immobile:
Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento) o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.),
Frazione (xx su xxx).
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO MOBILIARE
I dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:
Cognome, Nome, Codice Fiscale;
I dati identificativi dell’eventuale Custode:
Cognome, nome, Codice Fiscale;
I dati dei titoli esecutivi:
Nome Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene (secondo la classificazione già
presente in SIECIC).
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO MOBILIARE
L’importo dell’atto di precetto;
I dati identificativi del creditore:
Se il creditore procedente è una persona fisica:
Cognome, Nome, Codice fiscale;
Se il creditore procedente è una persona giuridica:
Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.
I dati identificativi del Debitore:
Se il debitore è una persona fisica:
Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica dell’atto di precetto;
Se il debitore è una persona giuridica:
Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica dell’atto di precetto;
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
L’importo dell’atto di precetto;
La data dell’udienza indicata in atto di citazione;
I dati identificativi del creditore:
Se il creditore procedente è una persona fisica:
Cognome, nome, Codice fiscale;
Se il creditore procedente è una persona giuridica:
Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;
Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:
Cognome, Nome, Codice Fiscale;
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
D.M. 19.13.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
I dati identificativi del Debitore:
Se il debitore è una persona fisica:
Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto;
Se il debitore è una persona giuridica:
Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precetto;
I dati identificativi del terzo pignorato:
Se il terzo pignorato è una persona fisica:
Cognome, nome, codice fiscale;
Se il terzo pignorato è una persona giuridica:
Denominazione, Categoria;
I dati identificativi del Custode:
Cognome, nome, Codice Fiscale;
I dati del titolo esecutivo:
Nome e Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
NOTA IMPORTANTE SUIPIGNORAMENTI PRESSO TERZI
PROBLEMAIn caso di pignoramento presso terzi, il redattore consente l'inserimento di un solo terzo.
In caso di più terzi?
Alcuni Tribunali chiedono di inserire i dati dei terzi come fossero debitori: saranno poi i cancellieri a riqualificarli come terzi.In altri fori le cancellerie richiedono l'inserimento di un solo terzo, con successivo accesso alla cancelleria per portare i dati da inserire manualmente.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
L ATTO PRINCIPALE E LA' 'NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
L'atto principale nelle procedure esecutive diventa la
NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
Nella finestra diGESTIONE DEPOSITO,
dopo aver inserito tutti i dati, cliccate sulla
WW di Wordnella casella
REDAZIONE ATTI,e vi si aprirà una Nota di
Iscrizione a Ruolo precompilata.
L ATTO PRINCIPALE E LA' 'NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
L'atto conterrà tutti (o quasi) i dati che avrete inserito al momento della creazione del fascicolo e dell'inserimento dei dati aggiuntivi,
ed è tendenzialmente completa.
Vi consigliamo comunque di verificarla bene
PROBLEMA (ad esempio)
Se inserite due avvocati per il creditore procedente, la Consolle Avvocato ne registrerà comunque solo uno nella NIR.
La NIR è comunque un file di Word sempre modificabile: il consiglio è salvarlo nella vostra cartella relativa alla procedura e poi correggere gli eventuali problemi (o aggiungere le possibili
mancanze).
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO
Non vi saranno tutti gli atti previsti dalla normativa
Importo precetto: trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo;
Data consegna pignoramento: indicare la data di pubblicazione della sentenza;
Cronologico del pignoramento: riportare il numero della sentenza;
Date notifiche del precetto e del pignoramento: trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO
È opportuno indicare nella nota di iscrizione a ruolo o in un atto separato che si tratta di conversione di sequestro in
pignoramento
(per avvertire la cancelleria)
Allegati
Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di precetto, che nel caso non esiste.
1. Se bloccante, inserire un atto in .pdf con indicato: “Tipo atto non previsto per la procedura di conversione del sequestro in
pignoramento“
2. Se non bloccante si può non inserire nulla
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO
Il predetto D.M. 19.03.15 precisa che qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati
relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti anche i seguenti dati:
il Tribunale che ha emesso la sentenza od il diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione;
il numero del provvedimento;
la data provvedimento;
l’importo del credito.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
CASI PARTICOLARINOTIFICA DI TITOLO+PRECETTO
PROBLEMA
Come allegare gli atti in caso di titolo e precetto notificati congiuntamente?
Visto l'obbligo di allegare i tre atti, si creeranno due copie di titolo e precetto e si allegheranno entrambe, una come titolo e l'altra come precetto.
ASSOLUTAMENTE VIETATO staccare gli atti e autenticarli separatamente: si autenticherebbe un atto che non esiste, con tutti i problemi del caso.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
CASI PARTICOLARIPIGNORAMENTO DI QUOTE
Fattispecie trascurata dalle riforme.
La dottrina e la giurisprudenza hanno via via assimilato la fattispecie al pignoramento presso terzi (credito verso la
società), a quello mobiliare (bene del socio) e a quello immobiliare (iscrizione nel registro imprese).
In realtà ha caratteristiche proprie e, in caso, potrebbe applicarsi la normativa delle esecuzioni mobiliari solo in via analogica.
In questo caso NON dovrebbero applicarsi le norme eccezionali:
1. I termini di legge per il deposito della nota di iscrizione
2. Le regole e le modalità di autentica
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'
Come si è visto nel comma 2 dell'art. 16 bis D.L. 179/12
Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si
applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
L'obbligo del comma 1 è
il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite
ha luogo esclusivamente con modalità telematiche
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'
Nessun dubbio che gli atti del creditore procedente debbano obbligatoriamente essere depositati in via telematica.
Ma gli atti delle altre parti?
Molte cancellerie interpretano la norma in senso oggettivo:
Una volta avvenuto il deposito del pignoramento, l'obbligo del deposito viene esteso agli altri creditori che volessero
intervenire o a chi volesse fare opposizione all'esecuzione.
Leggendo la norma, però, resta il dubbio che vi sia un OBBLIGO in quanto il creditore che interviene o il debitore che si oppone
non sono parti costituite.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'
PROBLEMA
Se il Tribunale ha l'orientamento per cui, pur non essendovi l'obbligo di deposito telematico, lo stesso si può comunque
fare in quanto NON VIETATO, allora nulla quaestio.
Purtroppo vi sono Tribunali che tutt'ora ritengono che, se non vi è obbligo, nemmeno vi è facoltà di depositare in via
telematica se non espressamente consentito.
Il rischio è quello di vedersi eccepire il deposito con eventuale venir meno della costituzione, della opposizione o
dell'intervento.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GRAZIE PER L ATTENZIONE'
KEEPCALM
&TRUSTIN PCT
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro